1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2016
FAIRO (Foreign Airlines Industrial Relations Organization)
In data 6 maggio 2016
tra
-FAIRO (Foreign Airlines Industrial Relations Organization), rappresentata da Cristina Del Guerzo e Giulio Berardi
&
le Segreterie Nazionali/Dipartimenti di:
- FILT/CGIL, rappresentata da Antonino Cortorillo e Vincenzo Giorgio;
- FIT/CISL, rappresentata da Emiliano Fiorentino e Mauro Carletti;
- UILTRASPORTI, rappresentata da Marco Veneziani e Vittorio Truosolo;
-UGL/Trasporto Aereo, rappresentata da Francesco Rocco Alfonsi e Fabio Paolucci.
è stata sottoscritta la presente sezione specifica del Trasporto Aereo.
PREMESSA
Il presente contratto si articola in 2 parti:
PARTE GENERALE
PARTE SPECIFICA
I trattamenti economici e normativi stabiliti dal presente contratto sostituiscono integralmente nella loro globalità quelli precedentemente in vigore per gli impiegati e operai dipendenti delle Compagnie Aeree aderenti alla FAIRO, come da lista allegata.
Il presente contratto è redatto in lingua italiana e in inglese ma si concorda che, in caso di controversie sulla interpretazione, farà riferimento e fede il testo italiano.
LISTA COMPAGNIE AEREE ASSOCIATE ALLA FAIRO
AEGEAN AIRLINES
AEROFLOT
AEROLINEAS ARGENTINAS
AIR ALGERIE
AIR CANADA
AIR FRANCE
AIR INDIA
AIR MAURITIUS
AMERICAN AIRLINES/US AIR
ALL NIPPON AIRWAYS
AUSTRALIAN AIRLINES
BRITISH AIRWAYS
CARGOLUX
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
CHINA AIRLINES
CHINA EASTERN
CUBANA DE AVIACION
DELTA AIRWAYS
EGYPTAIR
EL AL - Israel Airlines
EMIRATES
ETIHAD
FINNAIR
IAG CARGO
IRAN AIR
KLM - Royal Dutch Airlines
KOREAN AIR
KUWAIT AIRWAYS
LOT Polish Airlines
MEA - Middle East Airlines
NIPPON CARGO AIRLINES
PIA - Pakistan Intl Airlines
QANTAS AIRWAYS
QATAR AIRWAYS
ROYAL AIR MAROC
ROYAL JORDANIAN Airlines
SABRE
SAS - Scandinavian Airlines
SAUDIA - Saudi Arabian Airlines
SINGAPORE AIRLINES
SN Brussels Airlines
SWISS
TAAG Angola Airlines
TAAM Lineas Aereas S/A
TAP - AIR PORTUGAL
TUNIS AIR
THY - TURKISH AIRLINES
UAL/CONTINENTAL
PARTE SPECIFICA
A) Modalità applicative contratto tempo parziale.
1)
Il lavoro a tempo parziale, caratterizzato da una ridotta durata della prestazione lavorativa, è disciplinato dal D.lgs. 15 giugno 2015 n. 81.
2)
L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
-il trattamento economico, ricalcolato secondo criteri di proporzionalità alla quantità di lavoro prestato;
-durata della prestazione lavorativa ridotta, modalità di tale riduzione, collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno;
-le eventuali clausole elastiche e le modalità di espletamento della prestazione in applicazione delle predette clausole nell'ambito del regime di orario pattuito.
3)
Il contratto di lavoro a tempo parziale potrà essere adottato secondo il tipo orizzontale, verticale o misto.
Part-time orizzontale:
con presenza di durata non inferiore a 4 ore e non superiore a 6 ore giornaliere, il limite giornaliero può essere superato, fino a concorrenza del limite contrattuale, purché la media nell'arco del ciclo completo del turno previsto non sia inferiore a 20 ore settimanali.
Part-time verticale:
con presenza articolata nel corso dell'anno, anche limitatamente ad alcuni periodi di esso, con un limite minimo di 100 giorni lavorativi annui e massimo di 200 giorni lavorativi annui.
Part-time misto:
con presenza articolata nel corso della giornata, e/o della settimana, e/o del mese, e/o dell'anno, con una durata settimanale non inferiore a 20 ore e con un limite minimo di 660 ore annue e massimo di 1.200 ore annue.
I limiti di cui ai precedenti punti potranno essere modificati, previe intese a livello aziendale con le competenti strutture regionali /territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, per motivate esigenze tecnico-produttive.
4)
Nel caso in cui la Compagnia intenda procedere ad assunzioni di nuovo personale a tempo parziale, dovrà darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno che sia occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale.
La Compagnia valuterà, in base alle proprie esigenze aziendali, le eventuali richieste di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, che fossero avanzate dai dipendenti già in forza a seguito dell'informativa di cui sopra.
Si potranno individuare, nel corso del rapporto di lavoro a tempo parziale, e previo accordo tra azienda e lavoratore, variazioni individuali delle quantità di ore all'interno del rapporto di lavoro a tempo parziale.
5)
Parimenti, le Compagnie, in base alle loro esigenze aziendali, fermi i diritti potestativi e di precedenza di cui all'art. 8, D.lgs. n. 81/2015, si riservano di valutare le richieste di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.
6)
La percentuale massima del personale a tempo parziale non potrà superare il 40% del personale a tempo pieno.
7)
È considerato lavoro supplementare la prestazione svolta dal lavoratore con contratto a tempo parziale, intendendosi per tale il lavoro svolto oltre l'orario contrattuale concordato fra le Parti, ma nei limiti dell'orario settimanale stabilito per i lavoratori a tempo pieno dall'art. 8 della Parte Specifica che segue.
Il ricorso al lavoro supplementare, in riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto, è consentito fino ad un massimo di 15 ore settimanali, in presenza di ragioni tecnico-organizzative, produttive o sostitutive.
Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato solo per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.
Le ore di lavoro supplementare saranno retribuite secondo i seguenti scaglioni e in relazione ad ogni settimana:
- con la maggiorazione del 10% per le prime 4 ore
- con la maggiorazione del 35% dalla 5a alla 10a ora
- con la maggiorazione del 45% dalla 10a ora in poi
Il pagamento verrà effettuato su base mensile e il calcolo sarà contenuto nel cedolino paga del mese successivo a quello di riferimento.
In presenza di maggiorazioni di altro tipo, quelle maggiori assorbono le minori. Eventuali prestazioni eccedenti le ore giornaliere applicate per il personale a tempo pieno in ogni singola azienda verranno compensate con le maggiorazioni contrattualmente definite per il lavoro straordinario.
La variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa, ovvero relativa alla variazione in aumento della sua durata, dovrà essere comunicata al lavoratore con preavviso di 2 giorni lavorativi.
B) Disciplina aggiuntiva al contratto a tempo determinato.
1)
L'assunzione potrà avvenire con contratto a tempo determinato solo nei casi e nei limiti previsti dal D.lgs. n. 81/2015. L'apposizione del termine al contratto dovrà risultare, a pena di invalidità, per iscritto nella lettera di assunzione.
2)
Il contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, a condizione che: l'originario contratto sia di durata inferiore a 3 anni per un massimo di 5 volte nell'arco di 36 mesi, a prescindere dal numero dei contratti, in ragione delle modalità definite dall'art. 19, D.lgs. 81/2015.
3)
Nella ipotesi in cui la Compagnia intendesse procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, in conformità agli obblighi di informazione darà notizia alle OO.SS. e ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato con medesima qualifica, livello di inquadramento e mansioni.
4)
I diritti di precedenza di cui all'art. 24, D.lgs. 81/2015, ovvero qualsiasi altro diritto di precedenza che fosse attribuito ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dalla normativa di legge, potranno essere esercitati anche in riferimento a posti vacanti che riguardino la stessa posizione (categoria, livello di inquadramento e qualifica) e le stesse mansioni esercitate nel corso del rapporto lavoro a termine. Resta ferma, inoltre, la più ampia discrezionalità della Compagnia - nell'ambito delle proprie esigenze organizzative, tecniche e produttive - nella valutazione del possesso dei requisiti professionali e nella eventuale scelta concorrente tra più lavoratori titolari dello stesso diritto di precedenza.
Le Compagnie non incorreranno nella violazione del diritto di precedenza nella ipotesi di assunzioni attuate ai sensi della legge n. 68/1999 (Collocamento obbligatorio), ovvero di lavoratori collocati in mobilità (art. 8, comma 1, legge n. 223/1991 e s.m.i.).
5)
Ai sensi dell'art. 23, D.lgs. 81/2015, il limite massimo consentito della assunzione di lavoratori a tempo determinato resta fissato nella misura massima del 20% in rapporto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.
6)
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 19, D.lgs. 81/2015, stante la peculiarità del settore del trasporto aereo, caratterizzato da forte stagionalità e picchi di attività, le Parti convengono che il periodo massimo di svolgimento di mansioni equivalenti a fronte di successione di contratti a tempo determinato fra lo stesso datore e lo stesso lavoratore si consideri a tempo indeterminato dopo un periodo complessivo di 44 mesi comprensivo di proroghe e rinnovi.
7)
Nel caso di assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che, sulle medesime posizioni e con i medesimi datori di lavoro, avessero svolto attività lavorative con contratti a tempo determinato o di somministrazione, i periodi precedentemente maturati alla assunzione saranno considerati ai fini dei tempi di attestazione utili al conseguimento del passaggio di livello nella misura pari al 50% del reale maturato.
8)
Quanto sopra disciplinato non opera qualora intercorra un periodo di tempo superiore a mesi 12 tra il termine di un contratto di lavoro ex D.lgs. 368/2001 o di somministrazione e il successivo.
C) Modalità applicative contratti di apprendistato.
Con riferimento a quanto definito nell'art. 29 (Apprendistato), Parte Generale, vengono di seguito definite le modalità attuative e il trattamento economico delle tipologie di apprendistato previste dal D.lgs. 81/2015. Di seguito le norme generali per tutte le tipologie di apprendistato:
- L'assunzione con contratto di apprendistato, anche in somministrazione, sia a tempo pieno che part-time, prevede l'obbligo della forma scritta. Tale requisito è richiesto anche per il periodo di prova, superato il quale il rapporto potrà essere risolto solo per giusta causa o giustificato motivo.
- La durata del periodo di prova non può superare i 2 mesi di effettiva presenza al lavoro.
- Divieto di retribuzione a cottimo.
- L'orario di lavoro degli apprendisti si articolerà conformemente a quanto previsto dal presente contratto secondo le normali esigenze organizzative e produttive dell'azienda.
- Le qualifiche conseguibili sono quelle previste nelle categorie liv. 4) (Ordine II classe) e liv. 3) (Concetto di I classe) di cui all'art. 3, Parte Specifica del presente contratto.
- In caso di assenza per malattia o infortunio l'apprendista non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo pari a 180 giorni. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi e indipendente dalla durata dei singoli intervalli.
- Fermo restando il periodo di comporto, è prevista la possibilità di prolungare la durata dell'apprendistato per un periodo corrispondente alla assenza dovuta a malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni (da calcolare anche come sommatoria di brevi periodi), tenuto conto della effettiva incidenza della assenza sulla realizzazione del piano formativo individuale. In tali casi sarà cura del datore di lavoro comunicare per iscritto all'apprendista, prima della scadenza, il differimento connesso all'assenza del termine finale del periodo di apprendistato.
- Al termine del periodo di formazione, coincidente con il termine del rapporto di apprendistato, le Parti del contratto individuale potranno recedere dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 c.c., di 15 giorni. Qualora non sia data disdetta a norma di tale articolo il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- Per gli apprendisti confermati a tempo indeterminato l'anzianità utile, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, viene considerata per un periodo equivalente al 50% della intera durata del periodo di apprendistato presso la medesima azienda.
- In caso di infortunio sul lavoro l'azienda integrerà il trattamento INAIL al 100% della retribuzione come sopra indicata dal 1° giorno e fino alla cessazione dello stesso nei limiti del periodo di durata dell'apprendistato.
- In caso di malattia viene corrisposto, da parte dell’azienda, il 66% della retribuzione sopra indicata fino al 180° giorno, nei limiti del periodo di durata dell'apprendistato.
- La facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato non è esercitabile dalle aziende che occupano almeno 50 dipendenti, le quali risultano non avere assunto con contratto a tempo indeterminato almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. A tal fine non si computano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, non abbiano acquisito l'idoneità professionale per lo svolgimento della mansione oggetto dell'apprendistato. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.
- Si specifica, inoltre, che gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente paragrafo sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
- Qualora l'azienda proceda alla assunzione con contratto a tempo indeterminato di un apprendista che abbia completato con esito positivo un rapporto di apprendistato, la stessa riconoscerà al suddetto lavoratore la qualifica e il livello di inquadramento maturato in occasione dello svolgimento del contratto di apprendistato.
- Fermo restando la durata minima del contratto di 6 mesi - tale limite non si applica ai contratti di apprendistato a tempo determinato - la durata massima di tutte le tipologie del contratto di apprendistato non può eccedere i 36 mesi; tale limite può essere superato nel caso di conseguimento di diploma quadriennale regionale previsto per l'apprendistato per la qualifica o diploma professionale per il quale è prevista una durata di 48 mesi.
- Per tutte le tipologie di apprendistato è prevista la figura di un Tutor o referente aziendale.
Tale figura viene individuata tra i lavoratori con esperienza e capacità professionale idonee a trasferire competenze. Pertanto, tra le funzioni assegnate al tutor possono essere elencate l'insegnamento delle materie di formazione interna come quelle di controllo circa il corretto svolgimento della formazione.
- I requisiti di idoneità del tutor e il numero massimo degli apprendisti da affiancare possono essere definiti, su esplicito rinvio delle parti stipulanti il presente CCNL, dalla contrattazione territoriale/aziendale.
- La retribuzione dell'apprendista è calcolata in misura percentuale su quella che spetterebbe al dipendente non apprendista di livello pari, secondo il seguente schema:
|
fino a 18 mesi
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fino a 24 mesi |
fino a 36 mesi |
1° sem. |
80% |
80% |
75% |
2° sem. |
85% |
85% |
75% |
3° sem. |
90% |
90% |
80% |
4° sem |
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95% |
85% |
5° sem. |
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90% |
6° sem. |
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|
95% |
Nel caso di apprendistato professionalizzante iniziato presso altra azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due rapporti di lavoro non sia superiore a 12 mesi, la durata del nuovo contratto potrà essere ridotta di un periodo corrispondente, entro il limite del 50% della durata massima definita sulla base di quanto sopra indicato; sarà onere del lavoratore fornire al nuovo datore di lavoro la certificazione delle competenze acquisite.
Formazione Formale e Piano Formativo Individuale (PFI).
1)
Per formazione formale deve intendersi il processo formativo volto alla acquisizione di conoscenze/competenze di base, trasversali e tecnico-professionali nell'ambito delle quali l'apprendimento si realizza.
La formazione formale potrà essere erogata, in tutto o in parte, all'interno dell'azienda nel rispetto della normativa vigente.
Le competenze acquisite durante il periodo di apprendistato saranno registrate sul libretto formativo secondo la normativa vigente.
2)
Le ore medie annue di formazione formale sono pari a 120, così ripartite:
-35% del monte ore annuo per formazione relativa a contenuti di base e trasversali;
- 20% del monte ore annuo per formazione relativa alla acquisizione di competenze professionali settoriali;
- 45% del monte ore annuo per formazione relativa alla acquisizione di competenze professionali specifiche.
3)
Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor che deve possedere i seguenti requisiti:
-livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista potrà conseguire al termine del periodo di apprendistato;
-svolgimento di attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
-minimo 2 anni di esperienza lavorativa.
Il tutor contribuisce alla definizione del PFI e attesta il percorso formativo compilando la scheda di rilevazione dell'attività formativa.
4)
Il PFI definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualifica da conseguire e con le conoscenze e abilità già possedute dallo stesso.
Il PFI indica gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione, nonché il nome del tutor e le sue funzioni nell'ambito del contratto di apprendistato.
Il PFI potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione dell'apprendista, dell'impresa e del tutor.
Apprendistato lavoratori in mobilità.
Ai sensi dell'art. 47, comma 4), D.lgs. 81/2015 e ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori collocati nelle liste di mobilità.
Nei confronti di tali lavoratori non opera il limite di età previsto per le altre tipologie di apprendistato.
Le aziende forniranno annualmente, alle RSA/RSU delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, i dati quantitativi sui contratti di apprendistato.
D) Modalità applicative contratto di somministrazione di lavoro.
1)
La percentuale dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato non potrà superare, per ciascun trimestre, la misura del 10% di quelli a tempo indeterminato.
A livello di accordi aziendali potranno essere individuate maggiori percentuali per motivate esigenze tecnico-produttive e organizzative.
2)
Il ricorso a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentito per:
a)incrementi temporanei di attività, anche di carattere non straordinario od occasionale, cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
b)esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo, anche se privi di carattere straordinario od occasionale;
c) temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi, ma temporaneamente scoperte per il periodo necessario al reperimento del personale occorrente e comunque per un periodo massimo di 6 mesi;
d)svolgimento di attività nuove e sperimentali per un massimo di 6 mesi, ove non esistano in azienda professionalità adeguate;
e)necessità non programmabili connesse alla manutenzione e/o al ripristino delle funzionalità o sicurezza degli impianti e/o degli aeromobili;
f)adempimenti di pratiche o attività contabili, amministrative o tecnico procedurali a carattere saltuario che non sia possibile esperire con l'organico in servizio.
3)
Le Compagnie informeranno preventivamente le RSA/RSU sulle dimensioni quantitative del ricorso alla presente tipologia contrattuale e sulle motivazioni. Ove peraltro ricorrono motivate ragioni di urgenza, tale informativa dovrà avvenire entro i 7 giorni successivi.
4)
L'Associazione comunicherà annualmente, alle OO.SS. nazionali, regionali o territoriali, aderenti alle Associazioni sindacali che hanno stipulato il presente CCNL, il numero dei contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati e le relative ragioni.
5)
I lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche della mansione svolta, al fine di prevenire i rischi connessi al lavoro.
Inoltre potranno fruire, secondo la disciplina in essere, del servizio mensa, trasporto, ove esistente.
E) Clausola sociale - Modalità applicative.
Con riferimento all'art. 25, Parte Generale, Clausola Sociale, qui richiamata, le Parti, allo scopo di garantire una regolamentazione della stessa che tenga conto delle particolarità che caratterizzano il settore, intendono definire il seguente testo normativo attraverso una modalità più specifica e adeguata per la sezione FAIRO.
Di fatto, il processo di liberalizzazione in atto nel mercato ha necessità di essere regolato e governato. La liberalizzazione responsabile deve essere presupposto per opportunità di sviluppo del sistema attraverso l'efficienza, la sicurezza e la qualità complessiva dei servizi.
In tale quadro la previsione contrattuale relativa alla clausola sociale, contenuta nella Parte Generale, ha il fine di tutelare i livelli occupazionali concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra individuate negli allegati A) e B), D.lgs. 18/99, e il fine di evitare l'insorgere di elementi distorsivi della libera concorrenza che producono dumping tra gli stessi operatori.
Nell'ottica di fornire il settore del Trasporto aereo di strumenti atti ad attenuare l'impatto sociale collegato al processo di concorrenza, si rende necessario, per quanto possibile, il mantenimento dei livelli occupazionali, un elevato standard qualitativo e di sicurezza dei servizi a terra, attraverso un processo di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella ridefinizione delle missioni e degli obiettivi aziendali.
Tutto ciò premesso, le Parti concordano che il trasferimento delle sole attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra individuate negli allegati A) e B), D.lgs. 18/99, comporterà il passaggio del personale da individuarsi, nei numeri e nelle modalità, d'intesa con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL. A tal proposito le Aziende interessate daranno comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL in ragione del trasferimento delle attività.
Le OO.SS. interessate potranno, entro 7 giorni, chiedere un incontro finalizzato a comprendere gli impatti sociali derivanti dal trasferimento di attività sul personale interessato.
La procedura dovrà concludersi entro il termine massimo di 45 giorni, eventualmente estensibile previo accordo tra le Parti, dalla richiesta d'incontro.
Durante tale periodo le Parti Sociali sono impegnate a raggiungere un accordo che soddisfi i seguenti requisiti:
- A fronte di un trasferimento di attività individuato negli allegati A) e B), D.lgs. 18/99, e non ricompreso in specifiche previsione di legge, corrisponderà un passaggio di personale.
- Le modalità del passaggio e il numero dei dipendenti saranno condivisi dalle parti sociali.
- L'accordo dovrà tener conto anche delle necessità della struttura organizzativa e professionale dell'azienda subentrante.
Il personale eventualmente non trasferito all'azienda subentrante avrà diritto di precedenza per tutte le assunzioni effettuate dalla stessa, per posizioni lavorative equivalenti, per un periodo di 150 giorni decorrenti dal trasferimento delle attività. Il lavoratore, in ogni caso, decadrà dal diritto di precedenza qualora rifiuti l'assunzione, ovvero non sottoscriva il contratto di lavoro entro 7 giorni dalla relativa proposta.
La presente Clausola Sociale dovrà essere applicata in tutti i casi in cui una Azienda soggetta alla presente Parte Specifica del CCNL ceda o acquisisca totalmente, o parzialmente, una delle attività richiamate negli allegati A) e B), D.lgs. 18/99.
Ad ogni modo le Parti concordano fin da ora che il passaggio di personale avverrà tramite novazione soggettiva e oggettiva del contratto con contestuale assunzione. Data la sostanziale contestualità della instaurazione del rapporto di lavoro non verrà effettuato il periodo di prova nell'azienda subentrante e non insorgerà l'obbligo di reciproco preavviso per il lavoratore e l'azienda cedente. Al nuovo rapporto di lavoro saranno applicati i trattamenti normo-retributivi della Parte Specifica della azienda subentrante.
La presente clausola sociale, così come definita nella Parte Generale all'art. 25 e con le modalità applicative sopra definite, verrà applicata alle procedure che comprendono trasferimento di attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra individuate negli allegati A) e B), D.lgs. 18/99 aperte in data successiva al 06.05.2016.
Art. 1 - Contrattazione aziendale di 2° livello.
Il 2° livello di contrattazione aziendale è alternativo al livello di contrattazione territoriale.
Ad integrazione di quanto previsto all'art. 2, Parte Generale del CCNL “Trasporto aereo”, è previsto un rinvio a livello aziendale per le seguenti materie:
- aspetti applicativi in materia di orario di lavoro (ad es. turni, flessibilità della prestazione e regimi d'orario);
- aspetti applicativi riguardanti le tipologie contrattuali;
- inquadramento;
-effetti locali di significative riorganizzazioni del lavoro o settoriali/aziendali, ambiente di lavoro per gli aspetti specificatamente connessi a particolari situazioni settoriali /aziendali;
-Banca delle ore, che sarà possibile istituire e destinare ad ogni singolo dipendente, con i criteri e le modalità stabilite in ogni Compagnia, tenuto conto delle esigenze di carattere organizzativo e in accordo con le OO.SS.;
-ambiente di lavoro/visite mediche (con richiamo alla specifica di legge nazionale);
- premio di risultato;
- indennità di certificazione brevetto, ovvero riconoscimento di altra natura per i lavoratori che svolgono attività di manutenzione aerea (nell'ambito delle direttive di Casa Madre);
-indennità non trattate nel CCNL.
Per assicurare l'effettività, nonché l'esigibilità della diffusione della contrattazione di 2° livello in favore dei lavoratori di aziende prive di tale strumento, le parti firmatarie il presente contratto, in armonia con le finalità convenute, si attiveranno per un monitoraggio congiunto al fine di verificare le Compagnie carenti della contrattazione aziendale o di 2° livello e porre in essere le iniziative atte ad uniformare correttamente gli elementi decretati nel CCNL FAIRO entro i 12 mesi dalla stipula del presente contratto.
La disdetta degli accordi di 2° livello dovrà essere presentata entro i termini previsti dagli stessi.
Le proposte di rinnovo dell'accordo di 2° livello, sottoscritte congiuntamente dalle OO.SS. stipulanti il contratto nazionale, devono essere presentate all'azienda in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa 2 mesi prima della scadenza dello stesso; l'azienda che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i 2 mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, comunque, per dei periodi complessivamente pari a 3 mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.
Art. 2 - Disciplina di tutela della maternità/paternità
e congedo parentale.
Alla maternità e ai congedi parentali, nonché alle assenze e ai permessi, si applica la disciplina vigente di cui alla legge 53/00 e al D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., anche regolamentari.
Per le modalità applicative delle norme si concorda che le Parti si riuniranno in tempi brevi per l'adozione delle stesse nel rispetto del D.lgs. 80/2015.
Art. 3 - Diritto allo studio e lavoratori studenti.
Il presente articolo è da intendersi in sostituzione di quanto previsto all'art. 20, Parte Generale, CCNL “Trasporto aereo”.
Diritto allo studio.
1)
I dipendenti assunti a tempo indeterminato che intendano frequentare presso Istituti pubblici o legalmente riconosciuti corsi di studio istituiti in base a disposizioni di legge o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali Istituti, potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore triennali ‘pro capite’, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempre che il corso al quale il lavoratore intende partecipare comporti la frequenza per un numero di ore pari o superiore a 300.
2)
I lavoratori interessati dovranno inoltrare apposita domanda scritta alla Direzione aziendale e successivamente il certificato d'iscrizione al corso e gli attestati mensili di effettiva frequenza con indicazione delle ore relative.
3)
L'azienda stabilirà, tenendo presenti il diritto e le istanze espresse dai lavoratori, i criteri obiettivi (quali, tra l'altro, l'anzianità di servizio, le caratteristiche dei corsi di studio etc.) per l'identificazione dei beneficiari dei permessi, salvaguardando le esigenze tecnico-operative.
Lavoratori studenti.
Per i lavoratori studenti si fa riferimento all'art. 10, legge n. 300. Tali disposizioni integrano quanto previsto in materia di diritto allo studio. Agli studenti universitari vengono concesse sino ad un massimo di 50 ore di permesso retribuito per anno, da utilizzarsi solamente per la preparazione della tesi di laurea, e una giornata aggiuntiva per l'esame di laurea.
Art. 4 - Assunzione e documenti relativi.
1)
Ad integrazione di quanto previsto all'art. 33, Parte Generale, contratto di settore del Trasporto aereo, capo IV (Il rapporto di lavoro), si stabilisce che l'assunzione deve risultare da atto scritto contenente le seguenti informazioni:
a)identità delle Parti;
b) la decorrenza del rapporto e, in caso di lavoro a tempo determinato, il termine finale;
c) la descrizione delle mansioni da svolgere;
d) l'orario di lavoro;
e) la durata delle ferie annuali;
f) i termini di preavviso in caso di recesso.
Parimenti all'atto della assunzione, la Compagnia consegnerà al dipendente i moduli inerenti alla scelta sulla destinazione del TFR.
Prima dell'assunzione il lavoratore, a richiesta della Compagnia, deve presentare i seguenti documenti:
-documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano in possesso;
- documenti e dichiarazioni necessari per l'applicazione delle leggi previdenziali e fiscali;
- permesso di soggiorno (per i lavoratori extracomunitari).
2)
Le Compagnie,in caso di nuove assunzioni, in conformità delle proprie esigenze tecniche, produttive e organizzative, valuteranno la possibilità di assegnare il posto vacante al dipendente che ne faccia richiesta e che sia in possesso di tutti i requisiti necessari. Nel contesto di cui sopra, alla Compagnia spetta la più ampia discrezionalità nella assegnazione del posto vacante, anche nella ipotesi in cui la richiesta dovesse pervenire da più dipendenti.
Art. 5 - Periodo di prova.
1)
L'assunzione può essere subordinata a un periodo di prova non superiore a:
- 6 mesi per i dipendenti dei livv. Quadri e 1)
- 3 mesi per i dipendenti dei livv. 2a), 2b), 3), 4) e 6)
- 2 mesi per i dipendenti dei livv. 5), 7) e 8)
Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.
2)
Ove il periodo di prova venga interrotto per malattia o infortunio, il lavoratore è ammesso a completare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere servizio entro i 3 mesi; trascorso tale periodo senza che il lavoratore abbia ripreso servizio, la Compagnia può risolvere il rapporto di lavoro.
3)
Durante il periodo di prova sussistono tra le Parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto. Tuttavia la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di una delle Parti mediante comunicazione scritta, senza preavviso e con TFR. La retribuzione è corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
4)
Se la risoluzione del rapporto di lavoro non avviene durante il periodo di prova, il lavoratore è confermato in servizio al termine della prova e il periodo stesso è considerato ad ogni effetto nella determinazione dell'anzianità di servizio.
Art. 6 - Suddivisione del personale e declaratorie.
1)
In relazione alle mansioni svolte il personale è assegnato a una delle seguenti categorie, corrispondenti ai livelli della scala unica retributiva:
liv.
Q Quadro
1) Funzionario di I classe
2a) Funzionario di II classe
2b) Funzionario di III classe
3) Impiegato di I classe/Capo Squadra Specializzato Aeronautico
4) Impiegato di II classe/Operatore Specializzato Aeronautico
5) Operaio Specializzato
6) Impiegato di III classe/Operatore Qualificato Aeronautico
7) Ordine di I classe/Operaio Qualificato
8) Ordine di II classe/Operaio Comune
2) Declaratorie:
a) Quadro/1S):
vi appartengono gli impiegati con funzioni direttive che, svolgendo mansioni tali da implicare ampia responsabilità, vasta preparazione, conoscenza e capacità di altissimo livello professionale, sono preposti ad importanti e complesse unità organizzative, svolgendo ruoli o funzioni per i quali siano previste particolari responsabilità e deleghe per il conseguimento di essenziali direttive aziendali;
b) livello 1):
vi appartengono gli impiegati ai quali vengono affidate mansioni di particolare importanza per il buon fine di determinati servizi aziendali e tali da implicare responsabilità, vasta preparazione, conoscenza e capacità professionali, autonomia, iniziativa, discrezionalità e libertà di apprezzamenti nella attuazione delle direttive impartite dall'Azienda;
c) livello 2a):
vi appartengono gli impiegati che svolgono mansioni richiedenti rilevanti capacità professionali e che hanno discrezionalità di poteri e facoltà di iniziativa per il buon fine di determinate attività aziendali nell'attuazione delle direttive impartite dai superiori;
d) livello 2b):
vi appartengono gli impiegati che svolgono mansioni caratterizzate da limitata discrezionalità di poteri e/o responsabilità per il buon fine di determinate attività minori nell'ambito di specifiche direttive impartite dai superiori diretti;
e) livello 3):
vi appartengono gli impiegati che, con adeguata esperienza, capacità professionale e specifiche conoscenze, svolgono mansioni che richiedono ampia iniziativa e autonomia nell'ambito delle procedure inerenti all'attività del settore di appartenenza;
vi appartengono gli operai che, nel rispetto delle procedure aziendali e per la propria specializzazione, coordinano il lavoro di una squadra di operai specializzati di cui sono responsabili, all'occorrenza intervenendo direttamente nell'esecuzione di operazioni di particolare complessità e/o difficoltà eventualmente anche emerse nel lavoro dei componenti la squadra;
f) livello 4):
vi appartengono gli impiegati che, con adeguata esperienza e capacità professionali, svolgono mansioni che richiedono autonomia o facoltà di iniziativa nell'ambito di procedure stabilite;
vi appartengono gli operatori aeronautici che, in base a specializzazione conseguita a seguito di adeguato tirocinio pratico ed efficiente preparazione tecnica o muniti di brevetto o diploma delle varie attività, svolgono tutti i lavori dell'Operatore Qualificato Aeronautico, eseguendo a regola d'arte i lavori loro affidati;
g) livello 5):
vi appartengono gli operai che, in base a specializzazione conseguita a seguito di adeguato tirocinio pratico ed efficiente preparazione tecnica o muniti di brevetto o diploma delle varie attività, svolgono tutti i lavori dell'operaio qualificato eseguendo a regola d'arte i lavori loro affidati;
h) livello 6):
vi appartengono gli impiegati non di ordine che, con adeguata esperienza e specifiche conoscenze e capacità professionali, svolgono mansioni richiedenti facoltà di iniziativa per l'esecuzione di procedure specifiche;
vi appartengono quegli operai qualificati che, a seguito di adeguato tirocinio ed efficiente preparazione teorico-pratica, eseguono a regola d'arte tutti i lavori affidatigli, in linea di massima più strettamente inerenti all'attività aeronautica;
i) livello 7):
vi appartengono gli impiegati che svolgono mansioni esecutive richiedenti una particolare esperienza e pratica d'ufficio nella esecuzione di dettagliate istruzioni proprie della categoria di appartenenza;
esegue tutti i lavori per i quali sia richiesta una specifica capacità pratica conseguibile con adeguato tirocinio;
j) livello 8):
vi appartengono gli impiegati che svolgono mansioni tali da richiedere una generica preparazione e pratica d'ufficio;
esegue i lavori per i quali è sufficiente un breve periodo di tirocinio o lavori e servizi particolari per i quali occorra qualche specifica attitudine o conoscenza conseguibile con breve tirocinio.
3)
L’inquadramento del personale verrà trattato in sede aziendale.
Per le figure professionali sotto elencate:
- Operatore Specializzato Aeronautico
- Addetto di scalo - agenzia – prenotazioni
- Addetto servizi amministrativi/contabili/generali
- Addetto supporto servizi commerciali
le Parti convengono una attestazione finale al liv. 3).
I relativi tempi di attestazione, nel caso non siano già regolati con condizioni di miglior favore a livello locale, seguiranno tale modulazione:
- livello di ingresso 6
- dopo un massimo di 15 mesi, attestazione al liv. 4)
- dopo un massimo di 21 mesi, attestazione al liv. 3)
Art. 7 - Mutamento di mansioni.
1)
La materia è regolata dall'art. 13, legge 20.5.1970 n. 300.
2)
Ferma restando la salvaguardia dei livelli di inquadramento e occupazionali, si concorda che sono possibili gli spostamenti di lavoratori all'interno della stessa area di lavoro e/o in aree diverse per attività professionalmente omogenee di durata temporanea, dovute ad assenze dei titolari e/o ad esigenze improvvise tecnico/operative da esaminarsi in sede aziendale con le RSA.
Art. 8 - Orario di lavoro.
1)
La durata normale dell'orario di lavoro è pari a 37 ore e 30 minuti alla settimana, distribuite su 5 giorni ed è fissato dalle Direzioni.
2)
All'orario di lavoro si applica la disciplina di cui al D.lgs. n. 66/2003 e s.m.i., come modificato e integrato dal presente contratto.
3)
La durata media dell'orario di lavoro, comprese le ore di lavoro straordinario, calcolata su un periodo di riferimento di 6 mesi, non può superare le 48 ore settimanali.
Ai fini del computo della media di cui al punto che precede, non vengono presi in considerazione i periodi di ferie e di malattia e ogni altro periodo di assenza giustificata. Sono parimenti escluse dal computo della media le ore di lavoro straordinario per le quali il dipendente abbia usufruito nello stesso arco temporale di riferimento di riposi compensativi.
4)
Le ore richieste e prestate oltre le 37 ore e 30 minuti settimanali saranno retribuite con un compenso pari a quello previsto per il lavoro straordinario nel vigente CCNL.
Possono essere istituiti 2 o più turni di lavoro ad orario continuativo con l'interruzione di 30 minuti per la pausa pranzo; l'estensione fino ad un massimo di 60 minuti sarà possibile previo confronto a livello aziendale con le OO.SS. firmatarie del presente contratto.
5)
Le Compagnie fissano l'orario di lavoro sulla base di turni mensili che rispondano alle specifiche esigenze tecniche e operative. Si specifica che i turni sono avvicendati quando si verifica un passaggio di consegne tra gli addetti al turno che precede e quelli al turno successivo.
6)
Il lavoro notturno sia a turni che straordinario non può essere interrotto ma deve avere carattere continuativo.
7)
Ai sensi dell'art. 9, D.lgs. 66/03, il dipendente ha diritto ogni 7 giorni a un periodo di riposo di durata non inferiore a 24 ore consecutive, da cumulare con 12 ore di riposo giornaliero, di regola in coincidenza con la domenica, fermo quanto previsto per i lavoratori
turnisti.
8)
Per il personale turnista, qualora in una settimana di calendario entrambe le giornate di riposo cadono in giorni diversi dalla domenica, la seconda di esse sarà considerata, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, riposo compensativo (sostitutivo della domenica).
9)
Alla stregua di quanto precede, nella ipotesi in cui il turno assegnato comprenda la giornata della domenica, al lavoratore turnista compete una maggiorazione della retribuzione pari al 10% in riferimento alle ore di lavoro svolte nella giornata della domenica stessa secondo il normale orario.
10)
Ove una o ambedue le giornate, cioè riposo settimanale e feriale non lavorativo, coincidono con una festività, il lavoratore ha diritto a percepire, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, altrettante giornate retribuite al 100%. Inoltre, in deroga a quanto sopra, il personale addetto agli uffici con turni avvicendati potrà ricevere, in luogo del pagamento, un giorno aggiuntivo di riposo da fissare previo accordo con la Direzione.
11)
Al personale impiegato a tempo indeterminato e a tempo pieno, operante in turni avvicendati giornalieri oltre le 16 ore, verrà concessa 1 giornata di riposo aggiuntiva per anno solare.
12)
Per il personale turnista, in considerazione della necessità di assicurare la continuità dei servizi operativi, si potrà derogare, a fronte di situazioni di criticità, a quanto disposto dagli artt. 7 e 8, D.lgs. 66/03, con monitoraggio su tale materia previo accordo con le OO.SS. a livello locale.
Art. 9 - Giorni festivi e riposo settimanale.
1)
Sono considerati festivi agli effetti del presente contratto:
- tutte le domeniche;
- 1° gennaio
- 6 gennaio
- lunedì di Pasqua
- 25 aprile
- 1° maggio
- 2 giugno
- 29 giugno (solo per il comune di Roma)
- 15 agosto
- 1° novembre
- 8 dicembre
- 10 dicembre
- 25 dicembre
- 26 dicembre
2)
Il pagamento delle festività infrasettimanali verrà effettuato unitamente alla retribuzione relativa al mese successivo a quello di riferimento.
3)
Se una festività cade durante un periodo di ferie, la relativa giornata non è computata come ferie, senza alcun diritto a maggiorazioni o compensi aggiuntivi.
Art. 10 - Festività soppresse (vedi nota a fine articolo).
1)
Il trattamento inerente alle festività di cui alla legge 5 marzo 1977 n. 54 e successive modificazioni (19 marzo, Ascensione, Corpus Domini, 29 giugno - escluso il comune di Roma - e 4 novembre), è il seguente.
2)
Le prestazioni lavorative svolte durante le ex festività saranno retribuite normalmente con la maggiorazione prevista per il lavoro prestato durante i giorni festivi (vedi art. 8.4).
3)
Nella ipotesi in cui una ex festività cada nei 2 giorni di riposo (settimanale o feriale), è dovuto al dipendente un compenso aggiuntivo di importo pari alla retribuzione giornaliera.
4)
In alternativa al trattamento retributivo di cui ai punti 7.2) e 7.3) che precedono, compatibilmente con le esigenze tecnico-operative della Compagnia, il dipendente potrà chiedere fino a 5 giorni all'anno di riposo compensativo retribuito (4 per i dipendenti che lavorano nel comune di Roma). La richiesta, a pena di decadenza, dovrà essere effettuata entro il mese in cui cade l’ex festività.
5)
Compatibilmente con le esigenze di servizio della Compagnia, i riposi compensativi di cui al punto 4) che precede potranno essere cumulati con le ferie annuali.
6)
Qualora una festività soppressa cada durante un periodo di ferie, la relativa giornata non sarà considerata come ferie, con esclusione di maggiorazioni o di compensi aggiuntivi.
7)
Il pagamento delle ex festività verrà effettuato unitamente alla retribuzione relativa al mese successivo a quello di riferimento.
Nota a verbale.
Le Parti stabiliscono che eventuali modifiche nella disciplina di legge saranno automaticamente recepite nelle presenti disposizioni.
Art. 11 - Lavoro straordinario diurno, festivo e notturno.
1)
La Compagnia potrà richiedere ai dipendenti prestazioni di lavoro straordinario, da intendersi come quello che supera i limiti dell'orario normale di lavoro di cui all'art. 5.1).
2)
È lavoro straordinario festivo quello svolto nel giorno destinato al riposo settimanale (normalmente coincidente con la domenica), ovvero in un giorno festivo.
Si chiarisce che agli effetti del presente articolo la domenica o, per i lavoratori turnisti, il 2° giorno dedicato al riposo settimanale sono festivi, mentre rimangono feriali il sabato o il 1° giorno di riposo settimanale, che vengono fruiti dai dipendenti in virtù della ripartizione dell'orario di lavoro settimanale su 5 giorni invece che su 6.
3)
Per lavoro straordinario notturno deve intendersi quello compiuto tra le ore 20 e le 8 del giorno successivo.
4)
Per il lavoro straordinario diurno, festivo o notturno sono dovute le seguenti maggiorazioni:
- lavoro straordinario diurno: 40%
- lavoro straordinario festivo: 55%
- lavoro straordinario notturno: 55%
5)
Il lavoro straordinario prestato nel 1° giorno di riposo settimanale (cd. feriale), ossia quello derivante dalla distribuzione dell'orario di lavoro in 5 giorni alla settimana, è retribuito con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario diurno.
Tuttavia, nella ipotesi in cui tale giorno coincida con una festività infrasettimanale, il dipendente avrà diritto a percepire la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, ovvero a chiedere 1 giorno di riposo compensativo.
6)
Le percentuali di maggiorazione di cui sopra non sono cumulabili e pertanto la maggiore assorbe la minore.
7)
Al dipendente che presti mansioni lavorative, secondo regolari turni periodici, durante il periodo notturno, compete una maggiorazione del 60% in ragione delle ore di lavoro prestate durante tale periodo.
8)
Il lavoro straordinario diurno, festivo e notturno deve avere carattere di eccezionalità e non può essere considerato nell'orario normale di lavoro, né avere soluzione di continuità. Inoltre deve essere richiesto dalla Compagnia al dipendente almeno 1 ora prima della cessazione dell'orario di servizio.
9)
Salvo giustificati motivi di impedimento, il dipendente non può rifiutare l'esecuzione di lavoro straordinario diurno, festivo o notturno.
10)
Nella ipotesi in cui al dipendente venga richiesta la prestazione di lavoro straordinario notturno o festivo dopo che lo stesso abbia lasciato il luogo di lavoro ad ultimazione dell'orario di servizio è dovuto un compenso pari a 4 ore di lavoro straordinario notturno o festivo, anche se la prestazione lavorativa abbia avuto una durata inferiore. Analogo trattamento sarà riconosciuto anche per il lavoro straordinario diurno in favore dei dipendenti addetti agli aeroscali.
L'importo minimo di cui sopra è aumentato a 5 ore nel caso in cui la prestazione straordinaria richiesta abbia inizio dopo la mezzanotte, sempre che il dipendente sia richiamato in servizio dopo aver lasciato il luogo di lavoro e a meno che non si tratti di anticipato inizio dell'orario di lavoro, nel qual caso si considerano come straordinario notturno le ore di lavoro effettivamente prestate.
11)
I compensi per lavoro straordinario saranno erogati unitamente alla retribuzione del mese successivo a quello di riferimento.
12)
In alternativa al trattamento economico del lavoro straordinario, il dipendente può usufruire di riposi compensativi. A tal fine, nell'ambito della contrattazione aziendale e previo accordo con le OO.SS., potrà essere istituita e regolamentata una banca ore, che terrà conto delle diverse percentuali di maggiorazione.
Art. 12 - Diritti sindacali (agibilità sindacali).
1)
I componenti le RSA/RSU hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, nell'ambito aziendale, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24, legge n. 300/70, garantendo idonee soluzioni ai fini del mantenimento delle singole condizioni di miglior favore pattuite. I permessi verranno richiesti con almeno 24 ore di anticipo alla Direzione aziendale e verranno concessi compatibilmente con le esigenze tecnico-aziendali.
2)
In aggiunta ai permessi sindacali di cui agli artt. 23 e 24, legge 300/70, l'Azienda potrà concedere, a seguito di congruo preavviso da parte delle OO.SS., permessi non retribuiti, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive, per la partecipazione a corsi di formazione sindacale non superiori a 15 giorni all'anno.
3)
In conformità con le disposizioni dell'art. 30, legge 300/70, ai lavoratori che siano membri degli Organi direttivi nazionali e regionali/territoriali delle OO.SS. stipulanti, vengono riconosciuti i permessi retribuiti per l'espletamento delle loro funzioni.
4)
Le funzioni e cariche sopra menzionate e le relative variazioni dovranno essere comunicate per iscritto dalle OO.SS. stipulanti alle rispettive aziende, nonché all'Associazione di categoria.
5)
Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 31 e 32, legge n. 300/70 e successive modifiche.
6)
Nelle Aziende con un numero di dipendenti compreso tra 16 e 99, il numero delle ore di permesso sindacale di cui all'art. 23, legge n. 300/70, è aumentato di 15 ore per anno solare, da usufruire solo dopo aver esaurito le spettanze stabilite dalla legge suddetta. Restano invariate condizioni di miglior favore, ove esistenti.
7)
Il trattamento economico spettante al dipendente in caso di fruizione di permessi sindacali retribuiti è pari a quello che sarebbe stato corrisposto in caso di effettiva presenza in servizio.
Art. 12 bis - Diritti sindacali (trattenute sindacali).
1)
A far data dalla sottoscrizione della Sezione Specifica, le imprese provvederanno alla trattenuta del contributo associativo sindacale in favore delle Organizzazioni firmatarie il CCNL nella misura dell’1% dello stipendio conglobato e per 14 mensilità, in forza della delega rilasciata dal lavoratore.
2)
L'indicazione delle modalità e dei tempi di versamento a cui l'impresa dovrà attenersi saranno comunicate dalle rispettive Federazioni firmatarie il presente CCNL.
3)
Gli appositi elenchi dei rispettivi iscritti alle Federazioni, nel rispetto del D.lgs. 196/03, saranno trasmessi alle stesse con le modalità attualmente in essere.
Art. 13 - Stipendi conglobati mensili.
Con effetto dall’1/10/2015 lo stipendio minimo tabellare e l'indennità di contingenza vengono sommati in una unica voce definita “Stipendio conglobato mensile”.
Di seguito vengono riportati lo stipendio minimo mensile e l'indennità di contingenza in vigore all’1/01/2012 e i nuovi stipendi conglobati mensili per gli anni successivi.
stipendi in vigore al 1.1.12
|
indennità di contingenza (congelata al 31.12.92) |
|
Q |
1.417,72 |
536,87 |
1 |
1.324,39 |
533,28 |
2a |
1.245,48 |
530,22 |
2b |
1.176,46 |
527,52 |
3 |
1.104,21 |
524,52 |
4 |
1.043,01 |
522,31 |
5 |
999,54 |
520,51 |
6 |
958,56 |
518,89 |
7 |
892,87 |
516,37 |
8 |
891,65 |
514,04 |
Con effetto dall’1/10/2015 e con le decorrenze seguenti i nuovi stipendi mensili conglobati (base + contingenza) saranno:
|
al 30.9.15
|
al 1.10.15 |
al 1.1.16 |
Quadro |
1.954,59 |
2.025,08 |
2.095,62 |
1 |
1.857,67 |
1.924,52 |
1.991,40 |
2a |
1.775,70 |
1.839,50 |
1.903,33 |
2b |
1.703,98 |
1.765,15 |
1.826,35 |
3 |
1.628,73 |
1.687,22 |
1.745,75 |
4 |
1.565,32 |
1.621,54 |
1.677,80 |
5 |
1.520,05 |
1.574,63 |
1.629,24 |
6 |
1.477,45 |
1.530,49 |
1.583,56 |
7 |
1.409,24 |
1.459,70 |
1.510,19 |
8 |
1.405,69 |
1.456,03 |
1.506,40 |
Art. 14 - Aumenti di anzianità.
1)
Con effetto dall’1/09/1987 l'importo mensile degli aumenti biennali di anzianità viene fissato nelle misure seguenti:
liv.
|
€ |
Q |
37,29 |
1 |
34,45 |
2a |
32,18 |
2b |
30,47 |
3 |
29,33 |
4 |
27,42 |
5 |
26,65 |
6 |
25,31 |
7 |
24,22 |
8 |
22,67 |
2)
Per i dipendenti assunti a decorrere dall’1/05/1996 il numero massimo di scatti biennali di anzianità maturabile viene stabilito nella misura di 7 dalla data di assunzione. Per il personale assunto prima dell’1/05/1996 gli aumenti di anzianità non matureranno più dopo il 13° biennio di servizio dalla data di assunzione.
Art. 15 - Tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità varie,
E.D.F.
1)
Il dipendente ha diritto a una 13a e ad una 14a pari a 1 mensilità di retribuzione, il cui pagamento dovrà avvenire nel mese di dicembre (nei giorni antecedenti il Natale) per la 13a, e nel mese di giugno per la 14a.
2)
Nella ipotesi in cui il rapporto di lavoro abbia inizio o termine nel corso dell'anno, la 13a e la 14a mensilità verranno corrisposte in misura pari a tanti 12simi della retribuzione mensile quanti sono i mesi di servizio prestati dal dipendente nel corso dell'anno solare di competenza. A tale proposito, si considera come mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni, mentre della frazione di mese inferiore a 15 giorni non si terrà conto.
3)
Salvi i diversi accordi di miglior favore stipulati a livello aziendale, sarà dovuto al dipendente un Contributo Spese Refezione (CSR), per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, pari ad € 9,70 al 1° luglio 2015.
Il trattamento economico di cui sopra inciderà sul calcolo del TFR, ma non sarà cumulabile con i trattamenti previsti per il personale in trasferta e/o in missione e non svolgerà effetti sul calcolo della 13a e 14a mensilità, dello straordinario e delle festività.
Il CSR verrà aggiornato annualmente, a decorrere dal 1° luglio di ogni anno, in base alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.
4)
Per ogni giornata di effettiva presenza sul posto di lavoro la Compagnia corrisponderà al dipendente una indennità giornaliera pari ad € 4,10.
5)
Ai dipendenti con qualifica e mansioni di cassiere è dovuta una indennità di maneggio denaro in misura pari al 10% del salario mensile conglobato della categoria di appartenenza.
6)
Ai dipendenti che lavorano a turni avvicendati è dovuta una indennità di turno pari ad € 1,00 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.
7)
Ai dipendenti che prestano le loro mansioni lavorative in sede aeroportuale è dovuta una indennità per disagiato lavoro aeroportuale pari ad € 0,52 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.
Tale indennità sostituisce l'indennità di campo.
8) Elemento Distinto FAIRO (EDF).
Con effetto dall’1.01.1996 il valore dell’EDF, da corrispondersi è il seguente:
liv.
|
€ |
Q |
326,95 |
1 |
322,06 |
2a |
317,91 |
2b |
314,24 |
3 |
288,13 |
4 |
284,95 |
5 |
282,50 |
6 |
280,94 |
7 |
248,45 |
8 |
248,45 |
Le suddette cifre (con esclusione dell'importo iniziale di € 22,59) verranno corrisposte solo per le giornate di effettiva presenza e anche per le giornate di assenza a causa di infortunio sul lavoro, ricovero ospedaliero, convalescenza che segue il ricovero senza interruzioni, patologie gravi, permessi sindacali e ferie.
Le somme non corrisposte ai lavoratori assenti verranno versate dalla azienda in apposito Fondo che verrà gestito da utilizzarsi esclusivamente per fini sociali o assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti, con l'accordo delle OO.SS.
L'EDF è determinato nella sua effettiva erogazione secondo i criteri attualmente vigenti per gli istituti retributivi che nel medesimo sono confluiti, e verrà corrisposto, con le modalità attualmente previste, al solo personale in forza con contratto a tempo indeterminato sino al 30/09/2000.
Per il personale assunto successivamente al 30/9/2000 si dà luogo, a decorrere dall’1/10/2004 alla progressiva ricostruzione del pregresso “Premio FAIRO” con cadenza annuale e per un importo annuo corrispondente al 12,50% della somma attualmente erogata al pari livello.
Questa norma avrà effetto solo dopo 2 anni dall'evento in tutte quelle aziende che eventualmente effettuassero riduzioni collettive di personale comportanti licenziamenti.
A far data dal 09/12/2004 per tutti i nuovi assunti l'EDF verrà corrisposto dopo aver compiuto 24 mesi di servizio, in 5 tranches con cadenze annuali in relazione alla data di assunzione nella misura del 20% degli ammontari specificati nella tabella dell'art. 11.8 del CCNL FAIRO al pari livello.
Le parti firmatarie del presente rinnovo del CCNL concordano che la dinamica di progressione dell'istituto contrattuale EDF è congelata dal 1° luglio 2010 per 12 mesi.
A far data dal 30/09/2015 l'elemento salariale EDF è superato e fatto confluire nella nuova voce salariale EDA.
La nuova articolazione è riportata all'art. 16 bis.
Art. 16 - Elemento Integrativo di Anzianità (EIA).
1)
L'EIA inizia a maturare, per i nuovi assunti a tempo indeterminato, dopo 24 mesi di servizio.
2)
Tale elemento è pari al 7% della retribuzione mensile come definita all'art. 15.1, ma con esclusione della indennità di contingenza, e viene corrisposto per 13 mensilità, in linea con la normativa in essere, ferme restando tutte le condizioni di miglior favore esistenti nelle singole Compagnie.
3)
Il pagamento dell'EIA avverrà 1 volta l'anno, unitamente allo stipendio di settembre, sarà assoggettato alle contribuzioni e trattenute di legge, non farà parte della retribuzione ma verrà incluso nel calcolo del TFR.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore avrà diritto agli importi corrispondenti all'EIA maturato e non ancora corrisposto.
A far data dal 30/09/2015 l'elemento salariale EIA è superato e fatto confluire nella nuova voce salariale EDA.
La nuova articolazione è riportata all'art. 16 bis.
Art. 16 bis - Elemento Distinto Aziendale (EDA).
L'EDA viene corrisposto con cadenza mensile, non svolgerà effetti sul calcolo della 13a, della 14a mensilità e anche sulle maggiorazioni orarie.
Per il Personale in Servizio con almeno 7 scatti di anzianità:
gli ammontari corrispondenti a quanto maturato al 30.09.2015 come EIA ed EDF vengono congelati e conglobati in una singola voce EDA che verrà corrisposta con cadenza mensile e in cifra identica a quanto oggi percepito.
Per il Personale in Servizio con meno di 7 scatti di anzianità:
- che ha raggiunto la piena maturazione dell’EDF:
riceverà un EDA basato su quanto già maturato per EIA a cui verrà aggiunto l'ulteriore ammontare di € 1,50 (da riproporzionare per i PT) per ogni scatto di anzianità ancora da maturare sino ad un massimo di 7 scatti.
A tale ammontare verrà aggiunto quanto maturato come EDF.
L'EDA verrà corrisposto con cadenza mensile in cifra identica a quanto oggi percepito;
- che non ha raggiunto la piena maturazione dell'EDF:
riceverà un EDA basato su quanto già maturato per EIA a cui verrà aggiunto l'ulteriore ammontare di € 1,50 (da riproporzionare per i PT) per ogni scatto di anzianità ancora da maturare sino ad un massimo di 7 scatti. L'EDF continuerà ad essere corrisposto come voce separata fino alla piena maturazione, secondo la dinamica di progressione prevista dal precedente CCNL.
Raggiunta la piena maturazione, l'ammontare corrispondente verrà conglobato nell'EDA.
L'EDA verrà corrisposto con cadenza mensile in cifra identica a quanto oggi percepito;
- che alla data del presente Accordo ha meno di 2 anni di servizio:
riceverà al compimento del 24° mese di servizio un EDA basato su quanto maturerà per EIA secondo le modalità dell'art. 12 (ex art. 14 del CCNL del 2010). L'EDF verrà corrisposto come voce separata fino alla piena maturazione, secondo la dinamica di progressione prevista dal CCNL del 2010. Raggiunta la piena maturazione l'ammontare corrispondente verrà conglobato nell'EDA.
L'EDA verrà corrisposto con cadenza mensile.
Per il Personale da assumere:
a tutti i dipendenti assunti successivamente alla stipula del presente contratto verrà riconosciuto un EDA equivalente ad € 180,00 mensili da corrispondere dopo il compimento di 3 anni interi di servizio attivo.
Art. 17 - Rimborso spese di trasporto.
1)
Al personale degli uffici di città viene corrisposto l'equivalente dell'abbonamento mensile ai trasporti pubblici di superficie per l'intera rete urbana.
Si precisa che, qualora in futuro non fosse possibile separare l'abbonamento ai trasporti pubblici di superficie da quello sotterraneo, verrà accordato l'unico abbonamento globale.
Al personale degli aeroporti, per il periodo diurno, viene corrisposto l'equivalente dell'abbonamento mensile al trasporto pubblico extra urbano, e l'equivalente dell'abbonamento mensile ai trasporti pubblici di superficie per l'intera rete urbana, ferme restando eventuali condizioni di miglior favore. Per il turno notturno verranno concordate soluzioni in sede aziendale in relazione alle esigenze operative.
2)
A far data dalla stipula del presente accordo, quanto precede non è a valere per quei dipendenti che beneficiano di auto aziendale con uso promiscuo.
Art. 18 - Elementi e computo della retribuzione.
1)
Salvo i casi in cui non sia diversamente disposto, la retribuzione mensile è composta da:
a) stipendio conglobato
b) aumenti di anzianità
c) eventuale assegno personale assorbibile
d) eventuale assegno di merito
e) superminimo FAIRO (fino al 30/09/2015 assegno di Compagnia)
2)
L'assegno personale assorbibile premia la capacità e il rendimento del lavoratore e viene assorbito solo in caso di passaggio a categoria o livello superiore.
3)
L'assegno di merito premia la capacità e il rendimento del lavoratore ed è non assorbibile.
4)
Superminimo FAIRO è l'ammontare eccedente i minimi tabellari mensili previsti ed è non assorbibile.
5)
La retribuzione mensile è riferita all'orario normale di lavoro.
6)
La quota giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22. La quota oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 165.
7)
La retribuzione viene corrisposta non oltre la fine del mese cui si riferisce, con la specificazione di tutti i suoi elementi costitutivi.
8)
In caso di ritardo superiore a 10 giorni nel pagamento della retribuzione, sulle somme non pagate decorrono, in favore del lavoratore, gli interessi di mora, in misura pari al tasso legale più il 2%. Gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto avere luogo il pagamento. Ove il ritardo superi il mese, il lavoratore può risolvere il rapporto di lavoro.
9)
In caso di contestazione sui compensi dovuti, al lavoratore è dovuta in ogni caso la parte di retribuzione non controversa.
10)
Le trattenute mensili per il risarcimento di danni non possono superare il 20% della retribuzione.
Art. 19 - Superminimo FAIRO (ex assegno di Compagnia).
Dall'1/01/1994 vengono corrisposti i seguenti importi mensili ai vari livelli:
liv.
|
€ |
Q |
118,79 |
1 |
108,46 |
2a |
100,71 |
2b |
95,03 |
3 |
91,67 |
4 |
88,31 |
5 |
85,22 |
6 |
82,63 |
7 |
74,89 |
8 |
74,89 |
Con effetto dall’1/01/1993 viene introdotto l'Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) di € 10,33 mensili. Questo elemento non fa parte della retribuzione a tutti gli effetti, ma viene considerato utile solo ai fini del TFR e della 13a mensilità.
Art. 20 - Ferie.
1)
Al personale spetta un periodo di ferie pari a 22 giorni lavorativi, o frazioni, in ragione di ciascun anno di servizio. Per il 1° anno di servizio il periodo di ferie è fissato in 21 giorni lavorativi, o frazioni. La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni si considera come mese intero.
2)
Il periodo di godimento delle ferie ai sensi dell'art. 1, legge 66/03 e s.m.i. saranno gestite dal datore di lavoro, il quale in proposito terrà conto, compatibilmente con le esigenze aziendali, delle preferenze eventualmente espresse dai lavoratori.
3)
L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso, cosicché, qualunque sia il motivo della cessazione del rapporto di lavoro, al dipendente spetterà il pagamento delle ferie maturate e non godute secondo i criteri di calcolo di cui al punto 1), e inciderà sul calcolo del TFR.
In deroga a quanto precede, le ferie potranno essere fruite anche durante il periodo di preavviso ove il dipendente ne faccia espressa richiesta scritta.
4)
Al dipendente richiamato in servizio durante il periodo di ferie spetta il trattamento di missione, in relazione al rientro in sede e al ritorno nella località dove stava trascorrendo le ferie. I giorni dedicati ai suddetti spostamenti non sono considerati ferie.
5)
Nella ipotesi di malattia o di infortunio di durata pari o superiore a 3 giorni le ferie si interrompono e i giorni di ferie non goduti verranno riassegnati a condizione che il dipendente abbia dato tempestivo avviso alla Compagnia dell'evento interruttivo e abbia inviato la prescritta certificazione medica nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 19.6. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto della Compagnia di far eseguire i controlli di legge.
6)
Il dipendente potrà fare richiesta di godere, in luogo di un giorno di ferie all'anno, di permessi retribuiti che non siano comunque di durata inferiore a 60 minuti.
7)
I lavoratori addetti a turni continui e avvicendati su 24 ore potranno fruire a richiesta, nell'arco di ciascun anno feriale, di 2 giornate di permesso retribuito. A ciascun lavoratore turnista le giornate in questione verranno attribuite in relazione ai mesi di servizio prestato, provvedendosi al computo per 12simi. Per le frazioni inferiori alla intera giornata di permesso si darà luogo al relativo pagamento.
8)
Un periodo di aspettativa senza retribuzione può essere concesso al personale a giudizio della Compagnia e solo per gravi e provati motivi.
9)
Ad integrazione di quanto previsto all'art. 23, Parte Generale del contratto di settore “Trasporto aereo” si stabilisce che il dipendente che contrae matrimonio ha diritto a un permesso retribuito pari a 15 giorni di calendario in concomitanza con la data delle nozze, come stabilito dalla legge. Tale permesso dovrà essere comunque goduto entro e non oltre 90 giorni dalla data della celebrazione delle nozze.
Art. 21 - Missioni.
1)
La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione nella sola ipotesi in cui non esista una procedura di Compagnia in materia, regolamentata dalla Casa Madre. Altre situazioni saranno oggetto di confronto, a livello aziendale, con le OO.SS. firmatarie del CCNL.
2)
Oltre al pagamento del biglietto o al rimborso del relativo importo, al personale in missione è dovuto, previa presentazione della relativa documentazione giustificativa, il rimborso delle spese di vitto e alloggio, maggiorate della percentuale del 2% per spese accessorie non documentabili. Nei giorni di partenza e di rientro al dipendente è dovuto il rimborso delle spese per la colazione, il pranzo e la cena, sempre che la partenza o il rientro avvengano, rispettivamente, prima o dopo le ore 8, le ore 13 e le ore 20.
3)
Al personale inviato in missione spetta un congruo anticipo sulle spese di vitto e alloggio.
4)
Nella ipotesi in cui il dipendente sia inviato in missione per partecipare a corsi di addestramento la cui durata superi i 7 giorni, il periodo e le date devono essere concordate con il dipendente stesso.
5)
Si considera missione o trasferta, agli effetti del presente articolo, il solo spostamento temporaneo del luogo di lavoro ad altre Regioni rispetto a quella dove viene abitualmente eseguita l'attività lavorativa.
Art. 22 - Trasferimento.
1)
Nessuna indennità è dovuta nella ipotesi in cui il trasferimento avvenga nell'ambito della stessa Regione ove il dipendente svolge abitualmente la propria attività, in quanto facente parte della stessa unità produttiva, sempre che lo spostamento non comporti il cambiamento della residenza.
2)
Fermo quanto precede, in caso di trasferimento, al dipendente con familiari conviventi a carico è dovuto:
a)un preavviso di 20 giorni;
b)il rimborso delle spese di viaggio documentate, sostenute per sé e per i familiari con lui conviventi e a carico dello stesso, limitatamente al coniuge o al convivente ‘more uxorio’, agli ascendenti, ai discendenti e ai collaterali fino al 2° grado;
c)il rimborso delle spese preventivamente autorizzate dalla Compagnia per il trasloco;
d)indennità di trasferimento pari a 10 giorni di stipendio conglobato e superminimo FAIRO.
3)
In caso di trasferimento al dipendente senza familiari conviventi a carico è dovuto:
a) un preavviso di 15 giorni;
b)il rimborso delle spese di viaggio documentate;
c) il rimborso delle spese preventivamente autorizzate dalla Compagnia per le spese di trasloco;
d) indennità di trasferimento pari a 10 giorni di stipendio conglobato e superminimo FAIRO.
4)
Nel caso in cui i termini di preavviso di cui sopra non siano rispettati, al dipendente spetta una indennità sostitutiva doppia al preavviso stesso.
5)
Al dipendente che a causa del trasferimento fosse costretto a corrispondere un’indennità per l'anticipata cessazione di un contratto di locazione compete un rimborso pari a 3 mesi del canone di affitto, a fronte della produzione del contratto di locazione debitamente registrato e della documentazione attestante i versamenti in favore del locatore.
6)
Il dipendente che venga licenziato, per motivi estranei alla giusta causa o al giustificato motivo soggettivo, entro 1 anno dal trasferimento attuato con la corresponsione delle indennità di cui ai punti 2) o 3) che precedono, compete il rimborso delle spese di cui ai punti b) e c) dei predetti punti, a condizione che il dipendente fornisca la prova di avere ripristinato l'originaria residenza.
7)
Salvo i casi in cui è diversamente previsto (quale a titolo esemplificativo quello in cui nella lettera di assunzione venga riservata alla Compagnia la facoltà di trasferire il lavoratore liberamente), ferme ovviamente le ragioni tecniche, organizzative e produttive, il trasferimento individuale non può essere disposto se non con il consenso dell'interessato. Eventuali situazioni che comportino conseguenti problemi organizzativi verranno discussi con le RSA/RSU.
Art. 23 - Divise e indumenti di lavoro.
1)
I dipendenti sono tenuti ad indossare le divise fornite dalla Compagnia o gli indumenti di lavoro, ovvero i dispositivi di protezione individuale, che siano richiesti dalla natura della prestazione lavorativa, anche ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro e idoneità dei locali.
2)
L'inosservanza della condotta di cui al punto 1) che precede comporterà il diritto della Compagnia, previa contestazione del fatto e tenuto conto della sua gravità, ad adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore.
Art. 24 - Malattie.
1)
In caso di malattia è assicurata al dipendente la conservazione del posto di lavoro per il seguente periodo massimo di 12 mesi (cosiddetto “periodo di comporto”).
2)
Ai fini del calcolo della durata della malattia per il comporto, si sommano il numero dei giorni di malattia in riferimento a un arco temporale di 3 anni da calcolarsi a ritroso.
3)
In caso di malattia o infortunio al dipendente è garantito un trattamento economico pari a:
- 6 mesi ad intera retribuzione
- 6 mesi al 50% della retribuzione
Il trattamento economico di cui al presente articolo non si cumula con quello erogato dall'INPS, dovendosi intendere che la Compagnia risponde eventualmente per la differenza.
In caso di più episodi di malattia non continuativi, ai fini del calcolo del trattamento economico di malattia di cui sopra, si terrà conto dei giorni di malattia complessivamente verificatisi nei 3 anni precedenti.
4)
Al dipendente destinatario del recesso per superamento del periodo di comporto spetta l'indennità sostitutiva del preavviso.
5)
Durante le assenze per malattia al dipendente non spettano le seguenti indennità:
a)contributo spese refezione;
b) indennità giornaliera;
c) indennità di disagiato lavoro aeroportuale;
d) indennità di turno;
e)e ogni altra indennità legata alla effettiva presenza sul luogo di lavoro.
6)
In caso di malattia il dipendente, salvo cause di forza maggiore, è tenuto ad informare immediatamente, anche per le vie brevi, la Compagnia e a far pervenire alla stessa, per plico raccomandato a/r, consegnato all'Ufficio postale entro 2 giorni dall'inizio dell’assenza ovvero dalla sua prosecuzione, la prescritta certificazione medica. Il dipendente sarà esentato dall'inviare al datore di lavoro la certificazione nel caso in cui il medico abbia provveduto a trasmettere per via informatica la comunicazione stessa all'INPS.
7)
Alla stregua della normativa di legge e regolamentare in materia, la Compagnia può far controllare lo stato di malattia dai competenti Servizi ispettivi. Il dipendente assente per malattia è tenuto, fin dal 1° giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio comunicato alla Compagnia per tutto il periodo in cui dura l'assenza, ivi compresi i giorni festivi o di riposo, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19. È fatto obbligo al dipendente di informare preventivamente la Compagnia se per eventuali e comprovate necessità sia costretto a lasciare il domicilio nelle predette fasce orarie, nonché di comunicare eventuali cambiamenti di domicilio che intervenissero durante l'assenza.
8)
Al dipendente, che si renda inadempiente a quanto previsto dai punti 6) e 7) che precedono, non spetta il trattamento economico di cui al punto 3) che precede. L'inadempimento, inoltre, rende il dipendente soggetto a procedimento disciplinare.
Nota.
Nel caso in cui il lavoratore sia affetto da gravi patologie certificate quali ad esempio: di natura oncologica, distrofia muscolare, sclerosi multipla etc., i periodi di comporto di cui al comma 1) sono aumentati, previa richiesta del lavoratore, di 6 mesi non retribuiti.
Art. 25 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale.
1)
Il lavoratore assente dal servizio a seguito di infortunio sul lavoro ha diritto alla conservazione del posto. Nei casi in cui l'assenza per infortunio sul lavoro si protragga per un periodo superiore ai 18 mesi, le Compagnie avranno facoltà di risolvere il rapporto di lavoro e il dipendente di presentare le sue dimissioni con diritto in entrambi i casi alla indennità di anzianità dovuta per il licenziamento e, nel primo caso, anche alla indennità sostitutiva del preavviso. Per la determinazione della anzianità di servizio si deve tener conto anche della interruzione per invalidità che ha immediatamente preceduto il licenziamento o le dimissioni.
2)
In caso di infortunio sul lavoro, di qualsiasi entità, ovunque avvenga, il dipendente colpito deve avvertire subito il proprio superiore diretto.
3)
In caso di controversia sulla dipendenza della malattia da causa di servizio, è consentito ricorrere a una Commissione arbitrale composta da 2 medici nominati ciascuno da ogni parte e da un terzo medico, con funzioni di Presidente, designato d'accordo dai primi due o, in difetto, dall'Ordine Professionale dei Medici territorialmente competente.
4)
In caso di infortunio sul lavoro e tenuto conto delle circostanze che l'hanno causato, la Compagnia potrà considerare una ulteriore estensione del periodo di comporto pari a 6 mesi oltre i limiti stabiliti al punto 1).
Nota a verbale.
Le Parti stabiliscono che eventuali introduzioni di discipline di legge sulla materia saranno automaticamente recepite nelle presenti disposizioni.
Art. 25 bis - Infortunio & assicurazioni.
1)
Le Compagnie sono tenute ad assicurare i propri dipendenti con l'INAIL, alla stregua della normativa vigente in materia.
2)
Le Compagnie possono prevedere in favore dei propri dipendenti polizze assicurative di natura privata, con massimali da stabilire in sede aziendale e comunque non inferiori a quanto previsto dalla stessa INAIL.
3)
Il dipendente che, per motivi di servizio, viaggia su aeromobili di linea della Compagnia in favore della quale presta mansioni lavorative, deve essere assicurato contro i rischi del volo come avviene per tutti gli altri passeggeri. Quanto sopra non si applica nella ipotesi in cui il dipendente, per motivi di servizio, viaggi su aeromobili di linea di altre Compagnie, che assicurano i passeggeri contro i rischi di volo.
Quando invece il dipendente viaggi su aeromobili di Compagnie che non assicurano i passeggeri contro i rischi del volo, il dipendente stesso, ove sia autorizzato a viaggiarvi dalla Compagnia da cui dipende, deve essere assicurato entro i limiti previsti dalle vigenti normative internazionali.
4)
Il dipendente, al quale venga richiesto di partecipare a voli di prova o di collaudo, è assicurato in conformità a quanto disposto al precedente punto 1).
Art. 26 - Polizza medico-sanitaria.
In aggiunta a quanto attualmente previsto, e integralmente riproposto per la vigenza contrattuale rinnovata sino al 31/12/2016, le Parti concordano di impegnarsi per l'introduzione di una polizza medico-sanitaria collettiva che possa essere applicabile a tutti i dipendenti dei vettori aerei stranieri associati alla FAIRO, facendo salve le condizioni di miglior favore eventualmente già in essere presso singoli vettori associati. La polizza verrà introdotta a partire dall’1/1/2017.
Art. 27 - Tossicodipendenza ed etilismo.
Ad integrazione di quanto previsto all'art. 15, Parte Generale del contratto di settore, si stabilisce quanto segue:
1)
Le Aziende concederanno un periodo di aspettativa non retribuita per la durata della esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a 3 anni, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, per i quali sia accertato lo stato di tossicodipendenza e/o di etilismo e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i Servizi sanitari delle USL o di altre Strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali individuate dalla legge 26 giugno 1990 n. 162.
2)
Le Aziende, compatibilmente con le esigenze di Compagnia, concederanno al lavoratore che ne faccia richiesta una aspettativa non retribuita della durata complessiva non superiore a 6 mesi e da fruire fino a concorrenza per periodi continuativi non inferiori a 1 mese, motivata dalla comprovata necessità di assistere familiari a carico che, risultando in condizioni documentate di tossicodipendenza o di etilismo, effettuano terapie di riabilitazione da eseguire presso il SSN o presso Strutture specializzate riconosciute dalle competenti istituzioni o ancora presso sedi o Comunità terapeutiche individuate dalla legge 26 giugno 1990 n. 162.
L'aspettativa non potrà essere richiesta in pendenza di procedimenti disciplinari per fatti gravi che prevedano la sanzione di licenziamento a norma di CCNL o regolamento aziendale.
Art. 28 - Disciplina aziendale e obblighi dei dipendenti.
1)
Le assenze devono essere segnalate immediatamente e giustificate entro il giorno successivo, salvo il caso di grave impedimento. In caso di assenze dovute a malattia o ad infortunio trova applicazione la disciplina di cui all'art. 19, punti 6) e 7).
2)
Durante l'orario di lavoro il dipendente non può lasciare il luogo di lavoro senza l'autorizzazione del proprio superiore diretto. Analogamente non può trattenersi nel luogo di lavoro al di fuori dell'orario di servizio, salvo che non sia stato autorizzato in tal senso.
3)
Il dipendente deve osservare un contegno disciplinato e adempiere compiutamente i doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni assegnategli. In particolare, è tenuto:
a)al rigoroso rispetto dell'orario di lavoro e all'adempimento delle formalità prescritte dalla Compagnia per il controllo delle presenze;
b) a fornire la prestazione lavorativa con diligenza e assiduità, nel pieno rispetto del presente contratto e delle disposizioni aziendali, nonché adempiere agli ordini dei suoi superiori gerarchici;
c)non esercitare attività di qualsiasi genere che si pongono in concorrenza con quella della Compagnia, né divulgare notizie attinenti alla organizzazione e ai suoi metodi di esercizio, né farne uso, in modo da arrecare ad essa pregiudizio;
d) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti affidatigli;
e) mantenere un contegno conforme agli obblighi di disciplina interna, anche in materia di uso di internet e della posta elettronica e delle dotazioni aziendali eventualmente affidategli (a titolo esemplificativo: telefono cellulare, carta di credito, auto aziendale).
4)
È fatto divieto al dipendente di:
a)utilizzare senza autorizzazione attrezzature, macchine o strumenti non affidatigli;
b)effettuare variazioni o cancellazioni sul proprio o sull'altrui cartellino di presenza, ovvero su altri sistemi di controllo dell'orario;
c)fumare nei locali aziendali, nelle aviorimesse, nelle officine, nei magazzini, negli aeromobili o in prossimità degli stessi;
d)procedere senza autorizzazione a collette, raccolte di firme, vendita di biglietti e oggetti durante l'orario di servizio.
5)
Ad integrazione di quanto previsto all'art. 35, Parte Generale del contratto di settore si specifica che i dipendenti devono osservare le disposizioni e i regolamenti aziendali emessi dalle Case madri, purché nel rispetto delle norme vigenti, che verranno resi accessibili ai dipendenti stessi tramite il sito internet e/o intranet aziendale, od ogni altro mezzo di comunicazione aziendale.
Art. 29 - Sanzioni disciplinari.
1)
L'inosservanza da parte del lavoratore agli obblighi derivanti dal presente contratto, dalla disciplina e dalla prassi aziendale, nonché dalle leggi e dalle norme codicistiche, sono sanzionate, in relazione alla loro gravità, come segue:
a) a rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa di importo non superiore a 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo massimo di 10 giorni;
e)licenziamento con preavviso con TFR;
f) licenziamento senza preavviso e con TFR.
2)
Le mancanze devono essere contestate agli interessati, onde consentire loro di fornire elementi a propria giustificazione prima dell'adozione del provvedimento disciplinare. La contestazione, con esclusione della sanzione prevista alla lett. a), punto 1) che precede, deve essere comunicata per iscritto. Gli interessati potranno produrre giustificazioni per iscritto entro 5 giorni dalla data di ricezione della contestazione. Scaduto il termine di cui sopra, la Compagnia potrà provvedere alla adozione del provvedimento disciplinare. È facoltà del dipendente di farsi assistere in sede di discolpe da un rappresentante della O.S. cui aderisce o conferisce mandato, come previsto dall'art. 7, legge 300/70.
3)
La sospensione e la multa sono adottate, oltreché per mancanze di adeguata gravità, anche in caso di recidiva in mancanze di minore rilievo che siano state altre volte punite nel corso di un anno, rispettivamente, con la multa o con il rimprovero verbale o scritto. A titolo esemplificativo si indicano come punibili con la multa o con la sospensione le seguenti mancanze:
a) assenza ingiustificata dal lavoro;
b)violazione degli obblighi inerenti alla comunicazione e la giustificazione delle assenze, secondo la disciplina di cui agli artt. 19.8 e 22.2;
c) abbandono ingiustificato del posto di lavoro;
d) assenze ingiustificate ai controlli medici di cui all'art. 19.8;
e)ritardo nell'inizio del lavoro, anticipo nella cessazione o sospensione senza giustificato motivo;
f)negligenza nell'esecuzione della prestazione lavorativa;
g) danneggiamento colposo ai beni della Compagnia, implicante un danno di lieve valore;
h)altre violazioni della disciplina aziendale di cui all'art. 22;
i) esecuzione, per conto proprio o di terzi, di attività lavorativa di lieve entità, anche se non per fini di lucro, nei locali della Compagnia, fuori dell'orario di lavoro;
j) lieve insubordinazione ai superiori.
4)
Il licenziamento con preavviso è adottato in riferimento a mancanze di maggiore gravità rispetto a quelle di cui al punto 3) che precede, e che non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui al punto 5). A titolo esemplificativo:
a)danneggiamento colposo ai beni della Compagnia implicante un danno non di lieve valore;
b) esecuzione nei locali della Compagnia di lavori per conto proprio o di terzi, di lieve entità e con impiego di materiale della Compagnia medesima;
c)rissa sul luogo di lavoro;
d)abbandono del posto di lavoro da parte di personale cui siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza e di controllo;
e)assenze ingiustificate per oltre 4 giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per 3 volte in un anno, che si verifichino nei giorni che precedono o che seguono immediatamente giorni festivi o il periodo di ferie;
f)condanna a pena detentiva a seguito di sentenza passata in giudicato per condotte commesse dal dipendente non in connessione con lo svolgimento del lavoro, che pregiudichino la figura morale del dipendente;
g)recidiva in qualunque delle mancanze di cui al punto 3) che precede, quando siano stati inflitti almeno 2 provvedimenti di sospensione negli ultimi 18 mesi.
5)
Il licenziamento senza preavviso ovvero per giusta causa si applica nei confronti dei dipendenti che siano incorsi in mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro, ovvero che provochino alla Compagnia grave nocumento morale o materiale o che compiano, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che configurino reati a termine di legge. A titolo esemplificativo:
a) grave insubordinazione ai superiori;
b)furto nei locali della Compagnia;
c) sottrazione di documenti, macchine, utensili o altri oggetti della Compagnia;
d)danneggiamento volontario ai beni della Compagnia;
e)abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio all'incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti;
f)esecuzione nei locali della Compagnia, senza permesso, di lavori per conto proprio o di terzi, non di lieve entità, con o senza l'impiego di materiale della Compagnia;
g)fumare in luoghi dove ciò possa provocare pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti;
h)gravi azioni che possano provocare un notevole danno finanziario o morale alla Compagnia.
Art. 30 - Preavviso e dimissioni.
1)
I termini di preavviso, nella ipotesi di recesso della Compagnia, sono i seguenti: 20 giorni per ogni anno di servizio con un minimo di 2 mesi e un massimo di 8 per i funzionari (livv. 2b/2a/1/Q) e con un minimo di 1 mese e un massimo di 7 per tutte le altre categorie di lavoratori.
2)
I termini di preavviso di cui al punto 1) sono ridotti alla metà, nell'ipotesi di dimissioni del lavoratore.
3)
La durata del preavviso è riferita ai giorni di calendario. L'anno di servizio non compiuto è conteggiato per 12simi, computandosi come mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni e non tenendosi conto delle frazioni inferiori a 15 giorni.
4)
Il periodo di preavviso decorre dal 1° giorno del mese successivo se il recesso viene comunicato tra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese oppure dal 16° giorno, se il recesso viene comunicato tra il giorno 1 e il giorno 15 del mese precedente.
5)
Il preavviso non è dovuto nei casi in cui il recesso sia fondato su giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 c.c.
6)
In caso di morte del dipendente, l'indennità di preavviso spetta agli aventi diritto, a norma dell'art. 2122 c.c.
7)
La Compagnia ha facoltà di esonerare, in tutto o in parte, il dipendente dal prestare attività lavorativa nel periodo di preavviso, corrispondendo al dipendente stesso la relativa indennità sostitutiva.
8)
Nella ipotesi in cui il dipendente non osservi in tutto o in parte il periodo di preavviso dallo stesso dovuto alla Compagnia, quest'ultima potrà imputare la relativa indennità ai compensi di fine rapporto dovuti al dipendente stesso.
8 bis)
Nel caso il datore di lavoro risolva il rapporto di lavoro senza rispettare i termini di preavviso, sarà tenuto a corrispondere al dipendente una indennità pari all'importo della retribuzione dovuta per il periodo di mancato preavviso.
9)
La Parte alla quale è dovuto il preavviso può rinunciarvi in tutto o in parte.
10)
L'indennità sostitutiva del preavviso verrà calcolata sulla base degli stessi elementi considerati al fine del computo del TFR.
11)
Durante il periodo di preavviso la Compagnia concederà, nel rispetto delle proprie esigenze aziendali, permessi non retribuiti per consentire al dipendente di ricercare altra occupazione lavorativa.
12)
In caso di licenziamento, il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, verrà computato nell'anzianità di servizio.
13)
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.
Art. 31 - Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
Ad integrazione di quanto previsto all'art. 37, Parte Generale del contratto di settore, si concorda di considerare quanto segue:
1)
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore è dovuta - per il periodo dalla data di assunzione e fino al 31/05/1982 - una indennità di anzianità pari a 1 mese di retribuzione per ogni anno di servizio - esclusa l'indennità di contingenza a partire dall’1/02/1977 - aumentata dei ratei della 13a e della 14a mensilità e da ogni altro eventuale compenso a carattere continuativo o di ammontare determinato, ma facente parte della retribuzione ordinaria.
2)
Ai dipendenti che abbiano scelto, anche tacitamente, di aderire a una forma di previdenza complementare, si applica la disciplina di cui al D.lgs. n. 252/2005 e s.m.i., e decreti attuativi, anche in riferimento alle richieste di anticipazioni.
3)
Il pagamento di quanto dovuto in caso di risoluzione del rapporto di lavoro deve avvenire entro la fine del mese successivo alla data di cessazione del servizio. Il lavoratore riceverà un prospetto contenente l'indicazione degli elementi che compongono la sua liquidazione, firmato e timbrato dall'ufficio competente.
4)
Ai dipendenti che abbiano scelto di mantenere il TFR presso la Compagnia si applica la disciplina del Codice civile e delle leggi regolanti la materia, anche in ordine alle anticipazioni, che restano regolate dall'art. 2120 c.c. e dall'Accordo tra FAIRO e le OO.SS. del 9.3.1983.
Art. 32 - Morte del lavoratore.
In caso di morte del lavoratore si applicano le disposizioni dell'art. 2122 c.c.
Art. 33 - Condizioni di miglior favore.
Tutte le condizioni di miglior favore godute dai singoli dipendenti delle diverse Compagnie a titolo personale o collettivo, a seguito di accordi o intese, anche a livello aziendale, vengono mantenute.
Art. 34 - Quadri.
Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, legge 13.05.1985 n. 190, sono considerati “Quadri” i lavoratori inquadrati nella cat. F1/S, liv. 1/S. Ferma restando la normativa contrattuale da valere per la categoria degli impiegati, salvo quanto riportato dalla nota in calce al presente articolo, è stato convenuto quanto segue:
Responsabilità civile e/o penale.
La Compagnia si impegna a garantire ai lavoratori Quadri, che per motivi professionali siano coinvolti in procedimenti penali o civili, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave, per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, l'assistenza legale, nonché l'eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie.
Passaggio alla categoria Quadri.
Al lavoratore assegnato temporaneamente a svolgere mansioni di Quadro, non in sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, verrà riconosciuta l'appartenenza alla categoria dei Quadri trascorso un periodo di 6 mesi consecutivi.
Indennità di funzione.
I Quadri hanno diritto a una “indennità di funzione” di € 103,29 mensili. Questa somma verrà assorbita nel caso siano già esistenti “assegni ad personam” e/o “indennità Quadri” di ammontare equivalente o superiore, concessi all'atto della nomina a Quadro.
Informazione.
In relazione alla rilevanza delle funzioni attribuite ai Quadri ai fini del perseguimento e dello sviluppo degli obiettivi dell'impresa, la Compagnia utilizzerà appositi strumenti informativi, idonei a fornire agli interessati gli elementi necessari per il più adeguato svolgimento delle mansioni affidate.
Formazione.
In favore dei Quadri verranno messi in atto interventi formativi diretti a favorire adeguati livelli di preparazione professionale, quale supporto alle responsabilità affidate.
Brevetti.
Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti di autore, viene riconosciuta ai Quadri - previa specifica autorizzazione aziendale - la possibilità di effettuare pubblicazioni o tenere relazioni/conferenze in ordine a ricerche o lavori afferenti all'attività svolta.
Nota.
Ai dipendenti ai quali viene attribuita la categoria di Quadro non si applicano le limitazioni all'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 17, comma 5), D.lgs. n. 66/2003.
Art. 35 - Decorrenza e durata.
1)
Salvo quanto diversamente ed espressamente disposto nei singoli articoli, le Parti convengono che il presente contratto ha validità triennale dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno ove una delle Parti non dia disdetta all'altra con lettera raccomandata a/r almeno 6 mesi prima della scadenza. In tal caso il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia sostituito da successivo CCNL.
2)
Le Parti si impegnano a rispettare e a fare rispettare dai propri associati, per il periodo di validità, il presente CCNL. A tal fine le stesse si impegnano a non promuovere azioni o rivendicazioni connesse all'inosservanza delle norme contenute nel contratto.