Accordo Integrativo Aziendale -GBO Italy, LVR, Gamenet, Lottomatica

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In data 26 aprile 2023, in modalità ibrida, si sono incontrati: le società Gbo Italy, Lottomatica Vìdeolot Rete, Gamenet, Lottomatica, (qui di seguito, collettivamente, la "Società"), rappresentata dalla Dott.ssa Giuseppina Falcucci e Massimo De Tommasi con l'assistenza di Mario Gentiluomo di Confcommercio - Imprese per l'Italia Roma

e

le Segreterìe Nazionali e territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS, in persona di Danilo Lelli e Ahana Serafimof, Stefania Chicca e Paolo Proietti e Roberta Valenti unitamente alle rispettive RSA, RSU (qui di seguito collettivamente le "OO.SS")
(qui di seguito, la Società e le OO.SS. sono collettivamente denominate le "Parti")

Premesso che

A seguito della fusione per incorporazione nell'ambito della quale la società Lottomatica Scommesse S.p.A. è stata incorporata nella società Goldbet S.p.A., che in medesima data ha cambiato la propria denominazione sociale in GBO Italy S.p.A. e della conseguente applicazione, a tutti ì rapporti di lavoro subordinato presenti in azienda, del CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio, le Parti firmatarie di tale CCNL e quindi titolate al confronto sindacate, hanno concordato sull'importanza di consolidare un sistema di Relazioni sindacali fondato sul reciproco riconoscimento, pur nei differenti ruoli e responsabilità, nel rispetto delle autonomie imprenditoriali e delle prerogative delle Organizzazioni Sindacali, caratterizzato da una sistematicità di rapporti su temi riconosciuti di interesse comune. Dello stesso avviso sono le parti sindacali di LVR che in data 23 dicembre hanno sottoscritto l'accordo di armonizzazione e il relativo passaggio al CCNL TDS, diventando così l'intero Gruppo Lottomatica regolamentato dallo stesso CCNL, poiché Gamenet e Lottomatica ve ne erano già sottoscrittnci.

Le Parti confermano il ruolo strategico delle relazioni sindacali in Azienda che, improntate su principi di linearità, trasparenza e correttezza, siano capaci di gestire situazioni anche complesse con l'obiettivo di favorire accordi sostenibili ed esigibili nel tempo.

L'informazione e la consultazione in tempo utile possono intensificare il dialogo e la redazione di fiducia nell'ambito dell'impresa anche con l'obiettivo di rafforzarne la competitività e l'adattamento alle dinamiche condizioni di mercato, condividendo anche gli interessi dell'Azienda e dei lavoratori.

In un'epoca in cui è fondamentale governare il cambiamento, alle Relazioni sindacali è riservato il compito di far sì che le aziende possano rispondere, in modo funzionale e sistemico, alle mutevole esigenze dei mercati, con l'obiettivo di sostenere e sviluppare produttività, redditività, qualità, efficienza e competitività sul mercato, mantenimento dello sviluppo occupazionale e sostegno a) modello contrattuale in essere.

Le Parti ritengono che un dialogo costruttivo permetta di:

  • poter effettuare scelte e soluzioni condivise;
  • sostenere il clima positivo in azienda;
  • comprendere le esigenze reciproche;
  • rafforzare un modello relazionale che assuma come obiettivo strategico la prevenzione dei conflitti.

Premesso quanto sopra le parti hanno raggiunto la seguente intesa:

1) Relazioni Sindacali


Si conviene sull'importanza di prevedere degli incontri tra l'Azienda e le Rappresentanze Sindacali con cadenza quadrimestrale relativamente all'andamento ed ai risultati di eventuali programmi/progetti aziendali.
Inoltre, l'Azienda si impegna a fornire la seguente documentazione:

  1. Entro il mese di luglio, lo scostamento dai target previsti rispetto agli obiettivi di business indicati nel , Premio di Risultato con relativa percentuale di raggiungimento, riferito al primo semestre dell'anno e, entro il mese di aprile deiranno successivo, la percentuale definitiva di raggiungimento dei target previsti;
  2. Nel mese di gennaio, l'organico del personale in forza aggiornato al 31/12;
  3. Report del residuo aggregato di ferie e ROL, con cadenza trimestrale, aggiornato a marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno;
  4. Report annuale della fruizione media da parte dei lavoratori del l'istituto dello smart working.

Le parti si impegnano ad incontrarsi entro 2 mesi dalla stipula del presente accordo per iniziare un percorso condiviso che avrà come obiettivo quello di definire un impianto di relazioni sindacati che definisca per i vari livelli sindacali (territoriali, aziendali...) le modalità di gestione dei rapporti con l'azienda e le materie di competenza.


2) Orario dì lavoro

Le partì concordano che, con decorrenza 1* maggio 2023:

  1. Orario settimanale: l'orario normale per ì dipendenti Full Time sarà di 40 ore settimanali, così come disciplinata dall'art 130 Sez. Quarta, Titolo V del C.C.N.L. 30.11.2019 delle aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.
    in considerazione di quanto è emerso, dalle indicazioni espresse dai lavoratori attraverso il referendum indetto dalle OOSS, in materia di orario di lavoro settimanale, le parti convengono sull'importanza di fare una riflessione in merito alla possibilità di rivalutare, in occasione delle trattative per un futuro nuovo accordo integrativo, l'opportunità di applicare un diverso orario settimanale tenendo conto sia deile esigenze organizzative aziendali che delle istanze dei lavoratori,
  2. Timbrature presenza: l'obbligo di timbratura effettuato attraverso il tesserino magnetico personale per la rilevazione della presenza giornaliera sarà così regolamentato:
    • Impiegati/operai dal 1’ al 7° liv - timbratura in entrata/uscita
    • Quadri - una timbratura in entrata che attesta l'inizio dell'entrata in servizio nel rispetto delia flessibilità d'orario prevista
    • Per tutti i dipendenti della Società è previsto un margine di tolleranza in entrata pari a 5 minuti, che non fa scattare il ritardo
    • I dipendenti non turnisti potranno inoltre usufruire di una flessibilità in entrata dalle ore 08:00 alle ore 09:45.
    • I dipendenti turnisti potranno usufruire di una flessibilità in entrata pari a 15 minuti
    • Nel caso in cui i lavoratori superassero le suddette flessibilità, sarà inserito automaticamente il
      giustificativo a copertura del periodo in frazioni di 15 minuti di permesso. Nel caso la timbratura in entrata superasse i 15 minuti rispetto all'orario previsto il lavoratore dovrà inserire, nel sistema presenze, il giustificativo per l'intero periodo di assenza (che dovrà essere approvato dai Responsabile)
    • I soli lavoratori non turnisti potranno prevedere l'uscita anticipata di 15 minuti sull'orario previsto usufruendo automaticamente di un permesso retribuito facente parte del monte orario previsto e disciplinato dall'art 158 del C.C.N.L. 30.11.2019 da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi. Nel caso l'uscita anticipata dovesse superare i 15 minuti, il lavoratore dovrà richiedere preventiva autorizzazione al responsabile e inserire nel sistema presenze, il giustificativo per l'intero periodo di assenza.
    • La pausa pasto dei soli lavoratori non turnisti è fissata di norma in 45 minuti giornalieri, la cui rilevazione non necessita di alcuna timbratura. La predetta pausa pasto potrà essere ridotta fino ad un minimo di 30 minuti giornalieri o aumentata a 60 minuti ed in questo caso ii dipendente dovrà effettuare le timbrature di uscita e di rientro. Le timbrature della pausa dovranno essere effettuate in un arco temporale maggiore di min 20 min.
    • I lavoratori turnisti usufruiranno della pausa pasto retribuita di 30 minuti all'interno dell'orario di lavoro con la possibilità di estendere la pausa a 45 minuti (15 minuti non retribuiti) previa scelta da comunicarsi, in maniera univoca e omogenea da parte di tutti i lavoratori delle diverse unità operative interessate, nel mese di dicembre di ciascun anno, al fine di permettere la corretta organizzazione dei turni.

  1. Permessi: i permessi retribuiti, previsti e disciplinati dall'art 158 del C.C.N.L. 30.11.2019 da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, potranno essere goduti anche in ore e in frazione di 15 minuti.
  2. Banca ore: Le parti convengono che i lavoratori con anzianità aziendale fino a 24 mesi, che effettuano maggiori prestazioni, autorizzate dall'azienda, abbiano la possibilità di scegliere se tali ore debbano essere retribuite o accumulate in un monte ore annuale, cui attingere per usufruire di permessi di
    recupero.
    Ogni lavoratore potrà scegliere, di giorno in giorno, se destinare la maggiore prestazione oraria lavorata alla banca ore, in mancanza di tale scelta le predette prestazioni saranno pagate nel rispetto di quanto previsto dal CCNL secondo le normali prassi aziendali.
    Nel monte ore potranno essere cumulate non più di 36 ore nel primo anno di assunzione e 72 ore nel secondo anno di assunzione (pro-rata in caso di inserimento nel corso dell'anno);
    Per le ore che confluiscono nel monte ore verrà corrisposta nel mese successivo a quello dell'effettuazione, la maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista, dal vigente CCNL, per il lavoro straordinario; Le ore che confluiscono nel monte ore possono essere fruite entro i 6 mesi successivi all'anno di maturazione, al termine dei quali avverrà il pagamento delle ore non fruite con la retribuzione in atto;

    I permessi a recupero, su autorizzazione del responsabile, possono essere fruiti a moduli minimi di 15 minuti. Al fine di permettere la gestione di eventuali imprevisti personali
  3. Permessi per visita medica: saranno riconosciute ad ogni lavoratore, 50 ore per anno solare di permesso retribuito, per permettere di effettuare vìsite mediche.
    I suddetti permessi annui potranno essere usufruiti per un massimo di 3 eventi in un mese e per massimo 4 ore per evento comprensive delle ore di spostamento.
    Il dipendente dovrà darne informazione preventiva al proprio responsabile e successivamente alla visita, dovrà produrre il relativo attestato rilasciato dal medico che dimostri l'avvenuta visita con indicazione della data e deH'orario di inizio e fine visita.
    Con riferimento a quanto sopra l'azienda valuterà con attenzione richieste particolari.
  4. Malattia: come condizione di miglior favore, per gli eventi di malattìa ulteriori rispetto a quanto previsto al comma 2 dell'alt. 187 del CCNL TDS l'azienda riconoscerà un'integrazione dell'indennità INPS fino al raggiungimento del 50% per i primi tre giorni (periodo di carenza) limitatamente agli eventi di malattia dal quinto al decimo.

  5. Indennità lavoratori Turnisti: Le parti concordano che ai fini del presente accordo, sono definiti turnisti quei lavoratori che effettuano e rispettano un orario di lavoro regolamentato a turni avvicendati che prevedono anche la prestazione in fasce orarie notturne, domenicali e festive.
    A tali lavoratori, con decorrenza 1’ maggio 2023, verranno riconosciute le seguenti indennità giornaliere lorde:
    1. € 75,00 quale Indennità giornaliera lavoro notturno - viene corrisposta a fronte dell'effettuazione di turni di lavoro che ricadono per almeno 4 ore nella fascia oraria 22:00/06:00.

    2. € 45,00 quale Indennità giornaliera domenicale - viene corrisposta a fronte dell'effettuazione di turni di lavoro che ricadono per almeno 4 ore nella giornata della domenica.
    3. € 65,00 quale Indennità giornaliera festiva - viene corrisposta a fronte dell'effettuazione di turni di lavoro che ricadono per almeno 4 ore in una delle seguenti giornate festive: o 6 gennaio (Epifania) o II lunedi dopo Pasqua o 15 agosto (festa dell'Assunzione) o 1° novembre (ognisatni) o 8 diciembre (Immacolata Concezione) o 26 diciembre (S. Stefano) o la solennità del Patrono (sede di lavoro)
    4. € 80,00 quale Indennità giornaliera festiva particolari - viene corrisposta a fronte dell'effettuazione di turni di lavoro che ricadono per almeno 4 ore in una delle seguenti giornate festive: o 1° gennaio (1° giorno dell'anno) o 25 aprile (ricorrenza della Liberazione) o 1° maggio (Festa dei Lavoratori) o 2 giugno (Festa della Repubblica) o 25 dicembre (Natale)

    Inoltre, le parti concordano che viene corrisposta a fronte dell'effettuazione di turni di lavoro che ricadono per almeno 4 ore nella giornata della Santa Pasqua un'indennità giornaliera lorda di € 80,00. Le parti ribadiscono che con la sottoscrizione di quanto contenuto nel presente accordo intendono sostituire e annullare qualsiasi altra pattuizione pregressa in merito a quanto previsto in materia di lavoratori turnisti e indennità turni ad esclusione di quanto previsto dagli accordi di armonizzazione delta società GBO Italy del 4/7/2022 e della società Lottomatica Videolot Rete del 23/12/2022 che restano validi.
    Gli importi di cui sopra, non sono cumulabilj fra loro e sono omnicomprensivi di ogni incidenza sugli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, di cui si è già tenuto conto in fase di quantificazione delle indennità stesse compreso il TFR.
  6. Indennità cuffia: le parti concordano che l'indennità cuffia non sarà più erogata. Al fine di mitigare il disagio economico dei dipendenti che, alla data di stipula del presente accordo, percepiscono tale indennità le parti concordano che agli stessi sarà erogata, in compensazione, una somma annua lorda pari ad € 554,00 suddivisa in 12 mensilità e omnicomprensiva dell'incidenza sugli istituti di legge e di contratto ed esclusa dal trattamento di fine rapporto.

3) Reperibilità

Le Parti a fronte dell'esigenza di dover assicurare l'eventuale immediato e tempestivo intervento per il ripristino delle funzionalità dei sistemi aziendali e tenuto conto degli obblighi di assicurare ai clienti la continuità del servizio, concordano di istituire uno specifico trattamento da applicarsi ai lavoratori in reperibilità a decorrere dalla data della presente intesa.
Per reperibilità si intende la disponibilità del lavoratore, programmata dall'Azienda, ad operare fuori dal normale orario di lavoro per assicurare, sia con intervento diretto, sia coordinando attività di altri dipendenti, la continuità dei servizi e la funzionalità degli impianti.
Per intervento si intende l'attività svolta dal lavoratore, a seguito di segnalazione di criticità, fino al ripristino della funzionalità. L'intervento può essere effettuato da remoto, con mezzi telematici, o direttamente presso la sede aziendale in cui si è verificata la criticità, in questo secondo caso il tempo complessivo di intervento comprende quello necessario per raggiungere il sito e rientrare dal medesimo, in merito a quanto sopra le Parti hanno convenuto di chiarire i seguenti punti inerenti all'applicazione in azienda del nuovo regime di Reperibilità che andrà in vigore dal 1° maggio 2023:

  1. Volontarietà: si ribadisce, che la volontarietà rappresenta il primo criterio per identificare i dipendenti che si candidano per essere reperibili ma, in assenza di volontari, l'azienda procederà quindi direttamente ad identificare il personale che sarà collocato in reperibilità sulla base delle esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali.
  2. Programmazione: La programmazione dei turni dei dipendenti viene predisposta mensilmente con congruo anticipo e con criteri di rotazione, al fine di consentire un'equa e periodica distribuzione dei turni tra i dipendenti coinvolti.
  3. Intervento: anche nel caso in cui venga eseguito un intervento in reperibilità, anche da remoto, te Parti stabiliscono che il lavoratore avrà diritto, in aggiunta alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario, al riposo fisiologico ed in particolare:

    1. In caso di intervento o più interventi della durata complessiva superiore alle 4 ore, effettuati tra le ore 24:00 e le ore 06:00, al lavoratore spetta un riposo compensativo di mezza 1 giornata. *
    2. In caso di intervento o più interventi della durata complessiva superiore alle 6 ore, effettuati tra le ore 24:00 e le ore 06:00, al lavoratore spetta un riposo compensativo di una giornata.
    3. Solo per i lavoratori inquadrati nella categoria di quadro, in caso di intervento si applicherà quanto previsto dagli artt. 126 e 146 del CCNL delle aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi.
  4. Indennità di reperibilità: a fronte di ogni turno di reperibilità della durata minima di 8 ore la Società erogherà le seguenti indennità giornaliere lorde:

    livello d’inquadramento Periodo importo lordo
    dal 7° al T dal lun. al ven. € 30,00
    dal 7° al 1° Sabato € 57,00
    dal 7’ al V Domenica € 67,00
    Quadro dal lun. al ven. € 40,00
    Quadro Sabato € 67,00
    Quadro Domenica € 87,00

  5. Inoltre, ai lavoratori che effettueranno turni di reperibilità interamente coincidenti (00:00/24:00) con le giornate festive, sarà erogata un ulteriore indennità lorda giornaliera pari ad € 46,00.
    Le suddette indennità sono omnicomprensive di ogni incidenza sugli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, di cui si è già tenuto conto in fase di quantificazione delle indennità stesse compreso il TFR.
  6. Le parti concordano che i lavoratori ex Goldbet, Gamenet e Lottomatica che nell'anno 2022 hanno effettuato i seguenti turni di reperibilità:
    1. Turno A della durata di 7 giorni continuativi (dalle ore 20:00 alle ore 08:00)
    2. Turno B articolato dal venerdì alfe ore 20:00 al lunedì successivo alle ore 08:00
    3. Turno C della durata di 7 giorni continuativi (dalle ore 23:30 alle ore 08:00) e i lavoratori ex
    Lottomatica scommesse e Lottomatica Videolot Rete che al 31/12/2022 erano inquadrati nel 1° livello del CCNL Terziario , Distribuzione e Servizi, a seguito dell'applicazione delle nuove indennità di reperibilità, percepiranno dal 1/1/2023 un importo lordo annuo corrispondente al 70% del delta risultante tra quanto hanno percepito nell'anno 2022 a fronte dell'attuazione dei suddetti turni di reperibilità e quanto avrebbero ricevuto con l'ipotetica applicazione di quanto previsto dal presente accordo.
    La suddetta somma sarà suddivisa in 12 mensilità inserita nel corpo del cedolino sotto la voce retributiva "indennità reperibilità ante 2023" e sarà comprensiva di ogni incidenza derivante dagli istituti diretti ed indiretti compreso il TFR.

4) Premio Dì Risultato

Le Parti hanno concordato di istituire nei confronti dei lavoratori della Società firmataria del presente Accordo, un Premio di Risultato, (di seguito anche denominato PDR) a valenza triennale, prendendo a riferimento gli indicatori di seguito determinati finalizzati a conseguire incrementi di produttività, redditività -ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Il premio ha una maturazione ad anno solare (1° gennaio / 31 dicembre).
Il Premio è variabile e non determinabile a priori, ma solo dopo la consuntivazione dei risultati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi predeterminati annualmente, sulla base dei quali si verificherà l'incremento così come previsto dalla normativa fiscale vigente.

Il Premio di Risultato è basato sulla condivisione di meccanismi semplificati e sull'effettivo livello di partecipazione di tutte le risorse al raggiungimento di obiettivi variabili.

a) Modalità di erogazione del PDR

  1. Il PDR verrà erogato in relazione al livello contrattuale nel quale i dipendenti interessati sono inquadrati alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.
  2. Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'importo del premio sarà proporzionato al minor regime d'orario applicato.
  3. Il PDR sarà previsto per i dipendenti a tempo indeterminato e per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi. In caso di trasformazione del contratto in contratto di lavoro a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità, il premio verrà riconosciuto facendo riferimento alla data di inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato.
  4. Ai fini del calcolo del premio le assenze dal lavoro non retribuite dall'azienda procurano la detrazione di un dodicesimo delllmporto per ogni mese nei caso in cui l'assenza dal lavoro si sìa protratta per più di 15 giorni di calendario anche non consecutivi nei mese, ad eccezione delle assenze per congedo maternità obbligatoria (max 5 mesi).
  5. Per gli assunti a tempo indeterminato in corso d'anno, l'importo del premio di risultato è suddivisibile in quote mensili in relazione alla presenza secondo le norme e le prassi vigenti. Gli assunti dopo il 15 del mese non maturano il rateo.
  6. Il PDR sarà erogato ai dipendenti, che ne avranno maturato il diritto, solo se in forza alla data di erogazione del premio stesso. Nulla sarà dovuto, al dipendente, nel caso in cui il rapporto di lavoro dovesse interrompersi, per qualsiasi motivo, prima di tale data.
  7. Il Premio di Risultato previsto al raggiungimento dell'obiettivo annuale verrà erogato di norma, se dovuto, entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di competenza.
  8. Le parti si impegnano in buona fede ad ulteriori incontri di approfondimento in merito al pdr prima della scadenza del presente accordo

b) Struttura del Premio Di Risultato

Le parti concordano quanto segue:

  1. La tabella che indica il 100% dell'importo lordo annuate del premio di risultato suddiviso per livello d'inquadramento è la seguente:

    liv. importo lordo target
    Q 1.638,14, €
    1 1.601,54 €
    2 1.427,66, €
    3 1.336,14 €
    4 1.244,62 €
    5 1.162,26 €

  2. il Kick factor o parametro d'ingresso, all'applicazione degli altri parametri obiettivi è il raggiungimento dell'EBITDA di gruppo previsto per l'esercizio di competenza del PDR;
  3. Al raggiungimento dei suddetto fattore i parametri utili ai finì del calcolo dei PDR sono determinati come segue:
    • a dal rapporto (R) tra EBITDA dell'azienda e i ricavi totali netti realizzati in ciascun esercizio di riferimento rispetto al rapporto tra EBITDA e i ricavi totali netti individuati come obiettivi previsionali;
    • dal rapporto (P) tra il valore dell EBITDA dell azienda e l'organico medio realizzati in ciascun esercizio di riferimento rispetto al rapporto tra il valore dell'EBITDA e l'organico medio individuati come obiettivi previsionali;
    • dal rapporto (V) tra i ricavi netti realizzati in ciascun esercizio di riferimento rispetto ai ricavi netti individuati come obiettivi previsionali;
    • A tali parametri sono attribuiti rispettivamente un peso pari al 40% al primo, un peso pari al 30% al secondo e al terzo.

      Parametri di riferimento Peso
      Rapporto tra EBITDA e Ricavi totali netti (Indice R) 40%
      Rapporto tra EBITDA e Organico medio (Indice P) 30%
      Ricavi netti (Indice V) 30%
        100%

    • Per ogni parametro di cui sopra (R, P, V), nel caso in cui il rapporto derivante tra quanto previsto e quanto realizzato nell'esercizio di riferimento sia inferiore al 100% verrà applicata la seguente tabella:

      % raggiungimento obiettivo parametri R-P-V % premio
      <80% 0
      80% 80%
      90% 90%
      100% 100%

    Il premio derivante dalle percentuali intermedie di raggiungimento dei parametri, superiori al 80%, sarà conseguentemente riproporzionato (ES: la somma di RPV è pari all'82% del target definito, il premio erogato sarà pari all'82% del premio definito in tabella per livello di inquadramento).
    In aggiunta a quanto sopra e per il periodo di validità del presente accordo, nel solo caso in cui dovesse verificarsi la quotazione della capogruppo e l'EBITDA di gruppo, previsto per l'esercizio di competenza del PDR, raggiungesse il 110% di quanto stabilito e gli obiettivi aziendali raggiunti al 100%, l'azienda erogherà un ulteriore 10% dell'importo previsto dalla tabella di cui al paragrafo I. del punto b) del presente articolo. Questa parte sarà calcolata a gradoni e non a crescita lineare. (ES: la somma di RPV è pari all'108% del target definito, il premio erogato sarà pari all'100% del premio definito in tabella per livello di inquadramento).
  4. Le Parti si danno atto che hanno inteso definire l'importo complessivo del PDR in ragione annua ed omnicomprensivo di ogni incidenza sugli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, di cui si è già tenuto conto in fase di quantificazione del Premio stesso. Inoltre, le Parti convengono che, data la sua natura, il presente Premio sia escluso dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto. Le Parti convengono che le particolarità del Premio consentono l'applicazione delle norme legislative vigenti in materia di decontribuzione e r fiscalità agevolata.
  5. Le Parti riconoscono, con riferimento al Premio di Risultato, la conformità rispetto a quanto previsto dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 (la "Legge di Stabilità 2016") e ss. mm. ìi., dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, e dai chiarimenti forniti dall'Agenzia Entrate con la Circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, con la Circolare 29 marzo 2018 n.5/E, con la Risoluzione 19 ottobre 2018 n.78/E, con le risposte agli interpelli n. 205/2019 e n. 456/2019 e con la Risoluzione n. 36/E del 20 giugno 2020.
  6. Le Parti convengono che, qualora successivi provvedimenti legislativi o indirizzi interpretativi intervengano a modificare il regime agevolato di imposta sostitutiva, il limite massimo di reddito percepito nell'anno precedente (ad oggi 80.000,00 Euro) all'erogazione del Premio di Risultato ovvero il limite massimo dell'importo soggetto ad imposta sostitutiva agevolata o a conversione in Servizi Welfare (ad oggi 3.000,00 Euro) in ciascun anno solare di riferimento, i predetti valori sopra indicati devono intendersi automaticamente adeguati.

c) Modalità di conversione del premio di risultato in welfare

Con il presente accordo le Parti intendono altresì definire, con decorrenza 1/1/23, un Piano Welfare per la conversione, in tutto o in parte, del valore del Premio di Risultato per tutti i dipendenti beneficiari dello stesso. In conformità a quanto previsto dai commi 184 e 184-bis della Legge n. 208/2015, l'Azienda intende offrire ai dipendenti, nei limiti ed alle condizioni di seguito indicate, la possibilità di scegliere se ricevere tutto o parte del Premio di Risultato sotto forma di beni, servizi ed utilità che formano oggetto del Piano Welfare aziendale. Le parti convengono che ogni anno, ciascun Lavoratore dipendente potrà decidere unilateralmente e di sostituire fino ai 100 % del premio spettante nell'anno di riferimento a scaglioni del 25% (Min 25% max 100%), con i servizi di Welfare utilizzabili attraverso la piattaforma aziendale.
Il Lavoratore dovrà scegliere la quota del Premio di Risultato da convertire in servizi di Welfare entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di maggio di ciascun anno secondo le modalità previste dalla Società. La mancata comunicazione relativamente alla scelta di convertire il Premio entro il termine indicato, comporterà l'erogazione automatica degli importi maturati con l'applicazione della tassazione prevista per legge.
Le Parti stabiliscono che, previa scelta individuale del singolo lavoratore, il valore relativo al Premio Welfare verrà messo a disposizione, in un Conto Welfare e sull' apposita piattaforma successivamente all'adesione del Piano.
Al Lavoratore che opterà per la conversione di cui al presente accordo, verranno fornite le opportune informazioni circa le modalità di fruizione dei servizi.
Le Parti concordano che, in presenza di cambiamenti legislativi, ovvero di indirizzi interpretativi dell'Amministrazione Finanziaria che incidano sulla disciplina del Premio di Risultato e sul trattamento fiscale/previdenziale come attualmente disciplinati, si incontreranno per valutare le azioni più opportune.

d) Commissione Premio di Risultato

Le Parti concordano di istituire una Commissione Premio di Risultato che avrà lo scopo di:

  1. monitorare l'andamento degii indicatori del Premio;
  2. esaminare le eventuali criticità e formulare alle parti stipulanti proposte per possibili interventi condivisi;
  3. valutare ulteriori possibili indicatori che potranno essere proposti alle parti stipulanti in occasione del rinnovo del Premio.

La commissione sarà composta da massimo tre rappresentanti per l'azienda ed altrettanti per le OOSS firmatarie del presente accordo.
La commissione si riunira periodicamente con cadenza quadrimestrale, o all'occorrenza, su richiesta di una delle parti.
I componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 2105 c,c., si impegnano a mantenere la riservatezza sugli elementi di cui verranno a conoscenza nello svolgimento delle attività; eventuali inadempienze comporteranno l'applicazione dei conseguenti provvedimenti.

5) Welfare

A partire dall'anno 2023 tutti i dipendenti a tempo indeterminato potranno usufruire di un valore welfare annuo totale pari ad € 200,00, nel rispetto della normativa vigente, attraverso un'apposita piattaforma messa a disposizione dall' azienda.

Il suddetto valore data la sua natura è onnicomprensivo dell'incidenza di tutti gli istituti diretti e indiretti previsti dal CCNL applicato ed è espressamente escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.


6) Buoni Pasto

Le parti concordano che, a partire dall'1/5/2023, per tutti i dipendenti, il valore del buono pasto sarà pari a € 8,00 e sarà erogato per ogni giornata di lavoro in cui verranno effettuate almeno 6 ore di lavoro con l'effettiva effettuazione della pausa pasto

I lavoratori part time che alla data di sottoscrizione del presente accordo percepiscono il buono pasto manterranno tale diritto.

Dalla medesima data ai soli dipendenti ex lottomatica Scommesse e LVR, al fine di armonizzare il valore del buono pasto, attualmente percepito, con l'importo di cui sopra, sarà erogato un importo lordo annuo, denominato "indennità ticket" Erogato su 12 mensilità, pari a:

  1. € 720,00 per i dipendenti che nell'anno 2022 hanno osservato un orario f/t e p/t orizzontale che già percepivano il buono pasto
  2. per i dipendenti che nel medesimo periodo hanno osservato un orario di lavoro p/t verticale, sarà erogato un importo pari alle giornate settimanali di distribuzione dell'orario moltiplicate per € 3,00 e per 48 settimane. La suddetta indennità è omnicomprensiva di tutti gli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti e concorrerà unicamente a formare l'imponibile utile al TER.

7) Previdenza integrativa

Le parti confermano che il fondo di riferimento sarà il Fondo FONTE, così come previsto dal CCNLTDS, e che la quota a carico azienda prevista per 1'1,55% sulla retribuzione utile per il computo del TFR sarà aumentata all'1,90%.


8) Contributo Asilo nido/materna

L'Azienda riconoscerà, ai sensi di quanto disciplinato dall'articolo 51, comma 2, lett. F bis del TU1R, ai dipendenti un rimborso delle spese sostenute per ogni figlio a fronte della frequenza dell'asilo nido o della scuola materna. Il rimborso sarà pari ad € 450,00 per figlio e per anno scolastico.

I dipendenti interessati dovranno richiedere il rimborso entro il 31 agosto di ciascun anno, presentando l'apposito modulo unitamente alle ricevute di avvenuto pagamento (sono comprese le spese relative alla mensa scolastica) riferite all'anno scolastico terminato, da cui si evinca chiaramente che i pagamenti sono stati effettuati per conto del proprio fìglio/a.

Il rimborso avverrà di norma entro il mese di ottobre e sarà commisurato alla somma corrispondente ai pagamenti presentati, nel limite massimo di € 450,00. Dovranno essere presentati i versamenti di almeno 6 rette scolatiche dell'anno di riferimento

9) Congedi Parentali

L'azienda, come trattamento di miglior favore, riconoscerà un'integrazione retributiva fino al 100% ai lavoratori (madri e padri), per periodi di astensione facoltativa (congedo parentale) non inferiori a 3 mesi continuativi e utilizzabiii senza soluzione di continuità al termine del periodo di maternità obbligatoria.


10) Tutela di genere

Le Parti sostengono fermamente campagne contro la violenza sulle donne e contro la violenza sull'orientamento sessuale in genere. Con l’espressione violenza di genere si indicano tutte quelle forme dì violenza, da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto "stalking", allo stupro fino al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso e all'orientamento sessuale.

Il rispetto reciproco della dignità all'interno dei luoghi di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali delle organizzazioni di successo.

Le Parti firmatarie il presente AIA condannano tali comportamenti in tutte le loro forme e ritengono che sia interesse reciproco contrastare tutte le forme di molestie e di violenza che possono presentarsi sul luogo di lavoro anche laddove siano poste in essere da soggetti esterni.

Fermo restando quanto previsto daH'articolo 24 del D. Lgs. n. 80/2015 ed eventuali future modifiche normative, le Parti introducono te seguenti misure di miglior favore per le vittime di violenza di genere:

  1. La Società aggiungerà, a proprio carico, un mese alla durata del congedo retribuito di 3 mesi, già previsto ad oggi dalla normativa vigente. I/Le lavoratori/lavoratrici per usufruire del periodo aggiuntivo, dovranno aver fruito interamente delle proprie ferie e permessi maturati al momento
    della presentazione della richiesta scritta e dovranno documentare di essere inseriti in un percorso certificato dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio;
  1. La Società sarà chiamata a valutare, anche in base alle disponibilità organizzative, eventuali richieste pervenute dalle risorse vittime di violenza di genere, in merito alla modifica anche temporanea dei rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, da orizzontale a verticale;

Le Parti riconoscendo il ruolo fondamentale svolto daH'informazìone, si impegnano ad individuare entro il primo trimestre di vigenza del AIA almeno un'Associazione rivolta all'assistenza delle vittime di Violenza di genere, e a far sì che la stessa sia a disposizione delle risorse eventualmente interessate.


11) Smart Working

Il lavoro agile o smart working non costituisce una nuova forma di lavoro ma una diversa modalità di
svolgimento della prestazione di lavoro subordinato contrattualmente già in essere con garanzia di tutte le prerogative e caratteristiche già applicate.

Le Parti ritengono che il lavoro agile rappresenti uno degli strumenti in grado di coniugare le esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro espresse dai lavoratori con effetti positivi anche sugli impatti ambientali e sulla mobilità delle persone nonché l'interesse dell'Azienda ad adottare modelli di organizzazione flessibile del lavoro funzionali ad incrementare la qualità e l'efficienza delle prestazioni.

Le parti, nel rispetto di quanto disciplinato dagli artt. 18-24 della L. 81/2017 in merito al lavoro agile (anche Smart Working) e con riferimento al Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile sottoscritto in data 07/12/21 tra le Parti sociali e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, intendono regolamentare il ricorso a tale strumento in azienda, alla luce dell'evoluzione normativa in materia di forme flessibili di esecuzione della prestazione lavorativa.

Premesso quanto sopra le parti hanno concordato le linee guida normative ed operative relative al lavoro in regime di smart working, che avranno efficacia fino al 31 dicembre 2025, attraverso l'allegato addendum al presente accordo che avrà la stessa valid(allegato 1.)


12) Formazione

L'azienda si impegna ad informare le OOSS periodicamente, almeno con cadenza semestrale, in merito ai progetti formativi previsti per i dipendenti ed alle relative modalità di attuazione ed erogazione degli stessi, con l'obiettivo di valutare e prendere in considerazione eventuali suggerimenti o istanze che dovessero provenire dai lavoratori.


13) Decorrenza e durata

Il presente accordo avrà efficacia dalla data di sottoscrizione e termine al 31 dicembre 2025. Le parti concordano che, su richiesta di una delle due, e almeno 6 mesi prima della predetta scadenza, si incontreranno per iniziare le trattative mirate al rinnovo del presente accordo integrativo aziendale

Il presente accordo annulla e sostituisce qualsiasi ed ogni accordo aziendale sottoscritto in precedenza dalle Parti ad esclusione di quanto previsto dagli accordi di armonizzazione della società GBO Italy del 4/7/2022 e della società Lottomatica Videolot Rete del 23/12/2022 che restano validi

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto integrativo aziendale, si fa esclusivo riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i collaboratori del terziario della distribuzione e dei servizi e alle disposizioni di legge vigenti in materia.


Letto, approvato e sottoscritto

Lottomatica (orario, RI, welfare, conciliazione, tutele di genere, pdr, formazione) 26-4-2023 - 2023

Data di inizio validità: → 2023-04-26
Data di fine validità: → 2025-12-31
Settore: → Commercio al dettaglio
Settore pubblico o privato: → Nel settore privato
Concluso da:
Associazioni imprenditoriali: → 
Sindacati: →  FILCAMS - Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi, FISASCAT - Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali Affini e del Turismo, Uiltucs-UIL - Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi

FORMAZIONE

Programmi di formazione: → Sì
Stage: → 
Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: → No

MALATTIA E INVALIDITA'

Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: → No
Congedo pagato per mestruazioni: → No
Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: → 

SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA

Assistenza medica: → No
Assistenza medica per i familiari: → No
Contributo all'assicurazione sanitaria: → No
Assicurazione sanitaria per i familiari: → No
Politica di salute e sicurezza: → No
Formazione sulla salute e la sicurezza: → 
Fornitura di indumenti protettivi: → 
Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: → 
Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e/o del rapporto lavoro-salute: → 
Assistenza funeraria: → No

DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA

Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: → 
Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: → 
Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: → 
Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: → 
Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: → 
Permessi per esami medici prenatali: → 
Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: → 
Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: → 
Servizi rivolti alle madri che allattano: → No
Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: → No
Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: → No
Contributo monetario / sussidio per l'istruzione dei figli: → Sì
Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: → Insufficient data giorni

UGUAGLIANZA DI GENERE

Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: → No
Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: → Sì
Pari opportunità di promozione per le donne: → No
Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: → No
Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: → No
Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: → Sì
Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: → Sì
Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della/del partner: → Sì
Sostegno alle lavoratrici con disabilità: → No
Monitoraggio della parità di genere: → Sì

CONTRATTI DI LAVORO

I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No
Disposizioni relative ai lavoratori temporanei/precari: → No
Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No
Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No

ORARI DI LAVORO E FERIE

Ore di lavoro settimanali: → 40.0
Ferie annuali retribuite: → -9.0 giorni
Ferie annuali retribuite: → -9.0 settimane
Giorni festivi retribuiti: → Epifania (6 gennaio), Lunedì di Pasqua / Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Assunzione / Ferragosto (15 agosto), Tutti i Santi (1 novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre), Primo dell’Anno (1° gennaio), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Festa della Repubblica (2 giugno), Natale (25 dicembre)
Giorni fissi per le ferie annuali retribuite: → 12.0 giorni
Almeno un giorno di riposo settimanale: → Sì
Numero massimo di domeniche / giorni festivi che si possono lavorare in un anno: → 
Permessi retribuiti per attività sindacale: →  giorni
Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: → Sì

STIPENDI

Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: → No
Adeguamento al costo della vita: → 

Pagamento extra una tantum:

Pagamento extra una tantum: → EUR 200.0 %
Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: → No

Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:

Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: → EUR  al mese
Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: → Sì

Retribuzione del lavoro precario / a chiamata:

Retribuzione del lavoro precario / a chiamata: → EUR 30.0
Retribuzione del lavoro precario / a chiamata solo di domenica: → No
Retribuzione del lavoro precario / a chiamata tutti i giorni della settimana: → Sì

Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:

Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:

Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: → EUR 45.0 per una domenica

Buoni pasto:

Buoni pasto forniti: → Sì
Indennità per i pasti fornita: → Sì
→ 8.0 per pasto
Assistenza legale gratuita: → No
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