ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO (AEC) DEL 10 DICEMBRE 2014

DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE

DEL COMPARTO ARTIGIANO

16246-H085

Addì 10 dicembre 2014 in Roma,

tra

-CNA, rappresentata dal presidente Daniele Vaccarino e dal segretario generale Sergio Silvestrini, coadiuvati dal responsabile del Dipartimento Relazioni sindacali Stefano Di Niola e dal responsabile Ufficio Politiche contrattuali Maurizio De Carli;

-CONFARTIGIANATO Imprese, rappresentata dal presidente Giorgio Merletti e dal segretario generale Cesare Fumagalli, coadiuvati dal direttore dell'Area Relazioni sindacali Riccardo Giovani, dal funzionario del settore contrattuale Fabio Antonilli e Paolo Ravagli della medesima Direzione;

-CASARTIGIANI, rappresentata dal presidente Giacomo Basso, con l'assistenza del direttore Nicola Molfese;

-CLAAI, rappresentata dal presidente Stefano Fugazza, dal vice presidente Alessandro Limatola, dal vice presidente vicario Orazio Platania e dai sigg. Franco Prinzivalli, Walter Mariani, Ernesto Iemmolo, Giuseppe Megliola, Giorgio Violi, Silvio Guerrieri, Adolfo Giampaolo, Ruggero Go, assistiti dal segretario generale Marco Accornero, da Pasquale Maiocco e Rita Balzoni

e

-USARCI (Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti Commercio Italiani), rappresentata dal presidente Umberto Mirizzi, dal segretario Antonello Marzolla, dal tesoriere Nicola Zampiron, dal vice presidente vicario Mario Nicolai, dai vice presidenti Giovanni Di Pietro, Luigi Doppietto, Giovanni Montato, Claudio Carnevali e da Massimiliano Baldini degli Uffici Federazione;

-FNAARC (Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio), rappresentata dal suo presidente Adalberto Corsi, dal vice presidente vicario Antonio Franceschi, dai vice presidenti Domenico Ambra e Thor Evans Carlson, dal componente della Giunta Esecutiva Giovanni Boni e da Angelo Bellardini, Pasquale Miglio e Giancarlo Verginelli;

-FIARC (Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti di Commercio), rappresentata da Domenica Cominci, Fabio D'Onofrio, Enrico Guida, Luigi Lupi, Antonino Marcianò, Andrea Parrini e Diego Terreno;

-FILCAMS/CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi), rappresentata dal segretario generale Maria Grazia Gabrielli, dal responsabile nazionale del settore Danilo Lelli, dai segretari nazionali Elisa Camellini, Cristian Sesena, Giuliana Mesina, Fabrizio Russo, Daria Banchieri, dal presidente del C.D. Andrea Righi e dai componenti del Comitato Direttivo Nazionale: Anile Lucia, Arcagni Barbara, Arricale Benedetto, Aryane Errasse Zahira, Baccaglini Paolo, Baidaouj Salah, Baldo Antonio, Balestrieri Francesca, Bassetti Paola, Battistini Luca, Beretta Marco, Bernardini Cinzia, Bevilacqua Vincenzo, Bezzi Marina, Bianchi Massimiliano, Bigazzi Sabina, Bindocci Massimiliano, Boccafogli Ilaria, Bonini Massimo, Botteghi Mirco, Brigeno Yaritza, Brotini Luisella, Bruno Maria, Bucchioni Giovanni, Buillet Isabelle, Buonanno Ugo, Buonopane Francesco, Buranel Luisa, Buzzo Aurelia, Caiolo Monja, Calaresu Mirco, Campioni Silvano, Cappellieri Roberto, Caramelle Roland, Cardinali Stefania, Caridi Samantha, Carniato Nadia, Carpinetti Michele, Chierici Luca, Ciampa Rosa, Cimini Beatrice, Cisneros Ana Laura, Colarusso Loredana, Colombo Pieralberto, Comiti Luca, Corallo Daniela, Cornigli Roberto, Craighero Cinzia, Cretu Adriana, Cristiani Paolo, D'Aquanno Silvio, De Carli Mauro, De Carolis Francesca, De Filippis Nicola, De Marco Anna, De Pantz Cecilia, De Rosa Carmine, Della Volpe Carla, Di Francesco Concetta, Di Labio Alessio, Di Martino Laura, Di Simone Alessandra, Di Tuoro Luana, Di Ventura Franco, Dilernia Paola, Laviola Iole, Evangelista Giorgia, Fanzecco Simona, Fasulo Attilio, Ferretti Andrea, Fiamingo Damiana, Filice Adriano, Fois Fabio, Folegatti Attilio, Fontana Elisa, Foto Sennait Ras Selomon, Fradanni Pieralba, Fragassi Valentina, Franceschini Franco, Frasanni Loredana, Fresi Paola, Fruci Elisabetta, Gaggi Maruska, Gagni Luisella, Galarza Wendy Paula, Galati Mario, Garganigo Ivan, Garufi Carmelo, Gatti Ilaria, Gelsomino Antonio, Giannessi Laura, Giorgini Maria, Giorgini Lorena, Giulivi Riccardo, Gomez Sara, Grechi Sonia, Grementieri Veruska, Grieco Antonio, Griffini Roberta, Grigolato Margherita, Guglielmi Gabriele, Gugliotta Stefano, Lazzaroni Romeo, Leonardi Salvatore, Lieto Raffaele, Lucchi Barbara, Luppino Elisa, Macchia Cinzia, Magni Igor, Mandato Francesca, Manieri Roberta, Manocchio Maria, Marchetti Desirè, Marin Umberto, Mastrocola Luciana, Mastrogiovanni Guglielmo, Medos Xiomara, Mesturino Elisabetta, Migliorati Mirelva, Migliorini Marinella, Milazzo Nella, Molinari Fiorenzo, Montagna Amedeo, Montagni Andrea, Montalti Paolo, Morini Silvana, Moscatello Joice, Nappa Maria Rosaria, Neglia Barbara, Nicoli Stefano, Nonato Jeff, Nughes Giovanni, Ortolani Giorgio, Pagaria Sandro, Papagna Mario, Pavolucci Isabella, Pellegrini Susanna, Pelliccia Alessandra, Petrillo Laura, Pezzotti Vittorio, Pieracci Ombretta, Pinton Cinzia, Pisani Stefania, Pittalis Giuseppina, Pizzo Pino, Pompei Alessandro, Ponti Licia, Primiterra Daniela, Prodi Fiorella, Proietti Carlo, Pronio Giuseppina, Protopapa Antonella, Rossi Mariacarla, Roversi Debora, Saccomani Paolo, Salvadori Sandra, Sanna Luca, Santini Alberto, Santini Gianmario, Sasia Loredana, Scarnati Luigi, Schiavone Vito, Severino Domenico, Sgargi Emiliano, Sorrentino Stefania, Sovilla Sonia, Speca Emilio, Spelta Carla, Spina Franco, Spinelli Antonella, Spitaleri Tiziana, Surian Maurizio, Taglialatela Simonetta, Tagliati Veronica, Talenti Enrico, Tanzini Marzia, Tassinati Fabrizio, Tavolino Salvatore, Trovato Stefania, Trunfio Francesco, Turchetti Luca, Turcotto Simone, Turello Cinzia, Ventrone Cesare, Vitolo Maria, Zambon Monica, Zambonati Antonella, Zanoni Floriano,

con l'intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (CGIL) rappresentata dal segretario confederale Fabrizio Solari e del responsabile dipartimento Terziario e Reti Rosario Strazzullo;

-FISASCAT/CISL (Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo), rappresentata dal segretario generale Pierangelo Raineri, dal segretario generale aggiunto Giovanni Pirulli, dai segretari nazionali: Vincenzo Dell'Orefice, Ferruccio Fiorot, Rosetta Raso e da: Mirco Ceotto, Marco Demurtas, Alfredo Magnifico, Mario Piovesan, Daniela Rondinelli, Elena Maria Vanelli (coordinatrice donne), dell'Ufficio sindacale, da Dario Campeotto (presidente AQuMT), unitamente a una delegazione trattante composta da: Hansjoerg Adami, Claudio Alessandrini, Giovanna Ammendola, Patrizia Antonini, Antonio Arcadio, Massimiliano Arighi, Giuseppe Atzori, Silvia Michela Avanzino, Lamberto Avanzo, Gianluca Bagnolini, Antonio Baldassarre, Dario Battuello, Patrizia Bellini, Alfonso Bellomo, Luca Benfenati, Rita Bernardini, Beatrice Bernini, Federica Bertelloni, Sandra Bertolaso, Romina Bertolino, Giovanna Bettoni, Carlo Biondi Bendinelli, Antonio Bisceglia, Aurora Blanca, Giuseppe Boccuzzi, Marco Bodon, Luca Bottani, Gianfranco Brotto, Antonio Calabretta, Domenica Calabrò, Angela Calò, Stefano Calvi, Paola Camera, Patrizia Cannizzo, Michela Capobianco, Malgara Cappelli, Rosalba Carai, Venera Carasi, Eleonora Careddu, Irmo Caretti, Salvatore Carofratello, Assunta Caruso, Piero Casali, Giovanna Catizone, Laura Chiarini, Stefania Chicca, Gabriella Chiocchetti, Valter Chiocci, Stefania Chirico, Alberto Citerio, Gildo Comerci, Celestino Comi, Giovanni Battista Comiati, Luigi Conte, Assunta Cortazzo, Antonio Coscia, Carlo Costantini, Antonella Cozzolino, Aleksandra Cvjetkovic, Salvatore D'Agostino, Vincenza De Leo, Enrico De Peron, Carla Destefanis, Francesco Di Antonio, Mauro Di Lavanzo, Pancrazio Di Leo, Gennaro Di Micco, Carlo Di Paola, Guido Di Pilla, Luca Di Polidoro, Stefano Diociaiuti, Angelo D'Isanto, Edoardo Dorella, Paolo Duriavig, Ulrike Egger, Gianni Elmi Andretti, Giovanna Eustachi, Giulia Falcucci, Isabella Faraci, Adalberto Farina, Davide Favero, Fabrizio Ferrari, Michelangelo Ferrigni, Vincenzo Fioravante, Antonino Fiorenza, Lidia Forli, Silvia Foschini, Davide Frigelli, Stefano Galli, Elisabetta Gallina, Adriano Giacomazzi, Barbara Girardi, Enrico Gobbi, Simona Gola, Alessandro Gualtieri, Davide Guarini, Giuseppe Pietro Ianni, Lucia Incerti, Alessandro Ingrosso, Angela Lazzaro, Annette Lerna, Fortunato Lo Papa, Olga Longo, Diego Lorenzi, Luca Maestripieri, Ernesto Magnifico, Patrizia Manca, Rossana Mandelli, Gilberto Marino Mangone, Luca Marcazzan, Sergio Marcelli, Alessandro Marcellino, Lucio Marchesin, Maurizio Marcolin, Diego Marcomini, Barbara Marini, Diego Marini, Salvatore Marrone, Alessandro Martignetti, Dieter Mayr, Gianfranco Mazza, Germano Medici, Maria Giovanna Mela, Simona Menegale, Daniele Meniconi, Elisa Miani, Paolo Miranda, Pasquale Monfrecola, Cristiano Montagnini, Carlo Monte, Biagio Montefusco, Domenico Montillo, Aniello Montuolo, Raffaele Montuori, Michele Muggianu, Daniela Muscianisi, Michele Musumeci, Valerio Natili, Ivan Notarnicola, Elisabetta Oppici, Marco Paialunga, Domenico Panariello, Roberto Pascucci, Nicola Pegoraro, Silvia Pergola, Simone Pesce, Fabio Petraglia, Luigino Pezzuolo, Giorgio Piacentini, Leonardo Piacquaddio, Leonardo Piccinno, Cinzia Pietrosanto, Teresa Pintacorona, Pietro Pizzingrilli, Francesca Pizzo, Alberto Pluda, Rita Lucia Ponzo, Monica Porcedda, Orlando Procopi, Elmar Pruenster, Graziella Ramaglia, Nicola Ramogida, Marie Rosanne Riche, Marta Righetti, Vincenzo Riglietta, Maurizia Rizzo, Simona Rossi Querin, Marco Ruggeri, Tullio Ruffoni, Andrea Sabaini, Vittorio Salsedo, Diego Santellani, Silvio Natale Santrone, Nausica Sbarra, Antonio Scaini, Angelo Scarcello, Massimiliano Scialanca, Milena Sega, Giuseppina Sferruzza, Angelo Sgobbo, Rosa Silvestro, Gesualdo Sireci, Rolando Sirni, Enrico Solavagione, Selena Soleggiati, Marco Squartini, Mirko Talamone, Fernando Taraborrelli, Carmela Tarantini, Giuseppe Tognacca, Luca Trinchitella, Salvatore Tripepi, Michele Vaghini, Maria Teresa Vavassori, Eugenio Enzo Vento, Mar-4

-4

con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal segretario generale CISL Annamaria Furlan;

-UILTuCS/UIL (Unione Italiana Lavoratori Turismo, Commercio e Servizi, rappresentata da Emilio Fargnoli, Anna Maria Selvaggio e Paolo Andreani;

-(UGL Terziario) (Unione Generale del Lavoro Terziario, rappresentata dal segretario nazionale Luca Malcotti, dalla segreteria nazionale Luigi De Mitri Pugno, dalle strutture territoriali nelle persone di Luca Matrigiani e Emilio Navarra, assistite dal segretario confederale UGL Ornella Petillo

ad esito delle trattative intercorse per il rinnovo della regolamentazione collettiva che disciplina i rapporti tra agenti e rappresentanti di commercio e le imprese mandanti, è stato sottoscritto l'allegato Accordo economico collettivo (AEC) con le relative disposizioni regolamentari, in sostituzione dell'AEC 12.6.02.

Letto, confermato e sottoscritto.

Art. 1 - Definizione dell'agente - Sfera di applicazione.

Il presente AEC regola i rapporti fra gli agenti e rappresentanti di commercio rappresentati dalle Associazioni sindacali contraenti e le aziende artigiane mandanti rappresentate da CNA, CONFARTIGIANATO Imprese, CASARTIGIANI e CLAAI.

Agli effetti del presente AEC e in conformità agli artt. 1742 e 1752 CC, indipendentemente dalla qualifica o denominazione usata dalle Parti:

a)è agente di commercio il soggetto incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona in qualunque modo essa avvenga, purché i contratti siano riferibili all'attività di promozione posta in essere;

b)è rappresentante di commercio il soggetto incaricato stabilmente da una o più ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona.

L'agente o rappresentante esercita la sua attività, in forma autonoma e indipendente, nella osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell'art. 1746 CC, senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati. Le istruzioni di cui all'art. 1746 CC devono tenere conto dell'autonomia operativa dell'agente o rappresentante, il quale, tenuto ad informare costantemente la casa mandante sulla situazione del mercato in cui opera, non è tenuto peraltro a relazioni con periodicità prefissata sulla esecuzione delle sue attività.

Il presente AEC si applica anche alle Società aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio delle attività di cui al comma 2) del presente articolo, salvo le eccezioni e deroghe espressamente previste nell'AEC stesso, nonché a coloro che, in qualità di agenti o rappresentanti, hanno incarico di vendere esclusivamente a privati consumatori.

Le norme del presente AEC - salvo quelle di cui agli artt. 10, 11 e 13 - non sono vincolanti nel caso di conferimento di mandato di agenzia o rappresentanza a coloro che svolgono anche il commercio in proprio nello stesso genere di prodotti.

Chiarimento a verbale all'art. 1.

1)

Le parti si danno atto che nella definizione di cui al comma 2), lett. a) e b), rientrano anche gli agenti e i rappresentanti di commercio operanti in “tentata vendita”, a condizione che vengano rispettati i principi di autonomia e indipendenza nello svolgimento dell’attività e che non siano previsti obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati.

2)

La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una delle Parti (agenti di commercio e case mandanti) si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo comunicato o a quello della sede legale del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza colpa, nella impossibilità di averne notizia.

Art. 2 - Zona ed esclusiva - Variazioni.

Ferma restando la possibilità di diverse intese tra le Parti, di norma la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio di più agenti o rappresentanti, né l'agente o rappresentante può assumere l'incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza fra di loro.

Il divieto di cui sopra non si estende, salvo patto di esclusiva per una sola ditta, alla assunzione, da parte dell'agente o rappresentante, dell'incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra di loro. Nel caso in cui l'agente o rappresentante non sia vincolato dal patto di esclusiva per una sola ditta, egli resta libero di assumere altri incarichi per ditte che non siano in concorrenza.

Le variazioni di zona (territorio, clientela, prodotti) e misura delle provvigioni possono essere:

-di lieve entità, intendendosi per lieve entità le riduzioni che incidano fino al 5% delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nell'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei 12 mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero;

-di media entità, intendendo per media entità le riduzioni che incidano oltre il 5% e fino al 15% delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nell'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei 12 mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero;

-di rilevante entità, intendendo per rilevante entità le riduzioni superiori al 15% delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nell'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei 12 mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero.

Le variazioni di lieve entità possono essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o al rappresentante da darsi senza preavviso. Dette variazioni saranno efficaci sin dal momento della ricezione della comunicazione scritta della ditta mandante da parte dell'agente o del rappresentante.

Le variazioni di media e rilevante entità possono essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o al rappresentante da darsi, nel caso delle variazioni di media entità, almeno 2 mesi prima (ovvero 4 mesi prima per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare la propria attività esclusivamente per una sola ditta), salvo accordo scritto tra le Parti per una diversa decorrenza. Nel caso di variazioni di rilevante entità il preavviso scritto non potrà essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto, salvo accordo scritto tra le Parti per una diversa decorrenza.

Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, di non accettare le variazioni di media o rilevante entità, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante.

L'insieme delle variazioni di lieve entità apportate in un periodo di 18 mesi antecedenti l'ultima variazione sarà da considerarsi come unica variazione, per l'applicazione del presente art. 2, sia ai fini della richiesta del preavviso, sia ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante. Per gli agenti e rappresentanti che operano in forma di monomandatari sarà da considerarsi come unica variazione l'insieme delle variazioni di lieve entità apportate in un periodo di 24 mesi antecedenti l'ultima variazione.

Chiarimento a verbale all'art. 2.

In relazione a quanto previsto dai commi 1) e 2) del presente articolo, le Parti si danno atto che è da escludersi la possibilità di concorrenza quando l'incarico conferito all'agente o rappresentante riguardi generi di prodotti che per foggia, destinazione e valore d'uso siano diversi e infungibili tra di loro.

Art. 3 - Documenti - Campionario.

All'atto del conferimento dell'incarico all'agente o rappresentante devono essere precisati per iscritto, in un unico documento, oltre al nome delle Parti, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi, la misura delle provvigioni e dei compensi, la durata, quando questa non sia a tempo indeterminato.

In ogni contratto individuale dovrà essere inserito l'esplicito riferimento alle norme dell'AEC in vigore e s.m.

Nel caso di affidamento del campionario sarà altresì previsto che il valore dello stesso potrà essere addebitato all'agente o rappresentante in caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento non dovuto alla normale usura da utilizzo.

Non è previsto l'addebito del campionario all'agente o rappresentante per motivi diversi da quelli sopra indicati.

Art. 4 - Contratto a tempo determinato.

Le norme previste nel presente AEC si applicano anche al contratto a tempo determinato, in quanto compatibili con la natura del rapporto, con esclusione, comunque, delle norme relative al preavviso di cui all'art. 9.

Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi la casa mandante comunicherà all'agente o rappresentante, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, l'eventuale disponibilità al rinnovo o alla proroga del mandato.

In caso di rinnovo di rapporti a termine aventi lo stesso contenuto di attività (zona, prodotti e clienti) la casa mandante può stabilire un periodo di prova solo nel primo rapporto.

Il contratto a tempo determinato che continua ad essere eseguito dalle due Parti dopo la scadenza del suo termine si trasforma a tempo indeterminato.

Art. 5 - Diritti e doveri delle Parti.

L'agente o rappresentante nella esecuzione dell'incarico deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede.

In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità alle istruzioni impartite dalla ditta e fornire le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, nonché ogni altra informazione utile al preponente per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo ogni patto contrario.

L'agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta, né di concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto.

Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede.

Egli deve mettere a disposizione dell'agente o rappresentante la documentazione necessaria, relativa ai beni e/o servizi trattati, e fornire all'agente o rappresentante le notizie utili a svolgere nella maniera più producente il proprio mandato. Il preponente informerà altresì l'agente o rappresentante sul lancio di nuovi prodotti e sulle nuove politiche di vendita e avvertirà l'agente allorché preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi.

Nei contratti individuali potrà essere stabilito un termine per l'accettazione o il rifiuto, totale o parziale, da parte del preponente delle proposte d'ordine trasmesse dall'agente. In assenza nel contratto individuale di espressa previsione del termine di cui sopra, le proposte d'ordine si intenderanno accettate, ai soli fini del diritto alla provvigione, se non rifiutate dal preponente entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse.

Art. 6 - Provvigioni.

Ai sensi dell'art. 1748 CC l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata di norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, quando l'operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento.

I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le Parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento.

Nel caso in cui sia affidato all'agente o al rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell'agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, in relazione agli affari per i quali sussista l'obbligo della riscossione.

L'obbligo di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento.

Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilita una provvigione separata o uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale.

Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che l’esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fornitore e acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne.

In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta.

La provvigione spetta l'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente.

L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi senza suo intervento, sempreché rientranti nell'ambito del mandato affidatogli.

Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le Parti per una equa ripartizione della provvigione stessa.

In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto e accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso.

L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto della attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell'arco di 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza della attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le Parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona e intervenuti per la promozione e conclusione dell'affare.

Art. 7 - Liquidazione delle provvigioni.

Le ditte cureranno la liquidazione delle provvigioni alla fine di ogni trimestre.

Entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre considerato le ditte invieranno all'agente o rappresentante il conto delle provvigioni, nonché il relativo importo, con l'adempimento delle formalità richieste dalle vigenti norme fiscali. In caso di contestazione, la ditta verserà le eventuali ulteriori somme non oltre 30 giorni dalla definizione della controversia.

Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute all'agente o rappresentante di oltre 15 giorni rispetto ai termini di cui al precedente comma, si applica la disciplina stabilita dal D.lgs. n. 231/02, così come modificato dal D.lgs. n. 192 del 9.11.12.

Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture per tramite dell'agente o rappresentante, essa deve almeno alla fine di ogni mese o trimestre fornire all'agente o rappresentante le copie delle fatture inviate direttamente ai clienti, o un riepilogo attraverso il quale sia possibile riscontrare le fatture e i prodotti/servizi forniti alla clientela e l'aliquota provvigionale.

Sulle provvigioni maturate l'agente o rappresentante ha diritto ad anticipi, nel corso del trimestre, nella misura del 70% del suo credito per tale titolo. Nel caso in cui sia pattuito il diritto alle provvigioni al buon fine dell'affare, è facoltà dell'agente o rappresentante, all'atto del conferimento del mandato, di chiedere, in alternativa al criterio di cui sopra, la liquidazione di anticipi nella misura del 50% delle provvigioni, che si riferiscono ad affari con pagamento non oltre 90 giorni, e nella misura del 35% delle provvigioni, che si riferiscono ad affari con pagamento oltre 90 giorni, ma non oltre 120. Resta fermo che l'agente o rappresentante non ha diritto ad anticipi, ove sia debitore della ditta per altro titolo.

Art. 8 - Rimborso spese.

L'agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla sua attività svolta ai sensi dell'art. 1 del presente AEC, salvo patto contrario.

Resta fermo che tutte le somme corrisposte dalla casa mandante, anche se a titolo di rimborso o concorso spese, per lo svolgimento della attività di agenzia e di rappresentanza commerciale sono computabili agli effetti dei vari istituti contrattuali e legali e sono soggette alla contribuzione ENASARCO.

Art. 9 - Termini di preavviso.

In caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato, la parte recedente dovrà darne comunicazione scritta all'altra parte con un preavviso della seguente misura:

A)Agente o rappresentante non impegnato in esclusiva per una sola ditta:

a)3 mesi per i primi 3 anni di durata del rapporto

b) 4 mesi nel 4° anno iniziato del rapporto

c) 5 mesi nel 5° anno iniziato del rapporto

d) 6 mesi di preavviso, dal 6° anno iniziato in poi

B) Agente o rappresentante impegnato in esclusiva per una sola ditta:

e) 5 mesi per i primi 5 anni di durata del rapporto

f) 6 mesi per gli anni dal 6° iniziato all’8° anno

g) 8 mesi dal 9° anno iniziato in poi

In caso di recesso da parte dell'agente o rappresentante, la durata del preavviso sarà di 5 o di 3 mesi, a seconda che l'agente sia impegnato o meno ad esercitare la sua attività in esclusiva per una sola ditta, indipendentemente dalla durata complessiva del rapporto.

Ai fini del computo della misura del preavviso dovuto, si farà riferimento alla durata complessiva del rapporto, intendendosi il periodo intercorso dalla stipula del contratto fino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso.

Le Parti convengono che la scadenza del periodo di preavviso possa coincidere con uno qualsiasi dei giorni di calendario, in rapporto alla data di effettiva ricezione della comunicazione di recesso e comunque nel rispetto della durata del preavviso di cui ai commi che precedono.

Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti 12simi delle provvigioni e degli altri corrispettivi maturati nell'anno civile precedente (1 gennaio - 31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso dovuti, ovvero una somma a questa proporzionale, in caso di esonero da una parte del preavviso. Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell'anno civile precedente saranno conteggiati i successivi mesi dell'anno in corso per raggiungere i 12 mesi di riferimento. Ove più favorevole, la media dei corrispettivi per la determinazione dell'indennità di cui trattasi sarà calcolata sui 12 mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso. Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore a 12 mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni e degli altri corrispettivi maturati durante il rapporto stesso. L'importo sostitutivo del preavviso va computato su tutte le somme maturate in dipendenza del contratto di agenzia, anche se a titolo di rimborso o concorso spese.

La Parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere la somma di cui al comma che precede, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

Durante la prestazione in servizio del preavviso, il rapporto prosegue regolarmente, con tutti i diritti e gli obblighi connessi al mandato.

Art. 10 - Indennità per lo scioglimento del contratto.

Con la presente normativa le Parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione all'art. 1751 CC anche in riferimento alle previsioni dell'art. 17, Direttiva CEE n. 86/653, individuando, con funzione suppletiva, modalità e criteri applicativi, concernenti in particolare, la determinazione della misura della indennità in caso di cessazione del rapporto e introducendo, nel contempo, condizioni di miglior favore per gli agenti e rappresentanti di commercio, sia per quanto riguarda i requisiti per il riconoscimento dell'indennità, sia per ciò che attiene al limite massimo dell'indennità, stabilito dal comma 3) del predetto art. 1751 CC.

A tal fine si conviene che l'indennità di scioglimento del contratto sia composta da:

-l'indennità di risoluzione del rapporto (capo I) accantonata dalla ditta mandante nell'apposito fondo costituito presso la Fondazione ENASARCO e riconosciuta all'agente o rappresentante anche in assenza di un incremento della clientela e/o del giro di affari;

-l'indennità suppletiva di clientela (capo II) riconosciuta all'agente o rappresentante anche in assenza di un incremento della clientela e/o del giro di affari;

-l'indennità meritocratica (capo III) collegata all'incremento della clientela e/o del giro di affari, nei termini e alle condizioni stabilite al successivo capo III del presente articolo.

L'indennità in caso di scioglimento del contratto, di cui ai successivi capi I, II e III, sarà computata su tutte le somme, comunque denominate, percepite dall'agente nel corso del rapporto, nonché sulle somme per le quali, al momento della cessazione del rapporto, sia sorto il diritto al pagamento in favore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse non siano state in tutto o in parte ancora corrisposte.

In caso di decesso dell'agente o rappresentante, l’indennità in caso di scioglimento del contratto, di cui ai successivi capi I, II e III, sarà corrisposta agli eredi legittimi o testamentari.

I) Indennità di risoluzione del rapporto (FIRR).

All'atto della cessazione del rapporto spetta all'agente o rappresentante una indennità, calcolata sulla base delle provvigioni annualmente maturate, secondo le misure di seguito riportate:

AGENTE O RAPPRESENTANTE MONOMANDATARIO

-4% sulla quota di provvigioni fino ad € 12.400,00 annui;

-2% sulla quota di provvigioni compresa tra € 12.400,01 annui ed € 18.600,00 annui;

-1% sulla quota di provvigioni eccedente € 18.600,00 annui.

AGENTE O RAPPRESENTANTE PLURIMANDATARIO

- 4% sulla quota di provvigioni fino ad € 6.200,00 annui;

- 2% sulla quota di provvigioni compresa tra € 6.200,01 annui ed € 9.300,00 annui;

- 1% sulla quota di provvigioni eccedente € 9.300,00 annui.

L'indennità di cui al presente capo I) sarà riconosciuta in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto, ad eccezione dello scioglimento dello stesso ad iniziativa della casa mandante giustificata da una delle fattispecie di sotto elencate:

- ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente;

- concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta.

Le somme di cui sopra verranno annualmente accantonate dal preponente nell'apposito fondo costituito presso la Fondazione ENASARCO, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari di cui al successivo art. 16. Nel medesimo regolamento saranno altresì dettate le procedure per il riaccredito in favore della casa mandante degli importi eventualmente già accantonati al fondo stesso ma non più spettanti all'agente per il verificarsi di una delle ipotesi di decadenza di cui sopra.

Le somme obbligatoriamente versate dalle case mandanti al Fondo FIRR della Fondazione ENASARCO a titolo di indennità risoluzione rapporto sono definitivamente acquisite a favore dell'Agente di commercio in relazione al quale sono state versate, nel momento stesso in cui vengono ricevute dalla Fondazione.

Le parti stipulanti, ferma restando la obbligatorietà dell'accantonamento del FIRR presso l'ENASARCO, concordano di procedere alla costituzione di una Commissione paritetica, incaricata di studiare e formulare proposte sulla trasformazione in senso previdenziale della indennità di cui al presente capo I). Le risultanze dei lavori della Commissione paritetica saranno sottoposte alle parti stipulanti per le determinazioni di competenza.

II) Indennità suppletiva di clientela.

All'atto dello scioglimento del contratto di agenzia e rappresentanza commerciale sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'agente o rappresentante, in aggiunta alla indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), di cui al precedente capo I), una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque maturate dall'agente o rappresentante fino alla data di cessazione del rapporto, secondo le seguenti aliquote:

-3% sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme maturate;

-0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal 4° anno (nel limite massimo annuo di € 45.000,00 di provvigioni);

-ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il 6° anno compiuto (nel limite massimo annuo di € 45.000,00 di provvigioni).

Il trattamento di cui al presente capo II) non è dovuto se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente o rappresentante. Non si considerano fatto imputabile all'agente o rappresentante le dimissioni: dovute ad accertati gravi inadempimenti del preponente; conseguenti a invalidità permanente e totale; dovute ad infermità e/o malattia che non consentano la prosecuzione del rapporto; successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata ENASARCO o invalidità; successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata INPS o invalidità e in caso di cessazione della attività, come previsto dall'art. 1, comma 490), legge n. 147 del 27.12.13 e s.m., sempreché tali eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno 1 anno.

Il trattamento di cui al presente capo II) sarà riconosciuto, nei termini e alle condizioni di cui sopra, anche per lo scioglimento del contratto a termine.

Per gli agenti e rappresentanti incaricati da case editrici di vendere esclusivamente a privati consumatori, l'ammontare annuo delle provvigioni eccedenti la misura del 12% viene preso in considerazione ai fini del calcolo della indennità suppletiva di clientela, nel limite del 65%.

III) Indennità meritocratica.

All'atto della cessazione del contratto di agenzia o rappresentanza commerciale sarà corrisposta direttamente dalla ditta proponente all'agente o rappresentante una indennità meritocratica alle condizioni indicate ai successivi commi 4) e 5) del presente capo III). Tale indennità verrà erogata qualora, alla cessazione del contratto, l'agente o rappresentante abbia apportato al preponente un sensibile incremento della clientela e/o del giro d'affari, in modo da procurare al preponente, anche dopo la cessazione del contratto, sostanziali vantaggi.

L'indennità in questione sarà determinata mediante il sistema di calcolo definito ai sensi del successivo art. 11.

Il trattamento di cui al presente capo III) non è dovuto se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente o rappresentante. Non si considerano fatti imputabili all'agente o rappresentante le dimissioni: dovute ad accertati gravi inadempimenti del preponente; conseguenti a invalidità permanente e totale; dovute ad infermità e/o malattia che non consentano la prosecuzione del rapporto; successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata ENASARCO o invalidità; successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata INPS o invalidità e in caso di cessazione della attività, come previsto dall'art. 1, comma 490), legge n. 147 del 27.12.13 e s.m., sempreché tali eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno 1 anno.

Nel caso in cui l'indennità meritocratica (capo III) risulti pari o inferiore alla somma delle indennità di cui ai capi I) e II), l'indennità di scioglimento del contratto sarà costituita unicamente dalla somma dell'indennità di risoluzione del rapporto (capo I) e dall’indennità suppletiva di clientela (capo II).

Ove invece l'indennità meritocratica (capo III) risulti superiore alla somma delle indennità di cui ai capi I) e II), l'indennità di scioglimento del contratto sarà costituita, oltre che dalla somma delle citate indennità di cui ai capi I) e II), dalla indennità meritocratica al netto della somma della indennità di risoluzione del rapporto (capo I) e dalla indennità suppletiva di clientela (capo II).

Il trattamento di cui al presente capo III) sarà riconosciuto, nei termini e alle condizioni di cui sopra, anche per lo scioglimento del contratto a termine.

Dichiarazione a verbale.

Gli importi previsti ai capi I) e II del presente articolo verranno riconosciuti all'agente o rappresentante anche nel caso in cui eccedano l'ammontare massimo stabilito dal comma 3), art. 1751 CC. In tale fattispecie l'indennità di scioglimento del contratto sarà costituita unicamente dai citati importi previsti ai capi I) e II).

Le Parti confermano che le presenti disposizioni collettive in materia di indennità per la cessazione del rapporto di agenzia sono applicative della Direttiva CEE n. 86/653 e dell'art. 1751 CC, ne rispettano la lettera e lo spirito così come perseguito dal legislatore comunitario e nazionale e costituiscono complessivamente una condizione di miglior favore rispetto alla disciplina di legge. Esse sono correlative e inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

Art. 11 - Determinazione indennità meritocratica.

L’indennità meritocratica è determinata come segue:

1)

si individua il valore dell'incremento della clientela e/o giro di affari prendendo in considerazione il volume complessivo dei guadagni provvigionali e di ogni altro compenso percepito dall'agente o rappresentante di commercio.

Detto valore dell'incremento si determina in base alla differenza tra i guadagni complessivi risultanti dalle ultime 4 liquidazioni trimestrali e quelli risultanti dalle prime 4 liquidazioni trimestrali, applicando a questi ultimi i coefficienti di rivalutazione ISTAT per i crediti di lavoro.

Nel caso di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, che all’atto della cessazione siano in corso da più di 5 anni, il valore dell'incremento si determina in base alla differenza tra la media annua delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante negli ultimi 2 anni di durata del rapporto (ultime 8 liquidazioni trimestrali) e la media annua delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nei primi 2 anni di durata del rapporto (prime 8 liquidazioni trimestrali, rivalutate secondo gli indici ISTAT per i crediti di lavoro).

Nel caso di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, che all'atto della cessazione siano in corso da oltre 10 anni, il valore dell'incremento si determina in base alla differenza tra la media annua delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante negli ultimi 3 anni di durata del rapporto (ultime 12 liquidazioni trimestrali) e la media annua delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nei primi 3 anni di durata del rapporto (prime 12 liquidazioni trimestrali, rivalutate secondo gli indici ISTAT per i crediti di lavoro).

Il raffronto tra dati iniziali e dati finali di cui ai precedenti commi va effettuato in termini omogenei. Pertanto, in caso di variazioni in aumento o in diminuzione intervenute in corso del rapporto e riguardanti il territorio, la clientela, i prodotti, le provvigioni, gli effetti di dette variazioni vanno neutralizzati, non potendo comportare né oneri né vantaggi per nessuna delle Parti, ai fini specifici qui considerati;

2)

si individua il “periodo di prognosi”, come da tabella in calce al presente articolo, in base alla tipologia di agente o rappresentante e alla durata del rapporto, stimando così la durata del periodo nel corso del quale la ditta preponente continuerà a trarre vantaggi dall’attività svolta dall’agente o rappresentante;

3)

si determina il “tasso di migrazione” della clientela, come da tabella in calce al presente articolo, in base alla tipologia di agente o rappresentante e alla durata del rapporto contrattuale;

4)

si sottrae, per il 1° anno del periodo di prognosi, il citato tasso di migrazione del valore dell’incremento di cui al punto 1). Per gli anni successivi del periodo di prognosi il medesimo tasso di migrazione viene sottratto dal valore determinato per l’anno di prognosi precedente. Si sommano i risultati così ottenuti;

5)

si diminuisce forfettariamente l’importo ottenuto di una percentuale variabile pari:

- al 10% per i contratti di agenzia di durata inferiore o uguale a 5 anni;

- al 15% per i contratti di agenzia di durata superiore a 5 anni e inferiore o uguale a 10 anni;

- al 20% per i contratti di agenzia di durata superiore a 10 anni;

6)

si confronta l'indennità meritocratica calcolata in base ai precedenti punti con il valore massimo della indennità previsto dal comma 3), art. 1751 CC, vale a dire la media annua delle provvigioni negli ultimi 5 anni di durata del rapporto, oppure nel periodo lavorato se la durata del rapporto è stata inferiore a 5 anni. Qualora l'importo calcolato ecceda il tetto massimo, l'indennità sarà pari a quest'ultimo;

7)

si detrae dalla indennità meritocratica ottenuta l'indennità di risoluzione del rapporto e l'indennità di clientela di cui all'art. 10, capi I) e II).

Per chiarire meglio il sistema di calcolo sopra delineato si riporta in appendice al presente AEC un esempio di calcolo fondato su dati ipotetici.

Per gli agenti e rappresentanti incaricati da imprese editoriali la differenza tra le provvigioni iniziali e finali, eccedente la misura del 12% viene presa in considerazione ai fini della indennità meritocratica nel limite del 65%.

TABELLA


tipologia


periodo di prognosi

(anni di proiezione)


tasso di migrazione

agente monomandatario

con durata inferiore

o uguale a 5 anni



2,25


15%

agente monomandatario

con durata superiore

a 5 anni e inferiore

o uguale a 10 anni




2,75



20%

agente monomandatario

con durata superiore

a 10 anni



3,25




35%

agente plurimandatario

con durata inferiore

o uguale a 5 anni



2,00


17%

agente plurimandatario

con durata superiore

a 5 anni e inferiore

o uguale a 10 anni




2,50



22%

agente plurimandatario

con durata superiore

a 10 anni


3,00


37%

Norma transitoria n. 1 all'art. 10.

I valori massimi annui di cui ai capi I) e II), art. 10, si applicano sulle provvigioni e le altre somme di competenza dell'agente o rappresentante dall’1.1.02 in poi. Per i periodi precedenti al 2002 si applicano i massimali stabiliti dagli Accordi economici collettivi vigenti negli anni di riferimento per i quali si effettua il conteggio.

Norma transitoria n. 2 agli artt. 10 e 11.

Per i contratti di agenzia e di rappresentanza commerciale in corso alla data di sottoscrizione del presente AEC e stipulati prima dell’1.1.14, continuerà ad esser applicata fino al 31.12.15 la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11, AEC 12.6.02 annessi in appendice, riferiti esclusivamente alla quantificazione delle indennità escludendo la posticipazione a qualsiasi altra condizione e a decorrere dall’1.1.16 verrà applicata la disciplina stabilita dagli artt. 10 e 11 del presente AEC a condizione che i citati contratti di agenzia e rappresentanza commerciale rimangano in vigore per almeno altri 5 trimestri dalla citata data dell’1.1.16. In assenza di tale condizione verrà applicata soltanto la disciplina stabilita dagli artt. 8 e 9, AEC 12.6.02.

L'applicazione, fino al 31.12.15, della disciplina prevista dagli artt. 8 e 9, AEC 12.6.02, comporta - per la determinazione della indennità meritocratica - che, come dato finale di raffronto ai fini della individuazione del monte provvigionale differenziale su cui applicare le aliquote percentuali di cui al capo II), lett. B), art. 10, e ai fini della determinazione del tasso di incremento della clientela e/o del fatturato, di cui alla medesima disposizione, si prendano in considerazione le provvigioni e gli altri proventi risultanti dalle 4 liquidazioni trimestrali di competenza del 2015 (o la media annua delle provvigioni e degli altri proventi risultanti dalle 8 liquidazioni trimestrali di competenza degli anni 2015 e 2014, nella ipotesi che, dalla data di sottoscrizione del rapporto di agenzia fino al 31.12.15, il rapporto di agenzia stesso sia in corso da più di 5 anni, o la media annua delle provvigioni e degli altri proventi risultanti dalle 12 liquidazioni trimestrali di competenza degli anni 2015, 2014 e 2013 nella ipotesi che, dalla data di sottoscrizione del rapporto di agenzia fino al 31.12.15, il rapporto di agenzia stesso sia in corso da più di 10 anni.

Ai fini della determinazione della indennità meritocratica mediante l'applicazione, a decorrere dall’1.1.16, della disciplina stabilita dagli artt. 10 e 11 del presente AEC si assumerà:

-come dato iniziale di raffronto ai fini della individuazione del monte provvigionale differenziale su cui applicare il periodo di prognosi e il tasso di migrazione di cui all'art. 11, punti 2) e 3), le provvigioni e gli altri proventi risultanti dalle 4 liquidazioni trimestrali di competenza del 2016 (o la media annua delle provvigioni e degli altri proventi risultanti dalle 8 liquidazioni trimestrali di competenza degli anni 2016 e 2017, nella ipotesi che, dall’1.1.16 fino alla data di cessazione del rapporto di agenzia, il rapporto stesso abbia avuto una durata superiore ai 5 anni, o la media annua delle provvigioni e degli altri proventi risultanti dalle 12 liquidazioni trimestrali di competenza degli anni 2016, 2017 e 2018, nella ipotesi che, dall’1.1.16 fino alla data di cessazione del rapporto di agenzia, il rapporto stesso abbia avuto una durata superiore ai 10 anni);

-come data di inizio del contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale la data dell’1.1.16 ai fini della individuazione del periodo di prognosi (art. 11, punto 2), del tasso di migrazione (art. 11, punto 3) e della diminuzione forfettaria (art. 11, punto 5).

Dalla indennità meritocratica così determinata si detrarranno unicamente gli importi della indennità di risoluzione del rapporto (art. 10, capo I) e della indennità suppletiva di clientela (art. 10, capo II) spettanti all'agente o rappresentante di commercio a decorrere dal 2016.

Art. 12 - Malattia e infortunio.

In caso di malattia o infortunio dell'agente o rappresentante che gli impedisca di svolgere il mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta preponente o dell'agente o rappresentante interessato, resterà sospeso ad ogni effetto per la durata massima di 6 mesi nell'anno civile dall’inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto.

Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlo.

Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato o infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli.

A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio della attività di agenzia e di rappresentanza commerciale, viene garantita una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio e ricovero ospedaliero.

La polizza è stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà il trattamento di seguito indicato, indipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con la propria assicurazione:

a)in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di € 40.000,00;

b)in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un capitale di € 50.000,00.

Per le invalidità inferiori a quella permanente totale per infortunio si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall'ENASARCO.

c)In caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici ovvero di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per infortunio si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall'ENASARCO.

Gli oneri per la stipulazione e la gestione della presente polizza da parte della Fondazione ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l'utilizzo di una quota parte dell'interesse, di spettanza delle case mandanti, calcolato come indicato al successivo art. 16, comma 3) del presente AEC.

Art. 13 - Gravidanza e puerperio.

In caso di gravidanza e puerperio dell'agente o rappresentante, il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto, su richiesta dell'agente o rappresentante medesima, per un periodo di 12 mesi, all'interno dei quali deve collocarsi la data del parto, intendendosi che durante tale periodo la casa mandante si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto.

La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche in caso di adozione o affidamento di minore. In tal caso entro il periodo di 12 mesi deve rientrare la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia.

Nei casi di interruzione della gravidanza, regolati dagli artt. 4, 5 e 6, legge 22.5.78 n. 194, il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto, su richiesta dell'agente o rappresentante, per un periodo massimo di 5 mesi.

Durante i predetti periodi, alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza ovvero a dare ad altri l'incarico di esercitarlo.

La titolare del mandato di agenzia o rappresentanza deve consentire, nel corso dei predetti periodi, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirla provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri. Non ha inoltre diritto a compensi sui proventi degli affari che siano stati promossi e portati a conclusione direttamente dalla azienda o dal sostituto nei predetti periodi di astensione, fermo restando il diritto alla provvigione per quegli ordini pervenuti durante tali periodi di astensione per effetto dell'attività in precedenza svolta dall'agente o rappresentante.

Art. 14 - Patto di non concorrenza post-contrattuale.

Con riferimento all'art.1751 bis CC e fermo restando quanto ivi stabilito, a fronte del patto di non concorrenza post-contrattuale l'agente o rappresentante, operante in forma individuale o di società di persone o di società di capitali con un unico socio, avrà diritto a una specifica indennità di natura non provvigionale.

Salvo diversi più favorevoli accordi tra le Parti direttamente interessate, la misura della indennità spettante all'agente o rappresentante per l'intera durata massima (2 anni) del patto di non concorrenza viene determinata sulla base della tabella allegata al presente articolo. In caso di patto di non concorrenza di durata inferiore ai 2 anni, l'ammontare della indennità indicata nella tabella sarà ridotto, in rapporto alla effettiva durata del patto, sulla base di un parametro del 40% per il 1° anno e del 60% per il 2° anno.

In caso di dimissioni dell'agente o rappresentante, non motivate da inadempimento del preponente, né da pensionamento di vecchiaia o vecchiaia anticipata ENASARCO, da pensionamento di vecchiaia o vecchiaia anticipata INPS, né da grave inabilità che non consenta più lo svolgimento dell’attività, la misura dell’indennità è ridotta al 70%, limitatamente al caso dell'agente plurimandatario e in relazione a un mandato che non rappresenti più del 25% dei suoi introiti.

In caso di agente o rappresentante non vincolato ad esercitare la sua attività in esclusiva per una sola ditta, per il quale il rapporto cessato valga almeno l'80% del monte provvigionale complessivo spettante nel periodo di cui al precedente comma 3), si applicheranno le misure previste dalla tabella per l'indennità del monomandatario. L'agente o rappresentante di commercio che intenda avvalersi della presente disposizione è tenuto ad esibire, al momento della cessazione del rapporto, le scritture contabili valide ai fini fiscali, dalle quali risulti il totale delle provvigioni complessivamente percepite in ciascuno degli anni presi a riferimento.

In caso di violazione del patto di non concorrenza l'agente o rappresentante non ha diritto ad alcuna indennità e pertanto dovrà restituire al preponente gli importi eventualmente già percepiti a tale titolo. Egli dovrà inoltre corrispondere una penale di ammontare non superiore al 50% dell'indennità di cui alla tabella allegata.

Ammontare totale dell'indennità.



anni di durata

del rapporto


monomandato

(esclusiva

per una sola ditta)

plurimandato

(non esclusiva

per una sola ditta)


oltre 10 anni


12 mensilità

10 mensilità

oltre 5 e fino a 10


10 mensilità

8 mensilità

fino a 5 anni

8 mensilità

6 mensilità

Chiarimento a verbale.

Le OO.SS. danno atto che la natura del compenso del patto di non concorrenza, previsto dall'art. 1751 bis CC, è complementare per l'agente di commercio alla natura di indennità prevista dall'art. 1751 CC.

Art. 15 - Trattamento previdenza.

In relazione a quanto previsto dall'art. 12, Accordo economico 30.6.38 e alle norme dettate dal regolamento delle attività istituzionali della Fondazione ENASARCO, deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente il 5.8.98 e approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica il 24.9.98, il trattamento di previdenza in favore degli agenti e rappresentanti, i cui rapporti siano regolati dal presente AEC, viene attuato mediante il versamento, da parte delle ditte, di un contributo sulle provvigioni maturate dall'agente o rappresentante e da un pari contributo a carico dell'agente o rappresentante, che verrà trattenuto dalle ditte all'atto della liquidazione delle provvigioni stesse.

I contributi di cui sopra sono dovuti sulle provvigioni maturate nell'anno nel limite di un massimale provvigionale annuo. L'aliquota contributiva, a carico delle ditte mandanti e dagli agenti o rappresentanti in misura paritetica, e i massimali provvigionali annui sono determinati rispettivamente dall'art. 4 e dall'art. 5 del vigente regolamento delle attività istituzionali della Fondazione ENASARCO.

Il trattamento previdenziale di cui sopra non ha applicazione, a tutti gli effetti, nei casi in cui le attività di agenzia o rappresentanza commerciale siano esercitate da Società per azioni o da Società a responsabilità limitata.

Nella ipotesi predetta, le ditte mandanti e gli agenti o rappresentanti costituiti sotto forma di Società per azioni o Società a responsabilità limitata sono però tenute al versamento di un contributo su tutte le provvigioni corrisposte. Il citato contributo e la sua ripartizione fra ditte mandanti e agenti o rappresentanti costituiti sotto forma di Società di capitali è determinato dall'art. 6 del vigente regolamento delle attività istituzionali della Fondazione ENASARCO.

Fino al 30.6.56 gli obblighi delle aziende per la previdenza si intendono integralmente soddisfatti, unitamente a quelli per l'indennità per lo scioglimento del contratto, come previsto dall'art. 10, dalle competenze spettanti agli agenti e rappresentanti, in dipendenza del trattamento ENASARCO, ai sensi dell'art. 12, Accordo 30.6.38 e successivi aggiornamenti.

Art. 16 - Iscrizione ENASARCO.

Le ditte hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti all'Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio (ENASARCO) entro 30 giorni dall'inizio del rapporto di agenzia e di rappresentanza.

I contributi di cui all'articolo precedente saranno versati alla Fondazione ENASARCO con periodicità trimestrale, secondo la normativa vigente.

Anche gli importi maturati annualmente per l'indennità di cui all'art. 10, punto I), verranno accantonati presso l'ENASARCO con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'art. 25 , a condizione che l'Istituto si impegni a riconoscere alle aziende un interesse annuo sulle somme accantonate pari, per tutta la durata del periodo transitorio necessario per attuare la piena gestione separata del ramo FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) al tasso di rendimento annuo realizzato sul patrimonio complessivo investito dall'ENASARCO e, a partire dal 1° anno successivo a quello di realizzazione della totale gestione separata del ramo FIRR, un tasso di interesse annuo pari al tasso di rendimento annuo determinato dagli utili netti di gestione del ramo FIRR. Le modalità di determinazione e applicazione del tasso di rendimento sono stabilite nelle disposizioni regolamentari di cui all'allegato 1). I conti individuali degli agenti o rappresentanti dovranno essere correlativamente rivalutati dall'ENASARCO.

Entro il 30 aprile di ciascun anno la ditta mandante invierà all'agente o rappresentante un riepilogo delle somme versate al fondo di previdenza dell'ENASARCO e di quelle accantonate presso il FIRR, di competenza dell'anno precedente.

Art. 17 - Pattuizioni individuali.

Il presente AEC non sostituisce le pattuizioni individuali eventualmente più favorevoli per l'agente o rappresentante.

Art. 18 - Controversie.

Le parti stipulanti si riservano di istituire una Commissione nazionale paritetica per l'esame e la definizione delle controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente AEC.

Art. 19 - Procedure di conciliazione.

In relazione alle previsioni di cui all'art. 410 CPC e ss. e alle vigenti disposizioni in materia che specificano le regole concernenti la composizione delle controversie nelle materie di cui all'art. 409 CPC, le parti stipulanti convengono sulla utilità e sulla importanza delle procedure stragiudiziali di conciliazione, che si propongono l'obiettivo di ridurre il ricorso agli interventi della giurisdizione statuale.

Le parti stipulanti convengono pertanto sulla esigenza di contenere l'area della conflittualità giudiziale, favorendo il ricorso alla conciliazione.

Le Parti convengono di costituire una Commissione per definire, con apposito regolamento, una procedura di conciliazione da proporre alle parti firmatarie per le determinazioni di competenza entro 6 mesi dalla firma dell'AEC.

Fino al momento in cui non entreranno in vigore le nuove disposizioni restano valide le disposizioni contenute nell'art. 17, AEC 12.6.02.

Art. 20 - Ente Bilaterale.

Le parti stipulanti il presente AEC convengono di istituire una Commissione paritetica volta a formulare proposte in merito alla possibilità di realizzare un sistema di bilateralità anche per gli agenti e rappresentanti di commercio; nella discussione si terrà conto della esperienza consolidata nel comparto artigiano.

Art. 21 - Assistenza sanitaria integrativa.

Le parti stipulanti il presente AEC convengono di istituire una Commissione paritetica volta a formulare proposte in merito alla possibilità di realizzare un sistema di assistenza sanitaria integrativa anche per gli agenti e rappresentanti di commercio; nella discussione si terrà conto della esperienza consolidata nel comparto artigiano.

Art. 22 - Decorrenza e durata.

Il presente AEC entra in vigore il 1° gennaio 2015, ferme restando le diverse decorrenze specificamente previste per determinati istituti, e scadrà il 31 dicembre 2017, salvo quanto disposto dall'art. 23. Ove non venga disdetto in forma scritta da una delle Parti con un preavviso di 6 mesi, si intenderà rinnovato di anno in anno.

In caso di regolare disdetta, esso resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo Accordo.

Art. 23 - Emanazione di norme di legge.

Qualora, in qualunque momento della durata del presente AEC, venisse intrapresa una azione legislativa tendente a modificare le clausole dell'Accordo stesso, o che comunque comporti oneri nuovi per le ditte preponenti o per gli agenti o rappresentanti di commercio, le Parti si impegnano - su invito di una di esse - a riunirsi immediatamente per concertarsi sui provvedimenti da adottare perché la sostanza e lo spirito del presente AEC, e in particolare il complesso degli oneri da esso derivanti, non subiscano modificazioni.

Ove non sia possibile raggiungere un accordo prima della data della eventuale entrata in vigore della nuova norma, da tale ultima data il presente AEC si intenderà decaduto.

Art. 24 - Inscindibilità e incumulabilità.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo precedente, le disposizioni del presente AEC relative alla indennità di scioglimento del contratto e alla previdenza sono correlative e inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

Art. 25 - Regolamento indennità risoluzione fine rapporto.

Le Parti si riservano di provvedere alla redazione di un apposito regolamento per l'accantonamento e il versamento agli aventi diritto della indennità per la risoluzione del rapporto, di cui al capo I), art. 10.

Art. 26 - Versamento contributo associativo.

Qualora l'agente o rappresentante ne faccia richiesta con delega scritta, la casa mandante provvederà a trattenere sulle competenze dell'agente o rappresentante l'importo della quota associativa e a versare detto importo su apposito conto corrente intestato alle Organizzazioni firmatarie, secondo le indicazioni contenute nella delega stessa.

La delega avrà valore fino a disdetta avanzata dall'agente o rappresentante mediante raccomandata da indirizzare contestualmente alla O.S. di appartenenza e alla casa mandante.

Dichiarazione a verbale.

Le Organizzazioni stipulanti degli agenti e rappresentanti di commercio danno atto all'altra parte contraente che l'Accordo economico sottoscritto in pari data rappresenta una disciplina normativa e previdenziale del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, che contempera le attuali possibilità della economia nazionale con le esigenze della categoria rappresentata.

Esse assumono pertanto impegni anche in relazione alla norma di cui all'art. 23 dell'Accordo, in caso di presentazione di progetti di legge sulla materia, di portare a conoscenza dei presentatori stessi questo loro apprezzamento sugli accordi raggiunti in campo sindacale, che essi considerano lo strumento più idoneo per la regolamentazione dei rapporti dei propri associati con le case mandanti.

Le parti stipulanti assumono altresì l'impegno di incontrarsi, su richiesta di una di esse, durante il periodo di vigenza del presente AEC, per esaminare lo stato della categoria, le sue prospettive, nonché le situazioni di mercato, anche per i riflessi che possano determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali della categoria degli agenti e rappresentanti di commercio.

APPENDICE ALL’ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO

Esempi delle fasi di calcolo dell’indennità meritocratica

di cui all’art. 11.

Si ipotizza un rapporto di agenzia con agente plurimandatario e con una durata di 5 anni. Secondo la tabella di cui all'art. 11 il periodo di prognosi è pari a 2 anni e il tasso di migrazione è del 17%;

si ipotizza un valore dell'incremento conseguito dall'agente di € 35.000,00;

si applica il tasso di migrazione al valore dell'incremento (€ 35.000,00) per il periodo di prognosi (2 anni):

1° anno € 35.000,00 – 17% = € 29.050,00

2° anno € 29.050,00 – 17% = € 24.111,50

totale: = € 53.161,50

Si riduce l'importo di 53.161,50 così ottenuto di una cifra forfettaria pari al 10%, essendo il contratto di durata inferiore a 5 anni (cfr. art. 11, punto 5) di € 53.161,50, ovvero € 5.316,15;

la somma così ottenuta, € 47.845,35 si confronta con il tetto massimo determinato ai sensi dell'art. 1751 CC, comma 3) (cfr. art. 11, punto 6). Ipotizzando che tale tetto massimo sia fissato in € 45.000,00, l'importo della indennità meritocratica è ridotto fino a corrispondenza con tale somma;

ipotizzando che le somme versate dalla azienda a titolo di FIRR e quelle erogate a titolo di indennità suppletiva di clientela ammontino ad € 30.000,00, l'indennità meritocratica definitivamente spettante all'agente è pari ad € 15.000,00 (€ 45.000,00 - € 30.000,00).

Articoli 8 e 9, Accordo Economico Collettivo (AEC)del 12 giugno 2002.

Art. 8 - Indennità per lo scioglimento del contratto.

Con la presente normativa le Parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione all'art. 1751 CC anche in riferimento alle previsioni dell'art. 17, Direttiva CEE n. 86/653, individuando con funzione suppletiva modalità e criteri applicativi, particolarmente per quanto attiene alla determinazione in concreto della misura della indennità in caso di cessazione del rapporto e introducendo nel contempo condizioni di miglior favore per gli agenti e rappresentanti di commercio sia per quanto riguarda i requisiti per il riconoscimento della indennità, sia per ciò che attiene al limite massimo della indennità, stabilito dal comma 3) del predetto art. 1751 CC.

A tal fine si conviene che l'indennità in caso di scioglimento del contratto sarà composta da 2 emolumenti: l'uno, denominato indennità di risoluzione del rapporto, viene riconosciuto all'agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al criterio della equità; l'altro, denominato indennità suppletiva di clientela, è invece collegato all'incremento della clientela e/o del fatturato e intende premiare essenzialmente la professionalità dell'agente o rappresentante.

L'indennità in caso di scioglimento del contratto, di cui ai successivi capi I) e II), sarà computata su tutte le somme, comunque denominate, percepite dall'agente nel corso del rapporto, nonché sulle somme per le quali, al momento della cessazione del rapporto, sia sorto il diritto al pagamento in favore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse non siano state in tutto o in parte ancora corrisposte.

In caso di decesso dell'agente o rappresentante, l'indennità stessa sarà corrisposta agli eredi.

•Indennità di risoluzione del rapporto.

All'atto della cessazione del rapporto spetta all'agente o rappresentante una indennità, calcolata sulla base delle provvigioni annualmente maturate, secondo le misure di seguito riportate:

AGENTE O RAPPRESENTANTE CON OBBLIGO DI ESCLUSIVA PER UNA SOLA DITTA:

- 4% sulla quota di provvigioni fino ad € 12.400,00 annui; 2% sulla quota di provvigioni compresa tra € 12.400,01 annui ed € 18.600,00 annui; 1% sulla quota di provvigioni eccedente € 18.600,00 annui.

AGENTE O RAPPRESENTANTE SENZA OBBLIGO DI ESCLUSIVA

PER UNA SOLA DITTA:

- 4% sulla quota di provvigioni fino ad € 6.200,00 annui; 2% sulla quota di provvigioni compresa tra € 6.200,01 annui ed € 9.300,00 annui; 1% sulla quota di provvigioni eccedente € 9.300,00 annui.

L'indennità di cui al presente capo I) sarà riconosciuta in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto, ad eccezione dello scioglimento dello stesso ad iniziativa della casa mandante giustificata da una delle fattispecie di sotto elencate:

- ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente;

- concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta.

Le somme di cui sopra verranno annualmente accantonate dal preponente nell'apposito fondo costituito presso la Fondazione ENASARCO, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari di cui al successivo art. 14. Nel medesimo regolamento saranno altresì dettate le procedure per il riaccredito in favore della casa mandante degli importi eventualmente già accantonati al fondo stesso ma non più spettanti all'agente per il verificarsi di una delle ipotesi di decadenza di cui sopra. Le parti stipulanti, ferma restando l'obbligatorietà dell'accantonamento del FIRR presso la Fondazione ENASARCO, concordano di procedere alla costituzione di una Commissione paritetica, incaricata di studiare e formulare proposte sulla trasformazione in senso previdenziale della indennità di cui al presente capo I). Le risultanze dei lavori della Commissione paritetica saranno sottoposte alle parti stipulanti per le determinazioni di competenza entro il 30.4.03.

II) Indennità suppletiva di clientela:

A)

all'atto dello scioglimento del contratto di agenzia e rappresentanza commerciale sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'agente o rappresentante, in aggiunta alla indennità di risoluzione del rapporto, di cui al precedente capo I), una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque dovute all'agente o rappresentante fino alla data di cessazione del rapporto, secondo le seguenti aliquote:

-3% sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme dovute;

- 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal 4° anno (nel limite massimo annuo di € 45.000,00 di provvigioni);

- ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il 6° anno compiuto (nel limite massimo annuo di € 45.000,00 di provvigioni).

B)

In aggiunta agli importi previsti al capo I) e alla precedente lett. A) sarà riconosciuto all'agente o rappresentante un ulteriore importo a titolo di indennità suppletiva di clientela, a condizione che, alla cessazione del contratto, egli abbia apportato nuovi clienti al preponente e/o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, in modo da procurare al preponente anche dopo la cessazione del contratto sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.

Detto importo aggiuntivo sarà calcolato nelle seguenti misure:

-1% sul valore annuo dell'incremento delle provvigioni, come determinato ai sensi del successivo art. 9;

-2% sul valore annuo dell'incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al 100%;

-3% sul valore annuo dell'incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al 150%;

-4% sul valore annuo dell'incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al 200%;

-5% sul valore annuo dell'incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al 250%;

-6% sul valore annuo dell'incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al 300%;

-7% sul valore annuo dell'incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al 350%.

L'importo in questione non può comunque essere superiore alla differenza tra l'ammontare massimo previsto dal comma 3), art. 1751 CC e la somma degli emolumenti del capo I) e del capo II), lett. A).

Per gli agenti e rappresentanti incaricati da case editrici di vendere esclusivamente a privati consumatori, l'ammontare annuo delle provvigioni eccedenti la misura del 12% viene preso in considerazione ai fini del calcolo della indennità suppletiva di clientela, nel limite del 65%.

Il trattamento di cui al presente capo II) non è dovuto se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente o rappresentante. Non si considerano fatto imputabile all'agente o rappresentante le dimissioni dovute a invalidità permanente e totale o successive al conseguimento della pensione di vecchiaia (ENASARCO), sempreché tali eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno 1 anno.

Il trattamento di cui al presente capo II) sarà riconosciuto, nei termini e alle condizioni di cui sopra, anche per lo scioglimento del contratto a termine, che sia stato rinnovato o prorogato.

Dichiarazione a verbale.

Gli importi previsti al capo I) e al capo II), lett. A) del presente

articolo verranno riconosciuti all'agente o rappresentante, anche nel caso in cui eccedano l'ammontare massimo stabilito dal comma 3), art. 1751 CC.

Le Parti confermano che le presenti disposizioni collettive in materia di indennità per la cessazione del rapporto di agenzia sono applicative della Direttiva CEE n. 86/653 e dell'art. 1751 CC, ne rispettano la lettera e lo spirito, così come perseguito dal legislatore comunitario e nazionale e costituiscono complessivamente una condizione di miglior favore rispetto alla disciplina di legge.

Esse sono correlative e inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

Art. 9 - Individuazione del valore dell'incremento

e del relativo tasso.

Per individuare il valore reale dell'incremento della clientela e/o del fatturato, di cui al punto II), lett. B), art. 8, da parte dell'agente o rappresentante, sarà preso in considerazione il volume complessivo dei guadagni provvigionali e di ogni altro compenso percepito dall’agente e rappresentante.

Il valore reale dell'incremento annuo finale, sul quale si applicano le aliquote di cui al capo II), lett. B), si determina in base alla differenza tra i guadagni complessivi risultanti dalle ultime 4 liquidazioni trimestrali e quelli risultanti dalle prime 4 liquidazioni trimestrali (applicandosi a questi ultimi i coefficienti di rivalutazione ISTAT per i crediti di lavoro).

Il tasso reale dell'incremento annuo finale, in rapporto al quale si individua l'aliquota applicabile, si determina commisurando percentualmente all'importo rivalutato delle prime 4 liquidazioni trimestrali il valore differenziale calcolato secondo quanto disposto dal comma precedente.

In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, le Parti direttamente interessate possono concordare di assumere, come base di calcolo per la determinazione del tasso di incremento, il fatturato sul quale sono state conteggiate le prime 4 liquidazioni trimestrali e il fatturato sul quale sono state calcolate le ultime 4 liquidazioni trimestrali. In tal caso, il tasso finale di incremento reale, di cui al precedente comma, è determinato in base alla differenza tra il fatturato relativo alle ultime 4 liquidazioni trimestrali e il fatturato relativo alle prime 4 liquidazioni trimestrali (applicandosi a quest'ultimo i coefficienti di rivalutazione ISTAT per i crediti di lavoro), commisurata percentualmente al fatturato relativo alle prime 4 liquidazioni trimestrali rivalutato come sopra.

Nel caso di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, che all'atto della cessazione siano in corso da più di 5 anni, il valore annuo iniziale da prendere a riferimento per l'individuazione sia del valore assoluto sia del tasso di incremento verrà determinato in base alla media annua delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nei primi 2 anni di durata del rapporto (8 liquidazioni trimestrali), - ovvero del relativo fatturato, nel caso di cui al comma 4) - con la rivalutazione secondo gli indici ISTAT per i crediti di lavoro. Il valore annuo finale sarà determinato sulla base della media annua delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante negli ultimi 2 anni di durata del rapporto (8 liquidazioni trimestrali) ovvero del relativo fatturato.

Nel caso di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, che all'atto della cessazione siano in corso da oltre 10 anni, il valore annuo iniziale da prendere a riferimento per l'individuazione sia del valore assoluto sia del tasso di incremento verrà determinato in base alla media annua delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nei primi 3 anni di durata del rapporto (12 liquidazioni trimestrali), - ovvero del relativo fatturato, nel caso di cui al comma 4) - con la rivalutazione secondo gli indici ISTAT per i crediti di lavoro. Il valore annuo finale sarà determinato sulla base della media annua delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante negli ultimi 3 anni di durata del rapporto (12 liquidazioni trimestrali) ovvero del relativo fatturato.

Il raffronto tra dati iniziali e dati finali di cui ai precedenti commi va effettuato in termini omogenei. Pertanto, in caso di variazioni in aumento o in diminuzione intervenute in corso del rapporto e riguardanti il territorio, la clientela, i prodotti, le provvigioni, gli effetti di dette variazioni vanno neutralizzati, non potendo comportare né oneri né vantaggi per nessuna delle Parti, ai fini specifici qui considerati.

Norma transitoria agli articoli 8 e 9.

I nuovi valori massimi annui di cui al capo I) e al capo II), lett. A), art. 8, si applicano sulle provvigioni e le altre somme di competenza dell'agente dall’1.1.02 in poi.

Per i contratti di agenzia e di rappresentanza commerciale in corso alla data di sottoscrizione del presente AEC e stipulati prima di gennaio 2001, come dato iniziale di raffronto ai fini della individuazione del monte provvigionale differenziale su cui applicare le aliquote percentuali di cui al capo II), lett. B), art. 8, e ai fini della determinazione del tasso reale finale di incremento della clientela e/o del fatturato, di cui alla medesima disposizione, si prenderanno in considerazione le provvigioni e gli altri proventi risultanti dalle 4 liquidazioni trimestrali di competenza del 2001 (o le 8 liquidazioni trimestrali di competenza degli anni 2000 e 2001, nella ipotesi del comma 5), art. 9, o le 12 liquidazioni trimestrali di competenza degli anni 1999, 2000 e 2001, nella ipotesi del comma 6), art. 9, ovvero i relativi fatturati, nel caso di opzione secondo quanto previsto dal comma 4), art. 9.

Allegato 1)

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DI CUI AGLI ARTT. 12 E 25

ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO (AEC) 10 DICEMBRE 2014

PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI AGENZIA

E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE

Il giorno 10 dicembre 2014, in Roma,

tra le stesse parti stipulanti che hanno sottoscritto in data odierna l'Accordo che rinnova l'AEC 12.6.02;

si è stipulato il presente AEC per provvedere alla redazione delle disposizioni regolamentari, di cui agli artt. 12 e 25, AEC 10.12.14, in sostituzione del regolamento stipulato con AEC 12.6.02.

Le seguenti disposizioni regolamentari hanno la stessa decorrenza e durata dell'AEC 10.12.14.

I)

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER L'ACCANTONAMENTO DELLE SOMME

DOVUTE A TITOLO DI INDENNITA' PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE

Articolo 1.

L'accantonamento delle somme dovute, ai sensi dell'art. 10, capo I), AEC 10.12.14, in caso di scioglimento del contratto di agenzia e rappresentanza commerciale, verrà effettuato in costanza di rapporto presso il “Fondo per la risoluzione del rapporto”, gestito dall'ENASARCO. Sull'ammontare delle somme versate dalle ditte l'Ente riconoscerà alle ditte medesime un interesse annuo pari, per tutta la durata del periodo transitorio necessario per attuare la piena gestione separata del ramo FIRR, al tasso di rendimento annuo realizzato sul patrimonio complessivo investito dall'ENASARCO e, a partire dal 1° anno successivo a quello di realizzazione della totale gestione separata del ramo FIRR, un tasso di interesse annuo pari al tasso di rendimento annuo determinato dagli utili netti di gestione del ramo FIRR.

Il Fondo provvede alla erogazione agli agenti e rappresentanti di commercio del settore artigianato della indennità per la risoluzione del rapporto, di cui all'art. 10, capo I), AEC 10.12.14.

Articolo 2.

Le ditte tenute all’applicazione dell’AEC 10.12.14 hanno l’obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti al Fondo entro 30 giorni dall’inizio del rapporto di agenzia o rappresentanza, comunicandola data di inizio del rapporto stesso e le generalità dell’agente o rappresentante, opportunamente documentate da certificati anagrafici forniti dall’interessato, e il relativo domicilio, specificando, quando l’agente o rappresentante sia una Società per azioni, o in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata, la denominazione di essa.

Le ditte sono tenute a comunicare la variazione del domicilio e i dati anagrafici dell’agente o rappresentante in base ai documenti forniti dall'interessato.

Nel caso in cui l'agente o rappresentante sia una Associazione di fatto, una Società semplice, collettiva o in accomandita semplice, l'iscrizione di essa all'Ente deve essere effettuata dalla ditta, mentre i dati relativi ai singoli soci e la precisazione delle percentuali dei versamenti da accreditare ad ognuno di essi devono essere forniti a cura della Società agente o rappresentante.

I soci delle Società indicate nel comma precedente possono esercitare individualmente i diritti derivanti dalla iscrizione all'Ente, che darà comunicazione alla Società a cui l'interessato partecipa di tutti i provvedimenti adottati.

Le ditte comunicheranno all'Ente la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza entro 1 mese dalla cessazione stessa.

Articolo 3.

Le somme dovute a titolo di indennità per la risoluzione del rapporto sulle provvigioni e le altre somme liquidate nel corso di ogni anno civile (1 gennaio - 31 dicembre) saranno trasmesse al Fondo entro il 31 marzo successivo.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nel corso dell'anno civile, gli scaglioni di cui all'art. 10, capo I), AEC 10.12.14, saranno ridotti in proporzione ai mesi di durata del rapporto nell'anno civile stesso.

Le ditte mandanti dovranno compilare, all'interno del sito internet dell'ENASARCO, una distinta online, ottenendo in automatico il contributo FIRR dovuto. I relativi versamenti dovranno essere effettuati dalle ditte mandanti mediante bollettino bancario MAV o con addebito su c/c bancario (RID).

Gli obblighi derivanti all'Ente per effetto del versamento sorgono dalla data di ricezione dei singoli versamenti.

Il versamento al Fondo delle somme dovute esaurisce gli obblighi posti a carico delle ditte dall'art. 10, capo I), AEC 10.12.14.

Articolo 4.

Le ditte che omettono l'iscrizione dei propri agenti o rappresentanti a norma del precedente art. 2 rimangono responsabili dei versamenti relativi alle provvigioni liquidate dall'inizio del rapporto fino alla data di iscrizione dell'agente o rappresentante all'Ente, gravati degli interessi di mora in misura pari al doppio del tasso ufficiale di riferimento, ma comunque non superiori al 20% annuo.

Sono altresì tenute alla corresponsione degli interessi di mora in misura pari a quella suddetta le ditte che effettuino il versamento oltre il termine previsto dal precedente art. 3.

La corresponsione degli interessi decorre dalla data in cui le somme avrebbero dovuto essere versate e viene effettuata su richiesta dell'Ente.

È tuttavia in facoltà dell'Ente di dispensare dal pagamento degli interessi di mora quando la mancata tempestiva iscrizione degli agenti o rappresentanti e il ritardo nel versamento dipenda obiettivamente da causa non imputabile alle ditte.

Articolo 5.

L'Ente istituisce nella gestione del “Fondo per l'indennità di risoluzione del rapporto” (FIRR) per ciascun agente o rappresentante un conto individuale, in cui annota i versamenti effettuati dalle ditte sotto la data dell'avvenuta ricezione di essi.

Su detti conti individuali devono essere annotati gli accreditamenti derivanti dalla attribuzione annuale degli interessi di cui al comma 1), art. 1 o da altre cause, nonché gli eventuali addebiti posti a carico dell'agente o rappresentante. Dagli interessi di cui al comma 1), art. 1, viene dedotta la quota utilizzata dall'Ente per la copertura delle spese di stipulazione e gestione della polizza assicurativa per infortunio e ricovero ospedaliero, di cui all'art. 12 dell'AEC.

Gli interessi di cui al comma precedente verranno ripartiti sui singoli conti individuali in misura percentuale pari alla incidenza dell'utile stesso sull'importo complessivo dei singoli conti individuali risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 6.

L'Ente, all'atto della istituzione del primo conto di ciascun agente o rappresentante, rilascia all'interessato un certificato di iscrizione.

Nel trimestre successivo alla data di approvazione del bilancio consuntivo di ciascun esercizio finanziario l'Ente trasmette a ciascun iscritto un riepilogo dei conti ad esso intestati nella gestione “Indennità per la risoluzione del rapporto” da cui risultino, in relazione a ciascuna ditta mandante, i versamenti accreditati alla data di chiusura dell'esercizio stesso, comprensivi degli interessi accreditati, ai sensi del precedente art. 5.

Entro la stessa data l'Ente provvederà ad inviare alle ditte un estratto conto delle somme versate per l'indennità di risoluzione del rapporto e a comunicare l'ammontare degli interessi di cui al precedente art. 1, di spettanza delle case mandanti, ma accreditati sui conti individuali degli agenti e rappresentanti.

Trascorsi 3 mesi dall'invio del riepilogo, ove non pervengano reclami, esso si intende approvato dagli interessati.

Articolo 7.

L'Ente liquiderà all'agente o rappresentante le somme accantonate a suo nome entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cessazione del rapporto di agenzia, fermo restando che le somme non ancora accantonate al Fondo verranno corrisposte all'agente o rappresentante direttamente dalla casa mandante.

Nel caso in cui il rapporto di agenzia sia cessato per una delle cause di particolare gravità imputabili all'agente o rappresentante, previste dall'art. 10, capo I), comma 2), AEC 10.12.14 (ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente; concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta), le somme a titolo di indennità risoluzione rapporto non verranno liquidate all'agente, ma restituite alla casa mandante su richiesta della stessa.

La ditta, per ottenere il rimborso delle somme di cui trattasi, dovrà trasmettere all'Ente, entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, una dichiarazione, sottoscritta anche dall'agente, che attesti la causa di cessazione del rapporto.

In caso di controversia tra le Parti sulla causa di cessazione del rapporto, l'Ente liquiderà le somme di cui trattasi ad esito del componimento della controversia, in via giudiziaria o stragiudiziale.

Articolo 8.

Le somme disponibili nel Fondo indennità risoluzione rapporto a seguito degli accantonamenti effettuati dalle case mandanti in applicazione della presente normativa verranno impiegate secondo piani di investimento deliberati annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'ENASARCO, sentito il parere di un Comitato paritetico formato dai rappresentanti delle Organizzazioni congiuntamente stipulanti il presente AEC.

Le forme di impiego sono le seguenti:

a)titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

b)annualità dovute dallo Stato;

c)cartelle o titoli equiparati emessi dagli Istituti esercenti il credito fondiario;

d)depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidità;

e)mutui a Istituti per le case popolari e alle cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato, mutui a cooperative edilizie di iscritti all'Ente;

f) beni immobili, liberamente disponibili;

g) mutui ipotecari.

Gli investimenti diversi dall'acquisto di titoli di Stato devono in ogni caso garantire un utile superiore a quello che si ricaverebbe dall'acquisto di essi.

In ogni caso deve essere destinata a depositi sui conti di cui al punto d) la percentuale dei fondi di ciascun anno ritenuta necessaria, dal Consiglio d’amministrazione, per assicurare in ogni momento la disponibilità delle somme per le liquidazioni spettanti agli agenti.

II)

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

PER LA STIPULAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA

DI INFORTUNIO E RICOVERI OSPEDALIERI

In relazione a quanto stabilito dall'art. 12 dell'AEC valgono le seguenti disposizioni regolamentari per la stipulazione della polizza assicurativa da parte dell'ENASARCO.

1) Persone assicurate.

Si intendono comprese nella assicurazione tutte le persone che, operando in forma individuale, abbiano un mandato di agenzia o di rappresentanza commerciale, senza alcuna limitazione di anzianità e cioè dal momento in cui viene conferito il mandato, ma con le limitazioni previste dalle condizioni generali di assicurazione.

Sono altresì ricompresi nella assicurazione gli agenti soci illimitatamente responsabili delle Società di persone (snc e sas), che abbiano per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio della attività di agenzia e rappresentanza commerciale.

2) Oggetto dell'assicurazione.

L'assicurazione copre i seguenti rischi derivanti da infortunio professionale ed extra professionale:

a)in caso di morte: liquidazione di € 40.000,00;

b)in caso di invalidità permanente totale: liquidazione di € 50.000,00.

Per le invalidità inferiori a quella permanente totale per infortunio si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall'ENASARCO.

L'assicurazione, inoltre, garantisce indennizzi nei casi di ricovero ospedaliero (sia in cliniche pubbliche che private) dovuto ad infortunio, a malattia o ad accertamenti diagnostici, seguito o non da intervento, nonché in caso di degenza domiciliare successiva a ricovero, per intervento chirurgico o per infortunio.

Per la definizione degli eventi coperti da assicurazione e per la regolamentazione del rapporto assicurativo vale quanto disposto dalle condizioni particolari, di cui alla polizza stipulata dall'ENASARCO.

3) Adempimenti delle Parti.

La casa mandante, entro 30 giorni dalla instaurazione del rapporto, secondo quanto disposto dall'art. 16 dell'AEC, nonché dall'art. 2 delle presenti disposizioni regolamentari, provvederà alla iscrizione dell'agente all'ENASARCO.

In caso di evento indennizzabile l'agente o chi per lui provvederà direttamente, nei confronti dell'ENASARCO e/o della impresa assicuratrice, alle incombenze dallo stesso dettate e comunicategli per il conseguimento delle prestazioni assicurative.

4) Cumulabilità.

}

}

5) Finanziamento.

Tutti gli oneri sostenuti dall'ENASARCO per la stipulazione e la gestione della polizza restano a carico delle case mandanti e sono coperti mediante l'utilizzo di una parte dell'interesse calcolato come indicato al comma 1) del precedente art. 1 delle presenti disposizioni regolamentari spettante alle case mandanti sugli accantonamenti al FIRR.

ccnl rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale comparto artigiano 2015-2017 - 2015

Data di inizio validità: → 2015-01-01
Data di fine validità: → 2017-12-31
Settore: → Commercio all'ingrosso
Settore pubblico o privato: → Nel settore privato
Concluso da:
Associazioni imprenditoriali: → 
Sindacati: →  FILCAMS - Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi, FISASCAT - Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali Affini e del Turismo, Uiltucs-UIL - Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi
Associazioni professionali: → 

MALATTIA E INVALIDITA'

Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): → EUR 
Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: → 
Congedo pagato per mestruazioni: → No
Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: → Sì

SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA

Assistenza medica: → No
Assistenza medica per i familiari: → No
Contributo all'assicurazione sanitaria: → Sì
Assicurazione sanitaria per i familiari: → No
Politica di salute e sicurezza: → No
Formazione sulla salute e la sicurezza: → 
Fornitura di indumenti protettivi: → 
Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: → 
Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e/o del rapporto lavoro-salute: → 
Assistenza funeraria: → Sì

DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA

Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: → 
Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: → 
Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: → 
Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: → 
Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: → 
Permessi per esami medici prenatali: → 
Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: → 
Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: → 
Servizi rivolti alle madri che allattano: → 
Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: → 
Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: → 
Contributo monetario / sussidio per l'istruzione dei figli: → 

CONTRATTI DI LAVORO

Durata del periodo di prova: → Not specified giorni
TFR dopo cinque anni di servizio (percentuale dello stipendio mensile): → Insufficient data %
TFR dopo un anno di servizio (percentuale dello stipendio mensile): → Insufficient data %
I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No
Disposizioni relative ai lavoratori temporanei/precari: → No
Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No
Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No

STIPENDI

Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: → No
Adeguamento al costo della vita: → 

Pagamento extra una tantum:

Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: → Sì

Buoni pasto:

Indennità per i pasti fornita: → No
Assistenza legale gratuita: → No
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