Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE ASSISTENZIALE,

SOCIO-SANITARIO E DELLE CURE POST-INTENSIVE

18437 - T112

AGeSPI (Associazione Gestori Socio-sanitari e cure Post-Intensive)

Testo ufficiale

2017 - 2019

COMPOSIZIONE DELLE PARTI

In data 7 maggio 2018

tra

-AGeSPI (Associazione Gestore Servizi Socio-Sanitari e cure Post-Intensive), rappresentata dal presidente nazionale Mariuccia Rossini, assistita dai vice presidenti Antonio Monteleone e Roberto Tribuno, dalla delegazione composta da Giliola Avisani, Andrea Francioni, Catia Piantoni, Claudio Cavaleri, M. Laura Cinus, Massimo Cabrini e con il coordinamento di Cesare Calcinati;

-FP/CGIL (Funzione Pubblica CGIL), rappresentata dalla segretaria nazionale Cecilia Taranto, Michele Vannini, Denise Amerini, Domenico Ficco, Gilberto Creston, Valter Saporiti e Gabriella Semeraro;

-FISASCAT/CISL (Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo), affiliata alla FIST-CISL, rappresentata dal segretario generale Davide Guarini, dai segretari nazionali Mirco Ceotto, Vincenzo Dell'Orefice, Fabrizio Ferrari e da Marco Demurtas, Elena Maria Vanelli (coordinamento femminile) dell'Ufficio sindacale, da Dario Campeotto (presidente AquMT), unitamente a una delegazione trattante composta da: Adami Hansjorg, Alessandrini Claudio, Alquati Marco, Ammendola Giovanna, Antonini Patrizia, Arcadio Antonio, Arighi Massimiliano, Atzori Giuseppe, Avanzi Giulia, Avanzino Silvia Michela, Avanzo Lamberto, Bacci Antonella, Bagnolini Gianluca, Baldin Ivano, Barazzetta Francesco, Barbatano Antonella, Baroncini Claudia, Bartucci Maria Cristina, Battuello Dario, Bellini Patrizia, Bellomo Alfonso, Belotti Claudia, Benedetti Francesca, Benfenati Luca, Bernelli Giuseppina, Bernicchi Giovanni, Bettoni Giovanna, Biondi Bendinelli Carlo, Blanca Aurora, Blau Andrea, Bocchese Matteo, Boccuzzi Giuseppe, Bodon Marco, Boniolo Silvia, Boscaro Massimo, Bottani Luca, Bravi Carlo, Bristot Stefano, Brotto Gianfranco, Calabrò Domenica, Calà Guido, Calvi Stefano, Camera Paola, Cannizzo Patrizia, Capitale Laura, Capobianco Michela, Cappelli Malgara, Carafiglia Claudia, Carasi Venera, Careddu Eleonora, Cariano Anna Maria, Carofratello Salvatore, Caruso Assunta, Casali Piero, Castagnino Katia, Catizone Giovanna, Celi Roberto, Centa Simone, Chiarini Laura, Chicca Stefania, Chiocci Valter, Chirico Francesca, Chirico Stefania, Ciotti Novella, Ciranni Daniele Maria, Citerio Alberto, Ciurlia Sara, Cocco Silvia, Comerci Gildo, Comiati Giovanni Battista, Contemi Pietro, Cordone Concetta, Costantini Carlo, D'agostino Salvatore, D'alessandro Luigi, Dall'Ara Michele, De Leo Vincenza, De Peron Enrico, Destefanis Carla, De Stefano Alessandro, Destito Marisa, Di Lavanzo Mauro, Di Leo Pancrazio, Di Matola Flavio, Di Micco Gennaro, Di Paola Carlo, Di Polidoro Luca, Di Stefano Athos, Diociaiuti Stefano, D'isanto Angelo, Donno Valentina, Dorella Edoardo, Egger Ulrike, Elmi Andretti Gianni, Eustachi Giovanna, Fabbri Matteo, Falcucci Giulia, Faraci Isabella, Farina Adalberto, Federico Salvatore, Ferrari Ermanno, Ferreri Antonella, Ferrario Giorgio Achille, Ferrigni Michelangelo, Fioravante Vincenzo, Fiorenza Giuseppe, Fiorot Ferruccio, Fioruti Monya, Fontana Carla, Fontanella Giorgio, Foschini Silvia, Frigelli Davide, Frigerio Roberto, Galli Stefano, Gallina Elisabetta, Gallo Vittorio, Gargano Patrizia, Giacomazzi Adriano, Gobbi Enrico, Gobbi Simone, Gola Simona, Gravina Michele, Grosso Alessandro, Gualtieri Alessandro, Guaschino Massimo, Guida Monica, Imperatori Sara, Ingrosso Alessandro, Lai Manolo, Landolfi Giuseppe, Lazzaro Angela, Le Foche Paolo, Lerna Annette, Lietti Micaela, Llangozi Anisa, Locatelli Alessandro, Locci Alice, Lo Papa Fortunato, Longo Olga, Lorenzi Diego, Lorrai Sara, Maestripieri Luca, Magri Alessandra, Mairone Chiara, Manca Patrizia, Mandelli Rossana, Mangone Marino Gilberto, Manna Maria, Marcazzan Luca, Marcellino Alessandro, Marchetti Paolo, Marcomini Diego, Marcucci Barbara, Marini Diego, Marrone Salvatore, Martelli Andrea, Martignetti Alessandro, Matrone Pasqualina, Mattatelli Giuseppe, Mazza Gianfranco, Mazzei Lucio, Mazzoleni Gabriele, Medici Germano, Mela Maria Giovanna, Melis Cristina, Menegale Simona, Meniconi Daniele, Metitone Serena, Miani Elisa, Miranda Paolo, Molinari Marco, Montagnini Cristiano, Montefusco Raffaele, Montillo Domenico, Montuori Raffaele, Muggianu Michele, Murazzo Stefano, Musumeci Michele, Nacca Roberto, Natili Valerio, Nencetti Erina, Nesti Ilio, Notarnicola Ivan, Orabona Vincenza, Paialunga Marco, Pallotta Maria, Panariello Domenico, Pangrazzi Marina, Parlanti Raffaella, Parrino Giovanni, Pegoraro Nicola, Pellicani Fabio, Peruffo Sarah, Pesce Barbara, Pascucci Aldo, Pasqualitto Romano, Petraglia Fabio, Pezzuolo Luigino, Piacentini Giorgio, Piacquaddio Leonardo, Pialli Simone, Piazzese Carlo, Piccinno Leonardo, Pietrosanto Cinzia, Pintacorona Teresa, Pizzingrilli Pietro, Pogliani Francesco, Ponzo Rita Lucia, Porcedda Monica, Pruenster Elmar, Raffa Rita, Ramaglia Graziella, Ramogida Nicola, Raso Rosetta, Righini Maurizio, Rizzo Maurizia, Rostellato Katiuscia, Rotoni Rachele, Ruta Miriam, Sabaini Andrea, Saladino Laura, Salsedo Vittorio, Santellani Diego, Santrone Silvio Natale, Scarcello Angelo, Scialanca Massimiliano, Sega Milena, Semeria Marilena, Sergi Filippa Alessandra, Serra Roberta, Sferruzza Giuseppina, Sgobbo Angelo, Silvestri Cristina, Silvestro Rosa, Sireci Gesualdo, Solavagione Enrico, Soleggiati Selena, Sorice Debora, Spinosa Massimo, Spinzi Luigi, Spitaleri Vincenzo, Squartini Marco, Taha Ahmad Ali, Talamone Mirko, Tamburini Ettore, Tarantini Carmela, Tomaselli Annunziata, Trinchitella Luca, Tutzer Judith, Untermarzoner Josef, Vaghini Michele, Vanelli Elena Maria, Varallo Alberto, Vavassori Terry, Vento Giorgio, Verde Marco, Vignolo Cristina, Vissà Floriana, Wierer Elisabeth, Zanforlini Mirta, Zucconi Jonathan e Zullo Stefania; con l'intervento della FIST-CISL rappresentata dal segretario generale Pierangelo Raineri e della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal segretario generale CISL Annamaria Furlan;

-UILTuCS (Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi), rappresentata dal segretario generale Brunetto Boco; dai segretari nazionali Paolo Andreani, Emilio Fargnoli, Gabriele Fiorino, Stefano Franzoni, Marco Marroni, Ivana Veronese; dal tesoriere Mauro Munari, Antonio Vargiu operatore cv segretario nazionale e da Paolo Proietti del Dipartimento sindacale; dai membri del Comitato Esecutivo Nazionale: Cristiano Ardau, Michele Tamburrelli, Giuliana Baldini, Fabrizio Bontà, Luigino Boscaro, Marco Conficconi, Rocco Della Luna, Sergio Diecidue, Marianna Flauto, Caterina Fulciniti, Giovanni Gazzo, Giada Grimaldi, Pasquale Guarracino, Bartolo Iozzia, Walter Largher, Mario Miccoli, Giannantonio Pezzetta, Anna Maria Selvaggio, Riccardo Serri, Giuseppe Silvestro, Gennaro Strazzullo, Giuseppe Zimmari e Matteo Zorn;

-UIL/FPL (Unione Italiana Lavoratori Federazione Poteri Locali), rappresentata dal segretario generale Michelangelo Librandi e dal responsabile del Terzo Settore Bartolomeo Perna

quali rappresentanti delle Organizzazioni datoriali e sindacali si è stipulato il presente CCNL che si riferisce ai rapporti di lavoro di diritto privato per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza associate ad AGeSPI.

Copia del presente contratto, nei termini di legge, viene depositata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Titolo I - VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1 - Sfera di applicazione.

Il presente CCNL si applica a tutte le dipendenti e ai dipendenti di Associazioni, Fondazioni e altre Iniziative organizzate, operanti nel campo del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo, nonché a tutte le altre Istituzioni di assistenza e beneficenza aderenti all’AGeSPI attualmente applicanti altri CCNL afferenti il settore.

Il presente contratto è applicabile anche da strutture/enti/ Associazioni/Fondazioni non aderenti all’AGeSPI, purché operanti nel settore di riferimento, qualora dichiarino espressamente di accettarne integralmente la disciplina.

Per iniziative operanti nel settore socio-sanitario le Parti intendono riferirsi a quelle rientranti nell'area di cui al DPCM 29.11.01, allegato 1C) e s.m.i.

A titolo esemplificativo ricadono nella sfera di applicazione del presente contratto le seguenti iniziative:

-servizi per soggetti in stato di disagio sociale e/o economico, comunque denominati (Comunità di accoglienza, Centri di assistenza, etc.);

-servizi per tossicodipendenti o alcool-dipendenti, comunque denominati;

-servizi per minori comunque denominati (Istituti educativo-assistenziali, Comunità alloggio, Gruppi di famiglia, assistenza domiciliare, etc.);

-servizi per persone con disabilità comunque denominati, ivi comprese lungo-degenza, lungo-assistenza; (Istituti assistenziali, Centri per la riabilitazione, Istituti psico-medico-pedagogici, Centri socio-educativi, Comunità alloggio, Residenze Sanitarie Assistenziali, Assistenza domiciliare, Centri Diurni Disabili, Residenze Sanitarie Disabili, etc.);

-servizi per anziani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti comunque denominati (Case di riposo, Residence, Case-albergo, Comunità per Anziani, Centri diurni, assistenza domiciliare, etc.);

-servizi per anziani non autosufficienti, comunque denominati (Case protette, Residenze sanitarie assistenziali, Centri diurni integrati, Strutture di riabilitazione, Hospice, RSA psichiatriche e di riabilitazione psichiatrica servizi per le dipendenze, Assistenza domiciliare integrata, etc.);

-attività connesse e/o accessorie ai servizi sopra citati.

Le parti stipulanti riconoscono per le realtà aderenti ad AGeSPI il presente CCNL come unico contratto da applicarsi nei rapporti di lavoro di tipo privato nel settore socio-assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo e si impegnano ad assumere comportamenti coerenti su tutto il territorio nazionale.

Nel confermare l'esclusiva dei rapporti contrattuali per le dipendenti e i dipendenti delle istituzioni ricomprese nel presente CCNL le parti stipulanti il presente Accordo si impegnano a favorire corrette e costruttive relazioni a tutti i livelli anche al fine di realizzare la migliore gestione e il più puntuale rispetto del presente contratto.

Per facilitare l'applicazione del presente CCNL, anche nelle situazioni in cui esso non è ancora operante, potranno essere concordati, dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, specifici protocolli regionali, in coerenza con il protocollo nazionale allegato al presente CCNL.

Detti protocolli individuano i criteri e le modalità a cui attenersi nella fase di prima applicazione del presente CCNL.

Art. 2 - Decorrenza e durata.

Il presente contratto ha durata triennale dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, sia per la parte economica che per quella normativa.

Il contratto può essere disdetto da una delle parti contraenti almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a/r o altro mezzo idoneo a certificare la ricezione.

In caso di mancata disdetta esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

La Parte che avrà dato disdetta del contratto dovrà comunicare alle altre Parti le sue proposte almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a/r o altro mezzo idoneo a certificare la ricezione.

Il negoziato per il rinnovo ha inizio almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto. Durante il periodo delle trattative di rinnovo e per un massimo di 7 mesi dalla data di presentazione della piattaforma le parti contraenti non possono assumere iniziative unilaterali, né procedere ad azioni dirette.

Le Parti individueranno durante il periodo di validità del presente CCNL specifiche procedure per garantire e rendere effettiva la tregua sindacale per la fase di rinnovo del CCNL e del 2° livello di contrattazione.

Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

Art. 3 - Condizioni di miglior favore.

Nel caso di superiorità contrattuale viene fatto salvo il mantenimento, sui singoli istituti, a titolo integrativo collettivo, delle condizioni di fatto esistenti a livello territoriale e di Istituzioni.

Per le Istituzioni che applicano per la prima volta il presente contratto si procederà ad una valutazione complessiva dei rispettivi trattamenti, secondo i criteri e le modalità previste negli appositi protocolli di cui all'art. 1 del presente CCNL, nell'ambito del rapporto tra le Parti in sede locale.

In ogni caso, le eventuali eccedenze saranno mantenute a titolo di assegno ‘ad personam’ non assorbibile da futuri aumenti.

Titolo II - RELAZIONI SINDACALI

Le Parti si impegnano entro il 31.12.18 a definire con le OO.SS. confederali un accordo per il nuovo sistema di relazioni sindacali e modello contrattuale.

Art. 4 - Diritto di informazione e confronto tra le Parti.

Le Parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti per la definizione e l’applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.

In particolare le Parti ritengono necessari una più incisiva partecipazione delle rappresentanze delle lavoratrici e dei lavoratori negli indispensabili interventi di riorganizzazione dell'intero sistema.

Ciò richiede anche una rivisitazione del sistema di relazioni sindacali che, da un lato, confermi e uniformi gli ambiti di intervento e le materie oggi regolate dai CCNL e, dall'altro, introduca nuove materie come, ad esempio, il benessere organizzativo, le buone prassi, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, lo stress da lavoro correlato.

Le Parti intendono costruire un innovativo sistema di relazioni fondato sulla responsabilità sociale della impresa, che rappresenta una parte delle fondamenta su cui si poggiano gli obiettivi di sviluppo e di crescita del settore, anche nel quadro delle direttive europee in tema di informazione e consultazione.

Le sedi di informazione e confronto sono:

di norma annualmente, su richiesta di una delle Parti, le stesse si incontreranno in particolare per:

a) I livello nazionale:

-analizzare l'andamento del settore;

-valutare i programmi e i progetti di sviluppo;

-valutare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;

-valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;

-promuovere iniziative anche volte alla Pubblica Amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore, nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili;

b)II livello regionale:

di norma annualmente, su richiesta di una delle Parti, le stesse si incontreranno in particolare per:

-analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi, al dato occupazionale e all'utilizzo dei servizi in materia di reperibilità;

-assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto della applicazione del presente CCNL e dei costi conseguenti nei regimi di convenzione o accreditamento;

-verificare lo stato di definizione o applicazione delle normative regionali;

-verificare i programmi e i progetti di sviluppo anche in relazione alla evoluzione dei rapporti di committenza con la Pubblica Amministrazione;

-assumere le opportune iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL;

- coordinare soluzioni di problematiche comuni a più Istituzioni o Enti poste da una delle Parti;

c) livello di Istituzione.

Ferme restando le competenze proprie delle Amministrazioni interessate, annualmente e su richiesta, verranno fornite alle RSA /RSU e alle OO.SS. territoriali stipulanti del CCNL adeguate informazioni riguardanti gli andamenti occupazionali, le innovazioni sulla organizzazione del lavoro e sul funzionamento dei servizi, eventuali trasformazioni e/o programmi di sviluppo, i regolamenti aziendali e loro modifiche e il sistema degli accreditamenti. Inoltre, in caso di significative evoluzioni sui dati occupazionali e sui processi organizzativi, le relative informazioni verranno, su richiesta, tempestivamente fornite alle RSA/RSU e/o alle OO.SS. territoriali stipulanti del CCNL.

Per eventuali processi di esternalizzazione/internalizzazione e terziarizzazione di servizi o parte di essi sarà data tempestiva informazione preventiva alle RSA/RSU e alle OO.SS. territoriali stipulanti del CCNL. Verranno inoltre fornite informazioni, con le stesse modalità, in caso di cambi di appalto, in particolare rispetto alla salvaguardia occupazionale.

Art. 5 - Struttura della contrattazione.

Le Parti concordano che la contrattazione di cui al presente CCNL si svolga su 2 livelli:

1° livello - nazionale,

su tutti i titoli e le tematiche proprie del presente CCNL. Sono titolari della contrattazione di 1° livello le parti stipulanti il presente CCNL;

2° livello - regionale/territoriale o di Istituzione,

sugli argomenti e le materie espressamente rinviatevi dai singoli articoli del presente CCNL. Sono titolari della contrattazione di 2° livello in sede AGeSPI e le OO.SS. stipulanti del presente CCNL, in sede di Istituzione le Direzioni degli Enti e le RSU/RSA congiuntamente alle OO.SS. stipulanti sulla base di quanto previsto dal Protocollo interconfederale del marzo 1991, del 23.7.93 e successivi e dal presente CCNL.

Le materie consegnate a livello decentrato si dovranno concretizzare nel contratto integrativo di 2° livello, precisando i luoghi e i tempi del proprio svolgimento.

La contrattazione di 2° livello riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL.

Le erogazioni del 2° livello di contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le Parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività di cui le Istituzioni e gli Enti dispongono, compresi i margini di produttività che potranno essere impegnati per accordo tra le Parti, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'Istituzione.

In particolare, al 2° livello di contrattazione sono demandate le seguenti materie:

sede regionale o sede territoriale:

-interventi e/o erogazioni per specifiche figure professionali, a fronte di situazioni contingenti e particolari del mercato del lavoro;

-definizione di principi, parametri e fasce salariali per gli accordi di cui al comma 3) del presente articolo da attuare a livello di Istituzione;

-definizione della copertura dei rischi derivanti dall'eventuale utilizzo del mezzo proprio, così come previsto dall'art. 34;

-Protocollo di prima applicazione ex art. 1;

-inquadramento di eventuali figure professionali non previste dal vigente CCNL, con applicazione per analogia delle relative declaratorie e profili professionali;

-il controllo e il monitoraggio del livello di applicazione del CCNL;

- l'andamento occupazionale del settore a livello regionale nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;

-la promozione della formazione permanente, anche attraverso intese regionali (cfr. art. 5, legge n. 53/00);

-definizione di accordi per l'erogazione di salario variabile;

sede di Istituzione:

b) materie sulle quali è prevista la contrattazione tra le Parti:

-prima applicazione contrattuale nelle Istituzioni che applicano altri CCNL;

-contingenti di personale per la garanzia dei servizi minimi essenziali, così come previsto dall'art. 6;

-ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sul luogo di lavoro;

-criteri per l'accesso ai corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale e per l'esercizio del diritto allo studio previsti dagli artt. 36 e 35;

-eventuali durate settimanali differenziate dell'orario di lavoro diverse da 38 ore medie, così come previsto dall'art. 50;

-eventuali articolazioni orarie basate su di una programmazione annuale dell'orario di lavoro, così come previsto dall'art. 50;

-ritiro della patente: assegnazione ad altri lavori, così come previsto dall'art. 33;

-definizione della copertura dei rischi derivanti dall'eventuale utilizzo del mezzo proprio, così come previsto dall'art. 34, qualora non definito in sede regionale/territoriale;

-modalità particolari per l'uso delle divise e indumenti di lavoro, così come previsto dall'art. 28;

-attuazione di quanto previsto dal comma 3) del presente articolo;

-attuazione dei protocolli di prima applicazione contrattuale ai sensi dell'art. 1;

-articolazione degli orari di lavoro, così come previsto dall'art. 50, comma 2);

-determinazione dei servizi di reperibilità, così come previsto dall'art. 56;

-regolamentazione della banca delle ore;

-definizione di accordi per l'erogazione di salario variabile, qualora non definito in sede regionale o territoriale;

-la programmazione dell'epoca e dei turni di ferie del personale;

-le modalità di fruizione del diritto allo studio, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale;

-ogni altra materia espressamente rinviata dal presente CCNL.

Procedure per la presentazione della piattaforma del 2° livello di contrattazione:

1) Modalità di presentazione della piattaforma.

Al fine di avviare le trattative per il 2° livello di contrattazione regionale/territoriale/aziendale, la piattaforma sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative 3 mesi prima della scadenza dell'eventuale accordo precedente.

Le piattaforme saranno presentate dalle OO.SS. territoriali/ regionali stipulanti del presente Accordo ad AGeSPI.

Le Parti, considerati i termini di durata del presente CCNL, dichiarano che le piattaforme integrative di 2° livello, di cui al presente art. 8 e per gli effetti di cui all'art. 8 ter, dovranno essere presentate entro dicembre 2018.

Art. 5 bis - Elemento di garanzia retributiva.

Ai fini di assicurare una effettiva diffusione della contrattazione di 2° livello qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma di 2° livello ai sensi del presente CCNL, non venga definito un accordo di 2° livello entro il 30.6.19, fatto salvo differenti pattuizioni concordate in fase di rinnovo del prossimo CCNL, un elemento di garanzia retributiva di € 110,00 lordi riproporzionati sul livello 4S).

L'elemento compete ai lavoratori in forza al 30 giugno che risultino iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi. L'Azienda calcolerà l'importo spettante al singolo lavoratore in proporzione alle giornate di effettiva prestazione (comprensiva di ferie, astensione obbligatoria, legge n. 104, permessi sindacali) rese alle proprie dipendenze nel periodo 1.1.19/31.12.19.

Per i lavoratori a tempo parziale l'ammontare dell'elemento sarà calcolato in proporzione alla entità della prestazione lavorativa. L'elemento non è utile ai fini del calcolo di alcun istituto di legge contrattuale, in quanto le Parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il TFR.

L'elemento è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal presente CCNL che venga pagato successivamente all’1.1.18.

Art. 6 - Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali.

In attuazione di quanto previsto dalle leggi 12.6.90 n. 146 e 11.4.00 n. 83 le Parti individuano in ambito assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo i seguenti servizi minimi essenziali:

-prestazioni sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica e la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto, a persone non autosufficienti, minori, soggetti affidati a strutture tutelari.

Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra saranno individuati, in sede di Istituzione, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti i servizi minimi essenziali sopra individuati.

Art. 7 - Ente Bilaterale Nazionale (EBN) e Regionale/Territoriale.

L'EBN è composto da 6 componenti, dei quali 3 designati da AGeSPI e 3 designati dalle OO.SS. stipulanti del presente contratto.

L'EBN costituisce lo strumento per lo studio e la promozione di iniziative volte allo sviluppo e alla qualificazione del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo, nonché di tutte le altre Istituzioni di assistenza aderenti all'AGeSPI, in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione professionale degli addetti anche in rapporto con i diversi livelli istituzionali.

In ogni territorio o laddove diversamente pattuito a livello regionale i corrispondenti livelli delle parti stipulanti il presente CCNL provvederanno alla costituzione di Enti bilaterali territoriali (EBT) con le medesime finalità.

Nota.

Le Parti si impegnano a definire lo Statuto e a costituire l'EBN entro 6 mesi dalla firma dell'Accordo di rinnovo.

Lo Statuto farà parte integrante del presente CCNL.

Norma transitoria.

In sede di prima applicazione nell'arco di validità del presente CCNL le Parti convengono la costituzione del solo EBN.

Art. 7a - Ente Bilaterale Nazionale (EBN).

L'EBN per il settore socio-sanitario ha i seguenti scopi:

a)promuovere la costituzione degli Enti bilaterali a livello territoriale (EBT) e coordinarne l'attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;

a bis)verificare la coerenza degli statuti e dei regolamenti degli Enti bilaterali territoriali (EBT) e regionali (EBR), con l'allegato 4) del presente CCNL, dando i relativi visti di congruità;

b)incentivare e promuovere studi e ricerche sui settori di cui all'art. 1, con particolare riguardo alla analisi dei fabbisogni di formazione;

c)promuovere, anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le Istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri Organismi orientati ai medesimi scopi;

d)istituire e gestire l'Osservatorio nazionale per i dipendenti da aziende dei settori di cui all'art. 1, nonché coordinare l'attività degli Osservatori territoriali;

e)promuovere politiche attive al fine di favorire la occupabilità dei lavoratori;

f)favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge n. 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;

g bis)raccogliere e analizzare i dati previsti all'art. 9, legge n. 125/91;

g ter)costituire una banca dati relativa alle professionalità con il supporto degli EBT e/o EBR, affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari settori;

h1)valutare l'opportunità di avviare forme di sostegno al reddito sulla base delle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali. A tale scopo potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con il Fondo previsto per la formazione continua (Fondo Professioni);

h)seguire lo sviluppo della somministrazione a tempo determinato nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;

i)ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale, curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge n. 936/86 di riforma del CNEL;

l)ricevere la notizia della elezione delle RSU all'atto della loro costituzione;

l bis)ricevere la notizia della elezione della rappresentanza lavoratori sicurezza all'atto della loro costituzione;

m)promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e della assistenza sanitaria, secondo le intese tra le parti sociali;

m bis)attivare sportelli di assistenza ai lavoratori per i servizi di previdenza e sanità integrativa;

n)promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva, nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;

o)valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del settore e delle relative esperienze bilaterali;

p)individuare e adottare iniziative che rispondano alla esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ente bilaterale;

q)attuare gli altri compiti che le Parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'EBN per i settori di cui all'art. 1;

r)promuovere, attraverso gli EBT, la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro con il tramite degli Organismi Paritetici Provinciali e la costituzione dei Rist.

L'EBN provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli EBT.

Le Parti inoltre convengono di garantire, in vista della adozione della convenzione nazionale tra l'INPS e le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente CCNL, la trasmissione, da parte degli EBT ad EBIAGE, dello Statuto, del Regolamento e del bilancio consuntivo, per verificarne la regolare costituzione ed esprimere il relativo parere di conformità.

In considerazione di quanto sopra affermato circa l'importanza che gli Enti bilaterali rivestono per il settore, le Parti congiuntamente si attiveranno per richiedere l'adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che tali Organismi hanno la natura giuridica delle Associazioni sindacali e, quando costituiti tra le OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ad essi si applica la disciplina tributaria per le Associazioni sindacali anche ai fini del D.lgs. n. 344 del 12.12.03.

Le Parti si attiveranno congiuntamente per richiedere la modifica della legislazione vigente, affinché sia disposto che il versamento agli Enti bilaterali della contribuzione contrattualmente prevista sia escluso dalla incidenza di tutti gli oneri sociali e fiscali e affinché venga riconosciuto valore economico e normativo a quelle clausole contrattuali che prevedono, in caso di omissione del versamento delle suddette quote, la corresponsione al lavoratore di un elemento distinto dalla retribuzione (EDR).

Art. 7b) - Analisi di problemi settoriali

da parte dell'EBN.

L'EBN, inoltre, istruisce, su istanza di una delle parti stipulanti, la ricognizione di problemi sorti, a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, e relativi agli effetti derivanti dalla attuazione delle norme contrattuali, in particolare con riferimento a classificazione, sistemi di flessibilità dell'orario anche in conseguenza di nuove modalità di svolgimento dell’attività settoriale, organizzazione del lavoro, innovazioni tecnologiche e le altre materie affidate dalle Parti.

L'istruttoria avviene attraverso la costituzione di una apposita Commissione Paritetica Bilaterale composta da rappresentanti delle parti stipulanti e dei settori interessati.

Le risultanze del lavoro svolto saranno presentate nel corso di apposito incontro alle parti stipulanti al fine di consentire, attraverso la sottoscrizione di specifico accordo, l'inserimento delle stesse nel contesto del presente contratto.

La medesima procedura potrà essere attivata per l'esame di contributi presentati a livello territoriale in merito alla individuazione di nuove figure professionali di liv. 2) per le quali consentire l'instaurazione del rapporto di apprendistato.

Art. 7c) - Osservatorio Nazionale.

L'Osservatorio Nazionale è lo strumento dell'EBN per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le parti sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.

A tal fine l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:

1)programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo dei singoli settori e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri istituzionali;

2)elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;

3)riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Provinciali sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in materia di contratti di inserimento, di apprendistato, nonché dei contratti a termine;

4)riceve dalle Organizzazioni gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale, curandone l'analisi e la registrazione;

5)predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti d'inserimento;

6)svolge le funzioni previste dal CCNL su: contratti a tempo determinato; contratti di inserimento; apprendistato.

Art. 7d) - Enti Bilaterali Territoriali (EBT).

1)

L'EBT istituisce l'Osservatorio che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell'Osservatorio nazionale, realizzando una fase d'esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio.

A tal fine, l'Osservatorio:

a)programma e organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste al n. 1), art. 7 quater, parte I, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9, legge n. 56/87; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, comma 4), legge 22.7.61 n. 628;

b)ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione e all'utilizzo degli accordi in materia di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale.

La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con lo Statuto e il Regolamento dell'Ente bilaterale.

2)

L'Ente bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.

In particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto specifico.

3)

Esso svolge attraverso apposite Commissioni Paritetiche Bilaterali, composte da almeno 3 componenti rappresentanti, designati dalle OO.SS. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni informative previste dal CCNL su:

- contratti di apprendistato

- contratti a tempo determinato

- tutela della salute e della dignità della persona

- quant'altro concordato successivamente tra le Parti

4)

Svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, legge n. 196/97 e del DM 25.3.98 n. 142.

5)

Svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia.

6)

Svolge le funzioni di supporto in materia di conciliazione previste dal contratto.

Art. 7e) - Finanziamento Enti Bilaterali.

Al fine di assicurare operatività all'EBN e agli EBT, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,30% di paga base e contingenza, di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,10% a carico del lavoratore.

Le Parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto della incidenza della contribuzione per il finanziamento degli Enti bilaterali.

Il regolamento degli EBT può stabilire che il versamento di contributi di importo complessivamente inferiore ad € 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultra mensile entro un periodo massimo di 12 mesi.

Il 15% del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell'EBN. La quota residua verrà ripartita - in ragione della provenienza del gettito - di norma tra gli EBR e, in alternativa, tra gli EBT di area omogenea eventualmente costituiti.

Sulle somme riscosse per il tramite della Convenzione in essere tra l'INPS e le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente CCNL, la quota di competenza dell'EBT è ridotta al 10%, con decorrenza dall’1.1.13.

Le risorse degli Enti bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli artt. 17 e 19, in ragione della provenienza del gettito.

I contributi dovuti al sistema degli Enti bilaterali sono riscossi con le modalità da apposito regolamento in seno all'Ente bilaterale.

I contributi riscossi dall'EBN, dedotto quanto di competenza dell'EBIAGE, saranno trasferiti agli EBT regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL.

Art. 7f) - Conciliazione.

Il tentativo di conciliazione, sulla base della legislazione vigente, può essere espletato entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte della Associazione imprenditoriale o della O.S. a cui il lavoratore conferisce mandato.

La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 412 ter CPC.

Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.

In caso di mancata comparizione di una delle Parti la Commissione di conciliazione provvederà a redigere apposito verbale.

Art. 8 - Pari opportunità tra uomo e donna.

Ai fini della piena e puntuale applicazione della legge 10.4.91 n. 125, e nello spirito di quanto previsto dall'art. 1, legge n. 53 dell’8.3.00, è costituito a livello nazionale il Comitato per le Pari Opportunità, composto da una componente designata da ognuna delle OO.SS. stipulanti del presente CCNL e da un pari numero di esperti in rappresentanza dell'AGeSPI.

Possono inoltre essere istituiti Comitati per le Pari Opportunità presso singole realtà territoriali aventi dimensioni e caratteristiche rilevanti verificate a livello nazionale nell'ambito del rapporto tra le Parti.

Le Parti assicurano le condizioni e gli strumenti per il loro funzionamento, nonché appositi finanziamenti a sostegno delle loro attività.

Le finalità del Comitato per le Pari Opportunità sono quelle definite dalla legge di riferimento.

Titolo III - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).

Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono le RSU, costituite sulla base del protocollo concordato tra le Parti e allegato al presente CCNL, di cui fa parte integrante, ovvero le RSA sino alla costituzione delle sopraindicate RSU.

Per la contrattazione nei luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale è composta dalle RSU, ovvero dalle RSA in caso di non costituzione della RSU, e dalle OO.SS. territoriali stipulanti del CCNL.

Alla rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, per l'espletamento dei suoi compiti e funzioni, è garantito il monte ore retribuito di cui all'art. 23, legge 20.5.70 n. 300.

Art. 10 - Assemblee.

Nelle Istituzioni ove siano occupati più di 10 dipendenti, o tale numero venga raggiunto sommando le dipendenti o i dipendenti di più istituti facenti capo al medesimo Ente nell'ambito comunale, provinciale e regionale, le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro, nonché durante lo stesso nei limiti di 12 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.

L'Ente dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori o gruppi di esse/i e sono indette nella misura di 10 ore annue dalle rappresentanze sindacali di cui all'art. 9 del presente CCNL e nella misura di 2 ore annue dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL. Della convocazione della riunione deve essere data alla Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione entro i termini suddetti, dirigenti esterni dei sindacati firmatari del presente CCNL. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le 3 ore di durata.

Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede di Istituzione tenendo conto della esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità della stessa, in considerazione della sua finalità ricettiva e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature.

Art. 11 - Permessi per cariche sindacali.

L'Azienda riconoscerà un monte ore pari a mezzora per dipendente, direttamente alle OO.SS. stipulanti il presente Accordo, da utilizzare per i rispettivi coordinamenti.

Le lavoratrici e i lavoratori componenti i Consigli o Comitati Direttivi nazionali e periferici delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, nella misura di 1 per Ente e per ogni O.S. stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli Organismi suddetti, nelle misure massime appresso indicate:

-24 ore annue nelle Istituzioni con un numero di dipendenti non inferiore a 6 ma non superiore a 15;

- 52 ore annue nelle Istituzioni con oltre 15 dipendenti.

I dirigenti sindacali di cui al comma 1) hanno inoltre diritto, nei termini indicati, a permessi non retribuiti in misura non inferiore a 8 giorni all'anno.

Le lavoratrici e i lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 3 giorni prima tramite i competenti Organismi delle rispettive OO.SS.

Art. 12 - Trattenute associative.

L'Istituzione provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale nei confronti delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, nella misura dell'1% dello stipendio base mensile e per 14 mensilità ai lavoratori che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta.

La lettera di delega conterrà l'indicazione delle modalità di versamento alle quali l'Istituzione dovrà attenersi, avrà validità dal 1° giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte della Istituzione e si intenderà tacitamente rinnovata qualora non pervenga lettera di disdetta. La disdetta, che dovrà essere comunicata congiuntamente con raccomandata r/r, avrà valore nelle modalità previste nella lettera di delega sottoscritta.

L'istituzione rimetterà mensilmente a ciascuna O.S. il contributo per il tesseramento di propria competenza e un prospetto recante il dettaglio dei lavoratori iscritti, le relative trattenute individuali effettuate e l'importo complessivo.

Ai fini degli obbligatori adempimenti della Istituzione non sono ritenute valide deleghe di lavoratori, per contributi associativi sindacali, di misura inferiore a quelli stabiliti dal comma 1), ovvero deleghe recanti disposizioni in contrasto con quelle di cui al presente articolo.

13

Il licenziamento e il trasferimento dalla unità produttiva all'altra delle lavoratrici e dei lavoratori che abbiano la qualifica di dirigente sindacale di cui all'art. 9 sarà soggetto alle disposizioni di cui agli artt. 18 e 22, legge 20.5.70 n. 300.

Il mandato di rappresentante sindacale o dirigente sindacale conferito alle dipendenti e ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.

Art. 14 - Affissioni sindacali.

Le RSA/RSU e le OO.SS. stipulanti il presente CCNL hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro predispone in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'Istituto, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

In conformità con quanto previsto dall'art. 27, legge n. 300/70, nelle Strutture con almeno 200 dipendenti, alle RSA è assegnato, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale.

Nelle Istituzioni con un numero inferiore di dipendenti le RSA hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

Titolo IV - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 15 - Assunzione.

L'assunzione del personale avviene nella osservanza delle leggi vigenti in materia di impiego privato. L'assunzione deve risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni: identità delle Parti, luogo o luoghi di lavoro, sede e domicilio del datore di lavoro, data di assunzione, periodo di prova, tipologia di contratto, qualifica, inquadramento, orario di lavoro settimanale, retribuzione, CCNL applicato.

Documenti di lavoro.

1)

Nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/03 e s.m.i. e dalla legge 4.1.68 n. 15 e s.m.i. all'atto della assunzione la lavoratrice e il lavoratore dovranno presentare o consegnare i seguenti documenti:

a) carta d'identità o documento equipollente;

b) codice fiscale;

c) autocertificazione di nascita, residenza e cittadinanza;

d)certificato di sana e robusta costituzione e idoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate se previsto dalla normativa;

e)documentazione richiesta dalle leggi vigenti per gli assegni per nucleo familiare;

f)certificato generale penale e dei carichi pendenti o quanto previsto da normative specifiche sulla base del servizio svolto;

g)libretto sanitario, ove richiesto;

h)titolo di studio o di qualifica professionale (diplomi - certificati di abilitazione - patenti - attestati, etc.) in relazione alla qualifica;

i)eventuale libretto di pensione.

2)

È a carico del lavoratore qualunque rinnovo dei documenti suddetti richiesti dalla legge e di comunicare la variazione dello stato civile, qualora questo impatti nelle detrazioni fiscali e negli assegni familiari, e della residenza.

3)

L'assunzione di cittadini stranieri extracomunitari avverrà secondo le leggi e le disposizioni vigenti in materia.

4)

L'Istituto rilascia ricevuta dei documenti che trattiene.

Ulteriori documenti previsti o prevedibili dalla osservanza delle leggi di impiego privati.

La lavoratrice e il lavoratore, all'atto della assunzione, rilasceranno autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13, D.lgs. n. 196/03 e s.m.i.

In relazione alle caratteristiche dell'Istituto verranno attuate tutte le forme di prevenzione e vaccinazione connesse ai rischi professionali e il personale è tenuto a sottoporvisi.

Le Parti, in considerazione della specificità della attività svolta, convengono di escludere dalla riserva di cui alla legge 23.7.91 n. 223 le assunzioni delle lavoratrici e dei lavoratori appartenenti alle seguenti qualifiche professionali:

- quadri

- assistente domiciliare e dei servizi tutelari

- operatore socio-assistenziale

- addetto alla assistenza di base o altrimenti definito

- operatore tecnico di assistenza

- operatore socio-sanitario

- operatore socio-sanitario specializzato

- operatore generico di assistenza

- fisiochinesiterapista

- fisioterapista

- terapista occupazionale

- infermiere

- educatore

- animatore

I predetti profili professionali non costituiscono figure di natura tecnico-esecutiva ai fini della legge 12.3.99 n. 68.

Art. 16 - Periodo di prova.

La durata del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:

livelli


giorni

lavorativi


Quadri

180

1)

120

2)

90

3S)

90

3)

60

4S)

60

4)

60

5)

60

6)

45

7)

30



Durante il periodo di prova il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento da una Parte o dall'altra, senza preavviso.

Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle Parti abbia dato formale disdetta scritta, l'assunzione della lavoratrice o del lavoratore si intenderà confermata.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, alla lavoratrice e al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate di lavoro compiuto, nonché i ratei di ferie, 13a e 14a mensilità e dell'indennità di fine rapporto maturati.

Ove il periodo di prova venga interrotto a causa di malattia, la lavoratrice o il lavoratore sarà ammessa/o a completare il periodo di prova stesso.

Art. 17 - Assunzione a tempo determinato.

Le Parti confermano che, in considerazione della particolarità del settore e al fine di garantire la qualità del servizio assistenziale, il contratto a tempo indeterminato rappresenta la forma base di costituzione dei rapporti di lavoro in tutte le realtà comprese nella sfera di applicazione di cui all'art. 1 del presente CCNL.

L'assunzione di personale con apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro avverrà nel rispetto del D.lgs. n. 368 del 6.9.01 e s.m.i. e nel rispetto delle successive norme contrattuali.

1) Apposizione del termine e contingente.

A)

Ai sensi del comma 1), art. 21, D.lgs. n. 81/15, è consentito il ricorso al contratto a tempo determinato di durata non superiore a 36 mesi, comprensivo di eventuali proroghe. Qualora il numero delle proroghe sia superiore a 5, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.

È consentita la stipula di un contratto a tempo determinato in aggiunta a un sussistente contratto a tempo indeterminato, sia per ragioni di carattere sostitutivo che per ragioni di carattere organizzativo e produttivo.

(1)

Sono consentite le proroghe fino a un massimo di 5 volte nell'arco dei complessivi 36 mesi, a prescindere dal numero di contratti a tempo determinato.

Concorrono al raggiungimento dei 36 mesi anche i periodi di lavoro prestati nell'Istituto in regime di somministrazione, calcolati nell'ultimo quinquennio. (E nell'ultima mansione).

(2)

Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1), art. 23, D.lgs. n. 81/15, il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine da ciascun datore di lavoro è pari al 20% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza nell'Istituto al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Il limite percentuale vale per gli Istituti che occupano più di 5 dipendenti; per gli Istituti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Nel computo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato non devono essere compresi i lavoratori accessori, i contratti di collaborazione, i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato.

I lavoratori assunti con contratto part-time andranno conteggiati secondo la disciplina generale di cui all'art. 6, D.lgs. n. 61/00, ovvero vengono conteggiati in organico in proporzione all'orario svolto rapportato al tempo pieno.

(3)

Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:

a)nella fase di avvio di nuove attività per un periodo di 12 mesi;

b)per ragioni di carattere sostitutivo (sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro);

c)per lo svolgimento di attività stagionali (periodi di epidemie, aumento temporaneo di persone non autosufficienti);

d)con i lavoratori di età superiore a 50 anni.

B)

È consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere sostitutivo, ovvero in sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, aspettative in genere e in tutti i casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.

È consentito il ricorso a più contratti a tempo determinato con la stessa persona, nei limiti sopra indicati, stipulati per sostituzioni successive di personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro. In tal caso ciascun contratto si considera autonomo rispetto agli altri e non necessita pertanto di periodo di intervallo previsto nel successivo art. 21.5.

(1)

L’apposizione del termine, in tutti i casi di cui alle precedenti lett. A) e B), è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto nel quale devono essere specificate la data di presunta scadenza del rapporto e, nei casi di sostituzione, le ragioni e il nominativo del lavoratore assente.

(2)

Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro un massimo di 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

2) Divieti.

(1)

Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato:

-per la sostituzione di lavoratori in sciopero;

-presso gli Istituti nei quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24, legge 23.7.91 n. 223, e a licenziamenti individuali e plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni;

-presso Istituti nei quali siano utilizzati lavoratori con orario ridotto a seguito della applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi, in riferimento a mansioni e attività cui si riferisce il contratto a termine;

-da parte degli Istituti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4, D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.

3) Disciplina della proroga.

(1)

La proroga è ammessa, fino ad un massimo di 5 volte per un periodo non superiore a 36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato.

(2)

Al fine di assicurare la continuità di servizio è ammessa la proroga del contratto a tempo determinato stipulato per tutti i casi previsti dalla legge 8.3.00 n. 53 e dal D.lgs. 26.3.01 n. 151, in relazione alla fruizione da parte della lavoratrice e/o lavoratore sostituita/o di:

a) congedo parentale (astensione facoltativa)

b) riposi giornalieri per l'allattamento

4) Scadenza del termine.

(1)

Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi del precedente punto 21.3), il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione globale in atto per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al 10° giorno successivo, al 40% per ciascun giorno ulteriore.

(2)

Se il rapporto di lavoro continua oltre il 30° giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi, ovvero oltre il 50° negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

5) Successione dei contratti.

(1)

Fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore, le Parti, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva nazionale previsto dal D.lgs. n. 81/15, convengono quanto segue:

(2)

Nella ipotesi di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore, gli intervalli di tempo tra i due contratti sono ridotti a 7 giorni per i contratti di durata non superiore ai 6 mesi e 10 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi.

(3)

Quando si tratti di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

(4)

Qualora, per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria, il rapporto di lavoro fra l'Istituto e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, lo stesso si considera a tempo indeterminato.

(5)

Ai sensi dell'art. 21, comma 2), legge n. 133/08, il periodo complessivo di 36 mesi a tempo determinato, oltre il quale il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato, si computa sull'ultimo quinquennio.

6) Esclusioni.

(1)

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo sui contratti a termine, in quanto già disciplinati da specifiche normative e intese tra le Parti:

- i contratti di somministrazione

- i contratti di apprendistato

- le attività di stage e tirocinio

7) Diritto di precedenza e informazione.

(1)

Il dipendente che, nella esecuzione di uno o più contratti a termine presso lo stesso datore di lavoro, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

(2)

Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro 1 anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, anche se il lavoratore ha manifestato il proprio interesse a venire di nuovo occupato dal medesimo datore di lavoro, quest'ultimo sarà libero di instaurare un rapporto con un differente lavoratore. Tale diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto di assunzione individuale.

(3)

Fermo restando quanto già previsto dal presente articolo per il diritto di precedenza, per le lavoratrici il congedo di maternità, intervenuto nella esecuzione di un contratto a termine presso la stessa Azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, con le stesse modalità, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.

(4)

Sono estesi al personale a tempo determinato tutti i diritti di informazione previsti dal CCNL per il personale a tempo indeterminato.

(5)

Verrà favorito l'accesso a opportunità di formazione adeguata, anche per il tramite di accordi di 2° livello, per aumentare la qualificazione e promuovere la carriera e migliorare la mobilità occupazionale ai lavoratori assunti a contratto a tempo determinato.

Art. 18 - Telelavoro.

1) Definizione.

Si definisce come telelavoro l'attività lavorativa ordinaria prestata presso il domicilio della lavoratrice o del lavoratore con l'ausilio di tecnologie che permettano la connessione con la sede del datore di lavoro.

2) Prestazione lavorativa.

I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ‘ex novo’ oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell’impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l'unità produttiva di origine ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ‘ex novo’, presso l'unità produttiva indicata nella lettera di assunzione.

I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

a) volontarietà delle Parti;

b)possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle Parti;

c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative;

d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali, e la loro quantificazione;

e)applicazione del presente CCNL.

La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU o, in sua assenza, dalla RSA o, in loro assenza, dalla struttura territoriale di una delle OO.SS. stipulanti del presente Accordo.

Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le Parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro.

Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.

3) Postazione di lavoro.

Il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d'uso ex art. 1803 CC e ss. - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze della attività lavorativa, la scelta e l'acquisizione della attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro che resta proprietario delle apparecchiature.

La postazione sarà completa e adeguata alle esigenze della attività lavorativa prestata e comprenderà apparati per il collegamento con l'ufficio e con il sistema informativo aziendale (linea ISDN e/o accesso ad Internet).

Le spese connesse alla installazione, gestione e manutenzione della postazione di telelavoro presso il domicilio della lavoratrice/ lavoratore sono a carico del datore di lavoro.

L'Azienda si impegna a ripristinare nel più breve tempo possibile i guasti tecnici. Qualora non fosse possibile ripristinare la postazione di lavoro l'Azienda può richiamare in sede la lavoratrice/ lavoratore fino a riparazione avvenuta.

4) Collegamenti telefonici.

Le modalità di impianto e collegamento telefonico saranno definiti in funzione delle specifiche esigenze e delle caratteristiche del singolo caso.

Il costo dei collegamenti telefonici sarà a carico del datore di lavoro, previa presentazione di bollette con i dettagli dei consumi, salvo che non venga attivata a suo carico una linea dedicata.

5) Arredi.

Ove necessario, si prevede la dotazione di arredi (sedia, tavolo, etc. rispondenti a criteri ergonomici) presso il domicilio della lavoratrice/lavoratore in numero e tipo adeguati alla specificità di ogni singolo caso di telelavoro.

6) Orario.

L’attività presso il domicilio avrà la durata prevista dal normale orario giornaliero della lavoratrice e del lavoratore, così come definito dagli accordi vigenti e sarà distribuita a discrezione della lavoratrice/lavoratore nell'arco della giornata. Potrà essere concordato tra le Parti un periodo di tempo durante la giornata in cui si garantirà la reperibilità per comunicazioni, informazioni e contatti di lavoro. Detto periodo non potrà superare le 2 ore giornaliere per lavoratrice/lavoratore impegnato a tempo pieno, con proporzionale riduzione, comunque non inferiore a 1 ora, per chi presta la propria attività a tempo parziale.

Le prestazioni straordinarie, notturne e festive, al di fuori del normale orario di lavoro sono da effettuarsi su esplicita richiesta da parte del datore di lavoro e di norma presso gli uffici aziendali o in trasferta.

7) Comunicazione, informazione.

Il datore di lavoro si impegna a mantenere la continuità della comunicazione istituzionale e di quella di servizio attraverso uno dei seguenti canali di comunicazione: collegamento telematico, gruppo di lavoro, gruppo di progetto, rientri settimanali.

Sarà altresì garantito l'accesso ai servizi aziendali nei giorni di rientro e comunque, in caso di bisogno, durante il normale orario di lavoro. I rientri periodici previsti non comporteranno alcun trattamento diverso da quelli spettanti ai lavoratori che operano stabilmente nell'organizzazione.

8) Riunioni e convocazioni aziendali.

In caso di riunioni programmate dalla Azienda per l'aggiornamento tecnico-organizzativo la telelavoratrice/lavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa. Il tempo dedicato alla riunione è di norma compreso nell'orario di lavoro di cui al comma 6).

9) Diritti sindacali.

Alle lavoratrici e ai lavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto il diritto di accesso alla attività sindacale che si svolge in Azienda tramite l'istituzione di una bacheca elettronica o altro sistema di connessione a cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo; alla partecipazione alla veste di elettorato attivo e passivo alla elezione delle RSU e ai dibattiti di natura sindacale in corso nel posto di lavoro. L'ammontare delle ore di assemblea della telelavoratrice e/o del telelavoratore è pari a quella stabilita dallo specifico articolo del presente CCNL.

10) Controlli a distanza.

Il datore di lavoro provvederà ad illustrare preventivamente alla lavoratrice/lavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, in modo di garantire la trasparenza dei controlli.

Le modalità di raccolta dei dati per la valutazione delle prestazioni della singola lavoratrice/lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici saranno presentati alle RSU o, in loro assenza, alle RSA o, in loro assenza, alle rappresentanze territoriali delle OO.SS. stipulanti del contratto per verificare che non violino le previsioni dell'art. 4, legge n. 300/70 e delle norme contrattuali. Sempre in questo ambito verranno definite le modalità con cui il datore di lavoro, o suoi sostituti, potranno effettuare visite di controllo; fermo restando che le stesse dovranno essere concordate con la lavoratrice/lavoratore, con congruo anticipo rispetto all'effettuazione.

11) Sicurezza.

La lavoratrice/lavoratore sarà comunque informata/o sui rischi associati al lavoro e sulle precauzioni da prendere, in particolare sull'allestimento della postazione di lavoro.

Secondo la normativa vigente (D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.) l'allestimento della postazione di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico-sanitario ad opera del responsabile alla sicurezza della cooperativa di appartenenza. Alla relazione tecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche il piano dei rischi possibili.

È facoltà della lavoratrice/lavoratore di formulare richiesta motivata di visite da parte del rappresentante dei lavoratori della sicurezza (RLS).

In ogni caso, ai sensi dell'art. 20, D.lgs. n. 81/08, ciascuna lavoratrice/lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi e agli strumenti di lavoro utilizzati; il datore di lavoro provvederà a sottoporre la lavoratrice/lavoratore alle visite mediche periodiche e specialistiche indicate.

Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa intervenire a persone, beni e cose per l'uso non corretto degli apparati dati in dotazione.

12) Riservatezza.

A norma di legge e di contratto la lavoratrice/lavoratore è tenuta/o alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale.

Art. 19 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato.

I contratti di somministrazione di lavoro sono soggetti alla disciplina di legge vigente e si riferiscono alla medesima fattispecie contrattuale.

1)

Il contratto di somministrazione di lavoro può essere attivato nel rispetto dei successivi punti e nelle seguenti fattispecie:

-per particolari punte di attività;

-per l'effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;

-per l'esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente disponibili nell'Istituto.

2)

I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro impegnati per le fattispecie sopra individuate non potranno superare per ciascun trimestre l’8% delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti occupati nell'Istituto.

3)

Alle lavoratrici e ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste dal presente contratto e dai diversi livelli di contrattazione.

4)

Annualmente l'Istituto che utilizza il contratto di somministrazione, anche per il tramite dell'AGeSPI, è tenuto a comunicare alle RSA, ovvero alla RSU o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali, stipulanti del presente CCNL, il numero dei contratti di somministrazione conclusi, la durata di ciascuno degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

È vietata l'utilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione lavoro negli Istituti:

-che siano stati interessati, nei 12 mesi precedenti, da licenziamenti per riduzione di personale che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la stessa avvenga per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto o che abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;

-nei quali siano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario anche in rapporto alla applicazione del contratto di solidarietà difensivo, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;

-per la sostituzione di lavoratori in sciopero;

-da parte degli Istituti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa vigente.

Art. 20 - Apprendistato.

A) Finalità dell'Istituto.

1)

Considerato il comune interesse all'utilizzo dell'istituto, le Parti, nel ritenere che tale tipologia d'impiego rientri nell'ambito del confronto sul mercato del lavoro, vista la razionalizzazione e revisione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo, in conformità con le direttive UE, da quanto disposto dal D.lgs. n. 167/11, e alla luce delle normative introdotte dal D.lgs. n. 81/15, ritengono che l'istituto dell'apprendistato, quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani, sia un valido strumento, sia per il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo, che per l'incremento della occupazione giovanile.

2)

L'apprendistato è un istituto che ha come fine l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa e un percorso di transizione tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento della occupazione giovanile, in un quadro che consenta di acquisire una professionalità ed esperienza idonea ad offrire servizi altamente qualificati che, unitamente ai processi di informatizzazione, sono indispensabili per la soddisfazione degli utenti e degli enti committenti.

3)

Le Parti concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.

A tal fine le Parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata alla acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.

4)

In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato professionalizzante ex art. 4, D.lgs. n. 167/11 e D.lgs. n. 81/15, le Parti determinano, per ciascun profilo professionale e secondo quanto previsto negli articoli successivi, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, i contenuti e la modalità di intervento, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri per la registrazione nel libretto formativo.

B) Ammissibilità.

1)

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di acquisire le competenze per le quali occorra un percorso di formazione professionale.

2)

L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nelle categorie 6), 5), 4), 4S), 3), 3S) e 2), ovvero nelle posizioni economiche dal 6° al 2° della classificazione del personale, di cui all'art. 37 del CCNL. È invece escluso per le professioni sanitarie di cui al DM 29.3.01, gli educatori professionali di cui alla legge n. 205/17, i medici e gli psicologi.

3)

Su richiesta di una delle parti stipulanti del CCNL, in presenza della opportunità di disciplinare l'apprendistato per altre qualifiche o per specifici settori, le Parti a livello nazionale si riuniranno entro 60 giorni per sviluppare ulteriori percorsi formativi relativi ai profili professionali da allegare al presente articolo.

C) Assunzione: requisiti del contratto, limiti numerici e di età.

1) Requisiti del contratto.

Ai fini dell’assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il trattamento economico, la qualifica e relativo livello che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato. Il piano formativo individuale (PFI) potrà essere definito e consegnato al lavoratore entro i 30 giorni successivi alla stipulazione del contratto.

2) Proporzione numerica.

In virtù dell'art. 2, comma 3), D.lgs. n. 167/11, le Parti convengono che il numero di apprendisti che le imprese hanno facoltà di occupare non può superare l'80% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'Azienda stessa. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.

3) Limiti di età.

Le Parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1), D.lgs. n. 167/11, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.lgs. 17.10.05 n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.

Possono altresì essere assunti, ai sensi dell'art. 4, D.lgs. n. 81/15, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione indipendentemente dai limiti di età.

D) Percentuale di conferma.

1)

Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui periodo di apprendistato sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova.

2)

La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.

E) Periodo di prova.

Può essere convenuto tra le Parti un periodo di prova, risultante da atto scritto, di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello finale di inquadramento durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.

F) Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato.

1)

Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento e il percorso formativo si riferiscano alle stesse attività, come risulta dal libretto formativo, e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a 1 anno.

Le Parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata.

2)

Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, sarà determinato in conformità alla regolamentazione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali, così come previsto dal presente CCNL.

3)

Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende l'apprendista deve documentare, all'atto della assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, oltre alla eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.

G) Obblighi del datore di lavoro.

1)

Il datore di lavoro ha l'obbligo:

a)di impartire o di far impartire nella sua Azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;

b)di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, né in genere a quelle a incentivo;

c)di non sottoporre l'apprendista a lavori non attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;

d)di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per l'acquisizione della formazione, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali (nei limiti previsti dalla normativa regionale di riferimento);

e)registrare le competenze acquisite all'interno del libretto formativo.

2)

Le Aziende daranno comunicazione per iscritto della qualificazione all'apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo di apprendistato.

H) Doveri dell'apprendista.

1)

L'apprendista deve:

a)seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;

b) prestare la sua opera con la massima diligenza;

c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione presenti all'interno del piano formativo;

d)osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.

2)

L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lett. c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.

I) Trattamento normativo.

1)

L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il percorso formativo.

2)

Le ore di insegnamento di cui alla precedente lett. G) sono comprese nell'orario di lavoro.

3)

Sono fatti salvi, altresì, i contratti di apprendistato già esistenti alla data di stipula del presente CCNL.

4)

Il periodo di apprendistato potrà essere prolungato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni, nonché in caso di congedo parentale di cui al D.lgs. n. 151/01. In tale ipotesi il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato.

5)

Il periodo di apprendistato non è considerato utile ai fini della maturazione dell'istituto contrattuale degli scatti di anzianità previsti dal presente contratto.

6)

Agli apprendisti che abbiano raggiunto la maggiore età si applica la disciplina prevista dal D.lgs. n. 66/03, pertanto essi possono svolgere anche lavoro straordinario e notturno.

L) Trattamento economico.

1)

Il trattamento economico per gli apprendisti è determinato applicando le sotto indicate percentuali sul minimo contrattuale conglobato mensile, come previsto all'art. 42 del CCNL, relativo alle posizioni economiche in cui è inquadrata la mansione professionale da conseguire, per la quale è svolto l'apprendistato.

I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato saranno i seguenti:

-80% della retribuzione, per la prima metà del periodo di apprendistato;

-90% della retribuzione, per la seconda metà del periodo di apprendistato.

Per contratti di durata fino a 18 mesi:

-dal 1° al 9° mese: 85% della posizione economica della qualifica da conseguire;

-dal 10° al 18° mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire.

Per contratti di durata fino a 24 mesi:

-dal 1° al 12° mese: 85% della posizione economica della qualifica da conseguire;

-dal 13° al 24° mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire.

Per contratti di durata fino a 36 mesi:

-dal 1° al 18° mese: 85% della posizione economica della qualifica da conseguire;

-dal 19° al 36° mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire.

2)

Alla fine dell'apprendistato la posizione economica di inquadramento sarà quella corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.

M) Malattia.

1)

Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente per la sua qualifica, allo stesso trattamento del dipendente qualificato.

2)

La disposizione di cui sopra si applica a decorrere dal superamento del periodo di prova.

3)

Durante il periodo di prova, qualora previsto, l'apprendista avrà diritto a percepire il solo trattamento INPS.

N) Durata del rapporto di apprendistato.

1)

Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze espresse in mesi per le seguenti categorie:



categorie


durata

(mesi)



5-6

18

4-4S

24

2-3-3S

36

2)

La durata del contratto instaurato nei confronti degli operatori socio-sanitari effettivamente operanti in servizi e strutture socio-sanitarie (4S) viene ridotta a 18 mesi, con la seguente progressione retributiva:

- dal 1° al 9° mese: 85%

- dal 10° al 18° mese: 90%

O) Estinzione del rapporto di apprendistato.

Il rapporto di apprendistato si estingue:

-al compimento del periodo massimo stabilito dal contratto, mediante disdetta a norma dell'art 2118 CC, ossia previo preavviso o corresponsione dell'indennità sostitutiva prevista;

-per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo;

-per avvenuto conseguimento della qualifica.

Alla scadenza del contratto, qualora una delle Parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta a comunicarlo con un preavviso scritto pari a 30 giorni decorrente dalla scadenza del periodo di formazione.

P) Principi generali in materia di formazione dell'apprendistato

professionalizzante.

Ai sensi dell'art. 44, D.lgs. n. 81/15, comma 2), la durata della formazione varia da un minimo di 6 mesi a un massimo di 36 mesi. Il piano individuale formativo (PFI) ha la durata complessiva di 120 ore nell'arco dei 36 mesi e rapportata e riproporzionata in caso di contratti di apprendistato di durata inferiore a 36 mesi.

1)

Si definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, anche mediante affiancamento, o esterna finalizzato alla acquisizione dell'insieme delle corrispondenti competenze.

2)

A tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l'istituto, le eventuali competenze trasversali di base da acquisire sono individuate, quanto a contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione con gli obiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e di competenze possedute in ingresso.

Q) La “formazione interna”.

1)

In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato professionalizzante ex art. 4, comma 2), D.lgs. n. 167/11 e D.lgs. n. 81/15, comma 2), le Parti definiscono la nozione, i contenuti e le modalità di intervento della formazione aziendale, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri di registrazione nel libretto formativo.

2)

Le Parti inoltre individuano la durata - intesa come durata del contratto e monte ore annuo di formazione - (come previsto dai successivi punti S e T) e le modalità di erogazione della formazione stessa per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, così come specificato all'interno dei percorsi formativi relativi ai profili professionali allegati al presente articolo, che costituiscono parte integrante dello stesso.

R) Tutor aziendale.

1)

All'apprendista, durante la durata del PFI deve essere garantita la presenza di un tutor aziendale.

2)

Il tutor ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere all'apprendista le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione tra l'eventuale formazione esterna alla Azienda e l'apprendimento sul luogo di lavoro.

3)

Nelle imprese con oltre 15 dipendenti il datore di lavoro delega tale funzione a un soggetto interno con qualifica professionale pari o superiore a quella che l'apprendista dovrà conseguire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti può essere svolto direttamente dal datore di lavoro per l'intero programma formativo.

Nel caso in cui l'Istituto intenda avvalersi, per l'erogazione della formazione, di una struttura di formazione esterna messa a disposizione dall’Associazione datoriale, quest'ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l'apprendistato provvisto di adeguate competenze.

4)

Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in caso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze acquisite dall'apprendista ai fini della attestazione dell'avvenuta formazione da parte del datore di lavoro.

5)

Le Parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di tutor, ai sensi dell'art. 2, comma 1), lett. d), D.lgs. n. 167/11, avente il compito di controllare la realizzazione del programma formativo.

S) Durata della formazione.

1)

L'impegno formativo dell'apprendista è determinato per l'apprendistato professionalizzante in un monte ore di formazione interna o esterna alla Azienda, secondo quanto definito all'interno dei percorsi formativi relativi ai profili professionali allegati al presente articolo, che costituiscono parte integrante dello stesso.

2)

Per il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e per il contratto di apprendistato di alta formazione di ricerca, le Parti attueranno quanto sarà definito in materia dalla normativa nazionale e dalle Regioni.

3)

Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.

4)

Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.

5)

L'eventuale frequenza dell'apprendista a percorsi di formazione per conseguire particolari qualifiche (coordinatore, educatore, OSS, animatore, etc.) saranno computate come ore di formazione esterna ad ogni effetto di legge, purché inerente al piano formativo dell'apprendista e formalizzabili nel libretto dell'apprendista.

T) Formazione: contenuti e modalità di erogazione.

1)

Le attività formative, strutturate in forma modulare, sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico e operativo, tra loro connessi e complementari finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi.

2)

Le attività formative a carattere trasversale di base saranno realizzate con il contributo delle Regioni, sentite le parti sociali, e dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti aree finalizzate a:

- accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo;

- competenze relazionali;

- organizzazione ed economia;

- disciplina del rapporto di lavoro;

- sicurezza sul lavoro.

Qualora le Regioni non provvedano a predisporre l'offerta formativa di cui sopra, è facoltà della Impresa procedere direttamente alla erogazione della formazione.

3)

I contenuti e i percorsi tecnico-professionali a carattere professionalizzante, finalizzati alla acquisizione di competenze professionali sia settoriali, sia professionali specialistiche, da conseguire mediante esperienza di lavoro, dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:

-conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;

-conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;

-conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;

-conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);

-conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;

-conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.

4)

Le modalità di erogazione della formazione dovranno essere coerenti con l'obiettivo di acquisizione di specifiche competenze sia trasversali di base, sia tecnico-professionali per il conseguimento di una delle qualifiche individuate dalle declaratorie e per la cui concreta determinazione si rimanda all'allegato.

5)

La formazione svolta deve essere registrata a cura del datore di lavoro in conformità alle disposizioni legislative vigenti nell'apposito libretto formativo, in mancanza su appositi supporti informatici o su fogli firma.

U) Commissione apprendistato.

Al fine di ultimare la definizione dei profili formativi e di monitorare l'andamento dell'utilizzo dell'istituto dell'apprendistato, le Parti convengono di insediare presso l'Ente Bilaterale una apposita Commissione paritetica composta da 12 componenti, 6 di parte datoriale e 6 di parte sindacale equamente ripartita tra le OO.SS. stipulanti il presente CCNL.

V) Rinvio alla legge.

Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione e formazione professionale, le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Art. 21 - Percentuali complessive di ammissibilità.

Le Parti concordano che, in ogni Istituzione che applica il presente CCNL, l'utilizzo di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al precedente art. 17, ad eccezione del punto c) di detto articolo, con contratto di somministrazione di lavoro di cui al precedente art. 20, e infine con contratto di apprendistato di cui al precedente art. 21, non possa complessivamente superare il 30% del personale in servizio al 1° gennaio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'interno di detta percentuale l'utilizzo del lavoro somministrato di cui all'art. 20 non potrà superare l'8% del personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 22 - Lavoro a tempo parziale.

A) Norme di carattere generale.

1)

Ai sensi dei Dd.lgs. nn. 61/00 e 81/15 gli Istituti possono procedere ad assunzioni a tempo parziale per prestazioni di attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente CCNL e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.

2)

Dette assunzioni si effettuano in presenza dei presupposti e delle modalità previste dall'articolo relativo alle assunzioni.

3)

Su accordo delle Parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.

4)

Il rapporto di lavoro part-time deve essere stipulato per iscritto. L'orario di lavoro, convenuto tra le Parti, deve risultare da atto scritto, con precisazione delle funzioni da svolgere, della relativa distribuzione dell'orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fatte salve le clausole di elasticità concordate tra le parti interessate.

La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata. Eventuali richieste di trasformazione dell'orario da part-time a full-time hanno priorità di trasformazione rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse funzioni.

B) Lavoro supplementare.

1)

Per il personale assunto part-time è ammesso, per periodi brevi e per esigenze momentanee e straordinarie, oltre all'orario settimanale concordato, il lavoro supplementare, previo consenso del lavoratore.

2)

Le prestazioni in aggiunta a quelle inizialmente pattuite nel contratto individuale e fino al raggiungimento del tempo pieno saranno compensate con quote orarie ordinarie maggiorate di una percentuale pari al 36%. Tale percentuale è comprensiva della quota per rateo ferie, 13a, 14a e TFR.

3)

Le ore supplementari e/o straordinarie di cui al presente articolo, su richiesta del dipendente, confluiranno nella “Banca ore” prevista all'art. 66, fermo restando il pagamento delle maggiorazioni come sopra determinate.

4)

Nessuna sanzione disciplinare può essere presa nei confronti del lavoratore che rifiuti il lavoro supplementare o straordinario, né ricorre nei suoi confronti il giustificato motivo di licenziamento.

5)

Al personale deve essere riconosciuto, con atto scritto, il consolidamento nell'orario settimanale di lavoro ordinario di una quota pari almeno al 70% della media delle ore supplementari prestate nei 12 mesi precedenti, in via continuativa e non occasionale, fino a concorrenza dell'orario pieno settimanale contrattuale. Il lavoratore ne deve fare richiesta scritta all'Istituto. Sono esclusi dal consolidamento i casi di lavoro supplementare per sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del posto di lavoro.

C) Clausole elastiche.

Le clausole elastiche possono essere previste con accordo scritto tra lavoratore e Istituzione. Il lavoratore ha diritto a un preavviso di 2 giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese fra le Parti. La misura massima dell'aumento delle ore non potrà eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale.

1)

La disponibilità del lavoratore a svolgere l'attività lavorativa con le modalità di variazione temporale comporta una maggiorazione della retribuzione oraria in atto, pari al 20%, per le ore effettivamente interessate dalla variazione.

2)

Il lavoratore ha la facoltà di recedere dal consenso dato alla clausola elastica nelle ipotesi previste dall'art. 10, comma 1), legge 20.5.70 n. 300, oppure qualora affetto da patologie oncologiche, nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per le quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso l'AUSL territorialmente competente, oppure in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3), legge 5.2.92 n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, oppure qualora il lavoratore o la lavoratrice abbia un figlio convivente di età non superiore a 13 anni o abbia un figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, legge n. 104/92.

3)

Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro o di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale (fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 27 del presente CCNL), o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

D) Diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3), D.lgs. n. 81/15, il lavoratore affetto da patologie oncologiche, nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per le quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso l'AUSL territorialmente competente, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale orizzontale, verticale o misto. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno.

E) Priorità alla trasformazione del rapporto di lavoro.

1)

Ai sensi dell'art. 8, comma 4), D.lgs. n. 81/15, in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3), legge 5.2.92 n. 104, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.

2)

In caso di richiesta del lavoratore, con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap a norma dell'art. 3, legge n. 104/92, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.

3)

Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.

4)

Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale entro i limiti del congedo ancora spettante, con una riduzione di orario non superiore al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta. Decorso il periodo del congedo, il lavoratore riprende il normale orario di lavoro individuale.

5)

In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali della impresa, e a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.

Al di fuori dei casi di cui alle lettere precedenti, l'Istituzione, al momento in cui procederà a nuove conversioni di rapporti da tempo pieno a part-time, cercherà di favorire le richieste di trasformazione avanzate dai lavoratori che si trovino in una delle seguenti circostanze, indicate secondo valori decrescenti di priorità:

(1)assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio affetto da patologie della infanzia e della età evolutiva, per le quali il programma terapeutico e/o riabilitativo richieda il diretto coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la patria potestà;

(2) assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non superiore a 10 anni, laddove manchi l'altro genitore a causa di vedovanza, separazione, divorzio, o assenza di vincolo matrimoniale senza convivenza di fatto;

(3) assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non superiore ai 3 anni;

(4) situazione dei dipendenti che frequentano corsi di studio legalmente riconosciuti, per un periodo pari alla durata legale del corso medesimo.

L'Istituzione favorisce la possibilità di passaggio a part-time per il personale femminile al rientro della maternità per un periodo predeterminato, fino al compimento di 3 anni del bambino, senza successiva variazione temporale dell'orario di lavoro, così come stabilito in sede di concessione del part-time.

Titolo V - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 23 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori

in particolari condizioni psico-fisiche.

Alle dipendenti e ai dipendenti per i quali sia stata attestata, da una struttura pubblica o da struttura convenzionata riconosciuta dalle leggi vigenti, la condizione di persona affetta da tossicodipendenza, alcoolismo cronico, grave debilitazione psico-fisica e ludopatia e che si impegnino a un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, si applicano le misure a sostegno di cui alla legge 26.6.90 n. 162.

Si conviene altresì che durante i periodi afferenti ai permessi e/o aspettative non maturerà a favore della lavoratrice e del lavoratore alcun beneficio derivante dagli istituti previsti dal presente contratto.

Altresì si conviene che si possa attivare la loro sostituzione in base a quanto previsto dall'art. 17.

Art. 24 - Tutela popolazione lavorativa anziana e prevenzione.

Il progressivo invecchiamento della popolazione lavorativa anche per effetto della attuale legislazione in materia pensionistica necessita di azioni e politiche di gestione del personale finalizzate a prevenire ogni forma di inidoneità allo svolgimento della propria attività professionale dei lavoratori e le conseguenti ricadute sulla organizzazione dei servizi.

In questo ambito si possono considerare le diverse cause che concorrono alla insorgenza delle problematiche fisiche a carico dei lavoratori, oltre al fenomeno dell'invecchiamento:

a)su richiesta del lavoratore, valutare momentanee esclusioni dal lavoro notturno, in accordo con l'interessato;

b)ampliare le causali di ricorso al part-time, nella contrattazione di 2° livello.

Art. 25 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori

portatori di handicap.

Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici o portatori di handicap si fa riferimento alla legge 5.2.92 n. 104, alla legge n. 238/00 e agli artt. 19 e 20, legge n. 53/00.

La fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 2) e 3) della predetta legge n. 104 non comporterà riduzione degli istituti contrattuali.

Art. 26 - Superamento delle barriere architettoniche.

I progetti finalizzati alla attuazione della normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche a livello di singolo Ente o Istituzione saranno conformi alla legge 5.2.92 n. 104.

Art. 27 - Tutela della salute e ambiente di lavoro.

Nel confermare che tale materia rientra tra i compiti di elaborazione e di negoziazione previsti nei settori di cui all'art. 1, le Parti rinviano allo specifico Accordo l'applicazione del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i. e Circolari integrative.

Art. 28 - Divise e indumenti di servizio.

Le divise e i particolari indumenti che devono essere obbligatoriamente indossati dal personale durante lo svolgimento del servizio sono a totale carico del datore di lavoro.

Le divise e i particolari indumenti devono essere usati esclusivamente durante il servizio e tenuti con proprietà e decoro, secondo le leggi vigenti.

Al lavoratore per i tempi di vestizione vengono concessi 14 minuti giornalieri retribuiti. Si demandano alla contrattazione aziendale le modalità di attuazione.

Art. 29 - Attività di volontariato.

Le lavoratrici e i lavoratori che fanno parte di Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6, legge 11.8.91 n. 266 ai fini dell'espletamento di attività di volontariato hanno diritto ad usufruire, ai sensi dell'art. 17 della stessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, di tutte le forme di flessibilità di orario e/o turnazioni previste dal presente CCNL.

In sede decentrata, nell'ambito del rapporto tra le Parti, saranno definite le modalità di esercizio del diritto in questione e potranno determinarsi anche forme e criteri particolari finalizzati a consentire lo svolgimento dell'attività di volontariato.

Art. 30 - Donazioni di sangue e/o di midollo.

La lavoratrice e il lavoratore che donano il sangue e/o il midollo hanno diritto al permesso retribuito, secondo la legge vigente, in coincidenza con la donazione.

Art. 31 - Assistenza legale.

Alle lavoratrici e ai lavoratori è riconosciuta l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali relativi a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.

Nel caso che detti procedimenti accertino l'esistenza di colpa grave o dolo le spese legali resteranno a carico della lavoratrice/tore. Parimenti avverrà nel caso di provvedimenti disciplinari definitivi.

Art. 32 - Responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori

nei loro rapporti con l'utenza.

La responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro rapporti di lavoro con l'utenza e verso terzi, di cui alla legge 8.3.17 n. 24, verrà coperta da apposita polizza di responsabilità civile, la cui stipulazione non comporterà alcun onere a carico delle/dei dipendenti.

Art. 33 - Ritiro della patente.

Alla lavoratrice e al lavoratore con qualifica di autista o che per necessità di servizio sia tenuta/o al possesso di una patente di guida, che per motivi che non comportano il licenziamento in tronco sia stata ritirata la patente necessaria per l'esercizio della propria attività, viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi senza percepire retribuzione alcuna, né maturare altre indennità.

Durante questo periodo, previo accordo tra le Parti in sede di Istituto e qualora ve ne sia la possibilità, la lavoratrice o il lavoratore potranno essere assegnati ad altri lavori; in questo caso competerà la retribuzione del livello corrispondente ai lavori assegnati.

Art. 34 - Utilizzo del mezzo proprio per ragioni di servizio.

L'utilizzo del proprio mezzo di trasporto per ragioni di servizio sarà effettuato in situazioni contingenti che si determinassero in relazione a bisogni dell'utenza.

Negli altri casi sarà soggetto al principio della consensualità.

Per i relativi compensi si darà applicazione alle tabelle chilometriche ACI. La copertura dei rischi derivanti da tale utilizzo sarà oggetto di confronto a livello regionale.

Art. 35 - Diritto allo studio.

Per l'esercizio del diritto allo studio si fa riferimento a quanto previsto dalla legge 20.5.70 n. 300.

Inoltre, per il conseguimento del titolo di studio di 2° grado, del diploma universitario o di laurea, titoli legalmente riconosciuti, verranno concessi permessi retribuiti in misura di 30 ore annue ‘pro capite’.

La concessione del monte ore di cui al presente articolo è vincolata alle stesse condizioni di fruibilità di cui al successivo art. 36.

Dei permessi di cui al presente articolo potranno altresì usufruire i lavoratori migranti per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, e/o perfezionamento della lingua Italiana, anche dal punto di vista tecnico-operativo, organizzati da Istituti riconosciuti.

Art. 36 - Qualificazione, riqualificazione,

aggiornamento professionale.

Le Parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori ai corsi di qualificazione, riqualificazione o aggiornamento professionale necessari a una sempre migliore qualificazione delle prestazioni, richiesti dall'organizzazione del servizio.

A tale scopo le lavoratrici e i lavoratori, nella misura massima annua del 15% del personale a tempo indeterminato presente e in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente nelle Istituzioni o singole Unità Operative, potranno usufruire di permessi retribuiti individuali sino ad un massimo di 120 ore annue non cumulabili.

Qualora il numero delle lavoratrici e dei lavoratori interessati superasse il limite massimo del 15%, le Parti si incontreranno a livello locale per definire i criteri di priorità per l'accesso ai corsi.

Nelle Istituzioni o Unità Operative che occupano fino a 20 dipendenti il diritto è comunque riconosciuto ad un massimo di 2 lavoratrici o lavoratori non contemporaneamente nel corso dell'anno.

In ogni Unità Operativa e, nell'ambito di questa, per ogni singolo settore o reparto dovrà essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività.

La lavoratrice o il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, per un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito.

A tal fine la lavoratrice e il lavoratore interessati dovranno presentare la domanda scritta alla Istituzione nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro.

Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.

Le lavoratrici e i lavoratori dovranno fornire alla Istituzione un certificato di iscrizione al corso e successivamente la documentazione attestante l'effettiva frequenza.

Qualora la dipendente o il dipendente diano le dimissioni entro i 2 anni successivi alla concessione dei permessi, le ore di permesso concesse a tal fine saranno trattenute dalle somme erogate con l'ultima retribuzione.

Parimenti, qualora la dipendente o il dipendente non consegua il titolo, l'attestato o il credito formativo per il quale sono stati concessi i permessi, le ore di permesso concesse verranno recuperate o trattenute.

Le parti stipulanti si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli Organismi istituzionali competenti la predisposizione di adeguati processi formativi.

Formazione Educazione Continua in Medicina (ECM).

Per l'ECM l'AGeSPI verificherà le condizioni per favorire la partecipazione dei lavoratori ai corsi per l'acquisizione dei crediti formativi.

Nel caso di partecipazione a corsi ECM le Parti convengono che il 50% delle ore necessarie al conseguimento dei crediti formativi dell'anno sarà a carico delle Istituzioni.

La concessione del monte ore di cui al comma precedente è vincolata alle stesse condizioni di fruibilità del presente articolo.

INQUADRAMENTO

Art. 37 - Classificazione del personale.

Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti dalle Istituzioni ed Enti di cui all'art. 1 del presente CCNL sono classificati come segue:

Quadri (Declaratoria).

Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13.5.85 n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi della impresa nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in Organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi:

-abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa;

ovvero

-siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca e alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi della impresa, verificandone la fattibilità economico-tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.

Livello 1).

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva di unità operativa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- direttore di unità operativa

- capo area

- medico specialista con più di 24 mesi di anzianità

Livello 2).

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento di diversi profili professionali, nonché specifiche professionalità tecniche e/o amministrative anche con l'impiego di attrezzature delicate e complesse nell'esercizio dell'attività.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- segretario con funzioni direttive

- capo settore

- aiuto direttore

- psicopedagogista

- psicologo

- pedagogista

- medico specialista fino a 24 mesi di anzianità

- altro personale in possesso di laurea specialistica o a ciclo unico

che svolge le mansioni attinenti al titolo di studio

Livello 3 super).

A questo livello appartengono i lavoratori in possesso di specifiche abilitazioni regionali o nazionali e che svolgono mansioni specialistiche caratterizzate da autonomia operativa e da approfondita preparazione teorica.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

-terapista della riabilitazione, fisioterapista;

-fisiochinesiterapista, logopedista, psicomotricista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;

- assistente sociale;

- infermiere professionale;

- vigilatrice d'infanzia, infermiere pediatrico;

- educatore professionale;

- terapista occupazionale;

- animatore professionale;

- altro personale in possesso di diploma di laurea di 1° livello che svolge le mansioni attinenti al titolo di studio.

Livello 3).

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che richiedono particolari conoscenze teoriche e adeguata esperienza; nonché mansioni caratterizzate da autonomia operativa e preparazione teorica e pratica.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- impiegato di concetto

- segretario e/o economo di settore

- educatore con 24 mesi di anzianità nella struttura

- capocuoco

- maestro del lavoro o altrimenti definito nelle attività

di laboratorio

- infermiere generico

Livello 4 super).

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono attività che richiedono specifiche conoscenze teoriche e particolari capacità conseguite attraverso corsi professionali.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- operatore socio-sanitario a soggetti non autosufficienti, in possesso di titolo riconosciuto da normative nazionali;

-operatore di assistenza, o altrimenti definito, a soggetti non autosufficienti in possesso di titolo riconosciuto da normative regionali;

- operatore tecnico di assistenza ai soggetti non autosufficienti;

- coordinatore dei servizi ausiliari;

- puericultrice;

-educatore fino a 24 mesi di anzianità nella struttura e nella mansione.

Livello 4).

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono attività che richiedono particolari capacità tecnico-specialistiche.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

-operatore socio-sanitario a soggetti autosufficienti in possesso di titolo riconosciuto da normative nazionali;

-operatore di assistenza, o altrimenti definito, a soggetti autosufficienti con titolo riconosciuto da normative regionali;

- operatore tecnico di assistenza a soggetti autosufficienti;

- impiegato amministrativo;

- operaio specializzato;

- cuoco;

- operatore generico di assistenza formato con 24 mesi di anzianità nella struttura.

Livello 5).

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono attività tecniche e/o socio-assistenziali verso persone autosufficienti e/o non autosufficienti, che presuppongono una generica preparazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- operatore di assistenza generica formato

- animatore-accompagnatore

- operaio qualificato

- centralinista

- impiegato d'ordine

- capo guardarobiere

- bagnino

- autista

- aiuto cuoco

- addetto ai servizi operativi d'ingresso

Livello 6).

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono attività tecnico-esecutive la cui esecuzione presuppone un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze tecniche nel rispettivo ramo di attività.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- operaio generico

- portiere

- custode

- bidello;

- telefonista

- fattorino

- operai addetti:

* lavanderia

* stireria

* guardaroba

* cucina

* magazzino

- personale addetto alla vigilanza

- personale di servizio esclusivamente addetto ai piani e/o sala

Livello 7).

A questo livello appartengono lavoratori che svolgono mansioni semplici e tecnico-esecutive, i compiti attribuiti consistono in attività di carattere ripetitivo e semi-ripetitivo, di pulizia e/o facchinaggio anche con l'utilizzo di strumenti, apparecchiature e macchinari semplici.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- personale di fatica e/o pulizia

Art. 38 - Mansioni delle lavoratrici e dei lavoratori.

La prestatrice o il prestatore di lavoro deve essere adibita/o alle mansioni per le quali è stata/o assunta/o o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito o a cui sia stata/o assegnata/o, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, la prestatrice o il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento corrispondente alla nuova attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia luogo per sostituzione di lavoratrice o lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo superiore a 3 mesi.

Art. 39 - Mansioni promiscue.

In caso di mansioni promiscue si fa riferimento alla attività prevalente.

In tal caso, ferme restando le mansioni di fatto espletate, alla lavoratrice e al lavoratore competerà l'inquadramento al livello superiore.

Per attività prevalente si intende quella di maggior valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata e non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare.

Art. 40 - Passaggio di livello.

La lavoratrice e il lavoratore promossi al livello superiore hanno diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello. Qualora la lavoratrice o il lavoratore percepiscano, all'atto della promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello, manterranno la relativa eccedenza come assegno ‘ad personam’ non assorbibile.

Art. 41 - Passaggio ad altra mansione per inidoneità fisica.

Gli Enti, nel caso in cui alla dipendente o al dipendente venga riconosciuta dalle istituzioni preposte l'inidoneità fisica in via permanente all'espletamento delle mansioni inerenti alla loro qualifica, fatta salva l’inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, esperiranno, ai fini del mantenimento del posto di lavoro e nell'ambito delle loro potestà organizzative, ogni utile tentativo per il recupero della dipendente o del dipendente, dietro loro richiesta, in mansioni diverse da quelle solitamente svolte.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 42 - Elementi della retribuzione.

Gli elementi che concorrono a formare la retribuzione mensile globale della lavoratrice e del lavoratore sono i seguenti:

a) salario minimo conglobato del livello di inquadramento

b) eventuale salario di anzianità

c) eventuali superminimi e/o assegni ‘ad personam’

d) indennità di funzione

e) altre indennità previste dal presente CCNL

L'importo giornaliero della retribuzione si ottiene dividendo per 26 l'importo mensile.

L'importo orario della retribuzione si ottiene dividendo l'importo mensile per 164.

Art. 43 - Retribuzione mensile nazionale conglobata.

Le Parti concordano il riconoscimento dell'importo come da tabella allegata, per il personale in forza al 1° gennaio 2018.


liv.

indenn.

funzione


minimo

totale

al

31.12.17

aumento dal:


totale

1.1.18

1.1.19

1.7.19

1.1.20



Q)

100

1.793,15

1.893,15

40,00

24,00

16,00

20,00

100,00

1)

0

1.686,41

1.686,41

37,62

22,57

15,05

18,81

94,05

2)

0

1.590,35

1.590,35

35,48

21,29

14,19

17,74

88,69

3S)

0

1.472,93

1.472,93

32,86

19,71

13,14

16,43

82,14

3)

0

1.419,58

1.419,58

31,67

19,00

12,67

15,83

79,17

4S)

0

1.344,86

1.344,86

30,00

18,00

12,00

15,00

75,00

4)

0

1.302,18

1.302,18

29,05

17,43

11,62

14,52

72,62

5)

0

1.248,79

1.248,79

27,86

16,71

11,14

13,93

69,64

6)

0

1.184,77

1.184,77

26,43

15,86

10,57

13,21

66,07

7)

0

1.099,37

1.099,37

24,52

14,71

9,81

12,26

61,31

Una tantum.

A copertura del periodo 1.5.13/31.12.17 verrà corrisposta al personale in forza al 15.4.18 una somma a titolo di ‘una tantum’ secondo gli importi contenuti nella seguente tabella, da corrispondersi con le competenze di aprile 2018.



liv.

una tantum


Q)

300,00

1)

282,14

2)

266,07

3S)

246,43

3)

237,50

4S)

225,00

4)

217,86

5)

208,93

6)

198,22

7)

183,93

Indennità di funzione.

Alla categoria Quadri verrà corrisposta mensilmente, per 14 mensilità, una indennità di funzioni pari ad € 100,00 mensili lordi, valida ad ogni effetto di legge e di contratto.

Salario accessorio per funzioni di coordinamento.

Alle dipendenti e ai dipendenti che assumano anche ‘pro tempore’ la funzione di coordinamento di figure professionali di pari livello, anche per effetto di norme legislative o regolamentari regionali o nazionali, verrà riconosciuto un salario accessorio di € 41,32 mensili lordi per 14 mensilità, valido ad ogni effetto di legge e di contratto, per tutta la durata dell'incarico. Eventuali erogazioni in atto allo stesso titolo assorbiranno, fino a concorrenza, il salario accessorio di cui sopra.

Premio di frequenza.

Gli educatori che, ai sensi della legge n. 205/17, frequentano corsi di riqualificazione per il conseguimento del titolo di “educatore professionale socio-pedagogico e/o socio-sanitario”, avranno diritto per tutta la durata del corso a un premio frequenza mensile di importo pari alla differenza esistente tra i livelli 3) e 3S).

Art. 44 - Corresponsione della retribuzione.

La retribuzione corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore dovrà risultare da apposito prospetto paga nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare l'importo corrisposto, nonché tutte le ritenute effettuate.

Il prospetto paga deve recare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.

Fermo restando le condizioni di miglior favore in uso, la retribuzione verrà corrisposta entro e non oltre il 15 del mese successivo alla maturazione.

Art. 45 - Tredicesima mensilità.

Entro il 20 dicembre di ciascun anno l'Istituzione corrisponderà al personale dipendente un importo pari a 1 mensilità della retribuzione di cui all'art. 42.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno la lavoratrice e il lavoratore avranno diritto a tanti 12simi dell'ammontare della 13a mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato. Le frazioni di mese pari o superiori ai 15 giorni saranno considerate come mese intero.

Per quanto riguarda la 13a mensilità spettante per i periodi di assenza per malattia, per gravidanza e puerperio si rinvia a quanto riportato negli appositi articoli del presente contratto.

Art. 46 - Quattordicesima mensilità.

Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, entro luglio di ogni anno, un importo pari a 1 mensilità della retribuzione di cui all'art. 42 in atto al 30 giugno immediatamente precedente.

Le lavoratrici e i lavoratori avranno diritto a percepire l'intero ammontare della 14a mensilità solo nel caso in cui abbiano prestato servizio per i 12 mesi precedenti il 1° luglio; nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dei 12 mesi precedenti la suddetta data, alla lavoratrice e al lavoratore saranno corrisposti tanti 12simi per quanti sono i mesi del servizio prestato.

Non hanno diritto alla 14a mensilità tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente contratto già percepiscano mensilità di retribuzione oltre la 13a mensilità. Ove la parte di retribuzione eccedente la 13a non raggiunga l'intero importo di 1 mensilità, le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l'ammontare della 14a mensilità e l'importo in atto percepito.

Non sono assorbibili nella 14a mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo. Per quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della 14a mensilità si fa riferimento alle analoghe norme dell'articolo riguardanti la 13a mensilità.

Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio.

Art. 47 - Scatti di anzianità.

Alle lavoratrici e ai lavoratori, per i periodi successivi alla loro assunzione, spettano scatti triennali di anzianità per l'attività svolta presso la stessa Istituzione, fino a un massimo di 10 scatti.

Gli importi mensili degli scatti sono i seguenti:


Quadri

34,50

1)

33,00

2)

31,50

3S)

30,50

3)

29,50

4S)

29,00

4)

28,50

5)

27,50

6)

26,50

7)

25,00

L'importo degli scatti, determinato secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità. Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito.

L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui la lavoratrice o il lavoratore sono stati assunti dalla Istituzione, quali che siano le mansioni ad essi affidate.

Art. 48 - Uso della mensa e dell’alloggio.

Nelle sedi ove esiste il servizio di somministrazione dei pasti e/o la disponibilità dell'alloggio, il personale che ne usufruisce è tenuto a rimborsare gli importi corrispettivi.

In ogni caso l'importo non può essere inferiore ad € 1,03 per ciascun pasto, e ad € 21,90 mensili per l'alloggio.

Potrà usufruire della somministrazione dei pasti soltanto il personale in servizio e in turno. Il vitto e l'alloggio non costituiscono ad alcun titolo elemento della retribuzione.

Art. 49 - Orario di lavoro.

L'orario settimanale di lavoro normale è di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore.

All'atto della definizione e/o introduzione e di sostanziali innovazioni dei sistemi di orario di lavoro, l'articolazione degli stessi sarà discussa a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le OO.SS. di cui all'art. 9 del presente CCNL al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le necessità dei lavoratori e di garantire l'effettivo godimento del riposo settimanale.

L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate.

All'interno della stessa Istituzione e/o nelle singole unità operative potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi.

In relazione alle peculiarità del settore potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nella organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati, fermo restando che da ciò non deve derivare un maggiore onere economico per l'Istituzione.

I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello normale riferito al comma 1).

Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.

Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le 6 consecutive, fermo restando il diritto al godimento del riposo settimanale di legge.

Possono essere concordate al livello di Istituzione durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore settimanali con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale; in tal caso il periodo massimo entro il quale realizzare l'orario normale di lavoro medio è di 12 mesi.

Allo stesso livello di Istituzione, per particolari esigenze organizzative legate alla continuità del servizio, potrà altresì essere concordato che, qualora la lavoratrice o il lavoratore non possano usufruire del riposo settimanale, dovrà essere loro garantito un equivalente riposo compensativo.

Il predetto riposo compensativo dovrà essere goduto entro i 7 giorni successivi. Sono fatti salvi gli accordi in materia attualmente in essere.

Le 4 festività abolite di cui alla legge 5.3.77 n. 54 e al DPR 28.1.85 n. 792 sono state assorbite nel normale orario di lavoro di cui al presente articolo.

Riposo giornaliero.

Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a un riposo giornaliero di 11 ore ogni 24 ore.

Riduzione di orario.

Le lavoratrici e i lavoratori avranno diritto a un pacchetto di riduzione di orario di lavoro pari a 9 giornate lavorative annue, convenzionalmente assimilate a 57,66 ore, comprensive della festività del 4 novembre.

Le predette giornate e quelle di cui all'art. 54 verranno assorbite, fino a concorrenza, nel caso di Enti e/o lavoratrici o lavoratori non a tempo parziale che eventualmente attuino orari lavorativi inferiori a 38 ore settimanali.

Qualora non vengano completamente utilizzate o assorbite, le giornate residue potranno essere accantonate nella “banca ore” di cui all'art. 66 del presente CCNL.

Art. 50 - Riposo settimanale.

Ogni dipendente ha diritto a un riposo settimanale di 24 ore consecutive, normalmente coincidente con la domenica.

Negli ambiti di lavoro in cui vengono erogate prestazioni anche nei giorni di domenica il riposo settimanale sarà fruito in altro giorno della settimana e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione, fatta eccezione per la competenza contrattuale di cui all'art. 53.

Art. 51 - Lavoro straordinario.

Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere a comprovate esigenze di servizio ed essere preventivamente autorizzate dalla Amministrazione o da persona dalla stessa autorizzata e comunque non possono superare, di norma, le 160 ore all'anno ‘pro capite’. Il regime del lavoro straordinario scatta immediatamente dopo l'orario normale di lavoro praticato.

È considerato lavoro straordinario notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6, sempre che non trattasi di regolare turno di servizio.

Le quote di maggiorazione per il lavoro straordinario sono le seguenti:


a) diurno

25%

b) notturno

40%

c) festivo diurno

50%

d) festivo notturno

60%

Le diverse maggiorazioni non sono cumulabili fra loro.

Per la determinazione della paga oraria agli effetti del computo del lavoro straordinario diurno, festivo, notturno, festivo-notturno, la retribuzione mensile di cui all'art. 42 viene divisa per 164.

Il lavoro straordinario sarà retribuito secondo quanto indicato dal presente articolo.

Su richiesta del dipendente il lavoro straordinario potrà essere compensato con riposo sostitutivo da accantonare nella “banca ore” di cui all'art. 66, fatta salva la corresponsione della sola maggiorazione prevista all'articolo seguente.

Art. 52 - Lavoro ordinario notturno e festivo.

In aggiunta alla normale retribuzione spettante alla dipendente e al dipendente, competono le seguenti maggiorazioni:


a) servizio ordinario notturno di turno

20%

b) servizio ordinario notturno non programmato

25%

c) servizio ordinario domenicale e/o festivo

15%

d) servizio ordinario festivo - notturno

25%

Le diverse maggiorazioni non sono cumulabili tra loro. È considerato lavoro ordinario notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6; esso non potrà superare le 8 ore in media in un periodo di riferimento di 2 settimane.

Per la determinazione della paga oraria agli effetti del computo del lavoro ordinario diurno, festivo, notturno, festivo-notturno, la retribuzione mensile di cui all'art. 42 viene divisa per 164.

Art. 53 - Festività nazionali e infrasettimanali.

Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori devono fruire di 1 giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:

- Capodanno

- Epifania

- anniversario della Liberazione

- lunedì di Pasqua

- festa del Lavoro

- festa della Repubblica

- Assunzione di Maria

- Ognissanti

- Immacolata Concezione

- S. Natale

- S. Stefano

- S. Patrono

In occasione delle suddette festività decorre a favore delle lavoratrici e dei lavoratori la retribuzione giornaliera di cui all'art. 42.

I lavoratori che per ragioni inerenti al servizio prestino la propria opera nelle suddette giornate avranno diritto a un corrispondente riposo supplementare retribuito da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio o all'accantonamento delle ore che potranno confluire, su richiesta del lavoratore, nella “banca ore” di cui all'art. 66 del presente CCNL.

Nel caso che le esigenze di servizio non permettano il predetto accantonamento, l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento, in aggiunta alla normale retribuzione, delle ore lavorate maggiorate sulla base di quanto previsto dall'art. 52, lett. c).

In caso di coincidenza di una delle predette festività infrasettimanali con la domenica, in aggiunta alla normale retribuzione sarà corrisposto alle lavoratrici e ai lavoratori un ulteriore importo pari alla retribuzione giornaliera di cui all'art. 42.

In caso di coincidenza di una delle predette festività con il giorno di riposo settimanale non domenicale la lavoratrice e il lavoratore avranno diritto all'accantonamento in “banca ore” di cui all'art. 66 di 1 giorno di riposo retribuito.

In caso di coincidenza di una festività nazionale o infrasettimanale con altra festività di cui sopra sarà concordata altra festività sostitutiva.

Le Parti convengono che nelle Istituzioni e nelle unità operative in cui sono adottate articolazioni annuali dell'orario di lavoro ai sensi dell'art. 50, comma 8), che contemplino nel monte ore di riposo anche le festività di cui sopra, le lavoratrici e i lavoratori non avranno diritto ad alcun ulteriore giorno di riposo. Le stesse lavoratrici e gli stessi lavoratori, se in servizio nelle suddette festività, avranno diritto alla maggiorazione prevista dall'art. 53, lett. c).

Art. 54 - Ferie.

Il personale dipendente ha diritto a un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi nell'arco di 1 anno, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario settimanale, è comunque considerata di 6 giorni, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie.

Dal computo del predetto periodo di ferie vanno quindi escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.

L'insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie.

Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la retribuzione di cui all'art. 42.

Il periodo di ferie è stabilito dalle Amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio, tenuto conto delle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori, sulla base di una equa rotazione annuale tra i diversi periodi. Le ferie potranno essere fruite dalla lavoratrice e dal lavoratore in non più di 2 periodi nell'arco dell'anno. Le chiusure annuali delle Istituzioni sono computate nelle ferie.

In caso di dimissioni o di licenziamento spetteranno alla lavoratrice e al lavoratore tanti 12simi del periodo di ferie al quale hanno diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza.

A tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero.

Le ferie non possono essere godute di norma durante il periodo di preavviso di licenziamento.

Eccezionalmente il datore di lavoro potrà richiamare per ragioni di servizio la lavoratrice o il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto della lavoratrice e del lavoratore di fruire di detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute, sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale la dipendente o il dipendente siano stati richiamati.

Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente, né per iscritto. Nessuna indennità è dovuta alla lavoratrice o al lavoratore che spontaneamente si presentino in servizio durante il periodo di ferie.

Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge.

Art. 55 - Reperibilità.

Pur con carattere di eccezionalità, è possibile prevedere per taluni servizi l'obbligo della reperibilità dei lavoratori. La reperibilità consiste per la lavoratrice o il lavoratore nel porsi, al di fuori del proprio orario di lavoro, nella condizione di essere prontamente rintracciati, in modo tale da raggiungere nel più breve lasso di tempo il luogo ove intervenire.

Reperibilità esterna.

Nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore siano reperibili al di fuori della struttura, detta reperibilità esterna:

1)potrà avere una durata massima individuale di 96 ore mensili e non potrà essere svolta per più di 8 volte nel mese;

2)darà diritto a un compenso orario non inferiore ad € 1,00 e non superiore ad € 2,00 da definire nella contrattazione regionale.

È demandata alla contrattazione regionale, in relazione alle caratteristiche tecnico-organizzative delle strutture, la individuazione dei servizi, il trattamento economico e i periodi di reperibilità esterna.

Reperibilità interna.

Nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore siano reperibili nelle ore notturne all'interno della struttura, per detta reperibilità interna:

1)al lavoratore e alla lavoratrice è data la possibilità di dormire;

2) detta reperibilità è retribuita nella misura fissa di € 21,00 per notte in aggiunta alla normale retribuzione mensile;

3) detta reperibilità interna andrà programmata tra la Direzione e i lavoratori interessati e la relativa prestazione va contenuta, di norma, entro 10 volte al mese, salvo casi particolari connessi alle dimensioni della struttura e alla sua organizzazione (es. comunità alloggio, gruppi-famiglia, etc.);

4)è demandata alla contrattazione regionale, in relazione alle caratteristiche tecnico-organizzative delle strutture, la individuazione dei servizi e i periodi di reperibilità interna.

Le Parti convengono che detto istituto non costituisce orario di lavoro e non è sostitutivo del lavoro notturno, laddove previsto; pertanto, qualora la lavoratrice o il lavoratore fossero chiamati ad intervenire in reperibilità, le ore di servizio prestate saranno retribuite come lavoro straordinario notturno, ai sensi dell'art. 52.

Art. 56 - Richiamo in servizio.

Si ha richiamo in servizio quando, per motivazioni organizzative legate alla continuità del servizio, la lavoratrice o il lavoratore che si trovano in riposo vengono richiamati ad effettuare una prestazione lavorativa con un preavviso non superiore a 24 ore.

Nel caso in cui la prestazione richiesta abbia luogo, il richiamo sarà compensato forfettariamente con € 6,00.

La prestazione darà luogo a quanto previsto dall'art. 52.

Art. 57 - Trattamento di missione.

L'Istituzione ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dalla sua sede di lavoro. In tal caso al personale compete:

a)il rimborso delle spese effettive di viaggio;

b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;

c) il rimborso delle spese postali, telefoniche e altre, sostenute in esecuzione del mandato nell'interesse dell'Istituzione;

d)una diaria non inferiore al doppio della retribuzione giornaliera di cui all'art. 41; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di 1/3.

Per le missioni di durata superiori al mese sarà corrisposta una diaria ridotta del 10%.

Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali.

In luogo delle diarie di cui alla lett. d), comma 2), nonché della diaria di cui ai commi 3) e 4) del presente articolo, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio. Nel caso di servizi in sede diversa da quella abituale, l'Istituzione ha facoltà di corrispondere il vitto e l'alloggio in natura, con trattamento uniforme per tutto il personale.

Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di soggiorno.

Art. 58 - Trasferimenti di residenza.

I trasferimenti di sede di lavoro che comportano anche il cambio di residenza danno diritto alle seguenti indennità:

a)alla lavoratrice e al lavoratore che non sia capofamiglia:

1)il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve;

2)il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio;

3)il rimborso della eventuale perdita di pigione qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto. Tale rimborso va corrisposto per un massimo di 6 mesi;

4)una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea dall'art. 58, ovvero un rimborso a piè di lista con le modalità indicate nello stesso articolo;

b)alla lavoratrice e al lavoratore che sia capofamiglia e cioè che abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:

5)il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via più breve per sé e per le persone di famiglia;

6)il rimborso delle spese effettive di trasporto del mobilio e del bagaglio;

7)il rimborso della eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso verrà corrisposto per un massimo di 6 mesi;

8)una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea dall'art. 58, per sé e per ciascun convivente a carico;

9)la diaria è ridotta a 3/5 per i figli conviventi a carico.

In luogo di detta diaria il datore di lavoro può corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio sostenute dalla lavoratrice e dal lavoratore per sé e per i familiari a carico componenti il nucleo familiare.

Le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco.

Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio, la lavoratrice e il lavoratore avranno diritto a percepire le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo fino ad 8 giorni dopo l'arrivo del mobilio.

Art. 59 - Condizioni di trasferibilità.

A norma dell'art. 13, legge 20.5.70 n. 300, la lavoratrice e il lavoratore non possono essere trasferiti da una Istituzione all'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro sia effettuato entro 6 mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.

Titolo VI - PERMESSI, ASPETTATIVE, CONGEDI

Art. 60 - Aspettativa per richiamo alle armi,

aspettativa per servizio civile.

L’aspettativa volontaria per servizio civile è regolamentata secondo le norme legislative vigenti e quanto concordato all’art. 64 bis (Volontariato e Servizio civile).

Durante il periodo di richiamo alle armi il personale con mansioni impiegatizie avrà diritto al trattamento previsto dalla legge 10.6.40 n. 653.

I lavoratori, nei confronti dei quali non trova applicazione la legge 10.6.40 n. 653, hanno diritto, in caso di richiamo alle armi:

a) per il 1° mese, all'intera retribuzione

b) per il 2° e 3° mese, alla metà della retribuzione

Il trattamento previsto dalle norme di legge contrattuali a favore dei richiamati ha termine con la cessazione dell'attività.

Alla fine del richiamo, sia in caso di invio in congedo, come in quello di invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione entro il termine di 5 giorni, se il richiamo ha avuto la durata superiore a 1 mese, di 8 giorni se ha avuto durata superiore a 1 mese ma non a 6 mesi, di 15 giorni se ha avuto durata superiore a 6 mesi.

Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, sarà considerato dimissionario.

Nei confronti del lavoratore richiamato alle armi:

a)in caso di contratto a termine, la decorrenza del termine è sospesa;

b)in caso di rapporto stagionale, il posto è conservato limitatamente alla durata del contratto;

c)in caso di richiamo durante il periodo di prova, il rapporto resta sospeso sino alla fine del richiamo e il periodo trascorso in servizio militare non è computato agli effetti della anzianità di servizio;

d)in caso di richiamo durante il periodo di preavviso di licenziamento, il posto è conservato fino al termine del richiamo alle armi e il relativo periodo è computato agli effetti della anzianità di servizio.

Art. 61 - Tutela della maternità e della paternità.

A) NORME DI CARATTERE GENERALE

1)

A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal D.lgs. 26.3.01 n. 151 e dal D.lgs. n. 80/15 a cui si fa espressamente riferimento per quanto non previsto dal presente contratto e stabilito nel presente articolo.

2)

Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi della astensione obbligatoria, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi il mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi, a condizione che il medico specialista del SSN attesti che ciò non arrechi alcun danno alla gestante e al nascituro.

3)

In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto sono aggiunti al successivo periodo di astensione obbligatoria ‘post partum’.

4)

In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto dalla legge il divieto di licenziamento, le stesse devono essere convalidate dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente; la lavoratrice madre, così come il lavoratore padre che abbia fruito del congedo di paternità, ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso. Le dimissioni volontarie devono essere convalidate dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente fino al 3° anno di vita del bambino.

5)

Nei primi 12 anni di vita del bambino ciascun genitore, anche contemporaneamente, può usufruire della astensione facoltativa dal lavoro per un periodo, anche frazionato, con le seguenti modalità:

-la madre lavoratrice, per un periodo non superiore a 6 mesi;

-il padre lavoratore per un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 mesi quando il padre esercita il diritto per un periodo non inferiore a 3 mesi;

-qualora vi sia un solo genitore, per un periodo non superiore a 10 mesi.

6)

Il congedo parentale è fruibile nella singola giornata in modalità oraria pari alla metà dell'orario medio giornaliero, riferito al mese precedente nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

7)

Il diritto del congedo parentale è riconosciuto anche se l'altro genitore non ne ha diritto. La somma dei periodi fruibili dai due genitori non può superare complessivamente i 10 mesi, elevabili a 11 quando il padre beneficia di 7 mesi di astensione.

8)

Durante il periodo di astensione obbligatoria (congedo di maternità) il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a percepire una indennità pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera.

9)

Durante il periodo di astensione facoltativa (congedo parentale) il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a percepire una indennità pari al 30% della retribuzione.

10)

Il beneficio spetta:

-fino al compimento dei 6 anni di vita del bambino e per un periodo complessivo tra i genitori di 6 mesi, senza condizioni di reddito;

- fino a 8 anni se il reddito del singolo genitore interessato sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione Generale obbligatoria;

-da 8 anni e 1 giorno fino al compimento di 12 anni di età il congedo parentale non è indennizzabile.

11)

La richiesta di congedo parentale deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore ai 5 giorni di calendario (comma 3, art. 7, D.lgs. n. 80/15). Il datore di lavoro non può opporre rifiuto alla richiesta di congedo. Il congedo parentale di cui al presente articolo spetta anche nel caso di adozione nazionale e internazionale e di affidamento.

Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro 12 anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. L'indennità è dovuta, con le stesse modalità dei genitori naturali, entro gli 8 anni dall'ingresso del minore in famiglia.

B) CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DI PATERNITÀ

1)

Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro:

a) per il 2018 il padre lavoratore dipendente, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di 2 giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa;

b)per il 2019 il padre lavoratore dipendente, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di 4 giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa. Entro il medesimo periodo il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di 1 giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Per i 4 giorni obbligatori di astensione riconosciuti al padre e per il congedo di 1 giorno eventualmente goduto in sostituzione della madre è riconosciuta una indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione.

I congedi di cui alle lettere precedenti a) e b) si applicano anche al padre adottivo o affidatario e il termine del 5° mese decorre dall'effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale o dall'ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale. Il padre è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno 15 giorni prima dei medesimi. Il datore di lavoro dovrà, a sua volta, comunicare all'INPS, attraverso il flusso UNIEMENS, le giornate di congedo fruite. Solo in caso di congedo facoltativo il padre dovrà allegare alla sua richiesta una dichiarazione di rinuncia della madre al congedo obbligatorio di maternità per un numero di giornate pari a quelle richieste dal padre. Tale dichiarazione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre. I congedi di cui alle lett. a) e b) non possono essere frazionati ad ore.

Le disposizioni previste al punto B) per gli anni successivi seguiranno quanto previsto dalla normativa.

C) RIPOSI GIORNALIERI

1)

I riposi durante il 1° anno di vita del bambino consistono in 2 riposi orari retribuiti della durata di 1 ora ciascuno. Il riposo si riduce a 1 se l'orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti.

2)

In caso di parto plurimo i permessi giornalieri per allattamento (art. 10, legge n. 1204/71) sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate dal padre.

3)

I riposi giornalieri spettano al padre lavoratore nei casi in cui la madre lavoratrice non se ne avvalga o la madre non sia lavoratrice.

4)

In caso di adozione e/o affidamento si fa riferimento alla normativa vigente.

D) MALATTIA DEL FIGLIO

1)

La lavoratrice madre e/o il lavoratore padre possono fruire di assenza dal lavoro per malattie del bambino durante i primi 3 anni di vita dello stesso, su certificazione del medico curante del SSN o con esso convenzionato. Il relativo periodo di assenza è solo computato nell'anzianità di servizio.

2)

Durante la malattia del figlio in età compresa tra i 3 e gli 8 anni entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro nel limite di 5 giorni lavorativi per ogni anno per ciascun genitore. Il relativo periodo di assenza è computato solo nell’anzianità di servizio.

3)

Le disposizioni di cui ai commi 1) e 2) del presente punto D) si applicano anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari secondo quanto disposto dal punto 6), art. 3, legge n. 53/00.

E) PERMESSI PER ESAMI PRENATALI

1)

Ai sensi del D.lgs. 25.11.96 n. 645 le lavoratrici gestanti hanno la possibilità di assentarsi dal lavoro per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, senza perdita di retribuzione qualora questi debbano essere svolti durante l'orario di lavoro e dietro presentazione della idonea documentazione giustificativa.

Art. 62 - Congedo matrimoniale/unioni civili.

Il personale non in prova ha diritto a un congedo retribuito di 15 giorni di calendario per contrarre matrimonio o per contrarre unione civile. La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore con almeno 15 giorni di calendario di anticipo.

Il personale ha l'obbligo di esibire, alla fine del congedo, regolare documentazione. Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dalla unione civile tra persone anche dello stesso sesso, di cui alla legge n. 71/16, le disposizioni di cui al presente CCNL contenenti le parole “coniuge/coniugi” o termini equivalenti si applicano anche ad ognuna delle Parti dell'unione civile.

Art. 63 - Permessi retribuiti per eventi e cause particolari.

1)

In applicazione dell'art. 1, DM 21.7.00 n. 278, recante il regolamento di attuazione dell'art. 4, legge 8.3.00 n. 53, il lavoratore ha diritto a 3 giorni annui di permessi retribuiti per decesso o documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2° grado anche non convivente o di un soggetto che compone la famiglia anagrafica. In alternativa possono essere concordate modalità diverse di utilizzo dei permessi.

La fruizione del permesso è così dettagliata:

-nei 3 giorni non sono considerati i festivi e i giorni non lavorativi;

- i permessi sono cumulabili con quelli spettanti per assistere persone handicappate;

-la diversa modalità di utilizzo deve essere concordata mediante una riduzione di orario di lavoro distribuito su un arco maggiore di 3 giorni;

-l'utilizzo del permesso deve essere preceduto dalla comunicazione al datore di lavoro e la fruizione deve avvenire entro 7 giorni dall'evento.

La documentazione da presentare per usufruire dei permessi consiste nella certificazione del medico specialista del SSN o con esso convenzionato, del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta e, nel caso di ricovero o intervento chirurgico, della relativa struttura sanitaria.

2)

Per gravi e documentate ragioni familiari il lavoratore ha diritto a un congedo non retribuito pari ad un massimo di 2 anni (con diritto alla conservazione del posto). Il congedo non si computa nella anzianità di servizio, né ai fini previdenziali in quanto i relativi periodi possono essere riscattati dal lavoratore.

Il regolamento attuativo individua i gravi motivi nei seguenti:

(1)necessità che derivano dal decesso dei familiari;

(2)bisogno di cura e assistenza ai familiari;

(3) situazioni di grave disagio personale con esclusione dei casi di malattia;

(4)situazioni conseguenti al verificarsi di determinate patologie a carico dei familiari (perdita autonomia personale; malattie che richiedono continui monitoraggi ed esami; malattie che richiedono la partecipazione attiva nel trattamento sanitario; patologie della infanzia evolutiva con necessità di programmi terapeutici).

Familiari aventi diritto all'assistenza:

-membri famiglia anagrafica;

-portatori di handicap, parenti o affini entro il 3° grado, anche se non conviventi;

-coniuge, figli, genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle, anche se non conviventi.

L'Ente il datore di lavoro deve, entro 10 giorni dalla richiesta, concedere o meno il congedo, anche frazionato, dovendo, in caso di rifiuto dare le motivazioni di ordine produttivo od organizzativo e definire il tempo di concessione. Il dipendente può chiedere il riesame della domanda nei successivi 20 giorni.

3) Permessi orari e giornalieri per assistere persone disabili

(legge n. 104/92).

Sono previste agevolazioni per i lavoratori, anche a tempo determinato per portare assistenza a figli, parenti o affini entro il 3° grado, coniuge, se stessi.

Requisito per poter usufruire del diritto è la certificazione di grave handicap, da parte del soggetto disabile, eseguita a norma dell'art. 4, legge n. 104/92.

Relativamente ai permessi per i figli si fa riferimento all'art. 62 in materia di maternità.

Il lavoratore affetto da grave disabilità o che assiste parente o affine entro il 3° grado disabile anche non convivente ha diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito, oppure a 2 ore di permesso giornaliero (con orario superiore alle 6 ore quotidiane) o ad 1 ora di permesso giornaliero (se l'orario è pari o inferiore alle 6 ore).

Oltre ai predetti permessi, il genitore di un figlio gravemente disabile o il lavoratore disabile o chi assiste un familiare disabile ha diritto a non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso, e a scegliere la sede di lavoro più vicina al luogo di residenza della persona a cui presta assistenza.

Per tutto quello non contenuto nel presente articolato si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 64 - Ulteriori permessi.

1) Volontariato e servizio civile.

La Società può concedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, un periodo di aspettativa di durata non superiore a 1 anno, ai lavoratori che ne facciano richiesta in quanto aderenti alle Organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui al DPR n. 194/01. A tali lavoratori potrà essere inoltre riconosciuta la possibilità di usufruire, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dal presente CCNL.

La Società può concedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, ai lavoratori con la qualifica di volontario in servizio civile o cooperante ai sensi degli artt. 31 e 32, legge 26.2.87 n. 49 e s.m., che intendano prestare la loro opera in Paesi in via di sviluppo, un periodo di aspettativa di durata anche superiore a quella massima di 1 anno.

L'aspettativa di cui ai due commi che precedono comporta la perdita della intera retribuzione e determina la sospensione del rapporto di lavoro a tutti gli effetti.

2) Tutela delle dipendenze da sostanze stupefacenti,

psicotrope e alcooliche.

Ai lavoratori tossicodipendenti si applicano le disposizioni contenute nella legge 22.12.75 n. 685, così come modificate dalla legge 26.6.90 n. 162.

In attuazione dell'art. 29, legge 26.6.90 n. 162 e del DPR 9.10.90 n. 309, i lavoratori assunti a tempo indeterminato di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso idonee strutture pubbliche o private, hanno diritto, nel rispetto delle richiamate •

I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono a loro volta richiedere un periodo di aspettativa non retribuito per la durata di 3 mesi, qualora il Servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità, al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente.

L'aspettativa di cui ai commi 2) e 3) che precedono comporta la sospensione del rapporto di lavoro a tutti gli effetti economici e normativi. Ai fini previdenziali i lavoratori interessati potranno procedere al riscatto ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

In alternativa alla aspettativa di cui sopra potranno essere concessi permessi non retribuiti per brevi periodi, la durata dei quali è determinata dalla struttura terapeutica, qualora quest'ultima riconosca il valore positivo del lavoro in quanto parte integrante della terapia e pertanto preveda il mantenimento dell'interessato nell'ambiente che lo circonda. In tal caso saranno valutate con favore le domande intese ad ottenere l'applicazione del lavoratore presso uffici più vicini alla struttura terapeutica di cui sopra, nonché alle attività più adeguate alla condizione dello stesso.

Le tutele di cui al presente articolo trovano applicazione, alle medesime condizioni e con le modalità di cui ai punti che precedono, anche nei confronti dei lavoratori a tempo indeterminato di cui sia accertato lo stato di alcool-dipendenza e che accedano ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i Servizi sanitari delle strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali abilitate.

Art. 65 - Permessi per funzioni elettorali, referendum.

In conformità alle vigenti norme di legge, indipendentemente dal normale periodo di ferie previsto dal presente CCNL, alle lavoratrici e ai lavoratori chiamati a svolgere funzioni presso gli Uffici elettorali per le elezioni del Parlamento nazionale, per le elezioni comunali, provinciali, regionali ed europee, nonché le consultazioni referendarie, saranno concessi 3 giorni di permesso retribuito in coincidenza con le operazioni di voto e scrutinio, ai sensi dell'art. 119, DPR 30.3.57 n. 361 e dell'art. 1, legge 30.4.78 n. 178.

Le giornate di permessi di cui al precedente comma non pregiudicano il normale periodo di ferie e non sono cumulabili con il riposo settimanale di legge.

Art. 66 - Banca ore.

Nella banca ore verrà accumulato l'accantonamento che la lavoratrice o il lavoratore, nel corso dell'anno, maturano a vari titoli, per le quali verrà corrisposta nel mese di competenza la maggiorazione laddove dovuta. A titolo esemplificativo e non esaustivo confluiranno nella banca ore le residue giornate di riduzione orario di lavoro previste dall'art. 50, i riposi sostitutivi delle prestazioni straordinarie di cui all'art. 52, i recuperi delle festività coincidenti con il giorno di riposo non domenicale di cui all'art. 54 del CCNL, e in genere ogni altro recupero di prestazioni rispetto agli obblighi contrattuali.

La lavoratrice e il lavoratore potranno godere, in qualunque periodo dell'anno e compatibilmente con le esigenze di servizio, di permessi di breve durata che andranno detratti dalla banca ore.

Le Istituzioni pagheranno, entro il 30 giugno di ciascun anno, i residui orari a credito relativi ad anni precedenti eventualmente non usufruiti.

Art. 67 - Aspettativa non retribuita.

Alla lavoratrice e al lavoratore, con anzianità di servizio non inferiore a 1 anno, che ne facciano richiesta, può essere concessa, per gravi e comprovate necessità personali e per cause di malattia di familiari, fermo restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza della anzianità ad alcun effetto, per un periodo massimo di 6 mesi nell'arco della vigenza contrattuale.

Art. 68 - Malattia e infortunio.

Per malattia o infortunio si intende ogni alterazione dello stato di salute, che comporti incapacità al lavoro specifico al quale il lavoratore è addetto, accertata dagli Enti assistenziali presso i quali i lavoratori sono assicurati.

Malattia.

L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all'Istituto secondo quanto indicato nell'art. 70.

Inoltre la lavoratrice e il lavoratore devono inviare all'Istituto stesso entro 2 giorni dall'inizio dell'assenza idonea certificazione sanitaria attestante l'incapacità lavorativa, nonché i successivi certificati di prolungamento della malattia entro lo stesso termine.

L'Istituzione ha diritto di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli Istituti pubblici competenti.

Durante la malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorsi i quali, e perdurando la malattia, l'Istituzione potrà procedere al licenziamento con la corresponsione della indennità di anzianità e di preavviso.

In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente invalidanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in ‘day hospital’, di assenza per sottoporsi alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente ASL o struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso alla intera retribuzione prevista dal presente articolo. Tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestato.

La conservazione del posto nei confronti dei lavoratori in malattia potrà essere prorogata, a richiesta del dipendente, per un ulteriore periodo, non frazionabile, di giorni 180 di calendario, alle seguenti condizioni:

a) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici

b) che tale periodo sia considerato di “aspettativa”

senza retribuzione

Nel caso in cui, alla scadenza del periodo di malattia o della successiva aspettativa non retribuita, il lavoratore presentasse le dimissioni, sarà applicato il trattamento previsto per il licenziamento.

Il periodo di malattia o di infortunio è considerato utile ai fini del computo del TFR, delle ferie, degli scatti di anzianità, della 13a e 14a mensilità.

Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto:

a)alle prestazioni sanitarie del SSN;

b)a una indennità pari al 50% della normale retribuzione percepita per i giorni di malattia dal 4° al 20°, e pari a 2/3 della normale retribuzione per i giorni successivi, da corrispondersi dall'INPS;

c)a una integrazione della indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dalla Istituzione, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:

1) il 90% della normale retribuzione per i giorni dal 1° al 17°

2) il 100% della normale retribuzione per i giorni dal 18° in poi

d) alle anticipazioni di cui alla legge 29.12.80, n. 33.

Le indennità a carico delle Istituzioni non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo le indennità di cui alla lett. b).

Tubercolosi.

Per il trattamento dei lavoratori affetti da tubercolosi si fa riferimento alle norme legislative vigenti.

Infortunio.

Il personale che ha subito infortunio ha diritto al trattamento economico stabilito per la malattia fino al 180° giorno e alla conservazione del posto sino alla guarigione clinica dai postumi dell'infortunio medesimo regolarmente denunciato all'INAIL. Le indennità dovute dall'INAIL saranno anticipate dalla Istituzione alle normali scadenze del periodo di retribuzione.

I lavoratori aventi diritto sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Istituzione l'avvenuta liquidazione a pagamento da parte dell'INAIL delle indennità spettanti, onde permettere alla Amministrazione di contabilizzare l'evento.

Nel caso di malattia o infortunio denunciati dopo la notificazione del preavviso, le norme relative alla conservazione del posto e al relativo trattamento economico sono applicabili nei limiti di scadenza del preavviso stesso.

In riferimento alla normativa relativa alla malattia e all'infortunio con la dizione “anno solare” si intende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Titolo VII - NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI

Art. 69 - Doveri del personale.

Qualora all'Ente datore di lavoro possa effettivamente riconoscersi la qualità di organizzazione di tendenza, il personale la cui specifica attività esprima le tendenze e le finalità ideologico-religiose proprie dell'Ente stesso e serva alle sue finalità si asterrà da comportamenti contraddittori nell'ambito della prestazione lavorativa (o anche extra-lavorativa ove sussista la possibilità di incidenza sull'efficacia della prestazione).

La disciplina del lavoro sarà regolata, oltre che dagli articoli seguenti, da un eventuale regolamento interno, che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a tutte le dipendenti e a tutti i dipendenti.

Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga o in contrasto con gli articoli del presente contratto e della legge 20.5.70 n. 300.

La prestatrice e il prestatore d'opera, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipendono dai superiori, come previsto dalla organizzazione aziendale. Essi devono usare modi educati verso i colleghi, il pubblico, gli ospiti e i superiori e osservare le disposizioni ricevute.

In armonia con la dignità personale della prestatrice e del prestatore d'opera, i superiori imposteranno i rapporti con loro a sensi di collaborazione e di rispetto.

È vietato alla prestatrice e al prestatore d’opera ritornare nei locali di lavoro e intrattenersi oltre l'orario di lavoro prescritto, salvo che per ragioni autorizzate dalla Direzione dell'Ente.

È vietato altresì sostare durante le ore di riposo intermedio in locali diversi da quelli destinati al personale dipendente.

Art. 70 - Ritardi e assenze.

Le lavoratrici e i lavoratori sono tenuti al rispetto dell'orario di lavoro.

I ritardi e/o le assenze giustificati e dovuti a motivi di eccezionalità o forza maggiore daranno luogo a trattenuta dalla retribuzione di un importo corrispondente al ritardo e/o assenza.

Nel caso del ritardo, la mancata giustificazione o la recidiva per la terza volta nell'anno solare daranno luogo, oltre alla trattenuta, anche ai provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 71.

Salvo il caso di grave e legittimo impedimento, di cui sempre incombe alla lavoratrice e al lavoratore l'onere della prova, le assenze e le prosecuzioni delle stesse devono essere comunicate tempestivamente prima dell'inizio del servizio e successivamente idoneamente certificate entro 48 ore. Parimenti devono essere tempestivamente comunicati anche i rientri dalle assenze stesse.

Nel caso di assenza non preavvertita e/o non giustificata saranno applicati i provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 71.

Art. 71 - Provvedimenti disciplinari.

Le mancanze delle dipendenti e dei dipendenti saranno punite in relazione alla loro gravità e alla loro recidività. I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto e alle norme di cui all'articolo precedente o alle disposizioni emanate dalla Direzione saranno i seguenti:

a) biasimo inflitto verbalmente

b) biasimo inflitto per iscritto

c) multa sino a 3 ore di normale retribuzione

d) sospensione sino a 3 giorni dal lavoro e dalla retribuzione

e) licenziamento disciplinare senza preavviso

Normalmente il biasimo verbale e quello scritto saranno inflitti nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva per mancanza già punita con la multa nei 6 mesi precedenti.

Incorre nei provvedimenti di biasimo, della multa o della sospensione la dipendente o il dipendente che:

1)manchi di rispetto verso gli ospiti, solleciti o accetti mance dagli ospiti e loro familiari;

2)assuma sul lavoro un contegno scorretto e offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni e i colleghi e/o compia nei loro confronti atti o molestie, anche di carattere sessuale;

3)non si presenti al lavoro senza giustificato motivo; ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione; ometta di preavvertire e/o giustificare le assenze come previsto dal precedente art. 70;

4)non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure che lo esegua con negligenza;

5)fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;

6)introduca e/o assuma senza autorizzazione bevande alcoliche o stupefacenti negli ambienti di lavoro dell'Istituzione;

7)si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti;

8)partecipi a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreché il litigio non assuma caratteri di rissa;

9)bestemmi nei luoghi di lavoro;

10)violi o non osservi le norme igienico-sanitarie di cui alle disposizioni di legge qualora non diversamente sanzionato dalle stesse, nonché le misure di prevenzione infortuni e le disposizioni a tale scopo emanate dall'Istituzione;

11)ometta di comunicare le eventuali variazioni del domicilio o della residenza, nonché le variazioni dei dati personali forniti all'atto dell'assunzione, nei casi in cui vi sia tale obbligo;

12)in orario di lavoro utilizzi il telefono cellulare per fini personali.

Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell’indennità di preavviso potrà essere inflitto per le mancanze più gravi e cioè:

a)rissa o vie di fatto sul lavoro;

b) assenza ingiustificata oltre il 4° giorno o per 3 volte nell'anno solare nei giorni precedenti o seguenti ai festivi o alle ferie;

c) recidiva in una qualsiasi mancanza di pari gravità che abbia dato luogo a 2 sospensioni nel corso dell'anno;

d) furto;

e) danneggiamento volontario o per negligenza grave e dimostrata di impianti o di materiale della Istituzione;

f)atto implicante dolo o colpa grave con danno dell'Istituzione;

g)alterazioni dolose dei sistemi di controllo di presenza della Istituzione;

h)inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi danni alle persone o alle cose;

i) insubordinazione grave verso i superiori;

j) violazione delle norme in materia di armi;

k)abbandono del posto di lavoro o grave negligenza nella esecuzione del lavoro o di ordini ricevuti che implichino pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti;

l)inosservanza delle norme mediche per malattia;

m)gravi comportamenti lesivi della dignità della persona;

n)contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente l'assunzione.

Ai sensi dell'art. 7, legge 20.5.70 n. 300, i provvedimenti disciplinari, di cui al presente articolo ad eccezione del biasimo verbale, non possono essere adottati nei confronti della lavoratrice o del lavoratore senza aver loro preventivamente contestato per iscritto l'addebito e senza averli sentiti a loro difesa.

In ogni caso i provvedimenti disciplinari di cui ai precedenti commi del presente articolo, ad eccezione del biasimo verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che ha dato loro causa e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione delle giustificazioni.

L'importo delle multe, non costituente riconoscimento di danno, è devoluto all'INPS.

Sospensione cautelare.

In caso di mancanze che prevedono il licenziamento senza preavviso, il datore di lavoro potrà disporre la sospensione cautelare della dipendente o del dipendente con effetto immediato per un periodo massimo di 6 giorni lavorativi.

Il datore di lavoro comunicherà per iscritto agli interessati i fatti rilevanti ai fini del provvedimento e ne esaminerà le eventuali deduzioni contrarie.

Nel caso in cui le giustificazioni siano anche parzialmente accolte, la dipendente o il dipendente saranno reintegrati nel loro posto di lavoro e verrà loro corrisposta la retribuzione per il periodo della sospensione cautelare.

Titolo VIII – ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 72 - Preavviso di licenziamento e dimissioni.

La risoluzione del rapporto di lavoro per il personale assunto a tempo indeterminato, tanto nel caso di licenziamento da parte dell'Ente quanto in quello di dimissioni della lavoratrice o del lavoratore, deve essere preceduta dal regolare preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata.

I termini di preavviso sono i seguenti:


Quadri e liv. 1)

3 mesi

liv. 2)

2 mesi

livv. 3) e 3S)

1 mese

livv. 4) e 4S)

25 giorni

liv. 5)

25 giorni

liv. 6)

15 giorni

liv. 7)

15 giorni

Nel caso di dimissioni, i termini di preavviso devono essere rispettati anche dal lavoratore/trice assunto a tempo determinato.

I termini di preavviso per il personale inquadrato dal liv. 4) al liv. 6) compresi, in caso di licenziamento da parte dell'Ente, sono incrementati di 15 giorni.

I termini di preavviso decorrono dalla fine o dal giorno 16 di ciascun mese.

Ai sensi del comma 2), art. 2118 CC, in caso di mancato preavviso alla lavoratrice o al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all'importo della retribuzione di cui all'art. 43 corrispondente al periodo di cui al comma 2) del presente articolo, comprensiva dei ratei di 13a e 14a mensilità.

Ove la dipendente o il dipendente, in caso di dimissioni non abbia dato il preavviso, l'Ente ha facoltà di ritenere una somma corrispondente alla retribuzione del periodo di mancato preavviso.

Art. 73 - Licenziamento individuale.

Il licenziamento individuale è soggetto alle norme delle leggi 15.7.66 n. 604, 20.5.70 n. 300 e 11.5.90 n. 108.

Art. 74 - Appalti - Cambi di gestione.

In considerazione del fatto che il settore di cui trattasi è fortemente caratterizzato dalla effettuazione del servizio tramite contratti d'appalto ed è soggetto a rilevanti cambiamenti sul piano della gestione, le Parti, sottolineando la necessità di operare, ai diversi livelli, ivi compresi quelli istituzionali, ai fini di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite, concordano quanto segue:

a)la parte datoriale, nel caso di cessazione della gestione della attività o servizio o di parte di questi ne darà formale, preventiva e tempestiva informazione alle rappresentanze sindacali della Istituzione e alle OO.SS. territoriali;

b)la parte datoriale subentrante, anch'essa con la massima tempestività possibile e comunque prima del verificarsi dell'evento darà a sua volta formale notizia alle OO.SS. territoriali circa l'inizio della nuova gestione e si impegna a garantire le condizioni economiche, normative e professionali già percepite da ogni singola lavoratrice o singolo lavoratore derivanti dalla applicazione del CCNL, ivi compresi gli scatti di anzianità e dagli eventuali accordi integrativi. In caso di modifiche o mutamenti significativi nella organizzazione del lavoro o nelle modalità di servizio o nelle tecnologie produttive o scelte, anche da parte del committente, comportanti eventuali ripercussioni sul dato occupazionale, le Parti attiveranno un confronto finalizzato alla ricerca delle soluzioni più idonee.

Art. 75 - Trattamento di fine rapporto (TFR).

Oltre al preavviso di cui all'art. 72 o, in difetto, alla corrispondente indennità di cui al penultimo comma dello stesso articolo, la lavoratrice e il lavoratore assunta/o a tempo indeterminato avranno diritto, fino al 31.5.82, sia in caso di licenziamento, sia in caso di dimissioni, a una indennità commisurata a 1 mensilità di retribuzione di cui all'art. 42 per ogni anno di servizio prestato per tutta la durata del rapporto di lavoro.

Il calcolo dell'indennità va effettuato per tutto il personale e per l'intera anzianità sulla base della retribuzione di cui all'art. 42, maggiorata dei ratei di 13a e 14a mensilità.

Ai sensi dell'art. 2121 CC, modificato con legge 31.3.77 n. 91, gli aumenti derivanti dalla indennità di contingenza maturati posteriormente al 31.1.77 sono esclusi dalla base di computo della indennità di anzianità. Non costituiscono accessori computabili agli effetti del presente articolo i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario, l'aggiunta di famiglia, le gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili, e le indennità non continuative.

Le frazioni di anno saranno conteggiate per 12simi e la frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni sarà considerata mese intero.

A partire dall’1.6.82 trova piena applicazione la legge 29.1.82 n. 297.

L'indennità di anzianità deve essere versata entro 20 giorni dalla data di cessazione del servizio.

In caso di ritardo dovuto a contestazioni o ad altre cause non imputabili alla lavoratrice o al lavoratore sarà conteggiato l'interesse legale con decorrenza dal giorno della effettiva cessazione del servizio.

In caso di decesso della dipendente o del dipendente l'indennità di anzianità e quella sostitutiva di preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto secondo le norme del Codice Civile.

Ferma restando la normativa INPS in materia, per quanto riguarda le anticipazioni del TFR e in subordine alle seguenti causali:

- ristrutturazione prima casa di abitazione;

-grave danneggiamento della propria abitazione a seguito di calamità naturale;

-spese pre-adottive in caso di adozione internazionale;

- necessità di affitto per donne in caso di violenza.

Titolo IX – PROCEDURA PER L’ESAME DELLE CONTROVERSIE

Art. 76 - Commissione Paritetica Nazionale o Territoriale.

È istituita in Roma, presso la sede AGeSPI, la Commissione paritetica nazionale che dovrà esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali. A detta Commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata r/r, le Associazioni stipulanti il presente contratto o le Organizzazioni locali facenti capo alle predette Associazioni nazionali stipulanti.

Della Commissione paritetica nazionale fanno parte di diritto le parti stipulanti il presente contratto.

In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionale le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa entro 45 giorni.

Entro 6 mesi dalla firma del contratto, le Parti - su indicazione della Commissione paritetica - stipuleranno un accordo per la definizione delle procedure di conciliazione e arbitrato.

In ogni territorio i corrispondenti livelli delle parti stipulanti il presente CCNL provvederanno alla costituzione di Commissioni paritetiche territoriali aventi il compito di:

a)esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione relative ad accordi di 2° livello o di Istituzione;

b)definire l'applicazione del CCNL nelle strutture dove vengono applicati altri contratti facendo riferimento ai protocolli di cui all'art. 1 del presente CCNL;

c)con riferimento alla legge n. 108/90 assumere i compiti di Commissione di arbitrato di prima istanza nei casi di conflittualità che dovessero insorgere in particolari situazioni anche in merito all’interpretazione degli articoli contrattuali.

Titolo X - WELFARE CONTRATTUALE

Art. 77 - Disciplina Quadri.

1) Formazione e aggiornamento.

Con riferimento alle specifiche responsabilità e alla conseguente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei Quadri, le Aziende favoriranno la formazione e l'aggiornamento di tale categoria di lavoratori, in base a quanto previsto dal successivo art. 2.

Le giornate di formazione scelte dalla Azienda per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale dei singoli Quadri saranno - come eventuali costi di viaggio e permanenza - a carico dell’Azienda e le giornate stesse considerate lavorative.

Le giornate di formazione scelte dal Quadro saranno - sia per l'eventuale costo di viaggio e permanenza, sia come giornate da considerarsi detraibili dal monte ferie individuale - a carico del singolo fruitore.

2) Assegnazione della qualifica.

L'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di 6 mesi.

3) Polizza assicurativa.

Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.

L'Azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.

4) Trasferimenti.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 60, il trasferimento dei Quadri che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni, ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico.

In tale ipotesi ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, il rimborso della eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.

Il Quadro che abbia compiuto il 55° anno di età può opporsi al trasferimento disposto dal datore di lavoro esclusivamente in caso di gravi e comprovati motivi.

Ove il datore di lavoro intenda confermare il trasferimento, il Quadro può fare ricorso al Collegio di conciliazione previsto al successivo art. 5.

5) Collegio di Conciliazione.

È istituito, a cura delle Associazioni territoriali competenti aderenti alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio di conciliazione che dovrà pronunciarsi sui ricorsi previsti dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Il Collegio è composto da 3 membri, uno dei quali designato dalla Organizzazione imprenditoriale AGeSPI territorialmente competente, un altro designato congiuntamente da FP-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS e UIL-FPL, un terzo, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali.

In caso di mancato accordo sulla scelta del presidente del Collegio arbitrale, quest'ultimo sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal presidente del Tribunale competente per territorio. Alla designazione del supplente del presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati.

Il Collegio dura in carica 1 anno ed è rinnovabile.

Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.

Le spese relative al Collegio saranno ripartite al 50% fra le Parti. La segreteria del Collegio è istituita presso l'Associazione imprenditoriale.

L'istanza della Parte sarà presentata dalla Organizzazione cui aderisce e/o conferisce mandato. La citata Organizzazione inoltrerà al Collegio, a mezzo raccomandata a/r, il ricorso, sottoscritto dal dipendente, entro i 20 giorni successivi alla data della conferma del trasferimento di cui al comma 4) del precedente art. 112.

Il presidente, ricevuto l'incarico, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio, il quale è tenuto a pronunciarsi entro i 30 giorni successivi.

6) Indennità di funzione.

A partire dall’1.1.14 l'indennità di funzione dei Quadri è pari ad € 156,00 per 14 mensilità.

7) Cassa assistenza sanitaria per i Quadri “Qu.A.S.”

La “QuAS” è di seguito disciplinata.

A decorrere dall’1.1.14 il contributo obbligatorio annuo a favore della Cassa è pari ad € 350,00 a carico del datore di lavoro ed € 56,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.

Gli importi di cui al comma precedente sono comprensivi del contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento della assistenza sanitaria di categoria.

Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL, l'Azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta alternativamente:

- ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione (EDR) non assorbibile di importo pari ad € 35,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 42;

-ad assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite da QuAS sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali.

La QuAS è disciplinata da apposito regolamento concordato fra le Parti che hanno stipulato il presente contratto.

Dichiarazione a verbale.

Le Parti convengono sull'obiettivo di estendere l’iscrizione alla QuAS dei Quadri in quiescenza che intendano, a proprio carico, aderire. Al fine di verificarne la praticabilità, in termini organizzativi e di equilibrio finanziario, QuAS provvederà ad effettuare, entro 6 mesi dalla data di stipulazione del presente contratto, un apposito studio dei dati relativi all'impatto economico, regolamentare e gestionale sull'attuale assetto della Cassa.

Lo studio così realizzato sarà sottoposto alla valutazione delle parti stipulanti per la definizione di uno specifico accordo.

8) Investimenti formativi - QUADRIFOR.

Al fine di valorizzare l'apporto dei Quadri e il loro sviluppo professionale e per mantenere nel tempo la loro partecipazione ai processi produttivi e gestionali, le Parti convengono sulla opportunità di favorire la realizzazione di adeguati investimenti formativi, anche attraverso l’attivazione di progetti collegati ai programmi europei con particolare riferimento al dialogo sociale.

Analogo impegno viene assunto per quanto concerne i sistemi di comunicazione, al fine di trasferire a tali figure professionali tutte le conoscenze relative all'Impresa.

Quanto sopra indicato verrà realizzato favorendo la parità di sviluppo professionale del personale femminile nell'Impresa.

A tal fine le Parti individuano in QUADRIFOR, Istituto per lo sviluppo della formazione dei Quadri del settore, l'Ente cui le imprese faranno riferimento per offrire ai Quadri opportunità di formazione nell'ambito delle finalità di cui al comma 1).

Il contributo obbligatorio annuo a favore di QUADRIFOR a decorrere dall’1.1.15 è pari ad € 75,00, di cui € 50,00 a carico azienda ed € 25,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.

Dichiarazione a verbale.

Le Parti dichiarano che con l’individuazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica di Quadro e con la presente disciplina, per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13.5.85 n. 190.

Art. 78 - Previdenza complementare.

Fondo di previdenza complementare FON.TE.

- In considerazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 124 del 21.4.93 in materia di disciplina delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari;

- preso atto delle sue successive modificazioni e integrazioni, introdotte dalla legge 8.8.95 che ha riformato il sistema pensionistico complementare e degli ulteriori interventi legislativi sopravvenuti

le Parti convengono di estendere anche ai lavoratori a cui viene applicato il presente contratto l'istituzione del Fondo di previdenza complementare, con la possibilità di aderire ai Fondi contrattuali di previdenza complementare, attraverso l'adesione al Fondo FON.TE. già costituito.

La quota di iscrizione, di contribuzione, nonché di TFR saranno così regolamentate:

-dall’1.1.13 il contributo a carico dei datori di lavoro per ogni lavoratore iscritto al fondo FON.TE. sarà pari all'1,05% della contribuzione utile ai fini del TFR;

-dall’1.1.13 il contributo minimo a carico del lavoratore sarà pari allo 0,55% della retribuzione utile per il computo del TFR.

La quota di iscrizione ‘una tantum’ pari ad € 15,49 sarà così ripartita:

- € 11,88 a carico del datore di lavoro

- € 3,61 a carico del lavoratore

La quota di TFR da versare al Fondo è regolata dalla normativa in vigore.

Le Parti, nel riconfermare l'importanza svolta dalla previdenza complementare nell'ambito del sistema previdenziale, concordano di diffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo.

Art. 79 - Formazione continua (Fondo professioni).

Le Parti individuano in Fondo Professioni (Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua) il Fondo cui le imprese possono fare riferimento per l'accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua.

Art. 80 - Assistenza sanitaria integrativa.

Le Parti (visto il previgente art. 80 e la relativa nota a verbale) concordano di istituire, a decorrere dall’1.1.18 una forma di assistenza sanitaria integrativa a favore del personale in servizio, assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto superiore a 6 mesi.

A tal fine si impegnano, entro il 28.2.18 a pervenire, tramite una Commissione paritetica, a una intesa a livello nazionale con l'obiettivo di realizzare il regolamento di attuazione, definire i requisiti di iscrivibilità e concordare le modalità attuative.

Il contributo a carico del datore di lavoro è fissato in € 110,00 all’anno, a decorrere dall’1.1.18.

Dichiarazione a verbale.

Le Parti, in una logica di valorizzazione della assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse.

Art. 81 - Trattamento economico progressivo (TEP).

Le Parti concordano di applicare a tutti gli assunti, dopo la sottoscrizione del presente Accordo, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, un TEP, caratterizzato dalla maturazione, nell'arco temporale massimo di 36 mesi, di alcuni istituti contrattuali, secondo una gradualità crescente progressiva. Tali istituti sono:

1) rateo di quattordicesima

2) riduzione oraria di lavoro (ROL)

Per quanto riguarda il punto 1) la gradualità è così definita:

- per i primi 12 mesi la percentuale di maturazione è pari al 35%

- dal 13° al 24° mese la percentuale di maturazione è pari al 45%

- dal 25° al 36° mese la percentuale di maturazione è pari al 70%

- a far data dal 37° mese la percentuale di maturazione è pari

al 100%

Per quanto riguarda il punto 2):

- per i primi 18 mesi la percentuale di maturazione è pari al 30%

- per i successivi 18 mesi la percentuale di maturazione è pari

al 50%

- a far data dal 37° mese la percentuale di maturazione è pari

al 100%

Condizioni di portabilità.

Ai fini del computo dell'”arco temporale massimo di 36 mesi” si sommeranno tutti i periodi di effettivo servizio prestati, anche con contratto di apprendistato, o con contratto a termine presso la stessa Azienda. In caso di subentro presso Enti dove la progressività del trattamento economico non era prevista, la stessa non sarà applicata al personale in forza alla data.

Nota a verbale.

Le Parti, in considerazione della particolare situazione in cui versa il settore, concordano di applicare in via sperimentale per questa vigenza contrattuale la maturazione progressiva dei ratei di 14a nelle modalità sopra individuate. Resta inteso che, fatta salva la scadenza delle situazioni in essere, al prossimo rinnovo contrattuale le Parti si riservano di verificare le condizioni che hanno dato origine alla presente sperimentazione.

LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI

AI SENSI DELL'ART. 21 “APPRENDISTATO”, CCNL “AGeSPI”

Nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante del presente CCNL si propone di:

1)identificare le competenze in uscita che verranno acquisite attraverso il percorso in apprendistato dei profili previsti all'ex art. 21.

In questa prima fase risultano definiti i seguenti percorsi formativi:

(1)assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatore/trice socio-assistenziale addetta/o alla assistenza di base o altrimenti definita/o non formato/a;

(2)assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatore/trice socio-assistenziale addetta/o alla assistenza di base o altrimenti definita/o formato/a;

(3)animatrice/tore senza titolo;

(4)operatore socio-sanitario;

(5)animatrice/tore con titolo;

(6)educatrice/tore senza titolo;

(7)operatrice/tore dell'inserimento lavorativo;

(8)impiegata/o di concetto;

(9)coordinatrice/tore di Unità operativa e/o Servizi semplici;

2)prevedere una formazione di carattere aziendale che verrà realizzata in ambienti idonei e/o con il supporto di enti di formazione certificati (cfr. art. 4, comma 3, D.lgs. n. 167/11) e con l'affiancamento di un tutore aziendale;

3)prevedere per ciascun profilo, descritto per competenze in uscita, la necessità di declinarlo successivamente in un Piano Formativo Individualizzato (PFI) adeguato alle esigenze dei contesti aziendali e territoriali;

4)riconoscere che i percorsi per “apprendisti non in possesso di qualifica”, non saranno sostitutivi dei percorsi a qualifica, che prevedono di fatto l'esame finale con Commissione incaricata a livello regionale;

5)prevedere che il percorso formativo per l'apprendista potrà però generare crediti formativi che i soggetti potranno esibire in fase di ingresso ai percorsi per l'acquisizione della qualifica in questione e ad oggi realizzati da enti di formazione certificati, così come previsto da Delibere regionali.

Inoltre:

6)

La formazione professionale o di mestiere potrà essere integrata per la parte di base e trasversale dalla offerta pubblica interna o esterna all'Azienda (cfr. art. 4, D.lgs. n. 167/11, comma 3).

7)

Percorsi formativi individualizzati potranno essere realizzati attraverso metodologie didattiche che prevedono l'alternanza fra la teoria e la pratica con supervisione e rielaborazione del processo di apprendimento.

8)

I percorsi formativi allegati, all'interno del PFI, potranno avvalersi di specifiche metodologie consone al raggiungimento delle competenze previste.

A titolo di esempio si citano le seguenti:

* lezione frontale

* esercitazioni

* ‘training on the job’

* ‘cooperative learning’

etc.

9)

La formazione effettuata dall'apprendista dovrà essere registrata da parte del datore del lavoro sul libretto formativo del cittadino. Eventuale certificazione delle competenze acquisite è demandata agli specifici sistemi di certificazione regionale (cfr. art. 6, D.lgs. n. 167/11, comma 4).

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

area/categoria:

-assistente domiciliare e dei servizi tutelari

- operatrice/ore socio-assistenziale

- addetto alla assistenza di base o altrimenti definita formato/a

posizione economica: durata apprendistato biennale (24 mesi)

descrizione sintetica del profilo:

è un operatore in grado di prestare assistenza di base alle persone in condizione di disagio e/o di non autosufficienza, al fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere e l'autonomia, nonché l'integrazione sociale.

Nello specifico questo operatore fornisce prestazioni di assistenza diretta alla persona: di igiene e assistenza personale, di mobilizzazione, di somministrazione dei pasti e di promozione sociale

durata complessiva della formazione: 240 ore

Descrizione delle competenze in uscita

per il raggiungimento della qualifica professionale:




UNITÀ DI COMPETENZA


modalità

di erogazione

ore

tot.

teorica

on

the job


competenze di base e trasversali:


essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti

e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare

e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base




60 ore




20 ore



80


competenze professionalizzanti:


1) promuovere il benessere psicologico e relazionale della persona

10 ore

30 ore

40

2) adattare gli ambienti di vita e di cura ai bisogni della persona

10 ore

30 ore

40

3) assistere e curare la persona in osservanza del Piano di Assistenza

Individualizzato del lavoro d’équipe



10 ore


30 ore


40

4) soddisfare i bisogni primari della persona quali, ad esempio, cura

e igiene personale, vestizione, mobilità, assunzione dei cibi, etc.



10 ore


30 ore


40

totali parziali professionalizzanti


40 ore

120 ore

160

totali complessivi


100 ore

140 ore

240

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

area/categoria:

- educatrice/tore senza titolo

posizione economica: durata apprendistato triennale (36 mesi)

descrizione sintetica del profilo:

l'educatore svolge attività educative e di animazione socio-culturale affiancando altre figure di operatori, quali l'assistente sociale, l'insegnante e i tecnici della riabilitazione. Collabora e supporta nella progettazione di percorsi socio-educativi e gestisce le attività a diretto contatto con bambini, adolescenti, soggetti in condizione di svantaggio

durata complessiva della formazione: 360 ore

Descrizione delle competenze in uscita

per il raggiungimento della qualifica professionale:




UNITÀ DI COMPETENZA


modalità

di erogazione


ore

tot.

teorica

on

the job



competenze di base e trasversali:


essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti

e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare

e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base




100 ore



20 ore



120


competenze professionalizzanti:


1) collaborare e supportare nella progettazione di percorsi

socio-educativi

10 ore

50 ore

60

2) relazionarsi e comunicare con l’utente e le altre figure coinvolte

nell’attività socio-educativa (colleghi, professionisti, familiari

dell’utente)


10 ore


50 ore


60

3) sapersi relazionare con la rete dei servizi nel sistema

del welfare locale

10 ore

50 ore

60

4) saper gestire attività socio-educative individuali e di gruppo


10 ore

50 ore

60

totali parziali professionalizzanti


40 ore

200 ore

240

totali complessivi

140 ore

220 ore

360

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

area/categoria:

- coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi semplici

posizione economica: durata apprendistato triennale (36 mesi)

descrizione sintetica del profilo:

è una figura con compiti gestionali e organizzativi individuata per presidiare l'area socio-assistenziale e sociale a rilievo sanitario. Agisce pertanto nell'ambito di servizi residenziali, semi-residenziali e nella assistenza domiciliare rivolta a persone autosufficienti e non autosufficienti, utenti in condizione di sofferenza fisica, psichica e/o residenziale o in situazione di emarginazione. Risponde del risultato complessivo del servizio alla utenza, configurandosi come posizione di indirizzo e di raccordo tra ente committente, ente gestore e fruitore diretto del servizio.

È punto di riferimento organizzativo e qualitativo per il personale adibito al servizio.

Ha competenze socio-manageriali

durata complessiva della formazione: 360 ore

Descrizione delle competenze in uscita

per il raggiungimento della qualifica professionale:




UNITÀ DI COMPETENZA


modalità

di erogazione

ore

tot.


teorica


on

the job



competenze di base e trasversali:


essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti

e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base




100 ore



20 ore



120

competenze professionalizzanti:


1) pianificare e organizzare il servizio assegnato dallo start–up

all’erogazione

10 ore

50 ore

60

2) gestire le risorse umane negli aspetti contrattuale, di formazione

aggiornamento e motivazionali

20 ore

40 ore

60

3) analizzare, monitorare e valutare la qualità del servizio

attivando azioni collettive e/o di miglioramento.

20 ore

40 ore

60

4) conoscere i principali servizi, il loro posizionamento nel sistema

di riferimento e le principali normative di settore


20 ore


40 ore


60

totali parziali professionalizzanti


70 ore

170 ore

240

totali complessivi

170 ore

190 ore

360

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

area/categoria:

- animatrice/ore senza titolo

posizione economica: durata apprendistato biennale (24 mesi)

descrizione sintetica del profilo:

l'operatore con funzioni di animatore è in grado di coadiuvare la realizzazione di interventi di animazione socio-culturale ed educativa attraverso la conduzione di laboratori di attività manuali per il mantenimento e potenziamento delle attività residue. Collabora con l'équipe per la realizzazione di animazioni socio-ricreative

durata complessiva della formazione: 240 ore

Descrizione delle competenze in uscita

per il raggiungimento della qualifica professionale:





UNITÀ DI COMPETENZA


modalità

di erogazione

ore

tot.

teorica

on

the job



competenze di base e trasversali:


essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base




60 ore



20 ore



80

competenze professionalizzanti:


1) programmare, sulla base di un progetto preesistente, la realizzazione

di interventi di animazione ludico-ricreativa


10 ore

30 ore

40

2) relazionarsi e comunicare con l’assistito e le altre figure coinvolte

nell’attività socio-occupazionale (fisioterapisti, operatori

socio-sanitari, familiari)



14 ore


26 ore


40

3) conoscere tecniche e attività manuali o laboratoriali

14 ore

26 ore


40

4) realizzare e condurre in équipe interventi di animazione ludico-ricreativa

ed espressiva con finalità di riabilitazione sociale



12 ore


28 ore


40

totali parziali professionalizzanti


50 ore

110 ore

160

totali complessivi

110 ore

130 ore

240

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

area/categoria:

- impiegata/o di concetto

posizione economica: durata apprendistato triennale (36 mesi)

descrizione sintetica del profilo:

l'impiegato di concetto svolge le proprie funzioni all'interno del processo amministrativo/contabile della Azienda. Nello specifico si occupa del trattamento contabile delle transazioni economiche, patrimoniali e finanziarie che interessano l'Azienda nel rispetto della normativa vigente e del sistema di contabilità generale adottato; collabora alla redazione del bilancio aziendale; conosce e applica la normativa fiscale.

durata complessiva della formazione: 360 ore

Descrizione delle competenze in uscita

per il raggiungimento della qualifica professionale:




UNITÀ DI COMPETENZA


modalità

di erogazione

ore tot.





teorica


on

the job


competenze di base e trasversali:


essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell'ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base



60 ore


20 ore


80

competenze professionalizzanti:


1) implementare il sistema di contabilità generale vigente in azienda

integrandolo con quello di contabilità analitica e con il controllo

di gestione


10 ore

20 ore

30

2) gestire il processo amministrativo contabile avvalendosi dei sistemi

informatici in uso in azienda e in stretto rapporto con clienti e fornitori


20 ore

50 ore

70

3) eseguire le principali operazioni di carattere fiscale con particolare

riferimento alla gestione dell'IVA


15 ore

40 ore

55

4) supportare il processo di amministrazione e gestione del personale


15 ore

30 ore

45

5) collaborare al processo di formulazione del bilancio aziendale


10 ore

30 ore

40

totali parziali professionalizzanti


70 ore

170 ore

240

totali complessivi

170 ore

190 ore

360

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

area/categoria:

- operatore socio-sanitario effettivamente operante in servizi

e strutture socio-sanitarie

posizione economica: durata apprendistato 18 mesi

descrizione sintetica del profilo:

l'operatore socio-sanitario è in grado di svolgere attività di cura e di assistenza alle persone in condizione di disagio o di non autosufficienza sul piano fisico e/o psichico, in servizi di tipo socio-assistenziale, educativo e socio-sanitario, residenziale, semi-residenziale e domiciliare, al fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere e l'autonomia, nonché l'integrazione sociale, (rif. profilo siglato nell'Accordo Stato-Regioni - rep. atti n. 1161/01)

durata complessiva della formazione: 150 ore

Descrizione delle competenze in uscita

per il raggiungimento della qualifica professionale:





UNITÀ DI COMPETENZA


modalità

di erogazione


ore tot.



teorica

on

the job



competenze di base e trasversali:


essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell'ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base



60 ore


20 ore


80

competenze professionalizzanti:


1) promuovere il benessere psicologico e relazionale della persona


8 ore

22 ore

30

2) adattare gli ambienti di vita e di cura ai bisogni della persona


4 ore

10 ore

20

3) assistere e curare la persona in osservanza del piano di assistenza

individualizzato nel lavoro d'équipe


8 ore

12 ore

20

4) soddisfare i bisogni primari della persona


4 ore

16 ore

20

totali parziali professionalizzanti


24 ore

66 ore

90

totali complessivi

74 ore

76 ore

150

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

area/categoria:

- operatore dell'inserimento lavorativo

posizione economica: durata apprendistato triennale (36 mesi)

descrizione sintetica del profilo:

l'operatore dell'inserimento lavorativo è in grado di gestire e verificare interventi educativi di tutoraggio e di ri-inclusione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate, con la finalità del recupero e dello sviluppo delle loro potenzialità per una reale e attiva partecipazione alla società nei percorsi di vita.

durata complessiva della formazione: 360 ore

Descrizione delle competenze in uscita

per il raggiungimento della qualifica professionale:




UNITÀ DI COMPETENZA

modalità

di erogazione

ore tot.




teorica

on

the job



competenze di base e trasversali:


essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale,

operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti

e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi

nell'ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base



100 ore


20 ore


120

competenze professionalizzanti:


1) contestualizzare l'intervento di inserimento lavorativo nello scenario

sociale di riferimento sfruttando le risorse della rete e quelle

offerte dal Terzo settore



10 ore


30 ore

40

2) collaborare con i servizi socio-sanitari territoriali di riferimento

al fine dell’inclusione sociale e lavorativa dei soggetti svantaggiati



10 ore

30 ore

40

3) applicare tecniche di progettazione e di valutazione appropriate

ai progetti di inserimento lavorativo



15 ore

35


50

4) promuovere nella équipe multidisciplinare un comportamento

professionale etico e relazionale rispettoso della privacy

e dei diritti delle persone in carico



10 ore


40

5) conoscere il proprio campo di azione professionale: la legislazione

di settore, i settori lavorativi di inserimento delle persone

con svantaggio, le varie e possibili tipologie di svantaggio,

i processi di inserimento lavorativo e le tecniche di accompagnamento

all'inclusione sociale.



20 ore


50 ore


70

totali parziali professionalizzanti


65 ore

175 ore

240

totali complessivi

165 ore

195 ore

360

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

area/categoria:

- assistente domiciliare e dei servizi tutelari

- operatrice/ore socio-assistenziale

- addetto all'assistenza di base o altrimenti definita non formato/a

posizione economica - durata apprendistato biennale (24 mesi)

descrizione sintetica del profilo:

è un addetto in grado di prestare assistenza generica alle persone, al fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere e l'autonomia, nonché l'integrazione sociale.

Nello specifico questo operatore fornisce prestazioni e attività integrate di aiuto domestico, di assistenza diretta alla persona di semplice attuazione, qualora esse siano complementari alle attività socio-assistenziali svolte da operatori maggiormente qualificati e/o che coincidano con quelle svolte normalmente da un familiare.

durata complessiva della formazione: 240 ore

descrizione delle competenze in uscita

per il raggiungimento della qualifica professionale:





UNITÀ DI COMPETENZA

modalità

di erogazione


ore

tot.



teorica

on

the job



competenze di base e trasversali:


essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell'ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base



60 ore


20 ore


80

competenze professionalizzanti:


1) sostenere la persona nel mantenimento delle autonomie residue

e nella gestione delle attività della vita quotidiana


20 ore

60 ore

80

2) supportare la persona nella cura domestico-ambientale


10 ore

40 ore

50

3) collaborare con la persona nella gestione delle pratiche amministrative

(Segretariato sociale)


14 ore

20 ore

30

totali parziali professionalizzanti

40 ore

120 ore

160

totali complessivi

100 ore

140 ore

240

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

area/categoria:

- animatore con titolo

posizione economica: durata apprendistato triennale (36 mesi)

descrizione sintetica del profilo:

l'animatore è in grado di realizzare interventi di animazione socio-culturale ed educativa attivando processi di sviluppo dell'equilibrio psico-fisico e relazionale di persone e gruppi di utenza, stimolandone le potenzialità ludico-culturali ed espressivo-manuali

durata complessiva della formazione: 360 ore

Descrizione delle competenze in uscita

per il raggiungimento della qualifica professionale:



UNITÀ DI COMPETENZA

modalità

di erogazione

ore

tot.



teorica

on

the job


competenze di base e trasversali:


essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare

in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri

previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell'ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base



100 ore


20 ore


120

competenze professionalizzanti:


1) progettare interventi di prevenzione e di riabilitazione sociale


10 ore

50 ore

60

2) relazionarsi e comunicare con l'assistito e le altre figure coinvolte

nell'attività socio-occupazionale (fisioterapisti, operatori socio-

sanitari, familiari)


10 ore

50 ore

60

3) conoscere e applicare tecniche di animazione sociale e di conduzione

di laboratori manuali


10 ore

50 ore

60

4) realizzare in tutte le fasi che li compongono interventi di animazione

teatrale ed espressiva con finalità di riabilitazione sociale


10 ore

50 ore

60

totali parziali professionalizzanti


40 ore

200 ore

240

totali complessivi

140 ore

220 ore

360

ccnl personale dipendente settore assistenziale socio-sanitario e cure post intensive, 2017-2019 - 2017

Data di inizio validità: → 2017-01-01
Data di fine validità: → 2019-12-31
Settore: → Assistenza sanitaria, servizio sociale, servizi alla persona
Settore pubblico o privato: → Nel settore privato
Concluso da:
Azienda: → 
Sindacati: →  FP - Federazione dei Lavoratori della Funzione Pubblica, FISASCAT - Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali Affini e del Turismo, Uiltucs-UIL - Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi, UILFPL - Unione Italiana Lavoratori Federazione Poteri Locali

FORMAZIONE

Programmi di formazione: → Sì
Stage: → Sì
Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: → Sì

MALATTIA E INVALIDITA'

Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): → 100 %
Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: → 180 giorni
Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: → Sì
Congedo pagato per mestruazioni: → No
Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: → Sì

SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA

Assistenza medica: → Sì
Assistenza medica per i familiari: → No
Contributo all'assicurazione sanitaria: → Sì
Assicurazione sanitaria per i familiari: → No
Politica di salute e sicurezza: → Sì
Formazione sulla salute e la sicurezza: → Sì
Fornitura di indumenti protettivi: → Sì
Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: → No
Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e/o del rapporto lavoro-salute: → 
Assistenza funeraria: → Sì

DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA

Congedo di maternità pagato: → 21.5 settimane
Congedo di maternità pagato solo per: 80 % dello stipendio base
Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: → Sì
Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: → Sì
Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: → No
Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: → No
Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: → No
Permessi per esami medici prenatali: → Sì
Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: → No
Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: → No
Servizi rivolti alle madri che allattano: → Sì
Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: → No
Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: → No
Contributo monetario / sussidio per l'istruzione dei figli: → No
Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: → Insufficient data giorni
Congedo di maternità pagato: → 4 giorni
Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: → 3 giorni

UGUAGLIANZA DI GENERE

Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: → No
Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: → No
Pari opportunità di promozione per le donne: → No
Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: → Sì
Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: → No
Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: → Sì
Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: → Sì
Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della/del partner: → Sì
Sostegno alle lavoratrici con disabilità: → Sì
Monitoraggio della parità di genere: → Sì

CONTRATTI DI LAVORO

Durata del periodo di prova: → 30 giorni
I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No
Disposizioni relative ai lavoratori temporanei/precari: → Sì
Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No
Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No

ORARI DI LAVORO E FERIE

Ore di lavoro settimanali: → 38.0
Giorni lavorativi settimanali: → 6.0
Numero massimo di ore straordinarie: → 3.07
Ferie annuali retribuite: → 26.0 giorni
Ferie annuali retribuite: → 3.71 settimane
Giorni festivi retribuiti: → Tutti i Santi (1 novembre), Assunzione / Ferragosto (15 agosto), Natale (25 dicembre), Lunedì di Pasqua / Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Primo dell’Anno (1° gennaio), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Santo Stefano (26 dicembre), Epifania (6 gennaio), Festa della Repubblica (2 giugno), Immacolata Concezione (8 dicembre)
Almeno un giorno di riposo settimanale: → Sì
Permessi retribuiti per attività sindacale: → 8.0 giorni
Permessi retribuiti per udienze o doveri amministrativi: → 3.0 giorni
Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: → Sì

STIPENDI

Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: → Yes, in one table
Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: → No
Stipendio più basso stabilito: → Months
Stipendio più basso: → EUR 1099.37
Adeguamento al costo della vita: → 

Aumento di stipendio:

Aumento di stipendio: → EUR 24.52
Aumento di stipendio a partire dal: → 2018-01

Pagamento extra una tantum:

Pagamento extra una tantum: → 100 %
Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: → No

Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:

Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: → 140 % dello stipendio base
Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: → Sì

Retribuzione del lavoro precario / a chiamata:

Retribuzione del lavoro precario / a chiamata: → EUR 
Retribuzione del lavoro precario / a chiamata solo di domenica: → No
Retribuzione del lavoro precario / a chiamata tutti i giorni della settimana: → Sì

Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:

Indennità di anzianità di servizio:

Indennità di anzianità di servizio: → EUR 25.0 al mese
Indennità di anzianità di servizio dopo: → 3 anni di anzianità lavorativa

Buoni pasto:

Buoni pasto forniti: → Sì
Indennità per i pasti fornita: → No
Assistenza legale gratuita: → Sì
Loading...