PER GLI IMBARCATI SU NATANTI DI

COOPERATIVE DI PESCA

18607 - E027

Contratto collettivo nazionale di lavoro

VERBALE DI ACCORDO

In data 15 dicembre 2021

tra

AGCI-AGRITAL

CONFCOOPERATIVE-FEDAGRIPESCA

LEGACOOP Agroalimentare

e

FAI-CISL

FLAI-CGIL

UILAPESCA è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli imbarcati su natanti di cooperative di pesca, scaduto il 31 dicembre 2020.

Il presente accordo avrà scadenza il 31 dicembre 2024.

Esso riguarda la riformulazione degli articoli di seguito riportati, l'inserimento degli artt. 12 bis e 32 bis, la voce "Una tantum" e riproduce infine le nuove tabelle retributive a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Entro 60 (sessanta giorni) dalla firma del presente accordo le parti si ritroveranno per la sottoscrizione dell'intero contratto, rinnovato secondo le presenti intese, le cui parti saranno aggiornate e formalmente coordinate con i contenuti dell'intesa odierna.

Di seguito si riporta il contenuto dell'accordo per il rinnovo del CCNL citato.

Art. 1 - Unicità del contratto.

AGCI-AGRITAL, CONFCOOPERATIVE-FEDERCOOPESCA, LEGACOOP Agro-alimentare e FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILAPESCA riconoscono reciprocamente di essere i soggetti comparativamente più rappresentativi nell'ambito di applicazione del presente CCNL.

Pertanto, le Organizzazioni stipulanti il presente CCNL riconoscono lo stesso come l'unica ed esclusiva fonte contrattuale per la disciplina dei rapporti di lavoro inerenti al campo di applicazione, così come definito al successivo art. 5.

Qualora altre Organizzazioni, diverse da quelle che sottoscrivono tale contratto siano interessate a regolare i rapporti di lavoro dei propri lavoratori e soci uniformandosi alla disciplina stabilita dal presente contratto, esse lo potranno recepire nella sua interezza impegnandosi a garantire presso i rispettivi associati la piena e completa applicazione dei contenuti normativi ed economici del contratto medesimo.

A fronte di una eventuale richiesta di adesione al presente CCNL da parte di altre Organizzazioni, le parti stipulanti sono tenute a darne preventiva e formale autorizzazione, secondo le modalità previste dall'AI 28.7.15.

Le Organizzazioni sottoscrittrici il presente contratto dichiarano, altresì, ad ogni effetto, di astenersi dalla eventuale stipulazione in sede separata di patti e/o accordi diretti e indiretti con soggetti estranei al presente contratto, e ribadiscono che l'eventuale adesione al contratto collettivo da parte di terzi non possa in alcun modo derogare al principio testé enunciato, escludendo pertanto la facoltà di negoziare e sottoscrivere eventuali futuri accordi modificativi e/o integrativi e/o rinnovativi della disciplina, definita nella propria interezza, con Organizzazioni cooperative, imprenditoriali e sindacali diverse da quelle di cui al presente contratto.

Art. 2 - Premessa.

Il presente CCNL assume come proprio lo spirito del protocollo d'intesa 10.1.08, nonché quello riportato in allegato al presente contratto, in materia di armonizzazione contrattuale e della normativa previdenziale nel settore cooperativo della pesca marittima al fine di poter assicurare minimi retributivi garantiti a favore di tutti gli addetti del settore, tenendo conto delle esigenze e peculiarità del comparto, attraverso un percorso che garantisca da una parte certezza normativa e retributiva a tutti i lavoratori della filiera, compresi i soci di cooperative della piccola pesca e, dall'altra, la sostenibilità economica di tale cambiamento da parte delle cooperative del comparto.

A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva nazionale e di 2° livello secondo i termini e le procedure specificatamente indicati dal presente contratto.

Le parti, inoltre, si impegnano ad intervenire affinché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole individuate e riportate di seguito nell'articolato contrattuale.

Ferma restando l'autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, le parti concordano di proseguire il sistema di informazioni sulle materie e secondo i criteri stabiliti nell'apposito articolato “Relazioni sindacali”.

Inoltre, le parti firmatarie del presente contratto concordano, sempre nelle rispettive autonomie, di sviluppare opzioni e indirizzi comuni da indicare in occasioni di scelte d'intervento quali, ad esempio il programma triennale della pesca, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni (Dd.lgs. nn. 271/99, 272/99 e 298/99).

Le parti concordano altresì di attivare ogni utile confronto al fine di trovare le opportune e idonee soluzioni ai problemi di più immediata rilevanza per il settore quali, ad esempio, lo sviluppo della occupazione, le agevolazioni per il lavoro giovanile, la formazione professionale, la fiscalizzazione, la previdenza integrativa, gli ammortizzatori sociali etc.

Più in generale, le parti si impegnano a un lavoro congiunto, anche attraverso gli opportuni strumenti contrattuali previsti, al fine di contribuire a realizzare una gestione del settore che consenta la tutela delle risorse, del lavoro e delle imprese, anche attraverso l'introduzione di elementi innovativi finalizzati alla crescita generale del comparto.

In tale situazione le parti considerano come fondamentali i principi definibili “di condotta” quali, ad esempio:

-attuazione di una pesca responsabile, necessaria a tramandare un ambiente marino integro alle generazioni future;

-valorizzazione del risultato della pesca, perseguendo l'incremento della qualità, la ricerca della tracciabilità e - in definitiva - la sicurezza alimentare dei consumatori;

-garanzia di un reddito adeguato ai lavoratori e alle imprese del settore.

Per realizzare quanto sopra è necessaria una comune volontà delle parti che abbia una forte iniziativa di carattere politico, anche nei confronti della UE, affinché si passi dalla politica dei divieti, delle limitazioni, della riduzione della base produttiva a una efficace azione di tutela e valorizzazione del Mediterraneo, promuovendo investimenti finalizzati alla attuazione di comuni programmi per lo sviluppo sostenibile della economia ittica e della occupazione nel settore.

Le parti datoriali cooperative daranno inoltre opportuna e adeguata informazione alle OO.SS. firmatarie del presente contratto circa i predetti temi in ordine a realtà operative interessanti tipi di pesca in aree regionali o interregionali.

Le parti si impegnano a promuovere e garantire l'applicazione del contratto in tutto il territorio nazionale, ricorrendo, se necessario, a tutte le sedi ufficiali competenti in tal senso.

Le parti si impegnano altresì ad intensificare la collaborazione con tutte le componenti del settore per la soluzione dei problemi di interesse della categoria.

La firma del presente contratto costituisce, pertanto, un significativo momento di una più ampia intesa con la quale le parti assumono l'impegno di concorrere, con spirito unitario, alla definizione di una valida politica di settore, incentrata sulla costruzione di un sistema ittico adeguato ai tempi, componente essenziale, sul piano nazionale, di quello alimentare.

Art. 3 - Relazioni sindacali.

Al fine di promuovere una sempre più efficace e proficua gestione dei rapporti tra il movimento cooperativo e le OO.SS., le parti convengono di stabilire procedure di relazioni sindacali basate su un adeguato sistema di reciproca informazione e consultazione.

Ferme restando le rispettive autonomie e responsabilità le parti intendono, nell’ambito di quanto sopra espresso, sperimentare e sviluppare un sistema di confronto-consultazione sulle strategie settoriali, nonché sulle politiche di impresa, al fine di favorire l'implementazione di un modello di relazioni sindacali all'altezza dei problemi posti dalla trasformazione e innovazione tecnologica-organizzativa e, più in generale, dagli indirizzi della politica comune della Pesca.

In particolare, le associazioni cooperative stipulanti si impegnano a fornire alle OO.SS. informazioni preventive sui programmi e sugli investimenti, ivi compresi quelli riguardanti l'innovazione tecnologica e/o organizzativa del sistema delle imprese cooperative, sull'andamento quantitativo e qualitativo della occupazione, sulle modifiche della organizzazione del lavoro, sulle misure per la tutela della salute e per la salvaguardia dell'ambiente.

In questo ambito, e nei termini più generali, l'informazione riguarderà anche gli impegni relativi ai contratti di filiera, laddove intervengano costituzioni di nuove aziende, concentrazioni, fusioni, processi di sviluppo, ristrutturazioni, con particolare riferimento ai programmi che comportano nuovi insediamenti e processi di mobilità dei lavoratori.

Le informazioni suddette saranno fornite con la necessaria tempestività, ai fini della utilità del confronto stesso. Tali informazioni saranno comunque fornite periodicamente e almeno 1 volta all'anno entro il 31 dicembre, a livello nazionale nelle dimensioni di comparto o di grandi settori, a livello regionale o sub-regionale per gli aspetti riguardanti tale dimensione territoriale.

Art. 4 - Durata, decorrenza e procedura di rinnovo.

Il presente contratto ha efficacia su tutto il territorio nazionale e ha durata quadriennale a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Esso sarà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti stipulanti, con lettera raccomandata a/r, almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto stesso.

La piattaforma contrattuale per il rinnovo del presente contratto sarà presentata almeno 4 mesi prima della sua scadenza per consentire l'apertura delle trattative 3 mesi prima della scadenza medesima.

La parte datoriale che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.

Durante i 4 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivo pari a 5 mesi dalla presentazione delle proposte di rinnovo le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.

In caso di ritardato rinnovo del presente contratto, per ogni mese intercorrente tra la scadenza del precedente contratto e la sottoscrizione del nuovo contratto, le aziende erogheranno ai lavoratori, in forza alla data del rinnovo, un importo economico convenuto tra le parti.

Art. 5 - Applicazione del contratto.

Il presente contratto di lavoro si applica:

1)ai lavoratori dipendenti imbarcati da cooperative di pesca;

2)al personale imbarcato su natanti assicurati ai sensi della legge n. 250/58 armati da soci di cooperative di pesca.

Ai fini del presente contratto l'attività di pesca viene suddivisa in 2 categorie omogenee per redditività, sulla base del sistema e/o attrezzo di pesca esercitato, nel modo seguente:

a)tutti i sistemi e/o attrezzi, allorquando siano esercitati con natanti di stazza lorda superiori a t. 10 e, indipendentemente dalla stazza, unità che esercitano strascico e/o volante;

b)altri sistemi e/o attrezzi di pesca, pesca subacquea professionale e pesca professionale in acque interne e lagunari.

Art. 6 - Applicazione del MMG per i soci lavoratori.

1)

Gli importi dei minimi monetari garantiti sono applicati come segue:

categoria a):

il minimo monetario garantito per ciascuna qualifica, segmento di operatività e in funzione della legge previdenziale di riferimento, è quello riportato in tabella 1), allegata al presente contratto;

categoria b):

il minimo monetario garantito per ciascuna qualifica è differenziato in funzione delle giornate di pesca effettivamente lavorate nell'anno precedente (anno di riferimento) secondo lo schema seguente, riportato nelle corrispondenti tabelle 2), 3) e 4), allegate al presente contratto:

b1)giornate di pesca inferiori a 48 (tabella 2): per l'anno successivo a quello di riferimento il minimo monetario garantito mensile per ciascuna qualifica è pari all'importo derivante dalla moltiplicazione del numero dei giorni effettivamente lavorati nel mese per il relativo importo giornaliero;

b2)giornate di pesca all'anno comprese tra 48 e 140: per l'anno successivo a quello di riferimento il minimo monetario garantito mensile per ciascuna qualifica è pari all'importo derivante dalla moltiplicazione del numero dei giorni effettivamente lavorati nel mese per il relativo importo giornaliero (tabella 3 - parte variabile). L'importo mensile così determinato non potrà comunque mai essere inferiore all'importo di salvaguardia per ciascuna qualifica (tabella 3 - parte fissa);

b3)giornate di pesca all'anno oltre 140 (tabella 4): per l'anno successivo a quello di riferimento il minimo monetario garantito mensile per ciascuna qualifica è quello riportato in tabella 1).

2)

Per l'applicazione del sistema di cui alla categoria b) si fa riferimento alle giornate di pesca effettivamente lavorate nel corso dell'anno precedente. Nel caso di nuova assunzione, per il quale manchi il riferimento alle giornate di pesca effettivamente lavorate nell'anno precedente, si applicano inizialmente gli importi previsti dalla tabella 2). In caso di superamento del numero di giornate previste rispettivamente per le sottocategorie b1) e b2) si applicano per ciascuna qualifica gli importi previsti rispettivamente dalle tabelle 3) e 4), con decorrenza dal mese in cui si verifica il superamento stesso.

Art. 7 - Tipi di contratto d’imbarco.

Il contratto di lavoro è, di norma, a tempo indeterminato, ma è data facoltà di stipulare anche convenzioni per una sola campagna di pesca o per un particolare tipo di pesca.

Le parti concordano sulla possibilità di ricercare a livello nazionale, su richiesta delle OO.SS., altri tipi di convenzione a tempo determinato per raccordare eventuali esigenze collegabili alle stagionalità di specifici e identificati ambienti territoriali.

Gli avvicendamenti sono effettuati direttamente dall’armatore nel rispetto delle norme di carattere generale.

La convenzione di imbarco, da stipularsi davanti alla Autorità marittima o consolare, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è redatta in conformità al modello allegato al presente contratto.

Copia delle convenzioni d'imbarco deve essere depositata, a cura degli armatori, presso l'Ufficio marittimo nei cui registri risulta iscritta l'imbarcazione, a disposizione delle OO.SS. firmatarie del presente contratto e/o di enti e istituti da esse costituiti.

Art. 8 - Tabella di armamento per la sicurezza della vita umana

in mare e per l’esercizio dell’attività di pesca.

Le tabelle minime di armamento della Pesca, predisposte dall'armatore, sono adottate dalla Autorità marittima a conclusione della procedura di consultazione in ambito locale con le parti sociali interessate (rappresentanti dell'armatore e rappresentanti dei lavoratori marittimi), tenendo conto delle norme sulla sicurezza della navigazione, del tipo di pesca, delle quantità e qualità del pescato e delle zone ove si esercita con carattere di prevalenza la pesca medesima ai sensi dell'art. 317 Cod.Nav. e dell'art. 426 del relativo regolamento di attuazione.

Nota a verbale.

Eventuali controversie a livello locale, se non risolte, sono demandate, su richiesta di una delle parti, al tavolo congiunto di cui al successivo art. 57 al fine di trovare le opportune e idonee soluzioni del caso.

Art. 9 - Sicurezza sul lavoro.

Fermo restando il reciproco impegno delle parti affinché la materia della sicurezza sul lavoro a bordo delle navi da pesca trovi, all'interno dello specifico decreto interministeriale di attuazione previsto dall'art. 3, comma 2), D.lgs. n. 81 del 9.4.08 e s.m., una ridefinizione maggiormente coerente con le peculiarità delle attività marittime, gli armatori provvedono alla nomina dei membri e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandoli tra il personale di bordo, ovvero ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 5), D.lgs. n. 271 del 27.7.99, nell'ambito del personale appartenente alla struttura armatoriale di terra.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, D.lgs. n. 271 del 27.7.99, i lavoratori marittimi eleggono il proprio rappresentante della sicurezza (RLS) al loro interno, qualora imbarcati su navi da pesca nuove ed esistenti di lunghezza superiore a m. 24 e con equipaggio con più di 6 unità di armamento.

In caso di navi da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a m. 24 o con equipaggio fino a 6 unità di armamento, il RLS di marineria sarà eletto tra il personale di bordo o nell'ambito del personale della struttura territoriale.

I RLS restano in carica 3 anni e devono comunicare al datore di lavoro con 48 ore di anticipo l'utilizzo del tempo di lavoro retribuito dedicato specificatamente allo svolgimento delle proprie funzioni che non può essere superiore alle 32 ore annue.

Per quanto concerne gli obblighi di armatore, comandante e lavoratori si rinvia agli artt. 6, 7 e 8, D.lgs. n. 271/99.

In particolare gli armatori assolvono ai loro obblighi di informazione e formazione di lavoratori marittimi e dei rappresentanti in materia di sicurezza e salute avvalendosi in via preferenziale degli enti bilaterali previsti dal presente contratto.

Le parti ricordano altresì che trova applicazione l’Accordo 21.12.11 tra il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, il ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2), D.lgs. n. 81 del 9.4.08.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle norme vigenti, con particolare riferimento ai Dd.lgs. nn. 271/99, 272/99 e 298/99.

Nei cedolini paga mensile è indicato il numero di giorni di imbarco nei quali il lavoratore ha prestato la propria attività in orario notturno o in turni notturni, ai soli fini del riconoscimento di suddetta attività come lavoro usurante per le prestazioni previdenziali e assistenziali. Le imprese si impegnano nei termini e nei modi previsti dalla legislazione vigente a comunicare quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67. Tale obbligo sussiste sia nei confronti dei rapporti di lavoro in essere che per quelli cessati.

Nota a verbale.

Le parti si impegnano a definire entro il 30.6.18 una idonea certificazione per attestare le prestazioni di lavoro a turno notturno a bordo ai soli fini del riconoscimento di detta attività come lavoro usurante per eventuali prestazioni previdenziali e assistenziali.

Art. 10 - Politiche attive del lavoro.

Le parti concordano sulla necessità di perseguire l'inserimento, anche nel settore della pesca marittima, degli strumenti consentiti dall'ordinamento per la promozione delle “politiche attive del lavoro”, allo scopo di modernizzare l’occupazione e renderla fruibile per tutti coloro che vorrebbero avvicinarsi al settore.

In virtù di quanto previsto dall'art. 318 Cod.Nav., comma 3), le parti contraenti prevedono percorsi formativi specifici per lavoratori provenienti da paesi terzi, extracomunitari, in particolare attivando azioni sia a favore delle politiche della occupazione, finalizzate ad incrementare la domanda di lavoro, che delle politiche per l'occupabilità, rivolte all'aumento delle capacità di inserimento sociale degli individui.

In particolare, per individuare le opportunità necessarie al rilancio del settore si rende necessario utilizzare gli strumenti già previsti dal D.lgs. n. 154/04, nonché prevedere ulteriori misure, da individuare attraverso il tavolo congiunto di cui all'art. 57.

Art. 11 - Formazione permanente e continua.

In virtù del ruolo che riveste la formazione come investimento strategico per il miglioramento della qualità e della sicurezza del lavoro, dei prodotti e dei processi produttivi, nonché per la crescita individuale e collettiva dei lavoratori, le parti si impegnano a rispettare il diritto dei lavoratori a “proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali” (cfr. art. 6, comma 1, legge 8.3.00 n. 53) e a promuovere e sostenere percorsi e programmi di formazione continua e permanente, sia per i lavoratori a tempo determinato che a tempo indeterminato, in base a progetti bilaterali presentati a livello aziendale, di filiera, di settore, secondo le modalità previste dalle normative vigenti.

Le parti, ai fini della formazione permanente e continua, riconoscono in FONCOOP lo strumento a tal fine istituito.

Ai fini della formazione permanente e continua si riconoscono 16 ore di permessi retribuiti.

Art. 12 - Congedi parentali e permessi brevi.

I lavoratori possono usufruire dei congedi parentali (cfr. legge cit. n. 53/00) e di permessi brevi, tramite richiesta, rispettivamente, all'armatore e al comandante.

Tali congedi e permessi brevi sono armonizzati con le esigenze generali del Codice della Navigazione e compatibilmente con la sicurezza del lavoro e della navigazione.

Le assenze a bordo sono giustificate dal comandante al momento del controllo da parte delle Autorità, senza ulteriori formalità.

Ai fini della registrazione degli eventi anzidetti viene istituito e tenuto a bordo un apposito registro vidimato dalla Autorità marittima.

I periodi di aspettativa {ex lege n. 53/00) sopra individuati non sono retribuiti e non devono comportare alcun onere per l'azienda, incluso il TFR.

Le assenze per permessi brevi non interrompono il bimestre solare intero.

Articolo 12 bis - Congedo matrimoniale

Al lavoratore imbarcato, membro di equipaggio, che contrae matrimonio o unione civile, è riconosciuto un permesso retribuito pari a 15 giorni di calendario da usufruire entro trenta giorni dalla data del matrimonio o unione civile.

Art. 13 - Infrazioni disciplinari e sanzioni.

Nei confronti del marittimo che si rende responsabile di infrazioni ai propri doveri di servizio possono essere adottati provvedimenti disciplinari in relazione alla loro gravità e in base alle disposizioni di legge vigenti.

I provvedimenti disciplinari adottati dal comandante devono essere annotati sul giornale di bordo e comunicati all'interessato cui è riconosciuta la facoltà di presentare reclamo all’armatore, oltreché all’Autorità preposta, anche tramite la propria O.S.

Art. 14 - Reclami dei marittimi.

Gli eventuali reclami dei marittimi sulla applicazione normativa ed economica del presente contratto devono essere presentati, di regola, al loro insorgere, direttamente o tramite la rappresentanza sindacale, al comandante, che li prende in considerazione comunicando l'esito del reclamo all'armatore, salvo quanto previsto dal successivo art. 47.

Art. 15 - Riposo settimanale.

Il riposo non può essere inferiore alle 48 ore settimanali e coincide prevalentemente con le giornate di sabato e domenica, e deve essere legato al fermo dell'attività di pesca e dell'imbarcazione.

Per particolari esigenze e tipi di pesca, e qualora nel corso della settimana cause di forza maggiore (condizioni meteomarine avverse, avarie etc.) non consentano l'esercizio della attività di pesca per almeno 48 ore consecutive, vengono concordati tra le parti, a livello territoriale, i possibili recuperi e una diversa fruizione del riposo settimanale di norma previsto per il sabato e la domenica, anche al fine di recuperare l'efficienza complessiva della operatività aziendale.

Nei casi previsti dal precedente paragrafo sarà riconosciuta ai lavoratori, di cui alla lettera a) dell'articolo 5 del presente contratto, un'indennità giornaliera onnicomprensiva di € 18.

Per le unità da pesca che intendono esercitare l'attività di pescaturismo si applica la disciplina di cui ai commi precedenti; una diversa determinazione del periodo di riposo settimanale è demandata alla contrattazione integrativa.

Art. 16 - Riposo giornaliero.

Nel settore della pesca, per la natura specifica delle attività (aleatorietà della cattura, sistemazione del pescato e della attrezzatura etc.), l'orario di lavoro è regolato in funzione delle esigenze specifiche del momento contingente di pesca.

Tuttavia, tenuto conto del contratto alla parte e della necessità del personale, deve essere previsto un riposo giornaliero per il quale si rinvia alla norma di legge.

Art. 17 - Orario di lavoro a terra.

Se l'equipaggio viene chiamato a prestare la sua opera a terra, durante i lavori in cantiere l'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere con l'interruzione di 1 ora per la consumazione dei pasti.

Se la durata dei lavori è inferiore a 8 giorni, tutto l'equipaggio resta imbarcato a tutti gli effetti.

In caso di durata dei lavori superiore ad 8 giorni, rimane a discrezione dell'armatore la valutazione se procedere o meno allo sbarco.

Se i lavori sono eseguiti in un cantiere con la partecipazione di maestranze del cantiere stesso, ai pescatori che partecipano ai lavori viene corrisposto lo stesso trattamento economico delle maestranze del cantiere stesso, qualora sia più favorevole rispetto ai minimi garantiti dal presente contratto con l'equiparazione alle seguenti qualifiche:

- capitano o motorista

- marinaio

- mozzo

- operaio specializzato

- operaio qualificato

- manovale

Se i lavori sono effettuati in banchina e dai soli membri dell'equipaggio, il compenso per ogni giorno di lavoro non può essere inferiore a quanto previsto sopra.

Il periodo di lavoro in cantiere o in banchina non deve essere conteggiato ai fini della determinazione della parte.

I pasti, durante l'esecuzione di lavori a terra, vengono assicurati dall'armatore a proprio carico.

Art. 18 - Lavori per la manutenzione e pulizia della nave.

Oltre ai necessari servizi di navigazione e di porto, l'equipaggio deve eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione della nave che vengono ordinati durante l'orario di lavoro.

Art. 19 - Lavori inerenti la pulizia degli alloggi.

L'equipaggio, fuori dal normale orario di lavoro, deve mantenere il proprio alloggio nella massima pulizia.

Deve altresì mantenere e utilizzare con la massima cura i dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché ogni dotazione necessaria e/o utile ai fini della sicurezza statica (sicurezza della vita in mare) ovvero dinamica (sicurezza sul lavoro) e le pubblicazioni ricevute.

Art. 20 - Servizi merci e provviste.

Per i marittimi con contratto a compartecipazione, l'imbarco, lo sbarco, lo stivaggio delle provviste, degli imballaggi, delle attrezzature da pesca etc. sono normalmente effettuati dagli stessi.

Art. 21 - Retribuzioni.

L'equipaggio viene retribuito “alla parte” - percentuale sulla produzione - salvaguardata da un minimo monetario garantito (MMG) di cui alle tabelle allegate.

La parte è comprensiva di tutti gli istituti retributivi e normativi, previsti e regolati dal presente contratto.

Qualora la “parte”, calcolata nell'arco del bimestre solare intero (1/1-28/2; 1/3-30/4; 1/5-30/6; 1/7-31/8; 1/9-31/10; 1/11-31/12), nella campagna di pesca ovvero per tipo particolare di pesca, non comporti per il pescatore un importo mensile uguale o superiore al MMG, l'armatore provvede a corrispondere ad ogni singolo membro dell'equipaggio la differenza tra la somma derivata dalle ripartizioni e quella stabilita nella relativa tabella del MMG applicabile.

La "parte" attribuita, determinata con i criteri previsti nei commi che seguono, deve essere corrisposta, con carattere di generalità dopo la fine del mese, adeguando se inferiore, in ogni caso la "parte" stessa almeno all'80% dell'importo previsto per qualifica e per definizione delle attività di pesca indicata nella tabella del MMG, a titolo di anticipazione sul ragguaglio bimestrale.

L'erogazione di anticipi sulla “parte” dovuta ai marittimi imbarcati può essere richiesta sino al massimo del valore percentuale del MMG prima richiamato.

Qualsiasi pagamento al marittimo deve essere effettuato entro i 10 giorni successivi al periodo di riferimento (mese, ovvero termine della campagna di pesca), utilizzando l'apposito prospetto di paga conforme alla previsione di legge (legge 5.1.53 n. 4).

Se il marittimo sbarca per cause di forza maggiore (disarmo, infortuni, malattia etc.), la parte deve essere ragguagliata con il MMG per il periodo d'imbarco effettivo.

Per produzione si intende:

- prodotti ittici catturati e commercializzati;

- eventuale recupero di materiali galleggianti o sul fondo marino;

- eventuali premi d'assicurazione derivanti dal salvataggio di altri natanti;

- eventuali proventi da attività di cui all'art. 2, commi 2) e 2 bis), D.lgs. 9.1.12 n. 4 e s.m.

Dalla somma ricavata vengono detratte le seguenti spese:

-il consumo effettivo del gasolio, dei lubrificanti (olio e grasso) e dei gas frigoriferi;

- il vitto consumato a bordo;

- il ghiaccio e le spese vive per la produzione dello stesso a bordo (escluse le spese per le attrezzature) e la carta, necessari per la conservazione del prodotto (esclusa la manutenzione del frigorifero);

- le cassette, gli imballaggi a perdere, le esche;

- lo sbarco, il trasporto e la vendita del pescato (compresi diritti di mercato);

- eventuale pagamento del permesso di pesca in acque di altri Paesi, ripartendo tale spesa in ratei mensili per la durata della concessione;

- contributo per l'assistenza contrattuale di cui al successivo art. 50 a favore delle OO.SS. firmatarie del presente contratto (FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILAPESCA).

Il monte produttivo, al netto delle spese di cui al precedente capoverso, è ripartito in ragione del 50% tra armatore ed equipaggio.

In caso di usi e consuetudini locali è necessario il loro rispetto laddove il trattamento economico, in funzione della osservanza di particolari istituti locali, sia più vantaggioso.

Tutti gli usi e le consuetudini locali devono essere specificati nelle singole convenzioni d'imbarco.

Essi devono altresì essere notificati alle parti stipulanti entro 6 mesi dalla data di rinnovo tramite invio alle parti datoriali.

Qualora condizioni oggettive lo consentano, e comunque nel caso di soci lavoratori, l'equipaggio può essere retribuito mensilmente con il MMG e un premio di produzione di cui all'art. 24.

I soci lavoratori sono retribuiti mensilmente “alla parte”, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti art. 5 e 6.

Limitatamente ai soggetti assicurati ai sensi della legge n. 413 del 26.7.84, le parti, al fine di assoggettare a contribuzione il valore del vitto consumato a bordo, defalcato dai ricavi come previsto nei commi che precedono, istituiscono la voce “valore mensa ai fini previdenziali”.

Per i lavoratori assicurati ai sensi della legge n. 250 del 31.3.58, il “valore mensa ai fini previdenziali” è computato esclusivamente ai fini retributivi.

Tale voce, soggetta al contributo previdenziale, assume convenzionalmente il valore di € 325,00 per mese intero, così come riportato nella tabella 1).

Contrattualizzazione della bilateralità.

1)

La bilateralità prevista dalla contrattazione collettiva nel settore della pesca marittima è un sistema che coinvolge tutte le imprese che applicano il presente CCNL (aderenti e non aderenti a CONFCOOPERATIVE-FEDERCOOPESCA, LEGACOOP-Agroalimentare e AGCI-AGRITAL), in quanto eroga prestazioni che completano i trattamenti dovuti al lavoratore previsti dal presente CCNL e in particolare quello economico.

2)

Le prestazioni previste all'art. 41 (Trattamento economico nei casi di malattia e infortunio sul lavoro) e art. 42 (Assistenza sanitaria integrativa), rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, perciò, esclusivamente nei confronti delle imprese di pesca non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte della impresa stessa di prestazioni equivalenti a quelle erogate ai sensi del medesimo articolo.

L'impresa di pesca, aderendo alla bilateralità e ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo dovere in materia nei confronti dei lavoratori.

3)

A decorrere dall’1.1.17 le imprese di pesca non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 20,00 lordi mensili. Tale indennità non rientra nelle regole previste in tema di retribuzione “alla parte” e MMG disciplinate dal presente articolo. Tale importo ha carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al punto 2).

4)

Ai fini della semplificazione amministrativa le parti stipulanti il presente CCNL concordano il versamento di un contributo complessivo a sostegno della bilateralità, da individuarsi mediante apposito accordo sindacale tra le parti stipulanti il presente CCNL, che viene riportato in allegato, attraverso lo strumento di cui al successivo art. 57.

Nota a verbale.

Nel bimestre solare sono compresi i periodi di sbarco, purché non siano intercorsi rapporti di lavoro con altre imprese di pesca; in caso di divergenza sulla corretta applicazione del contratto agli effetti della ripartizione della produzione tra armatore ed equipaggio, su richiesta di una delle parti viene istituita una Commissione paritetica al livello territoriale competente che procede agli accertamenti compatibili con il mandato assegnato alla funzione sindacale per quanto concerne la corretta applicazione del presente articolo.

Gli esiti di tale verifica sono riportati alle parti stipulanti a livello territoriale che, in relazione a ciò, propongono le iniziative più opportune per la migliore applicazione del contratto.

Di tutto ciò viene data informazione anche a livello nazionale per azioni di monitoraggio o di intervento.

Art. 22 - Istituzione di una qualifica contrattuale.

È istituita la figura di marinaio multifunzionale (marinaio di prima) come qualifica contrattuale e ai fini previdenziali relativamente alla pesca costiera locale, costiera ravvicinata e pesca mediterranea o d'altura.

Il parametro retributivo attribuito a tale qualifica contrattuale è fissato al valore 105 per la pesca costiera locale, al valore 120 per la pesca costiera ravvicinata e al valore 134 per la pesca mediterranea o d'altura.

L'inquadramento dei lavoratori in tale qualifica contrattuale è individuato dalla contrattazione di 2° livello, tenendo conto dei seguenti requisiti: anzianità, professionalità e tipo di pesca.

In conseguenza di quanto sopra, il parametro relativo al comandante, motorista, capo pesca, è fissato al valore 118 per la pesca costiera locale, al valore 132 per la pesca costiera ravvicinata e al valore 146 per la pesca mediterranea o d'altura.

Restano ferme e impregiudicate le norme previste in tal senso dal Codice della Navigazione.

Art. 23 - Aiuti al settore.

Nel caso in cui le imprese di pesca siano destinatarie di aiuti pubblici per le spese di funzionamento che fanno parte della colonna delle spese detraibili dal monte produttivo, ovvero risarcimenti derivanti da polizze assicurative (il cui costo sia stato a sua volta inserito nella colonna delle spese), tali aiuti e risarcimenti vengono contabilizzati nel monte produttivo e vanno ridistribuiti ai lavoratori ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 del presente contratto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo gli aiuti di cui sopra sono quelli concessi a titolo di parziale o totale copertura di danni derivanti da calamità naturali o da eccezionali avversità meteomarine od ecologiche, da aumenti del prezzo del gasolio etc.

Degli aiuti ricevuti e dei risarcimenti conseguiti viene data informazione ai lavoratori in un quadro di trasparenza sulle componenti di retribuzione.

Le parti rinviano la pratica applicazione all'atto della effettiva definizione della operatività delle polizze e degli aiuti.

Art. 24 - Premio di produzione.

Sulla quantità di pesce pescato può essere corrisposto un incremento della retribuzione a titolo di premio di produzione che, a partire da un minimo, aumenta gradualmente in proporzione alle quantità prodotte, con distinzione della qualità.

La definizione dell'entità di detto premio e delle relative modalità di definizione e corresponsione viene concordata tra le Organizzazioni in sede locale in relazione al tipo di nave e di pesca.

Nella pesca entro il Mediterraneo tale premio è corrisposto mensilmente.

Per quei marittimi che risolvono anticipatamente il rapporto di lavoro, il premio viene corrisposto all’atto dello sbarco, sulla base del quantitativo pescato fino al momento della cessazione del servizio.

Art. 25 - Secondo livello di contrattazione.

La contrattazione di 2° livello viene svolta in ambito territoriale per le materie e con le modalità previste e disciplinate dal presente contratto.

L'accordo territoriale, che ha durata non superiore a quella del presente contratto, deve riguardare solo le materie delegate dal contratto medesimo e non può prevedere una regolamentazione ripetitiva rispetto a quanto già definito dal CCNL stesso.

Ferma restando l'efficacia della forma retributiva del contratto “alla parte”, anche al fine di assicurare ai lavoratori della pesca marittima gli effetti propri degli incrementi di produttività, le parti concordano di demandare alla contrattazione territoriale l'individuazione degli elementi particolari di compenso, condizionati dal raggiungimento di obiettivi di competitività aggiuntiva e complessiva, territorialmente rilevante oltre che predeterminata e misurabile, attraverso apposito indicatore, da assumere come base nell'ambito del predetto eventuale accordo.

Ai fini della individuazione e misurazione dei citati obiettivi di competitività aggiuntiva, le parti concordano di istituire i seguenti indicatori:

A)permanenza nell'imbarco a bordo di natante armato dalla impresa, con carattere di continuità, per un numero di giornate di calendario pari ad almeno l’____% (*) delle giornate di calendario dell'armamento teorico praticato nell'anno;

B)attività operativa di pesca del natante durante le sopra richiamate giornate d'armamento pari ad almeno l'____% (*).

(*)

Da determinare fra le parti nei territori interessati.

Altri indicatori potranno essere individuati in coerenza con quanto previsto dal DI 25.3.16 del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del ministro dell’Economia e delle Finanze, nonché nel rispetto di quanto previsto dall’AI 26.7.16 sulla produttività, sottoscritto da AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP, CGIL, CISL e UIL.

I valori percentuali di riferimento indicati alle precedenti lett. A) e B) devono essere determinati a livello locale e in funzione del tipo di pesca.

Al raggiungimento dei risultati minimi di cui sopra è corrisposta ad ogni membro di equipaggio, cui detto premio è rivolto, una somma lorda a titolo di “elemento specifico di competitività” compresa fra il 5% e il 10% del valore del MMG.

Le parti concordano sulla necessità del deposito dei predetti accordi presso gli Uffici competenti secondo la normativa vigente.

Ai fini del presente articolo le parti concordano di attivare lo strumento della contrattazione integrativa territoriale per le seguenti materie:

- tabelle di armamento e di esercizio

- riposo settimanale

- ferie pesca mediterranea

- perdite e deterioramento di attrezzi pesca, lampade e muccigna

- organizzazione del lavoro

- salario di produttività e welfare aziendale

Nel caso in cui sia avanzata richiesta per la stipula o il rinnovo di un accordo di 2° livello e non si pervenga alla relativa definizione entro un periodo di 6 mesi saranno interessate le parti stipulanti il CCNL nazionale per valutare le ragioni che non hanno consentito il raggiungimento dell'accordo e rimuovere gli eventuali ostacoli di fatto e di diritto che impediscono la definizione dell'accordo medesimo.

Esperiti infruttuosamente i tentativi di pervenire alla stipula del contratto di 2° livello, i datori di lavoro riconosceranno ai lavoratori una indennità pari ad € 22,00 mensili lordi a far data dall'accertamento della impossibilità di conseguire il contratto di marineria dalle parti stipulanti il CCNL e sino alla scadenza del CCNL stesso.

Tale indennità non rientra nelle regole previste dall'art. 21 (Retribuzione).

Norma transitoria.

Le parti, in sede di contrattazione di 2° livello, provvedono ad armonizzare le norme contenute negli accordi territoriali in atto, per eliminare le sovrapposizioni di ogni natura eventualmente esistenti.

Tutti gli accordi integrativi, riguardanti aspetti assistenziali, eventualmente in atto alla data di rinnovo, saranno armonizzati con gli analoghi istituti previsti a livello nazionale; essi cesseranno di avere efficacia secondo le modalità da prevedere in sede di recepimento e di armonizzazione.

Art. 26 - Livello decentrato.

Al fine di salvaguardare lo sviluppo economico delle cooperative e la tutela dei livelli occupazionali, in tutti i casi di situazioni di crisi che possono modificare la redditività e/o operatività delle stesse o interventi normativi che riducano, a titolo di esempio non esaustivo, lo sforzo di pesca o i quantitativi di prodotto prelevabile, è consentita alle parti stipulanti il presente CCNL la possibilità di individuare soluzioni adeguate attraverso accordi a livello decentrato.

Art. 27 - Lavoro straordinario a terra per la pesca

entro il Mediterraneo.

Il lavoro eseguito a terra dopo l'orario normale di lavoro è considerato lavoro straordinario.

La quota oraria è determinata dalla divisione dell'importo fisso mensile più il valore mensa ai fini previdenziali per il coefficiente 173 maggiorato del 25%.

Art. 28 - Tredicesima e quattordicesima mensilità.

Ai marittimi sono erogate, in occasione del Natale e della Pasqua, 1 mensilità pari all'importo fisso e al valore mensa ai fini previdenziali.

Ai marittimi entrati in servizio nel corso dell'anno la 13a e la 14a mensilità sono corrisposte in ragione di tanti 12simi quanti sono i mesi d'imbarco compiuti.

Per le frazioni di mese superiore ai 15 giorni è corrisposto il rateo intero; per il periodo inferiore non è dovuto il rateo.

Il corrispettivo di tali mensilità, in ratei, viene erogato mensilmente, in deroga alla normativa di legge generale - avendo le parti inteso regolamentare l'istituto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 325 Cod.Nav. - essendo gli stessi già riportati sulla tabella del MMG cui è da ragguagliare la “parte” ogni bimestre solare.

La “parte” comprende infatti ogni istituto retributivo e normativo come previsto espressamente dal comma 2) del precedente art. 21.

Art. 29 - Qualità e quantità dei viveri.

I viveri da consumare a bordo sono determinati nella qualità e nella quantità sufficiente per una sana e giusta alimentazione, nel rispetto della salubrità e delle prescrizioni medico sanitarie, nonché delle appartenenze etiche e religiose dei membri dell'equipaggio.

Il vitto deve essere confezionato e consumato a bordo e i generi alimentari devono essere di buona qualità. L'armatore provvede a fornire all'equipaggio le stoviglie in terraglia e le posate in alpacca o in metallo inossidabile.

Art. 30 - Panatica sostitutiva e convenzionale.

Se per causa di forza maggiore non è possibile la consumazione del pasto durante i lavori a terra, l'importo giornaliero della panatica sostitutiva è di € 35,00 per ciascun pasto e per ogni membro dell'equipaggio.

Art. 31 - Giorni festivi.

Sono considerati giorni festivi:

a)le domeniche;

b)l'anniversario della Liberazione (25 aprile), la festa del Lavoro (1 maggio);

c)le seguenti ulteriori festività:

- 1° gennaio

- 6 gennaio

- lunedì di Pasqua

- 2 giugno

- 15 agosto

- 1° novembre

- 4 novembre

- 8 dicembre

- 25 dicembre e 26 dicembre

- S. Patrono

Nei porti sono considerati semifestivi e, cioè, festivi nelle sole ore pomeridiane, i seguenti giorni: vigilia di Natale e vigilia di Pasqua.

Art. 32 - Giorni festivi trascorsi in navigazione.

Durante la navigazione i turni di servizio continuano anche nei giorni festivi - domeniche e festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) - secondo l'orario normale di lavoro.

Ai marittimi sono riconosciuti tanti giorni di riposo pari al numero delle domeniche e dei giorni di festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) trascorsi in navigazione.

Nei giorni semifestivi è riconosciuta ai marittimi mezza giornata di riposo compensativo.

Articolo 32 bis - Gestione delle festività

Entro il mese di gennaio di ogni anno le parti firmatarie il presente CCNL, mediante apposito accordo / sindacale, definiranno il calendario opzionale delle deroghe alle festività nazionali da proporre al competente Ministero. Tali giornate dovranno essere recuperate, ove possibile, nei 10 giorni lavorativi antecedenti o nei 20 giorni lavorativi successivi alla festività, nel rispetto delle norme in materia di organizzazione e distribuzione dell'orario di lavoro e delle norme in materia di riposo settimanale.

Le parti stipulanti il presente CCNL a livello di marineria eventualmente converranno con apposito accordo le giornate di recupero limitatamente alle festività patronali.

Art. 33 - Ferie.

A tutti i componenti dell'equipaggio è riconosciuto un periodo di ferie retribuito di 30 giorni di calendario.

Le ferie sono godute dal lavoratore marittimo nel seguente modo:

-per almeno 2 settimane continuative, in caso di richiesta del lavoratore e, compatibilmente con le esigenze della attività di pesca, nel corso dell'anno di maturazione;

-per le restanti 2 settimane entro i 9 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

Pesca entro il Mediterraneo: la regolamentazione per il godimento del periodo feriale è demandato ad accordi locali tra le parti firmatarie del presente contratto.

Il trattamento economico, in deroga alla normativa di legge generale - avendo le parti inteso regolamentare l'istituto ai sensi dell'ultimo comma, art. 325 Cod.Nav. - è stato già anticipato, in quanto il rateo di ferie è già inserito nella tabella del MMG cui è da ragguagliare la “parte” ogni bimestre solare. La “parte” comprende infatti ogni istituto retributivo e normativo come previsto espressamente dal comma 2) del precedente art. 21.

Art. 34 - Termini e modalità di corresponsione della retribuzione

“alla parte”.

Ai componenti l’equipaggio arruolati con retribuzione “alla parte” (ipotesi A della convenzione d'imbarco allegata al presente contratto), l'armatore è tenuto ad erogare, ad ogni bordata, ovvero ogni mese, l'importo della parte attribuita, come previsto dal precedente art. 21, ovvero l'eventuale anticipo/prestito qualora la campagna di pesca sia di durata ultra mensile, su apposito prospetto come previsto dalla normativa richiamata in detto articolo.

Il raffronto fra la parte attribuita e il MMG deve essere effettuato secondo le modalità di cui al citato art. 21.

Il lavoratore ha facoltà di chiedere che alla consegna della busta paga mensile sia predisposto un prospetto relativo alla contabilizzazione della parte relativa alla stessa mensilità.

Art. 35 - Termini e modalità di corresponsione

della retribuzione “fissa”.

Ai componenti l'equipaggio, arruolati con la retribuzione fissa del MMG e premio di produzione (ipotesi B della convenzione d'imbarco allegata al presente contratto), l'armatore è tenuto ad erogare ogni mese il valore mensile dei vari istituti retributivi unitamente al premio di produzione.

Ad ogni marittimo, a termini di legge, è fornito a cura dell'armatore un prospetto paga, sul quale sono registrate le competenze, le varie indennità e il premio di produzione, come previsto dai precedenti artt. 21, 23 e 24.

Art. 36 - Assicurazioni.

Tutti i componenti dell'equipaggio, a seconda delle normative loro applicabili, sono assicurati a norma di legge per l'invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione, gli infortuni sul lavoro e le malattie.

A norma dell'art. 13, legge 26.7.84 n. 413, i contributivi previsti sono dovuti sul salario convenzionale contrattuale comprensivo dell'importo fisso, dei ratei di ferie, festività, di 13a e 14a mensilità, valore mensa ai fini previdenziali, forfettizzati come da tabella allegata ai contratti di lavoro.

L'ammontare dei contributi viene ripartito tra l'armatore e i componenti dell'equipaggio secondo le percentuali previste dalle norme legislative sulla previdenza e assistenza.

Eventuali sgravi verranno ripartiti secondo le leggi vigenti.

Qualora fatti o situazioni particolari lo richiedano, le parti firmatarie del presente CCNL potranno incontrarsi e prendere decisioni sull'argomento.

Art. 37 - Risoluzione del rapporto di lavoro.

Il contratto d'imbarco a tempo indeterminato può essere risolto dalle parti con comunicazione scritta e con l'osservanza del termine di preavviso pari a giorni 14 per tutti i gradi e le categorie.

Il contratto d'imbarco a tempo indeterminato si risolve per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 CC, nonché per giustificato motivo.

Giusta causa:

causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Giustificato motivo:

grave inadempimento degli obblighi contrattuali, ovvero ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa.

È facoltà dell'armatore sostituire il preavviso con una indennità pari a tante giornate di importo fisso, valore mensa ai fini contributivi e ratei della 13a e 14a mensilità, per quanti sono i giorni di preavviso non osservati.

Il preavviso non può essere dato durante la fruizione dei riposi compensativi o delle ferie.

In caso di sbarco dovuto a causa di malattia o di infortunio trova applicazione quanto stabilito dal successivo art. 59.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti per campagna di pesca, poiché in tali casi il rapporto di lavoro si risolve di diritto al rientro della nave nel porto di armamento e/o di sbarco, sia in porti nazionali che in quelli esteri.

Art. 38 - Assegno per il nucleo familiare.

Gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti ai marittimi nelle misure e con le modalità stabilite per i lavoratori della industria dalle pertinenti disposizioni di legge.

Art. 39 - Trattamento di fine rapporto (TFR).

In ogni caso di risoluzione del contratto d'imbarco viene corrisposto al marittimo il TFR, così come previsto dall'art. 2120 CC.

La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al comma 1), art. 2120 CC, è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di:

-importo fisso;

-rateo 13a e 14a mensilità;

-eventuale premio di produzione;

-valore convenzionale della mensa ai fini previdenziali;

-eventuale differenza tra il MMG e il valore della compartecipazione.

La quota da accantonare si ottiene dividendo per 13,5 i valori dei su riportati elementi retributivi corrisposti nel mese e/o nel periodo della campagna di pesca ai lavoratori.

Alla fine del rapporto di lavoro (risoluzione del contratto di imbarco) l'armatore è tenuto ad evidenziare quanto dovuto e quanto già anticipato, ai sensi della normativa vigente, e ad effettuare i relativi conguagli.

Il TFR, poiché già determinato nella tabella del MMG, può essere liquidato anche mensilmente, qualora il lavoratore ne faccia richiesta scritta, anticipandone la quota già prevista nelle tabelle sopra richiamate (o quota superiore).

Art. 40 - Previdenza complementare.

Previdenza complementare

I lavoratori destinatari del presente CCNL possono iscriversi al fondo di previdenza complementare PREVIDENZA COOPERATIVA secondo quanto previsto dal relativo statuto e regolamento.

La contribuzione è così articolata:

•un contributo minimo pari a 1,5% del MMG a carico del lavoratore;

•un contributo a carico del datore di lavoro pari a 1,5% del MMG;

•100% del TFR per lavoratori assunti successivamente al 28 aprile 1993;

•ai lavoratori assunti precedentemente al 28 aprile del 1993 il 3% della retribuzione prevista dal MMG.

Le parti si impegnano a dare adeguata informazione ai lavoratori del settore sul nuovo istituto contrattuale e annualmente esaminano congiuntamente la diffusione della previdenza complementare nel settore.

Art. 41 - Trattamento economico nei casi di malattia/infortunio

sul lavoro.

Le parti concordano nell'istituire, per quanto concerne i lavoratori assicurati ai sensi sia della legge n. 413/84 che della legge n. 250/58, limitatamente agli infortuni, un intervento integrativo rispetto ai trattamenti economici previsti dalle assicurazioni obbligatorie contro le malattie e gli infortuni in favore degli addetti dichiarati temporaneamente inabili e temporaneamente inidonei al lavoro (anche se la malattia o l'infortunio comporta lo sbarco).

L'intervento di cui sopra interesserà anche i soci lavoratori assicurati ai sensi della legge n. 250/58, attualmente privi di assicurazione contro le malattie.

Tale intervento è costituito da una indennità giornaliera, a carico della impresa di pesca, pari ad € 18,00 per un numero massimo di 180 giorni di inabilità temporanea al lavoro nei casi previsti al comma 1).

Le parti concordano altresì che l'intervento di cui al comma 3) del presente articolo potrà essere assolto da una apposita Cassa con gestione paritetica all'uopo costituta tra le parti firmatarie il presente CCNL.

Le parti concordano di definire le modalità di attuazione del presente articolo mediante lo strumento di cui al successivo art. 57 entro 18 mesi dalla stipula del presente CCNL.

Art. 42 - Assistenza sanitaria integrativa.

Le parti convengono di introdurre l'istituto della assistenza sanitaria integrativa per gli addetti del settore quale diritto contrattuale da riconoscere ai destinatari del presente CCNL.

Le parti valutano opportuno utilizzare strumenti già in essere quali soluzioni di miglior valore per i propri lavoratori.

Le parti concordano altresì di promuovere ogni utile iniziativa affinché il personale imbarcato a tempo indeterminato a decorrere dall’1.3.17 sia iscritto al fondo bilaterale FILCOOP sanitario.

Per la copertura della assistenza sanitaria integrativa è dovuto un contributo per ogni lavoratore nel limite massimo di € 52,00 annuo a carico dell'impresa e del lavoratore in maniera paritetica.

Sono fatte salve le forme di assistenza sanitaria integrativa previste da accordi collettivi e/o regolamenti aziendali che prevedano l'adesione a un sistema mutualistico già esistente alla data della firma del presente CCNL che dovrà garantire comunque prestazioni equipollenti.

Art. 43 - Rientro/rimpatrio del marittimo al porto di imbarco.

Quando il contratto cessa o si risolve in luogo diverso dal porto di arruolamento, l'armatore è tenuto a provvedere al rientro del marittimo.

Il rientro si compie con il ritorno del marittimo al porto di imbarco o al luogo di ingaggio, a sua scelta.

Se il marittimo ne fa richiesta e non vi è aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al suo ritorno in altra località da lui indicata.

Il rimpatrio è effettuato a cura dell'armatore a mezzo di ferrovia, automezzo o aereo.

L'armatore deve corrispondere al marittimo per tutta la durata del viaggio di rientro la retribuzione prevista e stabilita dalla convenzione di imbarco.

Durante il viaggio di rimpatrio il marittimo deve essere assicurato contro gli infortuni e le malattie, secondo le norme di legge e del presente contratto.

Qualora il marittimo interrompa la campagna di pesca senza un giustificato motivo, deve essere comunque rimpatriato ed è tenuto al rimborso delle spese di viaggio all'armatore.

Se, trascorso un periodo di 5 mesi lontano dai porti nazionali, non è ancora iniziato od ordinato il viaggio di ritorno, il marittimo ha la facoltà, con un preavviso di 10 giorni, di sbarcare al primo porto d'approdo con il rimpatrio a spese dell’armatore.

Art. 44 - Vestiario.

Data la particolare caratteristica del lavoro di pesca, l'armatore fornisce a ogni membro dell'equipaggio il vestiario necessario come: stivali, impermeabili, tute etc., previa riconsegna dei capi deteriorati, fatte salve le perdite dovute a causa di forza maggiore.

Art. 45 - Affissione del contratto a bordo.

Il comandante cura che sulla nave, in un posto accessibile all'equipaggio, sia tenuto un albo nel quale resta permanentemente affissa una copia del presente CCNL e degli accordi integrativi, del regolamento di servizio e di ogni altra disposizione prescritta dalla Autorità nonché, su richiesta delle OO.SS. stipulanti, comunicati, documenti e stampati di interesse sindacale e del lavoro in genere.

Se ciò non è possibile a causa delle caratteristiche della nave detti documenti potranno essere conservati presso la sede della cooperativa.

Art. 46 - Riscossione deleghe sindacali.

Il marittimo può presentare direttamente, o tramite la O.S., all'armatore una delega a trattenere sulle proprie spettanze l'ammontare del contributo indicato dal sindacato.

Il versamento di cui sopra viene effettuato a cura dell'armatore, secondo le modalità previste dalla delega. La delega stessa è efficace fino a quando non viene espressamente revocata.

Art. 47 - Controversie sindacali.

Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami, le controversie sindacali tra aziende e lavoratori, quando riguardano l'interpretazione o l'applicazione dell'accordo integrativo, sono esaminate dalle Organizzazioni locali delle parti firmatarie del presente contratto.

La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite la O.S. alla quale è iscritta e ha conferito mandato.

La O.S. che rappresenta la parte interessata deve, a sua volta, denunciare la controversia alla Organizzazione datoriale per mezzo di lettera raccomandata a/r.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa segnalazione la parte ricevente si rende disponibile alla convocazione della parte denunciante fissando il giorno e l'ora in cui viene esperito il tentativo di conciliazione di cui è redatto apposito verbale.

Al fine di dirimere eventuali divergenze sulla interpretazione del presente contratto le parti firmatarie istituiscono una apposita Commissione paritetica operante e livello nazionale, la cui costituzione e il relativo funzionamento è disciplinato dal successivo art. 48.

Essa esamina, entro 30 giorni dalla data di denuncia della divergenza, le questioni alla stessa sottoposte, redigendo apposito verbale.

In caso di mancato accordo a seguito dell'esame di cui sopra, ovvero in caso di mancata convocazione, le parti possono procedere secondo le consuete forme sindacali.

Art. 48 - Commissione paritetica nazionale.

Composizione della Commissione paritetica.

La Commissione è composta da 6 membri designati pariteticamente dalle parti contraenti, di cui 3 nominati dalle parti datoriali cooperative e 1 ciascuno da FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILAPESCA.

Rappresentanti.

I membri della Commissione sono nominati dalle rispettive Organizzazioni con lettera inviata alle altre Organizzazioni; detti componenti restano in carica sino alla loro revoca.

È ammessa in qualsiasi momento la sostituzione dei propri rappresentanti da parte della Organizzazione che li ha nominati.

In caso di carenza, o di mancata designazione, o di indisponibilità di uno o più membri della Commissione, i dirigenti delle rispettive Organizzazioni si sostituiscono temporaneamente ad essi.

Presidenza.

La presidenza della Commissione è assunta alternativamente ogni 2 anni da un rappresentante della parte datoriale e da un rappresentante della parte sindacale dei lavoratori.

Spetta al presidente la convocazione della Commissione.

Segreteria.

La segreteria della Commissione è assunta a turno da un rappresentante della parte datoriale, se la presidenza è affidata al rappresentante delle OO.SS. dei lavoratori, e viceversa in caso contrario.

Sede.

La Commissione ha sede e si riunisce presso il Palazzo della Cooperazione, via Torino 146, 00184 ROMA.

Operatività della Commissione.

La Commissione è presieduta dal presidente.

La Commissione è regolarmente costituita con la presenza di tutti ì membri.

Le deliberazioni sono valide se approvate da tutti i presenti.

Art. 49 - Commissioni di lavoro.

Le OO.SS., firmatarie del presente contratto, territoriali e nazionali, fanno parte, in rappresentanza del settore della pesca, di tutte le Commissioni istituite presso le Capitanerie di porto, Delegazioni di spiaggia, Commissioni provinciali e regionali, nonché quelle istituite presso i relativi Ministeri competenti e presso l'Unione europea, per la disciplina delle normative nazionali e internazionali, con particolare riferimento alle iniziative promozionali intese al finanziamento per lo sviluppo e il rilancio del settore.

Art. 50 - Contributo per l'assistenza contrattuale.

Il contributo per l’assistenza contrattuale è calcolato, nella misura dell'1%, sui valori corrispondenti al MMG, così come definito dai precedenti artt. 5 e 6.

Ai marittimi imbarcati viene effettuata una trattenuta mensile dello 0,50% calcolata sui valori di cui al comma precedente, a favore delle OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente CCNL.

L'armatore versa alle Organizzazioni cooperative firmatarie una quota mensile pari allo 0,50% calcolata sui valori di cui al comma 1) per ogni marittimo imbarcato.

I datori di lavoro portano a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo curando la riscossione delle quote spettanti alle OO.SS. firmatarie.

Le eventuali comunicazioni di dissenso rispetto a tale ritenuta da parte dei membri dell'equipaggio sono comunicate dagli armatori alla parte datoriale e alle OO.SS. entro 30 giorni dalla notifica del testo contrattuale rinnovato.

Le parti concordano di affidare a FILCOOP sanitario la funzione di riscossione delle somme di cui al comma 1) del presente articolo secondo modalità da definire con successivo regolamento adottato ai sensi dell'art. 57 dal Tavolo di lavoro congiunto.

Art. 51 - Agevolazioni allo studio.

Durante l’imbarco i lavoratori che frequentano corsi di studio per corrispondenza o che comunque desiderano impegnarsi nello studio sono, per quanto possibile, esonerati dallo svolgere lavoro straordinario.

Durante gli esami i lavoratori-studenti usufruiscono di permessi retribuiti per i giorni di esame e per i 5 giorni lavorativi precedenti alla sessione d’esame.

Art. 52 - Convenzioni di imbarco.

Nel caso in cui le convenzioni d’imbarco vengono stipulate non in conformità al presente contratto, il rapporto di lavoro è regolato comunque dalle presenti condizioni generali.

Una copia della predetta convenzione deve essere consegnata, subito dopo la stipula presso l’Autorità marittima, in attesa della registrazione, al marittimo entrato a far parte dell’equipaggio, anche in adempimento e in sostituzione della lettera di assunzione.

Facsimile.

AUTORITÀ MARITTIMA (_______________________)

del compartimento marittimo di _____________________

CONVENZIONE DI IMBARCO

L'anno ____ il giorno ___ del mese di __________, innanzi a noi, Ufficiale delegato dal sig. Comandante del Porto a ricevere le Convenzioni di arruolamento, si è presentato il sig. _________________ il quale, in forza di atto di __________ rogato___________ è stato costituito procuratore, ovvero armatore o Capitano del peschereccio denominato _________________ di tonnellate ___ iscritto al n° ______ di matricola presso l’Autorità marittima di ______________________ adibito al servizio di pesca ___________ e le persone di cui appresso indicate le quali, dovendo far parte dell'equipaggio del natante predetto, dichiarano di imbarcarsi ai patti e alle condizioni stabilite nel vigente CCNL per gli imbarcati su natanti armati da cooperative di pesca o da loro soci e alle seguenti condizioni particolari:

Il contratto è stipulato a:_________________________________ (*)

durata presunta in mesi: __

(*)

1) tempo determinato

2) tempo indeterminato

3) campagna di pesca oceanica

4) campagna di pesca entro il Mediterraneo

5) tipo particolare di pesca

La retribuzione è stabilita a: ____________________________ (**)

(**)

A) alla parte con MMG come da tabelle allegate al citato CCNL

B) MMG + premio di produzione

Data lettura delle norme di detto CCNL, che ad ogni buon fine ed effetto si intendono come testualmente riprodotte nella presente convenzione, data altresì lettura di quest'ultima, le parti hanno pienamente confermato sottoscrivendo con noi il presente atto.


cognome

e nome


matricola

compartimento

data

nascita

grado

a bordo

retribuzione

parte





























N.B.

Una copia della presente convenzione, depositata a norma di legge presso l'Autorità marittima, è tenuta a disposizione delle parti stipulanti il CCNL e/o di Enti/Osservatori promossi da esse direttamente o indirettamente.

Art. 53 - Comunicazione obbligatoria agli Uffici di collocamento

della gente di mare.

Fermo restando l'osservanza del termine disposto dall'art. 40, comma 6), DL 25.6.08 n. 112, convertito con legge 6.8.08 n. 133, copia della convenzione di arruolamento vistata dalla Autorità marittima e, all'estero, dalla Autorità consolare, viene contestualmente consegnata al marittimo e da tale momento decorrono, in capo all'armatore e al marittimo stesso, tutti i diritti e obblighi derivanti dalla legge e dal contratto medesimo.

Art. 54 - Indennità in caso di morte.

In caso di morte del lavoratore sono applicabili le disposizioni previste dall'art. 2122 CC.

Art. 55 - Servizio militare.

L'eventuale richiamo alle armi, nello speciale rapporto di lavoro nautico, risolve di per sé il contratto di arruolamento del marittimo pescatore.

In tal caso egli ha diritto a tutte le indennità spettanti a norma delle disposizioni vigenti, e non ricorre l'obbligo del preavviso, né il diritto alla relativa indennità sostitutiva.

Tuttavia, nel limite del possibile, viene riconosciuta al lavoratore interessato, entro 30 giorni dal collocamento in congedo, il diritto di priorità nell'arruolamento.

Art. 56 - Rappresentanze e diritti sindacali.

Le parti si danno atto che i diritti sindacali sono disciplinati dalla legge n. 300 del 20.5.70 nonché, per i soci lavoratori di cooperative dalla legge n. 142 del 3.4.01.

In sede di tavolo congiunto di cui al successivo art. 57, tenuto conto delle caratteristiche del settore, possono essere individuate modalità di rappresentanza unitaria di compartimento o intercompartimentali.

Art. 57 - Istituzione di un Tavolo di lavoro congiunto.

Al fine di favorire il confronto sulle problematiche del settore le parti istituiscono un tavolo di lavoro permanente finalizzato alla ricerca delle soluzioni ritenute più opportune, anche attraverso interventi congiunti nei confronti dei ministeri di volta in volta interessati, nonché per procedere alla stipulazione degli accordi necessari a regolare le seguenti materie:

1)istituzione e funzionamento di enti bilaterali;

2)modalità di riscossione dei contributi per l'assistenza contrattuale di cui al precedente art. 50;

3)modalità di funzionamento ed erogazione del trattamento integrativo malattia/infortunio di cui all'art. 41;

4)applicazione al settore dell'apprendistato, tenuto conto delle leggi vigenti in materia per ciò che attiene al settore della pesca (cfr. D.lgs. n. 226 del 18.5.01, art. 6; D.lgs. n. 81 del 15.6.15), nonché delle caratteristiche del settore correlate con le norme del Codice della navigazione;

5)operatività degli accordi sulla sicurezza del lavoro adottati ai sensi dell'art. 9 del presente CCNL;

6)monitoraggio delle conseguenze dei processi di riorganizzazione indotti;

7)modalità e contenuti della attività di formazione e riqualificazione ritenute utili e necessarie per gli addetti al settore;

8)possibilità operative e di gestione di strumenti alternativi per eventuali limitazioni alle attività del settore disposte dalle Autorità;

9)ricerca delle soluzioni relativamente alle norme già rinviate dai singoli articoli del presente contratto.

10) individuazione di nuove tipologie di percorsi formativi legati alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che siano più rispondenti alle esigenze del settore da proporre ai Ministeri competenti.

Art. 58 - Sostituzioni.

In caso di assenza non prevedibile e breve del marittimo, che determini il mancato raggiungimento del numero minimo previsto dalla tabella di cui al precedente art. 8, fermo restando la conservazione del rapporto di lavoro dello stesso, l'armatore provvede alla sostituzione annotando tale circostanza nel registro di cui all'art. 12, indicando il nome del sostituto e del sostituito.

Inoltre l'armatore, o un suo rappresentante, e il marittimo sottoscrivono una specifica convenzione d'imbarco; copia di tale convenzione è consegnata al marittimo interessato, secondo quanto previsto dagli artt. 52 e 53.

La sostituzione non può superare i 5 giorni.

La lista dei marittimi disponibili alla sostituzione, riportante l'eventuale titolo professionale posseduto e il numero di contatto telefonico, è affissa all'albo dell'Autorità marittima.

Tale lista viene definita a livello territoriale dalle parti stipulanti il presente contratto.

La retribuzione di tale membro di equipaggio aggiuntivo è a carico del monte ed è costituita da tanti ratei di MMG equivalenti ai giorni di imbarco, mentre l'armatore provvede a incrementare tale retribuzione con una maggiorazione pari al 25%.

Art. 59 - Prelazione nella riassunzione.

I lavoratori sbarcati per malattia o infortunio sono reimbarcati al termine del periodo di malattia e infortunio.

I lavoratori arruolati con contratto a tempo determinato o per singole campagne di pesca vantano il diritto di precedenza e il relativo esercizio in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato, a tempo determinato o per singola campagna di pesca effettuate dall'armatore entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, riferibili alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.

Art. 60 - Trattamento di miglior favore.

Vanno fatte salve le condizioni di miglior favore.

Aumenti retributivi

L'aumento complessivo dell'importo fisso mensile, calcolato sul parametro 100, è pari a 47,56 € e sarà erogato, come da tabelle allegate, attraverso 2 tranche così articolate:

Il valore convenzionale ai fini INPS è incrementato di 25 euro ed ammonta quindi nelle tabelle pertinenti a 350 euro mensili a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Una tantum

Ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario uguale per tutti a titolo di una tantum pari ad euro 80,00 lordi. Tale importo verrà erogato con la retribuzione del mese di gennaio 2022.

L'importo dell'uria tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale e, essendo quindi comprensivo degli stessi, esso non rientra nella relativa base di computo.

Roma, 15 dicembre 2021


Categoria a - TABELLA 1 - Decorrenza dal 1 gennaio 2022

SEGMENTO DI OPERATIVITÀ'

1.1 - Pesca costiera locale


Parametri

Importo fisso mensile

13/a-14/a

Ferie

TFR

MMG

Valore Conv.

INPS

Totale ai fini

INPS



A

B

C

D

A+B+C+D

E

A+B+C+E

Com.te-Motorista Capopesca

118

963,35

218,89

127,69

113,50

1423,43

350

1659,93

Marinaio Polivalente

105

857,22

201,20

117,37

104,33

1280,12

350

1525,79

Marinaio

102

832,73

197,12

114,99

102,21

1247,05

350

1494,83

Giovanotto

101

824,56

195,76

114,19

101,51

1236,02

350

1484,52

Mozzo

100

816,40

194,40

113,40

100,80

1225,00

350

1474,20



Categoria a-TABELLA 1 - Decorrenza dal 1 gennaio 2023

SEGMENTO DI OPERATIVITÀ

1.1 - Pesca costiera locale


Parametri

Importo fisso mensile

13/a-14/a

Ferie

TFR

MMG

Valore Conv.

INPS

Totale ai fini

INPS



A

B

C

D

A+B+C+D

E

A+B+C+E

Com.te-Motorista Capopesca

118

991,41

223,57

130,41

115,92

1461,32

350

1695,39

Marinaio Polivalente

105

882,19

205,36

119,80

106,49

1313,83

350

1557,35

Marinaio

102

856,98

201,16

117,35

104,31

1279,80

350

1525,49

Giovanotto

101

848,58

199,76

116,53

103,58

1268,45

350

1514,87

Mozzo

100

840,18

198,36

115,71

102,85

1257,11

350

1504,25


Categoria a - TABELLA 1 - Decorrenza dal 1 gennaio 2022

SEGMENTO DI OPERATIVITÀ'

1.2 - Pesca costiera ravvicinata


Parametri

Importo fisso mensile

13/a-14/a

Ferie

TFR

MMG

Valore

Conv. IN PS

Totale al fini INPS



A

B

C

D

A+B+C+D

E

A+B+C+E

Com.te-Motorista Capopesca

132

1077,65

237,94

138,80

123,38

1577,76

350

1804,39

Marinaio Polivalente

120

979,68

221,61

129,27

114,91

1445,48

350

1680,57

Marinaio

115

938,86

214,81

125,31

111,38

1390,36

350

1628,97

Giovanotto

103

840,89

198,48

115,78

102,92

1258,07

350

1505,15

Mozzo

100

816,40

194,40

113,40

100,80

1225,00

350

1474,20


TABELLA 1 (categoria a) Decorrenza dal 1 gennaio 2023

SEGMENTO DI OPERATIVITÀ

1.2 - Pesca costiera ravvicinata


Parametri

Importo fisso mensile

13/a-14/a

Ferie

TFR

MMG

Valore

Conv. INPS

Totale ai fini INPS



A

B

C

D

A+B+C+D

E

A+B+C+E

Com.te-Motorista Capopesca

132

1109,03

243,17

141,85

126,09

1620,15

350

1844,06

Marinaio Polivalente

120

1008,21

226,37

132,05

117,38

1484,01

350

1716,63

Marinaio

115

966,20

219,37

127,96

113,75

1427,28

350

1663,54

Giovanotto

103

865,38

202,56

118,16

105,03

1291,14

350

1536,11

Mozzo

100

840,18

198,36

115,71

102,85

1257,11

350

1504,25



Categoria a - TABELLA 1 - Decorrenza dal 1 gennaio 2022

SEGMENTO DI OPERATIVITÀ'

1.3 - Pesca mediterranea


Parametri

Importo fisso mensile

13/a-14/a

Ferie

TFR

MMG

Valore

Conv. INPS

Totale ai fini INPS



A

B

C

D

A+B+C+D

E

A+B+C+E

Com.te-Motorista Capopesca

146

1191,94

256,99

149,91

133,25

1732,10

350

1948,84

Marinaio Polivalente

134

1093,97

240,66

140,39

124,79

1599,81

350

1825,02

Marinaio

129

1053,15

233,86

136,42

121,26

1544,69

350

1773,43

Giovanotto

107

873,55

203,92

118,96

105,74

1302,17

350

1546,43

Mozzo

104

849,05

199,84

116,57

103,62

1269,09

350

1515,47



TABELLA 1 (categoria a) Decorrenza dal 1 gennaio 2023

SEGMENTO DI OPERATIVITÀ'

1.3 - Pesca mediterranea


Parametri

Importo fisso mensile

13/a-14/a

Ferie

TFR

MMG

Valore

Conv. INPS

Totale ai fini INPS



A

B

C

D

A+B+C+D

E

A+B+C+E

Com.te-Motorista Capopesca

146

1226,66

262,78

153,29

136,25

1778,98

350

1992,72

Marinaio Polivalente

134

1125,84

245,97

143,48

127,54

1642,84

350

1865,29

Marinaio

129

1083,83

238,97

139,40

123,91

1586,11

350

1812,20

Giovanotto

107

898,99

208,16

121,43

107,94

1336,52

350

1578,58

Mozzo

104

873,78

203,96

118,98

105,76

1302,49

350

1546,73



Categoria 0 - TABELLA 2 - Decorrenza dal 1 gennaio 2022

2.1 - MMG per giornata di pesca - Giornate di pesca inferiori a 48

Pesca costiera locale - Legge 250/58


Parametri

Importo base

13/a-14/a

Ferie

TFR

MMG giornaliero



A

B

C

D

A+B+C+D

Com.te-Motorista

Capopesca

118

37,06

8,26

4,82

4,28

54,42

Marinaio

Polivalente

105

32,97

7,58

4,42

3,93

48,91

Marinaio

102

32,03

7,42

4,33

3,85

47,63

Giovanotto

101

31,72

7,37

4,30

3,82

47,21

Mozzo

100

31,40

7,32

4,27

3,79

46,78



Categoria 0 - TABELLA 2 - Decorrenza dal 1 gennaio 2023

2.1 - MMG per giornata di pesca - Giornate di pesca inferiori a 48

Pesca costiera locale - Legge 250/58


Parametri

Importo base

13/a-14/a

Ferie

TFR

MMG giornaliero



A

B

C

D

A+B+C+D

Com.te-Motorista

Capopesca

118

38,14

8,44

4,92

4,38

55,88

Marinaio

Polivalente

105

33,94

7,74

4,51

4,01

50,20

Marinaio

102

32,97

7,58

4,42

3,93

48,89

Giovanotto

101

32,64

7,52

4,39

3,90

48,46

Mozzo

100

32,32

7,47

4,36

3,87

48,02



Categoria 0 - TABELLA 2 - Decorrenza dal 1 gennaio 2022

2.2 - MMG per giornata di pesca - Giornate di pesca inferiori a 48

Pesca costiera ravvicinata - Legge 250/58


Parametri

Importo base

13/a-14/a

Ferie

TFR

MMG giornaliero



A

B

C

D

A+B+C+D

Com.te-Motorista

Capopesca

132

41,45

8,99

5,25

4,66

60,35

Marinaio

Polivalente

120

37,69

8,36

4,88

4,34

55,27

Marinaio

115

36,12

8,10

4,73

4,20

53,15

Giovanotto

103

32,35

7,47

4,36

3,88

48,06

Mozzo

100

31,40

7,32

4,27

3,79

46,78



Categoria 0 - TABELLA 2 - Decorrenza dal 1 gennaio 2023


2.2 - MMG per giornata di pesca - Giornate di pesca inferiori a 48

Pesca costiera ravvicinata - Legge 250/58


Parametri

Importo base

13/a-14/a

Ferie

TFR

MMG giornaliero



A

B

C

D

A+B+C+D

Com.te-Motorista

Capopesca

132

42,66

9,19

5,36

4,77

61,99

Marinaio

Polivalente

120

38,78

8,55

4,99

4,43

56,75

Marinaio

115

37,17

8,28

4,83

4,29

54,57

Giovanotto

103

33,29

7,63

4,45

3,96

49,33

Mozzo

100

32,32

7,47

4,36

3,87

48,02


Categoria 0 - TABELLA 3 - Decorrenza dal 1 gennaio 2022


3.1 - Parte variabile- Giornate di pesca tra 48 e 140

Pesca costiera locale - Legge 250/58


Parametri

Importo base

13/a-14/a

Ferie

TFR

MMG giornaliero



A

B

C

D

A+B+C+D

Com.te-Motorista

Capopesca

118

37,06

8,26

4,82

4,28

54,42

Marinaio

Polivalente

105

32,97

7,58

4,42

3,93

48,91

Marinaio

102

32,03

7,42

4,33

3,85

47,63

Giovanotto

101

31,72

7,37

4,30

3,82

47,21

Mozzo

100

31,40

7,32

4,27

3,79

46,78


Categoria 0 - TABELLA 3 - Decorrenza dal 1 gennaio 2022


3.2-- Parte fissa- Giornate di pesca tra 48 e 140

Pesca costiera locale - Legge 250/58


Parametri

13/a-14/a

Ferie

TFR

Importo di salvaguardia



B C D

B+C+D

Com.te-Motorista

Capopesca

118

218,90

127,69

113,50

460,08

Marinaio

Polivalente

105

201,20

117,37

104,33

422,90

Marinaio

102

197,12

114,99

102,33

414,32

Giovanotto

101

195,76

114,19

101,51

411,46

Mozzo

100

194,40

113,40

100,8

408,6o




Categoria 0 - TABELLA 3 - Decorrenza dal 1 gennaio 2023


3.1 - Parte variabile- Giornate di pesca tra 48 e 140

Pesca costiera locale - Legge 250/58


Parametri

Importo base

13/a-14/a

Ferie

TFR

MMG giornaliero



A

B

C

D

A+B+C+D

Com.te-Motorista

Capopesca

118

38,14

8,44

4,92

4,38

55,88

Marinaio

Polivalente

105

33,94

7,74

4,51

4,01

50,20,

Marinaio

102

32,97

7,58

4,42

3,93

48,89,63

Giovanotto

101

32,64

7,52

4,39

3,90

48,46,21

Mozzo

100

32,32

7,47

4,36

3,87

48,02,78


Categoria 0 - TABELLA 3 - Decorrenza dal 1 gennaio 2023


3.2 - Parte fissa- Giornate di pesca tra 48 e 140

Pesca costiera locale - Legge 250/58


Parametri

13/a-14/a

Ferie

TFR

Importo di salvaguardia



B

C

D

A+B+C+D

Com.te-Motorista

Capopesca

118

223,57

130,41

115,92

469,91

Marinaio

Polivalente

105

205,36

119,80

106,49

431,65

Marinaio

102

201,16

117,35

104,31

422,82

Giovanotto

101

199,76

116,53

103,58

419,87

Mozzo

100

198,36

115,71

102,85

416,83

Categoria 0 - Tabella 3 - Decorrenza dal 1 gennaio 2022

3.3 - Parte variabile - Giornate di pesca tra 48 e 140

Pesca costiera ravvicinata - Legge 250/58


Parametri

Importo base

13/a-14/a

Ferie

TFR

MMG giornaliero



A

B

C

D

A+B+C+D

Com.te-Motorista Capopesca

132

41,45

8,99

5,25

4,66

60,35

Marinaio Polivalente

120

37,69

8,36

4,88

4,34

55,27

Marinaio

115

36,12

8,10

4,73

4,20

53,15

Giovanotto

103

32,35

7,47

4,36

3,88

48,06

Mozzo

100

31,40

7,32

4,27

3,79

46,78


Categoria 0 - Tabella 3 - Decorrenza dal 1 gennaio 2022

3.4 - Parte fissa - Giornate di pesca tra 48 e 140

Pesca costiera ravvicinata - Legge 250/5!

j


Parametri

13/a-14/a

Ferie

TFR

Importo di salvaguardia



B

C

D

B+C+D

Com.te-Motorista Capopesca

132

237,94

138,80

123,38

500,12

Marinaio Polivalente

120

221,61

129,27

114,91

465,80

Marinaio

115

214,81

125,31

111,38

451,50

Giovanotto

103

198,48

115,78

102,92

417,18

Mozzo z-x

100

194,40

113,40

100,80

408,60



Categoria 0 - Tabella 3 - Decorrenza dal 1 gennaio 2023

3.3 - Parte variabile - Giornate di pesca tra 48 e 140

Pesca costiera ravvicinata - Legge 250/58


Parametri

Importo base

13/a-14/a

Ferie

TFR

MMG giornaliero



A

B

C

D

A+B+C+D

Com.te-Motorista Capopesca

132

42,66

9,19

5,36

4,77

61,99

Marinaio Polivalente

120

38,78

8,55

4,99

4,43

56,75

Marinaio

115

37,17

8,28

4,83

4,29

54,57

Giovanotto

103

33,29

7,63

4,45

3,96

49,33

Mozzo

100

32,32

7,47

4,36

3,87

48,02

Categoria 0 - Tabella 3 - Decorrenza dal 1 gennaio 2023

3.4 - Parte fissa - Giornate di pesca tra 48 e 140

Pesca costiera ravvicinata - Legge 250/5!

j


Parametri

13/a-14/a

Ferie

TFR

Importo di salvaguardia



B

C

D

B+C+D

Com.te-Motorista Capopesca

132

243,17

141,85

126,09

511,11

Marinaio Polivalente

120

226,37

132,05

117,38

475,79

Marinaio

115

219,37

127,96

113,75

461,08

Giovanotto

103

202,56

118,16

105,03

425,76

Mozzo z-x

100

198,36

115,71

102^85)

416,93

Categoria 0 - Tabella 3 - Decorrenza dal 1 gennaio 2023

3.4 - Parte fissa - Giornate di pesca tra 48 e 140

Pesca costiera ravvicinata - Legge 250/5!

j


Parametri

13/a-14/a

Ferie

TFR

Importo di salvaguardia



B

C

D

B+C+D

Com.te-Motorista Capopesca

132

243,17

141,85

126,09

511,11

Marinaio Polivalente

120

226,37

132,05

117,38

475,79

Marinaio

115

219,37

127,96

113,75

461,08

Giovanotto

103

202,56

118,16

105,03

425,76

Mozzo z-x

100

198,36

115,71

102^85)

416,93





Categoria P - Tabella 4 - Decorrenza dal 1 gennaio 2022

4.1 - Giornate di pesca superiori a 140

Pesca costiera Locale-

Legge

250/58


Parametri

Importo fisso mensile

13/a-14/a

Ferie

TFR

MMG



A

B

C

D

A+B+C+D

Com.te-Motorista

Capopesca

118

963,35

218,89

127,69

113,50

1423,43

Marinaio Polivalente

105

857,22

201,20

117,37

104,33

1280,12

Marinaio

102

832,73

197,12

114,99

102,21

1247,05

Giova notto

101

824,56

195,76

114,19

101,51

1236,02

Mozzo

100

816,40

194,40

113,40

100,80

1225,00




Categoria p - Tabella 4 - Decorrenza dal 1 gennaio 2023

4.1 - Giornate di pesca superiori a 140

Pesca costiera

ocale - Legge 250/58


Parametri

Importo fisso mensile

13/a-14/a

Ferie

TFR

MMG



A

B

C

D

A+B+C+D

Com.te-Motorista

Capopesca

118

991,41

223,57

130,41

115,92

1461,32

Marinaio

Polivalente

105

882,19

205,36

119,80

106,49

1313,83

Marinaio

102

856,98

201,16

117,35

104,31

1279,80

Giovanotto

101

848,58

199,76

116,53

103,58

1268,45

Mozzo

100

840,18

198,36

115,71

102,85

1257,11




Categoria 0 - Tabella 4 - Decorrenza dal 1 gennaio 2022

4.2 - Giornate di pesca superiori a 140

Pesca costiera ravvicinata


Parametri

Importo fisso mensile

13/a-14/a

Ferie

TFR

MMG



A

B

C

D

A+B+C+D

Com.te-Motorista

Capopesca

132

1077,65

237,94

138,80

123,38

1577,76

Marinaio Polivalente

120

979,68

221,61

129,27

114,91

1445,48

Marinaio

115

938,86

214,81

125,31

111,38

1390,36

Giovanotto

103

840,89

198,48

115,78

102,92

1258,07

Mozzo

100

816,40

194,40

113,40

100,80

1225,00




Categoria 0 - Tabella 4 - Decorrenza dal 1 gennaio 2023

4.2 - Giornate di pesca superiori a 140

Pesca costiera ravvicinata


Parametri

Importo fisso mensile

13/a-14/a

Ferie

TFR

MMG



A

B

C

D

A+B+C+D

Com.te-Motorista

Capopesca

132

1109,03

243,17

141,85

126,09

1620,15

Marinaio Polivalente

120

1008,21

226,37

132,05

117,38

1484,01

Marinaio

115

966,20

219,37

127,96

113,75

1427,28

Giovanotto

103

865,38

202,56

118,16

105,03

1291,14

Mozzo

100

840,18

198,36

115,71

102,85

1257,11

ccnl imbarcati sui natanti di cooperative di pesca, 2021-2024 verbale di accordo - 2021

Data di inizio validità: → 2021-12-15
Data di fine validità: → 2024-12-31
Settore: → Agricoltura, silvicoltura, pesca, piscicoltura
Settore: → Pesca
Settore pubblico o privato: → Nel settore privato
Concluso da:
Associazioni imprenditoriali: → 
Sindacati: →  FLAI - Federazione Lavoratori dell'Agro-Industria, FAI - Federazione agricola alimentare ambientale industriale

FORMAZIONE

Programmi di formazione: → Sì
Stage: → No
Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: → Sì

MALATTIA E INVALIDITA'

Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: → 180 giorni
Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: → No
Congedo pagato per mestruazioni: → No
Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: → Sì

SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA

Assistenza medica: → Sì
Assistenza medica per i familiari: → No
Contributo all'assicurazione sanitaria: → Sì
Assicurazione sanitaria per i familiari: → No
Politica di salute e sicurezza: → Sì
Formazione sulla salute e la sicurezza: → Sì
Fornitura di indumenti protettivi: → Sì
Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: → No
Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e/o del rapporto lavoro-salute: → Professional risks
Assistenza funeraria: → Sì

DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA

Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: → 
Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: → 
Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: → 
Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: → 
Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: → 
Permessi per esami medici prenatali: → 
Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: → 
Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: → 
Servizi rivolti alle madri che allattano: → No
Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: → No
Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: → No
Contributo monetario / sussidio per l'istruzione dei figli: → No
Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: → Insufficient data giorni

CONTRATTI DI LAVORO

I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No
Disposizioni relative ai lavoratori temporanei/precari: → No
Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No
Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No

ORARI DI LAVORO E FERIE

Ore di lavoro giornaliere: → 8.0
Ferie annuali retribuite: → 30.0 giorni
Ferie annuali retribuite: → 4.28 settimane
Giorni festivi retribuiti: → Anniversario della Liberazione (25 aprile), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Primo dell’Anno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Lunedì di Pasqua / Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Festa della Repubblica (2 giugno), Day of National Salvation of the people of Azerbaijan (15th june), Tutti i Santi (1 novembre), Russia's National Unity Day (4th November), Burkina Faso's Revolution Day (4th August), Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre)
Almeno un giorno di riposo settimanale: → Sì
Permessi retribuiti per attività sindacale: → -10.0 giorni
Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: → No

STIPENDI

Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: → Yes, in more than one table
Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: → No
Stipendio più basso stabilito: → Months
Stipendio più basso: → EUR 1474.2
Adeguamento al costo della vita: → 

Aumento di stipendio:

Aumento di stipendio: → EUR 30.05

Pagamento extra una tantum:

Pagamento extra una tantum: → 100 %
Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: → No

Retribuzione del lavoro precario / a chiamata:

Retribuzione del lavoro precario / a chiamata: → 125 % dello stipendio base
Retribuzione del lavoro precario / a chiamata solo di domenica: → No
Retribuzione del lavoro precario / a chiamata tutti i giorni della settimana: → 

Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:

Buoni pasto:

Buoni pasto forniti: → Sì
Indennità per i pasti fornita: → Sì
→  per pasto
Assistenza legale gratuita: → No
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