CCNL per Interpreti, Attrici ed Attori del comparto di produzione del cineaudiovisivo.

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In data 20 dicembre 2023,

Fra

ANICA, rappresentata dall. Presidente Francesce Rutelli, dal Presidente dell’Unione Produttori Benedetto Habib, da Maurizio Amati e da Viola Prestieri, e con il responsabile dell’Ufficio del Lavoro e Relazioni Industriali Andrea Canali, con l’assistenza dell’avv. Mario Fusami;

APA, rappresentata dalla Presidente Chiara Sbarigia, dai Vicepresidente Matteo Levi, dal Consigliere Giannandrea Pecorelli, dalla Direttrice Generale Antonella Barbieri, da Carlo Degli Esposti con il consulente tecnico Angelo Fabbrocini;


APE rappresentata dal Presidente Marco Valerio Pugini e dal Vicepresidente Cristina Giubetti;


E

SLC-CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Fabrizio Solari, dai Segretari Nazionali Sabina Di Marco, Marco Del Cimmuto, Nicola Di Ceglie, Giulia Guida, Riccardo Saccone, assistiti da Umberto Carretti e Fabio Scurpa del dipartimento produzione culturale, dal coordinatore attrici/attori Slc-Cgil Luigi Tabita e dai componenti la delegazione nazionale SLC-CGIL Interpreti-Attori Roberto Accomero, Emanuele Arrigazzi, Mia Benedetta, Marco Borsini, Francesco Biscione, Paolo Calabresi, Maria Pia Calzone, Simone Corbisiero, Alessandra Costanzo, Rosaria De Cicco, Marisa Della Pasqua, Francesca Romana De Martini, Gianni Ferretti, Barbara Folchitto, Fabrizio Gitemi, Daniela Giordano, Giorgio Marchesi, Chiara Marchetti, Marit Nissen, Luchino Giordana, Ornella Grassi, Lino Guanciale, Giada Lorusso, Consuelo Lupo, Totò Onnis, Antonio Palumbo, Emanuela Ponzano, Vittoria Puccini, Francesco Rossini, Fabrizia Sacchi, Giovanna Scardoni, Stefano Schermi, Nunzia Schiano, Pietro Sermenti, Arduino Speranza, Giacomo Tarsi, Thomas Trabacchi, Maria Giuditta Vasile, Vincenzo Zampa e le Segreterie Territoriali SLC-CGIL;

FISTEL CISL rappresentata dal Segretario Generale Alessandro Faraoni, dai Segretari Nazionali Paolo Gallo, Laura Ferrarese e dall’Operatore Nazionale Nicola Pellicano con Erica Filippi, Fabio, Benigni e con le Segreterie Territoriali FISTEL CISL

UILCOM UIL rappresentata dai Segretario Generale Salvo Ugliarolo, dai segretari nazionali Roberta Musu, Luciano Savant, Pier Paolo Mischi, Rossella Manfani, dal Coordinatore Nazionale Roberto Corirossi, la delegazione Nazionale Uilcom-Uil Marta Gagliardi, Rosario Petix, Francesco Ferdinand!, Maurizio Fortini e con le Segreterie Territoriali UILCOM UIL

Premessa

L’obbiettivo delle parti è quello di dotare il settore della produzione cineaudiovisiva di un CCNL che regolamenti il lavoro delie attrici e degli attori, valorizzandone la professione e garantendone tutele, do gli interpreti, attrici ed attori del comparto, di una serie di garanzie.

Nel presente CCNL vengono individuate, tra l’altro, le forme contrattuali, i minimi salariali e le modalità operative con cui la prestazione si espleta. Oltre a ciò vengono regolate materie circa l’utilizzo della A.I. , la promozione delle pari opportunità e la prevenzione della violenza di genere (anche attraverso l’utilizzo dell’intimacy coordinator) e si afferma la non discriminazione per le persone LGBTQ +, lo sviluppo di un sistema assicurativo a sostegno della previdenza e sanitario e infine viene sancita la rappresentanza sindacale, con un protocollo specifico di filiera da attuarsi entro il 1 marzo 2024.
Le parti convengono inoltre circa la volontà di operare per lo sviluppo ed il mantenimento delle attività produttive che rientrano nell'ambito della produzione cineaudiovisiva.
L’ambito di applicazione del presente, quindi, attiene al comparto della produzione e realizzazione di opere cineaudiovisive, aventi contenuto creativo, siano esse destinate alla distribuzione e proiezione in sala, ovvero anche su canali televisivi, siano essi privati, pubblici, streamer ecc.

Il presente CCNL si dota di un sistema di monitoraggio che ne accompagni l’attuazioné, individuando le criticità e le buone pratiche, anche nell’ottica di apportare nella successiva tornata contrattuale le modifiche ed i miglioramenti che verranno ritenuti dalle parti utili e necessari

Art. 1 - Identificazione delle figure professionali

Interprete, Attrice e Attore, è colei/colui che sia in scena con almeno una battuta realizzi anche una sola interazione/battuta con altro personaggio e che non risulti neH’ambito di applicazione dei CCNL dei Generici e/o degli Stuntman.
Pertanto, nel settore della produzione del cineaudiovisivo, l'Interprete/Attrice/Attore è un professionista che interpreta un ruolo combinando tecniche e linguaggi artistici diversi.
Quindi:

  • Il suo ruolo è vincolato agli altri ruoli nella prosecuzione della storia;
  • Si rivolge in dialogo ad un altro personaggio;
  • Permette una continuità significativa nelle azioni di svolgimento della storia;
  • Svolge un ruolo significativo all'interno della storia;
  • Possono rientrare nella categoria degli attori anche alcuni “Ruoli Muti” che possano essere considerati importanti.

Art. 2 - Gruppi Interpreti/Attrici/Attori

In tale ambito e relativamente al prodotto, le parti individuano i seguenti gruppi e declaratorie per gli Interpreti/Attrici/Attori :

  1. gruppo: i protagonisti (uno o più) e protagonisti di puntata;
  2. gruppo: comprimari, personaggi fissi delle serie, non protagonisti secondo quanto fissato dal. punto precedente, carnei;
  3. gruppo: tutti gli altri non previsti ai precedenti punti 1 e 2.

Art. 3 - Tipologie contrattuali applicate

Per tutte le suddette figure è previsto il contratto subordinato a tempo determinato.
Qualora l’interprete e la produzione convenissero di provvedere alla stipula di una prestazione di lavoro autonomo, verranno applicate le medesime condizioni organizzative e le medesime tutele.
Il relativo contatto dovrà essere sottocosto per la firma, anche per via telematica, almeno due giorni feriali antecedenti all’inizio della prestazione, e l’Interprete/Attrice/Attore provvede» alla accettazione quanto prima.

Art. 4 - Audizioni/Castig

Viene previsto, per chi viene convocato a fare La prima audizione e per il cali back, il rimborso delle spese di viaggio, solo se fuori regione e con riserva di determinare le modalità tecnico fiscali per tali rimborsi.

Art. 5 - Modalità di svolgimento delle prestazioni

La normativa riguardante l’orario dovrà tener presente quanto previsto dalla L.66/03.
Le parti ribadiscono la necessità di prevedere il riconoscimento di un riposo tra una prestazione e la successiva di almeno 11 ore continuative.
I tempi di trucco e vestizione fanno parte dell’orario giornaliero di lavoro.
Le Parti per gli attori di cui al gruppo l (con le opportune diversificazioni fra “film difficili” e le. opere prime e seconde) dovranno prevedere anche la partecipazione a giornate ed eventi di promozione, su tutto il territorio nazionale, e, eventualmente, in località estere, La cui remunerazione sarà determinata dalle parti, in misura comunque non inferiore al 30% del compenso globale effettivo riparametrato sulle giornate di promozione.
Qualora i compensi fossero superiori almeno di 1.5 volte il compenso minimo previsto in forza del presente, il compenso per le giornate di promozione (fino ad un massimo di 30 giornate, comunque, non consecutive) sarà assorbito nel compenso generale.
Le giornate in cui l’Interprete/Attrice/Attore svolgerà attività di promozione, oltre a quanto previsto sopra, verranno considerate come giornate utili alla contribuzione figurativa.
Le relative spese di viaggio ed eventuale alloggio saranno a carico della produzione.

Art. 6 - Minimi di compenso per prestazione

1 Gruppo: 1.100,00 € lordi omnicomprensivi per giornata di posa;
2 Gruppo: 850,00 € lordi omnicomprensivi per giornata di posa;
3 Gruppo: 650,00 € lordi omnicomprensivi per giornata di posa;
Per i compensi di cui ai gruppi 2 e 3, il medesimo verrà ridotto rispettivamente a 650,00 € e 450,00 € a partire dalla 8^ posa.

Per la “Lunga serialità” a partire da 8 episodi da 50 minuti cad., a partire dalla 8^ posa, i compensi di cui sopra saranno rispettivamente pari a
1 Gruppo: 900,00 € lordi omnicomprensivi per giornata di posa;
2 Gruppo: 650,00 € lordi omnicomprensivi per giornata di posa;
3 Gruppo: 450,00 € lordi omnicomprensivi per giornata di posa;

Per la cd. lunghissima serialità, con numero di episodi per stagione superiore a 40 da 25 minuti, i compensi di cui sopra, seranno respettivamente pari a:
1 Gruppo: 550,00 € lordi omnicomprensivi per giornata di posa;
2 Gruppo: 500,00 € lordi omnicomprensivi per giornata di posa;
3 Gruppo: 450,00 € lordi omnicomprensivi per giornata di posa;

Inoltre, per le seguenti tipologie di opere:

  1. Opere cinematografiche di registi debuttanti (opere prime e seconde), nonché con budget inferiore a € 2 milioni.
  2. Cortometraggi con budget inferiore a € 750.000,00.
  3. Documentari e docufiction con budget inferiore a € 500.000/h (per ciascuna ora di prodotto).
  4. Prodotti di ricerca e formazione come definiti dal D.L. 70/2021.

verranno applicati i seguenti minimi di compenso:

1 Gruppo: 550,00 € lordi omnicomprensivi per giornata di posa;
2 Gruppo: 425,00 € lordi omnicomprensivi per giornata di posa;
3 Gruppo: 325,00 € lordi omnicomprensivi per giornata di posa;

Le parti convengono che, comunque, anche per qualsiasi tipologia di prodotto cineaudiovisivo non rientrante nelle specifiche di cui sopra, purché industriale, il compenso minimo di ciascun attore non potrà essere inferiore ad € 325,00.

I compensi di cui al presente articolo debbono essere considerati comprensivi sia della quota, pari al 60% di compenso assoggettato a contribuzione e fiscalità, sia del compenso per eventuale cessione dei diritti, pari al 40% esente da contribuzione come da normativa allo stato vigente.
L’applicazione dei minimi sopra definiti non pregiudica il riconoscimento di ulteriori remunerazioni laddove la remunerazione originariamente concordata si riveli sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi originati nel tempo, in conformità a norme e regolamenti applicabili (recepimento in Italia della c.d. “Direttiva Copyright” e s.m.i.).


Art. 7 - Istituito della disponibilità

L’istituto della disponibilità consiste nell’impegno assunto dall’Interprete/Attrice/Attore, con il quale venga raggiunta l’intesa, ad essere a disposizione della produzione durante il periodo intercorrente ra le varie giornate di posa previste nel relativo contratto individuale, anche nei giorni in cui non è
prevista attività di riprese.
Durante tale periodo, l’Interprete/Attrice/Attore resterà disponibile per eventuali riprese e, comunque, a mantenere le medesime caratteristiche fisiche richieste dalla produzione in merito alle condizioni d’immagine per l’interpretazione del ruolo.
L’istituto della disponibilità non può estendersi oltre la singola opera.
In tali casi, la disponibilità sarà retribuita con un compenso forfettario per ogni settimana continuativa in cui non sia effettuata alcuna posa, pari al 20% del minimo contrattuale di una posa riferito al gruppo di appartenenza.
La forfettizzazione del compenso per la disponibilità è comprensiva di eventuali clausole richieste dalla produzione in merito alle condizioni d’immagine (capelli, barba, colorazione della pelle, ecc.).

Art. 8 - Post Sincronizzazione

Considerato che, normalmente, le registrazioni avvengono in “presa diretta”, la “post-' sincronizzazione” dovrà essere richiesta prioritariamente all’Interprete/Attrice/Attore che ha effettuato l’interpretazione, nella propria lingua madre.
All’atto della stipula del contratto individuale le parti concorderanno, con il parere vincolante di regista e produttore basato su ragioni artistiche, anche l’obbligo di effettuare attività di post-sincronizzazione da parte del/la medesimo Interprete/Attrice/Attore.

Per ciascuna giornata in cui verrà realizzata attività di post-sincronizzazione, verrà riconosciuta usta giornata di contribuzione figurativa.
Le Parti potranno stabilire, qualora il contratto abbia previsto solo l’applicazione dei minimi contrattuali di cui al presente CCNL e l’Attrice/Attore non venga chiamato alla relativa post¬sincronizzazione, un compenso forfettario pari al 30% del compenso contrattuale.
Qualora il compenso contrattuale superasse il minimo contrattuale di almeno il 30%, alcun compenso ulteriore per la mancata post-sincronizzazione verrà riconosciuto.
Nel caso in cui l’Interprete/Attrice/Attore fosse chiamata/o ad effettuare anche la post¬sincronizzazione in luoghi per raggiungere i quali l’Interprete/Attrice/Attore debba sostenere dei costi (spese viaggio fuori regione), i medesimi dovranno essere sostenuti dalla produzione, oltre a quanto previsto alla voce diaria.

Art. 9 - Titoli di coda

Il Produttore citerà l’Interprete/.Attrice/Attore nei titoli di coda del filmato con tutto l’elenco artistico secondo modalità, collocazione, dimensione caratteri e font da concordare con il Distributore, l’OTT l’Emittente o altri aventi causa.
Tale obbligo non si estende alla citazione sulla pubblicità ordinaria e/o straordinaria.

Art. 10 - Prove, fitting abiti e trucco

Le sole prove dell Interprete/ Attrice/ Attore, quando richieste dalla produzione, verranno retribuite ai 50% dei minimi tabellari per la categoria di contrattualizzazione.
Alcun compenso per le prove di trucco e fitting verrà riconosciuto.
Qualora il compenso contrattuale superasse il minimo contrattuale di almeno il 30%, alcun compenso ulteriore verrà riconosciuto per le prove, successivamente alla realizzazione delle pose.
Per le prove degli abiti (fitting) e del trucco, se necessarie, verrà riconosciuta una giornata di contribuzione figurativa.

Art. 11 - Modalità di pagamento

I compensi relativi alle prestazioni saranno erogati, di norma, con pagamento settimanale da R effettuarsi entro e non oltre il venerdì successivo al giorno della prestazione/posa, salvo diversa I pattuizione tra le parti, che potranno prevedere anche pattuizioni quindicinali o mensili. In tale ultima ipotesi, il pagamento dovrà avvenire entro il giorno 10 del mese successivo.
Qualsiasi pagamento dovrà avvenire con bonifico bancario o con pagamento comunque tracciabile.
In caso di emissione di fattura, da emettere secondo la normativa vigente, i dati per la relativa compilazione, dovranno essere consegnati in tempo utile, e comunque, almeno 10 gg. prima sj termine per garantire il rispetto del pagamento.

Nota a verbale:
Le parti rammentano che, nel rispetto della normativa vigente, anche se espressamente previsto nel contratto, il recesso senza giusta causa è nullo, nella misura in cui sostanzialmente si traduce in un esercizio arbitrario di un potere, in tali casi, pertanto, in caso dì interruzione anticipata della prestazione lavorativa prima della scadenza del contratto, senza giusta causa, il compenso per le stazioni programmate e non ancora materialmente effettuate, sarà comunque dovuto all’attore.

Art. 12 - Ordirne del giorno

All’Interprete/Attrice/Attore domiciliata/o presso il proprio agente, ove nominato, di norma, verrà inoltrato l’ordine del giorno almeno la sera prima della giornata lavorativa, o comunque appena redatto, anche mediante l’inoltro tramite e-mail, o diversi supporti digitali e/o telematici.

Art. 13 - Informativa

Verrà fornita alle 00.SS. la composizione del cast artistico ai soli fini informativi.
A tal fine, l’Interprete/Attrice/Attore avrà facoltà di rilasciare apposita liberatoria scritta per consentire alla produzione tale comunicazione.
Il tutto, con riserva, per la produzione, di completare e/o modificare l’elenco anche dopo l’inizio delle riprese.
All’atto del rilascio delle informazioni di cui sopra, anche se parziali, le 00.SS. riceventi dovranno contestualmente sottoscrivere un patto di riservatezza e, comunque, un NDA, trattandosi di informazioni assolutamente riservate.

Art. 14 - Trasferta e Diaria

Per lavorazione in trasferta si intende lo spostamento provvisorio, o comunque per un periodo di tempo limitato rispetto alla durata dell’intera produzione, presso una località distante più di 100 km dai confini della città sede principale del set.
Nell’ipotesi in cui, invece, l’Interprete/Attrice/Attore venga chiamata/o a svolgere la propria prestazione in luogo diverso dalla città di usuale domicilio abituale la produzione provvederà alle spese di vitto e alloggio e viaggio, ed alla relativa diaria.
Per ogni giornata lavorativa di inattività (intendendosi come tali le giornate fra una posa e l’altra) in trasferta, verrà riconosciuto un contributo figurativo.
Le giornate di viaggio (non in periodo di disponibilità) per raggiungere la località delle riprese saranno retribuite con un compenso pari al 30% dei minimi della giornata di posa in relazione alla propria categoria di appartenenza per l’opera oggetto della contrattualizzazione, compresi tutti gli oneri contributivi e assicurativi.
L’Hotel/Residence sarà scelto discrezionalmente dalla Produzione e, anche al fine di agevolare l’attività lavorativa di tutti, sarà, quando possibile, il medesimo in cui alloggeranno i membri della troupe, con preferenza per coloro che si occuperanno dell’Interprete/Attrice/Attore (make-up, sarti etc.).
Sia per le lavorazioni da eseguirsi fuori degli stabilimenti che comportino la consumazione dei pasti e il pernottamento, sia in caso di assunzione fatta per altra località e durante il viaggio, il datore di lavoro attribuirà una diaria che dovrà essere stabilita e che non potrà essere inferiore alla misura massima prevista dalle apposite norme che determinano l’indennità esente da imposta e contribuzione secondo le disposizioni ed i massimali di volta in volta fissati dalle norme applicabili in materia o ipotizzate, nel rispetto di quanto sopra, dalle produzioni.
Tale diaria comprenderà due pasti completi al giorno. .

Art. 15 - Impiego di minori

In caso di impiego di minori, verranno applicate le norme in materia ed eventualmente, anche Ip procedure spécifiche che dovessero essere emanate da INL e/o da INAIL.
All’accompagnatore di minore verrà erogata una indennità pari al minimo 94,00 euro, come previsto dal CCNL dei lavoratori Generici.

Art. 16 - Copertura assicurativa

Le Società di Produzione garantiranno una copertura assicurativa in caso di malattia e/o infortuni sul lavoro e in itinere (nel limite di un’ora prima l’inizio e un’ora dopo la fine defila prestazione, e comunque entro 15 fiondai luogo di lavoro).
Salvi gli approfondimenti tecnici necessari, le parti ipotizzano che tale copertura, per impassibilità temporanea della prestazione, garantirà al lavoratore 1’80% della retribuzione prevista dal contratto individuale per tutto il periodo di durata del contratto individuale stesso (60% fino al 90° giorno e 75% dal 91° al termine a carico dell’lnail, ed il rimanente a carico della società assicurativa individuata dalla produzione). La copertura sarà valida anche con e per i veicoli personali, ove l’uso sia stato richiesto dalla Produzione con specifica lettera d’incarico.

Nel contratto individuale saranno indicati i massimali di copertura, anche in caso d’infortunio grave, invalidità permanente o decesso, nonché la Compagnia Assicuratrice prescelta.


Art. 17 - Welfare

Le parti convengono che rimandano ad una negoziazione generale di filiera la determinazione delle modalità di accesso a piani di assicurazioni sanitaria e di trattamento integrativo previdenziale.

Art. 18 - Clausola per opzione

Le parti convengono che, salvi tutti gli approfondimenti che saranno necessari, la presente clausola non possa incidere sulle scelte artistiche/editoriali fissando sicuramente i criteri temporali e il corrispettivo minimo per l’opzione e le relative modalità di pagamento.
In tal senso, l’opzione potrà consentire alla produzione di esercitare il diritto di prorogare il contratto unilateralmente, per il periodo stabilito dalla clausola stessa. I contratti individuali potranno provvedere ad una regolamentazione, con specifiche previsioni contrattuali da rispettare, rafforzate dalla inderogabilità.
In ogni caso i contratti individuali, a pena di invalidità dei medesimi, dovranno prevedere che:

  1. La clausola di opzione inserita in un contratto di prestazione, dovrà riferirsi esclusivamente al prodotto audiovisivo oggetto del contratto medesimo e potrà prevedere l’opzione solo per la stagione successiva a quella contrattualmente prevista con facoltà di estensione anche alle eventuali stagioni successive.
  2. Il prezzo dell’opzione concessa dall’Interprete/Attrice/Attore, da corrispondere alla sottoscrizione del contratto individuale, sarà pari almeno al 10% del compenso lordo pattuito nel contratto e verrà trattenuta da quest’ultimo anche in caso di mancato esercizio del diritto di opzione.
  3. Il produttore potrà esercitare il diritto di opzione nel termine massimo di 8 mesi dalla messa in onda dell’opera. Entro tale termine, il produttore, dovrà comunicare il periodo di impegno dell’Interprete/Attrice/Attore conseguente all’esercizio del diritto di opzione, con data di inizio riprese non superiore a 6 mesi dalla data di esercizio del diritto di opzione.

In ogni caso la presente sarà oggetto di approfondimento ed eventuale riformulazione, a se ito dell’attività di monitoraggio.

Art. 19 - Decorrenza e durata

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro decorre dal 01 marzo 2024 e verrà applicato per i contratti sottoscritti dagli interpreti/attrici/attori da tale data.
Per i contratti già sottoscritti a tale data, il presente contatto troverà applicazione dal 1 aprile 2024 per le prestazioni da rendere.
Il presente contratto avrà durata triennale con scadenza al 28 febbraio 2027

Art. 20 -Intelligenza artificiale e cessione diritti

Le innovazioni tecnologiche stanno portando a sempre più complessi sistemi tecnici relativi allo svolgimento del lavoro in tutto il settore del cine-audiovisivo.
Pur non essendo logico né possibile impedire le evoluzioni tecnologiche che si sono già concretizzate e che si concretizzeranno nel prossimo futuro, è indubitabile che dovranno essere salvaguardati sia l’aspetto creativo che quello più strettamente legato al lavoro, anche rispetto alla cessione dei diritti d’autore e di interprete.
Le parti, pertanto, convengono che quanto prima, dovranno giungere a una specifica pattuizione che regolamenti le cessioni dei diritti, anche relative alle performance artistiche di cui al presente contratto Interpreti/Attrici/Attori, tenendo comunque anche in considerazione la libertà negoziale delle parti nonché le normative emanate a livello europeo e il loro recepimento nella legislazione nazionale pur ’^NT nel rispetto delle pattuizioni di cui all’art. 6 del presente contratto.
Nelle more, però, le parti convengono che - in assenza di espliciti accordi - la cessione dei diritti inerenti l’utilizzo e la relativa registrazione e riproduzione dell’immagine e della voce di ciascun Interprete/Attrice/Attore siano considerati leciti e validi solamente se riferiti al prodotto audiovisivo per cui sono stati realizzati e al suo conseguente sfruttamento e promozione in ogni forma, mezzo, canale e modalità per qualsiasi finalità e che, al contempo, è considerata illegittima ogni estrazione anche di parti della recitazione e ogni attività di campionamento e riproduzione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la modifica, rièlaborazione e utilizzo in qualsiasi altra forma dell’immagine e/o della voce di ciascun interprete per sviluppare o addestrare algoritmi di intelligenza, artificiale (machine-learning). Sono salve le attività di post-produzione, montaggio, sistemazione' riordino, revisione o modifica della fotografia e/o della traccia sonora ecc. fondate su ragioni tecniche e/o artistiche, che non modifichino in maniera significativa l’immagine dell interprete/Attrice/Attere attraverso l’utilizzo di intelligenza artificiale.

E, quindi, intenzione delle parti regolare l’utilizzo di tali innovazioni tecnologiche in modo comune, e trasversale all’intera filiera. ' Pertanto, le Parti si impegnano ad organizzare un tavolo permanente composto da rappresentanti c® tutti i comparti della filiera, al fine di regolare e disciplinare gli effetti delle nuove evoluzioni tecnologiche e normative nel modo del lavoro della filiera cine-audiovisiva.

Art. 21 - Parità di genere

Le Parti si impegnano al rispetto della parità di genere e per le persone LGBTQ + e nella abolizione di differenze di trattamento, sia nell’accesso alle figure professionali disciplinate dal presente contratto, sia nella retribuzione.
'Le Parti, inoltre, si impegnano al rispetto della normativa ed ampliamento/aggiornamento dei protocolli di settori volti a contrastare qualsiasi disparità, a contrastare il c.d. gender gap e a prevenir e sanzionare qualsiasi forma di molestia sul lavoro, anche attraverso l’utilizzo deiPintimacy coordinatole.

Art. 22 - Osservatorie

Le parti convengono che verrà istituito e regolamentato un osservatorio finalizzato al monitoraggio della applicazione del presente contratto anche al fine di apportare i relativi aggiornamenti ed adeguamenti sui quali le parti convergeranno.

Art. 23 - Principi relativi alla rappresentanza sindacale

Le parti sottoscritte, nel corso dei numerosi incontri con le OO.SS. di categoria relativamente ai rinnovi dei vari CCNL del comparto, hanno convenuto che dovesse essere data una strutturazione più compiuta ed efficace rispetto a quella sviluppatasi negli anni, riguardo i meccanismi di rappresentanza sindacale anche territoriale.
Le parti hanno anche convenuto che l’impegno di cui sopra dovrà avere una valenza generale e trasversale per tutti i rapporti di lavoro e dei relativi CCNL del settore Industria Cineaudiovisiva.
Le opzioni pratiche che verranno ipotizzate dalle OO.SS. verranno esaminate dalle parti datoriali al fine di fornire il proprio e relativo parere per quanto attiene ai meccanismi di applicabilità e, allo stesso tempo, affinché la rappresentanza delle varie OO.SS. avvenga nel modo, comunque, più completo possibile attraverso le regole democratiche previste dalle stesse organizzazioni nella loro autonomia, per la misurazione della rappresentanza.
Solo per maggior precisazione, i CCNL di riferimento sono: Troupe, Doppiaggio, Cineaudiovisivo e Generici già in vigore nonché Interpreti/Attrici/Attori e Stuntman, in fase di prima stesura.
Le parti sin d’ora convengono che provvederanno ad avviare i relativi confronti entro il 20 gennaio 2024 prossimo e che, auspicabilmente, si concluderanno entro il 31 maggio 2024.

CCNL per Interpreti, Attrici ed Attori del comparto di produzione del cineaudiovisivo - 2024

Data di inizio validità: → 2024-03-01
Data di fine validità: → 2027-02-28
Settore: → Divertimento, cultura, sport
Settore: → Rappresentazioni artistiche  
Settore pubblico o privato: → Nel settore privato
Concluso da:
Azienda: → 
Sindacati: →  SLC - Sindacato Lavoratori Comunicazione, FISTEL - Federazione dello spettacolo, informazione e telecomunicazioni, UIL COMUNICAZIONE - Unione Italiana Lavoratori Comunicazione

UGUAGLIANZA DI GENERE

Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: → Sì
Riferimento specifico al genere nella parità di retribuzione: → Sì
Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: → Sì
Pari opportunità di promozione per le donne: → No
Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: → No
Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: → No
Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: → Sì
Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: → Sì
Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della/del partner: → No
Sostegno alle lavoratrici con disabilità: → No
Monitoraggio della parità di genere: → Sì

STIPENDI

Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: → Yes, in more than one table
Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: → Sì
Stipendio più basso stabilito: → Giorni
Stipendio più basso: → EUR 325.0
Adeguamento al costo della vita: → 

Buoni pasto:

Indennità per i pasti fornita: → 
Assistenza legale gratuita: → 
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