Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

PER I LAVORATORI DELLE COOPERATIVE ESERCENTI ATTIVITÀ

NEL SETTORE TAXI, RADIO TAXI E SETTORI STRUMENTALI E COLLATERALI

AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NON DI LINEA

18275-IC50

Il giorno 29 novembre 2016, in Roma,

-FEDERLAVORO e Servizi/CONFCOOPERATIVE, rappresentata da Massimo Stronati, Antonio Ambrosio, Giovanni Valli, Luigi De Cesaris e Antonio Amato, assistiti dal responsabile Relazioni sindacali Sabina Valentini;

-LEGACOOP Servizi, rappresentata da Fabrizio Bolzoni, Alessandro Massarelli, Andrea Laguardia e Luciano Patuelli, assistiti dal responsabile Relazioni sindacali Carlo Marignani;

-AGCI Servizi, rappresentata da Giovanni Gianesini e Nicola Ascalone, assistiti dal responsabile Relazioni sindacali Giuseppe Gizzi

e

-UnICA Taxi FILT/CGIL, rappresentata da Nicola di Giacobbe, Roberto Cassigoli, Massimiliano Pagano, Giancarlo Dell'armi, Emanuele Pagliarin e Marco Morana;

-FIT/CISL, rappresentata da Pasquale Paniccia, Marino Masucci, Quirino Archilletti, Pierino Onorati e Paolo Gigli;

-UILTRASPORTI, rappresentata da Marco Verzari, Sergio Tarabù, Massimo Longo, Atzeni Alessandro e Silla Mattiazzi

si è convenuto di rinnovare il CCNL per i lavoratori delle

Cooperative esercenti attività nel settore Taxi.

PREMESSA

Si conviene di rinnovare il presente CCNL di lavoro per i lavoratori che operano nell'area merceologica Taxi al fine di migliorare il servizio, di valorizzare le professionalità e di dare sviluppo alla cooperazione e tutelare i diritti dei lavoratori.

È convinzione comune che la forma cooperativa sia una tipologia di impresa che può contribuire al rilancio del Paese, valorizzare il ruolo del lavoro, sviluppare le istanze di partecipazione dei lavoratori alla impresa e di autogestione, perseguire il raggiungimento dell'obiettivo di assicurare buona e stabile occupazione, concorrere nel processo di coesione sociale e nella promozione delle politiche di inclusione.

AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP e CGIL, CISL, UIL riconoscono reciprocamente di essere i soggetti maggiormente rappresentativi rispettivamente nell'ambito delle imprese cooperative e dei loro lavoratori.

La contrattazione collettiva rappresenta un valore e deve raggiungere risultati funzionali all'attività delle imprese e al miglioramento delle condizioni di lavoro, la crescita di una occupazione stabile e tutelata e deve essere orientata a una politica di sviluppo adeguata alle differenti necessità produttive da conciliare con il rispetto dei diritti e delle esigenze delle persone.

Fermo restando il ruolo del CCNL, è comune l'obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di 2° livello, per cui vi è la necessità di promuovere l'effettività e di garantire una maggiore certezza alle scelte operate d'intesa fra aziende e rappresentanze sindacali dei lavoratori.

Le Parti riconoscono che le imprese cooperative hanno caratteristiche peculiari rispetto alle imprese private.

Le Parti, inoltre, intendono contribuire a sviluppare il legame dei due movimenti, quello sindacale e quello cooperativo, perché coerente con una concezione pluralista della società moderna e con una visione dell'economia di tipo partecipativo.

Esse si prefiggono, oltre agli obiettivi economici, anche obiettivi sociali tra i quali la promozione della occupazione e lo sviluppo professionale dei soci, dei lavoratori e delle lavoratrici.

Nello specifico i lavoratori in cooperativa:

a)concorrono alla gestione della impresa partecipando alla formazione degli Organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b)partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c)contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;

d)mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato della attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

In considerazione di ciò le Parti prendono atto che la disciplina del socio lavoratore di cooperativa è stata definita dalla legge n. 142 del 3.4.01 e s.m.

Fermo restando quanto sopra, le Associazioni del Movimento Cooperativo e le OO.SS. dei lavoratori firmatarie convengono che le imprese cooperative hanno caratteristiche specifiche rispetto al restante mondo imprenditoriale e quindi occorra un impegno a porre in essere iniziative che consentano una ampia valorizzazione della cooperazione nella fattispecie, le Parti concordano che ai fini del trattamento economico complessivo del socio delle cooperative del settore si faccia riferimento al presente CCNL.

Inoltre il presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti di tutti gli Organismi economici cooperativi che abbiano in oggetto la prestazione di attività lavorativa Taxi e quelle considerate ausiliarie quali i servizi di trasporto innovativo, le centrali radio Taxi e i servizi collegabili di ordine amministrativo, la manutenzione degli automezzi etc.

Le Parti concordano sulla opportunità di iniziative mirate alla promozione e sviluppo di nuove cooperative nel settore Taxi capaci di cogliere a pieno le potenzialità normate dalla legge n. 248 del 4.8.06.

La stipula del presente CCNL viene considerata occasione significativa per una dignitosa e corretta tutela della nuova occupazione, viste le esigenze di sempre migliore qualificazione del servizio di trasporto pubblico locale e quale risposta alle nuove aspettative di mobilità delle persone.

Conseguentemente le parti firmatarie si impegnano a un sollecito confronto con le altre associazioni di categoria operanti nel settore allo scopo di verificarne le ulteriori potenziali applicative.

Le Parti, inoltre, col presente rinnovo contrattuale hanno anche inteso rispondere alla esigenza di produrre un unico riferimento contrattuale per tutto il settore.

TITOLARITA' ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE

DI CATEGORIA

Il CCNL ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati sul territorio nazionale.

Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le Federazioni e le OO.SS. stipulanti il presente CCNL.

Ai fini del riconoscimento dei diritti sindacali previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 19 e ss., legge 20.5.70 n. 300, si intendono partecipanti alla negoziazione le Organizzazioni che abbiano partecipato alla trattativa, in quanto hanno contribuito alla definizione della piattaforma e hanno fatto parte della delegazione trattante il rinnovo del CCNL.

Le parti firmatarie da parte datoriale e le OO.SS. si impegnano a dare piena applicazione e a non promuovere iniziative di contrasto agli accordi unitariamente sottoscritti.

Art. 1 - Assunzione.

L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato:

1) data di assunzione

2) livello cui il lavoratore viene assegnato e mansioni

più significative

3) trattamento economico iniziale

4) durata dell'eventuale periodo di prova

5) sede e orario di lavoro

All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:

1)carta d’identità o documento equipollente;

2)codice fiscale e i documenti richiesti dalle normative di legge e quelli previsti da Regolamenti e disposizioni interne alla impresa o dell'Organismo economico interessato.

Art. 2 - Periodo di prova.

Il periodo di prova è il seguente:

- liv. A/1 15 giorni

- liv. B/1 1 mese

- liv. C/1 - C/2 - C/3 2 mesi

- liv. D/1 ed E/1 3 mesi

- liv. F/1 4 mesi

Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore ai minimi salariali in vigore per il livello nel quale il lavoratore ha prestato servizio.

Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1. Non sono ammesse altre proroghe, né rinnovi del periodo di prova.

Durante il periodo di prova sussistono tra le Parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.

Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo da ciascuna delle due Parti in qualsiasi momento senza preavviso per la risoluzione stessa.

Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e tale periodo andrà computato agli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio.

Art. 3 - Contratto a termine.

L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e della seguente disciplina.

Ai sensi del comma 2), art. 19, D.lgs. 15.6.15 n. 81, le Parti convengono che il limite complessivo di durata nella successione dei contratti a termine è di 36 mesi. Un eventuale ulteriore successivo contratto a termine che ecceda detto limite complessivo può essere stipulato per una sola volta tra le stesse Parti presso la DTL secondo le modalità previste dalla citata legislazione e per una durata non superiore a 8 mesi.

Ai sensi del comma 2), art. 21, D.lgs. n. 81/15 le Parti convengono di considerare attività stagionali quelle che, per le loro caratteristiche e finalità, si svolgono o sono intensificate in determinate stagioni o periodi dell'anno.

L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità o congedo parentale ai sensi del D.lgs. 26.3.01 n. 151 può avvenire anche con anticipo fino a 3 mesi rispetto al periodo di inizio della astensione, come previsto dall'art. 4, comma 2) del citato D.lgs. n. 151. Nel caso di lavoratrice conducente di taxi, la sostituzione può avvenire fin dall'accertamento dello stato di gravidanza da parte degli enti preposti del SSN.

La durata del periodo di prova non può superare i limiti previsti per le assunzioni a tempo indeterminato; in caso di riassunzione a termine per le medesime mansioni non sarà previsto un nuovo periodo di prova.

La durata minima per tutti i contratti a termine per il caso di assunzione a tempo pieno è pari a 30 giorni che aumentano proporzionalmente fino a 60 giorni nel caso di lavoro part-time, ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto. La durata massima del contratto a termine è pari a 36 mesi, compreso l'eventuale periodo di proroga ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di coloro che hanno diritto alla conservazione del posto.

Per quanto concerne il trattamento di malattia e infortunio il periodo massimo di conservazione del posto è pari a 12 mesi, ovvero alla durata eventualmente inferiore del contratto a tempo determinato. Durante il periodo di prova, per la cui determinazione si dovrà fare riferimento all'art. 2 del vigente CCNL, la retribuzione non può essere inferiore ai minimi salariali in vigore per il livello e/o qualifica nel quale il lavoratore presta servizio.

Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la 13a, la 14a mensilità (esclusa la sola 14a per l'autista di taxi), il TFR e ogni altro trattamento contrattuale in atto nella impresa per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello e/o qualifica in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, e in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che lo specifico trattamento non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. A livello aziendale, ove previsto per i contratti a tempo indeterminato, si procede, in rapporto al periodo di utilizzo e con modalità e criteri appositamente stabiliti, a erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra le Parti o collegati all'andamento economico della impresa (premio di risultato). I programmi devono naturalmente tenere conto dell'apporto dei lavoratori con contratto a termine.

Le assunzioni a termine saranno segnalate alle RSA/RSU, se costituite, ai sensi dell'art. 18 del vigente CCNL, con cadenza semestrale.

In applicazione dell'art. 24, comma 1), D.lgs. n. 81/15, le aziende, ove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato nello stesso profilo professionale già attribuito, daranno la precedenza ai lavoratori assunti a termine nella stessa unità produttiva, per un periodo, anche frazionato, superiore a 12 mesi e il cui contratto sia scaduto da non più di 9 mesi e che ne abbiano fatto richiesta scritta entro 2 mesi dalla cessazione del rapporto. Nel caso di concomitanza tra più aspiranti sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cumulato il maggior periodo di lavoro a termine nelle stesse mansioni. Il diritto di precedenza di cui sopra non è esercitabile dai lavoratori a tempo determinato che abbiano concluso il rapporto di lavoro per licenziamento o dimissioni.

Nelle situazioni di cui all'art. 23, comma 2), lett. a), D.lgs. n. 81/15 la fase di avvio è individuata nella durata di 10 mesi, prolungabile a 18 mesi a seguito di negoziazione a livello aziendale.

I lavoratori assunti a termine riceveranno adeguati interventi formativi/informativi su sicurezza e processo lavorativo con riferimento alle mansioni assegnate.

Ferma restando la durata massima di 36 mesi comprensiva di proroghe, la durata minima dei contratti a termine è pari a 30 giorni di calendario ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto.

Le aziende si incontreranno con cadenza semestrale con le RSA/RSU o, in assenza di queste, con le Organizzazioni territoriali competenti stipulanti il presente contratto, per fornire informazioni circa il numero dei contratti a termine in corso, sulle eventuali trasformazioni degli stessi o sulla necessità di ulteriori assunzioni con contratto a termine.

In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, ovvero di assunzione a tempo indeterminato nei 9 mesi successivi alla conclusione del precedente rapporto a termine, l'anzianità maturata nello stesso profilo professionale o in profilo professionale equivalente durante i precedenti contratti a termine sarà computata quale anzianità di servizio.

Il numero complessivo di contratti a termine stipulati non potrà eccedere il limite del 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato (con arrotondamento alla unità superiore) in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione in ciascuna impresa o, se impresa plurilocalizzata, nelle singole sedi o Unità operative presso le quali si intende effettuare l'assunzione a termine.

Il limite numerico di cui al precedente capoverso del presente comma va verificato tempo per tempo nel corso dell'anno così che, ad ogni avvio di contratto a termine, va rispettata la percentuale di rapporto rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato esistenti al 1° gennaio, talché durante il corso dell'anno non potranno essere contemporaneamente presenti un numero complessivo di contratti a termine superiore a tale limite.

Ai fini del raggiungimento del limite quantitativo di cui al comma 5) del presente articolo sono esclusi i contratti a termine stipulati nella fase di avvio di nuove attività per una durata massima di 10 mesi.

Tale limite potrà essere incrementato fino ad un massimo di ulteriori 8 mesi a seguito di negoziazione a livello aziendale.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2), D.lgs. n. 151/01 e al fine di agevolare il necessario “passaggio di consegne”, qualora il contratto a tempo determinato sia stipulato per la sostituzione di una lavoratrice o di un lavoratore in congedo ai sensi del medesimo decreto, l'assunzione può avvenire anche con un anticipo fino a 2 mesi prima dell'inizio dell'astensione.

Le Parti convengono che, in caso di successione tra contratti a termine instaurati per ragioni sostitutive o di qualsivoglia altro contratto a termine al quale succede un ulteriore contratto a termine stipulato per ragioni sostitutive, nonché nella successione tra contratti a termine che prevedano il medesimo profilo professionale e nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali, non trovino applicazione gli intervalli minimi previsti dall'art. 21, comma 2), D.lgs. n. 81/15.

Ai fini di cui all'art. 35, legge n. 300/70 (Campo di applicazione dei diritti sindacali), i lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ove il contratto abbia durata superiore a 9 mesi.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rinvio al D.lgs. n. 81/15.

Art. 4 - Apprendistato professionalizzante.

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato, ai sensi delle vigenti leggi in materia, con i giovani di età compresa tra i 18 e fino al giorno antecedente il compimento del 30° anno di età per tutte le figure professionali previste dal CCNL ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Ai sensi dell'art. 47, comma 4), D.lgs. n. 81/15, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere altresì instaurato, senza limiti di età, con i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.

Le Parti riconoscono in tale tipologia contrattuale uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento delle prestazioni lavorative e un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile.

Il contratto di apprendistato è contemporaneamente un periodo di lavoro, perché il lavoratore è chiamato a fornire il proprio contributo lavorativo collaborando alla realizzazione dei servizi della azienda, e un periodo di formazione in quanto tale contratto prevede che l'azienda, oltre a retribuire l'attività svolta dall'apprendista, impartisce le conoscenze e gli insegnamenti necessari per l'acquisizione di competenze di base trasversali e tecnico-professionali.

Il contratto di apprendistato disciplinato dal presente articolo non è applicabile ai già titolari di licenza taxi. Comunque, e per un periodo massimo di 18 mesi, potranno essere valutate eventuali deroghe, concordate a livello territoriale, motivate in presenza di progetti specifici finalizzati all'incremento occupazionale riferito alla figura del conducente.

Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualifica che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo, il livello di inquadramento, il trattamento economico. Su richiesta delle OO.SS. le modalità di erogazione della formazione formeranno oggetto di definizione con le RSA/RSU.

Il periodo di prova dell'apprendista non può essere superiore a quanto previsto per la figura professionale che tale lavoratore è destinato a svolgere, ed è computato a tutti gli effetti nella durata dell'apprendistato.

La durata massima del periodo di apprendistato per i profili professionali previsti dal presente contratto sono stabiliti in:

-24 mesi: per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel liv. B/1);

-36 mesi: per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livv. C/1), C/2) e D/1);

-48 mesi: per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livv. E/1) e F/1).

Agli apprendisti spettano gli istituti previsti dal presente contratto, in quanto applicabili e, per quanto concerne la retribuzione, la stessa è determinata come segue:

- 24 mesi: 85% 1° anno, 95% 2° anno

- 36 mesi: 85% 1° anno, 90% 2° anno, 95% 3° anno

- 48 mesi: 80% 1° anno, 85% 2° anno, 90% 3° anno, 95% 4° anno

Le Parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 CC. In caso di mancato esercizio della facoltà del recesso il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con riconoscimento della anzianità di servizio pregressa.

Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i 2 periodi non sia superiore ai 12 mesi. Saranno inoltre computati, ai fini delle durate dell'apprendistato professionalizzante previste nel presente articolo, i periodi di apprendistato attinenti le attività da eseguire svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione.

Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.lgs. 17.10.05 n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.

In caso di contratto di apprendistato professionalizzante a tempo part-time la durata della formazione non sarà riproporzionata.

Per instaurare l'apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, la qualificazione che potrà essere acquisita al termine dell'apprendistato sulla base degli esiti della formazione, la durata del periodo di apprendistato e l'eventuale periodo di prova. Il contratto contiene altresì, in forma sintetica, il piano formativo individuale, definito tenendo conto del formulario stabilito dagli accordi interconfederali.

Nella definizione del piano formativo individuale il datore di lavoro fa riferimento al presente CCNL.

Per le qualifiche non ricomprese nell'attuale classificazione di cui all'art. 9, le Parti convengono di fare riferimento ai profili formativi inerenti figure professionali similari individuate in altri settori.

In mancanza, a livello aziendale, con specifico accordo, le Parti possono intervenire individuando i profili formativi necessari.

Con le stesse modalità saranno inoltre computati i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione.

L'assunzione dell'apprendista avviene al parametro di accesso del profilo professionale al quale è finalizzata l'attività formativa.

L'eventuale attribuzione agli apprendisti, nonché le specifiche modalità di erogazione del premio di risultato sono stabilite a livello aziendale.

L'intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione della anzianità di servizio, nonché ai fini degli aumenti periodici di anzianità.

L'apprendista viene iscritto, dalla data della sua assunzione, al Fondo di Assistenza sanitaria vigente nel settore.

In caso di malattia e di infortunio non sul lavoro l'apprendista ha diritto a un trattamento assistenziale a carico del datore di lavoro pari al 100% della retribuzione spettante per la durata del periodo di comporto. Per il solo 1° anno il trattamento assistenziale a carico del datore di lavoro nei primi 3 giorni sarà pari al 50% della retribuzione spettante. Il periodo di comporto sarà della durata di 3 mesi per rapporti fino a 2 anni e di 6 mesi per rapporti di durata superiore.

I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computati ai fini degli istituti contrattuali e di legge.

Il Piano Formativo Individuale (PFI) ha lo scopo di indicare il percorso formativo dell'apprendista, nonché le competenze da acquisire, in modo coerente con il profilo formativo di riferimento, indicare i contenuti della esperienza di lavoro, l'articolazione della formazione e gli obiettivi formativi. Il PFI potrà essere modificato, in costanza di rapporto di lavoro, su concorde valutazione dell'apprendista, del tutor e del datore di lavoro.

La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo, le Parti del contratto individuale provvedono alla attestazione dell’attività formativa tenendo conto dei profili descritti in fondo al presente articolo.

Relativamente agli standard professionali di riferimento e alla qualifica professionale da conseguire in coerenza con il percorso formativo, definito nel piano individuale, per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, si farà riferimento alle figure professionali di cui all'allegato del CCNL “relativo alla formazione dell'apprendistato professionalizzante”.

In via esemplificativa, la formazione di cui ai commi precedenti può essere articolata secondo il seguente programma:

a) tematiche di base e trasversali (30% del monte ore annuo):

- salute e sicurezza del lavoro

- disciplina del rapporto di lavoro

- competenze relazionali

b) tematiche tecnico-professionali specificamente aziendali

(30% del monte ore annuo):

-conoscenza dei servizi e del contesto aziendali;

-conoscenza della organizzazione del lavoro in impresa e ruolo dell'apprendista nell'impresa;

-conoscenza e applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità;

-conoscenza e utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro;

- conoscenza e utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro;

-conoscenza e utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;

-conoscenza delle innovazioni di servizio, di processo e di contesto;

c) formazione ‘on the job’ e in affiancamento

(40% del monte ore annuo).

Nel 1° anno del contratto di apprendistato la fase iniziale della formazione è dedicata alla organizzazione aziendale, alla sicurezza del lavoro e alla normativa inerente il rapporto di lavoro.

Tutte le materie possono essere oggetto di formazione interna o esterna o all'azienda.

L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all’azienda.

In caso di interruzione del rapporto prima del termine, il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta.

Le ore destinate alla formazione sono considerate orario di lavoro ordinario e retribuite secondo quanto previsto dal CCNL.

Le regole convenute sulla formazione nel presente comma e nei successivi sono finalizzate a garantire una uniforme applicazione delle determinazioni in materia in tutte le aziende e sull'intero territorio nazionale.

Per formazione aziendale deve intendersi il processo formativo, strutturato e certificabile secondo la normativa vigente, in cui l'apprendimento si realizza in un contesto formativo organizzato volto alla acquisizione di conoscenze e competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, anche mediante le modalità ‘on the job’ e in affrancamento.

La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi interni, ovvero esterni alla azienda ai sensi della legislazione vigente.

L'azienda, qualora disponga di propria capacità formativa interna, potrà erogare ai dipendenti apprendisti l'intero monte ore di formazione annuale attraverso le idonee strutture formative di cui è dotata e, nel caso di gruppi di aziende, potrà erogare nelle medesime strutture la formazione agli apprendisti delle aziende del gruppo.

L'azienda dispone di capacità formativa interna qualora possieda i seguenti requisiti:

-presenza di risorse umane, con esperienza o titoli di studio adeguati, in grado di trasferire competenze;

-presenza di una figura in possesso di formazione e competenze idonee a ricoprire la figura del tutor;

-disponibilità di locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali.

Sulla base di tali requisiti la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di lavoro all'atto dell'assunzione.

Il percorso formativo del lavoratore viene determinato con il piano formativo individuale che indica gli obiettivi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione e il nome del tutor. Il piano formativo individuale costituisce parte integrante del contratto di apprendistato e i relativi contenuti possono essere modificati durante la vigenza del contratto medesimo, previa informativa all'apprendista.

Qualora il candidato ne sia sprovvisto, il piano formativo individuale può prevedere altresì le specifiche abilitazioni richieste da norme di legge e/o regolamenti, da ottenere nei tempi programmati in quanto propedeutiche alla prosecuzione del percorso formativo e del rapporto di lavoro.

È possibile stabilire un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento sia della formazione interna che di quella esterna in coincidenza con particolari periodi lavorativi e punte di più intensa attività.

La durata della formazione degli apprendisti viene individuata in un monte ore di almeno 80 ore medie di formazione per l'acquisizione di competenze tecnico-professionali e specialistiche, ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico previsto dall'Accordo Stato-Regioni 21.12.11. Viene demandata alla discrezionalità aziendale, con informativa alle RSU/RSA, l'articolazione delle ore di formazione previste per la durata complessiva del progetto. Le ore destinate alla formazione esterna, ove prevista, vengono aggregate, di norma, in moduli settimanali da realizzare compatibilmente con le esigenze aziendali. Per quanto riguarda le ore di formazione per le competenze di base e/o trasversali si fa rinvio alle norme di legge.

Il percorso formativo del lavoratore comprende oltre le ore di formazione anche l'adibizione alle mansioni proprie del profilo di destinazione, che potranno essere svolte autonomamente purché l'apprendista sia in possesso delle relative abilitazioni, ove prescritte. Le modalità di erogazione della formazione e il PFI saranno oggetto di confronto in sede aziendale.

La formazione effettuata durante il periodo di apprendistato deve essere registrata nel libretto formativo. I profili formativi sono in fondo al presente articolo.

I principi convenuti nel presente articolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.

Le ore destinate alla formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.

In caso di contratto di apprendistato professionalizzante a tempo part-time la durata della formazione non sarà riproporzionata.

In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta.

L'apprendista adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e/o su turni diurni.

Nelle imprese con meno di 15 dipendenti e, comunque, nelle imprese artigiane la funzione del tutor può essere ricoperta anche dal titolare dell'impresa.

Per i contratti in essere alla data di stipula del presente Accordo continueranno ad applicarsi sino alla loro scadenza le disposizioni legislative e contrattuali in vigore alla data di assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato.

I lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante sono computabili ai fini del raggiungimento dei limiti dimensionali della unità produttiva per l'esercizio della attività sindacale (titolo III, legge n. 300/70).

Per quanto concerne la figura e le funzioni del tutor si applica quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro 28.2.00.

L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno l'80% degli apprendisti dipendenti dalla medesima azienda, con arrotondamento alla unità superiore di eventuali frazioni decimali qualora il decimale sia uguale o superiore a 0,5. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa o per mancato conseguimento delle abilitazioni indicate nel progetto formativo. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3-bis, D.lgs. n. 167/01 e s.m.i. gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto.

“Profili formativi dell'apprendistato professionalizzante”.

I seguenti profili formativi si articolano in una parte uguale per tutti, riguardante le competenze tecnico-professionali generali e in una parte differenziata attinente alle competenze tecnico-professionali specifiche.

Competenze tecnico-professionali generali

(parte comune a tutti i profili):

-conoscere il contesto di riferimento dell’impresa e le nozioni di base sulla struttura organizzativa;

-conoscere la collocazione della propria area di attività nell'ambito dei servizi svolti dall'azienda;

- sapersi rapportare alle altre aree organizzative della azienda;

- conoscere e utilizzare, ove necessario, gli strumenti informativi, con particolare riguardo a quelli adottati nella propria area di attività;

- conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera;

- conoscere la normativa di base relativa al settore di appartenenza;

- conoscere le normative del lavoro, del CCNL e della sicurezza.

Competenze tecnico-professionali specifiche

dei profili formativi:

1) addetti alle attività di amministrazione/segreteria:

- gestione flussi informativi e comunicativi

- organizzazione e gestione archivio cartaceo ed elettronico

- trattamento documenti amministrativo-contabili

- organizzazione riunione ed eventi di lavoro

- gestione corrispondenza

2) addetti alla contabilità:

- configurazione sistema della contabilità generale

- trattamento operazioni fiscali e previdenziali

- elaborazione bilancio aziendale

3) addetti all'amministrazione e finanza:

- sistema di contabilità generale e analitica

- controllo andamento economico-finanziario

- gestione servizi bancari

- gestione acquisti

4) addetti alle risorse umane:

- conoscenza normativa del lavoro e del CCNL

- principi base di amministrazione e gestione del personale

- sicurezza sul lavoro

5) addetti alle attività informatiche:

- conoscenza di base dei sistemi informativi

- conoscenza linguaggi e tecniche di programmazione

- gestione operativa

- manutenzione e supporto

- sicurezza dei sistemi informatici

6) conducenti di mezzi di trasporto:

-conoscenza di base della normativa relativa al trasporto di persone;

- conoscenza di nozioni sulla circolazione dei mezzi;

-conoscenza sulla sicurezza dei mezzi e sulla sicurezza stradale;

- conoscenza delle norme in materia sociale nel settore dei trasporti di persone su strada;

-attività inerenti alla corretta gestione del veicolo;

- conoscenza delle tipologie tecniche di trasporto;

- conoscenza delle norme di comportamento previste dal Codice della strada

7) addetti alla manutenzione dei veicoli:

-conoscenza tecnica dei veicoli;

-conoscenza principi base in tema di attrezzature di officina/ carrozzeria e loro manutenzione;

- conoscenza principi base di meccanica/carrozzeria;

- interventi di riparazione;

8) addetti alle pratiche automobilistiche:

- classificazione, immatricolazione, collaudo e revisione

dei veicoli

- normativa sulle patenti di guida

9) addetto pianificazione e controllo:

- principi base di amministrazione e contabilità

- elaborazione budget

- conoscenza sistemi informatici di base

10) addetto acquisti e logistica:

- relazione col cliente/fornitore

- movimentazione degli autoveicoli

- conoscenza degli accordi d'acquisto

- conoscenza dei sistemi informatici di base

11) addetto Assicurazioni:

- visione delle dichiarazioni in materia di sinistri

- aggiornamento a sistema dello stato dei sinistri

- spedizione dei contratti assicurativi

- relazione col cliente

- conoscenza dei pacchetti informatici di base e specifici aziendali

Art. 5 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Le imprese possono ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche parziale, nelle ipotesi previste dal comma 4), art. 20, D.lgs. n. 276/03 e sue s.m.; rientrano nelle suddette fattispecie anche le seguenti casistiche:

a)esigenze o incrementi di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea, anche connessi a richieste di mercato derivanti dalla acquisizione di commesse o indotte dalla attività di altri settori o dallo svolgimento di manifestazioni particolari;

b) esecuzione di una opera, di un servizio o di un appalto ovvero adempimenti di attività non predeterminati nel tempo e che non possono essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;

c)inserimento temporaneo di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale, per le quali sussista la necessità e fino a quando perduri quest'ultima;

d)temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperti per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;

e)necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonché al ripristino della funzionalità e/o sicurezza degli impianti e/o dei mezzi.

Al prestatore con contratto di somministrazione è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello di cui hanno diritto i dipendenti della impresa utilizzatrice, assunti con la stessa qualifica ovvero, in mancanza di quest'ultima, di pari contenuto professionale.

Nel 2° livello di contrattazione sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori con contratto di somministrazione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati e all'andamento economico della azienda (premio di risultato). Qualora i lavoratori con contratto di somministrazione siano utilizzati in funzioni per le quali norme di legge o regolamentari richiedono specifici requisiti psicofisici e/o specifiche abilitazioni professionali, l'azienda utilizzatrice è tenuta ad accertarne il possesso da parte degli interessati.

Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori con contratto di somministrazione tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al D.lgs. 19.9.94 n. 626 e sue s.m. e all'AI 22.6.95.

I casi concreti di ricorso al contratto di somministrazione saranno segnalati alle RSA, ovvero alle RSU se costituite, ai sensi dell'art. 7 del vigente CCNL.

Analogamente l'azienda utilizzatrice comunica alle RSA, ovvero alle RSU se costituite, in mancanza alle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero e i motivi del ricorso al lavoro somministrato.

Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto.

Inoltre, una volta all'anno, (se richiesto), l'azienda utilizzatrice fornisce alle RSA/RSU informazioni in ordine al numero e ai motivi dei contratti di fornitura di lavoro somministrato conclusi, alla durata e alle caratteristiche degli stessi.

Il periodo massimo di assegnazione del prestatore di lavoro somministrato presso l'azienda utilizzatrice è pari a 12 mesi e può essere prorogato solo:

-nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino al rientro in servizio del lavoratore sostituito;

-in tutti gli altri casi, a fronte di motivate esigenze, per ulteriori periodi di assegnazione ma comunque per un periodo complessivo non superiore a 24 mesi.

Prima di essere assegnato al servizio il lavoratore a contratto di somministrazione dovrà essere opportunamente addestrato e informato di ogni utile notizia riguardante l'espletamento del servizio stesso (struttura dell'azienda etc.).

Il prestatore di lavoro con contratto di somministrazione, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente della impresa medesima.

I lavoratori con contratto di lavoro somministrato, impiegati anche a tempo parziale, per le fattispecie contrattuali di cui al comma 1) della presente lett. d) non potranno superare la media semestrale del 10% dei contratti a tempo indeterminato in atto nell'impresa.

L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all'unità intera superiore.

Nei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 4, resta ferma la possibilità di intrattenere fino a 4 contratti.

Il contratto di lavoro somministrato è vietato per sostituire lavoratori in sciopero, né può essere attivato da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 17, D.lgs. 9.4.08 n. 81 e s.m. o salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti per riduzione di personale che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione.

Le imprese potranno ricorrere al contratto di lavoro temporaneo somministrato anche per lo svolgimento delle mansioni di “autista sostituto” alla guida.

Art. 6 - Lavoro ripartito.

Fatto salvo quanto previsto dai regolamenti comunali, il contratto di lavoro ripartito (“job sharing”) è un contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o a tempo determinato con cui uno o più lavoratori assumono in solido l'adempimento di una unica obbligazione lavorativa subordinata.

Nel caso di autisti taxi, l'autista titolare di licenza comunale ha diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro a tempo pieno senza limiti causali o di preavviso. Al verificarsi di questa ipotesi il rapporto di lavoro dell'autista non titolare di licenza cessa.

Il contratto, stipulato in torma scritta, deve indicare l'orario complessivo di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuo e la misura percentuale che si prevede venga svolta da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro.

Conseguentemente la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestata.

I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di ciascun lavoratore con cadenza almeno bisettimanale.

I lavoratori hanno l'obbligo di informarsi reciprocamente e tempestivamente sull'impedimento ad effettuare la propria parte di prestazione.

L'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro (per qualsiasi motivo) trasferisce l'obbligazione sull'altro lavoratore coobbligato.

Le parti stipulanti si impegnano a incontrarsi nel costituendo ente bilaterale successivamente alla entrata in vigore delle nuove disposizioni al fine di verificare la congruità delle disposizioni contrattuali e/o procedere ad eventuali modifiche o variazioni della presente disciplina.

Art. 7 - Lavoro a tempo parziale.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti, nonché dalla seguente disciplina.

Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:

-orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;

-verticale: quando risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;

-misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che contempli la presenza di giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.

Fermo restando la durata media settimanale dell'orario di lavoro, così come disciplinato dall'art. 10 del vigente CCNL, ai soli fini della individuazione della prestazione del rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale, la durata normale del lavoro giornaliero è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell'orario normale contrattuale settimanale.

L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso della azienda e del lavoratore. Tale requisito è necessario anche per il passaggio dal rapporto da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.

Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni, l'orario di lavoro e la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, sulla base della turnazione stabilita, nonché gli altri elementi previsti per il rapporto a tempo pieno.

La prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo parziale non potrà essere inferiore al 50% dell'orario di lavoro contrattuale, ferma restando la garanzia della copertura previdenziale.

Per il personale assunto con contratto a tempo parziale il periodo di prova è prolungato in rapporto alla minore durata dell'orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno.

Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che nuovi assunti.

È facoltà del dipendente richiedere il passaggio dal tempo pieno al tempo parziale e viceversa. Le Parti concorderanno, all'atto del passaggio al part-time, le condizioni e le modalità per l'eventuale rientro a tempo pieno.

Le richieste di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale che comprenda la clausola della reversibilità devono essere accolte dalla azienda con un limite massimo del 3% del personale assunto a tempo indeterminato full-time al momento della richiesta. Dalla clausola viene escluso il personale direttivo, ossia il personale inquadrato nel liv. F1). Per le unità produttive con meno di 10 dipendenti con contratto full-time a tempo indeterminato le richieste saranno esaminate tra Direzione aziendale e RSA/RSU laddove costituite.

Il lavoratore con contratto part-time a tempo indeterminato ha facoltà di richiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno, e l'azienda dovrà concederlo, qualora all'interno del proprio reparto/ufficio è previsto l'inserimento di personale con contratto a tempo pieno, ovvero la sostituzione, per le medesime mansioni o per mansioni professionali equivalenti.

La concessione di tali passaggi potrà avvenire dando precedenza alle lavoratrici madri (con figli entro il 3° anno di età) che ne hanno fatto richiesta, nonché al lavoratore affetto da patologia oncologica e altre malattie patologiche degenerative che abbia trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.

A livello aziendale potranno essere definite condizioni di miglior favore.

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinata.

Compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio l'azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale e viceversa di lavoratori già in forza a tempo indeterminato.

Qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello compatibile con le predette esigenze, la scelta tra le istanze pervenute alla Direzione aziendale sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità:

-documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;

-documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a 13 anni;

- motivi di famiglia opportunamente documentati;

- studio, volontariato etc., opportunamente documentati;

- motivi personali.

Per il personale assunto a tempo parziale la retribuzione diretta e indiretta e tutti gli istituti del vigente CCNL saranno definiti sulla base del criterio di proporzionalità.

A tale personale compete la retribuzione stabilita per quello a tempo pieno in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese.

La retribuzione oraria e quella giornaliera si determinano secondo quanto stabilito dall'art. 42 del vigente CCNL.

Per il TFR si applicano le disposizioni contrattuali vigenti.

Ferma restando la relativa disciplina, i trattamenti economici relativi alla 13a mensilità, alla 14a mensilità, alle ferie, alle festività e ad ogni altro istituto di legge e/o contrattuale, troveranno applicazione in misura proporzionale alle ore lavorate.

In considerazione delle specifiche esigenze tecnico-organizzative e produttive del settore è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare fino al raggiungimento dell'orario a tempo pieno settimanale, di cui all'art. 11 del vigente CCNL, con riferimento alla settimana, al mese e all'anno solare.

Nei part-time orizzontale è consentita la prestazione di lavoro supplementare oltre l'orario concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione nelle seguenti fattispecie:

-incrementi di attività produttiva;

- esigenze di sostituzione dei lavoratori assenti;

- esecuzione di un incarico definito o predeterminato nel tempo;

-esigenze di formazione e istruzione interna dei lavoratori neo-assunti, nonché dei giovani in tirocinio formativo;

-esigenze collegate alla gestione di sistemi informatici aziendali;

-esigenze di supporto tecnico nel campo dell’igiene, prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici;

-attività di riparazione e manutenzione sia ordinaria sia straordinaria;

-stati di necessità.

Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto è altresì consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie.

Il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d'anno è pari al 20% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferito a 1 anno e comunque non inferiori a 100 ore. Il numero massimo delle ore supplementari effettuabili nella singola giornata lavorativa è pari a 2 ore.

Il lavoratore non può rifiutarsi dallo svolgere il lavoro supplementare salvo che dimostri l’instaurazione di un altro lavoro a tempo parziale che glielo impedisca, ovvero quando ricorrano comprovate ragioni di carattere personale/familiare.

La maggiorazione forfettaria e onnicomprensiva della incidenza di tutti gli istituti indiretti e differiti è pari al 28% per le prime 2 ore giornaliere, e sino al raggiungimento del 20% su base annua.

Le ore eccedenti il suddetto lavoro supplementare possono essere effettuate solo con il consenso del lavoratore interessato e il suo rifiuto, quindi, non può essere considerato giustificato motivo di licenziamento, né può dar luogo a qualsiasi provvedimento disciplinare.

Le ore eccedenti il 20% su base annua, o prescindendo dal limite del 20% per quelle effettuate dopo la seconda ora giornaliera, saranno retribuite con una maggiorazione forfettaria e onnicomprensiva di tutti gli istituti indiretti e differiti pari al 60%.

Il numero massimo di ore di lavoro eccedente effettuabile in ragione d'anno è pari al 20% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferito a 1 anno.

Per le ore entro i limiti del 20% su base annua ed effettuate in un giorno di non lavoro sarà applicata la maggiorazione forfettaria e onnicomprensiva del 28%.

Il lavoratore a tempo parziale che presti ore di lavoro supplementare in via continuativa ha diritto al consolidamento totale o parziale della prestazione supplementare continuativa nell'orario base individuale.

Ai fini del comma precedente per prestazione supplementare continuativa si intende il lavoro supplementare che superi l'orario base individuale settimanale concordato di oltre il 50% dello stesso per un periodo di almeno 9 mesi nell'arco temporale dei 12 mesi precedenti.

Il consolidamento avviene su istanza scritta del lavoratore interessato e decorre dalla data di presentazione della istanza, nel rispetto dei termini di cui al comma precedente. Spetta in ogni caso alla azienda valutare, in alternativa al consolidamento, se esistono le condizioni di trasformare il contratto di lavoro a tempo pieno.

L'azienda potrà attivare le clausole elastiche e/o flessibili in caso di specifiche esigenze organizzative e/o produttive.

Su accordo scritto tra lavoratore e azienda, con l'assistenza richiesta delle RSA/RSU, nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Le variazioni in aumento della prestazione lavorativa non possono eccedere il 20% della prestazione concordata su base annua.

Su accordo scritto tra lavoratore e azienda con l'assistenza richiesta delle RSA/RSU potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità flessibili, che consentano la variabilità della collocazione della prestazione lavorativa prevista dall'art. 3, comma 7) e ss., D.lgs. 25.2.00 n. 61 e sue s.m., anche determinando il passaggio da part-time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero a un sistema misto.

L'esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione o la durata della prestazione lavorativa comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 10 giorni di calendario. Per le sole ore prestate a seguito dell'esercizio di tale potere da parte del datore di lavoro, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell'atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale, ovvero di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ovvero di modifica degli stessi, compete al lavoratore la maggiorazione del 10% comprensiva della incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti compreso il TFR.

Oltre ai casi previsti dalla legge n. 92/12, decorsi 5 mesi dalla stipulazione dell'accordo che introduce clausole elastiche e/o flessibili, il lavoratore può darvi disdetta dandone al datore di lavoro un preavviso di 1 mese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:

a)esigenze di carattere personale/familiare;

b)esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio sanitario pubblico;

c)necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma;

d)necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione.

Resta in ogni caso salva la possibilità, per il datore di lavoro e il lavoratore, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche e/o flessibili.

In alternativa alla disdetta, il datore di lavoro e il lavoratore potranno concordare di sospendere l'efficacia delle clausole elastiche e/o flessibili per tutto il periodo durante il quale sussistono le cause elencate alle precedenti lettere da a) a d).

In caso di part-time verticale il periodo di comporto di cui all'art. 31 del vigente CCNL verrà proporzionalmente ridotto.

Con cadenza semestrale, previa richiesta, il datore di lavoro informerà la RSA, ovvero le RSU se costituite, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale e la relativa tipologia ed esaminerà congiuntamente il ricorso al lavoro supplementare.

La presente disciplina si applica a tutti i contratti part-time ancorché stipulati a tempo determinato.

Si intendono riportate le norme di non discriminazione di cui all'art. 4, D.lgs. n. 61/00. La percentuale massima di contratti a tempo parziale orizzontale, con contratto a tempo indeterminato, attivati in ciascuna impresa non potrà superare il 30% del personale assunto con contratto a tempo indeterminato (con arrotondamento alla unità superiore), con un minimo di 5 unità, e con esclusione dal computo di cui sopra del personale assunto con contratto stagionale.

I contratti part-time verticali (a tempo determinato e indeterminato) la cui prestazione sia compresa fra il 35% e il 50% della prestazione media ordinaria settimanale, mensile, annuale, sono attivabili nel limite del 5% dei lavoratori a tempo pieno in forza all'atto della assunzione, con arrotondamento alla unità superiore di eventuali frazioni, fatto comunque salvo il minimo di 5 unità assumibili in aziende con meno di 50 dipendenti.

Con il presente rinnovo del CCNL le Parti concordano sulla possibilità di integrare il “part-time verticale” fino al massimo del 20% dell'organico riferito al conducente taxi specifico per turnazioni in orario disagiato svolto in giornata festiva, in giornata feriale se dalle ore 20 alle 6. In questi casi viene prevista una maggiorazione oraria del 15%.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rinvio al D.lgs. n. 81/15 e sue s.m.i.

I lavoratori con contratto a tempo parziale sono computabili agli effetti di cui all'art. 35, legge n. 300/70.

Art. 8 - Contrattazione di 2° livello.

La contrattazione di 2° livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal presente CCNL o dalla legge.

Il contratto collettivo di 2° livello può attivare strumenti di articolazione contrattuali mirati ad assicurare la capacità di aderire alle esigenze del contesto produttivo. Il contratto collettivo di 2° livello può pertanto definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nel CCNL nei limiti e con le procedure previste dal presente CCNL.

Tali specifiche intese modificative sono valide ed esigibili se definite con le RSA/RSU, se costituite, operanti in azienda e di intesa con le OO.SS. territoriali di categoria delle parti stipulanti il vigente CCNL.

Sono titolari della contrattazione di 2° livello le RSA/RSU, se costituite a livello aziendale, e le strutture territoriali/ regionali di tutte la parti stipulanti il presente CCNL.

Oggetto della contrattazione di contenuto economico è l'istituzione di una erogazione correlata ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le Parti, aventi come obiettivi incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico delle imprese.

Al fine della acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le Parti valuteranno preventivamente le condizioni produttive e occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell'andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell'ente economico.

Una volta individuati gli obiettivi, verranno definiti i parametri, i meccanismi e gli importi collegati.

Gli importi di tali erogazioni sono variabili e non predeterminatili e devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento fiscale e contributivo previsto dalla normativa di legge emanata in attuazione del Protocollo 23.7.93 e sue s.m.i.

Gli importi che saranno individuati sono comprensivi della incidenza su tutti gli istituti retributivi diretti e indiretti, non sono utili ai fini del calcolo del TFR e sono assorbiti fino a concorrenza dagli eventuali maggiori importi erogati o da erogare, a livello individuale, per i periodi di riferimento e allo stesso titolo.

L'accordo per il premio avrà durata triennale, cercando di evitare la sovrapposizione delle trattative con quelle del CCNL.

La contrattazione di 2° livello potrà essere attivata a partire dall’1.6.17.

Gli accordi di 2° livello raggiunti in sede di Organismo economico e/o a livello territoriale/regionale, dovranno essere inviati all'Osservatorio Nazionale, costituito da tutte le parti firmatarie del presente CCNL, per la sua validazione e per una verifica della conformità alle regole stabilite dal presente CCNL.

Esemplificazione delle materie delegate alla contrattazione

di 2° livello in via esemplificativa e non esaustive:

- modalità di erogazione e quantificazione ticket-restaurant

- quote ulteriori di salario sociale da destinare a previdenza

complementare

- quote ulteriori da destinare a mutua sanitaria

- modifiche alla organizzazione del lavoro

- individuazione criteri per salario di produttiva etc.

- elementi di welfare integrativo aziendale

Art. 9 - Classificazione.

In relazione alle mansioni svolte i lavoratori sono inquadrati nei seguenti livelli secondo i profili professionali indicati nel presente articolo.

Livello A1) - parametro 100.

Vengono inquadrati in questo livello lavoratori che svolgono mansioni semplici di pulizia, guardiania e custodia degli impianti e l'operaio manovale comune di officina.

Livello B1) - parametro 114.

Vengono inquadrati in questo livello i lavoratori che eseguono mansioni qualificate per le quali sono richieste normali conoscenze: impiegato d'ordine, centralinista e addetto alla sala radio con anzianità inferiore ai 36 mesi, personale qualificato di officina.

Livello C1) - parametro 120.

Vengono inquadrati in questo livello i lavoratori che svolgono mansioni comportanti particolari conoscenze tecniche: centralinista e/o addetto alla sala centrale radio con più di 36 mesi di anzianità aziendale, impiegato d'ordine con esperienza e autonomia, personale specializzato di officina.

Livello C2) - parametro 125.

Vengono inquadrati in questo livello i lavoratori che svolgono mansioni comportanti una specifica capacità professionale quali: conducente taxi se sostituti alla guida e/o collaboratori familiari, secondi autisti, compresi quelli operanti in turni integrativi aggiuntivi o innovativi.

Livello C3) - parametro 130.

Vengono inquadrati in questo livello i lavoratori con specifica capacità professionale quali conducenti taxi titolari di licenza.

Livello D1) - parametro 136.

Vengono inquadrati in questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto e/o responsabili del coordinamento di altri lavoratori: cassiere operatore sistemi informatici, capo turno o coordinatore di sala centrale radio con più di 5 addetti per turno, impiegato amministrativo addetto alle paghe e stipendi.

Livello E1) - parametro 144.

Vengono inquadrati in questo livello i lavoratori in possesso di significativa preparazione professionale e autonomia decisionale con responsabilità di area, reparto o ufficio: analista programmatore, capo officina, capo servizio amministrativo, responsabile dichiarazione redditi.

Livello F1) - parametro 152.

Vengono inquadrati in questo livello i lavoratori con funzioni direttive comportanti decisioni che impegnano l'azienda verso terzi, le amministrazioni e gli enti pubblici e coordinino 1 o più unità operative: direttore del personale, responsabile contabilità generale e stesura bilanci di gestione.

Art. 10 - Aumenti retributivi.

Minimi tabellari.

Gli aumenti salariali e le conseguenti retribuzioni sono stabiliti nei valori indicati nella tabella riportata in fondo al presente articolo (tabella A) e saranno erogati alle decorrenze ivi previste.

Viene riconosciuto un aumento economico di € 65,00 al livello C3) da riparametrare, di cui € 40,00 all’1.12.16 ed € 25,00 all’1.1.18.

Terzo elemento.

Inoltre viene istituito, a far data dall’1.1.17, il “terzo elemento” pari ad € 20,00 come da tabella.

Tale Terzo Elemento sarà retribuito per tutte e 14 le mensilità.

Una tantum.

Le Parti convengono che, a ciascun lavoratore in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo, verrà erogato un importo forfettario di € 240,00 lordo a liv. C3) riparametrato secondo la scala vigente (tabella B).

L'importo di cui sopra sarà erogato in 3 rate secondo i valori e le date previsti dalla tabella B).

La 'una tantum’ non è utile ai fini del calcolo del TFR e degli istituti di retribuzione diretta e indiretta, sia legali che contrattuali, ed è proporzionalmente ridotta sula base dei mesi di effettivo servizio, non considerando le frazioni di mese inferiori a 15 giorni e considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale l'importo della 'una tantum’ verrà riproporzionato sulla base della effettiva prestazione.

Tabella A)


liv.


par.

1.2.15

rinnovo

CCNL


1.12.16

rinnovo

CCNL

1.1.18

3°elemento

1.1.17

A1)

100

1.162,30

30,77

1.193,07

19,23

1.212,30

20,00

B1)

114

1.325,00

35,08

1.360,08

21,92

1.382,00

20,00

C1)

120

1.394,75

36,92

1.431,67

23,08

1.454,75

20,00

C2)

125

1.475,95

38,46

1.514,41

24,04

1.538,45

20,00

C3)

130

1.535,00

40,00

1.575,00

25,00

1.600,00

20,00

D1)

136

1.580,75

41,85

1.622,60

26,15

1.648,75

20,00

E1)

144

1.673,70

44,31

1.718,01

27,69

1.745,70

20,00

F1)

152

1.766,70

46,77

1.813,47

29,23

1.842,70

20,00

Tabella B)



liv.


par.

31.12.16

30.6.17


31.12.17

totale

A1)

100

61,54

61,54

61,54

184,62

B1)

114

70,15

70,15

70,15

210,46

C1)

120

73,85

73,85

73,85

221,54

C2)

125

76,92

76,92

76,92

230,77

C3)

130

80,00

80,00

80,00

240,00

D1)

136

83,69

83,69

83,69

251,08

E1)

144

88,62

88,62

88,62

265,85

F1)

152

93,54

93,54

93,54

280,62

Art. 11 - Orario di lavoro.

L'orario normale di lavoro viene stabilito, di norma, in 40 ore settimanali ad esclusione del conducente taxi per il quale l'orario previsto sarà di 45 ore essendo la loro attività considerata discontinua.

La durata massima settimanale dell'orario di lavoro, fermo restando la durata media di 48 ore, calcolata su base annua ai sensi del D.lgs. n. 66/03, non può superare le 56 ore settimanali, ad eccezione dei conducenti taxi per i quali, per rendere compatibile l'orario con le disposizioni comunali, si può prevedere l'estensione fino al massimo consentito dalla legge. Inoltre le parti stipulanti demandano a livello locale la distinzione dell'effettivo orario di lavoro scorporato dai periodi di sosta e di attesa.

Per i soli operatori taxi l'orario di 45 ore settimanali può prevedere di norma 9 ore di “riposo attivo” (sosta o attesa al carico), tali periodi ai fini retributivi saranno considerati per 1/3.

Viene inoltre istituita, per il solo personale conducente taxi, la “pausa non retribuita” di 30 minuti per turno giornaliero di almeno ore 7,5 (vedi allegato A).

Art. 12 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.

Il lavoratore non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.

È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario contrattuale di cui all'art. 19.

È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22 alle 6, salvo per i lavoratori tecnici che eseguono lavoro notturno in turni avvicendati, per i quali l'orario notturno è quello coincidente con l'orario del terzo turno.

È considerato lavoro festivo quello eseguito nei giorni festivi di cui all'art. 25, nonché quello eseguito la domenica, salvo il caso dei lavoratori per i quali, ai sensi di legge, il riposo compensativo cade in altro giorno; nel qual caso è lavoro festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo.

È considerato lavoro domenicale quello compiuto dal lavoratore avente il giorno di riposo compensativo limitatamente al turno la cui durata ricade interamente nella domenica o che ha inizio nella domenica.

Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione individuale:

1) lavoro straordinario diurno feriale: 25%

2) lavoro straordinario notturno: 50%

3) lavoro straordinario festivo: 65%

4) lavoro straordinario notturno festivo: 75%

5) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi: 50%

6) lavoro notturno in turni avvicendati e non: 25%

Le suddette percentuali non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

La percentuale in corrispondenza del punto 6) non si calcola per i guardiani notturni, per i quali la retribuzione tabellare viene maggiorata del 10%.

Le percentuali di maggiorazione non si applicano per i conducenti taxi.

Le ore straordinarie non possono superare le 2 ore giornaliere e le 12 ore settimanali.

Le prestazioni eccedenti l'orario contrattuale di lavoro di cui al comma 2), art. 11, non potranno superare le 200 ore annue per ciascun dipendente.

Banca Ore.

Le Parti convengono di istituire la banca ore per le ore di straordinario prestate.

La banca ore è costituita da conti individuali secondo la disciplina di seguito definita:

- il lavoratore/ice dovrà esprimere la volontà di accantonare le ore aggiuntive mediante apposita dichiarazione scritta, che avrà validità fino ad eventuale disdetta;

- il lavoratore/ice accantonerà le ore aggiuntive nella propria banca ore e non percepirà la retribuzione per le ore aggiuntive, se non la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario. Allorquando fruirà dei riposi compensativi la sua retribuzione non subirà alcuna decurtazione;

- la fruizione delle ore inserite nel conto individuale avverrà su richiesta scritta del lavoratore da effettuarsi con un preavviso di norma di almeno 7 giorni;

- nel caso non sia rispettato il termine di preavviso, le ore richieste saranno concesse compatibilmente con le esigenze aziendali.

Le ore risultanti a consuntivo al 31 dicembre di ciascun anno restano a disposizione per un ulteriore periodo di 12 mesi, dopo di che saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario.

Art. 13 - Ricorrenze festive.

Sono considerati giorni festivi:

a) le domeniche;

b) le seguenti festività:

1) Capodanno (1° gennaio)

2) Epifania (6 gennaio)

3) lunedì dopo Pasqua

4) anniversario Liberazione (25 aprile)

5) festa del Lavoro (1° maggio)

6) festa della Repubblica (2 giugno)

7) Assunzione (15 agosto)

8) Ognissanti (1° novembre)

9) Immacolata Concezione (8 dicembre)

10) S. Natale (25 dicembre)

11) S. Stefano (26 dicembre)

12) festività del S. Patrono

In quelle località in cui la festa del Patrono coincida con altre festività di cui alle lett. a) e b), le Associazioni territoriali stabiliranno una giornata di festività sostitutiva quella del Patrono, in modo di mantenere invariato il numero delle festività delle citate lett. a) e b).

Soltanto nel caso in cui le ricorrenze festive di cui alle lett. a) e b) cadano in giornata di riposo settimanale spetta, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari alla retribuzione giornaliera.

Il trattamento di tutte le festività non lavorate, di cui al presente articolo, è compreso nel trattamento retributivo mensile.

Nel caso in cui gli istituti previdenziali corrispondano ai lavoratori, assenti per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, un trattamento per le festività di cui al presente articolo, l'azienda dovrà corrispondere solo la differenza tra tale trattamento e l'intero compenso per festività.

Festività abolite (legge 5.3.77 n. 54 e DPR 28.12.85 n. 792).

Per quanto riguarda la festività civile (4 novembre) la cui celebrazione è stata spostata alla domenica, al lavoratore, che in detta giornata presti la propria opera, compete, oltre al normale trattamento economico, un importo pari a 1/26 della retribuzione globale mensile.

Lo stesso trattamento compete nel caso in cui il 4 novembre coincida con il riposo settimanale.

Ai lavoratori non conducenti taxi verranno concessi indipendentemente dalla effettiva prestazione 4 giorni di riposo compensativo frazionabili anche a ore in sostituzione delle 4 ex festività religiose che potranno essere assegnati nel corso di ciascun anno compatibilmente alle esigenze aziendali.

Art. 14 - Ferie.

Il lavoratore ha diritto ogni anno a un periodo di ferie retribuite:

-pari a 22 giorni lavorativi nell’ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 5 giornate (settimana corta);

-pari a 26 giorni nella ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 6 giornate.

In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso per le ferie stesse.

Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti 12simi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità.

La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero, mentre non sarà considerata la frazione inferiore a 15 giorni.

Al lavoratore, che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa, spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese di servizio prestato.

In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti 12simi quanti sono i mesi di anzianità.

In caso di festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le Parti, contemporaneamente per reparto, per scaglione o individualmente.

L'impresa assicurerà, comunque, al lavoratore per ogni anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) il godimento di 2 settimane di ferie nel periodo 1° giugno - 30 settembre.

Per gli operatori conducenti taxi l'utilizzo del periodo di ferie dovrà, in ogni caso, tenere conto delle specifiche normative comunali.

Dato lo scopo sociale e di recupero psicofisico delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che, nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno.

Art. 15 - Indennità varie e domenicale.

Indennità domenicale.

Viene istituita una indennità domenicale da riconoscere ai lavoratori (con esclusione dei conducenti taxi) pari ad € 10,00 giornaliere.

Maneggio denaro.

A far data dall’1.1.17 al personale non conducente taxi che normalmente ha maneggio di denaro con oneri per errore sarà corrisposta mensilmente una indennità nella misura del 3% della retribuzione. L’indennità compete anche nella ipotesi che la continuità del maneggio sia interrotta dalle alternanze di turni.

La predetta indennità che ha carattere esclusivamente risarcitorio non è utile ai fini della incidenza di tutti gli istituti contrattuali e non entra a far parte del TFR.

Art. 16 - Doveri dei lavoratori.

Il lavoratore ha l'obbligo di:

-eseguire con la massima diligenza il compito a lui affidato, assumendone la personale responsabilità e attenendosi alle direttive dalla impresa fissate con ordini di servizio o con particolari disposizioni;

-osservare l'orario di lavoro, in particolare i lavoratori impegnati su più turni a rotazione non potranno abbandonare la posizione di lavoro se non rilevati dal lavoratore subentrante e, in assenza dello stesso, garantire per almeno 2 ore la copertura del servizio in attesa dei necessari interventi aziendali;

-comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti dei superiori, colleghi e pubblico;

-avere la massima cura di tutti gli apparecchi, oggetti, locali, dotazioni personali di proprietà della impresa, rispondendo pecuniariamente, salvo le maggiori responsabilità dei danni arrecati per accertata sua colpa, mediamente trattenute sulla retribuzione previa comunicazione scritta del relativo addebito;

-osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l'impresa porterà a sua conoscenza, nonché tutte le particolari disposizioni a riguardo emanate dall’impresa stessa.

Art. 17 - Ritiro patente.

L'autista al quale sia dall'Autorità, per motivi che non comportano il licenziamento in tronco, ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 6 mesi in aspettativa non retribuita senza percepire retribuzione alcuna.

L'autista durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori e in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale viene a prestare servizio.

Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti oppure l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'impresa lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso all'autista verrà corrisposto il TFR di cui all'art. 32 secondo la retribuzione percepita nel livello cui il lavoratore apparteneva prima del ritiro della patente.

Art. 18 - Congedo di maternità e congedo parentale.

Fermo restando quanto previsto dal D.lgs. n. 151/01 e s.m.i. in materia di congedo parentale, al fine di garantire una maggiore flessibilità dello stesso e per favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, tenendo anche conto della funzionalità organizzativa aziendale, le Parti stabiliscono, ai sensi dall'art. 1, comma 339), lett. a), legge 24.12.12. n. 228, le modalità di fruizione oraria del congedo parentale, i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa come di seguito indicato:

a)ai soli fini del computo del congedo parentale la durata dell'orario giornaliero di lavoro è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell'orario contrattuale settimanale nazionale o aziendale ove esistente;

b)gli importi orari del trattamento economico si determinano dividendo la retribuzione giornaliera per la durata dell'orario giornaliero come determinato dalla lett. a);

c)la fruizione dei permessi di cui al presente articolo è riconosciuta:

1)per il personale amministrativo per multipli di 1 ora, e comunque non inferiore a 2 ore;

2)per il restante personale (personale operativo e/o turnista) in misura pari alla metà dell'orario giornaliero di cui alla lett. a).

Le suddette modalità di fruizione dei congedi parentali spettano anche in caso di adozioni e affidamenti.

Salvo casi di oggettiva impossibilità il lavoratore che richiede il congedo parentale deve preavvisare il datore di lavoro con un termine:

-non inferiore a 1 giorno nei casi di fruizione giornaliera, indicando l'inizio e la fine del periodo richiesto;

-non inferiore a 1 giorno nei casi di cui alla lett. c), punto 1);

-non inferiore a 2 giorni per il restante personale di cui alla lett. c), punto 2).

Durante il periodo di congedo il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa della attività lavorativa, in tali casi il lavoratore può richiedere di essere assistito da un rappresentante della O.S. alla quale aderisce o conferisce mandato e il mancato raggiungimento di un accordo non potrà determinare discriminazione.

Art. 19 - Rapporti sindacali.

Le Parti ritengono importante il rafforzamento del modello partecipativo in considerazione del contesto di riferimento, caratterizzato dalla globalizzazione e dalla liberalizzazione dei mercati, che comporta la necessità di far fronte alla crescente concorrenzialità, sostenendo continui processi di adeguamento industriale, organizzativo e tecnologico, contemperando le esigenze aziendali di mantenimento di elevati livelli di qualità, efficienza ed efficacia, al diritto dei lavoratori, al miglioramento delle condizioni di lavoro e dello sviluppo e della loro valorizzazione professionale.

Conseguentemente, il sistema delle relazioni industriali è finalizzato a perseguire:

- l'informazione preventiva

- la consultazione

- la possibilità di attuare modelli partecipativi

Per quanto sopra le Parti intendono adottare un modello innovativo di Relazioni industriali incentrato sulla partecipazione, quale efficace strumento per la gestione attiva dei processi di cambiamento e per garantire, in una ottica di valori e obiettivi comuni, il perseguimento di scelte il più possibile condivise; le procedure di gestione congiunta delle problematiche occupazionali; l’individuazione di tematiche di rilevante interesse oggetto di specifici approfondimenti. Un moderno e innovativo sistema di relazioni industriali per consentire di fare del lavoro e della impresa leve importanti e confermare altresì i corpi intermedi della società come fattori centrali del sistema produttivo e in generale di tutto il Paese.

Le Parti sottolineano l'importanza della piena applicazione dei diritti di informazione, consultazione, partecipazione, definizione delle materie di interesse reciproco con la più ampia lettura delle disposizioni normative in essere a partire dal D.lgs. n. 25 del 6.2.07.

Le Parti ritengono che il sistema delle relazioni industriali, così come innovato, è altresì rivolto anche alla composizione delle controversie collettive e alla prevenzione dei conflitti, per cui si impegnano a rispettare le norme sottoscritte e che esse siano coerentemente applicate ad ogni livello.

Le Parti si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché ad ogni livello siano evitate azioni o rivendicazioni tese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo nel presente contratto, fatta eccezione per quanto espressamente rinviato, dal presente contratto, a livello aziendale o territoriale.

Art. 20 - Permessi e aspettative per cariche sindacali.

I permessi retribuiti da distribuirsi fra le strutture sindacali aziendali vengono stabiliti in misura annua di 2 ore per ciascun dipendente. Detti permessi assorbono quelli retribuiti previsti dall'art. 23, legge 20.5.70 n. 300.

I lavoratori membri degli Organi direttivi delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni sindacali nazionali di categoria e dei Sindacati nazionali, regionali e provinciali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, dietro esibizione del documento di convocazione degli Organi di cui sopra, hanno diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, a permessi retribuiti per partecipare alle riunioni degli Organi stessi e delle delegazioni per l'espletamento delle loro funzioni.

I nominativi dei componenti degli Organi direttivi di cui sopra dovranno essere tempestivamente comunicati all'azienda.

Tali permessi saranno concessi per un massimo di 24 giorni all'anno per ciascun componente dei predetti Organi.

Ove alle dipendenze di una stessa azienda vi siano più lavoratori che ne possano beneficiare, i permessi che saranno concessi ai singoli si sommano e nel complesso non potranno superare il massimo di 48 giorni all’anno.

Art. 21 - Assemblee.

Le assemblee, di cui all'art. 20, legge n. 300/70, possono essere convocate dalle OO.SS. stipulanti il presente contratto.

Art. 22 - Affissioni e comunicati.

Le Federazioni nazionali, le Organizzazioni territoriali e le Rappresentanze sindacali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto hanno diritto di affiggere in appositi spazi, predisposti all'interno della azienda e in luogo accessibile a tutti i lavoratori, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 23 - Contributi sindacali.

L'azienda provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali ai dipendenti che ne rilascino delega scritta consegnata o fatta pervenire all'azienda.

La delega conterrà l'indicazione del contributo da trattenere e la O.S. cui l'azienda dovrà versarlo.

Le trattenute, che sono fissate nella misura dello 0,70% del minimo tabellare e della indennità di contingenza, saranno effettuate ogni mese.

La trattenuta cesserà dal mese successivo a quello nel quale sarà pervenuta la revoca all'impresa.

Le quote sindacali trattenute dalla azienda, salvo diversi sistemi già concordati e in atto nelle singole aziende saranno versate sui conti correnti postali o bancari indicati da ciascun sindacato.

Art. 24 - Procedure e sedi di composizione delle controversie.

Le Parti, riaffermando il comune convincimento che un positivo andamento delle relazioni sindacali vada correlato anche alla predisposizione di idonei strumenti che privilegino ed antepongano i momenti di esame e verifica delle varie problematiche alle fasi di conflittualità e che, comunque, le eventuali divergenze in merito alla interpretazione delle norme contrattuali e di legge disciplinanti il rapporto di lavoro devono essere rimesse per la loro definizione alle parti stipulanti, convengono di attenersi alle procedure di seguito indicate per la composizione delle controversie.

Quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro può chiedere che la questione venga esaminata tra la competente Direzione e la RSA interessata.

Qualora si tratti di controversia plurima la richiesta di instaurare la presente procedura può essere assunta dalla RSA/RSU se costituite.

Per controversie plurime si intendono le vertenze sui diritti derivanti da contratto e/o da leggi e riguardanti una pluralità di lavoratori.

La richiesta di esame della questione avviene per iscritto tramite la presentazione di apposita domanda che deve contenere l'indicazione della norma in ordine alla quale si intende proporre reclamo e i motivi del reclamo stesso.

La competente Direzione, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda, fissa un incontro con il lavoratore e le RSA interessate per l'esame della controversia.

Al termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale.

Art. 25 - Livello territoriale.

In caso di controversia plurima insorta a livello di unità produttiva le questioni non risolte saranno esaminate in un incontro a livello territoriale tra i rappresentanti della associazione datoriale interessata e le rispettive OO.SS. territoriali aderenti alle OO.SS. nazionali firmatarie del contratto.

Tale incontro dovrà essere svolto entro i 10 giorni successivi alla formalizzazione della conclusione dell'esame in sede di unità produttiva.

Al termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale.

Art. 26 - Livello nazionale.

Permanendo il disaccordo, la controversia plurima sarà sottoposta all'esame delle competenti OO.SS. nazionali, che si incontreranno entro i 10 giorni successivi.

Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, i lavoratori interessati non potranno adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia plurima, né si potrà fare ricorso ad agitazioni del personale di qualsiasi tipo, né da parte aziendale verrà data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima.

Art. 27 - Permessi.

Al lavoratore che ne faccia domanda le aziende possono accordare brevi permessi per giustificati motivi con facoltà di non corrispondere la relativa retribuzione, in ragione di 1/26 della retribuzione stessa mensile, per ogni giornata di assenza dal lavoro.

In occasione della nascita di un figlio sarà concessa al lavoratore 1 giornata di permesso retribuito, che dovrà essere goduta entro 15 giorni dall’evento.

Al lavoratore che ne faccia domanda le aziende, nel caso di decessi (genitori, fratelli, coniuge, figli), accorderanno un permesso retribuito di giorni 3, sempreché tale circostanza non si verifichi in periodi di ferie e malattia del lavoratore, 4 giorni retribuiti, se il decesso si è verificato fuori provincia.

Tali permessi non si computano nell'annuale periodo di ferie.

Art. 28 - Aspettativa.

Al lavoratore che ne faccia richiesta, per giustificato motivo di carattere privato, familiare e di studio, l'azienda potrà concedere un periodo di aspettativa non retribuita, anche suddiviso su più periodi fino ad un massimo complessivo di 18 mesi nell'arco del periodo lavorativo all'interno della stessa azienda, con sospensione del rapporto di lavoro a tutti gli effetti.

I lavoratori potranno usufruire di periodi di aspettativa fino ad un massimo del 20% dell'organico.

Art. 29 - Assenze.

Tutte le assenze devono essere comunicate, salvo il caso di giustificato impedimento, entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza, ai rappresentanti aziendali a tale scopo designati e comunicati dalla Direzione aziendale.

Le assenze non giustificate potranno essere oggetto dei provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 47.

Art. 30 - Congedo matrimoniale.

Al lavoratore/ice, che contrae matrimonio, unione civile o convivenza di fatto, di cui alla legge 20.5.16 n. 76, sarà concesso un congedo di 15 giorni di calendario retribuiti, dedotto quanto corrisposto per tale titolo dall'INPS. Tale congedo non si computa nell'annuale periodo di ferie.

Art. 31 - Trattamento di malattia e infortunio.

L'assenza per malattia deve essere comunicata, salvo il caso di giustificato impedimento, entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza, ai rappresentanti aziendali a tale scopo designati e comunicati dalla Direzione aziendale.

L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata alla impresa entro il normale orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve consegnare nel termine di cui al successivo comma.

Il lavoratore in ogni caso è tenuto a consegnare o far pervenire il protocollo di malattia entro 2 giorni dalla data del rilascio.

Il diritto alla conservazione del posto in caso di malattia viene a cessare qualora il lavoratore con più periodi di malattia raggiunga in complesso 12 mesi di assenza nell'arco di 36 mesi consecutivi. Ai fini del trattamento di cui sopra si procede al cumulo dei periodi di assenza per malattia che precedono l'ultimo giorno di malattia considerato.

Nei casi di infortunio la conservazione del posto è garantita fino a guarigione clinica e i relativi periodi non si computano ai fini della conservazione del posto per malattia.

Superati i limiti di conservazione del posto, l'azienda, su richiesta del lavoratore, concederà un periodo di aspettativa non superiore a 4 mesi durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti senza decorrenza della retribuzione e di alcun istituto contrattuale. Detto periodo di aspettativa potrà essere richiesto una sola volta nell'arco della attività lavorativa con la stessa impresa.

Decorsi i limiti di cui sopra, l'impresa, ove proceda al licenziamento del lavoratore, corrisponderà il TFR e l'indennità sostitutiva di preavviso e quant'altro eventualmente maturato.

Qualora il lavoratore non possa riprendere il servizio oltre i suddetti termini, lo stesso potrà risolvere il contratto di lavoro con diritto alla sola indennità di fine rapporto. Ove ciò non avvenga, e l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità.

Per i casi di TBC, fatte salve le condizioni più favorevoli previste dal presente articolo, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

In presenza di gravi patologie del lavoratore, come individuate nell'elenco di cui all'art. 2, comma 1), lett. d) del Regolamento di cui al DM n. 278/00, il calcolo del periodo di comporto è sospeso, così come nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, morbo di Cooley, distrofie muscolari e altre malattie patologiche degenerative, periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati e permessi ai sensi della legge n. 104/92.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 5, legge n. 300/70, per quanto concerne il controllo delle assenze per malattia, le Parti concordano quanto segue:

- il lavoratore assente per malattia è tenuto fin dal 1° giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro ai sensi del comma 1) del presente articolo in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19;

- nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su iniziativa dell'ente preposto al controllo di malattia in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali previa comunicazione ai lavoratori;

- sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni e accertamenti specialistici, nonché per visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda.

In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopra indicati, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento, l'assenza si considera ingiustificata.

Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio deve essere tempestivamente comunicato alla impresa e contestualmente confermato per iscritto.

Al termine della malattia o dell'infortunio il lavoratore deve presentarsi immediatamente nel suo abituale posto di lavoro.

Il lavoratore, che risulti assente alle visite di controllo effettuate nelle fasce orarie predeterminate, decade dal diritto alla integrazione da parte dell'azienda per lo stesso periodo per il quale l'INPS non erogherà l'indennità di malattia e il lavoratore decade dal diritto alla retribuzione per tutto il periodo di malattia.

Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di altra attività lavorativa durante l'assenza.

Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito senza giustificata ragione sanitaria il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda. Diversamente l'assenza sarà considerata ingiustificata.

Resta inteso che la predetta norma sarà adeguata in relazione a provvedimenti di legge che successivamente al presente Accordo statuiranno sull'argomento.

Trattamento economico di malattia.

A tutti i lavoratori viene riconosciuto il 100% per i primi 6 mesi della retribuzione globale netta e il 50% per gli ulteriori 6 mesi della retribuzione globale netta, dedotti gli importi eventualmente corrisposti dall'INPS, fermo restando i criteri relativi al calcolo dell’assenza di cui al comma 4).

Uguali diritti spetteranno al lavoratore nel periodo di preavviso e fino alla scadenza del periodo stesso.

Per l'assistenza di malattia a favore del lavoratore si provvede a termini delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data del presente contratto.

Conducente di automezzo.

Per le assenze per cause di malattia competerà:

-a partire dal 1° giorno lavorativo di assenza, fino al 180° giorno, una integrazione del trattamento INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione globale netta.

Il trattamento economico di cui sopra verrà corrisposto dalla azienda con deduzione di tutte le somme che il lavoratore ha diritto a riscuotere da parte dell'Istituto assicuratore ed è subordinato al riconoscimento della malattia da parte dell'Istituto stesso.

Relativamente al trattamento economico per infortunio, le Parti confermano che l'azienda integra, a partire dal 1° giorno e fino alla guarigione clinica, l'indennità per inabilità temporanea erogata dall'INAIL ai sensi di legge fino a raggiungere il 100% della retribuzione globale.

Art. 32 - Lavoratori studenti.

I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio o di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale e universitaria, statali, parificate e legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.

I lavoratori di cui al comma 1) hanno inoltre diritto, su loro richiesta, a 150 ore annue di permesso retribuito per la frequenza effettiva dei corsi, nel limite della durata ordinaria del corso (sono pertanto esclusi i fuori corso).

I lavoratori dovranno fornire all’azienda il certificato di frequenza scolastica e/o universitaria.

Tale diritto potrà essere esercitato nel corso di ogni anno da non più del 3% del numero di dipendenti in forza alla azienda al 1° marzo di ciascun anno, senza pregiudizio per il normale andamento della attività produttiva. Tale percentuale è ridotta al 2% per gli universitari e soltanto nelle aziende con più di 16 dipendenti.

Per le aziende che occupano un numero di dipendenti compreso tra 10 e 15 dovrà essere consentita la possibilità di partecipazione ai corsi di 1 lavoratore per ciascun anno.

I lavoratori di cui al comma 1) hanno diritto a permessi sulla misura di:

-5 giorni per il conseguimento del diploma di licenza elementare;

-8 giorni per il conseguimento del diploma di licenza media inferiore;

-10 giorni per il conseguimento del diploma di licenza media superiore;

-2 giorni per ciascun esame universitario (non applicabile in caso di esame ripetuto).

Art. 33 - Volontariato.

I lavoratori che fanno parte di associazioni di volontariato iscritte negli appositi registri regionali e provinciali hanno diritto di usufruire, compatibilmente con l'organizzazione aziendale, di forme di flessibilità dell'orario e turnazione agevolata, in recepimento dell'art. 17, legge 11.8.91 n. 266.

L'azienda può inoltre concedere, dopo aver valutato le esigenze di servizio, un periodo di aspettativa di durata non superiore a 1 anno, ai lavoratori che ne facciano richiesta in quanto aderenti alle associazioni di volontariato di cui alla legge 11.8.91 n. 266.

Durante la suddetta aspettativa il rapporto di lavoro si intende sospeso a tutti gli effetti, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità.

Art. 34 - Tutela delle persone tossicodipendenti,

degli etilisti e malati di AIDS.

I lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato dalle competenti strutture pubbliche, lo stato di tossicodipendenza e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i Servizi sanitari delle USL o di altre Strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative e retributive è dovuta alla esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a 18 mesi.

L'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa non retribuita, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza di anzianità.

In alternativa alla aspettativa di cui sopra possono essere concessi permessi non retribuiti per brevi periodi, la durata dei quali è determinata dalla struttura terapeutica, qualora quest'ultima riconosca il valore positivo del lavoro, in quanto parte integrante della terapia e pertanto preveda il mantenimento dell'interessato nell'ambiente che lo circonda. In tal caso saranno valutate con favore le domande intese ad ottenere l'applicazione del lavoratore presso Uffici più vicini alla struttura terapeutica di cui sopra, nonché alle mansioni più adeguate alla condizione dello stesso.

I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del familiare tossicodipendente qualora il Servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.

Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1) è consentito il ricorso all’assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 2), lett. b), legge 18.4.62 n. 230.

Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psicofisici e attitudinali per l'accesso all'impiego, nonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi.

In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi.

In applicazione della legge n. 135/90 le aziende si impegnano a non effettuare sul personale accertamenti sanitari finalizzati alla individuazione della patologia di immunodeficienza. Si impegna altresì a garantire il posto di lavoro e la riservatezza, favorendo nel contempo l'inserimento nell'ambiente lavorativo, accordando turni di lavoro, orari anche individuali, mansioni che agevolino le terapie.

Le Parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dal DPR 9.10.90 n. 309 e s.m.

Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle Strutture e dagli Organismi pubblici competenti.

Saranno garantite, con riferimento alla legge n. 162/90, le agevolazioni previste per gli affetti da etilismo, che optano per il progetto di recupero presso le Strutture abilitate.

Per i lavoratori a tempo indeterminato, etilisti, trovano applicazione le disposizioni del presente articolo.

Art. 35 - Tutela dei dipendenti disabili e loro familiari.

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, adottivi o affidatari, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1), legge 5.2.92 n. 104, hanno diritto al prolungamento del congedo parentale fino a 12 anni di vita del bambino con una indennità economica pari al 40%. Le Parti si impegnano a seguire con attenzione l'evoluzione legislativa, impegnandosi ad adeguare gli interventi necessari.

I soggetti di cui al comma 1) possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa, il prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa, di 2 ore di permesso giornaliero retribuiti fino al compimento del 3° anno di vita del bambino.

Successivamente al compimento del 3° anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il 3° grado, convivente, hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche in maniera continuativa od oraria a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

Ai permessi di cui ai commi 2) e 3) che si cumulano con quelli previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204/71, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7, nonché quelle contenute negli artt. 7 e 8, legge 9.12.77 n. 903.

Il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il 3° grado con handicap, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

La persona con handicap maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui al comma 2) e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede senza il proprio consenso.

Allo scopo di favorire l'inserimento di lavoratori disabili in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, le Aziende si adopereranno per individuare, sentiti i RLS, interventi atti a trovare gli “accomodamenti ragionevoli” per consentire ai lavoratori disabili il pieno svolgimento delle attività lavorative, anche attivando idonee iniziative previste dalle disposizioni di legge.

Le Parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dalla legge 5.2.92 n. 104.

Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme, si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle Strutture e dagli Organismi pubblici competenti.

Al fine di contemperare il diritto alla assistenza con le normali esigenze organizzative e tecnico-produttive della impresa, al lavoratore che fruisce di permessi legge n. 104/92 il datore di lavoro potrà richiedere la programmazione delle giornate e/o degli orari in cui se ne prevede la fruizione. La programmazione dovrà essere comunicata 6 giorni prima della fruizione.

Il lavoratore ha la facoltà di modificare le giornate e/o gli orari in precedenza programmati per la fruizione dei permessi, dandone immediato avviso qualora la programmazione indicata su base di idonea documentazione comprometta il diritto del disabile a una effettiva assistenza.

Art. 36 - Violenza di genere.

Sulla base e ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, D.lgs. n. 80/15, la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, può astenersi dal lavoro, per motivi connessi al percorso di protezione, per un periodo massimo di 3 mesi. La lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a 7 giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione necessaria ad attestare l'inserimento nel percorso di protezione.

Il periodo di congedo è retribuito con una indennità pari all'ultima retribuzione, è coperto da contribuzione figurativa ed è computato ai fini della anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della 13a mensilità e del TFR e non è assoggettato ai limiti indicati all'art. 31. La lavoratrice può usufruire del congedo su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di 3 anni. Per quanto riguarda la fruizione oraria si rimanda a quanto previsto a tale proposito dall'art. 18 (Fruizione oraria congedi parentali).

La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.

La Società si impegna a garantire l'esercizio del diritto di cui al presente articolo. In caso di violenza sessuale subita al di fuori del luogo di lavoro, la Società si impegna a dare precedenza ad eventuali richieste di trasferimento in altra città o sede di lavoro presentate dalle vittime del sopruso.

Art. 37 - Dignità della persona, molestie e violenza nei luoghi

di lavoro.

Le Parti, in recepimento di quanto previsto dall'Accordo-quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro del 25.1.16, sottoscritto da CGIL, CISL, UIL e CONFINDUSTRIA, ritengono inaccettabile ogni atto e comportamento che si configuri come molestie o violenza nel luogo di lavoro, e si impegnano ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere.

Le Parti si impegnano in sede di stesura a definire un codice nazionale di comportamento contro le molestie sessuali e il mobbing.

Art. 38 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto senza preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:

- livv. A1), B1), C1): 30 giorni

- livv. C2), C3), D1): 60 giorni

- livv. E1), F1): 90 giorni

Nel caso di dimissioni da parte del lavoratore i termini di cui innanzi sono ridotti al 50%.

I termini di disdetta decorreranno dalla data della effettiva comunicazione.

La Parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Il datore di lavoro ha diritto di trattenere, su quanto sia da lui dovuto al lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.

Il periodo di preavviso lavorato sarà computato nel TFR.

È in facoltà della Parte che riceve la disdetta ai sensi del comma 1) di interrompere il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze della azienda.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto.

Art. 39 - Trattamento di fine rapporto (TFR) - legge n. 297/82.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetta il TFR ai sensi della legge n. 297/82.

Sono elementi utili ai fini della determinazione del TFR gli istituti tassativamente sotto indicati:

1) paga tabellare conglobata

2) aumenti periodici di anzianità

3) eventuali aumenti di merito e/o superminimi

4) tredicesima mensilità

5) quattordicesima mensilità

6) indennità non occasionali

Restano ferme le esclusioni previste dal presente contratto, nonché quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.

Art. 40 - Indennità in caso di morte.

In caso di morte del lavoratore l'indennità di licenziamento e quella sostitutiva del preavviso devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado.

In mancanza delle persone indicate al comma 1) e salve diverse disposizioni testamentarie, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima ai sensi dell'art. 2122 CC. Resta fermo che verranno liquidate agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la 13a mensilità o le frazioni di essa e ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore in caso di normale licenziamento.

Art. 41 - Cessione, trasformazione, fallimento

o cessazione dell'azienda.

La cessione o la trasformazione della azienda in qualsiasi modo non risolve di per sé il contratto di lavoro e il personale conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, salvo la facoltà di ciascun lavoratore di chiedere la liquidazione del TFR e di iniziare ‘ex novo’ un altro rapporto di lavoro.

In caso di fallimento della ditta, seguito da licenziamento del lavoratore o in caso di cessazione della azienda, il lavoratore avrà diritto alla indennità di preavviso e al TFR stabilito nel presente contratto come per il caso di licenziamento.

Art. 42 - Corresponsione della retribuzione.

La corresponsione della retribuzione, sempreché la prestazione non sia stata per un periodo inferiore, verrà effettuata posticipatamente a mese. Eventuali variazioni a dette modalità di pagamento o concessioni di acconti verranno concordate con le strutture sindacali aziendali. Il pagamento deve essere comunque effettuato entro il 10° giorno utile dalla scadenza del periodo di paga.

Il lavoratore ha diritto di reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o prospetto, nonché sulla qualità legale della moneta, a condizione che avanzi tale reclamo all'atto del pagamento per gli errori puramente contabili e di inquadramento.

Il datore di lavoro sulla busta paga dovrà fare esplicito riferimento agli estremi del presente contratto.

Le Parti concordano che, al fine di cogliere le notevoli differenze esistenti sul territorio e nei diversi settori di attività, si rende necessario definire una soglia salariale minima nazionale per i vari livelli di inquadramento, nonché una forma retributiva che consenta a tutte le imprese cooperative di rientrare nell'ambito della applicazione contrattuale.

Per rispondere a questi problemi le Parti concordano, in alternativa alla retribuzione così come disciplinata dal presente contratto, di stabilire un compenso orario comprendente l'insieme dei seguenti istituti: base retributiva, minimo tabellare conglobato (paga base e contingenza), eventuali superminimi individuali e, dove previsti, anche gli aumenti periodici di anzianità.

La retribuzione, calcolata sulla base degli attuali valori di riferimento dei CCNL, è così strutturata:

- la retribuzione oraria si ottiene dividendo gli elementi mensili della retribuzione per 173 per i lavoratori a orario settimanale di 40 ore e divisore orario 195 per gli operatori taxi a 45 ore settimanali;

- la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo:

a)per 26 gli elementi mensili della retribuzione per i lavoratori con orario settimanale articolato su 6 giorni;

b)per 22 per i lavoratori con orario settimanale distribuito su 5 giorni.

Art. 43 - Aumenti periodici di anzianità.

A decorrere dall’1.4.08 il lavoratore, con esclusione dei conducenti taxi, ha diritto, per ogni biennio di servizio effettivamente prestato, a un aumento di anzianità nei seguenti valori a seconda del livello di appartenenza:

- liv. A1): € 25,00

- liv. B1): € 28,00

- liv. C1): € 30,00

- liv. C2): € 31,00

- liv. C3): € 32,00

- liv. D1): € 33,00

- liv. E1): € 34,00

- liv. F1): € 36,00

Gli aumenti periodici decorrono dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quelli in cui si compie il biennio di servizio.

Qualora però i giorni nel mese in cui si compie il biennio di servizio - oltre il termine di compimento del biennio stesso - siano superiori a 15, il mese si considera convenzionalmente interamente lavorato e lo scatto, di conseguenza, viene anticipato al 1° giorno del mese stesso.

Il lavoratore ha diritto di maturare un massimo di 7 aumenti periodici di anzianità.

Gli aumenti corrisposti per il titolo di cui sopra non possono essere assorbiti da eventuali aumenti di merito, così come questi non possono essere assorbiti da aumenti per anzianità maturati e da maturare.

Art. 44 - Tredicesima mensilità.

L'azienda corrisponderà una 13a mensilità pari alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore entro il 20 dicembre di ogni anno. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti 12simi dell'ammontare della 13a mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato. Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori a 15 giorni.

Art. 45 - Quattordicesima mensilità.

L'azienda corrisponderà una 14a mensilità pari alla retribuzione globale mensile entro il 15 luglio di ogni anno.

Per quanto riguarda il personale conducente taxi tale istituto avrà decorrenza a partire dall’1.7.08 (50%) e dall’1.7.09 (rimanente 50%), che potrà essere erogato anche ripartendola ‘pro quota’ nelle 12 mensilità.

Per le altre mansioni lavorative in fase di prima applicazione è prevista la decorrenza della intera quota della 14a a far data dall’1.7.08.

Per quanto riguarda il personale conducente taxi tale istituto non si applica a far data dall’1.7.14.

Art. 46 - Risarcimento dei danni.

L'autista è responsabile e risponderà, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore, degli eventuali danni al veicolo affidatogli che siano a lui imputabili. Così dicasi delle contravvenzioni a lui imputabili per negligenza grave e reiterata.

Il pagamento del danno avverrà mediante trattenuta mensile per importo non superiore al quinto della retribuzione globale e la documentazione relativa al costo della riparazione sarà sottoposta al controllo delle strutture sindacali aziendali e territoriali firmatarie del presente CCNL.

A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario e, in caso contrario, immediatamente deve darne avviso all'azienda.

Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia, nonché lo stivaggio dei bagagli dei passeggeri, con esclusione delle operazioni di facchinaggio.

Dette prestazioni rientrano nell'orario normale di lavoro.

I conducenti di taxi che guidano l'autovettura ricevuta in uso dalla azienda, in caso di danni al veicolo e a terzi, ove non diversamente disciplinato dal Regolamento interno, risponderanno dei danni e del costo della riparazione proporzionalmente alle responsabilità imputabili.

Restano ferme le norme di cui sopra per dette mansioni anche se eseguite da altro personale.

Art. 47 - Norme disciplinari.

Nello svolgimento del rapporto di lavoro i diritti e i doveri delle Parti discendono dalla legge e dai principi generali di diritto e dai regolamenti comunali.

Il lavoratore deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere un contegno consono alla dignità della sua funzione, vale a dire:

1)usare l'attività e diligenza richiesta dalia natura della prestazione dovuta;

2)osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dalla Azienda e dai collaboratori di questa, dai quali gerarchicamente dipende;

3)non trattare affari per proprio conto o di terzi, in concorrenza con l'azienda, non divulgare notizie attinenti alla organizzazione e ai metodi di lavoro della azienda, non farne uso in modo da poter arrecare ad essa pregiudizio;

4)rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo della presenza;

5)rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante l'affissione nei locali di lavoro;

6)aver cura degli oggetti, macchinari e strumenti o quanto altro a lui affidato.

Le mancanze del lavoratore possono essere punite, a seconda della gravità con:

a) rimprovero

b) rimprovero scritto

c) multa non superiore a 8 ore di paga base

d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10

giorni

e) licenziamento con preavviso e con TFR

f) licenziamento senza preavviso e con TFR

Il licenziamento di cui alla lett. e) si può tra l'altro applicare nei confronti di quei lavoratori che siano incorsi per almeno 3 volte nel corso di 2 anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 2 giorni o, nello stesso periodo di tempo, abbiano subito sospensioni per 30 giorni complessivamente, anche se non conseguenti a inosservanza dei doveri di cui al comma precedente.

L'Azienda non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato per iscritto l'addebito e senza averlo sentito a sua discolpa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante della associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Il provvedimento di cui alla lett. f) viene adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze che non consentano la prosecuzione del rapporto di lavoro.

In ogni caso i provvedimenti disciplinari di cui ai punti b), c) e d) non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

Fermo restando quanto disposto dalla legge 15.7.96 n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro.

Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare di cui ai punti b), c) e d) ed eccezion fatta per le contestazioni comportanti i provvedimenti di cui ai punti e) ed f) del precedente comma 3), può promuovere, nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell'Associazione alla quale si è iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite la Direzione Territoriale del Lavoro e della Massima occupazione, di un Collegio di Conciliazione e Arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle Parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'Ufficio Territoriale del Lavoro. La situazione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.

L'importo delle multe di cui al punto c) verrà versato a favore di eventuali istituzioni assistenziali aziendali e, in mancanza, all'INPS.

Qualora il datore di lavoro non provveda entro 10 giorni dall'invito rivoltogli dalla Direzione Territoriale del Lavoro a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.

Art. 48 - Condizioni di miglior favore.

Gli aumenti previsti dal presente contratto assorbono fino a concorrenza eventuali superminimi, assegni ‘ad personam’ o altri compensi. Le condizioni individuali complessive di miglior favore nell'ambito dei vari istituti dovranno trovare armonizzazione con le normative previste dal presente CCNL.

Art.49 - Disposizioni generali. Restituzione documenti di lavoro.

Cessato il rapporto di lavoro l'azienda, non oltre il giorno successivo alla cessazione, consegnerà al lavoratore, che ne rilascerà ricevuta, ogni documento di pertinenza dell'interessato; ciò sempre che non ne sia impedita per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Art. 50 - Salute e sicurezza sul lavoro.

Le parti stipulanti convengono il pieno recepimento degli obblighi e degli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 626/94 e s.m.i., dall'AI 22.6.95 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ivi compresa la disciplina del rappresentante dei lavoratori della sicurezza (RLS) e le relative prerogative ad esso assegnate.

Art. 51 - Assetti contrattuali.

Il sistema contrattuale si articola:

- sul CCNL

- sulla contrattazione di 2° livello

Sono titolati alla contrattazione aziendale le RSA/RSU laddove costituite, le strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il CCNL. La contrattazione di 2° livello può riguardare materie e istituti diversi da quelli già definiti dal CCNL, compresa l'articolazione degli orari di lavoro, l'eventuale premio di risultato, le indennità di disagio etc.

Nella fase di avvio e sperimentazione della contrattazione di 2° livello e per tutto il periodo di vigenza del presente CCNL ogni accordo decentrato dovrà essere inviato all'Osservatorio di cui all'art. 53 per la costituzione di una banca dati.

Art. 52 - Modalità di rinnovo del CCNL.

Per il rinnovo del CCNL la disdetta deve essere data almeno 6 mesi prima della scadenza e le richieste devono essere presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative 3 mesi prima della scadenza del CCNL. La Parte che ha ricevuto la richiesta di rinnovo dovrà dare riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

La violazione del periodo di raffreddamento comporta come conseguenza, a carico della Parte che vi ha dato causa, l'anticipazione e lo slittamento di 3 mesi del termine a partire dal quale decorre la IVC prevista dal Protocollo interconfederale 23.7.93.

Art. 53 - Osservatorio Nazionale - Comitato paritetico.

Fra le OO.SS. dei lavoratori operanti nel settore Taxi e le Associazioni del movimento cooperativo LEGACOOP Servizi-CONFCOOPERATIVE o AGCI Servizi sarà costituito un Osservatorio nazionale di settore quale strumento di sviluppo e monitoraggio sulla evoluzione della contrattazione decentrata e avente anche le seguenti finalità:

-censire attraverso una specifica banca dati l'evoluzione normativa e i contenuti degli accordi definiti ai vari livelli aziendali o territoriali/regionali curandone le analisi e la registrazione;

-monitorare periodicamente il servizio nelle principali realtà italiane e l'evolversi della applicazione della legge n. 248 del 4.8.06 e fornire indicazioni di ordine sindacale e organizzativo per una corretta applicazione delle normative contrattuali.

Art. 54 - Previdenza complementare.

Le parti stipulanti concordano sulla opportunità di favorire la previdenza complementare per i lavoratori del settore e a tale scopo convengono di ricercare le più idonee soluzioni attuative.

Laddove non già diversamente regolamentato a livello aziendale è istituita una forma di previdenza complementare che ha come destinatari i lavoratori che hanno superato il periodo di prova in una delle seguenti tipologie di rapporto di lavoro:

a) contratto a tempo indeterminato

b) contratto part-time a tempo indeterminato

c) contratto di apprendistato e altre forme di contratti previsti

dalla legislazione

La contribuzione è così articolata:

a)un contributo minimo pari all’1% a carico del lavoratore, calcolato sulla intera retribuzione annua utile ai fini del calcolo del TFR;

b)un contributo a carico del datore di lavoro calcolato sulla intera retribuzione annua utile ai fini del calcolo del TFR pari all’1%;

c)i lavoratori, con iscrizione alla previdenza obbligatoria precedente al 29.4.93, possono optare all'atto della iscrizione a COOPERLAVORO per una quota annua di TFR da destinare al Fondo pensione pari al 40%;

d)per i lavoratori di prima occupazione successiva al 29.4.93 la quota del TFR maturato nel corso dell'anno da destinarsi alla previdenza complementare sarà quella prevista dalle disposizioni legislative vigenti.

L'adesione del lavoratore avverrà in modo volontario secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 7), D.lgs. n. 252/05.

Adesione generalizzata per via contrattuale:

con decorrenza 1.1.17 si conviene di istituire per tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti, un contributo mensile nella misura di € 12,00 da versare a carico delle imprese al fondo COOPERLAVORO (cd. contributo contrattuale). Per i lavoratori già iscritti a COOPERLAVORO all’1.1.17 o che si iscriveranno successivamente tale contributo è aggiuntivo rispetto a quello contrattualmente già previsto.

Per i lavoratori che all’1.1.17 non risultino iscritti a COOPERLAVORO tale contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza ulteriori obblighi contributivi anche a carico delle aziende.

Tale costo contrattuale di € 12,00 mensili, per 12 mensilità, dovrà essere accantonato dalle imprese fino alla prima data utile di iscrizione a COOPERLAVORO.

Soggetto attuatore della forma di previdenza complementare prevista dal presente articolo è COOPERLAVORO, Fondo Pensione Complementare iscritto al n. 96 dell'Albo dei Fondi pensione.

Tale contributo contrattuale non è revocabile, né sospendibile ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore interessato è soggetto al presente CCNL; il contributo contrattuale maturando non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari diverse da COOPERLAVORO.

Al superamento del periodo di prova il datore di lavoro metterà a disposizione del lavoratore la Nota Informativa e lo Statuto del Fondo Pensione e consegnerà allo stesso la domanda di adesione.

Art. 55 - Piano Sanitario Integrativo.

Le Parti concordano sulla opportunità di istituire un piano sanitario integrativo per i lavoratori soci e/o dipendenti delle cooperative esercenti attività nel settore Taxi, a tutela della salute dei lavoratori.

In ogni caso le Parti convengono che la proposta per la realizzazione del piano sanitario integrativo deve tenere conto di quanto di seguito indicato:

- con decorrenza 1.1.17 viene previsto un contributo mensile per l'attivazione del piano sanitario integrativo per complessivi € 12,00, per 12 mensilità, di cui € 8,00 a carico della azienda ed € 4,00 a carico dei lavoratori, viene riconosciuta l'autonoma facoltà aziendale di individuare ente, fondo o polizza sanitaria integrativa per la destinazione dei contributi previsti.

Nelle more di tale attivazione il costo contrattuale di € 8,00 mensili per 12 mensilità dovrà essere accantonato.

Resta inteso che a far data dall’1.1.18, laddove per qualsiasi motivo non fosse stato attivato il piano sanitario di cui al presente articolo, l'importo di € 8,00 mensili a carico della azienda dovrà essere riconosciuto attraverso apposita istituzione di un quarto elemento (EDR) da evidenziare in cedolino paga;

- l'individuazione della mutua o cassa più adatta alle singole esigenze è delegata all'azienda;

- tale costo contrattuale di € 8,00 mensili, per 12 mensilità annue, dovrà essere accantonato dall'Organismo economico;

- sono fatti salvi gli accordi integrativi e i trattamenti aziendali di miglior favore che prevedano l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria le quali continueranno ad essere assolte con le modalità ivi contenute;

- il meccanismo di attivazione dell'istituto che consenta di pagare sulla somma di cui al precedente punto soltanto il contributo previdenziale di solidarietà (oggi stabilito al 10%);

- il meccanismo di attivazione della polizza sanitaria integrativa dovrà essere conforme alle disposizioni fiscali e contributive vigenti in materia;

- oltre a quanto previsto ai precedenti punti, nessun altro costo diretto o indiretto per l'attivazione e gestione dell'istituto può essere previsto a carico del datore di lavoro.

Art. 56 - Decorrenza e durata.

Il contratto decorre dal 1° marzo 2015 e scade il 28 febbraio 2019.

Si intenderà automaticamente prorogato di anno in anno se non disdetto da una delle Parti almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata r/r.

Art. 57 - Distribuzione e stampa contratto.

Le cooperative sono tenute a distribuire copia del presente CCNL gratuitamente ad ogni singolo lavoratore.

Le stesse cooperative entro il 30.6.17 verseranno per i lavoratori in forza l'importo una tantum ‘pro capite’ di € 15,00.

Tale importo sarà versato, per i lavoratori assunti successivamente alla stipula del presente CCNL, entro 90 giorni dalla data di assunzione.

ALLEGATI

Allegato A)

ORARIO DI LAVORO PER OPERATORE TAXI parametro 130.

A seguito di quanto normato all'art. 11 e con l'istituzione della pausa non retribuita per i conducenti taxi e al fine di rendere più agevole e omogenea sul territorio nazionale la quantificazione del monte retributivo ai fini previdenziali si esemplifica quanto segue:

1) turnazione settimanale 45 ore (6 giorni x 7,5 ore giornaliere):

a)pausa mensa non retribuita 30 minuti giorno pari ad ore 3 settimanali, ore lavorabili 42;

b)determinazione imponibile al netto attesa al carico;

c)retribuzione € 1.575,00 x ore 36,4 pari ad € 1.274,00;

d)imponibile INPS (ore 42 meno 20% più 1/3 di 8,4).

2) turnazione settimanale 54 ore (6 giorni X 9 ore giornaliere:

a)pausa mensa non retribuita 30 minuti giorno pari a ore 3 settimanali, ore lavorabili 51;

b) determinazione imponibile al netto attesa al carico;

c) retribuzione tabellare 1.575,00 x ore 44,2 pari ad € 1.547,00;

d) imponibile INPS (ore 51 meno 20% più 1/3 di 10,2);

3) turnazione settimanale di 60 ore 6 giorni a 10 ore giornaliere:

a)pausa non retribuita 30 minuti giorno pari ad ore settimanali 3 ore, lavorabili 57;

b)determinazione imponibile al netto attesa al carico;

c)retribuzione tabella € 1.575,00 per ore 49,4 pari ad € 1.729,00;

d)imponibile INPS (ore 57 meno 20% più 1/3 di 11,4).

Allegato B)

Documento di costituzione Osservatorio Nazionale per contrattazione di 2° livello.

ccnl lavoratori cooperative esercenti attività settore taxi,radio taxi e settori strumentali e collaterali al trasporto pubblico locale non di linea 2015-2019 - 2015

Data di inizio validità: → 2015-01-03
Data di fine validità: → 2019-02-28
Settore: → Trasporti, logistica, comunicazioni
Settore: → Trasporto con taxi  
Settore pubblico o privato: → Nel settore privato
Concluso da:
Associazioni imprenditoriali: → 
Sindacati: → 
Altri firmatari dalla parte dei lavoratori: → UnICA Taxi FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI

FORMAZIONE

Programmi di formazione: → Sì
Stage: → Sì
Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: → No

MALATTIA E INVALIDITA'

Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): → 100 %
Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: → 180 giorni
Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: → Sì
Congedo pagato per mestruazioni: → No
Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: → Sì

SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA

Assistenza medica: → Sì
Assistenza medica per i familiari: → No
Contributo all'assicurazione sanitaria: → Sì
Assicurazione sanitaria per i familiari: → No
Politica di salute e sicurezza: → Sì
Formazione sulla salute e la sicurezza: → Sì
Fornitura di indumenti protettivi: → No
Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: → No
Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e/o del rapporto lavoro-salute: → 
Assistenza funeraria: → Sì

DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA

Congedo di maternità pagato: → -10 settimane
Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: → Sì
Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: → Sì
Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: → 
Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: → 
Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: → 
Permessi per esami medici prenatali: → 
Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: → 
Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: → 
Servizi rivolti alle madri che allattano: → No
Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: → No
Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: → No
Contributo monetario / sussidio per l'istruzione dei figli: → No
Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: → The CBA explicitly refers to the law giorni
Congedo di maternità pagato: → 1 giorni
Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: → 3 giorni

UGUAGLIANZA DI GENERE

Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: → No
Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: → Sì
Pari opportunità di promozione per le donne: → No
Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: → No
Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: → No
Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: → Sì
Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: → Sì
Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della/del partner: → Sì
Sostegno alle lavoratrici con disabilità: → No
Monitoraggio della parità di genere: → No

CONTRATTI DI LAVORO

Durata del periodo di prova: → 15 giorni
I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No
Disposizioni relative ai lavoratori temporanei/precari: → Sì
Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No
Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No

ORARI DI LAVORO E FERIE

Ore di lavoro settimanali: → 40.0
Numero massimo di ore straordinarie: → 16.0
Ferie annuali retribuite: → 22.0 giorni
Ferie annuali retribuite: → 3.14 settimane
Giorni festivi retribuiti: → Tutti i Santi (1 novembre), Assunzione / Ferragosto (15 agosto), Natale (25 dicembre), Lunedì di Pasqua / Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Primo dell’Anno (1° gennaio), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Santo Stefano (26 dicembre), Epifania (6 gennaio), Festa della Repubblica (2 giugno), Immacolata Concezione (8 dicembre)
Almeno un giorno di riposo settimanale: → Sì
Numero massimo di domeniche / giorni festivi che si possono lavorare in un anno: → 
Permessi retribuiti per attività sindacale: → 24.0 giorni
Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: → Sì

STIPENDI

Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: → Yes, in one table
Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: → No
Stipendio più basso stabilito: → Months
Stipendio più basso: → EUR 1212.3
Adeguamento al costo della vita: → 

Aumento di stipendio:

Aumento di stipendio: → EUR 20.0
Aumento di stipendio a partire dal: → 2017-01

Pagamento extra una tantum:

Pagamento extra una tantum: → 100 %
Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: → No

Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:

Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: → 125 % dello stipendio base
Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: → No

Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:

Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:

Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: → EUR 10.0 per una domenica

Indennità di anzianità di servizio:

Indennità di anzianità di servizio: → EUR 25.0 al mese
Indennità di anzianità di servizio dopo: → 2 anni di anzianità lavorativa

Buoni pasto:

Indennità per i pasti fornita: → No
Assistenza legale gratuita: → No
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