Lavoro Forzato

Questa pagina è stata aggiornata il 10-12-2023

Divieto di lavoro forzato e obbligatorio

La convenzione dell’OIL numero 29 sul lavoro forzato è stata recepita interamente in Italia con la legge numero 274 del 29 gennaio 1934. 

Secondo la Costituzione, ogni cittadino ha il dovere di svolgere un’attività o una funzione che concorra al progresso della società, secondo le proprie possibilità e le proprie scelte (articolo 4).

Secondo l’articolo 600 del codice penale la riduzione in schiavitù è un crimine. Costringere un lavoratore a svolgere un lavoro è un reato punito con il carcere da otto a vent’anni. Si prevedono sanzioni penali maggiori se a essere coinvolti nel lavoro forzato sono dei minori.

Libertà di cambiare lavoro e diritto alle dimissioni

I lavoratori con contratto a tempo indeterminato hanno il diritto di dimettersi dopo aver fornito un adeguato preavviso al datore di lavoro. Il preavviso non è necessario quando si verificano le condizioni della ‘giusta causa’.

I lavoratori con contratto a tempo determinato non possono recedere prima del termine, a meno che non ci sia ‘giusta causa’. Se lo fanno, il datore di lavoro può chiedere un’indennità.

La legge n. 179 del 2017 ha introdotto la protezione per i lavoratori del settore pubblico o privato che segnalano reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. La legge proibisce qualsiasi atto discriminatorio o di ritorsione nei confronti dei segnalanti. Inoltre, la legge prevede la nullità del licenziamento o del cambiamento di mansioni o di qualsiasi altra ritorsione presa contro il segnalante.

Per maggiori informazioni su dimissioni e licenziamento, fare riferimento alla sezione ‘Garanzia del posto di lavoro’.

Fonte: Codice Civile, articoli 2118-2119; Legge n. 179 del 2017 sulla protezione degli informatori

Inhumane Working Conditions

I dipendenti possono lavorare oltre le 40 ore settimanali se necessario e accordandosi con il datore di lavoro sugli straordinari: al massimo si possono fare in media 8 ore di straordinario la settimana, calcolate su un periodo fissato dai contratti collettivi (al massimo di 4 mesi, estendibili a 6). Le ore totali di straordinario non possono essere più di 250 in un anno.

Per maggiori informazioni, consultare il capitolo dedicato agli straordinari.

Leggi sul lavoro forzato

  • Costituzione della Repubblica Italiana, 1948 / Constitution of the Italian Republic, 1948
  • Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, aggiornato nel 2013) / Civil Code (Royal Decree of 16th March 1942, n. 262, revised in 2013)
  • Codice penale (Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, aggiornato al 2013) / Penal Code (Royal Decree of 19th October 1930, n. 1398, revised in 2013)
  • Legge 29 gennaio 1934, n. 274 / Law of the 29th January 1934, n. 274
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