(Sisal S.p.A. - Sisal Lottery Italia S.p.A. - Sisal Entertainment S.p.A. - Sisal Gaming s.r.l.-
Network Italia s.r.l. - ACME s.r.l.)
(da ratificarsi sentite le assemblee dei lavoratori e la direzione del Gruppo Sisal)
In data 24 giugno 2022 presso la sede della Sisal S.p.A. in Milano via Ugo Bassi n. 6 ed in videoconferenza
tra
Rappresentata dai sigg. Ruggero Dadamo e Roberto Olivieri
e
Le Organizzazioni Sindacali Nazionali
FILCAMS - CGIL rappresentata da Danilo Lelli
FISASCAT - CISL rappresentata da Stefania Chicca
UILTuCS rappresentata da Paolo Proietti e Bruno Pilo
Le Organizzazioni Sindacali Territoriali
FILCAMS-CGIL
FISASCAT - CISL
UILTUCS
Unitamente alle RSA e al Coordinamento RSA Gruppo Sisal
Di seguito le Parti:
Premesso che
Il contratto integrativo di secondo livello del gruppo Sisal è scaduto in data 31/12/2018.
Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (cd "Decreto Dignità) e le successive normative regionali e comunali hanno fortemente limitato l'operatività del settore del gioco pubblico, in particolare introducendo norme restrittive sugli apparecchi da intrattenimento AWP e VLT.
Nel mese di gennaio 2020 l'introduzione della tessera sanitaria per l'utilizzo degli apparecchi da intrattenimento VLT ha ridotto mediamente del 30% la raccolta degli introiti di tale tipologia di prodotto. L'arrivo della pandemia Covid-19 ha causato nel periodo 2020 - 2021 quasi dodici mesi di chiusura del settore nel canale retail, obbligando le aziende ad attivare il Fondo di Integrazione Salariale per salvaguardare lo stato occupazionale.
Seppur in un contesto difficile la Società ha continuato il proprio piano di investimenti in Italia e all'estero, in particolare con importanti piani di assunzione che vedono ad oggi il Gruppo Sisal superare le 2600 unità di cui circa 2000 in Italia.
Dal mese di ottobre 2021 le parti si incontravano avviando il confronto per il rinnovo del contratto integrativo per i lavoratori dipendenti delle aziende facenti parte del "Gruppo Sisal".
Tutto ciò premesso, nello spirito delle corrette relazioni sindacali ed in coerenza con le direttive Europee, relative alla consultazione/informazione ed ai Comitati Aziendali Europei, in data odierna si sottoscrive il presente accordo che così come di seguito formulato rinnova e sostituisce i precedenti accordi, eventuali prassi aziendali e riporta al CCNL di categoria quanto non rappresentato nel presente accordo.
Il presente CIA rappresenterà il modello contrattuale a cui le parti faranno riferimento per la sua pratica gestione.
Articolo 1 - SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
Le parti concordano sulla sostanziale positività dell'esperienza fatta in questi anni di concreta attuazione del modello di Relazioni Sindacali definito nel corso del precedente rinnovo del CIA. Contestualmente, auspicandone una sempre più fattiva attuazione, hanno concordato alcune modifiche e integrazioni per adeguarlo alle evoluzioni intervenute nell'organizzazione e nelle dimensioni del Gruppo Sisal.
Le parti confermano che l'esercizio di tale modello di relazioni sindacali trovi pratica attuazione mediante l'assegnazione dei rispettivi ruoli e compiti così come di seguito definiti:
- II livello Nazionale
che avrà come soggetti sindacali riconosciuti: le federazioni nazionali e territoriali di categoria Filcams - CGIL, Fisascat - CISL, Uiltucs, il Coordinamento nazionale delle RSU/RSA del "Gruppo"
A tale livello è assegnata la competenza per quanto attiene alla contrattazione di IT livello, delle materie a loro attribuite dal CCNL, nonché le informazioni preventive e consuntive di rilevanza generale così come previste alla lettera A) del presente articolo
- Il livello Decentrato
che avrà come soggetti sindacali riconosciuti, laddove costituite le RSU o le RSA, congiuntamente alle OO.SS. territoriali.
A tale livello è assegnata la competenza della gestione delle materie delegate dall'accordo nazionale di IT livello di "Gruppo", così come previste alla lettera B) del presente articolo.
A) Livello Nazionale (diritti informativi, consuntivi e materie negoziali)
Di norma entro il primo quadrimestre successivo alla chiusura del bilancio, la direzione del Gruppo Sisal incontrerà le 00.SS. Nazionali dei lavoratori al fine di effettuare un esame congiunto sulle informazioni preventive e consuntive concernenti:
- andamento economico e produttivo del "Gruppo";
- investimenti per lo sviluppo, acquisizioni e/o nuove presenze sul mercato del settore; investimenti per
- innovazioni tecnologiche, organizzative e promozionali;
- progetti di riorganizzazione, ristrutturazione, terziarizzazione, affiliazione e/o appalti;
- progetti di concentrazione, cessione, e/o mutamenti dell'assetto societario/organizzativo;
- politiche del "Gruppo" a livello internazionale;
- politiche occupazionali, formative e sullo sviluppo ed il miglioramento professionale:
- esame dei livelli occupazionali disaggregati per sesso, età ed inquadramento professionale;
- esame delle tipologie d'impiego, degli orari di lavoro, delle ore straordinarie e supplementari;
- l'applicazione delle norme di legge previste in materia di "Sicurezza e Salute" sul lavoro;
- l'applicazione della classificazione prevista dal CCNL, rispetto alle mansioni svolte;
- la definizione dei meccanismi di salario variabile finalizzati al raggiungimento degli obbiettivi di produttività/redditività;
- la verifica dell'attuazione delle politiche di welfare anche al fine di definire eventuali variazioni delle linee di indirizzo
- In occasione di tale incontro o in date diverse concordate, le parti, ferme restando le rispettive autonomie e prerogative, potranno affrontare e definire le problematiche che avranno impatto sulla occupazione, sulla organizzazione del lavoro e sulle questioni di natura sociale che saranno poste dalle parti e che non siano state oggetto di contrattazione a livello decentrato
- Informativa sullo Smart Working
- Informativa sui progetti di formazione attivati o da attivare
Le parti inoltre convengono che in occasione degli incontri programmati parte delle informazioni di cui sopra, verranno fornite anche a mezzo di appropriata documentazione con l'obbiettivo di sperimentare un sistema sintetico informativo.
B) Livello Decentrato (Territoriale di singola azienda e/o di singola unità operativa)
Di norma, successivamente agli incontri nazionali si terranno, con cadenza annuale, incontri informativi con le 00.SS. territorialmente competenti unitamente RSU/RSA laddove costituite o con il Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA di "Gruppo". Tali incontri avranno per oggetto:
- l'esame e l'approfondimento delle informazioni fornite a livello nazionale, ove la rilevanza delle problematiche abbia dimensioni e specificità di carattere di singola azienda e/o territoriale;
- la gestione dell'utilizzo delle diverse forme d'impiego cosi come previste dalle normative
legislative, da quelle del CCNL, nonché quelle derivanti dall'accordo nazionale di "Gruppo" di 11° livello;
- la tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori - l'ambiente e sicurezza dei luoghi di lavoro: tali materie saranno trattate a livello di singola azienda e/o di singola unità operativa con i rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza (RLS) laddove eletti tra le RSU/RSA;
- l'orario di lavoro e la sua distribuzione su turni e/o su nastri orari;
- la flessibilità dell'orario di lavoro;
- la verifica, il controllo degli orari concordati.
- verifica controllo e confronto sull'utilizzo delle diverse forme di Part-Time
- la verifica degli obbiettivi di produttività/redditività, per ogni singolo punto vendita.
- la verifica dei residui ferie e ROL delle singole unità operative
In occasione di tali incontri o in date diverse che saranno concordate, le parti potranno affrontare e definire problematiche non demandate e/o definite a livello nazionale.
Dichiarazione congiunta
Le parti confermano che il Sistema di Relazioni Sindacali a livello decentrato è orientato a privilegiare il confronto, lo scambio di informazioni e la ricerca di soluzioni concordate atte a risolvere i problemi.
Pertanto in caso di comportamenti non coerenti con tale metodo convenuto, le parti si impegnano ad incontrarsi a livello nazionale per ricercare e congiuntamente concordare le soluzioni più idonee.
Vista la presenza della bacheca sindacale on line, l'Azienda si impegna a rendere più fruibile e visibile la stessa anche attraverso la nuova Intranet Aziendale.
Per quanto riguarda la gestione delle assemblee in modalità videoconferenza, ibride o in presenza l'azienda si impegna a garantire la necessaria agibilità.
Articolo 2 - FORMAZIONE
Constatato che la gestione di tale materia potrà assumere particolare rilevanza anche a fronte della evoluzione del settore;
valutata congiuntamente la rilevanza dell'attività formativa per la crescita professionale dei lavoratori anche a fronte dello sviluppo delle nuove tecnologie e di possibili nuovi modelli di organizzazione del lavoro;
Formazione Continua e/o Permanente finalizzata a:
- Corsi per la definizione di nuovi profili professionali con particolare riguardo a quelli conseguenti allo sviluppo delle tecnologie, del commercio elettronico/digitale e dei nuovi modelli organizzativi;
- Corsi di riqualificazione dei lavoratori per un possibile loro utilizzo e/o una loro ricollocazione neH'ambito aziendale e/o in quello delle aziende del "Gruppo Sisal";
- Corsi specifici per i Quadri avuto riguardo alla possibilità di utilizzo della struttura paritetica/bilaterale "Quadrifor";
- Progetti e piani formativi in particolare in campo tecnologico/digitale;
- Corsi di lingua inglese, anche mediante l'utilizzo delle 150 ore di cui al CCNL anche a fronte del contesto internazionale che il Gruppo Sisal ha assunto.
Per gli indirizzi/obbiettivi sopra sintetizzati, le parti concordano sulla opportunità di predisporre specifici progetti da sottoporre alle istanze nazionali ed europee competenti alla erogazione e all'utilizzo dei fondi per la formazione finanziata utilizzando i fondi per la formazione finanziata (es. Fondo For.Te.)
Le parti confermano altresì la comune volontà di addivenire alla creazione in azienda di un "Libretto Formativo" anche tramite i vigenti sistemi gestionali in uso per tutti i dipendenti volto a tracciare le attività formative svolte anche ai fini dei processi di qualificazione e riqualificazione all'interno del Gruppo o in caso di ricollocazione esterna.
A tal fine l'Azienda si impegna a presentare un progetto attuativo per l'istituzione di questo strumento.
La formazione avverrà durante l'orario di lavoro.
Articolo 3 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Le Parti confermano in merito alla classificazione del personale, l'attuale applicazione contrattuale nelle rispettive aziende facenti parte del "Gruppo Sisal" e le declaratorie previste dai rispettivi CCNL, dai "Protocolli Aggiuntivi" al CCNL del Terziario della Distribuzione e dei Servizi del 10 gennaio 2000,18 ottobre 2005 e dai precedente Accordi aziendali di IT livello.
Articolo 4 - TRATTAMENTO MALATTIA
In deroga alle normative vigenti, viene estesa e confermata, per tutti i lavoratori dipendenti delle aziende facenti parte del "Gruppo Sisal" di cui al presente accordo, l'integrazione dell'indennità di malattia corrisposta dall'lNPS in modo tale da raggiungere una indennità del 100% anche dal IV° al XX° giorno di malattia.
Tale integrazione viene estesa anche per i casi di ricovero ospedaliero in strutture pubbliche o convenzionate con le ASL.
Al fine dì prevenire situazioni di abuso, nell'arco di ciascun anno di calendario (1° gennaio - 31 dicembre), verranno applicate le clausole previste dall'art. 187 del CCNL sui criteri di integrazione.
Articolo 5 - WELFARE CONTRATTUALE
Il Gruppo Sisal e le Organizzazioni Sindacali, nel confermare lo spirito positivo che caratterizza il sistema di Relazioni Industriali, condividono l'opportunità di rafforzare il percorso di lavoro congiunto per dotare il Gruppo Sisal di un proprio modello di welfare aziendale, ispirato anche alle migliori prassi presenti in aziende in Italia.
Nell'ambito di tale percorso, Sisal continuerà ad implementare il sistema di convenzioni e servizi a favore dei propri dipendenti e familiari attualmente presente sulla piattaforma internet SisalCare https://sisalcare.jointly.pro/
A) Assistenza Sanitaria Integrativa
Si conferma l'adesione al "Fondo Est" per tutti i dipendenti del Gruppo e Quas per il personale con la qualifica di Quadro; viene altresì confermata la polizza sanitaria integrativa già in essere, del valore pari a 240 euro annuali pro-capite, aggiuntiva a quella di Fondo Est, stipulata da "Gruppo Sisal" con la compagnia assicurativa Zurich a far data dal 1° aprile 2022.
B) Previdenza Integrativa
Le parti, su tale materia, confermano di proseguire l'opera di informazione, sensibilizzazione nei confronti dei lavoratori e di monitoraggio delle adesioni al fine di ampliare la platea degli iscritti al Fondo contrattuale FONTE.
Per tale obbiettivo l'azienda favorirà le attività che a tale proposito le 00.SS. anche in collaborazione con il fondo FONTE, metteranno in atto.
C) Buoni pasto
Tenuto conto della peculiare ed articolata struttura delle aziende facenti parte del "Gruppo" che non consente l'attivazione di locali adibiti al servizio mensa, le parti hanno concordato sulla opportunità di confermare l'erogazione del buono pasto.
Dal mese di giugno 2022 l'attribuzione avverrà per tutti i dipendenti (PT e FT) a consuntivo sulla base delle giornate effettivamente lavorate pari o superiori alle 4 ore. Il valore giornaliero del buono pasto sarà di € 8,00(euro-otto/00) ed erogato unicamente attraverso la modalità elettronica.
D) Prestiti ai dipendenti
Le parti su tale Istituto, per tutte le aziende facenti parte del "Gruppo", confermano quanto già previsto e disciplinato dall'articolo 9 del C.I.A. Sisal S.p.A. del 13/2/2002 e dall'articolo 15 del C.I.A. Match Point del 19/11/2004, che si riportano in allegato al presente accordo (Allegato 1).
E) Smart working/Lavoro Agile
Le Parti hanno inteso disciplinare attraverso un apposito accordo - allegato al presente testo (Allegato 2)- che recepisce le clausole e le policy attualmente vigenti in azienda sul lavoro agile a fronte delle attuali esigenze di wellbeing e flessibilità.
F) Supporto alla genitorialità
- Tutela della maternità:oltre a quanto previsto dal CCNL di categoria, limitatamente al periodo di astensione facoltativa "post-partum" (figli naturali, adottati o in affido), a far data dal 1“ luglio 2022 le società del Gruppo Sisal provvederanno ad integrare il trattamento assistenziale a carico dell'INPS, fino al raggiungimento del 50% della normale retribuzione lorda. Tale integrazione verrà erogata unicamente per eventi continuativi uguali o superiori a mesi due.
- Congedi Obbligatorio di Paternità:
Oltre a quanto previsto dalla normativa nazionale e circolari INPS, le Parti definiscono di prolungare di ulteriori cinque giorni il Congedo Obbligatorio di Paternità (figli naturali, adottati o in affido)
G) Permessi visite mediche:
- Restano confermate le dieci ore annue di permesso per visite mediche al solo personale operante su turni. Al restante personale l'utilizzo delle dieci ore di permessi per visite mediche potrà avvenire solo all'esaurimento della spettanza permessi ROL. L'utilizzo dei permessi per visite mediche dovrà essere supportato da apposita certificazione di inizio e fine visita.
Articolo 6 - ORARIO DI LAVORO
Le Parti confermano quanto già disciplinato nel punto 7) del precedente CIA che qui si intende integralmente richiamato e rimandano eventuali modifiche e/o integrazioni sul tema generale dell'organizzazione del lavoro al protocollo allegato al presente accordo (Allegato 3).
Articolo 7 - FERIE e ROL
Le parti su tale istituto, per tutte le aziende facenti parte del gruppo Sisal, confermano quanto convenuto e definito dagli articoli 8 e 14 dei rispettivi C.I.A. SISAL del 13/2/2002 e Match Point del 19/11/2001 che si riportano in allegato al presente accordo (Allegato 4)
Le parti confermano quanto attualmente in vigore per il Gruppo Sisal come già previsto dai precedenti CIA ovvero:
- spettanza ferie annuale di giorni 22 per i lavoratori con settimana lavorativa di 5 giorni su 7
- spettanza ferie annuale di giorni 26 per i lavoratori con settimana lavorativa di 6 giorni su 7
Fermo restando i principi previsti dalla vigente normativa, il godimento delle ferie maturate nell'anno dovrà essere smaltito entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione. Lo stesso criterio si applica anche con riferimento all'istituto delle Rol. A fronte di esigenze organizzative il termine di smaltimento dei ROL potrà essere prorogato di ulteriori tre mesi
Le parti hanno altresì definito con apposito accordo allegato al presente testo - allegato 5 - l'istituzione della banca delle ferie solidali in coerenza con i principi di solidarietà collettiva di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 151/2015.
Articolo 8 - MOBILITA' SU PROVINCIA O FUORI PROVINCIA
Per ragioni tecnico organizzative potranno essere richiesti temporanei spostamenti per i dipendenti dei punti vendita in città o nella provincia in un raggio massimo di 30 chilometri. Tali spostamenti dovranno effettuarsi in un tempo congruo per il raggiungimento del punto vendita di destinazione. Ai dipendenti verranno riconosciute le spese vive dei mezzi di trasporto per recarsi presso il punto vendita. In occasione degli incontri periodici già previsti le parti verificheranno l'applicazione di tale istituto.
Articolo 9 - PARTE ECONOMICA
Le parti, in coerenza con il modello di relazioni sindacali definito con il presente accordo, hanno convenuto di aggiornare il meccanismo di parte economica variabile che consenta di remunerare i lavoratori anche attraverso forme di welfare a fronte di positivi risultati economici e gestionali a livello di Gruppo
La parte variabile collegata ai risultati aziendali sarà articolata nel modo seguente:
- Una componente di Welfare uguale per tutti
- Una componente di Premio di Risultato disciplinato sulla base di indicatori di produttività, redditività, qualità e efficienza eventualmente convertibile in servizi di Welfare
A) Welfare
È prevista l’erogazione in favore di tutti i dipendenti di una somma pari a 500 euro spendibile sulla piattaforma SisalCare al raggiungimento degli obiettivi di Ebitda. Tale componente verrà erogata al raggiungimento di almeno il 90% (≥ 90%) dell’EBITDA Adjusted rispetto al target di budget definito annualmente.
B) Premio di Risultato
Al raggiungimento del 100% (≥ 100%) dell’EBITDA Adjusted ed in aggiunta al punto A) opera anche l’erogazione della componente di premio di risultato secondo i seguenti obiettivi con i relativi pesi e sulla base dei valori indicati in calce
- Obiettivo di Redditività: EBITDA Adj – CAPEX (peso 70%)
- Obiettivo di Qualità: NPS (peso 20%)
- Obiettivo di Efficienza: Costo del Personale/ totale gg lavorati (peso 10%)
Banda | livello | valore |
E | 1 | 2 |
2 | 2 | |
F | 3 | 1.5 |
4 | 1.5 | |
5 | 1.5 | |
G | 6 | 1.1 |
7 | 1.1 |
F | Store Specialist | 1.5 |
G | Store Assistant/Chef | 1.1 |
Cleaning Operator | 1.1 |
In caso di difformità tra livelli e bande di appartenenza si applicherà il criterio della banda.
Le Parti si danno atto che il Premio di Risultato potrà essere riconosciuto ai dipendenti con i limiti di convertibilità in servizi di welfare previsti dalla legge del 28 dicembre 2015 commi 182-189 e D.M. 25 marzo 2016 pari a euro 3.000 lordi per i lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione del premio, a 80.000 euro, con le modalità indicate nel presente Verbale di accordo, che disciplina i criteri per l'adesione e la fruizione al Piano di Welfare secondo le modalità definite nell'accordo e sulla base delle normative vigenti sul tema
Le componenti variabili del premio (Welfare e Premio di Risultato) saranno erogate nel mese successivo a quello di approvazione del bilancio consolidato del gruppo da parte del CdA di Sisal Spa.
Il presente Verbale di accordo è redatto in conformità alle vigenti norme in materia di lavoro e alle disposizioni contenute nel D.P.R. 22.12.1986 n 917, c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi (d'ora in avanti "TUIR") con particolare riferimento ai dettami di cui all'art. 51 e 100 del TUIR.
Ciascun dipendente potrà scegliere in autonomia di convertire la componente di premio di risultato per l'intero ammontare, ovvero per una parte di esso pari al 25%, 50% o 75% in welfare aziendale, beneficiando dei servizi messi a disposizione dalla Società sulla piattaforma Sisal Care. In caso di totale convertibilità del premio, la Società riconosce a titolo di Cashback un'ulteriore somma a titolo di Welfare pari al 10% della componente di Premio di Risultato.
La scelta della convertibilità parziale o totale del premio sarà disciplinata da un apposito regolamento aziendale.
In assenza di scelta di convertibilità il premio verrà erogato in forma monetaria secondo la normativa vigente.
Nell'utilizzo del portale saranno garantite ai dipendenti la riservatezza e la libertà d'azione nell'ambito delle previsioni della normativa fiscale citata, con esclusione di responsabilità in capo alla Società.
Qualora norme di legge, disposizioni di contratti collettivi, variazioni sostanziali nel costo per le forniture dei servizi dovessero significativamente modificare lo scenario in base al quale è stato istituito il programma di cui al presente Verbale di accordo ovvero gli aspetti fiscali ad esso inerenti, la Società rappresenterà alle 00.SS. la situazione per una disamina congiunta prima di esercitare, se del caso, la facoltà di modificare e/o interrompere l'applicazione del programma.
La componente di Welfare fissa di cui alla lettera A) dovrà essere fruita entro il 31 dicembre dell'anno in corso pena la perdita del credito maturato.
Nel caso in cui il dipendente, entro il 30 novembre dell'anno in corso, non utilizzi il credito welfare convertito di cui alla lettera B) o lo utilizzi parzialmente, l'intera somma prevista o il residuo della stessa verrà erogata in forma monetaria con il primo cedolino utile
Le parti hanno inteso che, in coerenza alle normative vigenti sopra citate, per usufruire di tassazione agevolata (IRPEF 10%) e convertibilità del PDR gli elementi di seguito indicati rispecchiano gli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione richiesti dalla normativa:
Obiettivi di Redditività
- EBITDA - EBITDA giocatori problematici - provisions
- Incidenza EBITDA canale Online su EBITDA aziendale
Obiettivi di Qualità
- Net Promoter Score (NPS)
- Numero giocatori problematici
Le parti hanno inteso stabilire che, in ottica di alternatività degli indicatori sopra elencati, sia sufficiente il riscontro dell'incremento verso l'anno precedente anche di uno solo tra gli indicatori stabiliti contrattualmente.
Clausole di applicazione del premio
Per il personale di seguito indicato:
- Personale commerciale (Area Manager, Key Account), Store Coordinator, Lavoratori area Betting Sportsbook e del canale on-line già oggetto di incentivazione aziendale legata ai risultati individuali, si rimanda al protocollo allegato (Allegato 6) al presente testo in merito all'applicabilità della parte economica di cui al punto B) del presente accordo.
- con riferimento al personale assunto in corso d'anno, verrà erogato il premio di risultato di cui alle lettere A) e B) solo a coloro con anzianità di servizio superiore a mesi sei;
- con riferimento ai contratti a tempo parziale, l'erogazione del premio di risultato avverrà in proporzione all'orario svolto;
- il premio di risultato verrà proporzionalmente ridotto sulla base dell'anzianità aziendale in corso d'anno e nel caso di assenze non retribuite e di assenze continuative superiori a 1 mese per malattia;
- il premio di risultato verrà liquidato solo al personale in forza alla data di erogazione dello stesso
In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'eventuale importo residuo di entrambe le componenti welfare di cui ai punti A) e B) non verrà liquidato.
- il premio di risultato erogato non costituisce base di calcolo per gli altri istituti contrattuali e non comporta accantonamenti in relazione alla normativa di legge sul TFR.
Le Parti si impegnano inoltre ad incontrarsi annualmente per verificare in base agli andamenti economici del Gruppo se sarà possibile dar seguito anche parzialmente a tale erogazione. L'azienda si impegna a fornire in tempo utile alle 00.SS. i relativi dati.
Articolo 10 - Molestie e tutela della persona
Le parti, con riferimento all'art.38 del CCNL, al Codice Etico e di comportamento di Sisal e a tutte le iniziative in ambito DE&I che la Società ha messo in atto e/o sta adottando ritengono inaccettabile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nel luogo di lavoro. A tal scopo la Società si impegna ad adottare attraverso le proprie funzioni, qualora vengano accertate che si siano verificate, misure adeguate, anche di natura sanzionatoria, nei confronti di coloro che le hanno poste in essere.
Le Parti condannano tali comportamenti in tutte le forme e ritengono sia interesse reciproco contrastare tutte le forme di molestie e violenza che possono presentarsi sul luogo di lavoro. Queste possono essere di natura psicologica fisica e/o sessuale e costituire episodi isolati o comportamenti più sistematici tra colleghi, tra superiori e subordinati o da parte di terzi, ivi inclusi i reati che richiedono l'intervento delle pubbliche autorità.
In conformità a quanto previsto dalla Legge 179/2017 sulle ''Disposizioni per la tutelo degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", la Società ha sviluppato una piattaforma web per gestire le segnalazioni interne in modo protetto, tracciando tutte le diverse fasi del processo e garantendo la sicurezza e la riservatezza dell'identità del segnalante.
I canali comunicativi da utilizzare a tal fine sono i seguenti:
- sezione dedicata "Segnalazioni" della Piattaforma Whistleblowing - https://sisalwhistleblowing.azurewebsites.net/
- posta elettronica: segnalazioni-sisalentertainment@sisal.it, segnalazioni- sisalotteryitalia@sisal.it, segnalazioni-sisal@sisal.it,
- posta tradizionale, all'indirizzo: "Servizio Segnalazioni", Via Ugo Bassi, 6 - 20159 Milano.
Fermo restando quanto previsto dall'art. n. 24 del D. Lgs. 80/2015 (Misure perla conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), le Parti convengono di introdurre le seguenti condizioni di miglior favore per i dipendenti vittime di violenza dì genere:
- il/la dipendente della Società inserito/a nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dagli enti previsti dalla normativa di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 4 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di 1 mese, in aggiunta a quelli già previsti dalla normativa.
- tale congedo potrà essere usufruito su base giornaliera nell'arco temporale di tre anni;
- durante il periodo di congedo, il/la dipendente ha diritto a -percepire l'intera retribuzione di fatto corrispondente all'ultima retribuzione percepita;
- tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, del trattamento di fine rapporto e del premio aziendale.
- ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, il/la dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuto/a a comunicare all'azienda l'intenzione di fruire di tale congedo, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni, con indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e la necessaria certificazione di cui al punto I;
- il/la dipendente rientrante nei casi descritti al punto ha diritto alla trasformazione del rapporto dì lavoro da tempo pieno in lavoro a tempo parziale, compatibilmente con le possibilità offerte dall'organizzazione aziendale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale verrà nuovamente trasformato, a richiesta del/la dipendente, in rapporto di lavoro a tempo pieno.
L'Azienda, inoltre, si impegna a valutare con la massima urgenza e priorità un'eventuale richiesta di mobilità territoriale che dovesse pervenire dal/la dipendente, laddove tale mobilità sia coerente con il percorso di protezione. q
L'azienda si propone di favorire attività di sensibilizzazione che coinvolgano tutta la popolazione aziendale attraverso momenti informativi e formativi anche in collaborazione con le strutture e enti previsti dalla normativa.
Articolo 11 - DECORRENZA EPURATA
Il presente accordo decorre dall'1/06/2022 ed avrà vigore sino a tutto il 31 dicembre 2025. Lo stesso continuerà a produrre i propri effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo, salvo disdetta comunicata da una delle Parti entro sessanta giorni dalla scadenza prevista.
Per tutto quanto non espressamente regolamentato nel presente Accordo si fa riferimento a quanto previsto dal vigente CCNL del settore.
Articolo 16 - PRESTITI Al DIPENDENTI
SI conviene di Introdurre una procedura di prestiti al dipendenti secondo 1 seguenti oriteri;
Beneficiari del prestito
- Tutti 1 dipendenti con almeno due anni di anzianità di servizio;
- li prestilo potrà essere concesso non più di una volle nel corso del rapporto di lavoro.
Causali
- Acquisto o ristrutturazione prima casa di abitazione;
- Spese mediche straordinaria par sé e par I propri familiari a carico;
- Acquisto prima autovettura;
- Spase di matrimonio per sé o per I figli
Entità del prestito
Nel limili massimi del trattamento di fine rapporto netto maturato e disponibile.
Obblighi del contraente
Il dipendente autorizza l’Azienda a trattenere eventuali debiti residui sulle competenze di fine rapporto In caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
All’alto del prestito, oltre al diretto Interessato, Il coniuge eie gli eredi legittimi dovranno obbligarsi alla restituzione dello stesso.
Tassi di interesse e modalità di restituzione
Il prestito varrà erogato ad un tasso di Interesse pari a 2 punti meno del TUR (Tass Ufficialo di Riferimento) In vigore al 31/12 dell'anno precedente e .comunque con un minimo di interesse pari allì %.
La restituzione avverrà mediante trattenute mensili costanti effettuate sulla busta paga del dipendente (la rateizzatone superiore al 24 mesi sarà concessa solo per prestiti superiori a euro 5,000- cinquemila) con esclusione della 13’ e 14' mensilità.
Limiti annul
Avrà diritto al prestito non oltre II 5% dell'organico In forza al 31/12 dell'anno precedente.
Le domande verranno accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione.
Tassi di Interesso e modalità di restituzione
Il prestito verrà erogato ad un tasso di Interesse pari a 2 punti meno del TUS (Tasso Ufficiale di Sconto) In vigore al 31/12 dell’anno precedente.
La restituzione avverrà mediante trattenute mensili costanti effettuate sulla busta paga del dipendente (la ratelzzazlone superiore al 24 mesi sarà concessa solo per prestiti superiori a euro 5165,00) con esclusione della 13’ e 14’ mensilità.
Limiti annul
Avrà diritto al prestilo non oltre II 5% dell’organico In forza al 31/12 dall'anno precettante.
Lo domande verranno accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione.
ACCORDO AZIENDALE SULLO SMART - WORKING
In data 20 giugno 2022 presso gli uffici di Sisal, in Milano via U. Bassi E in collegamento videoconferenza
tra
Sisal S.p.A. - Sisal Lottery Italia S.p.A. - Sisal Entertainment S.p.A. - Sisal Gaming s.r.l. S.p.A. - ACME
s.r.l. - Network Italia s.r.l.
(di seguito indicato anche come "Gruppo Sisal")
Rappresentato dai Signori Ruggero Dadamo e Roberto Olivieri
e
Le Organizzazioni Sindacali Nazionali
FILCAMS - CGIL rappresentata da Danilo Lelli
FISASCAT - CISL rappresentata da Stefania Chicca
UILTuCS rappresentata da Paolo Proietti
Unitamente a:
Le Organizzazioni Sindacali Territoriali
RSA e al Coordinamento RSA Gruppo Sisal
PREMESSO CHE:
- in considerazione del nuovo quadro normativo di riferimento sul lavoro agile (o smart-working), introdotto dalla L. 81/17 a decorrere dal 14 giugno 2017, nonché dell'esito positivo della fase sperimentale del "Progetto Volta" di smart-working avviato dal Gruppo Sisal fin dal 2016, le Parti hanno concordato di promuovere nuovamente l'iniziativa di lavoro agile o smart-working, che costituisce un approccio innovativo all'organizzazione del lavoro e si caratterizza, in particolare, per flessibilità ed autonomia nella scelta degli spazi e degli strumenti da utilizzare nell'attività lavorativa;
- anche con riferimento all'articolo 6 - lettera E del CIA 2016 - 2018 in merito allo "Smart-Working" - "Lavoro Agile", le Parti mirano, pertanto, ad agevolare la conciliazione individuale dei tempi di vita e di lavoro e a rendere efficiente l'organizzazione del lavoro anche mediante l'utilizzo migliore degli spazi lavorativi degli uffici della Società; inoltre, riducendo gli spostamenti dei lavoratori per raggiungere le sedi aziendali e lavorative, lo smart-working contribuisce a diminuire l'impatto sull'ambiente;
- il lavoro agile o smart-working, al quale non si applicano le norme e i contratti collettivi relativi al telelavoro, permette una prestazione di lavoro vincolata alle seguenti modalità:
- esecuzione della prestazione lavorativa svolta solo in parte all'interno dei locali aziendali e con i soli vincoli di orario massimo derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
- possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- assenza di una postazione fìssa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori dei locali aziendali.
- esecuzione della prestazione lavorativa svolta solo in parte all'interno dei locali aziendali e con i soli vincoli di orario massimo derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:
1. PREMESSE
Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. DEFINIZIONE
Per lavoro "agile" o "smart-working" si intende una forma flessibile di lavoro da remoto, finalizzata ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Esso, in particolare, costituisce una forma di svolgimento ed organizzazione del lavoro, in cui l'attività lavorativa viene regolarmente effettuata in parte all'interno e in parte all'esterno dei locali aziendali.
3. DESTINATARI E CAMPO DI APPLICAZIONE
Destinatari dello smart-working sono tutti I Dipendenti del Gruppo Sisal a qualunque livello di inquadramento considerati eligible. Si considerano eligible i ruoli la cui attività lavorativa non è legata in maniera imprescindibile al proprio luogo di lavoro, sia che lavorino full time che part time.
Il luogo per lo svolgimento delle attività potrà essere il domicilio del Dipendente o altro luogo privato, con espressa esclusione dei luoghi pubblici o aperti al pubblico, che possano mettere a rischio la sicurezza fisica del lavoratore e nel rispetto delle indicazioni aziendali e normative per la sicurezza dei dati aziendali.
4. MODALITÀ' DI ATTUAZIONE
Lo smart-working consente ai Dipendenti delle Società del Gruppo Sisal di organizzare e/o svolgere una parte della loro attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali, avvalendosi delle tecnologie informatiche. I Dipendenti eligible rientranti nel campo di applicazione di cui al precedente punto 3 saranno tenuti alla sottoscrizione di un accordo individuale che ne regolamenta l'attuazione secondo le vigenti disposizioni di legge.
In ogni caso, lo svolgimento della prestazione lavorativa dovrà avvenire in modo coerente e compatibile con le esigenze organizzative, funzionali e tecniche delle società del Gruppo Sisal.
In considerazione di quanto sopra premesso, le Parti concordano che:
- la prestazione di lavoro in smart-working, di norma, sarà pari ad un minimo di due giornate ed un massimo di tre giornate a settimana. Il numero minimo di giornate mensili sarà pari a otto fino ad un massimo di dodici. È consentito l'esercizio della prestazione in modalità Smart Working anche nell'ambito dei Punti Vendita del canale Retail ogni qualvolta vi siano specifiche attività e/o progetti che prevedono, anche in via sperimentale, la possibilità di esercitarla compatibilmente con le attività "core" di Punto Vendita. Il numero minimo e massimo di giornate è demandato all'organizzazione aziendale che definisce, di volta in volta, le modalità operative.
- L'organizzazione dello Smart Working richiede una pianificazione preventiva e puntuale, in accordo con il proprio responsabile ed in condivisione con il proprio team;
- Ogni Smart Worker, quando effettua le giornate in presenza, deve garantire la prenotazione della postazione; le giornate in presenza devono essere distribuite a rotazione sull'intero arco settimanale.
- al termine di ogni settimana, il Dipendente è tenuto a comunicare e consuntivare le giornate di smart- working effettivamente utilizzate nel rispetto delle modalità aziendali vigenti sempre attraverso il sistema presenze "Selfweb";
- L'attività dovrà essere svolta di massima nel normale orario di lavoro aziendale. Saranno ammessi scostamenti, ma comunque entro la fascia oraria ricompresa tra le 6.00 e le 20.00,
- nelle giornate di smart-working resta ferma la pausa pranzo di almeno trenta minuti;
- il Dipendente svolgerà personalmente e direttamente le mansioni assegnate, senza avvalersi di altri soggetti, e dovrà garantire lo stesso impegno professionale, ossia analoghi livelli quantitativi e qualitativi, rispetto alla stessa attività svolta in Azienda;
- È prevista la possibilità di effettuare mezza giornata di smart working e richiedere mezza giornata di ferie o rol. La giornata di malattia o improvvisa indisposizione durante lo Smart-working, dovrà essere sempre e comunque giustificata da certificato medico.
- al di fuori dell'orario di lavoro giornaliero è garantito al Dipendenti il diritto alla disconnessione. Durante le giornate di smart-working non sono previste ore di lavoro straordinario, fatte salve le autorizzazioni del caso rilasciate dal Responsabile per casi di improrogabili ed urgenti, da considerarsi comunque quali "eventi eccezionali";
a. Modifica e revoca dell'accordo individuale
Lo smart-working prevede che ciascun lavoratore segua un percorso formativo dedicato, al termine del quale verrà rilasciato un attestato. Il possesso di tale attestato risulta quindi condizione indispensabile per la sottoscrizione dell'accordo individuale.
Il lavoratore e la Direzione Aziendale possono recedere dall'accordo di smart-working nei termini di cui all'art. 19 della Legge 81/2017. Tuttavia il regime di smart-working è revocabile da parte del Responsabile e/o della Direzione Aziendale, in qualsiasi momento, per ragioni produttive e/o organizzative, che verranno formalmente comunicate e che potranno riguardare la valutazione di incompatibilità delle mansioni svolte dal lavoratore, anche con riferimento alle dotazioni informatiche disponibili.
b. Condizioni economiche e normative
Il Dipendente in regime di smart-working è titolare dei medesimi diritti ed è soggetto ai medesimi doveri previsti per i lavoratori che svolgono l'attività nei locali della Società, nel rispetto delle disposizioni di legge del contratto collettivo nazionale di settore e aziendale tempo per tempo vigente. La prestazione lavorativa in smart-working obbliga il lavoratore a tenere una condotta uniformata ai principi di correttezza, riservatezza, diligenza e disciplina.
L'utilizzo delle tecnologie informatiche nell'ambito delle modalità lavorative di smart-working non comporta azioni di controllo potenzialmente aggiuntive rispetto a quanto accade nel sistema ordinario di resa della prestazione. Per maggior dettaglio le Parti rinviano alla normativa vigente in materia di potere di controllo del datore di lavoro.
In regime di smart-working si applicheranno, previo quanto prescritto dalla L. 300/70 e dal CCNL, le norme disciplinari nel rispetto del principio di proporzionalità di eventuali sanzioni.
Inoltre, le specifiche condotte connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari sono le seguenti:
- Reiterata mancata e ingiustificata risposta telefonica o a mezzo del personal computer del lavoratore nelle fasce di disponibilità;
- Reiterata disconnessione volontaria, non motivata da comprovate ragioni tecniche o personali di natura contingente, nella giornata di lavoro in regime di smart-working, fatto salvo il diritto alla disconnessione del lavoratore al termine dell'orario di lavoro giornaliero e fatta salva la possibilità, nel rispetto della flessibilità oraria, di collocare diversamente la propria prestazione lavorativa giornaliera, pur assicurando la propria disponibilità ad essere raggiungibile, secondo le modalità e per le ragioni sopra descritte, all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 6:00 e le ore 20:00, o diversa di riferimento definita per i part-time;
- Completa e ingiustificata irraggiungibilità del lavoratore nella giornata di smart-working durante le fasce di disponibilità.
Le condotte di cui sopra porteranno all'immediata sospensione e revoca del programma di smart-working.
La natura della prestazione lavorativa resa in regime di smart-working, il relativo contenuto professionale e le mansioni del Dipendente, così come tutte le altre condizioni contrattuali restano invariati.
c. Sicurezza dei dati e delle informazioni.
La Società adotterà le misure appropriate per garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dai Dipendenti in smart-working per fini professionali.
La Società informerà i Dipendenti sulle modalità applicate, sulle norme di legge e sulle regole aziendali applicabili per la protezione dei dati. I Dipendenti che aderiscono al programma di smart-working, previa dichiarazione dell'avvenuta informativa delle norme e modalità applicate, sono responsabili del rispetto di tali norme e regole.
Il Dipendente con riferimento ad ogni documento, in qualunque formato (anche elettronico), software o pubblicazione, utilizzato per l'espletamento delle sue attività ha l'obbligo di:
- conservare con la massima diligenza e mantenere rigorosamente riservate/segrete tutte le notizie e/o informazioni di cui entrasse in possesso e/o utilizzasse in tale contesto e, in particolare, tutti i dati, i "nominativi, i documenti ed il loro contenuto, ivi compresi quelli a cui dovesse accedere tramite i sistemi informativi ed informatici messi a disposizione dalla Società;
- non divulgare tali notizie e/o informazioni in alcun modo ed in qualsiasi forma a soggetti terzi;
- garantire che non consentirà a terzi l'accesso, diretto o indiretto, a qualsiasi titolo, ai documenti e ad ogni altro dato fornito dalla o alla Società.
d. Organizzazione del lavoro
L'attività svolta in smart-working sarà organizzata dal Dipendente interessato, previo accordo con il proprio Responsabile, compatibilmente con le superiori esigenze e/o necessità della Società.
Al fine di poter svolgere l'attività lavorativa in smart-working, a ciascun Dipendente interessato verranno assegnati, qualora non ancora in dotazione, gli strumenti necessari allo svolgimento dell'attività in regime di smart-working, ossia (i) un personal computer e (ii) uno smartphone (vedi allegato A).
Tali beni aziendali sono strumenti di lavoro di proprietà della Società e sono assegnati al Dipendente al fine di svolgere la propria attività lavorativa. Il loro utilizzo è disciplinato dalla policy aziendale vigente in materia.
La responsabilità della fornitura, installazione e manutenzione degli strumenti necessari spetta di norma al datore di lavoro.
E' disponibile per ogni lavoratore la connessione aziendale tramite il servizio "Hotspot" dello smartphone in dotazione. In caso di interruzione della connessione e sino al ripristino della stessa, il Dipendente dovrà riprendere a svolgere l'attività presso la sede di lavoro abituale (tenuto conto che la Società non fornirà strumenti aggiuntivi oltre a quelli già in dotazione a ciascun Dipendente interessato), fatta salva la possibilità da parte del Dipendente di utilizzare una connessione internet veloce personale, verificato il rispetto delle indicazioni aziendali e normative per la sicurezza dei dati aziendali e previa autorizzazione a procedere in tal senso da parte del proprio Responsabile e senza costi aggiuntivi per la Società.
5. SALUTE E SICUREZZA
La Società si impegna ad informare ciascun Dipendente sulle misure di protezione e sugli eventuali rischi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, derivanti dalle particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, individuandone, altresì, nello specifico, i rischi generali e i rischi specifici.
Il lavoratore si impegna ad utilizzare con cura e diligenza tutta la strumentazione di lavoro fornita dall'azienda, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non modificarla, alterarla o manometterla e a non consentire ad altri l'utilizzo della stessa. (Allegato A)
Il lavoratore si impegna inoltre a che gli spazi in cui sceglierà di lavorare siano sempre idonei allo svolgimento di un'attività lavorativa che comporta l'uso abituale del videoterminale e pienamente conformi alle norme di sicurezza vigenti.
In via più generale, si impegna a prendersi massima cura della propria salute e sicurezza ed ai totale rispetto di quanto, applicabile al contesto oggetto del presente accordo, è prescritto dal D. Lgs. 81/2008 (Allegato B).
L'Azienda è sollevata da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si attenga alle suddette disposizioni.
Per maggiori dettagli si rimanda all'Allegato B) che forma parte integrante del presente accordo.
L'attività in smart-working può comportare la mobilità del Dipendente, cioè spostamenti da un luogo ad un altro; pertanto il lavoratore continuerà ad essere assicurato contro gli infortuni con copertura INAIL anche nel tragitto dall'abitazione al luogo prescelto di svolgimento dell'attività al di fuori dei locali aziendali.
6. VALIDITÀ'
Il presente accordo si applica, a decorrere dal 20 giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2025.
7. DISPOSIZIONI FINALI
Le Parti Stipulanti si danno atto reciprocamente che il presente accordo è conforme alle disposizioni di legge e del CCNL applicato dalla Società in materia di durata massima settimanale della prestazione di lavoro, di regime dei riposi giornalieri e settimanali e delle pause.
Nei periodi di "Smart-working" l'Azienda si impegna a mantenere inalterata la continuità della comunicazione istituzionale e di servizio.
Le Parti Stipulanti si incontreranno, a richiesta di una di esse, in presenza di problematiche relative all'efficacia e al buon andamento dell'iniziativa e, in ogni caso, almeno una volta all'anno per il monitoraggio circa l'andamento del programma e per verificare congiuntamente l'opportunità o meno di attuare modifiche alle modalità di svolgimento dello stesso, nonché, almeno un mese prima della scadenza per verificare gli esiti del presente accordo e valutare l'eventuale proroga o variazione dello smart-working.
Allegato A)
Smart Working Kit
L'Azienda fornirà la strumentazione che si riterrà idonea, secondo la Funzione/Area aziendale di appartenenza, con il ruolo/attività specifiche svolte dal dipendente al di fuori del proprio ufficio di appartenenza e che permetterà il collegamento con l'ufficio e con il sistema informativo aziendale.
In linea generale verranno forniti al dipendente:
- PC Portatile (se non già assegnato)
- Telefono cellulare (se non già assegnato) o altro tool di collegamento telefonico (Link)
- Token "One time Password" per collegamento da remoto.
Si prevede l’utilizzo del telefono aziendale come "hotspot" per il collegamento 4G alla rete aziendale.
Allegato B)
Salute e sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008.)
Oggetto
Indicazioni riguardanti la corretta gestione delle postazioni di lavoro munite di videoterminale in conformità al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dalle indicazioni fornite dall'interpello n°13 del 24/10/2013 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot. 37/0018696/MAT007.A001.
Scopo
Prevenzione dei rischi connessi all'uso dei videoterminali.
Campo di applicazione
La presente informativa sia applica a tutto il personale che opera utilizzando apparecchiature munite di videoterminale, anche per periodi limitati di tempo e quando lavora da casa in conformità alla normativa vigente.
Normativa di riferimento
D.Lsg 81/2008, titolo VII
Definizioni e termini
Videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
Postazione di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;
Lavoratore: chi utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale, in modo sistematico o abituale per 20 ore settimanali dedotte le interruzioni;
Modalità operative
Vengono di seguito elencate le verifiche che ogni operatore a domicilio è tenuto ad effettuare presso le postazioni munite di videoterminale, al momento del loro utilizzo.
Illuminazione e riflessi
- Verificare che non ci siano riflessi fastidiosi sullo schermo.
- Se ci sono riflessi fastidiosi regolare l'orientamento dello schermo rispetto alle finestre e/o alle fonti luminose artificiali. Lo schermo deve essere posto in modo che le finestre siano disposte perpendicolarmente rispetto al monitor.
- In caso di bisogno è necessario poter regolare l'intensità della luce proveniente dalle finestre agendo opportunamente sulle tende.
Regolazione del sedile
- Sedersi sul sedile e regolarlo ad un'altezza tale che consenta di appoggiare i piedi sul pavimento e di formare un angolo di circa 90° tra le gambe ed il busto.
- Se il sedile o il tavolo sono troppo alti è necessario utilizzare un poggiapiedi.
- Lo schienale deve essere posizionato in modo da sostenere per intero la zona lombare.
- Lo schienale deve avere un'inclinazione di 90°, o appena superiore, rispetto al piano del pavimento.
Disposizione di oggetti e Attrezzature sul tavolo
- La tastiera deve essere disposta in modo da lasciare tra essa e il bordo anteriore del tavolo uno spazio sufficiente per appoggiare gli avambracci durante la digitazione.
- Sistemare davanti a sé gli oggetti e le apparecchiature (monitor, documenti, leggio e tastiera) che richiedono maggiore attenzione.
L'organizzazione degli oggetti di cui sopra, dovrà essere tale da far rientrare gli stessi in un campo visivo il più ristretto possibile, in modo tale da dover compiere il minor numero possibile di spostamenti del capo durante l'esecuzione di un lavoro.
- Verificare che i documenti sui quali si lavora siano sufficientemente illuminati, integrando eventualmente
- Porre il monitor a una distanza di circa 50/70 cm. dagli occhi.
- Regolare il monitor in modo che sia leggermente più in basso dell'altezza degli occhi.
- Usare i comandi per la regolazione della luminosità e contrasto del video, per una migliore distinzione dei caratteri.
- E' opportuno, quando possibile, organizzare il proprio lavoro alternando il tempo impegnato al VDT con periodi, anche di pochi minuti, in cui si svolgano compiti che permettano, cambiando posizione, di sgranchirsi le braccia e la schiena e non comportino la visione ravvicinata.
- Nelle pause di lavoro evitare di rimanere seduti impegnando la vista.
- La verifica e la manutenzione degli impianti elettrici, di riscaldamento e/o raffrescamento, l'areazione del domicilio sono di stretta competenza del lavoratore.
Schema riepilogativo della postazione di lavoro al VDT
Resta inteso che in qualità di lavoratore comunque, anche in presenza di Smart Working, Lei dovrà attenersi alle disposizioni indicate dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per quanto riguarda i doveri dei lavoratori; ovvero:
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, aH'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
PROTOCOLLO ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO SISAL - ALLEGATO AL C.I.A.
In occasione del rinnovo del presente CIA avvenuto in un momento di profonda trasformazione anche in ragione della crisi dovuta alla gestione della pandemia, le parti hanno realizzato in linea con le corrette relazioni sindacali tenute negli anni, un approfondito confronto sulle problematiche connesse alla gestione del mercato del lavoro.
All'esito della discussione le parti hanno inteso, con le previsioni del presente capitolo, individuare e concordare un percorso che, nell'ambito del processo partecipativo di reciproco impegno, rispetto al raggiungimento degli obiettivi individuati nel CIA, consenta di perseguire e raggiungere i migliori risultati gestionali e di livello di servizio offerti e i possibili miglioramenti delle complessive condizioni di lavoro, alla luce delle modifiche di mercato, prodotto e clientela avvenute in questi anni.
Il mercato del gioco on line, anche alla luce dei cambiamenti comportamentali post pandemici dei giocatori/clienti, è diventato sempre più strategico, competitivo ed omnicanale.
Il punto vendita "fisico" resta il punto di contatto strategico per il cliente, sia esso giocatore fisico, on line o omnicanale, quale elemento fondamentale da valorizzare in un mercato retail gaming sempre più polarizzato in pochi competitor e caratterizzato da un'incertezza normativa nazionale, regionale e locale di cui le parti auspicano da tempo una definizione chiara.
Per il raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati, le parti si impegnano ad aprire il confronto a livello regionale con monitoraggio periodico e finale a livello nazionale dopo la sottoscrizione del presente CIA, entro 5 giorni dalla richiesta di una delle parti e a chiudere lo stesso entro 90 giorni dall'inizio del confronto o con i tempi che esse riterranno necessari per perfezionare le intese. Nel caso in cui il livello territoriale non richieda incontro entro 90 giorni dalla firma del CIA, la problematica sarà gestita a livello nazionale con le stesse tempistiche previste per la gestione territoriale.
Si affronteranno le tematiche legate alle attività omnicanale da effettuare presso i punti vendita retail, alla distribuzione degli orari di lavoro settimanali per le attività di punto vendita e assistenza tecnico/commerciale, all'introduzione del lavoro agile anche nei punti vendita retail, alla verifica di ruoli e mansioni in riferimento all'applicazione contrattuale anche in una logica di aggiornamento, all'equilibrio territoriale , nonché ad altri temi legati all'organizzazione del lavoro utili al raggiungimento degli obiettivi posti.
Le parti convengono che il presente percorso abbia carattere sperimentale e sarà sottoposto a verifica periodica annuale e complessiva dei risultati prodotti.
VERBALE DI ACCORDO SINDACALE AZIENDALE
per la cessione solidale delle ferie
Il giorno 24 giugno 2022 in Milano e in videoconferenza, si sono incontrati:
Il gruppo Sisal (Sisal Spa, Sisal Lottery Italia spa, Sisal Entertainment, Sisal Gaming srl, Network Italia srl, ACME, di seguito la "Società"), rappresentata da Ruggero Dadamo e da Roberto Olivieri
e
Filcams CGIL, in persona di Danilo Lelli, Fisascat CISL, in persona di Stefania Chicca, Uiltucs, in persona di Paolo Proietti, congiuntamente alle 00.SS. Territoriali e alle RSA/RSU, (di seguito congiuntamente anche "00.SS.")
Premesso che
- L'epidemia da coronavirus (COVID-19) ha determinato la sospensione e/o riduzione delle attività del settore per un periodo di circa 12 mesi tra il marzo 2020 e il luglio 2021;
- a fronte di tali avvenimenti la Società ha messo in atto gli strumenti di legge in tema di sostegno al reddito (FIS) per il proprio personale con conseguenti impatti sulla mancata maturazione dei ratei di ferie e rol;
- i periodi di sostegno al reddito sono stati intervallati anche da periodi di utilizzo di ferie e rol in accordo con il personale;
- per le Parti la solidarietà collettiva tra i dipendenti della stessa Azienda rappresenta un valore aggiunto che consente di accrescere il senso di appartenenza e rafforzare i rapporti tra i colleghi;
- la Società applica al proprio personale il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi - (il "CCNL")
- le ferie sono un diritto irrinunciabile, previsto dalla Costituzione, il cui godimento viene
stabilito dal D.Lgs. 66/2003 e dal CCNL Terziario, Distribuzione e servizi;
- L'articolo 24 del D.Lgs. 151/2015 ha introdotto, a fini solidaristici, l'istituto della cessione delle ferie e dei permessi prevedendo che, “Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro";
- la predetta norma individua specifiche tipologie di beneficiari, rimettendo alle parti la possibilità di individuarne di tipologie differenti;
- è intenzione comune delle Parti istituire tale meccanismo di solidarietà tra i dipendenti della Società, da attivarsi attraverso la cessione di ferie in favore di dipendenti che, in presenza di gravi e comprovati motivi documentati, anche diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente individuati dalla Legge, abbiano terminato la propria dotazione contrattuale di ferie e permessi;
Tutto ciò premesso, con il presente accordo le Parti intendono istituire la "Banca delle Ferie solidali", disciplinandone le modalità e criteri di applicazione, convenendo quanto segue:
- Le premesse sono parte integrante dei presente accordo, che trova applicazione nei confronti di tutto il personale assunto a tempo indeterminato e determinato alle dipendenze delle società del gruppo Sisal.
- Per Donatore si intende il dipendente che "dona" giorni di ferie solidali con saldo superiore alle 4 settimane.
- Per Beneficiario si intende il dipendente che "beneficia" di giorni di ferie solidali.
- La Banca delle Ferie solidali è riferita a tutti i dipendenti (Beneficiari) del gruppo Sisal che al momento della richiesta abbiano esaurito qualsiasi istituto retribuito (ferie, permessi retribuiti, permessi 104) e/o istituto indennizzato previsto dalla normativa vigente e/o dal CCNL e che versino in una delle seguenti condizioni:
- necessità di prestare assistenza a figli minori con patologie e/o assistenza a figli minori portatori di handicap che, per le loro condizioni di salute, necessitino di cure costanti e continuative, certificate e documentate da struttura sanitaria pubblica;
- necessità di prestare assistenza al coniuge (o persona parte di unione civile o convivente more uxorio) o parente entro il 1° grado, in caso di grave infermità ex L. n. 53/2000 certificata e documentata da struttura sanitaria pubblica;
- malattia grave e certificata, previo esaurimento, oltre che del monte ore contrattuale di ferie e permessi, del periodo di comporto;
- sia madre/padre unico affidatario di figlio convivente di età inferiore a 12 anni e. abbia subito un lutto di parente convivente
- necessità di prestare assistenza a figli minori con patologie e/o assistenza a figli minori portatori di handicap che, per le loro condizioni di salute, necessitino di cure costanti e continuative, certificate e documentate da struttura sanitaria pubblica;
- Il donatore potrà donare volontariamente a titolo gratuito i giorni di ferie maturati e non goduti che risultino nella propria liberalità di gestione.
- Tale cessione comporta la definitiva rinuncia da parte del donatore alla fruizione delle giornate cedute.
- Le giornate di ferie cedute e confluite nella "Banca delle Ferie solidali" sono valorizzate sulla base della retribuzione goduta dal donatore al momento della cessione; tale valore economico andrà ad alimentare la massa monetaria della "Banca delle Ferie solidali".
- L'azienda, a titolo di contributo unilaterale si impegna ad alimentare la "Banca delle Ferie solidali" con un contribuito pari al 100% delle ferie donate. In fase di prima applicazione tale contributo è pari a di 100 giorni.
- È in ogni caso esclusa la monetizzazione delle ferie solidali accreditate al beneficiario e da questi non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
- Le modalità operative di attuazione del presente accordo verranno definite dalle parti firmatarie con apposito regolamento interno che disciplinerà anche l'integrazione degli attuali sistemi paga e presenze.
- L'Azienda assicura che le operazioni di adesione e ricorso alla "Banca delle Ferie solidali", saranno effettuate nel totale rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003, nonché del Regolamento Europeo sulla Privacy UE/2016/679 e previa distribuzione di apposita informativa.
- Il presente Accordo ha natura sperimentale ed entrerà in vigore alla data di attuazione del regolamento interno di cui al punto 10) e scadrà dopo 12 mesi. Le Parti concordano di incontrarsi entro i primi sei mesi dall'attuazione per un momento di verifica del medesimo.
Qualora dovessero intervenire nuove disposizioni di legge e/o di contrattazione collettiva nazionale in tema di Banca ferie e permessi Solidali le Parti si impegnano ad incontrarsi per valutare la necessità di adeguare le disposizioni contenute nel presente Accordo.
Articolo 8 - FERIE
In deroga e a parziale modifica di quanto previsto dal vigente CCNL, al Titolo X articolo 69 (ferie) ed al "Chiarimento a verbale" In calco allo stesso articolo, le parti hanno concordato quanto segue: Che II periodo di ferie annuali è fissato nella misura di 22 (ventldue) giorni lavorativi.
Che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di 5 (cinque) giorni dal lunedì al venerdì agli effetti del computo delle ferie.
Che dal computo del predetto periodo di ferie vanno pertanto sscluel/e I sabato, le domeniche e le festività nazionali e Infrasettimanali cedenti nel periodo stesso, e conseguentemente II perìodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quantì/e sono I sabati, le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali In esso oompresl/e.
Che nella Ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l'Indennità sostitutiva delle farle si calcola dividendo per 28 (ventlsel) la retribuzione mensile di fatto di cui all'ertloolo 115. del CCNL.
Articolo 14 - FERIE
In deroga e a parziale modifloa di quanto previsto dal vigente CCNL, al Titolo X articolo 69 (ferie) ed al "Chiarimento a verbale" In calce allo stesso articolo, le parti V hanno concordato quanto segue; Che II periodo di forte annuali è fissato nella misura di 22 (ventldue) giorni lavorativi.
Che la settimana lavorativa - quale che sla la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata dì 5 (cinque) giorni agli effetti del computo dello ferie.
Che dal computo del predetto periodo di ferie vanno pertanto esolusl/e 1 sabati, le domeniche e te festività nazionali e Infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e conseguentemente II periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quantì/e sono 1 domeniche e te festività nazionali e Infrasettimanali In esso compresl/e.
PROTOCOLLO SULLA COMPONENTE DI PREMIO DI RISULTATO PER PERSONALE OGGETTO DI INCENTIVAZIONE - ALLEGATO AL CIA GRUPPO SISAL DEL 24 GIUGNO 2022
Con riferimento all'accordo sottoscritto in data 24 giugno 2022 di rinnovo del contratto integrativo aziendale (CIA) per il Gruppo Sisal e con particolare riguardo al paragrafo 9) - PARTE ECONOMICA - lettera B, all'esito della discussione le parti hanno inteso, con le previsioni del presente protocollo, individuare e concordare un percorso che disciplina l'applicabilità del citato paragrafo ai dipendenti di seguito individuati: personale commerciale (Area Manager, Key Account), per gli Store Coordinator, per i lavoratori dell'area Betting Sportsbook e nell'ambito del Canale On Line (Bande da E a G) in quanto destinatari di interventi di incentivazione economica individuale da parte della società.
Fermo restando l'applicabilità a tutti i dipendenti del gruppo della componente di Welfare del premio di risultato di cui alla lettera A) del CIA per tutta la vigenza del CIA stesso, con riferimento alla componente variabile di cui alla lettera B) ed in particolare alle "clausole di applicazione del premio" contenute nel CIA stesso, al personale oggetto del presente protocollo non verrà erogata tale componente.
Decorso il primo anno di vigenza del CIA, e parti hanno concordato altresì di incontrarsi con le modalità di seguito indicate al fine di confermare o rivedere tale situazione anche in base ai dati e alle informazioni economiche che la Società si impegna a comunicare alle 00.SS. prima dell'incontro di verifica per introdurre eventuali modifiche al meccanismo e al presente protocollo
La Società fornirà alle 00.SS. entro il 28 febbraio 2023 i dati complessivi riferiti all'erogazione dell'incentivazione individuale (es. n. beneficiari e valori cumulati) limitatamente al personale del presente accordo.