Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

PER GLI ADDETTI IMBARCATI SU NATANTI ESERCENTI LA PESCA MARITTIMA

19178

FEDERPESCA

FAI-CISL

FLAI-CGIL

UILA-Pesca

Costituzione delle Parti

Roma, 19 marzo 2019

tra

-la Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca - FEDERPESCA - rappresentata dal Presidente dott. Luigi Giannini, dai Vice Presidenti Francesco Minervini e Federico Bigoni, dal dott. Pantaleo Silvestri, Responsabile dell'area Fiscale e Tributaria, dal C.d.L. Giovanni Silvestri, Responsabile area Lavoro e Previdenza, dalla dr.ssa Francesca Biondo, Responsabile dell'Area normativa, dalla dr.ssa Roberta Caleno, Responsabile della Segreteria, con la partecipazione di una delegazione industriale composta da Roberto Manai, Vincenzo Staffilano, Santo Adamo, Girolamo Margiotta, Debora Ferroni e Francesco Petta

e

-la FAI-CISL rappresentata dal Segretario Generale Onofrio Rota, dai Segretari nazionali Silvano Giangiacomi, Raffaella Buonaguro, Attilio Cornelli, Mohamed Saady, dal Coordinatore nazionale Pierpaolo Piva e dalla delegazione trattante composta da Gianfranco Blanda, Claudio Pullini, Lilia Castellani, Danilo Santini, Raffaele De Simone, Francesco Fattoruso, Tommaso Bazzo, Giuseppe Fiore, Alberto Gatta, Massimiliano Gori, Diego Pontello, Antonino Zema, Martina Curci e Marco Savi;

-la FLAI-CGIL rappresentata dal Segretario Generale Giovanni Mannini, dai Segretari nazionali Sara Palazzoli, Tina Balì, Silvia Guaraldi, Ivano Gualerzi, Antonino Russo, dal Capo Dipartimento della Pesca Antonio Pucillo, da Antonella De Marco Dipartimento Pesca e dalla delegazione trattante composta da Marco Rinaldi, Michele Rossi, Nicolò Cortorillo, Paolo Rossi, Maria Viniero, Daniele Iacovelli, Giovanni Di dia, Valentina Pantanella, Natalia Bagnara, Florinda Di Giacomo, Ada Sininberghi, Nadia Rossi, Franco Di Ventura, Paolo Grossi, Vincenzo Borea, Annamaria Pattaro, Andrea Gambillara, Deborah Franco e Stefania Taverniti;

-la UILA-Pesca rappresentata dal Segretario Generale della UILA dott. Stefano Mantegazza, dal Segretario Generale della UILA-Pesca Mammucari Enrica, dai Segretari nazionali Guido Majrone, Tommaso Maccadino, Fabrizio de Pascale, Amelia Pagliaro, dal Tesoriere Enrico Tonghini e dai componenti del Consiglio Nazionale Maria Laurenza, Andrea Losito, Sergio Modanesi, Antonino Pensabene, Delfino Coccia, Gaia Garau, Pierpaolo Guerra, Fabio Formisano, Carlo Muccio, Antonio Mattei, Massimiliano Sardone, Luca Lombardo, Federico Mambrini e Alessandro Mazza.

Norma di condizionalità

Anche ai sensi di quanto previsto dal comma 7) dell'art. 6 del D.lgs. 154/2004 e successive modifiche, FEDERPESCA e FAI, FLAI, UILA-Pesca si danno reciprocamente atto che, ai fini della applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, le Imprese di pesca sono tenute ad applicare il presente CCNL, di riferimento nel settore, le leggi sociali e quelle riguardanti la sicurezza sul lavoro.

Art. 1 - Premessa

Il presente CCNL assume, come proprio lo spirito del “Protocollo sulla politica dei redditi e della occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo” riportato nell'Accordo del 23 luglio 1993, nonché quello riportato nell'Accordo CONFINDUSTRIA-CGIL, CISL e UIL del 9 marzo 2018, tenuto conto delle peculiarità del settore della pesca marittima per quanto riguarda il rapporto di lavoro e il sistema retributivo, e ne realizza, per quanto di competenza dello stesso CCNL, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali.

A tal fine le Parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva nazionale e di 2° livello attraverso i termini e le procedure specificatamente indicati dal presente contratto.

Le Parti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole individuate e di seguito, nell'articolato contrattuale, riportate.

Ferma restando l'autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, le Parti concordano di proseguire il sistema di informazione sulle materie e secondo i criteri stabiliti nell'apposito articolato “Relazioni Sindacali”.

Inoltre, le parti firmatarie del presente CCNL, unico per il settore della pesca marittima, concordano, sempre nelle rispettive autonomie, di sviluppare opzioni e indirizzi comuni da indicare in occasione di scelte d'intervento quali, ad esempio il Piano triennale della pesca, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni (Dd.lgs. nn. 271/99, 272/99, 298/99 e 81/2008), nonché attivare ogni utile confronto al fine di trovare una soluzione ai problemi di più immediata rilevanza per il settore, quali lo sviluppo della occupazione, le agevolazioni per il lavoro giovanile, la formazione professionale, la fiscalizzazione, la previdenza integrativa, gli ammortizzatori sociali.

In sostanza, le Parti si impegnano ad un lavoro congiunto, anche attraverso strumenti contrattuali quali l'Osservatorio Nazionale della Pesca e l'Ente EBI-Pesca (Organismi già costituiti), idonei a consentire al settore di tornare a gestire le risorse marine con l'introduzione di elementi innovativi finalizzati alla crescita generale del settore e della occupazione nell'ambito gestionale dell’impresa con criteri di produttività.

In tale situazione, le Parti considerano come fondamentali i principi definibili “di condotta” consistenti in via esemplificativa nel:

-attuare una pesca responsabile, necessaria a tramandare un ambiente marino integro alle generazioni future;

-valorizzare il risultato della pesca, perseguendo l'incremento della qualità, la ricerca della tracciabilità e - in definitiva - la sicurezza alimentare dei consumatori;

-assicurare un reddito adeguato ai lavoratori e alle imprese del settore.

Per realizzare quanto sopra è necessaria una comune volontà delle Parti che abbia una forte iniziativa di carattere politico, anche nei confronti della Unione Europea, affinché si passi dalla politica dei divieti, delle limitazioni, della riduzione della base produttiva a una efficace azione di tutela e valorizzazione del Mediterraneo, promuovendo investimenti finalizzati alla attuazione di comuni programmi per lo sviluppo sostenibile dell'economia ittica e dell'occupazione nel settore.

FEDERPESCA darà inoltre informazioni alle OO.SS., firmatarie del presente CCNL, sui predetti temi, in ordine a realtà operative interessanti, tipi di pesca in aree regionali o interregionali.

Le Parti si impegnano altresì ad intensificare la collaborazione con tutte le componenti del settore per la soluzione dei problemi di interesse della categoria.

La firma del presente contratto costituisce, pertanto, un significativo momento di una più ampia intesa con la quale le Parti assumono l'impegno di concorrere, con spirito unitario, alla definizione di una valida politica di settore, incentrata sulla costruzione di un sistema ittico industriale adeguato ai tempi, componente essenziale, sul piano nazionale, di quello alimentare.

Art. 2 - Relazioni sindacali

Le Parti, ferma restando l'autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, ritengono che il successo aziendale sia perseguibile soprattutto attraverso la condivisione e la partecipazione dei lavoratori nell'impresa.

Esse ritengono altresì che la piena e integrale rappresentanza degli stessi lavoratori costituisca la condizione in grado di favorire il coinvolgimento e la partecipazione agli obiettivi aziendali, valorizzando nel contempo il ruolo delle risorse umane per il raggiungimento di tali obiettivi, condizioni essenziali alla specificità del contratto alla parte.

Le Parti concordano, inoltre, di proseguire il sistema di informazioni sulle materie proprie e secondo i criteri stabiliti dalla seguente disciplina.

Le informazioni saranno fornite a livello nazionale da FEDERPESCA (Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca), in incontri periodici con le rispettive Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie del presente contratto, nel corso dei quali le Parti esprimeranno le proprie autonome valutazioni.

Tali informazioni, che dovranno avere carattere globale, riguarderanno: gli investimenti, lo stato e le prospettive della pesca in relazione allo sviluppo tecnologico, i piani di realizzazione delle risorse marine (D.lgs. 154/2004) e le conseguenze sulla professionalità e l'occupazione nel settore.

FEDERPESCA darà inoltre informazioni alle OO.SS. sui predetti temi, anche in sede diversa da quella nazionale, in ordine a realtà operative che interessano i tipi di pesca in aree regionali o interregionali.

Le Parti si impegnano altresì ad intensificare la collaborazione con tutte le componenti del settore nei Comitati previsti.

In vista dei lavori di tali Comitati, esse si incontreranno al fine di individuare, ove possibile e in piena autonomia, scelte comuni per la soluzione dei problemi d'interesse generale della categoria.

Le Parti si impegnano al rispetto del contratto in tutto il territorio nazionale, ricorrendo, se necessario, a tutte le sedi ufficiali competenti per la sua corretta applicazione.

Gli aderenti al presente CCNL sono in ogni caso tenuti a fornire, presenti tutte le Parti stipulanti e firmatarie del contratto, le informazioni sopra descritte, in relazione a problematiche particolari così da costituire nel concreto un completo sistema di relazioni industriali confacenti al sistema generale delle imprese.

Le Parti auspicano l'attivazione di uno specifico ammortizzatore sociale che intervenga nei casi di sospensione della attività lavorativa non imputabile alla volontà del datore di lavoro.

Al riguardo, le stesse Parti convengono che, laddove perdurasse la carenza di tale strumento durante il periodo di vigenza contrattuale, alla luce delle ripercussioni che ciò comporterebbe sul piano imprenditoriale e sociale, le stesse si incontreranno, con verifica annuale, per discutere le iniziative da intraprendere.

Esame quadro socio-economico

In aggiunta agli incontri sopra precisati, ad ogni livello, finalizzati alle informazioni, sono previsti incontri al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio-economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive dei processi di riorganizzazione indotti, delle forme di ammodernamento e di innovazione tecnologica.

Saranno altresì presi in esame:

-lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa della occupazione, ivi compreso l'utilizzo dell'apprendistato;

-le conseguenze dei processi di riorganizzazione indotti e quelli collegati all'ammodernamento e innovazione tecnologica, tenuto conto delle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;

-la struttura del settore e la sua prevedibile evoluzione.

Nel corso della vigenza contrattuale, saranno affrontate e definite, in appositi incontri, le seguenti materie:

-la formazione e la riqualificazione professionale;

- le problematiche collegate all'ambiente di lavoro e alla sicurezza anche nella prospettiva di applicazione dei Dd.lgs. nn. 271/99, 272/99, 298/99 e 81/2008;

-lo studio delle problematiche connesse alla pratica applicazione della previdenza integrativa nel settore, alla luce della vigente normativa;

-l'istituzione di una Commissione finalizzata a valutare il rafforzamento e l'ammodernamento degli attuali strumenti bilaterali e la previsione dell'apertura di uno o più sportelli periferici, da determinare con specifiche intese sindacali fra le parti stipulanti;

-i riflessi socio-economici derivanti dalle limitazioni alle attività aziendali disposte dalla Autorità, in assenza di correlato sostegno.

Art. 3 - Recepimento nel contratto di una norma di legge

Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato

e degli appaltatori delle opere pubbliche

Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dello Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un’attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti alla esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo, per il beneficiario o appaltatore, di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nella categoria e nella zona.

Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del Lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministeri o agli Enti, nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio e dell'appalto.

Questi adotteranno le opportune determinazioni fino alla revoca del beneficio e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a 5 anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni.

Art. 4 - Unicità di contratto

FEDERPESCA, FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-Pesca riconoscono reciprocamente di essere i soggetti maggiormente rappresentativi nell’ambito delle imprese di pesca marittima di cui alla legge 413/84 alle quali il contratto è rivolto, e dei lavoratori da esse dipendenti.

Pertanto, le Organizzazioni stipulanti il presente Accordo reciprocamente si impegnano a ritenere il presente CCNL come l'unica ed esclusiva fonte contrattuale della disciplina dei rapporti di lavoro dipendente ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 5.

Qualora altre Organizzazioni siano interessate a regolare i rapporti di lavoro dei propri lavoratori dipendenti, uniformandosi alla disciplina stabilita dal presente contratto, esse lo potranno recepire nella sua interezza, impegnandosi alla piena e completa applicazione, presso i loro associati, dei contenuti normativi ed economici definiti dal contratto medesimo.

A fronte di eventuali richieste di firma per adesione al presente CCNL, da parte di altre Associazioni datoriali e/o Organizzazioni dei lavoratori, le parti stipulanti dovranno unanimemente darne preventiva e formale autorizzazione.

Le Parti dichiarano, altresì, ad ogni effetto, di astenersi dalla eventuale stipulazione in sede separata di patti e/o accordi diretti e indiretti con soggetti estranei al presente contratto, ed escludono, inoltre, che l’eventuale adesione al CCNL possa comportare anche poteri in ordine alla stipulazione di eventuali successivi accordi modificativi e/o integrativi e/o rinnovativi della disciplina, definita nella propria interezza, nella stipula del presente CCNL.

Art. 5 - Applicazione del contratto

Il presente CCNL si applica all'equipaggio imbarcato sulle navi da pesca marittima.

È considerato, in ogni caso, membro dell'equipaggio anche il marittimo che non risulti, per atto pubblico, titolare del diritto di proprietà, di tutta o di una parte, della imbarcazione su cui è imbarcato.

Sono stabilite le seguenti definizioni delle varie attività di pesca:

A) costiera locale entro le 6 miglia

B) costiera ravvicinata entro le 20 miglia

C) mediterranea o d'altura oltre le 20 miglia

D) oceanica od oltre gli stretti

Nota a verbale:

Sono fatte salve le eventuali modifiche regolamentate circa estensioni/deroghe.

Art. 6 - Tipi di contratto d'imbarco

Il contratto di lavoro di norma sarà a tempo indeterminato ma è data facoltà di stipulare anche convenzioni per una sola campagna di pesca o per un particolare tipo di pesca.

Le Parti concordano la possibilità di ricercare a livello nazionale, su richiesta delle OO.SS., altri tipi di convenzione a tempo determinato per raccordare eventuali esigenze collegabili alle stagionalità di specifici ed identificati ambienti territoriali.

Per la pesca oceanica, il rapporto di lavoro sarà a “campagna di pesca”.

Alla prima formazione dell'equipaggio per la campagna di pesca oceanica la convenzione di imbarco sarà stipulata con la partecipazione delle OO.SS. territoriali.

Gli avvicendamenti saranno effettuati direttamente dall'armatore nel rispetto delle norme di carattere generale.

La convenzione di imbarco, da stipularsi davanti all'Autorità marittima o consolare, ai sensi della legge, verrà redatta in conformità al modello allegato al presente contratto.

Copia delle convenzioni d'imbarco dovrà essere depositata, a cura degli armatori, presso le Autorità Marittime competenti: Capitanerie di Porto e/o Autorità marittime preposte, a disposizione delle OO.SS. firmatarie del presente contratto e/o di Enti e Istituti da esse costituiti.

Art. 7 - Tabella di armamento per la sicurezza della vita umana

in mare

Le tabelle minime di armamento della pesca saranno concordate, per ogni tipo di nave e di pesca, tra l'armatore o un suo delegato e le OO.SS. firmatarie del presente contratto, alla presenza delle Autorità marittime, tenendo conto solo delle norme sulla sicurezza della navigazione.

Allo scopo di adeguare le tabelle di armamento alle innovazioni tecnologiche intervenute successivamente alla determinazione delle vigenti tabelle, le Parti si riuniranno in sede centrale, su domanda di una delle Organizzazioni firmatarie, per concordare nuove tabelle, tenendo conto dell'impiego e della tipologia della nave da pesca.

Art. 8 - Tabella di armamento per l'esercizio dell'attività

di pesca

Le tabelle di armamento per le attività di pesca saranno concordate, per ogni tipo di nave e di pesca, tra l'armatore o un suo delegato e le OO.SS. locali espressione di quelle firmatarie del presente contratto, tenendo conto del tipo di pesca, delle quantità/qualità del pescato e delle zone ove si esercita con carattere di prevalenza la pesca medesima.

Su istanza dell'armatore, ed entro 3 mesi dalla data della richiesta, dovranno essere concordate nuove tabelle in sede territoriale, tenuto conto dell'impiego e della tipologia della nave da pesca, per adeguare le tabelle come previsto nel comma precedente.

Eventuali controversie a livello locale, se non risolte, su richiesta di una delle Parti, saranno demandate in sede nazionale al tavolo congiunto di cui all'art. 66 al fine di trovare una soluzione.

Art. 9 - Sicurezza sul lavoro

Fermo restando il reciproco impegno delle Parti affinché la materia della sicurezza sul lavoro a bordo delle navi da pesca trovi, all'interno dello specifico decreto interministeriale di attuazione previsto dall'art. 3, comma 2) del D.lgs. n. 81/2008, una ridefinizione maggiormente coerente con le peculiarità delle attività marittime, si definisce quanto segue.

L'armatore provvede alla nomina, sentito il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), dei membri e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, individuandoli tra il personale di bordo, ovvero, sulle navi con equipaggio fino a 5 marittimi, individuandoli nell'ambito del personale appartenente alla struttura organizzativa di terra, con esclusione degli addetti al primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione.

I lavoratori marittimi eleggono il RLS al loro interno.

A bordo delle navi da pesca nuove ed esistenti con equipaggi fino a 5 marittimi, o dove non sia stato eletto un RLS a bordo, il RLS sarà eletto e/o designato con funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, attraverso procedure definite dalle OO.SS. firmatarie il presente contratto. Attraverso la contrattazione di 2° livello si prevedranno le tutele e le agibilità riguardo alle funzioni conferite allo stesso dalla Legge e dal CCNL.

I RLS restano in carica 3 anni, ricevono la formazione particolare in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo, e dovranno comunicare al datore di lavoro, con 48 ore di anticipo, l'utilizzo del tempo di lavoro retribuito dedicato specificatamente allo svolgimento delle proprie funzioni.

Per quanto concerne gli obblighi di armatore, comandante, lavoratori, si rinvia alla normativa vigente.

In particolare, gli armatori assolvono i loro obblighi di informazione, addestramento, aggiornamento e formazione dei lavoratori marittimi e dei rappresentanti in materia di sicurezza e salute avvalendosi prioritariamente degli enti bilaterali previsti dal presente contratto.

Fermo restando la classificazione a rischio medio del settore, ai soli fini della formazione specifica di cui agli art. 36 e 37 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., le Parti concordano di elevare da 12 a 16 le ore formative.

Fatte salve le disposizioni previste dal presente contratto, l'orario di lavoro a bordo delle unità di pesca è stabilito in 48 ore settimanali medie, calcolate su un periodo di riferimento di 1 anno.

Il numero massimo di ore di lavoro non deve essere superiore a 72 ore in un periodo di 7 giorni.

I lavoratori marittimi di età inferiore a 18 anni non devono svolgere la propria attività lavorativa a bordo in orario notturno. Ai fini di questa disposizione, per “orario notturno” si deve intendere il periodo dalle ore 22 alle ore 7.

Per tutti gli altri lavoratori, per “orario notturno” si deve intendere il periodo dalle ore 22 alle 6 del mattino.

Resta fermo che il relativo trattamento economico è ricompreso nell'art. 22 (Retribuzioni).

Al solo fine di attestare le prestazioni del lavoro svolto in orario notturno o in turni notturni per il riconoscimento di detta attività come lavoro usurante per le prestazioni previdenziali, nei cedolini paga mensili sarà indicato il numero dei giorni di imbarco ove sia stata prestata attività in orario notturno o in turni notturni. Le imprese, nei modi e termini previsti dalla legge, si impegnano a comunicare quanto previsto dall'art. 5, comma 1) del D.lgs. 21 aprile 2011 n. 67. Tale obbligo, ai sensi dell'art. 2, comma 5) del D.lgs. 21 aprile 2011 n. 67, sussiste sia nei confronti dei rapporti di lavoro in essere che per quelli cessati.

Le Parti concordano di incontrarsi alla luce delle modifiche di legge che interverranno in attuazione del decreto di coordinamento previsto dal D.lgs. n. 81/2008 al fine di recepirne i contenuti normativi modificando, integrando e aggiornando il presente articolo per darne piena applicazione alla pesca marittima.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle norme vigenti, con particolare riferimento ai Dd.lgs. nn. 271/99, 272/99, 298/99, 81/2008 e successive modifiche.

Art. 10 - Politiche attive del lavoro

Le Parti concordano sulla necessità di perseguire l'inserimento, anche nel settore della pesca marittima, degli strumenti consentiti dall'ordinamento per la promozione delle “politiche attive del lavoro”, allo scopo di modernizzare l'occupazione e renderla fruibile per tutti coloro che vorrebbero avvicinarsi al settore.

Nel contesto più generale della modifica dell'art. 318 Codice Navigazione, le parti contraenti prevedono percorsi formativi specifici per lavoratori provenienti da paesi terzi.

Si attiveranno quindi azioni sia a favore delle politiche della occupazione, finalizzate ad incrementare la domanda di lavoro, che delle politiche per l'occupabilità, rivolte all'aumento delle capacità di inserimento sociale degli individui.

In particolare, per individuare le opportunità necessarie al rilancio del settore (contratti di apprendistato, stage formativi etc.), si rende necessario utilizzare gli strumenti già previsti (D.lgs. n. 154/2004 e successive modifiche) e prevedere ulteriori misure, attraverso lo strumento dell'Avviso comune, allegato al presente contratto (allegato 2).

Art. 11 - Formazione permanente e continuativa

Nell'attuale contesto di settore, caratterizzato dalle necessità di innalzare i livelli di competitività, di valorizzare e migliorare le competenze e la professionalità delle risorse umane, anche al fine di aumentarne le potenzialità occupazionali, nonché da una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, la formazione permanente e continua assume un ruolo strategico anche al fine di sostenerne e incrementarne le prospettive di sviluppo. In particolare, è sempre più inderogabile dare risposte positive e concrete alle esigenze di:

- una efficace esplicitazione di fabbisogni professionali;

- disporre di azioni formative adeguate;

- promuovere un positivo rapporto fra sistema produttivo e sistema formativo, inteso nella più ampia accezione di insieme di istruzione scolastica e formazione professionale continua e permanente.

A questo fine, le parti stipulanti individuano in FONDIMPRESA il Fondo per la formazione continua a cui le imprese associate a FEDERPESCA dovranno aderire, per assolvere gli adempimenti formali in materia di formazione continua previsti dalla vigente legislazione. Le Parti, inoltre, individuano nell'Osservatorio Nazionale della Pesca il soggetto demandato a tenere i rapporti con FONDIMPRESA per quanto riguarda la formazione continua nel settore di sua competenza. Inoltre, le Parti affidano all'Osservatorio Nazionale della Pesca la formazione e riqualificazione professionale dei marittimi imbarcati, anche attraverso la stesura di appositi progetti quadro e la loro relativa esecuzione. A tal fine, compatibilmente con le esigenze delle attività di pesca, spettano a ciascun marittimo imbarcato permessi retribuiti fino a un massimo di 36 ore annue.

Le Parti, inoltre:

-convengono sulla positività e l'importanza delle esperienze congiunte di dialogo sociale sui temi della formazione realizzate nel settore proprio di riferimento;

-si riconoscono nella comune valutazione che le parti sociali debbano essere titolari dell'azione di esplicitazione dei fabbisogni professionali del settore;

- sanciscono la necessità di migliorare l'operatività e l'efficacia degli strumenti condivisi già esistenti allo scopo di fornire - alla collettività, alle istituzioni, al settore - elementi utili per l'individuazione e l'indirizzo di azioni e iniziative attinenti alla istruzione e la formazione, a sostegno del comparto e del suo sviluppo.

A questo scopo, le Parti convengono sulla necessità di utilizzare in piena sinergia tutti gli strumenti e le risorse messe a disposizione per la formazione e di favorire momenti di promozione nell'ambito del sistema scolastico secondario, evidenziando le opportunità offerte dal settore.

In tale ambito, le Parti convengono sulla necessità di confrontarsi su specifiche iniziative di cui esse stesse siano proponenti o titolari e di portarne a conoscenza aziende e lavoratori, in particolare per quanto riguarda:

-iniziative specifiche nei Paesi extraeuropei tradizionalmente dediti alla pesca industriale per far fronte ad esigenze di manodopera da imbarcare, anche attraverso programmi formativi ‘in loco’;

- la prosecuzione delle attività di qualificazione della manodopera al fine di far acquisire i titoli professionali e/o certificazioni attraverso l'Osservatorio Nazionale della Pesca.

Dichiarazione a verbale

FEDERPESCA effettuerà specifiche attività di sensibilizzazione ed informazione nei confronti dei propri associati ed attraverso gli studi professionali con i quali è in contatto (per le imprese del loro comprensorio), per fornire la modalità con la quale riportare sul modello di denuncia previdenziale l'attribuzione del contributo disoccupazione da versare obbligatoriamente dal settore utilizzando il codice attribuito a FONDIMPRESA.

Art. 12 - Congedi parentali, congedo matrimoniale e permessi brevi

I lavoratori possono usufruire dei congedi parentali (ai sensi del D.lgs. 151/2001) e di permessi brevi, tramite richiesta, rispettivamente, all'armatore e al comandante. Tali possibili congedi e permessi brevi, saranno armonizzati con le esigenze generali del Codice della Navigazione e compatibilmente con la sicurezza del lavoro e della navigazione. Le assenze a bordo saranno giustificate dal Comandante al momento del controllo da parte delle Autorità senza ulteriori formalità. All'uopo verrà istituito, e tenuto a bordo, un apposito registro vidimato dalla Autorità Marittima, ai fini della registrazione degli eventi anzidetti.

I periodi di aspettativa (legge 53/2000) sopra individuati, non sono retribuiti e non devono comportare alcun onere per l'azienda, incluso il TFR.

Le assenze per permessi brevi non interrompono il trimestre solare intero.

I lavoratori possono usufruire di un permesso retribuito pari a 15 giorni per congedo matrimoniale.

Art. 13 - Infrazioni disciplinari e sanzioni

Nei confronti del marittimo che si renda responsabile d'infrazioni ai propri doveri di servizio, potranno essere adottati provvedimenti disciplinari in relazione alla gravità della infrazione e in base alle disposizioni di legge vigenti.

I provvedimenti disciplinari adottati dal Comandante dovranno essere annotati sul giornale di bordo e comunicati agli interessati, che avranno facoltà di reclamo all'armatore, oltreché alla Autorità preposta, anche tramite la O.S.

Art. 14 - Reclami dei marittimi

Gli eventuali reclami dei marittimi sulla applicazione normativa ed economica del presente contratto debbono essere presentati, di regola, al loro insorgere, direttamente o tramite la rappresentanza sindacale, all'Ufficiale Capo servizio o al Comandante, che li prenderà in considerazione comunicando l'esito del reclamo all'armatore, salvo quanto previsto dal successivo art. 50.

Art. 15 - Riposo settimanale (Pesca Costiera e Mediterranea)

Il riposo non potrà essere inferiore alle 48 ore settimanali e coinciderà prevalentemente con le giornate di sabato e domenica, e dovrà essere legato al fermo dell'attività di pesca e della imbarcazione.

Per una migliore organizzazione del lavoro e una maggiore redditività della attività di pesca, le parti stipulanti il presente CCNL, a livello di contrattazione integrativa di marineria, potranno, tramite apposito accordo sindacale, prevedere l'attività di pesca il sabato e la domenica per un massimo di 45 giornate l'anno, nel rispetto delle norme in materia di organizzazione e distribuzione dell'orario di lavoro.

Le giornate di pesca così effettuate dovranno essere recuperate, anche al fine di non incrementare lo sforzo di pesca, entro il periodo congruo all'applicazione della vigente normativa in tema di riposo settimanale, di cui al comma precedente.

Per la prestazione lavorativa effettuata il sabato e/o la domenica, il membro d'equipaggio ha diritto a una indennità giornaliera non inferiore ad € 18,00, salvo condizioni di miglior favore previste dagli articoli di 2° livello, che verrà erogata senza utilizzare il criterio previsto all'art. 22 del presente CCNL.

È fatto salvo quanto previsto dalla pertinente normativa in materia di recupero compensativo per le unità di pesca che effettuano campagne di pesca.

Nota a verbale

Le Parti confermano, anche ai sensi della normativa vigente, in tema di “Fermi Tecnici” la prevalenza del presente CCNL in materia di riposo settimanale a invarianza dello sforzo di pesca.

Impegno a verbale

Le Parti si impegnano a proporre, entro 60 giorni dalla stipula del presente CCNL, il numero di giornate di pesca nell'arco dell'anno solare necessario per una proficua attività imprenditoriale, accompagnata da una adeguata remunerazione del personale imbarcato; inoltre, le Parti si impegnano entro 60 giorni dalla stipula del presente CCNL a proporre al Ministero del Lavoro l'introduzione di un ammortizzatore sociale strutturato, in grado di poter sostenere il reddito dei lavoratori riferito alle giornate di inattività non imputabili alla volontà del datore di lavoro, ivi comprese le condizioni meteo marine avverse.

Art. 16 - Riposo giornaliero

Nel settore della pesca per la natura specifica delle attività (aleatorietà della cattura, sistemazione del pescato e della attrezzatura etc.), l'orario di lavoro non potrà che essere regolato dalle esigenze specifiche del momento contingente di pesca.

Tuttavia, tenuto conto del contratto alla parte e della necessità del personale, dovrà essere previsto un riposo giornaliero per il quale si rinvia alla norma di legge.

Art. 17 - Orario di lavoro in navigazione oltre gli stretti

Durante la navigazione l'orario di lavoro è normalmente di 8 ore giornaliere per tutto il personale.

Il servizio di guardia verrà diviso in 3 turni in modo che ogni guardia abbia 8 ore di lavoro e 16 franche sulle 24 ore alternando 4 ore di guardia con 8 ore franche.

La composizione minima per ogni guardia non potrà essere inferiore a 1 ufficiale e 1 marinaio in coperta e ad 1 ufficiale con 1 ingrassatore o altro in macchina (tra gli ufficiali sono compresi il comandante e il direttore di macchina).

Il personale di guardia in coperta verrà rafforzato alla entrata/uscita nel/dal porto e nei casi di avverse condizioni meteo marine a giudizio del comandante.

Il personale escluso dal turno di guardia osserverà l'orario normale di 8 ore e sarà regolato secondo le esigenze di servizio, compreso nell'intervallo tra le ore 6 antimeridiane e le ore 20 pomeridiane, con interruzione per i pasti.

I minori di 18 anni sono esentati dai turni di guardia notturni.

Art. 18 - Orario di lavoro a terra (Pesca Mediterranea)

Qualora l'equipaggio venga chiamato a prestare la sua opera a terra, durante i lavori in cantiere, l'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere con l'interruzione di 1 ora per la consumazione dei pasti.

Qualora la durata dei lavori sia inferiore a 8 giorni tutto l'equipaggio resterà imbarcato a tutti gli effetti.

Se i lavori sono eseguiti in un cantiere con la partecipazione di maestranze del cantiere stesso, ai pescatori che partecipano ai lavori verrà corrisposto lo stesso trattamento economico delle maestranze del cantiere stesso, qualora sia più favorevole rispetto ai minimi garantiti dal presente contratto con l'equiparazione alle seguenti qualifiche:

Capitano o Motorista operaio specializzato

Marinaio polivalente operaio qualificato super

Marinaio operaio qualificato

Mozzo manovale

Qualora i lavori fossero effettuati in banchina e dai soli membri dell'equipaggio, il compenso per ogni giorno di lavoro non potrà essere inferiore a quanto previsto sopra.

Il periodo di lavoro in cantiere o in banchina non dovrà essere conteggiato ai fini della determinazione della parte. I pasti durante la permanenza sul lavoro, vengono assicurati dall’armatore a proprio carico.

Art. 19 - Lavori per la manutenzione e pulizia della nave

Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l'equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione della nave che venissero ordinati durante l'orario di lavoro.

Art. 20 - Lavori inerenti alla pulizia degli alloggi

L'equipaggio, fuori dal normale orario di lavoro, dovrà mantenere nella massima pulizia il proprio alloggio.

Dovrà altresì mantenere ed utilizzare con la massima cura i DPI (dispositivi di protezione individuale), nonché ogni dotazione necessaria/utile ai fini della sicurezza statica (sicurezza della vita in mare) ovvero dinamica (sicurezza sul lavoro) e le pubblicazioni ricevute.

Art. 21 - Servizi merci e provviste

Per i marittimi con contratto a compartecipazione, l'imbarco, lo sbarco, lo stivaggio delle provviste, degli imballaggi, delle attrezzature da pesca etc., saranno normalmente effettuati dagli stessi.

Art. 22 - Retribuzioni

L'equipaggio viene retribuito alla “parte” - percentuale sulla produzione - salvaguardata da un minimo monetario garantito di cui alle tabelle allegate.

Qualora la “parte”, che è comprensiva di tutti gli istituti retributivi e normativi previsti e regolati dal presente contratto, calcolata nell'arco del trimestre solare intero (1-01/31-03; 1-04/30-06; 1-07/30-09; 1-10/31-12; ovvero il giorno successivo se festivo), nella campagna di pesca ovvero tipo particolare di pesca, non comporti per il pescatore un importo mensile uguale o superiore al minimo monetario garantito, l'armatore provvederà a corrispondere ad ogni singolo membro dell'equipaggio la differenza tra la somma derivata dalle ripartizioni e quella stabilita nella tabella del minimo monetario garantito.

La “parte” attribuita, determinata con i criteri previsti nei commi che seguono, deve essere corrisposta, con carattere di generalità, dopo la fine del mese, adeguando, se inferiore, in ogni caso la “parte” stessa all'85%, a partire dal 1° gennaio 2012, dell'importo previsto per qualifica e per definizione delle attività di pesca indicate nella tabella del Minimo Monetario Garantito (MMG), a titolo di anticipazione sul ragguaglio trimestrale. L'erogazione di anticipi sulla “parte” dovuta ai marittimi imbarcati su natanti che effettuano campagne di pesca, può essere richiesta sino al massimo del valore percentuale del MMG prima richiamato.

Qualsiasi pagamento al marittimo deve essere effettuato entro i dieci giorni successivi al periodo di riferimento (mese ovvero termine della campagna di pesca), utilizzando l'apposito prospetto di paga conforme alla previsione di legge (legge 5/01/1953 n. 4).

Diverse modalità di corresponsione della retribuzione mensile sono definite nell'Accordo del 06.03.2013 (allegato 6).

Qualora il marittimo sbarchi per cause di forza maggiore (disarmo, infortuni, malattia etc.) dovrà essere ragguagliata la parte con il MMG per il periodo d'imbarco effettivo.

Per produzione si intende:

- prodotti ittici catturati e commercializzati;

- eventuale recupero di materiali galleggianti o sul fondo marino;

- eventuali premi d'assicurazione derivanti dal salvataggio d'altri natanti.

Dalla somma ricavata verranno detratte le seguenti spese:

- il consumo effettivo del gasolio, dei lubrificanti (olio e grasso) e dei gas frigoriferi;

- il vitto consumato a bordo;

- il ghiaccio e le spese vive per la produzione dello stesso a bordo (escluse le spese per le attrezzature) e la carta, necessari per la conservazione del prodotto (esclusa la manutenzione del frigorifero);

- le cassette, gli imballaggi a perdere, le esche;

- lo sbarco, il trasporto e la vendita del pescato (compresi diritti di mercato);

- eventuale pagamento del permesso di pesca in acque d'altri Paesi, ripartendo tale spesa in ratei mensili per la durata della concessione;

-contributo per l'assistenza contrattuale di cui all'art. 53 del presente CCNL a favore delle OO.SS. firmatarie del presente contratto (FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-Pesca).

Il monte produttivo, al netto delle spese di cui al precedente capoverso, sarà ripartito in ragione del 50% tra armatore ed equipaggio.

È necessario, tuttavia, il rispetto degli usi e consuetudini locali ratificati dalle parti stipulanti, laddove il trattamento economico per i lavoratori, in funzione della osservanza di particolari istituti locali, sia più vantaggioso. Gli usi e consuetudini locali che giustificano il trattamento di maggior favore devono essere specificati nella convenzione di imbarco.

Tutti gli usi e consuetudini locali debbono essere notificati alle parti stipulanti entro 6 mesi dalla data di rinnovo tramite invio a FEDERPESCA.

Qualora condizioni oggettive lo consentano, l'equipaggio potrà essere retribuito mensilmente con il minimo monetario garantito e un premio di produzione di cui all'art. 25 del presente CCNL.

Per la pesca oceanica, l'eventuale opzione per la retribuzione fissa mensile (che comporta la rinuncia alla “parte”) deve essere esercitata prima della partenza per la campagna di pesca; nello stesso modo e tempo potrà essere forfettizzato sia il premio di produzione, di cui al successivo art. 25, che tutti gli altri istituti che contengono previsioni retributive e/o indennitarie (artt. 21, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 38 e 43), e ovviamente quanto disposto dal presente articolo.

Quanto precede dovrà essere specificato nella convenzione d'imbarco.

Le Parti, al fine di assoggettare a contribuzione il valore del vitto consumato a bordo, defalcato dai ricavi come previsto nei commi che precedono, hanno istituito la voce “valore mensa ai fini previdenziali”.

Tale voce, confermata come soggetta al contributo previdenziale stante la particolare natura del contratto, a decorrere dal 1.04.2019, è valorizzata in € 335,00 per mese intero, nelle tabelle della pesca costiera locale, costiera ravvicinata, pesca mediterranea o d'altura e pesca oceanica (allegate).

Nota a verbale

Nel trimestre solare sono compresi i periodi di sbarco purché non siano intercorsi rapporti di lavoro con altre imprese di pesca.

In caso di divergenza sulla corretta applicazione del contratto agli effetti della ripartizione della produzione tra armatore ed equipaggio, verrà istituita una Commissione paritetica a livello territoriale competente su richiesta di una delle parti, che proceda agli accertamenti compatibili con il mandato assegnato alla funzione sindacale per quanto concerne la corretta applicazione del presente articolo.

Gli esiti di tale verifica sono riportati alle Parti stipulanti a livello territoriale che, in relazione a ciò, propongono le iniziative più opportune per la migliore applicazione del contratto.

Verrà data informazione anche a livello nazionale per azioni di monitoraggio o di intervento.

Contrattualizzazione aumenti retributivi

L'aumento retributivo da riportare nella tabella del Minimo Monetario Garantito è fissato nel 6,1%, così distribuito:

1) a decorrere dall’1/04/2019: 3,1%

2) a decorrere dall’1/01/2020: 2,0%

3) a decorrere dall’1/01/2021: 1,0%

Tale aumento si rifletterà in contemporanea anche sulla retribuzione convenzionale per l'assicurazione infortuni.

Contrattualizzazione prestazioni bilaterali

1)

La bilateralità prevista dalla contrattualizzazione collettiva nel settore della pesca marittima è un sistema che coinvolge tutte le imprese che applicano il presente CCNL (aderenti e non aderenti a FEDERPESCA) in quanto eroga prestazioni che completano i trattamenti dovuti al lavoratore e previsti dal presente CCNL e in particolare quello economico.

2)

Le prestazioni previste agli artt. 56 (Integrazione malattia e infortunio) e 58 (Osservatorio Nazionale della Pesca marittima) rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, perciò, esclusivamente nei confronti delle imprese di pesca non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa stessa di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Osservatorio e dell'EBI Pesca. L'impresa di pesca, aderendo alla bilateralità e ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo dovere in materia nei confronti dei lavoratori.

3)

A decorrere dall’1/01/2015 le imprese di pesca non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 20,00 lordi mensili.

4)

Ai fini della semplificazione amministrativa le parti stipulanti il presente CCNL concordano il versamento di un contributo complessivo a sostegno della bilateralità, che verrà individuato da apposito accordo sindacale tra le Parti stipulanti il presente CCNL e che viene riportato nell' allegato 5), ai sensi di quanto previsto agli artt. 53, 56 e 58.

5)

Per la riscossione delle aliquote previste al punto 4) le Parti si affideranno all'INPS; a tal fine è stata stipulata una unica convenzione che andrà a sostituire quelle in essere.

Art. 23 - Marinaio polivalente

La figura di marinaio polivalente (marinaio di prima) come qualifica contrattuale e previdenziale trova applicazione relativamente alla pesca costiera locale, costiera ravvicinata e pesca mediterranea o d'altura.

Il parametro retributivo attribuito a tale qualifica contrattuale è stato fissato al valore 105 per la pesca costiera locale, al valore 120 per la pesca costiera ravvicinata, al valore 134 per la pesca mediterranea o d'altura.

L'inquadramento dei lavoratori in tale qualifica contrattuale verrà individuato dalla contrattazione di 2° livello, tenendo conto dei seguenti requisiti: anzianità, professionalità e tipo di pesca.

In conseguenza a quanto sopra il parametro relativo al comandante, motorista, capo pesca, è fissato al valore 118 per la pesca costiera locale, al valore 132 per la pesca costiera ravvicinata e al valore 146 per la pesca mediterranea o d'altura.

Restano ferme e impregiudicate le norme previste in tal senso dal Codice della Navigazione.

Art. 24 - Aiuti al settore

Nel caso in cui le imprese di pesca siano destinatarie di aiuti pubblici per le spese di funzionamento che fanno parte della colonna delle spese detraibili dal monte produttivo, ovvero risarcimenti derivanti da polizze assicurative (il cui costo sia stato a sua volta inserito nella colonna delle spese), tali aiuti e risarcimenti verranno contabilizzati nel monte produttivo e andranno ridistribuiti ai lavoratori dipendenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del presente CCNL.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, gli aiuti di cui sopra sono quelli concessi a titolo di parziale o totale copertura di danni derivanti da calamità naturali o da eccezionali avversità meteo marine o ecologiche, da aumenti del prezzo del gasolio etc.

Degli aiuti ricevuti e dei risarcimenti conseguiti sarà data informazione ai lavoratori dipendenti in un quadro di trasparenza sulle componenti di retribuzione.

Le Parti rinviano la pratica applicazione all'atto dell'effettiva definizione dell'operatività delle polizze e degli aiuti.

Art. 25 - Premio di produzione

Sulla quantità di pesce pescato potrà essere corrisposta una percentuale che a partire da un minimo aumenterà gradualmente in proporzione alle quantità prodotte, con distinzione della qualità.

La contrattazione delle percentuali e degli scaglioni di quantità verrà concordata tra le Organizzazioni locali in relazione al tipo di nave e di pesca.

Tale premio sarà corrisposto alla fine della campagna di pesca per la pesca oceanica e mensilmente nella pesca entro il Mediterraneo.

Per quei marittimi che risolvono anticipatamente il rapporto di lavoro, il premio verrà corrisposto all’atto dello sbarco, sulla base del quantitativo pescato fino al momento della cessazione del servizio.

Art. 26 - Secondo livello di contrattazione

La contrattazione di 2° livello potrà essere svolta, in ambito territoriale, nello spirito dell'Accordo del 23 luglio 1993 e dell'Accordo CONFINDUSTRIA - CGIL, CISL e UIL del 9 marzo 2018, in premessa citati, per le materie e con le modalità previste e disciplinate dal presente contratto.

L'accordo territoriale, che avrà durata non superiore a quella del presente contratto, dovrà riguardare solo le materie delegate dal CCNL e non potrà prevedere regolamentazione ripetitiva rispetto a quanto già definito dal CCNL stesso.

Fermo restando l'efficacia della forma retributiva del contratto “alla parte”, applicata nel settore con carattere di generalità, anche al fine di assicurare ai lavoratori della pesca marittima gli effetti propri degli incrementi di produttività, cui si riferisce la normativa generale dei richiamati accordi del 23.7.1993 e del 9.3.2018, le Parti purtuttavia ritengono che possano essere individuate nell'ambito della contrattazione territoriale, erogazioni premiali, legate ad obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, territorialmente rilevanti oltre che predeterminati e misurabili, attraverso apposito indicatore, da assumere come base nell'ambito del predetto eventuale accordo.

Ai fini della individuazione e misurazione dei citati obiettivi, le Parti concordano di istituire i seguenti indicatori:

(A)permanenza nell'imbarco a bordo di natante armato dall'impresa, con carattere di continuità, per un numero di giornate di calendario pari ad almeno l'__*% delle giornate di calendario dell'armamento teorico praticato nell'anno;

(B)attività operativa di pesca del natante durante le sopra richiamate giornate d'armamento pari ad almeno l'__*%.

Altri indicatori potranno essere individuati in coerenza con quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Economia e Finanza, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo Interconfederale CGIL, CISL, UIL sottoscritto con CONFINDUSTRIA il 14 luglio 2016.

Al raggiungimento dei due risultati minimi, ad ogni marittimo presente a bordo alla data di determinazione di suddetto elemento premiale, verrà erogata una somma da determinare a livello locale. Ugualmente da determinare a livello locale e per tipo di pesca sono i valori percentuali di riferimento indicati senza cifra ai punti (A) e (B).

Se i risultati minimi sono stati raggiunti, la somma lorda attribuibile a titolo di “elemento specifico di competitività” non può essere inferiore al 5%, né superiore al 10% del valore del MMG di ogni membro di equipaggio cui detto premio è rivolto.

La predetta erogazione premiale deve avere le caratteristiche idonee per l'applicazione del regime fiscale contributivo agevolato previsto dalla legislazione vigente.

Le Parti concordano sulla necessità del deposito dei predetti accordi presso gli uffici competenti secondo la normativa vigente.

Le Parti concordano di effettuare inoltre contrattazioni integrative territoriali per le seguenti materie:

-tabelle d'armamento e di esercizio;

- riposo settimanale;

- ferie pesca mediterranea;

- perdite e sciupio attrezzi pesca, lampade e muccigna;

- organizzazione del lavoro;

- eventuali ulteriori agibilità per i rappresentanti alla sicurezza;

- definizione della articolazione dei trimestri non necessariamente coincidenti con il calendario civile;

-definizione del meccanismo di conguaglio delle somme erogate in favore di ciascun componente dell'equipaggio, come le indennità corrisposte a titolo di ammortizzatore sociale, o altro analogo istituto.

Norma di richiamo

Tutti gli accordi sottoscritti ed in atto alla data di stipula del precedente CCNL dovranno essere notificati alle parti stipulanti entro e non oltre il 31.12.2019. Il Tavolo di lavoro congiunto monitorerà gli accordi di 2° livello stipulati durante il corso di validità del presente CCNL. Nel caso in cui sia avanzata richiesta per la stipula o il rinnovo di un accordo di 2° livello e non si pervenga alla relativa definizione entro un periodo di 6 mesi, saranno interessate le parti stipulanti il CCNL per valutare le ragioni che non hanno consentito il raggiungimento dell'accordo e rimuovere gli eventuali ostacoli di fatto e di diritto che impediscono la definizione dell'accordo medesimo.

Esperiti infruttuosamente i tentativi di pervenire alla stipula del contratto di 2° livello, i datori di lavoro riconosceranno ai lavoratori una indennità di € 22,00 mensili lorde a far data dall'accertamento della impossibilità di conseguire il contratto di marineria delle parti stipulanti il CCNL e sino alla scadenza del CCNL stesso.

Tale indennità non rientra nelle regole previste all'art. 22 (Retribuzione).

Norma transitoria

Le Parti, in sede di contrattazione di 2° livello, provvederanno ad armonizzare le norme contenute negli accordi territoriali in atto, per eliminare le sovrapposizioni d'ogni natura eventualmente esistenti.

Tutti gli accordi integrativi, riguardanti aspetti assistenziali, eventualmente in atto alla data di rinnovo, saranno armonizzati con gli analoghi istituti previsti a livello nazionale; essi cesseranno di avere efficacia secondo le modalità da prevedere in sede di recepimento e di armonizzazione.

(*) = da determinare fra le Parti nei territori interessati.

Art. 27 - Lavoro straordinario a terra per la pesca

entro il Mediterraneo

Il lavoro eseguito a terra dopo l'orario normale di lavoro, di cui al precedente art. 18, è considerato lavoro straordinario. La quota oraria è determinata dalla divisione dell'importo fisso mensile, più il valore mensa ai fini previdenziali, per il coefficiente 173 maggiorato del 25%.

Art. 28 - Compensi di lavoro straordinario per la pesca

oltre gli stretti

Durante la navigazione o durante le soste nei porti di discarica, ogni lavoro eseguito dai componenti dell'equipaggio oltre gli orari stabiliti dall'alt. 17 del presente CCNL è considerato lavoro straordinario.

I compensi orari per il lavoro straordinario sono determinati dalla divisione dell'importo mensile fisso, più il valore mensa ai fini previdenziali, per il coefficiente 173 maggiorati:

- del 25% per il lavoro straordinario diurno

- del 30% per il lavoro straordinario notturno o festivo

- del 40% per il lavoro straordinario notturno festivo

Agli effetti dei compensi per il lavoro straordinario, per ore notturne si intendono quelle comprese tra le ore 22 e le ore 6.

Art. 29 - Tredicesima e quattordicesima mensilità

Ai marittimi saranno erogate in occasione del Natale e in occasione della Pasqua 1 mensilità pari all'importo fisso e al valore mensa ai fini previdenziali.

Ai marittimi entrati in servizio nel corso dell'anno, la 13a e la 14a mensilità saranno corrisposte in ragione di tanti 12simi quanti sono i mesi d'imbarco compiuti.

Per le frazioni di mese superiore ai 15 giorni sarà corrisposto il rateo intero. Per il periodo inferiore non è dovuto il rateo.

Il corrispettivo di tali mensilità, in ratei, viene erogato mensilmente, in deroga alla normativa di legge generale - avendo le parti inteso regolamentare l'istituto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 325 Codice Navigazione - essendo gli stessi già riportati sulla tabella del Minimo Monetario Garantito cui è da ragguagliare la “parte” ogni trimestre solare.

La “parte” infatti ricomprende ogni istituto retributivo e normativo come previsto espressamente al comma 2) dell'art. 22 del presente CCNL.

Art. 30 - Vitto/Qualità e quantità dei viveri

I viveri da consumare a bordo saranno determinati nella qualità e nella quantità sufficiente per una sana e giusta alimentazione, nel rispetto della salubrità e delle prescrizioni medico-sanitarie, nonché delle appartenenze etniche e religiose dei membri di equipaggio.

Il vitto dovrà essere confezionato e consumato a bordo e i generi alimentari dovranno essere di buona qualità.

L'armatore provvederà a fornire all'equipaggio le stoviglie in terraglia e le posate in alpacca o in metallo inossidabile.

Art. 31 - Panatica sostitutiva e convenzionale

Qualora, per causa di forza maggiore, non fosse possibile la consumazione del pasto durante i lavori a terra, l'importo giornaliero della panatica sostitutiva è di € 30,00 (ogni pasto) per ogni membro dell'equipaggio.

Art. 32 - Giorni festivi

Sono considerati giorni festivi:

a) tutte le domeniche

b) l'anniversario della Liberazione (25 aprile)

la festa del Lavoro (1° maggio)

c) le seguenti ulteriori festività:

- 1° gennaio

- 6 gennaio

- lunedì di Pasqua

- 2 giugno

- 15 agosto

- 1° novembre

- 4 novembre

- 8 dicembre

- 25 dicembre e 26 dicembre

- S. Patrono

Nei porti sono considerati semifestivi e cioè festivi nelle sole ore pomeridiane i seguenti giorni:

- vigilia di Natale

- vigilia di Pasqua

Art. 33 - Giorni festivi trascorsi nei porti (Pesca oceanica)

Ai marittimi che siano tenuti a prestare la loro opera a bordo della nave in porto, con turno di porto, o siano tenuti a disposizione dell'armatore per esigenze di servizio in giorno di domenica o di festività nazionale o d'altra festività infrasettimanale e nel pomeriggio dei giorni semifestivi, spetta il compenso di lavoro straordinario per le ore effettivamente prestate e/o a disposizione.

Qualora una delle festività nazionali o una delle festività normalmente infrasettimanali cada in un giorno di domenica, sarà corrisposto a tutto il personale, in aggiunta a quanto previsto, per i vari casi, dai precedenti commi del presente articolo, un importo pari a 1/26 dell'importo fisso più il valore mensa ai fini previdenziali.

Qualora una delle festività, normalmente infrasettimanale, escluse le festività nazionali, cada in un giorno di domenica, è in facoltà dell'imbarcato sostituire l'importo pari a 1/26 della retribuzione con una giornata di riposo compensativo qualora, tale richiesta, provenga dalla maggioranza dell'equipaggio ovvero la nave non avesse già disposto la data di spedizione.

Art. 34 - Giorni festivi trascorsi in navigazione

Durante la navigazione, i turni di servizio continuano anche nei giorni festivi - domeniche e festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) - secondo l'orario normale di lavoro.

Ai marittimi saranno riconosciuti tanti giorni pari al numero delle domeniche e dei giorni di festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) trascorsi in navigazione.

Nei giorni semifestivi sarà riconosciuta ai marittimi mezza giornata di riposo compensativo.

Art. 35 - Ferie

A tutti i componenti dell'equipaggio è riconosciuto un periodo di ferie retribuito di 30 giorni di calendario.

Le ferie sono godute dal lavoratore marittimo: per almeno 2 settimane continuative, in caso di richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze della attività di pesca, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti 2 settimane entro i 9 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

Pesca oceanica:

l'armatore dovrà accordare il periodo di ferie al marittimo nel porto nazionale d'armamento o d'ultima destinazione o d'imbarco.

Il marittimo avrà normalmente il diritto di fruire del periodo di ferie senza interromperlo, salvo impedimento che derivi da esigenze di servizio, nel quale caso sarà consentito all'armatore di frazionarlo in 2 periodi.

Qualora per ragioni di servizio l'armatore non possa concedere in tutto o in parte le ferie, le stesse saranno liquidate alla fine di ogni campagna di pesca.

Pesca nel Mediterraneo:

la regolamentazione per il godimento del periodo feriale è demandata ad accordi locali con le OO.SS.

Il trattamento economico, in deroga alla normativa di legge generale - avendo le Parti inteso regolamentare l'istituto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 325 Codice Navigazione - è stato già anticipato, in quanto il rateo di ferie è già inserito nella tabella del MMG cui è da ragguagliare la “parte” ogni trimestre solare.

La “parte” ricomprende infatti ogni istituto retributivo e normativo come previsto espressamente al comma 2) dell'art. 22 del presente CCNL.

Art. 36 - Termini e modalità di corresponsione

della retribuzione “alla parte”

Ai componenti l'equipaggio arruolati con retribuzione alla parte (ipotesi A della convenzione d'imbarco allegata al CCNL), l'armatore è tenuto ad erogare, ad ogni bordata ovvero ogni mese, l'importo della parte attribuita, come previsto dall'art. 22 del presente CCNL, ovvero l'eventuale anticipo/prestito qualora la campagna di pesca sia di durata ultra-mensile, su apposito prospetto come previsto dalla normativa richiamata in detto articolo.

Il raffronto fra la parte attribuita ed il minimo monetario garantito deve essere effettuato solo al termine del trimestre solare intero, provvedendo alla integrazione se eventualmente dovuta.

Mensilmente l'armatore informerà l'equipaggio sull'andamento dei risultati ottenuti, relativamente alla determinazione della parte nello stesso mese.

Nota a verbale

Le Parti si danno reciprocamente atto che la formulazione sopra riportata, ora in forma espressa, era ricompresa, in forma concettuale, nel contratto collettivo del 14/02/1990 all'art. 23, ultimo capoverso.

Art. 37 - Termini e modalità di corresponsione

della retribuzione “fissa”

Ai componenti l'equipaggio, arruolati con la retribuzione fissa del minimo monetario garantito e premio di produzione (ipotesi B della convenzione d'imbarco allegata al CCNL), l'armatore è tenuto ad erogare ogni mese il valore mensile dei vari istituti retributivi unitamente al premio di produzione.

Ad ogni marittimo, a termini di legge, sarà fornito a cura dell'armatore un prospetto paga, sul quale saranno registrate le competenze, le varie indennità e il premio di produzione, come previsto dall'art. 25 del presente CCNL.

Art. 38 - Compensi per funzioni di grado

o categoria superiore (Pesca oceanica)

Al personale cui fosse affidata funzione di grado o categoria superiore spetteranno, ‘pro tempore’, la paga e gli emolumenti accessori inerenti a tale grado o categoria. La funzione diversa dovrà risultare dai libri di bordo.

Art. 39 - Assicurazioni

Tutti i componenti dell'equipaggio sono assicurati a norma di legge per l'invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione, gli infortuni sul lavoro e le malattie.

A norma dell'art. 13 della legge 413 del 26 luglio 1984 i contributi previsti sono dovuti sul salario convenzionale contrattuale comprensivo dell'importo fisso, dei ratei di ferie, festività, di 13a e 14a mensilità, valore mensa ai fini previdenziali, forfettizzati come da tabella allegata ai contratti di lavoro.

L'ammontare dei contributi viene ripartito tra l'armatore e i componenti dell'equipaggio secondo le percentuali previste dalle norme legislative sulla previdenza e assistenza.

Eventuali sgravi verranno ripartiti secondo le leggi vigenti.

Qualora i fatti o situazioni particolari lo richiedano, le parti firmatarie del presente CCNL potranno incontrarsi e prendere decisioni sull'argomento.

Le Parti convengono di affrontare, entro il termine di vigenza contrattuale, le problematiche relative alla individuazione dei lavori “usuranti” e i costi a tale individuazione collegati, tenuto conto che il settore a causa della armonizzazione contributiva prevista per il FPLD è tenuto ad adeguare il predetto contributo obbligatorio.

Nello stesso modo e tempo saranno monitorati gli effetti relativi al decreto legislativo d'armonizzazione contributi/imposte.

Art. 40 - Indennità di perdita di corredo, strumenti professionali

e utensili (Pesca oceanica)

In caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi per fatto di guerra o altro sinistro, i marittimi hanno diritto all'indennizzo da parte dell'armatore, del danno subito, entro i limiti massimi indicati nella seguente tabella:

1) indennità perdita corredo:

- Comandante € 614,00

- Direttore di macchina € 583,00

- Ufficiali € 430,00

- Sottufficiali € 369,00

- Marinaio polivalente € 340,00

- Marinai e altri € 307,00

2) indennità perdita strumenti professionali e utensili:

- Comandante € 430,00

- Direttore di macchina € 400,00

- Ufficiali di coperta € 185,00

- Ufficiale di macchina € 62,00

- Marinaio polivalente € 62,00

- Cuoco (utensili) € 62,00

Per perdite parziali le indennità massime saranno riproporzionate a quelle indicate nella tabella.

L'indennità relativa alla perdita degli strumenti scientifici o utensili non sarà dovuta quando risulti che i marittimi non ne fossero provvisti o li avessero avuti in dotazione dall’armatore.

È sempre in facoltà dell'armatore dispensare i marittimi dal fornirsi dei propri strumenti professionali o utensili, provvedendo egli stesso e facendo apporre apposita annotazione sulle carte di bordo.

Le anzidette indennità saranno corrisposte all'atto della liquidazione delle competenze spettanti. Durante la fase di stesura saranno aggiornati i valori con riferimento matematico alla rivalutazione della data di decorrenza ultima.

Le indennità di perdita di corredo di cui al presente articolo sono estese alla Pesca mediterranea nella misura del 100% di quanto ivi previsto.

Art. 41 - Risoluzione del rapporto di lavoro

Il contratto d'imbarco a tempo indeterminato può essere risolto dalle Parti con comunicazione scritta e con l'osservanza del termine di preavviso pari a 15 giorni per tutti i gradi e le categorie.

Il contratto d'imbarco a tempo indeterminato si risolve per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. e per giustificato motivo.

Giusta causa: qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Giustificato motivo: è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa.

È in facoltà dell'armatore sostituire il preavviso con una indennità pari a tante giornate d'importo fisso, valore mensa ai fini contributivi e ratei della 13a e 14a mensilità, per quanti sono i giorni di preavviso non osservati.

Il preavviso non potrà essere dato durante la fruizione dei riposi compensativi o delle ferie.

In caso di sbarco dovuto a causa di malattia o infortunio trova applicazione quanto stabilito dall'art. 68 del presente contratto.

Nota a verbale

Quanto previsto dall'articolo anzidetto non è applicabile ai contratti a campagna di pesca, poiché il rapporto di lavoro si risolve di diritto al rientro della nave nel porto di armamento e/o discarica, sia in porti nazionali che in quelli esteri.

Art. 42 - Assegno per il nucleo familiare

Gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti ai marittimi nelle misure e con le modalità stabilite per i lavoratori della industria dalle apposite disposizioni di legge.

Art. 43 - Trattamento di fine rapporto (TFR)

In ogni caso di risoluzione del contratto d'imbarco verrà corrisposto al marittimo il TFR previsto dall'art. 2120 c.c., novellato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297.

La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al comma 1) del su citato articolo del c.c. è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di:

- importo fisso

- rateo di 13a e 14a mensilità

- eventuale premio di produzione

- valore convenzionale della mensa ai fini previdenziali

- festività (pesca oceanica)

- eventuale differenza tra il minimo monetario garantito

e il valore della compartecipazione.

La quota da accantonare, a partire dal 1° agosto 1989, si otterrà dividendo per 13,5 i valori dei su riportati elementi retributivi corrisposti nel mese e/o nel periodo della campagna di pesca ai lavoratori.

Sino alla concreta agibilità del fondo contrattuale per l'accantonamento del TFR di cui all'art. 45, il TFR resta inserito nella tabella del MMG e rivive la disposizione dell'art. 43 del CCNL scaduto il 31.12.2008, lo stesso sarà liquidato mensilmente a richiesta scritta del marittimo interessato, anticipandone la quota già prevista o quota superiore.

Alla fine del rapporto di lavoro (risoluzione del contratto di imbarco), l'armatore è tenuto ad evidenziare quanto dovuto e quanto eventualmente già anticipato, effettuando i relativi conguagli.

Art. 44 - Fondo previdenza complementare

Al fine di assicurare al personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima la previdenza integrativa, così come previsto dal D.lgs. 252/2005 e s.m.i., le Parti convengono sulla opportunità che la previdenza complementare nel settore, che avrà, come previsto dalla norma legislativa, carattere volontario, sia realizzata negoziando l'adesione a un “Fondo chiuso” di altra categoria produttiva.

A tal fine le Parti concordano di costituire, entro 3 mesi dal rinnovo del presente CCNL, una Commissione paritetica che avrà il compito di acquisire tutti gli ulteriori elementi di giudizio indispensabili per assumere orientamenti in ordine alla individuazione del Fondo con il quale negoziare l'adesione del settore.

La Commissione dovrà concludere i lavori entro il 31.12.2019.

Le Parti convengono, sin da ora, che le contribuzioni dovute al predetto Fondo siano così costituite:

1) 1,5% del MMG a carico del lavoratore

2) 1,5% del MMG a carico del datore di lavoro

3) 100% del TFR per lavoratori assunti successivamente al 28.04.1993

4) 3% della retribuzione prevista dal MMG ai lavoratori assunti

precedentemente al 28.04.1993

Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare dovrà essere effettuato a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle Parti e comunque a partire dalla data di operatività con la quale le Parti avranno concordato l'adesione.

Art. 45 - Fondo di accantonamento del TFR

È costituito un Fondo nazionale con la finalità di accantonare il TFR previsto nel precedente articolo per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima.

Il versamento della contribuzione al Fondo, di cui al precedente comma, viene effettuato a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno stabilite tra le Parti.

Entro 6 mesi dalla data di rinnovo del CCNL sarà costituita una Commissione paritetica con l'incarico di elaborare una proposta di Statuto e di regolamento del Fondo di cui al presente articolo.

La Commissione dovrà concludere i lavori entro il periodo di vigenza contrattuale.

Le modalità per l'esercizio dell'adesione da parte dei lavoratori al Fondo saranno stabilite dal Regolamento del Fondo medesimo.

Art. 46 - Rientro del marittimo al porto di imbarco

Quando il contratto cessa o si risolve in luogo diverso dal porto di arruolamento, l'armatore è tenuto a provvedere al rientro del marittimo.

Il rientro si compie con il ritorno del marittimo al porto di imbarco o al luogo di ingaggio, a sua scelta.

Se il marittimo ne fa richiesta e non vi è aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al suo ritorno in altra località da lui indicata.

Il rimpatrio è effettuato a cura dell’armatore a mezzo di ferrovia, automezzo o aereo.

L'armatore deve corrispondere al marittimo, per tutta la durata del viaggio di rientro, la retribuzione prevista e stabilita dalla convenzione di imbarco.

Durante il viaggio di rimpatrio il marittimo dovrà essere assicurato contro gli infortuni e le malattie, secondo le norme di legge e del presente contratto.

Qualora il marittimo interrompesse la campagna di pesca senza un giustificato motivo, deve essere comunque rimpatriato ed è tenuto al rimborso delle spese di viaggio all’armatore.

Se, trascorso un periodo di 5 mesi lontano dai porti nazionali, non fosse iniziato od ordinato il viaggio di ritorno, il marittimo avrà la facoltà, con un preavviso di 10 giorni, di sbarcare al primo porto d'approdo con il rimpatrio a spese dell'armatore.

Art. 47 - Vestiario

Data la particolare caratteristica del lavoro di pesca l'armatore fornirà ad ogni membro dell’equipaggio il vestiario necessario, come: stivali, impermeabili, tute etc., previa riconsegna dei capi deteriorati, fatte salve le perdite dovute a causa di forza maggiore.

Art. 48 - Affissione del contratto a bordo

Il comandante curerà che sulla nave, in un posto accessibile all'equipaggio, sia tenuto un albo nel quale resti permanentemente affissa una copia del presente CCNL e degli accordi integrativi, del regolamento di servizio e di ogni altra disposizione che sia prescritta dalla Autorità, nonché, su richiesta delle OO.SS. stipulanti, comunicati, documenti e stampati di interesse sindacale e del lavoro in genere.

Art. 49 - Riscossione deleghe sindacali

Il marittimo potrà presentare direttamente o tramite l'O.S. all'armatore una delega a trattenere sulle proprie spettanze l'ammontare del contributo indicato dal sindacato. Il versamento di cui sopra sarà effettuato a cura dell'armatore, secondo le modalità previste dalla delega. La delega stessa avrà validità fino a quando non sarà revocata.

Art. 50 - Controversie sindacali

Fermo restando la possibilità di accordo diretto tra le Parti interessate per eventuali reclami, le controversie sindacali tra aziende e lavoratori, quando riguardano l'interpretazione o l'applicazione dell'accordo integrativo, saranno esaminate tra le Organizzazioni locali dei lavoratori e degli armatori.

La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite la O.S. alla quale si è iscritta ed ha conferito mandato. La O.S. che rappresenta la parte interessata deve, a sua volta, denunciare la controversia alla Organizzazione contrapposta, per mezzo di lettera raccomandata a/r.

Ricevuta la segnalazione, la parte ricevente si renderà disponibile, entro 10 giorni, alla convocazione della parte denunciante, fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione di cui sarà redatto apposito verbale.

Le eventuali divergenze sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle Organizzazioni stipulanti in sede nazionale mediante apposita Commissione paritetica.

La Commissione paritetica esaminerà entro 30 giorni dalla data di denuncia della divergenza le questioni alla stessa sottoposte, redigendo apposito verbale.

In caso di mancato accordo, a seguito dell'esame di cui sopra, ovvero in caso di mancata convocazione, le Parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali e norme di legge.

Art. 51 - Commissioni di lavoro

Le OO.SS., firmatarie del presente Accordo, territoriali e nazionali, fanno parte, inoltre, in rappresentanza del settore della pesca, di tutte le Commissioni istituite presso le Capitanerie di Porto, delegazioni di spiaggia, Commissioni provinciali e regionali, nonché quelle istituite presso i relativi Ministeri competenti, presso l'Unione Europea, per la disciplina delle normative nazionali e internazionali, con particolare riferimento alle iniziative promozionali intese al finanziamento per lo sviluppo e il rilancio del settore.

Art. 52 - Commissione paritetica nazionale

La presente regolamentazione viene convenuta tra le Parti al fine di consentire l'esercizio delle funzioni previste al precedente art. 50.

Composizione della Commissione paritetica

La Commissione è composta da 6 componenti designati pariteticamente dalle parti contraenti di cui 3 nominati da FEDERPESCA e 1 ciascuno da FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-Pesca.

Rappresentanti

I componenti della Commissione sono nominati dalle rispettive Organizzazioni con lettera inviata alle altre Organizzazioni.

Detti componenti restano in carica sino alla loro revoca.

È ammessa in qualsiasi momento la sostituzione dei propri rappresentanti da parte della Organizzazione che li ha nominati.

In caso di carenza, o di mancata designazione, o di indisponibilità di uno o più membri della Commissione, i dirigenti delle rispettive Organizzazioni si sostituiranno temporaneamente ad essi.

Presidenza

La Presidenza della Commissione sarà assunta alternativamente, ogni due anni, da un rappresentante di FEDERPESCA e da un rappresentante delle OO.SS. dei lavoratori.

Spetta al Presidente la convocazione della Commissione.

Segreteria

La Segreteria della Commissione sarà assunta a turno da un rappresentante di FEDERPESCA se la Presidenza è affidata al rappresentante delle OO.SS. dei lavoratori e viceversa in caso contrario.

Sede

La Commissione ha sede e si riunisce presso gli uffici di FEDERPESCA.

Operatività della Commissione

La Commissione è presieduta dal Presidente.

La Commissione è regolarmente costituita con la presenza di tutti i componenti e le deliberazioni sono valide se approvate da tutti i presenti.

Art. 53 - Contributo per l'assistenza contrattuale

Le Parti confermano la prosecuzione del contributo per l'assistenza contrattuale in forma percentuale sui valori dell'imponibile ai fini del contributo INAIL ex IPSEMA, anziché in misura fissa, stante la particolarità del settore e la retribuzione alla parte.

Le imprese e i lavoratori verseranno quindi alle rispettive Organizzazioni nazionali (FEDERPESCA - FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-Pesca), stipulanti il presente contratto, un contributo complessivo, ai sensi di quanto previsto all'art. 22, che verrà individuato da apposito accordo sindacale tra le parti stipulanti il presente CCNL, da calcolare in percentuale sulla retribuzione lorda imponibile per l'assicurazione infortuni sul lavoro e per le indennità di malattia.

La quota a carico del lavoratore sarà trattenuta dall'armatore e da questi versata contestualmente alla propria. La quota a carico del lavoratore è ricompresa, come da previsione dell'art. 22 del presente CCNL, fra le spese detraibili dal ricavato della pesca ai fini della determinazione della parte.

Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti di soggetti ai quali il contratto stesso si applica.

Gli armatori avranno cura di portare a conoscenza dell'equipaggio il contenuto del presente articolo in forma espressa.

Le eventuali comunicazioni di dissenso per tale ritenuta da parte dei membri dell'equipaggio saranno comunicate dagli armatori a FEDERPESCA e alle OO.SS. entro 30 giorni dalla notifica del testo contrattuale rinnovato. In tal caso la ritenuta sarà posta a carico del lavoratore in forma singola e non graverà sul monte retributivo. Ciò al fine di consentire a FEDERPESCA l'opportuno coordinamento con le OO.SS.

Gli armatori dovranno comunicare entro gli ulteriori 30 giorni alla Federazione tali situazioni.

Le quote di cui sopra saranno versate mensilmente, unitamente ai contributi di infortunio e per le indennità economiche INPS, all’INAIL ex IPSEMA ai sensi della convenzione prevista dall'art. 22, punto 5), ultimo comma.

Le imprese armatoriali rimetteranno a FEDERPESCA e alle OO.SS. la copia della denuncia dei contributi di malattia relativa al mese di giugno di ciascun anno.

Impegno a verbale

Le Parti verificheranno annualmente la funzionalità del sistema previsto dal presente articolo.

Art. 54 - Agevolazioni allo studio

Durante l'imbarco i lavoratori che frequentano corsi di studio per corrispondenza o che comunque desiderino impegnarsi nello studio, saranno, per quanto possibile, esonerati dallo svolgere lavoro straordinario.

Durante gli esami i lavoratori-studenti usufruiranno dei permessi retribuiti per i giorni di esame e per i cinque giorni lavorativi precedenti alla sessione d'esame.

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'Osservatorio Nazionale della Pesca, organizzando i corsi per i titoli professionali, valuterà le iniziative più idonee per consentire facilitazioni per i destinatari dei corsi se i medesimi si dovessero svolgere durante le attività lavorative, per un massimo di 150 ore.

Art. 55 - Trattamento di miglior favore

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.

Art. 56 - Trattamento di malattia/infortunio sul lavoro

Le Parti confermano la prosecuzione dell'intervento integrativo ai trattamenti economici previsti dalle assicurazioni obbligatorie contro le malattie e gli infortuni (INAIL ex IPSEMA) a carico dell'armatore nella misura di € 7,00 giornalieri ai lavoratori dichiarati temporaneamente inabili e temporaneamente inidonei al lavoro (quand'anche la malattia ovvero l'infortunio avesse comportato lo sbarco).

Resta altresì confermata la possibilità per l'armatore di ritenersi sollevato dalla predetta integrazione, solo se lo stesso abbia versato, unitamente al premio infortuni, anche il premio per l'assicurazione integrativa prevista contrattualmente a carico della Impresa.

Tale premio è quantificato, complessivamente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del presente CCNL da apposito accordo sindacale fra le parti stipulanti il presente CCNL.

Ai sensi della convenzione ora in atto tra l'INAIL ex IPSEMA e l'EBIFONDO (diretta emanazione di EBIPESCA), quest'ultimo provvederà alla erogazione della integrazione ai lavoratori dichiarati temporaneamente inabili e temporaneamente inidonei al lavoro con le modalità e le limitazioni previste dal Regolamento attuativo di EBIFONDO (allegato al presente contratto).

Tale integrazione resterà in ogni caso a carico dell'armatore qualora lo stesso non avesse pagato alla data utile il premio integrativo e in ogni caso dalla data successiva della messa a disarmo del natante.

Art. 57 - Convenzioni di imbarco

Nel caso in cui le convenzioni d'imbarco vengano stipulate non in conformità al presente CCNL, il rapporto di lavoro sarà regolato, comunque, dalle presenti condizioni generali.

Una copia della predetta convenzione dovrà essere consegnata, subito dopo la stipula, presso l'Autorità marittima, in attesa della registrazione, al marittimo entrato a far parte dell'equipaggio, anche in adempimento e in sostituzione della lettera d'assunzione.

AUTORITÀ MARITTIMA (______________________________)

del Compartimento Marittimo di ___________________

CONVENZIONE DI IMBARCO

L'anno ____ il giorno ___ del mese di ___________, innanzi a noi, Ufficiale delegato dal Sig. Comandante del Porto a ricevere le Convenzioni di arruolamento, si è presentato il Sig. ______________,

il quale, in forza di atto di _____________ erogato _____________ è stato costituito procuratore, ovvero armatore o Capitano del peschereccio denominato ____________________ di tonnellate ___ iscritto al n. ___________ di matricola presso l’Autorità marittima di ______________________ adibito al servizio di pesca __________e le persone di cui appresso indicate, le quali, dovendo far parte dell'equipaggio del natante predetto, dichiarano di imbarcarsi ai patti e condizioni stabilite nel vigente CCNL per gli addetti alla pesca marittima e alle seguenti condizioni particolari:

Il contratto è stipulato a: ___________________________________(*)

durata presunta in mesi: _____

(*)

1) tempo determinato

2) tempo indeterminato

3) campagna di pesca oceanica

4) campagna di pesca entro il Mediterraneo

5) tipo particolare di pesca

La retribuzione è stabilita a: ______________________________(**)

(**)

A) alla parte con minimo monetario garantito come da tabelle allegate

al CCNL

B) minimo monetario garantito più premio di produzione

Data lettura delle norme del detto CCNL, che ad ogni buon fine ed effetto si intendono come testualmente riprodotte nella presente convenzione, data altresì lettura di quest'ultima, le parti hanno pienamente confermato sottoscrivendo con noi il presente atto.

Cognome e nome __________________________________

matricola compart. __________________________________

data nascita ______________

grado a bordo ______________

retribuzione ______________

parte ______________

N.B.

Una copia della presente convenzione, depositata a norma di legge presso la Autorità marittima sarà tenuta a disposizione delle Parti stipulanti il CCNL e/o di Enti/Osservatori promossi da esse direttamente o indirettamente.

Art. 57 bis - Comunicazione obbligatoria agli Uffici

di collocamento della gente di mare

Fermo restando l'osservanza del termine disposto dall'art. 40, comma 6) del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito con legge del 06/08/2008 n. 133, copia della convenzione di arruolamento vistata dalla Autorità marittima e, all'estero, dalla Autorità consolare, sarà contestualmente consegnata al marittimo e da tale momento decorrono, in capo all'armatore e al marittimo stesso, tutti i diritti e obblighi derivanti dalla legge e dal contratto medesimo.

Art. 58 - Osservatorio Nazionale della Pesca Marittima

Le Parti, ferme restando l'autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori, confermano l'operatività dell'Osservatorio Nazionale della Pesca marittima (ONP), costituito legalmente il 27 gennaio 1994, al fine di:

-dare risposte adeguate alle sfide del mercato, anche in considerazione della progressiva globalizzazione dei mercati e del processo di integrazione europea, mediante miglioramenti gestionali e della organizzazione del lavoro al fine di assicurare la qualità del prodotto pescato nell'ambito dello sviluppo della capacità competitiva dell'impresa;

- salvaguardare lo svolgimento della attività di pesca, programmando i periodi destinati alle catture, nell'ottica dei processi di protezione delle risorse alieutiche e del lavoro in mare;

-valorizzare le risorse umane attraverso la qualificazione /riqualificazione degli addetti;

- promuovere il ruolo svolto dalle Organizzazioni stipulanti il CCNL della pesca marittima nell'ambito del dialogo sociale europeo;

-rendere operative le attività di formazione e riqualificazione professionale degli addetti al settore gestendo i relativi progetti;

- monitorare sul territorio le esigenze di informazione/formazione degli addetti nel settore relativamente alla applicazione dei Dd.lgs. nn. 271/99, 279/99, 298/99 e 81/2008;

- gestire le attività collegate al sopra richiamato monitoraggio;

-gestire i progetti relativi alla acquisizione di dati e notizie riferiti al settore attraverso la ricerca e la rilevazione dei dati quantitativi e qualitativi;

-produrre statistiche da utilizzare per conoscenze economico-territoriali;

-gestire tutti i progetti riferiti ad analisi specifiche relative al settore;

-favorire complessivamente lo sviluppo e il consolidamento delle attività della pesca marittima;

-gestire, ai sensi del Decreto 24 ottobre 2007, il rilascio delle certificazioni in materia di regolarità contributiva (DURC);

-erogare, ai sensi della normativa vigente, gli interventi a sostegno del reddito e, più in generale, gli interventi di welfare contrattuale all'interno del comparto;

-realizzare ogni altra azione prevista dal Protocollo di intesa siglato il 14 novembre 2009 dall'Osservatorio e dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (allegato 4).

Saranno oggetto d'analisi:

a)il sistema delle politiche sociali del settore in Europa e l'evoluzione della normativa comunitaria con particolare riferimento alle materie sociali;

b)le esperienze di organizzazione del lavoro e d'inquadramento professionale in Europa comparabili con le specificità della pesca italiana;

c)la normativa nazionale in tema dei rapporti di lavoro e delle tutele sociali;

d)il Mercato unico europeo e i rapporti con i paesi extracomunitari dell'Est europeo e del Mediterraneo: prospettive produttive e occupazionali;

e)gli investimenti globali sulla ricerca applicata al:

-miglioramento del ciclo aziendale;

-sviluppo sperimentale dei prodotti e delle catture, teso alla salvaguardia della sostenibilità dell'ambiente in generale;

-qualità del prodotto pescato;

-risparmio energetico;

f)le tematiche della sicurezza del lavoro in riferimento alle leggi e ai contratti coordinandosi con gli istituti preposti INAIL-IPSEMA, al fine di prevenire eventuali situazioni di rischio, nonché le problematiche di coordinamento nel recepire le direttive UE in materia;

g)le problematiche occupazionali derivanti anche da processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale. Le esigenze delle azioni d'intervento formativo e di riqualificazione con particolare attenzione alle fasce deboli e ai lavoratori extracomunitari.

Il Consiglio di amministrazione dell'Osservatorio è composto da 6 persone di cui 3 espressione di FEDERPESCA e 3 di espressione sindacale in rappresentanza paritetica per la FAI-CISL, la FLAI-CGIL, e la UILA-Pesca.

Il Consiglio di amministrazione avrà fra i compiti, quello di individuare priorità di analisi istruttorie e di eventuali interventi nei confronti di Istituzioni, Amministrazioni ed Organizzazioni in ordine alle problematiche di interesse del settore ed alle relative possibili soluzioni con particolare riferimento ai fabbisogni formativi.

Ciascuna delle Parti potrà richiedere riunioni del Consiglio di amministrazione qualora ne ravvisi specifiche esigenze.

La gestione dell'Osservatorio è affidata al Consiglio di amministrazione che nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente; per quanto concerne l'attività del CdA si demanda alla legislazione vigente, allo statuto e al regolamento dell'Osservatorio.

Dichiarazione a verbale

Al fine di pervenire a una condizione di maggiore efficienza, le Parti convengono di procedere, nei 12 mesi successivi alla sottoscrizione del presente contratto, a una revisione del sistema della bilateralità.

Art. 59 - EBI-Pesca

FEDERPESCA e FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-Pesca hanno istituito, quale Istituto peculiare e caratterizzante del presente contratto, l'Ente bilaterale, denominato EBI-Pesca.

L'Ente istituito a livello nazionale dovrà in particolare:

- rendere operative le intese, convenute tra le parti costituenti di cui sopra, finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli equipaggi imbarcati sulle navi di imprese amatoriali per la pesca marittima e degli armatori stessi;

-favorire complessivamente lo sviluppo e il consolidamento delle attività della pesca marittima nonché la realizzazione di iniziative concertate dalle Parti costituenti con i soggetti politici nazionali e/o regionali.

Le Parti espressamente escludono, fra le prerogative del costituito Ente, le attività di confronto e/o contrattazione fra le Parti costituenti che dovranno continuare ad essere svolte in sede sindacale propria.

Le Parti hanno definito la composizione degli Organismi del Fondo in forma paritetica.

All'Ente bilaterale dovranno associarsi gli Enti e/o i fondi costituiti in forza di intese sindacali fra le parti stipulanti il presente Accordo, utilizzando le strutture dell'Ente stesso e/o la struttura dell'eventuale Ente esterno convenzionato.

Le Parti si danno reciprocamente atto in relazione al comma 1) che l'Ente bilaterale EBI-Pesca è stato costituito con carattere di peculiarità in funzione della rappresentanza delle imprese di pesca, propria di FEDERPESCA.

Dichiarazione a verbale

Al fine di pervenire a una condizione di maggiore efficienza le Parti convengono di procedere, nei 12 mesi successivi alla sottoscrizione del presente contratto, a una revisione del sistema della bilateralità.

Art. 59 bis

Le parti stipulanti hanno istituito all'interno di EBI-Pesca un apposito Fondo denominato “EBI-Fondo” che eroga direttamente ai lavoratori della pesca, nei limiti e alle condizioni previste, le integrazioni alle indennità temporanee di malattia e infortunio sul lavoro, in tale articolo previste, a favore dei membri di equipaggio a carico delle imprese armatrici.

Le Parti hanno altresì istituito all'interno di EBI-Pesca il Fondo integrativo sanitario denominato FIS-Pesca che eroga le prestazioni integrative sanitarie ai lavoratori della pesca.

In relazione a quanto previsto nel presente articolo, le Parti si danno reciprocamente atto che EBI-Pesca ha tra i suoi compiti statutari anche quello di erogare le integrazioni di cui agli artt. 56 e 70 del presente CCNL e che pertanto EBI-Fondo e FIS-Pesca devono essere intesi come diretta emanazione di EBI-Pesca.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente bilaterale EBI-Pesca ha definito il regolamento attuativo di detto Fondo. Lo stesso potrà gestire le politiche assistenziali dei lavoratori marittimi e degli armatori nell'ambito e con le modalità previste dagli accordi sindacali fra le Parti preventivamente stipulati e delle norme di legge.

Art. 60 - Nuove attività Osservatorio Nazionale della Pesca

e organizzazione del lavoro

Le parti stipulanti il presente CCNL intendono rafforzare, nell'interesse delle imprese e dei lavoratori da esse dipendenti, le attività svolte dall'Osservatorio Nazionale della Pesca.

In particolare, per quanto concerne il DURC, di cui al Decreto 24 ottobre 2007, le Parti ritengono che l'affidamento all'Osservatorio dei compiti connessi al rilascio delle certificazioni in materia di regolarità contributiva contribuisca efficacemente al rispetto dei diritti dei lavoratori e rappresenti una semplificazione per le imprese.

Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, le suddette Parti concordano di incontrarsi alla luce delle modifiche di legge che interverranno in materia, al fine di affidare all'ente gli interventi integrativi.

Al fine di definire le modifiche allo statuto e al regolamento dell'ente e per stabilire le modalità operative e di gestione riguardanti le nuove attività dell'Osservatorio Nazionale della Pesca, le parti stipulanti il presente CCNL si incontreranno entro il periodo di vigenza del presente CCNL.

Contestualmente alla definizione del sistema di ammortizzatori sociali, le Parti stabiliranno una nuova organizzazione del lavoro, basata su un plafond di giornate annuali di pesca nel cui contesto saranno ancor più rafforzati i diritti dei lavoratori in tema di ferie, permessi brevi e congedi parentali.

Art. 61 - Indennità in caso di morte

In caso di morte del lavoratore sono applicabili le disposizioni previste dall'art. 2122 c.c., così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 19.01.1972 n. 8.

Art. 62 - Servizio militare

Il richiamo alle armi, nello speciale rapporto di lavoro nautico, risolve di per sé il contratto di arruolamento del marittimo pescatore.

In tal caso egli ha diritto a tutte le indennità spettanti a norma delle disposizioni vigenti e non ricorre l'obbligo del preavviso, né il diritto alla relativa indennità sostitutiva.

Tuttavia, nel limite del possibile, verrà riconosciuta al lavoratore interessato, entro 30 giorni dal collocamento in congedo, il diritto di priorità nell'arruolamento.

Art. 63 - Rappresentanze e diritti sindacali

Le Parti si danno atto che i diritti sindacali sono disciplinati dalla legge 300 del 20.05.1970.

In sede di tavolo congiunto, tenuto conto delle caratteristiche del settore, potranno essere individuate modalità di rappresentanza unitarie di compartimento o intercompartimentali.

Art. 64 - Decorrenza e durata

Il presente CCNL decorre dal 1° gennaio 2018 e ha validità per la parte normativa ed economica fino al 31 dicembre 2021, salvo le norme per le quali è prevista apposita decorrenza e durata.

Esso ha efficacia per tutto l'intero territorio nazionale, sostituisce il CCNL del 16 dicembre 2014, e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti, con lettera raccomandata r/r, almeno 6 mesi prima della scadenza e resterà in vigore fino al suo rinnovo.

Il CCNL ha durata quadriennale sia per la parte normativa che per quella economica.

Le Parti concordano di prorogare la validità del CCNL del 16 dicembre 2014, scaduto il 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2017, sia nella parte normativa che nella parte economica.

Art. 65 - Procedura di rinnovo del CCNL

Le procedure per il rinnovo del CCNL sono le seguenti:

- disdetta almeno 6 mesi prima della scadenza, a mezzo raccomandata a/r;

-invio piattaforma almeno 4 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a/r;

-inizio trattativa almeno 3 mesi prima della scadenza.

Art. 66 - Istituzione di un Tavolo di lavoro congiunto

Le Parti, tenuto conto delle problematiche presenti nel settore, convengono sulla opportunità di istituire un Tavolo di lavoro permanente, finalizzato alla ricerca di soluzioni anche attraverso interventi congiunti nei confronti dei Ministeri di volta in volta interessati, nonché per procedere alla stipulazione degli accordi necessari a regolare le seguenti materie proprie facenti parte del CCNL:

1)applicazione al settore dell'apprendistato, tenuto conto della legge di orientamento della pesca (art. 6, D.lgs. 226 del 18.5.2001 e successive modificazioni e D.lgs. 81/2015), tenuto conto delle caratteristiche del settore correlate con le norme del Codice della Navigazione;

2)monitoraggio delle conseguenze dei processi di riorganizzazione indotti;

3)modalità e contenuti della attività di formazione e riqualificazione ritenute utili e necessarie per gli addetti al settore;

4)rendere operativi gli accordi sulla sicurezza sul lavoro adottati dall'art. 9 del presente CCNL;

5)modalità e ipotesi finalizzate al rafforzamento degli Organismi bilaterali in particolare l'Osservatorio Nazionale della Pesca;

6)possibilità operative e di gestione di strumenti alternativi per eventuali limitazioni alle attività del settore disposte dalle Autorità;

7)ricerca delle soluzioni relativamente alle norme già rinviate dai singoli articoli del CCNL;

8)predisporre con nota ‘ad hoc’ la posizione dei membri di equipaggio - ai fini del fermo tecnico e del correlato compenso - coerente con la disciplina dell'articolato contrattuale (art. 2);

9)regolamentare le rappresentanze sindacali unitarie (RSU), i diritti sindacali e in generale quanto previsto al punto 11) dell'Accordo di rinnovo del 13.6.2001;

10)ogni ulteriore questione inerente alla gestione/manutenzione del contratto (organizzazione del lavoro, struttura della retribuzione etc.).

Art. 67 - Sostituzioni

Nel caso di assenza imprevedibile e breve del marittimo, che determini il mancato raggiungimento del numero minimo previsto dalla tabella di armamento di cui al precedente art. 7, fermo restando il mantenimento del rapporto di lavoro dello stesso, l'armatore provvede alla sostituzione annotando tale circostanza nel registro di cui all'art. 12, indicando il nome del sostituto e del sostituito.

Inoltre, l'armatore, o suo rappresentante, e il marittimo sottoscrivono convenzione d'imbarco specifica. Copia di tale documento è consegnata al marittimo interessato, secondo quanto previsto dall'art.57 bis del presente CCNL.

La sostituzione non può superare i 10 giorni, salvo nei casi di congedo matrimoniale.

La lista dei marittimi disponibili alla sostituzione, riportante l'eventuale titolo professionale posseduto e il numero di contatto telefonico, sarà affissa all'albo dell'Autorità marittima.

Tale lista verrà definita dalle parti stipulanti il presente CCNL a livello di accordo di marineria.

La retribuzione di tale membro di equipaggio aggiuntivo sarà a carico del monte ore ed è costituita da tanti ratei MMG equivalenti ai giorni di imbarco, mentre l'armatore provvede ad incrementare tale retribuzione con una maggiorazione pari al 25%.

Art. 68 - Diritto di precedenza e diritto di reimbarco

I lavoratori sbarcati per malattia o infortunio vantano prelazione nella riassunzione; a tal fine il lavoratore che volesse avvalersi della prelazione presenterà all'armatore dell'unità da cui è stato sbarcato domanda di riassunzione, impegnandosi a non imbarcarsi con altri armatori, pena la decadenza della prelazione.

La prelazione viene esercitata nel caso in cui l'armatore, nel termine di 120 giorni dalla data della riacquisita abilità del lavoratore, debba procedere all'imbarco di una unità lavorativa in possesso - rispetto alla tabella di armamento - degli stessi requisiti professionali della unità lavorativa sbarcata (titolo professionale marittimo e qualifica di imbarco).

Si prevede inoltre che per i lavoratori arruolati con contratto a tempo determinato o per singole campagne di pesca, che sbarchino per fine contratto o fine campagna, ad eccezione degli imbarchi per sostituzione e fatto salvo quanto disposto dall'art. 13 del presente CCNL, il diritto di precedenza e relativo esercizio in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato, a tempo determinato o per singola campagna di pesca effettuate dall'armatore entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, riferibili alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.

Art. 69 - Disciplina delle festività

Entro il mese di gennaio di ogni anno le parti stipulanti il presente CCNL definiranno, mediante apposito accordo sindacale da proporre al competente Ministero, il calendario opzionale delle deroghe alle festività, con obbligo di recupero entro 10 giorni lavorativi antecedenti o nei 20 giorni successivi alla festività medesima, nel rispetto delle norme in materia di organizzazione e distribuzione dell'orario di lavoro.

Le parti stipulanti il CCNL, a livello di marineria, concordano i giorni di recupero ai sensi di quanto prescritto al comma precedente, nel rispetto della vigente normativa sul riposo settimanale e secondo le disposizioni del presente CCNL, prevedendo la corresponsione di una indennità giornaliera non inferiore ad € 18,00 per ogni membro dell'equipaggio, che verranno erogati senza utilizzare il criterio previsto dall'art.22 (Retribuzioni) del presente CCNL.

In assenza di accordo di marineria sul recupero, non opera la deroga di cui al comma 1) salvo deroghe disposte dal Ministero non ricadenti nel calendario di cui sopra (comma 1).

Art. 70 - Assistenza Sanitaria Integrativa

Le Parti, nella condivisione della importanza che riveste l'istituto di forme di assistenza sanitaria integrativa, convengono di attivare, all'interno dell'Ente Bilaterale EBI-Pesca, a partire dall’1.01.2020 un Fondo Sanitario Integrativo a favore dei lavoratori imbarcati, denominato FIS-Pesca.

Le Parti convengono di istituire una Commissione per definire gli atti giuridici necessari (atto costitutivo, Statuto, regolamento) e tutti gli adempimenti propedeutici all'operatività del Fondo stesso.

La suddetta Commissione dovrà terminare i lavori entro il 15.11.2019.

Per il finanziamento del Fondo FIS-Pesca è dovuto un contributo a carico della azienda/armatore pari ad € 10,00 al mese per ogni lavoratore per 12 mensilità.

I contributi sono versati al Fondo FIS-Pesca con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.

Ai sensi dell'art. 22 (Retribuzioni) del presente CCNL “contrattualizzazione della bilateralità”, le prestazioni erogate dal costituendo Fondo sanitario FIS-Pesca costituiscono un diritto contrattuale dei lavoratori di cui ai commi che precedono.

Pertanto, l'azienda/armatore che ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo FIS-Pesca della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Il funzionamento del costituendo fondo FIS-Pesca è stabilito dallo statuto e dal regolamento dello stesso, che si intendono recepiti.

Art. 71 - Adeguamenti professionali

Il lavoratore imbarcato come mozzo per 14 mesi acquisirà la qualifica di marinaio.

Le Parti convengono di istituire, entro 12 mesi, dalla sottoscrizione del presente CCNL, una Commissione per valutare l'applicabilità dell'apprendistato a bordo, tenuto conto della peculiarità del settore della pesca.

Art. 72 - Semplificazioni normative

Viene istituito un tavolo tecnico per la stesura delle richieste di semplificazione e razionalizzazione delle normative, da poter proporre congiuntamente al Governo (es. registrazione d'imbarco e sbarco in caso di malattia, adempimenti per l'arruolamento degli extracomunitari, equipollenza tra l'imprenditore agricolo e quello ittico, oneri impropri etc.).

Impegno a verbale

Le Parti convengono di adeguare il presente CCNL alle modifiche legislative intervenute in tema di assicurazioni obbligatorie, sostituendo l'Istituto IPSEMA con l'Istituto INAIL e le convenzioni con gli Istituti destinatari.

Allegato 1)

Tale allegato si intende cassato.

PICCOLA PESCA (legge 250/58)

Alla FAI-CISL

FLAI-CGIL

UILA-UIL

Vi preghiamo voler prendere nota, dandocene atto, che gli obblighi economici normativi previsti dal presente contratto, per gli imbarcati su natanti soggetti alla piccola pesca, sono da applicare per i soli lavoratori dipendenti dai natanti medesimi.

I membri di equipaggio soci di cooperative di piccola pesca ex lege 250/58, considerati lavoratori dipendenti, sono destinatari del contratto nella sua interezza.

Allegato 2)

AVVISO COMUNE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

NEL SETTORE DELLA PESCA MARITTIMA

L'anno 2005, il giorno 19 del mese di aprile, in Roma, nell'ambito del Tavolo Nazionale negoziale per il rinnovo del CCNL per i membri di equipaggio imbarcati su natanti dediti alla pesca marittima, alla presenza dell'on. Paolo Scarpa Bonazza Buora, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con delega alla Pesca,

tra

- la Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca (FEDERPESCA)

- la FLAI-CGIL

- la FAI-CISL

- la UILA-Pesca - UIL

è stato definito il seguente Avviso Comune in materia di organizzazione del lavoro a bordo delle navi da pesca marittima.

Premessa

Le Parti ritengono che la salvaguardia dei livelli occupazionali e di reddito del settore rappresentato, nonché la tutela della produzione ittica nazionale, stante la specificità del contratto alla parte, siano obiettivi comuni da perseguire rimettendo in moto dinamiche di mercato capaci di rideterminare, nel medio periodo, una situazione di maggiore equilibrio tra domanda e offerta del prodotto ittico prelevato dalla flotta nazionale, attualmente penalizzato dalle importazioni, capace di assicurare stabilità al sistema pesca nazionale.

È convinzione delle Parti che gli elementi di distorsione derivano principalmente:

-dalla eccessiva rigidità della regolamentazione relativa alla organizzazione delle attività di pesca, che peraltro determina una concentrazione dello sforzo di pesca in determinate giornate lavorative;

-dalla inadeguata applicazione al settore degli strumenti concernenti la promozione delle ”politiche attive del lavoro” finalizzati ad incrementare l'occupazione nel settore;

-dalla assenza di un sistema di ammortizzatori sociali che fornisca adeguate garanzie sociali ai lavoratori del settore nelle ipotesi di mancata attività per cause di forza maggiore.

Di qui la condivisa necessità, peraltro da sempre sottolineata dalle Organizzazioni firmatarie del presente documento, di consentire alle imprese di pesca una autonomia ed una flessibilità nella gestione della propria attività, nel rispetto dell’invarianza dello sforzo di pesca, delle norme di sicurezza della navigazione e del lavoro a bordo.

Nel contesto sopra indicato le Parti ravvisano inoltre le possibilità di una più adeguata applicazione delle modalità di riposo del personale imbarcato anche in conformità a quanto previsto dalla legge e dagli istituti della contrattazione collettiva in materia di ferie.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

comune impegno per favorire l'adozione di un adeguato provvedimento normativo che permetta alle imprese di pesca di modulare flessibilmente la propria attività con piani di gestione, fermo restando il numero massimo di giornate pesca annue teoricamente utilizzabili, in modo da non incrementare lo sforzo di pesca, tenendo opportunamente conto dei vari sistemi e dei diversi areali di pesca e per conseguire l'introduzione nel settore di un appropriato sistema di ammortizzatori sociali, coerente con l'organizzazione del lavoro sopra indicato, atto a compensare i marittimi imbarcati per mancata attività dovuta a cause di forza maggiore.

In tale contesto operativo, stante la peculiarità del settore della pesca marittima, si potrà realizzare la fruizione delle ferie per i membri d'equipaggio in conformità all'art. 10 del D.lgs. 66/03 e successive modificazioni.

Inoltre, le Parti concordano e si attiveranno per individuare percorsi idonei finalizzati alla concreta applicazione al settore degli strumenti di politica attiva del lavoro quali l'apprendistato, gli stage formativi, la formazione professionale, nonché per conseguire, nelle forme più semplificate, il permesso d'ingresso e lavoro dei marittimi provenienti da Paesi terzi.

Le Parti sollecitano l'introduzione di incentivi economici in favore delle imprese che rinnovano il natante ai fini specifici della sicurezza sul lavoro, evidenziando che l'applicazione delle forme incentivanti in favore delle imprese della pesca deve essere subordinata al rispetto sostanziale, da parte delle aziende, della legislazione in materia di lavoro e previdenza e dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Infine, le Parti auspicano un riassetto della disciplina sulle attività di vigilanza e controllo al fine di delimitare o coordinare le attività delle Autorità competenti, per assicurarne un migliore e razionale svolgimento.

Fatto, letto e sottoscritto

FEDERPESCA

f.to Luigi Giannini

FLAI-CGIL

FAI-CISL

UILA-Pesca

IL GOVERNO:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Il Sottosegretario Delegato per la pesca e l'acquacoltura

f.to Paolo Scarpa Bonazza Buora

Allegato 3)

VERBALE DI ACCORDO

L'anno 2000, addì 26 del mese di luglio in Roma, si sono incontrate

- la Federazione Nazionale delle Imprese della Pesca (FEDERPESCA), - le Centrali cooperative della pesca (FEDERCOOPESCA, LEGA Pesca

e AICP)

e

- le OO.SS. dei lavoratori FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL.

Le Parti si sono riunite per continuare l'esame delle questioni applicative poste dal D.lgs. del 27 luglio 1999 n. 271 (pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. 185 del 9 agosto 1999), recante “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998 n. 485”.

Le Parti

premesso

- che il D.lgs. n. 271/99 ha lo scopo di adeguare la vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro alle particolari esigenze dei servizi espletati su tutte le navi da pesca;

- che l'art. 12, comma 5) del D.lgs. n. 271/99 stabilisce che, per le navi da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a m. 24 o con equipaggio fino a 6 unità di tabella di armamento, il servizio di prevenzione e protezione può essere istituito a terra e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e gli addetti possono essere nominati nell'ambito del personale appartenente alla struttura amatoriale di terra;

- che l'art. 16, comma 1) del D.lgs. n. 271/99 affida alla contrattazione collettiva il compito di definire le modalità per l'elezione dei rappresentanti alla sicurezza a bordo di ogni nave;

- che l'art. 16, comma 5) del D.lgs. n. 271/99 stabilisce che, per le navi da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a m. 24 o con equipaggio fino a 6 unità di tabella di armamento, il rappresentante alla sicurezza (RLS) può essere eletto nell'ambito del personale appartenente alla struttura amatoriale di terra;

- che il rappresentante alla sicurezza ha diritto a una formazione particolare in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi da pesca;

- che l'art. 27, comma 5) del D.lgs. n. 271/99 dispone che il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con i Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale e della Sanità, d'intesa con le Organizzazioni di categoria degli armatori e dei lavoratori, può promuovere, istituire e organizzare corsi di formazione e aggiornamento dei lavoratori marittimi in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi da pesca;

- che, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n.271/99, le OO.SS. degli armatori e dei lavoratori di categoria del settore marittimo svolgono attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi a bordo delle navi da pesca;

affermano

- che tale materia è fondata sulla partecipazione derivante dal comune interesse dell'armamento e dei lavoratori al raggiungimento dei migliori risultati in ordine a sicurezza e salute negli ambienti di lavoro e in tal senso

si impegnano

- al rispetto della legislazione vigente in materia;

-a regolamentare, entro il mese di ottobre 2000, tutti quegli aspetti che il D.lgs. n.271/99 demanda alla contrattazione fra parti datoriali e parti sindacali e, in tale ambito, convengono di voler perseguire i seguenti obiettivi:

* sviluppo dell'attuale modello di relazioni sindacali;

* stipula di uno specifico accordo quadro finalizzato a disciplinare compiutamente le problematiche connesse alla prevenzione degli infortuni attraverso un monitoraggio di verifica della sicurezza del lavoro a bordo;

* tenuto conto della specificità del settore e, in particolare, della ridotta consistenza numerica degli addetti delle imbarcazioni da pesca, si rende necessaria l'istituzione di un modello di gestione della sicurezza del lavoro, incentrato sull'azione di Organismi, territoriali e centrali, caratterizzati dalla partecipazione paritetica di rappresentanti dell'armamento e dei lavoratori, che svolgano le proprie funzioni con riferimento ad una pluralità d'imbarcazioni, per le attività ad essi organismi delegabili ai sensi dell'articolato di cui alla premessa;

*la costituzione di tali Organismi sarà attivata su designazione paritetica delle parti sindacali e delle parti datoriali. La designazione dei sopra richiamati soggetti avverrà, per le parti datoriali, dopo una verifica che le stesse attiveranno al proprio interno. I membri designati devono, in ogni modo, essere in possesso di una predisposizione potenziale per la materia. Deontologicamente dovranno svolgere la propria attività con le caratteristiche della terzietà. Dovranno essere disponibili a ricevere la formazione ritenuta necessaria ed essere formatori potenziali;

*elaborazione di un disciplinare del servizio di prevenzione e protezione su base territoriale che definisca: struttura, funzioni e collocazione territoriale degli Organismi bilaterali per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro;

*fermo restando che l'onere del finanziamento della sicurezza è a carico del sistema delle imprese, le parti si impegnano ad individuare eventuali e specifiche modalità di finanziamento al progetto che converranno.

Fatto, letto e sottoscritto

Allegato 4)

PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI E L'OSSERVATORIO NAZIONALE DELLA PESCA

L'anno 2009, il giorno 14 del mese di novembre,

tra

- il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

(MIPAF), di seguito denominato “Ministero" - con sede in Roma, via XX settembre 20, cap 00187, c.f. 97099470581, rappresentato dal Sottosegretario di Stato alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, on. Antonio Buonfiglio, domiciliato per la carica nella sede del Ministero in Roma

e

-l'Osservatorio Nazionale della Pesca, di seguito denominato “Osservatorio”, con sede in Roma, corso d'Italia 92, cap ______ c.f. _____________________________

rappresentato da _________________________________________________

Premesso che

- il Governo intende realizzare un innovativo ed efficiente “sistema integrativo della Pesca e dell'Acquacoltura” (in seguito denominato “SIPA”), finalizzato a una moderna “Governance” della pesca in cui, in attuazione del principio della sussidiarietà orizzontale, diventi strutturale la collaborazione tra la Pubblica Amministrazione, le OO.SS. e le Associazioni Cooperative, Armatoriali e Datoriali;

- il Governo ritiene fondamentale il rilancio delle politiche attive del lavoro, la predisposizione di un adeguato sistema di ammortizzatori sociali, la gestione degli strumenti di integrazione e sostegno a reddito degli occupati, la formazione e riqualificazione del personale addetto, il rafforzamento della tutela della sicurezza del lavoro e alimentare, il rispetto della regolarità contributiva previdenziale e assistenziale, ciò anche al fine di affrontare meglio il processo di riforma della politica comune della pesca aperto con il Libro Verde della Commissione Europea;

- il Governo, nell'ambito della contrattazione collettiva pone particolare attenzione al sostegno dei servizi rivolti a incrementare la dotazione di forme di protezione sociale dei lavoratori;

- il Governo individua nella bilateralità e nella partecipazione la soluzione più autorevole e credibile per superare ogni residua cultura antagonista nei rapporti di produzione e avviare, in un rinnovato clima di fiducia e collaborazione una virtuosa alleanza tra capitale e lavoro sui sistemi della crescita, dello sviluppo e della giustizia sociale;

- il Ministero riconosce e intende valorizzare il ruolo svolto da un quindicennio dall'Osservatorio per raggiungere i condivisi obiettivi di sostenibilità economica e sociale e, in particolare, per contribuire, attraverso il coinvolgimento diretto delle parti sociali, a promuovere attività di pesca e acquacoltura improntate ai valori di sicurezza, professionalità e salvaguardia della occupazione, con attenzione anche ai principi dello sviluppo sostenibile, nel quadro della regolamentazione internazionale, comunitaria e nazionale;

- il Ministero è responsabile della elaborazione e del coordinamento degli indirizzi delle politiche nazionali per la pesca a livello nazionale, europeo e internazionale;

- per qualificare e rafforzare le azioni di sostegno al settore, la parti sociali hanno promosso la costituzione di strumenti, previsti dal CCNL, specializzati nel campo della formazione, assistenza tecnica, tutela sociale ed occupazionale, che, nel corso dell'ultimo decennio hanno operato in stretta collaborazione con l'Amministrazione nazionale, consolidando una vasta competenza nella fornitura sull'intero territorio nazionale di assistenza, formazione e tutele ad operatori e imprese;

- il ruolo e la promozione dell'Osservatorio, costituito e operante sin dal 19 gennaio 1994, vengono riconosciuti, tra l'altro, dalle previsioni dell'art. 5 del D.lgs. 18.05.2001 n. 226 ed espressamente riaffermati e precisati dall'art. 20 (Tutela della occupazione e sostenibilità sociale) del D.lgs. 26 maggio 2004 n. 154 per la modernizzazione del settore pesca e acquacoltura, laddove si contempla di dare priorità alla promozione degli studi di settore, di monitoraggio, adeguamento professionale e sicurezza del lavoro, nonché per l'introduzione di opportune forme di tutela in favore dei lavoratori della pesca marittima, coerentemente con le politiche di lavoro;

- la rapida evoluzione di un quadro normativo nazionale, comunitario e internazionale già complesso ed iper-regolamento, si traduce nella necessità per i marittimi della pesca di divenire manodopera fortemente qualificata e abilitata in osservanza, a titolo esemplificativo, delle Convenzioni STCW 78 e 95, all'I.M.O., che dettano standard minimi di qualificazione e abilitazione, così come le imprese sono tenute alla osservanza delle leggi sociali e di sicurezza del lavoro al fine di godimento della concessione di aiuti nazionali e comunitari;

- il Ministero, alla luce delle sopra evidenziate esigenze, intende rispondere a queste sfide attraverso la realizzazione di un rafforzamento delle azioni formative e di tutela dell'Osservatorio, quale strumento attivo delle parti sociali che, attraverso una più stretta collaborazione con la Pubblica Amministrazione, possa semplificare, agevolare e supportare l'attuazione delle politiche di settore

vengono definiti, dunque, come obiettivi prioritari:

-l'istituzione e gestione di un sistema finalizzato al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per le imprese del settore;

-l'attivazione e gestione degli strumenti in materia di integrazione al reddito in caso di sospensione della attività di pesca;

-il monitoraggio e l'assistenza della sicurezza del lavoro al fine di superare le criticità applicative della normativa risultante tra l'attuale D.lgs. 271/99 e il sistema delineato dal D.lgs. 81/2008, con particolare riferimento ai delegati di bacino e ai rappresentanti alla sicurezza nominati dai lavoratori e dai datori di lavoro;

- la formazione continua orientata alla acquisizione dei titoli che abilitano all'imbarco, la riqualificazione professionale;

- l'erogazione dei moduli formativi sulla pesca responsabile, sulla sicurezza alimentare e sul contrasto alla pesca illegale;

-l'integrazione delle prestazioni di malattia e infortunio, la gestione del Fondo settoriale di TFR;

-il monitoraggio relativo alla contrattazione integrativa e decentrata.

Tali sono gli ambiti operativi in cui nel corso dell'ultimo quindicennio l'Osservatorio, anche con il supporto degli altri Enti istituiti dalla contrattazione collettiva di settore ha svolto la propria attività.

Tutto ciò premesso

si sottoscrive il presente Protocollo

Art. 1 - Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa.

Art. 2 - Impegni

Il Ministero si impegna a realizzare la nuova strategia per lo sviluppo del SIPA, come definita in premessa, ricorrendo al soggetto firmatario del presente protocollo e ai correlati enti di supporto previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, per la realizzazione di servizi e interventi in linea con gli obiettivi di cui in premessa.

L'Osservatorio, nei limiti e vincoli statutari, si impegna ad offrire la più ampia e qualificata collaborazione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per la realizzazione di un sistema di “governance”, così come sopra prefigurato.

In particolare, l'Osservatorio si impegna al perseguimento degli obiettivi riportati in premessa attraverso l'attuazione dei servizi e delle iniziative di cui al successivo art.3, da perseguire in via prioritaria, nonché di ulteriori azioni progettuali utili alla costruzione del sistema Pesca nel più ampio contesto del settore.

Art. 3 - Iniziative prioritarie

Le tematiche identificate come prioritarie sono di seguito identificate:

a)Istituzione e gestione di un sistema finalizzato al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)per le imprese del settore e l'attivazione e la gestione degli strumenti in materia di integrazione al reddito in caso di sospensione della attività da realizzare attraverso il raccordo, anche delle reti informatiche, con gli Enti e Istituti Previdenziali e Assistenziali e con i servizi del Welfare, con la definizione del relativo modello di fattibilità;

b)monitoraggio e assistenza della sicurezza del lavoro mediante il sostegno alla individuazione, attivazione e formazione, presso le marinerie delle figure dei rappresentanti alla sicurezza, anche nell'opzione dei delegati alla sicurezza nell'ambito delle strutture armatoriali di terra;

c)formazione continua e riqualificazione professionale indirizzata al miglioramento delle competenze e abilitazioni del personale marittimo operante a bordo della flotta peschereccia, all'ampliamento delle conoscenze per il riorientamento e la diversificazione verso le attività connesse alla pesca, in particolare pesca-turismo e ittiturismo e l'erogazione di moduli formativi sulla pesca responsabile, e il contrasto alla pesca illegale, nonché al conseguimento delle abilitazioni e certificazioni in materia di sicurezza alimentare (HACCP);

d)implementazione dei sistemi di tutela per il settore mediante l'apprestamento di un sistema finalizzato alla integrazione delle prestazioni di malattia e infortunio, il supporto alla gestione del Fondo settoriale del TFR, il monitoraggio relativo alla contrattazione integrativa e decentrata, attraverso la creazione di una banca dati degli accordi di 2° livello.

Art. 3 - Attuazione del Protocollo

Il presente Protocollo verrà attuato attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni, nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto degli specifici progetti da realizzare, delle attività a tal fine previste della normativa sulla privacy, delle specifiche esigenze delle imprese e dei lavoratori.

Art. 4 - Verifica

È attivato un tavolo di consultazione tra le parti presieduto dal Sottosegretario di Stato con delega alla Pesca, per il periodico monitoraggio e valutazione degli interventi. Il tavolo stesso procederà alla verifica degli interventi effettuati, alla proposizione di nuove azioni, nonché alla eventuale revisione delle strategie adottate.

Il Sottosegretario di Stato

delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

con delega alla Pesca

on. avv. Antonio Buonfiglio

per l'Osservatorio Nazionale della Pesca

VERBALE DI ACCORDO

Allegato 5)

Il giorno 19.02.2010 le parti stipulanti il presente CCNL (FEDERPESCA; FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-Pesca) si sono incontrate per definire il contributo complessivo al sistema della bilateralità; a tal fine le Parti convengono quanto segue:

In riferimento all'art. 22 nel cui testo si richiama in esplicito il presente accordo, le parti confermano il valore della bilateralità nel settore della pesca marittima, per gli scopi individuali nel CCNL e a tal fine convengono quanto segue:

Le imprese e i lavoratori verseranno al sistema della bilateralità un contributo complessivo pari all'1,5% della retribuzione lorda imponibile di ogni mese sulla quale calcolare il contributo per l'assicurazione infortuni sul lavoro; tale contributo è così distinto:

-0,50% del contributo complessivo sopra indicato sarà a carico della Impresa quale quota destinata alla FEDERPESCA, come contributo per l'assistenza contrattuale;

-0,50% del contributo complessivo sarà a carico del lavoratore quale quota destinata alle OO.SS. FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-Pesca, come contributo per l'assistenza contrattuale;

- il restante 0,50% del contributo complessivo sarà a carico della Impresa quale quota destinata a EBI Fondo (EBI Pesca) che provvederà alla erogazione della integrazione di malattia e infortunio ai lavoratori dichiarati temporaneamente inabili e temporaneamente inidonei al lavoro con le modalità e le limitazioni previste dal Regolamento attuativo di EBI-Fondo (allegato al CCNL).

Detto contributo è calcolato in relazione alle giornate previdenzialmente contribuite per ciascun lavoratore.

Allegato 6)

VERBALE DI ACCORDO

IN MATERIA DI CORRESPONSIONE DI ACCONTI SULLA RETRIBUZIONE MENSILE

PER IL PERSONALE IMBARCATO SULLE NAVI ADIBITE ALLA PESCA MARITTIMA

tra

- Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca (FEDERPESCA)

e

- FAI/CISL

- FLAI/CGIL

- UILA/Pesca

Premesso che

a)

è prassi diffusa precedente alla erogazione, anche in contanti, di acconti sulla retribuzione netta mensile del personale imbarcato, con cadenza concordata;

b)

si ritiene opportuno dare maggiore trasparenza e certezza di diritto a tale prassi;

tutto ciò premesso, le Parti concordano che:

1)

le premesse costituiscono parte integrante al presente Accordo;

2)

nel caso di corresponsione di acconti della retribuzione mensile, il pagamento in contanti è consentito se effettuato in singole rate per un importo dei singoli acconti inferiore al limite di legge, così come previsto dalla Circolare n.2 MEF del 16/01/2012, e lo stesso non costituisce operazione artificiosamente frazionata;

3)

i singoli acconti erogati saranno indicati nella busta-paga mensile e il saldo spettante al dipendente sarà liquidato tramite assegno o bonifico bancario.

Roma, 6 marzo 2013

FEDERPESCA

FAI-CISL

FLAI-CGIL

UILA-Pesca

Allegati tabelle:

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE DI PESCA - ROMA

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS ANNO 2019

(imponibile come da tabelle INPS)

Tabella 1)

AZIENDE DELLA PESCA OCEANICA E DELLA PESCA MEDITERRANEA O D'ALTURA PER PERSONALE IMBARCATO SULLE NAVI MAGGIORI

(legge 26 luglio 1984 n. 413, C.S.C. 1.20.01)


anno 2015



FPLD

ASPI

CUAF

TFR

MAL

MAT.

totale

aliquota


CCL

IMBARC

33,00

1,61

0,68

0,20

2,22

0,46

38,17

9,19

ARM. E PROPR. ARMAT.

33,00

---

0,68

0,20

2,22

0,46

36,56

9,19

ASPI ctr. add.le art. 2, comma 28), legge 92/2012 - 1,40%

CUAF ridotto dell’1,80% di cui lo 0,80% ex cod. R 600 abolito

per nettizzazione e per l'1% disposto dalla finanziaria 2006.

Sgravio legge 30/98 per gli imbarcati di nazionalità italiana e comunitaria nella misura totale per le navi esercenti la pesca oceanica e del 70% per le navi esercenti la pesca mediterranea con i codici correlati precedentemente stabiliti.

Tabella 2)

AZIENDE DELLA PESCA RAVVICINATA E LOCALE

PER PERSONALE IMBARCATO SULLE NAVI ISCRITTE NEI REGISTRI MINORI

(legge 26 luglio 1984 n. 413 - C.S.C. 1.20.01 c.a. navi minori)



anno 2019



FPLD

ASPI

CUAF



TFR

MAL

MAT.

totale

aliquota


CCL

IMBARC

29,80

0,67

---

0,20

2,22

---

32,89

9,19

ARM. E PROPR.ARM.

29,80

---

---

---

1,28

---

31,08

9,19

ASPI ctr. add.le art. 2, comma 28), legge 92/2012 - 1,40%

CUAF già ridotto dello 0,01% ex cod. R 600 abolito per nettizzazione e per l'1% disposto dalla finanziaria 2006 (0,94% CTR DS 0,06% CTR Maternità IPSEMA).

R830 Sgravio legge 30/98 pari al 45,07% delle predette aliquote

per membri di equipaggio di nazionalità italiana e/o comunitaria



anno 2020



FPLD

ASPI

CUAF



TFR

MAL

MAT.

totale

aliquota


CCL

IMBARC

30,00

0,67

---

0,20

2,22

---

33,09

9,19

ARM. E PROPR.ARM.

30,00

---

---

---

1,28

---

31,28

9,19

ASPI ctr. add.le art. 2, comma 28), legge 92/2012 - 1,40%

CUAF già ridotto dello 0,01% ex cod. R 600 abolito per nettizzazione

e per l'1% disposto dalla finanziaria 2006 (0,94% CTR DS 0,06%

CTR Maternità IPSEMA).

R830 Sgravio legge 30/98 pari al 44,32% delle predette aliquote

per membri di equipaggio di nazionalità italiana e/o comunitaria.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INAIL EX IPSEMA anno 2019

(imponibile come da tabella INAIL)

FAI-CISL FLAI-CGIL UILA-PESCA FEDERPESCA

Aumenti: 3,1% dall’1/04/2019 al 31/12/2019

2,0% dall’1/01/2020 al 31/12/2020

1,0% dall’1/01/2021 al 31/12/2021


COSTIERA LOCALE


dall’1/04/2019 al 31/12/2019 aumento 3,1%


qualifiche




param.




importo fisso mensile


13a

e 14a

mensile


ferie mensile



MMG mensile senza TFR


MMG mensile con TFR


valore

convenz.le

ai fini

INPS

importo

ai fini

previd.li

mensile


valore

del TFR

mensile




comandante motorista capopesca


118


964,28


216,55


126,32


1.307,15


1.419,43


335,00


1.642,15


112,28


marinaio polivalente




105



858,05



198,84



115,99



1.172,88



1.275,99



335,00



1.507,88



103,10


marinaio


102


833,53



194,76


113,61


1.141,90


1.242,88


335,00


1.476,90


100,98


giovanotto


101


825,36



193,39


112,81


1.131,57


1.231,85


335,00


1.456,57


100,28


mozzo


100


817,19



192,03


112,02


1.121,24


1.220,81


335,00


1.456,24


99,57


dall’1/1/2020 al 31/12/2020 aumento 2,0%


comandante motorista capopesca


118


982,99


219,66


128,14


1.330,79


1.444,69


335,00


1.665,79


113,90


marinaio polivalente




105



874,69



201,62



117,61



1.193,92



1.298,48



335,00



1.528,92



104,54


marinaio


102


849,70



197,45


115,18


1.162,33


1.264,71


335,00


1.497,33


102,38


giovanotto


101


841,37



196,06


114,37


1.151,80


1.253,46


335,00


1.486,80


101,56


mozzo


100


833,04



194,67


113,56


1.141,27


1.242,21


335,00


1.476,27


100,94


dall'1/01/21 al 31/12/2021 aumento 1%


comandante motorista capopesca


118


992,33


221,22


129,05


1.342,60


1.457,31


335,00


1.677,60


114,71


marinaio polivalente




105



883,01



203,00



118,42



1.204,43



1.309,69



335,00



1.539,43



105,28


marinaio


102


857,78



198,80


115,96


1.172,54


1.275,62


335,00


1.507,54


103,08


giovanotto


101


849,37



197,39


115,15


1.161,91


1.264,26


335,00


1.496,91


102,35


mozzo


100


840,96



195,99


114,33


1.151,28


1.252,91


335,00


1.486,28


101,53



COSTIERA RAVVICINATA


dall’1/04/2019 al 31/12/2019 aumento 3,1%


qualifiche




param.




importo fisso mensile


13a

e 14a

mensile


ferie mensile



MMG mensile senza TFR


MMG mensile con TFR


valore

convenz.le

ai fini

INPS

importo

ai fini

previd.li

mensile


valore

del TFR

mensile




comandante motorista capopesca


132


1.078,69


235,62


137,44


1.451,75


1.573,92


335,00


1.786,75


122,17


marinaio polivalente




120



980,63



219,27



127,91



1.327,81



1.441,50



335,00



1.662,81



119,70


marinaio


115


939,77



212,46


123,94



1.276,17


1.386,33


335,00


1.611,17


110,17


giovanotto


103


841,71



196,12


114,40


1.152,23


1.253,92


335,00


1.487,23


101,69


mozzo


100


817,19



192,03


112,02


1.121,24


1.220,81


335,00


1.456,24


99,57


dall’1/1/2020 al 31/12/2020 aumento 2,0%


comandante motorista capopesca


132


1.099,51


239,10


139,45


1.478,19


1.602,17


335,00


1.813,15


123,96


marinaio polivalente




120



999,65



222,44



129,76



1.351,85



1.457,19



335,00



1.686,85



115,34


marinaio


115


958,00


215,50


125,71


1.299,20


1.410,94


335,00


1.634,20


111,74


giovanotto


103


858,03


198,84


115,99


1.172,86


1.275,96


335,00


1.507,86


103,10


mozzo


100


833,04


194,67


113,56


1.141,27


1.242,21


335,00


1.476,27


100,94


dall'1/01/21 al 31/12/2021 aumento 1%


comandante motorista capopesca


132


1.110,07


240,84


140,49


1.491,40


1.616,29


335,00


1.826,40


124,88


marinaio polivalente




120



1.009,15



224,03



130,68




1.363,86



1.480,02



335,00



1.695,86



116,16


marinaio


115


967,10


217,02


126,59


1.310,71


1.423,24


335,00


1.645,71


112,53


giovanotto


103


856,19


200,20


116,78


1.183,17


1.286,98


335,00


1.518,17


103,81


mozzo


100


840,96


195,99


114,33


1.151,28


1.252,91


335,00


1.456,28


101,63


MEDITERRANEA D’ALTURA


dall’1/04/2019 al 31/12/2019 aumento 3,1%


qualifiche




param.




importo fisso mensile


13a

e 14a

mensile


ferie mensile



MMG mensile senza TFR


MMG mensile con TFR


valore

convenz.le

ai fini

INPS

importo

ai fini

previd.li

mensile


valore

del TFR

mensile




comandante motorista capopesca


146


1.194,01




DATI NON LEGGIBILI NEL TESTO CARTACEO


marinaio polivalente




134



1.095,87


marinaio


129


1.054,98


giovanotto


107


573,06


mozzo


104




dall’1/1/2020 al 31/12/2020 aumento 2,0%


comandante motorista capopesca


146


1.217,17



DATI NON LEGGIBILI NEL TESTO CARTACEO


marinaio polivalente




134


1.117,12


marinaio


129

1.075,44


giovanotto


107



mozzo


104



dall'1/01/21 al 31/12/2021 aumento 1%


comandante motorista capopesca


146


1.228,75



DATI NON LEGGIBILI NEL TESTO CARTACEO


marinaio polivalente




134



1.127,74


marinaio


129



giovanotto


107



mozzo


104




OCEANICA



dall’1/04/2019 al 31/12/2019 aumento 3,1%


qualifiche




param.




importo fisso mensile


13a

e 14a

mensile


festività

mensile



ferie

mensile

MMG mensile senza TFR


MMG mensile con TFR


valore

convenz.le

ai fini

INPS

importo

ai fini

previd.li

mensile


valore

del TFR

mensile




comandante

310

2.536,51

478,58

607,43

279,17

3.901,70

4.194,85

335,00

4.236,70

293,15

direttore

di macchina


238


1.947,38


380,40


482,81


221,90


3.032,49


3.265,30


335,00


3.367,49


233,01

1° ufficiale

195

1.595,54

321,76

408,38

187,69

2.513,58

2.710,47

335,00

2.848,38

197,09

2° ufficiale

178

1.456,45

298,57

378,96

174,17

2.308,15

2.491,04

335,00

2.643,15

187,89

nostromo

155

1.268,25

267,21

339,15

155,87

2.030,48

2.194,16

335,00

2.365,48

163,67

marinaio

/retiere


145


1.156,43


253,57


321,84


147,92


1.909,76


2.065,08


335,00


2.244,76


155,32

giovanotto

121

990,06

220,84

280,30

128,82

1.620,02

1.755,30

335,00

1.955,02

135,27

mozzo

114

932,78

211,30

268,18

123,26

1.535,52

1.654,94

335,00

1.870,52

129,43



dall’1/1/2020 al 31/12/2020 aumento 2,0%


comandante

310

2.585,70

486,78

617,84

283,96

3.974,28

4.272,45

335,00

4.309,28

298,17

direttore

di macchina


238


1.985,15


386,69


490,80


225,57


3.088,21


3.325,07


335,00


3.432,21


236,86

1° ufficiale

195

1.626,49

326,93

414,93

190,70

2.559,03

2.759,28

335,00

2.894,03

200,25

2° ufficiale

178

1.484,69

303,28

384,93

176,91

2.349,82

2.535,59

335,00

2.684,87

185,77

nostromo

155

1.292,85

271,31

344,35

158,26

2.065,77

2.232,96

335,00

2.401,77

166,19

marinaio

/retiere


145


1.209,44


257,41


326,71


150,15


1.943,71


2.101,38


335,00


2.278,71


157,67

giovanotto

121

1.009,26

224,04

284,36

130,69

1.648,35

1.785,59

335,00

1.983,35

137,23

mozzo

114

950,87

214,31

272,01

125,02

1.562,21

1.693,48

335,00

1.897,21

131,27



dall'1/01/21 al 31/12/2021 aumento 1%


comandante

310

2.610,31

490,88

623,05

286,35

4.010,59

4.311,27

335,00

4.345,59

300,68

direttore

di macchina


238


2.004,04


389,84


494,80


227,41


3.116,09


3.354,88


335,00


3.451,09


238,79

1° ufficiale

195

1.641,97

329,49

418,20

192,21

2.581,57

2.753,70

335,00

2.915,87

201,83

2° ufficiale

178

1.498,82

305,64

387,92

178,29

2.370,67

2.557,89

335,00

2.705,67

187,21

nostromo

155

1.305,15

273,36

346,96

159,46

2.084,93

2.252,37

335,00

2.419,93

167,44

marinaio

/retiere


145


1.220,95


259,33


329,14


151,27


1.960,69


2.119,54


335,00


2.295,69


158,85

giovanotto

121

1.018,86

225,64

286,39

131,63

1.662,53

1.800,74

335,00

1.997,53

138,21

mozzo

114

959,92

215,82

273,93

125,90

1.575,56

1.707,76

335,00

1.910,56

132,20

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI

AI FINI DEL PREMIO INAIL/EBI-Pesca

PESCA COSTIERA, RAVVICINATA, D’ALTURA E PESCA OCEANICA


PESCA COSTIERA


decorrenza

dall’1.4.19

3,1%


decorrenza

dall’1.1.20

2%

decorrenza

dall’1.1.21

1%

comandante/motorista

capopesca


1.470,90


1.499,43


1.513,70

marinaio

1.304,78

1.330,09

1.342,75

giovanotto/mozzo

1.139,03

1.161,12

1.172,17


PESCA OCEANICA


comandante

3.333,36

3.398,02

3.424,35

direttore macchina

2.568,32

2.618,14

2.643,05

1° ufficiale

2.140,95

2.182,48

2.203,25

2° ufficiale

1.902,78

1.939,69

1.958,15

nostromo

1.706,32

1.739,42

1.755,97

marinaio

1.546,14

1.576,13

1.591,13

nostromo

1.269,14

1.293,76

1.306,07

mozzo

1.236,10

1.260,08

1.272,07

FAI-CISL

FLAI-CGIL

UILA-Pesca

FEDERPESCA

ccnl per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima 2018-2021 - 2018

Data di inizio validità: → 2018-01-01
Data di fine validità: → 2021-12-31
Settore: → Agricoltura, silvicoltura, pesca, piscicoltura
Settore: → Pesca
Settore pubblico o privato: → Nel settore privato
Concluso da:
Azienda: → 
Sindacati: →  FLAI - Federazione Lavoratori dell'Agro-Industria, FAI - Federazione agricola alimentare ambientale industriale

FORMAZIONE

Programmi di formazione: → Sì
Stage: → No
Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: → Sì

MALATTIA E INVALIDITA'

Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: → No
Congedo pagato per mestruazioni: → No
Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: → Sì

SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA

Assistenza medica: → Sì
Assistenza medica per i familiari: → No
Contributo all'assicurazione sanitaria: → Sì
Assicurazione sanitaria per i familiari: → No
Politica di salute e sicurezza: → Sì
Formazione sulla salute e la sicurezza: → Sì
Fornitura di indumenti protettivi: → Sì
Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: → No
Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e/o del rapporto lavoro-salute: → Employee involvement in the monitoring
Assistenza funeraria: → Sì

DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA

Congedo di maternità pagato: → -10 settimane
Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: → No
Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: → No
Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: → 
Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: → 
Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: → 
Permessi per esami medici prenatali: → 
Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: → 
Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: → 
Servizi rivolti alle madri che allattano: → No
Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: → No
Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: → No
Contributo monetario / sussidio per l'istruzione dei figli: → No
Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: → The CBA explicitly refers to the law giorni

CONTRATTI DI LAVORO

I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No
Disposizioni relative ai lavoratori temporanei/precari: → No
Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No
Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No

ORARI DI LAVORO E FERIE

Ore di lavoro giornaliere: → 8.0
Ferie annuali retribuite: → 30.0 giorni
Ferie annuali retribuite: →  settimane
Giorni festivi retribuiti: → Anniversario della Liberazione (25 aprile), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Primo dell’Anno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Pentecost Monday / Whit Monday / Monday of the Holy Spirit (day after Pentecost / seventh Monday after Easter), Festa della Repubblica (2 giugno), Assunzione / Ferragosto (15 agosto), Tutti i Santi (1 novembre), Russia's National Unity Day (4th November), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre)
Almeno un giorno di riposo settimanale: → Sì
Numero massimo di domeniche / giorni festivi che si possono lavorare in un anno: → 45.0
Permessi retribuiti per attività sindacale: →  giorni
Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: → No

STIPENDI

Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: → Yes, in more than one table
Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: → No
Stipendio più basso stabilito: → Months
Stipendio più basso: → EUR 1172.17
Adeguamento al costo della vita: → 

Aumento di stipendio:

Aumento di stipendio: → 1.0 %

Pagamento extra una tantum:

Pagamento extra una tantum: → 100 %
Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: → No

Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:

Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: → 130 % dello stipendio base
Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: → No

Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:

Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:

Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: → 130 %

Buoni pasto:

Buoni pasto forniti: → Sì
Indennità per i pasti fornita: → No
Assistenza legale gratuita: → No
Loading...