Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

TRASPORTO AEREO

Parte Specifica CATERING AEREO

Nuovo

Il giorno 31 del mese di luglio 2014

tra

- ASSOCATERING/FIPE

e

- FILT/CGIL

- FIT/CISL

- UIL/Trasporti

- UGL/Trasporti

si è stipulata la presente parte specifica “Catering aereo” del CCNL del Trasporto aereo.

Come definito nella Parte Generale del 2 agosto 2013, la presente sezione si applica ai lavoratori delle imprese associate ad ASSOCATERING o comunque già soggette al CCNL 27.07.1999, ovvero al personale dipendente dalle aziende che svolgono attività di catering aereo, nell'ambito delle gestioni e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra.

Art. C1 - Classificazione del personale.

1)

La classificazione del personale per la sezione specifica “Catering aereo” è la seguente.

AREA QUADRI

Ai sensi della legge 13 maggio 1985 n. 190 e successive modificazioni sono considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti, siano in possesso di idoneo titolo di studio o di adeguata formazione, preparazione professionale specialistica.

QUADRO A)

Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l’alto livello di responsabilità gestionale e organizzativa loro attribuito, forniscono contributi qualificati per la definizione degli obiettivi della Azienda e svolgono, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori è inoltre affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento e il controllo dei diversi settori e servizi della Azienda:

- direttore catering

QUADRO B)

Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l’attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizione di autonomia decisionale e operativa:

- vice direttore catering

- responsabile operativo

- responsabile attività operat./commerciale/amm.ve

CATEGORIA C)

Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzato da ampie iniziative e autonomia operativa e ai quali sono affidate, nell’ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell’Azienda:

- capo servizio catering

- superintendente catering

CATEGORIA D)

Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell’ambito e in applicazione delle direttive generali ricevute con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale:

- supervisore catering

- capo ufficio catering

- responsabile com.ne, analisi, programmi, rampa, check-list

- magazziniere consegnatario o economo

- capo cuoco

CATEGORIA E)

Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica e adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione e/o tecnico pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori:

- impiegato di concetto addetto a comunicazione, analisi, programmi, rampa, check-list

- altri impiegati di concetto

- capo reparto catering

- sotto capo cuoco 2° chef

- primo pasticcere

- assistente o vice o aiuto supervisore catering

- dietologo

CATEGORIA F)

Appartengono a questa categoria i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgano mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite:

- vice capo reparto catering

- segretaria

-impiegato d'ordine addetto a comunicazione, analisi, rampa, programm., check-list

- impiegato d'ordine addetto amministr., acquisti, magazz.

- addetto manutenzione

- operaio specializzato

- conducente automezzi pesanti

- cuoco capo partita

- secondo pasticcere

CATEGORIA G)

Appartengono a questa categoria i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche, svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro:

- magazziniere comune

- dispensiere

- altri impiegati d’ordine

- operaio qualificato

- terzo pasticcere

- autista

- autista di pista catering

- guardia giurata

CATEGORIA H)

Appartengono a questa categoria i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che eseguono i lavori di normali complessità:

- caricatore catering

- commis di cucina

- commis pasticcere

CATEGORIA I)

Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico e conoscenze professionali di contenuto non complesso:

- personale di fatica

- personale di pulizia

- interno di cucina

- addetto allestimento, preparazione, smistamento e lavaggio catering

2)

Le Parti, preso atto dello stretto rapporto esistente tra professionalità, sistema degli inquadramenti e organizzazione del lavoro, e considerato il ruolo svolto dalle stesse nella evoluzione della organizzazione del lavoro, del sistema classificatorio e delle mansioni, constano che l’evoluzione nella organizzazione del lavoro e nella distribuzione delle mansioni ha dato luogo a figure professionali nuove che, caratterizzandosi con una più elevata professionalità, contribuiscono in modo significativo allo sviluppo della produttività tecnica ed economica delle imprese.

3)

Le Parti, quindi, condividono la necessità di istituire la Commissione Inquadramento entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, con le seguenti finalità:

- valorizzare e rafforzare il rapporto tra organizzazioni del lavoro, ruoli e professionalità e sistema di inquadramento del personale;

-supportare e aderire al cambiamento e alle evoluzioni presenti nelle organizzazioni;

-introdurre riferimenti oggettivi nelle declaratorie di ciascuna categoria in grado di facilitare il corretto inquadramento delle posizioni di lavoro all’interno delle organizzazioni;

-aumentare la trasparenza del sistema inquadramento ed eventuali tempi di attestazioni, contribuendo a rendere più coerente l’applicazione a livello aziendale, anche in relazione alla mobilità orizzontale.

4)

Il risultato dei lavori della Commissione sarà, poi, apprezzato nell’alveo della negoziazione del successivo rinnovo contrattuale per una valorizzazione complessiva degli effetti, compatibilmente con i costi contrattuali.

MERCATO DEL LAVORO

1)

Per la disciplina del mercato del lavoro si rinvia al Protocollo sottoscritto il 30 luglio 2014 in allegato.

Art. C2 - Mobilità del personale.

1)

La mobilità del personale, basata anche sulla polivalenza delle mansioni, costituisce elemento necessario per fronteggiare organicamente le esigenze operative connaturate con le attività aeroportuali, anche al fine di realizzare il contenimento dei costi per unità di prodotto e il miglioramento degli standard di servizio.

2)

Ferma restando la salvaguardia dei livelli di inquadramento e retributivi, determinati dal contenuto professionale della mansione prevalente dei lavoratori interessati, nel caso di spostamenti di personale avente carattere collettivo e non meramente temporanei, l’Azienda ne fornirà preventiva comunicazione alle strutture sindacali aziendali stipulanti. Queste ultime potranno richiedere, entro 3 giorni, un incontro di approfondimento che dovrà essere effettuato entro i 5 giorni successivi.

3)

La procedura di cui al comma precedente non si applica, pertanto, agli spostamenti anche giornalieri di lavoratori all’interno della stessa area di lavoro e/o in aree diverse per attività professionalmente omogenee di durata temporanea, dovute ad esigenze tecnico/operative e/o organizzative.

4)

L’Azienda fornirà mensilmente alle strutture sindacali aziendali le informazioni relative agli spostamenti effettuati fra aree diverse di settori operativi.

Art. C3 - Periodo di prova.

1)

La durata del periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione. Durante il periodo di prova o alla fine di esso è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto, senza obbligo di preavviso e con diritto al TFR.

2)

Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.

3)

Trascorso il periodo di prova, il personale si intenderà regolarmente assunto in servizio se nessuna delle Parti abbia dato regolare disdetta per iscritto. In tal caso il periodo sarà computato agli effetti dell'anzianità di servizio.

4)

La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono:


categoria


periodo di prova

(giorni)


Quadri A e B

180

C

150

D

75

E

45

F, G

30

H

20

I

15

5)

Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione lavorativa.

6)

Il personale che entro il termine di 2 anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove già abbia prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall'effettuazione di un nuovo periodo di prova.

7)

Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di prova, sia licenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare l’importo del viaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza.

Art. C4 - Lavoro delle donne e dei minori.

1)

Il lavoro delle donne e dei minori è tutelato dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

ORARIO DI LAVORO

Art. C5 - Orario di lavoro.

1)

La normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore.

2)

A decorrere dal 1° gennaio 2015 la normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 38 ore e 30 minuti.

3)

I limiti settimanali del normale orario di lavoro previsti dalla presente sezione del CCNL sono fissati solo ai fini contrattuali.

4)

Agli impiegati e cioè ai direttori tecnici o amministrativi, ai capi ufficio e ai capi reparto non si applicano le suddette limitazioni dell’orario di lavoro. Per tali categorie si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. C6 - Riduzioni di orario.

1)

Ferma restando la durata dell'orario settimanale normale prevista dall'art. C5, comma 1), viene concordata una riduzione dell'orario annuale pari a 104 ore. Tali riduzioni sono comprensive delle 32 ore relative alla festività dell’Epifania reintrodotta con DPR 28 dicembre 1985 n. 792 e alle festività soppresse di cui alla legge 5 marzo 1977 n. 54.

2)

Le riduzioni di cui al presente articolo verranno attuate mediante godimento di permessi individuali retribuiti della durata di mezza giornata o di una giornata intera. Tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore, i permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori e comunque in modo da non ostacolare la normale attività produttiva dell’azienda.

3)

In presenza di particolari esigenze da programmare e comunicare preventivamente a livello di unità produttiva o di singolo reparto, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale che prevedano il godimento di cui al presente articolo fino ad una concorrenza di ore 2,5 settimanali per 48 settimane. In tal caso il monte ore annuo è elevato a 120 ore e le eventuali ore residue rispetto a quelle assorbite saranno fruite con le modalità già in atto nelle singole aziende.

4)

I permessi non goduti entro l'anno di maturazione saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza oppure potranno essere fruiti, con le medesime modalità sopra previste, entro e non oltre il 30 giugno dell’anno seguente.

5)

In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell’anno di calendario al lavoratore verrà corrisposto 1/12 dei permessi di cui al comma 1), per ogni mese intero di servizio prestato.

6)

I permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla retribuzione.

7)

In funzione del mutato contesto organizzativo e conseguentemente della normale durata del lavoro settimanale, di cui all’art. C5, comma 2), a decorrere dal 1° gennaio 2015 il presente articolo dovrà ritenersi totalmente abrogato.

Art. C7 - Riduzione di orario turnisti.

1)

In aggiunta a quanto previsto in tema di orario di lavoro, al personale operante su turni vengono attribuite ulteriori 2 giornate in ragione d'anno.

2)

Tali giornate vengono attribuite in misura proporzionale alla prestazione ordinaria effettivamente svolta nell'anno dal lavoratore e usufruite per giornate intere.

3)

La collocazione di tali giornate verrà realizzata avuto riguardo alle complessive necessità connesse alle esigenze tecnico-operative dell'azienda.

Art. C8 - Ripartizione orario di lavoro giornaliero.

1)

L'orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di 2 frazioni, mentre i turni di riposo settimanale e del congedo di conguaglio, nonché i turni di servizio, saranno disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia di orario di lavoro.

2)

In ogni azienda dovranno essere affisse in luogo visibile una o più tabelle, con l'indicazione dei turni dei servizi e relativi orari e delle qualifiche del personale.

Art. C9 - Flessibilità dei regimi di orario.

1)

In conformità al comune e ribadito impegno di realizzare articolazioni dell’orario normale di lavoro che consentano una maggiore flessibilità a livello aziendale, le Parti si danno atto della necessità che siano posti in essere comportamenti finalizzati a consentire la concreta attuazione della flessibilità stessa.

2)

In tale ambito le Parti concordano di adottare la seguente disciplina dell'orario medio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2), D.lgs. 8 aprile 2003 n. 66.

3)

A fronte della eventuale necessità di avvalersi di un minore apporto di prestazioni lavorative nel periodo di bassa stagione (novembre - aprile) è possibile procedere allo svolgimento di prestazioni settimanali di durata inferiore a quanto previsto dall’art. C5, senza riduzioni della normale retribuzione mensile. Le mancate prestazioni sono compensate da prestazioni di durata equivalente svolte nel periodo di alta stagione (maggio - ottobre).

4)

A consuntivo del ciclo di alta e di bassa stagione le eventuali differenze per mancate prestazioni verranno compensate, previo confronto a livello aziendale, mediante modalità definite al 2° livello di contrattazione.

Art. C10 - Recuperi.

1)

È ammesso il recupero delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore, purché esso sia contenuto nei limiti di 1 ora al giorno e sia richiesto nel mese successivo.

Art. C11 - Lavoro notturno.

1)

Le ore di lavoro notturno svolto dalle ore 23 alle 6 sono retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 25%.

Art. C12 - Lavoro straordinario.

1)

Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustificato motivo: si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale orario contrattuale effettuato ai sensi del CCNL e della presente sezione a seconda che vengano adottati o meno riposi di conguaglio.

2)

Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di 260 ore annuali.

3)

I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario richiesto e autorizzato entro i limiti fissati dal comma 2) del presente articolo.

4)

Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

5)

La liquidazione del lavoro straordinario sarà effettuata di norma alla fine del periodo di paga in cui il lavoro è stato prestato e comunque non oltre il mese successivo.

6)

Le ore di lavoro straordinarie devono essere registrate con gli strumenti ordinari e i supporti meccanici e/o informatici presenti nelle singole aziende.

7)

Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30% se diurno o 60% se notturno.

8)

Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore 24 e le 6.

9)

La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore.

10)

Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.

Art. C13 - Riposo settimanale.

1)

Ai sensi di legge, tutto il personale godrà di un riposo settimanale di 24 ore.

2)

Considerato che l’attività di servizio aeroportuale non prevede la chiusura settimanale, al fine di favorire l'organizzazione dei turni e la rotazione del giorno di riposo e nel contempo rispondere ad esigenze dei lavoratori di conciliazione della vita professionale con la vita privata e le esigenze familiari, le Parti convengono sulla possibilità di ricorrere a diverse modalità di godimento del riposo settimanale ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2), lett. d), D.lgs. 8 aprile 2003 n. 66.

3)

A livello aziendale, per particolari esigenze specifiche, potranno essere individuati intervalli diversi attraverso accordo con la RSU/RSA.

Art. C14 - Riposo giornaliero.

1)

Nell'ambito della contrattazione di 2° livello, territoriale e aziendale, potranno essere concordate modalità di deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive, di cui all'art. 17, D.lgs. n. 66/2003.

2)

In attesa della regolamentazione ai sensi del comma precedente e fatte salve le ipotesi già convenute al 2° livello di contrattazione, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive può essere frazionato, in funzione delle esigenze aziendali e/o del lavoratore, per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi:

- cambio del turno/fascia;

-interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature;

- manutenzione svolta presso terzi;

- attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;

-allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e riallestimenti straordinari;

-inventari, bilanci e adempimenti fiscali e amministrativi straordinari;

-variazione schedulato voli (ad esempio, ritardato arrivo dell’aeromobile).

3)

In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le Parti convengono che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 10 ore rappresenta una adeguata protezione degli stessi.

4)

Qualora il riposo giornaliero risulti inferiore alle 11 ore nelle 24, il lavoratore ha diritto a riposi compensativi fino a concorrenza delle 11 ore di riposo. Detti riposi vanno goduti di norma nell’ambito della prestazione lavorativa ordinaria delle 48 ore successive.

Art. C15 - Lavoro domenicale.

1)

Ai lavoratori che, ai sensi della legge 22 febbraio 1934 n. 370, godano del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta una indennità in cifra fissa pari al 10% della quota oraria della paga base e della contingenza per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica.

2)

In relazione a quanto stabilito dalla legge 22 febbraio 1934 n. 370 circa la legittimità del godimento del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica per le attività per le quali il funzionamento domenicale corrisponda a ragioni di pubblica utilità o ad esigenze tecniche del settore turistico, le Parti si danno atto che delle prestazioni lavorative effettuate di domenica se ne è tenuto adeguatamente conto nella determinazione dei trattamenti economici e normativi complessivamente previsti dalla contrattazione collettiva. Le Parti, pertanto, riconfermano, sulla base della disciplina contrattuale, l’esclusione del riconoscimento ai lavoratori di una ulteriore specifica maggiorazione per il lavoro domenicale.

Art. C16 - Festività.

1)

Le festività per le quali viene stabilito il trattamento economico di cui al presente articolo sono le seguenti:

festività nazionali:

- anniversario della Liberazione: 25 aprile

- festa del Lavoro: 1° maggio

- festa della Repubblica: 2 giugno

festività infrasettimanali:

- Capodanno: 1° gennaio

- Epifania: 6 gennaio

- lunedì di Pasqua: mobile

- Assunzione: 15 agosto

- Ognissanti: 1° novembre

- Immacolata Concezione: 8 dicembre

- S. Natale: 25 dicembre

- S. Stefano: 26 dicembre

- Patrono della città

2)

In considerazione delle particolari caratteristiche dell’azienda il godimento delle festività suddette verrà subordinato alle esigenze aziendali.

3)

Per effetto di quanto sopra nessuna detrazione dovrà essere fatta sulle normali retribuzioni in caso di mancata prestazione di lavoro nelle suindicate festività.

4)

A tutto il personale assente nelle giornate di festività, per riposo settimanale, per malattia, infortunio, dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione.

5)

Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto a una indennità integrativa di quella a carico dell’INPS da corrispondersi a carico del datore di lavoro.

6)

Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto nei casi di coincidenza delle festività sopra elencate con uno dei giorni di sospensione dal servizio o dalla retribuzione per provvedimenti disciplinari.

7)

Al personale che presta la propria opera nella festività di cui al presente articolo è dovuta, oltre alla normale retribuzione, quella per le ore di servizio effettivamente prestate con la maggiorazione del 20%.

Art. C17 - Festività soppresse.

1)

Il trattamento del giorno della Unità Nazionale (4 novembre), dichiarato non più festivo agli effetti civili della legge 5 marzo 1977 n. 54, è quello previsto dai commi seguenti.

2)

Al lavoratore chiamato a prestare servizio nella predetta giornata spetta, oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestato senza alcuna maggiorazione ovvero, in alternativa, il godimento del corrispondente riposo compensativo, che verrà subordinato alle esigenze aziendali. In questo ultimo caso la relativa comunicazione sarà data al lavoratore con congruo anticipo.

3)

Nessuna detrazione sarà effettuata sulla normale retribuzione mensile qualora il lavoratore non venga chiamato a prestare servizio nella suddetta giornata.

4)

Al lavoratore assente nella stessa giornata per riposo settimanale dovrà essere corrisposta 1 giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione.

5)

Al lavoratore assente nella suddetta giornata per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio, tenuto conto delle disposizioni degli Istituti assicurativi in materia di festività soppresse, dovrà essere corrisposta secondo le norme e con i criteri in proposito previsti dal presente contratto, l’integrazione delle indennità corrisposte dagli Istituti medesimi fino a raggiungere il 100% della retribuzione giornaliera.

Art. C18 - Ferie.

1)

Tutto il personale ha diritto a un periodo di ferie nella misura di 22 giorni. A tal fine, la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, viene considerata di 5 giornate.

Pertanto, dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le giornate di riposo settimanale spettanti per legge e le festività nazionali e infrasettimanali, di cui all'art. C16, le giornate non più festive agli effetti civili di cui all'art. C17, conseguentemente il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le predette giornate di riposo settimanale spettanti per legge, le festività nazionali e infrasettimanali e le giornate non più festive agli effetti civili cadenti nel periodo stesso.

2)

Il turno delle ferie non potrà avere inizio dal giorno di riposo, né da quello stabilito per l'eventuale congedo di conguaglio, laddove venga adottato.

3)

Il periodo di ferie non è di norma frazionabile.

4)

Diversi e più funzionali criteri di ripartizione delle ferie annuali potranno essere concordati tra datore di lavoro e lavoratori nell'ambito di una programmazione, possibilmente annuale, della distribuzione del tempo libero.

5)

L'epoca delle ferie è stabilita dal datore di lavoro e dai lavoratori di comune accordo in rapporto alle esigenze aziendali.

6)

Al personale è dovuta durante le ferie la normale retribuzione in atto.

7)

Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti 12simi del periodo di ferie al quale ha diritto quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza; la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero, mentre la frazione inferiore ai 15 giorni non verrà considerata.

8)

Ai fini del diritto alle ferie, dal computo della anzianità di servizio non vanno detratti gli eventuali periodi di assenza per maternità, limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, nonché per malattia o infortunio.

9)

Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso.

10)

Il personale che rimane nella azienda è tenuto a sostituire gli assenti senza diritto a maggior compenso, senza pregiudizio dell’orario di lavoro o soppressione del riposo settimanale.

11)

L'insorgenza della malattia regolarmente denunciata dal lavoratore e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie.

12)

Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva, e il diritto altresì al rimborso per le spese sostenute, sia per l'anticipato rientro, quanto per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.

Articolo C19 - Permessi per elezioni.

1)

Ai sensi dell'art. 11, legge 21 marzo 1990 n. 53, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli Uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2)

I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma precedente sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

3)

Secondo quanto previsto dalla legge di “interpretazione autentica” n. 69 del 29 gennaio 1992, che ha formalmente preso atto dell’indirizzo della Corte Costituzionale, il lavoratore ha diritto: “al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali”.

Art. C20 - Doveri del dipendente.

Il lavoratore deve svolgere la propria attività secondo le direttive impartite, usando la necessaria diligenza al fine di non procurare alcun danno a persone e cose.

Nei rapporti interpersonali deve mantenere un comportamento tale da non ledere la dignità della persona altrui e da non compromettere l’immagine dell'Azienda.

Particolare cura deve usare nel trattare le cose che appartengono ad altri e deve pienamente osservare le norme di legge attinenti allo specifico luogo di lavoro.

In particolare il lavoratore, fermo restando il rispetto dei Regolamenti/normative/disposizioni adottati o applicati nella propria Azienda:

1)deve consegnare gli oggetti rinvenuti agli appositi uffici secondo le istruzioni impartite dall'Azienda;

2)deve rifiutare quanto gli venisse offerto, anche a titolo gratuito, da chiunque non abbia alcun potere di offrire o vendere generi facenti parte della dotazione di bordo;

3)non deve accettare denaro, favori o utilità da persone o enti che sono connessi all’attività lavorativa;

4)deve immediatamente segnalare al proprio responsabile, per le necessarie constatazioni, i colli e i bagagli rinvenuti aperti o manomessi;

5)per l’esecuzione dei servizi affidati e per l'accettazione dei passeggeri, dei bagagli, delle merci, come pure nella fornitura e consegna di beni e servizi deve seguire esclusivamente quanto previsto da norme di legge e dalle procedure fissate dal datore di lavoro e/o dalle Autorità competenti;

6)nella esecuzione dei servizi affidati di stoccaggio, sosta e di riconsegna delle merci, deve agire nel pieno rispetto delle norme di legge e delle procedure fissate;

7)non deve filmare nei luoghi ove esiste tale divieto;

8)non deve trasgredire l’osservanza delle disposizioni Regolamenti /normative/disposizioni adottati o applicati nella propria Azienda in materia di igiene e sicurezza alimentare;

9)deve usare mezzi aziendali solo ove vi sia preposto e nell’utilizzo degli stessi deve rispettare le normative di legge, i regolamenti e le disposizioni di servizio aziendali;

10)è tenuto ad indossare con cura gli abiti di lavoro o le divise aziendali con diligenza nel rispetto delle disposizioni aziendali, curandone la custodia e ad usare tutti i mezzi di protezione che l'Azienda mette a disposizione;

11)è tenuto ad osservare quanto previsto dal Codice etico adottato ai sensi dell’ex D.lgs. n. 231/01;

12)è tenuto ad osservare l’orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall’Azienda per il controllo delle presenze;

13)deve svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli, osservando le norme del presente contratto e delle sue sezioni, nonché le disposizioni aziendali e le istruzioni impartite dai superiori;

14)deve conservare la più assoluta segretezza sugli interessi della Azienda e sulle informazioni riservate;

15) non deve trarre profitto da terzi in qualunque modo, con o senza danno della Azienda, da quanto forma oggetto dei compiti inerenti alla posizione assegnatagli e non svolgere attività, né assumere incarichi contrari agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;

16)non deve essere presente nei locali della impresa e/o trattenersi oltre l’orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio e con l’autorizzazione della Azienda, ovvero salvo quanto diversamente previsto dalle vigenti norme contrattuali e dalle disposizioni di legge;

17)fermo e salvo il diritto di opinione non deve divulgare, con qualsiasi mezzo, immagini, video e giudizi lesivi della immagine aziendale;

18)fermo quanto stabilito nei regolamenti aziendali e/o codici etici adottati deve informare il responsabile individuato dalla azienda qualora riceva regali od omaggi di qualsiasi genere e in qualsiasi forma (sconti, vantaggi, per sé e/o propri familiari etc.), da parte di terzi (fornitori, clienti, consulenti etc.) in relazione alla propria attività;

19)deve partecipare attivamente ai corsi di aggiornamento e formazione stabiliti dalla Azienda, ivi inclusi i corsi di riqualificazione professionale destinati a personale percettore di ammortizzatori sociali;

20)deve osservare quanto previsto dall’art. 20, D.lgs. n. 81/2008 (Obblighi del lavoratore) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (ivi compreso pertanto l’obbligo di sottoporsi alle visite mediche obbligatorie) e tutte le vigenti normative di legge in materia;

21)deve preservare il patrimonio aziendale costituito da beni materiali e immateriali, utilizzando gli stessi con responsabilità, cura, diligenza ed esclusivamente per finalità di servizio;

22) deve attenersi alle linee-guida aziendali in materia di utilizzo della strumentazione elettronica/informatica;

23)è tenuto a non utilizzare per motivi personali strumenti elettronici (solamente a titolo esemplificativo telefoni cellulari, smartphone, tablets etc.) nello svolgimento delle proprie mansioni;

24)non deve essere sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti durante l'attività lavorativa o farne uso prima dell'inizio della attività in modo da poter causare potenziale pregiudizio allo svolgimento dell'attività stessa;

25)è tenuto ad attivarsi tempestivamente e personalmente per ottenere o mantenere il rinnovo di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, patenti etc., necessarie per lo svolgimento delle mansioni a cui è adibito, ivi compreso il permesso di accesso alle aeree aeroportuali dove svolge le attività, dando tempestiva notizia all’azienda dello stato delle relative pratiche;

26)deve mantenere un comportamento civile ed educato nei confronti dei colleghi, dei superiori, dei passeggeri e, in generale, dei terzi presenti.

Art. C21 - Provvedimenti disciplinari.

1)

Il lavoratore che si rende responsabile di azioni o di omissioni, in contrasto con i propri doveri e/o in violazione delle “Norme di Comportamento”, richiamate dall’art. 36, Parte Generale, e/o dai “Doveri del dipendente”, indicate all’art. C20, Parte Specifica del presente contratto, è passibile di provvedimenti disciplinari.

2)

I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:

a) richiamo verbale

b) richiamo scritto

c) multa non superiore a 4 ore di retribuzione

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di 10 giorni

e) licenziamenti con preavviso o senza preavviso

I provvedimenti disciplinari conservativi vengono in genere adottati con criterio di gradualità rispetto alla gravità dei fatti.

I provvedimenti disciplinari vengono in genere adottati con criterio di proporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità dei fatti. Nella determinazione della sanzione, si valuterà il fatto per la sua natura, le modalità e le circostanze nel quale è stato commesso.

Tuttavia, qualora il fatto, per la sua natura, le modalità e le circostanze nel quale è stato commesso, assuma particolare gravità o sia di rilevante pregiudizio per la disciplina aziendale, l'Azienda potrà adottare provvedimenti disciplinari più gravi senza tener conto del principio di gradualità.

La reiterazione anche non specifica di infrazioni che comportino richiamo verbale, richiamo scritto, multa, determina l’applicazione del provvedimento immediatamente più grave.

3) Richiamo verbale: il richiamo verbale verrà comminato per le mancanze lievi.

4) Richiamo scritto: il richiamo scritto verrà comminato quando il lavoratore commette per la prima volta una infrazione disciplinare di minore rilievo. Tra le infrazioni disciplinari di minore rilievo rientrano quelle esemplificate al par. 6), punti a), b) e c).

5) Multa e Sospensione: la multa e la sospensione vengono comminate per le infrazioni disciplinari che non sono di gravità tale da determinare il licenziamento. Le fattispecie per le quali è prevista sin dalla prima infrazione la sanzione disciplinare della multa rientrano quelle esemplificate al par. 6) ai punti d), e), f), g), h), i) e j). Le infrazioni disciplinari che comportano sin dalla prima infrazione la sospensione sono quelle esemplificate al par. 6) ai punti k), l), m), n), o), p), q) ed r).

6)

Non essendo possibile fissare tutte le ipotesi di mancanze che costituiscono infrazioni disciplinari, vengono esemplificate le più comuni e frequenti, in relazione al tipo di lavoro aeroportuale, agli effetti della applicazione dei provvedimenti di cui ai par. 4) e 5):

a)non osservare l’orario di lavoro, ritardarne l'inizio, anticiparne la cessazione, sospenderlo o protrarlo, salvo che non costituisca più grave mancanza ai sensi dei paragrafi successivi;

b) non seguire le istruzioni ricevute salvo che per natura, modalità e circostanze non costituisca più grave mancanza ai sensi dei paragrafi successivi;

c) promuovere o effettuare nelle sedi di lavoro collette, vendita di biglietti o di oggetti, esazioni di rate, senza l'autorizzazione della Direzione;

d) adottare un comportamento non corretto tale da generare un fondato reclamo formale da parte di un terzo (vettore, utente, passeggero, accompagnatore etc.) salvo che per natura, modalità e circostanze non costituisca più grave mancanza ai sensi dei paragrafi successivi;

e) porre in essere comportamenti che per disattenzione o negligenza arrechino lieve danno alle macchine, agli impianti e ai materiali aziendali senza comprometterne l’operatività e senza che si determinino danni a terzi, ovvero omettere di avvertire tempestivamente il superiore diretto di eventuali guasti o malfunzionamenti al macchinario in generale o di irregolarità nell'andamento del lavoro salvo che non costituisca più grave mancanza ai sensi dei paragrafi successivi;

f) improprio e/o continuo utilizzo di apparati elettronici per motivi personali (solamente a titolo esemplificativo telefoni cellulari, smartphone, tablets etc.) nello svolgimento delle proprie mansioni senza espressa autorizzazione del diretto superiore;

g) mancata presentazione alla visita medica obbligatoria o a corsi di aggiornamento/formazione stabiliti dall’Azienda;

h)non comunicare l'esatto indirizzo del proprio domicilio o rifiutarsi di ricevere una comunicazione scritta dell’Azienda;

i) mancato rispetto di disposizione aziendale in materia di igiene e sicurezza alimentare, del lavoro e mancato uso dei mezzi di protezione forniti dall'Azienda;

j) mancato uso dei mezzi di protezione fomiti dall'Azienda;

k)non essere trovato al proprio domicilio da parte del medico di controllo di cui all’art. 5 St. Lav.;

l)rivolgere a colleghi o terzi frasi ingiuriose che contengano riferimenti razziali, sessuali, religiosi o che comunque ledano la dignità altrui, anche per il tramite di social network o altri mezzi di comunicazione di massa, salvo che per natura, modalità e circostanze non costituisca più grave mancanza ai sensi dei paragrafi successivi;

m)presentarsi in servizio in stato di manifesta ubriachezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;

n)omissione o trascuratezza nella applicazione di procedure, regolamenti, disposizioni aziendali o contrattuali che possa determinare pregiudizio alla operatività, alla disciplina, alla morale, all’igiene, alla integrità e alla sicurezza dell’azienda e/o delle persone e/o dei mezzi e/o degli impianti;

o)assenza ingiustificata;

p)utilizzo delle dotazioni informatiche o di telefonia mobile a lui assegnate per l’espletamento delle attività in modo difforme dai regolamenti aziendali resi noti e/o consegnati ai dipendenti;

q) divulgazione con ogni mezzo di immagini, e/o video e/o contenuti lesivi dell’immagine aziendale;

r)abbandono del posto di lavoro senza autorizzazione del proprio superiore e senza giustificato motivo.

7) Licenziamento.

7.1) - Licenziamento con preavviso.

In tale provvedimento incorre il dipendente che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione del licenziamento senza preavviso.

In via esemplificativa e senza preclusione di altre mancanze non indicate ricadono normalmente sotto tale provvedimento le seguenti infrazioni:

a) abuso di potere verso propri subordinati;

b)diverbio litigioso avvenuto sul luogo di lavoro o che turbi il normale andamento del lavoro;

c) assenza ingiustificata prolungata per 4 giorni consecutivi;

d)contravvenire al divieto di fumare o di accendere fuochi nelle sedi di lavoro ove ciò sia espressamente vietato mediante apposito avviso o possa provocare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;

e) condanna penale del lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;

f) utilizzo di sostanze alcoliche o psicotrope nell’esecuzione delle proprie mansioni;

g) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo ad almeno un provvedimento di sospensione nei 24 mesi antecedenti il fatto contestato;

h) divulgazione con ogni mezzo, di immagini, e/o video e/o contenuti gravemente lesivi dell’immagine aziendale;

i) insubordinazione verso i superiori.

7.2) - Licenziamento senza preavviso.

In tale provvedimento incorre il dipendente che commetta gravi infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro, che provochi alla Azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che siano considerate delittuose a termini di legge o che commetta una delle infrazioni di cui ai precedenti punti 6) e 7.1) che per natura, modalità e circostanze costituisca più grave mancanza ai sensi dei paragrafi successivi. In via esemplificativa e senza preclusione di altre mancanze non indicate ricadono normalmente sotto tale provvedimento le seguenti infrazioni:

a)grave insubordinazione verso i superiori. L’insubordinazione si considera grave allorquando, oltre la volontà di non eseguire la disposizione ricevuta, il lavoratore insulti o minacci il proprio superiore;

b)grave danneggiamento di mezzi, attrezzature, strumentazione, dispositivi di protezione o altro materiale di proprietà della Azienda;

c)abbandono del posto di lavoro;

d) effettuazione di movimenti irregolari diretti all'accesso abusivo in zone e/o utilizzo di mezzi per le quali sono richieste specifiche autorizzazioni da parte delle Autorità competenti e/o specifici titoli anche di viaggio e/o all’imbarco abusivo di passeggeri, e/o bagagli e/o merci;

e) eseguire lavori, in luoghi di pertinenza della Azienda, a favore proprio o di terzi;

f)riproduzione o asportazione di macchine o di utensili o di altri oggetti o di documenti della Azienda o comunque asportazione di materiale dell'Azienda;

g)irregolare movimento di merci in uscita/entrata, traffico illecito di merci o altri atti qualificati dalla legge come reati;

h) molestie sessuali o atti di violenza fisica o morale nei confronti di superiori, colleghi, subordinati o terzi (clienti, fornitori, consulenti, passeggeri etc.);

i) furto all’interno dell’Azienda o nel luogo di lavoro;

j) sottrazione/manomissione di bagagli, merci, derrate od oggetti trattati in occasione di lavoro;

k) dolosa scritturazione o timbratura di schede o altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo delle presenze;

l) manomissione dei sistemi informatici che possa compromettere il regolare funzionamento dei sistemi stessi;

m)rilascio all’azienda di documenti o certificati falsi;

n) ripetute e/o gravi violazioni di disposizioni in materia di igiene degli alimenti e delle bevande che possono compromettere la salubrità degli alimenti e dei servizi e/o il rispetto delle specifiche di prodotto/processo della committenza;

o) atti qualificati dalla legge come reati tali da far venir meno la fiducia dell’Azienda nei confronti del lavoratore e del suo operato.

8) Procedure.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, legge 20.5.1970 n. 300, il provvedimento disciplinare sarà comminato seguendo la procedura qui fissata. Il datore di lavoro è tenuto a contestare all'interessato, tempestivamente e per iscritto, i fatti che possono dare luogo a provvedimento disciplinare. Il lavoratore potrà fornire le proprie giustificazioni per iscritto o verbalmente chiedendo di essere sentito a sua difesa entro 5 giorni dalla contestazione.

Nella fase di giustificazione l'interessato potrà farsi assistere da un proprio rappresentante sindacale. Decorsi 5 giorni dalla data della contestazione, l'Azienda potrà disporre per il provvedimento disciplinare. In presenza di azioni o di omissioni di gravità tale da legittimare l'Azienda al licenziamento senza preavviso, in attesa della definizione della procedura, il rapporto di lavoro con l'interessato potrà essere sospeso in via cautelativa, non disciplinare. Ove il licenziamento venga applicato, esso avrà effetto dal momento della disposta sospensione.

Ai fini della recidiva e ad ogni altro effetto non si terrà conto dei provvedimenti disciplinari decorsi 2 anni dalla data della loro comminazione al dipendente.

Art. C22 - Assenze non giustificate.

1)

Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al dipendente l'onere della prova, le assenze devono essere giustificate per iscritto entro le 24 ore per gli eventuali accertamenti.

2)

Nei casi di assenza non giustificata, oltre alla mancata corresponsione della retribuzione potrà essere applicata, nel caso di assenza fino a 3 giorni, una multa non eccedente l'importo del 5% della retribuzione non corrisposta e nel caso di assenza fino a 5 giorni una multa non eccedente l'importo del 10% della retribuzione non corrisposta.

Art. C23 - Consegne e rotture.

1)

Il personale è responsabile del materiale e degli attrezzi avuti in consegna per il lavoro. Ciascun dipendente dovrà custodire detto materiale, conservarlo e usarlo con normale cura e diligenza, specialmente quando trattasi di materiale pregiato e di notevole valore intrinseco.

2)

Il personale designato dal datore di lavoro per la consegna del materiale non potrà rifiutarsi.

3)

In caso di rottura e smarrimento degli oggetti frangibili e infrangibili è dovuto da parte del dipendente il relativo risarcimento.

4)

Nessuna trattenuta preventiva potrà essere fatta a tale titolo dal datore di lavoro. Le trattenute saranno effettuate posteriormente all'accertamento del danno.

5)

Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure preventive atte ad eliminare o comunque a ridurre al minimo la possibilità di rottura o deterioramento del materiale specialmente se pregiato.

6)

In particolare egli fornirà al personale che prende in consegna il materiale infrangibile un armadio munito di chiusura.

7)

In caso di sottrazione imputabile al personale, senza pregiudizio delle sanzioni contrattuali e di legge, il personale è tenuto all'immediato risarcimento del danno, e per questo il datore di lavoro ha facoltà di esercitare il diritto alla ritenzione delle somme che dovessero essere dovute all’interessato a qualsiasi titolo.

8)

In caso di furto a opera di terzi il personale è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'azienda, dimostrando di avere usato la normale diligenza nella custodia, ove trattasi di materiale a lui affidato in consegna.

Art. C24 - Corredo - abiti di servizio.

1)

Viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise; la spesa relativa è a carico del datore di lavoro.

2)

Le divise speciali dovranno essere indossate solo durante il servizio.

3)

Il datore di lavoro dovrà provvedere alla fornitura di idonei indumenti per quei lavoratori le cui mansioni comportino l'uso prolungato di sostanze imbrattanti, liquide o corrosive, quali gli addetti alle pulizie di sala, cucina, office, e relative dotazioni, magazzino e quali gli addetti alla lavanderia.

4)

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, indumenti, divise, attrezzi e strumenti in dotazione dovranno essere restituiti al datore di lavoro, mentre, in caso di smarrimento, il prestatore d'opera è tenuto alla sostituzione o al rimborso.

5)

Saranno a carico del datore di lavoro tutti gli arnesi del servizio.

NORME SPECIFICHE PER L'AREA QUADRI

Art. C25 - Disposizioni generali.

1)

Per quanto non espressamente disposto nel presente Capo, al lavoratore con la qualifica di Quadro si applicano le norme contrattuali e di legge disposte per gli Impiegati.

2)

Le Parti concordano che con l'individuazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica Quadro e con la presente disciplina per tale personale è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13 maggio 1985 n. 190.

Art. C26 - Indennità di funzione.

1)

Ai Quadri è riconosciuta una indennità di funzione mensile, assorbibile fino a concorrenza dai trattamenti economici individuali comunque denominati riconosciuti aziendalmente nelle seguenti misure:

- cat. A): € 46,48

- cat. B): € 41,32

2)

A decorrere dal 1° gennaio 2015 vengono stabiliti i nuovi importi, come risultanti dalla seguente tabella.

- cat. A): € 75,00

- cat. B): € 70,00

Art. C27 - Formazione e aggiornamento.

1)

Ai fini di valorizzare l’apporto professionale dei Quadri, volto a mantenere e sviluppare nel tempo la loro partecipazione ai processi gestionali, verranno concordati programmi di formazione e di aggiornamento professionale.

Art. C28 - Responsabilità civile.

1)

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il Quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. C29 - Elementi della retribuzione.

1)

Di norma, la retribuzione del lavoratore è distinta nelle seguenti voci:

a) minimo tabellare di cui all'art. C32;

b) indennità di contingenza conglobata;

c)eventuali scatti di anzianità nelle misure e con le modalità previste nel presente contratto;

d)indennità aeroportuale nella misura e con le modalità previste nell'art. C34.

Art. C30 - Determinazione della retribuzione giornaliera.

1)

La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26.

2)

Tale indice è valido a tutti i fini contrattuali, ivi compresi i casi di trattenuta per assenze non retribuite.

Art. C31 - Determinazione della retribuzione oraria.

1)

La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione per 172 per il personale con orario normale di lavoro.

Art. C32 - Minimi tabellari.

1)

Ai fini e per gli effetti del rinnovo della parte economica della sezione del presente contratto per i dipendenti delle aziende del settore “Catering aereo”, in ordine al trattamento economico per il personale in forza vengono stabiliti i nuovi minimi tabellari contrattuali e le relative decorrenze, come risultanti dalle seguenti tabelle.

2)

L’applicazione dei nuovi minimi decorrerà a partire dalle date ivi indicate e sono da considerarsi esaustivi per l’intera vigenza contrattuale.



liv.

minimi tabellari

dal 1.1.15

minimi tabellari

dal 1.1.16


A

1.694,38

1.775,70

B

1.537,49

1.611,29

C

1.317,82

1.381,08

D

1.104,49

1.157,50

E

1.041,73

1.091,73

F

978,97

1.025,96

G

790,69

828,64

H

709,11

743,15

I

627,54

657,66

Art. C33 - Contingenza.

1)

L'indennità di contingenza costituisce un elemento integrante della retribuzione e la sua corresponsione è regolata dalla legge n. 38 del 26 febbraio 1986, così come modificata dalla legge 13 luglio 1990 n. 91.

2)

Nella indennità di contingenza è conglobato l’importo di € 10,33 di Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) corrisposto ai sensi dell’Accordo interconfederale 31 luglio 1992.

Art. C34 - Indennità aeroportuale.

1)

Al personale dipendente in forza viene corrisposta, per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, una indennità di € 2,29 lorda giornaliera.

Data la sua precipua natura, tale indennità non produce alcun effetto sugli altri istituti contrattuali, né sul TFR.

2)

A partire dal 1° gennaio 2015 l’indennità sarà di € 1,29 lorda giornaliera.

Art. C35 - Corresponsione della retribuzione.

1)

La retribuzione sarà pagata al personale non più tardi della fine del mese con una tolleranza massima di 6 giorni.

2)

Ai sensi della legge 5 gennaio 1953 n. 4 le retribuzioni dovranno essere corrisposte a mezzo di buste paga, nelle quali dovrà essere indicato il periodo di lavoro la cui retribuzione stessa si riferisce, il relativo importo, la misura e l'importo del lavoro straordinario e tutti gli altri elementi che concorrono a formare la somma globale contenuta nella busta paga. Dovranno parimenti essere

elencate distintamente tutte le ritenute effettuate.

Art. C36 - Scatti di anzianità.

1)

A tutto il personale verranno riconosciuti 6 scatti triennali per l'anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di aziende facente capo alla stessa Società).

2)

Gli scatti triennali decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.

3)

Gli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascuna categoria nelle seguenti misure:

Quadri A: 40,80

Quadri B: 39,25

Categorie

C: 37,70

D: 36,15

E: 34,86

F: 33,05

G: 32,54

H: 30,99

I: 30,47

4)

In occasione della maturazione del nuovo scatto, l'importo degli scatti maturati è calcolato in base ai suddetti lavori senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.

5)

Nel caso in cui nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto siano intervenuti passaggi a livello superiore, gli importi relativi agli scatti precedenti saranno ricalcolati in base al nuovo valore al momento di maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso.

Art. C37 - Tredicesima mensilità.

1)

In occasione delle ricorrenze natalizie a tutto il personale verrà corrisposta una gratifica pari a 1 mensilità di retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.

2)

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, e sempre che sia stato superato il periodo di prova, il lavoratore avrà diritto a tanti 12simi dell'ammontare della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati nella azienda e la frazione di mese viene considerata come mese intero se pari o superiore a 15 giorni di calendario, mentre non viene computata se inferiore a 15 giorni.

3)

Dall’ammontare della 13a mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi di assenza dal lavoro non retribuiti per una delle cause previste dal presente contratto e della sezione “Catering” fatto salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni di legge e/o contrattuali.

4)

Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio sarà corrisposta alla lavoratrice solamente il 20% della gratifica (art. 30, DPR 21 maggio 1953 n. 568).

Art. C38 - Quattordicesima mensilità.

1)

A tutto il personale sarà corrisposta 1 mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno, esclusi gli assegni familiari.

2)

La gratifica di ferie dovrà essere corrisposta con la retribuzione di luglio.

3)

I lavoratori avranno diritto a percepire per intero la gratifica di ferie nella misura sopra indicata solo nel caso abbiano prestato servizio nella stessa azienda per i 12 mesi precedenti il 1° luglio.

4)

Qualora il rapporto abbia inizio o cessi nel corso dei 12 mesi precedenti il 1° luglio, i lavoratori avranno diritto a tanti 12simi per quanti sono i mesi di servizio prestati nell'azienda, sempre che sia stato superato il periodo di prova e la frazione di mese viene considerata come mese intero se pari o superiore a 15 giorni di calendario, mentre non viene computata se inferiore a 15 giorni.

5)

Per quanto riguarda il computo dei ratei relativi ai periodi di assenza dal lavoro non retribuiti, valgono le disposizioni di cui al comma 3) del precedente articolo.

6)

Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per il caso previsto dal comma 4) del precedente articolo.

Art. C39 - Assistenza sanitaria integrativa.

1)

Al fine di assicurare a tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato o contratto a tempo determinato di durata di almeno 6 mesi l'assistenza sanitaria integrativa, a decorrere dal 1° gennaio 2015 è fatto obbligo alle aziende, che applicano il presente contratto, di garantire la copertura assicurativa del Fondo di assistenza sanitaria integrativa, che verrà individuato da ASSOCATERING entro il 31 dicembre 2014, a cui è affidata la stipula di un Accordo quadro.

2)

Le Parti convengono che il contributo a carico del datore di lavoro, da versarsi al Fondo di assistenza sanitaria integrativa individuato, sarà pari ad € 10,00 mensili per ogni singolo lavoratore.

Art. C40 - Previdenza complementare.

1)

In relazione a quanto previsto dall’art. 38 del presente contratto - Parte Generale l’adesione al fondo PREVAER comporterà una contribuzione mensile per 12 mensilità annue a carico delle aziende pari all’1% e una contribuzione mensile per 12 mensilità annue a carico del lavoratore pari all’1%, entrambe calcolate sui seguenti elementi della retribuzione: minimo tabellare, indennità di contingenza e aumenti periodici di anzianità.

2)

Potranno essere destinate al finanziamento del Fondo, in base ad intese a livello locale tra le parti stipulanti la presente sezione, quote delle erogazioni derivanti dalla contrattazione di 2° livello (contrattazione aziendale integrativa).

3)

I contributi a carico delle Aziende e dei lavoratori decorreranno dalla data di adesione dei singoli lavoratori al Fondo costituito e operante.

4)

L'associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale, nonché i lavoratori assunti a tempo determinato superato il periodo di prova, cui si applichi il presente contratto.

Art. C41 - Mensa aziendale.

1)

A tutti i lavoratori che ne facciano richiesta, tranne coloro che prestano un orario di lavoro ridotto, viene concesso l'utilizzo della mensa aziendale, ove esista, per la consumazione del pasto giornaliero e verrà trattenuto loro l’importo di € 0,90 per ogni giornata di effettiva presenza.

2)

Il valore del servizio mensa non fa parte della retribuzione a nessun effetto attinente agli istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro.

SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. C42 - Malattia.

1)

Agli effetti di quanto previsto nei commi seguenti si intende per “malattia” ogni alterazione dello stato di salute, qualunque sia la causa da cui dipende, che comporti incapacità al lavoro specifico al quale il lavoratore è addetto, o che comunque comporti la necessità di assistenza medica o la somministrazione di sussidi terapeutici, salvi i casi che rientrano nella normativa contrattuale e di legge sugli infortuni di cui al successivo art. C44.

2)

Nell'ambito della normativa del SSN il datore di lavoro ha l'obbligo di rilasciare ai propri dipendenti, all'atto della assunzione, la certificazione eventualmente prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento ai fini della iscrizione del lavoratore stesso al SSN.

3)

Il lavoratore ammalato ha l'obbligo di dare notizia al proprio datore di lavoro del suo stato di salute all'atto del verificarsi della malattia e anche al fine della percezione delle indennità economiche di cui al successivo articolo è tenuto ai sensi dell'art. 15, legge 23 aprile 1981 n. 155, a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata a/r entro 2 giorni dal rilascio da parte del medico, curante l'attestazione dell'inizio e della durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia. In tutti i casi di assenza per malattia in cui la certificazione medica è inviata per via telematica, l’obbligo di spedizione del certificato si intende assolto mediatamente comunicazione al proprio datore di lavoro del codice fornito dal medico o dalla struttura sanitaria, a mezzo fax o tramite posta elettronica.

4)

In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni di impedimento, l'assenza si considera ingiustificata, ferme restando le sanzioni previste dalla legge per il ritardo del recapito o nella trasmissione della certificazione di inizio o di continuazione della malattia.

5)

Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i Servizi ispettivi degli Istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.

6)

Salvo il caso di opposizione contro l’accertamento degli Organi competenti e conseguente richiesta del giudizio del Collegio medico a ciò preposto, il lavoratore ha l’obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il datore di lavoro resta esonerato dall'obbligo della conservazione del posto di cui al successivo art. C45 e il lavoratore sarà considerato dimissionario, restando a suo carico l'indennità di mancato preavviso.

7)

In mancanza di comunicazioni da parte del lavoratore circa eventuali mutamenti di indirizzo, durante il periodo di assenza per malattia o infortunio, l'azienda presume che esso dimori all'ultimo indirizzo presso il quale si riserva di far eseguire gli accertamenti sanitari.

8)

Il lavoratore che presti servizio in aziende addette alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui alla legge 30 aprile 1962 n. 283, ha l’obbligo, in caso di malattia di durata superiore a 5 giorni, di presentare al rientro in servizio al datore di lavoro il certificato medico dal quale risulti che il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.

9)

Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici e Istituti specializzati di diritto pubblico.

10)

Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti alla permanenza presso il proprio domicilio.

11)

Il lavoratore è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni, comprese le domeniche e i giorni festivi al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo richieste dal datore di lavoro.

12)

Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici, nonché le visite ambulatoriali di controllo, e salvo i casi di forza maggiore dei quali il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia alla azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al comma 2) del presente articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5, legge 11 novembre 1983 n. 638, comma 15), nonché l'obbligo dell'immediato rientro in azienda.

Art. C43 - Trattamento economico durante il periodo di malattia.

1)

Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto alle normali scadenze dei periodi paga:

a)al 100% della normale retribuzione per i primi 3 giorni (periodo di carenza);

b) a una indennità pari all’80% della retribuzione per i giorni di malattia dal 4° al 180° (periodo di comporto), comprensiva della quota posta a carico dell’INPS ai sensi di legge.

2)

L’importo viene anticipato dal datore di lavoro e posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29 febbraio 1980 n. 33.

3)

Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l’INPS non riconosce per qualsiasi motivo l’indennità di cui alla lett. b); se l’indennità stessa è riconosciuta dall’INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall’Istituto.

Art. C44 - Infortunio.

1)

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l'INAIL il personale soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro secondo le disposizioni di legge contenute nel Testo Unico approvato con DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.i.

2)

Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.

3)

Ai sensi dell’art. 73, DPR 30 giugno 1965 n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai lavoratori soggetti all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro l’intera retribuzione per la giornata in cui avviene l’infortunio e una indennità pari al 60% della normale retribuzione giornaliera per i 3 giorni successivi (periodo di carenza).

4)

A decorrere dal 2 luglio 2002, in caso di infortunio, il datore di lavoro erogherà, per il periodo successivo alla carenza, una integrazione della indennità corrisposta dall’INAIL fino a raggiungere il 100% della retribuzione ordinaria spettante. L’integrazione suddetta sarà dovuta in tutti i casi in cui l’INAIL corrisponda l’indennità prevista dalla legge.

5)

Per il personale assicurato dal datore di lavoro contro gli infortuni resta inibita ogni forma di cumulo tra le indennità relative a tale assicurazione e le prestazioni corrisposte dall'INPS.

Art. C45 - Conservazione del posto.

1)

In caso di malattia accertata o di infortunio il personale che non sia in periodo di prova o di preavviso ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni per anno, intendendosi per tale il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

2)

Ove il lavoratore si ammali o si infortuni più volte nel corso dell'anno, i relativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione del posto di cui al precedente comma.

3)

Per il personale assunto a termine la conservazione del posto è comunque limitata al solo periodo di stagione o di ingaggio.

4)

Qualora, allo scadere del periodo per il quale è obbligatoria la conservazione del posto, il personale non possa riprendere servizio per il protrarsi della malattia, il rapporto di lavoro si intenderà risolto con diritto all'intero TFR e a quanto altro dovuto, esclusa l'indennità sostitutiva di preavviso.

Art. C46 - Aspettativa non retribuita.

1)

Nei confronti dei lavoratori ammalati e infortunati sul lavoro la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di 180 giorni dall'art. C45 della presente sezione, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo non superiore a 120 giorni, alle seguenti condizioni;

a) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 4);

b) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici;

c)che il periodo eccedente i 180 giorni sia considerato di “aspettativa” senza retribuzione.

2)

I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata a/r, prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia o infortunio e firmare espressa dichiarazione di accettazione delle suddette condizioni.

3)

Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del precedente art. C45; il periodo stesso è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.

4)

Con riferimento ai malati con gravi patologie oncologiche, sclerosi multipla, distrofie muscolari o tubercolosi in fase attiva documentata da idonea certificazione medica, il periodo di aspettativa non retribuita di cui al comma 1) sarà prorogato anche se eccedente ai 120 giorni. Gli interessati dovranno far pervenire alla azienda, prima della scadenza del 120° giorno di aspettativa generica, l’ulteriore certificazione medica a comprova dello stato di salute e della inidoneità alla ripresa del lavoro, contenente i giorni di proroga concessi del medico curante o dalla struttura ospedaliera.

Art. C47 - Norma di rinvio.

1)

Per quanto non previsto dalla presente sezione in materia di malattia e infortunio valgono le norme di legge e regolamenti vigenti.

2)

Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

Art. C48 - Maternità.

1)

Durante l’astensione obbligatoria la lavoratrice ha diritto a una integrazione della indennità a carico dell’INPS, da corrispondersi dal datore di lavoro, a proprio carico, in modo da raggiungere complessivamente la misura del 100% della retribuzione giornaliera netta cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.

2)

Nella definizione del trattamento economico di cui al comma precedente le Parti hanno tenuto conto del particolare inquadramento che la legge previdenziale vigente riserva alle imprese rappresentate nelle Parte Speciale ASSOCATERING.

3)

Nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori stagionali l'INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità agli aventi diritto, ai sensi del comma 6), art. 1, legge 29 febbraio 1980 n. 33.

4)

Nei confronti delle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo si applica quanto previsto dal D.lgs. n. 151/2001.

Art. C49 - Congedo parentale.

1)

Con riferimento all’art. 21 del presente contratto - Parte Generale le modalità per la fruizione del congedo parentale ad ore potranno essere definite a livello aziendale o a livello di unità produttiva.

Art. C50 - Recesso.

1)

Fermo restando quanto previsto dalle leggi nn. 604/1966 e 300/1970, così come modificate dalle leggi nn. 108/1990 e 92/2012, nei casi consentiti dalla legge, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso scritto, a mezzo di lettera raccomandata r/r nei termini stabiliti dal successivo art. C59.

Art. C51 - Preavviso.

1)

Tanto per il caso di licenziamento quanto per quello di dimissioni i termini di preavviso sono i seguenti:

a) fino a 5 anni di servizio compiuti:

- Quadri A e B: 4 mesi

- cat. C: 2 mesi

- catt. D ed E: 1 mese

- catt. F e G: 20 giorni

- catt. H e I: 15 giorni

b) oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti:

- Quadri A e B: 5 mesi

- cat. C: 3 mesi

- catt. D ed E: 45 giorni

- catt. F e G: 30 giorni

- catt. H e I: 20 giorni

c) oltre 10 anni di servizio compiuti:

- Quadri A e B: 6 mesi

- cat. C: 4 mesi

- catt. D ed E: 2 mesi

- catt. F e G: 45 giorni

- catt. H e I: 20 giorni

2)

Durante il periodo di preavviso per licenziamento il dipendente avrà diritto a un permesso straordinario di 2 ore giornaliere per le pratiche relative alla ricerca di altra occupazione.

Art. C52 - Indennità sostitutiva del preavviso.

1)

Il datore di lavoro, in luogo del preavviso stesso, potrà dare al personale licenziato, per l'intero periodo di preavviso stesso, la normale retribuzione.

2)

Il dipendente avrà uguale obbligo di indennizzo verso il datore di lavoro, laddove si dimetta senza rispettare i termini di preavviso.

3)

Il datore di lavoro avrà diritto di rivalersi di tale indennizzo sulle competenze di spettanza del dipendente dimissionario, oppure su altri crediti eventualmente in sue mani in dipendenza del rapporto di lavoro e di proprietà dello stesso dipendente.

4)

Nei casi di licenziamento il preavviso non può avere inizio né durante la malattia, né durante le ferie. Le ferie non possono essere concesse durante il preavviso.

Art. C53 - Dimissioni.

1)

Le dimissioni del dipendente, che sia o non in servizio, devono essere presentate con disdetta scritta e con i termini di preavviso stabiliti dall'art. C51, ferme restando in difetto le norme di cui all'art. C52.

2)

Il datore di lavoro può rinunciare al preavviso se richiesto dal dimissionario, facendo cessare subito il rapporto di lavoro. Quando il datore di lavoro voglia di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del termine di preavviso, potrà farlo corrispondendo però al dimissionario l'indennità relativa al periodo di anticipata risoluzione del rapporto.

3)

Al dipendente in ogni caso di dimissioni spetta il TFR di cui all'art. C58.

Art. C54 - Dimissioni per giusta causa.

1)

Il lavoratore che si dimette per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., ha diritto, oltre al TFR, anche alla indennità sostitutiva del preavviso.

2)

Non avrà diritto ad alcun preavviso o corrispondente indennità quel datore di lavoro che si fosse reso colpevole di ingiurie o atti lesivi per l'onore e per la dignità del dipendente; e se per tali fatti il dipendente ritenesse opportuno risolvere il rapporto, avrà diritto alle indennità stabilite dagli artt. C52 e C58, salvo ogni maggior diritto per il risarcimento dei danni materiali e morali.

LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO

Art. C55 - Licenziamenti individuali.

1)

Ai sensi e con i limiti previsti dalle leggi 15 luglio 1966 n. 604, 20 maggio 1970 n. 300, 11 maggio 1990 n. 108 e s.m.i., il licenziamento individuale non può effettuarsi che per:

a)“giusta causa” senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato o prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (art. 2119 c.c.);

b)“giustificato motivo con preavviso”, intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti alla attività produttiva, alla organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

2)

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, legge 92/2012, commi da 37) a 41) per le ipotesi di licenziamento ivi previste, il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo lettera raccomandata r/r, al lavoratore, che può chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione, i motivi che lo hanno determinato; in tal caso il datore di lavoro è tenuto a indicarli per iscritto entro 7 giorni dalla richiesta.

3)

Il licenziamento intimato senza osservanza delle norme di cui al precedente comma è inefficace.

4)

Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, fatte salve le deroghe di legge emanate ed emanande.

5)

Le ipotesi di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo ricadenti nell’ambito disciplinare sono disciplinate dal precedente art. C21 al par. 7). Per ogni altra ipotesi di licenziamento si rinvia alle norme di legge.

6)

Il licenziamento del lavoratore seguito da una nuova assunzione presso la stessa ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione. Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario - se la nuova assunzione venga effettuata entro 1 mese dal licenziamento.

Art. C56 - Licenziamento discriminatorio.

1)

Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell'art. 4, legge 15 luglio 1966 n. 604, e dell'art. 15, legge 20 maggio 1970 n. 300, come modificato dall’art. 13, legge 9 dicembre 1977 n. 903 è nullo, indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall'art. 18, legge 20 maggio 1970 n. 300, come modificato dalla legge n. 108/1990.

Art. C57 - Matrimonio.

1)

Ai sensi dell'art. 1, legge 9 gennaio 1963 n. 7, è nullo il licenziamento della lavoratrice a causa di matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di 1 anno dalla celebrazione stessa.

2)

Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lett. a), b) e c), comma 3), art. 2, legge 30 dicembre 1971 n. 1204, e cioè: licenziamento per giusta causa, cessazione della attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato.

3)

Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel periodo specificato nel comma 1) del presente articolo, si rinvia al precedente art. C56.

Art. C58 - Trattamento di fine rapporto (TFR).

1)

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il prestatore ha diritto a un TFR.

Per i periodi di servizio prestati a partire dal 1° giugno 1982 il trattamento di cui al comma precedente verrà calcolato in base a quanto stabilito dalla legge 29 maggio 1982 n. 297.

2)

Il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia, in caso di promozione a categoria impiegatizia, conserva le proprie anzianità maturate nelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie.

3)

Per quant'altro non espressamente previsto in materia di TFR si applicano le norme della legge 29 maggio 1982 n. 297.

4)

Il TFR deve essere corrisposto al dipendente all'atto della cessazione dal servizio.

5)

Quando ragioni tecniche derivanti dalla elaborazione meccanografica centralizzata delle retribuzioni lo impediscano, la liquidazione del trattamento dovrà comunque avvenire non oltre 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

6)

In caso di cessione o di trasformazione in qualsiasi modo della azienda, il personale conserva i diritti acquisiti.

7)

Il nuovo proprietario è esonerato dall'obbligo di riconoscere tali diritti qualora essi siano stati liquidati dal precedente proprietario.

8)

In caso di fallimento della ditta il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso e al TFR stabiliti dalla presente sezione e il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato nei limiti e nelle forme di legge.

9)

In caso di decesso del dipendente, il TFR e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi diritto secondo le norme contenute nel Codice Civile.

Art. C59 - Restituzione documenti di lavoro.

1)

Alla cessazione del rapporto di lavoro l'azienda dovrà riconsegnare al dipendente, che ne rilascerà ricevuta, i documenti di sua pertinenza, un certificato con l’indicazione del tempo durante il quale il prestatore d'opera è stato alle sue dipendenze e le mansioni dallo stesso svolte, il mod. CUD o dichiarazione fiscale sostitutiva, se richiesto.

2)

La consegna dei documenti, ivi compreso il certificato di servizio, dovrà effettuarsi in ogni caso, indipendentemente cioè dalle eventuali divergenze o vertenze tra l'azienda e il dipendente, entro il termine di giorni 3 dalla data di cessazione del rapporto, il modello CUD o dichiarazione fiscale sostitutiva che dovranno essere consegnati appena regolarizzati e comunque nei termini di legge.

3)

Alla cessazione del rapporto di lavoro il dipendente dovrà consegnare il tesserino di accesso al sedime aeroportuale e tutti gli strumenti e le dotazioni assegnate dall’azienda.

CLAUSOLA SOCIALE

Art. C60 - Clausola sociale - finalità.

1)

In relazione a quanto previsto dall’art. 25 del presente contratto – Parte Generale, le Parti condividono che elemento di comune visione sia una completa e definita regolamentazione del settore che dia agli operatori una chiave di lettura che coniughi le sempre crescenti istanze competitive e di liberalizzazioni con una tranquillità di relazione e di rapporti che respinga gli accessi di fluttuazioni non governate.

Art. C61 - Clausola sociale - parametri.

1)

In caso di cambi di commessa intervenuti tra qualsiasi gestore di servizio a far data dal 1° luglio 2006, i trasferimenti di attività concernenti servizi di “inflight catering”, che si caratterizzano per la preesistenza di una organizzazione identificabile, comportano il passaggio di personale, inteso come rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal precedente gestore del servizio al gestore subentrante nella nuova commessa.

2)

In caso di cambio di commessa sarà garantito il passaggio di tutti i lavoratori occupati all’atto del cambio di azienda dalla impresa cessante alla impresa subentrante, in ragione della quota di traffico acquisita, secondo il seguente parametro:

- 1 dipendente a tempo pieno o più dipendenti part-time a concorrenza di 1 dipendente a tempo pieno in ragione di € 85.000,00 di fatturato netto annuo trasferito;

- detto parametro si adeguerà, per ogni anno di vigenza del presente contratto, secondo il tasso di inflazione registrato nel periodo e potrà essere ridiscusso, anche in ragione della transitorietà della presente disciplina, nei successivi rinnovi.

Il fatturato netto annuo dovrà essere documentato dal gestore uscente con esibizione delle fatture degli ultimi 12 mesi che precedono la data di trasferimento della commessa e, ai fini della determinazione della base su cui applicare il parametro sarà decurtato del 10% quale franchigia per le fluttuazioni e modificazioni della domanda della committenza.

3)

Il passaggio diretto si verificherà con novazione oggettiva e soggettiva del rapporto di lavoro e il nuovo gestore potrà adibire anche a nuovi e diversi servizi e/o mansioni conservando il precedente livello di inquadramento, attribuito dal gestore uscente, nonché l’anzianità di servizio.

Art. C62 - Clausola sociale - procedure.

1)

Almeno 25 giorni prima della data prevista per il trasferimento della commessa, le imprese interessate comunicheranno alle RSU, ove costituite, o alle RSA delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL “Trasporto aereo” - parte specifica “Catering aereo” vigente di cui all’art. 13, DL 18/99, nonché alle relative strutture regionali e territoriali, la data di inizio e l’oggetto della commessa.

2)

Su richiesta di una qualsiasi delle Parti da effettuarsi entro i successivi 7 giorni, dovrà essere tenuto un incontro con i gestori, per conoscere i termini del trasferimento della commessa e approfondire le implicazioni riguardanti il personale con attraverso il coinvolgimento dell’ENAC.

3)

La procedura dovrà concludersi entro 20 giorni dalla richiesta di incontro.

Art. C63 - Clausola sociale - Assunzioni.

1)

Il personale da trasferire sarà individuato dal gestore uscente tra quello a suo tempo preso in carico all’atto della acquisizione della commessa o comunque assunto per l’esecuzione della commessa oggetto del trasferimento o funzionalmente collegato alla stessa da almeno 6 mesi precedenti la cessazione.

2)

I passaggi di personale, come individuato dal presente articolo, saranno esenti dall’obbligo di preavviso e senza diritto alla indennità sostitutiva per tutti coloro che risulteranno ricollocati presso il nuovo gestore.

3)

Per le specifiche figure professionali si procederà suddividendo il personale interessato in forza al gestore uscente in 3 fasce di età:

- I fascia: fino a 35 anni

- II fascia: da 36 a 50 anni

- III fascia: oltre 50 anni

Successivamente, all’interno di ciascuna fascia di età, si procederà alla definizione delle graduatorie nominative secondo il criterio della anzianità di servizio maturata da ciascun lavoratore alle dipendenze del gestore del servizio.

Utilizzando le graduatorie così ottenute, si individueranno per ogni figura professionale le risorse da trasferire al gestore subentrante, estraendo progressivamente da ciascuna fascia, in misura proporzionale alla popolazione di riferimento della stessa, coppie di lavoratori costituite dal primo (lavoratore con maggiore anzianità di servizio) e l’ultimo (lavoratore con minore anzianità di servizio) della graduatoria fino a raggiungimento delle quote stabilite.

Art. C64 - Clausola sociale - Ulteriori disposizioni.

1)

Le norme di cui al presente Capo disciplinano ed esauriscono per tutto il territorio nazionale la materia della cosiddetta clausola sociale, operante in caso di trasferimento di commesse di servizi di “inflight catering”. Questa materia, in quanto rientrante nel CCNL “Trasporto aereo” - parte specifica “Catering aereo”, rimane di esclusiva competenza delle Organizzazioni nazionali stipulanti.

2)

Le Organizzazioni nazionali stipulanti, anche tramite le proprie strutture periferiche, nonché le imprese associate, si impegnano ad intervenire fattivamente sulle Autorità di vigilanza e sulle Società di gestione in modo da ottenere il più ampio rispetto del presente quadro di regole da parte di tutti gli operatori in tutte le circoscrizioni aeroportuali e a segnalare i casi di applicazione di altri contratti di lavoro non previsti nell’art. 13, D.lgs. n. 18/1999.

Norma finale.

In attesa della formulazione definitiva dell’articolato di Parte Generale riguardante la decorrenza e la durata, resta inteso tra le Parti che la presente intesa di Parte Specifica nel contesto generale del CCNL “Trasporto aereo” decorre dal 1° gennaio 2014 e sarà valida sino al 31 dicembre 2016.

Restano fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste per i singoli istituti all’interno della presente intesa.

ccnl trasporto aereo Parte Specifica catering aereo 2014-2016 - 2014

Data di inizio validità: → 2014-01-01
Data di fine validità: → 2016-12-31
Settore: → Trasporti, logistica, comunicazioni
Settore: → Trasporto aereo di passeggeri  
Settore pubblico o privato: → Nel settore privato
Concluso da:
Azienda: → 
Sindacati: →  FILT - Federazione Italiana Lavoratori Trasporti, FIT - Federazione Italiana trasporti

FORMAZIONE

Programmi di formazione: → Sì
Stage: → No
Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: → Sì

MALATTIA E INVALIDITA'

Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): → 100 %
Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: → 180 giorni
Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: → Sì
Congedo pagato per mestruazioni: → No
Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: → Sì

SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA

Assistenza medica: → Sì
Assistenza medica per i familiari: → No
Contributo all'assicurazione sanitaria: → Sì
Assicurazione sanitaria per i familiari: → No
Politica di salute e sicurezza: → Sì
Formazione sulla salute e la sicurezza: → No
Fornitura di indumenti protettivi: → Sì
Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: → Sì
Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e/o del rapporto lavoro-salute: → 
Assistenza funeraria: → No

DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA

Congedo di maternità pagato: → -10 settimane
Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base
Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: → No
Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: → No
Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: → 
Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: → 
Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: → 
Permessi per esami medici prenatali: → 
Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: → 
Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: → 
Servizi rivolti alle madri che allattano: → No
Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: → No
Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: → No
Contributo monetario / sussidio per l'istruzione dei figli: → No
Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: → No provision giorni

UGUAGLIANZA DI GENERE

Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: → No
Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: → No
Pari opportunità di promozione per le donne: → No
Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: → No
Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: → No
Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: → Sì
Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: → Sì
Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della/del partner: → No
Sostegno alle lavoratrici con disabilità: → No
Monitoraggio della parità di genere: → No

CONTRATTI DI LAVORO

Durata del periodo di prova: → 15 giorni
I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No
Disposizioni relative ai lavoratori temporanei/precari: → No
Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No
Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No

ORARI DI LAVORO E FERIE

Ore di lavoro settimanali: → 38.3
Giorni lavorativi settimanali: → 5.0
Numero massimo di ore straordinarie: → 
Ferie annuali retribuite: → 22.0 giorni
Ferie annuali retribuite: → 3.14 settimane
Giorni festivi retribuiti: → Anniversario della Liberazione (25 aprile), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Festa della Repubblica (2 giugno), Primo dell’Anno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Assunzione / Ferragosto (15 agosto), Lunedì di Pasqua / Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Tutti i Santi (1 novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre)
Almeno un giorno di riposo settimanale: → Sì
Numero massimo di domeniche / giorni festivi che si possono lavorare in un anno: → 
Permessi retribuiti per udienze o doveri amministrativi: → -10.0 giorni
Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: → Sì

STIPENDI

Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: → Yes, in one table
Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: → No
Stipendio più basso stabilito: → Months
Stipendio più basso: → EUR 1176.11
Adeguamento al costo della vita: → 

Aumento di stipendio:

Aumento di stipendio: → EUR 30.12
Aumento di stipendio a partire dal: → 2016-01

Pagamento extra una tantum:

Pagamento extra una tantum: → 100 %
Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: → No

Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:

Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: → 125 % dello stipendio base
Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: → Sì

Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:

Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:

Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: → 110 %

Indennità di anzianità di servizio:

Indennità di anzianità di servizio: → EUR 30.47 al mese
Indennità di anzianità di servizio dopo: → 3 anni di anzianità lavorativa

Buoni pasto:

Buoni pasto forniti: → Sì
Indennità per i pasti fornita: → 
Assistenza legale gratuita: → Sì
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