Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA ENTI, OPERE E ISTITUTI VALDESI

T101-18841

(decorrenza: 1° gennaio 2010 - scadenza: 31 dicembre 2012)

Il giorno 13 maggio 2013 in Torino

tra

-TAVOLA VALDESE nella persona del Moderatore Pastore Eugenio Bernardini;

-COMMISSIONE SINODALE PER LA DIACONIA (CSD) nella persona del Presidente Marco Armand-Hugon, assistiti dal Diacono Marco Jourdan

e

le Federazioni nazionali di:

-Funzione Pubblica CGIL (FP-CGIL) rappresentata da Rossana Dettori, Cecilia Taranto, Marco Lo Verso, Adriana Bozzi, Gabriella Semeraro e Andrea Ferrato;

-Funzione Pubblica CISL rappresentata da Giovanni Faverin, Daniela Volpato, Gabriella Di Girolamo, Claudio Federici, Gian Piero Porcheddu;

-Unione Italiana Lavoratori Federazione Poteri Locali (UIL-FPL) rappresentata da Giovanni Torluccio, Bartolomeo Perna e Claudio Faidiga

si è siglato il CCNL che regola il rapporto di lavoro del personale dipendente dagli Enti, Opere, Istituti Valdesi, composta da 81 articoli, n. 1 allegato e n. 2 dichiarazioni congiunte.

PREMESSA

Gli Enti, le Opere, gli Istituti di cui al presente CCNL sono costituiti nell'ambito dell'ordinamento valdese, di cui si dà atto nell'intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e la Tavola valdese, ai sensi dell'art. 8, comma 3) della Costituzione, intesa attuata con legge 11 agosto 1984 n. 449 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese).

Conformemente alle Discipline valdesi, le Opere e Istituti sono condotte da Comitati o Commissioni formati da membri appartenenti alle Chiese valdesi e metodiste ed altre Chiese evangeliche, in base agli statuti di ciascun Organismo, e rispondono del loro operato alle rispettive assemblee ivi previste. Essi pertanto, per status giuridico derivante dall'inquadramento nell'ordinamento giuridico valdese, hanno piena autonomia a tutti gli effetti giuridici, contrattuali e gestionali dei rapporti di lavoro.

Detti Enti considerano i propri ospiti come soggetti e non come oggetti del loro scopo statutario; affermano e rispettano il pluralismo religioso e culturale, non hanno obiettivi di proselitismo. Essi non perseguono finalità di lucro; basano la loro attività sui principi della solidarietà e della democrazia e ritengono diritto-dovere di ogni essere umano il lavoro come compito e campo di azione della propria vocazione.

In forza della unitarietà dell'ordinamento valdese, pur nella varietà dei soggetti che vi fanno parte, negli Enti, Opere e Istituti possono essere impegnate persone con posizioni giuridiche diversi, a seconda dei loro doni e dell'impegno formalmente assunto: possono dunque essere coinvolti pastori e pastore, diaconi e diacone delle chiese valdesi e metodiste, iscritti/e nei ruoli della Tavola e da essa autorizzati/e, personale iscritto nei libri matricola dei singoli Enti, personale volontario - membri delle chiese evangeliche italiane ed estere come pure persone non direttamente collegate a dette chiese, ma in comunione di intenti con la loro opera di testimonianza e che ne condividono le finalità - e obiettori di coscienza.

Per le pastore e i pastori, le diacone e i diaconi iscritti nei ruoli della Tavola valdese e comunque per il personale autorizzato ai sensi dell'Ordinamento valdese, vengono previste particolari convenzioni per il distacco di personale, che avviene per il raggiungimento delle finalità istituzionali della Tavola valdese e che non costituisce attività di carattere commerciale ai fini delle leggi dello Stato. Il presente CCNL si applica esclusivamente al personale iscritto nei libri matricola degli Enti di cui al comma 1).

Titolo I - VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1 - Sfera di applicazione

Il presente CCNL si inquadra nei settori socio-sanitario, assistenziale, educativo, didattico, culturale, e inserimento del lavoro, si applica a tutto il personale dipendente dagli Enti, le Opere, gli Istituti costituiti nell'ambito dell'ordinamento valdese e ne disciplina la regolamentazione del trattamento economico e normativo.

Per Ente, Opera e Istituto si intende ogni singola unità produttiva.

Per l'attuazione delle loro finalità istituzionali, i predetti Enti si avvalgono della collaborazione di persone che ne condividono i fini e si impegnano a perseguirli.

Le parti contraenti si impegnano a favorire la costituzione di un unico CCNL del settore sociosanitario, assistenziale, educativo, didattico, culturale, e inserimento del lavoro, attraverso la definizione di una parte normativa ed economica comune ed il mantenimento delle specificità evidenziate dai singoli contratti vigenti in altre realtà del ‘non profit’.

Può essere destinatario del presente CCNL il personale dipendente da Enti afferenti ad altre confessioni religiose evangeliche che, pur non appartenendo all'ordinamento valdese, intendano applicarlo, giudicandolo consono per spirito e finalità ai loro scopi statutari.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Ricadono nella sfera di applicazione del presente contratto le seguenti iniziative e attività svolte dai predetti Enti, Opere e Istituti:

-servizi per soggetti in stato di disagio sociale e/o economico (Comunità di accoglienza, centri di assistenza etc.);

-servizi per tossicodipendenti o alcool dipendenti;

-servizi per minori (Centri diurni, Comunità alloggio, gruppi di famiglia, assistenza domiciliare etc.);

-servizi per portatori di handicap psicofisici (Istituti assistenziali, Centri per la riabilitazione, Comunità alloggio, assistenza domiciliare etc.);

-servizi per anziani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti (Case di riposo, Residence, Case-albergo, assistenza domiciliare etc.);

-servizi per anziani non autosufficienti (Case protette, Residenze sanitarie assistenziali, Centri diurni, assistenza domiciliare etc.);

-attività di educazione, di istruzione, di formazione professionale (Centri giovanili formativi, Centri culturali, Scuole materne, Scuole dell'obbligo, altri Istituti di istruzione etc.);

-attività di accoglienza di gruppi e persone singole per campi e soggiorni di studio e di riposo, dibattiti, iniziative religiose, culturali e associative (Centri culturali e ricreativi, Case per ferie, Colonie marine e montane, Ostelli etc.);

-attività connesse e/o accessorie ai servizi sopra citati o comunque denominati.

Art. 3 - Decorrenza e durata

Le Parti concordano quanto segue:

a)il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2010 e scade il 31 dicembre 2012;

b) le piattaforme per il rinnovo contrattuale saranno presentate tre mesi prima delle scadenze contrattuali per consentire l'apertura delle trattative in tempo utile. Durante tale periodo, e per il mese successivo alla scadenza, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà come conseguenza a carico della Parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di 3 mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale;

c)il presente contratto potrà essere disdettato da ciascuna Parte contraente almeno 3 mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata a/r;

d)in caso di disdetta il presente contratto rimane in vigore fino alla stipulazione del nuovo;

e)ove non ne sia data disdetta ai sensi del presente articolo, il presente CCNL deve intendersi rinnovato per 1 anno per la rispettiva parte scaduta (retributiva o normativa) e così di anno in anno.

Titolo II - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 - Diritto di informazione e confronto tra le Parti

Le Parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti per la definizione e la applicazione degli Accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.

Le sedi di informazione e confronto sono:

Livello nazionale

Annualmente o su richiesta di una delle Parti, le stesse si incontreranno in particolare per:

-analizzare l'andamento per settori di attività;

- valutare i programmi e i progetti di sviluppo;

-valutare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;

-valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;

-promuovere iniziative anche volte alla Pubblica Amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore, nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili.

Livello regionale/territoriale

Annualmente o su richiesta di una delle Parti, le stesse si incontreranno in particolare per:

-analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi e al dato occupazionale;

-assumere le opportune iniziative presso la pubblica amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto dell'applicazione del presente CCNL, e dei costi conseguenti nei regimi di convenzione o accreditamento;

-verificare i programmi e i progetti di sviluppo;

-assumere le opportune iniziative nei confronti della pubblica amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL;

-verificare le politiche di utilizzo degli appalti e degli acquisti di servizi esterni.

Livello di Ente, Opera e Istituto

Ferme restando le competenze proprie delle amministrazioni interessate, queste forniscono alle RSU e alle OO.SS., ove richiesto, una informazione riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi, le innovazioni tecnologiche, i piani, i programmi e gli investimenti dell’Amministrazione.

Art. 5 - Struttura della contrattazione

Le Parti concordano che la contrattazione di cui al presente CCNL si svolga a 2 livelli:

- nazionale

- territoriale o di Ente, Opera e Istituto

Sono titolari della contrattazione a livello di Ente, Opera e Istituto le RSU, o in loro assenza le RSA, congiuntamente alle OO.SS. firmatarie sulla base di quanto previsto dal regolamento confederale del marzo 1991, dall'Accordo del 23 luglio 1993 e dal presente CCNL.

Formano oggetto di contrattazione decentrata, previa informazione preventiva e di successivo controllo attuativo, le materie seguenti per quanto non siano già state disciplinate dal presente contratto:

-le norme di garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali;

- la politica degli organici;

- il funzionamento dei servizi;

- le condizioni ambientali e la qualità del lavoro;

-le mense, i servizi del tempo libero, l'agibilità dei patronati sindacali sul luogo di lavoro;

-la struttura degli orari (turni, straordinari, festività, reperibilità, permessi, flessibilità etc.);

- le missioni, le trasferte, i trasferimenti, la mobilità interna, l'uso di alloggi di servizio;

-i corsi di aggiornamento, qualificazione, riconversione e riqualificazione;

-la verifica degli inquadramenti professionali previsti dal presente contratto;

-i percorsi di carriera e la progressione orizzontale nelle categorie;

-i criteri, i sistemi, i premi, i programmi per l'aumento della produttività, come definito all'art. 76;

-altri istituti previsti nell'articolato contrattuale.

Art. 6 - Commissione paritetica bilaterale

La Commissione paritetica bilaterale a livello nazionale è composta da 6 membri dei quali 3 designati dalla Tavola valdese e/o dalla Commissione sinodale per la diaconia e 3 dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

La Commissione paritetica bilaterale nazionale costituisce lo strumento atto a dirimere, anche a richiesta di una delle Parti, le controversie interpretative che dovessero insorgere nella applicazione del presente contratto; le Parti si impegnano a definire consensualmente, entro 15 giorni dalla richiesta, la controversia.

Le Parti possono avvalersi della assistenza delle rispettive strutture nazionali nella trattativa a livello decentrato di cui al precedente art. 5 per dirimere situazioni di contenzioso altrimenti non superabili.

Art. 7 - Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali

In attuazione di quanto previsto dalla legge del 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni, le Parti individuano negli ambiti assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo, formativo e scolastico i servizi minimi essenziali. A seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 83/2000 le Parti si impegnano alla sottoscrizione di apposito Accordo per la disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Tali servizi minimi essenziali verranno garantiti in tutte le strutture a carattere residenziale e nei servizi di assistenza domiciliare. Nell'ambito del rapporto tra le Parti in sede locale potranno essere individuate strutture di altra natura nelle quali applicare i servizi minimi essenziali di cui al presente articolo.

Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, presso gli Enti, Opere e Istituti appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi minimi essenziali sopra individuati.

Art. 8 - Pari opportunità tra uomo e donna

Ai fini della piena e puntuale applicazione della legge 10 aprile 1991 n. 125 è costituita la Commissione nazionale per le pari opportunità composta da una componente o un componente designata/o da ognuna delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti della Tavola valdese e della CSD.

Le finalità di detta Commissione per le pari opportunità sono quelle definite dalla legge di riferimento.

Possono inoltre essere istituiti Comitati per le pari opportunità presso le singole realtà territoriali, qualora ritenuto opportuno.

Art. 9 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori

in particolari condizioni psicofisiche

Alle lavoratrici e ai lavoratori per i quali sia stata attestata, da una struttura pubblica o da struttura convenzionata prevista dalle leggi vigenti, la condizione di persona affetta da tossicodipendenza, alcoolismo cronico e grave debilitazione psicofisica, e che si impegnino ad un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, si applicano le misure a sostegno di cui alla legge 26 giugno 1990 n. 162.

Si conviene altresì che durante i periodi afferenti ai permessi e/o aspettative non maturerà a favore della dipendente o del dipendente alcun beneficio derivante dagli istituti previsti dal presente contratto.

Art. 10 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori

portatrici e portatori di handicap

Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici o portatori di handicap si fa riferimento alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni.

Art. 11 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori

che svolgono attività di volontariato

Le Parti, sottolineando i valori solidaristici e civili del volontariato e in considerazione di quanto previsto dalla specifica legge-quadro 11 agosto 1991 n. 266, convengono che alle lavoratrici e ai lavoratori che svolgono attività di volontariato ai sensi della suddetta legge siano applicate, compatibilmente con l'organizzazione dell'Ente, Opera e Istituto, le forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dal presente CCNL.

Le Parti concordano che nel caso di dipendenti soci di associazioni di pronto intervento, previste dal DPR 21 settembre 1994 n. 613, questi ne diano notifica all'Amministrazione.

Titolo III - DIRITTI SINDACALI

Art. 12 - Rappresentanze sindacali unitarie (RSU)

Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono le RSU che saranno costituite ai sensi dello specifico regolamento da definirsi tra le Parti, ovvero le RSA (Rappresentanze sindacali aziendali) sino alla costituzione delle sopraindicate RSU.

Per la contrattazione nei luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale è composta dalla RSU, ovvero RSA in caso di non costituzione delle RSU e dalle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL.

Alla rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, per l'espletamento dei suoi compiti e funzioni, è garantito il monte ore retribuito di cui all'art. 23 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative sindacali convocate dall'Amministrazione.

Art. 13 – Assemblea

Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro, nonché durante lo stesso nei limiti di 15 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.

Gli Enti, Opere e Istituti dovranno destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità o gruppi di dipendenti e sono indette nella misura di 10 ore annue dalle RSU di cui all'art. 12 del presente CCNL e nella misura di 5 ore annue dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.

Della convocazione della riunione deve essere data alla Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione, entro i termini suddetti, dirigenti esterne o esterni dei sindacati firmatari del presente CCNL. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizi alle esigenze proprie dell’utenza.

Art. 14 - Permessi per cariche sindacali

Le lavoratrici e i lavoratori componenti i Comitati direttivi delle OO.SS. nazionali, regionali, comprensoriali o zonali (per comprensorio o zona deve intendersi quella in cui è insita la presenza delle strutture sindacali confederali - Camera del lavoro - Unione sindacale territoriale - Camera sindacale territoriale) di categoria e confederali, hanno diritto per l'espletamento delle attività sindacali, a permessi retribuiti per partecipare a convegni a livello nazionale indetti dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

Inoltre, hanno diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo di 18 ore al mese non cumulabili quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto almeno 48 ore prima dalla responsabile o dal responsabile territoriale delle OO.SS. sopra indicate, salvo il verificarsi di impedimenti derivanti da inderogabili esigenze di servizio di cui deve essere data comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

I nominativi delle lavoratrici e dei lavoratori di cui al comma 1) e le eventuali variazioni dovranno essere comunicati per iscritto dalle OO.SS. predette alla Amministrazione in cui la lavoratrice o il lavoratore presta servizio.

Art. 15 - Contributi sindacali

Le dipendenti e i dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria O.S., per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti Organi statutari.

La delega ha validità dal 1° giorno del mese successivo a quello del rilascio e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessata o dall'interessato. La revoca della delega deve essere inoltrata, in forma scritta, alla Associazione di appartenenza e alla O.S. interessata e ha efficacia dal 1° giorno del mese successivo.

Le trattenute mensili operate dai singoli Enti, Opere e Istituti sulle retribuzioni delle dipendenti e dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle OO.SS. sono versate entro il decimo giorno del mese successivo alle stesse secondo le modalità comunicate dalle OO.SS. con accompagnamento, ove richiesta, di distinta nominativa.

Gli Enti, Opere e Istituti sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle OO.SS.

Titolo IV - ASSUNZIONE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 16 – Assunzione

L'assunzione del personale avviene nell'osservanza delle leggi vigenti in materia di impiego privato. L'assunzione deve risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni: identità delle Parti, luogo di lavoro, sede e domicilio del datore di lavoro, data di assunzione, periodo di prova, qualifica, inquadramento, retribuzione secondo quanto previsto dal presente CCNL.

Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675 e dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15 e s.m.i. la lavoratrice e il lavoratore è tenuta/o a presentare i documenti di seguito elencati, ovvero alla loro autocertificazione nei casi previsti per legge, a prendere visione del CCNL e del regolamento interno dell'Ente, Opera o Istituto, ove esista, e a dare accettazione integrale di tutto quanto è in essi contenuto, in relazione alle peculiarità dell'Opera e Istituto:

-documento sostitutivo libretto di lavoro (scheda di disoccupazione rilasciata dal Centro per l'impiego);

- documenti delle assicurazioni sociali obbligatorie, ove ne sia già provvisto;

- numero di codice fiscale;

- carta d'identità o documento equipollente;

-titolo di studio o professionale (diploma - certificato di abilitazione - patente etc.) in relazione alla qualifica;

-certificato penale dei carichi pendenti di data non anteriore a 3 mesi;

- certificato di stato di famiglia;

- certificato di residenza anagrafica;

- eventuale libretto di pensione;

-altra documentazione relativa alle detrazioni fiscali e assegni familiari.

La lavoratrice e il lavoratore dovrà comunicare ogni variazione rispetto ai documenti e dati anagrafici forniti all'atto della assunzione.

All'atto della assunzione, ella/egli rilascerà l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003.

Prima della assunzione in servizio l'Ente, Opera e Istituto disporrà accertamenti sulla idoneità fisica della lavoratrice e del lavoratore, sottoponendola/lo a visita medica da parte di Organi sanitari pubblici.

In relazione alle caratteristiche dell'Ente, Opera e Istituto verranno attuate tutte le forme di prevenzione e vaccinazione connesse ai rischi professionali e il personale è tenuto a sottoporvisi secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Le Parti, in considerazione della specificità dell'attività svolta, convengono di escludere dalla riserva di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223 le assunzioni delle lavoratrici e dei lavoratori appartenenti alle seguenti qualifiche professionali: assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socio- assistenziale addetta/o alla assistenza di base o altrimenti definita, fisioterapista, terapista occupazionale, infermiere, educatore professionale, insegnanti, cuoco, bagnino, assistente sociale, animatrice/ore, assistente alla infanzia, logopedista, impiegata/o di concetto, autista di scuolabus, psicologa/o, personale addetto ai piani, personale addetto di sala.

Art. 17 - Inserimento della lavoratrice e del lavoratore

Gli Enti, Opere e Istituti che applicano il presente CCNL attuano un programma di inserimento della lavoratrice e del lavoratore che preveda:

-la presentazione dell'Opera e Istituto e informazioni generali sull'Ordinamento valdese;

-la presentazione della organizzazione del lavoro all'interno di ciascuna struttura e del personale direttamente superiore e dei colleghi di lavoro;

-la presentazione del presente contratto di lavoro e dell'eventuale contratto integrativo aziendale o di 2° livello, con particolare riferimento ai diritti e ai doveri della lavoratrice e del lavoratore;

-tutte le informazioni che sono ritenute importanti per rendere note le peculiarità e le caratteristiche dell'Opera;

- le informazioni sulle misure di sicurezza e dell'ambiente;

- la consegna di una copia del presente contratto di lavoro.

Art. 18 - Mobilità

L'istituto della mobilità concerne solo l'utilizzazione temporanea del personale presso strutture diverse dalla sede di assegnazione, rientrando invece nel potere organizzativo della singola amministrazione e non soggetto ai vincoli di cui all'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300 l'utilizzazione del personale nell'ambito dei servizi, uffici, presidi di pertinenza dell'Ente, Opera e Istituto cui originariamente è stata assegnata la dipendente o il dipendente.

L'istituto della mobilità che comporta l’utilizzazione anche temporanea del personale in strutture di pertinenza dell'Ente diverse dalla sede di assegnazione, sarà utilizzato dall'Ente in relazione alle esigenze di servizio, nel rispetto della legge 20 maggio 1970 n. 300 art. 13, secondo criteri concordati con le rappresentanze sindacali.

Art. 19 - Trasferimento tra Enti, Opere e Istituti

Alla lavoratrice o al lavoratore in caso di trasferimento da un Ente, Opera, Istituto ad un altro devono essere mantenute e rispettate le sue mansioni e la sua posizione giuridico-economica, secondo l'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e previo Accordo sindacale definito a livello aziendale.

Art. 20 - Periodo di prova

Per il personale afferente alla categoria A) il periodo di prova viene espletato entro 30 giorni lavorativi dalla data di assunzione. Per il personale afferente alle categorie B) e C) il periodo di prova viene espletato entro 60 giorni lavorativi dalla data di assunzione. Per il restante personale tale periodo viene espletato entro 180 giorni. Per giorni lavorativi si intendono giorni di effettivo lavoro.

Durante il periodo di prova il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso. Gli Enti, Opere e Istituti si impegnano a procedere all'eventuale risoluzione del rapporto dopo che sia trascorsa almeno la metà del periodo previsto.

Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle Parti abbia dato formale disdetta scritta, l'assunzione della lavoratrice o del lavoratore si intenderà confermata e lo stesso periodo sarà computato nell'anzianità di servizio.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, alla/al dipendente spetta la retribuzione relativa alle giornate di lavoro compiuto, nonché i ratei di ferie, delle mensilità aggiuntive e della indennità di fine rapporto maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni va considerata come mese intero.

Ove il periodo di prova venga interrotto a causa di malattia, maternità o infortunio sul lavoro la/il dipendente sarà ammessa/o a completare il periodo di prova stesso.

Art. 21 - Apprendistato

1) Finalità dell'istituto

1.1)

Considerato il comune interesse all'utilizzo dell'istituto, le Parti nel ritenere che tale tipologia di impiego rientri nell'ambito del confronto sul mercato del lavoro, vista la razionalizzazione e revisione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo, in conformità con le direttive della Unione Europea e a quanto disposto dal D.lgs. n. 167/2011, ritengono che l'istituto dell'apprendistato, quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani, sia un valido strumento, sia per il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo che per l'incremento dell'occupazione giovanile.

1.2)

L'apprendistato è un istituto che ha come fine l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso di transizione e di integrazione tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento della occupazione giovanile, in un quadro che consenta di acquisire una professionalità ed esperienza idonea ad offrire servizi altamente qualificati che, unitamente ai processi di informatizzazione, sono indispensabili per la soddisfazione degli utenti e degli Enti committenti.

1.3)

Le Parti concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali. A tal fine le Parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l’attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire, per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata alla acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.

1.4)

In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato professionalizzante ex art. 4, D.lgs. 167/2011, le Parti determinano, per ciascun profilo professionale e secondo quanto previsto negli articoli successivi, la durata e le modalità di erogazione della formazione per la acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, i contenuti e la modalità di intervento, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri per la registrazione nel libretto formativo o altro strumento idoneo.

2) Ammissibilità

2.1)

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti 3 tipologie:

-contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;

-contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;

-contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

La tipologia del contratto di apprendistato per il conseguimento di alta formazione e di ricerca, per i soli profili che attengono alla formazione, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato è demandata alle Regioni e Province autonome, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2.2)

L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di acquisire le competenze per le quali occorra un percorso di formazione professionale.

2.3)

L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nelle categorie: A), B), C), D) ed E) ovvero nelle posizioni economiche da A2) ad E2) della classificazione del personale per i quali si è individuato analitico profilo formativo allegato;

è escluso per i seguenti profili sanitari:

- infermiere professionale

- infermiere generico

- fisioterapista

- logopedista

- psicomotricista

- medico

- psicologo

2.4)

Su richiesta di una delle parti firmatarie del CCNL, in presenza della opportunità di disciplinare l'apprendistato per altre qualifiche, le Parti a livello nazionale si riuniranno per sviluppare ulteriori percorsi formativi relativi ai profili professionali da allegare al presente articolo.

3) Assunzione: Requisiti del contratto, limiti numerici e di età

3.1) Requisiti del contratto

Ai fini della assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il trattamento economico, la qualifica e relativo livello che potrà essere acquisito al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato. Il piano formativo individuale potrà essere definito e consegnato al lavoratore entro i trenta giorni successivi alla stipulazione del contratto.

3.2) Proporzione numerica

In virtù dell'art. 2, comma 3) del D.lgs. n. 167/2011, le Parti convengono che il numero di apprendisti che gli Enti hanno facoltà di occupare non può superare il rapporto di 3 apprendisti ogni 2 lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa. La struttura operativa che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.

3.3) Limiti di età

Le Parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1) del D.lgs. n. 167/2011, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.lgs. 17 ottobre 2005 n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulati a partire dal 17° anno di età.

4) Percentuale di conferma

4.1)

Gli Enti non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui periodo di apprendistato sia già venuto a scadere nei trentasei mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa ed i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova.

4.2)

La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel triennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.

5) Periodo di prova

Può essere convenuto tra le Parti un periodo di prova, risultante da atto scritto, di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello finale d'inquadramento durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.

6) Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato

6.1)

Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento e il percorso formativo si riferiscano alle stesse attività, come risulta dal libretto formativo, e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a 1 anno.

Le Parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata.

6.2)

Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, sarà determinato in conformità alla regolamentazione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali, così come previsto dal presente CCNL.

6.3)

Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare, all'atto della assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, oltre all'eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.

7) Obblighi del datore di lavoro.

7.1)

Il datore di lavoro ha l'obbligo:

a)di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;

b)di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, né in genere a quelle a incentivo;

c)di non sottoporre l'apprendista a lavori non attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;

d)di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per l'acquisizione della formazione, interna o esterna alle singole cooperative, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali (nei limiti previsti dalla normativa regionale di riferimento);

e)di registrare le competenze acquisite all'interno del libretto formativo.

7.2)

Le aziende daranno comunicazione per iscritto della qualificazione all'apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo di apprendistato.

8) Doveri dell'apprendista

8.1)

L’apprendista deve:

a)seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;

b)prestare la sua opera con la massima diligenza;

c)frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione presenti all'interno del piano formativo;

d)osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.

8.2)

L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera C) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.

9) Trattamento normativo

9.1)

L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il percorso formativo.

9.2)

Le ore di insegnamento di cui alla precedente lett. G) sono comprese nell’orario di lavoro.

9.3)

Il periodo di apprendistato potrà essere prolungato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a trenta giorni, nonché in caso di congedo parentale di cui al D.lgs. 151/2001.

9.4)

Agli apprendisti che abbiano raggiunto la maggiore età, si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 66/2003; pertanto essi possono svolgere anche lavoro straordinario e notturno.

10) Trattamento economico

10.1)

Il trattamento economico per gli apprendisti è determinato applicando le sotto indicate percentuali sul minimo contrattuale conglobato mensile, come previsto dall'art. 61 del CCNL, relativo alle posizioni economiche in cui è inquadrata la mansione professionale da conseguire, per la quale è svolto l'apprendistato, con le seguenti progressioni:

- per contratti di durata fino a 18 mesi:

* dal 1° al 9° mese: 85% della posizione economica della qualifica da conseguire;

* dal 10° al 18° mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire;

-per contratti di durata fino a 24 mesi:

*dal 1° al 12° mese: 85% della posizione economica della qualifica da conseguire;

* dal 13° al 24° mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire;

-per contratti di durata fino a 36 mesi:

*dal 1° al 18° mese: 85% della posizione economica della qualifica da conseguire;

* dal 19° al 36° mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire.

10.2)

Alla fine dell'apprendistato la posizione economica d'inquadramento sarà quella corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.

11) Malattia

11.1)

Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente per la sua qualifica, allo stesso trattamento del dipendente qualificato.

12) Durata dell'apprendistato

12.1)

Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze espresse in mesi per le seguenti categorie.

categoria


categoria


mesi

A)

18

B)

24

C)

24

D)

36

E)

36

La durata del contratto di apprendistato nei confronti dei soggetti per il raggiungimento della qualifica di Educatore professionale, qualora l'apprendista sia in possesso di specifico titolo di studio, viene ridotta a 18 mesi con la seguente progressione retributiva:

-dal 1° al 9° mese: 85% della retribuzione corrispondente alla categoria da conseguire;

-dal 10° al 18° mese: 90% della retribuzione corrispondente alla categoria da conseguire.

La durata del contratto di apprendistato nei confronti dei soggetti per il raggiungimento della qualifica di Operatore socio-sanitario, qualora l'apprendista sia in possesso di specifico titolo di studio, viene ridotta a 18 mesi con la seguente progressione retributiva:

-dal 1° al 12° mese: 85% della retribuzione corrispondente alla categoria C2);

-dal 13° al 18° mese: 100% della retribuzione corrispondente alla categoria C2).

Al termine del periodo di formazione l’apprendista verrà inquadrato nella categoria C3).

13) Estinzione del rapporto di apprendistato

13.1)

Il rapporto di apprendistato si estingue:

-al termine del periodo massimo stabilito dal contratto, mediante disdetta a norma dell'art. 2118 c.c., ossia previo preavviso a compimento avvenuto.

14) Apprendistato in cicli stagionali

14.1)

Fermo restando il limite massimo di durata previsto dal presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 5) del D.lgs. 14 settembre 2011 n. 167, è consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni, nelle sole strutture ricettive quali casa ferie, foresterie e alberghi, attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.

14.2)

L'apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare il diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva, con le medesime modalità che la legge e la contrattazione riconoscono ai lavoratori qualificati.

14.3)

Sono utili ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale anche le prestazioni di breve durata eventualmente rese nell'intervallo tra una stagione e l'altra.

15) Principi generali in materia di formazione dell'apprendistato

professionalizzante

15.1)

Si definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, anche mediante l'affiancamento, o esterna, finalizzato alla acquisizione dell'insieme delle corrispondenti competenze.

15.2)

A tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l'istituto, le eventuali competenze trasversali - di base da acquisire sono individuate, quanto a contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione con gli obiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e di competenze possedute in ingresso.

16) La “formazione interna”

16.1)

In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato professionalizzante ex art. 4, comma 2), D.lgs. 167/2011, le Parti definiscono la nozione, i contenuti e le modalità di intervento della formazione aziendale, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri di registrazione nel libretto formativo.

16.2)

Le Parti inoltre individuano la durata - intesa come durata del contratto e monte ore annuo di formazione (come previsto dai successivi punti 18 e 19) - e le modalità di erogazione della formazione stessa, per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche così come specificato all'interno dei percorsi formativi relativi ai profili professionali allegati al presente articolo, che costituiscono parte integrante dello stesso.

17) Tutor aziendale

17.1)

All'apprendista, durante la durata del piano formativo individuale deve essere garantita la presenza di un tutor aziendale.

17.2)

Il tutor ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere all'apprendista le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione tra l'eventuale formazione esterna alla azienda e l'apprendimento sul luogo di lavoro.

17.3)

Nelle imprese con oltre 15 dipendenti il datore di lavoro delega tale funzione ad un soggetto interno con qualifica professionale pari o superiore a quella che l'apprendista dovrà conseguire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti può essere svolto direttamente dal datore di lavoro per l'intero programma formativo.

17.4)

Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in caso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione dell’avvenuta formazione da parte del datore di lavoro.

17.5)

Le Parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le istituzioni al fine di ottenere agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di tutor, ai sensi dell'art. 2, comma 1), lett. d) del D.lgs. n. 167/2011, avente il compito di controllare la realizzazione del programma formativo.

18) Durata della formazione

18.1)

L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante in un monte ore di formazione interna o esterna alla azienda, secondo quanto definito all'interno dei percorsi formativi relativi ai profili professionali allegati al presente articolo, che costituiscono parte integrante dello stesso.

18.2)

Per il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e per il contratto di apprendistato di alta formazione di ricerca, le Parti attueranno quanto sarà definito in materia dalla normativa nazionale e dalle Regioni.

18.3)

Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.

18.4)

Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.

18.5)

L'eventuale frequenza dell'apprendista a percorsi di formazione per conseguire particolari qualifiche (coordinatore, educatore, OSS, animatore etc.) saranno computate come ore di formazione esterna ad ogni effetto di legge, purché inerente al piano formativo dell'apprendista e formalizzabili nel libretto dell'apprendista.

19) Formazione: contenuti e modalità di erogazione

19.1)

Le attività formative, strutturate in una fama modulare, sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico e operativo, tra loro connessi e complementari finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi.

19.2)

Le attività formative a carattere trasversale di base saranno realizzate con il contributo delle Regioni, sentite le parti sociali, e dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti aree finalizzate a:

- accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione

del patto formativo;

- competenze relazionali;

- organizzazione ed economia;

- disciplina del rapporto di lavoro;

- sicurezza sul lavoro

Qualora le Regioni non provvedano a predisporre l'offerta formativa di cui sopra, è facoltà dell'impresa procedere direttamente alla erogazione della formazione.

19.3)

I contenuti dei percorsi tecnico - professionali a carattere professionalizzante, finalizzati all'acquisizione di competenze professionali sia settoriali sia professionali specialistiche, da conseguire mediante l'esperienza di lavoro, dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:

-conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;

- conoscere e sapere applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;

- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;

-conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);

-conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;

-conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.

19.4)

Le modalità di erogazione della formazione dovranno essere coerenti con l'obiettivo di acquisizione di specifiche competenze sia trasversali di base, sia tecnico professionali per il conseguimento di una delle qualifiche individuate dalle declaratorie e per la cui concreta determinazione si rimanda all'allegato.

19.5)

La formazione svolta deve essere registrata a cura del datore di lavoro in conformità alle disposizioni legislative vigenti nell'apposito libretto formativo o, in mancanza, su appositi supporti informatici o su fogli firma.

20) Rinvio alla legge

Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione e formazione professionale, le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Art. 22 - Lavoro a tempo parziale

Le Parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, nell'intento di garantire alle lavoratrici ed ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito quanto segue.

Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui alla legge 19 dicembre 1984 n. 863, all'art. 19 della legge 23 luglio 1991 n. 223, all'art. 13 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal D.lgs. 28 gennaio 2000 n. 61, ha la funzione di:

-consentire flessibilità delle risorse umane in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana, del mese e dell'anno;

-dare risposta ad esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, anche già occupati.

Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:

-reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle Parti;

- priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa delle lavoratrici e dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;

-applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibile con la misura del rapporto stesso;

-volontarietà delle Parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordato.

I genitori di portatrici o portatori di handicap grave, comprovato dai servizi sanitari competenti per territorio, che richiedono il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto alle altre lavoratrici o agli altri lavoratori in relazione alla qualifica.

Le percentuali delle lavoratrici e dei lavoratori che - a domanda - potranno essere ammesse/i al passaggio da tempo pieno a tempo parziale saranno definite in sede di contrattazione decentrata.

L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:

a)il periodo di prova per i nuovi assunti;

b)la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità, con l'indicazione per giorno, mese e anno. La prestazione individuale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratrice o lavoratore, di normaentro le seguenti fasce:

-nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale, da 12 a 30 ore;

-nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile, da 48 a 120 ore;

-nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale da 400 a 1.300 ore;

c)il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa.

Il tempo parziale può essere realizzato:

-con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);

-con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);

-con una combinazione tra i due tipi precedenti: in relazione a quest'ultima tipologia (combinato) le Parti concordano che ciascuna delle due tipologie combinate (orizzontale e verticale) non possa superare nell'arco dell'anno la percentuale dell'80% dell'impegno lavorativo complessivo previsto nel contratto individuale. Lo svolgimento del rapporto di lavoro di part-time combinato comporta in favore della lavoratrice e del lavoratore una maggiorazione della retribuzione globale di fatto nella misura del 10%;

-con previsione di variazione dei turni in relazione alle esigenze dell’attività e con previsione di variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa per motivate esigenze di servizio.

I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. Le lavoratrici e i lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto a un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.

Per particolari esigenze programmabili (mobilità, ferie estive, situazioni contingenti in relazione a transitori bisogni della utenza), previo accordo con le OO.SS. firmatarie, e per eccezionali e temporanee esigenze organizzative delle Opere e Istituti, e/o qualora essi si trovino in particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di altri dipendenti, al personale con contratto di lavoro a tempo parziale potrà essere richiesta una prestazione di lavoro supplementare fino al raggiungimento del tempo pieno. In tal caso le prestazioni di lavoro supplementare saranno retribuite come normale orario di lavoro e le ore corrispondenti verranno maggiorate di una quota pari al 30% della retribuzione oraria. Tale percentuale è comprensiva della quota per rateo ferie, mensilità aggiuntive e trattamento di fine rapporto.

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie in relazione alle giornate di attività lavorativa. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno.

Detta materia sarà soggetta a periodiche verifiche tra le Parti.

Art. 23 - Assunzione con contratto a termine

In tutte le realtà comprese nella sfera di applicazione del presente CCNL, ai sensi dell'art. 23 della legge del 28 febbraio 1987 n. 56, l'apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, oltre che nella ipotesi di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230 e s.m.i., all'art. 8 bis del D.L. 29 gennaio 1983 n. 17 convertito con modificazioni nella legge n. 79 del 25 marzo 1983 e all'art. 12 della legge 24 giugno 1997 n. 196, è consentita, in relazione a particolari esigenze e al fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi:

a)esecuzione di lavori stagionali di cui al DPR 7 ottobre 1963 n. 1525 e all'art. 8 bis del D.L. 29 gennaio 1983 n. 17 convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983 n. 79 e s.m.i., anche a livello di normativa locale;

b)attività derivanti da progetti sperimentali, da commesse e/o convenzioni di durata temporanea, oppure da situazioni contingenti in relazione a transitori bisogni della utenza a cui non sia possibile sopperire con il normale organico per la durata delle stesse attività o bisogni;

c)sostituzione di lavoratori assenti per malattia e/o infortunio, maternità o aspettativa, con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione;

d)sostituzione di lavoratori assenti per ferie in particolari esigenze organizzative;

e)sostituzione di lavoratrici e lavoratori con qualifica di autista o che per necessità di servizio sono tenute/i al possesso di una patente di guida, alle quali o ai quali è stata ritirata la patente.

Il personale assunto con contratto di lavoro a termine è tenuto, in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per licenziamento o dimissioni, ad un periodo di preavviso di 7 giorni.

Fermo restando che ai dipendenti di settori soggetti ad attività stagionale, così come definite dal DPR 1525/1963, si applica quanto previsto dal D.L. 83/2012 (Termini ridotti), le Parti, al fine di salvaguardare i rapporti di lavoro attivati a tempo determinato e garantire la continuità dei servizi, con riferimento alla legge n. 92/2012, art. 9, lett. H), come modificata dall'art. 46 bis della legge n. 134/2012 concordano di modificare, per le figure di insegnanti e per le altre figure esclusivamente in caso di sostituzioni di personale assente e collegati a specifici progetti individualizzati in convenzione con gli enti pubblici, i termini di successione dei contratti a tempo determinato nella seguente misura:

il contratto si considera a tempo indeterminato qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di 20 giorni dalla data di cessazione, per contratti di durata non superiore ai 6 mesi; entro un periodo di 30 giorni dalla data di cessazione per contratti superiori ai 6 mesi.

Art. 24 - Lavoro temporaneo

Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997 n. 196, come modificata dall'art. 64 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, oltre che nei casi previsti dal comma 2) dell'art. 1, lett. b) e c) della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie:

1)per particolari punte di attività;

2)per l'effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;

3)per l'esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l'impiego di qualifiche, professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall'Ente, Opera e Istituto o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale.

Le prestatrici e i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra individuate dalle Parti non potranno superare per ciascun trimestre la media dell'8% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In alternativa è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'Ente, Opera e Istituto.

L'Ente, Opera e Istituto comunica preventivamente alle RSU, o in loro assenza alle RSA, o in loro assenza alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi.

Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 giorni successivi alla stipula del contratto in questione.

Annualmente l'Ente, Opera e Istituto utilizzatore di tale prestazione lavorativa è tenuto a fornire ai destinatari di cui sopra il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la loro durata, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i.

Art. 25 - Telelavoro

1) Definizione

Si definisce come telelavoro l'attività lavorativa ordinaria prestata presso il domicilio della lavoratrice o del lavoratore con l'ausilio di tecnologie che permettano la connessione con la sede del datore di lavoro.

2) Prestazione lavorativa

I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ‘ex novo’ oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l'unità produttiva indicata nella lettera di assunzione.

I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

a)volontarietà delle Parti;

b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle Parti;

c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative;

d)esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente, ivi compresi i rientri nei luoghi di lavoro e la loro quantificazione;

e)applicazione del presente CCNL.

La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa sono in trasformazione, che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU, o in sua assenza dalla RSA o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.

Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le Parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro.

Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.

3) Postazione di lavoro

Il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d’uso ex art. 1803 c.c. e seguenti - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell’attività lavorativa. La scelta e l’acquisizione dell’attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro che resta proprietario delle apparecchiature.

La postazione sarà completa e adeguata alle esigenze dell’attività lavorativa prestata e comprenderà apparati per il collegamento con l’ufficio e con il sistema informativo aziendale (linea ISDN e/o accesso ad Internet).

Le spese connesse alla installazione, gestione e manutenzione della postazione di telelavoro presso il domicilio della lavoratrice /lavoratore sono a carico del datore di lavoro.

Il datore di lavoro si impegna a ripristinare nel più breve tempo possibile i guasti tecnici. Qualora non fosse possibile ripristinare la postazione di lavoro l'azienda potrà richiamare in sede la lavoratrice/lavoratore fino a riparazione avvenuta.

4) Collegamenti telefonici

Le modalità d'impianto e di collegamento telefonico saranno definite in funzione delle specifiche esigenze e delle caratteristiche del singolo caso.

Il costo dei collegamenti telefonici sarà a carico del datore di lavoro, previa presentazione di bollette con i dettagli dei consumi, salvo che non venga attivata a suo carico una linea dedicata.

5) Arredi

Ove necessario, si prevede la dotazione di arredi - sedia, tavolo etc. rispondenti a criteri ergonomici e ai dispositivi di sicurezza secondo quanto previsto dal T.U. n 81/2008 - presso il domicilio della lavoratrice/lavoratore in numero e tipo adeguati alla specificità di ogni singolo caso di telelavoro.

6) Orario

L’attività presso il domicilio avrà la durata prevista dal normale orario giornaliero della lavoratrice e del lavoratore così come definito dagli accordi vigenti e sarà distribuita a discrezione della lavoratrice/lavoratore nell'arco della giornata. Potrà essere concordato tra le Parti un periodo di tempo durante la giornata in cui si garantirà la reperibilità per comunicazioni, informazioni e contatti di lavoro. Detto periodo non potrà superare le 2 ore giornaliere per lavoratrice/lavoratore impegnato a tempo pieno, con proporzionale riduzione, comunque non inferiore a 1 ora, per chi presta la propria attività a tempo parziale.

Le prestazioni straordinarie, notturne e festive, al di fuori del normale orario di lavoro sono da effettuarsi su esplicita richiesta da parte del datore di lavoro e di norma presso la sede datoriale o in trasferta.

7) Comunicazione, informazione

Il datore di lavoro si impegna a mantenere la continuità della comunicazione istituzionale e di quella di servizio attraverso uno dei seguenti canali di comunicazione: collegamento telematico, gruppo di lavoro gruppo di progetto, rientri settimanali.

Sarà altresì garantito l'accesso ai servizi aziendali nei giorni di rientro e comunque, in caso di bisogno, durante il normale orario di lavoro. I rientri periodici previsti non comporteranno alcun trattamento diverso da quelli spettanti ai lavoratori che operano stabilmente nell'organizzazione.

8) Riunioni e convocazioni aziendali

In caso di riunioni programmate dal datore di lavoro per l'aggiornamento tecnico/organizzativo la telelavoratrice/lavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa. Il tempo dedicato alla riunione è di norma compreso nell'orario di lavoro di cui al comma 6).

9) Diritti sindacali

Alle lavoratrici e ai lavoratori che espletino telelavoro, viene riconosciuto il diritto di accesso alla attività sindacale che si svolge in azienda, tramite l'istituzione di una bacheca elettronica o altro sistema di connessione a cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo; alla partecipazione alla veste di elettorato attivo e passivo alla elezione delle RSU e ai dibattiti di natura sindacale in corso nel posto di lavoro. L'ammontare delle ore di assemblea della telelavoratrice e/o del telelavoratore è pari a quella stabilita dallo specifico articolo del presente CCNL.

10) Controlli a distanza

Il datore di lavoro provvede ad illustrare preventivamente alla lavoratrice/lavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, in modo di garantire la trasparenza dei controlli.

Le modalità di raccolta dei dati per la valutazione delle prestazioni della singola lavoratrice/lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici saranno presentati alle RSU, o in loro assenza alle RSA o in loro assenza alle rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del contratto per verificare che non violino le previsioni dell'art. 4 della Legge n. 300/1970 e delle norme contrattuali. Sempre in questo ambito verranno definite le modalità con cui il datore di lavoro, o suoi sostituti, potranno effettuare visite di controllo; fermo restando che le stesse dovranno essere concordate con la lavoratrice/lavoratore, con congruo anticipo rispetto all'effettuazione.

11) Sicurezza

La/il lavoratrice/lavoratore sarà comunque informata/o sui rischi associati al lavoro e sulle precauzioni da prendere, in particolare sull'allestimento della postazione di lavoro.

Secondo la normativa vigente (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) l'allestimento della postazione di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario ad opera del responsabile alla sicurezza dell'Ente di appartenenza. Alla relazione tecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche il piano dei rischi possibili.

È facoltà della lavoratrice/lavoratore di formulare richiesta motivata di visite da parte del rappresentante dei lavoratori della sicurezza.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 81/2008, ciascuna lavoratrice/lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi e agli strumenti di lavoro utilizzati; il datore di lavoro provvedere a sottoporre la lavoratrice /lavoratore alle visite mediche periodiche e specialistiche indicate.

Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa intervenire a persone, beni e cose per l'uso non corretto degli apparati dati in dotazione.

12) Riservatezza

A norma di legge e di contratto, la lavoratrice/lavoratore è tenuta/o alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale.

Art. 26 - Cessazione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro cessa:

a)per dimissioni volontarie della dipendente o del dipendente;

b) per il licenziamento della dipendente o del dipendente nei casi previsti dalla legge e dal presente Accordo;

c) per i casi previsti dalle norme vigenti;

d) per morte.

Art. 27 - Termini del preavviso

La risoluzione del rapporto di lavoro per il personale assunto a tempo indeterminato, tanto nel caso di licenziamento da parte dell'Ente, Opera e Istituto, quanto in quello di dimissioni della lavoratrice o del lavoratore, deve essere preceduta dal regolare preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata.

Salvo il caso di provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 34, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due Parti senza preavviso. Il termine è fissato in:

- 15 giorni di calendario per il personale inquadrato nella categoria A);

- 30 giorni di calendario per il personale dipendente inquadratonelle categorie B) e C);

- 60 giorni di calendario per il personale dipendente inquadratonella categoria D);

- 90 giorni di calendario per il restante personale;

-120 giorni di calendario per il personale dipendente con la qualifica di Quadro.

I termini di preavviso decorrono dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese.

La Parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni sono comunicati per iscritto.

Art. 28 - Trattamento di fine rapporto

Si applicano le norme di legge in vigore in materia di trattamento di fine rapporto. Gli Enti, Opere e Istituti che applicano il sistema previdenziale e assicurativo ex INPDAP seguono le norme che li riguardano.

Nel caso di dimissioni per il passaggio alle dipendenze di altre Opere e Istituti facenti parte dello stesso Ordinamento, il Fondo di trattamento di fine rapporto può, su volontà dell'interessato, non essere liquidato ma trasferito all'Opera e Istituto ricevente.

Titolo V - NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI

Art. 29 - Comportamento in servizio

La dipendente e il dipendente, in relazione alle caratteristiche del campo di intervento, devono impostare il proprio contegno al rispetto e alla comprensione della utenza, agendo con criteri di responsabilità, attenendosi alle disposizioni impartite dalla Direzione dell'Ente, Opera e Istituto e alle sue regole, osservando in modo scrupoloso i propri doveri. Il regolamento interno predisposto, ove esista, deve essere portato a conoscenza delle dipendenti e dei dipendenti all'atto della assunzione o al momento della successiva compilazione e affisso in luogo pubblico per la consultazione.

Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.

Art. 30 - Ritardi e assenze

Premesso che i ritardi e le assenze devono essere giustificati immediatamente e che la lavoratrice ed il lavoratore devono osservare il proprio orario di lavoro, i ritardi giustificati o dovuti a motivi di eccezionalità o forza maggiore debbono essere recuperati; ove non sia possibile il recupero, i ritardi e le assenze comportano la perdita dell'importo della retribuzione corrispondente alla non effettuazione delle ore lavorabili.

I ritardi ingiustificati nonché l'assenza arbitraria ed ingiustificata sono oggetto di sanzioni disciplinari di cui al successivo art. 34 e comportano la perdita della relativa retribuzione.

Art. 31 - Provvedimenti disciplinari

Indicazione dei provvedimenti disciplinari

In conformità all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 le mancanze della dipendente e del dipendente possono dar luogo alla adozione dei seguenti provvedimenti da parte dell'Ente, Opera o Istituto:

- richiamo verbale;

- richiamo scritto;

- multa non superiore all'importo di 3 ore della retribuzione;

- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo

non superiore a 4 giorni;

- licenziamento.

Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari

L'Ente non potrà applicare nei confronti della lavoratrice e del lavoratore alcun provvedimento disciplinare ad eccezione del rimprovero verbale senza aver preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa con l’eventuale assistenza di un rappresentante sindacale o legale.

Si conviene che la contestazione disciplinare deve essere inviata alla lavoratrice o al lavoratore non oltre il termine di 15 giorni dal momento in cui l'Amministrazione, ovvero i responsabili dei singoli servizi delle strutture di cui all'art. 1 del presente contratto, hanno avuto effettiva conoscenza del fatto commesso.

Il provvedimento disciplinare non potrà essere applicato prima che siano trascorsi almeno 10 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato corso, nel corso dei quali la lavoratrice ed il lavoratore potranno presentare le loro giustificazioni. Trascorso il predetto termine, ove l'Ente non abbia ritenuto valide le giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore o in assenza di giustificazione, potrà dare applicazione alle sanzioni disciplinari dandone motivata comunicazione all'interessata/o.

L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata alla lavoratrice o al lavoratore con lettera raccomandata entro 30 giorni dalla scadenza del termine assegnato al dipendente stesso per presentare le sue controdeduzioni.

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione e parimenti l'arco temporale per l'individuazione del numero delle infrazioni e dei corrispondenti provvedimenti disciplinari è di 2 anni.

Esemplificazione dei provvedimenti disciplinari

A) Rimprovero verbale

Nel caso di infrazioni di lieve entità alla lavoratrice e al lavoratore potrà essere applicato il richiamo verbale.

La recidiva rende applicabile il provvedimento disciplinare previsto dalla successiva lett. B).

B) Rimprovero scritto

È un provvedimento di carattere preliminare e viene applicato per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi. Dopo 3 rimproveri scritti non caduti in prescrizione, la lavoratrice e il lavoratore, se ulteriormente recidiva/o, incorre in più gravi provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore a 1 giorno.

La recidiva rende applicabile il provvedimento disciplinare previsto dalla successiva lett. C).

C) Multa

Vi si incorre per:

1)inosservanza dell'orario di lavoro;

2)assenza non giustificata, non superiore a 1 giorno; per tale caso la multa sarà pari al 5% della paga globale corrispondente alle ore non lavorate;

3)inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'Ente, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o di licenziamento;

4)irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenze nei propri compiti, quando non abbiano arrecato danno;

5)mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o di residenza e relativo recapito telefonico nei casi in cui vi sia tale obbligo.

L'importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento danno) è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, all'INPS.

Eccezione fatta per il punto 5), la recidiva per due volte in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all'Ente di comminare alla lavoratrice e al lavoratore il provvedimento di sospensione fino ad un massimo di 3 giorni.

La recidiva rende applicabile il provvedimento disciplinare alla successiva lett. D).

D) Sospensione

Vi si incorre per:

1)inosservanza ripetuta per 3 volte dell'orario di lavoro;

2)assenza arbitraria di durata superiore a 1 giorno e non superiore a 3;

3)inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall'Ente, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;

4)presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti;

5)abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo, salvo quanto previsto dal punto 3) del provvedimento di licenziamento;

6)insubordinazione verso i superiori;

7)irregolarità volontaria nelle formalità per il controllo delle presenze quando non costituisca recidiva;

8)assunzione di un contegno scorretto ed offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni, il personale che siano lesivi della dignità della persona;

9)rifiuto ingiustificato ad eseguire incarichi affidati e/o mansioni impartite;

10)azioni in grave contrasto con le finalità istituzionali dell'Ente, Opera, Istituto.

La recidiva in provvedimenti di sospensione non prescritti può fare incorrere la lavoratrice e il lavoratore nel provvedimento di cui al punto successivo (Licenziamento).

E) Licenziamento

Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro:

1)assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi;

2)assenze ingiustificate, ripetute 3 volte in 1 anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie;

3)abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nella esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati;

4)grave insubordinazione verso i superiori: minacce o vie di fatto;

5)danneggiamento volontario alla eventuale attrezzatura affidata;

6)litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro;

7)furto nell'istituto di beni a chiunque appartenenti;

8)esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro;

9)contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione;

10)gravi comportamenti lesivi della dignità della persona, compresi gli atti e le molestie di carattere sessuale;

11) violazione del segreto professionale;

12) uso illecito di informazioni o di documenti.

Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione della indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto.

È in facoltà della Amministrazione di provvedere alla sospensione cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di licenziamento. Alla dipendente o al dipendente sospesa/o cautelativamente è concesso un assegno alimentare nella misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni familiari.

L'elencazione di cui alle lett. A), B), C), D), E) non è esaustiva e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.

Art. 32 - Assistenza legale

Alle lavoratrici e ai lavoratori è riconosciuta l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, purché dal fatto non siano derivati provvedimenti disciplinari.

Art. 33 - Responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori

nei loro rapporti di lavoro con l’utenza

La responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro rapporti di lavoro con l'utenza e verso terzi di cui all'art. 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190 verrà coperta da apposita polizza di responsabilità civile, senza oneri alcuni a carico delle dipendenti e dei dipendenti.

Art. 34 - Ritiro della patente

Alla lavoratrice e al lavoratore con qualifica di autista o che per necessità di servizio è tenuta/o al possesso di una patente di guida, che per motivi che non comportano il licenziamento in tronco, sia ritirata dalla autorità competente la patente, necessaria per l'esercizio della propria attività, viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi senza percepire retribuzione alcuna né maturare altra indennità.

Alla lavoratrice o al lavoratore in questo periodo potranno essere assegnati, previo accordo tra le Parti in sede locale, ove ve ne sia la possibilità, altri lavori; in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale verrà a prestare servizio.

Art. 35 - Utilizzo del mezzo proprio di trasporto

per ragioni di servizio

L'utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio sarà oggetto di confronto tra le Parti in sede di Ente, Opera o Istituto al fine della verifica delle esigenze e alla definizione di un accordo che individui i relativi interventi, anche a carattere assicurativo.

Titolo VI - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

La capacità e la responsabilità nel lavoro del personale addetto, per la rilevanza propria che assumono in ambito socio-assistenziale-educativo, accoglienza, culturale e istruzione, necessitano di interventi che ne promuovano lo sviluppo in coerenza, da un lato con le esigenze di qualità, accettabilità ed efficacia del servizio, dall'altro con quelle organizzative di efficienza e produttività degli Enti, Opere e Istituti.

In una grande e rapida evoluzione e diffusione dei servizi resi, inevitabilmente si intrecciano con maggiore frequenza i rapporti intercorrenti tra: organizzazione, nuove professionalità e sistemi di inquadramento del personale.

La richiesta disponibilità all’integrazione e alla intercambiabilità delle mansioni, alla polivalenza dei propri compiti, alla acquisizione di nuove conoscenze e competenze, anche nell'ambito di diverse posizioni lavorative, dovranno costituire elementi positivi anche in relazione allo sviluppo professionale e delle carriere.

Art. 36 - Categorie di inquadramento e classificazione del personale

Con il presente sistema di classificazione del personale le Parti intendono consolidare uno strumento atto a consentire un corretto equilibrio tra la valorizzazione dell'autonomia organizzativa degli Enti, Opere e Istituti oggetto del presente CCNL, le esigenze di sviluppo professionale dei dipendenti e il rispetto dei vincoli di bilancio e delle risorse definite contrattualmente.

Le norme sull'inquadramento e classificazione del personale tendono al miglioramento della funzionalità dei servizi resi, all'accrescimento della efficacia ed efficienza della gestione, alla razionalizzazione della organizzazione del lavoro, favorendo la motivazione del personale attraverso il riconoscimento delle professionalità e della qualità delle prestazioni individuali.

Il sistema di classificazione è articolato in sei categorie denominate A), B), C), D), E) ed F).

Ogni dipendente è inquadrato nella corrispondente categoria del sistema di classificazione in base al profilo di appartenenza; è tenuto a svolgere anche attività complementari e strumentali a quelle inerenti allo specifico profilo, i cui compiti e responsabilità sono indicati a titolo esemplificativo nelle declaratorie seguenti.

Alle singole categorie sono attribuiti diversi livelli retributivi, denominati fasce economiche, di cui al successivo art. 37.

Le categorie sono individuate mediate le seguenti declaratorie.

Categoria A)

Appartengono a questa categoria le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità tecnico-manuali per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità riferita al corretto svolgimento delle proprie attività, nell'ambito di istruzioni fornite.

Aree di attività sono: area dei servizi generali, tecnici, amministrativi.

Profili:

-addetto alle pulizie e custodia; fattorino;

-operatore generico ai servizi generali (cucina, guardaroba, mensa, sala);

-operaio generico.

Categoria B)

Appartengono a questa categoria le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazione professionali (anche acquisite attraverso l'esperienza lavorativa o attraverso percorsi formativi), autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima.

Aree di attività sono: area servizi generali, tecnici, amministrativi, socio-assistenziali, educativi e di accoglienza.

Profili:

- operatore qualificato ai servizi generali, tecnici, amministrativi

- operaio qualificato

- operatore generico di assistenza

Categoria C)

Appartengono a questa categoria le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie specializzazioni professionali, conoscenze teoriche e/o specialistiche di base, capacità e conoscenze idonee al coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale. L'autonomia e la conseguente responsabilità sono riferite a metodologie definite e a precisi ambiti di intervento operativo, nonché nell'attuazione di programmi di lavoro, delle attività direttamente svolte e delle istruzioni emanate nell'attività di coordinamento.

Le competenze professionali sono quelle derivanti dal possesso di titoli professionali abilitanti riconosciuti a livello nazionale e regionale, o dalla partecipazione a processi formativi o della esperienza maturata in costanza di lavoro.

Le aree di attività: area dei servizi generali, tecnici, amministrativi, sanitari, socio-assistenziali, educativi, didattici, culturali e di accoglienza.

Profili:

- autista, cuoco, operaio specializzato;

- coadiutore amministrativo;

- operatore socio-sanitario;

- operatore qualificato ai servizi socio-sanitari-assistenziali-

educativi e di accoglienza;

- coordinatore o capo dei profili precedenti;

- infermiere generico;

- animatore;

- istruttore;

- insegnante di scuola dell'infanzia.

Categoria D)

Appartengono a questa categoria le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.

Le competenze professionali sono quelle derivanti dalla acquisizione di titoli professionali abilitanti conseguiti secondo la legislazione corrente, laddove richiesto, o dal possesso di adeguato titolo di studio, o dalla partecipazione a processi formativi o della esperienza maturata in costanza di lavoro.

Le aree di attività sono: area dei servizi amministrativi, tecnici, sanitari, socio-assistenziali, educativi, culturali e di istruzione.

Profili

Per l'area sanitaria e socio-assistenziale in possesso dei titoli di cui ai seguenti decreti ministeriali:

- D.M. n. 739 del 14 settembre 1994 - infermiere

- D.M. n. 741 del 14 settembre 1994 - fisioterapista

- D.M. n. 742 del 14 settembre 1994 - logopedista

- D.M. n. 69 del 17 gennaio 1997 - assistente sanitario

- D.M. n. 520 dell'8 ottobre 1998 - educatore professionale

Per l'area amministrativa e servizi generali:

- assistente amministrativo

- responsabile dei servizi tecnici

- istruttore specializzato

Per l'area Scuola e istruzione:

- insegnanti di scuola primaria e secondaria.

Categoria E)

Appartengono a questa categoria le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione al titolo di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale.

Le aree di attività sono: servizi amministrativi, tecnici, sanitari, socio-assistenziali, educativi, culturali e di istruzione.

Profili:

- coordinatori dei rispettivi profili sanitari

- coordinatore di unità operative semplici

- collaboratore amministrativo

- docente di scuola secondaria superiore

- direttore di corsi di formazione professionale

- responsabile amministrativo

- direttore di unità operative complesse di piccole dimensioni

Categoria F)

Appartengono a questa categoria le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro caratterizzate da autonomia decisionale di diversa ampiezza e da responsabilità di direzione, in relazione alle dimensioni dell'ufficio o servizio in cui sono preposti o alle dimensioni operative della struttura.

Le aree di attività sono: area servizi amministrativi, sanitari, socio-assistenziali, educativi.

Profili:

- responsabile di area

- direttore

Art. 37 - Norma generale di inquadramento

L'effettivo inquadramento dei dipendenti nella posizione ad essi spettante viene operato sulla base della declaratoria dell'articolo precedente.

Per le categorie A), B) e C) l’inquadramento del personale avviene in base ai seguenti criteri:

-la fascia 1) è applicabile nel caso di assunzioni con contratti a termine e di assunzioni a tempo indeterminato; il periodo di permanenza massimo nella fascia 1) è di 12 mesi, al termine del quale si è inquadrati nella fascia 2);

-i passaggi alle fasce superiori vengono stabiliti in base a valutazioni di merito di cui all'articolo successivo;

-i lavoratori assunti con la qualifica O.S.S. vengono inquadrati nella fascia C2) in cui è prevista la permanenza per mesi 12, dopo il quale si darà luogo al passaggio in fascia C3).

Per le categorie D), E) ed F) l’inquadramento avviene di norma nella fascia economica 1); i passaggi alle fasce superiori vengono stabiliti in base a valutazioni di merito di cui all'articolo successivo.

Art. 38 - Norma di qualificazione e progressione professionale

Ferme restando le dinamiche già previste, il personale sarà inquadrato nelle fasce economiche superiori della medesima categoria, allorquando in rapporto alla organizzazione aziendale sulla base di percorsi lavorativi, formativi di riqualificazione o di addestramento individuati, definiti e prefissati dalla struttura, con esclusione di quelli imposti obbligatoriamente da norme di legge nazionale, acquisisca attestati di aggiornamento professionale e/o specifiche conoscenze che consentano la sua valorizzazione anche attraverso maggiore autonomia e responsabilità.

In sede di contrattazione decentrata a livello ente e/o territorio, le Parti si incontreranno con cadenza annuale per verificare la possibilità di dare concretezza, a livello aziendale, ai meccanismi migliorativi innanzi delineati.

Art. 39 - Passaggio di fascia economica nell'ambito

della stessa categoria

Il passaggio a una fascia economica superiore nell'ambito della stessa categoria non modifica i compiti già in precedenza espletati.

Art. 40 - Passaggio di categoria

In caso di passaggio alla categoria superiore saranno assorbiti, fino a concorrenza, eventuali superminimi e/o indennità per mansioni superiori in godimento.

Art. 41 - Quadri

Il personale a cui è affidata la responsabilità direttiva dell'Ente, Opera, Istituto, nominato dagli Enti patrimoniali di cui al Regolamento sulla amministrazione ecclesiastica (RO8), inquadrato nella categoria F), è riconosciuta la qualifica di Quadro secondo quanto disposto dalla legge n. 190/1985. La suddetta qualifica può essere riconosciuta anche a personale con compiti direttivi di unità operativa semplice inquadrato nella categoria E).

Ai Quadri verrà garantita la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relativi a fatti connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.

Con l’attribuzione della qualifica di Quadro, ferma restando la non applicabilità delle limitazioni di legge in materia di orario di lavoro, al lavoratore verrà riconosciuta una indennità di funzione.

Per quanto sopra non espressamente disposto, al lavoratore e alla lavoratrice con la qualifica di Quadro si applicano le norme contrattuali e di legge disposte per gli altri lavoratori.

Data la delicatezza della posizione di Quadro è fatto esplicito riferimento alla esclusività del rapporto con l'Ente, Opera e Istituto presso il quale egli presta la sua opera; pertanto il Quadro non può svolgere altre attività, anche a titolo di collaborazione libero professionale, presso altre Organizzazioni senza la preventiva e formale autorizzazione da parte dell'Organo cui risponde.

Art. 42 - Passaggio ad altra mansione per inidoneità fisica

Nei confronti della dipendente o del dipendente riconosciuta/o fisicamente inidonea/o in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'amministrazione non potrà procedere alla sua dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative, dei vari settori e con le disponibilità organiche dell'Ente, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni possibilmente affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica professionale, o diversa qualifica professionale ma di pari fascia economica, purché in possesso della dovuta capacità, o a quella funzionale inferiore.

Dal momento del nuovo inquadramento la dipendente o il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento già in godimento. Qualora l'inidoneità fisica dipenda da cause di servizio o infortunio sul lavoro o malattia professionale, il dipendente conserva la dinamica contributiva della qualifica precedentemente rivestita.

Art. 43 - Funzioni temporanee di coordinamento

Al personale cui vengono formalmente affidate funzioni temporanee di coordinamento di attività di settore è riconosciuta una indennità di funzione di cui all'art. 73, comprensiva di tutte le attività ed i tempi aggiuntivi richiesti dalla funzione stessa e per la sola durata dell'incarico. L'indennità non è prevista per il personale inquadrato nelle categorie E) ed F) e per coloro cui sono già espressamente affidate funzioni di responsabilità di settore, essendo la funzione di coordinamento già inclusa nelle mansioni assegnate.

Titolo VII - ORARIO DI LAVORO

Art. 44 - Orario di lavoro

La durata e la distribuzione dell'orario di lavoro sono determinate in armonia con il D.lgs. 8 aprile 2003 n. 66.

L'orario settimanale di lavoro ordinario è di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore; la sua distribuzione settimanale è di norma su 5 o 6 giorni lavorativi.

Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a una riduzione di orario su base annuale pari a 5 giornate lavorative, assimilate convenzionalmente a 33 ore, comprensive delle festività abolite di cui alla legge 5 marzo 1977 n. 54 e al DPR 28 dicembre 1985 n. 792, nonché della festività del 4 novembre; detta riduzione di orario sarà fruibile di norma in giornate intere o in frazioni orarie non inferiori a 2 ore.

Tali riduzioni verranno assorbite fino a concorrenza, nel caso di Enti, Opere e Istituti e/o lavoratrici o lavoratori non a tempo parziale che eventualmente attuino orari lavorativi inferiori a 38 ore settimanali.

L'utilizzo delle riduzioni di orario, così come previsto, sarà definito in sede locale nell'ambito del rapporto tra le Parti.

L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa a livello locale con le rappresentanze sindacali e/o le OO.SS. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con quelle dei lavoratori.

L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'Interno dello stesso Ente, Opera e Istituto potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi.

In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nella organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione.

I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario (da un minimo di 24 ad un massimo di 48 ore) riferito al comma 1).

Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.

Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge.

Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale.

Per le lavoratrici e i lavoratori addetti a lavori a carattere discontinuo di cui al R.D. n. 2657/1923 (portinai, custodi etc.) ovvero in attività presso Comunità residenziali l'orario e l'organizzazione del lavoro seguono le norme che li riguardano in materia.

Per i docenti in scuole dell'infanzia, primarie e secondarie l’orario di lavoro prevede la distinzione tra orario di cattedra ed un orario destinato alle attività di istituto (per le scuole secondarie, di norma, l'orario di cattedra è di 18 ore settimanali e quello destinato alle attività di istituto è convenzionalmente di 20 ore); è possibile prevedere il prolungamento nell'orario di cattedra, fino ad un massimo di 8 ore settimanale, che comportano il riconoscimento della relativa indennità oraria. Tale materia è demandata alla contrattazione decentrata.

Le Parti convengono che qualora intervengano disposizioni legislative in materia di durata dell'orario di lavoro si rincontreranno al fine di rapportare alle stesse i contenuti del presente articolo.

Art. 45 - Flessibilità

L'istituto si costituisce con l'accantonamento delle ore di lavoro eccedenti l'orario prescritto che saranno accumulate e resteranno a disposizione per l'anno di maturazione e per il semestre successivo. Le ore, indicate mensilmente in busta paga, potranno essere usufruite come permessi retribuiti a richiesta del lavoratore anche per l'intera giornata, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Il credito maturato e non recuperato entro il 31 dicembre di ogni anno, darà luogo alla corresponsione della sola maggiorazione prevista dal comma successivo.

Per il personale titolare di contratto ad orario full-time viene riconosciuta una maggiorazione forfettaria pari al 25% della retribuzione oraria.

Per il personale titolare di contratto ad orario part-time viene riconosciuta una maggiorazione forfettaria pari al 35% della retribuzione oraria.

Eventuali debiti orari saranno compensati con rientri stabiliti dall'Ente nell'anno successivo a quello di riferimento.

Nel caso di tempi determinati eventuali debiti saranno compensati alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente Accordo si applica anche ai lavoratori part-time che vi fanno esplicita richiesta salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di part-time.

Ulteriori articolazioni dell'istituto, la verifica dell'andamento e la corretta gestione dello stesso saranno definite a livello aziendale.

Le ore accantonate e non usufruite entro il semestre successivo all'anno di riferimento saranno retribuite con la retribuzione del mese di luglio.

Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, si definirà a livello aziendale con le OO.SS. l'armonizzazione con il disposto del presente articolo relativa alla gestione del residuo delle ore accantonate e non retribuite.

Art. 46 - Riposo settimanale

Ogni dipendente ha diritto a un riposo settimanale di 24 ore consecutive, normalmente coincidente con la domenica.

Negli ambiti di lavoro in cui vengono erogate prestazioni anche nei giorni di domenica il riposo settimanale sarà fruito in altro giorno della settimana.

Titolo VIII - FESTIVITÀ E FERIE

Art. 47 - Festività

Sono considerati giorni festivi quelli prescritti dalla legge e precisamente:

- tutte le domeniche

- le seguenti festività civili:

* 25 aprile

* 1° maggio, festa del Lavoro

* 2 giugno

- le seguenti festività religiose:

* 1° gennaio

* 6 gennaio

* lunedì dopo Pasqua

* 15 agosto

* 1° novembre

* 8 dicembre

* 25 dicembre

* 26 dicembre

* il giorno della festa patronale

In sede locale, nell'ambito del rapporto tra le Parti, potrà essere considerato festivo il 17 febbraio in alternativa alla festività patronale.

Il dipendente che per ragioni di continuità di servizio sia chiamato a prestare la sua opera in un giorno di festività infrasettimanale ha diritto al riposo compensativo da usufruire entro i successivi 6 mesi. La retribuzione giornaliera ai fini del presente articolo si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26.

Qualora una delle festività coincida con la domenica dovrà essere corrisposto al personale dipendente l'importo di una giornata di lavoro oltre alla normale retribuzione oppure si darà luogo a un riposo compensativo. Lo stesso trattamento spetta al dipendente che si trovi assente dal servizio per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio o comunque col diritto alla corresponsione dello stipendio.

Art. 48 - Ferie

Il personale dipendente ha diritto ad un periodo di ferie, non rinunciabile, per ciascun anno solare di 30 o 26 giorni lavorativi a seconda che l’orario settimanale di servizio si articoli rispettivamente in 6 o 5 giorni lavorativi.

Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le festività infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le festività infrasettimanali in esso comprese.

Il ricovero ospedaliero e la malattia regolarmente documentata dalla struttura sanitaria pubblica interrompono il decorso delle ferie.

Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la retribuzione di cui all'art. 62.

Il periodo di ferie è stabilito dalle amministrazioni locali in relazione alle esigenze del servizio, tenuto conto delle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori, sulla base di una equa rotazione annuale tra i diversi periodi. Di norma il personale dovrà essere posto nella condizione di usufruire di un periodo di ferie di almeno 15 giorni consecutivi in periodo estivo (giugno-settembre). Le chiusure annuali degli Enti, Opere e Istituti sono computate nelle ferie.

In caso di dimissioni o di licenziamento, saranno retribuiti alla lavoratrice ed al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza, in quanto maturati e non goduti.

A tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero.

Le ferie non possono essere godute di norma durante il periodo di preavviso di licenziamento.

Eccezionalmente, per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare la lavoratrice o il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto della lavoratrice e del lavoratore a fruire di detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale la dipendente o il dipendente sia stato richiamato.

Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente, né per iscritto.

Titolo IX - PERMESSI, ASPETTATIVE E CONGEDI

Art. 49 - Chiamata e richiamo alle armi, obiezione di coscienza

in servizio civile

In caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi o per servizio sostitutivo civile, ai sensi della normativa vigente, il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio.

Durante il periodo di richiamo alle armi il personale con mansioni impiegatizie avrà diritto al trattamento previsto.

I lavoratori, nei confronti dei quali non trova applicazione la legge 10 giugno 1940 n. 653, hanno diritto, in caso di richiamo alle armi:

- per il 1° mese, all'intera retribuzione

- per il 2° e 3° mese, alla metà della retribuzione

Il trattamento previsto dalle norme di legge contrattuali a favore dei richiamati ha termine con la cessazione dell'attività.

Alla fine del richiamo sia in caso di invio in congedo come in quello di invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione entro il termine di 5 giorni, se il richiamo ha avuto la durata superiore a 1 mese, di 8 giorni, se ha avuto durata superiore a 1 mese ma non a 6 mesi, di 15 giorni, se ha avuto durata superiore a 6 mesi.

Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, sarà considerato dimissionario.

Nei confronti del lavoratore richiamato alle armi:

-in caso di contratto a termine, la decorrenza del termine è sospesa;

- in caso di rapporto stagionale, il posto è conservato limitatamente alla durata del contratto;

- in caso di richiamo durante il periodo di prova, il rapporto resta sospeso sino alla fine del richiamo e il periodo trascorso in servizio militare non è computato agli effetti della anzianità di servizio;

-in caso di richiamo durante il periodo di preavviso di licenziamento, il posto è conservato fino al termine del richiamo alle armi e il relativo periodo è computato agli effetti della anzianità di servizio.

L'obiezione di coscienza in servizio civile è regolamentata secondo le norme legislative vigenti in materia.

Art. 50 - Gravidanza e puerperio

Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro:

a)per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;

b)per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso; qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto;

c)per 3 mesi dopo il parto.

Ferma restando la durata complessiva dell'astensione dal lavoro, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Nei primi 8 anni di vita del bambino, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità seguenti:

1)

le astensioni dal lavoro dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di 10 mesi, fatto salvo il disposto del comma 2) dell'art. 7 della legge n. 1204/1971 come sostituito dall'art. 3 della legge n. 53/2000;

2)

nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a)alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;

b)al padre lavoratore per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;

c)qualora vi sia un solo genitore per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto, altresì, di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a 8 anni ovvero di età compresa fra 3 e 8 anni, in quest'ultimo caso nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del SSN o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.

La lavoratrice ha diritto alla conservazione del suo posto di lavoro per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge.

Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano.

In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, l'istituzione è obbligata a conservare il posto di lavoro alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso.

I periodi di assenza obbligatoria, indicati alle lett. a), b), c) ed il periodo di assenza facoltativa, di cui al precedente punto 2) devono essere computati nell'anzianità di servizio.

Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro l'indennità di maternità è pari alla intera retribuzione mensile, con l'esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato.

Durante il periodo di assenza facoltativa la relativa indennità resta a completo carico dell'INPS; per le prestazioni sanitarie provvederà l'Ente pubblico preposto. Gli Enti, Opere e Istituti che applicano il trattamento previdenziale ed assicurativo ex INPDAP il trattamento economico è a carico dei medesimi ed è equiparato a quello dell'INPS.

L'Ente deve consentire alle lavoratrici madri durante il primo anno di vita del bambino 2 periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.

Il periodo di riposo, di cui al precedente comma, ha la durata di un'ora ciascuno ed è considerato ora lavorativa agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; esso comporta il diritto per la lavoratrice ad uscire dall'Ente.

In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.

La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire alla Direzione dell'Ente il certificato medico rilasciato da un medico della USL e la Direzione è tenuta a darne ricevuta.

Per usufruire dei benefici connessi col parto e il puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare all'Ente, entro il 15° giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino, rilasciato dall'Ufficio di stato civile.

Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alla indennità di anzianità prevista dall'art. 28 e ad una indennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità previste dall'art. 27.

Per le festività nazionali coincidenti con la domenica, cadenti nei periodi di assenza obbligatoria per la gravidanza e il puerperio, la lavoratrice ha diritto a una indennità integrativa di quella a carico dell'INPS, da corrispondersi a carico dell'Ente in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione giornaliera. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha anche diritto a percepire dall'Ente la 13a mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente al 20% della retribuzione.

Le sopraindicate disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.

Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza, puerperio e congedi parentali (legge 8 marzo 2000 n. 53) valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.

Art. 51 - Congedo matrimoniale

Il personale non in prova ha diritto ad un congedo retribuito di 15 giorni di calendario per contrarre matrimonio. La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dalla lavoratrice o dal lavoratore con almeno 30 giorni di calendario di anticipo.

Il personale ha l'obbligo di esibire, alla fine del congedo, regolare documentazione dell'avvenuta celebrazione.

Art. 52 - Permessi per eccezionali motivi di famiglia

A domanda della dipendente o del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:

-lutti per coniuge o convivente risultante da certificazione anagrafica, genitori, figlia/o, sorella, fratello, nonna, nonno e suoceri, genitori del convivente: 3 giorni in coincidenza con le esequie;

-casi previsti dall'art. 33, comma 3) della legge 5 febbraio 1992 n. 104, secondo le disposizioni di cui al comma 4) dello stesso articolo.

A domanda della dipendente o del dipendente possono inoltre essere concessi nell'anno 3 giorni di permesso retribuito nel caso della nascita dei figli e per gravi motivi personali o famigliari debitamente documentati, fruibili anche in frazioni non inferiori al 50% dell'orario giornaliero.

Art. 53 - Permessi per funzioni elettorali, referendum

In conformità alle vigenti norme di legge, indipendentemente dal normale periodo di ferie indicato, alle lavoratrici ed ai lavoratori chiamati a svolgere funzioni presso gli uffici elettorali per le elezioni del Parlamento nazionale, per le elezioni comunali, provinciali, regionali ed europee, nonché per le consultazioni referendarie, saranno concessi 3 (tre) giorni di permesso retribuito in coincidenza con le operazioni di voto e scrutinio, ai sensi dell'art. 119 del DPR 30 marzo 1957 n. 361 e dell'art. 1 della legge 29 gennaio 1992 n. 69.

Le giornate di permessi di cui al precedente comma non pregiudicano il normale periodo di ferie e non sono cumulabili con il riposo settimanale di legge.

Art. 54 - Permessi brevi e recuperi

Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del responsabile del servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario giornaliero, purché questo sia costituito almeno da 4 ore consecutive e non possono comunque superare le 38 ore annue.

Per consentire al responsabile del servizio di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità di servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati dalla Direzione.

Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo modalità individuate dalla Direzione; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.

Art. 55 - Donazione sangue o suoi componenti

e donazione di midollo osseo

La lavoratrice e il lavoratore che donano il sangue o suoi componenti hanno diritto al permesso retribuito secondo la legge vigente.

Nel caso di personale donatore di midollo osseo valgono le norme della legge 6 marzo 2001 n. 52.

Art. 56 - Aspettativa non retribuita

Alla lavoratrice e al lavoratore, con anzianità di servizio non inferiore a un anno, che ne faccia richiesta può essere concessa, per gravi o comprovate necessità personali e per cause di malattia di familiari, fermo restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza della anzianità ad alcun effetto, per un periodo da 1 mese ad un massimo di 12 mesi nell'arco della vigenza contrattuale e nella misura massima del 3% del totale delle addette e degli addetti a tempo pieno dell'Ente.

La lavoratrice o il lavoratore che non si presenti alla scadenza del periodo di aspettativa per riprendere servizio è considerato dimissionario.

L'Ente, qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare la lavoratrice o il lavoratore a riprendere servizio nei termini di 10 giorni.

Tale periodo di aspettativa non è cumulabile con quello di cui all’art. 59.

Titolo X - DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 57 - Diritto allo studio

Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore annue individuali, da utilizzare in un solo anno.

Permessi di cui al comma 1) sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio della scuola dell'obbligo.

Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1) e 2) vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:

a)i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1), non dovranno superare il 3% o sua frazione di tutto il personale della struttura;

b)a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;

c)la precedenza è accordata ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola dell'obbligo.

Il personale interessato ai corsi di cui al comma 2) ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario.

Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2) è tenuto a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione e alla frequenza alle scuole e ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.

Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento all'art. 10 della legge n. 300/1970 e all'art. 5 della legge 8 marzo 2000 n. 53.

Art. 58 - Formazione e aggiornamento professionale

Gli Enti, Opere e Istituti promuovono e favoriscono forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione, la specializzazione del personale.

Entro 3 mesi dalla firma del presente contratto si dovranno attivare le procedure per il raggiungimento in sede locale di una intesa sulle modalità della formazione e dell'aggiornamento del personale.

La definizione dei piani dei corsi di formazione ed aggiornamento, la definizione di orari privilegiati saranno definiti entro il 31 dicembre di ogni anno in accordo con le RSU, o in loro assenza con le RSA, o in loro assenza con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL.

Il personale che, in base ai predetti programmi, è tenuto a partecipare ai corsi di formazione cui l'Ente lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico dell'Ente di appartenenza.

Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione e il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

L'attività di formazione è finalizzata:

a)a garantire che ciascuna lavoratrice e ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali o professionali necessarie allo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuitile/gli nell'ambito delle strutture a cui è assegnata/o;

b)a fronteggiare i processi di riordinamento e di ristrutturazione organizzativa.

La prima finalità sarà perseguita mediante corsi di aggiornamento che dovranno tendenzialmente investire la globalità delle lavoratrici e dei lavoratori nell'ambito di una necessaria programmazione che privilegi specifiche esigenze prioritarie.

La seconda finalità sarà perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale, sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale. Nell'accordo decentrato con le OO.SS. si potranno prevedere i profili professionali e/o posti di lavoro da ricoprirsi sulla base di esperienze professionali acquisibili solo all'interno dell'Ente stesso.

La frequenza a corsi di qualificazione professionale con valutazione finale positiva comporta l'inquadramento in qualifica funzionale superiore a decorrere dal termine finale del corso, sempre che alla lavoratrice e al lavoratore ne vengano assegnate le funzioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 38; a detta lavoratrice e a detto lavoratore è riconosciuto, di norma, il diritto di precedenza nella assegnazione delle nuove funzioni nel caso in cui se ne manifesti l'opportunità.

Con protocollo integrativo le Parti definiranno le modalità per l’acquisizione dei crediti formativi previsti dall’ECM.

Titolo XI - TRATTAMENTO DELLE ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE,

AMBIENTE DI LAVORO

Art. 59 - Malattia e infortunio

Per malattia o infortunio si intende ogni alterazione dello stato di salute, che comporti incapacità al lavoro specifico al quale il lavoratore è addetto, accertata dagli Organi competenti degli Enti assistenziali presso i quali i lavoratori sono assicurati.

Malattia

L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all'Ente, Opera e Istituto immediatamente, di norma prima dell'inizio del turno di servizio.

Inoltre, la lavoratrice e il lavoratore devono inviare alla Amministrazione stessa entro 2 giorni dall'inizio della assenza idonea certificazione sanitaria attestante l'incapacità lavorativa, nonché i successivi certificati di prolungamento della malattia entro lo stesso termine.

L'Ente ha diritto di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i Servizi ispettivi degli Istituti pubblici competenti.

Durante la malattia la lavoratrice e il lavoratore non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per un massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorsi i quali, e perdurando la malattia, l'Ente, Opera e Istituto potrà procedere al licenziamento con la corresponsione dell'indennità di anzianità e di preavviso.

La conservazione del posto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori in malattia potrà essere prorogata, a richiesta della dipendente o del dipendente, per un ulteriore periodo, non frazionabile, di giorni 180 di calendario, alle seguenti condizioni:

-che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche;

-che siano esibiti dalla lavoratrice e dal lavoratore regolari certificati medici;

-che tale periodo sia considerato di “aspettativa” senza retribuzione.

Nel caso in cui, alla scadenza del periodo di malattia o della successiva aspettativa non retribuita, la lavoratrice o il lavoratore presentasse le dimissioni, sarà applicato il trattamento previsto per il licenziamento.

Il periodo di malattia o di infortunio è considerato utile ai fini del computo del trattamento di fine rapporto, delle ferie, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive.

Durante il periodo di malattia la lavoratrice e il lavoratore avranno diritto:

a)alle prestazioni sanitarie del Servizio sanitario nazionale;

b)a una indennità pari al 50% della normale retribuzione percepita per i giorni di malattia dal 4° al 20°, e dal 21° giorno pari a 2/3 della normale retribuzione da corrispondersi dall'INPS;

c)a una integrazione della indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dall'Ente e a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente il 100% della normale retribuzione dal 1° al 180° giorno;

d)alle anticipazioni di cui alla legge 29 dicembre 1980 n. 33.

Le indennità a carico dell'Ente non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo le indennità di cui alla lett. b); se l'indennità è corrisposta dall'INPS in misura ridotta, l'Ente non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'INPS stessa.

Per le lavoratrici e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 21 del presente CCNL il trattamento di malattia è a carico dell'Ente, Opere e Istituto secondo il medesimo trattamento previsto per la generalità del personale.

Nel caso degli Enti, Opere e Istituti che applicano il trattamento previdenziale e assicurativo ex INPDAP il trattamento economico è a carico dei medesimi ed è equiparato a quello dell'INPS.

Tubercolosi

Per il trattamento delle lavoratrici e dei lavoratori affette/i da tubercolosi, si fa riferimento alle norme legislative vigenti.

Infortunio sul lavoro e malattie professionali

L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l'Ente possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge.

Il personale che ha subito infortunio sul lavoro ha diritto al trattamento economico stabilito per la malattia fino al 180° giorno e alla conservazione del posto sino alla guarigione clinica dai postumi dell'infortunio medesimo regolarmente denunciato all'INAIL.

Le indennità a carico dell'Ente sono subordinate al riconoscimento dell'infortunio da parte dell'INAIL.

Le indennità dovute dall'INAIL saranno anticipate dall'Ente alle normali scadenze del periodo di retribuzione.

Le lavoratrici e i lavoratori aventi diritto sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Amministrazione l'avvenuta liquidazione a pagamento da parte dell'INAIL delle indennità spettantigli, onde permetterle di contabilizzare l'evento e di introitare l'importo.

Nel caso di malattia o infortunio denunciati dopo la notificazione del preavviso le norme relative alla conservazione del posto e al relativo trattamento economico sono applicabili nei limiti di scadenza del preavviso stesso.

In riferimento alla normativa relativa alla malattia e all'infortunio con la dizione “anno solare” si intende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 60 - Tutela della salute e ambiente di lavoro

Per l'applicazione dei contenuti del D.lgs. 09.04.2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e successive integrazioni e modificazioni riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) e s.m.i., le Parti concordano di definire in merito un protocollo d'intesa entro 3 mesi dalla data della firma del presente CCNL.

Art. 61 - Divise e indumenti di lavoro

Le divise e i particolari indumenti che devono essere obbligatoriamente indossati dal personale durante lo svolgimento del servizio, e la loro manutenzione sono a carico del datore di lavoro.

Le divise e i particolari indumenti devono essere usati esclusivamente durante il servizio e tenuti con proprietà e decoro, secondo le leggi vigenti.

Detta materia potrà essere oggetto di trattativa a livello di Ente, Opera e Istituto.

Titolo XII - RETRIBUZIONE

Art. 62 - Elementi della retribuzione

Gli elementi che concorrono a formare la retribuzione globale del personale in servizio sono i seguenti:

a)retribuzione minima contrattuale conglobata della fascia economica di inquadramento;

b)eventuale salario congelato di anzianità;

c)eventuali superminimi e/o assegni ’ad personam’;

d)indennità di funzione e/o di direzione;

e)salario accessorio della retribuzione, ove spettanti, di cui ai successivi artt. 69, 70 e 71.

Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per nucleo famigliare o le quote di aggiunta di famiglia equivalenti, ai sensi della legge n. 153/1988 e successive modifiche.

L'importo giornaliero della retribuzione si ottiene dividendo per 26 l'importo mensile.

L'importo orario della retribuzione si ottiene dividendo l'importo mensile per 164.

Art. 63 - Fasce economiche a regime

A regime le retribuzioni mensili sono determinate come segue, distinte per categoria e per fasce economiche.

L'Accordo 15 aprile 2013 prevede quanto segue:

Incrementi economici

Sono riconosciuti incrementi economici sui minimi conglobati pari ad € 50,00 a regime per la posizione economica C1), riparametrati sulle altre categorie, con le seguenti decorrenze:

- € 20,00 con decorrenza 1° aprile 2012

- € 20,00 con decorrenza 1° luglio 2013

- € 10,00 con decorrenza 1° dicembre 2013

Per la vacanza contrattuale, per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 marzo 2012, viene riconosciuto, ai lavoratori in forza al 27 febbraio 2013, una ‘una tantum’ di € 800,00 per la posizione economica C1) riparametrato sulle altre categorie, da inserire con le seguenti modalità:

- € 200,00: con la retribuzione del mese di maggio 2013

- € 200,00: con la retribuzione del mese di luglio 2013

- € 200,00: con la retribuzione del mese di settembre 2013

- € 200,00: con la retribuzione del mese di novembre 2013

Le competenze maturate dal 1° aprile 2012 verranno corrisposte con la retribuzione di aprile 2013.

Tali cifre si intendono riferite al tempo pieno e pertanto saranno riproporzionate per i lavoratori a tempo parziale. Tali cifre saranno inoltre proporzionate al periodo di effettivo servizio. Le frazioni di mese pari o superiori ai 15 giorni saranno considerate come mese intero.

Gli arretrati ai sensi del comma 2), art. 2120 c.c. sono esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

L'importo degli arretrati è stato qualificato tenendo conto dei riflessi sugli istituti retributivi indiretti che sono già ricompresi negli importi stessi.

In caso di intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore verrà riconosciuto il pagamento delle competenze arretrate in unica soluzione con le competenze relative all'ultima mensilità di lavoro.

CCNL 2010-2012



cat.

incrementi


arretrati


totale

dal

1.4.12


dal

1.7.13

dal

1.12.13

finale

dall’1.1.10

al 31.3.12

dall’1.4.12

al 31.12.12

A1

17,24

17,24

8,62

43,10

689,66

172,41

862,07

A2

17,76

17,76

8,88

44,40

710,34

177,59

887,93

A3

18,28

18,28

9,14

45,89

731,03

182,76

913,79

A4

19,14

19,14

9,57

47,84

765,52

191,38

956,90

A5

20,00

20,00

10,00

50,00

800,00

200,00

1.000,00

A6

20,86

20,86

10,43

52,15

834,48

208,62

1.043,10

B1

18,28

18,28

9,14

48,69

731,03

182,76

913,79

B2

19,14

19,14

9,57

47,84

765,52

191,38

956,90

B3

20,00

20,00

10,00

50,00

800,00

200,00

1.000,00

B4

20,86

20,86

10,43

52,15

834,48

208,62

1.043,10

B5

21,72

21,72

10,86

54,31

868,97

217,24

1.086,21

B6

22,93

22,93

11,47

57,33

917,24

229,31

1.146,55

C1

20,00

20,00

10,00

50,00

800,00

200,00

1.000,00

C2

20,86

20,86

10,43

52,15

834,48

208,62

1.043,10

C3

21,72

21,72

10,86

54,31

868,97

217,24

1.086,21

C4

22,93

22,93

11,47

57,33

917,24

229,31

1.146,55

C5

24,31

24,31

12,16

60,78

972,41

243,10

1.215,52

C6

25,86

25,86

12,93

64,65

1.034,48

258,62

1.293,10

D1

22,93

22,93

11,47

57,33

917,24

229,31

1.146,55

D2

24,31

24,31

12,16

60,78

972,41

243,10

1.215,52

D3

25,86

25,86

12,93

64,65

1.034,48

258,62

1.293,10

D4

27,41

27,41

13,71

68,53

1.096,55

274,14

1.370,69

D5

28,97

28,97

14,48

72,41

1.158,62

289,66

1.448,28

D6

31,38

31,38

15,69

78,45

1.255,17

313,79

1.568,97

E1

24,31

24,31

12,16

60,78

972,41

243,10

1.215,52

E2

25,86

25,86

12,93

64,65

1.034,48

258,62

1.293,10

E3

27,41

27,41

13,71

68,53

1.096,55

274,14

1.370,69

E4

28,97

28,97

14,48

72,41

1.158,62

289,66

1.448,28

E5

31,38

31,38

15,69

78,45

1.568,97

313,79

1.882,76

E6

33,28

33,28

16,64

83,19

1.331,03

332,76

1.663,79

F1

27,41

27,41

13,71

68,53

1.096,55

274,14

1.370,69

F2

28,97

28,97

14,48

72,41

1.158,62

289,66

1.448,28

F3

31,38

31,38

15,69

78,45

1.255,17

313,79

1.568,97

F4

36,03

36,03

18,02

90,09

1.441,38

360,34

1.801,72

F5

40,00

40,00

20,00

100,00

1.600,00

400,00

2.000,00

F6

48,28

48,28

24,14

120,69

1.931,03

482,76

2.413,79


cat.


tabellare

1.4.12


tabellare

1.7.13

tabellare

1.12.13

A1

1.151,96

1.169,20

1.177,82

A2

1.186,52

1.204,28

1.213,16

A3

1.221,08

1.239,35

1.248,49

A4

1.278,67

1.297,81

1.307,37

A5

1.336,28

1.356,28

1.366,28

A6

1.393,87

1.414,73

1.425,16

B1

1.221,08

1.239,35

1.248,49

B2

1.278,67

1.297,81

1.307,37

B3

1.336,28

1.356,28

1.366,28

B4

1.393,87

1.414,73

1.425,16

B5

1.451,46

1.473,19

1.484,05

B6

1.532,10

1.555,03

1.566,50

C1

1.336,28

1.356,28

1.366,28

C2

1.393,87

1.414,73

1.425,16

C3

1.451,46

1.473,19

1.484,05

C4

1.532,10

1.555,03

1.566,50

C5

1.624,26

1.648,57

1.660,73

C6

1.727,94

1.753,80

1.766,73

D1

1.532,10

1.555,03

1.566,50

D2

1.624,26

1.648,57

1.660,73

D3

1.727,94

1.753,80

1.766,73

D4

1.831,61

1.859,03

1.872,73

D5

1.935,30

1.964,26

1.978,74

D6

2.096,57

2.127,95

2.143,64

E1

1.624,26

1.648,57

1.660,73

E2

1.727,94

1.753,80

1.766,73

E3

1.831,61

1.859,03

1.872,73

E4

1.935,30

1.964,26

1.978,74

E5

2.096,57

2.127,95

2.143,64

E6

2.223,29

2.256,56

2.273,20

F1

1.831,61

1.859,03

1.872,73

F2

1.935,30

1.964,26

1.978,74

F3

2.096,57

2.127,95

2.143,64

F4

2.407,59

2.443,63

2.461,65

F5

2.672,55

2.712,55

2.732,55

F6

3.225,49

3.273,76

3.297,90

Art. 64 - Corresponsione della retribuzione

La retribuzione corrisposta alle lavoratrici e ai lavoratori dovrà risultare da apposito prospetto paga nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare l'importo corrisposto nonché tutte le ritenute effettuate; il pagamento avverrà di norma entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento.

Art. 65 - Tredicesima mensilità

Entro il 20 dicembre di ciascun anno l'Ente, Opera e Istituto corrisponderà al personale dipendente un importo pari a 1 mensilità della retribuzione.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno la lavoratrice e il lavoratore avranno diritto a tanti 12simi dell'ammontare della 13a mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato.

Per quanto riguarda la 13a mensilità spettante per i periodi di assenza per malattia, per gravidanza e puerperio si rinvia a quanto riportato negli appositi articoli del presente contratto.

Le frazioni di mese pari o superiori ai 15 giorni saranno considerate come mese intero.

Art. 66 - Trattamento di fine rapporto

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al personale è corrisposta una indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari a 1 mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Le frazioni di anno, anche nel corso del 1° anno di servizio, si computano per 12simi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero.

Per tutto il personale in servizio per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la legge del 29 maggio 1982 n. 297.

Le voci che rientrano nel computo del TFR sono le seguenti:

- retribuzione come da inquadramento

- eventuali scatti individuali di anzianità maturati

- indennità per mansioni superiori

- eventuali superminimi

- eventuali assegni ‘ad personam’

- tredicesima mensilità

- eventuale indennità sostitutiva di preavviso

- eventuali altre indennità ricorrenti

Gli Enti, Opere e Istituti che applicano il trattamento previdenziale ed assicurativo ex INPDAP seguono la normativa di riferimento.

Art. 67 - Trattamento economico conseguente a passaggio

alla categoria superiore

Nel caso di passaggio alla categoria superiore, ove il nuovo stipendio base fosse inferiore a quello in godimento, il dipendente conserverà ‘ad personam’ la relativa differenza, riassorbibile con gli incrementi futuri.

Art. 68 - Uso della mensa e dell'alloggio

Nelle sedi ove esiste il servizio di somministrazione dei pasti e/o la disponibilità dell'alloggio, il personale che ne usufruisce è tenuto a rimborsare gli importi corrispettivi.

L’importo non può essere inferiore ad € 1,50 per ciascun pasto a partire dal 1° gennaio 2004.

Potrà usufruire della somministrazione dei pasti soltanto il personale in servizio e in turno.

L'alloggio di servizio può essere dato in uso esclusivamente per il tempo di coincidenza con il rapporto di lavoro, e il corrispettivo del suo utilizzo sarà commisurato ai valori normali di mercato, ridotti al 30%.

Il vitto e l'alloggio non costituiscono ad alcun titolo elemento della retribuzione.

Art. 69 - Lavoro straordinario diurno, notturno, festivo

e lavoro supplementare

Fermo restando quanto detto all'art. 22 per il personale dipendente con contratto part-time, il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare di norma le 100 ore annue per dipendente.

È considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 38 ore settimanali.

È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali.

Con periodicità annuale, in sede di trattativa decentrata, le Parti si incontrano per definire i criteri generali per l'utilizzo di dette ore.

Il lavoro supplementare e straordinario oltre il tetto di 100 ore e fino a 160 ore sarà utilizzato, d'intesa con le rappresentanze sindacali, per comprovate esigenze di servizio.

Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo.

Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e/o straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e/o straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.

È considerato lavoro straordinario notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6, sempre che non trattasi di regolare turno di servizio; si considera lavoro festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art. 46 o nelle giornate programmate come riposo settimanale.

Le quote di maggiorazione per il lavoro supplementare e straordinario diurno, notturno e festivo sono le seguenti:

- lavoro straordinario diurno: 15%

- lavoro straordinario notturno: 30%

- lavoro straordinario festivo: 50%

Le diverse maggiorazioni non sono cumulabili fra loro.

Per la determinazione della paga oraria agli effetti del computo del lavoro supplementare e straordinario diurno, festivo, notturno, la retribuzione mensile di cui all'art. 62 viene divisa per 164.

Il lavoro supplementare e quello straordinario devono essere autorizzati espressamente per iscritto dall'Amministrazione.

Art. 70 - Indennità per lavoro ordinario notturno e festivo

In aggiunta alla normale retribuzione spettante alla dipendente e al dipendente, competono le seguenti indennità orarie:

- servizio ordinario notturno in turno: € 1,63

- servizio ordinario domenicale e/o festivo: € 1,63

- servizio ordinario festivo notturno: € 2,17

Le diverse maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.

È considerato lavoro ordinario notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6.

Art. 71 - Indennità di direzione

Al personale con qualifica di Quadro e compiti di direzione compete l'indennità lorda onnicomprensiva di direzione per 12 mensilità annue nella seguente misura:

- per il personale inquadrato nella fascia F1): € 90,00

- per il personale inquadrato nella fascia F2): € 120,00

- per il personale inquadrato nella fascia F3): € 150,00

- per il personale inquadrato nella fascia F4): € 180,00

- per il personale inquadrato nella fascia F5): € 210,00

- per il personale inquadrato nella fascia F6): € 240,00

L'indennità prevista per la fascia F1) viene riconosciuta anche al personale inquadrato nella categoria E) cui è riconosciuta la qualifica di Quadro.

Art. 72 - Pronta disponibilità

Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale. La valutazione in ordine alla opportunità e alla misura di adozione di tale istituto deve avvenire in sede locale, previa verifica con le rappresentanze sindacali.

Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.

Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo o nelle festività infrasettimanali, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

Il servizio di pronta disponibilità di norma va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata di 12 ore e dà diritto ad un compenso lordo di € 10,55 raddoppiato (€ 21,10) nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo o in giornata di riposo settimanale.

Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.

L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere comunque durata inferiore alle 4 ore.

In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro supplementare o straordinario, o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio e a richiesta dell'interessato, fermo restando il pagamento della maggiorazione.

Di norma non possono essere previsti per ciascun dipendente più di 8 giorni di disponibilità nel mese.

Per le aree di pronto intervento da stabilire in sede decentrata, l'Ente, Opera e Istituto può istituire un servizio di pronta disponibilità.

Art. 73 - Indennità di funzione

Al personale che ricopra per determinati periodi ruoli organizzativi di coordinamento di cui all'art. 43 spetta una indennità mensile onnicomprensiva lorda da un minimo di € 27,11 ad un massimo di € 108,45 in relazione alla complessità dei compiti e la durata definite da ciascun Ente, Opera, Istituto.

Art. 74 - Missioni e trasferte

Alle lavoratrici e ai lavoratori comandati in servizio fuori sede in località distanti oltre 20 km. spetta, oltre al riconoscimento del tempo con orario di servizio il rimborso delle spese documentate così individuate:

-vitto: fino ad un massimo di € 21,69 per ogni pasto ed € 2,71 per colazione;

-alloggio: albergo di categoria massima “3 stelle” fino ad un massimo di € 75,92;

-mezzi di locomozione: treno o aereo; mezzo proprio, se autorizzato, rimborso di 1/5 del costo della benzina più pedaggio autostradale.

Le trasferte e le modalità di viaggio devono essere preventivamente autorizzate e concordate.

Art. 75 - Attività di soggiorno

Alle lavoratrici e ai lavoratori impiegati in attività di soggiorno, secondo le modalità definite presso ogni singolo Ente, Opera e Istituto, spetta il trattamento economico stabilito tra le Parti in sede di contrattazione decentrata.

Art. 76 - Premio di produttività

Le Parti si impegnano a definire in sede di contrattazione decentrata i programmi e i progetti atti a favorire la qualità dell’attività e il miglioramento della produttività di ogni singolo Ente, Opera e Istituto; in base a detti accordi verrà stabilito ed erogato il premio di produttività.

Titolo XIII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 77 - Rinvio a norma di legge

Per quanto attiene le materie non disciplinate e/o parzialmente regolate dal presente contratto, si fa espresso rinvio alle leggi in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato e allo Statuto dei lavoratori in quanto applicabile.

Art. 78 - Inscindibilità delle norme contrattuali

Le norme del presente contratto devono essere considerate sotto ogni aspetto e a qualsiasi fine, correlative e inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun trattamento previsto da altri precedenti contratti di lavoro adottati.

Il presente CCNL costituisce l'unico contratto in vigore tra le Parti contraenti.

Art. 79 - Condizioni di miglior favore

Sono conservate, fino ad esaurimento, non assorbibili le condizioni di miglior favore in atto per le lavoratrici e i lavoratori alla data di decorrenza del presente contratto. Come tali sono da intendersi quelle risultanti rispettivamente nell'ambito del trattamento economico ed in quello normativo; pertanto, entro 6 mesi dalla firma del contratto verranno individuate specifiche norme di armonizzazione nell'ambito retributivo e normativo tra il trattamento preesistente e quello stabilito dal presente contratto.

Le difficoltà interpretative dovranno essere riportate alla Commissione paritetica bilaterale.

Art. 80 - Norme di inquadramento del personale in servizio

Gli assegni che si sono venuti a determinare nella fase di inquadramento, in applicazione a quanto previsto dal precedente CCNL validità 2002/2005, vengono denominati ‘assegni ad personam derivanti dalla contrattazione’, distinti da altri assegni ‘ad personam’ preesistenti.

Detti assegni ‘ad personam’ derivanti dalla contrattazione sono riassorbili in caso di successivo passaggio di fascia economica e/o di categoria secondo la seguente procedura:

-tali assegni saranno riassorbiti in caso di passaggio di fascia economica (valore parametrale), qualora il loro valore sia inferiore alla metà della differenza tra fascia economica di inquadramento e fascia superiore;

-se detta differenza è superiore alla metà, l'assorbimento avverrà per un valore pari al 50% dell'assegno contrattuale. Il rimanente 50% sarà assorbito nella eventualità di un ulteriore passaggio di fascia economica;

-in caso di passaggio a categoria superiore, con conseguente inquadramento in un parametro economico superiore, l'assorbimento avrà luogo in ogni caso per il 100% del valore dell'assegno contrattuale.

Gli eventuali assegni ‘ad personam’ o condizioni di miglior favore derivanti dal precedente contratto potranno essere utilizzati nella fase di nuovo inquadramento fino ad esaurimento. La verifica verrà fatta a livello decentrato.

Art. 81 - Previdenza complementare

Le Parti, preso atto delle norme previste dal D.lgs. del 21 aprile 1993 n. 124 e s.m.i. in materia di previdenza complementare si impegnano ad assumere tutte le iniziative necessarie per la costituzione di un Fondo di previdenza complementare, in coerenza con i principi contenuti nelle disposizioni citate.

A tal fine convengono sulla necessità di compiere un'ampia disamina dei problemi relativi alla costituzione di detto Fondo o per l'adesione ad un Fondo già esistente, approfondendone tutti gli aspetti tecnico-normativi ed economici.

Le Parti concordano di costituire entro 3 mesi dalla firma del presente CCNL, un gruppo di lavoro paritetico che potrà avvalersi dell'apporto di esperti competenti in materia.

Dichiarazione congiunta n. 1

Nel caso di quegli Enti, Opere e Istituti che per motivi storici si trovavano a corrispondere retribuzioni con basi di molto inferiori a quelle previste dal presente contratto (Casa di riposo di Vittoria, Scicli e Cerignola), il contratto viene adottato nella sua completezza per la parte normativa, mentre si procederà a stabilire le modalità e i tempi di adeguamento delle retribuzioni con protocolli per singolo Ente, Opera e Istituto, compatibilmente con le risorse disponibili e con riferimento al contesto economico presente nelle varie realtà territoriali.

Detti protocolli saranno fatti pervenire alla Commissione paritetica bilaterale nazionale il cui intervento può essere richiesto qualora sorgano problemi di applicazione.

Dichiarazione congiunta n. 2

Le Parti si impegnano:

- a contattare immediatamente il Ministero del lavoro, salute e politiche sociali al fine di una pronta definizione delle tabelle ministeriali di costo del lavoro come determinato a seguito del presente rinnovo contrattuale.

Le Parti hanno sottoscritto la presente ipotesi di accordo che sarà sottoposta dalle OO.SS. alla consultazione dei lavoratori.

Le Parti si impegnano, per la firma definitiva dell'intero testo contrattuale, ad incontrarsi entro il 15 maggio 2013.

Allegato 1)

Linee-guida per la realizzazione di percorsi formativi

Nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante, si propone di:

1)identificare le competenze in uscita che verranno acquisite attraverso il percorso in apprendistato dei profili previsti;

2)prevedere una formazione di carattere aziendale che verrà realizzata in ambienti idonei e/o con il supporto di enti di formazione certificati (cfr. art. 4, comma 3, D.lgs. 167/2011) e con l'affiancamento di un tutore aziendale;

3)prevedere per ciascun profilo, descritto per competenze in uscita, la necessità di declinarlo successivamente in un Piano formativo individualizzato adeguato alle esigenze dei contesti aziendali e territoriali;

4)riconoscere che i percorsi per “Apprendisti non in possesso di qualifica non saranno sostitutivi dei percorsi a Qualifica, che prevedono di fatto l'esame finale con Commissione incaricata a livello regionale;

5)prevedere che il percorso formativo per l'apprendista potrà però generare crediti formativi che i soggetti potranno esibire m fase di ingresso ai percorsi per l'acquisizione della qualifica in questione e ad oggi realizzati da Enti di formazione certificati, così come previsto da delibere regionali.

Inoltre:

6)

La formazione professionale o di mestiere potrà essere integrata per la parte di base e trasversale dalla offerta pubblica, interna o esterna all'azienda (cfr. art. 4, D.lgs. 167/2011, comma 3).

7)

I percorsi formativi individualizzati potranno essere realizzati attraverso metodologie didattiche che prevedono alternanza fra la teoria e la pratica con supervisione e rielaborazione del processo di apprendimento.

8)

I percorsi formativi allegati, all'interno del Piano Formativo Individualizzato, potranno avvalersi di specifiche metodologie consone al raggiungimento delle competenze previste.

A titolo di esempio si citano le seguenti:

- lezioni frontali

- esercitazioni

- training on the job

- cooperative learning

- etc.

9)

La formazione effettuata dall'apprendista dovrà essere registrata da parte del datore di lavoro sul libretto formativo individuale del lavoratore. Eventuale certificazione delle competenze acquisite è demandata agli specifici sistemi di certificazione regionale (cfr. art. 6, D.lgs. 167/2011, comma 4).

Percorso formativo per apprendista

Area/categoria: Addetta/o alla cucina

Posizione economica A2) - piano biennale (18 mesi)

Descrizione sintetica del profilo

L'addetto alla cucina, su indicazione della funzione superiore, svolge attività di supporto in cucina. Esegue la pulizia e la sanificazione delle attrezzature e dei locali sulla base del piano di pulizia definito; predispone la strumentazione e gli ingredienti da lavorare; verifica lo stoccaggio e la conservazione delle materie prime.

Durata complessiva: 180 ore

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento della qualifica professionale

unità di competenza modalità di erogazione ore totali
teorica on the job
competenze di base e trasverali:
essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare

in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicaree relazionarsi nell'ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base

50 ore 10 ore 60
competenze professionalizzanti:
1) allestire e gestire il posto di lavoro

(locali e attrezzature)

in base alle indicazioni del cuoco,

nel rispetto delle procedure

in materia di igiene degli alimenti

(HACCP) e di sicurezza sul lavoro

10 ore 15 ore 25
2) assistere e collaborare alla preparazione

dei piatti (preparare le materie prime,

i semilavorati, predisposizione

delle strumentazioni etc.)

nel rispetto delle procedure in materia

di igiene degli alimenti (HACCP)

e di sicurezza sul lavoro

30 ore 40 ore 70
3) sanificare e pulire la cucina

e le attrezzature in uso, nel rispetto

delle procedure in materia di igiene

degli alimenti (HACCP) e di sicurezza

sul lavoro

5 ore 20 ore 25
totali parziali professionalizzanti 45 ore 75 ore 120
totali complessivi 95 ore 85 ore 180

Area/categoria: Operaia/o qualificata/o

Posizione economica B1) - Durata apprendistato biennale (24 mesi)

Descrizione sintetica del profilo

L'operaia/o qualificata/o è quella figura In grado di eseguire mansioni operative di tipo manuale, anche di natura complessa, in uno specifico ambito tecnico-produttivo; risponde alle funzioni superiori e collabora con gli altri lavoratori; agisce nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro.

Durata complessiva: 240 ore

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento

della qualifica professionale

unità di competenza

modalitàdi erogazione ore totali
teorica on the job
competenze di base e trasversali:
essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell'ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base

60 ore 20 ore 80
competenze professionalizzanti:
1) eseguire le mansioni di tipo manuale, anche di natura

complessa, assegnate

20 ore 35 ore 55
2) utilizzare le strumentazioni necessarie

per la realizzazione del proprio compito

20 ore 35 ore 55
3) adottare le necessarie misure di sicurezza

a tutela del proprio lavoro e di quello degli altri

25 ore 25 ore 50
totali parziali professionalizzanti 65 ore 95 ore 160
totali complessivi 125 ore 115 ore 240

Area/categoria: Aiuto cuoca/o

Posizione economica B1) - Durata apprendistato biennale (24 mesi)

Breve descrizione del profilo

L'aiuto cuoco è quella figura supporta il cuoco nella preparazione di pasti e bevande, eseguendo le sue indicazioni e/o facendone le veci in sua assenza; utilizza attrezzature, macchinari e le materie prime e semilavorati alimentari necessari per la composizione di un piatto e si occupa autonomamente di alcune fasi del processo produttivo; esegue le indicazioni per il mantenimento dell'ordine e dell'igiene delle attrezzature utilizzate in cucina previste dal piano di sanificazione.

Durata complessiva: 240 ore

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento

della qualifica professionale

unità di competenza modalità di erogazione ore totali
teoric on the job
competenze di base e trasversali:
essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell'ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base 60 ore 20 ore 80
competenze professionalizzanti:
1) utilizzare attrezzature, macchinari, materie prime

e semilavorati alimentari necessari

per la composizione di un piatto

15 ore 30 ore 45
2) gestire in autonomia alcune fasi del processo

produttivo (preparazione di semilavorati di base

di un piatto)

15 ore 30 ore 45
3) utilizzare modalità e tecniche per garantire l’ordine

e l’igiene delle attrezzature utilizzate in cucina

nel rispetto delle procedure in materia di igiene

degli alimenti (HACCP) e di sicurezza sul lavoro

20 ore 20 ore 40
4) relazionarsi in maniera efficace con gli addetti

alla cucina e alla sala

60 ore 100 ore 160
totali parziali professionalizzanti 60 ore 100 ore 160
totali complessivi 120 ore 120 ore 240

Area/categoria: Addetta/o alla Segreteria

Posizione economica B1) - piano biennale (24 mesi)

Descrizione sintetica del profilo

L'addetta/o alla Segreteria svolge le proprie mansioni a supporto delle varie funzioni aziendali; collabora alla realizzazione delle seguenti attività:

-gestione dei flussi informativi e comunicativi via telefono, via fax ed e-mail utilizzando eventualmente una lingua straniera;

-predisposizione di testi scritti quali lettere, comunicati, avvisi, convocazioni etc. e la sistematizzazione di documenti quali report, presentazioni, verbali e resoconti di riunioni etc.;

-organizzazione dell'agenda del/dei responsabile/i di funzione e/o della Direzione;

-esecuzione di operazioni amministrative su indicazione della funzione interessata.

Durata complessiva: 240 ore

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento

della qualifica professionale

unità di competenza modalità di erogazione ore totali
teorica on the job
competenze di base trasversali
essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell'ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base

60 ore 20 ore 80
competenze professionalizzanti
1) supportare la gestione della comunicazione in entrata

e in uscita dall’azienda utilizzando i mezzi

e le tecnologie presenti in azienda

e provvedendo alla sistematizzazione

di informazioni, testi scritti, dati e documenti

25 ore 35 ore 60
2) supportare nella gestione delle agende di lavoro

delle funzioni presenti in azienda, contribuire

alla organizzazione di eventi e riunioni

tenendo in considerazione i vincoli economici

e materiali forniti dall’azienda

25 ore 35 ore 60
3) eseguire operazioni amministrativo-contabili

su richiesta e indicazione della specifica funzione

15 ore 25 ore 40
totali parziali professionalizzanti 65 ore 95 ore 160
totali complessivi 125 ore 115 ore 240

Posizione economica B1) - durata apprendistato (24 mesi)

Descrizione sintetica del profilo

È un addetto in grado di prestare assistenza generica alle persone, al fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere e l'autonomia, nonché l'integrazione sociale.

Nello specifico questo operatore fornisce prestazioni e attività integrate di aiuto domestico, di assistenza diretta alla persona di semplice attuazione, qualora esse siano complementari alle attività socio-assistenziali svolte da operatori maggiormente qualificati e/o che coincidano con quelle svolte normalmente da un familiare.

Durata complessiva della formazione: 240 ore

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento

della qualifica professionale

unità di competenza modalità di erogazione ore totali
teorica on the job
competenze di base e trasversali
essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell'ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base 60 ore 20 ore 80
competenze professionalizzanti:
1) sostenere la persona nel mantenimento delle autonomie

residue e nella gestione delle attività della vita

quotidiana

20 ore 60 ore 80 ore
2) supportare la persona nella cura domestico-ambientale 10 ore 40 ore 50
3) collaborare con la persona nella gestione

delle pratiche amministrative

10 ore 20 ore 30
totali parziali professionalizzanti 40 ore 120 ore 160
totali complessivi 100 ore 140 ore 240

Area/categoria: Impiegata/o d'ordine

Posizione economica C1) - piano biennale (24 mesi)

Descrizione sintetica del profilo

L'impiegato/a d'ordine svolge attività di tipo amministrativo in base alle disposizioni dei superiori gerarchici. In particolare, svolge mansioni di segretariato e/o di tipo commerciale e di relazione con i clienti e fornitori come: ricezione e filtro delle telefonate, addetto alla reception, protocollo e smistamento posta, archiviazione di documenti, tenuta della piccola cassa, stesura lettere, commissioni in banche e uffici, sistemazione corrispondenza e fax, inserimento dati, fotocopie, gestione appuntamenti e telefonate.

Durata complessiva: 240 ore

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento

della qualifica professionale

unità di competenza modalitàdi erogazione ore totali
teorica on the job
competenze di base e trasversali:
essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell'ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base 60 ore 20 ore 80
competenze professionalizzanti:
1) applicare procedure e adempimenti amministrativi

e d’ufficio ttra i quali le procedure di archiviazione

e di tenuta dei registri

28 ore 32 ore 60
2) applicare i programmi gestionali in uso in azienda 20 ore 32 ore 52
3) relazionarsi con il personale, i clienti

e i fornitori

18 ore 30 ore 48
totali parziali professionalizzanti 66 ore 94 ore 160
totali complessivi 126 ore 114 ore 240

Area/categoria: Animatrice/ore senza titolo

Posizione economica C1) - durata apprendistato biennale (24 mesi)

Descrizione sintetica del profilo

L'operatore con funzioni di animatore è in grado di coadiuvare la realizzazione di interventi di animazione socio-culturale ed educativa attraverso la conduzione di laboratori di attività manuali per il mantenimento e potenziamento delle attività residue. Collabora con l'equipe per la realizzazione di animazioni socio-ricreative.

Durata complessiva della formazione: 240 ore

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento

della qualifica professionale

unità di competenza modalità di erogazione ore totali
teorica on the job
competenze di base e trasversali:
essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell'ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base 60 ore 20 ore 80
competenze professionalizzanti:
1) programmare, sulla base di un progetto preesistente,

la realizzazione di interventi di animazione ludico-

ricreativa

10 ore 30 ore 40
2) relazionarsi e comunicare con l’assistito e le altre

figure coinvolte nella attività socio-occupazionale

(fisioterapisti, operatori socio-sanitari,

familiari)

14 ore 26 ore 40
3) conoscere tecniche e attività manuali o laboratoriali 14 ore 26 ore 40
4) realizzare e condurre in équipe interventi

di animazione ludico-ricreativa ed espressiva

con finalità di riabilitazione sociale

12 ore 28 ore 40
totali parziali professionalizzanti 50 ore 110 ore 160
totali complessivi 110 ore 130 ore 240

Area/categoria:

- assistente domiciliare e dei servizi tutelari

- operatrice/ore socio-sanitario

- addetto all'assistenza di base o altrimenti definita formato/a

Posizione economica C3) - durata apprendistato (18 mesi)

Descrizione sintetica del profilo

È un operatore in grado di prestare assistenza di base alle persone in condizione di disagio e/o di non autosufficienza, al fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere e l'autonomia, nonché l'integrazione sociale.

Nello specifico questo operatore fornisce prestazioni di assistenza diretta alla persona: di igiene e assistenza personale (A.D.L., Activity Daily Living), di mobilizzazione, di somministrazione dei pasti e di promozione sociale.

Durata complessiva della formazione: 150 ore

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento

della qualifica professionale

unità di competenza modalità di erogazione ore totali
teorica on the job
competenze di base e trasversali: 50 ore 10 ore 60
essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell'ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base
competenze professionalizzanti:
1)promuovere il benessere psicologico e relazionale della persona 8 ore 22 ore 30
2) adattare gli ambienti di vita e di cura ai bisogni della persona 4 ore 16 ore 20
3)assistere e curare la persona in osservazionza del piano - di assistenza - individualizzato nel lavoro d'équipe

8 ore 12 ore 20
4) soddisfare i bisogni primari della persona quali,

ad esempio, cura e igiene personale, vestizione,

mobilità, assunzione dei cibi etc.

4 ore 16 ore 20
totali parziali professionalizzanti 24 ore 66 ore 90
totali complessivi 74 ore 76 ore 150

Area/categoria: Educatrice/tore senza titolo

Posizione economica C1) - durata apprendistato biennale (24 mesi)

Descrizione sintetica del profilo

L'educatore svolge attività educative e di animazione socio-culturale affiancando altre figure di operatori, quali l'assistente sociale, l'insegnante e i tecnici della riabilitazione, collabora e supporta nella progettazione di percorsi socio-educativi e gestisce le attività a diretto contatto con bambini, adolescenti, soggetti in condizione di svantaggio.

Durata complessiva della formazione: 240 ore

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento

della qualifica professionale



unità di competenza


modalità

di erogazione


ore totali


teorica

on the job



competenze di base e trasversali:





essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell'ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base




60 ore



20 ore



80


competenze professionalizzanti:





1) collaborare e supportare nella progettazione di percorsi

socio-educativi


10 ore


30 ore


40

2) relazionarsi e comunicare con l’utente e le altre figure coinvolte

nella attività socio-educativa (colleghi, professionisti, familiari

dell’utente)



10 ore


30 ore


40

3) sapersi relazionare con la rete dei servizi nel sistema di welfare

locale



10 ore


30 ore


40

4) saper gestire le attività socio-educative individuali e di gruppo


10 ore

30 ore

40

totali parziali professionalizzanti


40 ore

120 ore

160

totali complessivi

100 ore

140 ore

240

Descrizione sintetica del profilo

L'animatore è in grado di realizzare interventi di animazione socio-culturale ed educativa attivando processi di sviluppo dell'equilibrio psicofisico e relazionale di persone e gruppi di utenza stimolandone le potenzialità ludico-culturali ed espressivo-manuali.

Durata complessiva della formazione: 360 ore

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento

della qualifica professionale



unità di competenza


modalità

di erogazione


ore totali


teorica

on the job



competenze di base e trasversali:





essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell'ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base




100 ore



20 ore



120


competenze professionalizzanti:





1) progettare interventi di prevenzione e di riabilitazione sociale

10 ore

50 ore

60

2) relazionarsi e comunicare con l’assistito e le altre figure coinvolte

nella attività socio-occupazionale (fisioterapisti, operatori socio-

sanitari, familiari)



10 ore


50 ore


60

3) conoscere e applicare tecniche di animazione sociale e di conduzione

di laboratori manuali


10 ore


50 ore


60

4) realizzare in tutte le fasi che li compongono interventi

di animazione teatrale ed espressiva con finalità di riabilitazione

sociale



10 ore


50 ore


60

totali parziali professionalizzanti


40 ore

200 ore

240

totali complessivi

140 ore

220 ore

360

Area/categoria: educatrice/ore professionale

Posizione economica D1) - durata apprendistato 18 mesi

Breve descrizione del profilo

L'educatore professionale conosce e interagisce con il sistema di welfare locale e la rete dei servizi territoriali; organizza e gestisce progetti e servizi educativi e riabilitativi in ambito sociosanitario, socio-assistenziale ed educativo rivolti a persone di diversa età e condizione in contesti multidisciplinari, volti a promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale e di inserimento e partecipazione alla vita sociale. Per il conseguimento di tali obiettivi, l'educatore agisce sulla relazione interpersonale, sulle dinamiche di gruppo, sul sistema familiare, sul contesto ambientale e sulla organizzazione dei servizi.

Durata complessiva: 150 ore

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento

della qualifica professionale



unità di competenza


modalità

di erogazione


ore totali


teorica

on the job



competenze di base e trasversali:





essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell'ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base




50 ore



10 ore



60


competenze professionalizzanti:





1) progettare attività, servizi e strumenti in risposta ai bisogni

individuali nell’ambito della rete dei servizi e del sistema

di welfare locale

12 ore


26 ore


38

2) sostenere, guidare e mediare dinamiche relazionali e comunicative

individuali e di gruppo


4 ore


20 ore


24

3) utilizzare metodologie e tecniche socio-educative per la gestione

delle attività individuali e di gruppo


8 ore


20 ore


28

totali parziali professionalizzanti


24 ore

66 ore

90

totali complessivi

74 ore

76 ore

150

Area/categoria: addetta/o sala e piani

Posizione economica A2) - piano biennale (18 mesi)

Descrizione sintetica del profilo

L'addetto sala e piani svolge una attività di servizio diretto all'ospite nell'ambito della accoglienza e ristorazione. Esegue la pulizia e riassetto dei piani, delle camere e delle relative dotazioni, predispone la sala in base alle diverse tipologie di servizio, effettua il servizio ai tavoli oltre che a provvedere ad apparecchiare e sparecchiare gli stessi.

Durata complessiva: 180 ore

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento

della qualifica professionale






modalità

di erogazione


ore totali


teorica

on the job



competenze di base e trasversali:





essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell'ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base




50 ore



10 ore



60


competenze professionalizzanti:





1) allestire e gestire il posto di lavoro, conoscere e saper presentare

il territorio e la realtà in cui opera, saper adottare uno stile

comunicativo adeguato al proprio profilo

15 ore


15 ore


30

2) operare in un contesto aziendale orientato alla qualità,

alla accoglienza e alla soddisfazione dell’utente, conoscere e saper

applicare le tecniche e le procedure per l’effettuazione di pulizia

e riassetto dei piani, delle camere e delle relative dotazioni,

conoscere e saper applicare le tecniche relative alle diverse

tipologie di servizio




20 ore



45 ore



65

3) relazionarsi in maniera efficace con le altre aree organizzative

aziendali, assicurare lo stato di pulizia di strumenti e dotazioni


5 ore


20 ore


25

totali parziali professionalizzanti


40 ore

80 ore

120

totali complessivi

90 ore

90 ore

180

ccnl personale dipendente da enti, opere e istituti valdesi 2010-2012 - 2010

Data di inizio validità: → 2010-01-01
Data di fine validità: → 2012-12-31
Settore: → Istruzione, ricerca
Settore pubblico o privato: → Nel settore non profit
Concluso da:
Associazioni imprenditoriali: → 
Sindacati: →  FP - Federazione dei Lavoratori della Funzione Pubblica, FPS - Federazione dei lavoratori pubblici e servizi

FORMAZIONE

Programmi di formazione: → Sì
Stage: → Sì
Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: → Sì

MALATTIA E INVALIDITA'

Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): → 100 %
Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: → 180 giorni
Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: → Sì
Congedo pagato per mestruazioni: → No
Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: → Sì

SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA

Assistenza medica: → No
Assistenza medica per i familiari: → No
Contributo all'assicurazione sanitaria: → No
Assicurazione sanitaria per i familiari: → No
Politica di salute e sicurezza: → Sì
Formazione sulla salute e la sicurezza: → Sì
Fornitura di indumenti protettivi: → Sì
Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: → Sì
Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e/o del rapporto lavoro-salute: → 
Assistenza funeraria: → No

DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA

Congedo di maternità pagato: → 21.5 settimane
Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base
Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: → Sì
Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: → Sì
Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: → No
Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: → No
Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: → No
Permessi per esami medici prenatali: → No
Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: → No
Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: → No
Servizi rivolti alle madri che allattano: → Sì
Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: → No
Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: → No
Contributo monetario / sussidio per l'istruzione dei figli: → No
Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: → 180 giorni
Congedo di maternità pagato: → 3 giorni
Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: → 3 giorni

UGUAGLIANZA DI GENERE

Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: → No
Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: → No
Pari opportunità di promozione per le donne: → No
Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: → No
Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: → No
Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: → Sì
Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: → Sì
Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della/del partner: → No
Sostegno alle lavoratrici con disabilità: → No
Monitoraggio della parità di genere: → Sì

CONTRATTI DI LAVORO

Durata del periodo di prova: → 30 giorni
I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: → Sì
Disposizioni relative ai lavoratori temporanei/precari: → No
Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No
Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No

ORARI DI LAVORO E FERIE

Ore di lavoro giornaliere: → 7.6
Ore di lavoro settimanali: → 38.0
Giorni lavorativi settimanali: → 5.0
Ferie annuali retribuite: → 26.0 giorni
Ferie annuali retribuite: →  settimane
Giorni festivi retribuiti: → Anniversario della Liberazione (25 aprile), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Festa della Repubblica (2 giugno), Primo dell’Anno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Pentecost Monday / Whit Monday / Monday of the Holy Spirit / Deluge Monday - Kataklysmos (day after Pentecost / seventh Monday after Easter), Assunzione / Ferragosto (15 agosto), Tutti i Santi (1 novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre)
Almeno un giorno di riposo settimanale: → Sì
Numero massimo di domeniche / giorni festivi che si possono lavorare in un anno: → 
Permessi retribuiti per attività sindacale: →  giorni
Permessi retribuiti per udienze o doveri amministrativi: → 3.0 giorni
Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: → Sì

STIPENDI

Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: → Yes, in more than one table
Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: → No
Stipendio più basso stabilito: → Months
Stipendio più basso: → EUR 1177.82
Adeguamento al costo della vita: → 

Aumento di stipendio:

Aumento di stipendio: → EUR 17.24

Pagamento extra una tantum:

Pagamento extra una tantum: → 100 %
Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: → No

Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:

Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: → EUR  al mese
Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: → No

Retribuzione del lavoro precario / a chiamata:

Retribuzione del lavoro precario / a chiamata: → EUR 10.55
Retribuzione del lavoro precario / a chiamata solo di domenica: → No
Retribuzione del lavoro precario / a chiamata tutti i giorni della settimana: → No

Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:

Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:

Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: → EUR  per una domenica

Buoni pasto:

Indennità per i pasti fornita: → No
Assistenza legale gratuita: → Sì
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