Oggi, 03/04/2024 alle ore 11, a Roma, si sono incontrati:
-Per MAISONS DU MONDE ITALIE S.r.l.: i Sigg.ri Rosaria Moncone e Nicolas Beny, con successiva ratifica del rappresentante legale della Società, Frangois-Melchior Louis Marie de POLIGNAC;
-Per le OO.SS. più rappresentative a livello nazionale firmatarie del CCNL applicato in azienda:
* FILCAMS CGIL Nazionale, rappresentata da Pieralba Fraddanni;
* FISASCAT CISL Nazionale, rappresentata da Aurora Bianca;
* UILTUCS Nazionale, rappresentata da Antonio Vargiu e Marianna Flauto;
* Congiuntamente alle strutture territoriali ed alle RSA di Filcams, Fisascat e Uiltucs.
Premesso che,
-Maisons du Monde Italie Srl applica integralmente il Ceni di lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi / Confcommercio (di seguito anche CCNL TDS);
-le OO.SS. così come sopra costituite sono quelle maggiormente e comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
-Le delegazioni aziendali e sindacali intendono procedere alla sottoscrizione del primo Contratto Integrativo Aziendale (di seguito anche CIA), e per fare ciò condividono e firmano la presente ipotesi di primo CIA che possa garantire e chiarire i contenuti di alcuni istituti contrattuali, restando inteso che il presente accordo è condizionato, per i sindacati, all'approvazione con gli organi statutari e alla ratifica da parte delle lavoratrici e lavoratori interessati all'applicazione dello stesso e, per l'Azienda, alla successiva approvazione e ratifica del rappresentante legale della Società. La stessa dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione della presente intesa;
-Le parti s'impegnano ad incontrarsi nel prossimo triennio per esaminare le tematiche relative al sistema premiante aziendale di retribuzioni variabili in vigore presso l'azienda nonché alla possibile erogazione di buoni pasto e/o servizi simili, anche in riferimento alla possibile introduzione di un sistema di welfare aziendale volto ad erogare beni e servizi ai dipendenti.
Tutto ciò premesso le parti confermano e ribadiscono, con la sottoscrizione della presente ipotesi di primo contratto integrativo aziendale e con l'impegno dimostrato per il confronto e la redazione del presente accordo, la volontà di proseguire con un sistema di relazioni sindacali fondato sul confronto preventivo e partecipativo, finalizzato da un lato alla ricerca del miglioramento continuo della qualità e dell'efficacia, dall'altro all'individuazione di soluzioni condivise in un'ottica di valorizzazione, garanzia e tutela delle risorse umane della Società, fattore primario di efficienza e crescita del patrimonio aziendale nonché di armonia e benessere sui luoghi di lavoro.
Si conferma quindi il ruolo centrale delle persone che lavorano in Maisons du Monde Italie Srl, ruolo che è anche strategico per il raggiungimento di tutti gli obiettivi a medio e lungo termine attraverso: processi formativi e di aggiornamento delle competenze, importante per il coinvolgimento, l'efficienza dei processi e allo sviluppo organizzativo.
Le parti condividono che tale percorso negoziale si è avviato in un momento critico (pandemia, conflitti in uropa ed in Medioriente, rincari delle materie prime, etc.) che sta rendendo lo scenario economico molto difficile da prevedere per i prossimi anni, incentrando l'attenzione sulla ricerca dell'efficienza produttiva legata all'innovazione tecnologica e alla sostenibilità ambientale.
1 RELAZIONI SINDACALI
Si conferma la sede Nazionale quale ambito naturale di esercizio della contrattazione collettiva, di stipula degli accordi integrativi aziendali e della loro interpretazione nonché quale sede preposta a sviluppare un sistema più avanzato di relazioni sindacali come importante elemento di consolidamento e miglioramento del clima aziendale, utile alla crescita ed al rafforzamento dell'azienda, tenuto conto che il raggiungimento dello stesso non può prescindere da un consistente incremento di efficienza e produttività, da un più razionale utilizzo delle risorse umane, da un effettivo miglioramento del servizio alla clientela e da una sempre maggiore attenzione alla persona, sia esso cliente e/o dipendente della società.
Le parti confermano la necessità di consolidare un sistema di relazioni sindacali uniforme, di riferimento nel confronto negoziale a tutti i livelli (nazionale, regionale, territoriale o di singolo punto vendita).
A tal fine, si conviene di strutturare modalità di informazioni da parte aziendale, secondo una logica di competenza per territorio e materia ed a carattere periodico, che si individua, di norma, in almeno 2 (due) volte all'anno ed in ogni caso a richiesta delle parti o di una di esse, con indicazione preventiva di un chiaro e comprensibile ordine del giorno, così da consentire, ove necessario, lo sviluppo di relazioni sindacali di prossimità.
Le parti si danno atto del fatto che l'insegna Maisons du Monde è perennemente alla ricerca di sviluppo non solo dei propri prodotti e delle politiche commerciali ma anche dei propri negozi, della loro presenza e attrattività così come della loro espansione e/o riposizionamento sul territorio nazionale, al fine di permettere al marchio di disporre di un'offerta sempre più attraente, più adatta ai clienti ed alle strategie aziendali.
Creata in Italia nel 2005, Maisons du Monde Italie Srl conta a inizio marzo 2024 n.44 negozi sparsi sul territorio nazionale.
Nell'ambito dell'andamento economico e strategico aziendale, le parti convengono sulla necessità discambiare informazioni a livello territoriale unitamente alle rappresentanze sindacali dei lavoratori, ove presenti, e di sostenere, per quanto compatibile con le esigenze aziendali, la salvaguardia occupazionale, affrontando anche il tema della mobilità interna e/o ricollocazioni geografiche in posizioni lavorative simili, lì dove fosse necessario.
A livello nazionale/aziendale, è prevista l'informazione ed il relativo confronto con cadenza almeno semestrale (idealmente con un incontro in marzo/aprile ed un altro in settembre/ottobre), oltre che sui temi previsti dal CCNL:
-sulle prospettive di sviluppo dell'azienda, sulle strategie aziendali, sulle innovazioni legate ai format e posizionamento dei negozi;
-sull'andamento economico dell'azienda, sull'evoluzione delle logiche commerciali;
-sugli eventuali programmi di ristrutturazione e riorganizzazione, sugli appalti e sulla terziarizzazione;
-sulla struttura dell'occupazione nell'azienda e le sue dinamiche (apprendistato, contratti a termine, part-time, lavoro interinale ed altre analoghe tipologie contrattuali);
-sull'innovazione tecnologica e relativi programmi di attuazione;
-sull'evoluzione delle direttive e strategie aziendali sul salario variabile nonché gli indicatori economici relativi al premio di risultato;
-sui programmi di formazione ed addestramento;
-sull'utilizzo del Fondo Interprofessionale di Settore;
-sull'andamento e sui risultati dei programmi di gestione delle situazioni critiche aziendali;
-sulle politiche di genere, pari opportunità e prevenzione di ogni discriminazione;
-sull'ambiente e le politiche attuate per sensibilizzare e potenziare uno sviluppo sostenibile e armonizzare sempre di più l'ecologia e le attività aziendali;
-sulla salute e sicurezza;
-sulle politiche volte alla conciliazione dei tempi di vita.
A livello territoriale o di singolo negozio, le Parti concordano sull'opportunità di sviluppare ulteriormente le relazioni sindacali e l'informativa a livello locale.
Tali relazioni tra la Società, le Organizzazioni sindacali territoriali e/o le RSA si svilupperanno su materie di carattere locale che non richiedono soluzioni omogenee a livello nazionale.
A titolo puramente esemplificativo, l'informazione preventiva e il confronto finalizzato ad intese, potranno riguardare i seguenti argomenti:
-situazione occupazionale;
-eventuali programmi di ristrutturazione e riorganizzazione, sugli appalti e sulla terziarizzazione; organizzazione del lavoro, orari di apertura e orari di lavoro (supplementare/straordinario, aperture domenicali e nei giorni festivi, ecc.), con particolare attenzione alla ricerca di riduzione del numero dei turni spezzati, privilegiando la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, tenendo comunque conto delle esigenze aziendali;
-ambiente di lavoro e tutela della salute e della sicurezza;
-eventuali progetti di riorganizzazione e/o ristrutturazione del/dei negozio/i nonché eventuali questioni che potrebbe far sorgere la necessità di un riposizionamento del negozio e/o di una sua chiusura definitiva;
-azioni volte a garantire le pari opportunità e contrastare le discriminazioni e le violenze di genere.
2 ASSEMBLEE
In riferimento al contratto collettivo TDS e allo Statuto dei Lavoratori, le parti convengono che il diritto alle assemblee, convocate fuori dell'orario di lavoro o entro lo stesso, verrà fruito fino ad un limite massimo di 13 ore annue a dipendente, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione di fatto.
Dette assemblee di norma si svolgeranno presso il negozio durante l'orario di apertura dello stesso con possibilità di collegamento anche da remoto.
Le assemblee devono di norma essere indette mediante affissione presso la bacheca sindacale del punto vendita interessato con un congruo preavviso, come da norma contrattuale e con identificazione dell'ordine del giorno, delle tematiche da trattare ed aver luogo secondo modalità utili a consentire, da un lato, la partecipazione delle lavoratrici/ori interessate/i e dall'altro, nel caso in cui avvengano durante l'orario di apertura al pubblico del punto vendita, il normale esercizio delle attività commerciali ed operative del predetto punto vendita.
Le riunioni, in presenza, si terranno all'Interno di spazi idonei indicati dalla Direzione Aziendale. Oltre alle rappresentanze sindacali del punto vendita, potranno partecipare alle assemblee anche dirigenti esterni deşşe OO.SS. stipulanti il CCNL.
Nei punti vendita dove non vi sono le rappresentanze sindacali, le assemblee saranno indette dalle 00.SS. territoriali.
Sarà compito delle rappresentanze sindacali, in caso di assemblee fuori dell'orario di lavoro o mediante mezzi audio e video, comunicare alla Direzione aziendale, l'elenco dei partecipanti. A tal proposito, le parti concordano che sarà sufficiente produrre uno screenshot dell'elenco nominativo dei partecipanti collegati da remoto, anche al fine di garantire la privacy degli stessi.
Le comunicazioni di indizione di assemblea verranno affisse nella bacheca aziendale in ogni punto vendita. Inoltre, l'azienda si impegna a darne diffusione attraverso tutti i canali interni per favorire la partecipazione.
Resta inteso che Maisons du Monde non potrà in nessun caso garantire l'uso delle apparecchiature informatiche e/o rete dati né essere ritenuta responsabile in caso di malfunzionamento di queste.
3ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
a)Orario di lavoro
Di norma l'orario ordinario settimanale di lavoro è suddiviso su 5 (cinque) giorni di lavoro, modificabili in virtu' delle esigenze organizzative dell'azienda, distribuiti da lunedì alla domenica, con 2 (due) giorni di riposo settimanali a scorrimento per tutti i lavoratori, siano essi full-time 40 ore settimanali che Part-time.
Ciò è considerato un elemento distintivo di Maisons du Monde Italie S.r.l. che le parti reputano possa essere a vantaggio della qualità della vita e della maggior conciliazione vita privata/vita professionale del personale della Società.
b)Clausole elastiche
Il ricorso alle clausole elastiche, così come definite dall'art. 6 del D. Lgs. 15/06/2015 n.81 e ss.mm., avverrà secondo le modalità previste dal CCNL.
L'Azienda dichiara di aver individuato un modello organizzativo basato anche sull'utilizzo del contratto Part- time e sull'utilizzo delle clausole elastiche, abbinate ad un corretto uso dei contratti a tempo determinato finalizzato al contenimento delle prestazioni di lavoro somministrato.
Ai lavoratori part-time con applicazione di clausole elastiche, l'azienda riconoscerà un'indennità annuale sostitutiva e migliorativa rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva pari ad Euro 180,00, da corrispondere in quote mensili lorde di Euro 15,00.
L'aumento di questa indennità verrà riconosciuto dall'azienda in modo retroattivo al 01/01/2024 per i lavoratori in forza al 01/04/2024 con la busta paga di aprile 2024.
Le Parti s'incontreranno entro il 1° gennaio 2025 per valutare insieme un possibile incremento della predetta indennità annuale sostitutiva e migliorativa rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva in ragione dell'aumento previsto dal rinnovo del CCNLTDS del 22/03/2024 a decorrere dal 01/01/2025.
c)Planning settimanali
L'azienda s'impegna a pianificare l’orario settimanale di ciascun dipendente inserendo lo stesso in un planning settimanale del punto vendita. Maisons du Monde Italie S.r.l. pianificherà e comunicherà ai dipendenti l’orario settimanale di lavoro con almeno 2 (due) settimane di anticipo rispetto a quella lavorativa.
La definizione degli orari di apertura e chiusura dei Punti di Vendita è determinata dalla Direzione in funzione della localizzazione del Punto di Vendita, delle esigenze commerciali e logistiche della Società (arrivi merce, attività stagionali, picchi commerciali di vendita, promozioni e campagne marketing, ecc.), delle regolamentazioni di legge o di norme locali o regolamento dei Centri Commerciali in cui il Punto di Vendita è inserito e della specificità delle esigenze della clientela (ritiri/resi/ordini/ecc.).
I turni dei lavoratori saranno definiti secondo le esigenze dei singoli punti vendita all'interno degli orari di apertura e chiusura di ogni singolo punto vendita come determinati dalla Direzione. L'azienda si impegna a garantire una equa rotazione dei turni a pari livello di inquadramento e funzione/ruolo aziendale onde favorire una giusta ed equanime distribuzione dei carichi di lavoro e conciliazione vita/lavoro.
d)Part-time
Pur riconoscendo al contratto a tempo pieno un valore nella costruzione degli organici, l'azienda afferma che l'istituto del contratto a tempo parziale è utile all'organizzazione del lavoro, consentendo di concentrare la presenza di un adeguato numero di dipendenti in rapporto ai carichi di lavoro e/o ai flussi della clientela nell'ambito della giornata, del mese e dell’anno, contribuendo a coniugare necessità produttive con esigenze individuali dei lavoratori.
In caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato, e previa valutazione di opportunità della direzione, i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale operanti con pari livello di inquadramento ed analoghe mansioni, che hanno richiesto preventivamente e per iscritto un aumento di ore, potranno vedersi riconoscere un incremento del proprio orario di lavoro qualora si determinino le condizioni ed opportunità a livello di singolo punto vendita, incremento che non verrà assecondato, interamente o parzialmente, nel caso di necessità obiettiva da parte dell'azienda di assumere una nuova risorsa aggiuntiva per coprire un effettivo fabbisogno di forza lavoro in più.
In questo senso, ma anche onde favorire ed assecondare eventuali desideri di ricollocamento geografici per motivi professionali, familiari o altro, la società s'impegna a dare massima diffusione presso ogni punto vendita e tramite l'intranet aziendale e il website aperto a tutti ed in chiaro, dei posti disponibili e/o vacanti sull'intero territorio nazionale italiano nonché mediante lo strumento della newsletter aziendale con frequenza mensile (circa).
e)Lavoro domenicale e festivo
Maisons du Monde Italie S.r.l. conferma che le aperture domenicali e festive sono strategiche al fine dell'incremento della quota di mercato e della necessaria competitività e i dati di vendita confermano che circa il 40% del volume di fatturato settimanale viene sviluppato nelle giornate di sabato e domenica.
D'altro canto, nel prendere atto della normativa vigente, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del commercio FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTuCS confermano la loro contrarietà alle aperture festive e domenicali nel settore del commercio ribadendo la volontarietà del lavoro festivo.
Ciò premesso, le parti, consapevoli del disagio connesso all'effettuazione delle prestazioni lavorative domenicali e festive, confermano con il presente accordo la volontà di definire regole volte alla migliore ed equa distribuzione e rotazione delle presenze e dei carichi di lavoro, cosi come dei planning orari in tali giornate (quantità di ore e fascia oraria di apertura o chiusura del punto vendita), coinvolgendo la più ampia platea di lavoratori possibili, a parità di mansioni, al fine di distribuire equamente gli eventuali disagi connessi all'effettuazione delle prestazioni lavorative domenicali e festive, ricercando sempre di migliorare i tempi di conciliazione della vita personale e lavorativa e fermo restando la volontarietà del lavoro festivo.
In relazione ai giorni festivi, al fine di conformare le esigenze dei consumatori/clienti/fornitori con quelle dei dipendenti di Maisons du Monde Srl, le Parti convengono che lo strumento adeguato sia la programmazione e distribuzione su base trimestrale dei giorni festivi di lavoro con un mese di preavviso (inteso per tale programmazione il periodo intercorrente dal 01/02 al 31/01 dell'anno successivo, ovvero i trimestri 01/02- 30/04, 01/05-31/07, 01/08-31/10, 01/11-31/01). Le parti, riconoscendo le specificità del settore in cui opera l’azienda (Commercio al dettaglio di mobili e prodotti di arredamento), confermano che i dipendenti di Maisons du Monde Italie S.r.l. hanno storicamente un impegno maggiore nel periodo Natalizio compreso tra la seconda settimana di novembre e la seconda settimana di gennaio, intervallo temporale che prevede normalmente circa 5/6 giornate di apertura in giorni festivi. Fermo restando gli impegni contrattuali assunti, le Parti convengono che, vista l'esigenza aziendale di prevedere la disponibilità dei dipendenti di lavorare almeno 2 delle suddette festività nel periodo Natalizio, ciascun dipendente potrà indicare la propria volontà e disponibilità tramite la predetta programmazione trimestrale. Le restanti disponibilità a lavorare nelle festività lavorative saranno opzionate nelle settimane dell'anno seguendo le istruzioni riportate nei punti seguenti.
Nel rispetto del prioritario principio di volontarietà per il lavoro festivo, su base contrattuale o per ogni singola festività tramite la programmazione trimestrale delle festività, i lavoratori di Maisons du Monde Srl potranno scegliere le loro giornate lavorative nei giorni festivi e, nel caso in cui il lavoratore soggetto a turni (full-time, part-time con clausola elastica di flessibilità oraria) abbia scelto di non lavorare un giorno festivo. La rispettiva festività non dovrà di norma coincidere con il riposo settimanale.
Per meglio comprendere il funzionamento, ciascun lavoratore si impegna a comunicare la propria disponibilità a lavorare nei giorni festivi come segue.
Il calendario delle aperture festive di ogni trimestre sarà esposto in bacheca del proprio negozio entro 45 giorni dall'inizio del successivo trimestre e la programmazione delle singole disponibilità dei lavoratori dovrà essere definita e validata entro e non oltre 1 (un) mese dall'inizio del successivo trimestre.
Come già accennato il calendario annuale suddiviso in quattro trimestri dovrà essere compilato a cura dei dipendenti con l'indicazione delle proprie disponibilità a lavorare nei giorni festivi entro le seguenti scadenze:
-Dal 01/02al 30/04scadenzaperlacompilazioneilprevio31/12;
-Dal 01/05al 31/07scadenzaperlacompilazioneilprevio31/03;
-Dal 01/08al 31/10scadenzaperlacompilazioneilprevio30/06;
-Dal 01/11al 31/01dell'annosuccessivo scadenza per la compilazione il previo 30/09.
Nel calendario, ogni dipendente che intenda lavorare nelle giornate festive dovrà posizionare la sua presenza tenendo in considerazione le seguenti condizioni:
•Almeno 2 (due) giorni di lavoro nelle festività nel periodo intercorrente tra le ultime due settimane di novembre e le prime due di gennaio (periodo Natalizio);
•Almeno un giorno festivo su due (2) nelle festività lavorative nel periodo 15 gennaio-15 novembre;
Nel caso in cui le sole espressioni di volontarietà non fossero sufficienti per coprire tutte le aperture festive programmate, il responsabile del punto vendita, con il supporto dell’ufficio del personale, utilizzerà delle disponibilità aggiuntive facendo specifico ricorso alle lavoratrici/tori che abbiano manifestato interesse al lavoro nei giorni festivi, contrattualmente o per ogni singola domenica/festività.
In caso di difficoltà il responsabile, con il supporto dell’ufficio del personale, ricercherà altre soluzioni organizzative.
Le prestazioni lavorative effettuate nei giorni festivi verranno retribuite, con un ulteriore miglioramento di quanto previsto dal CCNL vigente, con una maggiorazione sulla quota oraria della normale retribuzione del 50% (contro l'attuale maggiorazione del 30% da CCNL). Restando inteso che la maggiorazione relativa alle eventuali ore prestate di domenica resterà al 30% conformemente all'alt. 153 CCNL.
Il predetto aumento della maggiorazione per le ore prestate nei giorni festivi verrà riconosciuto dall'azienda in modo retroattivo al 01/01/2024 per i lavoratori in forza al 01/04/2024 con la busta paga di aprile 2024.
Tutti i trattamenti sopra sono riconosciuti a tutto il personale in forza sia esso con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time e part time, di apprendistato, nonché ai contratti a termine e somministrati. Le maggiorazioni di cui al presente capitolo si intendono onnicomprensive e non cumulabili.
In caso di coincidenza di una delle festività con una domenica, si rimanda al CCNL per quanto ivi non specificato.
Nel caso di successive modifiche, di legge o contrattuali, alla disciplina del lavoro festivo, le parti si incontreranno per valutare eventuali armonizzazioni del disposto di cui al presente capitolo nel rispetto degli equilibri contrattuali e delle logiche operative qui definite (clausola valevole per tutto il Cia).
f)Piano Ferie
Sulla scorta del calendario delle aperture festive anche il piano ferie viene programmato suddividendo però il calendario annuale in due semestri.
-Il primo semestre dal 01/01 al 30/06 (piano ferie da approvare entro 31/10 anno precedente);
-Il secondo semestre dal 01/07 al 31/12 (piano ferie da approvare entro 30/04);
Il calendario delle ferie del primo semestre sarà definito ed approvato entro e non oltre la fine dei mese di ottobre dell'anno precedente, mentre il calendario delle ferie del secondo semestre sarà definito ed approvato entro e non oltre la fine del mese di aprile.
Ciascun lavoratore dovrà posizionare i giorni di ferie contrattualmente previsti nell'anno, di cui almeno due settimane consecutive nel periodo da giugno a settembre compresi. Il lavoratore posizionerà nel piano i propri giorni di ferie così come previsto di seguito entro e non oltre i termini sopra definiti.
In caso di sovrapposizione di richiesta di ferie tra più lavoratori, ore di ferie che prevedano il superamento del quantitativo di ore disponibili per tali date, il responsabile del punto vendita incontrerà le persone coinvolte per valutare la possibile variazione delle date da parte delle persone interessate.
In caso di impossibilità di trovare in tal modo una soluzione equa e condivisa, il responsabile del negozio procederà, dove possibile, alla valutazione dello storico nella fruizione dell'istituto in parola che i soggetti coinvolti hanno avuto nel corso dei due anni precedenti e definirà di conseguenza chi potrà mantenere i giorni richiesti e chi invece dovrà modificare le date di ferie richieste.
Resta inteso che ogni piano ferie programmato e condiviso a livello dei singoli negozi/unità operative potrà dover essere aggiustato e/o modificato qualora vi siano cause di assenza non programmabili dal lavoro (maternità, infortunio, malattia, assenze ingiustificate, congedi urgenti, ecc.) con l'impegno di tutti i lavoratori interessati a giungere rapidamente ad un nuovo piano ferie sostitutivo.
4SALUTE E SICUREZZA - REGOLAMENTAZIONE RLS 01/05/2024-30/04/2027
A seguito dell'accordo sindacale del 20/12/2022 di proroga dell'accordo RLS del 18/01/2018 (valido per gli anni 2018/2019/2020/2021/2022) a tutto il 2023 (ripartizione geografica nazionale degli n.7 RLS in base a n.7 zone di competenza) ed all'accordo sindacale del 15/12/2023 di estensione sino al 30/04/2024 (6 RLS in n.6 zone), le Parti intendono dal 01/05/2024 sino al 30/04/2027 implementare e migliorare l'accordo RLS del 18/01/2018 prorogato il 20/12/2022 a tutto il 31/12/2023 e modificato il 15/12/2023 (sino a tutto il 30/04/2024), garantendo:
-Un aumento delle ore di permesso retribuite per ogni RLS, che passeranno da 50 ore annue complessive ad un monte ore di 50 ore annue più ulteriori 5 ore annue per ogni negozio di competenza. Da detto monte ore sono esclusi i tempi per il raggiungimento di ciascun punto vendita di competenza per l'esercizio del ruolo che continueranno ad essere computate come da prassi aziendale;
-Si intende inoltre ampliare il numero attuale degli RLS nazionali da 7 a 8 (otto), dovendo da un lato rispondere alle esigenze di tutti i negozi presenti a livello nazionale e dall'altro compatibilmente con le disponibilità a svolgere tale ruolo da parte dei dipendenti / RSA.
In questo senso le Parti hanno condiviso e sottoscritto il nuovo Accordo Sindacale per la Regolamentazione dell'Elezione ed il Funzionamento degli RLS in Maisons du Monde Italie S.r.l. dal 01/05/2024 al 30/04/2027 (come da allegato 1).
Le Parti si danno atto che, a fronte di esigenze che dovessero palesarsi nel corso del triennio, le stessi si incontreranno tempestivamente per un confronto finalizzato al raggiungimento di intese.
5 POLITICHE SOCIALI - TUTELE DI GENERE - GENITORIALITA'
Le Parti si danno atto che il perseguimento di una maggiore conciliazione tra la vita privata e la vita lavorativa aumenta il livello di soddisfazione e benessere dei propri dipendenti ed ha un impatto apprezzabile nell'efficienza e produttività sul luogo di lavoro nonché sull'armonia ed ambiente professionale presso le unità operative della società.
a)Preavviso per l'esercizio del congedo parentale
In merito al congedo parentale di cui al D. Lgs 151/2001 art. 32, così come novellato, ed all'art, 198 del CCNL dipendenti Terziario, Distribuzione e Servizi applicato ai rapporto di lavoro dalla società, le parti convengono, che i lavoratori aventi i requisiti necessari dovranno, ai fini dell'esercizio del diritto del predetto congedo parentale, preavvisare la società per iscritto secondo le modalità e i criteri definiti dal CCNL con un termine di preavviso non inferiore a 5 (cinque) giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo.
Questo preavviso minimo potrà essere ridotto a 3 (tre) giorni nel caso in cui il periodo di congedo parentale richiesto sia superiore a 30 giorni continuativi.
Resta inteso, invece, che, nel caso in cui vengano richieste frazioni di durata inferiore a 15 giorni continuativi nell'ambito dello stesso mese di calendario, dovrà essere presentata una singola domanda con cadenza MENSILE unitamente ad un prospetto delle giornate di congedo con un preavviso di almeno 5 giorni prima dell'inizio del mese interessato.
Restando salvo casi di urgenza/necessità impellente
b)Permessi extra per l'assistenza ai bambini che frequentano una struttura prescolastica
Quale ulteriore condizione di miglior favore, i lavoratori genitori (padri o madri) di bambini a carico che frequentino stabilmente e regolarmente una struttura pre-scolastica pubblica o privata regolarmente istituita ovvero asilo nido d'infanzia (da un anno a tre anni di età del bambino/a) o scuola materna/dell'infanzia (da tre anni ai sei anni di età del bambino/a) potranno attingere ad un massimo di 2 giorni di permessi retribuiti annui esclusivamente per l'assistenza ai predetti bambini a carico e per ogni famiglia, da usufruire unicamente tra il lunedì ed il venerdì delle 2 (due) prime settimane di inizio dell'anno pre-scolastico (presumibilmente inizio settembre di ogni anno), anche frazionate in non meno di 4 ore al giorno, mediante richiesta scritta unica con almeno 15 giorni di preavviso ed invio degli opportuni giustificativi (richieste attestanti la frequenza scolastica). Tali giornate potranno esser utilizzate anche per l'inserimento in strutture-centri estivi (giugno/luglio di ogni anno). A tal fine, le parti convengono che i genitori potranno fruire di un'ulteriore giornata di permesso retribuito. I predetti permessi sono annuali e non cumulabili se non fruiti nel corso dell'anno e devono intendersi per ciascun minore a carico.
c)Tutela della paternità
i. Congedo di paternità obbligatorio
Oltre al congedo di maternità, il congedo di paternità e il congedo parentale sono istituti che hanno un grande impatto positivo sul benessere delle famiglie e che possono/devono essere utilizzati sia dalle lavoratrici che dai lavoratori, ove possibile. Maisons du Monde fa suo il principio secondo cui è fondamentale un forte impegno a livello culturale e legislativo per aumentare il coinvolgimento degli uomini nella cura dei familiari ed invita i propri lavoratori padri ad investirsi per limitare ogni squilibrio di genere tra i genitori nella cura dei figli ed a godere del congedo di paternità secondo le disposizioni novellate.
ii. Permessi extra dopo esaurimento dei 10 giorni lavorativi del congedo di paternità obbligatorio
Quale ulteriore condizione di miglior favore alla normativa novellata di recente sul congedo di paternità obbligatorio, congedo che dà la possibilità ai lavoratori padri di astenersi dal lavoro per un periodo di dieci (10) giorni lavorativi, non frazionabili ad ore e da utilizzare anche in via non continuativa, dai 2 (due) mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 (cinque) mesi successivi, l'azienda riconoscerà, nello stesso periodo di godimento, la possibilità di fruire di ulteriori 6 giorni lavorativi cumulativi e/o frazionabili di permessi retribuiti, anche a ore.
d)Anticipo della tredicesima mensilità per spese/costi centri estivi per i propri bambini
I lavoratori genitori (padri o madri) di bambini a carico minori di 14 anni, potranno chiedere, per iscritto entro il 15 di ogni mese, di ricevere con la busta paga del mese di aprile o maggio il prorata temporis accumulato della tredicesima mensilità onde poter affrontare serenamente eventuali costi legati all'iscrizione dei propri bambini a carico presso strutture/centri estivi nei mesi di giugno/luglio.
e)Politiche sociali e/o di genere
Con lo scopo di incrementare sempre di più percorsi virtuosi e responsabili in azienda, Maisons du Monde ribadisce e dichiara con fermezza la piena aderenza e il proprio vincolo a coltivare in modo duraturo e progressivo un impegno responsabile, in cui ciascuno svolge la propria professione nel pieno rispetto delle regole, della parità uomini-donne, dei principi etici che inquadrano e guidano le azioni quotidiane dei lavoratori di Maisons du Monde Italie S.r.l.
Le parti sostengono fermamente campagne contro la violenza sulle donne e contro la violenza sull'orientamento sessuale in genere. Con l’espressione violenza di genere si indicano tutte quelle forme di violenza, da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking, allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso e all'orientamento sessuale.
Il rispetto reciproco della dignità degli altri a tutti i livelli all'interno dei luoghi di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali delle organizzazioni di successo.
Le Parti firmatarie il presente CIA condannano tali comportamenti in tutte le loro forme e ritengono che sia interesse reciproco contrastare tutte le forme di molestie e di violenza che possono presentarsi sul luogo di lavoro, anche attivate dai clienti e quindi anche da persone esterne.
In questo senso, onde dare la maggiore diffusione ed importanza possibile alla valorizzazione ed implementazione dei principi propri, quali l'inclusione, la parità, la solidarietà e cooperazione tra dipendenti e tra lavoratori, nonché tra società/fornitori/collaboratori/partners, ecc., la società rammenta l'adozione di quanto segue:
-Dichiarazione congiunta in materia di TUTELE DI GENERE, Molestie e Violenze sui luoghi dilavoro (allegato 2) e Guida contro la violenza domestica (allegato 3)
-La necessita di rispettare e far rispettare da tutti il Codice di Condotta e Servizio di Segnalazione protetta/anonima (whistleblowing) attualmente vigente presso la societa (allegato 4);
-Accordo sindacale per l'istituzione e proroga della Banca delle Ore Solidali tra dipendenti ed abbuoni da parte di Maisons du Monde Italie S.r.l. (allegato 5)
6 ANTICIPI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
In aggiunta alle causali previste dalle Norme vigenti in materia di Anticipazione del TFR (e fermo restante - anche per le presenti "aggiunte" - quant'altro dalle stesse Norme disposto), per i lavoratori/lavoratrici a tempo indeterminato sono considerate le richieste attenenti le seguenti causali:
•ristrutturazione della prima casa di abitazione;
•acquisto di autovettura personale e riparazione dell'unica autovettura intestata al dipendente;
•spese inerenti allo studio (medie superiori ed università) per sé e per i figli;
•acquisto o affitto nuova abitazione a seguito di separazione dal coniuge o dal convivente;
•grave danneggiamento della propria abitazione a seguito di calamità naturali;
•spese preadottive in caso di adozione internazionale;
•donne che hanno subito violenze di genere per affrontare le spese di una ricollocazione geografica.
Le già menzionate causali si aggiungono in subordine all’allegato "Priorità per la concessione di anticipazioni del T.F.R." del C.C.N.L. nell’ordine di priorità come sopra definito. La richiesta dovrà essere accompagnata da idonea documentazione attestante il diritto e che certifichi l’effettività della spesa sostenuta.
7 APPALTI/TERZIARIZZAZIONE
Maisons du Monde si impegna, nell'ambito degli eventuali nuovi dei contratti di appalti e/o terziarizzazione da svolgersi all'interno di uno dei negozi di Maisons du Monde Italie S.r.l., dalla stipula del presente accordo, a chiedere ai propri fornitori il rispetto di tutte le norme legislative e contrattuali, tra cui l'applicazione dei contratti collettivi nazionali il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso all'attività oggetto dell'appalto che veda possibilmente come parti firmatarie le federazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e facente capo alla CGIL, CISL e UIL. Per quanto riguarda i contratti di appalti e/o terziarizzazione Maisons du Monde Italie S.r.l. s'impegna a chiedere ed ottenere preventivamente ogni idonea informazione relativa ai contratti in essere ed al personale esterno operante nei negozi Maison Du Monde.
In caso di violazioni a quanto sopra (come l'omissione del versamento contributivo, l'applicazione di un CCNL sottoscritto in violazione del Testo Unico sulla Rappresentanza o una corresponsione incongruente degli emolumenti diretti e differiti al personale e/o in caso di violazione delle clausole di salvaguardia occupazionale e/o-violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro), Maisons du Monde Italie S.r.l. potrà recedere dal contratto di appalto e in tale circostanza si impegna ad applicare la clausola sociale ovvero, chiedere all’impresa subentrante nell’esecuzione del servizio di procedere all’assunzione del personale già alle dipendenze nell’impresa uscente senza soluzione di continuità.
A tal fine, la società si impegna ad adoperarsi affinché tutte le ditte esterne che operano nell'ambito di contratti di appalti e/o terziarizzazione con data di decorrenza successiva al 01/01/2024, in modo continuativo, all'interno di uno dei negozi di Maisons du Monde, consegnino con cadenza semestrale l'elenco del personale, avendo cura dei livelli di inquadramento e retributivi del personale impiegato.
8 Decorrenza e norme finali
Con il presente accordo le Parti condividono di aver proceduto a negoziare e condividere la presente prima e nuova ipotesi di CIA, secondo i termini e le condizioni qui pattuite. L'intesa avrà vigenza triennale dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2027 e/o data differente lì dove pattuito e come esplicitamente previsto dai singoli articolati.
Il presente accordo è condizionato, per i sindacati, all'approvazione con gli organi statutari e alla ratifica da parte delle lavoratrici e lavoratori interessati all'applicazione dello stesso e, per l'Azienda, alla successiva approvazione e ratifica del rappresentante legale della Società.
In caso di successiva ratifica come previsto sopra il presente accordo avrà vigenza sino al 31/03/2027 con ultra-vigenza di anno in anno, tramite tacito rinnovo, salvo preavviso di disdetta di una delle Parti da rassegnare per iscritto all'altra almeno quattro (4) mesi prima della scadenza o richiesta di avvio trattativa di rinnovo.
In presenza a Roma, il 03/04/2024, il presente accordo viene chiuso e firmato alle ore 13.00.
Allegato 1
Accordo Sindacale
Regolamentazione per
l'Elezione e il Funzionamento
degli RLS nella società Maisons du Monde Italie S.r.l.
01/05/2024 - 30/04/2027
Oggi, 03/04/2024, in presenza a Roma, si sono incontrati:
-Per Maisons du Monde Italie S.r.l.: i Sigg.ri Rosaria Moncone, e Nicolas Beny, con successiva ratifica del rappresentante legale della Società, Frangois-Melchior Louis Marie de POLIGNAC;;
-Per le OO.SS. più rappresentative a livello nazionale firmatarie del CCNL applicato in azienda:
* FILCAMS CGIL Nazionale, rappresentata da Pieralba Fraddanni;
* FISASCAT CISL Nazionale, rappresentata da Aurora Bianca;
* UILTUCS Nazionale, rappresentata da Antonio Vargiu/Marianna Flauto.
Premesso:
-che l'azienda Maisons du Monde S.r.l. dichiara di essere un'unica unità produttiva ai sensi e per gli effetti dell'alt 2 comma 1 lettera t) D. Lgs n. 81/08 in quanto i vari punti vendita sparsi sul territorio nazionale sono delle singole unità operative e non sono dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
-che le OOSS dichiarano che la presenza di almeno un RLS in ogni unità locale/luogo di lavoro rimane obiettivo prioritario al fine di tutelare la salute e la sicurezza in ogni ambiente di lavoro;
-che a marzo del 2024 l'azienda è presente sul territorio nazionale italiano con 44 punti vendita e con circa n. 915 dipendenti (tra cui la maggioranza con orari di lavoro part-time);
-che è in attuazione presso la Società un accordo sindacale del 18/01/2018 di regolamentazione per l'eiezione e il funzionamento degli RLS per gli anni 2018/2019/2020 con scadenza 31/12/2021, accordo prorogato il 10/12/2021 a tutto il 31/12/2022 ed il 20/12/2022 a tutto il 2023 e sino al 30/04/2024:
-che l'art 47 comma 4 del D. Lgs n. 81/08 prevede che nelle unità produttive con più di 15 dipendenti il RLS venga eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle RSA presenti in azienda;
-che a inizio marzo 2024 sono presenti nella Società le seguenti RSA (n. 17):
Marcianise (CE) : RSA FILCAMS CGIL & RSA UILTUCS;
Pescara : RSA FISASCAT CISL;
Fiumicino (RM): RSA UILTUCS UIL;
Macerata : RSA FILCAMS CGIL;
Savignano (FC): RSA FISASCAT CISL;
Cesano Boscone (MI): RSA FILCAMS CGIL;
Roma Gran Roma: RSA UILTUCS UIL & RSA FISASCAT CISL;
Arese (MI): RSA FILCAMS CGIL;
Catania: RSA UILTUCS UIL;
Bari SC: RSA FILCAMS CGIL & RSA FISASCAT CISL;
Castelletto: RSA FILCAMS CGIL
Palermo: RSA UILTUCS UIL;
Roma Laurentina: RSA FILCAMS CGIL & RSA FISASCAT CISL.
-che le parti si danno atto, in ragione del numero attuale di dipendenti sotto la soglia dei 15 dipendenti in diversi negozi, della presenza di un numero ridotto di negozi con RSA e delle notevoli difficoltà riscontrate di reperire lavoratrice e/o lavoratori desiderosi di essere nominati RLS, della necessità di provvedere alla copertura di tutti i punti di vendita/stabilimenti/unità/sedi mediante l'assegnazione di un numero prestabilito di RLS con competenza territoriale e dell'impraticabilità allo stato di avere un rls per ogni negozio;
- che le parti, di comune accordo, intendono dal 01/05/2024 al 30/04/2027 implementare e migliorare l'accordo RLS già in corso, modificando il numero degli RLS e il numero delle ore di permesso retribuite per ogni RLS (oltre a quelle in normativa D. Lgs 81/2008) in funzione ed in proporzione al numero dei negozi di competenza;
Tutto ciò premesso, facente parte integrale e sostanziale del presente accordo, si conviene quanto segue in via sperimentale e provvisoria per il periodo dal 01/05/2024 al 30/04/2027.
ELEZIONE RLS PER IL PERIODO 01/05/2024-30/04/2027
Le parti convengono di procedere, nelle modalità di seguito indicate, all'elezione di numero 8 (otto) RLS a livello nazionale tra i membri delle RSA e per la copertura di tutti i punti di vendita/stabilimenti/unità/sedi in Italia per il periodo 01/05/2024-30/04/2027.
Ciascun RLS eletto farà riferimento ad una zona come di seguito specificato.
Le OO.SS. nazionali provvederanno a sottoporre al voto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori dipendenti dalla Società una lista unitaria unica indicante un candidato per ciascuna zona.
Le operazioni di voto dovranno concludersi entro e non oltre il 30 aprile 2024.
La proclamazione formale degli eletti avverrà, sulla base dei verbali di elezione compilati dai componenti delle commissioni elettorali debitamente insediate, a cura delle 00.SS. nazionali firmatarie entro e non oltre il 30 aprile 2024.
Nel caso in cui, nell'arco temporale descritto (entro il 30/04/2027) il numero dei dipendenti arrivasse a 1.200 (riproporzionati a tempo pieno), le parti sin da adesso dichiarano che si incontreranno, nel rispetto del D.lgs 81/2008, per operare le opportune scelte e/o integrazioni del caso al presente accordo.
Nello stesso modo le parti convengono che nel caso in cui emerga la possibilità di individuare un altro candidato RLS, di comune accordo tra le sigle sindacali firmatarie e su richiesta di queste, i rappresentanti dell'azienda e delle OOSS si incontreranno, nel rispetto del D.lgs 81/2008, per esaminare la possibilità di eleggere un altro RLS ed operare le opportune scelte e/o integrazioni del caso al presente accordo.
La Società metterà a disposizione per le operazioni di voto, il locale mensa/sala riunioni, presso tutti i punti vendita/unità locali; le parti convengono che durante la fase assembleare e delle elezioni gli RSA potranno usufruire di un massimo di ore 16 di permesso aggiuntive per l'espletamento delle attività di voto e funzioni connesse.
Resta inteso che i membri delle commissioni elettorali svolgeranno le attività di scrutinio durante l'ordinario orario di lavoro.
Salvo casi particolari, le predette operazioni avverranno in un unico giorno tra le ore 12.30 e le ore 13.30.
Le elezioni si svolgeranno a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto. Conformemente all'art 47 comma 4 del D. Lgs n. 81/08, hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova a libro matricola che prestino la loro attività nei predetti punti vendita/unità produttive.
Possono essere eletti i componenti delle RSA che non siano in periodo di prova o con contratto di lavoro a tempo determinato.
Per tutto quanto non previsto nella presente intesa in ordine alle elezioni, si rinvia alle previsioni del D. Lgs. 81/2008.
Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Gli RLS eletti come indicato sopra o nelle premesse del presente accordo verranno regolarmente formati conformemente alle disposizioni dell'alt 37 D. Lgs n. 81/08, ovvero allo stato:
2024: Corso di formazione di ore 32 (se nuovo eletto RLS) o corso di aggiornamento di ore 8;
2025: Corso di aggiornamento di ore 8;
2026: Corso di aggiornamento di ore 8;
2027: Corso di aggiornamento di ore 8.
Gli RLS dureranno in carica 3 (tre) anni sino al 30/04/2027. Scaduto tale periodo, senza accordo di rinnovo e/o proroga, essi rimarono in carica fino all'elezione dei nuovi rappresentanti. Le parti si incontreranno entro fine febbraio 2027 per stabilire un nuovo accordo per gli RLS o un'eventuale proroga.
Nel caso in cui, durante il periodo di vigenza del presente accordo, più di 3 RLS dovessero cessare l'incarico per qualunque motivo, le parti si incontreranno per procedere a nuove elezioni nelle zone geografiche di competenza rimaste senza RLS conformemente alle procedure/modalità riportate nel presente accordo. Altrimenti le parti si incontreranno tempestivamente per ripartire geograficamente gli RLS restanti.
AMBITO TERRITORIALE DEGLI RLS
Per garantire un ottimale presidio territoriale delle strutture aziendali, per la maggior tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti nei luoghi di lavoro sparsi sul territorio nazionale, di comune accordo gli ambiti territoriali/punti vendita di competenza per gli n. 8 RLS sono suddivisi come segue:
ZONA 1: Settimo Torinese, Torino Nichelino, Castelletto s/ Ticino, Alessandria, Savona, Genova, Rescaldina,Arese (8 negozi);
Zona 2: Cesano Boscone, Segrate, Milano Corso Buenos Aires, Busnago, Curno, Brescia, Lonato del Garda (7 negozi)
Zona 3: Conegliano, Udine, Bolzano, Mestre, Vicenza, Faenza, Savignano (7 negozi)
Zona 4: Roma Laurentina, Roma Gran Roma, Bologna Centro, Bologna Navile. (4 negozi)
Zona 5: Roma Fiumicino, Roma Salaria, Grosseto, Sassari, Marcianise/Caserta, (5 negozi)
Zona 6: Pescara, Perugia, Bari SC, Casamassima (4 negozi)
Zona 7: Fidenza, Cremona, Macerata, Pisa, Sarzana, Prato (6 negozi)
Zona 8: Milazzo, Palermo, Catania (3 negozi)
Qualora nel periodo dei 3 anni 01-05/2024-30/04/2027 si modifichi l'elenco dei punti vendita della Società, in qualunque modo, le parti convengono sin d'ora che il numero di RLS rimarrà inalterato per i 3 anni di cui al presente contratto e fino al rinnovo degli RLS da effettuarsi nelle modalità di cui sopra fatto salvo quanto previsto al paragrafo "elezione rls per // periodo 01/05/2024-30/04/2027". Le parti si incontreranno per aumentare/ridurre di conseguenza l’ambito territoriale di competenza dei n. 8 predetti RLS, riconoscendo tutti i diritti riconosciuti ai RLS con il presente accordo - tra cui i permessi retribuiti annuali massimi in funzione del numero di negozi di competenza.
Onde poter svolgere a pieno ed al meglio il proprio ruolo, i RLS dovranno assistere personalmente e fisicamente (o in remoto) alla riunione annuale di sicurezza e visitare fisicamente ogni punto vendita di propria competenza almeno una (1) volta all'anno durante il loro mandato (01/05/2024-30/04/2027), e preferibilmente accompagnati dal RSPP e/o altra funzione aziendale (responsabile regionale, HR Operativa, ecc.).
Nello svolgimento delle loro funzioni, gli RLS dovranno rendicontare tempestivamente ed esaustivamente la direzione della società. Resta inteso che nello spirito della massima collaborazione e cooperazione tra azienda e RLS, RLS ed altri servizi della prevenzione e sicurezza, in caso di rilevata difficoltà o criticità sugli argomenti di competenza in prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, Maisons du Monde s'impegna tramite i propri servizi ad intervenire e sanare sollecitamente la rilevata criticità, confrontandosi anche regolarmente con il RLS, RSPP ed altri servizi per la sicurezza.
Per le attività connesse alla funzione degli n. 8 RLS, ed in ragione delle visite fisiche annuali nonché delle potenziali attività da svolgere su più punti vendita, le ore di permesso retribuite massime complessive per ogni RLS saranno pari ad un monte ore di 50 ore annue più ulteriori 5 ore annue per ogni negozio di competenza (queste dovranno essere sempre richieste con congruo preavviso e idoneamente giustificate, di norma con almeno 48 ore di antcipo.
Ai sensi dell'alt. 50 co. 2 D. Lgs. 81/08 agli RLS verranno riconosciute tutte le spese anticipate effettuate per lo svolgimento della propria attività, dietro idonea giustificazione scritta e conformemente alla policy interna aziendale. In base alla predetta policy interna aziendale, i viaggi e pernottamenti degli RLS saranno organizzati e pagati direttamente dall'azienda tramite l'uso del portale viaggi messo a disposizione dall'azienda.
Il presente verbale di accordo ha scopo sperimentale ed avrà una durata determinata nel tempo sino al 30 aprile 2027, salvo l'ultravigenza necessaria per il suo rinnovo come sopra, con espresso ed esplicito divieto di riconduzione/rinnovo/proroga anche tacitamente espressa.
Il presente accordo sostituisce ed annulla ogni e qualsivoglia precedente accordo sindacale avente quale oggetto la regolamentazione, l'elezione e il funzionamento degli RLS presso la Società.
In presenza a Roma, il 03/04/2024 alle ore 13.00
Allegato 2
Dichiarazione congiunta in materia di
TUTELE DI GENERE
molestie e violenze di genere sui luoghi di lavoro
Oggi, 03/04/2024, in presenza a Roma, si sono incontrati:
-Per Maisons du Monde Italie S.r.l.: i Sigg.ri Rosaria Moncone e Nicolas Beny, con successiva ratifica del rappresentante legale della Società, Frangois-Melchior Louis Marie de POLIGNAC;
-Per le 00.SS. più rappresentative a livello nazionale firmatarie del CCNL applicato in azienda:
* FILCAMS CGIL Nazionale, rappresentata da Pieralba Fraddanni;
* FISASCAT CISL Nazionale, rappresentata da Aurora Bianca;
* UILTUCS Nazionale, rappresentata da Antonio Vargiu/Marianna Flauto.
Le parti come sopra indicate, in materia di tutele di genere.
-Che il gruppo internazionale Maisons du Monde e le Parti in generale intendono impegnarsi ad adoperarsi attivamente affinché in un mercato globale come quello italiano e più in particolare presso la realtà di Maisons du Monde Italie S.r.l. - vengano rispettati, ovunque sì esplichi l'attività imprenditoriale, i diritti umani fondamentali, i diritti del lavoro, e si contrasti ogni forma di discriminazione basata su razza, nazionalità, sesso, età, disabilità, opinioni politiche e sindacali;
-Che conformemente alle disposizioni dell'art. 37 del CCNL, le parti riconoscono la fondamentale importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della libertà, dignità ed inviolabilità della persona e a principi di correttezza nei rapporti professionali ed interpersonali e condannano tutti quei atti e comportamenti discriminatori e vessatori, reiterati posti in essere nei confronti delle lavoratrici o dei lavoratori da parte di soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale. Le parti riconoscono altresì la necessità di contrastare l’insorgere di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, e di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore o della lavoratrice interessati e, più in generale, migliorare la qualità, il clima e la sicurezza dell'ambiente di lavoro;
-Che le parti, ai sensi di quanto indicato nell'art. 38 del CCNL, reiterano altresì la necessità di prevenire l'insorgere di molestie a sfondo sessuale sul luogo di lavoro, concordando sull'esigenza primaria di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza e ritenendo inaccettabile qualsiasi comportamento a sfondo sessuale e qualsiasi altro comportamento basato sul sesso e lesivo della dignità personale.
-Che Maisons du Monde Italie S.r.l., dando attuazione al demando contenuto nell'art. 24, comma 1, del D. Lgs 15 giugno 2015, n. 80, in tema di "misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro", intende implementare un trattamento di miglior favore in merito alla durata di fruizione del congedo di cui al comma 1 del citato art. 24 a favore delle donne vittime di violenza di genere;
-Che Maisons du Monde Italie S.r.l. richiama la diffusione del proprio codice etico /di condotta nonché il sistema di servizio a destinazione di tutti i propri dipendenti, fornitori, clienti di "segnalazione protetta" (whistleblowing) ovvero di un meccanismo strettamente confidenziale e riservato che permette di segnalare comportamenti, azioni o fatti in contrasto con il codice di condotta, codici adottati in marzo 2018 (allegati) che dedicano particolare attenzione anche al fenomeno delle molestie e delle violenze di genere;
-Che le parti intendono richiamare i principi dell'Accordo quadro europeo del 26 aprile 2007 sulle molestie e sulla violenza sul luogo di lavoro, con particolare riguardo al quadro di azioni concrete per individuare, prevenire e gestire le situazioni di molestie e violenza di genere sul luogo di lavoro;
-Che ferme le previsioni di legge, in particolare Part. 26 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i. (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), le Parti intendono confermare il proprio impegno sul tema delle pari opportunità e della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro, anche per contribuire alla sensibilizzazione in atto nella società sul tema della lotta contro la violenza di genere.
Condiviso altresì che:
•per " violenza digeneré' si intende ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica;
•per "molestie di generé' si intendono quei comportamenti indesiderati posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo;
•per "molestie sessuali' si intendono quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo;
•sono altresì oggetto della presente Dichiarazione congiunta i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato comportamenti di "molestia di genere" o di "molestia sessuale" o di esservisi sottomessi;
•con riguardo ai "luoghi di lavoro" si intende fare riferimento al contesto costituito dalle relazioni tra le persone in occasione dell'attività lavorativa (lavoratori, lavoratrici, clienti, fornitori, etc.), nel cui ambito possono aver luogo i citati comportamenti;
al fine di rafforzare e diffondere la consapevolezza nell'azienda e presso il personale di Maisons du Monde Italie S.r.l. che vi lavora e nei loro rappresentanti suH'importanza di prevenire, contrastare e non tollerare i citati comportamenti e il loro ripetersi, anche nei luoghi di lavoro, sensibilizzando tutti i soggetti sull'importanza di un'attenta e tempestiva gestione di eventuali problemi in tema di violenza o molestie di genere;
convengono su quanto segue:
-Le Parti, confermando l'attenzione per la tutela della dignità delle donne e degli uomini, convengono che, ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, i comportamenti debbano sempre essere improntati a reciproca correttezza, evitando, in particolare:
a.comportamenti offensivi a connotazione sessuale;
b.altri atti e/o comportamenti offensivi che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente od implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
c.qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che rientrano nella sfera personale.
-ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza di genere sul luogo di lavoro secondo la predetta definizione è inaccettabile. E' importante che ogni comportamento che integri molestia o violenza di genere sia prevenuto e, ove si realizzi, segnalato e perseguito adeguatamente. Varie sono le forme di molestie/violenze di genere che possono presentarsi sul luogo di lavoro. Esse possono essere di natura fisica o psicologica, costituire incidenti isolati o comportamenti più sistematici;
- il rispetto della dignità e della professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori si concretizza in un contesto capace di prevenire e contrastare situazioni di violenze e di molestie e di diffondere una cultura del rispetto di genere. In particolare, la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non può essere violata da comportamenti che integrano molestia o violenza di genere;
-le lavoratrici, i lavoratori, le imprese e i loro rappresentanti sono impegnati ad assicurare il mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ciascuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza;
-la società Maisons du Monde Italie S.r.l. rammenta la necessità di applicare e rispettare il suo codice di condotta nonché gli strumenti messi a disposizione dei propri dipendenti per ogni segnalazione in merito a mancanza a tale codice etico (vedi allegato 3 );
-a tal fine - nel confermare la sensibilità ed attenzione del settore - nella consapevolezza dell'efficacia degii strumenti di prevenzione, Maisons du Monde Italie S.r.l. s'impegna a proseguire nell'adozione di idonee misure di prevenzione e affissione dei presenti documenti nei luoghi di lavoro;
-Maisons du Monde Italie S.r.l. s'impegna a fornire la necessaria assistenza e sostegno a coloro che dovessero risultare vittime di molestie o violenze di genere sul luogo di lavoro e ad assumere le opportune iniziative nei confronti degli autori dei comportamenti denunciati e accertati, valutando in tali ipotesi specifici percorsi di sostegno psicologico in favore delle vittime utili anche al reinserimento professionale;
-Al fine di dare concreta e positiva attuazione a quanto sopra, le Parti sottolineano l'importanza dell'emersione del disagio e di evitare l'isolamento della persona vittima di molestie o violenze di genere sul luogo di lavoro, a cui possono anche contribuire positivamente colleghe/colleghi di fiducia e l'utilizzo degli idonei strumenti aziendali di risalita delle informazioni in quanto Maisons du Monde assicura che le eventuali segnalazioni siano gestite dalla funzione preposta nelle Risorse Umane, o dalla diversa funzione centrale individuata dall'azienda, garantendo la riservatezza di tutte le persone coinvolte e in particolare dell'interessata/o e tutelando naturalmente la/o stessa/o da qualsiasi forma diretta o indiretta, di ritorsione o penalizzazione, con attenzione alla effettiva cessazione dei comportamenti accertati;
- Fermo restando quanto previsto daH'articolo 24 del decreto legislativo 80/2015 ("Congedo per le donne vittimedi violenza digeneré') ed eventuali future modifiche normative, le Parti introducono le seguenti misure di miglior favore per le donne vittime di violenza di genere:
* Maisons du Monde Italie S.r.l. aggiungerà, a proprio carico, fino ad un massino di 30 (trenta! giorni alla durata del congedo retribuito di 90 giorni fpiù eventuali altri 90 giorni come previsto dall'alt. 16- bis del rinnovo CCNLTDS del 22/03/2024). già previsto ad oggi dalla normativa vigente. Le lavoratrici per usufruire del periodo aggiuntivo fino a 30 giorni dovranno aver fruito interamente delle proprie fe ie e permessi maturati al momento della presentazione della richiesta scritta e dovranno debitamente certificare di essere inseriti in un percorso di protezione relativi alla violenza di genere, dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio di cui alla normativa vigente;
* Qualora una lavoratrice, vittima di violenza di genere, per tutelare la propria sicurezza personale o quella dei figli, manifestasse con ogni opportuna ed idonea documentazione la richiesta di essere trasferita (anche temporaneamente), questa sarà valutata dalla Società in modo prioritario;
* La Società accoglierà, laddove possibile in base alle disponibilità organizzative e la fungibilità delle lavoratrici richiedenti, eventuali richieste pervenute dalle risorse vittime di violenza di genere e debitamente documentate, in merito alla modifica immediata del luogo di lavoro e/o alla modifica anche temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, da part-time orizzontale a verticale;
- nella radicata consapevolezza dell'Importanza della prevenzione attraverso il rafforzamento della cultura del rispetto di genere, Maisons du Monde darà diffusione della presente Dichiarazione congiunta in ogni punto vendita/unità operativa.
- le Parti intendono inoltre rammentare che alla luce di quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, è contrario a quanto qui condiviso il ricorso strumentale ad accuse di molestia o violenza di genere consapevolmente infondate.
Letto, confermato e sottoscritto
Allegati (allegato 3):
Codice di condotta;
Linee Guida del servizio di segnalazione protetta (whistleblowing)
Il presente verbale di accordo ha scopo sperimentale ed avrà una durata determinata nel tempo sino al 31 marzo 2027, con espresso ed esplicito divieto di riconduzione/rinnovo/proroga anche tacitamente espressa.
A Roma, il 03/04/2024
Allegato 3: GUIDA CONTRO LA VIOLENZA DOMESTICA
Conformemente e contemporaneamente alla campagna di diffusione fatta da Ebinter, Ente Bilaterale Nazionale del Terziario, e dei suoi soci Filcams-CGIL, Fisascat-CISL Uiltucs e Confcommercio, volta a promuovere sui luoghi di lavoro un'azione di comunicazione e sensibilizzazione rispetto al tema della violenza contre le Donne e diffusione del numero anti violenza e stalking promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Pari Opportunità : 1522
Poiché re persone sono così importanti in Maisons du Monde, abbiamo voluto creare questa guida contro la violenza domestica, in linea con il nostro movimento RSI Good is Beautiful.
Gli obiettivi di questa guida sono differenti:
*Dare* concretezza ai nostri valori di Prossimità ed impegno
*Promuovere il progresso sociale
*Accrescere la consapevolezza collettiva
*Eliminare i tabù od aprirsi al dialogo
il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e stalking: 1522
il 1522 è stato attivato nel 2006 da; Dipartimento por lo Pari Opportunità con l'obiettivo di sviluppare un'ampia azione di sistema per l'emersione e il contrasto del fenomeno della violenza intra ed extra familiare a danno delle donne. Nel 21X)9, con l’entrata in vigore della L38/2009 modificata nel 2013 in tema di atti persecutori, ha iniziato un'azione di sostegno anche nei confronti delio vittime di stalking.
lì nunxzro di pubblica utilità 1522 é attivo 24 oro su 24, tutti f giorni dell'anno od ò accessibile sull’intero territorio nazionale gratuitamente, sta da rete fissa che mobile, l'occogltanza è disponibile in italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo, farsi, albanese, russo ucraino, portoghese, polacco
Le operatrici telefoniche forniscono una prima risposta ai bisogni delle vittime di violenza di genere e stalking, offrendo informazioni utili e un orientamento verso i servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti sul territorio nazionale ed inseriti nella mappatura ufficiale della Presidenza del Consiglio - Dipartimento Pari Opportunità.
Il 1522, attraverso il supporto alle vittime, sostiene l'emersione della domanda di aiuto, con assoluta garanzia di anonimato. I casi di violenza che rivestono carattere di emergenza vengono accolti con una specifica procedura tecnico-operativa condivisa con le Forze dell'Ordine.
Ogni azienda e stata, e attualmente oppure sarà in contatto con una persona vittima di violenza
Le Cifre
1- Lo violenza è un tema aziendale
2- Le ai verse forme di violenza domestica ©d il loro ciclo
3- Perché un'azienda dovrebbe interessarsi delta "vita privata* dei propri collaboratori’
In azione
1- Coso fare se un collaboratore/trice mi parla delie violenze domestiche che subisce?
2- Cosa fare se sano testimone di violenze domestiche aii interno della mia azienda?
Per saperne di più
1 - Il Violenzametro: uno strumento di autovalutazione a tua disposizione per rilevare segnali e livello di violenza subita
2- Sono una vittima di cyber-violenza domestica?
3- Contatti
Le cifre:
1- La violenza é un tema aziendale
Nel manda, 1 donna su 3
ha subito violenza fisica o sessuale nel corso dalla sua vita, per lo più da parte del coniuge o di un ex partner.
In Europa, 2 dipendenti su 10 sono vittima di violenze domestiche."
22%
Più di 1 europeo su 5
conosce qualcuno sul posto di lavoro che è stato vittima di violenza domestica
Nel 2023 in Italia ogni giorno circa 85 donne sono state vittime di violerıza.
in Europa, il 37% delle donne vittime di violenza domestica no ha pariato al lavoro, soprattutto con colleghi o con i propri manager, HR o rappresentanti sindacali
Le aziende sono un luogo appropriato per affrontare questo problema, poiché la lavoratrici trascorrono 1/3 del loro tempo al lavoro, dave hanno meno contatti con Toggressore.
2-Le diverse forme di violenza domestica ed il loro ciclo
1 CLIMA DI TENSIONE
L'AUTORE DELLA VIOLENZA
Le sue parole e atteggiamenti creano un clima di tensione
LA VITTIMA
Si sente preoccupata, persino spaventata da ciò che potrebbe accadere. Cerca di ridurre la pressione adattando il suo comportamento all'autore della violenza
2 L'ATTO DELL'AGGRESSIONE
L'AUTORE DELLA VIOLENZA
Non avendo ottenuto ciò che voleva, commette atti di volenza verbale, psicologica, fisica, sessuale a economica
LA VITTIMA
La vittima è triste, scoraggiata, disperata altre volte arrabbiata
3 GIUSTIFICAZIONE, TRASFERIMENTO DI RESPONSABILITÀ
L'AUTORE DELLA VIOLENZA
Nega o minimizza il suo comportamento e ne Incolpa la donna.
LA VITTIMA
Si sente colpevole e responsabile del comportamento dell'uomo violento. Pensa che lel se cambierà, allora la violenza cesserà
4 QUIETE
L'AUTORE DELLA VIOLENZA
Esprime rammarico e promette di non agire più in quel modo. Adotta un atteggiamento positivo e diventa attento
LA VITTIMA
Riacquista speranza e crede che lui possa cambiare
3 - Perchè un'azienda dovrebbe intere 'Vita privata" dei propri collaboratori ?
•Perché è la legge. In Francia, i datori di lavoro sono tenuti a garantire la salute e la sicurezza fisica e mentale dei propri collaboratori. La Convenzione 190 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro menziona anche la “violenza domestica''
•I dati parlano chiaro. Secondo l'indagine OnelnThreeWomen condotta su 6 grandi aziende europee , il 16% delle donne intervistate e il 4% degli uomini intervistati hanno riportato esperienze attuali o passate di violenza domestica (dati sottostimati perché alcune vìttime non si riconoscono come tali o non osano parlarne: vergogna, paura per la carriera, eco.)
•Per ché queste violenze, che colpiscono soprattutto le donne, sono un ostacolo allo sviluppo della loro carriera e quindi un ostacolo alla parità di genere sul posto di lavoro.
•Per ché quando un collaboratore vittima è assente o in pericolo, l’intero team di lavoro ne risente. La situazione può creare un clima di inquietudine e richiedere una riorganizzazione del carico di lavoro legato alle possibili assenze.
2 In azione
1- Cosa fare se un collaboratore/trice mi parla delle violenze domestiche che subisce?
•É importante ascoltare la persona in modo attento, empatico e non giudicante.
•Affermare con forza che nessuno ha il diritto di essere violento con lui/lei, che è contro la legge e riprovevole.
•Presentare la possibilità di parlarne internamente al proprio responsabile delle Risorse Umane (per la sede) o al proprio referente operativo delle Risorse Umane (per rete negozi), al proprio manager, al rappresentante del personale o al referente RSI, che possono accompagnarla/o nelle differenti tappe o aiutarla/o a conciliare la vita professionale e personale
•Ricordare al/la collega che esistono professionisti esterni che possono fornire supporto (medico del lavoro, linea di aiuto anti violenza, centri anti violenza, forze dell'ordine, eco..)
•Coinvolgere proattivamente i suoi responsabili per valutare le possibilità di riorganizzare i suoi compiti al fine di ottimizzare il suo carico di lavoro.
FRASI APERTE
• Ho l'impressione che non ti senta bene in questo momento, mi sbaglio? »
•Se hai bisogno di pai lame, sono qui per te, e se vuoi discuterne con il medico del lavoro, posso aiutarti. Non esitare »
• Hai fatto bene a parlarmene, deve essere molto diffìcile convivere con questa situazione» « Non è corretto, non sei responsabile di queste azioni»
•Penso sia importante che tu ne parlassi con..., luì/lei può aiutarti con ì prossimi passi. Vuoi che ti accompagni?
FOCUS MANAGER :
Come manager, devo vigliare sull'argomento, perché il collabarafore/trice interessato, dopo averne parlato una prfma volta, potrebbe non tornare da me per affrontare di nuovo la situazione.
in qualità cfi manager consapevole di questa difficile situazione, spetta a me essere proattìvo/a ed offrire al collaboratore/trice degli incontri regolari.
Come manager, non sei so!o/a. Chiedi allo persona interessata se tt autorizza a discutere la questióne con una tenta persona all'Interno di Malsane du Monde.
Se tl senti coinvofto/a, non esitare a parlarne*
2 - Cosci fare se sono testimone di violenze domestiche sul luogo di lavoro?
A seconda del grado di pericolo della vittima e del mio:
•Chiamo il 1522, numero cinti violenza e stalking, o il 113, numero della Polizìa, o il 118, numero per l'emergenza sanitaria. Seguo le istruzioni ricevute.
•In caso di emergenza medica, chiamo il 112, numero di emergenza unico europeo, o il 118,
•Mi proteggo quanto più possibile (senza mettermi in pericolo), vado dalla vittima per rassicurarla e supportarla.
•Non appena la vìttima viene presa in carico, informo il mio responsabile delle Risorse Umane (sede) o il referente operativo delle Risorse Umane (rete negozi) e il suo manager dell'evento che si è appena verificato.
•Posso fornire una testimonianza scritta di ciò che è accaduto a sostegno delia denuncia presentata dal mio datore di lavoro.
•Quando il collaboratore/trice rientrerà, se mi sento pronto/a, gli/le chiedo notizie.
COME MANAGER:
•Informo II team dell© misure che saranno messe in atto per garantite la sicurezza dopo questo evento.
*Al rientro del collaboratore/trice, mi offro di parlare con lui/lei pei sapere come sta e per discutere dell’aggressione. Consentigll/le di confidarsi se lo desidera Suggerisci un incontro con il medico dei lavoro.
*Discuti con lui/lei della possibilità di riorganizzare i suoi compiti in modo che possa tornar© ai lavoro serenamente.
3 Per saperne di più
- II Violenzametro: uno strumento di autovalutazione a tua disposizione per rilevare i segnali de! livello di violenza subita
1- Sono vittima di cyber-violenza domestica?
SONO VITTIMA DI CYBERVIOLENZA DOMESTICA?
IN UNA RELAZIONE RISPETTOSA E PARITARIA IL MIO O LA ΜΙΑ PARTNER: | IL MIO O LA MIA PARTNER NON HA IL DIRITTO DI: |
Rispetta la mia vita privata e non cerca di accedere al mio telefono
Si fida di me e non mi chiede di giustificare le mie comunicazioni. Mi chiede il permesso prima di scattarmi una foto o di mostrarla ad altri Chiede il mio consenso prima di inviarmi contenuti di natura sessuale Commenta i miei post Osui social media in un modo che non mi fa sentire a disagio. Non conserva eventuali mie immagini intime dopo la separazione |
Esigere che io sia raggiungibile in ogni momento
Consultare le mie comunicazioni (sms, mail, social media, account amministrativi, ecc.) senza il mio consenso Interrogarmi per sapere costa sto facendo, dove sono o con chi Insultarmi via messaggio, inviarmi minacce Proibirmi di parlare con determinate persone Rispondere al mio posto a dei messaggi o a delle chiamate senza il mio consenso Esigere che invii delle foto per dimostrare dove mi trovo Esigere che condivida la mia geolocalizzazione quando mi sposto Controllare le mie pubblicazioni sui social network Esigere di avere le password del mio telefono/tablet/computer o dei miei account (e-mail, social network, amministrazione, ecc.) Confiscare il mio telefono/tablet/computer Insistere di scattarmi delle foto intime, ricattandomi in caso di rifiuto. Costringermi a filmare i nostri rapporti sessuali Minacciare di diffondere o divulgare immagini o informazioni intime Costringermi a guardare contenuti pomografici Ottenere informazioni su dove mi trovo e con chi, monitorando o comunicando con i miei figli/parenti Utilizzare le informazioni online per controllarmi dopo la separazione |
CONTATTI
CONTATTI INTERNI
li tuo referente RH : | Good For Women |
-In sede : Il tuo Responsabile Risorse Umane
-In negozio: il tuo Referente Operativo RH - rt>ope@malsonsd umonde.com |
Referente RSI per la fotta allo molestie sessuali e ai comportamenti sessisti |
CONTATTI ESTERNI
1522 | OnelnThreeWomen |
Numero attivo 24 h su 24, accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking | Prima rete europea di aziende impegnate nella lotta contro la violenza domestica |
112 | Centri Antiviolenza |
In caso di emergenza (numero unico di emergenza europeo). | Mappatura del centri disponibile sul sito https://www.1522.eu/mappatura-1522/ |
113
Numero della Polizia |
Differenza Donna
https://www.differenzadonna.org/ |
Questa guida è stata redatta con l'aiuto di Marie-Hélène LEDAIN, Vice Responsabile della Gendarmeria di Morbihan (56),
Salomé BENHAIM-COHEN, psicologa clinica di Stimulus, e del nostro partner di lunga data La Fondation des Femmes.
Desideriamo ringraziarli calorosamente per il loro tempo e la loro esperienza, che speriamo possa aiutare i nostri collaboratori/trici vittime dirette o indirette di violenza domestica
Questo guido è stata redatta con Tenuto di
Morie-Hélène |£DA1N, Vice Responsabile della Gendarmeria di Morbihan
(56),
Satomé BENHA1M-COHEN. psicologo clinica diStìmulus, e del nostro
Allegato 5
VERBALE DI ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE
ISTITUZIONE DELLA BANCA DELLE ORE SOLIDAU
DAL 1 ° APRILE 2024 AL 31 MARZO 2027
Oggi, 03/04/2024, in presenza a Roma, si sono incontrati:
-Per Maisons du Monde Italie S.r.l.: i Sigg.ri Rosaria Moncone e Nicolas Beny, con successiva ratifica del rappresentante legale della Società, Frangois-Melchior Louis Marie de POLIGNAC;
-Per le OO.SS. più rappresentative a livello nazionale firmatarie del CCNL applicato in azienda: ,
* FILCAMS CGIL Nazionale, rappresentata da Pieralba Fraddanni;
* FISASCAT CISL Nazionale, rappresentata da Aurora Bianca;
* UILTUCS Nazionale, rappresentata da Marianna Flauto/Antonio Vargiu.
Le parti come sopra indicate, in materia di contrattazione di secondo livello concordano, dopo ampie discussioni, quanto segue sino al 31/03/2027.
Premesso e visto:
-Che il D. Lgs 14 settembre 2015, n 151 all'art 24, introduce un'importante novità: "Fermi restando i diritti di cui al Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito I riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per particolari condizioni di salute necessitano cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai Contratti Collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro".
-Che il D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 51 {"Norme di rinvio ai contratti collettivi'), stabilisce che, salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
-Che l'art. 147 del CCNL per i Dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, applicato da Maisons du Monde Italie S.r.l. a tutti i suoi dipendenti prevede: "il personale di cui al presente Contratto ha diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi";
-Che in ragione della pubblicazione del D. Lgs 151/2015 che consente la cessione a titolo gratuito tra dipendenti di ferie per l'assistenza di figli minori gravemente malati, il Gruppo Maisons du Monde, di cui fa parte la società italiana Maisons du Monde Italie S.r.l., ha manifestato la sua volontà e la sua disponibilità ad istituire una Banca delle Ore Solidali che consenta ai dipendenti di fare una donazione di ore di ferie e/o permessi ai colleghi bisognosi. Infatti, il dono di ore o la cessione solidale di ore di ferie e/o permessi è uno strumento di coesione sociale basato su valori di solidarietà ed aiuto reciproco. Tale approccio è perfettamente in linea con la politica di Responsabilità Sociale Aziendale messa in campo dal Gruppo Maisons du Monde e la direzione si impegna sempre pro-attivamente a cercare ed attuare misure in questo ambito.
-Che a seguito di colloqui, anche con le organizzazioni sindacali riportate sopra, è stato ritenuto utile porre in essere tutte le azioni necessarie per dare a tutto il personale dipendente di Maisons du Monde Italie S.p.A., la facoltà di adesione all'istituto delle ferie solidali in applicazione del D. Lgs. 14/09/2015 n. 151 art 24, ed unicamente per una durata sperimentale di 36 mesi e si conviene anche di definire le modalità di attuazione di tale istituto, restando inteso che l'applicazione del presente accordo, non dovrà comportare oneri aggiuntivi per la società, oltre a quelli disciplinati dal presente accordo.
In ragione di quanto sopra le parti convengono e decidono di comune accordo quanto segue
1)Definizioni
Cessione di ore di ferie e/o di permessi alla Banca delle Ore Solidali: cessione volontaria "a titolo gratuito", di ore di ferie eccedenti le 4 settimane di ferie di cui all'alt. 10 D. Lgs 66/2003, e/o di ore di permessi per ROL ed ex festività previsti dal CCNL Dipendenti TDS.
Le ore di ferie oggetto di cessione gratuita possono essere soltanto:
* 2/22 esimi delle ore maturate dell'anno rilevate al mese precedente la data della cessione,
* le ore residue al 31/12 dell'anno precedente alla data della cessione, fino ad un massimo di 16 ore, rapportato alla percentuale d'impiego del momento della cessione,
purché, in entrambi i casi non siano state già utilizzate, retribuite o cedute entro la data della cessione. Le ore di permessi per ROL ed ex festività oggetto di cessione gratuita possono essere soltanto1 quelle che residuino nella busta paga del mese precedente la cessione e che non siano state già utilizzate, retribuite o cedute entro la data della cessione.
La frazione minima oggetto di cessione / donazione è di un'ora.
-Beneficiari: dipendenti della Società che abbiano superato il periodo di prova, con la qualifica di operaio, impiegato o quadro, con contratto a tempo indeterminato, o determinato di durata superiore ai dodici mesi e che intendano fruire di quanto previsto nel presente accordo:
* al fine di assistere i figli, il coniuge (o persona parte di unione civile o convivente more uxorio) o un parente di 1° grado conviventi gravemente malati ex legge 53/2000 e che abbiano esaurito tutto il monte ferie e permessi retribuiti maturati e che abbiano formulato formale richiesta,
* in quanto affetti da grave malattia oncologica certificata e documentata, che abbiano già esaurito sia le ferie e i permessi che il periodo massimo di malattia retribuita e che abbiano formulato formale richiesta.
-Cedenti: lavoratori che cedono a titolo gratuito alla Banca delle Ore Solidali (di seguito anche "la Banca") delle ore di ferie che eccedono il limite delle 4 settimane e/o ore di permessi per ROL, ex festività.
-Cessionari: lavoratori beneficiari che, dopo aver esercitato la richiesta formale, sono entrati nella titolarità di ore di ferie e/o di permessi retribuiti disponibili presso la Banca delle Ore Solidali, cedute volontariamente dai colleghi, ai sensi del presente accordo.
-Esercizio del diritto di opzione: comunicazione che il beneficiario avente diritto deve inoltrare alla società almeno 30 giorni di calendario prima dell'inizio dell'assenza richiesta. Sin dal momento dell'assegnazione, a seguito di accoglimento della richiesta (domanda di cessione di ore solidali), le ore di ferie e/o di permessi retribuiti cedute diventano di proprietà del beneficiario.
2)Ambito di applicazione ed oggetto
Il presente accordo dispone che possano essere "Cedenti" tutti i dipendenti di Maisons du Monde Italie S.r.l. con contratto di lavoro in essere al momento della cessione e che esercitino tale diritto durante il periodo di vigenza del presente accordo ed ai quali si applica il CCNL per i Dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.
1 Si rammenta che le buste paga contengono:
Nella colonna "Matur." Il maturato all'ultimo giorno del mese del periodo di paga; ad es.' se si guarda la busta paga del mese di settembre 2019, il maturato riguarda il periodo da inizio anno o, se successivo, da inizio rapporto al 30/09/2019;
Nella colonna "godute", nell'esempio che precede, sono contenute le ore godute nell'anno SOLO fino al 31/08/2019.
Per evitare che vengano donate ore non ancora maturate o già utilizzate dai lavoratori è necessario che, al momento della richiesta, venga verificato dall'Ufficio del Personale la concreta disponibilità delle ore, valutando se, successivamente alla busta paga, il lavoratore che effettua la donazione abbia utilizzato ore (o ne abbia ricevuto il pagamento).
Il presente accordo resterà in vigore dal 01/04/2024 al 31/03/2027, o -se prima- sino all'entrata in vigore di differente o ulteriore normativa inerente alla materia o di altre previsioni contrattuali esplicite che siano incompatibili con il presente accordo.
Il presente accordo istituisce presso la società Maisons du Monde Italie S.r.l. la Banca Ore Solidale, che consiste nella possibilità per ogni dipendente, di effettuare una donazione/cessione (vale a dire una rinuncia) di ore di ferie e/o permessi in favore di un Beneficiario così come definito al precedente articolo 1 (senza possibilità di conoscere il nome del Beneficiario stesso).
3)La cessione di ore solidali
3.1Ore di ferie/permessi cedibili
Qualsiasi Cedente ha la possibilità di donare/cedere, in forma volontaria, ore di ferie/permessi fino ad un massimo di 80 ore per anno civile (da riproporzionare in base all'orario di lavoro in vigore al momento della cessione, 80 ore per un rapporto di lavoro full-time 100% 40 ore settimanali), purché effettivamente maturate e non già utilizzate o retribuite alla data della cessione.
In conformità con la legge, le cessioni/donazioni sono anonime ed effettuate senza alcun tipo di corrispettivo (economico, giuridico, interesse, ecc.).
La cessione/donazione è definitiva ed irrevocabile, senza possibilità per il cedente/donatore di riconsiderare la sua decisione, né per il Cessionario di restituire le ore di ferie/permessi ottenute, salvo quanto più avanti previsto in caso di mancato utilizzo.
La valorizzazione delle ore cedute verrà fatta come segue: le ore di ferie e/o permessi cedute e confluite nella Banca delle Ore Solidali saranno valorizzate sulla base della retribuzione goduta dal lavoratore cedente al momento della cessione; la massa monetaria così determinata sarà divisa per la retribuzione oraria del lavoratore fruitore (Beneficiario) delle ore solidali al fine di calcolare il numero di ore solidali a cui egli avrà diritto. Le ore saranno cedute al loro valore lordo nominale in quanto la contribuzione e la tassazione sarà applicata sulle ore solidali che saranno fruite dal lavoratore Beneficiario.
Per formalizzare una donazione/cessione di ore, i dipendenti utilizzeranno il modulo predisposto all'uopo (allegato al presente accordo), che presenteranno al dipartimento Risorse umane dopo averlo debitamente compilato e firmato.
Le parti si danno atto che qualora il presente accordo non venisse rinnovato alla scadenza del 31/03/2027 o cessasse, per qualunque motivo prima di tale data, i Beneficiari che non abbiano ultimato di utilizzare le ore ricevute in donazione, potranno continuare ad utilizzarle fino al loro esaurimento; le eventuali ore donate dai lavoratori e presenti ancora, sotto forma di importo, nella Banca Ore solidali, in quanto non assegnate ad eventuali Beneficiari, rimarranno nella Banca Ore solidale che non verrà più incrementata con ulteriori donazioni né da parte dei lavoratori né della società e potranno essere utilizzate, fino ad esaurimento, da lavoratori Beneficiari che ne facciano domanda.
3.2Avvio della raccolta di cessioni/donazioni
Il Beneficiario che desidera ottenere ore solidali dovrà presentare una richiesta di accesso alla Banca delle Ore Solidali per l'avvio della raccolta di cessioni/donazioni. Per particolari esigenze dimostrabili, la richiesta potrà esser attivata anche da colleghi, azienda e/o familiari del dipendente Beneficiario.
Successivamente, il Dipartimento Risorse Umane invierà ai negozi della società italiana una comunicazione generale per l'avvio di un periodo di donazioni/cessioni mediante una comunicazione predisposta a tale scopo (vedi esempio allegato).
Questo periodo sarà limitato nel tempo a due (2) settimane massimo dall'invio del messaggio con la predetta comunicazione ai negozi.
Le donazioni/cessioni ricevute saranno poi raccolte all'interno della Banca delle Ore Solidali e poi assegnate secondo le regole definite nella procedura che segue.
L'intera raccolta di ore donate/cedute servirà ad alimentare la Banca delle Ore Solidali e potrà essere utilizzata per soddisfare ulteriori richieste.
Nello stesso modo, i dipendenti che lo desiderano, potranno al di fuori di qualsiasi periodo di avvio di raccolta di donazioni/cessioni, cedere ore di ferie e/o permessi di ROL o ex-festività a disposizione che soddisfino i criteri del presente accordo (ed utilizzando il modulo allegato).
Si concorda che diversi dipendenti potranno, anche contestualmente, fare richieste di accesso alla Banca delle Ore Solidali per l'avvio della raccolta di cessioni/donazioni o (se disponibili) di assegnazione di ore solidali nell'ambito del presente accordo, restando inteso che l'assegnazione di ore solidali avverrà seguendo l'ordine cronologico delle domande pervenute all'azienda, fino a capienza della Banca Ore solidali. Qualora una richiesta non possa essere esaudita in parte o per intero per esaurimento della Banca Ore Solidali, al lavoratore verrà mantenuta la posizione cronologica al fine di evadere parzialmente o per intero la sua domanda decorso un mese dalla richiesta appena vi sia disponibilità di ore solidali.
4)Assenza in regime di solidarietà
4.1 Banca delle Ore Solidali
La Banca delle Ore Solidali viene creata per ricevere le donazioni/cessioni di ore solidali.
Il giorno della sua creazione, in uno spirito di solidarietà e al fine di supportare l'implementazione del sistema, la Direzione della Società prowederà a riconoscere alla Banca 160 ore solidali calcolate sulla base della retribuzione oraria lorda convenzionalmente stabilita tra le parti in euro 10,00.
Inoltre, al 30/09/2024, al 30/09/2025 ed al 30/09/2026, la Direzione effettuerà, se necessario, un riaggiustamento dell'importo disponibile nella Banca delle Ore Solidali, onde garantire una soglia minima di 160 ore a disposizione in quella data, calcolate sulla retribuzione oraria convenzionale sopra stabilita.
Per consentire la cessione/donazione e l'utilizzo delle ore contenute nella Banca delle Ore Solidali, verrà creato un nuovo motivo di assenza (giustificata) con la denominazione "assenza in regime di solidarietà' così come due voci denominate "cessione solidale di ore di ferid' e "cessione solidale di ore di permessd' per detrarre ore di ferie e/o di ROL o ex-festività dalla busta paga del cedente.
Queste voci appariranno sulla busta paga dei dipendenti interessati.
4.2Procedura di richiesta
Il Beneficiario che desidera usufruire di una donazione/cessione di ore dovrà presentare la sua richiesta per iscritto alla Direzione delle Risorse Umane utilizzando il modulo fornito a tale scopo ed ogni idonea documentazione a corredo.
La richiesta del dipendente deve essere presentata almeno trenta (30) giorni di calendario prima dell'inizio dell'assenza desiderata e richiesta.
Al ricevimento della richiesta, il Dipartimento Risorse Umane istruirà la pratica e valuterà il diritto del lavoratore
ad usufruire delle Ore Solidali, in base a quanto previsto nel presente accordo; se la domanda sarà accolta, attiverà la procedura d'avvio di cui all'articolo 3.2 di cui sopra (raccolta di cessioni/donazioni).
La Società darà un riscontro al dipendente entro e non oltre venti (20) giorni dalla richiesta.
Il Dipartimento Risorse Umane, in caso di accoglimento della richiesta, indicherà al dipendente, il numero di ore di cui potrà beneficiare a seguito della raccolta di cessioni/donazioni o delle ore disponibili nella Banca Ore Solidale, specificando il periodo in cui le medesime potranno essere utilizzate in base all'eventuale documentazione allegata ed entro i periodi massimi indicati nei punti successivi.
4.3 Caratteristiche dell'assenza
Il Beneficiario che usufruisce della donazione/cessione solidale di ore mantiene la sua retribuzione lorda fissa durante il suo periodo di assenza. Questo periodo di assenza non è assimilato a un periodo lavorato ma ad un periodo di godimento di ferie. Il Beneficiario conserva tutti i diritti che aveva acquisito prima dell'inizio del suo periodo di assenza.
4.4 Godimento delle ore solidali ricevute
Il godimento di ore solidali cedute viene effettuato per intere giornate entro il limite di 30 giorni lavorativi per uno stesso evento nell'anno di calendario che segue l'attribuzione della cessione di ore in favore del dipendente beneficiario.
Ove necessario, questo periodo di 30 giorni lavorativi potrà essere rinnovato su presentazione di una nuova domanda. In tali circostanze, sarà avviata una nuova procedura di raccolta di donazioni/cessioni onde accreditare la Banca Ore Solidali.
In ogni caso, il periodo non potrà essere rinnovato più di una volta, vale a dire per un massimo di 60 giorni lavorativi per uno stesso evento o durante un anno di calendario a partire dall'attribuzione della cessione di ore in favore del dipendente beneficiario.
Questi giorni potranno essere collocati in modo frazionato in un dato periodo, mediante l'uso di un calendario di previsione concordato con il datore di lavoro.
Resta inteso tra le parti che le ore solidali non godute, per cessazione o per qualunque altra ragione dal Beneficiario non saranno in nessun caso liquidate, ma verranno rimesse a disposizione di tutti nella Banca delle Ore Solidali.
5)Comunicazioni ed informative
Idipendenti saranno informati dell'introduzione dell'istituto della Banca Ore Solidali per il periodo 01/04/2024 - 31/03/2027 tramite l'intranet aziendale e l'invio di una comunicazione ai negozi.
6)Trattamento dei dati personali
Maisons du Monde Italie S.r.l. garantisce che la raccolta e la donazione/cessione solidale di ore saranno effettuate nel pieno rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.
7)Vigenza del presente accordo
IIpresente accordo, a titolo sperimentale, sarà valido esclusivamente dal 01/04/2024 al 31/03/2027 salvo caso di recesso anticipato, come indicato all'articolo 2 che precede, senza tacito rinnovo/proroga.
Il funzionamento di quanto previsto nel presente accordo sarà oggetto di verifica congiunta, su richiesta di una delle Parti, decorsi dodici mesi dalla sua entrata in vigore.
Si allegano, a titolo esemplificativo in quanto potranno essere oggetto nel tempo di successive ed opportune modifiche da parte dell'azienda, i seguenti tre (3) documenti :
-Modulo Richiesta utilizzo ore solidali
-Modulo Donazione ore solidali
-Comunicazione avvio periodo di donazione
Il presente verbale di accordo ha scopo sperimentale ed avrà una durata determinata nel tempo sino al 31/03/2027, con espresso ed esplicito divieto di riconduzione/rinnovo/proroga anche tacitamente espressa.
A Roma, il 03/04/2024 alle ore 13.00
MODULO
RICHIESTA UTILIZZO DI ORE SOLIDALI
DA INVIARE ALLA DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE
Nome:
Cognome:
Matricola:
Funzione aziendale / Negozio:
Vorrei poter ricorrere all'utilizzo della Banca Ore Solidali :
-per assistere mio/a figlio/a convivente;
-per assistere il mio coniuge/partner in unione civile/convivente more uxorio
-per assistere un parente di primo grado convivente
La durata prevedibile della mia assenza come da documentazione allegata è: dal..../......./......... al......... /........ /.......
Allego, alla presente richiesta, idonea documentazione (ove necessario) circa il rapporto di parentela e/o di convivenza e/o relativa documentazione medica,
dichiarando e certificando con la firma del presente modulo, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci può essere punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, che, conformemente all'accordo istitutivo della Banca Delle Ore Solidali del 03/04/2024, la particolare gravità della malattia, della disabilità o dell'incidente patito dalla persona interessata indicata sopra, nonché della necessità della mia presenza ed assistenza alla persona interessata o assenza (con indicazione dei giorni), e di cure costrittive da sostenere da parte della persona interessata.
Autorizzo pertanto sin d'ora la Vostra società a trattare le informazioni da me fornite per la raccolta, la gestione e l'utilizzo da parte mia delle Ore Solidali.
In fede,
Luogo...................., Data il.............../........../202_.
Fatto in duplice copia
Firma del Dipendente
Firma del Dipendente |
Inviare via email la richiesta firmata, unitamente alla documentazione a: iuridique-rh @maisonsdumonde.com
AVVIO RACCOLTA DONAZIONI ORE SOLIDALI
Conformemente all'accordo che ha istituito la Banca delle Ore Solidali nell'ambito della Società, siamo con la presente ad awiare una campagna per la raccolta di donazioni/cessioni di ore solidali anche ai fini di rialimentare la Banca delle Ore Solidali.
Lo scopo di questa campagna di raccolta di ore solidali è quella di soddisfare richieste in corso e future onde poter continuare a concedere ore solidali ai colleghi che, trovandosi nella necessità di assistere figli, il proprio coniuge/compagno o un parente di 1° grado conviventi gravemente malati ex legge 53/2000, o per loro stessi, abbiano presentato richiesta di accesso alla Banca delle Ore Solidali.
Vi ricordiamo che tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a durata determinata o indeterminata, senza condizione di una determinata anzianità, hanno la facoltà di donare/cedere, in forma volontaria, ore di ferie/permessi fino ad un massimo di 80 ore per anno civile (in proporzione all'orario di lavoro in vigore al momento della cessione, 80 ore per un rapporto di lavoro full-time 100%), purché effettivamente maturate e non già utilizzate o retribuite alla data della cessione.
Le ore che possono essere donate/cedute sono le ore di ferie maturate e non godute che eccedono il limite delle 4 settimane e/o ore di permessi per ROL, ex festività maturate e non godute.
Rammentiamo che in conformità con la legge, le cessioni/donazioni sono anonime ed effettuate senza alcun tipo di corrispettivo (economico, giuridico, interesse, ecc.).
La cessione/donazione è definitiva ed irrevocabile, e per formalizzare una donazione/cessione di ore, i dipendenti devono utilizzare i moduli predisposti all'uopo e presentarli al servizio Risorse umane dopo averlo debitamente compilato e firmato.
Per qualsivoglia informazione, grazie di contattare il Servìzio risorse umane all'email: iuridiaue-rh @maisonsdumonde.com
Milano, il........./........./202
MODULO
DONAZIONE DI ORE SOLIDALI
DA INVIARE ALLA DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE
Nome:
Cognome:
Matricola:
Funzione aziendale / Negozio:
Dichiaro di donare alla Banca üre Solidali:
-ora/ore di ferie maturate e non godute ( eccedenti le 4 settimane di ferie di cui all'art. 10 D.Lgs 66/2003);
-ora/ore di permessi ROL maturati o per ex festivita maturati e non goduti.
Per un totale di: ____ore da cedere/donare alla Banca delle ore solidali.2
La cessione/donazione e irrevocabile ed irreversibile
Luogo .......... .... .... .. ... ................. , Data il .. .. ...... /. .... .... ./202_.
Fatto in duplice copia
Firma del Dipendente |
Inviare via email copia della richiesta fırmata a: juridique-rh @maisonsdumonde.com
2Si rammenta ehe il numero di giorni ceduti/donati durante l'anno civile no ,"puo in nessun caso essere superiore a 10 giorni lavorativi.