Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE (FISM)

PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI ALL’INFANZIA

E ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA NON STATALI

18323 - T271

1 gennaio 2016 / 31 dicembre 2018

- FISM (Federazione Italiana Scuole Materne)

e

- FLC/CGIL

- CISL/Scuola

- UIL/Scuola

- SNALS/ConfSAL

Testo Ufficiale

Proprietà riservata.

Le OO.SS. FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS-ConfSAL per salvaguardare l’intera proprietà del presente testo, unitariamente alla FISM, ne vietano la riproduzione totale e parziale ad enti, organizzazioni, imprese e privati ai sensi e per gli effetti degli artt. 2575 e 2577 CC e leggi speciali collegate, salvo precisa autorizzazione scritta per la sua pubblicazione.

- FISM (Federazione Italiana Scuole Materne)

via della Pigna 13/A - 00186 ROMA

tel. 06/69870511 - fax 06/69925248

fismnazionale@tin.it

www.fism.net

- FLC/CGIL

via L. Serra 31 - 00153 ROMA

tel. 06/83966800 - fax 06/5883440

organizzazione@flcgil.it

www.flcgil.it

- CISL/Scuola

via A. Bargoni 8 - 00153 ROMA

tel. 06/583111 - fax 06/5881713

cisl.scuola@cisl.it

www.cislscuola.it

- UIL/Scuola

via Marino Laziale 44 - 00179 ROMA

tel. 06/7846941 - fax 06/7842858

uilscuola@uilscuola.it

www.uil.it/uilscuola

- SNALS/ConfSAL

via L. Serra 5 - 00153 ROMA

tel. 06/588931 - fax 06/5897251

info@snals.it

www.snals.it

Il giorno 12 dicembre 2016, in Roma, presso la sede della FISM a Roma, in via della Pigna 13/A, tra:

-FISM (Federazione Italiana Scuole Materne), rappresentata dal segretario nazionale Luigi Morgano, dal capo delegazione negoziale Giannino Zanfisi, Ugo Lessio, Claudio Gabusi, Dario Cangialosi e Antonio Trani

e

-FLC/CGIL, rappresentata dal segretario generale Francesco Sinopoli, Luigi Rossi, Massimo Mari e Giusto Scozzaro;

-CISL/Scuola, rappresentata dalla segretaria generale Maddalena Gissi ed Elio Formosa;

-UIL/Scuola, rappresentata dal segretario generale Giuseppe Turi, Pasquale Proietti e Adriano Enea Bellardini;

-SNALS/ConfSAL, rappresentato dal segretario generale Marco Paolo Nigi, Roberto Mollicone e Silvestro Lupo

hanno stipulato il presente CCNL che disciplina il trattamento normativo ed economico 2016-18 per il personale occupato nei servizi della infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla FISM.

Abbreviazioni:

art. - articolo

artt. - articoli

ASL - Azienda Sanitaria Locale

ATA - Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario

cat. - categorie

CC - Codice Civile

CCNL - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

CdS - Contratto di Solidarietà

CTD - Contratto a Tempo Determinato

CTI - Contratto a Tempo Indeterminato

CFL - Contratto Formazione Lavoro

DL - Decreto Legge

D.lgs. - Decreto legislativo

DM - Decreto Ministeriale

DPR - Decreto Presidente della Repubblica

DPL - Direzione Provinciale Lavoro

EDR - Elemento Distinto Retribuzione

FL - Formazione Lavoro

GU - Gazzetta Ufficiale

ISTAT - Istituto di statistica

OP - Organismo Paritetico

O.S. - Organizzazione sindacale

OO.SS. - Organizzazioni sindacali

RD - Regio Decreto

RDL - Regio Decreto Legge

RLS - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

RSA - Rappresentanza Sindacale Aziendale

RSU - Rappresentanza Sindacale Unitaria

SSN - Servizio Sanitario Nazionale

TFR - Trattamento di Fine Rapporto

UPLMO - Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione

Titolo I - SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO - DURATA

Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto.

Il presente contratto si applica al personale dei servizi educativi della infanzia e socio-educativi della prima infanzia gestiti da enti morali e non profit, enti religiosi, associazioni, persone giuridiche private, cooperative, le IPAB e le ex IPAB, di seguito definiti anche “enti”, “gestori”, “istituti”, “scuole” aderenti o rappresentati dalla FISM.

Il CCNL si applica anche al personale dipendente occupato in altri servizi a valenza socio-educativa quali: Centri estivi, colonie e soggiorni, ludoteche, “sezioni primavera” etc.

Il CCNL si applica anche ai rapporti di lavoro svolti presso le sedi FISM, salvo che non sia già in atto l’applicazione di altro CCNL più favorevole ai lavoratori. Il presente CCNL tutela anche il personale dipendente da altre istituzioni socio-educative qualora l’ente gestore dichiari di accettarne integralmente la disciplina, prevedendo ciò nel contratto individuale di lavoro.

La normativa del presente contratto, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va estesa, per quanto compatibile, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Art. 2 - Decorrenza e durata.

Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2016 e scade il 31 dicembre 2018.

Le Parti danno atto che il precedente CCNL quadriennale 2006-09 si è rinnovato fino al 31.12.12 in conseguenza dell’Accordo-ponte stipulato il 22.5.12.

Per il periodo 1.1.13/31.12.15 le Parti, dato atto della applicazione in continuità della parte giuridica del precedente CCNL, concordano che, per la parte economica, al personale di tutti i livelli sia corrisposta una indennità ‘una tantum’ come stabilito dall’art. 47 del presente CCNL.

Il presente contratto potrà essere disdettato da ciascuna parte contraente almeno 6 mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata a/r o tramite PEC.

In caso di disdetta il presente contratto rimane in vigore fino alla stipula del nuovo.

Art. 3 - Inscindibilità.

Le parti stipulanti convengono che le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto e a qualsiasi fine, correlative e inscindibili fra loro e sostituiscono ad ogni effetto il precedente CCNL salvo quanto qui espressamente richiamato.

Titolo II - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

13

13

Il presente CCNL viene stipulato in coerenza con i principi e le norme contenuti negli Accordi interconfederali stipulati tra le Confederazioni sindacali dei lavoratori e le Organizzazioni dei datori di lavoro su temi di carattere generale e/o settoriale.

In particolare le Parti:

- si danno atto, in nome proprio e per conto rispettivamente degli enti e delle scuole da esse rappresentati e delle rappresentanze dei lavoratori che operano nelle medesime, che la condizione necessaria per il consolidamento delle relazioni sindacali è la puntuale osservanza del presente CCNL ai diversi livelli;

- si impegnano a rispettare e a fare rispettare i principi e le norme del CCNL presso i propri associati;

- confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso il costante scambio di reciproche informazioni sulla organizzazione del lavoro e sul funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie oggetto di informazione e consenta di concludere accordi per l’ottimale attuazione degli istituti contrattuali presso gli enti ai fini del miglioramento della qualità dei servizi del sistema integrato nazionale dei servizi socio-educativi;

- concordano sulla opportunità di realizzare momenti di incontro per procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche del settore, alle sue prospettive di sviluppo e ai processi di ristrutturazione, di adeguamento e di aggiornamento del medesimo.

La FISM conferma come proprio impegno prioritario la salvaguardia della occupazione, considerandolo correlativo al mantenimento delle strutture operative dei servizi socio-educativi.

Le OO.SS. ribadiscono, da parte loro, la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio delle scuole del sistema paritario nazionale nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e qualitativamente competitive consentano ai lavoratori di avere le garanzie per la continuità dell’impiego e la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Fermo restando che il rapporto di lavoro tra l’ente gestore e il personale dipendente è a tempo indeterminato, le Parti concordano sull’uso di alcuni istituti contrattuali e su modalità di lavoro più flessibili, espressamente previsti dal presente contratto.

Capitolo I - RELAZIONI SINDACALI

Le relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle responsabilità in capo agli enti gestori e alle OO.SS., sono ordinate in modo coerente con l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e di favorire la crescita professionale del personale al fine di incrementare e mantenere una elevata efficacia ed efficienza dei servizi erogati alla collettività. Il predetto obiettivo comporta la necessità di assicurare stabili relazioni sindacali, che si articolano nei seguenti modelli relazionali: concertazione, informazione, bilateralità.

La concertazione mira a definire una architettura di relazioni che, nel rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità, consenta alla FISM in rappresentanza degli enti gestori e alle OO.SS. di categoria in rappresentanza dei lavoratori, di affrontare i complessi aspetti del sistema nazionale dei servizi socio-educativi dell’infanzia e di condividere eventuali ipotesi di soluzione. Obiettivi dei suddetti modelli relazionali sono l’innovazione e lo sviluppo qualitativo dei servizi socio-educativi anche a livello territoriale mediante anche l’istituzione di apposite strutture operative come di seguito convenuto.

Le Parti ribadiscono la rilevanza della materia dell’igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro, il cui perseguimento si realizza mediante la puntuale applicazione delle specifiche norme unitamente a quanto previsto dal CCNL.

Ciò premesso, la FISM e le OO.SS. concordano sulla necessità di istituire:

- l’Ente Bilaterale Nazionale;

- l’Osservatorio Nazionale;

- la Commissione Paritetica Nazionale e le Commissioni Paritetiche

Regionali.

Art. 4 - Ente Bilaterale Nazionale.

Le parti firmatarie del CCNL ritengono opportuno costituire, nell’arco di vigenza del presente CCNL, l’Ente Bilaterale Nazionale.

L’Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:

-incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore;

- promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri Organismi orientati ai medesimi scopi;

- istituire e gestire l’Osservatorio Nazionale, di cui al successivo paragrafo, nonché coordinare l’attività degli Osservatori regionali;

- seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;

- promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva, nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;

- attuare gli altri compiti che le Parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale e Regionale;

- promuovere forme di previdenza complementare.

Nota a verbale.

Le Parti convengono di definire entro il 31.12.18 le finalità, la composizione e lo statuto per la costituzione dell’Ente Bilaterale Nazionale. Detta Commissione sarà composta da rappresentanti della FISM e da rappresentanti delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL. Qualora l’ente non venga costituito, le Parti valuteranno la possibilità di aderire a un altro Ente Bilaterale Nazionale di settore.

4.1) Osservatorio Nazionale.

Le Parti convengono di costituire, nell’ambito dell’Ente Bilaterale Nazionale, l’Osservatorio Nazionale permanente, allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione dei problemi economici, sociali e occupazionali del settore e ad orientare l’azione dei propri rappresentanti nella consapevolezza della importanza dello sviluppo di relazioni di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.

Le iniziative di studio, ricerche e indagini promosse congiuntamente possono essere avviate dopo intese fra le Parti, valutando anche la possibilità di utilizzare i finanziamenti nazionali e comunitari disponibili. Nell’ambito degli Osservatori sono costituite le seguenti sezioni:

4.2) Sezione ambiente e sicurezza.

Le Parti, riconfermando il comune impegno per la massima sicurezza sul lavoro convengono, anche alla luce della esperienza realizzata, di sviluppare ulteriormente l’attività della presente sezione dell’Osservatorio nazionale e regionale.

A tal fine la Sezione ambiente e sicurezza persegue i seguenti obiettivi:

- migliorare e intensificare l’azione di orientamento delle Scuole, delle Commissioni ambiente/RLS, delle RSA e dei lavoratori verso criteri di gestione delle problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro improntati alla partecipazione;

- predisporre linee-guida e moduli formativi adeguati alle peculiarità settoriali, valutando anche l’esigenza di collegamento con l’Organismo bilaterale interconfederale;

-confrontare i reciproci orientamenti a fronte della evoluzione della normativa nazionale comunitaria sull’ambiente e la sicurezza;

-attuare azioni di prevenzione del mobbing anche attraverso momenti di monitoraggio e di analisi.

4.3) Sezione Formazione.

La sezione Formazione si pone i seguenti obiettivi:

-valorizzazione professionale delle risorse umane;

-aggiornamento professionale dei lavoratori;

-monitoraggio e incentivazione delle iniziative formative;

-realizzazione di sinergie con l’Organismo bilaterale nazionale e con gli Organismi bilaterali regionali.

4.4) Sezione Mercato del Lavoro.

Si propone in particolare di monitorare, al fine di valutarne il grado e le modalità di applicazione, il ricorso ai contratti a termine, ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, all’apprendistato, ai contratti di inserimento lavorativo, ai contratti a tempo parziale.

4.5) Norma transitoria.

Le Parti convengono di demandare le materie e le competenze proprie dell’Ente bilaterale, fino alla costituzione dello stesso, alla Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo art. 5/A.

Art. 5 - Commissioni Paritetiche Nazionale e Regionali.

A) Commissione Paritetica Nazionale.

La Commissione Paritetica è l’Organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l’aggiornamento del contratto in materia di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie.

Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per:

-esaminare l’andamento della occupazione nel settore dei servizi socio-educativi per l’infanzia, con particolare riferimento a quella giovanile, anche in rapporto all’utilizzo dei contratti di apprendistato professionalizzante;

-esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione degli istituti contrattuali e /o delle singole clausole;

-individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall’attuale classificazione;

-discutere qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato;

-concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora intervenissero modifiche strutturali dell’ente e/o disposte dalle autorità scolastiche e dalla legislazione del lavoro;

-approvare il protocollo dei servizi minimi essenziali in attuazione di quanto previsto dalle leggi 12.6.90 n. 146 e 11.4.00 n. 83. A tal fine le Parti, entro 180 giorni dalla firma del presente contratto, si incontreranno per definire il relativo protocollo di intesa.

La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso la FISM nazionale.

La FISM provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.

La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza, anche separata, delle parti firmatarie del presente CCNL.

La data della convocazione è fissata, d’accordo fra le Parti, entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.

La Commissione, prima di deliberare, può convocare le Parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia dell’argomento.

Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo di uniformarvisi. In pendenza di procedure presso la Commissione, le parti interessate non potranno prendere alcun’altra iniziativa sindacale, né legale.

B) Commissione Paritetica Regionale.

La Commissione Paritetica Regionale costituisce l’Organo preposto a garantire:

-il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale;

-l’attuazione delle norme sancite dalla contrattazione decentrata;

-la composizione delle controversie;

-non può deliberare su materie che sono oggetto della contrattazione di livello nazionale e delle eventuali delibere della Commissione Paritetica Nazionale.

In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione Paritetica Regionale, le Parti convengono quanto segue:

- l’Organismo sarà formato da un rappresentante di ogni O.S. firmataria del presente Accordo e dalla FISM regionale;

- l’Organismo è convocato su richiesta di una delle Parti ed è presieduto, a turno, da un membro delle OO.SS. e della FISM.

Compiti della Commissione Paritetica Regionale:

- verificare l’applicazione del CCNL nelle parti di interesse e di pertinenza del livello decentrato di contrattazione;

-esaminare le controversie inerenti l’applicazione contrattuale e in particolare l’applicazione delle leggi nn. 428/90 e 223/91 e delle relative procedure.

La Commissione Paritetica Nazionale e le Commissioni Paritetiche Regionali devono essere costituite entro 3 mesi dalla firma del presente CCNL. In mancanza del tempestivo adempimento le rappresentanze nazionali della FISM e delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL si attiveranno nelle forme che riterranno necessarie.

Capitolo II - DIRITTI SINDACALI

Art. 6 - Informazione.

Al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento e alla efficienza dei servizi, la FISM e i soggetti che applicano il presente CCNL garantiscono una costante informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL e alle RSA/RSU sugli atti che riguardano l’organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi stessi e la gestione del personale, ivi compreso quanto previsto dall’art. 31.

Art. 7 - Rappresentanza sindacale.

Possono essere costituite negli enti, su iniziativa dei dipendenti, rappresentanze sindacali (RSA) aderenti alle OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente CCNL.

I lavoratori con contratto a tempo determinato (CTD) sono computabili ai fini di cui all’art. 35, legge 20.5.70 n. 300.

Ogni rappresentanza sindacale, per l’esplicazione del proprio mandato, ha diritto a un permesso retribuito di 75 ore per anno scolastico. I permessi dovranno essere richiesti dalle strutture territoriali delle OO.SS. e/o dalle RSA con almeno 4 giorni lavorativi di anticipo alla Direzione dell’ente.

Il limite dei 4 giorni è ridotto a 2 nei casi in cui vi sia comprovata urgenza. I nominativi dei rappresentanti sindacali verranno comunicati alla Direzione dell’ente per iscritto dalle OO.SS. cui aderiscono.

Nota a verbale.

Le Parti si incontreranno entro 180 giorni dalla firma del presente contratto per definire l’accordo sulla costituzione della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).

Art. 8 - Assemblea.

I dipendenti degli enti che applicano il presente CCNL potranno riunirsi all’interno dell’ente di appartenenza in locali idonei indicati dalla Direzione.

L’assemblea viene convocata dalle RSA/RSU e/o dalle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL in orario di lavoro per un massimo di 10 ore nell’anno scolastico, garantendo comunque i servizi minimi di funzionamento.

Le assemblee in orario di lavoro, indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie del CCNL, hanno luogo nello stesso giorno e nella stessa ora in locali dell’ente.

Eventuali assemblee convocate in orario di lavoro effettuate in luoghi diversi da quelli di cui sopra sono preventivamente concordate di volta in volta dalle OO.SS. territoriali e gli Organi provinciali della FISM. Le richieste di assemblea devono pervenire alla Direzione dell’ente 5 giorni prima della data fissata; saranno esposte nello stesso giorno negli appositi spazi a cura della medesima Direzione.

Le altre OO.SS. possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e ora entro le successive 48 ore.

All’assemblea potranno partecipare dirigenti esterni delle OO.SS. firmatarie del CCNL previa preventiva informazione alla Direzione dell’ente. La richiesta presentata dalle RSA/RSU o dalle OO.SS. dovrà contenere:

- luogo, data, ora e durata dell’assemblea;

-ordine del giorno;

-eventuali nominativi di dirigenti esterni delle OO.SS. solo nel caso di assemblee nel luogo di lavoro.

Il diritto di partecipazione è di 10 ore per ciascun lavoratore, per anno scolastico, in orario di lavoro, con corresponsione della normale retribuzione.

Con le stesse modalità di convocazione sono previste assemblee fuori orario di lavoro, previo accordo con il gestore in caso di utilizzo dei locali dell’Istituto.

L’obbligo della comunicazione alle famiglie della possibile sospensione del servizio scolastico ed educativo, in concomitanza con lo svolgimento dell’assemblea, è a carico del datore di lavoro.

Art. 9 - Permessi ai dirigenti sindacali.

Ai fini della qualificazione di “dirigente sindacale” le OO.SS. sono tenute a provvedere a comunicare per iscritto i nominativi dei propri dirigenti al datore di lavoro e per conoscenza alla FISM competente per territorio. Ai dirigenti delle OO.SS. vengono concessi complessivamente permessi retribuiti nel limite massimo di 10 giorni cumulabili per ogni anno scolastico.

Nell’ipotesi di cumulo di cariche sindacali la concessione più ampia assorbe la minore.

Art. 10 - Affissioni.

Le RSA/RSU o, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, potranno affiggere comunicati e documenti di interesse sindacale in appositi spazi accessibili ai lavoratori presso le sedi di lavoro messi a disposizione dall’ente.

Art. 11 - Ritenute sindacali.

L’ente provvede alla riscossione dei contributi sindacali a carico dei dipendenti che ne facciano richiesta mediante delega debitamente firmata. Il sindacato competente fa pervenire all’ente:

- elenco nominativo dei lavoratori che hanno conferito la delega

- parte della delega firmata dal dipendente

I contributi sindacali sono fissati nella misura percentuale sulla retribuzione dei singoli lavoratori secondo i deliberati degli Organi dirigenti dei rispettivi sindacati.

Il contributo per l’intero anno è determinato convenzionalmente sulle retribuzioni in atto al 1° gennaio di ciascun anno per 13 mensilità.

La delega decorre dalla data indicata nella stessa ed è permanente, salvo revoca scritta del lavoratore o cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 12 - Trattenute per sciopero.

Per l’astensione dal lavoro (sciopero) di 1 giornata lavorativa del personale proclamata dalle OO.SS. si effettua una ritenuta corrispondente a 1/26 della retribuzione mensile.

In caso di sciopero di durata inferiore alla intera giornata lavorativa, la ritenuta corrisponderà alla effettiva quantità oraria dell’astensione medesima.

Capitolo III - STRUTTURA DELLA CONTRATTAZIONE

Art. 13 - La contrattazione.

a) I livelli di contrattazione.

Le Parti concordano che la contrattazione di cui al presente CCNL si svolga sui seguenti livelli:

-1° livello - nazionale:

su tutti gli argomenti e le tematiche proprie del presente CCNL, ivi comprese le indicazioni relative al welfare aziendale e alla detassazione. Sono titolari della contrattazione di 1° livello le parti stipulanti il presente CCNL;

- 2° livello - regionale, territoriale e/o di ente/istituzione:

sugli argomenti e le materie espressamente rinviate dalle previsioni del presente CCNL. Sono titolari della contrattazione di 2° livello in sede regionale esclusivamente la FISM e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL; in sede di ente/istituzione le Direzioni degli enti e le RSU o, in loro assenza, le RSA.

Il CCNL garantisce la certezza e l’uniformità dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale e costituisce il complesso normativo generale, nonché il quadro dei principi e dei criteri cui deve fare riferimento la contrattazione di 2° livello.

Compete al livello nazionale l’individuazione con separato protocollo dei servizi minimi essenziali in attuazione di quanto previsto dalle leggi 12.6.90 n. 146 e 11.4.00 n. 83.

b) Secondo livello di contrattazione regionale.

Tra la FISM e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL si conviene che la contrattazione decentrata su base regionale abbia luogo sulle seguenti materie:

a)definizione dei principi e dei criteri per la distribuzione dell’orario di lavoro del personale;

b)relazioni sindacali;

c) classificazione di qualifiche non rinvenibili o non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto;

d)erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi scolastici;

e)ulteriori possibilità per la stipula di CTD secondo quanto previsto all’art. 21;

f)attività istituzionali che ampliano l’offerta di servizi socio-educativi anche nei periodi di sospensione dell’attività scolastica;

g)e quant’altro non specificamente demandato al livello nazionale della contrattazione.

Le eventuali erogazioni economiche di cui alla lett. d) devono essere correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di progetti e/o programmi concordati fra le Parti, aventi come obiettivo miglioramenti della qualità del servizio istituzionale.

Le necessarie risorse finanziarie derivano da disponibilità di bilancio, nonché da migliori condizioni giuridico-amministrative dell’ente, comunque non destinate agli aumenti retributivi previsti dal CCNL.

Nelle erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra.

Le erogazioni di 2° livello devono avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento contributivo previdenziale previsto dalla normativa di legge emanata in attuazione del Protocollo 23.7.93.

Competono al livello regionale della contrattazione, salvo quanto previsto alla lett. A) del presente articolo:

-gli accordi sulla tassazione agevolata dei premi di risultato in relazione e in osservanza di quanto previsto dalla legge 28.12.15 n. 208, commi 182-191);

-gli accordi sulla detassazione dei trattamenti di welfare aziendale come definiti nei commi 184-191), legge n. 208/15 (ad esempio per le spese di: educazione e istruzione, assistenza sociale e sanitaria, asili nido, borse di studio, contributi ad enti e casse a fini assistenziali, contributi versati a Fondi di previdenza complementare etc.).

Nel caso in cui dovessero intervenire nuove norme nazionali che modificano l’attuale assetto gestionale giuridico ed economico dei servizi socio-educativi e di istruzione prescolare, le parti firmatarie del presente contratto si incontreranno per valutare le novità introdotte e stipulare eventuali accordi integrativi del presente CCNL.

Art. 14 - Livello di contrattazione territoriale

e/o di ente/istituzione.

Al livello territoriale e/o di ente/istituzione la contrattazione avrà luogo sulle seguenti materie:

-distribuzione dell’orario di lavoro e turnazione del personale;

-distribuzione delle ferie per il personale;

-valorizzazione dei risultati conseguiti nella scuola attraverso l’erogazione di integrazione economiche al personale;

-contingenti del personale per la garanzia dei servizi minimi essenziali come regolati dal protocollo d’intesa previsto dall’art. 5 del presente CCNL;

-eventuali accordi aziendali in materia di welfare aziendale di cui alle indicazioni previste dall’art. 13), punto A) del presente CCNL.

Avuto riguardo alle effettive esigenze della utenza, tra i gestori e il personale e/o le RSA/RSU possono essere concordate diversificazioni dell’orario di lavoro. A fronte di convenzioni e provvedimenti dello Stato, delle Regioni e/o degli Enti locali che stabiliscono contributi ricorrenti in conto esercizio a favore degli enti che applicano il presente CCNL, a qualsiasi titolo e modalità erogati, e che coprono il costo del lavoro o le spese di gestione nel loro complesso fino al 70%, al personale degli enti stessi competerà una integrazione dello stipendio con la concessione di un emolumento accessorio.

A questo scopo è fatto obbligo agli enti di fornire puntuale e analitica informazione alle RSA/RSU e/o alle OO.SS. territoriali dei finanziamenti pubblici ricevuti e del loro ammontare. Sono titolari della contrattazione prevista dal presente articolo le RSA/RSU e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, del livello territoriale e/o aziendale, se di competenza.

Art. 15 - Tutele del personale, ammortizzatori sociali

e contratto di solidarietà (CdS).

Al fine di garantire il sostegno al reddito e alla occupazione i gestori si impegnano, nel caso di crisi accertata che contempli licenziamenti collettivi o plurimi, dovuta a ristrutturazioni o cessazione di attività, a dar seguito agli strumenti previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo ai CdS e agli ammortizzatori sociali.

Gli enti, presso i quali sono in atto le procedure di chiusura e/o di licenziamento individuali, plurimi e/o collettivi, sono tenuti ad aprire le procedure per le tutele occupazionali e di reddito previste dalle normative vigenti.

Nota a verbale.

In riferimento agli ammortizzatori sociali e ai CdS le Parti concordano di incontrarsi entro 180 giorni dalla firma del presente contratto per disciplinare le materie.

Titolo III - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Capitolo I - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Premessa.

Le parti stipulanti il presente CCNL convengono, stante l’imminente auspicata realizzazione del “sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a 6 anni”, sulla opportunità di puntualizzare, anche ai fini delle relazioni sindacali, i seguenti elementi:

-le specificità dei due segmenti 0-3 e 3-6 anni, pur nella dimensione unitaria dell’azione educativa;

-un adeguato rapporto numerico tra personale educativo/docente e bambini delle diverse fasce di età;

-la qualificazione a livello universitario e la formazione continua di tutto il personale docente ed educativo;

-il superamento delle disparità nelle condizioni di lavoro e nel trattamento economico degli operatori dei diversi settori e/o comparti;

-la collegialità del lavoro educativo e il coordinamento pedagogico;

-la previsione di uniformi livelli essenziali di prestazione;

-la definizione puntuale del ruolo dei soggetti istituzionali centrali e periferici;

-un finanziamento pubblico del sistema adeguato ed equo indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto gestore.

Su questi temi le Parti concordano, pur nel loro diverso ruolo, di promuovere comuni azioni di sensibilizzazione e di proposta presso i livelli istituzionali competenti.

Art. 16 - Ambito e contesto del rapporto di lavoro.

Ai fini del presente CCNL è “istituto” il complesso delle attività socio-educative e/o scolastico–formative svolte in una determinata sede.

I soggetti gestori, nello svolgimento della loro attività, godono della autonomia organizzativa, amministrativa, gestionale riconosciuta dalla normativa in vigore.

Il legale rappresentante dell’ente, oltre alle responsabilità giuridiche connesse alla funzione, è responsabile della efficiente organizzazione e della regolare gestione dei servizi socio-educativi in relazione alle norme generali, a quelle specifiche di settore e a quelle della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento per la formazione dei discenti nel rispetto delle norme costituzionali e del progetto educativo dell’ente.

Nell’ambito degli indirizzi dell’Istituto i docenti partecipano collegialmente con la Direzione dell’ente alla definizione del piano dell’offerta formativa e della sua declinazione programmatica.

I gestori si impegnano a valorizzare in forme congrue la partecipazione dei lavoratori e degli utenti alla vita dell’Istituto, con lo scopo di conseguire una elevata qualità dei servizi.

In ogni istituzione scolastica sono istituiti gli Organi collegiali ai quali partecipano i genitori, il personale docente, direttivo e il personale ATA, in analogia con quanto previsto dalle norme degli Organi collegiali della scuola statale.

Agli Organi collegiali partecipa anche il personale educativo, laddove presente.

Art. 17 - Assunzione.

L’assunzione viene fatta dal legale rappresentante dell’ente gestore in osservanza delle norme in vigore.

L’ente gestore, all’atto della assunzione, richiede al lavoratore la dichiarazione di conoscere, accettare e condividere il progetto educativo della scuola e i principi cui esso si ispira.

Il personale assunto collaborerà alla realizzazione di detto indirizzo educativo in coerenza con i principi cui si ispira l’Istituzione.

Per le nuove assunzioni il personale docente dovrà essere in possesso dell’abilitazione, ove richiesta.

Le procedure di assunzione devono osservare le normative in vigore. Il contratto individuale dovrà specificare che il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme del presente contratto e dal Regolamento interno dell’Istituto, ove esista.

Esso deve inoltre contenere:

a)natura del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o a tempo determinato);

b) livello, qualifica, mansioni;

c) orario di lavoro settimanale;

d) trattamento economico;

e) durata del periodo di prova;

f) data di assunzione e, nel caso di contratto a termine, anche data di cessazione, o nel caso di supplenza, data presunta di cessazione e nome della persona supplita;

g) sede di lavoro;

h) possibilità di trasferimento da sede a sede;

i) elenco dei documenti trattenuti.

All’atto della assunzione il lavoratore produrrà i seguenti documenti:

-carta d’identità o documento equipollente;

-codice fiscale;

-documentazione richiesta dalle leggi vigenti per gli assegni per nucleo familiare;

-certificato generale penale e dei carichi pendenti;

- certificati di servizio prestato;

-ogni altro documento previsto dalle competenti autorità scolastiche e/o dalle leggi vigenti.

Sono a carico del lavoratore gli adempimenti e gli oneri di qualunque rinnovo dei documenti suddetti richiesti dalla legge.

L’assunzione di cittadini stranieri extracomunitari avverrà secondo le leggi e le disposizioni vigenti in materia.

All’assunzione il datore di lavoro consegna al lavoratore copia del proprio contratto individuale di lavoro.

Art. 18 - Periodo di prova.

La durata del periodo di prova, che deve risultare dal contratto individuale di lavoro, non può superare:

- livv. 1), 2) e 3) di ogni area: 30 giorni lavorativi

- livv. 4), 5) e 6) di ogni area: 90 giorni lavorativi

- livv. 7) e 8) di ogni area: 120 giorni lavorativi

Per il personale assunto a tempo determinato, anche a tempo parziale, la durata del periodo di prova è di 30 giorni lavorativi.

Durante il periodo di prova il personale dovrà essere impegnato nelle mansioni per le quali è stato assunto e/o per quelle previste dal livello dell’area di appartenenza.

Durante il periodo di prova le Parti avranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente CCNL, compresi TFR, 13a mensilità e ferie.

Durante questo periodo la risoluzione del rapporto potrà avvenire in qualsiasi momento per decisione di ciascuna delle due Parti.

Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta da una delle due Parti disdetta del rapporto di lavoro, il dipendente si intenderà confermato in servizio e il periodo di prova verrà computato ad ogni effetto.

Il decorso del periodo di prova è sospeso da malattia, infortunio e congedo matrimoniale, maternità e ogni altra assenza prevista nel presente contratto, fatte salve le prerogative di legge.

Il dipendente sarà ammesso a continuare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro il periodo massimo previsto dal comma 1), fatta eccezione per il periodo di interdizione o astensione obbligatoria per maternità.

Il periodo di prova è sospeso durante i periodi di sospensione della attività della scuola.

Art. 19 - Collocamento obbligatorio dei disabili.

Ai fini della applicazione della legge n. 68/99 e delle successive norme attuative le Parti prendono atto che, come disposto dalla Circolare del MIUR n. 31 del 18.3.03, gli enti gestori di scuole paritarie che operano senza fine di lucro, la quota di riserva per l’assunzione di disabili si calcola esclusivamente sul personale tecnico-esecutivo e che svolge funzioni amministrative.

Sono esclusi dalla base di computo per la quota di riserva i lavoratori con contratti di apprendistato, di sostituzione di lavoratori assunti con diritto alla conservazione del posto.

Non vanno inoltre computati i lavoratori divenuti invalidi durante lo svolgimento del proprio servizio e che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%.

L’assunzione part-time di un lavoratore con invalidità superiore al 50% dà diritto al datore di lavoro di considerarlo come “unità lavorativa” ex lege n. 68/99 a prescindere dall’orario concordato.

Art. 20 - Durata del rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro del personale dipendente degli enti che applicano il presente CCNL è di natura subordinata, a tempo indeterminato.

È consentito il CTD alle condizioni di seguito stabilite.

Capitolo II - CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (CTD)

Art. 21 - Il contratto di lavoro a tempo determinato.

La stipula dei CTD è fatta in osservanza delle norme di legge vigenti, in particolare del D.lgs. n. 81/15 e delle norme del presente CCNL.

In difetto, il CTD si intende nullo e si trasforma in contratto a tempo indeterminato (CTI).

21.1) - Apposizione del termine.

La durata del CTD non può essere superiore a 36 mesi.

Oltre tale termine un ulteriore CTD fra gli stessi soggetti, nella stessa qualifica e livello, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio.

In caso di mancato rispetto della procedura di cui al precedente comma, nonché di superamento del termine dei 36 mesi, lo stesso si trasforma in CTI dalla data in cui si verifica il superamento del termine.

È ammesso, senza la procedura di cui al comma 2), il superamento del limite dei 36 mesi, fino a 60 mesi complessivi, per i lavoratori con uno o più CTD, determinato per ragioni di carattere sostitutivo di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro presso lo stesso ente.

Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni, l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.

Il rapporto può cessare prima della scadenza del termine esclusivamente per comune volontà delle Parti oppure per recesso per giusta causa (art. 2119 CC).

Tuttavia le Parti possono pattuire in sede di contratto individuale di lavoro un termine di preavviso.

21.2) Casistica dei contratti a tempo determinato.

È consentito il ricorso al CTD per il personale docente non abilitato nei casi particolari di effettiva carenza di personale abilitato.

Considerato l’obbligo per i docenti di conseguire l’abilitazione all’insegnamento, in attesa di corsi ed esami abilitanti, il CTD per i docenti non abilitati potrà essere reiterato, oltre il termine dei 36 mesi, per ulteriori 24 mesi senza il ricorso alla procedura presso la Direzione Territoriale del Lavoro di cui all’articolo precedente.

Qualora in tale periodo il docente acquisisca l’abilitazione richiesta, il contratto di lavoro si ritiene trasformato a tempo indeterminato.

21.3) Percentuale massima dei contratti a tempo determinato.

La percentuale massima dei CTD, superiori a 7 mesi, non potrà superare il 30% del personale con CTI arrotondato alla unità superiore in forza al momento della assunzione del lavoratore a tempo determinato.

È sempre possibile l’assunzione di personale con CTD fino a 2 unità.

Il limite quantitativo del presente articolo non si applica ai CTD conclusi:

a)per sostituzione di lavoratori assenti;

b) con lavoratori di età superiore a 50 anni;

c) per l’attivazione di nuovi servizi;

d)per i servizi svolti durante il periodo estivo come: Centri estivi, GREST, colonie, ludoteche etc.;

e)per l’assistenza e il sostegno ai bambini diversamente abili.

21.4) Divieti.

Non è ammessa l’assunzione di personale a tempo determinato:

-per la sostituzione di lavoratori in sciopero;

-presso enti nei quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24, legge 23.7.91 n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il CTD, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi (art. 20, D.lgs. 81/15);

-presso enti e istituzioni nei quali siano occupati lavoratori con orario ridotto anche a seguito della applicazione degli accordi di solidarietà sottoscritti dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL a tutela della occupazione, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;

-da parte delle scuole che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.

21.5) Disciplina della proroga.

Il termine del CTD può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 mesi, fatta eccezione per quanto previsto dagli artt. 21.1 e 21.2 del presente contratto.

Il termine del CTD può essere prorogato per un massimo di 5 volte nell’arco dei 36 mesi a prescindere dal numero dei contratti.

21.6) Continuazione del rapporto di lavoro

oltre la scadenza del termine.

Ferma restando la durata massima di 36 mesi, se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi del precedente articolo, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione globale in atto per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al 10° giorno successivo e al 40% per ciascun giorno ulteriore.

Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il 30° giorno, in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi, ovvero oltre il 50° giorno negli altri casi, il contratto ‘de quo’ si trasforma in CTI dalla scadenza dei predetti termini.

21.7) Successione dei contratti.

Qualora il lavoratore venga riassunto entro un periodo di 10 giorni per contratti di durata non superiore a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza per contratti superiori a 6 mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.

Quando si tratti di 2 assunzioni a termine successive, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

Il periodo cumulativo dei contratti a termine non può superare comunque i termini di 36 mesi, salvo quanto previsto dai precedenti punti 21.1 e 21.2.

Possono non esserci intervalli temporali tra successioni di contratti a termine quando sono effettuati per ragioni di carattere sostitutivo di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

21.8) Criteri di computo.

I lavoratori con CTD sono computabili ai fini di cui all’art. 35, legge n. 300/70 nelle modalità di cui all’art. 27, D.lgs. n. 81/15.

21.9) Formazione.

Il lavoratore assunto con CTD deve ricevere una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro, anche con riferimento al D.lgs. n. 81/08 e s.m.

21.10) Principio di non discriminazione.

Al lavoratore assunto con CTD spettano le ferie e la 13a mensilità, il TFR e ogni altro trattamento in atto per i lavoratori con CTI.

21.11) Esclusioni.

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Accordo sui contratti a termine, in quanto già disciplinati da specifiche normative e intese tra le Parti:

- i contratti di lavoro di somministrazione

- i contratti di apprendistato

- le attività di stage e tirocinio

- i rapporti di lavoro instaurati ai sensi dell’art. 8,

legge n. 223/91.

Art. 22 - Diritto di precedenza.

Il lavoratore che, nella esecuzione di uno o più CTD presso lo stesso ente, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi nell’anno scolastico precedente, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alla qualifica, al livello e alle mansioni precedentemente espletate.

Il lavoratore che, nella esecuzione di uno o più CTD presso lo stesso ente, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi nell’anno scolastico precedente, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alla qualifica, al livello e alle mansioni precedentemente espletate.

Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto individuale di lavoro o da successivo atto scritto e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il diritto di precedenza si estingue allo scadere di 1 anno dalla cessazione del rapporto di lavoro a termine.

Sono estesi al personale a tempo determinato tutti i diritti di informazione previsti dal CCNL per il personale a tempo indeterminato.

Annualmente le FISM territoriali forniscono alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto e alle Commissioni paritetiche regionali il numero dei CTD conclusi, la durata degli stessi e la qualifica dei lavoratori interessati.

Capitolo III - CONTRATTO A TEMPO PARZIALE, REIMPIEGO

Art. 23 - Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time).

Gli enti gestori possono procedere ad assunzioni a tempo parziale per prestazioni di attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente CCNL.

Per il solo personale docente delle scuole della infanzia titolare di sezione e per il personale educativo degli asili nido è ammesso esclusivamente il part-time di tipo orizzontale indipendentemente dalla distribuzione dell’orario di lavoro.

Dette assunzioni si effettuano in presenza dei presupposti e delle modalità previste dall’articolo relativo alle assunzioni.

Su accordo delle Parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.

Il contratto individuale di lavoro part-time deve essere stipulato per iscritto e deve contenere la sede di lavoro, le mansioni, la qualifica, il livello retributivo, la distribuzione dell’orario, le eventuali clausole di elasticità se concordate tra le parti interessate. In caso contrario si fa riferimento alla vigente normativa.

Il trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro part-time, fatto salvo il rapporto proporzionale, è identico a quello previsto per il personale dipendente a tempo pieno di pari livello e anzianità, ivi comprese le competenze fisse e periodiche.

Il personale dipendente a part-time fruisce delle ferie e dei riposi compensativi con le stesse quantità e modalità del personale dipendente con contratto a tempo pieno.

Il lavoratore con un orario di lavoro part-time ha diritto al completamento dell’orario di lavoro o ad una estensione del suo orario prima che si proceda a nuove assunzioni nella stessa mansione.

Il lavoratore il cui rapporto di lavoro, su sua richiesta, sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale, ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni e livello e stessa qualifica rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Per quanto sopra non previsto si applicano le specifiche norme del D.lgs. n. 81 del 15.6.15 e s.m.i.

Art. 24 - Reimpiego.

La scuola e/o l’ente, prima di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, deve:

-completare l’orario del personale in servizio, nei limiti di quanto previsto all’art. 56, fatte salve le esigenze organizzative della scuola;

-dare la precedenza ai dipendenti che abbiamo già prestato servizio presso la scuola o presso altre scuole FISM della provincia di riferimento, e siano stati licenziati esclusivamente per riduzione di personale.

Il lavoratore conserva tale diritto per i 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il diritto al reimpiego di cui al presente articolo prevale sul diritto di cui all’art. 22 del presente CCNL.

Per la riassunzione si terrà conto, in ordine, dei seguenti criteri:

- maggiore anzianità di servizio prestato nell’ente

- maggiori carichi di famiglia

- maggiore età anagrafica

Il personale riassunto con le stesse mansioni non dovrà ripetere il periodo di prova e l’anzianità decorrerà, ad ogni effetto, dalla data di riassunzione.

Capitolo IV - PARTICOLARI MODALITÀ DI LAVORO E CLAUSOLE ELASTICHE

Art. 25 - Lavoro supplementare - Clausole elastiche.

a) Lavoro supplementare.

Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere al personale part-time, entro i limiti dell’orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari.

Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.

Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario di lavoro non costituisce motivo di provvedimenti disciplinari, ivi compreso il licenziamento.

Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto comprensiva della incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, così come definito nel presente CCNL.

b) Clausole elastiche.

Il contratto individuale di lavoro a tempo parziale può prevedere, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa, ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata, a fronte di oggettive esigenze di carattere produttivo od organizzativo che la Direzione dell’ente dovrà preventivamente comunicare al lavoratore.

Il lavoratore ha diritto a un preavviso di 2 giorni lavorativi.

Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all’art. 8, commi da 3) a 5), D.lgs. n. 81/15, ovvero in quelle di cui all’art. 10, comma 1), legge 20.5.70 n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica.

Capitolo V - APPRENDISTATO

Art. 26 - Definizione.

L’apprendistato è un CTI finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

La FISM e le OO.SS. riconoscono nell’istituto dell’apprendistato uno strumento utile per l’acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa e un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, teso a favorire l’incremento dell’occupazione giovanile.

Si applica la normativa di cui al D.lgs. n. 81/15 e s.m.i., nonché quanto stabilito nel presente CCNL.

Le Parti concordano che gli enti che applicano il presente CCNL possano accedere alla tipologia dell’apprendistato professionalizzante, fatti salvi separati accordi per l’eventuale applicazione di altre tipologie di apprendistato previste dalle leggi su citate.

Art. 27 - Apprendistato professionalizzante.

Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta e deve contenere, in forma sintetica, il piano formativo individuale.

Il contratto di apprendistato può essere anche a part-time, purché in una percentuale non inferiore al 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno della rispettiva qualifica.

27.1) Assunzione.

Gli enti che applicano il presente CCNL possono assumere con contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti nonché, ai sensi del D.lgs. n. 81/15, art. 47, comma 4), i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, indipendentemente dal limite di età.

27.2) Qualifiche e mansioni.

Gli enti che applicano il presente CCNL possono assumere con contratto di apprendistato professionalizzante personale di tutte le aree.

27.3) Il tutore.

La funzione potrà essere svolta da un lavoratore dipendente dell’ente in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da conseguire.

27.4) Durata del rapporto.

Il rapporto di apprendistato professionalizzante ha la seguente durata:

- 24 mesi per il personale inquadrato nei livv. 1), 2) e 3)

- 36 mesi per il personale inquadrato oltre il liv. 3)

Per i lavoratori apprendisti in possesso di un titolo di studio (diploma di istruzione secondaria superiore o di laurea) inerente alla professionalità da conseguire, tale durata è ridotta rispettivamente a 18 e 30 mesi.

27.5) Periodo di prova.

La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 60 giorni di lavoro effettivo, durante i quali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto con un preavviso scritto di almeno 3 giorni.

27.6) La formazione dell’apprendista.

Le attività di formazione degli apprendisti, la loro struttura e articolazione, sono regolamentate dalle normative ministeriali in attuazione del D.lgs. 15.6.15 n. 81, capo V e sue s.m.i.

Le parti stipulanti definiranno i contenuti e le modalità della formazione secondo le previsioni delle citate normative.

27.7) Durata della formazione.

La formazione, pari a 120 ore annue, dovrà essere svolta all’interno della scuola/ente e/o in strutture formative accreditate ai sensi dell’art. 10, Regolamento dell’art. 17, legge 24.6.97 n. 196.

Le ore destinate alla formazione sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell’orario di lavoro.

27.8) Trattamento economico.

L’apprendista ha diritto, per l’intera durata dell’apprendistato, compresi i periodi di formazione esterna alla azienda, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio e allo stesso trattamento retributivo così parametrato:

durata 24 mesi:

- 1° semestre: 90% della retribuzione globale in atto

- 2° semestre: 95% della retribuzione globale in atto

- dal 3° semestre: 100% della retribuzione globale in atto

durata 36 mesi:

- 1° anno: 90% della retribuzione globale in atto

- dal 2° anno: 100% della retribuzione globale in atto

27.9) Assunzione definitiva.

Al termine del periodo di apprendistato le Parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 2118 CC, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle Parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il trattamento giuridico ed economico del livello di inquadramento di assunzione. Gli enti non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 50% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadenza nei 24 mesi precedenti.

Per quanto non previsto, si applicano le norme del capo V, D.lgs. n. 81/15.

Capitolo VI - ALTRE TIPOLOGIE DI LAVORO

Art. 28 - Lavoro intermittente.

Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a CTD, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente. Le norme di riferimento sono contenute nel D.lgs. n. 81 del 15.6.15, nonché nelle collegate normative di attuazione.

Le Parti convengono che il contratto di lavoro intermittente sia utilizzato presso gli enti che applicano il presente CCNL in relazione a particolari esigenze organizzative del lavoro connesse con la necessità di assicurare, mediante la chiamata di personale fornito di specifica professionalità, la continuità educativo-didattica nei servizi socio-educativi e di fare fronte ad esigenze lavorative per particolari punte di attività scolastica.

In riferimento al contratto di lavoro intermittente le Parti concordano di incontrarsi entro 180 giorni dalla firma del presente contratto per disciplinare la materia.

Art. 29 - Somministrazione di lavoro.

Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto con il quale una agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del D.lgs. n. 81/15, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.

La FISM e le OO.SS. convengono che per gli enti che applicano il presente CCNL il contratto di somministrazione di lavoro possa essere utilizzato solo per il rapporto di lavoro a tempo determinato, nei seguenti casi:

a)per particolari punte di attività;

b) per lo svolgimento di servizi e lavori che, per le loro caratteristiche, richiedono l’impiego di professionalità e di specializzazioni di cui l’ente non dispone;

c)per lo svolgimento di attività e di lavori definiti e predeterminati nel tempo.

È fatto divieto di utilizzare il contratto di somministrazione per le qualifiche e le mansioni appartenenti all’area educativa e docente.

La FISM comunica preventivamente alle RSA o, in loro assenza, alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro da stipulare e il motivo del ricorso degli stessi.

I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro non potranno superare per ciascun trimestre il 10% dei lavoratori dipendenti comunque occupati nell’ente al momento della fornitura.

L’ente gestore comunica preventivamente alla FISM e alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL il numero dei contratti di somministrazione di lavoro da stipulare.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le norme del capo IV, D.lgs. n. 81/15 e il CCNL sul lavoro somministrato sottoscritto da CGIL, CISL e UIL il 27.2.14.

Art. 30 - Contratti di collaborazione.

In ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del settore, nel rispetto di quanto previsto dalla lett. a), comma 2), art. 2, D.lgs. n. 81/15 e in coerenza con quanto stabilito dalla legge n. 62/00, gli enti che applicano il presente CCNL possono stipulare, nell’ambito della propria offerta formativa, contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto delle norme fissate nell’allegato 3), parte integrante del presente CCNL.

Art. 31 - Accordo di rete di più enti.

Gli accordi di rete che devono perseguire interessi comuni tra le parti stipulanti sono oggetto di informazione preventiva di cui all’art. 6 del presente CCNL.

Le Parti concordano che obiettivi di efficienza e di qualità della offerta formativa siano perseguibili mediante l’adozione di strumenti giuridici innovativi, come l’accordo di rete, comparabile al contratto di rete fra imprese introdotto nell’ordinamento giuridico dalla legge 9.4.09 n. 33 e s.m.

L’accordo di rete si configura come una collaborazione organizzata e duratura tra più gestori che mantengono, però, la loro autonomia e la loro individualità.

Nel settore dei servizi socio-educativi esso consentirebbe di elevare gli standard qualitativi della offerta formativa degli enti, di ottimizzare i costi, di fare acquisti in comune e di realizzare altre forme di coordinamento e di collaborazione.

In questo contesto più scuole in rete potrebbero gestire il personale, razionalizzando e migliorando l’organizzazione del lavoro, consentendo l’acquisizione di maggiori competenze e professionalità e ponendo in essere più efficaci progettualità.

Gli enti stipulanti l’accordo di rete possono gestire il personale secondo i principi e le regole del distacco di cui al D.lgs. n. 276/03 e s.m.i. Il ricorso al distacco è comprovato da ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive e la temporaneità.

Si concorda che, per il personale dipendente degli enti che applicano il presente CCNL, il ricorso all’accordo di rete si applica, a titolo indicativo, per:

-il servizio di coordinamento pedagogico, pedagogico-didattico, amministrativo e altro;

-il personale in esubero e per il completamento dell’orario di lavoro.

Nella comunicazione al lavoratore del distacco presso altra scuola/servizio devono essere previsti:

- luogo dello svolgimento delle prestazioni

- mansioni da svolgere

- durata del distacco

La titolarità del rapporto di lavoro rimane comunque in capo all’ente che ha assunto il lavoratore.

Il lavoratore dovrà essere informato e formato, in particolare, sulle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.

I rapporti giuridici ed economici del distacco sono regolati nell’accordo di rete stipulato tra le Parti e secondo legge.

L’accordo di rete deve essere notificato alla competente Commissione Paritetica Regionale di cui all’art. 5, lett. B) del presente CCNL alle OO.SS. regionali e alle RSA.

Capitolo VII - ALTRI RAPPORTI

Art. 32 - Contratto di tirocinio e ‘stage’.

Presso gli enti che applicano il presente CCNL è ammesso il tirocinio e lo ‘stage’ in osservanza di quanto previsto dalla normativa in vigore; è promosso dai Centri per l’impiego e dagli altri soggetti in possesso di specifici requisiti determinati dalle normative regionali. I promotori di tirocini sono tenuti ad assicurare gli stagisti per eventuali infortuni sul lavoro e per responsabilità civile verso terzi presso una idonea Compagnia assicuratrice. L’obbligo di tutela assicurativa non è derogabile, né eliminabile o sostituibile dalle normative regionali.

Lo svolgimento avviene sulla base di una convenzione stipulata tra il soggetto promotore e quello ospitante, nella quale sono riportati:

-obiettivi;

-modalità di svolgimento del tirocinio (affinché venga assicurato allo studente il raccordo con i percorsi formativi svolti presso la struttura di provenienza);

-nominativo del tutor e del responsabile dell’azienda;

-estremi identificativi dell’assicurazione INAIL;

-durata di svolgimento del tirocinio;

-settore aziendale di inserimento.

Art. 33 - Volontariato.

Gli Enti che non perseguono fini di lucro ed enti ‘no profit’ che applicano il presente CCNL possono utilizzare personale volontario, in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 266/91, per lo svolgimento di attività occasionali e/o saltuarie, purché non rivolte a sostituire in tutto o in parte il lavoro e le attività del personale dipendente in organico.

Titolo IV - ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Capitolo I - QUALIFICHE E LIVELLI

Art. 34 - Classificazione. Aree dei servizi. Declaratorie. Livelli.

Tutto il personale dipendente è inquadrato in 3 aree funzionali-professionali:

Area I - SERVIZI AMMINISTRATIVI, TECNICI E AUSILIARI (ATA)

In questa area rientrano i dipendenti inquadrati nei livelli 1), 2), 3), 4) e 5), adibiti ai servizi amministrativi, tecnici e ausiliari.

Livello 1) - Ausiliari.

Sono inquadrati lavoratori che effettuano lavori per i quali è richiesto il possesso di elementari e semplici conoscenze pratiche, per il cui esercizio non è richiesta una preparazione professionale specialistica, quali ad esempio:

a)lavoranti di cucina, addetti alle pulizie, accompagnatori/trici di bambini sui bus, addetti/e alla manutenzione ordinaria degli stabili e delle attrezzature, addetti/e alle mense, inservienti ai servizi di supporto.

Livello 2) - Personale esecutivo.

Sono inquadrati lavoratori che effettuano lavori per i quali sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite, quali ad esempio:

a)funzioni tecniche: aiuto cuochi, autisti anche di bus, manutentori, personale di custodia dello stabile, portieri, centralinisti;

b)funzioni amministrative: impiegati d’ordine.

Livello 3) - Operatore qualificato.

Sono inquadrati i lavoratori che effettuano lavori socio-assistenziali e attività connesse per minori per le quali sono richieste conoscenze specifiche, quali ad esempio:

a)operatore di asilo nido e di scuole della infanzia la cui mansione contempli la cura della persona e dell’igiene personale dei bambini;

b) tecnici: cuochi.

Livello 4) - Personale di concetto e/o operatore specializzato.

Sono inquadrati lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali, che comportano specifiche conoscenze tecniche, amministrative, con capacità di utilizzo di mezzi e di procedure predeterminate, quali ad esempio:

a)tecnici: cuochi specializzati ovvero con più di 5 anni di servizio alle dipendenze della stessa scuola con la medesima mansione; operai specializzati;

b)amministrativi: applicati di segreteria, impiegati addetti alla amministrazione, contabili, aiuto economo.

Livello 5) - Personale con specializzazione.

Sono inquadrati i lavoratori per i quali è richiesto il diploma di scuola secondaria di 2° grado o di una qualifica professionale, quali ad esempio:

a)segretari amministrativi, economi, contabili di rete scolastica, responsabili di servizio paghe e contributi.

Area II - SERVIZI DI ISTRUZIONE, FORMATIVI ED EDUCATIVI

Livello 3) - Operatore qualificato.

Rientrano in questo livello le figure professionali quali ad esempio:

a)assistenti asili nido;

b)altro personale educativo di altri servizi alla infanzia diversi dall’asilo nido.

Livello 4) - Operatore specializzato.

Esegue mansioni complesse e articolate che richiedono una presenza o compresenza in aula e/o laboratorio per l’espletamento di attività educative e formative in genere, quali ad esempio:

a)assistenti al pre- e/o post-scuola;

b)assistenti ai bambini diversamente abili e/o che necessitano di particolari cure e attenzioni;

c)animatori, responsabili di asili condominiali;

d)lettori di madrelingua in compresenza.

Livello 5) - Personale educativo e dei servizi per la prima infanzia.

Sono inquadrati i lavoratori che svolgono o che concorrono a svolgere funzioni educative nei servizi per la prima infanzia, forniti di adeguato titolo professionalizzante, quali ad esempio:

a) personale educativo degli asili nido

b) educatori di colonie e soggiorni

c) istruttori di attività parascolastiche

d) puericultori, logopedisti, fisioterapisti

Livello 6) - Personale docente nelle scuole dell’infanzia.

Sono inquadrati i lavoratori con funzione docente nella scuola della infanzia forniti di adeguato titolo professionalizzante e/o abilitante, quali ad esempio:

a) docenti di scuola dell’infanzia

b) insegnanti di sostegno

È inquadrato nel presente livello il personale docente di discipline culturali integrative del curricolo della scuola, in possesso di abilitazione o apposito titolo di specializzazione.

È inquadrato in questo livello anche il personale che coordina un servizio di scuola dell’infanzia senza attività di docenza.

Dichiarazione congiunta sul personale docente/educativo

impiegato nelle sezioni “Primavera”.

Nella ipotesi in cui nelle istituzioni scolastico/educative afferenti alla FISM siano attive le sezioni “Primavera” di cui alla legge n. 296/06, comma 630) e s.m.i., le parti firmatarie del presente contratto concordano quanto segue:

a)in caso di sezione “Primavera” annessa alla struttura di nido, l’attività di docenza/educativa viene svolta da personale educativo inquadrato al liv. 5);

b)in caso di sezione “Primavera” annessa alla struttura di scuola della infanzia, l’attività di docenza viene svolta dal personale docente inquadrato al liv. 6).

Viene fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle singole intese regionali in materia e dai conseguenti inquadramenti contrattuali. Nel caso in cui intervenissero modifiche normative sia a livello nazionale che regionale, le Parti si incontreranno per concordarne l’applicazione.

Area III - SERVIZI DI DIREZIONE E DI COORDINAMENTO SUPERIORE

La funzione direttiva richiede particolare preparazione, capacità e responsabilità professionale. Tale funzione è caratterizzata da piena autonomia nell’ambito delle scelte e delle direttive di carattere generale impartite dal titolare o dal legale rappresentante dell’ente gestore, e nella osservanza della normativa in vigore. Il ruolo comporta la direzione e il coordinamento della attività didattica, del controllo e della verifica delle attività scolastiche dell’ente.

Livello 7).

Sono inquadrati in questo livello:

a)coordinatore di scuola della infanzia con almeno 5 sezioni. Nel caso in cui l’ente gestore, per motivi di forza maggiore, riduca le sezioni della scuola della infanzia a un numero inferiore a 5, il dipendente ha diritto di mantenere lo stato giuridico ed economico di inquadramento e il datore di lavoro può integrare le mansioni affidandogli funzioni e compiti anche di natura amministrativa e/o gestionale;

b)coordinatore di asilo nido con almeno 3 nuclei (lattanti, semidivezzi, divezzi);

c)coordinatore di scuola dell’infanzia con un numero inferiore a 5 sezioni e che gestisca contemporaneamente anche altri servizi della prima infanzia (nido);

d)responsabile amministrativo di istituzioni scolastiche di grandi dimensioni con diverse tipologie di servizi (scuole della infanzia, asili nido, servizi doposcuola etc.).

Livello 8).

È inquadrato in questo livello:

a)il personale che organizza e coordina scuole della infanzia e servizi socio-educativi della prima infanzia a livello territoriale e di reti di scuole dell’infanzia e/o nidi;

b)docente con titolo di formatore specialistico e che svolge attività interna di formazione;

c)coordinatore pedagogico-gestionale di rete a livello territoriale;

d)direttore amministrativo di reti scolastiche a livello territoriale.

Le eventuali qualifiche non ricomprese nel sopra esposto elenco saranno definite giuridicamente ed economicamente in sede di contrattazione regionale e comunicate alle parti nazionali datoriale e sindacale stipulanti il presente CCNL.

Vengono fatte salve le condizioni e gli inquadramenti di maggior favore.

Capitolo II - NORME DI ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ SCOLASTICA

Art. 35 - Attività connesse alla funzione del personale educativo

e docente.

Le attività connesse riguardano il personale educativo, il personale docente e il personale docente con funzioni di coordinamento inquadrato nell’area II.

Per attività connesse si intendono tutte le attività, sia individuali che a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli Organi collegiali, nonché gli incontri con le famiglie e altri momenti di partecipazione alla vita della scuola previsti nei programmi annuali di attività scolastica o concordate con la Direzione dell’ente.

Le predette attività si intendono comprese nell’orario di lavoro di cui all’art. 57.

Art. 36 - Incarico di coordinamento pedagogico-didattico

in scuole dell’infanzia fino a 4 sezioni.

In scuole della infanzia fino a 4 sezioni il legale rappresentante dell’ente gestore può conferire con atto scritto l’incarico temporaneo di coordinamento pedagogico-didattico a persona dipendente dell’ente stesso o a persona esterna che siano in possesso dei requisiti giuridici e professionali stabiliti dalle norme.

Per il personale interno ciò non comporta alcun diritto di inquadramento a livello superiore, ma solamente il diritto a percepire la relativa indennità prevista all’art. 48 del presente CCNL.

Alla scadenza del termine, il docente dipendente dell’ente ha diritto di riprendere l’orario e le funzioni precedenti, con relativo trattamento normativo e contrattuale.

Art. 37 - Mutamenti di qualifica.

Nel caso in cui il personale sia incaricato di funzioni pertinenti a un livello superiore per almeno 6 giorni lavorativi sarà dovuta la retribuzione corrispondente alle funzioni superiori per l’intera durata del periodo; ciò peraltro non modifica i termini del rapporto di lavoro.

Quando il periodo superi i 3 mesi continuativi in un anno scolastico, il dipendente ha diritto, a tutti gli effetti, al superiore livello che le mansioni assegnate comportano, ad eccezione di quando il passaggio di funzioni sia dovuto a sostituzione di personale assunto a tempo indeterminato con diritto alla conservazione del posto.

Nei passaggi di qualifica il beneficio da attribuire al lavoratore consiste nella differenza tra il livello economico della qualifica di accesso e il livello economico della qualifica di provenienza nelle voci di paga base e contingenza.

Ove il mutamento di mansione affidata al dipendente sia stato determinato da sostituzione di personale temporaneamente assente con il diritto alla conservazione del posto, tale mutamento non darà luogo a promozione, anche nel caso di superamento del limite sopra indicato, ma comporterà solo la differenza di retribuzione.

Art. 38 - Mansioni promiscue.

Quando il dipendente sia adibito in modo permanente a mansioni promiscue la retribuzione mensile sarà quella del livello corrispondente alle mansioni prevalentemente espletate e di queste ultime gli verrà pure attribuita la qualifica, fermo restando l’obbligo di svolgere tutte le mansioni affidategli.

Nel caso di mansioni dello stesso livello riguardanti sia la docenza che la non docenza viene considerata prevalente la funzione docente e a questa ci si riferisce per l’orario di lavoro e la retribuzione.

Art. 39 - Composizione delle sezioni.

Le sezioni di scuola della infanzia saranno costituite di norma da 25 alunni con la possibilità, in presenza di monosezioni e/o di particolari esigenze organizzative e territoriali, di un incremento pari al 10% di alunni in più.

In presenza di alunni portatori di handicap la sezione non può superare, di norma, il numero massimo di 20 bambini, e comunque si applicano le normative ministeriali e le linee-guida del MIUR (Circolare n. 10 del 21.3.13).

In caso di alunni disabili deve essere prevista la presenza del personale insegnante di sostegno provvisto di adeguata professionalità in osservanza della normativa in vigore.

Negli asili nido e i servizi per la prima infanzia il rapporto numerico educatrice/bambini e ausiliari/bambini è definito dalle singole leggi regionali.

Per quanto riguarda le sezioni “Primavera” si fa riferimento all’accordo Stato-Regioni e alle norme in vigore.

Titolo V - TRATTAMENTO ECONOMICO

Capitolo I - RETRIBUZIONI. INDENNITÀ

Art. 40 - Retribuzione mensile.

La retribuzione mensile al lordo di ogni ritenuta previdenziale e fiscale è composta dai seguenti elementi fissi:

-paga base (inclusa l’indennità di contingenza maturata al 30.11.91);

-aumenti periodici di anzianità (scatti), ex art. 35, CCNL 2006-09, maturati al 31.12.15;

-aumento di anzianità (ex art. 35 idem) in corso al 31.12.15 nella quota maturata in tale data (art. 45) denominato “scatti di anzianità consolidati”;

-salario di anzianità di cui al successivo art. 46

e dai seguenti elementi variabili:

- eventuali indennità aggiuntive e/o accessorie

- eventuale superminimo

- eventuale salario accessorio

La retribuzione viene corrisposta non oltre il 10° giorno del mese successivo e dovrà risultare da apposito prospetto paga.

Per il personale insegnante la retribuzione è comprensiva di quanto dovuto a qualsiasi titolo per le attività di insegnamento, comprese quelle strettamente collegate, come pure per le attività non di insegnamento connesse con il normale funzionamento della scuola.

Art. 41 - Prospetto paga.

In applicazione di quanto disposto dalla legge 5.1.53 n. 4, la retribuzione deve risultare da apposito prospetto paga (ora LUL), nel quale dovranno essere specificate le generalità del lavoratore, il livello di inquadramento, il periodo di lavoro cui la retribuzione si riferisce, l’importo della retribuzione, la misura e l’importo dell’eventuale lavoro straordinario e di tutti gli eventuali altri elementi che concorrono a formare la somma erogata, nonché tutte le ritenute effettuate.

Il prospetto paga da consegnare ai dipendenti, contestualmente alla retribuzione, deve recare i dati identificativi della scuola.

Art. 42 - Retribuzione tabellare.

Le retribuzioni minime spettanti per il periodo 2016-18 sono quelle risultanti dalle seguenti tabelle:

A) Incrementi retributivi mensili:


livelli

base

31.12.15

dal

1.4.16


dal

1.1.17

dal

1.1.18

dal

1.9.18

totale

incremento

base

31.12.18

1)

1.259,74

13,08

13,08

13,08

13,08

52,32

1.312,06

2)

1.309,10

13,59

15,59

13,59

13,59

54,36

1.363,46

3)

1.311,00

13,61

13,61

13,61

13,61

54,44

1.365,44

4)

1.352,92

14,05

14,05

14,05

14,05

56,20

1.409,12

5)

1.426,62

14,81

14,81

14,81

14,81

59,24

1.485,86

6)

1.444,55

15,00

15,00

15,00

15,00

60,00

1.504,55

7)

1.587,07

16,48

16,48

16,48

16,48

65,92

1.652,99

8)

1.622,98

16,85

16,85

16,85

16,85

67,40

1.690,38

B) Retribuzione tabellare mensile:


livelli

base

31.12.15

dal

1.4.16


dal

1.1.17

dal

1.1.18

dal

1.9.18

1)

1.259,74

1.272,82

1.285,90

1.298,98

1.312,06

2)

1.309,10

1.322,69

1.336,29

1.349,88

1.363,46

3)

1.311,00

1.324,61

1.338,23

1.351,84

1.365,44

4)

1.352,92

1.366,97

1.381,02

1.395,07

1.409,12

5)

1.426,62

1.441,43

1.456,25

1.471,06

1.485,86

6)

1.444,55

1.459,55

1.474,55

1.489,55

1.504,55

7)

1.587,07

1.603,55

1.620,03

1.636,51

1.652,99

8)

1.622,98

1.639,83

1.656,69

1.673,54

1.690,38

Art. 43 - Indennità di contingenza.

L’importo della indennità di contingenza maturata al 30.11.91 è definitivamente inglobata nella retribuzione tabellare di cui all’art. 42, lett. B).

Art. 44 - Superamento degli aumenti periodici di anzianità (scatti).

Con il 31.12.15 cessa ad ogni effetto l’istituto degli “scatti di anzianità” di cui all’art. 35 del precedente CCNL.

L’importo maturato a tale data costituirà dall’1.1.16 un elemento fisso della retribuzione.

Art. 45 - Liquidazione e consolidamento dello scatto di anzianità

in corso al 31.12.15.

Lo scatto di anzianità di cui all’art. 35 del precedente CCNL in corso al 31.12.15 viene liquidato in rapporto ai 24simi ovvero ai 48simi maturati alla medesima data e l’importo viene incluso tra gli elementi fissi della retribuzione a partire dallo stipendio di gennaio 2016.

Gli importi di cui agli artt. 44 e 45 verranno allocati tra le voci fisse del prospetto paga alla voce “scatti di anzianità consolidati”.

L’emolumento compete solo al personale in servizio alla firma del presente CCNL.

È riparametrato sulla base dell’orario di lavoro settimanale ridotto o part-time del dipendente. Viene corrisposto con lo stipendio del 2° mese successivo alla stipula del CCNL.

Art. 46 - Salario di anzianità.

A far data dall’1.1.16 viene istituito il “salario di anzianità” quale elemento fisso della retribuzione.

Al personale di tutti i livelli, che al 31.12.18 e nell’arco della vigenza del presente contratto abbia maturato almeno 2 anni di servizio presso lo stesso ente, è corrisposto dalla medesima data un salario di anzianità mensile per 13 mensilità di € 27,00.

Le Parti nei successivi rinnovi contrattuali definiranno ulteriori implementazioni del presente istituto.

Art. 47 - Una tantum.

Per quanto riguarda il periodo 1.1.13/31.12.15 al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente contratto viene erogato a titolo di ‘una tantum’ l’importo lordo riportato nella seguente tabella:


livello

di appartenenza


una tantum (in €)

da erogare a settembre 2016


1), 2), 3), 4)

100,00

5), 6), 7), 8)

120,00

Tale importo verrà erogato unitamente alla retribuzione di competenza di settembre 2016 in proporzione all’orario stabilito dal contratto individuale di lavoro.

Art. 48 - Indennità accessorie.

Al seguente personale che svolge funzioni di coordinamento, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, compete una indennità accessoria come segue:

a)al personale educativo del liv. 5) cui è attribuita la funzione di coordinatore del servizio di nido: € 20,00 lordi mensili fissi;

b) al personale docente del liv. 6) cui è attribuita la funzione di coordinatore in scuole fino a 4 sezioni: € 25,00 lordi mensili per il numero delle sezioni di scuola dell’infanzia;

c) al personale del liv. 7) cui è attribuita la funzione di coordinatore di asilo nido con almeno 3 nuclei: € 12,00 lordi mensili per il numero dei nuclei di nido;

d)al personale del liv. 7) cui è attribuita la funzione di coordinatore in scuole della infanzia fino a 4 sezioni con anche nuclei di nido: € 12,00 lordi mensili per il numero delle sezioni di scuola dell’infanzia e dei nuclei di nido;

e)al personale del liv. 7) cui è attribuita la funzione di coordinatore in scuole della infanzia con almeno 5 sezioni, con o senza nuclei di nido: € 12,00 lordi mensili per il numero delle sezioni di scuola dell’infanzia e nuclei di nido;

f)al personale del liv. 8) cui è attribuita la funzione di coordinatore: € 30,00 lordi mensili fissi.

Le indennità di cui al presente articolo competono per l’intera durata dell’incarico e sono computate anche nella 13a mensilità e nel TFR.

Nel caso di riduzione del numero delle sezioni l’indennità sarà ricalcolata a far tempo dal mese successivo in cui si è verificata la riduzione.

Nel caso di personale part-time l’indennità sarà proporzionale alle ore settimanali.

Sono fatte salve le condizioni retributive di miglior favore in atto.

Art. 49 - Tredicesima mensilità.

A tutto il personale dipendente viene corrisposta, entro il 20 dicembre o in giorno successivo qualora la predetta data cada in giorno festivo, una 13a mensilità pari alla retribuzione di fatto, con esclusione dell’assegno per il nucleo familiare.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno vanno corrisposti tanti 12simi dell’ultima mensilità percepita pari ai mesi di servizio prestati.

Le frazioni di mese vengono prese in considerazione solo se superiori a 15 giorni e in tal caso equiparate a 1 mese intero.

Nel caso di variazione dell’orario di lavoro nel corso dell’anno solare la 13a sarà ottenuta moltiplicando la media ponderale delle ore di lavoro mensili per la retribuzione oraria in atto nel mese di dicembre o al momento della cessazione del rapporto.

Art. 50 - Servizio fuori sede. Missioni.

Il personale comandato nell’accompagnamento e nella vigilanza dei bambini fuori sede di lavoro si considera in missione. Esso ha diritto alla normale retribuzione, al rimborso delle eventuali spese documentate di viaggio e di trasporto sostenute e le spese di vitto e alloggio a piè di lista.

Ha inoltre diritto a una indennità di missione di € 10,00 giornaliere per missioni eccedenti le 8 ore e fino a 24 ore giornaliere e di € 20,00 giornaliere per prestazioni eccedenti le 24 ore. Il regime fiscale e previdenziale di dette indennità fa riferimento alle norme in vigore. Sono fatti salvi i trattamenti aziendali di miglior favore.

Art. 51 - Determinazione della quota giornaliera

e della quota oraria mensile.

La quota giornaliera viene determinata dividendo la retribuzione globale mensile in godimento per 26.

La quota oraria mensile viene determinata come segue:

-per i dipendenti a 37 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 160;

-per i dipendenti a 35 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 152;

-per i dipendenti a 32 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 139.

Capitolo II - SUPPLENZE. PREVIDENZA. CESSIONE ATTIVITÀ

Art. 52 - Sostituzione e supplenza di personale.

In caso di sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro, il termine del rapporto coincide con la data di rientro del titolare.

Al personale in sostituzione o supplente vengono corrisposte la 13a mensilità, il TFR e i giorni di ferie maturati, per la quota parte.

La supplenza affidata al personale in servizio a tempo parziale è considerata lavoro aggiuntivo a tempo determinato, con trattamento economico pari a quello delle ore normali fino al completamento di orario. Le eventuali ore eccedenti si retribuiscono con la quota oraria globale in atto.

Art. 53 - Trattamento previdenziale.

Il trattamento previdenziale è attuato con l’osservanza delle leggi e disposizioni vigenti in materia.

In applicazione a quanto previsto dall’art. 4, DL 6.7.78 n. 352, convertito nella legge 4.8.78 n. 467, il datore di lavoro deve consegnare al dipendente, entro il termine previsto dalla legge, copia della denuncia presentata all’INPS.

Fermi restando i termini di consegna della denuncia all’INPS, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro deve consegnare al dipendente, entro i termini previsti dalla legge, copia della denuncia riservata al lavoratore.

Per quanto riguarda gli elementi accessori della retribuzione le Parti concordano di avvalersi della decontribuzione consentita dalla legge nella contrattazione decentrata.

Art. 54 - Previdenza complementare.

Le Parti concordano che un più elevato livello di copertura previdenziale, considerata l’evoluzione del sistema del welfare, è un obiettivo qualificante delle relazioni sindacali ai fini della tutela e del benessere dei lavoratori.

Considerata l’evoluzione della normativa, le opzioni e le proposte sul mercato dei prodotti previdenziali, le parti stipulanti il presente CCNL convengono che, per la previdenza complementare, sia promossa presso i lavoratori l’adesione a Fondi Negoziali di Previdenza complementare nazionali e/o regionali costituiti dalle Parti datoriali e dalle OO.SS. confederali.

L’adesione ai suddetti Fondi è un diritto dei lavoratori ed è volontaria; essa avverrà secondo le forme e le modalità previste dalla legge e dallo statuto del Fondo individuato.

Le Parti concordano che, in aggiunta a quanto previsto dalla legge, il lavoratore che aderisce al Fondo Negoziale e il datore di lavoro versino ciascuno una contribuzione minima pari all’1% della retribuzione mensile utile per il computo del TFR.

Art. 55 - Trasferimento e cessione di azienda o di ramo di azienda.

Nei casi in cui si configuri l’ipotesi di trasferimento di Istituto o di suo ramo di azienda, indipendentemente dal mezzo tecnico e giuridico operato in concreto, si applicano le norme previste dalla legge n. 428/90 e dal D.lgs. n. 18/01 e s.m.i., e il rapporto di lavoro del personale interessato al trasferimento continua ad essere disciplinato dal presente CCNL e successivi rinnovi.

La stessa disposizione vale anche nella ipotesi di appalto o cambiamento della gestione di appalto, ovvero nei casi di cambiamento di ente gestore nelle convenzioni, negli affidamenti e nelle concessioni con gli enti pubblici.

Titolo VI - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Capitolo I - ORARIO DI LAVORO

Art. 56 - Orario di lavoro.

L’orario normale di lavoro del personale è di 37 ore settimanali salvo quanto previsto successivamente per il personale docente ed educativo.

a)

L’orario di lavoro del personale docente della scuola dell’infanzia è di 32 ore settimanali, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 57.

b)

L’orario di lavoro del personale educativo dei servizi della prima infanzia è di 35 ore settimanali.

L’orario di lavoro del personale educativo/docente delle sezioni “Primavera”, comunque inquadrato, è di 35 ore settimanali.

L’orario di lavoro delle docenti della scuola della infanzia e del personale educativo è comprensivo di tutte le attività connesse di cui all’art. 35.

Il personale educativo non è tenuto alla presenza nell’Istituto nei periodi di interruzione e/o sospensione del servizio, non è tenuto al recupero delle ore non prestate, mantenendo il diritto alla retribuzione.

c)

L’orario di lavoro dei docenti di altre discipline è di 35 ore settimanali.

L’attività didattica della scuola della infanzia si svolge dal 1° settembre al 30 giugno per ogni anno scolastico, salvo quanto previsto dai rispettivi calendari scolastici regionali, e comunque per non oltre 44 settimane nell’anno scolastico. Durante i periodi di sospensione della attività didattica, ovvero anche al di fuori delle settimane di cui sopra e al di fuori delle ferie ordinarie e degli eventuali permessi di cui all’art. 57, il personale docente della scuola della infanzia, conservando la normale retribuzione, potrà essere impiegato solamente in attività connesse con l’attività di docenza nel rispetto della professionalità e qualifica a cui è adibito.

La contrattazione decentrata a livello regionale potrà definire, su base volontaria, condizioni di utilizzo diverso del personale docente durante il periodo di sospensione dell’attività didattica.

Art. 57 - Orario del personale docente.

Per il solo personale docente della scuola della infanzia inquadrato nel VI livello retributivo, fermo restando l’orario di 32 ore settimanali, al fine di garantire l’estensione temporale del servizio scolastico, può essere richiesto, da parte della scuola, di svolgere fino a 35 ore settimanali e il docente, nel rispetto della programmazione della attività della Scuola, è tenuto a prestarle.

Le ore eccedenti di cui al precedente comma sono recuperate durante i periodi di sospensione della attività didattica, come permessi giornalieri retribuiti, anche conglobati, secondo quanto riportato dalla seguente tabella:


casistica


33 ore

settimanali


34 ore

settimanali


35 ore

settimanali


orario settimanale

su 5 giorni

8 giorni

15 giorni

22 giorni

orario settimanale

su 6 giorni

9 giorni

18 giorni

26 giorni

Nel caso in cui la settimana lavorativa sia organizzata su 5 giorni, la giornata nella quale non è prevista la prestazione lavorativa non può essere imputata a permessi giornalieri retribuiti e non è recuperabile ed è compresa nella retribuzione mensile.

Al personale docente part-time, con orario di lavoro non inferiore al 50% dell’orario contrattuale di cui al comma 1) del presente articolo, può essere richiesto un prolungamento dell’orario settimanale con le stesse modalità di cui sopra e con quantità riproporzionata alla sua percentuale di part-time.

Art. 58 - Recupero delle ore per i corsi di aggiornamento.

Il recupero delle ore per i corsi di aggiornamento promossi dall’ente gestore ed effettuati fuori dal normale orario di lavoro per un massimo di 40 ore annuali avverrà di comune intesa tra il lavoratore e la scuola come permessi retribuiti anche conglobati o in aggiunta alle ferie.

Art. 59 - Sospensione straordinaria dell’attività.

Qualora la sospensione del servizio sia imputabile a causa di forza maggiore e/o per decisione dell’ente gestore, il personale non è tenuto al recupero delle ore e/o dei giorni non prestati, mantenendo il diritto alla retribuzione.

Art. 60 - La settimana lavorativa.

La settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, va comunque considerata di 6 giorni, anche se il servizio scolastico è distribuito su 5 giorni.

Art. 61 - Lavoro notturno, festivo e straordinario.

a) Lavoro notturno.

È considerato lavoro notturno quello effettuato dopo le ore 22 e sino alle 6 antimeridiane.

Per il lavoro notturno si fa riferimento al D.lgs. n. 66 dell’8.4.03, integrato e modificato dal D.lgs. n. 213 del 19.7.04, disciplinato dalla Circolare n. 8 del 3.3.05 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

A partire dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di 1 anno di età del bambino è vietato adibire le donne al lavoro notturno dalle ore 24 alle 6. Hanno facoltà di rifiutarsi di prestare lavoro notturno:

-la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o, qualora la stessa non abbia esercitato la facoltà di rifiutare l’esecuzione di prestazione di lavoro notturno, il lavoratore padre convivente che sia anch’esso lavoratore subordinato;

-la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario e convivente di un minore di età inferiore a 12 anni;

-la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.

b) Lavoro festivo.

È considerato lavoro festivo il lavoro prestato nelle domeniche, nei giorni di festività nazionale (1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre e S. Patrono).

c) Lavoro straordinario.

È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre il limite contrattuale di lavoro e oltre le ore giornaliere individualmente prefissate. Per il personale docente ed educativo il lavoro straordinario richiesto non deve superare le 80 ore annue.

Al personale direttivo, amministrativo e ausiliario può essere richiesto lavoro straordinario fino ad un massimo di 120 ore annue.

Il lavoro straordinario può essere richiesto solo a fronte di ragioni di carattere eccezionale, legate a particolari, non ricorrenti e non programmabili esigenze di servizio.

Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, al lavoro straordinario, quando richiesto, nei limiti stabiliti dal presente contratto, fatte salve le norme sul part-time.

Il lavoro straordinario, nei limiti previsti dal presente contratto, deve essere autorizzato dal gestore.

d) Maggiorazione oraria.

Per ciascuna ora di lavoro ordinario, prestato in ore notturne ovvero nei giorni festivi, nei casi in cui la legge consente il riposo compensativo, viene corrisposta la maggiorazione della quota oraria di retribuzione del 25%.

Ciascuna ora di lavoro straordinario viene compensata con una quota oraria della retribuzione, maggiorata dalle seguenti percentuali:

- lavoro straordinario diurno feriale: 25%

- lavoro straordinario notturno: 40%

- lavoro straordinario festivo: 75%

- lavoro straordinario notturno festivo: 100%

Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e per il personale con funzioni di coordinamento, su richiesta del lavoratore, le ore di lavoro straordinario prestate possono essere trasformate, con le maggiorazioni sopra previste, in permessi retribuiti, anche cumulati.

Art. 62 - Riposo settimanale.

Tutto il personale gode di 1 giorno di riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, salvo esigenze di servizio. In questo caso il riposo verrà fruito in altro giorno concordato tra il dipendente e il datore di lavoro.

Art. 63 - Fruizione dei pasti. Vitto e alloggio.

Il tempo della fruizione del pasto per il personale che, consumandolo con gli alunni, effettua assistenza e vigilanza durante il momento della refezione è considerato orario di lavoro, in tale caso la fruizione del pasto deve essere gratuita.

Il gestore può concedere, con facoltà di revoca, salvo preavviso di 2 mesi, vitto e/o alloggio al personale che lo richieda per iscritto. Detto servizio verrà pagato a parte dagli interessati.

Capitolo II - FERIE E PERMESSI

Art. 64 - Ferie.

I dipendenti hanno diritto a un periodo annuale di ferie, con corresponsione della normale retribuzione, pari a 30 giorni lavorativi per ciascun anno. La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Nel caso d’inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno il dipendente maturerà tanti 12simi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate.

Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio, né con il periodo di preavviso.

Le ferie sono irrinunciabili.

Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi.

Il periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di 2 periodi, compatibilmente con le esigenze di scuola. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai 2/3 dei giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro agosto dell’anno successivo a quello di maturazione.

Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze della scuola, le ferie saranno godute durante la sospensione estiva delle attività.

Tuttavia le ferie potranno essere godute in altri periodi di sospensione delle attività educativo/didattiche nei casi di:

-malattia insorta prima dell’inizio delle ferie e protrattasi nel periodo di ferie;

-malattia sopravvenuta durante le ferie;

-astensione obbligatoria per maternità nel periodo di ferie estivo.

Il calendario delle ferie è definito dal gestore previa consultazione con la RSA/RSU, di norma entro aprile di ogni anno.

Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntive.

Art. 65 - Festività.

I dipendenti hanno diritto a 4 giorni di permesso retribuito per ciascun anno scolastico in relazione alla soppressione di alcune festività nazionali infrasettimanali.

I 4 giorni per recupero delle festività soppresse possono essere goduti, di norma, solo in periodi di sospensione della attività didattica.

La ricorrenza del S. Patrono viene considerata come giornata festiva.

La ricorrenza del S. Patrono è giornata festiva, pertanto qualora fosse lavorata, o va recuperata con una giornata di permesso retribuito, anche in aggiunta alle ferie estive o, retribuita con 1/26 della retribuzione globale mensile.

La festività civile del 4 novembre, spostata alla prima domenica successiva, secondo quanto disposto dalla legge n. 54/77, e le festività religiose e civili coincidenti con la domenica vengono retribuite con 1/26 della retribuzione globale oltre la normale retribuzione o, su richiesta del lavoratore, con permessi retribuiti.

Le festività non godute sono retribuite in 26simi al termine dell’anno scolastico.

Art. 66 - Permessi retribuiti.

Il dipendente può usufruire nell’anno scolastico fino ad un massimo di 10 giorni lavorativi anche in frazioni orarie di permessi retribuiti così suddivisi:

-3 giorni per lutto: per il coniuge, per parenti entro il 2° grado, conviventi;

-2 giorni per motivi personali: per visite mediche e specialistiche, nonché per cure dentarie e piccoli interventi sanitari comportanti disagio o stress prolungato, ovvero aventi carattere di urgenza e non programmabili, su produzione di documentazione;

-5 giorni per altri motivi personali e/o relativi a familiari entro il 2° grado di parentela quali necessità di carattere medico (analisi, visite, accertamenti sanitari, infortuni, ricoveri), nascite, matrimoni, su produzione di documentazione o di autocertificazione ai sensi dell’art. 46, DPR n. 445/00.

Le suddette giornate sono usufruibili in unica soluzione solo in casi gravi. Per fruire dei permessi il dipendente dovrà, con congruo anticipo, farne richiesta scritta alla Direzione dell’ente. In caso di massima urgenza è sufficiente la sola richiesta orale.

In caso di assistenza a familiari portatori di handicap si fa riferimento alle leggi nn. 104/92 e 53/00 e le circolari applicative, nonché a tutte le norme in materia del settore privato.

I permessi di cui al presente articolo possono essere cumulati con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’art. 33, legge 5.2.92 n. 104 e s.m.

Tutti i lavoratori subordinati che cedono gratuitamente (donatori) il sangue intero o di emocomponenti, (i donatori di midollo osseo hanno diritto a un permesso pari al periodo di degenza), retribuito per l’intera giornata lavorativa in cui effettuano la donazione.

La giornata di riposo è di 24 ore e decorre dal momento in cui il lavoratore si è assentato per effettuare la donazione.

Per quanto concerne la donazione di organi si fa esplicito riferimento alla normativa vigente.

Sono concessi inoltre brevi permessi retribuiti per un massimo di 10 ore per anno scolastico, anche cumulabili, in caso di documentate esigenze di carattere medico da recuperare nel corso dell’anno scolastico.

Art. 67 - Permessi non retribuiti.

In caso di comprovati motivi il lavoratore può usufruire di permessi non retribuiti nel limite di 10 giorni lavorativi nell’anno solare, previo accordo con il gestore.

Art. 68 - Permessi elettorali.

In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli Uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista, di gruppo o di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici e promotori del referendum hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

Per il trattamento economico e normativo relativo alle giornate in cui si svolgono le operazioni elettorali si fa riferimento alle norme di legge in vigore.

Capitolo III - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 69 - Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro.

In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il dipendente dovrà fornire tempestiva comunicazione all’ente, comunque entro 2 giorni. Sull’argomento dovranno essere osservate le vigenti norme in materia.

La prescritta certificazione di malattia è obbligatoria anche per assenze inferiori a 3 giorni.

a) Trattamento economico.

Ferme restando le norme di legge, per quanto concerne il trattamento di malattia l’ente corrisponderà al lavoratore una integrazione tale da consentire al medesimo di percepire durante il periodo di malattia o infortunio il 100% della retribuzione mensile lorda del mese precedente la malattia per un massimo di 180 giorni nell’anno solare.

Agli effetti retributivi per ogni periodo di malattia il computo si inizia dal 1° giorno di assenza.

Quando si tratta di ricaduta nella stessa malattia, o di malattia la cui durata è a cavallo di 2 anni solari, i periodi vengono computati secondo le indicazioni INPS. In tutte le ipotesi di assenza dal servizio per malattia è facoltà della Direzione fare verificare lo stato e la durata della malattia. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle ASL e dall’INPS, alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento.

Per consentire l’effettuazione delle visite di controllo fiscali le fasce orarie di reperibilità di cui al Decreto del Ministero della Sanità 8.1.85, pubblicato sulla GU del 7.2.85, sono così determinate: 10-12 / 17-19, sabato e domenica compresi.

Le norme del presente articolo si applicano anche al personale assunto con contratto di apprendistato.

b) Periodo di comporto.

Detto periodo comporta:

1)mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa fino ad un massimo di 6 mesi, anche a cavallo di 2 anni solari.

Nel caso di superamento dei 6 mesi il dipendente potrà richiedere un periodo di aspettativa senza retribuzione fino ad un massimo di 6 mesi, dietro presentazione di un certificato medico.

Il periodo di aspettativa non ha alcun effetto giuridico ed economico. Il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore del termine ultimo di comporto entro 20 giorni dalla scadenza; il lavoratore, a comunicazione avvenuta, può esercitare il diritto di usufruire dei 6 mesi previsti per la conservazione del posto. In tal caso il lavoratore dovrà presentare la richiesta almeno 10 giorni prima della scadenza;

2)mantenimento del posto di lavoro per assenze, anche non continuative, fino ad un massimo di 12 mesi nel periodo di 3 anni o meno dovute anche ad eventi morbosi diversi.

Qualora l’interruzione del servizio si protragga oltre i termini indicati è facoltà dell’ente risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso, fermo restando il diritto del dipendente al TFR.

In caso di malattie fortemente invalidanti, su richiesta del lavoratore, l’ente concede un ulteriore periodo di 12 mesi di aspettativa non retribuita con diritto alla sola conservazione del posto di lavoro.

In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente invalidanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in ‘day-hospital’, di assenza per sottoporsi alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente ASL o Struttura convenzionata.

Per le giornate di assenza di cui al precedente comma il dipendente ha diritto all’intera retribuzione.

Tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestato.

Art. 70 - Infortunio sul lavoro.

In presenza di infortunio sul lavoro saranno conservati il posto e l’anzianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione clinica documentata dalla necessaria certificazione sanitaria definita e rilasciata dall’Istituto assicuratore.

In presenza di malattia professionale, alla lavoratrice/al lavoratore sarà conservato il posto per un periodo pari a quello per il quale l’interessata/o percepisce l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge.

L’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l’ente possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge.

Il lavoratore è altresì tenuto a consegnare, nel più breve tempo possibile, la certificazione sanitaria rilasciata dall’ente competente.

Al lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul lavoro, a partire dal 1° giorno di assenza e fino al 180° giorno, un trattamento assistenziale ad integrazione di quanto corrisposto dall’istituto assicuratore fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione.

La corresponsione della integrazione è subordinata al riconoscimento dell’infortunio da parte dell’ente assicuratore.

Per quanto concerne il trattamento economico dovuto per malattia professionale si rinvia alle disposizioni di legge.

Il periodo di infortunio non è da computare ai fini della durata del periodo di comporto di cui all’art. 69.

Art. 71 - Lavoratori affetti da patologie oncologiche.

I lavoratori affetti da malattie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, ai quali rimanga una ridotta capacità lavorativa anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da apposita Commissione medica dell’ASL, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

L’organizzazione del tempo di lavoro deve essere pianificata tenendo prioritariamente conto delle esigenze del dipendente.

Su richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno ricorrendone le condizioni personali.

Restano in ogni caso fatte salve le disposizioni più favorevoli per il lavoratore.

Art. 72 - Permessi per lavoratori invalidi.

Ai lavoratori cui sia stata riconosciuta una invalidità civile superiore al 50% sono riconosciuti fino a 30 giorni ad anno scolastico (anche non continuativi) di congedo retribuito per cure mediche connesse con lo stato di invalidità debitamente documentate (art. 26, legge n. 118/71 e art. 10, D.lgs. n. 509/88). Tali permessi sono aggiuntivi al periodo di malattia di cui all’art. 69.

Art. 73 - Congedo matrimoniale.

Il dipendente che contrae matrimonio ha diritto a un permesso retribuito di 15 giorni di calendario, non frazionabili, in coincidenza dell’evento.

Se il congedo matrimoniale si sovrappone alle ferie, le stesse devono essere fruite successivamente.

La richiesta di congedo matrimoniale deve essere comunicata dal dipendente con almeno 15 giorni di anticipo.

Durante il congedo il lavoratore è considerato in servizio a tutti gli effetti, con diritto alla normale retribuzione.

Art. 74 - Tutela della maternità e della paternità.

A) Congedo di maternità e di paternità.

A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal D.lgs. 26.3.01 n. 151, come modificato dal D.lgs. 15.6.15 n. 80 a cui si fa espressamente riferimento per quanto non previsto nel presente contratto e stabilito nel presente articolo.

Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro (ovvero congedo di maternità) spetta l’80% della retribuzione mensile, nonché le indennità fisse e ricorrenti.

Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi della astensione obbligatoria, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi il mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi a condizione che il medico specialista del SSN attesti che ciò non arrechi alcun danno alla gestante e al nascituro.

In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto sono aggiunti al successivo periodo di astensione obbligatoria post-partum.

In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto dalla legge il divieto di licenziamento convalidate dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente, la lavoratrice madre, così come il lavoratore padre che abbia fruito del congedo di paternità, ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso.

La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso.

B) Congedo parentale.

Nei primi 12 anni di vita del bambino ciascun genitore, anche contemporaneamente, può usufruire della astensione facoltativa (ovvero congedo parentale) dal lavoro per un periodo, anche frazionato, come segue:

-la madre lavoratrice, per un periodo non superiore a 6 mesi;

-il padre lavoratore per un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 mesi quando il padre esercita il diritto per un periodo non inferiore a 3 mesi;

-qualora vi sia un solo genitore, per un periodo non superiore a 10 mesi.

Per la fruizione di tale diritto il lavoratore deve presentare apposita richiesta secondo le disposizioni INPS vigenti.

Il diritto di astenersi dal lavoro è riconosciuto anche se l’altro genitore non ne ha diritto. La somma dei periodi fruibili dai due genitori non può superare complessivamente i 10 mesi.

Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi.

Durante il periodo di astensione facoltativa il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a percepire una indennità pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera.

Il beneficio spetta:

-fino al compimento dei 6 anni di vita del bambino e per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, senza condizioni di reddito. In tal caso il rimanente periodo di spettanza dei congedi può essere utilizzato come congedo non retribuito;

- dai 6 agli 8 anni di vita del bambino solo se il reddito del singolo genitore interessato sia inferiore a 2 volte e mezzo il trattamento minimo di pensione a carico della Assicurazione Generale Obbligatoria;

-dai 6 agli 8 ai 12 anni di vita del bambino solo se il reddito del singolo genitore interessato sia inferiore a 2 volte e mezzo il trattamento minimo di pensione a carico della Assicurazione Generale Obbligatoria.

La richiesta di astensione deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore ai 15 giorni di calendario. Il datore di lavoro non può opporre rifiuto alla richiesta di astensione.

C) Prolungamento del congedo.

Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1), legge 5.2.92 n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del 12° anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all’art. 32, D.lgs. n. 80/15, non superiore a 3 anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso Istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

D) Congedo parentale in caso di adozione.

Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

E) Congedi parentali in modalità oraria.

Il congedo parentale in modalità oraria dovrà essere usufruito con pacchetti orari non inferiori al 50% del proprio orario di lavoro medio giornaliero calcolato su base settimanale.

Il congedo parentale dovrà essere usufruito facendo coincidere l’inizio o la fine con l’inizio e/o la fine dell’orario di lavoro del dipendente. La richiesta di utilizzo del congedo parentale in modalità oraria deve essere presentata per iscritto alla Direzione dell’ente con un preavviso di almeno 15 giorni.

F) Riposi giornalieri.

I riposi durante il 1° anno di vita del bambino consistono in 2 riposi orari retribuiti della durata di 1 ora ciascuno. Il riposo si riduce a 1 se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti.

In caso di parto plurimo i permessi giornalieri per allattamento (art. 10, legge n. 1204/71) sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate dal padre.

I riposi giornalieri spettano al padre lavoratore nei casi in cui la madre lavoratrice non se ne avvalga o la madre non sia lavoratrice.

In caso di adozione e/o affidamento si fa riferimento alla normativa vigente.

G) Malattia figlio.

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni.

Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni.

La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1) e 2) è inviata secondo le modalità stabilite e contestualmente al datore di lavoro.

La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1) e 2).

Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.

Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

Per il trattamento economico e normativo e per il trattamento previdenziale dei periodi di congedo per la malattia del figlio si applicano gli artt. 48 e 49, D.lgs. n. 151/01 e s.m.i.

Le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari secondo quanto disposto dal punto 6), art. 3, legge n. 53/00.

H) Permessi per esami prenatali.

Ai sensi del D.lgs. 25.11.96 n. 645 le lavoratrici gestanti hanno la possibilità di assentarsi dal lavoro per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, senza perdita di retribuzione qualora questi debbano essere svolti durante l’orario di lavoro e dietro presentazione della idonea documentazione giustificativa.

Art. 75 - Servizio militare o servizio sostitutivo.

La chiamata alle armi per il servizio di leva, o servizio sostitutivo, come anche il richiamo alle armi, non risolvono il rapporto di lavoro che resta sospeso per tutta la durata della assenza.

Tale periodo di chiamata alle armi per il servizio di leva è computato ai fini della maturazione degli scatti e del salario di anzianità.

Entro 30 giorni dal collocamento in congedo o dall’invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il dipendente deve porsi a disposizione della scuola per riprendere servizio, pena la risoluzione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di richiamo alle armi, nonostante la sospensione del rapporto, al lavoratore viene corrisposta una indennità pari alla sua ordinaria retribuzione secondo le modalità definite dalla legge n. 88/89, art. 24.

Art. 76 - Aspettative e permessi per cariche pubbliche elettive.

I lavoratori che sono eletti nel Parlamento nazionale o in Assemblee regionali, ovvero sono chiamati a ricoprire altre cariche pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.

La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali nazionali, regionali e provinciali.

Durante l’aspettativa continua a decorrere l’anzianità ai soli fini giuridici.

I dipendenti che, nelle condizioni di cui ai precedenti commi, non usufruiscono di aspettative, hanno diritto a permessi retribuiti e non retribuiti secondo quanto previsto dalle vigenti normative di legge e dal presente contratto.

Art. 77 - Aspettativa non retribuita.

Dopo 1 anno di servizio l’ente gestore ha facoltà di concedere al dipendente che lo richieda per iscritto un periodo di aspettativa senza retribuzione fino al massimo di 1 anno.

Tale periodo non è computabile ad alcun effetto.

L’ente gestore risponde per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta.

Terminato il periodo, al lavoratore non può, comunque, essere concessa una nuova aspettativa se non dopo almeno 2 anni di servizio.

Durante il periodo della aspettativa il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.

Art. 78 - Diritto allo studio.

Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore annue. I permessi sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio della scuola primaria e secondaria.

I permessi per il diritto allo studio sono inoltre concessi per la frequenza del corso di laurea in scienze della formazione primaria per i lavoratori privi di titolo abilitante, e per la frequenza di tutti i corsi previsti dalla normativa per l’acquisizione della abilitazione all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia.

Nella concessione dei permessi di cui sopra vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:

a)i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1), non dovranno superare 1/5 o frazione di 1/5 di tutto il personale dell’ente;

b)a parità di condizioni il beneficio compete ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso.

Il personale interessato ai corsi abilitanti di cui sopra ha diritto, salvo eccezionali e inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

Il personale interessato è tenuto a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione e alla frequenza alle scuole e ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.

In sede di contrattazione decentrata potranno essere definite, ove necessarie, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo e ulteriori discipline per rispondere ad esigenze specifiche.

Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento all’art. 10, legge n. 300/70 e alle disposizioni di cui alla legge n. 53/00.

Art. 79 - Permessi per la crescita professionale.

Al fine di consentire la crescita professionale del personale docente ed educativo non fornito di abilitazione o di titolo, viene garantita la possibilità di utilizzo di permessi retribuiti e viene assicurata la possibilità dell’adattamento dell’orario di lavoro.

Qualora intervenissero norme di legislazione nazionale e/o regionale a modifica dell’attuale ordinamento, le Parti si incontreranno per definirne l’applicazione.

Titolo VII - REGOLAMENTO DI ISTITUTO. NORME DISCIPLINARI

Capitolo I - REGOLAMENTO INTERNO. DOVERI DEL PERSONALE

Art. 80 - Regolamento interno.

Il Regolamento interno predisposto dall’ente gestore, ove venga adottato, deve essere portato a conoscenza dei dipendenti all’atto della assunzione o al momento della successiva compilazione e affisso in luogo accessibile per la consultazione.

Nel Regolamento interno l’ente gestore può richiamare i principi che connotano la sua natura, la sua missione e le sue finalità, nonché i principi di riferimento del progetto educativo della scuola e le direttive per la sua attuazione, i principi e le modalità della organizzazione scolastica e delle relazioni interne etc.

Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione.

Art. 81 - Doveri del lavoratore.

I dipendenti hanno l’obbligo di osservare i doveri del rapporto di lavoro subordinato. In particolare, data la peculiarità del servizio educativo rivolto a bambini, è fatto obbligo ai lavoratori:

-di esplicare le proprie mansioni in conformità del livello e della qualifica conferita;

-di osservare scrupolosamente l’orario di servizio;

-di segnalare tempestivamente le assenze per malattia prima dell’inizio del servizio e giustificarle entro il 2° giorno salvo il caso di comprovato impedimento;

-di rispettare e fare rispettare agli alunni il regolamento interno dell’istituto;

-di mantenere il segreto d’ufficio;

-di usare e conservare con cura strumenti e materiali affidatigli;

-di tenere con i colleghi rapporti improntati a rispetto e collaborazione;

-di segnalare ai responsabili dell’ente situazioni e fatti che potrebbero arrecare danno all’ente, a chi vi lavora e a chi lo frequenta.

Al personale docente ed educativo inoltre è fatto obbligo:

-di presentare nelle modalità stabilite dall’ente gestore il piano dell’offerta formativa e/o altri piani e programmi della attività educativa;

-di svolgere con cura, con competenza e con sensibilità la funzione docente;

-di curare costantemente la formazione professionale e personale;

-di comunicare preventivamente alla Direzione dell’ente eventuali incarichi di insegnamento e/o di collaborazione con altri enti e l’inizio di attività di libera professione, sempreché compatibili.

Capitolo II - DISCIPLINA

Art. 82 - Provvedimenti disciplinari.

Le infrazioni alle norme del contratto possono essere punite, in maniera graduale a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

a)richiamo verbale;

b)richiamo scritto;

c)multa non superiore all’importo di 5 ore di paga base;

d)sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni di effettivo lavoro (3/26).

Nessun provvedimento disciplinare, escluso il richiamo verbale, potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al dipendente e senza averlo sentito a sua difesa.

La contestazione degli addebiti sarà fatta mediante comunicazione scritta, nella quale verrà indicato il termine entro cui il dipendente dovrà far pervenire le proprie giustificazioni.

Tale termine non potrà, in nessun caso, essere inferiore a giorni 10 dalla data di ricezione della contestazione.

Il dipendente potrà farsi assistere dalla O.S. a cui aderisce o conferisce il mandato.

Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera raccomandata entro 10 giorni dal termine assegnato al dipendente per presentare le sue giustificazioni.

Tale comunicazione dovrà specificare i motivi del provvedimento.

Trascorso l’anzidetto periodo senza che sia stato adottato alcun provvedimento, le giustificazioni presentate dal dipendente si intendono accolte.

I provvedimenti disciplinari, comminati senza osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sono inefficaci.

Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.

L’Ente gestore predispone il codice disciplinare che non deve contenere norme in contrasto con il CCNL; esso deve essere affisso all’albo dell’ente o in luoghi accessibili ai lavoratori e possibilmente consegnato a ciascun dipendente.

Il richiamo verbale, ancorché rivolto a voce dal legale rappresentante dell’ente gestore o da chi ne ha i poteri, può essere trasferito in una nota scritta e inserita nel fascicolo personale del dipendente. In questo caso copia della nota scritta deve essere consegnata all’interessato.

Art. 83 - Richiamo scritto, multa e sospensione.

Incorre nei provvedimenti di richiamo scritto, multa e sospensione il lavoratore che:

-non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, oppure non giustifichi l’assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;

-senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione;

-esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;

-per disattenzione o negligenza danneggi i materiali della scuola;

-diffonda indiscrezioni e riveli segreti d’ufficio su provvedimenti degli Organi interni dell’ente;

-commetta altre infrazioni dei doveri indicati all’art. 81;

-insubordinazione al superiore gerarchico;

-trasgredisca l’osservanza del presente contratto in qualsiasi modo.

Il richiamo scritto verrà applicato per le mancanze di minore rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggiore rilievo.

Art. 84 - Licenziamento con preavviso.

In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggiore rilievo di quelle contemplate nell’articolo precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione del licenziamento senza preavviso.

A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni:

-assenza ingiustificata per 4 giorni consecutivi;

-assenze ingiustificate ripetute almeno per 3 volte durante l’anno, prima o dopo i giorni festivi;

-gravi negligenze nell’espletamento delle proprie mansioni;

-abbandono ingiustificato del posto di lavoro;

-recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 83, quando siano stati comminati almeno 2 provvedimenti di sospensione di cui al precedente art. 82.

Art. 85 - Licenziamento senza preavviso.

In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’ente grave nocumento morale o materiale, o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.

A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

-grave insubordinazione ai superiori;

-furto nella scuola;

-danneggiamento doloso del materiale della scuola;

-abbandono ingiustificato del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone, o grave danno alle cose, o comunque compia azioni che implichino gli stessi pregiudizi;

-rissa all’interno dell’ente;

-percosse nei confronti degli alunni;

-diffusione di periodici o stampati contrari ai principi educativi dell’ente;

-diffamazione pubblica nei riguardi dell’ente;

-sentenza di condanna passata in giudicato.

Art. 86 - Sospensione cautelare.

Il lavoratore può essere sospeso cautelativamente ricorrendone le condizioni di legge.

Titolo VIII - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 87 - Risoluzione del rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto a norma delle vigenti disposizioni di legge e del presente CCNL.

Al lavoratore dipendente che abbia raggiunto l’età pensionabile, ma non abbia raggiunto il numero di anni richiesti per il minimo della pensione è consentito rimanere in servizio su richiesta fino al raggiungimento del limite minimo e comunque non oltre il termine previsto per il riconoscimento della pensione di vecchiaia.

Per i docenti la risoluzione del rapporto di lavoro può essere ulteriormente prorogata al termine dell’anno scolastico.

Art. 88 - Preavviso di licenziamento e dimissioni.

Le Parti non possono recedere dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza preavviso, salvo i casi previsti dalla legge e dal presente CCNL. La Parte che risolve il rapporto deve comunicarlo per iscritto.

Il preavviso non può essere dato al lavoratore assente per malattia, né può coincidere con il periodo di ferie.

Il preavviso non è previsto in caso di cessazione durante il periodo di prova e nel caso di giusta causa, sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore.

I termini del preavviso sia in caso di licenziamento come in quello di dimissioni sono:

- dipendenti dei livv. 1) 2) e 3): 1 mese

- dipendenti dei livv. 4), 5) e 6): 2 mesi

- dipendenti dei livv. 7) e 8): 3 mesi

In caso di chiusura totale della scuola o di un ordine della stessa (nido, scuola della infanzia), l’ente è tenuto a darne comunicazione ai dipendenti con un preavviso di 4 mesi.

I termini di preavviso di cui ai precedenti commi sostituiscono l’indennità di cui al comma 2), art. 2118 CC.

Il personale assunto con CTD che intenda rassegnare le proprie dimissioni ha l’obbligo di dare un preavviso di 1 mese.

La Parte che recede dal rapporto di lavoro senza l’osservanza dei suddetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione lorda che sarebbe spettata per il periodo di mancato preavviso calcolata ai sensi dell’art. 2121 CC.

Il datore di lavoro trattiene tale indennità sulle spettanze dovute al lavoratore a qualsiasi titolo.

Il datore di lavoro può, sia in caso di licenziamento che in caso di dimissioni, dispensare il dipendente dalla effettuazione del periodo di preavviso corrispondendogli una indennità sostitutiva pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante tale periodo.

Durante il periodo di preavviso il lavoratore licenziato avrà diritto a un permesso retribuito fino a 15 ore per la ricerca di altra occupazione.

Art. 89 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente.

Il rapporto di lavoro può essere risolto per sopravvenuta inidoneità permanente, accertata dalle competenti autorità, che impedisca lo svolgimento di qualunque attività prevista nell’ente scolastico.

Prima di arrivare a tale risoluzione le Parti concordano di realizzare ogni tentativo di mantenere in servizio il dipendente, anche adibendolo a mansioni diverse pure se inferiori a quelle già svolte; in tal caso il lavoratore sarà retribuito per le mansioni che andrà a svolgere.

Art. 90 - Decesso del lavoratore.

In applicazione dell’art. 2122 CC la cessazione del rapporto di lavoro che avvenga per il decesso del dipendente dà diritto, agli aventi causa, al TFR e ad una indennità pari a 2 mensilità, in conformità dell’art. 2118 CC.

Art. 91 - Disciplina dei licenziamenti individuali.

Il licenziamento del dipendente non può che avvenire per giusta causa o giustificato motivo.

L’ente deve sempre comunicare per iscritto il licenziamento al lavoratore.

L’onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.

Il licenziamento può essere impugnato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione nelle forme e modalità previste dalla normativa in vigore.

Per quanto qui non previsto si fa riferimento alla legislazione vigente in materia di licenziamenti individuali.

Art. 92 - Disciplina dei licenziamenti individuali

e individuali plurimi, delle riduzioni di orario di lavoro

e dei licenziamenti collettivi.

A) Licenziamenti individuali e individuali plurimi.

Qualora si presentassero le seguenti situazioni di:

-chiusura definitiva della scuola per la cessazione anche parziale dell’attività educativa;

-riduzione di sezioni di scuola della infanzia dovuta alla contrazione della popolazione scolastica;

-riduzione degli altri servizi socio-educativi dovuta alla riduzione della utenza

l’ente può procedere al licenziamento di tutto e/o di parte del personale, licenziamento individuale e licenziamento individuale plurimo, applicando, nell’ordine, i seguenti criteri:

- chi gode di pensione ordinaria

- chi svolge altra attività remunerata

- chi è in possesso dei requisiti massimi di pensionabilità

Successivamente, tenendo conto del livello di inquadramento e delle mansioni svolte, procederà come segue:

- minore anzianità di servizio desumibile dalla data di assunzione

- minore carico familiare

- minore età anagrafica

L’onere della prova di sussistenza di giusta causa o giustificato motivo è a carico dell’ente scolastico.

Per i soli docenti della scuola della infanzia la risoluzione del rapporto di lavoro di cui al presente paragrafo può avvenire soltanto alla fine dell’anno scolastico, 31 agosto e deve essere comunicata al lavoratore entro il precedente 30 giugno.

In caso di imprevista contrazione della popolazione scolastica, l’ente potrà comunicare il licenziamento dopo il 30 giugno ma non oltre il 31 agosto.

B) Riduzione dell’orario di lavoro.

In caso di necessità di riduzione dell’orario di lavoro per le situazioni richiamate nel precedente comma, l’ente gestore utilizza, ai fini della individuazione del personale cui applicare la riduzione dell’orario di lavoro, i medesimi criteri di cui sopra.

C) Licenziamento collettivo.

Quando in Enti con più di 15 dipendenti si dovesse procedere al licenziamento, nell’arco di 120 giorni, di almeno 5 dipendenti indipendentemente dal loro orario di lavoro, si applicherà la procedura di cui alla legge n. 223/91 e s.m.i.

Gli enti devono darne comunicazione preventiva alle RSA/RSU, alle OO.SS. e alla FISM e alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti per territorio.

Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione le RSA e le OO.SS. potranno richiedere all’ente l’esame congiunto del provvedimento, con la partecipazione della FISM.

La procedura deve concludersi entro 45 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione.

Quando i lavoratori interessati sono meno di 10, il precedente termine è ridotto alla metà.

L’esito dell’esame congiunto deve essere comunicato dall’ente scolastico al Ministero del Lavoro.

Qualora non si sia raggiunto un accordo, verrà espletato, entro 30 giorni dall’invio della comunicazione al Ministero del Lavoro, il tentativo di conciliazione in sede amministrativa.

Il termine di cui al precedente comma è ridotto a 15 giorni se i lavoratori interessati sono meno di 10.

A conclusione delle procedure previste l’ente potrà procedere alla comunicazione di licenziamento collettivo dei lavoratori in esubero, nel rispetto dei termini di preavviso.

Art. 93 - Trattamento di fine rapporto (TFR).

In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro il lavoratore dipendente ha diritto a un TFR.

Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5 computando per il mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni e non considerando quelle fino a 15 giorni.

La retribuzione, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso.

In caso di sospensione del rapporto di lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio deve essere computato nella retribuzione di cui al comma 2) l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente comma 1), con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT, rispetto a dicembre dell’anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente in caso di frazione di anno, l’incremento dell’indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero e quelle fino a 15 giorni non si considerano.

Il lavoratore dipendente, con almeno 8 anni di accantonamento, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 25% degli aventi diritto, di cui al precedente comma, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalle necessità di:

-acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;

-eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal TFR. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alla legge n. 297/82.

Art. 94 - Restituzione dei documenti di lavoro.

Alla cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente da qualsiasi contestazione in atto, spettano al lavoratore dipendente i seguenti documenti:

-certificazione unica (provvisoria);

-certificato di servizio con l’indicazione della durata del rapporto di lavoro, del livello e delle mansioni;

-documenti relativi agli assegni familiari;

-documento attestante l’eventuale scelta di destinazione del TFR;

-quant’altro previsto dalle leggi vigenti.

Art. 95 - Composizione delle controversie.

Per tutte le controversie individuali, plurime e collettive relative alla applicazione del presente contratto riguardanti rapporti di lavoro negli enti che applicano il presente CCNL, è previsto il tentativo di conciliazione secondo le modalità contenute nell’allegato 2) del presente CCNL “Accordo tra FISM e OO.SS. di categoria per la costituzione delle Commissioni Provinciali di Conciliazione”.

In materia era stato stipulato il 18.5.00 un apposito accordo tra le Parti il cui testo è stato riproposto integralmente e allegato al presente CCNL.

Titolo IX - NORME FINALI

Art. 96 - Personale religioso.

Al personale religioso si applicano le parti del presente contratto non in contrasto con le convenzioni stipulate fra gli enti gestori e i singoli Istituti religiosi cui appartiene detto personale.

Alla scadenza delle convenzioni attualmente in atto gli Enti e gli Istituti cureranno che il presente CCNL venga recepito dalle nuove convenzioni.

Art. 97 - Accordi di emersione.

Le Parti ribadiscono la necessità che il settore debba essere governato sia dalle norme contrattuali che dalla corretta applicazione delle vigenti norme di legge. A tal fine le Parti individuano negli accordi di emersione, così come definiti dall’Accordo nazionale, lo strumento più idoneo per adeguare le retribuzioni e le normative contrattuali in quegli Istituti scolastici che, operando totalmente o parzialmente al di fuori di un regime economico e normativo, aderiscono al presente CCNL.

Art. 98 - Rinvio alle leggi.

Per quanto non previsto dal presente contratto, indipendentemente dal numero dei dipendenti, ai lavoratori assunti prima del 7.3.15, si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella legge 15.7.66 n. 604, nella legge 20.5.70 n. 300 sullo Statuto dei lavoratori, nella legge 11.5.90 n. 108, nella legge 29.12.90 n. 407 e nelle altre leggi sul lavoro.

Ai lavoratori assunti a partire dal 7.3.15 si applica la normativa in vigore. Apellent escia quaecust qui sitempos ilia vid que cus dolupta del

ALLEGATI

Allegato 1)

ACCORDO NAZIONALE SULLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ADERENTI ALLA FISM

Il giorno 14 giugno 2016

tra

-FISM (Federazione Italiana Scuole Materne), rappresentata dai sigg. Giannino Zanfisi, capo delegazione, Ugo Lessio, Claudio Gabusi, Dario Cangialosi e Antonio Trani

e

- CISL/SCUOLA, rappresentata da Elio Formosa

- CGIL/FLC, rappresentata da Massimo Mari e Giusto Scozzaro

- UIL/Scuola, rappresentata da Adriano Enea Bellardini

- ConfSAL/SNALS, rappresentato da Silvestro Lupo

PREMESSO

Le misure di prevenzione e protezione previste sono finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza e della salute delle persone presenti all’interno dell’edificio scolastico: docenti, non docenti e studenti. Tutte queste figure devono partecipare attivamente alla realizzazione di un sistema di sicurezza che garantisca l’incolumità delle persone e un confort più sicuro e utile. Le leggi e le normative di sicurezza da applicare nei luoghi di lavoro, e negli edifici scolastici in particolare, sono numerose e spaziano dalla organizzazione dell’organigramma alle misure tecniche costruttive, dalla gestione delle emergenze alle condizioni di sicurezza antincendio, dalle norme di primo soccorso alla formazione del personale.

VISTO il T.U. sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 9.4.08 n. 81, coordinato con il D.lgs. 3.8.09 n. 106 e le normative annesse e connesse;

RAVVISATA l’opportunità di definire i temi concernenti la rappresentanza dei lavoratori sulla salute e sulla sicurezza e le relative modalità d’esercizio nei posti di lavoro, la formazione della rappresentanza e la costituzione degli Organismi paritetici territoriali

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Parte I.

1) Il rappresentante per la sicurezza (RLS).

Il testo unico sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro prevede che in tutte le aziende o unità produttive sia eletto o designato il RLS. Le norme del testo unico fissano i criteri per la sua individuazione e prevedono il rinvio alla contrattazione collettiva della definizione di altri parametri, in tema di diritti, formazione e strumenti per l’attuazione degli incarichi.

I luoghi di lavoro, a norma di legge, devono essere strutturati e organizzati tenendo conto di eventuali disabili.

A) Scuole fino a 15 dipendenti.

1)

Negli istituti di ogni ordine e grado, dove si esercitano attività educative, di istruzione, convitti, studentati, collegi, nonché Centri sportivi e culturali aderenti alla FISM, aventi fino a 15 dipendenti, il RLS viene eletto dai lavoratori al loro interno.

La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale funzione.

2) Modalità di elezione.

L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti quelli con CTI.

Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto colui che ha maggiore anzianità di servizio. Prima della votazione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale della elezione che viene comunicato subito al datore di lavoro.

L’incarico ha la durata di 3 anni.

3) Tempo di lavoro dedicato alla sicurezza.

Al RLS, per lo svolgimento dell’incarico, nelle scuole che occupano fino a 15 dipendenti, spettano permessi retribuiti pari a 12 ore annue.

Dal suddetto monte ore sono escluse le ore necessarie per la formazione specifica prevista dalle norme in vigore.

Ricevuto il verbale di elezione, il datore di lavoro comunica il nome dell’eletto, quale RLS, alla Commissione Paritetica Regionale e questa alla Commissione Paritetica Nazionale.

B) Scuole con più di 15 dipendenti.

Nelle scuole che occupano più di 15 dipendenti il RLS viene designato dai lavoratori tra i componenti della RSA/RSU se presenti.

I permessi di cui al comma precedente sono pari a 18 ore annue per le scuole con numero di dipendenti da 16 a 60; pari a 24 ore annue per le scuole con più di 60 dipendenti.

Procedure per l’elezione o la designazione del RLS

in scuole con più di 15 dipendenti.

Nelle scuole con più di 15 dipendenti il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle RSA o delle RSU. In assenza di tali rappresentanze è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, secondo le modalità di cui sopra. Nel caso di dimissioni, o di mancata accettazione della elezione, subentra come RLS il lavoratore che ha ottenuto più voti nell’elezione.

In questo caso allo stesso spettano le sole ore di permesso previste per la sua funzione.

Il verbale con il nominativo del RLS deve essere comunicato alla Direzione della scuola, che informerà la Commissione Paritetica Regionale e quella Nazionale, presso la quale si terrà il relativo elenco.

C) Attribuzioni del RLS.

Per le attribuzioni del RLS le Parti concordano quanto segue.

1) Accesso ai luoghi di lavoro.

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto delle esigenze della scuola, in accordo con il gestore, con le limitazioni previste dalla legge.

Il RLS segnala preventivamente le visite che intende effettuare negli ambiti di lavoro.

2) Modalità di consultazione.

La consultazione del RLS da parte del datore di lavoro deve essere svolta in modo da garantire la tempestività e l’efficacia; il datore di lavoro è tenuto a fornire tutti gli strumenti necessari. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLS, il quale conferma l’avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale.

3) Informazioni e documentazione.

Il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e le documentazioni previste dalla normativa.

Ha diritto, inoltre, di consultare la relazione sulla valutazione dei rischi conservata presso la scuola.

Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del RLS, le informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla normativa.

Per informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle concernenti la scuola relativamente agli aspetti dell’igiene e della sicurezza del lavoro.

Il RLS, ricevute le documentazioni e le notizie, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto della riservatezza.

4) Formazione dei RLS.

Il RLS ha diritto a una adeguata formazione prevista dalle norme in vigore. Tale formazione, a carico del datore di lavoro, verrà realizzata attraverso permessi retribuiti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti per la normale attività; deve prevedere un programma utile, adeguato alle funzioni e deve contenere:

-conoscenze generali su doveri e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

-metodologie sulla valutazione del rischio;

-metodologie minime di comunicazione.

La durata dei corsi di formazione è di 32 ore.

Il datore di lavoro, in caso di rilevanti innovazioni sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori provvederà alla integrazione della formazione.

5) Riunioni periodiche.

Nelle scuole con più di 15 dipendenti il datore di lavoro indice, almeno 1 volta l’anno, una riunione in merito alla valutazione sulle condizioni generali di sicurezza. La riunione, alla quale partecipano i soggetti di cui all’art. 35 del T.U., viene convocata mediante atto scritto, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso. Il RLS può richiedere la convocazione della riunione periodica in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di palesi variazioni delle condizioni di prevenzione presenti nella scuola.

Della riunione viene redatto relativo verbale.

Parte II - ORGANISMI PARITETICI

Le parti contraenti, nel mettere in atto quanto disposto dall’art. 51 del T.U., concordano quanto segue:

1) Commissione Paritetica Nazionale.

La Commissione Paritetica Nazionale assume anche compiti in materia di igiene e sicurezza, e precisamente:

-promuove la costituzione di Organismi paritetici regionali (sezioni specifiche aggiuntive paritetiche) e coordina la loro attività;

- organizza seminari e altre attività complementari dei componenti gli Organismi paritetici regionali;

- definisce le linee-guida e i comportamenti comuni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

-valuta eventuali esperienze e intese già operanti nel settore, che siano di riferimento per gli Organismi paritetici regionali, anche in relazione all’attuazione di progetti formativi in ambito locale;

-promuove e coordina interventi formativi, attivando canali di finanziamento da parte della UE e di altri Enti pubblici nazionali e comunitari;

-favorisce lo scambio di informazioni e valutazioni sugli aspetti applicativi della vigente normativa e delle iniziative delle Amministrazioni pubbliche;

-approfondisce le proposte di normative comunitarie e nazionali, allo scopo di individuare eventuali posizioni comuni da prospettare al Governo, al Parlamento, alle Amministrazioni competenti.

2) Commissione Paritetica Regionale.

Entro 180 giorni dalla data del presente Accordo i livelli regionali delle parti contraenti FISM e OO.SS. provvedono alla nomina delle Commissioni Paritetiche Regionali, che sono coordinate dalla Commissione Paritetica Nazionale.

Alla Commissione Paritetica Regionale spetta:

-informare i soggetti interessati sui temi della salute e della sicurezza;

-elaborare progetti formativi in materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro il cui contenuto deve essere in sintonia con le linee-guida e le indicazioni di carattere generale stabilite dalla Commissione Paritetica Nazionale;

-tenere un elenco comprendente tutti i nominativi dei RLS eletti o designati nelle Istituzioni scolastiche del territorio di competenza dell’Organismo e comunicarlo alla Commissione Paritetica Nazionale.

La Commissione Paritetica Regionale tiene rapporti con l’Ente Regionale e altri soggetti istituzionali e non, operanti in materia di salute, sicurezza e prevenzione e può, di sua iniziativa, promuovere direttamente l’organizzazione di corsi o altre occasioni di incontro per formazione specifica.

Parte III - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per una gestione condivisa e non conflittuale della materia le Parti concordano di affidare alla Commissione Paritetica Regionale compiti di risoluzione di controversie che possono insorgere nella applicazione del presente Accordo nonché, in generale, delle norme sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Alla Commissione possono adire il datore di lavoro, i lavoratori, i titolari delle funzioni previste dal T.U., le rappresentanze sindacali.

La Commissione Paritetica Regionale fissa autonomamente le modalità delle procedure per accedere alla composizione delle controversie.

La Parte che ricorre alla Commissione Paritetica Regionale ne informa le altre parti interessate.

Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alla normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Allegato 2)

ACCORDO TRA LA FISM E LE OO.SS. DI CATEGORIA

PER LA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI DI CONCILIAZIONE

Il giorno 14 giugno 2016

tra

- FISM (Federazione Italiana Scuole Materne), rappresentata da Giannino Zanfisi, capo delegazione, Ugo Lessio, Claudio Gabusi, Dario Cangialosi e Antonio Trani

e

- CISL/Scuola, rappresentata da Elio Formosa

- CGIL/FLC, rappresentata da Massimo Mari e Giusto Scozzaro

- UIL/Scuola, rappresentata da Adriano Enea Bellardini

- ConfSAL/SNALS, rappresentato da Silvestro Lupo

RICHIAMATO l’art. 95 (Composizione delle controversie) del CCNL 2016-18 che così recita:

“Per tutte le controversie individuali, plurime e collettive relative alla applicazione del presente contratto riguardanti rapporti di lavoro negli enti che applicano il presente CCNL, è previsto il tentativo di conciliazione secondo le modalità contenute nell’allegato 2) del CCNL in vigore “Accordo tra FISM e OO.SS. di categoria per la costituzione delle Commissioni Provinciali di Conciliazione”;

VISTO che in materia era stato stipulato il 18.5.00 un apposito Accordo il cui testo è stato riproposto integralmente e allegato al CCNL 2006/09, tuttora in vigore;

CONSIDERATO che i contenuti di tale Accordo sono ancora condivisibili e che possono essere integralmente riproposti anche per la vigenza del CCNL 2016/18

tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO

di riconfermare integralmente, fatti salvi i corretti riferimenti giuridici e di CCNL, l’Accordo stipulato il 18.5.00, allegato 5) al precedente CCNL 2006/09 e ancora in vigore alla data del presente Accordo, nel testo che segue:

LE PARTI CONVENUTE CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1.

Vengono costituite, all’interno delle Commissioni Paritetiche Regionali previste dal CCNL, Commissioni di Conciliazione Provinciali.

L’attività di segreteria è curata dalla Commissione Paritetica Regionale.

La Commissione di Conciliazione Provinciale è composta da:

a)1 rappresentante a livello provinciale e/o regionale della FISM;

b)1 rappresentante a livello provinciale e/o regionale di ciascuna delle OO.SS. firmatarie del CCNL alla quale il dipendente sia iscritto o abbia conferito mandato.

I membri delle Commissioni di Conciliazione, per svolgere il loro ruolo effettivo di conciliatori, devono aver depositato la firma presso la Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) di competenza, ai sensi di quanto previsto dalla legge.

La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a chiedere il tentativo di conciliazione in sede sindacale per il tramite della O.S. alla quale sia iscritta o abbia conferito mandato.

La FISM, o la O.S. dei lavoratori che rappresenta la parte interessata, deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Provinciale di Conciliazione per mezzo di lettera raccomandata a/r., facsimile o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo che certifichi la data di ricevimento.

La denuncia deve contenere gli elementi essenziali della controversia.

Ricevuta la comunicazione, la Commissione di Conciliazione provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti interessate, comunicando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione, il quale deve essere espletato entro il termine previsto dall’art. 37, D.lgs. n. 80/98, che decorre dalla data di ricevimento della lettera a/r o altre forme telematiche o di presentazione a mano della richiesta da parte della FISM o della O.S. a cui il lavoratore ha conferito mandato.

Articolo 2.

La Commissione di Conciliazione Provinciale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 410, 411, 412 CPC, così come modificati dalla legge n. 533/73, D.lgs. n. 80/98 e dal D.lgs. n. 387/98.

Il processo verbale di conciliazione, di parziale accordo e/o di mancato accordo, viene depositato, a cura della Commissione di Conciliazione, presso la DPL di competenza per territorio.

Il verbale, redatto secondo quanto previsto dalla legge, deve inoltre contenere al suo interno:

1)il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia;

2) la presenza dei conciliatori, sia da parte sindacale che di parte datoriale, i quali abbiano depositate le firme presso la DPL competente per territorio;

3) la presenza delle Parti personalmente e correttamente rappresentate.

I verbali di conciliazione, di mancato accordo e/o di parziale accordo, redatti in 6 copie, devono essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive Organizzazioni, sia di parte sindacale che di parte datoriale.

Due copie del verbale devono essere depositate, a cura della Commissione di Conciliazione, alla DPL ai sensi e per gli effetti del comma 3) art. 411 e dell’art. 412 CPC e art. 2113 CC, così come modificati dalla legge n. 533/73, dal D.lgs. n. 80/98 e da ogni altra norma relativa alla conciliazione circa le vertenze di lavoro.

Articolo 3.

Qualora le Parti, dopo l’invio della comunicazione del tentativo di conciliazione della controversia, abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la controversia stessa, in sede di Commissione Provinciale di Conciliazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del comma 4), art. 2113 CC, degli artt. 410 e 412 CPC, così come modificati dalla legge n. 533/73, dai Dd.lgs. nn. 80/98 e 387/98.

A tal fine il lavoratore dovrà conferire mandato per iscritto al rappresentante della O.S., componente della Commissione Provinciale di Conciliazione di riferimento.

La Commissione di Conciliazione, nel recepire l’accordo tra le parti nel processo verbale, verifica il merito dell’accordo stesso.

Le OO.SS., firmatarie del contratto di lavoro, per assicurare la corretta attuazione di quanto predetto, metteranno a disposizione a turno un loro rappresentante, provvisto dei requisiti previsti dalla legge.

Articolo 4.

In attesa della costituzione, promossa dal lavoratore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, legge n. 300/70, presso la DPL, del Collegio di Conciliazione e Arbitrato, possono essere demandate alla Commissione Paritetica Provinciale le vertenze relative alla impugnazione di provvedimenti disciplinari per il tentativo di conciliazione.

In caso di esito positivo di tale tentativo di conciliazione, l’Associazione datoriale provvederà a darne comunicazione alla DPL per l’archiviazione della richiesta del lavoratore di costituzione del Collegio di Conciliazione e Arbitrato.

Articolo 5.

Le vertenze collettive di lavoro restano di competenza della Commissione Paritetica Regionale, così come previste dal CCNL.

Articolo 6.

Le decisioni assunte della Commissione Provinciale di Conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del CCNL. Tale competenza resta di esclusiva pertinenza della Commissione Paritetica Nazionale, così come previsto dal CCNL.

Articolo 7.

Il presente Accordo si applica solo agli enti associati alla FISM e che applicano il presente CCNL.

I mezzi necessari per il funzionamento delle Commissioni Provinciali di Conciliazione e per lo svolgimento delle procedure inerenti sono assicurati dalle quote di assistenza contrattuali previste.

Il presente Accordo entra in vigore dalla data di stipula del CCNL.

Letto, approvato e sottoscritto.

Allegato 3)

Oggi 16 novembre 2016 tra

- FISM (Federazione Italiana Scuole Materne), rappresentata da Giannino Zanfisi, capo delegazione, Ugo Lessio, Claudio Gabusi, Dario Cangialosi e Antonio Trani

e

- CISL/Scuola, rappresentata da Elio Formosa

- CGIL/FLC, rappresentata da Massimo Mari e Giusto Scozzaro

- UIL/Scuola, rappresentata da Adriano Enea Bellardini

- ConfSAL/SNALS, rappresentato da Silvestro Lupo

le Parti, premesso che nel settore della scuola paritaria, soprattutto in alcuni periodi dell’anno scolastico, permane l’esigenza di ricorrere a competenze specialistiche non presenti in organico

CONCORDANO

- che in dette istituzioni il contratto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro;

- di prevedere, ai sensi del D.lgs. 12.6.15 n. 81, art. 2, comma 2), lett. a), discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del settore scolastico, formativo ed educativo;

- che quanto previsto per le collaborazioni oggetto del presente Accordo si basa sulla non riconducibilità alle fattispecie disciplinate dal comma 1), art. 2 del citato D.lgs. n. 81/15;

- che la legge n. 62/00 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e alla istruzione) è la legge di riferimento per la scuola paritaria;

- che al fine di disporre di una disciplina contrattuale specifica e uniforme per i collaboratori che operano nelle istituzioni scolastiche, formative ed educative aderenti alla FISM;

- di regolamentare i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa alle seguenti condizioni:

Art. 1 - Ambito di applicazione e professionalità coinvolte.

La presente intesa regola i contratti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati dalle istituzioni esercenti attività educative e di istruzione rivolti alla scuola della infanzia, di cui all’art. 30 del CCNL FISM. Ai sensi del comma 5), art. 1, legge n. 62/00, il ricorso ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per le prestazioni ordinarie è nella misura non superiore a 1/4 delle prestazioni complessive.

Art. 2 - Forma e contenuto dei contratti di collaborazione.

Il contratto di collaborazione, redatto in forma scritta in 2 copie, una per ciascuna delle Parti, deve contenere le seguenti informazioni:

a)l’identità delle Parti e l’oggetto della prestazione educativo-pedagogica;

b) l’individuazione analitica delle tipologie di attività richieste al collaboratore, nonché gli eventuali obiettivi professionali individuati di comune accordo;

c) la durata del contratto di collaborazione, l’individuazione delle forme e delle modalità di coordinamento tra il collaboratore e il committente, definendone anche le eventuali caratteristiche temporali;

d) l’entità dei compensi base, rimborsi spese e loro modalità e i tempi d’erogazione;

e) le modalità di aggiornamento professionale;

f) le modalità di accesso alle informazioni sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;

g) le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio, recupero psico-fisico, maternità e congedi parentali;

h) le modalità di cessazione o recesso del rapporto, il preavviso e l’eventuale composizione delle controversie;

i) le modalità di rinnovo del contratto di collaborazione, la clausola di prelazione, il riconoscimento professionale;

j) le forme di godimento dei diritti sindacali;

k) le forme assicurative eventualmente previste;

l)le modalità di utilizzo delle strumentazioni e dei mezzi in dotazione al committente;

m)le clausole di salvaguardia della proprietà intellettuale di materiale eventualmente prodotto da parte del collaboratore.

Art. 3 - Natura della prestazione.

La prestazione oggetto della collaborazione è riferita alla attività istituzionale generale e ancorché occasionale.

La relativa attività è prestata dal collaboratore senza vincolo di subordinazione.

Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità di adempimento della prestazione.

In ogni caso, per esigenze organizzative, la presenza nella Istituzione non potrà eccedere i normali orari di lavoro concordati con il committente.

Le direttive impartite al collaboratore, ai fini del coordinamento della prestazione collaborativa con l’attività della Istituzione, devono essere compatibili con l’autonomia professionale dello stesso.

Il collaboratore sarà libero di prestare la propria attività, sia in forma autonoma che subordinata anche a favore di terzi, con comunicazione al committente, tramite autocertificazione scritta obbligatoria che indichi lo svolgimento di attività compatibili con gli impegni assunti con il contratto e in particolare con l’obbligo della riservatezza, purché tale attività sia compatibile con l’osservanza degli impegni assunti con il contratto, inoltre, che non si ponga in alcun modo in regime di concorrenza.

Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto di ufficio, a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico in oggetto.

Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

Al collaboratore è fatto divieto di svolgere attività che creano danno all’immagine e pregiudizio all’Istituzione.

Nello svolgimento della collaborazione il collaboratore non potrà effettuare attività incompatibili con il Piano dell’Offerta Formativa e i contenuti del Progetto Educativo di Istituto.

Le presenti clausole rivestono per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 CC.

La prestazione del collaboratore non prevede esclusività.

Art. 4 - Informazione e verifiche periodiche.

Le Parti concordano di instaurare una forte relazione informativa e convengono sulla necessità di effettuare momenti di verifica, con periodicità semestrale, per esaminare e discutere le eventuali problematiche insorte sulle situazioni e sulle attività di lavoro che coinvolgono i collaboratori anche al fine di introdurre eventuali modifiche innovative.

Art. 5 - Modalità di espletamento delle collaborazioni.

Il collaboratore, nel rispetto delle finalità, delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi della Istituzione scolastica definisce tempi, orari e modalità di esecuzione e di utilizzo della sede e degli strumenti tecnici messi a disposizione dalla Istituzione, concordandoli con il committente, in coerenza con il piano annuale delle attività programmate.

Il collaboratore individuerà la fascia di presenza relativa allo svolgimento della propria attività, concordando questa scelta con il committente e con gli eventuali altri collaboratori, in base alle caratteristiche della prestazione e in funzione degli obiettivi correlati all’incarico ricevuto. Il collaboratore potrà altresì modificare periodicamente la propria disponibilità con l’osservanza degli stessi criteri. Il committente ha facoltà di richiedere al collaboratore relazioni periodiche sull’attività svolta.

Art. 6 - Durata del contratto di collaborazione.

La durata del contratto di collaborazione è di norma riferita all’anno scolastico, salvo diversa pattuizione tra le Parti, eventualmente rinnovabile, e sarà correlata alle modalità di adempimento concordate tra le Parti all’atto del rinnovo e nel rispetto del presente Accordo.

Art. 7 - Retribuzione e compensi.

Il collaboratore presenterà mensilmente il prospetto della attività oraria prestata e degli eventuali rimborsi dovutigli.

Il compenso verrà corrisposto mensilmente, entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione, sulla base della attività oraria prestata e di quanto altro dovuto, mediante prospetto paga, così come definito dalla legge n. 342/00 in materia di assimilazione fiscale.

Il corrispettivo del collaboratore e la ripartizione nel periodo potranno essere diversamente concordati tra le Parti. Esso di massima scaturisce dalla quantità, dalla qualità e dal tempo della collaborazione effettivamente prestata.

Le Parti concordano che il compenso orario minimo non può essere comunque inferiore alla quota oraria di cui all’art. 42 del CCNL FISM in vigore per i lavoratori subordinati inquadrati nella equivalente area e livello dell’area II - Servizi d’istruzione, formativi ed educativi.

Il committente è tenuto a ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e stipulare copertura assicurativa contro gli infortuni in favore del collaboratore (Assicurazione obbligatoria INAIL).

Il committente è impegnato ad operare le ritenute e le detrazioni, a carico del collaboratore, previste dalla legge, ovvero: la ritenuta ai fini IRPEF; le detrazioni per i carichi familiari e da lavoro dipendente; le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni. È tenuto, inoltre, ad applicare le regole sulla tassazione dei benefit e sulle trasferte, riservate ai lavoratori dipendenti, così come previsto dall’art. 34, legge n. 342/00 e successive disposizioni.

Il committente verserà, inoltre, quanto stabilito, a suo carico, dalle normative di legge e contrattuali ovvero, in particolare, le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni e l’IRAP.

Ai fini del recupero psico-fisico il collaboratore ha diritto nell’arco di un anno scolastico a godere di un periodo di riposo pari a 1 mese, le cui modalità di fruizione vengono concordate con il committente, senza essere vincolato a prestazione alcuna. Il periodo di riposo, pari a 1 mese, è riproporzionato per incarichi inferiori a 12 mesi. Per tale periodo non compete al collaboratore alcun compenso.

Art. 8 - Malattia o altri eventi comportanti impossibilità temporanea

della prestazione.

Nei casi in cui si verifichino eventi quali malattia, infortunio e maternità, si applicano al collaboratore, ove spettanti, i benefici di cui:

-all’art. 2, comma 26), legge n. 335/95, che ha previsto l’istituzione di apposita gestione separata presso l’INPS, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;

-al DI 4.4.02, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanza, che ha aggiornato il trattamento per la tutela maternità, l’assegno per il nucleo familiare;

-all’art. 51, comma 1), legge n. 488/99, che ha previsto l’estensione della tutela contro il rischio di malattia;

-all’art. 5, D.lgs. n. 38/00, per la parte che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l’obbligo assicurativo contro gli infortuni;

-alla legge n. 342/00 e al D.lgs. n. 81/00, per le parti che hanno regolato le disposizioni fiscali applicabili ai collaboratori con assimilazione a quanto previsto per il lavoro dipendente.

Nei casi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali maternità, la prestazione stessa resterà sospesa e il collaboratore non percepirà alcun compenso:

-nel caso di malattia, per un periodo massimo di 30 giorni nell’anno scolastico;

-nel caso di infortunio, fino a guarigione clinica;

-nel caso di maternità, per il periodo compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 4 mesi successivi alla data effettiva, per un periodo complessivo di 5 mesi;

-per gravi e comprovati motivi, per congedi parentali, per matrimonio entro un limite massimo di 20 giorni complessivi.

Nelle suddette circostanze il contratto non potrà essere risolto e riprenderà vigore al termine del periodo di interruzione, salvo che questo non superi il termine di durata del contratto.

Il collaboratore dovrà, in genere, comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l’impossibilità di eseguire la prestazione, presentando entro 48 ore la relativa documentazione sanitaria, ai soli effetti del computo dei giorni di cui al comma precedente.

I periodi di sospensione suddetti, che sono riferiti a rapporti di durata di 12 mesi, vengono riproporzionati per contratti di collaborazione di durata inferiore.

Al fine di sovvenire al bisogno del collaboratore nei periodi di necessità dovuti ad emergenze di carattere sanitario non tutelate dalla normativa, le parti datoriali, a seguito di un confronto in Commissione Paritetica a livello nazionale e regionale, sono impegnate a verificare la possibilità di attivare forme di assistenza avvalendosi di soggetti esterni all’uopo abilitati (Mutue, Fondi, Assicurazioni), in modo da poter coprire con un sussidio eventuali periodi di interruzione del contratto di lavoro.

Art. 9 - Aggiornamento professionale e diritto di prelazione.

Il Committente si impegna a favorire la partecipazione e l’accesso del collaboratore alle stesse opportunità formative offerte al personale assunto con contratto di lavoro subordinato.

I contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono prevedere delle ore aggiuntive da utilizzare, d’intesa con l’Istituzione scolastica, per la partecipazione ad attività di aggiornamento relative alle competenze oggetto del contratto. Le parti firmatarie del presente Accordo definiranno in sede di Commissione paritetica le modalità di attivazione e partecipazione dei collaboratori coordinati e continuativi alle attività formative e/o di aggiornamento relative alle competenze oggetto del contratto.

Al termine del percorso formativo il committente rilascerà una certificazione individuale della professionalità acquisita dal collaboratore.

Nel caso di ricorrenti incarichi conferiti allo stesso collaboratore per la medesima professionalità viene stabilito a favore di questo ultimo un diritto di precedenza per nuovi contratti di collaborazione della stessa tipologia.

Art. 10 - Risoluzione del contratto.

Il contratto individuale potrà essere risolto nei casi di scadenza del termine concordato o per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell’incarico, salvo quanto previsto dal presente Accordo.

Il contratto può essere risolto, senza preavviso, unilateralmente prima del termine dal committente quando si verifichino:

-gravi inadempienze contrattuali;

-sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 5 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;

-commissione di reati tra quelli previsti dall’art. 15, legge n. 55/90 e s.m.;

-danneggiamento o furto di beni;

-in caso di inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti all’art. 3, comma 7).

Il contratto può essere risolto, senza preavviso, unilateralmente prima del termine, dal collaboratore quando si verifichino gravi inadempienze contrattuali da parte del committente.

Il collaboratore e il committente possono risolvere unilateralmente il contratto prima del termine con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata a/r, con un periodo di preavviso di 10 giorni, senza obbligo di motivazioni.

Art. 11 - Diritti sindacali.

Al fine di regolamentare la possibilità di esercitare ed esigere i diritti sindacali, si definisce quanto segue:

a)

i collaboratori, nell’ambito dell’attività giornaliera concordata, hanno diritto a partecipare a 5 ore annue di assemblea, senza decurtazioni del relativo compenso se coincidente con l’attività programmata, previa specifica comunicazione delle OO.SS. firmatarie della presente intesa;

b)

i collaboratori possono partecipare alle assemblee indette dal personale dipendente della Istituzione scolastica, fermo restando quanto sopra previsto per le ore senza decurtazione della retribuzione, ovvero per ore non retribuite;

c)

le OO.SS. firmatarie della presente intesa comunicano al committente i nominativi dei rappresentanti sindacali dei collaboratori all’interno della Istituzione scolastica ai fini della agibilità sindacale;

d)

il committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni delle OO.SS. firmatarie della presente intesa;

e)

il collaboratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore della O.S. da lui prescelta, per la riscossione di una quota mensile del compenso relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti Organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto e trasmessa alla Amministrazione a cura del collaboratore o delle OO.SS. interessate. La delega ha effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello del rilascio e con la stessa decorrenza può essere revocata in qualsiasi momento, inoltrando la relativa comunicazione alla Amministrazione e alla O.S. interessata. Il committente provvederà ad operare la trattenuta ad ogni corresponsione del compenso e a versarla con la stessa cadenza alle OO.SS. interessate;

f)

il committente si impegna all’atto del rinnovo della collaborazione a consegnare al collaboratore copia del presente Accordo.

Art. 12 - Commissione nazionale paritetica di conciliazione

e raffreddamento.

Le controversie di interpretazione e di applicazione degli istituti e delle clausole del presente Accordo sono demandate alla Commissione paritetica nazionale di cui all’art. 5, parte I, CCNL FISM.

Art. 13 - Disposizioni finali.

Le Parti si impegnano, qualora intervenissero modifiche di carattere legislativo, ad incontrarsi in tempi brevissimi per armonizzare il contenuto del presente Accordo con la nuova normativa entrata in vigore.

Art. 14 - Clausole di salvaguardia.

Vengono fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore in atto e concordate a qualsiasi titolo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Finito di stampare nel mese di gennaio 2017.

CCNL Personale addetto ai servizi all'infanzia e alle scuole dell'infanzia non statali (2018) - 2016

Data di inizio validità: → 2016-01-01
Data di fine validità: → 2018-12-31
Settore: → Istruzione, ricerca
Settore: → Istruzione prescolastica
Settore pubblico o privato: → Nel settore privato
Concluso da:
Associazioni imprenditoriali: → 
Sindacati: → 

FORMAZIONE

Programmi di formazione: → Sì
Stage: → Sì
Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: → Sì

MALATTIA E INVALIDITA'

Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): → 100 %
Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: → 180 giorni
Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: → Sì
Congedo pagato per mestruazioni: → No
Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: → Sì

SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA

Assistenza medica: → No
Assistenza medica per i familiari: → No
Contributo all'assicurazione sanitaria: → No
Assicurazione sanitaria per i familiari: → No
Politica di salute e sicurezza: → Sì
Formazione sulla salute e la sicurezza: → Sì
Fornitura di indumenti protettivi: → No
Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: → No
Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e/o del rapporto lavoro-salute: → 
Assistenza funeraria: → Sì

DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA

Congedo di maternità pagato: → 21.5 settimane
Congedo di maternità pagato solo per: 80 % dello stipendio base
Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: → No
Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: → No
Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: → Sì
Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: → No
Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: → No
Permessi per esami medici prenatali: → Sì
Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: → No
Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: → No
Servizi rivolti alle madri che allattano: → Sì
Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: → No
Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: → No
Contributo monetario / sussidio per l'istruzione dei figli: → No
Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: → Insufficient data giorni
Congedo di maternità pagato: → 5 giorni
Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: → 3 giorni

UGUAGLIANZA DI GENERE

Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: → No
Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: → No
Pari opportunità di promozione per le donne: → No
Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: → No
Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: → No
Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: → No
Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: → Sì
Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della/del partner: → No
Sostegno alle lavoratrici con disabilità: → No
Monitoraggio della parità di genere: → No

CONTRATTI DI LAVORO

Durata del periodo di prova: → 30 giorni
I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No
Disposizioni relative ai lavoratori temporanei/precari: → Sì
Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No
Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No

ORARI DI LAVORO E FERIE

Ore di lavoro settimanali: → 37.0
Giorni lavorativi settimanali: → 6.0
Numero massimo di ore straordinarie: → 
Ferie annuali retribuite: → 30.0 giorni
Ferie annuali retribuite: →  settimane
Giorni festivi retribuiti: → Tutti i Santi (1 novembre), Assunzione / Ferragosto (15 agosto), Natale (25 dicembre), Lunedì di Pasqua / Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Primo dell’Anno (1° gennaio), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Santo Stefano (26 dicembre), Epifania (6 gennaio), Festa della Repubblica (2 giugno), Immacolata Concezione (8 dicembre)
Almeno un giorno di riposo settimanale: → Sì
Permessi retribuiti per attività sindacale: → 10.0 giorni
Permessi retribuiti per udienze o doveri amministrativi: → 5.0 giorni
Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: → No

STIPENDI

Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: → Yes, in one table
Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: → No
Stipendio più basso stabilito: → Months
Stipendio più basso: → EUR 1312.06
Adeguamento al costo della vita: → 

Aumento di stipendio:

Aumento di stipendio: → EUR 13.08
Aumento di stipendio a partire dal: → 2018-01

Pagamento extra una tantum:

Pagamento extra una tantum: → 100 %
Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: → No

Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:

Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: → 125 % dello stipendio base
Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: → No

Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:

Indennità di anzianità di servizio:

Indennità di anzianità di servizio: → EUR 27.0 al mese
Indennità di anzianità di servizio dopo: → 2 anni di anzianità lavorativa

Buoni pasto:

Buoni pasto forniti: → Sì
Indennità per i pasti fornita: → Sì
→  per pasto
Assistenza legale gratuita: → No
Loading...