Sostegno alla Famiglia

Questa pagina è stata aggiornata il 10-12-2023

Congedo di paternità

Il congedo di paternità in Italia è stato fissato in dieci giorni lavorativi, che possono essere fruiti dal padre lavoratore entro i due mesi precedenti la data presunta del parto e nei cinque mesi successivi alla nascita di un figlio. In caso di parti plurimi il congedo è aumentato a 20 giorni lavorativi. Il congedo di paternità non deve essere continuativo e può essere suddiviso in giorni. Il congedo può essere utilizzato, nello stesso arco temporale, anche in caso di bambino nato morto o di morte neonatale. Il congedo di paternità può essere concesso anche al padre adottivo o affidatario. Inoltre, il congedo può essere fruito dal padre durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.

Informazioni precedenti

L’articolo 2 del Decreto numero 151 definisce il congedo di paternità come l’astensione dal lavoro del lavoratore padre in alternativa a tutto o a parte del congedo di maternità (che dura in totale 5 mesi). Il padre può richiedere il congedo di paternità per tutta la durata dei 5 mesi in caso di morte o di grave infermità della madre, o se il bambino è stato affidato esclusivamente al padre. La legge numero 92 del 28 giugno 2012 ha introdotto un giorno di paternità obbligatorio retribuito al 100% che deve essere fruito entro 5 mesi dal parto. Lo scopo è di promuovere una cultura di maggior condivisione della genitorialità all’interno della coppia e di facilitare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Il lavoratore padre ha diritto inoltre ad altri due giorni facoltativi di congedo di paternità retribuito al 100% sempre entro i 5 mesi dal parto, ma questi sono conteggiati come parte del congedo di maternità. In totale, il congedo di paternità può considerarsi di 3 giorni.

Nel 2019, il congedo di paternità è stato esteso dai quattro giorni precedenti a cinque giorni. A decorrere dal 1° gennaio 2020 in Italia il congedo di paternità è stato esteso da 5 a 7 giorni. Il padre deve prendere il congedo entro cinque mesi dalla nascita del figlio (o dall'ingresso del figlio in Italia in caso di adozione locale o straniera).

La Legge di Bilancio 2021 ha esteso il congedo di paternità da 7 a 10 giorni. Inoltre, ha introdotto l'indennità per i figli a carico fino all'età di 18 anni.

Il governo ha introdotto un giorno di congedo obbligatorio per il padre lavoratore non solo al momento del parto ma anche in caso di morte perinatale. Tali modifiche sono in vigore dal 1° gennaio 2021. Il congedo è erogato a stipendio pieno dal governo attraverso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

Fonte: Art. 4, paragrafo 24a<![endif]--> ; Art. 27bis of https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151

Congedo parentale

Il Decreto numero 151 (con le modifiche previste dal decreto dell'11 giugno 2015, relativo all'anno 2015) prevede il congedo parentale per la cura del bambino dopo il congedo di maternità o paternità. La madre o il padre possono usufruire del congedo entro i primi 12 anni di vita del bambino. Ciascun genitore non può prendere più di sei mesi di congedo parentale (ma il padre può astenersi per 7 mesi se almeno 3 di essi sono continuativi). La somma dei due periodi non può superare i 10 mesi (11 se il padre ne ha richiesti 7). Nel caso vi sia un solo genitore, il limite totale è di 10 mesi. 

La retribuzione dei primi 6 mesi di congedo parentale totale fruito da entrambi entro i primi 6 anni di età del bambino è del 30% dello stipendio. Se il congedo è fruito quando il bambino ha fra i 6 e i 12 anni, non è prevista alcuna retribuzione né indennità. 

Fonte: Articolo 24 e 32 della legge n. 104/1992

Flessibilità lavorativa per i genitori / Conciliazione vita-lavoro

Il decreto dell'11 giugno 2015 prevede - solo per l'anno 2015 - la possibilità di trasformare i sei mesi di congedo parentale facoltativo in lavoro part-time.

Per incentivare il telelavoro per i genitori, lo stesso decreto dà alcuni vantaggi ai datori di lavoro che decidono di dare questa possibilità ai propri lavoratori.

Con la legge n. 81 del 2017, in Italia è stato adottato un quadro normativo sul lavoro agile (smart). Il lavoro agile non è un nuovo tipo di contratto, piuttosto è un modo di svolgere le proprie mansioni nell'ambito di un rapporto di lavoro, senza vincoli di tempo e luogo. Il lavoro viene svolto in parte nei locali aziendali e in parte all'esterno. Il lavoro smart, dove non viene fissato un luogo specifico all'esterno dei locali aziendali, si differenzia dal telelavoro, dove invece il dipendente deve specificare un posto di lavoro fisso al di fuori dall'ufficio.

La legge definisce il lavoro agile come un accordo tra le parti " senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”.

Il lavoro agile è stabilito da un accordo scritto individuale fra il lavoratore e l’azienda. L'accordo deve specificare le modalità di svolgimento del lavoro al di fuori dei locali aziendali e le procedure di gestione dello smart worker. La legge prevede inoltre che l’accordo indichi le tecnologie utilizzate e il "diritto alla disconnessione” del lavoratore. L'accordo di lavoro agile deve garantire l'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata.

La legge sul lavoro agile protegge i lavoratori contro gli infortuni e le malattie anche per l'attività svolta al di fuori dei locali aziendali. È inoltre prevista la tutela contro gli incidenti che si verificano nel percorso da e verso il luogo in cui lavora il dipendente. Secondo la Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018), gli accordi per lo smart working devono essere prioritari per i genitori con figli disabili e per le madri entro i tre anni successivi dal termine del congedo di maternità.

La legge n. 32 del 7 aprile 2022 autorizza il governo a elaborare decreti legislativi con l'obiettivo di riorganizzare e rafforzare la disciplina sulle prestazioni familiari per promuovere la conciliazione tra lavoro e vita privata e l'occupazione femminile.

Secondo la legge, il governo intende modificare entro 12 mesi le norme su maternità, paternità e congedo parentale. Le nuove norme prevedono: - utilizzo del congedo parentale fino al compimento dei 14 anni del figlio; - autorizzazione al marito, al convivente o ad altro parente di secondo grado ad assistere la gestante durante le visite mediche e gli accertamenti legati alla maternità; e - aumento della durata del congedo obbligatorio per i padri.

Fonte: art. 18-23 della legge n. 81/2017

Leggi sul sostegno alla famiglia

  • Legge 28 giugno 2012, n. 92 - Riforma del lavoro Fornero / Law of 28th June 2012, n. 92 - Fornero labour reform
  • Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità / Legislative Decree of 26th March 2001, n. 151 - Consolidated text of the laws on the protection and support of motherhood and paternity
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