Roma, 6 dicembre 2023
Il 6 dicembre 2023, presso la sede di Anica, in Roma, v.le Regina Margherita 286, è stato sottoscritto il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Settore Doppiaggio che si compone di n. 23 articoli, 4 tabelle indicate con le lettere A - B - C e D, Accordo Commissione Paritetica di Garanzia
TRA
TANICA, rappresentata dal Presidente Francesco Rutelli, nonché dal Presidente dell’Unione Industrie Tecniche Ranieri De Cinque Quintili e dal Vicepresidente Giovanni Pantanella, e con il responsabile dell’Ufficio del Lavoro e Relazioni Industriali Andrea Canali, con l’assistenza dell’aw. Mario Fusani, con la delegazione trattante
E
la SLC-CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Fabrizio Solari, dai Segretari Nazionali Sabina di Marco, Marco Del Cimmuto, Nicola Di Ceglie, Giulia Guida, Riccardo Saccone, assistiti da Umberto Carretti del dipartimento produzione culturale, dai componenti la delegazione nazionale SLC-CGIL doppiaggio Roberto Accornero, Flavio Aquilone, Alessio Cigliano, Marco Cortesi, Marina D’Aversa, Federica De Sortoli, Chiara Gioncardi, Georgia Lepore, Daniela Losavio, Manuel Meli, Francesco Orlando, Mary Pellegatta, Susanna Piferi, Alessandri) Quarta, Olgamaria Rande, Caterina Rochira, Laura Romano e le Segreterie Territoriali SLC-CGIL;
la FISTEL CISL, rappresentata dal Segretario Generale Alessandro Faraoni, dai Segretari Nazionali Paolo Gallo, Laura Ferrarese e dall’Operatore Nazionale Nicola Pellicano, con Erica Filippi e Fabio Benigni, con le Segreterie territoriali FISTEL CISL;
la UILCOM UIL, rappresentata dal Segretario Generale Salvo Ugliarolo, dai Segretari Nazionali Roberta Musu, Luciano Savant, Pier Paolo Mischi, Rossella Manfrini, dal Coordinatore Nazionale Roberto Corirossi, dalla delegata Claudia Altieri, con le Segreterie territoriali UILCOM UIL
PREMESSO CHE
- La disciplina organica del settore Doppiaggio è contenuta all’interno CCNL sottoscritto a Roma il 30.01.2008;
- Da allora sono intervenuti tra le parti in oggetto alcuni accordi volti aggiornare e integrare la normativa contrattuale del settore;
- Da ultimo le parti hanno raggiunto, a luglio 2023 importanti intese ed hanno individuato le linee guida per la redazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale Doppiaggio;
- Le Parti, quindi, adempiono all’impegno assunto ed alla volontà di giungere ad una formulazione unica ed organica della normativa contrattuale di settore, mediante il presente Contratto Collettivo, integrando e sostituendo quanto previsto nei precedenti accordi.
Tutto ciò premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:
ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente contratto si applica alle prestazioni di lavoro autonomo professionale fornite dai lavoratori alle imprese che realizzano l’edizione italiana dei prodotti audiovisivi e assimilati, attraverso il doppiaggio (ivi compreso l’oversound).
Il presente contratto si applica, in via non esclusiva, anche alle prestazioni di lavoro autonomo professionale fornite dai lavoratori alle imprese che realizzano la versione italiana di opere audiovisive o assimilate attraverso altre forme di trasposizione linguistica.
La realizzazione del doppiaggio e dell’oversound consiste nella trasposizione, di norma in lingua italiana, dei prodotti originali, a partire dall’adattamento dei testi fino alla loro registrazione e al missaggio.
Le figure professionali impiegate sono quelle classificate e descritte all'articolo 2.
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONE DELLE PARTI
Il presente contratto trova applicazione nei confronti delle seguenti figure:
Impresa
Si definisce “impresa di doppiaggio” la persona fisica o giuridica che, anche in via non esclusiva, eserciti tra le proprie attività l’edizione italiana o in altre lingue attraverso il doppiaggio (ivi compreso l’oversound) di opere audiovisive e assimilate, nessuna esclusa.
Direttore del doppiaggio
È la figura professionale a cui è affidata dall'Impresa la direzione artistica del doppiaggio di opere cinematografiche e assimilate, straniere e di produzione nazionale da post-sincronizzare.
Ha la responsabilità artistica nei confronti dell’impresa per quanto riguarda ir scelta delle voci del progetto e della qualità artistica e si impegna a rispettare ' il piano di lavorazione concordato e fornito dall’impresa, sempre nel rispetto del contratto di lavoro.
Può partecipare alla visione di controllo dialoghi, e/o al premissaggio dialoghi C e/o al missaggio.
Ha altresì la possibilità, qualora l’impresa lo ritenga necessario, di effettuare Y turni di direzione e di controllo dialoghi da remoto.
Ha diritto alla copia cartacea del copione per la lavorazione in sala.
Ha altresì il dovere di allinearsi al flusso di lavoro dell’impresa, sempre nel rispetto del contratto di lavoro.
Assistente al doppiaggio
È la figura professionale responsabile, nei confronti dell'Impresa che le affida le attività di seguito riportate da svolgere nel rispetto della normativa contrattuale vigente: la preparazione al doppiaggio di opere cinematografiche o assimilate straniere ovvero di produzione nazionale da post-sincronizzare (visione materiali, suddivisione anelli, compilazione fogli codifica, conteggio righe, segnatura copione, piano di lavorazione); la cura e la verifica del corretto sincronismo labiale durante i turni di doppiaggio; l'annotazione delle prestazioni degli attori doppiatori e la verifica del Contratto collettivo nazionale del doppiaggio 2023 completamento del programma previsto dal piano di lavorazione.
Per i film di circuito cinematografico e relativi trailer, l’Assistente al doppiaggio partecipa ai turni di visione di controllo dialogo.
Inoltre l'Assistente al doppiaggio può partecipare alle varie fasi di lavorazione antecedenti e successive al doppiaggio (controllo colonne internazionali, sincronizzazione, visione di controllo dialoghi, premissaggio dialoghi, missaggio).
Ha diritto alla copia cartacea del copione per la lavorazione in sala.
Attore doppiatore
È l'attore che esegue il doppiaggio interpretando, nel rispetto del contenuto artistico originale e del sincronismo ritmico labiale e/o non labiale, i personaggi di opere cinematografiche o assimilate straniere o di produzione nazionale da postsincronizzare, attraverso i propri mezzi espressivi quali la recitazione e/o il canto per tutte le opere descritte nell’art. 7.
Ha diritto alla copia cartacea del copione per la lavorazione in sala. Deve rispettare il flusso di lavoro dell’impresa.
Principio di non discriminazione
Per il principio di non discriminazione, non si potranno richiedere agli Attori doppiatori, ai Direttori del doppiaggio, agli Assistenti al doppiaggio e agli Adattatori-dialoghisti, specifici requisiti in ordine all’etnia, all'orientamento sessuale o all’età; né si dovrà su questi basare la scelta di un Attore doppiatore per un ruolo.
Adattatore dialoghista
È l’autore cui è affidato dall’impresa l’adattamento, ovvero la traduzione e l’elaborazione in sincronismo ritmico labiale (1) e non labiale (2) (ex Norma UNI 11591:2022), dei dialoghi di opere cinematografiche o assimilate, sia straniere che di produzione nazionale, da post-sincronizzare, al fine di rendere nella lingua di destinazione lo spirito dell’opera originale. Inoltre, qualora richiesto può realizzare i sottotitoli e l’audiodescrizione dell’opera stessa.
L’adattatore-dialoghista, ai sensi degli artt. 4, 46 e 46 bis della legge 633/41 ha la paternità del testo realizzato, che è tutelato dalle norme vigenti de diritto d’autore, in particolare dagli artt. 18 e 20, della legge 633/41.
NOTE
- Per Sincronismo ritmico labiale si intende l’aderenza al ritmo dell’eloquio, al movimento delle labbra, all’espressività, alla prossemica del personaggio e alla dinamica della scena nella sua interezza, che l’adattatore dialoghista realizza nella trasposizione tra la lingua cultura di partenza e la lingua cultura di arrivo delle opere destinate al doppiaggio.
- Si parla di Sincronismo ritmico non labiale quando la tipologia del prodotto audiovisivo non richiede l’aderenza al movimento delle labbra del parlante (es. opere di documentaristica doppiate in oversound).
ARTICOLO 3 - CONTRATTO INDIVIDUALE
Il Contratto individuale regolamenta le prestazioni professionali tra Direttori del doppiaggio, Assistenti al doppiaggio, Attori doppiatori, Adattatori dialoghisti (vedi art. 14) e Imprese.
La stipula del contratto individuale avverrà anticipatamente allo svolgimento della prestazione.
Per Direttore del doppiaggio, Assistente al doppiaggio e Attori doppiatori saranno riportati i dati di seguito elencati:
- Dati identificativi del professionista
- Numero partita IVA e/o codice fiscale
- Numero di matricola INPS
- Denominazione dell’Impresa, sede legale e dati fiscali, codice destinatario per la fatturazione elettronica
- Titolo originale dell'opera, titolo italiano (ove possibile) e, per le opere seriali, indicazione degli episodi complessivamente raggruppati, con numeri e titoli (ove presenti) identificativi dei singoli episodi
- Denominazione del soggetto titolare del diritto di utilizzazione
- Genere dell’opera ai fini dell'identificazione della fascia di appartenenza
- Paese di produzione dell'opera originale e, ove possibile, anno produzione
- Numero dei turni e delle righe complessivamente previsti per lavorazione
- Direttore del doppiaggio e Assistente al doppiaggio (1)
- Per Assistente: numero dei turni per la preparazione al doppiaggi numero dei turni previsti per controllo dialoghi, premissaggio, missaggio e controllo colonne internazionali
- Per il Direttore e l’Assistente: numero dei turni assegnati
- Per gli Attori: ruolo o ruoli assegnati
- Per gli Attori: numero dei turni e delle righe complessivamente previsti per il ruolo o i ruoli assegnati
- Per il Direttore: numero dei turni previsti per premissaggio e missaggio
- Data, orario di ogni turno e luogo della prestazione
- Compenso, tempi e modalità di pagamento (2)
NOTE
- si conviene che è facoltà dell'Impresa, nell'ambito dell'intesa tra le parti interessate, sostituire il Direttore del doppiaggio e/o l'Assistente al doppiaggio prima della prestazione, individuando i sostituti tra prestatori qualificati nel ruolo.
- il trattamento economico è relativo esclusivamente alla prestazione professionale e non può essere inferiore a quanto stabilito dal presente CCNL. Compensi, tempi e modalità di pagamento potranno essere indicati esplicitamente o riportando, alle voci corrispondenti, la dicitura «come da CCNL».
Al contratto individuale si allegherà la liberatoria per la trattazione dei dati sensibili di cui al d.lgs. 196/2003 anche ai fini dei lavori della Cornmissione Paritetica di Garanzia per il settore doppiaggio.
Il contratto individuale, redatto in duplice copia originale dall’Impresa, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della stessa e consegnato all'interessato che ne firmerà una copia per accettazione e benestare. La firma potrà essere apposta anche tramite strumenti digitali.
Per ragioni organizzative il contratto sarà firmato e consegnato possibilmente nei tre giorni precedenti la lavorazione e, comunque, un giorno prima anche utilizzando, se reciprocamente condiviso, strumenti tecnologici legalmente riconosciuti.
Qualora l’Impresa sia titolare dei diritti di utilizzazione, il contratto individuale con i soggetti titolari di diritto connesso dovrà avere in allegato la cessione dei diritti di utilizzazione, che avrà valore a partire dall’effettivo pagamento del compenso pattuito nel contratto individuale.
Negli altri casi i professionisti sottoscriveranno, all’atto del pagamento, la cessione dei diritti di utilizzazione economica e di sfruttamento delle opere doppiate a favore del titolare dei diritti dell’opera originale, fatti salvi i diritti previsti dalla legge.
Ogni contratto tra impresa e professionisti dovrà essere redatto in Ifngua/ italiana. Le parti suggeriscono di adottare modelli uniformi di contrattó\di liberatoria e di cessione diritti per i quali si rimanda agli allegati.
ARTICOLO 4 - PIANI DI LAVORAZIONE
I piani di lavorazione sono realizzati, nel rispetto del presente CCNL, dall’Assistente al doppiaggio che ne è responsabile nei confronti dell'Impresa che li ha commissionati.
Il piano di lavorazione, realizzato nel formato più idoneo richiesto dall'Impresa (cartaceo o su supporto informatico) in funzione delle tecnologie presenti e future, dovrà contenere i seguenti dati identificativi:
- Denominazione dell’Impresa e sua sede legale;
- Titolo originale dell'opera da doppiare, nonché ove possibile il titolo in italiano;
- Denominazione del titolare dei diritti di utilizzazione;
- Genere dell'opera da doppiare;
- Per le lavorazioni seriali l'indicazione dei titoli e/o dei numeri identificativi dei singoli episodi raggruppati nel piano di lavorazione, numero dei turni e delle righe complessive del gruppo;
- Numero delle righe per anello per ciascun personaggio;
- Numero totale delle righe di ogni personaggio per turno;
- Numero totale delle righe del turno;
- Data, ora e luogo dell'effettuazione del turno;
- La numerazione degli anelli, indicando gli eventuali anelli di colonna separata;
- I nomi dei personaggi e degli Attori doppiatori;
- Il nominativo del Direttore e dell’Assistente presenti al turno;
- ll nominativo dell’Assistente che ha eseguito la pianificazione della lavorazione
I piani di lavorazione andranno in sala dopo essere stati approvati dallìmpresa e non potranno essere sostituiti dal Tabellone.
Una copia in formato cartaceo dei piani di lavorazione dovrà essere presente in sala e firmata dal Direttore del doppiaggio e dall'Assistente prima dell'inizio della lavorazione e dagli Attori doppiatori prima della fine del turno.
I piani di lavorazione, unitamente ai relativi copioni adattati, dovranno essere tenuti dall’Impresa per almeno tre mesi dopo il pagamento dei turni cui si riferiscono e, in caso di contestazione formale, conservati fino all'espletamento della procedura della Commissione Pariteti di Garanzia.
ARTICOLO 5 -
DEFINIZIONE DI RIGA / INDICAZIONI TECNICHE
Definizione di riga
Il copione, realizzato secondo le regole della dattilografia, dovrà essere numerato per ciascuna pagina, la quale conterrà dalle 18 alle 20 righe.
Si definisce riga la porzione di copione composta da un massimo di 50 battute dattiloscritte (con esclusione del nome del personaggio) e comprensiva degli spazi, della punteggiatura e delle sole indicazioni tecniche e didascaliche come appresso indicate:
Indicazioni tecniche e didascaliche
(IC) | in campo |
(FC) | fuori campo |
(inIC) | inizia in campo |
(finIC) | finisce in campo |
(inFC) | inizia fuori campo |
(finFC) | finisce fuori campo |
(ACC) | accavallato |
/ | pausa fra due frasi |
// | pausa fra due scene (manda a capo il testo che segue) |
.... | sospensione all’interno di una frase |
(ANT) | anticipare |
(EFF) | voce effettata - telefono - altoparlante |
(DS) | di spalle |
(SM) | sul muto |
(RIS) | risatina |
(VOCE) | voce pensiero |
(ORIG) | come da originale |
Tutte le altre eventuali indicazioni devono essere indicate per esteso e in maiuscolo. Il carattere delle indicazioni dovrà essere della stessa grandezza di quello del testo.
Sarà cura dell’Impresa di doppiaggio garantire che i copioni destinati alla avorazione abbiano i requisiti sopra citati.
ARTICOLO 6 - SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI: MODALITÀ E NORMATIVA
Ai fini del conseguimento del miglior risultato possibile, nel rispetto delle normative vigenti, all'Impresa spetta il coordinamento delle attività delle singole figure professionali previste all’art. 2, responsabili ciascuna delle attività relativa alla propria competenza e il cui utilizzo è obbligatorio nelle varie fasi delle lavorazioni, nel rispetto di quanto previsto dal presente CCNL. La disciplina dell’attività delle figure professionali del Direttore del doppiaggio, dell’Assistente al doppiaggio e dell’Attore doppiatore è la seguente:
Direttore del doppiaggio
Il Direttore del doppiaggio, in qualità di responsabile nei confronti dell’Impresa dell’andamento e della buona riuscita delle lavorazioni a lui assegnate, ne coordina le varie fasi. .
In particolare:
- prende visione preventiva dell’opera;
- comunica all’Impresa la proposta di distribuzione;
- prende visione del copione adattato;
- partecipa ai turni di doppiaggio, coordinandone il corretto svolgimento in | base a quanto previsto dal presente contratto;
- prende visione del piano di lavorazione e, nell’esercizio delle sue prerogative, lo approva o suggerisce all’Impresa eventuali modifiche;
- indica all’Impresa eventuali problemi che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della lavorazione;
- partecipa alle fasi precedenti e successive al doppiaggio, come da Tabella “A”.
I materiali da lui ricevuti dovranno essere custoditi con la massima cura ai fini della tutela della proprietà dell’opera e non potranno essere da lui ceduti o consegnati a terzi ad alcun titolo in ogni forma e modo e riconsegnati all’impresa a fine lavorazione.
In caso di esigenze particolari il Direttore del doppiaggio può essere utilizzato in qualità di attore doppiatore, sempre che l’Impresa, nell’ambito dell’intesa tra le parti interessate, provveda alla nomina di un altro direttore che verrà assunto per i turni durante i quali egli presterà la propria opera come attore doppiatore.
Al direttore del doppiaggio spettano i compensi previsti nella Tabella "A".
Assistente al doppiaggio
L’utilizzo dell’Assistente al Doppiaggio è obbligatorio in tutte le varie fasi di lavorazione, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL.
L'Assistente al doppiaggio partecipa alla realizzazione del doppiaggio attraverso le seguenti mansioni:
- visione materiali;
- suddivisione e codifica anelli sul copione originale e/o adattamento;
- elaborazione del piano di lavorazione (comprende conteggio righe, conteggio presenze, composizione turni misti o colonne separate);
- compilazione fogli codifica;
- consegna nei tempi richiesti il materiale per la sala (copione segnato, piano di lavorazione, fogli codifiche);
- cura e verifica del corretto sincronismo ritmico labiale, partecipando a tutti i turni del doppiaggio dell’opera;
- annota la presenza degli Attori-doppiatori a ciascun turno;
- controlla, se richiesto dall'Impresa, le colonne internazionali;
- a lavorazione ultimata riconsegna il piano di lavorazione, i copioni e i contratti individuali;
- a lavorazione ultimata, consegna il copione as recorded;
- per i film di circuito cinematografico partecipa ai turni di visione di controllo dialoghi e, se richiesto dall'Impresa, per le rimanenti fasce di produttività partecipa alle fasi successive: controllo dialoghi, premissaggio e missaggio.
Tutto ciò che non è previsto nell’elenco non può essere richiesto all’Assistente al doppiaggio.
L’Assistente ha il dovere di allinearsi al flusso di lavoro dell’impresa, nel rispetto del presente CCNL.
I materiali ricevuti dall’Assistente dovranno essere custoditi con la massima cura ai fini della tutela della proprietà dell'opera e non potranno essere da lui ceduti o consegnati a terzi ad alcun titolo in ogni forma e modo.
In caso di esigenze particolari l'Assistente al doppiaggio può essere utilizzato in qualità di Attore doppiatore sempreché l'Impresa, nell’ambito dell’intesa tra le parti interessate, provveda all'assunzione di altro Assistente per i turni nei p; quali presterà la propria opera come Attore-doppiatore.
All'Assistente al doppiaggio spettano i compensi di cui alla Tabella “B”.
Oltre che per le lavorazioni di filmati stranieri, per i filmati di produzione nazionale, anche se il doppiaggio è diretto dal regista, la presenza dell'Assistente al doppiaggio è obbligatoria.
Per i filmati di produzione italiana, nel caso di doppiaggio diretto dal regista, all'Assistente al doppiaggio sarà corrisposto il compenso per il turno maggiorato del 30 per cento.
NOTA A VERBALE
L’Impresa può richiedere all’Assistente di fornire solo un riepilogo con il conteggio righe e la lista di anelli per ogni personaggio (colonne separate), fermo restando quanto previsto dalla tabella "B”. I turni verranno elaborati (o composti) dall’ufficio organizzativo dell’Impresa in base alle disponibilità degli attori.
Attore doppiatore
L'Attore doppiatore è tenuto a svolgere la propria attività in osservanza delle indicazioni del Direttore del doppiaggio.
Per ogni turno di doppiaggio verrà corrisposto all’Attore doppiatore un compenso lordo di presenza secondo quanto stabilito dalla Tabella “C”.
Oltre al compenso di presenza, verrà corrisposto all’Attore doppiatore, per ogni turno di doppiaggio, un compenso aggiuntivo per riga, variabile al variare della tipologia Òi filmato, secondo quanto previsto dalla stessa Tabella “C”.
ARTICOLO 7 - FASCE DI PRODUTTIVITÀ TETTI DI RIGHE PER TURNO / OSCILLAZIONE MEDIA / RAGGRUPPAMENTI
Fasce di produttività e tetti di righe per turno
Per ogni turno di tre ore continuative non dovranno essere superati i tetti di seguito indicati:
FASCIA | DESCRIZIONE | RIGHE MAX PER TURNO | DOPPIO GETTONE |
A | Opere uniche: film stranieri, italiani e d’animazione, di qualunque metraggio; I trailer relativi a tutte le tipologie elencate | 130 | da riga 71 |
B | Miniserie; telefilm e serie anche d’animazione: anime, sit-com e relativi trailer. | 160 | da riga 97 |
C | Soap-opera; telenovele; documentari in sinc; talent show in sinc; docudrama in sinc; reality in sinc; docureality in sinc. | 200 | da riga 121 |
D | documentari e Reality in sincronismo ineare; Documentari e Reality non in sinc | 300 over 400 spk | NP |
Oscillazione media
L’oscillazione media viene consentita entro un tetto massimo del 10 percento relativo a ogni fascia.
Si specifica che le righe aggiunte oltre le righe MAX per turno in uno o più turni devono necessariamente corrispondere a un numero equivalente di righe in
meno previste in altri turni dello stesso film o dello stesso blocco di episodi seriali.
L’oscillazione media non può in nessun caso alterare il numero di turni previsti per la lavorazione ottenuto dividendo il totale delle righe per le righe MAX per turno.
L’oscillazione media non può essere utilizzata per spostare righe bilanciando turni in cui sono presenti minori di 14 anni.
L’oscillazione media non trova applicazione per le opere di fascia D.
Raggruppamenti
Per i film, film di animazione (cinema, TV, piattaforme e streaming) e relativi trailer nei piani di lavorazione e durante le prestazioni di doppiaggio non potranno essere ammessi raggruppamenti, anche di stessi titoli.
Per telefilm seriali, seriali animazione, sit-com, soap opera, telenovele, documentari a sinc, talent show a sinc, docudrama a sinc, reality a sinc, docureality a sinc e relativi trailer potranno essere ammessi raggruppamenti di episodi consecutivi della stessa produzione seriale fino a un massimo di 300 minuti.
ARTICOLO 8 - DOCUMENTARI E REALITY IN SINCRONISMO LINEARE / DOCUMENTARI E REALITY NON IN SINC
Descrizione
Documentari e reality in sincronismo lineare
Per documentario e reality in sincronismo lineare, conosciuto come simil sinc, si intende un’opera non cinematografica in cui si ottenga il maggior rispetto possibile tra lunghezza e durata della frase originale con la parte doppiata, ossia dal primo all’ultimo movimento delle labbra dell’attore, senza tener conto di eventuali pause, delle labiali e del ritmo in generale.
È un prodotto diverso da quelli indicati nelle Fasce B e C che non prevede alcuna interpretazione attoriale. Versi, fiati, risate, pianti e quant’altro non rientra ’ nella semplice lettura della mera battuta non dovranno essere presi in considerazione.
La colonna con il dialogo originale dovrà essere perfettamente udibile in sottofondo.
Documentari e reality non in sinc
Per documentario e reality non in sinc si intende un’opera non cinematografica che non comprenda alcuna parte da doppiare o adattare in sincronismo ritmico e labiale. / Per la realizzazione del doppiaggio delle suddette opere, le parti concordano sulla obbligatorietà della presenza in sala del Direttore del doppiaggio. s Tutto quello che non rientra strettamente nelle due tipologie sopra, indicate, sarà discusso e normato dopo la firma del presente contratto.
Preparazione al doppiaggio
L'Impresa affiderà la preparazione al doppiaggio alla figura professionale dell'Assistente al doppiaggio, al quale verrà riconosciuto un compenso come da Tabella “B”.
Raggruppamenti
I raggruppamenti per le opere descritte in questo articolo non potranno s erare i 300 minuti complessivi.
ARTICOLO 9 - COLONNE SEPARATE
Di norma nel turno di doppiaggio dovranno essere presenti tutti gli attori doppiatori necessari al doppiaggio della sequenza. Tuttavia, l’Impresa potrà fare ricorso all’uso delle colonne separate.
Per Colonna separata si intende il doppiaggio effettuato separatamente di uno o più personaggi presenti all'interno di una stessa scena.
In questo caso tutti gli Attori-doppiatori che in un turno interpreteranno un personaggio per un numero di righe superiore ai limiti sottoindicati, avranno diritto a un gettone di presenza aggiuntivo anche se condividono il turno con altri attori, secondo la seguente tabella:
Fascia A: doppio gettone dalla 71^ riga compresa;
Fascia B: doppio gettone dalla 97^ riga compresa;
Fascia C: doppio gettone dalla 121^ riga compresa.
ARTICOLO 10 - BRUSIO E DOPPIONI
Brusio
Per brusio generico s'intende il doppiaggio di battute indistinte di sottofondo senza sincrono ritmico labiale. Può essere pianificato insieme ai piccoli ruoli presenti nel turno.
Per ogni anello di brusio generico, verrà corrisposto all’attore l’equivalente di una riga della fascia della lavorazione, oltre al gettone di presenza e alle righe dei piccoli ruoli.
Doppioni
I doppioni di piccoli ruoli sono consentiti fino alle 40 righe per turno, senza limitazioni di numero di personaggi.
ARTICOLO 11 -
FORMAZIONE
Le parti concordano sulla necessità di promuovere iniziative formative tali da offrire ai professionisti gli aggiornamenti e le competenze necessarie per affrontare con successo i cambiamenti derivanti dalle nuove tecnologie.
Le imprese, alternandosi mensilmente, offriranno una giornata per effettuare corsi di aggiornamento e formazione concordati e organizzati con l’Ente bilaterale di riferimento.
ARTICOLO 12 - PROVINI / RIFACIMENTI
Provini
Per i provini relativi ai prodotti di Fascia A, sarà corrisposto un compenso al Direttore del doppiaggio, all’Assistente al doppiaggio e all’attore doppiatore pari all’equivalente di un turno di doppiaggio per ogni turno di provini effettuato.
Per i provini relativi ai prodotti di Fascia B e C, sarà corrisposto un compenso al Direttore del doppiaggio e all’Assistente al doppiaggio pari all’equivalente di un turno di doppiaggio per ogni turno di provini effettuato.
Rifacimenti
Al Direttore del doppiaggio, aU'Assistente al doppiaggio e agli Attori doppiatori chiamati per effettuare turni di rifacimento verranno corrisposte le competenze previste dal presente CCNL.
ARTICOLO 13 - MINORI
Divieti e limitazioni
L'utilizzo dei minori è tutelato dalle norme di legge vigenti sul lavoro minorile. Per ciò che concerne il doppiaggio di personaggi affidati a minori, le imprese si impegnano a una distribuzione delle parti e dei turni compatibile e coordinata con le esigenze scolastiche dei soggetti interessati.
Per questo motivo, i minori non possono essere impiegati nel primo turno ordinario e nel turno straordinario serale.
Questo divieto persiste anche nella stagione estiva e durante i periodi di festa. È inoltre fatto divieto di utilizzare i minori in turni diversi da quelli previsti nel presente CCNL, nella giornata di sabato e nelle giornate festive.
Resta inteso che per i minori è fatto divieto di superare i tempi previsti dalle leggi vigenti e comunque un tetto massimo di righe così articolato:
- 40 righe per i filmati di Fascia À;
- 60 righe per i filmati di Fascia B, C e D.
Norme particolari per i piani di lavorazione
Ai fini del piano di lavorazione, il numero totale di righe dei turni in cui sono presenti uno o più minori sarà calcolato considerando 1,5 volte le righe dei minori fino a 13 anni compiuti. (Esempio: se è presente un minore fino a 13 anni compiuti con un ruolo da 30 righe, nel piano di lavorazione varranno come 45. Le 15 righe di differenza non potranno essere recuperate in altri turni avvalendosi dell’oscillazione media).
Ispettorato Nazionale del Lavoro
Le parti concordano sulla necessità di un’azione congiunta presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, finalizzata a far sì che, ferma la necessità di un puntuale rispetto della legge 977/1967, venga tenuto conto dei tempi di lavorazione del doppiaggio, diversi da quelli di altri settori dello spettacolo.
ARTICOLO 14 - NORME PARTICOLARI RELATIVE AGLI AUTORI DELL’ADATTAMENTO DEI DIALOGHI
All’Adattatore-dialoghista spettano i compensi di cui alla tabella “D”.
Le parti danno atto che qualunque tipo di testo destinato alle lavorazioni di doppiaggio deve essere, sempre e comunque, considerato un adattamento.
Contratto individuale
La stipula del contratto individuale tra Impresa e Adattatore-dialoghista avverrà anticipatamente allo svolgimento della prestazione, anche utilizzando, se condiviso dalle parti, strumenti telematici legalmente riconosciuti.
Il contratto dovrà riportare i dati di seguito elencati:
- dati identificativi dell’Adattatore-dialoghista;
- codice fiscale;
- denominazione dell’Impresa, sede legale e dati fiscali, codice destinatario per la fatturazione elettronica;
- titolo originale dell’opera, titolo italiano (ove possibile) e, per le opere seriali, numero identificativo dei singoli episodi; ove il titolo non possa essere riportato nel contratto, dovrà in ogni caso essere indicato nella ricevuta fiscale;
- denominazione del soggetto titolare del diritto di utilizzazione o del committente; ,
- genere dell’opera ai fini dell’identificazione della fascia di appartenenza x come descritto nella tabella “D”;
- paese di produzione dell’opera originale e, ove possibile, anno di produzione e codice ISAN;
- durata esatta dell’opera espressa in minuti, comprensiva dei titoli di testa e di coda, ovvero dal primo all’ultimo fotogramma;
- data di consegna e giornate lavorative spettanti;
- compenso, tempi e modalità di pagamento, che potranno essere indicati esplicitamente o riportando, alle voci corrispondenti, la dicitura “come A . da CCNL”. Il trattamento economico è relativo esclusivamente alla prestazione professionale e non può essere inferiore a quanto stabilito dal A presente CCNL.;
- Il contratto individuale conterrà la liberatoria per la trattazione dei dati M sensibili di cui alla normativa sulla privacy “GDPR 2016/679 - regolamento generale sulla protezione dei dati” anche ai fini delle attività della Commissione Paritetica di Garanzia del settore doppiaggio.
Il contratto individuale, redatto in duplice copia dall’Impresa, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della stessa e consegnato, anche per via telematica, all’interessato che, per accettazione e benestare, ne rispedirà una copia firmata.
Il contratto individuale che preveda maggiorazioni rispetto ai minimi di compenso previsti dal CCNL dovrà essere sottoscritto, anche per via telematica, almeno tre giorni prima dell’effettuazione della prestazione.
La cessione dei diritti di utilizzazione sottoscritta tra il professionista e il committente / titolare dei diritti di utilizzazione (fatti salvi i diritti amministrati dagli enti di gestione collettiva) avrà valore effettivo dal momento del pagamento del compenso secondo i termini stabiliti dal presente CCNL Ogni contratto dovrà essere redatto in lingua italiana.
Le parti convengono di adottare modelli uniformi di contratto, per i quali si rimanda agli allegati.
Disciplina dell’attività lavorativa
L’Adattatore-dialoghista prende visione preventiva del materiale, nei modi e nei termini condivisi con l’impresa stessa.
All’atto della firma del contratto individuale, l’Adattatore-dialoghista riceve in consegna in formato cartaceo o in modalità informatica o in altre modalità da condividere con l’azienda, la lista completa dei dialoghi originali dell’opera e copia del filmato.
Tali materiali dovranno essere custoditi dal dialoghista con la massima cura ai fini della tutela della proprietà dell’opera e non potranno essere da lui ceduti o consegnati a terzi ad alcun titolo, in qualunque forma e modo, fatto salvo il trasferimento temporaneo per il tempo necessario alla realizzazione di una eventuale traduzione letterale.
L’eventuale fornitura di una traduzione da parte dell’Impresa non modifica i compensi dell’Adattatore-dialoghista.
Per le opere seriali, l’adattamento sarà accompagnato da una breve sinossi e da tre proposte titolo.
Per le opere multimediali, ove non fosse possibile l’individuazione di un’unità temporale dell’opera, si dovranno calcolare 3.400 caratteri, redatti nei modi previsti dal presente contratto, ogni 10 minuti di filmato.
Qualora all’Adattatore dialoghista venga richiesta la realizzazione della lista sottotitoli interlinguistici e/o intralinguistici, gli verrà corrisposto un compenso minimo pari a 8 euro al minuto.
Per la determinazione del termine di consegna e del numero dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, a norma della Legge n. 389/89 e della circolare ENPALS 1 /2004, è fissato il parametro di una giornata contributiva per ogni 8 minuti di filmato lavorato.
Al termine dell’intera lavorazione, all’adattatore dialoghista deve essere consegnata, copia del dialogo as recorded, ovvero come inciso in sala.
Per la definizione di riga, si rimanda all’articolo 5 del presente contratto.
ARTICOLO 15 - TITOLI DI CODA
Titoli di coda
I nomi degli Attori-doppiatori che interpretano i protagonisti e i coprotagonisti di un’opera, del Direttore del doppiaggio, dell’Assistente al doppiaggio, dell’Adattatore-dialoghista, del Fonico di doppiaggio e del Fonico di mix saranno inseriti in testa ai titoli di coda, per un tempo e con caratteri idonei alla lettura, come prescritto dalla vigente normativa sul diritto d’autore. Per le opere seriali, saranno indicati per ogni episodio i nomi dei professionisti che hanno realizzato il doppiaggio di quell’episodio.
Le parti concordano sull’opportunità di fra inserire i titoli dell’edizione italiana in qualunque copia distribuita o commercializzata, quale che sia il supporto tecnico utilizzato.
ARTICOLO 16 - AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell'Impresa e dei lavoratori.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell'osservanza della legge, gli verranno impartite dall’Impresa, per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall'Impresa soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
L'Impresa si prenderà cura della strumentazione affidata al lavoratore.
Nella materia della sicurezza del lavoro le parti dichiarano di conformarsi altresì alla disciplina del D.lgs. 81 /08 in coerenza con i concetti espressi nella direttiva UE in essa recepita, nonché ai protocolli sanitari di settore previsti dalla contrattazione collettiva.
ARTICOLO 17 -
CONTENZIOSO INDIVIDUALE / COMMISSIONE PARITETICA DI GARANZIA
Contenzioso individuale
Per quanto riguarda le inadempienze delle norme previste dal presente CCNL, si richiama, in via generale, quanto previsto dal Codice Civile. Ferma restando la possibilità dei singoli di agire in giudizio, le parti convengono che i contenziosi individuali derivanti dalla interpretazione e dalla applicazione delle norme previste dal presente CCNL, con riferimento all'articolo 3 «Contratto individuale», all'articolo 6 «Svolgimento delle prestazioni: modalità e normativa» e all’art. 14 «Norme particolari relative agli autori dell’adattamento dei dialoghi», e che non abbiano una soluzione consensuale tra le singole parti, possono trovare una possibile composizione in seno alla Commissione Paritetica di Garanzia che assume la funzione, in questo caso, di organo di conciliazione.
Commissione paritetica di garanzia
Le parti convengono di introdurre e regolamentare l’istituto dell’Arbitrato ex art. 412 Quater epe, al fine di dirimere le controversie fra le parti ed i loro rispettivi rappresentati, mediante l'affidamento di un incarico ad uno o più soggetti terzi rispetto alla controversia, detti arbitri.
Le parti espressamente confermano la piena validità dell’accordo sulla Commissione Paritetica di Garanzia, allegato al CCNL del 30 gennaio 2008, che costituisce parte integrante, a tutti gli effetti, del presente CCNL. A tal fine le parti si impegnano a costituire la Commissione, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, per la qual cosa ciascuna delle parti nominerà i membri di propria spettanza. .
ARTICOLO 18 - TRATTENUTE SINDACALI / A.S. FOR CINEMA
Trattenute sindacali
Previo rilascio di deleghe individuali firmate da coloro ai quali si applica il presente CCNL, le imprese provvedono ad operare una trattenuta per contributi sindacali, ai sensi dell’art. 26 L. 300/70, a favore delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.
Le misure delle trattenute e le modalità di versamento alle organizzazioni sindacali vengono indicate, entro il 30 novembre di ogni anno, dalle organizzazioni sindacali medesime alle imprese.
Al fine di cui al primo comma, le organizzazioni sindacali faranno pervenire alle imprese del settore gli elenchi aggiornati degli iscritti, precisando negli stessi le generalità dei conferenti le deleghe.
L’esazione del contributo sindacale viene effettuata dalle imprese per tutta la durata del rapporto con riscritto all’organizzazione sindacale, salvo revoca ad opera del singolo interessato, con le modalità indicate dalle organizzazioni sindacali.
A.S. for Cinema
Le parti espressamente confermano la formale adesione all’ente bilaterale di Categoria A.S.For.CINEMA, per la partecipazione alle relative attività fra cui quelle di Formazione e Certificazione, mediante la corresponsione di un contributo pari allo 0,20% sui compensi lordi, da porre a carico in parti uguali ad aziende e lavoratori..
Le parti convengono inoltre che, nell’arco della vigenza del presente CCNL, addiverranno alla definizione dei seguenti temi:
- valutazione e definizione dell’ambito di un eventuale Osservatorio del mercato commerciale e del lavoro;
- definizione delle modalità di assolvimento delle condizioni di Riservatezza
ARTICOLO 19 - DECORRENZA E DURATA /
MINIMI DI COMPENSO
Decorrenza e durata
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro decorre dal 10ottobre 2023 e avrà durata triennale per quanto riguarda la parte normativa che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2024.
La parte economica avrà decorrenza dal 1 ° gennaio 2024, al fine di portare ad esaurimento le pattuizioni contrattuali già intercorse. Gli aumenti verranno erogati nel seguente modo:
- 1° gennaio 2024: 60 percento;
- 1 “gennaio 2025: 40 percento.
Per la specifica degli aumenti di ciascuna figura professionale, si rimanda alle Tabelle A - B - C e D.
Al termine della vigenza contrattuale, verrà riconosciuto un aumento a titolo di “elemento di Garanzia”, che sarà pari all’80 percento dell’indice ISTAT IFO per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026. L’erogazione di cui al presente comma sarà assorbita nell’aumento che verrà concordato per il periodo posteriore e non potrà essere inferiore a tale misura.
Minimi di compenso
I minimi di compenso sono calcolati nel seguente modo, come specificato nelle Tabelle A - B - C e D:
- Direttori del doppiaggio: compenso per turno;
- Assistenti al doppiaggio: compenso per turno;
- Attori doppiatori: compenso per turno, compenso per riga;
- Dialoghisti: compenso a minuto.
ARTICOLO 20 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI COMPENSI
I termini di pagamento sono fissati entro i sessanta giorni data fine mese dall’esecuzione delle prestazioni.
Il professionista può emettere in autonomia il documento fiscalmente valido. Le imprese potranno presentare al professionista un riepilogo delle prestazioni del mese entro i primi venti giorni del mese successivo a quello della prestazione. Il riepilogo conterrà tutti i dati fiscali necessari alla corretta compilazione del documento fiscalmente valido, compresi i contributi previdenziali.
Il documento fiscalmente valido può essere emesso entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello della prestazione, mantenendo la suddetta scadenza dei termini di pagamento. Se il documento fiscalmente valido viene emesso successivamente ai dieci giorni di cui sopra, il relativo pagamento avverrà entro sessanta giorni data fine mese.
Qualora emergano arrotondamenti di natura contabile o amministrativa derivanti dall’utilizzo di sistemi informatici (con particolare attenzione alle differenze nella determinazione dei contributi), i termini di pagamento sono comunque confermati.
Qualora invece il documento evidenzi errata e/o omessa indicazione delle somme o dei titoli di imponibile, lo stesso dovrà essere riemesso con gli importi corretti. Il precedente, errato, dovrà essere annullato con nota di credito e i termini di pagamento decorreranno dalla nuova data emissione secondo le norme di cui sopra.
ARTICOLO 21 - MAGGIORAZIONI
Fermo restando che il lavoro viene svolto nei tre turni giornalieri (di cui uno al mattino e due in fascia pomeridiana), in casi eccezionali e dietro richiesta deU'impresa, per Direttori del doppiaggio, Assistenti al doppiaggio e Attori doppiatori l’eventuale aggiunta di un quarto turno oltre i normali turni sopra menzionati darà diritto a una percentuale di maggiorazione rispetto alle tariffe indicate nella misura del 25 percento; tale percentuale è elevata al 50 percento qualora il turno si svolga nella giornata di sabato, e al 100 percento qualora le lavorazioni si svolgano nelle giornate festive.
ARTCOLO 22 -
INTELLIGENZA ARTIFICIALE E CESSIONE DIRITTI
Le innovazioni tecnologiche stanno portando a sempre più complessi sistemi tecnici relativi allo svolgimento del lavoro in tutto il comparto industriale del doppiaggio.
Pur non essendo logico né possibile impedire le evoluzioni tecnologiche che si sono già concretizzate e che si concretizzeranno nel prossimo futuro, è indubitabile che dovranno essere salvaguardati sia l'aspetto creativo che quello più strettamente legato al lavoro, anche rispetto alla cessione dei diritti d’autore e di interprete esecutore.
Le parti, pertanto, convengono che quanto prima, dovranno giungere a una specifica pattuizione che regolamenti le cessioni dei diritti di cui sopra, tenendo comunque anche in considerazione la libertà negoziale delle parti nonché le normative emanate a livello europeo e il loro recepimento nella legislazione nazionale.
Nelle more, però, fatto salvo e riconfermando la validità delle pattuizioni già previste nel CCNL del 2008 e tenuto conto di quanto sopra, le parti convengono che - in assenza di espliciti accordi - la cessione dei diritti inerenti l’utilizzo del testo elaborato da ciascun dialoghista-adattatore e la relativa alla registrazione e alla riproduzione della voce di ciascun interprete sono considerati leciti e validi, parimenti salvo specifico accordo, solamente se riferiti al prodotto audiovisivo per cui sono stati realizzati e al suo conseguente sfruttamento e promozione in ogni forma, mezzo, canale e modalità per qualsiasi finalità e che è considerata illegittima ogni attività di estrazione di testo e di dati (text and data mining) e ogni campionamento, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la modifica, rielaborazione e utilizzo in qualsiasi altra forma della voce di ciascun interprete per sviluppare o addestrare algoritmi di intelligenza artificiale (machine-learning).
Viene attribuita alla Commissione paritetica di garanzia il compito di monitorare e fornire dati utili di verifica del principio di legittimità come sopra definito.
ARTCOLO 23 - PRINCIPI RELATIVI ALLA RAPPRESENTANZA SINDACALE
Le parti sottoscritte, nel corso dei numerosi incontri con le OO.SS. di categoria relativamente ai rinnovi dei vari CCNL del comparto, hanno convenuto che dovesse essere data una strutturazione più compiuta ed efficace rispetto a quella sviluppatasi negli anni, riguardo i meccanismi di rappresentanza sindacale anche territoriale.
Le parti hanno anche convenuto che l’impegno di cui sopra dovrà avere una valenza generale e trasversale per tutti i rapporti di lavoro e dei relativi CCNL del settore Industria Cine-audiovisiva.
Le opzioni pratiche che verranno ipotizzate dalle OO.SS. saranno esaminate dalle parti datoriali al fine di fornire il proprio e relativo parere per quanto attiene ai meccanismi di applicabilità e, allo stesso tempo, affinché la rappresentanza delle varie OO.SS. avvenga nel modo, comunque, più completo possibile attraverso le regole democratiche, previste dalle stesse organizzazioni nella loro autonomia, per la misurazione della rappresentanza.
Le parti sin d’ora convengono che provvederanno ad avviare i relativi confronti entro il 1 ° trimestre 2024.
TABELLA A
Direttori del doppiaggio
FASCE A - B - C | ||
DECORRENZA | ||
01/01/2024 | 01/01/2025 | |
Compenso minimo per turno di 3 ore | € 205,00 | € 230,00 |
FASCIA D | ||
DECORRENZA | ||
01/01/2024 | 01/01/2025 | |
Compenso minimo per turno di 3 ore | € 156,00 | € 165,00 |
I suddetti compensi includono: visione, distribuzione e controllo dialoghi.
TABELLA B
Assistenti al doppiaggio
FASCE A - B - C | ||
DECORRENZA | ||
01/01/2024 | 01/01/2025 | |
Compenso minimo per turno di 3 ore | € 118,00 | € 130,00 |
Per produzioni italiane dirette dal regista | € 141,00 | € 169,00 |
PREPARAZIONE | ||
DECORRENZA | ||
01/01/2024 | 01/01/2025 | |
Compenso minimo per turni di preparazione | € 118,00 | € 130,00 |
Visione anche se effettuata durante la preparazione
- un turno ogni 10 rulli, o frazione, per le opere di Fascia A;
- un turno per ogni raggruppamento dei piani di lavorazione per le opere di Fascia B e C.
Preparazione
- due turni ogni 5 rulli o frazione per le opere di Fascia A, B e C, anche se l’Impresa nchiede di fornire solo un riepilogo con il conteggio righe;
- un turno fino a 10 rulli o frazione per le opere di Fascia D.
Controllo colonne internazionali
- un turno per le opere di Fascia A, B e C;
Rilavorazione per rimontaggio e/o integrazioni
- un turno ogni 2 rulli o frazione per le opere di Fascia A, B e C;
- un turno ogni 10 rulli o frazione per le opere di Fascia D.
Preparazione su copione originale o su testo che non costituisca adattamento '
- un turno ogni 10 rulli, o frazione, per le opere di Fascia A;
- un turno fino a 15 rulli o frazione per le opere di fascia B e C;
- un turno ogni 10 rulli o frazione per le opere di Fascia D.
Controllo dialoghi e mix, qualora richiesto
- un turno per ogni turno di controllo dialoghi e/o mix effettuato.
TABELLA C
Attori doppiatori
FASCE A - B - C | ||
DECORRENZA | ||
01/01/2024 | 01/01/2025 | |
Gettone presenza | € 79,00 | € 84,00 |
Riga Fascia A | € 2,42 | € 2,50 |
Riga Fascia B | € 2,18 | € 2,30 |
Riga Fascia C | € 1,67 | € 169,00 |
FASCIA D | ||
DECORRENZA | ||
01/01/2024 | 01/01/2025 | |
Gettone presenza comprensivo delle prime 30 righe | € 100,00 | € 100,00 |
Righe dalla 31 | € 0,70 | € 0,75 |
Si specifica che i cartoni animati seriali e anime seriali, pur essendo inseriti in fascia B per la definizione delle righe massime per piano di lavorazione e per la determinazione dei doppi gettoni, saranno pagati con le righe di Fascia C
TABELLA D
Adattatori dialoghisti
DESCRIZIONE | DECORRENZA | ||
01/01/24 | 01/01/25 | ||
Fascia A | Opere uniche: Film (italiani o stranieri e di animazione) di qualunque metraggio, trailer di ciascun prodotto | € 32,00/min | € 36,00/min |
Fascia B | Seriali in sincronismo ritmico-labiale: telefilm, sit-com, miniserie; Cartoni animati seriali e anime; opere multimediali in sinc; trailer di ciascun prodotto | € 29,00/min | € 33,00/min |
Fascia C | Soap opera, telenovela e documentari in sinc | € 25,00/min | € 29,00/min |
Fascia D | Tutte le opere non in sincronismo ritmico labiale (documentari non in sinc, docudrama, talent show, *reality, docureality, ecc.) | € 11,50/min | € 13,00/min |
Per le opere di fascia A è compresa nei compensi sopraindicati una eventuale revisione. Per ogni revisione successiva verrà riconosciuta all’adattatore una cifra pari al 10 percento del compenso lordo.
Per le opere di fascia B, C e D sono comprese nei compensi sopraindicati fino a tre eventuali revisioni. Per ogni revisione successiva alla terza verranno riconosciuti all’adattatore euro 200,00.
Il compenso resta invariato anche se non si effettuano revisioni
ACCORDO COMMISSIONE PARITETICA DI GARANZIA
Le parti firmatarie del vigente CCNL a valere per il settore Doppiaggio, in riferimento a quanto previsto dall’art. 18 dello stesso CCNL, convengono:
- che il presente accordo è parte integrante, a tutti gli effetti, del Contratto Collettivo medesimo;
- che la definizione “Commissione Paritetica di Garanzia” (CPG) sostituisce la definizione “Commissione
Paritetica di Vigilanza per il settore Doppiaggio” in ogni articolo del Testo Contrattuale vigente, nonché in ogni altro accordo sottoscritto precedentemente alla data odierna.
Le parti, inoltre, concordano sulla opportunità di inviare alla committenza il testo del presente accordo.
Art. 1 -
Commissione Paritetica di Garanzia (CPG): costituzione e ambito di attività
Su iniziativa delle organizzazioni firmatarie del vigente CCNL e come previsto dallo stesso, è costituita la Commissione Paritetica di Garanzia (CPG), con il seguente ambito di attività:
- garantire l’applicazione del C.C.N.L., fornendo a tutti i soggetti operanti nel doppiaggio (imprese, committenti e professionisti) le informazioni utili per la corretta interpretazione ed applicazione delle norme;
- stilare un elenco aperto a tutti i soggetti che adempiono agli obblighi derivanti dalle norme contrattuali con le modalità di cui al successivo art J
- monitorare ogni forma di alterazione dei rapporti economici al fine dà evitare che i soggetti rispettosi delle norme contrattuali risultino, rispetto ad un mercato non regolamentato, non competitivi e, in quanto tali, a rischio di esclusione;
- svolgere attività di Osservatorio con le modalità di cui all’art. 9;
- esperire tentativi di conciliazione in caso di contenzioso tra le parti.
Art. 2 - Composizione e durata in carica
La CPG è costituita da 12 membri, 6 nominati dalle OO.SS.LL. di categoria e 6 dalle rappresentanze delle Imprese.
Ciascun membro nominato rimane in carica per 3 anni e può essere rieletto per un altro mandato.
Qualora uno dei componenti si renda indisponibile a qualsiasi titolo per tre assemblee ordinarie consecutive, decade automaticamente dalla carica e dovrà essere sostituito dalla parte che lo aveva nominato, che ne darà tempestiva comunicazione all’altra.
Nel caso che uno o più membri rassegnino le dimissioni o si rendano indisponibili a qualsiasi titolo, le rispettive Parti provvederanno a nominare, entro 30 gg. dalla decadenza e comunque prima della prima assemblea in calendario, i componenti sostitutivi che rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato originario.
Art. 3 - Ufficio Istruttorio
Allo scopo di attuare le procedute previste dal successivo art. 5 e in applicazione dell’art. 18 del CCNL, la CPG nominerà al proprio interno 2 componenti - 1 per ciascuna parte - che costituiranno l’Ufficio Istruttorio.
I 2 componenti dell’Ufficio Istruttorio verranno eletti a scrutinio segreto dai componenti della commissione che dovranno esprimere una preferenza per ognuno dei due rappresentanti.
Per la validità della elezione è richiesta la maggioranza pari alla metà dei presenti più 1 dell’assemblea validamente costituita.
I componenti dell’Ufficio ricopriranno la carica nei termini temporali previsti dall’art.2 secondo capoverso.
Le parti firmatarie del presente accordo, convengono di attribuire ai componenti l’Ufficio Istruttorio la funzione di “garanti della privacy” così come previsto dalla legge garantendo la riservatezza dei dati in loro possesso. Tale funzione decade nel caso di tentativo di conciliazione di cui al successivo art.
Art. 4 - Attività deir Ufficio Istruttorio
L’Ufficio Istruttorio ha il compito di:
- esaminare le istanze indirizzate alla CPG da soggetti interessati dal CCNL doppiaggio;
- accertare, anche convocando i soggetti interessati, la fondatezza di quanto contenuto nelle istanze di cui al capoverso precedente e svolgere azioni per l’acquisizione di ulteriori elementi, quali:
- informare i soggetti interessati dalle presunte irregolarità loro attribuite;
- chiedere la documentazione necessaria all’istruttoria;
- esaminare eventuali controdeduzioni;
- formulare eventuali chiarificazioni ai soggetti interessati;
Nota a verbale:
in caso di opinioni divergenti relativamente al precedente 3° capoverso, l’Ufficio porrà egualmente quanto accertato all’attenzione dell’intera CPG.
Art. 5 - Compiti della CPG
L’Ufficio Istruttorio, senza alcun riferimento identificativo dei soggetti Y interessati, pone all’esame della CPG tutti i casi di accertate inadempienze contrattuali, di contenziosi individuali non conclusi con la conciliazione tra le parti o di un medesimo contenzioso, ancorché conciliato, reiterato più volte.
La CPG, sulla base dei dati disponibili, qualora ne ravvisi le condizioni, con deliberazione assunta a maggioranza semplice dei presenti, dà mandato all’Ufficio Istruttorio per l’esclusione dalla lista di cui all’art. 6 dei soggetti corrispondenti ai casi esaminati.
Art. 6 - Elenco delle società e dei professionisti del settore
Il primo atto della CPG di nuova nomina consiste nella stesura dell’elenco delle Società di doppiaggio e dei Professionisti operanti nel territorio nazionale.
Per la stesura dell’elenco delle Società, la CPG si avvarrà prioritariamente delle Associazioni Datoriali del settore, nonché delle Società che comunicheranno l’adesione al loro inserimento nella lista; alla denominazione delle Società potrà seguire l’indicazione dell’appartenenza alle Associazioni firmatarie del CCNL. Analogamente, la CPG stilerà l’elenco nominativo dei professionisti, avvalendosi prioritariamente delle Associazioni dei Professionisti del settore nonché dei professionisti che comunicheranno l’adesione al loro inserimento nella lista; ai nominativi potrà seguire l’indicazione dell’appartenenza a una della Associazioni del settore.
Trascorsi 6 mesi dalla compilazione degli elenchi, durante i quali la CPG svolge le funzioni di cui al precedente art. 6, gli elenchi saranno resi pubblici e rimarranno tali per ulteriori 6 mesi, nel corso dei quali la CPG proseguirà nel proprio esame, e al termine dei quali verranno resi pubblici i nuovi elenchi.
Trascorsi i primi 12 mesi, le liste saranno compilate e rese pubbliche annualmente.
Resta fermo il principio della “non esclusività” degli elenchi suddetti ai fini della instaurazione dei rapporti di lavoro nonché relativamente ai rapporti commerciali tra imprese e committenti.
Nota a verbale: relativamente al 3° comma le Associazioni dei Professionisti conosciute attualmente nel settore sono ANAD, AIDAC, AIPAD e ADID.
Art. 7 -
Assemblee e validità della costituzione
La CPG si riunirà normalmente con cadenza bimensile mediante convocazione per lettera raccomandata, fax o e-mail inviati almeno 8 gg. prima, contenenti l’O.d.G.
La CPG potrà essere convocata in riunione straordinaria su richiesta dell’Ufficio Istruttorio.
La CPG si intende validamente costituita quando siano presenti almeno 3 componenti, di cui 2 fisicamente e 1 per delega, per ciascuna delle parti. Ciascun componente non può essere portatore di più di tre deleghe.
Art. 8 - Decisioni delle assemblee e votazioni
Al momento di ciascuna riunione della CPG, i componenti presenti eleggono un Presidente e un Segretario incaricato di redigere il foglio presenza e il verbale dell’assemblea che, dopo essere stati sottoscritti dai presenti, verranno conservati negli archivi della CPG.
Copia del verbale di assemblea verrà inviato all’indirizzo di tutti i componenti della CPG.
Le decisioni della CPG vengono assunte, normalmente con voto palese, con la maggioranza della metà dei presenti più 1, comprendendo tra i presenti anche i rappresentati per delega.
A richiesta di almeno 2 componenti, la votazione potrà svolgersi a scrutinio segreto.
Il risultato della votazione dovrà essere verbalizzato e sottoscritto
Art. 9 - Attività di Osservatorio
La CPG svolge attività di osservatorio - concordandone al proprio interno criteri e modalità - anche attivando incontri specifici con i committenti e analizzando i dati macroeconomici di tendenza del settore, che saranno esaminati anche per area dijspecialità (cinema, televisione, Home-video, ecc.)
Art. 10 - Procedura di conciliazione
L’Ufficio Istruttorio deve esperire tentativi di conciliazione tra le parti come previsto dall’art. 18 del CCNL, sulla base delle seguenti procedure:
- la parte lesa deve attivare la procedura di conciliazione non oltre 60 gg. y dalla rilevazione del presunto danno subito attraverso una richiesta propria o da parte delle Associazioni firmatarie del CCNL a cui la parte stessa abbia conferito mandato scritto;
- sulla base dell’attività istruttoria indicata nei punti 1, 2, 3 e 4 del precedente art. 4, l’Ufficio convoca, congiuntamente, la parte lesa e la parte avversa;
- L’Ufficio esplicita il proprio parere scritto circe le eventuali inadempienze, lo rende disponibile alle parti e propone una ipotesi di conciliazione;
- Qualora le parti assumano la conciliazione proposta o ne trovino altre di comune accordo, la procedura deve concludersi con un verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dall’Ufficio, contenente il parere di cui al precedente punto c) nonché la clausola che impegna le parti stesse a non agire ulteriormente;
- Nel caso le parti non trovino reciproco consenso circa la possibile conciliazione, l’Ufficio redige un verbale di “mancata conciliazione” contenente il parere di cui al punto c) e la proposta di conciliazione;
- Il verbale di “mancata conciliazione” è disponibile alle parti che, in questo caso; sono libere di agire sulla base delle norme di legge vigenti;
- La parte che attiva la procedura di conciliazione ha l’obbligo di astenersi da ogni altra azione fino alla conclusione della procedura stessa; in caso contrario la procedura decade automaticamente;
- La procedura di conciliazione deve esaurirsi normalmente in 20 gg. e può essere prorogata di ulteriori 10 gg. su richiesta della parte promotrice