Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

PER IL SETTORE GAS-ACQUA

18555 - K231

18 maggio 2017

Il giorno 18 maggio 2017, in Roma,

tra

-ANFIDA (Associazione Nazionale fra gli Industriali degli Acquedotti), rappresentata dal presidente Anna Ferrero e da Sabrina Naborre;

- ANIGAS (Associazione Nazionale Industriali Gas), rappresentata dal presidente Bruno Tani, assistita da CONFINDUSTRIA Energia rappresentata dal presidente Giuseppe Tannoia, da Francesco Forlenza, Daniele Evaristo e dalla delegazione trattante costituita da Marco De Giorgi, Maria Rosaria Brunetti, Danilo Perini, Fabrizio Cuccovillo, Felice Paciello;

- ASSOGAS (Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici), rappresentata dal presidente Stefano Bolla e dalla delegazione sindacale composta da Roberto Malenotti e Annalisa Pinotti;

-IGAS Imprese gas, rappresentata dal presidente Roberto Potì, con la partecipazione della delegazione aziendale composta da Giorgio Colombo, Stefano Giudici, assistita dal direttore generale Giuseppe Venditti;

-UTILITALIA, rappresentata dal presidente Giovanni Valotti, dal direttore generale Giordano Colarullo, da Adolfo Spaziani, dal direttore Area Lavoro e Relazioni industriali Paola Giuliani e dalla delegazione trattante composta da Antonio Andreotti, Alberta Alberti, Antonio Breschi, Fulvio Bufano, Giancarlo Campri, Giovanni Gardini, Paolo Gerosa, Andrea Pancotti, Pietro Scrimieri, Ulderico Venere, Alberto Zanzi, con la collaborazione di Massimo Chiacchiararelli e Lorenzo Lama

e

- FILCTEM/CGIL, rappresentata dal segretario generale Emilio Miceli, dal segretario nazionale Claudio Bettoni, da Mario Di Luca del dipartimento Energia, congiuntamente alla delegazione trattante, con l'assistenza della Segreteria confederale della CGIL, congiuntamente alla delegazione trattante, nella persona del segretario generale Susanna Camusso;

-FEMCA/CISL, rappresentata dal segretario generale Angelo Colombini, dal segretario nazionale Antonello Assogna, da Bruno Quadrelli segretario di comparto Energia, congiuntamente alla delegazione trattante, con l'assistenza della Segreteria confederale della CISL, congiuntamente alla delegazione trattante, nella persona del segretario generale Annamaria Furlan;

-UILTEC (Unione Italiana Lavoratori Tessile, Energia, Chimica), rappresentata dal segretario generale Paolo Pirani, dai segretari nazionali Vincenzo Cesare, Riccardo Marcelli, Carmelo Prestileo, Rosaria Pucci, dal tesoriere Emma Borzellino, dal funzionario Debora del Fiacco, dalla delegazione trattante di comparto, con l'assistenza della UIL (Unione Italiana Lavoratori)

è stato stipulato il seguente CCNL di rinnovo del CCNL Settore Gas-Acqua 14 gennaio 2014.

Capitolo I - IL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

Art. 1 - Campo di applicazione del contratto.

Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro tra le imprese che gestiscono i servizi relativi al trasporto, rigassificazione, stoccaggio, distribuzione e vendita del gas, al teleriscaldamento e alla cogenerazione e i servizi relativi al ciclo integrale dell’acqua, incluse le attività di depurazione e gestione delle reti fognarie e i loro dipendenti.

Il presente CCNL si applica anche al rapporto di lavoro dei dipendenti addetti alle attività di estrazione, trasporto, compressione, ricompressione esercitate dalle aziende attualmente aderenti a IGAS/ASSOGAS e alle attività di gestione calore esercitate dalle aziende attualmente aderenti a UTILITALIA.

È applicabile inoltre ai dipendenti addetti alle funzioni centrali nelle imprese e gruppi pluriservizio.

Nel presente CCNL con il termine “lavoratore”, “lavoratori” e “dipendenti/e” si fa riferimento ad entrambi i sessi.

Art. 2 - Decorrenza e durata.

Il presente CCNL ha durata triennale e decorre dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.

Fatte salve le diverse decorrenze eventualmente previste nel relativo articolo contrattuale, le parti si danno atto che le modifiche apportate ai singoli istituti contrattuali, nonché gli istituti di nuova regolamentazione decorrono dalla data di stipulazione del presente CCNL.

Il CCNL si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne venga data disdetta almeno 6 mesi prima della sua scadenza, con lettera raccomandata a/r, da una delle parti stipulanti.

Art. 3 - Inscindibilità e incumulabilità del CCNL

- successione dei contratti.

Le norme del presente CCNL, nelle singole pattuizioni e nel loro complesso, sono correlative e inscindibili e costituiscono un trattamento complessivamente non cumulabile, né in totale, né in parte con alcun altro trattamento collettivo.

Il presente CCNL annulla e sostituisce, dalla data della sua stipulazione, le norme derivanti dai precedenti CCNL.

Capitolo II - LIVELLI DI CONTRATTAZIONE, SISTEMA DI RELAZIONI

INDUSTRIALI E DIRITTI SINDACALI

Art. 4 - Assetti contrattuali.

Il sistema contrattuale si articola sul livello nazionale del settore e - sulla base delle specifiche clausole di rinvio del CCNL e in conformità ai criteri e alle procedure da tale contratto indicate - sul livello aziendale.

Le parti richiamano i contenuti del T.U. CONFINDUSTRIA-CGIL/CISL/UIL 10.1.14 e CONFSERVIZI-CGIL/CISL/UIL 10.2.14 e, in particolare, della parte III, ultimo paragrafo, che diventano parte integrante delle previsioni del presente CCNL.

a) Contratto nazionale.

Il CCNL ha durata triennale e disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte di regolamentazione degli aspetti normativi e retributivi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati.

Il CCNL individua, per il livello aziendale, le materie, i soggetti abilitati e la tempistica, previe opportune garanzie procedurali a durata predeterminata, con ambiti e competenze tassativamente indicate e non ripetitive rispetto al livello nazionale.

Fino a nuovi accordi interconfederali sottoscritti dalle Confederazioni cui aderiscono le parti firmatarie del presente CCNL, le procedure per il rinnovo del CCNL sono definite nei commi seguenti.

Le proposte per il rinnovo del CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative 6 mesi prima della scadenza del CCNL.

La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.

Durante i 6 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL e comunque per un periodo complessivamente pari a 7 mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette riferite al rinnovo contrattuale.

A condizione che siano stati rispettati tempi e procedure di cui ai commi precedenti, in caso di ritardato rinnovo del CCNL rispetto alla sua scadenza, le parti definiranno una copertura economica a favore dei lavoratori in forza alla data del rinnovo contrattuale.

In caso di mancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, le parti possono esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto.

b) Contrattazione aziendale.

La contrattazione a livello aziendale riguarda materie e istituti delegati e con le modalità previste dal CCNL o dalla legge.

Le materie che il presente CCNL delega alla contrattazione a livello aziendale sono individuate nei seguenti articoli contrattuali:

- art. 9 (Premio di risultato)

- art. 14, commi 3) e 5) (Lavoro a tempo determinato)

- art. 17, commi 4) e 7) (Contratto di somministrazione a tempo

determinato);

- art. 23, commi 7) e 19) (Orario di lavoro)

- art. 24, comma 4) (Lavoro in turno)

- art. 31, comma 5) (Studenti lavoratori)

- art. 38 (Mense aziendali)

- art. 42 (Trattamento di trasferta)

- art. 43, comma 3) (Trasferimento)

- art. 48, punto 9) (Cessione di permessi e ferie)

La contrattazione aziendale a contenuto economico ha la funzione di definire una erogazione variabile collegata ad incrementi di redditività, produttività e qualità; la relativa disciplina è contenuta nell'art. 9 del presente CCNL.

Gli accordi aziendali di cui al comma precedente hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio della autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del CCNL e delle relative erogazioni economiche.

Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale le RSU di cui all'art. 7, assistite dalle competenti Strutture sindacali delle OO.SS. stipulanti il CCNL.

Fino a nuovi accordi interconfederali sottoscritti dalle Confederazioni cui aderiscono le parti firmatarie del presente CCNL, le procedure per il rinnovo degli accordi aziendali sono definite nei commi seguenti.

Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali, di cui al presente punto b), devono essere presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative 2 mesi prima della scadenza degli accordi stessi.

La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.

Durante i 2 mesi dalla data di presentazione delle piattaforme e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a 3 mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette riferite alla materia di cui al presente punto b).

Controversie sugli assetti contrattuali.

Il mancato rispetto delle clausole relative agli assetti contrattuali, così come definite nel presente articolo, sarà segnalato dalla parte che ne ha interesse alle Segreterie nazionali delle OO.SS. o alle Associazioni datoriali di categoria stipulanti il CCNL entro 15 giorni dal momento in cui è stato rilevato.

Entro i successivi 7 giorni lavorativi si darà luogo a un tentativo di conciliazione in sede nazionale con l'eventuale partecipazione delle istanze delle parti competenti per territorio nel caso in cui l'inadempimento riguardi una singola azienda.

Art. 5 - Relazioni industriali.

Le parti stipulanti, intendendosi per tali, da un lato, le singole Associazioni datoriali e, dall'altro, le OO.SS.LL., convengono di promuovere un sistema di relazioni industriali fondato sul reciproco riconoscimento dei distinti ruoli e responsabilità, nel rispetto delle autonomie manageriali delle imprese e delle prerogative delle OO.SS.

Convengono altresì che detto sistema sia caratterizzato da rapporti sui temi di comune interesse, per consentire la conoscenza comune delle linee di evoluzione del settore e delle relative conseguenze nelle diverse realtà aziendali; che permetta il concorso delle parti, ciascuna nella sfera di propria responsabilità e interesse, per il raggiungimento delle condizioni di maggiore efficienza e competitività delle imprese e il miglioramento della qualità del servizio, anche al fine di sostenere opportunità di sviluppo occupazionale e valorizzazione delle risorse umane.

Le parti definiscono pertanto specifici strumenti relazionali, come di seguito articolati:

1) Livello nazionale.

Di norma annualmente, su richiesta congiunta delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, si terrà una specifica sessione informativa a cura delle Associazioni datoriali, sui temi di seguito evidenziati, il cui monitoraggio è considerato di rilievo fondamentale per il settore in cui operano le aziende:

-evoluzione del quadro normativo di riferimento del settore, anche con riguardo alla legislazione comunitaria;

-andamento del mercato nazionale ed europeo di riferimento e dei principali indicatori economici del settore;

-provvedimenti e orientamenti degli Organi istituzionali di regolazione e controllo del mercato e struttura dei sistemi tariffari;

-andamento del mercato del lavoro nel settore, con particolare attenzione alla occupazione giovanile ed eventuali iniziative mirate alle aree del Sud e di altre realtà di maggiore criticità occupazionale e all'ingresso nel settore di lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari;

-pari opportunità;

-linee di sviluppo tecnologico del settore ed esigenze di formazione /riqualificazione professionale connesse alle innovazioni e trasformazioni tecnologiche conseguenti;

-tematiche della salute, della sicurezza e della tutela dell'ambiente anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni, anche comunitarie che costituiscono una sezione di indagine specifica;

-analisi dei riflessi della applicazione del D.lgs. 23.5.00 n. 164 e della legge 5.1.94 n. 36 e s.m.i.

Ferma restando l'autonomia di ciascuna delle parti datoriali stipulanti il presente CCNL, la sessione di informazione si svolgerà, di norma, in via collegiale con la partecipazione di tutte le Associazioni datoriali e OO.SS. stipulanti del presente CCNL.

Osservatorio nazionale.

Le parti convengono di costituire a livello nazionale un Osservatorio di settore, senza funzioni negoziali, che organizza un incontro annuale, aperto a tutti i soggetti interessati, nel quale autorevoli rappresentanti del mondo scientifico ed accademico forniscono il quadro di riferimento del settore gas-acqua e dove i vertici delle aziende e delle OO.SS. potranno scambiare il proprio punto di vista e approfondire i temi più attuali, tra i quali:

-gli scenari dell'energia e del settore idrico;

- l'evoluzione del welfare contrattuale nel comparto;

- la bilateralità in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

- le esperienze contrattuali di altri settori del comparto Energia;

-i casi e le modalità di informazione e consultazione dei lavoratori;

- l'andamento degli investimenti, in particolare nel settore idrico.

L'Osservatorio è composto da 12 componenti, di cui 6 in rappresentanza delle Associazioni datoriali e 6 in rappresentanza delle OO.SS. stipulanti.

Lo stesso si riunisce di norma con periodicità semestrale, su richiesta di una delle parti.

Le altre modalità di funzionamento dell'Osservatorio saranno stabiliti tra le parti in occasione della prima riunione.

2) Livello aziendale.

Con periodicità di norma semestrale le singole aziende o gruppi che occupano più di 200 dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente effettueranno un incontro informativo con la RSU, assistita dalle Strutture sindacali competenti stipulanti del presente CCNL, sui seguenti temi:

-indirizzi di politica industriale e piani di investimento;

- processi di decentramento più significativi, rappresentandone le eventuali conseguenze sulla organizzazione del lavoro e sulla occupazione;

-andamento economico e produttivo dell'azienda;

-andamento della occupazione, distinta per sesso, tipologia di contratto e inquadramento professionale, nonché i programmi di nuove assunzioni;

-situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell'art. 46, D.lgs. n. 198/06 in tema di pari opportunità;

-evoluzione degli assetti tecnologici, dei processi organizzativi e del sistema degli orari, nonché eventuali necessità di trasferimenti collettivi di personale per l'avviamento di nuove strutture e servizi;

-significative ristrutturazioni della azienda, ivi comprese cessioni e trasformazioni;

-indirizzi in materia di formazione professionale, incluse le notizie sulla attività eventualmente realizzata, anche con finalità di riconversione professionale;

-linee di intervento in materia di ambiente, sicurezza e igiene del lavoro;

- orientamenti e azioni più significative rivolte al miglioramento dello standard di qualità dei servizi, anche con riferimento alle Carte dei servizi;

- dati informativi riferiti alla natura e alle caratteristiche dei lavori appaltati.

In relazione alle caratteristiche dei temi indicati, alla RSU e/o alle Strutture territoriali può essere richiesto un impegno alla riservatezza sulle notizie e sui dati comunicati dalla impresa nell'ambito della sessione di informazione.

Per i gruppi industriali - intendendosi per gruppo un complesso industriale di particolare importanza nell'ambito del settore, articolato in più unità produttive dislocate in più Regioni, avente rilevante influenza nel settore in cui opera in quanto collegato alle esigenze di sviluppo dell’economia nazionale - l'informativa di cui sopra potrà essere in alternativa resa, con le medesime modalità, alle OO.SS. nazionali.

Le singole aziende che occupano più di 15 dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente effettueranno di norma annualmente un incontro informativo con la RSU, assistita dalle Strutture sindacali competenti stipulanti del presente CCNL, sull'andamento economico/ produttivo della azienda, sull'andamento occupazionale - anche con riferimento alle pari opportunità - nonché su altri fatti rilevanti per l'azienda stessa.

Art. 6 - Appalti.

In materia di appalti le aziende sono impegnate ad operare nella osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti; in particolare le aziende operano per il rispetto da parte delle imprese appaltatrici delle norme in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e di ogni altra norma volta alla tutela del lavoro dipendente, ivi incluse l'assicurazione e la previdenza obbligatorie.

Le aziende si impegnano ad operare affinché permangano al loro interno le principali conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologie proprie del ciclo produttivo e del ‘core business’, che rappresentano le principali attività.

Il ricorso all'appalto va considerato come fattore integrativo rispetto al sistema delle risorse aziendali e si qualifica quale strumento di flessibilità e snellezza operativa e gestionale, finalizzato al conseguimento di una più razionale ed efficiente organizzazione, nel pieno rispetto della sicurezza e qualità del servizio e nella intesa che gli eventuali effetti occupazionali derivanti siano oggetto di esame tra le parti.

I lavori appaltati sono seguiti e controllati da personale della azienda appaltante di adeguato livello professionale allo scopo di effettuare i controlli di cui all'art. 1662 CC.

Le parti considerano prioritario definire un sistema che consenta di contrastare l'insorgere di forme di lavoro non dichiarato o irregolare.

Le aziende appaltanti inseriranno nei capitolati le più incisive ed opportune forme di tutela contrattuale per contrastare eventuali forme di lavoro irregolare o sommerso da parte dei sub appaltatori.

Art. 7 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).

La RSU, in quanto Organismo rappresentativo dei lavoratori e del sindacato nei luoghi di lavoro, assolve a tutti i compiti già di competenza del Consiglio Unitario d'azienda o del Consiglio di fabbrica e delle RSA, con riferimento all'esercizio di diritti, permessi, agibilità sindacali e compiti di tutela dei lavoratori; i suoi componenti nell'ambito dei numeri complessivi di cui al successivo comma 10) subentrano alle RSA e ai dirigenti delle stesse nell'esercizio dei diritti e delle prerogative sindacali previste dalla legge n. 300/70; nei confronti di ciascun componente nell'ambito dei numeri complessivi suddetti si applicano le tutele previste dagli artt. 18 e 22, legge n. 300/70.

La RSU gestisce i rapporti con l'azienda e assolve funzioni di agente contrattuale unico nelle materie che il presente CCNL attribuisce alla contrattazione a livello aziendale assistita dalle Strutture competenti delle OO.SS. stipulanti il CCNL.

Ai fini del presente CCNL, alla RSU competono altresì le altre forme di intervento nei confronti della azienda attribuite dai singoli articoli contrattuali quali, ad esempio:

- art. 14, comma 10) (Contratto di lavoro a tempo determinato)

- art. 15, comma 21) (Telelavoro)

- art. 16 - Lavoro agile (Smart working)

- art. 23, commi 5), 9), 11) e 15) (Orario di lavoro)

- art. 25, comma 8), n. 7 (Reperibilità)

- art. 27, comma 8) (Prestazioni oltre il normale orario di lavoro)

- art. 28, comma 3) (Ferie)

La RSU esercita le sue funzioni di rappresentanza e di tutela dei lavoratori con riguardo alla applicazione in azienda dei contratti e delle leggi che regolano il rapporto di lavoro, in particolare tra tali funzioni rientra la rappresentanza dei lavoratori nei confronti delle aziende per le fattispecie - individuali o collettive - di inquadramento professionale ritenute non corrispondenti ai dettami contrattuali.

Singoli membri del Comitato Esecutivo o della RSU possono intervenire presso le competenti Strutture aziendali per tutto quanto attiene al rispetto di leggi, contratti e consuetudini, ma non hanno potere di trattativa se non a seguito di mandato espressamente loro conferito dalla RSU.

Le norme relative alla costituzione e alla disciplina delle RSU sono contenute, per le aziende aderenti a CONFINDUSTRIA, nel T.U. CONFINDUSTRIA/CGIL-CISL-UIL 10.1.14, parte II e, per le aziende aderenti ad UTILITALIA, nel T.U. CONFSERVIZI/CGIL-CISL-UIL 10.2.14, parte II, che si intendono qui integralmente richiamati, salvo quanto di seguito riportato.

Ad iniziativa delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL in ciascuna azienda/unità produttiva (*) con più di 15 dipendenti può essere costituita la RSU, di cui agli accordi sopra citati, secondo la disciplina di elezione dagli stessi prevista.

Hanno inoltre potere di iniziativa le OO.SS. di cui alla parte II, sezione III, punto 4), T.U. 10.1.14, per le aziende aderenti a CONFINDUSTRIA, ovvero della parte II, sezione III, punto 4), T.U. 10.2.14 per le aziende aderenti a UTILITALIA.

Per i rinnovi successivi l'iniziativa può essere assunta dalla stessa RSU e deve essere esercitata almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato.

Il numero massimo (**) di componenti della RSU in ciascuna azienda/ unità produttiva è pari a:

- nelle aziende/unità produttive (*)

che occupano da 16 a 70 dipendenti: 3

- nelle aziende/unità produttive (*)

che occupano da 71 a 140 dipendenti: 4

- nelle aziende/unità produttive (*)

che occupano da 141 a 200 dipendenti: 5

- nelle aziende/unità produttive (*)

che occupano da 201 a 400 dipendenti: 7

- nelle aziende/unità produttive (*)

che occupano da 401 a 500 dipendenti: 8

- nelle aziende/unità produttive (*)

che occupano da 501 a 700 dipendenti: 10

- nelle aziende/unità produttive (*)

che occupano da 701 a 1.000 dipendenti: 12

nelle aziende/unità produttive (*) che occupano oltre 1.000 dipendenti: 1 componente ogni 200 o frazione di 200 dipendenti oltre i 1.000, in aggiunta al numero precedente.

In ogni caso, ove la dimensione complessiva della RSU lo richieda, viene eletto un Organismo ristretto di coordinamento denominato Comitato Esecutivo, composto di un numero di membri non superiore al 30% del numero complessivo della RSU e comunque non inferiore a 3, attraverso un meccanismo che garantisca una adeguata corrispondenza con la composizione della RSU come risultante dalla elezione; tale Comitato ha la funzione di coordinare le attività di competenza della RSU e di rappresentare la medesima nella gestione dei rapporti sindacali con l'azienda.

Le OO.SS. costituenti le RSU ratificano e successivamente comunicano alla Associazione datoriale di appartenenza delle aziende e alle Direzioni aziendali i nominativi dei lavoratori eletti nell'ambito delle proprie liste; il mandato della RSU decorre da questa ultima comunicazione.

Nei casi di decadenza della RSU previsti dagli accordi interconfederali sopra citati o comunque ove la RSU non sia stata ancora eletta ovvero non sia validamente costituita, l'attività della medesima viene assunta dalle Strutture sindacali competenti delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL per il tempo strettamente necessario alla sua costituzione.

(*)

L’individuazione della unità produttiva fa riferimento alla organizzazione aziendale.

(**)

Nei numeri indicati sono compresi anche i RLSA, di cui all’art. 22 (Salute e sicurezza).

Norme particolari per le aziende associate ad UTILITALIA.

Nelle aziende associate a UTILITALIA, ferma restando l'unicità della RSU e il rispetto dei numeri complessivi stabiliti nel comma 10) del presente articolo, nelle aziende di maggiori dimensioni ove siano presenti entità organizzative ed operative autonome, la RSU nella sua unicità può essere articolata in sezioni e/o aree tra le quali si ripartisce il numero complessivo dei componenti in misura proporzionale al numero degli addetti rispettivamente occupati nelle diverse entità autonome.

Nelle aziende in cui si applica una pluralità di contratti collettivi di lavoro, le OO.SS. stipulanti il presente CCNL si impegnano a realizzare la RSU articolata in sezioni corrispondenti ai settori regolati dai diversi contratti; nella sezione regolata dal presente CCNL il numero massimo (*) dei componenti è pari a:

- nelle aziende che occupano da 16 a 100 dipendenti: 3

- nelle aziende che occupano da 101 a 200 dipendenti: 4

- nelle aziende che occupano da 201 a 300 dipendenti: 6

- nelle aziende che occupano da 301 a 500 dipendenti: 7

- nelle aziende che occupano da 501 a 700 dipendenti: 10

nelle aziende che occupano oltre 700 dipendenti: 1 componente ogni 100 o frazione di 100 dipendenti oltre i 700, in aggiunta al numero precedente.

Nei casi sopra individuati, le OO.SS. si impegnano a nominare un Organismo di coordinamento e rappresentanza negoziale nei confronti della azienda per le questioni comuni ovvero quelle di carattere generale, con le modalità indicate nel comma 11) del presente articolo.

(*)

Nei numeri indicati sono compresi anche i RLSA, di cui all’art. 22 (Salute e sicurezza).

Art. 8 - Diritti sindacali.

Permessi sindacali RSU.

Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni in sede aziendale la RSU dispone di un monte ore annuo globale di permessi sindacali pari a 2 ore e mezza per dipendente in forza alla azienda al 31 dicembre dell'anno precedente quello di fruizione. Tali permessi, nella misura massima di mezzora per dipendente, possono essere utilizzati dai componenti della RSU, all'interno dell’azienda, anche per lo svolgimento di attività associative relative alle OO.SS. costituenti la RSU.

Ai fini del calcolo del numero dei dipendenti in forza, i lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno secondo i criteri previsti dall'art. 9, D.lgs. n. 81/15.

Tali permessi assorbono quelli spettanti a norma dell'art. 23, legge n. 300/70.

La fruizione dei permessi da parte dei singoli componenti della RSU viene gestita collegialmente dalla RSU.

Il monte ore sopra individuato costituisce un limite annuo invalicabile e non è consentita la fruizione anticipata o posticipata di eventuali residui dell'anno di competenza.

Nel monte ore rientra tutta l'attività sindacale della RSU, compresa la partecipazione a riunioni convocate dalla azienda o a Commissioni comunque denominate di cui la RSU faccia parte.

L'azienda comunica alla RSU, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, il monte ore di permessi sindacali a disposizione.

I singoli lavoratori componenti della RSU hanno diritto a fruire dei permessi previsti dall'art. 24, legge n. 300/70, per la partecipazione a trattative, congressi e convegni sindacali.

Per quanto non regolato si rinvia al T.U. 10.1.14, per le aziende aderenti a CONFINDUSTRIA, e al T.U. 10.2.14 per le aziende aderenti a UTILITALIA.

Dirigenti Organismi direttivi sindacali.

I lavoratori componenti gli Organismi direttivi nazionali e regionali/territoriali delle OO.SS. stipulanti il CCNL hanno diritto a permessi retribuiti per lo svolgimento delle attività sindacali connesse al loro mandato (partecipazione a trattative, congressi, convegni, corsi di formazione sindacale), nonché per la partecipazione alle riunioni degli Organismi direttivi suddetti, nell'ambito di un monte ore aziendale annuale stabilito nelle seguenti misure:

a)aziende che occupano fino a 200 dipendenti: 1 ora e mezza per dipendente in forza al 31 dicembre dell'anno precedente quello di fruizione;

b)aziende che occupano da 201 a non oltre 3.000 dipendenti: in aggiunta al monte ore di cui alla precedente lett. a), 1 ora per dipendente in forza oltre le 200 unità al 31 dicembre dell'anno precedente quello di fruizione;

c)aziende che occupano oltre 3.000 dipendenti: in aggiunta al monte ore di cui alla precedente lett. b), mezzora per dipendente in forza oltre le 3.000 unità al 31 dicembre dell'anno precedente quello di fruizione.

Ai fini del calcolo del numero dei dipendenti in forza, i lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno secondo i criteri previsti dall'art. 9, comma 1), D.lgs. n. 81/15.

Il monte ore aziendale sopra individuato costituisce un limite annuo invalicabile e non è consentita la fruizione anticipata o posticipata di eventuali residui dell'anno di competenza; lo stesso viene ripartito tra le OO.SS. stipulanti il CCNL secondo quantità che le stesse comunicheranno alle aziende con cadenza biennale.

Le parti si danno atto che i permessi di cui al monte ore sopra indicato vengono assegnati in completa attuazione dell'art. 30, legge n. 300/70.

Ai fini della individuazione dei lavoratori aventi diritto ai permessi in oggetto e in relazione alla concreta fruibilità degli stessi, le OO.SS. si impegnano a fornire alle aziende tempestivamente, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno precedente quello di riferimento, l'elenco nominativo dei lavoratori componenti gli Organismi stessi.

La comunicazione in oggetto avviene, per quanto riguarda i lavoratori componenti delle Federazioni nazionali stipulanti il presente CCNL, nei confronti delle associazioni datoriali stipulanti, che provvederanno tempestivamente alla trasmissione delle informazioni alle aziende interessate; per quanto riguarda i lavoratori componenti degli Organismi territoriali, la comunicazione avviene per il tramite delle Associazioni territoriali datoriali, ove presenti.

Eventuali sostituzioni devono essere comunicate tempestivamente, evidenziando il nome del sostituto e del sostituito.

La richiesta dei permessi sindacali deve essere effettuata per iscritto dalla RSU o dall'Organismo direttivo di appartenenza, con nota o modulo firmato dal responsabile dell'Organismo stesso, nel quale va indicata e documentata chiaramente la tipologia del permesso, nonché il nominativo del beneficiario.

La richiesta va consegnata con un preavviso di almeno 24 ore, salvo il rispetto dei 3 giorni precedenti stabilito dall'art. 24, legge n. 300/70, per i permessi extra-aziendali dei singoli componenti della RSU, indicando il giorno e le ore di assenza dal servizio, ivi comprese quelle necessarie per gli spostamenti.

Nei casi di assoluta urgenza ovvero di eccezionale protrazione dell'impegno oltre i tempi originariamente indicati nella richiesta, la richiesta di permesso o di prolungamento dei tempi dello stesso può essere avanzata telefonicamente e autorizzata su riserva, purché la richiesta scritta e documentata pervenga entro le 24 ore successive; in assenza di tale regolarizzazione, come in ogni caso di irregolare fruizione dei permessi, le ore o i giorni di mancata prestazione lavorativa daranno luogo alla relativa trattenuta, oltre alle ulteriori conseguenze connesse alla mancata giustificazione dell’assenza sul piano disciplinare.

Ciascuna azienda potrà comunque indicare modalità diverse di richiesta dei permessi, nel rispetto dello spirito della presente regolamentazione e fermi restando i termini di preavviso.

La fruizione dei permessi di cui al presente articolo deve avvenire senza pregiudizio del buon andamento dell'attività produttiva.

Affissione comunicati - Stampa sindacale.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 25, legge n. 300/70 e dal T.U. 10.1.14 CONFINDUSTRIA e 10.2.14 CONFSERVIZI, parte II, sezione II, punto 4), la RSU ha diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti alle materie di interesse sindacale e del lavoro, da trasmettere contestualmente alla Direzione aziendale.

La stampa sindacale può essere distribuita, fuori dell'orario di lavoro, a cura delle OO.SS., in prossimità della uscita di ogni singolo stabilimento.

Trattenute dei contributi sindacali.

Le aziende provvederanno alla trattenuta del contributo sindacale per le OO.SS. stipulanti il presente CCNL e per quelle che hanno firmato o aderito al T.U. 10.1.14 CONFINDUSTRIA e 10.2.14 CONFSERVIZI, parte I, nei confronti dei dipendenti che ne faranno richiesta mediante delega debitamente sottoscritta, nella quale devono essere specificate le generalità del lavoratore, il numero di matricola, la O.S. alla quale deve essere devoluto il contributo, la periodicità e l'importo della trattenuta stessa.

La trattenuta viene effettuata di norma mensilmente.

L'ammontare della trattenuta sindacale, la durata della delega e le modalità di revoca della stessa vengono comunicate dalle OO.SS. nazionali stipulanti del presente CCNL. A seguito della comunicazione delle OO.SS. stipulanti FILCTEM, FEMCA, UILTEC del 6.4.17, la percentuale della trattenuta sindacale ammonta all'1% sui minimi tabellari integrati; le stesse OO.SS. comunicano alle aziende le modalità di versamento delle quote riscosse, di norma attraverso bonifico aziendale presso un Istituto bancario, sul conto corrente indicato dal sindacato.

Assemblee sindacali del personale.

I lavoratori hanno diritto di riunirsi in azienda, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 12 ore annue, per le quali viene corrisposta la normale retribuzione.

Tali riunioni saranno tenute, ove possibile, all'interno della azienda; in caso di assemblea in luogo diverso dalla sede ordinaria di lavoro, la durata della assenza dal lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro per partecipare all'assemblea fino al suo rientro in servizio.

Fatto salvo quanto previsto dal T.U. 10.1.14 CONFINDUSTRIA e T.U. 10.2.14 CONFSERVIZI, parte II, sezione II, punto 4), le riunioni possono essere indette dalla RSU con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro; la convocazione va comunicata alla Direzione aziendale secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni e comunque con un preavviso di almeno 48 ore; il preavviso è di 3 giorni per le assemblee che riguardano la generalità dei lavoratori.

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso di almeno 24 ore alla Direzione aziendale, anche dirigenti esterni delle OO.SS. rappresentate nella RSU o delle OO.SS. stipulanti il CCNL.

Le assemblee possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi; in ogni caso lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo con modalità che tengano conto delle esigenze di informare la cittadinanza, di assicurare l'erogazione del servizio e della necessità di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.

Le riunioni dovranno inoltre avvenire senza che venga pregiudicata la normale attività lavorativa dei lavoratori non interessati alle stesse.

In relazione a quanto sopra, le parti convengono sulla opportunità che le assemblee vengano effettuate in giornate in cui non sono presenti eventi che riducono il servizio alla clientela.

Locali per le RSU.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, legge n. 300/70, l'azienda, nei limiti delle possibilità ed esigenze organizzative, mette a disposizione della RSU un locale per le proprie riunioni, attrezzato con adeguati strumenti informatici.

Art. 9 - Contrattazione di 2° livello: premio di risultato (*).

Premessa.

Conformemente a quanto indicato nell'art. 4 del presente CCNL, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati nel presente articolo, allo scopo di migliorare il servizio e la competitività delle aziende anche attraverso strumenti di partecipazione riferiti ai risultati aziendali, viene prevista una contrattazione triennale a contenuto economico, che ha la funzione di definire una erogazione annua variabile collegata a risultati concreti di redditività, produttività, efficienza e qualità, denominata “premio di risultato”.

La realizzazione dei suddetti obiettivi determinerà a consuntivo l'entità dell'erogazione. Tale premio ha le finalità di:

a)coinvolgere e far partecipare i lavoratori al miglioramento continuo della impresa attraverso la realizzazione di programmi e progetti aziendali aventi come obiettivo incrementi di redditività, competitività, produttività e qualità; tali programmi e progetti possono riguardare l'intera azienda ovvero le sue articolazioni organizzative interne o anche gruppi di lavoratori;

b)far partecipare i lavoratori ai benefici ottenuti dalla impresa attraverso il miglioramento della redditività e dell'andamento produttivo conseguito grazie alla realizzazione dei suddetti progetti e programmi.

Nell'ambito della contrattazione triennale aziendale le parti, valutate le condizioni della impresa e del lavoro, le prospettive di sviluppo anche occupazionale e tenuto conto dell'andamento e delle condizioni di competitività, redditività e produttività, definiscono un sistema di indicatori connessi ad obiettivi di miglioramento delle suddette condizioni.

I programmi e gli obiettivi che le parti individuano a livello di azienda possono consistere anche in azioni di miglioramento della efficienza interna e della efficacia del servizio, attraverso più elevati standard di qualità, in sintonia con le azioni che le imprese realizzano per dare concreta attuazione alla “Carta dei servizi” e alle indicazioni delle Autorità di settore.

Il valore economico e i relativi parametri del premio sono individuati tra le parti con riguardo alle previsioni relative all'andamento economico aziendale e alla redditività complessiva della impresa, in funzione della realizzazione dei programmi concordati e del raggiungimento degli obiettivi di produttività, innovazione, efficienza, efficacia e qualità del servizio.

Il premio è commisurato ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi concordati: tali risultati vengono misurati attraverso i parametri individuati nell'accordo anche con fattori di ponderazione differenziati per ciascun indicatore ovvero per articolazione organizzativa o gruppo di lavoratori di riferimento.

Il premio viene erogato annualmente dopo l'approvazione del bilancio consuntivo da parte degli Organi aziendali, di norma in unica soluzione.

Gli accordi e le erogazioni devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalle disposizioni vigenti.

Per le imprese derivanti dalla trasformazione di enti pubblici non economici l'avvio della contrattazione di 2° livello di cui al presente articolo si attua dopo l'approvazione del primo bilancio.

(*)

Vedi Verbale di accordo 18.5.17, allegato 1), sub parte economica n. 3 per la quota annuale destinata alla contrattazione aziendale sul premio di risultato per gli anni 2017 e 2018.

Linee-guida per la contrattazione di 2° livello.

Al fine di favorire la diffusione e l'effettività della contrattazione di 2° livello sul premio di risultato, le parti intendono concordare linee-guida che propongano modelli di premio adottabili dalle aziende del settore in funzione delle proprie esigenze concrete, con particolare riguardo alle aziende che occupano meno di 200 dipendenti.

Capitolo III - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

- MERCATO DEL LAVORO

Art. 10 - Assunzione del personale.

Le assunzioni di nuovo personale sono effettuate in conformità delle disposizioni di legge vigenti.

L'azienda ha la facoltà di sottoporre l'aspirante alla assunzione a visita medica di idoneità al lavoro.

L'assunzione viene comunicata al lavoratore con lettera nella quale devono essere specificati gli elementi essenziali del rapporto e le informazioni previste dalla legislazione vigente (D.lgs. n. 152/97), nonché ogni altra condizione particolare eventualmente concordata.

Il lavoratore deve dichiarare il proprio domicilio/residenza, impegnandosi a notificarne tempestivamente alla azienda ogni successiva variazione e fornire alla azienda le documentazioni da questa richieste nelle forme previste dalla legge (ad esempio scheda anagrafica e professionale o altro documento equivalente, stato di famiglia, attestati di titolo di studio, coordinate bancarie, certificato carichi pendenti, certificato generale del casellario giudiziale, permesso di soggiorno ed equivalenti etc.), autorizzandone il trattamento ai sensi della legge 30.6.03 n. 196 sulla tutela della privacy.

Art. 11 - Periodo di prova.

Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova.

Tale periodo, per i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7) e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori.

Per il periodo di prova del lavoratore assunto con contratto di apprendistato si fa riferimento ai relativi articoli contrattuali.

I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti a un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore a 1 mese.

Non sono ammesse né la protrazione, né il rinnovo del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli artt. 2110 e 2111 CC, con decorrenza dal giorno di inizio dell'assenza medesima e comunque entro il limite del termine del periodo di prova di calendario previsto dal CCNL.

Durante il periodo di prova sia l'azienda sia il lavoratore possono recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo.

La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente CCNL per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in relazione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte.

Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante il periodo di prova, viene corrisposta la retribuzione per il solo periodo di servizio prestato.

Art. 12 - Contratto di lavoro a tempo parziale.

1)

Il rapporto di lavoro a tempo parziale può determinarsi, in posizioni compatibili con l'istituto, o mediante assunzione o per effetto della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in applicazione del D.lgs. n. 81/15 e s.m.i.

2)

Il lavoro a tempo parziale può realizzarsi attraverso la riduzione dell'orario normale giornaliero di lavoro, ovvero prevedendo periodi di lavoro a tempo pieno combinati con periodi di non lavoro o lavoro ad orario giornaliero ridotto.

3)

Fatte salve le esigenze tecnico-organizzative, l'azienda valuterà l'accoglimento di richieste per la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti di lavoro a tempo parziale.

Fatte salve le previsioni di legge, le aziende tenderanno ad accogliere prioritariamente le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero dalla comprovata necessità di assistenza continua di genitore, coniuge o convivente, figli o altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedono a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti.

In caso di trasformazione, il rapporto di lavoro potrà anche avere durata predeterminata che, di norma, non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24. La relativa comunicazione all'interessato sarà fornita entro 45 giorni dalla richiesta. In tal caso è consentita l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale.

4)

Il trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà riproporzionato, compatibilmente con le particolari caratteristiche dell'istituto, sulla base del rapporto tra orario ridotto e il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno, come previsto dall'art. 7, comma 2), D.lgs. n. 81/15 e s.m.i.

5)

Le prestazioni a tempo parziale potranno essere organizzate anche su turni collocati in fasce orarie predeterminate e programmate secondo le articolazioni orarie in atto nel settore aziendale di appartenenza.

6)

Ai sensi dell'art. 6, comma 4), D.lgs. n. 81/15, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione, ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Il lavoratore può farsi assistere da un componente della RSU indicato dal lavoratore medesimo. Le variazioni della collocazione temporale e le variazioni in aumento devono essere preannunciate con un preavviso di almeno 3 giorni e comportano il pagamento di una maggiorazione del 20% della retribuzione oraria globale. Quanto sopra non si applica nei casi di riassetto complessivo dell'orario di lavoro che interessino l'intera azienda ovvero unità organizzative autonome della stessa. Le parti si danno atto che le prestazioni a tempo parziale organizzate a turni secondo le modalità di cui al comma 5), non configurano una fattispecie di clausole elastiche.

Resta ferma la facoltà di revoca del consenso prestato alla clausola elastica, ai sensi dell'art. 6, comma 7), D.lgs. n. 81/15.

L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né può dar luogo a provvedimenti disciplinari.

Le variazioni della collocazione temporale della prestazione e la sua variazione in aumento non danno diritto alle compensazioni di cui al presente comma nei casi in cui le suddette variazioni siano richieste dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte.

7)

In riferimento a motivate esigenze tecniche e organizzative è consentita, anche in caso di rapporti di lavoro a termine, la prestazione di lavoro supplementare nella misura massima del 100% del normale orario contrattuale stabilito per ciascun lavoratore a tempo pieno.

Le ore di lavoro supplementare come sopra definite saranno compensate con la quota oraria della retribuzione globale di fatto maggiorata del 10% per le prestazioni rientranti nell'ambito del 50% della differenza tra orario mensile stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale e quello corrispondente a tempo pieno. Per le prestazioni eccedenti nel mese tale percentuale, sempre entro il limite dell'orario contrattuale previsto per il tempo pieno corrispondente, la maggiorazione sarà del 24%.

8)

Le maggiorazioni previste nel presente articolo sono determinate forfettariamente e onnicomprensive della incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti.

9)

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale le prestazioni di lavoro straordinario sono disciplinate nei presupposti e nelle quantità dalle disposizioni contrattuali per i lavoratori a tempo pieno previste dall'art. 27 (Lavoro straordinario) del presente CCNL.

Art. 13 - Contratto di apprendistato.

A) Contratto di apprendistato professionalizzante.

Le parti confermano che l'apprendistato professionalizzante, essendo un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani, costituisce strumento privilegiato per costruire professionalità pronte ad essere inserite nella organizzazione aziendale.

1)

L'apprendistato professionalizzante è finalizzato alla acquisizione di una qualificazione professionale prevista dal sistema di inquadramento professionale del presente CCNL attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, nell'obiettivo di favorire lo sviluppo, anche qualitativo, della occupazione nelle aziende che applicano il presente CCNL.

2)

L'apprendistato professionalizzante è disciplinato dalla legge e dalle seguenti disposizioni.

3)

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Il contratto di apprendistato professionalizzante può altresì essere stipulato con soggetti che abbiano compiuto 17 anni di età e siano in possesso di qualifica professionale ai sensi del D.lgs. 17.10.05 n. 226.

4)

Il contratto di apprendistato professionalizzante può riguardare ciascuna delle qualifiche previste nei livelli di classificazione superiori al primo.

5)

Il contratto di apprendistato professionalizzante deve essere stipulato in forma scritta con l'indicazione della qualifica che sarà acquisita al termine del periodo di formazione, della durata del periodo di apprendistato, del patto di prova, del piano formativo individuale (PFI) redatto secondo il modulo allegato agli Accordi interconfederali CONFINDUSTRIA 18.4.12 e CONFSERVIZI 24.4.12.

Periodo di prova.

6)

Il periodo di prova sarà pari a 3 mesi; detto periodo potrà essere ridotto alla metà qualora l'apprendista abbia frequentato nel corso di precedente rapporto corsi formativi inerenti al profilo professionale da conseguire. Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal contratto senza obbligo di preavviso e di indennità.

7)

Il periodo di prova sarà computato agli effetti sia del periodo di apprendistato, sia dell'anzianità presso l'azienda.

Durata.

8)

La durata massima dell'apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi è la seguente:


livelli


durata

(mesi)


durata

1° periodo

(mesi)


durata

2° periodo

(mesi)

durata

3° periodo

(mesi)

7-8

24

12

6

6

4,5,6

30

12

12

6

3

36

12

12

12

2

30

15

15

-

9)

In caso di risoluzione del rapporto all'apprendista sarà rilasciato dalla azienda un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti, le attività per le quali sono stati effettuati e le ore e le modalità della formazione ricevuta.

10)

L'apprendista non può essere adibito a lavorazioni a cottimo.

Inquadramento e trattamento retributivo.

11)

Il lavoratore apprendista viene inquadrato nel livello di inquadramento corrispondente alla qualifica/profilo professionale da conseguire; la retribuzione attribuita sarà la seguente:

a)1° periodo di apprendistato: 75% della retribuzione contrattuale minima (minimo tabellare integrato ed EDR) prevista dal CCNL per il livello di inquadramento assegnato;

b)2° periodo di apprendistato: 85% della retribuzione contrattuale minima prevista dal CCNL per il livello di inquadramento assegnato;

c)3° periodo di apprendistato: 90% della retribuzione contrattuale minima prevista dal CCNL per il livello di inquadramento assegnato.

Nel caso di contratti di apprendistato per il conseguimento di qualifiche di cui al 2° livello classificativo, sono previsti 2 soli periodi: nel 1° periodo sarà riconosciuto l'80% della retribuzione contrattuale minima prevista dal CCNL per il livello di inquadramento assegnato; nel 2° e ultimo periodo al lavoratore il 90% della suddetta retribuzione.

Al termine del periodo di apprendistato, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso di cui al seguente punto 16), al lavoratore viene riconosciuta in misura integrale la retribuzione contrattuale relativa al livello di inquadramento assegnato.

Disciplina del rapporto.

12)

L'apprendista matura il diritto alle ferie nella misura prevista dall'art. 28 del presente CCNL, nonché alle mensilità aggiuntive sulla base della retribuzione percepita mensilmente.

13)

I lavoratori assunti con contratto di apprendistato non sono utili ai fini del computo dei requisiti dimensionali previsti dagli istituti di legge e contrattuali.

14)

In caso di assenza per malattia o infortunio extra-professionale, l'apprendista non in prova, fermo restando il trattamento economico nelle misure previste dall'art. 32 del presente CCNL, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo pari a 3, 6, 8 mesi anche non continuativi, in relazione alla durata del contratto rispettivamente pari a 24, 30 e 36 mesi. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi e indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli.

15)

In caso di intervenute malattia, infortunio, maternità, richiamo alle armi o altra causa di sospensione involontaria superiore a 30 giorni di calendario, calcolati anche per sommatoria di periodi più brevi, il decorso della durata del rapporto resta sospeso e l'azienda può prolungare per una pari durata il termine finale del contratto.

16)

Al termine del periodo di apprendistato, coincidente con il termine del rapporto di apprendistato, le parti del contratto individuale potranno recedere dando un preavviso di 15 giorni decorrenti dal medesimo termine, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 CC; qualora non sia esercitato il recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e il periodo di apprendistato verrà computato nella anzianità di servizio ai fini di legge e di contratto. In attuazione dell'art. 42, comma 8), D.lgs. n. 81/15, per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato le imprese che occupano più di 50 dipendenti devono aver mantenuto in servizio almeno l'82% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei 36 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli il cui rapporto di lavoro si sia risolto in corso o al termine del periodo di prova o si sia risolto consensualmente. Si applicano in ogni caso le disposizioni di legge per le assunzioni fino a 10 lavoratori complessivi nei 36 mesi precedenti.

17)

Nelle aziende che occupano meno di 200 dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento può essere stabilita, previo esame congiunto tra le parti, una quota di lavoratori comunque non computabili ai fini che precedono.

18)

Per quanto non previsto espressamente, valgono le norme del presente contratto in quanto applicabili.

Profili formativi e formazione.

19)

I principi convenuti nel presente Capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.

20)

Fermi restando gli ambiti di competenza regionale previsti dalla legge, si conviene la seguente regolamentazione ai sensi dell'art. 44, commi 2) e 3), D.lgs. n. 81/15, individuando i contenuti formativi necessari per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali campione stabiliti nel sistema di classificazione e inquadramento del personale del presente CCNL e i criteri su cui dovranno essere basate le relative attività formative.

21)

La formazione è articolata in contenuti tecnico-professionali e contenuti a carattere trasversale di base.

22)

La formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche è svolta a cura delle aziende per una durata non inferiore a 80 ore medie annue in coerenza con il profilo professionale di riferimento.

23)

È individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, tutela dei dati personali e alla acquisizione di competenze relazionali. Tale formazione sarà erogata tramite offerta formativa pubblica a cura delle Regioni, per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio.

24)

In assenza dell’offerta formativa pubblica, l'azienda provvede anche alla erogazione della formazione di base e trasversale secondo i criteri che seguono. In tal caso, la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica sarà collocata all'inizio del percorso formativo.

25)

La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare dal fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'art. 14, D.lgs. n. 150/15 o da altro documento avente contenuto equivalente ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato.

26)

La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza sul posto di lavoro e in affiancamento e potrà essere svolta anche con strumenti di ‘e-learning’.

27)

La formazione è presidiata da uno o più tutor o referente/i aziendale/i da identificarsi in lavoratore/i che svolga/svolgano attività coerenti con l'apprendista e che abbia/abbiano una adeguata esperienza lavorativa, che assume/assumono compiti di supervisione del corretto andamento della formazione e ove in possesso di esperienze e capacità idonee a trasferire competenze, di insegnamento di materie oggetto di formazione.

28)

La formazione può essere interna alla azienda, in presenza di tutor con esperienza e capacità professionali idonei a trasferire competenze e di locali idonei, i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate anche in altra Regione con il riconoscimento delle spese sostenute dagli stessi secondo le procedure aziendali.

29)

Le imprese potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, di apprendisti di imprese del gruppo.

30)

Al termine del contratto di apprendistato professionalizzante l'azienda rilascia agli apprendisti la documentazione prevista dalle norme di legge in materia.

31)

I percorsi formativi, comprensivi - in assenza della offerta formativa pubblica di cui all'art. 44, comma 3), D.lgs. n. 81/15 - anche della formazione di base e trasversale, costituiscono gli standard professionali e formativi di riferimento ai sensi dell'art. 44, commi 1) e 2), D.lgs. n. 81/15 e sono definiti nell'allegato, che forma parte integrante del presente CCNL. Nello stesso è altresì riportato il modello del PFI di cui all'art. 42, comma 1) del medesimo decreto.

Dichiarazione a verbale.

Le parti si danno atto che le modifiche alla disciplina contrattuale disposte dal presente articolo saranno applicate ai contratti di apprendistato stipulati a partire dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

Allegato 1)

REPERTORIO DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI


area riferimento


competenze su:




igiene e sicurezza

del lavoro

/prevenzione infortuni

- normative di legge

- sistema aziendale Ambiente e Sicurezza

- piani di emergenza, pronto soccorso

e antincendio

- rischi specifici e uso dispositivi

di protezione




diritti e doveri

nel rapporto di lavoro

- nozioni generali sul rapporto di lavoro;

- nozioni su principali istituti disciplinati

dal CCNL;

- sistema normativo aziendale (codice

di comportamento, procedure etc.)




organizzazione aziendale

- storia e business della Società;

- mercato di riferimento e principali norme

dello stesso;

- struttura organizzativa e principali processi

aziendali




tutela dei dati

personali


- normativa di legge e aziendale;

- gestione delle informazioni e protezione

dei dati personali;

- comportamenti richiesti nella posizione

di appartenenza




competenze relazionali

- tecniche basilari di gestione

della comunicazione e reporting;

- orientamento al cliente (interno/esterno);

- comunicazione interpersonale e lavoro

di gruppo



informatica

- programmi standard di ‘office automation’

e posta elettronica;

- sistemi informatici e principali software

applicativi adottati nella propria area

di attività

Allegato 2)

REPERTORIO DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI




area riferimento


competenze tecnico-professionali su:





1





amministrazione

e gestione aziendale

- sistemi di contabilità e principi

di redazione del bilancio;

- sistemi di controllo di gestione

e pianificazione economico-finanziaria;

- adempimenti amministrativi inerenti

ai rapporti contrattuali attivi e passivi;

- adempimenti fiscali e previdenziali;

- normative per la gestione e amministrazione

del Personale






2





analisi

chimico-biologiche

- metodi, tecniche e strumenti di analisi;

- interpretazione dei risultati relativi

alle analisi effettuate;

- documentazione tecnica per la registrazione

delle fasi del lavoro e dei risultati;

- normativa di riferimento e tolleranze;

- materie prime utilizzate (caratteristiche

e destinazioni d'uso) e caratteristiche

di impiego





3




approvvigionamenti

e logistica

- normative di riferimento principali;

- gestione del processo di approvvigionamento

aziendale;

- tecniche di negoziazione e gestione

dei contratti di approvvigionamento;

- tecniche di programmazione degli

approvvigionamenti e di gestione

delle scorte;

- gestione dei magazzini e stoccaggio

dei materiali







4






commerciale


- normative di settore;

- sistema di offerta aziendale

e clienti relativi;

- fonti giuridiche ed elementi caratterizzanti

i contratti;

- gestione dei clienti e della relativa

documentazione;

- tecniche di vendita e marketing operativo;

- tecniche di negoziazione;

- processi e tecniche di fatturazione;

- tecniche di gestione commerciale del credito







5






esercizio reti

e/o impianti

- normative principali per il settore;

- architettura del sistema reti/impianti

aziendali;

- nozioni di elettrotecnica, idraulica,

meccanica e termodinamica;

- processi chimico-fisici gestiti;

- tecniche di gestione e controllo di reti

e impianti;

- metodologie di programmazione operativa

e coordinamento delle attività;

- tecniche di realizzazione delle reti

di distribuzione secondaria;

- tecniche di automazione e telegestione






6






informatica

- ambienti operativi (Windows, Unix...)

e data base (Oracle, SQL Server…);

- linguaggi di programmazione

e principali sistemi informativi aziendali;

- tecniche di progettazione delle architetture

e degli applicativi informatici;

- tecniche di manutenzione evolutiva

dei Sistemi;

- tecniche di ‘project management’;

- normative e metodologie in materia

di sicurezza informatica







7






progettazione

e

direzione lavori


- normative di settore;

- metodologie per la pianificazione

e lo sviluppo dei progetti;

- tecniche di gestione delle commesse;

- tecniche di gestione dei cantieri;

- interpretazione di progetti e schemi logici

e della documentazione tecnica relativa;

- sistemi tradizionali di progettazione

e sistemi CAD;

- nozioni di elettrotecnica, idraulica,

meccanica e termodinamica;

- processi chimico-fisici gestiti;

- innovazioni di prodotto e di contesto







8






qualità, ambiente

e sicurezza

- organizzazione dei processi e procedure

aziendali;

- normative di riferimento in materia;

- struttura e modalità di funzionamento

del sistema di gestione aziendale;

- metodi per individuare e valutare fattori

di rischio;

- tecniche di analisi e interpretazione

dei dati ambientali;

- tecniche per effettuare le verifiche

e la gestione di non conformità/azioni

correttive;

- tecniche di audit





9




Segreteria

/Servizi generali

- tecniche di classificazione e archiviazione

dei documenti;

- operazioni di supporto (gestione agenda,

prenotazioni etc.);

- aspetti organizzativi e gestionali

dell’azienda e del contesto in cui opera;

- organizzazione del lavoro d'ufficio







10






trading

- normative di settore;

- funzionamento e caratteristiche dei mercati

di riferimento;

- tecniche di analisi e valutazione

di iniziative di sviluppo commerciale

sui mercati di riferimento;

- tecniche di gestione dei contratti

di trading;

- tecniche di programmazione degli

approvvigionamenti e di gestione

delle scorte;

- tecniche di ‘risk management’





11





vettoriamento

- normative di settore;

- codici di rete;

- tecniche di gestione dei contratti

di vettoriamento;

- metodologie di allocazione/riconciliazione

dei consumi;

- relazioni con le Autorità di controllo;

- relazioni con le Società di vendita

e di trasporto




12



mercato primario

- normativa di settore

- relazione con enti concedenti

- funzionamento del sistema distributivo

- metodologia per la redazione

delle consistenze patrimoniali


13






gestione impianti

(qualifica Operai)

- nozioni di base di elettrotecnica,

meccanica, chimica e idraulica;

- nozioni sui processi chimico-fisici gestiti;

- conoscenza del funzionamento

e della componentistica degli impianti;

- logiche e procedure della manutenzione

preventiva, a guasto, in emergenza;

- procedure e tecniche di monitoraggio

impiantistico;

- procedure di sicurezza degli impianti






14





gestione rete

(qualifica Operai)

- nozioni di base di idraulica e meccanica;

- tecniche di intervento su tubazioni

(saldatura, ricerca dispersioni, protezione

catodica etc.);

- architettura e funzionamento della rete;

- procedure e istruzioni operative

in condizioni di funzionamento normale

e in emergenza rete;

- materiali e attrezzature da utilizzarsi,

anche in relazione alla sicurezza del lavoro;

- rapporti operativi e modalità di controllo

con le imprese appaltatrici






15





logistica e Servizi di supporto

(qualifica Operai)



- materiali e attrezzature in uso;

- tecniche di programmazione operativa

dei lavori;

- mezzi e tecnologie per la movimentazione

e l'immagazzinaggio dei prodotti;

- tecniche di controllo materiali

e attrezzature e inventario;

- tecniche di manutenzione ordinaria dei mezzi

Utilizzati






16






manutenzione specialistica (qualifica Operai)

- elementi di base di elettronica

ed elettrotecnica, idraulica, meccanica,

carpenteria;

- strumenti, attrezzature e sistemi

di controllo, con particolare riferimento

alla strumentazione;

- interpretazione della documentazione tecnica

di pertinenza;

- tecniche e metodologie di intervento

su impianti e reti, anche in esercizio;

- logiche e procedure della manutenzione

preventiva, a guasto, in emergenza;

- tecniche di diagnostica componentistica

e riparazione guasti

Allegato 3)

TABELLA ABBINAMENTI AREE PROFESSIONALI E PROFILI CAMPIONE



area professionale

di riferimento




profilo professionale campione



livello

finale







1


amministrazione

- addetto amministrativo;

3


e gestione aziendale


- addetto contabilità/controllo

di gestione;

4



- addetto amministrazione

del personale;

4



- addetto esperto contabilità/

controllo di gestione;

5



- addetto fatturazione

e gestione crediti


5


2


analisi

chimico-biologiche




3



approvvigionamenti

e logistica







- addetto operazioni clientela

2



- addetto clientela

3



- addetto preventivi utenza

4

4

commerciale

- addetto gestione clienti

4



- addetto fatturazione e gestione

crediti

5



- addetto sviluppo clienti

6



- esperto vendite grandi clienti


7





5




esercizio reti

e/o impianti




- addetto tecnico-amministrativo

- addetto assistenza lavori

- coordinatore di squadre operative

- assistente tecnico impianti

- tecnico distribuzione- assistente

lavori



3

4

5


5




6







6



informatica


I




- addetto CAD/CAM

2



- addetto tecnico-amministrativo

3

7

progettazione

e direzione lavori

- addetto assistenza lavori

- addetto progettazione rete

4

5



- tecnico distribuzione-assistente

lavori

6



- responsabile progettazione

e direzione lavori

8






8



qualità, ambiente

e sicurezza



- addetto prevenzione/protezione

rischi



5


9



Segreteria

/Servizi generali




- addetto di Segreteria


2


10

trading

- addetto sviluppo clienti

6



- esperto vendite grandi clienti


7


11



vettoriamento





12



mercato primario





13



gestione impianti

(qualifica Operai)


- operaio conduzione impianti

- operaio specialista impianti

e reti

- operaio esperto

- coordinatore di squadre operative


2

3

4

5



14





gestione rete

(qualifica Operai)







- operaio distribuzione/lavori rete

- capo squadra distribuzione/lavori

rete

- operaio specialista impianti

e reti

- operaio esperto

- capo squadra esperto

distribuzione/lavori rete

- addetto preventivi utenza

- coordinatore di squadre operative




2


3


3

4


4

4

5


15




logistica e Servizi

di supporto

(qualifica Operai)





16

manutenzione

- operaio manutenzione


2

4


specialistica (qualifica Operai)



- operaio esperto





Allegato 4)

PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI)

PFI relativo all'assunzione del/la sig./ra:

________________________________________________________

1) AZIENDA

ragione sociale _______________________________________________ sede (indirizzo) __________________________________________________

CAP (comune) _____ partita IVA ____________________________________

codice fiscale ____________________________________________________

telefono ______________________ fax __________ e-mail _____________

legale rappresentante (nome e cognome) ____________________________

2) APPRENDISTA

dati anagrafici:

cognome __________________ nome _______________

codice fiscale ________________________________

cittadinanza ____________ scadenza permesso di soggiorno

(nel caso di stranieri) _____

nato a _____________________________ il ______

residenza/domicilio _______________________________ prov. ___

via _______________________________________________

telefono _______________________ fax ___________ e-mail __________

Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro:

titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione non conclusi _________________________________________________________

__________________________________________________________________

esperienze lavorative ____________________________________________

periodi di apprendistato svolti dal ____ al ____

formazione extra-scolastica compresa quella svolta in apprendistato

a) ________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________

Aspetti normativi:

data di assunzione ____

qualifica, ai fini contrattuali, da conseguire _____________________

durata ____________

categoria/livello di inquadramento __________________

3) TUTOR

tutor aziendale sig./ra ___________________________________________

codice fiscale ________________________________

categoria/livello di inquadramento ____________

anni di esperienza _____

4) CONTENUTI FORMATIVI

Aree tematiche aziendali/professionali.

Il PFI ha lo scopo di delineare le competenze tecnico-professionali e specialistiche coerenti con la qualifica professionale, ai fini contrattuali, da conseguire.

In questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro relativi al rischio specifico e dei mezzi di protezione individuali, propri della figura professionale, nonché i temi della innovazione di prodotto, processo e contesto. La formazione indicata nel presente PFI è quella da attestare nell'apposito modulo ed è articolata in quantità non inferiore ad 80 ore medie annue.

Indicare le competenze tecnico-professionali e specialistiche ritenute idonee per la qualifica professionale, ai fini contrattuali, da conseguire:

1) ____________________________________________

2) ____________________________________________

3) ____________________________________________

4) _____________________________________________

5) _____________________________________________

6) _____________________________________________

7) _____________________________________________

5) ARTICOLAZIONE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE

(è possibile barrare più opzioni)

( ) on the job

( ) affiancamento

( ) esercitazioni di gruppo

( ) testimonianze

( ) action learning

( ) visite aziendali

(… altro)

APPENDICE

ATTESTAZIONE DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA

DATI APPRENDISTA/IMPRESA

APPRENDISTA

nome e cognome

codice fiscale

luogo e data di nascita

residente in

via

titolo di studio

assunto con contratto di apprendistato professionalizzante

dal al

per conseguire la qualifica di

IMPRESA

ragione sociale

indirizzo

telefono fax

e-mail

nominativo del tutor/referente aziendale

__________________________________________________

Formazione effettuata durante il contratto di apprendistato


competenze generali/specifiche

Insegnamento

(con riferimento

al PFI)


durata

in ore/periodo

modalità

adottata

firma tutor

e apprendista


___ ore


periodo

______

______


( ) on the job

( ) affiancamento

( ) altro

firma tutor

/referente

____________



firma apprendista

____________



___ ore


periodo

______

______



( ) on the job

( ) affiancamento

( ) altro

firma tutor

/referente

____________



firma apprendista

____________



___ ore


periodo

______

______



( ) on the job

( ) affiancamento

( ) altro

firma tutor

/referente

____________



firma apprendista

____________



totale ore

____




firma tutor /referente aziendale ______________________________

timbro e firma dell'azienda _______________________________

firma apprendista ___________________________ data ____________

B) CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA

- APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA

Le parti richiamano i contenuti dell'AI CONFINDUSTRIA/CGIL-CISL-UIL 18.5.16 e CONFSERVIZI/CGIL-CISL-UIL 19.7.16, che diventano parte integrante delle previsioni del presente CCNL.

Art. 14 - Contratto di lavoro a tempo determinato.

1)

Le parti stipulanti si richiamano all'Accordo europeo UNICE-CEEP-CES 18.3.99 dove, nel riconoscere che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, si afferma che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego, in alcuni settori, occupazioni e attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.

2)

L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, nonché delle clausole previste nel presente articolo.

3)

In attuazione delle deleghe normative affidate alla contrattazione collettiva dalla legislazione vigente, le parti convengono che le disposizioni di cui all'art. 19 comma 2) e art. 21 comma 2), D.lgs. n. 81/15 non sono applicabili nei seguenti casi:

a)sostituzione di lavoratori assenti;

b)punte eccezionali di attività, anche con riferimento alle procedure di gara, cui non sia possibile fare fronte con le risorse normalmente impiegate;

c) eventuali altre ipotesi concordate a livello aziendale.

4)

In relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1), D.lgs. n. 81/15, il numero dei lavoratori occupati con contratti a tempo determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non potrà complessivamente superare la percentuale del 30% dei lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato, da calcolarsi come media annua tempo per tempo all'atto della assunzione.

5)

Nei casi in cui il rapporto percentuale di cui al comma precedente dia luogo a un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità della azienda di stipulare fino a 5 contratti di lavoro a tempo determinato. A livello aziendale le parti potranno definire maggiori percentuali di ricorso al contratto a tempo determinato.

6)

Ai fini della esclusione dei limiti quantitativi ai sensi dell'art. 23, comma 2), lett. a), D.lgs. n. 81/15, per fase di avvio di una nuova attività si intende un periodo di tempo fino a 24 mesi decorrenti dall'inizio della attività di una nuova impresa/unità produttiva, ovvero dalla entrata in funzione di una nuova attività produttiva o di servizio. Tale periodo potrà essere incrementato, previo accordo aziendale, con particolare riferimento alle aziende e/o unità produttive operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con DPR 6.3.78 n. 218.

7)

Nel caso di sostituzione di lavoratori in congedo di maternità/ paternità o parentale, il periodo previsto dall'art. 4, comma 2), D.lgs. 26.3.01 n. 151 per l'assunzione anticipata di lavoratori a tempo determinato, può essere elevato sino a 2 mesi prima dell'inizio del congedo.

8)

In caso di malattia e infortunio non sul lavoro la conservazione del posto per i lavoratori con contratto a tempo determinato non in prova è limitata a un periodo massimo pari a 1/4 della durata del contratto e comunque non si estende oltre la scadenza del termine apposto al contratto.

9)

I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi, sia riguardo alla sicurezza, sia con riferimento al processo lavorativo, adeguati alla esperienza lavorativa e alla tipologia dell'attività.

10)

Le aziende forniranno annualmente alle RSU informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati.

11)

All'atto di assunzione le aziende sottoporranno ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le possibili opzioni e i moduli di adesione ai Fondi di previdenza complementare e di assistenza sanitaria integrativa.

12)

Agli effetti dell'art. 24, D.lgs. n. 81/15, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate, il lavoratore che ha complessivamente prestato almeno 12 mesi di attività lavorativa con contratto a tempo determinato presso la stessa azienda.

Art. 15 - Telelavoro.

Le parti convengono nel considerare il telelavoro una modalità di svolgimento della prestazione che permette di modernizzare l'organizzazione del lavoro realizzando un miglioramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l'attività lavorativa delle persone con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento delle condizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo loro maggiore autonomia nell'assolvimento dei compiti affidati. In tale ambito saranno considerati progetti che prevedano anche il coinvolgimento dei ‘mobility manager’.

Le parti convengono altresì che, tenendo conto delle possibilità insite nella Società della informazione, si incoraggerà tale nuova forma di lavoro per coniugare flessibilità e sicurezza con l'obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro.

Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata per esigenze di servizio, mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell'attività svolta.

Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento della obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie:

-telelavoro domiciliare, nei casi in cui l'attività lavorativa viene prestata dal dipendente di norma presso il proprio domicilio;

-telelavoro da Centri o postazioni satellite, qualora l'attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l'attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costituenti unità produttive autonome;

-telelavoro da postazioni individuali, quando l'attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede aziendale.

L'effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato.

Il telelavoro può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore, ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente.

Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale della attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore può accettare o respingere tale offerta.

Il rifiuto del lavoratore a tale offerta non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest'ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta.

Nel caso specifico di avvenuta trasformazione della attività lavorativa in regime di telelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo, che ne prevedrà le relative modalità e tempistiche.

Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l'orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l'obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile nell'arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione aziendale.

Le parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L'eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto e autorizzato.

Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario venga richiamato presso la sede aziendale, l'azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede, sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività lavorativa.

Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull'inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale, né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL. A tal riguardo, si conferma che per i telelavoratori la sede di lavoro resta quella dove è ubicata la propria unità di appartenenza.

I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l'attività all'interno dei locali della impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.

Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori della azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale, le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all'interno della Struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nella impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di formazione e alla pianificazione del lavoro.

Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti al rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4, legge n. 300/70 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di Organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti della azienda per motivi tecnici e di sicurezza.

Il datore di lavoro è responsabile della fornitura, della installazione e della manutenzione degli strumenti necessari a un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici necessari allo svolgimento del telelavoro.

Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda.

Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati e adoperati dal lavoratore per fini professionali.

Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi alla osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli.

Eventuali discipline di carattere applicativo, compresa la possibilità di definire periodi di sperimentazione dell'istituto, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale.

Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Le parti si danno atto che con il presente articolo si è data attuazione all'AI 9.6.04.

Art. 16 - Lavoro agile (smart working).

Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che prevede lo svolgimento di parte della attività lavorativa all'interno dei locali aziendali e in parte al di fuori degli stessi, entro i limiti di durata dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale previsti dalla legge e dal presente CCNL, attraverso il supporto di strumenti telematici messi a disposizione dall’azienda.

Il lavoro agile ha l'obiettivo di incrementare la produttività aziendale, favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e facilitare una maggiore sostenibilità ambientale.

Il lavoro agile non comporta modifica degli obblighi e dei doveri del lavoratore, che assolverà alle proprie mansioni con diligenza, attenendosi alla osservanza delle norme legali e contrattuali (nazionali e aziendali) e alle istruzioni ricevute dalla azienda per l'esecuzione del lavoro, adottando ogni prescritta e/o necessaria cautela, al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali e nel rispetto tassativo della idoneità del luogo individuato dallo stesso per svolgere l'attività lavorativa.

La prestazione dell'attività lavorativa in “lavoro agile” non incide sull'inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale e sul relativo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare della azienda, né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato; non comporta nessuna modifica della sede di lavoro, né ha alcun effetto sull'inquadramento, sul livello retributivo e sulle possibilità di crescita professionale del lavoratore, ai sensi del presente CCNL.

Il dipendente in regime di “lavoro agile” conserva integralmente i diritti sindacali esistenti e potrà partecipare alla attività sindacale.

L'adozione del modello del ‘lavoro agile’ sarà oggetto di esame congiunto con le RSU a livello aziendale.

Per quanto non regolato dal presente CCNL si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Art. 17 - Contratto di somministrazione a tempo determinato.

1)

Il contratto di somministrazione a tempo determinato è disciplinato dalla legge e dalle seguenti disposizioni.

2)

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 31, comma 2), 2° periodo, D.lgs. n. 81/15, la somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti numerici complessivi individuati dall'art. 14, comma 4) del presente CCNL.

3)

Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità della azienda di stipulare sino a 5 contratti di somministrazione a tempo determinato.

4)

A livello aziendale le parti potranno concordare percentuali più elevate rispetto a quella dei commi precedenti.

5)

Le aziende sono tenute nei confronti dei lavoratori con contratto di somministrazione ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previste dal D.lgs. n. 81/08 e s.m.i., in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi alla attività lavorativa nella quale saranno impiegati.

6)

Una volta all'anno, anche per il tramite della associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce alla RSU o, in sua mancanza, alle Strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione a tempo determinato conclusi, nonché la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

7)

Nell'ambito della contrattazione aziendale sul premio di risultato, come definita dall'art. 9 del CCNL, le parti possono stabilire modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati di impresa anche ai lavoratori con contratti di somministrazione a tempo determinato, sempre che gli stessi risultino coinvolti direttamente nelle attività e nei programmi aziendali connessi al premio di risultato.

Capitolo IV - CLASSIFICAZIONI, MOBILITÀ E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Art. 18 - Classificazione e mobilità del personale.

La classificazione del personale si articola in 9 livelli con i relativi parametri di inquadramento. Ciascun livello è identificato attraverso una specifica declaratoria; per ogni livello vengono inoltre indicati, a titolo di esempio, i profili professionali più significativi.

L'attribuzione del lavoratore al singolo livello di inquadramento avviene attraverso l'analisi della mansione svolta, in particolare mediante il riscontro della presenza e del grado di importanza dei fattori di classificazione di cui al seguente punto 1), come identificati nelle declaratorie di livello di cui al seguente punto 2), nonché attraverso il riscontro, ove risultino esemplificati, con i corrispondenti profili professionali.

La mobilità del personale viene attuata secondo quanto previsto al seguente punto 3).

1) Criteri di classificazione.

I fattori di classificazione sono i seguenti:

(1)ruolo svolto, ovvero insieme dei compiti e/o delle funzioni esercitate, e contesto in cui l'attività è esercitata;

(2) modalità operative, ovvero grado di autonomia per il raggiungimento dei risultati e nei confronti della posizione superiore;

(3) livello di responsabilità, riferito sia alla attività svolta sia al coordinamento di altre risorse;

(4)gestione delle informazioni con particolare riferimento alla loro complessità e alle modalità di utilizzo;

(5) conoscenze teoriche e pratiche richieste nella mansione, profondità e ambito di applicazione, modalità di acquisizione (scolarità richiesta o esperienza equivalente).

2) Declaratorie di livello.

Declaratoria livello 1).

Vi appartiene il personale che:

- svolge lavori esecutivi d'ordine e/o di carattere manuale relativi al mestiere oppure attività ausiliarie;

- esegue operazioni/lavori ripetitivi su istruzioni ricevute o nell'ambito di procedure e prassi definite;

- ha responsabilità sul rispetto delle istruzioni per le operazioni svolte e sul rispetto delle procedure applicate;

- riceve informazioni standardizzate di tipo operativo e fornisce notizie semplici inerenti i lavori affidati;

- possiede conoscenze generiche e teoriche di base e conoscenze pratiche o di mestiere relative a semplici procedure standardizzate o prassi ricorrenti acquisibili attraverso addestramento specifico e/o tirocinio.

Elementi qualificanti:

(1)attività routinarie o ausiliarie a posizioni superiori;

(2) autonomia di sequenza controllabile su operazioni reiterate;

(3) responsabilità della corretta esecuzione delle istruzioni ricevute e dell’attrezzatura assegnata;

(4) trattamento dati elementari;

(5) esperienza su aspetti peculiari raggiungibile nel breve periodo e scolarità a livello di scuola dell'obbligo.

Profili professionali campione:

OPERAIO COMUNE (aiutante generico, addetto di magazzino, aiuto di squadra etc.):

lavoratore che esegue attività ripetitive a prevalente contenuto manuale, ovvero attività di prevalente carattere ausiliario o complementare.

ADDETTO SERVIZI INTERNI-ESTERNI (FATTORINO, USCIERE, CUSTODE):

lavoratore che attende alla ricezione, allo smistamento e inoltro della corrispondenza di documenti e plichi in arrivo e in partenza, disbriga commissioni esterne, provvede al ricevimento dei visitatori, fornisce semplici indicazioni ai clienti ed effettua il controllo degli accessi e dei beni aziendali.

Declaratoria livello 2).

Vi appartiene il personale che:

-svolge lavori esecutivi di contenuto tecnico-amministrativo-commerciale o attività operative di carattere esecutivo correlate a una specialità di mestiere o attività ausiliarie complesse o differenziate;

- esegue in autonomia la propria attività, nell'ambito di procedure e prassi definite, anche se inserito in squadra;

- ha responsabilità sul risultato operativo dell'attività svolta;

- scambia informazioni di tipo operativo;

- possiede conoscenze teoriche specifiche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche e processi operativi, conseguite con addestramento ed esperienza lavorativa e corsi di aggiornamento periodici.

Elementi qualificanti:

(1) attività compiute qualificate o con specializzazione di mestiere svolte singolarmente o in squadra o attività automatizzate in sistemi informativi;

(2) autonomia di sequenza e di metodi standard controllabile su programma;

(3)responsabilità del proprio lavoro e della dotazione di lavoro assegnata;

(4)trattamento dati di semplice elaborazione;

(5)esperienza su aspetti specialistici raggiungibile nel medio periodo e scolarità a livello di scuola professionale o conseguibile con addestramento specifico.

Profili professionali campione:

OPERAIO DISTRIBUZIONE/LAVORI RETE:

lavoratore che opera singolarmente o nella squadra addetta ai lavori sulla rete (misuratori inclusi), eseguendo le operazioni connesse a posa di condotte, riparazioni, allacciamenti e le relative opere meccaniche e/o murarie, anche in situazioni di emergenza.

OPERAIO CONDUZIONE IMPIANTI:

lavoratore che provvede alla sorveglianza degli impianti di competenza, controllandone i parametri di funzionamento ed esegue gli interventi standard di regolazione e manutenzione necessari al mantenimento o al ripristino delle normali condizioni di esercizio.

OPERAIO MANUTENZIONE:

lavoratore che esegue interventi di manutenzione programmata e riparazione di guasti e lavori per la realizzazione di nuovi impianti elettrici, meccanici, civili e industriali, operando anche singolarmente.

ADDETTO CAD-CAM:

lavoratore che esegue lavori di trasposizione grafica o modifiche di disegni sulla base di documenti già esistenti, avvalendosi di adeguata strumentazione; provvede altresì alla archiviazione del materiale cartografico e all’integrazione con altre unità aziendali.

ADDETTO DI SEGRETERIA:

lavoratore che esegue attività di segreteria e di supporto per le unità organizzative di appartenenza, utilizzando gli strumenti per l'automazione d'ufficio di uso corrente.

ADDETTO OPERAZIONI CLIENTELA:

lavoratore che esegue attività di supporto e di informazione alla clientela e operazioni di sportello o retro-sportello relative a contratti standard, operando anche attraverso canali telefonici e/o telematici.

ADDETTO LABORATORIO DI IMPIANTO:

lavoratore che opera in strutture di impianto, svolgendo analisi di tipo routinario, con l'utilizzo della relativa strumentazione, applicando le specifiche istruzioni operative.

Declaratoria livello 3).

Vi appartiene il personale che:

-svolge attività di concetto tecniche, amministrative e/o commerciali, oppure attività operative specializzate, che possono comportare coordinamento di altri lavoratori;

- opera con autonomia nella esecuzione di procedure, con elementi di variabilità nella realizzazione;

-è responsabile dei risultati operativi delle attività svolte direttamente o coordinate nel rispetto dei livelli di qualità definiti;

- scambia informazioni differenziate e le utilizza per lo svolgimento della propria attività;

- possiede conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica, nonché corsi di aggiornamento.

Elementi qualificanti:

(1)attività di concetto o compiute specializzate anche in aree multiservizi;

(2) autonomia operativa nell'ambito di procedure con elementi di variabilità;

(3) responsabilità del proprio lavoro e del coordinamento operativo di squadra, della efficienza dei mezzi di lavoro assegnati e del rispetto delle procedure di sicurezza da parte dei coordinati;

(4) trattamento informazioni non standardizzate;

(5)esperienza su aspetti specialistici con scolarità a livello di scuola professionale o di scuola media superiore o conseguibile con addestramento specifico.

Profili professionali campione:

CAPO SQUADRA DISTRIBUZIONE/LAVORI RETE:

lavoratore che effettua operazioni e lavori specialistici sulla rete, con la responsabilità del coordinamento operativo di una squadra, anche in situazioni di emergenza.

Norma particolare.

Le parti si danno atto che, fermo restando l'impianto del sistema classificatorio e le declaratorie in cui si articola, con esclusivo riguardo alle posizioni di lavoro riferibili al profilo in esame, le aziende procederanno, con decorrenza 1.1.08, all'accertamento e valutazione del possesso da parte del lavoratore, nello svolgimento delle proprie attività, dei seguenti requisiti da almeno 1 anno:

-stabili funzioni di coordinamento operativo dei componenti della squadra;

- esperienza lavorativa su tutte le tipologie di rete che gestisce l'azienda e correlate componenti impiantistiche;

-approfondite conoscenze professionali, certificate in sede aziendale.

A tali lavoratori verrà riconosciuto un importo di € 41,00 integrativo del minimo tabellare del livello 3) e valido a tutti gli effetti contrattuali (decorre dall’1.7.11).

OPERAIO SPECIALISTA IMPIANTI E RETI:

lavoratore che effettua operazioni e lavori specialistici su impianti e reti singolarmente o nella squadra, anche in situazioni di emergenza, svolgendo attività di conduzione e manutenzione impiantistica e di esercizio della rete.

ADDETTO TECNICO-AMMINISTRATIVO:

lavoratore che provvede, nel rispetto della normativa vigente, ad attività tecnico/amministrative di supporto, quali la gestione dei permessi per interventi nel sottosuolo, i rilievi misure, la redazione di documenti di contabilità lavori.

ADDETTO AMMINISTRATIVO:

lavoratore che, nel rispetto della vigente normativa, provvede ad adempimenti di carattere amministrativo, quali registrazioni contabili, controllo e archiviazione di documentazione, raccolta di dati.

ADDETTO CLIENTELA:

lavoratore che, operando anche attraverso canali telefonici e/o telematici mediante l'utilizzo e con il supporto di sistemi informativi, esegue attività di supporto e di informazione alla clientela e di attivazione e variazione di contratti standard.

Declaratoria livello 4).

Vi appartiene il personale che:

-svolge attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali oppure attività operative con particolare specializzazione che, di norma, comportano coordinamento di altri lavoratori;

-opera con autonomia operativa nella esecuzione delle attività assegnate con contenuti margini di discrezionalità;

- è responsabile dei risultati operativi delle attività nel rispetto dei livelli di qualità prefissati;

- si avvale di informazioni differenziate che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;

-possiede approfondite conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti alle tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica, nonché corsi di aggiornamento.

Elementi qualificanti:

(1) attività compiute specializzate anche in aree multiservizi, nel rispetto di specifici livelli di qualità, ovvero attività di concetto;

(2) autonomia operativa nell'ambito di procedure con elementi di variabilità;

(3) responsabilità del proprio lavoro e del coordinamento operativo di squadra, della disponibilità ed efficienza dei mezzi di lavoro assegnati e del rispetto delle procedure di sicurezza da parte dei coordinati;

(4) trattamento informazioni differenziate;

(5) esperienza su più aspetti specialistici con scolarità a livello di scuola professionale o di scuola media superiore o conseguibile con addestramento specifico e aggiornamento.

Profili professionali campione:

CAPO SQUADRA ESPERTO DISTRIBUZIONE/LAVORI DI RETE:

lavoratore che, in possesso di conoscenze certificate, effettua operazioni e lavori di alta specializzazione su reti e impianti, con la responsabilità del coordinamento operativo di una squadra, anche in situazioni di emergenza.

OPERAIO ESPERTO:

lavoratore che, in possesso di conoscenze certificate, effettua operazioni e lavori di alta specializzazione di officina, di manutenzione programmata, di riparazione guasti e realizzazione di nuovi impianti e reti, fornendo anche indicazioni di carattere operativo ad altro personale aziendale e/o esterno.

ADDETTO PREVENTIVI CLIENTELA:

lavoratore che effettua attività di preventivazione per spostamento dei misuratori, allacciamenti e in generale lavori a pagamento del cliente che non richiedono verifiche della rete, fornendo tutti gli elementi per la realizzazione degli stessi al personale operativo.

ADDETTO ASSISTENZA LAVORI:

lavoratore che effettua attività di supporto alla Direzione Lavori, quali controllo dello stato di avanzamento dei lavori e predisposizione dei dati per la contabilità, con la gestione diretta di lavori di minore rilievo e/o complessità tecnica e procedurale.

ADDETTO CONTABILITÀ/CONTROLLO DI GESTIONE:

lavoratore con conoscenza specifica dei sistemi di contabilità generale, sezionale e/o industriale e delle relative normative, che svolge attività di carattere contabile e fiscale o di controllo di gestione, gestendo la relativa documentazione, sulla base delle procedure aziendali.

ADDETTO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:

lavoratore con conoscenza specifica della normativa in materia di amministrazione del personale che svolge attività di elaborazione delle paghe e di versamento di imposte e contributi, gestendo la relativa documentazione, sulla base delle procedure aziendali.

ADDETTO GESTIONE CLIENTI:

lavoratore con conoscenza specifica delle diverse fasce di mercato e dei sistemi tariffari che, oltre a svolgere attività di carattere informativo, gestisce richieste e pratiche contrattuali anche non standardizzate e per diverse linee di prodotto, operando anche attraverso canali telefonici e/o telematici.

ADDETTO LEGALE/AFFARI GENERALI:

lavoratore che recepisce e predispone gli elementi necessari alla definizione delle pratiche di contenzioso e gestisce l'archivio legale/societario.

ADDETTO APPROVVIGIONAMENTI:

lavoratore che provvede a tenere i contatti operativi con i fornitori e, previa richiesta e acquisizione dei competenti pareri tecnici, istruisce le pratiche attinenti alla selezione dei fornitori e alle procedure per le gare di appalto.

ADDETTO TUTELA CLIENTI:

lavoratore che provvede alle attività istruttorie per la gestione dei reclami pervenuti dalla clientela, ivi inclusa la ricezione degli stessi allo sportello, e alla raccolta dei dati per analisi di ‘customer satisfaction’ e/o in materia di standard di servizio per l'Autorità di controllo.

ADDETTO ATTIVITÀ DI MARKETING:

lavoratore che supporta le attività di definizione e implementazione delle linee di prodotto e della strutturazione delle offerte e dello sviluppo e lancio di prodotti e servizi; monitora e cura il reporting delle campagne commerciali.

ADDETTO FATTURAZIONE VETTORIAMENTO:

lavoratore che provvede alle attività operative per la fatturazione del vettoriamento ad aziende di vendita, sulla base dei relativi contratti interagendo con le stesse per le relative informazioni.

OPERAIO ESPERTO SERVIZI ENERGIA/GESTIONE CALORE:

lavoratore che opera su impianti di produzione calore/ raffreddamento, curandone la conduzione e la manutenzione ordinaria idraulica e/o elettro/meccanica, seguendo gli interventi di manutenzione straordinari e sovrintendendo alle eventuali attività di rifornimento. È in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti normative.

Declaratoria livello 5).

Vi appartiene il personale che:

-svolge, anche con l'ausilio di altri lavoratori, attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali, ovvero attività operative di elevata specializzazione o che comportano coordinamento, sovrintendenza e controllo di altri lavoratori, in squadra ovvero di volta in volta assegnati;

-opera con autonomia operativa nella esecuzione delle attività assegnate, con margini definiti di discrezionalità;

-risponde dei risultati delle attività svolte e coordinate nel rispetto degli standard temporali, quantitativi e qualitativi assegnati alla singola attività;

-si avvale di informazioni di media complessità che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;

-possiede conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore con specifica esperienza e formazione e conoscenze pratiche di grado professionale riferite a tecniche, tecnologie e processi operativi; cura forme di addestramento, formazione e/o specializzazione nei settori di competenza dei propri collaboratori o di personale anche esterno.

Elementi qualificanti:

(1)attività di concetto ovvero operative altamente specializzate;

(2) autonomia operativa di tempi e metodi inferiore alla settimana;

(3) responsabilità del proprio lavoro e del coordinamento funzionale delle risorse umane assegnate;

(4) trattamento informazioni mediamente complesse;

(5)esperienza elevata su aspetti specialistici e scolarità a livello di scuola media superiore o di scuola professionale con successiva specializzazione.

Profili professionali campione:

COORDINATORE DI SQUADRE OPERATIVE:

lavoratore altamente specializzato su tutti i lavori della rete, di manutenzione impianti e/o di officina che, operando anche direttamente, coordina e controlla più squadre. Ha inoltre facoltà di disporre, entro le procedure stabilite, interventi di lavoratori e mezzi d'opera, anche esterni, effettuandone il controllo anche in situazioni di emergenza o di rilevante importanza.

ASSISTENTE TECNICO IMPIANTI:

lavoratore che coordina il personale addetto alla conduzione e/o manutenzione di impianti, disponendo le manovre e gli interventi necessari al mantenimento o al ripristino delle condizioni ottimali di esercizio; controlla i lavori sugli impianti, anche di terzi; rileva e analizza i parametri caratteristici di funzionamento e fornisce indicazioni tecniche per il miglioramento dei processi di esercizio.

ADDETTO PROGETTAZIONE/LAVORI RETE:

lavoratore che cura le attività di progettazione, di massima ed esecutiva, per opere di estendimento, potenziamento, risanamento e modifica di reti di distribuzione, ivi inclusi i preventivi per allacciamenti particolarmente complessi; per tratti di rete controlla altresì i lavori di personale aziendale e/o esterno, tenendone la contabilità e gestendone le varianti.

ADDETTO ESPERTO CONTABILITÀ/CONTROLLO DI GESTIONE:

lavoratore che coordina più fasi di processi amministrativi e/o di controllo di gestione, garantendo per la parte di competenza la correttezza dei dati e il rispetto degli adempimenti; effettua analisi e predispone report per le posizioni superiori; fornisce indicazioni per l'aggiornamento e/o l'adeguamento delle procedure.

ADDETTO PREVENZIONE/PROTEZIONE RISCHI:

lavoratore che cura le attività di controllo e raccolta dei dati per il rispetto della normativa in materia di prevenzione e protezione dai rischi, segnalando i problemi esistenti; segue l'aggiornamento della prescritta documentazione; provvede ad attività di formazione e addestramento.

ADDETTO FATTURAZIONE E GESTIONE CREDITI:

lavoratore che coordina il processo di fatturazione attiva, fino alla gestione dei crediti, garantendone il controllo e la correzione delle anomalie rilevate; verifica le posizioni debitorie e attiva il recupero dei crediti; effettua analisi e predispone report di tipo finanziario.

ADDETTO ESPERTO CLIENTI:

lavoratore che coordina le attività, svolte anche attraverso canali telefonici/telematici, relative a tutti i segmenti di clientela aziendali, garantendo la correttezza delle pratiche contrattuali e il rispetto delle condizioni economico-normative relative; effettua analisi e predispone report di tipo amministrativo e gestionale sulla clientela.

COORDINATORE ESPERTO CONTROLLO LAVORI TERZI:

lavoratore altamente specializzato su tutti i lavori della rete, di manutenzione impianti e/o officina opera anche direttamente e coordina e controlla le relative lavorazioni esternalizzate, svolte anche in squadra, verificandone la correttezza rispetto alle specifiche del lavoro e attivando le misure correttive in caso di necessità. Provvede alla loro consuntivazione, direttamente e/o collaborando con tecnici o responsabili.

Declaratoria livello 6).

Vi appartiene il personale che:

- svolge attività professionali tecnico/amministrative/ commerciali, caratterizzate da guida, coordinamento e controllo di gruppi di lavoratori in attività complesse o ad elevato contenuto specialistico, che richiedono la conoscenza di tecniche e tecnologie avanzate e innovative;

- opera con autonomia nella esecuzione delle attività assegnate, con discrezionalità di interpretazione delle regole e di adattamento delle procedure date;

- ha responsabilità sui risultati qualitativi e quantitativi delle attività svolte o coordinate e della discrezionalità esercitata;

- si avvale di informazioni differenziate e complesse, che gestisce nell'ambito della propria discrezionalità;

-possiede conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore e/o con approfondita esperienza e formazione e conoscenze pratiche di elevata specializzazione professionale relative a processi e metodologie di lavoro.

Elementi qualificanti:

(1) attività di interpretazione di norme;

(2) autonomia di tempi e metodologie superiore alla settimana;

(3)responsabilità della impostazione di relazioni interpersonali e/o esterne e/o del coordinamento funzionale delle risorse umane;

(4) trattamento informazioni complesse;

(5) esperienza elevata su più campi specialistici e istruzione di livello superiore.

Profili professionali campione:

TECNICO DISTRIBUZIONE - ASSISTENTE LAVORI:

lavoratore che segue i lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e/o di esercizio e/o di costruzione, con la responsabilità della esecuzione dei lavori, gestendo le risorse affidate; svolge attività di controllo diretto delle eventuali prestazioni esterne; segue la gestione delle varianti e i collaudi; avvia le procedure di liquidazione lavori.

ESPERTO SVILUPPO CLIENTI:

lavoratore che, sulla base delle analisi dei consumi e dei fabbisogni del cliente, tenuto conto dei prezzi di approvvigionamento e vettoriamento, predispone i dati tecnico-economici per la presentazione di offerte a clienti sul libero mercato; effettua altresì analisi di mercato e studi analoghi.

ESPERTO AMMINISTRAZIONE E FINANZIARIO:

lavoratore che opera in area amministrativo/contabile/finanziario curando le attività che garantiscono il soddisfacimento degli adempimenti di legge e contrattuali e proponendone l'interpretazione. Predispone la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati per la redazione di documenti quali bilanci, situazioni contabili e/o finanziarie etc.

ESPERTO PIANIFICAZIONE/CONTROLLO DI GESTIONE:

lavoratore che provvede alla attività di raccolta, elaborazione e analisi dei dati e alla rilevazione degli scostamenti. Interagisce con le altre funzioni aziendali partecipando alla redazione dei consuntivi economico-finanziari e dei documenti quali il budget, il piano programma etc.

TECNICO ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE:

lavoratore che opera in strutture di laboratorio, svolgendo analisi chimiche e batteriologiche, con l'utilizzo della strumentazione tecnica più avanzata, ed elaborandone i dati; conosce le metodologie analitiche da utilizzare; effettua il controllo sulla preparazione e ne verifica i risultati segnalando le anomalie.

ESPERTO CONTRATTI DI VETTORIAMENTO:

lavoratore che collabora, fornendo il supporto specialistico di competenza, alla definizione dei contratti di vettoriamento fra azienda di distribuzione e azienda di vendita e ne segue l'aggiornamento in relazione all'evoluzione del suddetto sistema.

ESPERTO ‘CUSTOMER CARE’:

lavoratore che provvede al monitoraggio dei livelli di servizio per l'Autorità, interagendo con le unità organizzative aziendali coinvolte.

Declaratoria livello 7).

Vi appartiene il personale che:

-svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative importanti in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali di contenuto specialistico;

- opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard;

-ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate;

-gestisce informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere;

-possiede approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea o almeno al diploma e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione ed esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro.

Elementi qualificanti:

(1) attività di interpretazione di norme ad ampia discrezionalità;

(2) autonomia di tempi e metodologie di 1 mese;

(3) responsabilità dell'esercizio della discrezionalità propositiva;

(4) interpretazione ed elaborazione informazioni complesse;

(5) esperienza completa di una o più attività che caratterizzano una parte di una funzione aziendale e istruzione a livello di scuola media superiore o di università.

ESPERTO VENDITE GRANDI CLIENTI:

lavoratore che, in possesso delle necessarie conoscenze aggiornate in materia di tecnologie di utilizzo, in materia tariffaria etc., contatta a fini di acquisizione grandi clienti, predispone l'offerta commerciale e garantisce, nel contempo, una consulenza tecnico/ economica sulle possibilità di trasformazione/utilizzo degli impianti.

ESPERTO NORMATIVE E TARIFFE:

lavoratore che segue l'evoluzione del sistema normativo di riferimento, tenendo i rapporti operativi con le Autorità di controllo, e interpreta lo stesso simulandone gli impatti sui risultati economici aziendali e dando indicazioni per l'aggiornamento del sistema tariffario.

TECNICO ESPERTO PROGETTAZIONE:

lavoratore che svolge attività inerenti alla elaborazione e alla ottimizzazione di progetti tecnico-economici relativi ad ampliamenti, potenziamenti e manutenzione straordinaria di impianti e/o reti di distribuzione, predisponendo altresì i budget degli investimenti annuali e poliennali e controllandone gli andamenti.

TECNICO ESPERTO DIREZIONE LAVORI:

lavoratore che partecipa alla progettazione delle varianti, alla relativa revisione prezzi e, in rapporto con le competenti funzioni amministrative aziendali, alle liquidazioni finali. Segue i rapporti operativi con Società di servizi del sottosuolo. Coordina le attività operative ordinarie e straordinarie svolte da risorse interne o da terzi, con la responsabilità della tenuta dei libri obbligatori di cantiere, della effettuazione dei lavori, assicurando la rispondenza alle esigenze e normative aziendali e il controllo dei lavori svolti da terzi.

RESPONSABILE PREVENZIONE/PROTEZIONE:

lavoratore che provvede alla individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e alla individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro e a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Declaratoria livello 8).

Vi appartiene il personale che:

-svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative di primaria importanza in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali di contenuto altamente specialistico;

- opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard, nel quadro di obiettivi che concorre a definire;

-ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate;

- gestisce informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere;

- possiede approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione ed esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro.

Elementi qualificanti:

(1) attività di interpretazione di norme ad elevata discrezionalità;

(2) autonomia di tempi e metodologie superiore al mese;

(3) responsabilità dell'esercizio della discrezionalità propositiva;

(4) interpretazione ed elaborazione informazioni complesse;

(5)esperienza completa di più attività che caratterizzano una parte di una funzione aziendale e istruzione a livello universitario.

Profili professionali campione:

RESPONSABILE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI:

lavoratore che coordina le attività relative ad elaborazione, ottimizzazione e realizzazione di progetti tecnici di rilevante complessità e valore economico, predisponendo il piano degli investimenti e provvedendo direttamente e/o sovrintendendo alle attività di Direzione Lavori collegate.

RESPONSABILE MARKETING:

lavoratore che predispone il piano di marketing della azienda, dalle tipologie di offerta per segmento di mercato alle relative azioni promozionali, tenuto conto dei vincoli derivanti dal sistema di approvvigionamento, effettuando gli studi e le simulazioni necessarie, e ne segue l'attuazione.

RESPONSABILE LEGALE:

lavoratore che gestisce le problematiche legali della Società interagendo con le funzioni aziendali; è riferimento dei legali esterni per la definizione e il coordinamento delle attività inerenti al contenzioso.

Declaratoria livello Quadri.

Vi appartiene il personale che:

- svolge funzioni direttive, di coordinamento, controllo e integrazione di uno o più unità organizzative di primaria importanza in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali altamente specialistiche e notevolmente complesse, strettamente connesse agli obiettivi dell'azienda;

-opera con specifica autonomia e assunzione di responsabilità, contribuendo con soluzioni migliorative o innovative all'andamento della attività aziendale, in linea con gli obiettivi e gli indirizzi generali di impresa;

- ha responsabilità sul raggiungimento degli obiettivi assegnati e, in generale, sul contributo al conseguimento dei risultati globali di impresa; in particolare sui risultati di gestione, ottimizzazione e integrazione delle risorse tecniche, economiche e organizzative, su gestione e sviluppo delle risorse umane, ove affidate, e/o sui risultati professionali;

- gestisce informazioni complesse, anche da identificare, rilevanti per il proprio settore, integrandole ed elaborandole con modalità innovative in funzione degli obiettivi da raggiungere;

-possiede conoscenze teoriche e professionali di alto livello, corrispondenti alla laurea e conoscenze pratiche dei processi e delle metodologie, acquisite con significativa esperienza in una o più attività che caratterizzano almeno una parte importante di una intera funzione aziendale.

Elementi qualificanti:

(1) attività di programmazione e/o controllo influenti sul breve- medio-lungo termine;

(2) autonomia di tempi e metodi nella realizzazione di obiettivi;

(3) responsabilità dell'esercizio della discrezionalità propositiva e/o decisionale;

(4)gestione informazioni complesse anche in termini innovativi;

(5)esperienza completa di più attività che caratterizzano una parte rilevante di una funzione aziendale e istruzione a livello di università.

3) CRITERI DI IMPIEGO E DI MOBILITÀ DEI LAVORATORI

In relazione alle caratteristiche di competitività e globalità dei mercati di riferimento e alla connessa esigenza di sostenere efficacemente l'evoluzione delle dinamiche organizzative aziendali, le parti intendono promuovere, tramite il sistema di inquadramento professionale, l'arricchimento e lo sviluppo delle specifiche professionalità del settore, in una ottica di valorizzazione dell'apporto professionale delle risorse umane e dell'apprezzamento delle specificità di ruolo generate dai processi di innovazione tecnologica, organizzativa e produttiva.

In tale contesto valore preminente viene attribuito alla formazione professionale intesa come l'insieme degli interventi atti a realizzare una piena ed efficace espressione del ruolo. Tali interventi si esprimono sia nello sviluppo di un sistema di competenze mirato a mantenere e aggiornare le conoscenze e le capacità operative, sia nel consolidamento delle capacità di interagire con l'innovazione e la complessità tecnico-organizzativa.

Conformemente ai principi sopra enunciati e in coerenza con le proprie esigenze tecnico-organizzative e produttive le aziende potranno assumere iniziative volte a favorire un crescente arricchimento della professionalità, adottando i seguenti criteri di impiego del personale:

-ricomposizione: l'impiego della risorsa è orientato alla costruzione di figure professionali che, evitando la parcellizzazione di compiti, favorisca l'utilizzo delle persone nell'ambito di tutte le attività che attengono alla finalità organizzativa del ruolo;

-mobilità orizzontale: in relazione alle esigenze tecnico-produttive, organizzative e di mercato, il lavoratore sarà adibito a tutte le mansioni relative al livello nel quale risulta inquadrato, anche in ambienti organizzativi diversi da quello di provenienza;

-specializzazione: in relazione alla evoluzione tecnologica e di mercato e alle connesse esigenze dei diversi ambienti organizzativi di appartenenza può prevedersi, attraverso opportuni interventi addestrativi e idonee esperienze operative, un impiego della risorsa mirato all'apprendimento, nell'ambito della attività prevalente, di conoscenze specialistiche finalizzate a garantire condizioni di elevata efficienza e qualità del servizio.

Dichiarazioni a verbale.

Con riferimento agli impegni assunti nell'allegato 5), CCNL 14.1.14, “Sistema classificatorio”, le parti convengono quanto segue.

1)

All'interno di Gruppi industriali che adottano modelli organizzativi complessi e si sviluppano sul territorio di 2 o più Regioni e sono altresì caratterizzati dalla applicazione di più contratti collettivi, in caso di processi di innovazione tecnologica e/o organizzativa comportanti emersione di nuovi ruoli, esternalizzazione/internalizzazione di attività ovvero progetti di investimento economico particolarmente rilevanti per i territori di riferimento, le parti possono definire con specifiche intese in sede aziendale sistemi di classificazione coerenti con le esigenze di efficienza e flessibilità organizzativa, nella considerazione delle competenze e dei contenuti tipici delle attività e della organizzazione del lavoro, anche diversi da quelli di cui all'art. 18 del presente CCNL.

Le predette intese sono stipulate con la RSU o, in sua mancanza, le Strutture sindacali territoriali competenti a norma dell'art. 7 del presente CCNL e identificano comunque idonei meccanismi di raccordo di tali sistemi con la struttura retributiva e la corrispondente scala parametrale di cui al presente CCNL.

Le parti si danno atto che quanto sopra costituisce - con esclusivo riferimento alla regolamentazione contenuta nell'art. 18 - norma attuativa della previsione contenuta nell'ultimo capoverso della parte III, T.U. sulla rappresentanza CONFINDUSTRIA - CGIL, CISL e UIL 10.1.14 e CONFSERVIZI-CGIL, CISL E UIL del 10.2.14.

2) COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE PER LA RIFORMA

DEL SISTEMA DI INQUADRAMENTO

Le parti convengono che l'attuale sistema di inquadramento debba essere aggiornato tenuto conto dei cambiamenti dei fattori e dei modelli di organizzazione del lavoro intervenuti in questi anni, con riferimento alla crescente digitalizzazione e alla trasformazione della prestazione lavorativa e delle professionalità.

In questo quadro le parti intendono promuovere l'arricchimento e lo sviluppo delle professionalità di settore anche grazie al valore preminente attribuito alla formazione in grado di accrescere le competenze.

In relazione a quanto sopra si concorda che, a partire dalla sottoscrizione del rinnovo del CCNL, si costituirà una Commissione paritetica nazionale, composta da 6 componenti per parte, che avvierà l'approfondimento finalizzato alla definizione di una proposta di revisione del sistema di inquadramento da sottoporre alla decisione finale delle parti stipulanti.

In particolare, tale Commissione procederà alla semplificazione del sistema di inquadramento con la riduzione dei suoi livelli e la ridefinizione delle attuali declaratorie e dei profili professionali campione, anche in considerazione delle specifiche caratteristiche dei diversi settori.

La fase di approfondimento dovrà concludersi entro il 30.6.18 e, qualora la valutazione della proposta sia positiva, le parti stipulanti procederanno a consolidarne i risultati con decorrenza immediata.

Art. 19 - Mutamento mansioni.

L'assegnazione in forma esplicita e dietro preciso mandato di mansioni specifiche appartenenti a un livello di inquadramento superiore comporta l'attribuzione al lavoratore, per tutta la durata della assegnazione delle mansioni superiori, di un importo pari alla differenza tra la retribuzione ordinariamente percepita e quella relativa al livello di inquadramento superiore cui il lavoratore stesso avrebbe diritto in caso di promozione.

Il mandato deve essere affidato preventivamente con comunicazione scritta nella quale va indicato il livello di inquadramento di appartenenza e quello relativo alle mansioni affidate e il periodo dell'incarico.

Nel caso di acquisizione del livello di inquadramento superiore per effetto della assegnazione delle mansioni superiori per il periodo previsto dalle norme vigenti, il lavoratore può continuare a svolgere anche le mansioni del livello precedente.

Art. 20 - Formazione professionale.

Le parti riconoscono concordemente che la valorizzazione professionale delle risorse umane riveste importanza strategica e costituisce una leva essenziale ai fini dell'adeguamento qualitativo della struttura occupazionale alle evoluzioni tecnologiche e organizzative: è funzionale al perseguimento e alla realizzazione della maggiore produttività e competitività aziendale e, nello stesso tempo, è strumento idoneo per aumentare il grado di soddisfazione e di motivazione dei lavoratori e per elevare le opportunità di sviluppo professionale.

In tale ottica il modello formativo è orientato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

-crescita e sviluppo delle competenze professionali delle risorse e adeguamento delle conoscenze/abilità professionali per adeguarle continuamente alle esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche e organizzative;

-accompagnamento e sostegno ai processi di cambiamento e di trasformazione organizzativa interessanti il settore a seguito del D.lgs. 23.5.00 n. 164;

-promozione della impiegabilità delle risorse umane, salvaguardando, tra l'altro, la peculiarità di quelle femminili, al fine di consentire alle aziende una sempre maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori;

-promozione e consolidamento di una cultura diffusa in materia di ambiente e sicurezza del lavoro.

Le iniziative formative saranno rivolte:

a)al personale neo-assunto, al fine di assicurare un agevole inserimento nel sistema aziendale (formazione d'ingresso);

b)al personale che rientra dopo lunghi periodi di assenza al fine di favorire un adeguato reinserimento in azienda (formazione di reinserimento);

c)alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente e un costante aggiornamento (formazione continua);

d)al personale con potenziale da sviluppare, al fine di consentire l'acquisizione di competenze coerenti con ruoli organizzativi e funzionali di diverso o più elevato contenuto professionale (formazione di crescita professionale);

e)al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o processi di rilevante ristrutturazione aziendale che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, al fine di realizzare la riqualificazione e la riconversione delle competenze/professionalità (formazione mirata).

Programmi, criteri, finalità, tempi e modalità delle iniziative formative formeranno oggetto di informativa a livello aziendale secondo le modalità previste all'art. 5, punto 2) del presente CCNL. L'informativa riguarderà anche il consuntivo della attività svolta nell'anno precedente.

Tenuto conto delle finalità della formazione e dell'interesse primario del lavoratore allo sviluppo delle competenze possedute, nonché dell'impegno economico e organizzativo a carico delle aziende per sostenere tali iniziative, le stesse possono anche collocarsi al di fuori dell'orario di lavoro senza dar luogo a corresponsioni per lavoro straordinario.

Capitolo V - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 21 - Provvedimenti disciplinari.

A) Infrazioni e sanzioni.

Le mancanze dei lavoratori, a seconda della loro gravità, possono dare luogo alla applicazione di uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:

(1) rimprovero verbale o scritto;

(2) multa non superiore a 4 ore di retribuzione;

(3) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo fino a 10 giorni;

(4) licenziamento con preavviso;

(5) licenziamento senza preavviso.

Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, l'entità di ciascuna sanzione è determinata in relazione alla gravità della mancanza. Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo non esaustivo, la correlazione tra le mancanze dei lavoratori e i provvedimenti disciplinari.

1) Rimprovero verbale o scritto.

Verrà comminata la sanzione del rimprovero verbale o scritto a seconda della gravità della mancanza a quei lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento:

-senza giustificazione ritarda l'inizio del lavoro, lo sospende o ne anticipa la cessazione, senza provocare pregiudizio agli impianti o ai beni aziendali o al rapporto con gli utenti;

- non osserva regolarmente le disposizioni sulle pause;

-non avverte tempestivamente i superiori di eventuali anomalie riscontrate nel processo lavorativo, che comportino lievi pregiudizi per l'azienda;

-usa impropriamente vestiario aziendale, senza che ciò configuri mancanza più grave;

-non osserva il divieto di fumare, ove il divieto non comporta esposizione a rischio specifico (pericolo di incendio, esposizione a cancerogeni, amianto, agenti biologici etc.);

-in qualunque modo commette lieve trasgressione delle norme del CCNL o dei regolamenti aziendali.

2) Multa fino a 4 ore.

Verrà comminata la sanzione della multa fino a 4 ore di retribuzione a quei lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento:

-reiteratamente, senza giustificazione, ritarda l'inizio del lavoro, lo sospende o ne anticipa la cessazione, non osserva le disposizioni sulle pause, senza recare pregiudizio agli impianti e beni aziendali o al rapporto con gli utenti;

- per negligenza procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiale dell'azienda;

- risulta assente dal domicilio comunicato alla azienda durante le fasce orarie previste, in occasione di controllo delle assenze per infermità previste dalle norme di legge;

- non rispetta le norme che regolano gli accessi nei luoghi di lavoro;

- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate al punto 1).

3) Sospensione.

Verrà comminata la sanzione della sospensione da 1 fino a 10 giorni, secondo un criterio progressivo di proporzionalità alla gravità della mancanza, a quei lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento:

-senza giustificazione non si presenta al lavoro o abbandona il proprio posto di lavoro;

- non osserva il divieto di fumare o di accendere fiamme libere, ove ciò sia vietato dalle norme tecniche, senza che da ciò siano derivati danni;

- non esegue il lavoro secondo le disposizioni o istruzioni ricevute o rifiuta ingiustificatamente di eseguire compiti assegnati da superiori;

- non avverte tempestivamente i superiori di eventuali irregolarità sull'andamento del servizio cui è preposto che comportino notevole pregiudizio al servizio stesso;

- non osserva o non applica le norme o le misure sulla sicurezza e sulla igiene del lavoro, di cui sia stato debitamente portato a conoscenza;

- non fa osservare le norme o le misure sulla sicurezza, salute e igiene del lavoro al personale da lui coordinato;

- utilizza per finalità extra-lavorative e/o in modo improprio i mezzi, gli strumenti e i dispositivi (anche telefonici e informatici) aziendali, senza che da ciò derivino danni alla azienda;

- pone in essere comportamenti lesivi della dignità della persona, anche in ragione della condizione sessuale;

- viola in modo non grave le procedure interne previste nel modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del D.lgs. n. 231/01 o pone in essere un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello;

- in qualunque modo commette grave trasgressione alle norme del CCNL o dei regolamenti aziendali;

- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate al punto 2);

- reiterata recidiva in qualunque delle mancanze contemplate al punto 1) e/o 2).

4) Licenziamento con preavviso.

Verrà comminata la sanzione del licenziamento con preavviso a quei lavoratori che commettano infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento e che non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui al seguente numero 5):

- è in stato di manifesta ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti durante l'orario di lavoro;

- determina per colpa grave danni rilevanti a tutto quanto forma oggetto del patrimonio dell'azienda;

-si assenta senza giustificazione, almeno 2 volte in un anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie;

- si assenta senza giustificazione per 2 giorni consecutivi;

- abbandona il posto di lavoro quando ciò possa provocare rilevante pregiudizio agli impianti o ai beni aziendali o al servizio;

- provoca e/o partecipa a diverbio litigioso od oltraggioso seguito da vie di fatto durante l'orario di lavoro sul luogo di lavoro ovvero in luoghi di pertinenza aziendale;

- non osserva il divieto di fumare o di accendere fiamme libere, ove ciò sia vietato dalle norme tecniche, arrecando pregiudizio a persone o beni aziendali;

-utilizza per finalità extra-lavorative e/o in modo improprio i mezzi, gli strumenti e i dispositivi (anche telefonici e informatici) aziendali, quando ne deriva o possa derivarne un danno all’azienda, di natura economica o di immagine;

- nel violare le regole procedurali o di comportamento previste nel modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del D.lgs. n. 231/01 reca un danno alla azienda o pone in essere un comportamento diretto in modo univoco al compimento di un reato;

-non si rende disponibile a sottoporsi ai controlli sanitari preventivi e periodici previsti dal programma di sorveglianza sanitaria o rifiuta di sottoporsi agli accertamenti sanitari per determinare l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti o altri controlli sanitari consentiti dalla legge;

- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate al punto 3);

- reiterata recidiva in qualunque delle mancanze contemplate al punto 2) e/o 3).

5) Licenziamento senza preavviso.

Verrà comminata la sanzione del licenziamento senza preavviso a quei lavoratori che commettano infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro o che commettano azioni che costituiscono delitto a termine di legge, anche non specificamente richiamate nel presente CCNL, come ad esempio:

-pone in essere gravi comportamenti lesivi della dignità della persona in ragione della condizione sessuale;

-pone in essere comportamenti reiterati che assumono forma di violenza morale o atti di discriminazione;

-altera o falsifica documenti inerenti alle certificazioni di malattia, infortuni e inabilità temporanee;

- effettua per sé o per altri irregolare scritturazione o timbratura di schede o alterazione dei sistemi aziendali di controllo delle presenze o dei rendiconti per i rimborsi delle spese di trasferta o comunque si rende responsabile di falsa attestazione della presenza in servizio;

-nello svolgimento delle proprie mansioni, per negligenza o per mancata osservanza delle procedure aziendali o delle disposizioni dei propri superiori, mette a repentaglio la sicurezza delle persone e delle cose;

-commette grave insubordinazione ai superiori, e comunque insubordinazione o diverbio litigioso seguiti da vie di fatto;

-subisce condanna a una pena detentiva con sentenza passata in giudicato per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che lede la figura morale del lavoratore;

-commette furto di beni di proprietà dell’azienda o comunque situati nei locali aziendali anche se di proprietà di terzi o di colleghi di lavoro;

-compie danneggiamento volontario di beni della azienda o sabotaggio;

-esegue in orario di lavoro attività in concorrenza, anche indiretta, o in contrasto con quella della azienda o attività per conto proprio o di terzi, da cui derivi direttamente o indirettamente un lucro per il lavoratore e/o un danno per l'azienda;

- richiede e/o accetta a/da terzi compensi, a qualsiasi titolo, in connessione con gli adempimenti della prestazione lavorativa;

- abbandona senza giustificazione il posto di lavoro, quando possa derivarne un pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti, o comunque compie azioni che implichino gli stessi pregiudizi;

- si assenta senza giustificazione per 3 giorni consecutivi;

- costruisce o fa costruire oggetti o in qualunque modo procaccia o esegue lavori per conto proprio o di terzi durante l'orario di lavoro;

- pone in essere comportamenti che denotano una manifesta alterazione psicofisica derivante da ubriachezza o da effetti di sostanze stupefacenti che determinano un rilevante pregiudizio alle persone, ai beni aziendali, agli impianti;

- nel violare le regole procedurali o di comportamento previste nel modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del D.lgs. n. 231/01 pone in essere un comportamento diretto in modo univoco ad arrecare danno alla azienda o a compiere un reato, tale da determinare a carico della stessa l'applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. n. 231/01.

B) Norme procedurali.

Le sanzioni più gravi del rimprovero verbale devono essere comminate nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7, legge n. 300/70.

Per i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore precisando che egli, entro il termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione scritta, potrà presentare le proprie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con l'azienda, potendo farsi assistere dalla RSU oppure dalla O.S. cui aderisca o conferisca mandato.

Fatta salva l'adozione della sospensione cautelare di cui al comma successivo, se il provvedimento disciplinare non verrà emanato entro i 10 giorni lavorativi decorrenti dal predetto 5° giorno dal ricevimento della contestazione o dal giorno immediatamente successivo alla eventuale discussione della contestazione con l'azienda, tali giustificazioni si riterranno accolte.

Qualora i tempi del procedimento o le esigenze connesse all'accertamento della entità della mancanza siano incompatibili con la presenza del lavoratore nella azienda, l'azienda può disporre la sospensione cautelare del lavoratore per il periodo strettamente necessario e comunque non superiore a 30 giorni. Durante tale periodo al lavoratore viene corrisposta la retribuzione salvo che non risulti accertata una infrazione passibile di uno dei provvedimenti disciplinari previsti al n. 4) e ss. di cui al comma 1) del presente articolo.

Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.

Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere la procedura di conciliazione prevista dall'art. 7, commi 6) e 7), legge n. 300/70. Salvo diverso pronunciamento del Collegio di conciliazione, i relativi oneri saranno distribuiti in ugual misura tra le parti.

Il licenziamento potrà essere impugnato secondo le procedure di legge vigenti.

Il presente articolo o l'eventuale codice disciplinare aziendale devono essere affissi permanentemente in luoghi della azienda accessibili a tutti i dipendenti.

Dichiarazione a verbale.

Ai sensi e per gli effetti del comma 4), art. 18, legge n. 300/70, come modificato dalla legge n. 92/12, le parti hanno inteso individuare in modo tassativo e specifico le infrazioni disciplinari a cui correlare le sanzioni conservative.

Capitolo VI - SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Art. 22 - Salute, sicurezza e ambiente.

Le aziende dichiarano che la sicurezza e l'igiene del lavoro, la salute dei lavoratori e la cura e il miglioramento continuo dell'ambiente di lavoro devono essere principi informatori delle politiche aziendali e dei comportamenti organizzativi e operativi di tutti i soggetti interessati e che la funzione “sicurezza” si configura come qualificato mezzo della attività aziendale destinata a promuovere la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro, il rispetto dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile delle attività produttive.

Le parti riaffermano come diritto-dovere primario dei soggetti sopra indicati la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e individuano lo strumento per realizzare tale tutela nella prevenzione, intesa come complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi della attività lavorativa, per il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro e nel rispetto della salute della popolazione e della integrità dell'ambiente esterno.

Considerato il D.lgs. n. 81/08 e s.m.i., che demanda alla contrattazione collettiva la definizione dei temi concernenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio, la formazione di detta rappresentanza e la costituzione degli Organismi paritetici territoriali, le parti convengono quanto segue.

1) Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e Ambiente

(RLSA).

Il RLSA, ai sensi dell’art. 47, D.lgs. n. 81/08 e s.m.i., ha il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori stessi.

Nell'ottica di coniugare le esigenze di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rispetto dell'ambiente e di sviluppo delle attività produttive, i RLSA, ferme restando le attribuzioni della legge e il numero complessivo di seguito previsto, svolgono il loro ruolo anche in materia ambientale, collaborando, nell'ambito delle loro prerogative al raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute e dell'ambiente.

Per le aziende o unità produttive (l’individuazione della unità produttiva fa riferimento all’organizzazione aziendale) che occupano fino a 15 dipendenti, il RLSA viene eletto tramite elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno.

L'elezione diretta avviene su iniziativa delle Strutture sindacali competenti delle OO.SS. stipulanti il CCNL e si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori in forza alla azienda alla data delle elezioni e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato occupati nella azienda; risulta eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi. Il verbale della avvenuta elezione va trasmesso tempestivamente all'azienda.

Nelle aziende o unità produttive (l’individuazione della unità produttiva fa riferimento alla organizzazione aziendale) con dipendenti superiori a 15, i RLSA sono individuati, nell'ambito dei componenti delle RSU, secondo i seguenti criteri:

- 1 solo rappresentante fino a 200 dipendenti

- 3 rappresentanti da 201 a 1.000 dipendenti

- 6 rappresentanti oltre 1.000 dipendenti

Per l'elezione o designazione del RLSA si applicano i seguenti criteri:

a)nella fase di costituzione, o rinnovo, della RSU il candidato viene identificato tra i candidati proposti per l'elezione della RSU; le operazioni di elezione sono quelle previste per l'elezione della RSU. Nel caso di mancata elezione del candidato a RLSA, il rappresentante stesso viene designato dai componenti della costituita RSU al loro interno;

b)nei casi in cui sia già costituita la RSU alla individuazione con designazione del RLSA provvedono i componenti della RSU al loro interno; tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.

In caso di designazione, l'incarico decorre dalla data della medesima e fino ad esaurimento del mandato della RSU.

Nel caso di dimissioni della RSU, il RLSA esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione della RSU stessa e comunque non oltre il suo mandato; in tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di ultrattività della carica;

c) qualora la RSU non fosse ancora stata eletta oppure non fosse più validamente costituita si procede alla individuazione del RLSA secondo quanto previsto per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti, su iniziativa delle OO.SS. stipulanti del presente CCNL.

In tale caso il RLSA esercita le proprie funzioni fino alla elezione della RSU.

I livelli territoriali competenti delle OO.SS. stipulanti del presente CCNL comunicano tempestivamente, per iscritto, alla Direzione aziendale, i nominativi dei RLSA eletti o designati.

Ricevuta la suddetta comunicazione la Direzione aziendale comunica all'Organismo paritetico territoriale, per il tramite della associazione territoriale di appartenenza ove presente, il nominativo dei RLSA.

I RLSA restano in carica 3 anni.

Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50, D.lgs. n. 81/08 e s.m.i. al RLSA spettano i seguenti permessi retribuiti:

- 12 ore annue - nelle aziende o unità produttive (*) che occupano fino a 5 dipendenti;

- 30 ore annue - nelle aziende o unità produttive (*) che occupano da 6 a 15 dipendenti;

- 40 ore annue - nelle aziende o unità produttive (*) che occupano più di 15 dipendenti (oltre ai permessi già previsti per le RSU).

Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l), art. 50, D.lgs. n. 81/08 non viene utilizzato il predetto monte ore.

(*)

L’individuazione della unità produttiva fa riferimento alla organizzazione aziendale.

2) Attribuzioni del RLSA.

In riferimento a quanto previsto dalle norme del suddetto decreto legislativo il RLSA ha il diritto di:

a)accedere ai luoghi di lavoro nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge. A tal fine il RLSA segnala preventivamente alla Direzione aziendale le visite di controllo che intende effettuare agli ambienti dì lavoro.

Tali visite si devono svolgere di norma congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato;

b) essere consultato, secondo criteri di effettività e tempestività, su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.

Il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLSA.

Il rappresentante conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa;

c) ricevere le informazioni e la documentazione di cui alle lett. e) ed f), comma 1), art. 50, D.lgs. n. 81/08.

Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 28, D.lgs. n. 81/08 custodito presso l'azienda o l'unità produttiva ai sensi dell'art. 29, comma 4) del sopracitato decreto.

Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del RLSA, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.

Per informazioni inerenti alla organizzazione e agli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi alla igiene e sicurezza del lavoro. Il RLSA è tenuto a fare un uso strettamente connesso alla sua funzione delle informazioni ricevute, nel rispetto del segreto industriale.

In applicazione dell'art. 35, D.lgs. n. 81/08, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi convoca le riunioni periodiche di cui al relativo comma 1) con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.

I RLSA possono richiedere la convocazione delle riunioni di cui sopra, al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.

Delle riunioni viene redatto verbale.

Le parti ritengono opportuno che il RLSA, prima di ricorrere alla autorità competente, richieda un incontro urgente al datore di lavoro per esaminare il problema.

3) Formazione RLSA.

Il RLSA ha diritto alla formazione prevista dall'art. 37, comma 11), D.lgs. n. 81/08 e s.m.i., mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività.

Tale formazione, i cui oneri sono a carico della azienda, verrà attuata attraverso un programma base, la cui durata è definita dal suddetto decreto, finalizzata a fornire al RLSA:

-conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;

-conoscenze generali sui rischi della attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;

-conoscenze sugli obblighi previsti dalla normativa nel rapporto con il territorio;

- metodologie sulla valutazione del rischio;

- metodologie minime di comunicazione.

Le parti convengono di integrare i contenuti di cui sopra mediante permessi retribuiti aggiuntivi sulla base di progetti formativi inerenti alla specificità organizzativa dell'area di appartenenza privilegiando le tematiche ambientali nella misura di 4 ore nelle aziende fino a 50 dipendenti e di 8 ore nelle aziende sopra i 50 dipendenti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa riferimento al D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.

4) Organismo Paritetico Nazionale gas-acqua.

La salute e la sicurezza rappresentano per le aziende e per i lavoratori beni primari irrinunciabili nella gestione e nello sviluppo delle attività produttive.

Le parti convengono sulla necessità di concorrere nella definizione e nella attuazione di una strategia volta a determinare una più diffusa cultura della prevenzione del rischio nei luoghi di lavoro e delle condizioni necessarie allo sviluppo sostenibile.

Obiettivo comune è di far crescere in ogni luogo di lavoro la cultura della sicurezza attraverso la sensibilizzazione di tutte le risorse, l'utilizzo di adeguati sistemi di gestione, procedure operative, programmi di formazione del personale. A tal riguardo si conviene di istituire un Comitato paritetico a livello nazionale composto da 6 rappresentanti per parte che definisca linee-guida sui temi della salute e sicurezza finalizzati a:

-intensificare l'azione di orientamento delle imprese, delle RSU, dei RLSA e dei lavoratori verso criteri di gestione delle problematiche inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro;

-predisporre percorsi formativi adeguati alle peculiarità dei settori, mantenendo aggiornati i contenuti e le formule operative dei corsi.

Per perseguire tali finalità le parti convengono di istituire l'Organismo Paritetico Nazionale Salute, Sicurezza, Ambiente di settore cui sono affidati i seguenti compiti e attribuzioni:

-approfondimento della normativa nazionale e comunitaria in materia;

- monitoraggio della normativa contrattuale e della sua applicazione in azienda, con particolare riferimento all’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione;

-supporto alle imprese nella individuazione dei sistemi di gestione integrati Salute, Sicurezza e Ambiente, anche attraverso iniziative presso le Istituzioni e/o INAIL;

-promozione o svolgimento di attività formative in tema di salute, sicurezza e ambiente, anche attraverso l'impiego di Fondi interprofessionali di cui all'art. 118, legge 23.12.00 n. 388 s.m.i.; - rilascio di attestazioni di asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'art. 30, T.U. n. 81/08.

Tale Organismo è formato da 3 membri rappresentanti della parte imprenditoriale e 3 dalla parte delle OO.SS. nazionali stipulanti il presente CCNL.

L'Organismo si potrà avvalere nello svolgimento dei propri compiti del contributo di rappresentanti delle associazioni, aziende e OO.SS. di categoria e di esperti o strutture professionali esperte scelte di comune accordo per approfondire particolari e significati argomenti indicati congiuntamente.

Il regolamento attuativo e di funzionamento sarà definito con accordo delle parti stipulanti entro il 2017.

Capitolo VII - ORARI DI LAVORO, RIPOSI E FESTIVITÀ

Premessa.

Le parti, considerata la peculiarità delle prestazioni rese dal personale regolato dal presente CCNL, nonché le ragioni obiettive e tecniche inerenti alla organizzazione del lavoro che caratterizzano i servizi continuativi di pubblica utilità erogati dalle aziende, si danno atto che le disposizioni contenute nel presente capitolo VII costituiscono attuazione delle deleghe previste dal D.lgs. 8.4.03 n. 66, come modificato dal successivo D.lgs. 19.7.04 n. 213, anche con riferimento alle deroghe ed eccezioni previste negli artt. 9, 16 e 17 del medesimo decreto, rappresentando una normativa complessivamente idonea a realizzare la “protezione appropriata” dei lavoratori richiesta dal comma 4), art. 17 del decreto.

Art. 23 - Orario di lavoro.

Le aziende attuano una gestione dell'orario di lavoro funzionale al presidio dei processi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella effettiva della forza lavoro all'interno del processo produttivo e per concorrere a:

-conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela;

- realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia;

- ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario;

-far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa.

Ferma restando la disciplina legale dell'orario di lavoro e le relative deroghe ed eccezioni, la durata contrattuale dell'orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti settimanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana.

Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l'orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l'adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5) e 6), art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l'adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all'art. 29, comma 8) del presente CCNL.

Sempre al fine della omogeneizzazione degli orari in azienda, l'orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2), ovvero quello di 39 ore di cui al precedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti, oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all'art. 29, comma 8) del presente CCNL.

La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dalla azienda previa comunicazione alla RSU 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità per l'esercizio dei rispettivi ruoli.

Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l'orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2) si realizza anche attraverso l’assorbimento delle 68 ore di riduzione dell'orario di lavoro previste dall'art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale fino a concorrenza della 40a ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti.

Avuto riguardo alle esigenze tecnico-organizzative del settore e al servizio di pubblica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente CCNL, le parti stabiliscono che, con decorrenza 1.1.07, la durata media dell'orario di lavoro di cui all'art. 4, comma 3), D.lgs. n. 66/03, va calcolata prendendo a riferimento un periodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico- operative per assicurare la continuità del servizio e un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l'azienda e la RSU potranno concordare l'estensione del periodo da 6 a 12 mesi.

Le parti si danno inoltre atto che l'art. 16, comma 1), lett. n) e l'art. 17, comma 5) del suddetto decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree operative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esaustivo - gli addetti al presidio e alla vigilanza degli impianti e al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavoratori di cui all'ultimo comma, art. 27 del presente CCNL - e ai telelavoratori.

La distribuzione su 5 o 6 giorni e l'articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dalla azienda previa comunicazione alla RSU 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità per l'esercizio dei rispettivi ruoli.

Laddove l'orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il 6° giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti.

L'orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali e un minimo di 32 ore settimanali. L'azienda definisce tali regimi di orario, previa comunicazione alla RSU 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità per l'esercizio dei rispettivi ruoli.

Nell'ambito di quanto previsto ai commi precedenti possono essere inoltre definiti:

-orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retribuito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere inferiore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore;

-orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo;

-differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di lavoratori interessati dagli stessi processi/ attività;

-orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, D.lgs. n. 66/03, la pausa giornaliera non retribuita, nei casi in cui l'orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nella articolazione degli orari in atto a livello aziendale.

Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le parti si danno atto, anche ai fini della applicazione dell'art. 51, comma 2), lett. c) TUIR che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell'orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di lavoro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell'art. 8, comma 1), D.lgs. n. 66/03.

Le parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la RSU, da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità per l'esercizio dei rispettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l'utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell'orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell'anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti etc.), per tutto il personale ritenuto dall'azienda non necessario per le esigenze di servizio.

Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati a un orario fisso da particolari esigenze di servizio.

Le variazioni temporanee dell'orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso.

L'azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario e i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall'art. 7, D.lgs. n. 66/03.

Le parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli artt. 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.

Attività commerciali.

Fermo restando quanto previsto dal comma 3) del presente articolo, è facoltà delle aziende che esercitano prevalentemente attività commerciale, nonché di tutte le aziende nei confronti dei lavoratori addetti alle attività commerciali, stabilire la durata normale dell'orario di lavoro in 40 ore settimanali medie, previa comunicazione alla RSU almeno 20 giorni prima dell’attuazione.

Le ore eccedenti l'orario medio contrattuale di cui al comma 2) del presente articolo possono essere compensate con permessi retribuiti da fruire secondo le modalità in atto per i permessi ex-festività. In alternativa, previo esame congiunto con la RSU da esaurire entro 20 giorni, le ore eccedenti l'orario medio contrattuale di cui al comma 2) del presente articolo sono compensate con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale fino a concorrenza della 40a ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti.

In deroga a quanto previsto dalla successiva norma transitoria i medesimi criteri sono seguiti nei confronti dei lavoratori ai quali fosse precedentemente applicato un orario inferiore a quello medio di cui al comma 2) del presente articolo.

Norma transitoria.

I lavoratori in servizio alla data di stipulazione del CCNL 1.3.02 mantengono ‘ad personam’ la durata settimanale media dell'orario normale di lavoro e le eventuali ore annue di riduzione d'orario in atto in forza dei CCNL precedentemente applicati.

Art. 24 - Lavoro in turno.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 2), lett. f), D.lgs. n. 66/03, ai fini della disciplina del presente articolo si considera lavoro in turno la prestazione lavorativa avvicendata, articolata su 24 ore oppure su 16 ore, per 5, 6 o 7 giorni alla settimana.

Il suddetto avvicendamento si realizza normalmente con la coincidenza tra la fine della prestazione lavorativa di un lavoratore e l'inizio della prestazione dell'addetto successivo, secondo una programmazione basata sulla rotazione ciclica dei lavoratori nei diversi orari.

Le tipologie di lavoro in turno prese in considerazione ai fini della disciplina prevista nel presente articolo sono pertanto:

a)turni continui per tutte le ore del giorno e della notte, articolati su 5, 6 o 7 giorni alla settimana;

b)turni articolati su 5, 6 o 7 giorni alla settimana, con esclusione del lavoro in orario notturno.

Resta ferma la possibilità per le parti di individuare e contrattare aziendalmente altri eventuali tipi di turno e il relativo trattamento economico, comunque in misura non superiore a quella prevista dal presente articolo per i turni di tipo b).

L'articolazione dei turni deve consentire, di norma, a ciascun lavoratore il godimento di un periodo di riposo pari ad almeno 11 ore tra la fine del turno di lavoro e l'inizio di quello successivo.

Il lavoratore addetto al lavoro in turno deve usufruire, nell'arco dell'anno, dello stesso numero di giorni di riposo (riposo settimanale e, in caso di settimana corta, 6° giorno non lavorato) goduti dal lavoratore non addetto a lavoro in turno.

L'eventuale spostamento del giorno stabilito di riposo non dà luogo a nessuna maggiorazione quando il lavoratore ne sia stato informato almeno 4 giorni prima; in caso contrario al lavoratore verrà riconosciuto il compenso nella misura prevista per il lavoro ordinario festivo di cui all'art. 26.

A norma dell'art. 17, comma 3), lett. a), D.lgs. n. 66/03, le parti confermano che i casi in cui il lavoratore cambia squadra/turno, ovvero i casi di mancato o ritardato cambio configurano eccezioni al principio del riposo giornaliero di cui all'art. 7 del citato decreto.

Al termine del turno il lavoratore non può abbandonare il posto di lavoro o interrompere lo svolgimento delle sue mansioni, se non quando sia stato sostituito dal lavoratore subentrante. Le parti convengono che, compatibilmente con l'organizzazione aziendale e le esigenze di servizio, la copertura del turno per mancato cambio avvenga di norma con il prolungamento del turno non oltre le 4 ore e con corrispondente entrata in turno del turnista subentrante.

Sulla retribuzione individuale oraria del lavoratore addetto al lavoro in turno si applicano le seguenti maggiorazioni:

- per ogni ora di effettivo lavoro in giorno feriale,

escluso l'orario notturno: 5,5%

- per ogni ora di effettivo lavoro in giorno feriale,

durante l'orario notturno: 26%

- per ogni ora di effettivo lavoro in giorno festivo,

escluso l'orario notturno: 31%

- per ogni ora di effettivo lavoro in giorno festivo,

durante l'orario notturno: 51%

Ai soli fini del calcolo dei compensi orari di cui sopra, per giorni festivi si intendono quelli individuati nell'art. 29, incluse le domeniche, e per orario notturno il periodo intercorrente tra le ore 21 e le 6 (vedi scambio di lettere in allegato al n. 3).

Le prestazioni eccedenti il normale orario previsto per il singolo turno vengono compensate con la retribuzione maggiorata come previsto per il lavoro straordinario, ferma restando la corresponsione del compenso orario come sopra definito.

Tali compensi vengono corrisposti con le medesime misure e modalità anche al lavoratore adibito al turno in via occasionale.

I compensi attribuiti ai lavoratori per l'effettuazione del turno notturno e festivo tengono conto e remunerano anche il disagio connesso a problemi di trasporto, pasto etc. per il lavoro prestato in orario notturno e per quello effettuato nella giornata di domenica e nei giorni festivi; vengono peraltro confermate le provvidenze aziendali eventualmente esistenti, anche derivanti da accordi aziendali, per i lavoratori turnisti in materia di pasto e trasporto.

I compensi vengono corrisposti mensilmente sulla base delle ore di turno effettivamente prestate nel mese; gli stessi non fanno parte della retribuzione a nessun effetto contrattuale; in particolare non sono utili al fine del computo degli istituti a corresponsione indiretta e differita, in quanto già comprensivi della loro incidenza sugli stessi.

I compensi sopra indicati assorbono altresì ogni altro trattamento avente finalità analoghe e sono remunerativi del disagio eventualmente conseguente al prolungamento di orario necessario per effettuare le consegne al turnista subentrante, allo spostamento del riposo domenicale.

I lavoratori in turno sono tenuti a garantire eventuali sostituzioni di lavoratori turnisti assenti.

Il lavoratore addetto al lavoro in turno che lavora su 40 ore settimanali medie ha diritto a fruire di permessi retribuiti aggiuntivi in misura pari a 9,5 giorni in ragione d'anno, con le stesse modalità previste per i permessi retribuiti ex festività dall'art. 29, penultimo comma. Per i lavoratori continuativamente impegnati in attività che comportano lo svolgimento di turni su 24 ore per 7 giorni la settimana i permessi in parola sono pari a 10,5 giorni.

Per i lavoratori che, in forza della norma transitoria di cui all'art. 23 del presente CCNL, hanno mantenuto ‘ad personam’ la durata settimanale media dell'orario di lavoro di 38 ore, i permessi di cui al comma precedente sono pari a 12 giorni in ragione d'anno, da godersi con le modalità previste per i permessi retribuiti ex festività, art. 29, penultimo comma.

I lavoratori addetti al turno, ove abbiano compiuto 58 anni di età con almeno 20 anni di lavoro in turno, in caso di assegnazione per decisione aziendale ad attività non richiedenti turno, hanno diritto di conservare il 100% dell'importo medio annuo percepito nell’ultimo anno. La percentuale di cui sopra viene riproporzionata in ragione di 1/20 per ogni anno di servizio in turno per i lavoratori che cessino il turno con almeno 58 anni di età e meno di 20 anni di lavoro in turno.

I lavoratori che abbiano compiuto 58 anni di età e almeno 20 di lavoro in turno, oppure 27 anni di lavoro in turno, possono richiedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, di essere utilizzati in attività equivalenti per quanto riguarda la qualifica non richiedenti lavoro in turno, conservando il 100% dell'importo medio annuo percepito nell'ultimo anno. Per lo svolgimento delle nuove attività i lavoratori saranno coinvolti in un percorso formativo di riqualificazione.

Il compenso di cui ai due commi precedenti viene corrisposto per quote mensili che non fanno parte della retribuzione a nessun effetto contrattuale.

In caso di passaggio di livello o nel caso di successivo impiego dei lavoratori in attività comportanti lavoro in turno ovvero la corresponsione di altre indennità con origine o finalità analoghe a quelle dei turni, il suddetto compenso viene assorbito fino a concorrenza.

Le aziende si impegnano ad esaminare eventuali richieste di uscita in mancanza dei requisiti minimi indicati, se collegate a comprovate gravi patologie del lavoratore.

Ogni importo riconosciuto ai sensi dei precedenti commi viene comunque a cessare al momento della maturazione dei requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia.

Dichiarazione a verbale.

Le parti confermano che nulla è innovato rispetto alla vigente disciplina collettiva, anche a livello aziendale, in materia di condizioni e articolazione degli schemi di turno, ivi comprese le specifiche previsioni su pause, riposi giornalieri e riposi settimanali e riconoscono, secondo quanto evidenziato nella Premessa al capitolo VII del presente CCNL, che la normativa contenuta nel presente articolo assicura una protezione adeguata a detti lavoratori.

Art. 25 - Reperibilità.

Le aziende sono impegnate ad organizzare un presidio di 24 ore per tutti i giorni dell'anno per garantire la tutela della incolumità della clientela, della sicurezza e della funzionalità degli impianti e della rete e per garantire la regolarità del servizio.

Tenuto conto della sicurezza e dell’efficienza degli impianti e della rete, del numero e della distribuzione degli utenti e degli impianti, tale presidio può essere garantito anche attraverso un servizio di reperibilità, ad integrazione o sostituzione della organizzazione in turno.

Per reperibilità si intende la disponibilità del lavoratore a prestare la propria attività lavorativa su chiamata al di fuori del normale orario di lavoro per interventi non programmati correlati alle finalità di cui al comma 1).

La reperibilità è una prestazione compresa nella normale attività del personale operativo e tecnico e il lavoratore in possesso delle necessarie competenze incaricato dalla azienda non può rifiutarsi di svolgere tale servizio.

Nell'organizzare il servizio le aziende sono impegnate a utilizzare le più moderne e avanzate risorse tecniche (attrezzature, strumentazioni, mezzi operativi etc.) per conseguire la massima sicurezza degli utenti, degli operatori e degli impianti.

L'azienda, previa idonea informazione e formazione, doterà il personale in reperibilità, ai soli fini del servizio, di tutta la strumentazione necessaria e tecnologicamente idonea al fine di rendere tempestivo ed efficace l'intervento.

Il lavoratore reperibile deve assicurarsi del funzionamento delle attrezzature in dotazione; deve essere in grado di raggiungere, dalla sua abitazione o da qualunque località compatibile, il luogo dell'intervento nel più breve tempo possibile, nel rispetto delle indicazioni della azienda e comunque nei tempi previsti dalle normative vigenti o dalla Autorità di regolazione e provvedere agli interventi necessari con i mezzi e le procedure fornite dall’azienda.

Per il predetto servizio, fermo restando quanto stabilito dal presente CCNL in materia di orario di lavoro e tenuto conto degli impegni assunti a norma dell'art. 6, comma 2) del presente CCNL, si conviene quanto segue:

1)

Il servizio di reperibilità viene svolto fuori del normale orario di lavoro.

2)

La disponibilità del lavoratore nell'ambito del servizio di reperibilità non costituisce prestazione lavorativa effettiva.

3)

Le aziende favoriranno l'avvicendamento nel servizio di reperibilità del maggior numero possibile di lavoratori in possesso delle necessarie competenze tecniche, da garantire attraverso percorsi formativi professionalizzanti che pongano i lavoratori in grado di svolgere autonomamente ed efficacemente i compiti assegnati.

4)

L'impegno di reperibilità è limitato a 12 giorni/mese di servizio ‘pro capite’. I compensi convenuti nel presente articolo saranno maggiorati del 15% per le giornate eccezionalmente eccedenti il 12° giorno/mese.

5)

Le attività svolte nel luogo di intervento prevedono prestazioni lavorative coerenti con la professionalità del lavoratore chiamato in servizio.

6)

Tali attività, in quanto rese fuori del normale orario di lavoro, sono retribuite secondo le norme previste dal presente CCNL per il lavoro straordinario; per i tempi di viaggio di andata e ritorno dal luogo di intervento è riconosciuta forfettariamente 1 ora di retribuzione straordinaria. Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, qualora l’azienda adotti sistemi di localizzazione che permettano una puntuale rilevazione delle effettive presenze, potranno essere definite diverse modalità di compensazione dei tempi di viaggio.

7)

Le modalità organizzative del servizio sono definite dalla azienda previa comunicazione alla RSU 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità per l'esercizio dei rispettivi ruoli.

8)

Nel caso di esternalizzazioni si conferma la disciplina dell'art. 6, comma 2) del presente CCNL, che prevede il mantenimento del ‘know-how’ inerente al ‘core business’.

9)

Qualora il riposo giornaliero - fruito anche in modo frazionato a causa degli interventi effettuati - risulti, anche tenendo conto dei riposi fisiologici di cui all'art. 27, comma 14) del presente CCNL, comunque inferiore complessivamente alle 11 ore nelle 24, il lavoratore ha diritto a riposi compensativi fino a concorrenza delle 11 ore di riposo, fermo restando il diritto alla sola maggiorazione di cui all’art. 27, comma 12) del presente CCNL. Detti riposi vanno goduti di norma nell’ambito della prestazione lavorativa ordinaria delle 48 ore successive.

10)

Il lavoratore che per qualsiasi causa, eccettuata l'adesione allo sciopero, risulti assente per l'intera giornata lavorativa non può svolgere il servizio di reperibilità e l'azienda provvede alla sua immediata sostituzione con altro lavoratore.

I compensi per il servizio di reperibilità sono comprensivi di ogni disagio sostenuto dal lavoratore, incluso l'impegno telefonico o tramite computer o mezzi analoghi, nello svolgimento del servizio di reperibilità e vengono stabiliti nei seguenti importi giornalieri in cifra onnicomprensivi:





UTILITALIA/ANFIDA


ANIGAS


feriale

sab. non lav.

e festivo


feriale

sab. non lav.

e festivo

1.1.16

21,38

29,70

20,91

28,22

1.1.17

21,88

29,70

21,88

29,22

1.1.18

21,88

30,50

21,88

30,50

In considerazione delle significative differenze dei compensi dei CCNL previgenti, si convengono i seguenti progressivi allineamenti ai compensi della disciplina unica di settore per le aziende associate ad ASSOGAS e IGAS:




feriale


festivo

1.1.15

€ 13,38

€ 20,04

Dal 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 2016, gli importi si incrementano di € 1,00 per i servizi feriali e di € 1,25 per quelli festivi, fino a raggiungere i valori di € 21,88 per i primi ed € 30,50 per i secondi.

Ai soli fini della misurazione del compenso giornaliero, la giornata di reperibilità, convenzionalmente fissata in misura sempre pari a 24 ore, decorre ogni giorno a partire dall'inizio dell'orario di lavoro ordinario, così come fissato nelle giornate lavorative.

I compensi per servizio feriale lavorativo o sabato non lavorato e festivo verranno erogati facendo riferimento all'inizio del servizio di reperibilità.

La reperibilità può essere richiesta con impegno diversificato nelle giornate lavorative, nel sabato non lavorato e nelle giornate festive: in sede aziendale possono pertanto essere attuate forme di reperibilità oraria, per quote orarie pari a 1/16 del compenso sopra previsto per la giornata feriale e 1/24 per le giornate di sabato e festive, fatto salvo un impegno minimo di 3 ore per la reperibilità in giornata lavorativa feriale e di 6 ore per quella in giornata festiva o di sabato non lavorato.

Nei confronti del personale reperibile che, per effetto del modello organizzativo del servizio adottato, di norma opera da remoto, in aggiunta ai compensi sopra indicati viene riconosciuto un importo aggiuntivo per ciascuna giornata di reperibilità pari ad € 3,00. Tale importo viene assorbito nella retribuzione dovuta per la prestazione lavorativa eventualmente eseguita nel luogo di intervento. Ove siano attuate forme di reperibilità oraria, tale importo sarà riproporzionato alle ore prestate in ragione di 1/24 per ciascuna ora.

Tutti i compensi sono corrisposti mensilmente in base ai servizi di reperibilità effettivamente prestati; questi compensi, quale che sia la durata del servizio continuativo di reperibilità, non sono considerati come facenti parte della retribuzione a nessun effetto contrattuale, escluso il TFR.

Art. 26 - Lavoro notturno/lavoro festivo.

1)

Ai fini della disciplina del lavoro notturno, anche per l'individuazione dei casi di esclusione, si fa riferimento al D.lgs. n. 66/03. Si considera lavoro notturno agli effetti legali, di cui al citato decreto, quello effettivamente prestato alle condizioni di cui al decreto medesimo nel periodo intercorrente fra le ore 23 e le 6.

Ai soli effetti retributivi di cui al presente CCNL, si intende per lavoro notturno quello prestato dal lavoratore dalle ore 22 alle 6.

Nei confronti dei lavoratori notturni, di cui alla definizione contenuta nel citato decreto, il periodo di riferimento, ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto, sul quale calcolare il limite delle 8 ore sulle 24 ore deve intendersi come media su base annuale.

Le ore di lavoro ordinario notturno (dalle ore 22 alle 6) prestate dal lavoratore non addetto a turni, nei limiti del normale orario giornaliero della sua prestazione di lavoro, vengono compensate con la maggiorazione del 25% calcolata sulla quota oraria della retribuzione mensile individuale.

2) Lavoro festivo.

Fermo restando il riconoscimento, di norma, del corrispondente riposo compensativo e comunque fatto salvo il diritto al riposo settimanale, le ore di lavoro prestate dal lavoratore non addetto a turni in un giorno riconosciuto come festivo a norma dell'art. 29 del presente CCNL, nei limiti della sua normale prestazione giornaliera di lavoro, vengono compensate con la sola maggiorazione del 35% calcolata sulla quota oraria della retribuzione mensile individuale.

Le parti convengono che il lavoratore, il quale nel normale giorno di riposo settimanale effettui prestazioni lavorative in misura pari o superiore a 4 ore, ha diritto a una intera giornata di riposo compensativo, da fruire di norma nella settimana successiva, ferma restando la sola maggiorazione della retribuzione oraria per le ore di lavoro effettivamente prestate.

Le parti, in conformità di quanto previsto nella Premessa al capitolo VII del presente CCNL, si danno altresì atto che le prestazioni rese in giorno di riposo settimanale per un periodo inferiore alle 4 ore non pregiudicano il godimento della giornata di riposo settimanale.

I compensi previsti nel presente articolo non sono tra di loro cumulabili; in caso di concorrenza di più maggiorazioni, si applica solo la maggiore.

Art. 27 - Prestazioni oltre il normale orario di lavoro

(lavoro straordinario).

Le prestazioni oltre il normale orario di lavoro devono di norma avere carattere di eccezionalità e pertanto essere limitate ai casi di effettive esigenze di servizio.

Ferma restando la disciplina legale sulla durata della prestazione lavorativa, nonché gli effetti sulla stessa derivanti dalla natura di servizio pubblico della attività svolta dalle aziende, si considera lavoro straordinario, ai soli fini contrattuali e retributivi, quello compiuto dal lavoratore oltre la durata dell'orario medio contrattuale, come fissato dal presente CCNL.

Il lavoro di cui al precedente comma 2) è ammesso secondo la disciplina di legge vigente, fatte salve in ogni caso le deroghe e le eccezioni previste dalla stessa e dalle clausole del presente CCNL.

Il lavoro straordinario deve essere richiesto e autorizzato preventivamente dal responsabile del settore, dell'ufficio o del reparto, fatte salve le esigenze della continuità, della sicurezza del servizio e della pubblica incolumità.

Il lavoro straordinario non espressamente autorizzato non è comunque riconosciuto, né compensato. Non è consentito che il lavoratore si trattenga sul posto di lavoro oltre l'orario normale se non deve prestare lavoro straordinario richiesto dall'azienda.

Il personale non può rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario senza giustificati motivi di impedimento.

La Direzione aziendale comunica semestralmente alla RSU i dati a consuntivo relativi alle eventuali prestazioni di lavoro straordinario per unità organizzativa.

Ove sia programmata l'esecuzione di opere e/o attività non eseguibili nell'orario normale di lavoro, ovvero tali da richiedere periodi prolungati di ricorso al lavoro straordinario, le prestazioni di lavoro straordinario sono definite previo esame congiunto con la RSU, da esaurirsi entro 10 giorni complessivi; in tal caso le ore di lavoro straordinario prestate dai lavoratori vengono compensate con altrettanti periodi di riposo da godersi con il regime dei permessi retribuiti ex festività di cui all'art. 29 e il pagamento delle sole maggiorazioni della retribuzione oraria.

È considerato lavoro straordinario diurno quello compiuto dal lavoratore in orario compreso dalle ore 6 alle 22.

È considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto dal lavoratore in orario notturno, dalle ore 22 alle 6.

È considerato lavoro straordinario festivo quello compiuto in uno dei giorni riconosciuti festivi a norma dell'art. 29 del presente CCNL dai lavoratori non addetti a turni, ovvero nel giorno stabilito di riposo per i lavoratori addetti a turni.

Ogni ora di lavoro straordinario viene compensata con quote orarie della retribuzione mensile individuale maggiorate come segue:

- lavoro straordinario feriale diurno: 30%

- lavoro straordinario feriale notturno: 35%

- lavoro straordinario festivo diurno: 38%

- lavoro straordinario festivo notturno: 45%

Il lavoratore non addetto a turni che viene chiamato a prestare lavoro straordinario festivo viene normalmente compensato con un corrispondente periodo di riposo compensativo e con la sola maggiorazione della retribuzione oraria stabilita al precedente comma per le ore prestate.

Il lavoratore che presta lavoro straordinario notturno tra le ore 0 e le ore 6 a.m. ha diritto, a titolo di riposo fisiologico, a posticipare l'inizio del lavoro ordinario della giornata per un numero di ore pari alla durata della prestazione straordinaria, fermo restando il pagamento della sola maggiorazione prevista per la stessa.

Con riferimento al rispetto del riposo giornaliero di cui all'art. 7, D.lgs. n. 66/03, al personale non reperibile chiamato a svolgere lavoro straordinario non programmato si applicano le disposizioni di cui all'art. 25, comma 8), punto 9).

La presente normativa non trova applicazione nei confronti dei lavoratori inquadrati nei livelli superiori al 6).

Art. 28 - Ferie.

1)

Il lavoratore ha diritto per ogni anno a un periodo di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell'anno solare, nelle seguenti misure:

- 26 giorni lavorativi/anno, quando l'orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni;

- 22 giorni lavorativi/anno, quando l'orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per effetto della ripartizione settimanale dell'orario in 5 giorni.

In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le eventuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero.

In caso di attuazione dell'orario di lavoro multiperiodale di cui all'art. 23, comma 11), i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la RSU.

Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno 2 settimane all'anno; esso viene assegnato dalla azienda, che ne fissa l'epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori.

Le ferie maturate e non godute entro l'anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione.

Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti della attuazione dell'art. 10, D.lgs. n. 66/03, deve intendersi l'anno di calendario; in caso di assunzione in corso d'anno, le ferie relative all'anno di assunzione vengono computate ‘pro rata’.

La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale mensile di cui all'art. 35.

Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro.

L'assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso.

La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate.

Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un infortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno 2 giorni, ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno 7 giorni.

L'effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestivamente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.

Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l'obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell'infortunio extra-professionale. In tal caso il lavoratore fruirà successivamente (anche nell'anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie da recuperare.

Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede, sia per l'eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse.

Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla condizione che abbiano ripreso l'attività lavorativa.

Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del CCNL 1.3.02 vengono conservate ‘ad personam’ le quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedentemente applicati, ove superiori.

Art. 29 - Riposo settimanale e giorni festivi.

Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti dallo Stato a tutti gli effetti civili, di cui appresso:

- tutte le domeniche (o i giorni destinati al riposo settimanale dei lavoratori ai sensi del presente CCNL);

- le ricorrenze nazionali seguenti:

* 25 aprile (anniversario della Liberazione)

* 1° maggio (festa del Lavoro)

* 2 giugno (festa della Repubblica)

-le seguenti festività infrasettimanali:

* 1° gennaio (Capodanno)

* 6 gennaio (Epifania)

* lunedì di Pasqua (giorno dell'Angelo)

* 15 agosto (Assunzione di M. Vergine)

* 1° novembre (Ognissanti)

* 8 dicembre (Immacolata Concezione)

* 25 dicembre (S. Natale)

* 26 dicembre (S. Stefano)

-la festività del S. Patrono della località dove ha sede l'unità produttiva cui il dipendente è addetto (per i lavoratori del comune di Roma, 29 giugno SS. Apostoli Pietro e Paolo).

Per i lavoratori giornalieri il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Per quei lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene ad essere considerata giorno lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo stesso.

Per i lavoratori addetti a turni continuativi è ammessa la fissazione del riposo in un giorno settimanale diverso dalla domenica. Per detti lavoratori il giorno di riposo settimanale fissato verrà considerato a tutti gli effetti come la domenica.

Qualora uno dei giorni festivi sopra indicati cada di domenica (o nel giorno di riposo settimanale fissato) al lavoratore sarà dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico, una quota giornaliera di retribuzione globale.

La soppressione agli effetti civili della festività del 4 novembre verrà compensata, per tutti i lavoratori, con il pagamento di un importo pari a quello definito per le festività coincidenti con la domenica o, in alternativa, con un permesso concesso con le modalità di cui al comma successivo.

A compensazione e in luogo delle altre festività soppresse dalla legge 5.3.77 n, 54 e a seguito del DPR 28.12.85 n. 792 e della legge 20.11.00 n. 336, vengono riconosciute 3 giornate di permesso retribuito all'anno (4 per i lavoratori con orario settimanale ripartito in 6 giorni).

Per i lavoratori assunti o licenziati nel corso dell’anno tali permessi maturano in proporzione ai mesi interi di servizio prestati.

I permessi di cui sopra sono assegnati dalla azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio; qualora le suddette esigenze non consentano il godimento di detti permessi entro l'anno cui si riferiscono, essi saranno compensati con la normale retribuzione giornaliera in atto.

Le Aziende che già applicavano i CCNL ANIG 4.5.95, FEDERGASACQUA 17.11.95, ANFIDA 8.7.96 antecedentemente alla entrata in vigore del CCNL unico 1.3.02 mantengono le semi-festività in atto in forza dei suddetti CCNL; per le semi-festività derivanti da accordi aziendali si rinvia a quanto stabilito dall'art. 3 (il riferimento è al comma 3, art. 3, CCNL 1.3.02).

Capitolo VIII - INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 30 - Assenze, permessi, congedo matrimoniale e aspettativa.

Il lavoratore deve trovarsi al suo posto all'inizio dell'orario di lavoro e non può abbandonare il proprio lavoro o servizio, fino al termine dell'orario, se non debitamente autorizzato.

Il lavoratore che - salvo il caso di giustificato impedimento - non può presentarsi in servizio, deve darne avviso entro l'inizio dell'orario di lavoro e giustificare l'assenza non oltre il 3° giorno.

Le assenze ingiustificate, indipendentemente dalla trattenuta della corrispondente retribuzione, possono dare luogo alla applicazione di provvedimenti disciplinari, secondo le norme del presente CCNL.

Permessi.

Al lavoratore che ne faccia domanda l'azienda può accordare, compatibilmente con le esigenze di servizio e sempre che ricorrano giustificati motivi, permessi retribuiti o non retribuiti di breve durata.

Congedo matrimoniale o per unioni civili.

Al lavoratore non in prova che contrae matrimonio o unione civile riconosciuta dalla legge viene concesso un permesso di 15 giorni consecutivi di calendario a decorrere dalla data di matrimonio con corresponsione della retribuzione.

La richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.

Il congedo non può essere computato sul periodo di ferie annuali, né può essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.

Il congedo è altresì dovuto al lavoratore/lavoratrice che si dimetta per contrarre matrimonio/unione civile.

Aspettativa per motivi privati.

Fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni di legge vigenti in materia, al lavoratore non in prova può essere concesso, per motivi di carattere privato da valutarsi in via discrezionale dalla azienda, un periodo di aspettativa fino al massimo di 1 anno, senza alcuna corresponsione, né decorrenza di anzianità.

Aspettative o permessi per cariche pubbliche.

Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali e nazionali si applicano le disposizioni di legge rispettivamente vigenti in materia.

Permessi per lutti familiari.

Si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti (art. 4, legge n. 53/00).

Art. 31 - Studenti lavoratori.

1)

I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, di qualificazione professionale, secondaria e universitaria, statali parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.

2)

I lavoratori studenti in occasione degli esami otterranno permessi retribuiti nelle seguenti misure:

-11 giorni lavorativi per gli esami di licenza di scuola media inferiore;

-16 giorni lavorativi per gli esami di licenza di scuola media superiore;

-3 giorni lavorativi per ogni esame universitario, non più di 1 volta per lo stesso esame, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 2), legge n. 300/70.

3)

I lavoratori che intendano frequentare corsi di studio presso Istituti di istruzione pubblici o parificati al fine di conseguire il titolo di scuola media dell'obbligo potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore triennali ‘pro capite’.

In relazione al piano di studio individuato all'inizio del triennio, le 150 ore potranno essere usufruite mediante concentrazione anche in un solo anno.

In sede aziendale potranno essere definiti permessi retribuiti destinati a lavoratori che conseguono titoli di studio finalizzati a migliorare e ampliare la propria preparazione con riferimento alla attività svolta in azienda.

Complessivamente il lavoratore non potrà comunque fruire di permessi retribuiti in misura superiore a 50 ore per ciascun anno scolastico previsto nel piano di studi.

4)

I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda o dalla unità produttiva per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il 3% della forza occupata con il minimo di un lavoratore, fermo restando che dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività produttiva.

A far data dal compimento del 5° anno di anzianità di servizio presso la stessa azienda i lavoratori potranno richiedere un “congedo per la formazione” nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 5, legge 8.3.00 n. 53.

A richiesta della azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo.

Art. 32 - Trattamento di malattia e infortunio.

1)

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, legge n. 300/70, il lavoratore impossibilitato a prestare la propria attività per malattia o infortunio extra-professionale, è tenuto a:

a)avvertire l'azienda il giorno stesso dell'inizio della malattia o della sua prosecuzione, all'inizio del normale orario di lavoro, salvi i casi di forza maggiore e comunicare alla azienda medesima il numero di protocollo del certificato telematico inviato dal medico curante il giorno stesso dell'emissione e comunque entro il 2° giorno dall'inizio della assenza o della sua prosecuzione; tale comunicazione va effettuata dal lavoratore mediante l'utilizzo di posta elettronica o SMS o secondo le modalità indicate dalla azienda. Ove il certificato telematico non possa essere emesso o trasmesso, il lavoratore è tenuto a far pervenire alla azienda medesima al più presto possibile e comunque non oltre il 3° giorno dall'inizio della assenza la certificazione medica cartacea attestante lo stato di malattia, salvo il caso di forza maggiore;

b)comunicare preventivamente alla azienda ogni mutamento di indirizzo, anche se temporaneo, durante il periodo di malattia o di infortunio non professionale, salvo giustificato impedimento;

c)trovarsi nel proprio domicilio, ovvero al diverso indirizzo che preciserà contestualmente alla comunicazione di malattia, disponibile per i controlli per l'accertamento dello stato di malattia, nelle seguenti fasce orarie:

-dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi, ovvero nelle diverse fasce orarie stabilite da disposizioni legislative o amministrative locali o nazionali;

d)comunicare e giustificare l'eventuale prosecuzione dello stato di malattia nei tempi e secondo le modalità previste dai punti precedenti.

2)

In caso di malattia o infortunio extra-professionale il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per 12 mesi senza interruzione di anzianità.

3)

Cesseranno per l'azienda gli obblighi di cui sopra qualora il lavoratore raggiunga, in complesso, durante l'arco temporale dei 24 mesi precedenti l'ultimo evento morboso, il limite massimo previsto anche in caso di diverse malattie; i periodi di ricovero ospedaliero debitamente certificati non danno luogo al raggiungimento dei termini massimi di comporto sopra elencati.

4)

I casi di particolare gravità sono valutati dalla azienda su richiesta dell'interessato, eventualmente assistito dalla RSU.

5)

Ove il superamento del periodo di conservazione del posto sia avvenuto a seguito di uno stato di malattia particolarmente grave, destinato a perdurare dopo il termine, il lavoratore può usufruire, previa richiesta e idonea certificazione scritta da presentare prima della scadenza del termine, di un periodo di aspettativa di durata non superiore a mesi 12 durante il quale non decorrono retribuzione e anzianità.

6)

Le aziende si impegnano anche su segnalazione della RSU ad esaminare eventuali richieste di proroga del periodo di aspettativa in presenza di situazioni meritevoli di particolare attenzione.

7)

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso può risolvere il contratto di lavoro senza obbligo di preavviso e con diritto al solo TFR.

8)

Ove ciò non avvenga, e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso.

9)

Quando l'assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro sino alla guarigione clinica, comprovata da adeguata certificazione, oppure fino a quando gli effetti dell'infortunio o della malattia non si siano stabilizzati.

10)

Durante il periodo di conservazione del posto previsto dal presente articolo l'azienda corrisponde al lavoratore la retribuzione globale.

11)

Ferma restando la disciplina legislativa e amministrativa vigente in materia, il trattamento economico di malattia e infortunio di cui al presente articolo viene assicurato mediante integrazione delle indennità a carico degli istituti assicuratori, che saranno anticipate dall'azienda alle normali scadenze retributive.

12)

Il diritto a percepire i trattamenti previsti dal presente articolo è subordinato, nei casi di erogazione delle indennità da parte degli Istituti assicuratori, al riconoscimento della malattia o dell'infortunio da parte degli Istituti stessi e al rispetto da parte del lavoratore degli obblighi previsti per il controllo delle assenze per malattia, nonché alla presentazione della documentazione prevista dalle normative vigenti in materia.

13)

Quanto il lavoratore abbia diritto a percepire per atti previdenziali, assistenziali, assicurativi anche di legge viene computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite della retribuzione globale e l'eventuale eccedenza viene corrisposta al lavoratore.

14)

Per i lavoratori in prova il periodo di conservazione del posto in caso di interruzione del servizio per malattia e infortunio non può superare i termini del periodo di prova previsti dal presente CCNL o individualmente pattuiti.

15)

Per quanto riguarda le cure termali e/o idropiniche si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

Dichiarazione a verbale.

Le parti firmatarie del presente CCNL si danno atto che i trattamenti di malattia e infortunio di cui al presente articolo già corrisposti in relazione al versamento della contribuzione per malattia nei confronti dell'INPS hanno carattere integrativo e di anticipazione delle prestazioni dovute per legge dal medesimo Istituto.

Art. 33 - Assicurazione infortuni.

Ferma l'osservanza delle norme legislative in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, le aziende integrano le prestazioni di legge fino a raggiungere una indennità pari a 5 retribuzioni globali annue in caso di morte e a 6 retribuzioni globali annue in caso di invalidità permanente totale secondo la normativa INAIL.

L'eventuale importo della rendita annua liquidata dagli Istituti assicuratori capitalizzata al 5% (*) viene detratto dall'importo di cui sopra e la differenza è liquidata in unica soluzione oltre al normale TFR.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto dalle aziende in conseguenza di invalidità permanente parziale o comunque qualora il grado di invalidità sia superiore al 70% secondo le tabelle INAIL, le aziende integrano le prestazioni di legge fino a raggiungere la stessa percentuale del grado di invalidità sulle 6 annualità di retribuzione globale, salvo la detrazione di cui al comma precedente.

(*)

Per “importo della rendita annua liquidata dagli Istituti assicuratori capitalizzata al 5%” deve intendersi il capitale di copertura della rendita di infortunio calcolato alla data di decorrenza della rendita stessa mediante le stesse basi tecniche adottate dall’INAIL, eccezion fatta per quanto riguarda il tasso tecnico che resta fissato nella misura del 5%.

Art. 34 - Tutela della maternità e della paternità.

Sono applicate le disposizioni di legge in materia di assenza dal lavoro per maternità e paternità.

Per il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro viene corrisposta a chi di diritto la retribuzione globale mensile, con esclusione delle eventuali indennità e compensi collegati alla presenza in servizio.

Da tale trattamento sono dedotte tutte le concessioni accordate per legge allo stesso titolo da qualsiasi altro ente, escluse le concessioni aventi carattere di premio.

In caso di malattia sopravvenuta durante la gravidanza o il puerperio e che perduri oltre il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, i termini stabiliti per il trattamento di malattia decorrono a partire dal suddetto termine.

Ai sensi dell'art. 32, D.lgs. n. 151/01 e s.m., a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente rinnovo il congedo parentale potrà essere fruito anche ad ore.

La lavoratrice/il lavoratore può usufruire di permessi su base oraria fino a un massimo dell'orario giornaliero previsto in azienda.

Il congedo potrà essere fruito, sia dal personale a tempo pieno che dal personale a tempo parziale, per periodi minimi di 1 ora giornaliera, la cui somma nell'arco di ciascun mese di utilizzo deve corrispondere a giornate intere.

Ai fini dell'esercizio del diritto ai congedi parentali su base continuativa mensile il genitore è tenuto a presentare, di norma almeno 30 giorni prima, la richiesta scritta al datore di lavoro indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo richiesto e allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva.

Nel caso di utilizzo del congedo su base oraria o giornaliera il genitore è invece tenuto a presentare alla azienda un piano di programmazione mensile entro 7 giorni prima della fine del mese precedente a quello di fruizione, indicando: il numero complessivo di ore richieste nel mese, calcolato in giornate equivalenti; il periodo temporale in cui le ore di congedo saranno fruite; la pianificazione delle modalità di fruizione indicando giorni e collocazione oraria, ferma restando, in caso di esigenze sopravvenute, la possibilità di modifica con preavviso di almeno 2 giorni. Resta fermo l'obbligo di allegare il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva.

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, è esclusa la cumulabilità nella stessa giornata della fruizione di altri permessi o riposi.

Capitolo IX - TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 35 - Retribuzione: definizioni e calcolo.

Con l'espressione “retribuzione individuale mensile” si intende la somma dei minimi tabellari integrati di cui al seguente art. 36 (Retribuzione base con più indennità di contingenza, confluiti dall’1.7.15 nel nuovo minimo tabellare integrato), con gli importi degli ex aumenti periodici di anzianità, gli eventuali assegni ‘ad personam’ e le altre eventuali voci che il presente CCNL indica espressamente come comprese nella retribuzione individuale.

Con l'espressione “retribuzione globale mensile” si intende la somma della retribuzione individuale con le indennità e le voci retributive corrisposte in via continuativa per specifiche prestazioni e gli eventuali assegni ‘ad personam’ attribuiti in sostituzione di voci contrattuali soppresse dal CCNL; sono comunque esclusi dalla retribuzione globale gli emolumenti corrisposti a titolo di rimborso spese, anche se forfettizzati.

Nelle predette definizioni non vanno comunque compresi i ratei di 13a e 14a mensilità di cui all'art. 37 del presente CCNL.

La retribuzione viene corrisposta ai lavoratori mensilmente, di norma attraverso accredito su conto corrente bancario, i cui elementi identificativi saranno forniti all'azienda dal dipendente.

La retribuzione oraria, nei diversi aspetti come sopra definiti, si ottiene dividendo la retribuzione mensile per il coefficiente 167; la retribuzione giornaliera si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria per il numero delle ore settimanali di lavoro diviso per il numero dei giorni lavorativi della settimana.

Nota a verbale.

Continua ad essere corrisposto l'EDR di cui al Protocollo Governo-Parti sociali del 31.7.92; lo stesso è utile ai soli fini della 13a mensilità, delle ferie, delle festività nazionali e infrasettimanali, della indennità di preavviso, del TFR e dei permessi retribuiti.

Art. 36 - Minimi tabellari integrati.


minimi tabellari integrati



livello

parametro

decorrenze





1.5.17


1.4.18

Q

200,74

2.926,19

2.966,35

8

181,29

2.642,54

2.678,81

7

167,50

2.441,55

2.475,06

6

153,69

2.240,33

2.271,08

5

139,96

2.040,09

2.068,09

4

131,42

1.915,61

1.941,90

3

122,95

1.792,17

1.816,77

2

111,15

1.620,14

1.642,37

1

100,00

1.457,67

1.477,68

Art. 37 - Mensilità aggiuntive.

L'azienda corrisponde ai propri dipendenti una 13a mensilità, di norma entro il 20 dicembre, e una 14a mensilità, entro giugno, di importo pari alla retribuzione globale maturata da ciascun lavoratore alle date di rispettiva corresponsione.

La 13a mensilità si intende riferita al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno; la 14a mensilità si intende riferita al periodo dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Nel caso di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno il lavoratore ha diritto a tanti 12simi delle mensilità di cui sopra quanti sono i mesi interi di servizio prestato nel periodo annuale cui ciascuna di esse si riferisce; a tal fine le frazioni di mese non inferiori a 15 giorni vanno computate come mese intero.

Restano peraltro valide eventuali diverse prassi aziendali di corresponsione delle mensilità aggiuntive e dei rispettivi periodi di maturazione.

Art. 38 - Mense aziendali.

Le aziende, tenuto conto della organizzazione del lavoro, della estensione del territorio servito e delle peculiarità dello stesso, della distribuzione dell'orario di lavoro, delle possibilità di razionalizzazione nell'utilizzo delle prestazioni lavorative in relazione alle concrete esigenze di servizio, possono istituire un servizio mensa, anche attraverso l'adozione di buoni pasto con partecipazione dei lavoratori ai costi, previa contrattazione con la RSU.

Nelle aziende ove il servizio mensa, comunque inteso, non esiste viene corrisposta a ciascun lavoratore una indennità sostitutiva mensile per 12 mensilità, pari ad € 20,00 lordi al mese.

Il predetto importo assorbe fino a concorrenza le eventuali indennità sostitutive della mensa corrisposte aziendalmente per effetto di accordi e/o prassi preesistenti.

L'indennità sostitutiva della mensa va computata nelle seguenti corresponsioni:

- festività

- ferie

- permessi retribuiti

- trattamento di malattia e infortunio

- indennità sostitutiva del preavviso

- TFR

Art. 39 - Indennità di funzione Quadri e assistenza legale.

In considerazione della particolare delicatezza e complessità del ruolo ricoperto dai lavoratori Quadri all'interno della azienda, nonché dell'ordinario svolgimento da parte degli stessi di prestazioni lavorative senza limiti massimi di durata dell'orario di lavoro, ai lavoratori Quadri compete una indennità di funzione pari ad € 51,65 da corrispondersi per 12 mensilità.

Ai lavoratori con qualifica di Quadro e ai lavoratori direttivi inquadrati nei livv. 7) e 8), a cui in forza di disposizioni di leggi o regolamenti possano essere ricondotte specifiche responsabilità civili, penali o amministrative, conseguenti anche a deleghe di poteri nei rapporti con i terzi, è riconosciuta l'assistenza legale e la copertura delle eventuali spese connesse in caso di procedimenti civili, penali o amministrativi per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.

Art. 40 - Indennità varie.

L'indennità maneggio denaro di cui all'art. 42, CCNL 14.1.14, è soppressa dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

L'indennità guida di cui agli art. 41, lett. e), CCNL FEDERGASACQUA 17.11.95, art. 42 CCNL ANFIDA 8.7.96 e art. 38 CCNL ANIG 4.5.95, tuttora in applicazione in forza del richiamo di cui all'art. 43, comma 2), CCNL 14.1.14, è soppressa dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

I lavoratori che alla data suddetta risultano percettori delle indennità di cui ai commi precedenti, comprese eventuali integrazioni derivanti da accordi aziendali stipulati a norma dei CCNL di provenienza, conservano ‘ad personam’ sotto forma di assegno in cifra fissa non rivalutabile e non assorbibile, utile solo agli effetti del TFR, da corrispondersi per 12 mensilità, un importo pari all'80% del valore medio mensile percepito nei 36 mesi precedenti; le assenze per maternità, congedi parentali, malattia e infortunio non possono ridurre l'importo teoricamente spettante di una misura superiore al 10%. Sono confermate le eventuali normative aziendali inerenti alla tutela assicurativa e legale in caso di guida.

In deroga a quanto sopra previsto, nelle realtà ove, sino alla data di sottoscrizione del presente CCNL, siano stati stipulati accordi aziendali che prevedono per le indennità in oggetto trattamenti, anche intersettoriali, sostitutivi o alternativi di quelli nazionali, la materia resta nella disponibilità delle parti a livello aziendale.

Tenuto conto della necessità di superare i trattamenti obsoleti o non più rispondenti a condizioni operative di reale disagio ovvero a differenziazioni rilevanti di prestazione, le parti convengono di delegare la definizione dell'istituto di cui all'art. 41, lett. h), CCNL FEDERGASACQUA 17.11.95, ove tuttora in applicazione in forza del richiamo di cui all'art. 43, comma 2), CCNL 14.1.14, alle parti a livello aziendale, che dovranno pervenire a un nuovo accordo in materia entro e non oltre la scadenza del presente CCNL; resta nel frattempo transitoriamente confermato il trattamento previsto dalla norma citata.

Dichiarazione a verbale.

Le parti, in relazione a quanto previsto nel presente art. 40, si danno atto che in sede aziendale possono definirsi modalità di conferimento degli importi spettanti ai lavoratori in sostituzione delle indennità soppresse agli istituti di welfare contrattuale cui gli stessi sono iscritti o beneficiari.

Art. 41 - Rimborso spese per testimonianze.

È corrisposta la normale retribuzione al lavoratore chiamato dalla azienda quale testimone in cause civili o penali. In tal caso, qualora il lavoratore debba allontanarsi dalla zona normale di lavoro, ha diritto al rimborso di tutte le spese per vitto, viaggio e alloggio.

Art. 42 - Trattamento di trasferta.

Al dipendente che per motivi di servizio debba sostenere spese di viaggio, vitto e pernottamento, verrà riconosciuto il rimborso delle stesse ed eventuali altri compensi nei limiti e con le modalità contrattate in sede aziendale; resta fermo che le ore di viaggio non coincidenti con l'orario di lavoro non danno luogo alle maggiorazioni contrattuali. Per permanenze prolungate nella località dove il lavoratore viene transitoriamente dislocato per ragioni di servizio possono essere definite condizioni particolari con il lavoratore interessato.

Per le aziende associate ad ANFIDA, ANIGAS e ASSOGAS/IGAS continuano ad applicarsi rispettivamente le normative disposte dagli art. 42, lett. c), CCNL ANFIDA 1996, art. 42, CCNL ANIG 1995, art. 31, CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 1995 sino alla definizione delle nuove normative aziendali e fatti salvi gli accordi aziendali già esistenti.

Per le aziende associate ad ANIGAS, dalla regolamentazione prevista dall'art. 42, CCNL 1995 viene soppresso il diritto ad anticipi adeguati alle spese preventivate per la trasferta. Le aziende regoleranno la gestione degli anticipi secondo le proprie procedure.

Art. 43 - Trasferimento.

Il lavoratore può essere trasferito per comprovate ragioni organizzative, produttive e tecniche.

Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse le indennità e i compensi, anche in natura, inerenti alle prestazioni particolari e alle condizioni locali che non ricorrono nella nuova destinazione; acquisisce, nella nuova sede di lavoro, le indennità e le competenze che siano in atto per la generalità dei lavoratori o legate a particolari prestazioni.

In sede di contrattazione aziendale sono definite le fattispecie di trasferimento per le quali è riconosciuto al lavoratore il diritto a particolari trattamenti economici e la specificazione di tali trattamenti.

In assenza di accordi aziendali, ai fini delle disposizioni che seguono, si considera trasferimento lo spostamento della sede di lavoro che comporti la necessità per il lavoratore di cambiare il luogo di abituale domicilio e comunque che si concretizzi nel cambio di Comune e per uno spostamento superiore a km. 50.

Il trasferimento deve essere comunicato al lavoratore con 1 mese di preavviso.

Al lavoratore trasferito viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia conviventi e per gli effetti domestici (mobilia, bagagli etc.), nei limiti concordati con l'azienda, e dietro presentazione di idoneo preventivo; è dovuta inoltre una indennità pari a 1 mese di retribuzione globale, maggiorata del 50% se il lavoratore ha familiari conviventi che lo seguono nel trasferimento.

Qualora per effetto del trasferimento il dipendente debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione (regolarmente registrato precedentemente alla comunicazione del trasferimento), ha diritto al rimborso di detto indennizzo.

Al lavoratore trasferito verrà corrisposta, per il periodo di 1 anno, l'eventuale differenza di canone di affitto che lo stesso lavoratore dovesse sopportare, per abitazioni similari, in dipendenza del trasferimento.

I trattamenti di cui al presente articolo non competono al lavoratore trasferito dietro sua richiesta.

Capitolo X - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

E ISTITUTI COLLEGATI

Art. 44 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.

Fermo restando che la risoluzione del rapporto di lavoro può avvenire nei casi previsti dalla legislazione vigente, ad eccezione del recesso per giusta causa, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del lavoratore non in prova non può essere risolto da nessuna delle parti senza la prestazione di un periodo di preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:

- mesi 1 fino a 2 anni di anzianità

- mesi 2 fino a 5 anni di anzianità

- mesi 3 fino a 15 anni di anzianità

- mesi 4 oltre i 15 anni di anzianità

Per i lavoratori con qualifica di Quadro, a prescindere dalla anzianità di servizio, il preavviso è fissato in 4 mesi.

Il preavviso nei confronti dei lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla legge per il pensionamento di vecchiaia è pari a 8 giorni di calendario.

In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla metà. I termini decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto; le dimissioni, fatte salve le ipotesi escluse per legge, sono presentate con le modalità telematiche indicate dalle disposizioni vigenti.

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

È comunque facoltà della parte che riceve la disdetta, ai sensi del comma 1) del presente articolo, di troncare il rapporto, sia all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo per il periodo di preavviso non lavorato.

Durante il preavviso l'azienda potrà concedere permessi al lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione.

È facoltà della azienda esonerare dal servizio il lavoratore licenziato pagandogli una indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata durante il preavviso, ai sensi dell'art. 2121 CC. La stessa indennità compete agli aventi diritto di cui all'art. 2122 CC in caso di morte del lavoratore. Il periodo di preavviso, anche se sostituito da indennità, sarà computato nella anzianità agli effetti del trattamento di quiescenza.

Art. 45 - Trattamento di fine rapporto (TFR).

Per il TFR si applicano le norme della legge n. 297 del 29.5.82, salvo quanto di seguito specificato.

Ai sensi del comma 2), art. 2120 CC, la retribuzione annua da prendersi a base per la determinazione del TFR comprende esclusivamente le seguenti voci:

1)minimi tabellari integrati;

2)EDR ex Protocollo Governo-Parti sociali 31.7.92;

3) ex aumenti periodici di anzianità;

4) superminimi e altri assegni ‘ad personam’;

5) mensilità aggiuntive;

6)indennità di funzione Quadri;

7) compensi per festività cadenti nel giorno di riposo settimanale;

8)indennità per mancato preavviso;

9)importo aggiuntivo lavoratori con profilo di capo squadra distribuzione/lavori rete ex art. 18, punto 2), sub liv. 3);

10) compensi per servizio di reperibilità ex art. 25, ultimo comma;

11) indennità sostitutiva di mensa, anche per le mense in natura;

12) assegni ‘ad personam’ sostitutivi di voci retributive soppresse in precedenza utili ai fini del calcolo del TFR.

In deroga a quanto previsto nel comma precedente al n. 5 per le sole aziende associate ad UTILITALIA e all'ANFIDA è fatta salva l'esclusione della 13a mensilità dalla retribuzione annua utile ai fini del calcolo del TFR.

Le somme di cui sopra vengono computate agli effetti della determinazione della quota annua di TFR anche nei casi di assenza dal lavoro previsti dal comma 3), art. 2120 CC.

Art. 46 - Regolamento per erogazione di anticipazioni TFR.

Art. 1 - Beneficiari.

Hanno diritto di richiedere l'anticipazione di TFR i dipendenti che abbiano maturato almeno 8 anni di anzianità effettiva.

Le aziende sono tenute ad evadere annualmente le richieste con il limite del 10% degli aventi diritto; tale limite non deve comunque eccedere il 4% del totale dei dipendenti.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.

Art. 2 - Misura dell'anticipazione.

L'anticipazione è concessa in relazione alla documentazione presentata e non può eccedere il 70% del TFR maturato alla data della richiesta.

Art. 3 - Motivi di erogazione dell'anticipazione.

a)spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti Strutture pubbliche;

b) acquisto/acquisizione della prima casa di abitazione per sé o per i propri figli, da documentarsi con atto notarile o altro atto legale equivalente;

c) congedi parentali di cui all'art. 32, D.lgs. n. 151/01;

d) congedi per formazione di cui agli artt. 5 e 6, legge n. 53/00.

Art. 4 - Modalità di erogazione per spese sanitarie.

L'anticipazione, giustificata dalla necessità di cui alla lett. a), comma 8), art. 2120 CC, sub art. 1, legge n. 297/82, deve riferirsi a spese sanitarie per terapie e/o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti Strutture pubbliche riguardanti:

a)il richiedente, il coniuge o il convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica (unioni civili) e i figli;

b)i parenti e gli affini nei cui confronti vi sia il concorso prevalente e continuativo al mantenimento da parte del richiedente.

Ai fini della determinazione e del pagamento della anticipazione, la richiesta deve essere corredata dai preventivi di spesa redatti dalle Strutture sanitarie prescelte per la terapia o l'intervento, nonché delle spese complementari essenziali.

A terapia o interventi eseguiti, l'interessato è tenuto alla esibizione dei relativi rendiconti di spesa. È consentita l’erogazione delle anticipazioni sulla base di fatture di spesa per cure già eseguite, purché di data non anteriore di 6 mesi dalla richiesta.

Gli interessati possono accedere alle anticipazioni per cure anche in più soluzioni purché il cumulo delle anticipazioni concesse non ecceda l'importo massimo maturato al momento della richiesta iniziale.

La reiterazione della anticipazione al titolo suddetto non viene computata nel contingente numerico delle anticipazioni da concedere nell'anno, né determina alcuna riduzione del numero delle anticipazioni concedibili nell'anno successivo.

La richiesta di anticipazioni per spese sanitarie deve essere corredata dai seguenti documenti:

-certificato di stato di famiglia del richiedente;

-atto notorio o dichiarazione sostitutiva resa in base al DPR n. 445/00, attestante quanto previsto alla lett. b) del presente articolo;

-dichiarazione di responsabilità del richiedente attestante la qualità di figlio quando la terapia o l'intervento riguardano un figlio non convivente con il richiedente;

-certificato rilasciato dalle competenti Strutture pubbliche, attestante la straordinarietà della terapia e/o dell'intervento cui le spese sanitarie si riferiscono;

-preventivo di spesa redatto da chi eseguirà la terapia o l'intervento, nonché preventivo concernente eventuali indispensabili spese complementari da sostenere per l'assistenza al destinatario delle cure, quali quelle di viaggio e di soggiorno per l'interessato o per eventuali accompagnatori.

Art. 5 - Modalità di erogazione per spese inerenti

alla prima casa di abitazione.

1)

Per quanto riguarda il concetto di prima casa di abitazione si fa riferimento a quanto previsto in materia dalla legislazione fiscale.

Sono assimilati all'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli i seguenti casi:

- assegnazione di casa in cooperativa a proprietà divisa

- assegnazione di casa in cooperativa a proprietà indivisa

- riscatto di alloggio popolare

- costruzione in proprio

- risanamento statico o ampliamento della prima casa di abitazione

2)

L'anticipazione è erogata alle condizioni seguenti:

a) in caso di acquisto di alloggio:

l'anticipazione è erogata in base all'atto preliminare di acquisto registrato, a condizione che questo risulti di data non anteriore a 2 anni dalla presentazione della domanda;

b) in caso di costruzione in proprio di alloggio:

l'anticipazione è erogata sulla base della concessione edilizia rilasciata con scadenza non anteriore al biennio antecedente la domanda di anticipazione;

c)in caso di costruzione tramite Società cooperativa edilizia: l'anticipazione è erogata in base alla documentazione che attesti la qualità di socio del richiedente;

d) in caso di risanamento o ampliamento di alloggio:

l'anticipazione è erogata alle stesse condizioni di cui al precedente punto b); di cui al precedente punto a) per l'eventuale acquisto di porzione immobiliare destinata all'ampliamento.

3)

La richiesta di anticipazione per l'acquisto o la costruzione della prima casa di abitazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

(1)certificato di stato di famiglia del richiedente (se l'anticipazione è richiesta per l'acquisto della prima casa per il richiedente stesso ovvero per i figli);

Dovranno, altresì, essere prodotti:

a)in caso di acquisto di alloggio di cui alla lett. a) dell'articolo precedente:

-copia autenticata del preliminare di acquisto registrato, di data non anteriore a 2 anni dalla presentazione della domanda di anticipazione, dal quale risulti, tra l'altro, il nome dell'acquirente, il prezzo pattuito e l'importo dell'acconto versato;

b)per la costruzione in proprio di alloggio:

-certificato catastale (o notarile) attestante la proprietà dell'area sulla quale è realizzato l'immobile;

-copia della concessione edilizia e del certificato di inizio dei lavori rilasciati dal Comune;

-preventivo degli oneri da sostenere per la costruzione, datato e firmato da un professionista iscritto all'albo, o contratto di appalto;

c)per la costruzione effettuata tramite Società cooperativa edilizia, di cui al punto c) dell'articolo precedente, copia autenticata del verbale della cooperativa, da cui risulti la qualità di socio assegnatario d'alloggio, e dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa stessa, attestante l'ammontare del costo dell'alloggio medesimo e delle spese già sostenute, nonché quelle da sostenere;

d)per il risanamento o ampliamento di alloggio:

-certificazione catastale attestante la proprietà dell'immobile da risanare e, nei casi di ampliamento, della documentazione attestante la proprietà e/o l'acquisto delle porzioni immobiliari;

-copia della concessione edilizia per i lavori di risanamento o di ampliamento e del certificato di inizio dei lavori rilasciato dal Comune;

-preventivo degli oneri da sostenere, datato e firmato da un tecnico iscritto all'albo.

Art. 6 - Congedi parentali e di formazione.

L'anticipazione è concessa per consentire al dipendente di far fronte alle spese da sostenere durante i periodi di congedo.

La richiesta economica deve essere commisurata alla funzione di integrazione o sostituzione della retribuzione, nonché di copertura degli oneri contributivi per l'eventuale riscatto del periodo di assenza non retribuita.

L'onere economico deve essere documentato (es.: domanda di riscatto presentata dal lavoratore all'Istituto previdenziale) contestualmente alla domanda di anticipazione.

Qualora il lavoratore ritenga che le spese da sostenere siano superiori all'ammontare della retribuzione non corrisposta, dovrà fornire la documentazione probatoria del maggiore onere, per ottenere una anticipazione di importo superiore, fatto salvo il limite del 70% del TFR maturato alla data della richiesta.

La richiesta deve essere presentata almeno 40 giorni prima dell'inizio della assenza e l'erogazione della anticipazione è effettuata unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la suddetta data di inizio del congedo.

Articolo 7.

Le domande di anticipazione, debitamente corredate dalla documentazione prevista, devono essere presentate alla Direzione della azienda di appartenenza.

Le domande con documentazione incompleta o carente non possono essere prese in esame e, agli effetti della presente normativa, si intenderanno validamente presentate sotto la data di completamento della documentazione stessa.

Articolo 8.

Le aziende definiscono le richieste di anticipazione secondo l'ordine cronologico di valida presentazione delle domande e fino ad esaurimento del contingente numerico di cui all'art. 3.

Le domande non soddisfatte per esaurimento del contingente annuale stabilito, vengono inserite nel contingente dell'anno successivo e definite con priorità rispetto a quelle presentate in tale anno.

Agli effetti della individuazione della data di valida presentazione della domanda fa fede la data di ricevimento da parte dell'azienda.

Il 25% di tutte le anticipazioni concedibili nell'anno è riservato a soddisfare le richieste per spese sanitarie.

Articolo 9.

È fatto obbligo ai beneficiari di anticipazione di documentare alla azienda l'avvenuta utilizzazione della anticipazione stessa per le finalità oggetto della richiesta.

A tale scopo gli interessati dovranno trasmettere:

1)i rendiconti di spesa rilasciati dalla Struttura sanitaria che ha eseguito la cura o l'intervento, nei casi di anticipazione per spese sanitarie accordate sulla base di preventivi;

2) copia autentica dell'atto notarile di acquisto dell'alloggio, nel caso di anticipazione accordata sulla base di preliminare di vendita;

3)le quietanze delle spese sostenute, nel caso di anticipazione accordata per la costruzione in proprio o tramite Società cooperativa edilizia, ovvero nel caso di anticipazione accordata per risanamento o ampliamento dell'alloggio;

4)documenti relativi alle spese sostenute durante i periodi di congedo di cui al precedente punto 6), con riguardo ad oneri di riscatto ovvero alle spese sostenute per importi superiori all'ammontare della retribuzione del relativo periodo.

I beneficiari della anticipazione dovranno far pervenire la documentazione predetta entro il termine di 1 anno dalla data di effettuazione della spesa.

In caso di decadenza per mancata presentazione della documentazione di cui ai commi precedenti, ovvero per l'evidenziarsi di circostanze che inficino il diritto alla corresponsione della anticipazione, l'azienda recupera l'importo lordo maggiorato della somma necessaria alla ricostituzione integrale del Fondo di accantonamento individuale previsto dalla legge.

In ogni caso le aziende adottano, nel rispetto delle norme di legge, le modalità più opportune atte ad evitare il doppio pagamento della imposta da parte del lavoratore.

Articolo 10.

La documentazione prevista dai precedenti articoli, a corredo delle domande di anticipazione, va redatta in carta semplice e può essere esibita, ove non diversamente previsto, in originale o in fotocopia autenticata.

Articolo 11.

Per quanto non diversamente previsto dalla presente regolamentazione restano confermate le norme di cui alla legge n. 297/82.

Dichiarazione a verbale.

In sede di contrattazione aziendale vengono stabilite le eventuali modifiche e/o integrazioni del presente articolo contrattuale con riferimento alle quote di TFR di competenza del datore di lavoro e alla luce della legislazione vigente.

Capitolo XI - PARI OPPORTUNITÀ E AZIONI SOCIALI

Art. 47 - Pari opportunità - Gestione e valorizzazione

delle diversità.

Nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 9.12.77 n. 903, relativa alla parità uomo-donna; nell'intento di sviluppare iniziative nell'ambito delle previsioni e delle possibilità offerte dal D.lgs. n. 198/06 sulle azioni positive; in armonia con le ultime Raccomandazioni UE a tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, le parti convengono di promuovere azioni finalizzate ad individuare e rimuovere eventuali situazioni di ingiustificato ostacolo soggettive e oggettive che non consentano una effettiva parità di opportunità per l'accesso al lavoro e nel lavoro per uomini e donne.

A tal fine, e in affermazione del D.lgs. n. 198/06, con funzione di studio e di proposta nei confronti delle parti stipulanti, in raccordo con l'Osservatorio di settore costituito nell'ambito delle relazioni industriali, viene costituita la Commissione paritetica nazionale sul tema della condizione del lavoro femminile e della realizzazione delle pari opportunità nel settore gas-acqua.

Detta Commissione nazionale, che è composta da 4 membri designati dalle Segreterie nazionali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, e da 4 membri designati dalle parti datoriali stipulanti del contratto, di cui uno con funzioni di coordinamento, ha il compito di:

a)promuovere ed effettuare iniziative di studio e di ricerca in generale sulla situazione del lavoro femminile all'interno delle aziende;

b)promuovere, anche sulla base dei rapporti biennali di cui al D.lgs. n. 198/06, la rilevazione statistica periodica, a fini conoscitivi, sulla situazione nelle aziende del personale femminile nelle diverse posizioni di lavoro, nonché il monitoraggio sui relativi percorsi formativi, e di carriera;

c)stimolare le aziende al varo di progetti di azioni positive;

d) svolgere azioni di monitoraggio sui progetti di cui al precedente punto c) attuati in sede aziendale e su altri argomenti di volta in volta individuati nell'ambito della propria attività.

Rientra nelle competenze della Commissione nazionale per le pari opportunità la promozione di iniziative rivolte a creare effettiva pari dignità delle persone, in particolare, per prevenire fenomeni di molestie sessuali e lesioni della libertà personale del singolo lavoratore/lavoratrice, nonché l'eventuale elaborazione di un codice di condotta sulla tutela delle persone nel mondo del lavoro valevole per tutte le aziende.

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di permessi o aspettative legati agli eventi di maternità e alla assistenza per comprovate necessità familiari, le aziende promuoveranno le necessarie attività di formazione per favorire il reinserimento delle lavoratrici al loro rientro in servizio al termine del periodo di astensione facoltativa per maternità, ove necessario in relazione ad eventuali cambiamenti di ruoli anche per ristrutturazione aziendale.

In linea con la normativa nazionale e internazionale vigente le parti convengono sulla necessità di promuovere la sperimentazione a livello aziendale, fatti salvi i protocolli e le normative aziendali già presenti nelle singole aziende alla data di entrata in vigore del presente CCNL, di iniziative di studio e di ricerca, nonché di progetti di gestione e valorizzazione delle diversità.

Nota a verbale.

Tutela della dignità degli uomini e delle donne sul posto di lavoro.

Le parti, nel considerare quanto previsto dalla Raccomandazione UE n. 31 del 27.2.91 e la risoluzione del Parlamento Europeo 11.2.94 in materia di molestie sessuali, promuoveranno azioni intese a prevenire comportamenti che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro.

Le parti si impegnano ad attuare una politica di prevenzione e informazione nei confronti di ogni forma di discriminazione e molestia sessuale, affermando il diritto di tutti i lavoratori e lavoratrici a vivere in un ambiente di lavoro sicuro e favorevole alle relazioni umane nel rispetto della dignità di ciascuna donna e di ciascun uomo nell'espletamento dei propri compiti.

Art. 48 - Azioni sociali.

1) Assistenza a malati irreversibili o di lunga durata/disabili

e assistenza disabili.

Fermo restando quanto previsto dalle leggi nn. 104/92 e 53/00, nei confronti dei lavoratori che abbiano l'esigenza di assistere il coniuge, il convivente o un parente entro il 2° grado, convivente o comunque bisognoso di assistenza ai sensi della citata normativa, che sia colpito da una malattia di particolare gravità o di lunga durata, l'azienda valuterà la possibilità di concedere permessi non retribuiti, nonché l'effettuazione di orari flessibili individuali utili alla necessità di assistenza del congiunto.

Le aziende, nell'ambito delle normative di legge vigenti, pongono in essere gli interventi organizzativi e logistici ritenuti necessari per favorire l'inserimento nella attività lavorativa di soggetti portatori di handicap.

Nei confronti dei lavoratori che si trovino nelle condizioni descritte dalla legge 5.2.92 n. 104 trovano applicazione le agevolazioni previste dall'art. 33 della legge medesima e dall'art. 20, legge n. 53/00, fatti salvi gli accertamenti ivi prescritti.

L'azienda può richiedere al lavoratore che fruisce dei 3 giorni di permesso mensile per disabilità o per assistenza ai familiari disabili la programmazione preventiva di tali permessi entro la fine del mese precedente quello di utilizzo. In caso di variazione o di mancata programmazione deve comunicare l'utilizzo dei permessi medesimi con 3 giorni di preavviso. Sono fatti salvi i casi di necessità e urgenza sopravvenuti.

2) Adozioni e affidamenti.

Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 53/00, nei confronti dei lavoratori che scelgono di adottare o avere in affidamento bambini e abbiano bisogno di una fase di ambientamento con la persona adottata o in affido, sia in Italia sia all'estero, le aziende, per i casi in cui i lavoratori non possano fruire di specifiche agevolazioni previste dalla legislazione vigente, valuteranno la possibilità di riconoscere ai lavoratori interessati, dietro presentazione della documentazione del giudice dei minori competente, periodi di aspettativa non retribuita fino a 1 anno.

3) Tossicodipendenti.

Nei confronti dei dipendenti assunti a tempo indeterminato per i quali venga accertato lo stato di tossicodipendenza dalle Strutture competenti secondo le previsioni di legge, che intendano accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i Servizi sanitari delle ASL o di altre Strutture terapeutico-riabilitative o socio-assistenziali, viene concessa una aspettativa, senza corresponsione della retribuzione, né decorrenza di anzianità, per il tempo richiesto dalla Struttura terapeutica presso la quale il dipendente sia inserito e comunque per un periodo non superiore a 3 anni, con diritto alla conservazione del posto, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1), legge n. 162/90.

Il lavoratore deve avanzare la relativa richiesta almeno 15 giorni prima dell'inizio del programma terapeutico, corredata della documentazione relativa all'accertamento della sua condizione, nonché al programma cui intende partecipare, quest'ultima redatta a cura della Struttura terapeutica indicata per la terapia; il dipendente deve inoltre presentare, con periodicità mensile, la documentazione rilasciata dalla Struttura presso la quale sta eseguendo il programma terapeutico attestante l'effettiva prosecuzione del programma stesso.

Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda servizio entro 7 giorni dal completamento della terapia di riabilitazione certificata dalla competente Struttura o dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa, ovvero dalla data della eventuale volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico.

A favore del dipendente che abbia positivamente concluso la terapia, dietro sua espressa richiesta, tenuto conto delle indicazioni delle Strutture pubbliche che hanno seguito il programma terapeutico e riabilitativo del lavoratore, possono essere ricercate, compatibilmente con le esigenze del servizio, le idonee soluzioni lavorative, che facilitino il reinserimento del lavoratore nella azienda e nel tessuto sociale, quali adozioni di orario individuale, attribuzione di mansioni diverse da quelle precedentemente assegnate, spostamento in altre unità produttive.

Nei confronti dei dipendenti che documentino l'esigenza di assistere uno stretto congiunto tossicodipendente nella fase di riabilitazione, l'azienda si impegna a valutare, con criteri di ampia disponibilità e sempre compatibilmente con le esigenze organizzative e tecnico-produttive, le richieste del lavoratore dirette ad ottenere la concessione della aspettativa di cui all'art. 99, comma 2), legge n. 162/90 (senza alcuna corresponsione né decorrenza di anzianità), comunque per un periodo non superiore a 4 mesi o di permessi non retribuiti o l'adozione di soluzioni lavorative che consentano una più valida assistenza al congiunto, tra le quali la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale.

Gli interessati devono avanzare la richiesta negli stessi termini previsti per il lavoratore con la relativa documentazione, ivi inclusa quella sulla necessità della assistenza al congiunto tossicodipendente, attestata nei modi previsti dalla legge.

L'azienda ha facoltà di richiedere ai lavoratori in aspettativa o comunque beneficiari dei permessi e delle altre agevolazioni previste dal presente articolo l'attestazione periodica sulla prosecuzione della partecipazione al programma riabilitativo.

Nella attuazione degli adempimenti disciplinati dal presente articolo sarà posta particolare attenzione alla tutela della riservatezza dei soggetti interessati.

4) Etilisti.

Nei confronti dei dipendenti assunti a tempo indeterminato per i quali venga accertato lo stato di dipendenza da alcool secondo le previsioni di legge e che intendano accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i Servizi sanitari delle ASL o di altre Strutture terapeutico-riabilitative o socio-assistenziali, troveranno applicazione le disposizioni di cui al punto precedente.

5) Legge 5.6.90 n. 135.

In considerazione della rilevanza sociale che ha assunto l'epidemiologia della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e comunque nel rispetto della legge 5.6.90 n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS), ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, che abbiano l'esigenza di assistere il coniuge o un parente di 1° grado affetto da AIDS, che necessiti di apposite terapie domiciliari o presso Strutture sanitarie pubbliche, l'azienda concederà in alternativa:

-aspettativa non retribuita per la durata della terapia e comunque per un periodo non superiore a 3 anni;

-permessi non retribuiti per brevi periodi fino ad un massimo di 6 mesi.

La concessione della aspettativa o dei permessi non retribuiti è subordinata alla presentazione, da parte del dipendente, di documentazione rilasciata dalla Struttura sanitaria pubblica competente attestante la terapia e l'esigenza di assistenza del congiunto, fermo restando l'impegno delle aziende a mantenere il massimo riserbo.

6) Volontariato.

Le parti, sensibili alle problematiche di carattere sociale e nel rispetto degli indirizzi legislativi, convengono sulla opportunità di considerare, nell'ambito del rapporto di lavoro, le necessità dei lavoratori impegnati volontariamente a svolgere una attività o funzione di particolare significato sociale e umanitario.

In particolare:

1. Volontariato di solidarietà sociale.

Le aziende, in relazione alle disposizioni legislative vigenti, consentono, compatibilmente con le esigenze di servizio, ai lavoratori che facciano parte di Organizzazioni volontarie di solidarietà sociale iscritte nei registri di cui all'art. 6, legge 11.8.91 n. 266, di fruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro in atto aziendalmente e/o di flessibilità di orario anche individuale, a norma di quanto previsto dall'art. 17 della legge sopra citata.

2. Volontariato di Protezione civile.

Ferme restando le disposizioni del DPR n. 194/01, in considerazione della primaria importanza del servizio pubblico gestito dalle aziende e del loro dovere di collaborazione in caso di calamità, si precisa che allo scopo di assicurare l'efficienza indispensabile a far fronte alle situazioni di emergenza determinate da eventi calamitosi, il personale dipendente delle aree interessate, pur potendo aderire al volontariato, è tenuto prioritariamente a disposizione della azienda per gli interventi di carattere tecnico e per tutte le attività di supporto connesse con detti interventi.

3. Volontariato nell'ambito delle attività di cooperazione

dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Le parti si richiamano a quanto previsto dalla legge 26.2.87 n. 49 (“Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo”).

7) Lavoratori stranieri.

Le aziende, a fronte della sempre maggiore frequenza dei casi di ingresso e di soggiorno in Italia dei cittadini stranieri non appartenenti alla UE e nella consapevolezza della opportunità di porre in essere interventi mirati a favorirne future occasioni di impiego promuoveranno, attraverso l'associazione di categoria, iniziative finalizzate all'apprendimento della lingua italiana e/o all’acquisizione di conoscenze professionali specifiche.

Tali azioni saranno programmate, nell'arco della vigenza contrattuale e saranno attuate da enti specializzati.

Le iniziative formative e/o di apprendimento potranno coinvolgere esclusivamente cittadini stranieri non appartenenti alla UE, la cui presenza sul territorio nazionale sia in regola con le disposizioni di legge vigenti.

8) Violenza di genere.

Le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione in quanto vittime di violenza di genere hanno diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 3 mesi a norma dell'art. 24, D.lgs. n. 80/15, da fruirsi anche su base oraria in misura non inferiore a 1/3 dell'orario medio giornaliero del mese precedente a quello di inizio del congedo.

9) Cessione di permessi e ferie.

Nell'ottica di favorire e sostenere l'impegno alla promozione di imprese socialmente responsabili viene consentita la cessione, a titolo gratuito, dei ROL, dei permessi ex festività soppresse e delle ferie ulteriori rispetto alle previsioni di cui al D.lgs. n. 66/03, da parte di ogni lavoratore ad altri dipendenti della medesima impresa, al fine di consentire a questi ultimi l'assistenza propria e dei figli minori che, per particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti, previo consenso dei lavoratori interessati, e dando priorità a ferie e permessi maturati negli anni precedenti a quello della richiesta.

Viene rimandata alla contrattazione aziendale la determinazione dei criteri, delle misure e delle modalità di cessione dei permessi e delle ferie.

Quanto sopra si definisce ai sensi dell'art. 24, D.lgs. n. 151/15; nella eventualità che leggi e/o accordi interconfederali ne modifichino la disciplina, le parti si incontreranno per verificare la compatibilità e coerenza del presente articolo con le stesse e per valutare le eventuali necessarie armonizzazioni.

Capitolo XII - PROCEDURE DI CONCILIAZIONE

Art. 49 - Procedure di conciliazione.

In caso di controversie di lavoro individuali e plurime le parti interessate, anziché adire la Commissione di conciliazione amministrativa presso gli Ispettorati territoriali del lavoro, possono scegliere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 412 ter CPC, di esperire il tentativo di conciliazione con l'assistenza delle rispettive OO.SS. firmatarie, secondo le modalità e le seguenti procedure.

La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione deve farne richiesta alla associazione datoriale firmataria del CCNL cui aderisce l'impresa, anche tramite una O.S.

La Segreteria della associazione fissa la data per la costituzione del Collegio di conciliazione presso la sede di Roma ovvero presso l'impresa interessata alla controversia.

La richiesta deve precisare:

-le generalità del ricorrente e l'impresa interessata;

- la delega per la nomina del proprio rappresentante nel Collegio di conciliazione a una O.S. firmataria, per il/la lavoratore/ lavoratrice; all'associazione datoriale, per l'impresa;

- il luogo dove deve avvenire la conciliazione;

- l'oggetto della vertenza.

Nel Collegio, le parti sono assistite rispettivamente:

-per le imprese, da un rappresentante della associazione datoriale, con firma depositata;

-per i lavoratori, da un rappresentante di una delle OO.SS. firmatarie il presente CCNL con la firma depositata.

Una volta ricevuta la comunicazione si costituisce il Collegio che fissa la data per esperire il tentativo di conciliazione.

Il verbale di avvenuta conciliazione, sottoscritto dal datore di lavoro, dal lavoratore e dai rispettivi rappresentanti sindacali, viene depositato, a cura della Associazione datoriale presso l'Ispettorato territoriale del lavoro che ne accerta l'autenticità e ne cura il deposito, a norma di legge, nella Cancelleria del Tribunale competente.

Capitolo XIII - WELFARE CONTRATTUALE

Art. 50 - Assistenza e previdenza.

1) Assistenza sanitaria integrativa.

Premesso che:

- il diritto alla salute è uno dei diritti fondamentali della persona e rappresenta un primario interesse della collettività;

- l'assistenza sanitaria a tutti i cittadini è garantita dal SSN e, sulla base della legislazione vigente, è integrabile attraverso forme di assistenza complementari definite negozialmente al fine di offrire sistemi di integrazione e sostegno al Servizio sanitario e socio-assistenziale pubblico;

le parti stipulanti, per garantire anche nel settore gas-acqua forme di assistenza sanitaria integrativa con adesione su base volontaria, individuano nel FASIE il Fondo di riferimento di settore.

Previa verifica in sede aziendale in fase di prima attuazione, sono fatte comunque salve le diverse soluzioni già in essere, che restano alternative al FASIE.

Potranno iscriversi anche i dipendenti con contratto a tempo determinato e di inserimento purché di durata non inferiore a 12 mesi.

A partire dall’1.1.12 la contribuzione aziendale destinata al FASIE per ogni iscritto sarà di € 5,00 al mese per 14 mensilità.

A decorrere dall’1.1.17 le aziende verseranno al FASIE per i lavoratori iscritti un importo aggiuntivo ‘pro capite’ in misura fissa pari ad € 5,00 per 12 mensilità; dalla medesima data il contributo a carico di ciascun lavoratore e per ogni componente del suo nucleo familiare iscritto aumenta di € 12,00 annui.

2) Previdenza complementare (*).

Le parti stipulanti confermano la volontà di sviluppare ai termini della legislazione vigente in materia le forme negoziali di previdenza complementare.

UTILITALIA e ANFIDA e le OO.SS. stipulanti confermano che restano salve per i dipendenti delle aziende alle stesse associate le discipline derivanti dalla precedente contrattazione nazionale, con particolare riferimento al Fondo Pensione Complementare PEGASO.

UTILITALIA, ANFIDA e le OO.SS. convengono che, con decorrenza 1.10.12 o comunque 9 mesi dopo la chiusura del fondo GAS se successiva al 31.12.11, la contribuzione al fondo PEGASO sarà incrementata di € 8,00 ‘pro capite’ su parametro 139,96 per ciascuna mensilità imponibile.

ANIGAS/CONFINDUSTRIA Energia, ASSOGAS, IGAS e le OO.SS. confermano quanto previsto negli accordi in tema di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas in data 10.2.11, 26.6.14, riportati in allegato al presente CCNL, in appendice 2).

(*)

Vedi Protocollo sulla previdenza complementare - lettera di impegno tra le parti - 18.5.17, allegato 5).

ALLEGATI

Allegato 1)

IPOTESI DI ACCORDO

Il giorno 18 maggio 2017, in Roma,

tra

- ANFIDA

- ANIGAS

- ASSOGAS

- CONFINDUSTRIA Energia

- IGAS

- UTILITALIA

e

- FILCTEM/CGIL

- FEMCA/CISL

- UILTEC/UIL

è stato stipulato il seguente CCNL di rinnovo del CCNL del settore Gas-Acqua 14.1.14, che si intende qui confermato in ogni sua altra clausola non modificata dal presente Accordo.

Il presente CCNL decorre dal 1° gennaio 2016 e avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2018.

Fatte salve le diverse decorrenze eventualmente previste nel relativo articolo contrattuale, le parti si danno atto che le modifiche apportate ai singoli istituti contrattuali, nonché gli istituti di nuova regolamentazione decorrono dalla data di scioglimento della riserva delle parti stipulanti.

A tal fine le parti si impegnano a sciogliere la riserva entro il _______

Letto, confermato e sottoscritto.

ANFIDA

ANIGAS

ASSOGAS

CONFINDUSTRIA Energia

IGAS

UTILITALIA

FILCTEM

FEMCA

UILTEC

PARTE ECONOMICA

Le parti concordano che l'incremento retributivo complessivo per il triennio 2016/18 risulta costituito dalle seguenti 3 componenti:

1) incremento dei minimi

2) welfare contrattuale

3) premio di risultato/produttività

1) Incremento dei minimi.

In relazione a quanto previsto per il triennio 2016-18 dall'ISTAT con riferimento all'indice IPCA (2,72%), le parti convengono che i minimi retributivi mensili di cui all'art. 36 vengono incrementati a regime di € 68,00 riferiti al parametro medio 139,96 (livello 5) e con le seguenti decorrenze:

- 1° maggio 2017: € 40,00

- 1° aprile 2018: € 28,00

Nell'art. 36 del CCNL è riportato il valore dei nuovi minimi tabellari integrati per ciascun livello di inquadramento alle decorrenze indicate, come da tabella degli aumenti parametrati che segue.

incrementi dei minimi


incrementi dei minimi



livello

parametro

decorrenze





1.5.17


1.4.18

Q

200,74

57,37

40,16

8

181,29

51,81

36,27

7

167,50

47,87

33,51

6

153,69

43,92

30,75

5

139,96

40,00

28,00

4

131,42

37,56

26,29

3

122,95

35,14

24,60

2

111,15

31,77

22,24

1

100,00

28,58

20,01

Gli adeguamenti dei minimi secondo le decorrenze indicate saranno erogati con effetto dalla prima retribuzione utile successiva allo scioglimento delle riserve sulla presente ipotesi di accordo.

2) Welfare contrattuale.

La quota dell'incremento salariale complessivo del rinnovo del CCNL destinata al finanziamento del welfare contrattuale di settore è ripartita tra l'assistenza sanitaria integrativa e la copertura assicurativa per il caso di morte o invalidità permanente del lavoratore.

A decorrere dall’1.1.17 le aziende verseranno al FASIE per i lavoratori iscritti un importo aggiuntivo ‘pro capite’ in misura fissa pari ad € 5,00 per 12 mensilità; dalla medesima data il contributo a carico di ciascun lavoratore e per ogni componente del suo nucleo familiare iscritto aumenta di € 12,00 annui.

A decorrere dall’1.1.18 le aziende attiveranno la copertura assicurativa del caso di premorienza o invalidità permanente certificata dagli enti competenti che comporti la cessazione del rapporto di lavoro, con modalità e condizioni che saranno definite tra le parti entro il 2017; a tal fine le aziende impegnano un importo mensile in cifra fissa pari ad € 5,00 per 12 mensilità.

3) Premio di risultato/produttività.

Al fine di incentivare la produttività, la redditività e la competitività delle imprese e di beneficiare della tassazione e/o contribuzione agevolata, una quota dell'incremento salariale complessivo stabilito per il rinnovo del CCNL è destinata a definire/ incrementare i premi di risultato a livello aziendale, secondo criteri e modalità da definire nei relativi accordi, sul presupposto che l'incremento della produttività/redditività/competitività costituisce un fattore essenziale per la crescita complessiva della retribuzione dei lavoratori e della competitività delle imprese.

La quota di incremento destinata alla pattuizione di elementi retributivi da collegare ad incrementi di produttività/redditività /competitività è annuale ed è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti e indiretti, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi.

L'importo è stabilito in € 11,00 sul parametro medio contrattuale per 14 mensilità, da erogare sotto forma di ‘una tantum’ in caso di raggiungimento degli obiettivi di produttività/redditività /competitività secondo le modalità definite negli accordi aziendali per i premi di risultato, di norma nell'anno successivo a quello di riferimento, ai termini dell'art. 9 del CCNL e in linea con la legislazione vigente sui premi di risultato; la destinazione di tale importi nei periodi di competenza è la seguente:



anno di competenza


2017

2018

importo complessivo parametrato

€ 154,00

€ 154,00

Al termine della vigenza contrattuale e in relazione alle variazioni in positivo o negativo della inflazione consuntivata si potrà procedere, con modalità che saranno successivamente definite, ad adeguare i minimi tabellari dell'importo stanziato alla prima data utile del 2019 in cui verranno ufficializzati i dati consuntivi di inflazione e cioè giugno 2019, secondo le seguenti modalità:

a)in caso di inflazione eguale o superiore a quanto previsto alla sottoscrizione del presente Accordo (inflazione IPCA al netto degli energetici importati previsione 2016-18 pari a 2,72%), si procederà all'adeguamento sui minimi, con decorrenza gennaio 2019, dell'importo stanziato di € 11,00;

b)in caso di inflazione inferiore a quanto previsto alla sottoscrizione del presente Accordo si procederà, in relazione alla inflazione consuntivata, alla ripartizione del predetto importo di € 11,00 ‘pro quota’ nei minimi e al consolidamento della differenza sul premio di risultato.

Allegato 2)

VERBALE DI INTESA SULLE GARE GAS

Premesso che le parti comunemente ritengono che le gare GAS d'ambito nel settore della distribuzione del gas costituiscono un indispensabile fattore di crescita e modernizzazione del settore, le stesse ritengono indispensabile che siano definiti tutti gli aspetti che possano agevolare il celere avvio delle citate gare.

In questo ambito la definizione degli aspetti sociali e di quelli riconducibili al rapporto di lavoro sono ritenuti prioritari, poiché coinvolgono contemporaneamente le aziende e l'insieme dei lavoratori che in esse operano.

In questo quadro le parti hanno ritenuto necessario, al fine di accelerare la concreta realizzazione delle gare d'ambito, in coerenza con quanto disposto dal DM 21.4.11 e dalle successive norme in materia lavoristica, convenire quanto segue:

1)

per i lavoratori di cui all'art. 2, DM 21.4.11 oggetto di passaggio al gestore subentrante saranno salvaguardate le condizioni economiche individuali in godimento con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati alla anzianità di servizio;

2)

in occasione della prima gara per ciascun ATEM (12 anni), salvo sopraggiunte disposizioni legislative, la disciplina di cui al D.lgs. n. 23/15 sul licenziamento individuale si intende applicata ai lavoratori che hanno instaurato un rapporto di lavoro presso il gestore cedente a partire dalla data di entrata in vigore del citato decreto.

La presente intesa costituisce parte integrante del CCNL unico “Gas-Acqua” sottoscritto tra le medesime parti firmatarie e richiamato dall'art. 4, DM 21.4.11.

Roma, 18 maggio 2017

Allegato 3)

SCAMBIO DI LETTERE IN TEMA DI INDENNITÀ DI TURNO

Spett.li

Segreterie Generali

FILCTEM-CGIL

FEMCA-CISL

UILTEC-UIL

Roma, 22 maggio 2017

Oggetto: Indennità di turno per prestazioni rese dal turnista

nei giorni di riposo settimanale

coincidenti con un giorno festivo.

Con riferimento ai compensi per il lavoro in turno previsti dall'art. 24 del CCNL e in particolare alla norma di cui al comma 11), che stabilisce che per giorni festivi si intendono quelli individuati nell'art. 29 incluse le domeniche, precisiamo di aver voluto riconoscere la maggiorazione prevista per il giorno festivo esclusivamente nel caso in cui il turno si effettui la domenica ovvero, laddove il turno venga effettuato nel giorno di riposo settimanale, quando quest'ultimo coincida con la domenica; ciò fermo restando gli altri trattamenti contrattualmente previsti per la prestazione lavorativa in turno nel giorno di riposo settimanale.

In attesa di avere vostro riscontro nel merito, si inviano distinti saluti.

ANIGAS

ASSOGAS

IGAS

ANFIDA

CONFINDUSTRIA Energia

UTILITALIA

Spett.li

ANIGAS

ASSOGAS

IGAS

ANFIDA

CONFINDUSTRIA Energia

UTILITALIA

Roma, 22 maggio 2017

Oggetto: Indennità di turno per prestazioni rese dal turnista

nei giorni di riposo settimanale

coincidenti con un giorno festivo.

Con riferimento ai compensi per il lavoro in turno previsti dall'art. 24 del CCNL e, in particolare alla norma di cui al comma 11), che stabilisce che per giorni festivi si intendono quelli individuati nell'art. 29 incluse le domeniche, precisiamo di aver voluto riconoscere la maggiorazione prevista per il giorno festivo esclusivamente nel caso in cui il turno si effettui la domenica ovvero, laddove il turno venga effettuato nel giorno di riposo settimanale, quando quest'ultimo coincida con la domenica; ciò fermo restando gli altri trattamenti contrattualmente previsti per la prestazione lavorativa in turno nel giorno di riposo settimanale.

FILCTEM-CGIL

FEMCA-CISL

UILTEC-UIL

Allegato 4)

LETTERA TRA LE PARTI PER LE QUOTE DI SERVIZIO

Le aziende effettueranno nei confronti dei lavoratori, su indicazione delle OO.SS. stipulanti, una trattenuta a titolo di quota straordinaria per il rinnovo contrattuale sulla retribuzione di settembre 2017. I lavoratori contrari potranno opporsi a tale trattenuta.

Le quote trattenute verranno versate dalle aziende alle OO.SS. stipulanti.

Roma, 18 maggio 2017

Allegato 5)

PROTOCOLLO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE.

LETTERA DI IMPEGNO TRA LE PARTI

L'esigenza di intraprendere un percorso mirato alla istituzione di un Fondo unico di previdenza complementare per il settore Energia scaturisce dalla necessità di offrire un servizio migliore agli aderenti, con un contenimento dei costi di gestione e un miglioramento del potere contrattuale nella trattativa con i gestori che passano, inevitabilmente, attraverso il raggiungimento di una “massa critica” di iscritti.

Pur ritenendo necessario l'obiettivo dell'accorpamento dei Fondi, si evidenzia come il processo di riunificazione debba tener conto degli accordi collettivi esistenti e delle volontà delle fonti istitutrici che regolano la previdenza integrativa e che per tale processo non si prevedano oneri aggiuntivi per le imprese.

Le parti intendono avviare un confronto con tutte le fonti istitutrici sulla possibile unificazione dei Fondi complementari della intera filiera energetica. Tale confronto dovrà concludersi entro dicembre 2017.

Roma, 18 maggio 2017

Allegato 6)

PROTOCOLLO 1 MARZO 2002 SULL'APPLICAZIONE DELLE LEGGI n. 146/90

e n. 53/00

Le parti stipulanti si impegnano a definire con apposito accordo, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente CCNL unico di settore “Gas-Acqua”:

1)le procedure di raffreddamento e di conciliazione di cui all'art. 2, comma 2), legge n. 146/90, così come modificato dall'art. 1, comma 4), legge n. 83/00;

2) termine di preavviso di proclamazione degli scioperi e la durata degli stessi;

3) intervalli minimi temporali tra uno sciopero e l'altro;

4) le modalità di revoca e di sospensione degli scioperi proclamati;

5) i periodi di franchigia;

6)ogni altro adempimento previsto dalla legislazione vigente in materia anche se non espressamente richiamato nel presente protocollo.

Le parti si danno atto che gli accordi di regolamentazione del diritto di sciopero vigenti nel settore continueranno ad essere applicati fino alla dichiarazione di idoneità del nuovo accordo da parte della Commissione di Garanzia.

Allegato 7)

VERBALE SULLA COLLAZIONE DEL CCNL UNICO GAS-ACQUA 18 MAGGIO 2017

In Roma, in data 12 dicembre 2017,

le Associazioni datoriali:

-CONFINDUSTRIA Energia, rappresentata da Francesco Forlenza, Daniele Evaristo, Marco De Giorgi;

- ASSOGAS, rappresentata da Roberto Malenotti;

- ANFIDA, rappresentata da Sabrina Naborre;

- IGAS-Imprese GAS, rappresentata da Giuseppe Venditti;

-UTILITALIA, rappresentata da Adoldo Spaziani, Paola Giuliani, Pietro Scrimieri

e le OO.SS.:

- FILCTEM/CGIL, rappresentata da Claudio Bettoni, Mario Di Luca;

- FEMCA/CISL, rappresentata da Antonello Assogna, Bruno Quadrelli;

- UILTEC/UIL, rappresentata da Debora Del Fiacco

si sono incontrate per la definizione della collazione del CCNL unico per il settore “Gas-Acqua” 18.5.17 e hanno concordato la stesura definitiva del suddetto contratto.

Il testo definitivo del CCNL 18.5.17, debitamente sottoscritto in ogni sua pagina, viene allegato al presente verbale.

CONFINDUSTRIA Energia

ASSOGAS

IGAS-IMPRESE GAS

UTILITALIA

FILCTEM-CGIL

FEMCA-CISL

UILTEC-UIL

APPENDICI

Appendice 1)

VERBALE DI ACCORDO

In data 2 febbraio 2009, in Roma,

le parti sottoscritte,

- FEDERUTILITY (oggi UTILITALIA)

e le OO.SS.

- FILCEM/CGIL (oggi FILCTEM)

- FEMCA/CISL

e

- UILCEM/UIL (oggi UILTEC)

convengono quanto segue.

1)

Il presente Accordo disciplina la materia dei permessi sindacali spettanti alle OO.SS. stipulanti FILCEM-CGIL (oggi FILCTEM), FEMCA-CISL e UILCEM-UIL (oggi UILTEC) nelle aziende associate al 31.12.08 che applicano il CCNL “Gas-Acqua” 9.3.07 (di seguito denominato “CCNL”) e che risultano altresì aderenti alla FEDERGASACQUA (oggi FEDERUTILITY) alla data di stipulazione del CCNL 1.3.02, a valere per il periodo che va dall’1.1.09 alla data di scadenza del prossimo CCNL; a tali aziende, salvo sia diversamente espresso, vanno riferite tutte le clausole del presente Accordo.

2)

È confermata l'applicazione alle aziende di cui al comma 1), con decorrenza 1.1.09, della intera disciplina prevista dall'art. 8 del CCNL, inclusa quella contenuta nel capoverso “Dirigenti Organismi direttivi sindacali”, fatte peraltro salve le deroghe e le decorrenze specifiche previste nei successivi commi, nonché nelle Norme transitorie di attuazione del presente Accordo.

3)

Il monte ore aziendale annuale stabilito dal citato art. 8, capoverso “Dirigenti Organismi direttivi sindacali”, comma 1), è incrementato in favore dei dirigenti degli Organismi direttivi nazionali e regionali/territoriali delle OO.SS. FILCEM-CGIL (oggi UTILITALIA), FEMCA-CISL e UILCEM-UIL (oggi UILTEC) stipulanti il presente Accordo, in misura pari ad 1 ora e mezza per dipendente in forza al 31 dicembre dell'anno precedente quello di fruizione e comunque fino a 3 ore complessive per dipendente in forza alla data indicata, tenuto conto anche delle eventuali quote aggiuntive derivanti da precedenti accordi aziendali; la presente norma entra in vigore l’1.1.12.

4)

In attuazione dell'art. 8, paragrafo “Dirigenti Organismi direttivi sindacali”, comma 3), le OO.SS. nazionali stipulanti il presente Accordo si impegnano a comunicare alla FEDERUTILITY (oggi UTILITALIA) entro il 30 novembre dell'anno precedente quello di riferimento la ripartizione tra le stesse del monte ore aziendale complessivo di cui al comma 3); la FEDERUTILITY (oggi UTILITALIA) provvede tempestivamente a trasmettere tale comunicazione alle associate interessate.

5)

Nell'ambito del monte-ore aziendale come sopra determinato, per tutte le attività sindacali indicate nell'art. 8 del CCNL non può essere normalmente accordato allo stesso lavoratore, a titolo di permesso sindacale retribuito, più del 20% delle ore lavorabili nell'anno, quantificate queste ultime convenzionalmente in 1600 ore annue. È tuttavia ammesso, nelle aziende o nei gruppi che occupano almeno 600 dipendenti, per casi particolari di lavoratori che ricoprano cariche di responsabilità negli Organismi direttivi sindacali territoriali e/o nazionali che richiedono lo svolgimento di attività sindacale a tempo pieno e sempre entro i limiti della capienza del monte ore complessivo del livello aziendale, il godimento di permessi retribuiti in via continuativa da parte del singolo lavoratore per l'intero anno solare; i nominativi dei lavoratori aventi diritto sono segnalati alla azienda interessata dalla Segreteria territoriale/regionale della O.S. di appartenenza non oltre il 30 novembre dell'anno precedente quello di riferimento. Le OO.SS. si impegnano a non assegnare all'attività sindacale a tempo pieno per l'intero anno più di 1 lavoratore ogni 600 dipendenti della medesima azienda o gruppo di aziende, senza computo delle frazioni.

6)

Salvo eventuali diverse intese aziendali, ai fini della applicazione del comma precedente è considerato gruppo di aziende l'insieme aziendale rinveniente dai processi di fusione/scissione di aziende di cui all'art. 2501 CC e ss., con riferimento alle Società controllate al 100% dalla Società capogruppo. All'interno del gruppo come sopra inteso le ore di permesso sindacale di cui al comma precedente vengono ripartite tra le aziende in proporzione al numero dei dipendenti delle stesse al 31 dicembre dell'anno precedente.

7)

È altresì consentito, sempre entro il limite della capienza del monte ore annuo complessivo a livello aziendale, l’utilizzo da parte di lavoratori individuati dalla Segreteria territoriale/regionale dalla O.S. di appartenenza di permessi sindacali in misura superiore al 20% delle ore lavorabili di cui al precedente comma 5), per periodi comunque inferiori all’intero anno solare, con modalità di fruizione da concordarsi con la singola azienda almeno 1 mese prima dell’utilizzo effettivo del permesso.

8)

Durante il godimento di permessi sindacali in via continuativa ai sensi dei commi precedenti il dipendente mantiene, ai sensi di legge e di contratto, il diritto alla conservazione del posto; allo stesso vengono corrisposte la retribuzione individuale e l'eventuale indennità sostitutiva della mensa; vengono inoltre corrisposte le sole indennità contrattualmente previste correlate alla professionalità espressa, con esclusione delle corresponsioni che compensano disagi o particolari modalità di prestazione e comunque delle indennità collegate all'effettiva presenza in servizio.

9)

Durante il periodo di permesso sindacale continuativo gli interessati continuano altresì a fruire di tutti i trattamenti non connessi con la presenza in servizio.

10)

Nei periodi di permesso sindacale continuativo si considerano contestualmente fruite le ferie spettanti per il medesimo periodo e il mancato godimento di permessi e festività non dà diritto a compenso alcuno.

11)

Le disposizioni previste dall'art. 8, capoverso “Dirigenti Organismi direttivi sindacali”, comma 6) del CCNL devono intendersi nel senso che compete alle Segreterie territoriali/regionali delle OO.SS. firmatarie del presente Accordo l'onere di comunicare direttamente alle aziende entro il 30 novembre dell'anno precedente quello di riferimento i nominativi dei lavoratori che hanno diritto a fruire di permessi sindacali in quanto componenti degli Organismi direttivi regionali e territoriali di cui all'art. 8 del CCNL.

Norme transitorie di attuazione.

12)

Al fine di realizzare l'adeguamento graduale delle situazioni aziendali precedentemente in atto per effetto delle norme del Protocollo 1.3.02 alle disposizioni contenute nel presente Accordo, si conviene quanto segue:

a) dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009:

(1)il monte ore aziendale annuale stabilito dal citato art. 8, capoverso “Dirigenti Organismi direttivi sindacali”, comma 1), è incrementato in favore dei dirigenti degli Organismi direttivi nazionali e regionali/territoriali delle OO.SS. FILCEM-CGIL (oggi FILCTEM), FEMCA-CISL e UILCEM-UIL (oggi UILTEC) stipulanti il presente Accordo, in misura pari a mezzora per dipendente in forza al 31 dicembre dell'anno precedente quello di fruizione e comunque fino a 2 ore per dipendente in forza alla data indicata; si applicano i commi 2), 4) e 11) del presente Accordo;

(2) il numero dei lavoratori che possono fruire di permessi sindacali continuativi per attività sindacale a tempo pieno è pari a 30 lavoratori in permesso sindacale retribuito in via continuativa individuati nominativamente dalle OO.SS. di appartenenza come da corrispondenza allegata; agli stessi si applica il trattamento stabilito dai commi 8), 9) e 10) del presente Accordo;

(3) in via transitoria ed eccezionale, per il periodo indicato alla lett. a), continua ad essere applicata la disciplina di cui all'art. 59, ultimo comma, CCNL 17.11.95, avendo riguardo al numero dei dipendenti in servizio presso le aziende di cui al comma 1) del presente Accordo al 31.12.08.

b) dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010:

(1)il monte ore aziendale annuale stabilito dal citato art. 8, capoverso “Dirigenti Organismi direttivi sindacali”, comma 1), è incrementato in favore dei dirigenti degli Organismi direttivi nazionali e regionali/territoriali delle OO.SS. FILCEM-CGIL (oggi FILCTEM), FEMCA-CISL e UILCEM-UIL (oggi UILTEC) stipulanti il presente Accordo, in misura pari a mezzora per dipendente in forza al 31 dicembre dell'anno precedente quello di fruizione e comunque fino a 2 ore per dipendente in forza alla data indicata; si applicano altresì i commi 3), 4) e 11) del presente Accordo;

(2)il numero dei lavoratori che possono fruire di permessi sindacali continuativi per attività sindacale a tempo pieno passa a 27 lavoratori complessivi, individuati nominativamente dalle OO.SS. di appartenenza e comunicati alla FEDERUTILITY (oggi UTILITALIA) entro il 30.11.09; agli stessi si applica il trattamento stabilito dai commi 8), 9) e 10) del presente Accordo;

(3)in via transitoria ed eccezionale, per il periodo indicato alla lett. b), continua ad essere applicata anche la disciplina di cui all'art. 59, ultimo comma, CCNL 17.11.95, avendo riguardo al numero dei dipendenti in servizio presso le aziende di cui al comma 1) del presente Accordo al 31.12.09;

c) dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011:

(1)il monte ore aziendale annuale stabilito dal citato art. 8, capoverso “Dirigenti Organismi direttivi sindacali”, comma 1), è incrementato in favore dei dirigenti degli Organismi direttivi nazionali e regionali/territoriali delle OO.SS. FILCEM-CGIL (oggi FILCTEM), FEMCA-CISL e UILCEM-UIL (oggi UILTEC) stipulanti il presente Accordo, in misura pari a mezzora per dipendente in forza al 31 dicembre dell'anno precedente quello di fruizione e comunque fino a 2 ore per dipendente in forza alla data indicata; si applicano altresì i commi 3), 4) e 11) del presente Accordo;

(2) il numero dei lavoratori che possono fruire di permessi sindacali continuativi per attività sindacale a tempo pieno passa a 24 lavoratori complessivi, individuati nominativamente dalle OO.SS. di appartenenza e comunicati alla FEDERUTILITY (oggi UTILITALIA) entro il 30.11.10; agli stessi si applica il trattamento stabilito dai commi 8), 9) e 10) del presente Accordo;

(3)in via transitoria ed eccezionale, per il periodo indicato alla lett. b), continua ad essere applicata anche la disciplina di cui all'art. 59, ultimo comma CCNL 17.11.95, avendo riguardo al numero dei dipendenti in servizio presso le aziende di cui al comma 1) del presente Accordo al 31.12.10;

d)dall’1.1.12 si applica esclusivamente la normativa di cui all'art. 8, CCNL 9.3.07, come integrata dal presente Accordo, commi da 1) a 11), a tutte le aziende indicate nel comma 1) del medesimo.

13)

Le comunicazioni previste ai precedenti punti b) e c) sub 2) possono, su richiesta delle OO.SS. stipulanti il presente Accordo, essere rese nel corso di un incontro di eventuale monitoraggio dello stato di applicazione della presente intesa.

14)

Le parti sono impegnate a valutare le condizioni in atto in materia di permessi e agibilità sindacali alla scadenza del presente Accordo al fine di definire una eventuale nuova normativa unica di settore.

Prot. 186

Roma, 27 febbraio 2009

Spett.le

FEDERUTILITY

Alla c.a. Orfeo Gozzi

Paola Giuliani

Oggetto: 1) ripartizione permessi sindacali aziendali

2) lavoratori in permesso sindacale continuativo

In relazione all'Accordo 2.2.09 le scriventi comunicano, ai sensi del punto 4), la ripartizione del monte ore aziendale dei permessi sindacali di cui ai commi 3) e ai punti a1), b1), c1) e d) delle norme transitorie, secondo il seguente schema:

2009: 2 ore

2010: 2 ore

2011: 2 ore

2012: 3 ore

a)

il 50% viene ripartito in forma paritetica tra le OO.SS. che hanno stipulato l’Accordo, presenti in azienda;

b)

il restante 50% viene ripartito in proporzione agli iscritti presenti in azienda delle stesse OO.SS. stipulanti.

Vi precisiamo inoltre che eventuali quantità di spettanza a una delle OO.SS. stipulanti non utilizzate, previa specifica comunicazione unitaria delle Strutture interessate, potranno essere fruite da altra O.S. stipulante.

In riferimento al numero di lavoratori in permesso sindacale continuativo di cui ai punti a2), b2) e c2) delle norme transitorie, vi precisiamo che ogni singola O.S. firmataria provvederà, nei termini previsti dall'Accordo, a dare comunicazione dei rientri che riguarderanno i propri dirigenti, secondo il seguente schema:

2009: n. 2 FILCEM

2010: n. 1 FILCEM; n. 1 FEMCA; n. 1 UILCEM

2011: n. 2 FILCEM; n. 1 FEMCA

Fatto salvo quanto sopra precisato in relazione ai 2 lavoratori FILCEM che rientreranno nel 2009, devono intendersi confermati i lavoratori già destinati alla attività sindacale a tempo pieno per il 2008.

Le Segreterie nazionali

FILCEM-CGIL

Valeri

FEMCA-CISL

Bertone

UILCEM-UIL

D’Antonio

Appendice 2)

ACCORDO IN TEMA DI FONDO DI PREVIDENZA

PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS

Dichiarazione ANIGAS/CONFINDUSTRIA Energia.

Premesso che:

- la legislazione vigente in materia di previdenza obbligatoria prevede il superamento, anche per le gestioni sostitutive dell'INPS, del criterio “retributivo” di determinazione della pensione e la sua sostituzione con il criterio “contributivo” che valorizza la contribuzione dell'individuo nell'arco della complessiva durata del rapporto di lavoro;

- la legislazione in materia di Fondi di previdenza complementare prevede, a sua volta, che i Fondi di categoria possano essere istituiti esclusivamente in regime di contribuzione definita, per cui non sono conformi al modello legislativo i Fondi che assicurano una prestazione commisurata al livello del reddito raggiunto al momento del pensionamento, ovvero con riferimento a quello del trattamento pensionistico obbligatorio;

- il fondo GAS non è coerente con le disposizioni legislative vigenti, sia per il criterio di determinazione delle prestazioni, sia per il regime del finanziamento a ripartizione;

- il calcolo delle pensioni con il sistema misto o solo contributivo determinerà inevitabilmente uno squilibrio patrimoniale del fondo GAS;

- la mobilità intra ed extra aziendale dei dipendenti trasferibili in attività diversa dalla distribuzione gas pregiudica le prestazioni del fondo GAS;

- l'approssimarsi delle gare per ambito territoriale, relative all'affidamento del servizio di distribuzione gas, rende fortemente critico il prevedibile passaggio di risorse tra le aziende che versano il contributo al fondo GAS e quelle “ex municipalizzate” che non lo versano avendo da tempo avviato la previdenza complementare, tenendo anche conto delle disposizioni ministeriali a tutela della occupazione del settore della distribuzione gas in attuazione dell'art. 28, comma 6), D.lgs. n. 164/00;

- le Associazioni imprenditoriali e le OO.SS., con l'Accordo sindacale 22.6.05, hanno condiviso la necessità del superamento del fondo GAS e del potenziamento della previdenza complementare negoziale a capitalizzazione di settore;

- le parti, nel medesimo Accordo, si impegnavano a rincontrarsi per esaminare le eventuali osservazioni e valutazioni attuariali dell'INPS o del ministero del Lavoro circa i criteri proposti di soppressione del fondo GAS;

- il 25.3.10 l'INPS ha anticipato le valutazioni attuariali che indicano la non sostenibilità dei criteri proposti dalle parti sulla base del patrimonio dello stesso Fondo in quanto quest'ultimo non sarebbe neanche sufficiente a garantire le prestazioni degli attuali pensionati: anticipazioni confermate dalla Nota tecnica INPS del Coordinamento generale attuariale del 10.8.10;

le parti convengono sui seguenti nuovi criteri di superamento del fondo GAS, in sostituzione di quelli contenuti nell'Accordo sindacale 22.6.05, che sottopongono all'attenzione del ministero del Lavoro e del legislatore per avere la conferma della loro validità e per l'adozione dei provvedimenti legislativi necessari.

Dichiarazione ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA (oggi IGAS - Imprese GAS).

Considerato che:

- la legislazione vigente prevede l'esistenza del fondo GAS, stabilendone con esattezza i criteri e la quantità di contribuzione;

- il ministero del Lavoro e l'INPS hanno imposto criteri di contribuzione di molto eccedenti quanto previsto dalla legge;

- il fondo GAS è in fase di abolizione

le parti si attiveranno per:

-conoscere gli esatti ammontare di contribuzioni al Fondo avvenuti nel corso degli anni, e verificarne le eccedenze rispetto a quanto previsto dalla legge;

-porre in essere azioni presso il ministero del Lavoro, l'INPS e altre entità pubbliche per individuare le forme in cui le eccedenze di contribuzione vengano restituite alle aziende, ovvero devolute a beneficio di tipo pensionistico per i lavoratori iscritti al fondo GAS.

Le aziende corrisponderanno, a titolo di liberalità, ai lavoratori iscritti al Fondo alla data di chiusura del medesimo gli importi come di seguito specificati.

Tutto ciò premesso si concorda quanto segue:

Criteri di superamento del fondo GAS.

1)

Il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, è soppresso in concomitanza con il completamento dell'iter normativo dei decreti in materia di distribuzione gas, tra i quali quello in materia di tutela della occupazione del settore e comunque entro e non oltre l’1.1.12.

2)

Con la soppressione del fondo GAS si determina conseguentemente la contestuale cessazione dell'obbligo di versamento del contributo dovuto al Fondo da parte delle aziende.

3)

Dalla stessa data è istituita presso l'INPS la gestione ad esaurimento del soppresso Fondo, alla quale restano acquisiti il patrimonio mobiliare e immobiliare e la riserva di legge. Alla stessa gestione saranno inoltre imputate le somme che, a qualsiasi titolo, risulteranno a credito e a debito.

4)

Gli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi in essere, alla data di soppressione del Fondo, restano a carico della gestione ad esaurimento.

5)

I lavoratori in servizio iscritti al Fondo alla data di soppressione del Fondo non matureranno alcun diritto al trattamento pensionistico integrativo.

Previdenza complementare.

Dal mese successivo alla data di soppressione del Fondo, per i lavoratori dipendenti dalle aziende del settore Gas aderenti alle associazioni stipulanti il presente Accordo, viene istituita la previdenza complementare.

Le contribuzioni da calcolarsi sulla retribuzione utile per il TFR vengono fissate come segue:



decorrenze


a carico dipendente

a carico azienda

dal mese successivo

alla chiusura del fondo GAS



x,xx% (*)



1,00%

dall’1.10.12 o dopo 9 mesi

dalla chiusura del fondo GAS

se successiva al 31.12.11


x,xx% (*)


1,55%

(*)

Sarà successivamente comunicato dalle OO.SS. in modo unitario entro il 10.3.11.

Gestione lavoratori in servizio iscritti al fondo GAS

alla data di soppressione dello stesso.

1)

Anche solo per consentire di beneficiare di quanto previsto nei punti successivi, i lavoratori si iscriveranno al Fondo complementare di riferimento del settore “FONDENERGIA” o ad altro contrattualmente previsto.

2)

Le parti hanno individuato la soluzione idonea a rispondere sia alle aspettative dei lavoratori, sia alle compatibilità dei costi aziendali.

3)

Per ciascun lavoratore iscritto al fondo GAS alla data della sua soppressione sarà calcolato un importo come segue:

imponibile fondo GAS 2010 x n. anni o frazione di anno di iscrizione al fondo GAS x 1%

4)

Il suddetto importo sarà accreditato attraverso una rateizzazione in 240 quote mensili di uguale misura che saranno versate dalla azienda nella posizione individuale del Fondo di previdenza complementare di riferimento a decorrere dal mese successivo alla soppressione del fondo GAS.

5)

Al compimento del 5°, 10° e 15° anno dall'inizio della rateizzazione gli importi residui non ancora accreditati saranno maggiorati nella misura del 10%. Si precisa che tali maggiorazioni includono forfettariamente interessi e rivalutazioni.

6)

In tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro, l'importo residuale sarà accreditato al Fondo complementare in una unica soluzione. Si precisa che, anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro con passaggio dei lavoratori a seguito di gara, l'accredito degli importi residui al Fondo di previdenza complementare sarà a carico dell'azienda cedente.

7)

Nel solo caso di cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento durante i primi 5 anni di rateizzazione l'importo residuale sarà rivalutato nella misura del 30%.

8)

Le norme previste si applicano anche ai lavoratori che risultano in prosecuzione volontaria della contribuzione al fondo GAS alla data della sua soppressione.

9)

Nei casi di cessione parziale o totale della azienda, di sua trasformazione, di altre operazioni sulla struttura dell'assetto societario che comunque comportino la prosecuzione del rapporto di lavoro e, nel caso di passaggio diretto nell'ambito dello stesso gruppo, l'importo individuale residuo sarà liquidato al Fondo di previdenza complementare dalla azienda subentrante con le stesse modalità previste ai punti precedenti 3), 4), 5), 6) e 7).

10)

La soluzione individuata tra le parti, per compensare le aspettative degli iscritti al fondo GAS, è equiparabile ad un versamento alla previdenza complementare operato negli anni precedenti. Ne consegue che i trattamenti fiscale, contributivo e normativo debbano essere opportunamente adattati. In particolare:

- sarà considerata come anzianità convenzionale di iscrizione al Fondo complementare quella di iscrizione al fondo GAS con il limite invalicabile del 1993, anno di disciplina delle forme pensionistiche complementari;

- conseguentemente, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, si applicheranno agli eventuali importi eccedenti € 5.164,57 gli stessi trattamenti fiscali e previdenziali previsti al di sotto della predetta soglia.

Le parti stipulanti ribadiscono la necessità che vengano evidenziate alle competenti Autorità le ragioni in base alle quali si ritiene che debbano essere inseriti nella gestione ad esaurimento del fondo GAS di cui al punto 3) dei criteri di superamento anche i lavoratori che, alla data di chiusura del medesimo, si trovino nelle seguenti condizioni:

-lavoratori collocati in mobilità iscritti al Fondo e che raggiungeranno entro il termine della stessa i requisiti per la pensione;

-lavoratori che, avendo maturato i requisiti per la pensione, sono in attesa dell'apertura della finestra di accesso.

Il primo caso rientra nella prassi costante che cristallizza il diritto sulla base delle disposizioni in vigore al momento dell'accesso alla mobilità. Nel secondo, siamo in presenza di un evidente caso di diritto acquisito i cui soli effetti sono dilazionati nel tempo.

L'inclusione di tali lavoratori nella gestione ad esaurimento del fondo GAS esclude l'applicazione di quanto previsto al punto 3) di pag. 3.

Roma, 10 febbraio 2011

ANIGAS/CONFINDUSTRIA Energia

ASSOGAS

FEDERESTRATTIVA (oggi IGAS - Imprese GAS)

FILCTEM

FEMCA

UILCEM

VERBALE DI ACCORDO

Con riferimento all'Accordo sottoscritto il 10.2.11, nel caso in cui il legislatore non accolga la richiesta delle parti di inserire nella gestione ad esaurimento del fondo GAS di cui al punto 3) dei criteri di superamento anche i lavoratori che, alla data di chiusura del medesimo, si trovino nelle seguenti condizioni:

-lavoratori collocati in mobilità iscritti al Fondo e che raggiungeranno entro il termine della stessa i requisiti per la pensione;

-lavoratori che, avendo maturato i requisiti per la pensione, sono in attesa dell'apertura della finestra di accesso;

le parti convengono che ai predetti lavoratori si riconosca, al momento del pensionamento, l'importo di cui al punto 3), pag. 3, Accordo 10.2.11 in una unica soluzione maggiorato del 45%. Tale maggiorazione sostituisce quanto previsto al punto 7) del medesimo Accordo.

Roma, 10 febbraio 2011

ANIGAS/CONFINDUSTRIA Energia

ASSOGAS

FEDERESTRATTIVA (oggi IGAS - Imprese GAS)

FILCTEM

FEMCA

UILCEM

VERBALE DI ACCORDO

INTEGRAZIONE ACCORDO 10 FEBBRAIO 2011

IN TEMA DI FONDO DI PREVIDENZA

PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS

In data 26.6.14 in Roma presso il ministero dello Sviluppo Economico si sono incontrati:

- ASSOGAS

- IGAS (ex FEDERESTRATTIVA)

- ANIGAS/CONFINDUSTRIA Energia

e le OO.SS. nazionali:

- FILCTEM/CGIL

- FEMCA/CISL

- UILTEC/UIL

Premesso che:

- in linea con gli impegni assunti in occasione della firma dell'Accordo 10.2.11, le Associazioni imprenditoriali e le OO.SS., al fine di individuare un percorso condiviso con le competenti Istituzioni in ordine ai corretti criteri da seguire per poter procedere con idoneo provvedimento legislativo alla soppressione del Fondo di previdenza in esame, hanno promosso l'avvio di un confronto in sede istituzionale al fine di esaminare e recepire le osservazioni e le valutazioni di carattere giuridico e di natura statistico-attuariale fornite dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dal ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'INPS.

Le parti firmatarie del presente Accordo attendono di conoscere, in base ai citati criteri di calcolo attuariale, le basi di calcolo, l'ammontare, le modalità di pagamento e la relativa tempistica delle somme a carico delle aziende per la chiusura del fondo GAS, in esito alla quale conoscenza e approvazione renderanno esplicitamente l'accordo valido ed efficace.

Nel corso degli incontri promossi dal ministero dello Sviluppo Economico, tenutisi il 4.2.14 e il 7.5.14, sono emersi elementi qualificanti in ordine agli ulteriori criteri individuati per tutelare quei lavoratori che al momento della soppressione del fondo GAS espressamente sceglieranno di non aderire, e quindi di non conferire i contributi, a un Fondo di previdenza complementare.

Le Associazioni imprenditoriali e le OO.SS. firmatarie della presente intesa, in funzione della prevista chiusura del fondo GAS al 31.12.14, concordano di integrare l'Accordo 10.2.11 - i cui contenuti e criteri rimangano confermati nella loro interezza - con quanto espressamente previsto con il presente verbale.

INTEGRAZIONE CRITERI DI SUPERAMENTO DEL FONDO GAS

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Previdenza complementare.

Le parti confermano la validità, nella sua interezza, di quanto previsto nell'Accordo 10.2.11 in ordine ai criteri da adottare per tutelare i lavoratori che opteranno per la previdenza complementare.

Tenuto conto di quanto evidenziato dall'INPS in merito al fabbisogno economico previsto per la copertura delle pensioni in essere, tenuto altresì conto che non si ha ancora la certezza degli importi suddetti, le parti convengono comunque quanto segue: dal mese successivo alla data di soppressione del Fondo, per i lavoratori dipendenti dalle aziende del settore del gas aderenti alle Associazioni stipulanti il presente Accordo integrativo, viene confermata l'istituzione della previdenza complementare; le tempistiche, a causa del maggior onere previsto a carico delle Aziende per la chiusura del fondo GAS, vengono aggiornate come segue:


decorrenza


% a carico

del dipendente


% a carico

dell’azienda

dal 1.1.15

0

1,00%

dal 1.1.18

1%

1,55%

L'imponibile fondo GAS preso a riferimento sarà quello del 2014 in luogo di quello del 2010 previsto nell'Accordo 10.2.11.

Criteri gestione lavoratori che non aderiranno ad alcun strumento

di previdenza complementare.

Con riferimento al punto 1) del paragrafo “Gestione lavoratori in servizio iscritti al fondo GAS alla data di soppressione dello stesso” si prevede la possibilità di conferire al Fondo complementare le somme previste dal suddetto paragrafo, escludendo l'obbligo del conferimento del TFR.

Per quei lavoratori che sceglieranno espressamente di non aderire, neppure con le modalità previste al punto di cui sopra, e quindi di non conferire i contributi a un Fondo di previdenza complementare, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, a qualunque titolo essa avvenga, verrà erogato l'intero importo calcolato secondo le modalità previste nell'Accordo del 2011 al paragrafo “Gestione lavoratori in servizio iscritti al fondo GAS alla data di soppressione dello stesso”, fermo restando l'invarianza degli oneri a carico delle aziende.

Nel caso in cui il lavoratore medesimo volesse aderire alla previdenza complementare in data successiva alla chiusura del fondo GAS verranno liquidate le somme maturate fino a quel momento secondo le modalità di cui sopra, comunque all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro; dal mese successivo a detta adesione inizieranno i versamenti della quota rimanente nella posizione individuale del prescelto Fondo di previdenza complementare così come previsto dall'Accordo 10.2.11.

Valutazione degli oneri a carico delle aziende.

Le parti inoltre convengono sulla opportunità che in occasione dei bandi di gara si tenga conto degli oneri che le Società “cedenti” dovranno sostenere in funzione di quanto previsto dal presente Accordo e dal provvedimento legislativo che verrà emanato.

Conseguentemente, le parti firmatarie del presente Accordo invitano il MISE a tenerne conto nelle linee-guida dei bandi di gara.

ANIGAS/CONFINDUSTRIA Energia

ASSOGAS

IGAS (ex FEDERESTRATTIVA)

FILCTEM-CGIL

FEMCA-CISL

UILTEC-UIL

DICHIARAZIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Con riferimento alla integrazione dell'Accordo 10.2.11 in tema di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas (fondo GAS), firmata in data odierna da CONFINDUSTRIA Energia, ANIGAS, ASSOGAS, IGAS imprese Gas (ex FEDERESTRATTIVA), OO.SS. nazionali FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL, il ministero dello Sviluppo Economico valuta positivamente l'impegno delle parti che si inserisce nel percorso avviato in sede istituzionale.

La necessità di procedere con detta integrazione è scaturita dalle valutazioni e dalle indicazioni pervenute dalle preposte Istituzioni nel corso dei confronti tenutisi presso il MISE il 4.2.14 e il 7.5.14.

Il ministero dello Sviluppo Economico, nel prendere atto della intesa raggiunta da tutte le parti, sottolinea l’importanza dell'Accordo e precisa che con tale Atto sono stati individuati meccanismi di tutela dell'intera platea dei lavoratori.

Roma, 26 giugno 2014

p. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

PROTOCOLLI DI SOTTOSCRIZIONE

In data 18 maggio 2017, in Roma

tra

- ANFIDA

- ASSOGAS

- ANIGAS/CONFINDUSTRIA Energia

- IGAS

- UTILITALIA

e

la Organizzazione sindacale:

- UGL Chimici

con il presente Protocollo si concorda la sottoscrizione dell'Accordo gennaio 2014 di rinnovo del CCNL unico del settore Gas-Acqua, nel testo di seguito allegato.

A tale proposito si conviene quanto segue:

1)

Le associazioni datoriali riconoscono a UGL Chimici il diritto alla riscossione dei contributi sindacali mediante delega debitamente sottoscritta dal lavoratore, secondo le modalità previste nell'apposito paragrafo dell'art. 8 del CCNL.

2)

Avuto riguardo all'art. 7 e all'art. 5 del CCNL, le Strutture territoriali della UGL possono esercitare il ruolo di assistenza sindacale della RSU nelle materie previste dal CCNL su richiesta della RSU medesima.

3)

Analogamente per i Gruppi industriali - intendendosi qui per Gruppo un complesso industriale di particolare importanza nell'ambito del settore, articolato in più unità produttive dislocate in più Regioni, avente rilevante influenza nel settore in cui opera in quanto collegato alle esigenze di sviluppo dell'economia nazionale - le informazioni di cui all'art. 5, punto 2) possono essere rese dalla Direzione del gruppo alla Segreteria nazionale di UGL, sempre che la sua rappresentatività sia rilevante e comunque almeno pari al 5% dei dipendenti non in prova, da verificarsi sulla base delle deleghe sindacali.

4)

In attuazione dell'art. 30 dello Statuto dei lavoratori e con riguardo all'art. 8 del CCNL vengono riconosciuti ai dirigenti degli Organismi direttivi UGL fino a 36 ore trimestrali di permessi sindacali retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni; le parti si riservano di procedere alla indicazione del numero dei dirigenti provinciali e nazionali che potranno fruire di tali permessi in funzione delle diverse realtà delle unità produttive aziendali, fatto salvo il minimo di 1 dirigente ogni 300 o frazione di 300 addetti per unità produttiva. Per gli aspetti relativi alle modalità di richiesta e fruizione dei permessi di cui sopra si farà riferimento a quanto previsto nel relativo paragrafo dell'art. 8 del CCNL.

Il presente CCNL decorre dal 1° gennaio 2016 e avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2018.

Fatte salve le diverse decorrenze eventualmente previste nel relativo articolo contrattuale, le parti si danno atto che le modifiche apportate ai singoli istituti contrattuali, nonché gli istituti di nuova regolamentazione decorrono dalla data di stipulazione del presente CCNL.

Le parti confermano in ogni caso la volontà di attenersi e dare piena applicazione al T.U. sulla rappresentanza CONFINDUSTRIA UGL del 10.1.14 e CONFSERVIZI UGL del 17.3.14.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANIGAS

ASSOGAS

ANFIDA

IGAS

CONFINDUSTRIA Energia

UTILITALIA

UGL Chimici

In data 18 maggio 2017, in Roma

tra

- ANFIDA

- ASSOGAS

- ANIGAS/CONFINDUSTRIA Energia

- IGAS

- UTILITALIA

e

la Organizzazione sindacale:

- CISAL FEDERENERGIA

con il presente Protocollo si concorda la sottoscrizione dell'Accordo gennaio 2014 di rinnovo del CCNL unico del settore Gas-Acqua, nel testo di seguito allegato.

A tale proposito si conviene quanto segue:

1)

Le Associazioni datoriali riconoscono a CISAL FEDERENERGIA il diritto alla riscossione dei contributi sindacali mediante delega debitamente sottoscritta dal lavoratore, secondo le modalità previste nell'apposito paragrafo dell'art. 8 del CCNL.

2)

Avuto riguardo all'art. 7 e all'art. 5 del CCNL, le Strutture territoriali della CISAL FEDERENERGIA possono esercitare il ruolo di assistenza sindacale della RSU nelle materie previste dal CCNL su richiesta della RSU medesima.

3)

Analogamente per i Gruppi industriali - intendendosi qui per Gruppo un complesso industriale di particolare importanza nell'ambito del settore, articolato in più unità produttive dislocate in più Regioni, avente rilevante influenza nel settore in cui opera in quanto collegato alle esigenze di sviluppo dell'economia nazionale - le informazioni di cui all'art. 5, punto 2) possono essere rese dalla Direzione del gruppo alla Segreteria nazionale di CISAL FEDERENERGIA, sempre che la sua rappresentatività sia rilevante e comunque almeno pari al 5% dei dipendenti non in prova, da verificarsi sulla base delle deleghe sindacali.

4)

In attuazione dell'art. 30 dello Statuto dei lavoratori e con riguardo all'art. 8 del CCNL vengono riconosciuti ai dirigenti degli Organismi direttivi di CISAL FEDERENERGIA fino a 36 ore trimestrali di permessi sindacali retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni; le parti si riservano di procedere alla indicazione del numero dei dirigenti provinciali e nazionali che potranno fruire di tali permessi in funzione delle diverse realtà delle unità produttive aziendali, fatto salvo il minimo di 1 dirigente ogni 300 o frazione di 300 addetti per unità produttiva. Per gli aspetti relativi alle modalità di richiesta e fruizione dei permessi di cui sopra si farà riferimento a quanto previsto nel relativo paragrafo dell'art. 8 del CCNL.

Il presente CCNL decorre dal 1° gennaio 2016 e avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2018.

Fatte salve le diverse decorrenze eventualmente previste nel relativo articolo contrattuale, le parti si danno atto che le modifiche apportate ai singoli istituti contrattuali, nonché gli istituti di nuova regolamentazione decorrono dalla data di stipulazione del presente CCNL.

Le parti confermano in ogni caso la volontà di attenersi e dare piena applicazione al T.U. sulla rappresentanza CONFINDUSTRIA CISAL del 14.10.14 e CONFSERVIZI CISAL del 10.03.14.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANIGAS

ASSOGAS

ANFIDA

IGAS

CONFINDUSTRIA Energia

UTILITALIA

CISAL FEDERENERGIA

ccnl settore gas e acqua, 2016-2018 - 2016

Data di inizio validità: → 2016-01-01
Data di fine validità: → 2018-12-31
Settore: → Recogida y tratamiento de residuos y de aguas residuales, produzione e distribuzione di energia elet
Settore pubblico o privato: → Nel settore privato
Concluso da:
Associazioni imprenditoriali: → 
Sindacati: → 

FORMAZIONE

Programmi di formazione: → Sì
Stage: → Sì
Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: → Sì

MALATTIA E INVALIDITA'

Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): → 100 %
Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: → 365 giorni
Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: → Sì
Congedo pagato per mestruazioni: → No
Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: → Sì

SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA

Assistenza medica: → Sì
Assistenza medica per i familiari: → Sì
Contributo all'assicurazione sanitaria: → Sì
Assicurazione sanitaria per i familiari: → Sì
Politica di salute e sicurezza: → Sì
Formazione sulla salute e la sicurezza: → Sì
Fornitura di indumenti protettivi: → No
Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: → Sì
Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e/o del rapporto lavoro-salute: → 
Assistenza funeraria: → Sì

DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA

Congedo di maternità pagato: → -10 settimane
Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base
Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: → Sì
Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: → No
Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: → 
Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: → 
Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: → 
Permessi per esami medici prenatali: → 
Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: → 
Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: → 
Servizi rivolti alle madri che allattano: → No
Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: → No
Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: → No
Contributo monetario / sussidio per l'istruzione dei figli: → No
Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: → The CBA explicitly refers to the law giorni
Congedo di maternità pagato: → The CBA explicitly refers to the law giorni
Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: → The CBA explicitly refers to the law giorni

UGUAGLIANZA DI GENERE

Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: → No
Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: → Sì
Pari opportunità di promozione per le donne: → Sì
Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: → Sì
Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: → No
Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: → Sì
Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: → Sì
Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della/del partner: → Sì
Sostegno alle lavoratrici con disabilità: → No
Monitoraggio della parità di genere: → Sì

CONTRATTI DI LAVORO

Durata del periodo di prova: → 90 giorni
I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No
Disposizioni relative ai lavoratori temporanei/precari: → Sì
Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No
Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No

ORARI DI LAVORO E FERIE

Ore di lavoro settimanali: → 38.5
Giorni lavorativi settimanali: → 6.0
Numero massimo di ore straordinarie: → 8.0
Ferie annuali retribuite: → 26.0 giorni
Ferie annuali retribuite: → 3.71 settimane
Giorni festivi retribuiti: → Tutti i Santi (1 novembre), Assunzione / Ferragosto (15 agosto), Natale (25 dicembre), Lunedì di Pasqua / Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Primo dell’Anno (1° gennaio), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Santo Stefano (26 dicembre), Epifania (6 gennaio), Festa della Repubblica (2 giugno), Immacolata Concezione (8 dicembre)
Giorni fissi per le ferie annuali retribuite: → 12.0 giorni
Almeno un giorno di riposo settimanale: → Sì
Numero massimo di domeniche / giorni festivi che si possono lavorare in un anno: → 
Permessi retribuiti per attività sindacale: →  giorni
Permessi retribuiti per udienze o doveri amministrativi: →  giorni
Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: → Sì

STIPENDI

Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: → Yes, in one table
Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: → No
Stipendio più basso stabilito: → Months
Stipendio più basso: → EUR 1477.68
Adeguamento al costo della vita: → 

Aumento di stipendio:

Aumento di stipendio: → EUR 40.0
Aumento di stipendio a partire dal: → 2017-05

Pagamento extra una tantum:

Pagamento extra una tantum: → 100 %
Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: → No

Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:

Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: → 125 % dello stipendio base
Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: → No

Retribuzione del lavoro precario / a chiamata:

Retribuzione del lavoro precario / a chiamata: → EUR 21.88
Retribuzione del lavoro precario / a chiamata solo di domenica: → No
Retribuzione del lavoro precario / a chiamata tutti i giorni della settimana: → No

Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:

Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:

Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: → 135 %

Buoni pasto:

Buoni pasto forniti: → Sì
Indennità per i pasti fornita: → Sì
→  per pasto
Assistenza legale gratuita: → Sì
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