Contratto Collettivo Nazionale

PER I DIRIGENTI DEI CONSORZI ED ENTI DI SVILUPPO INDUSTRIALE

aderenti alla Federazione Italiana Consorzi

ed Enti di Industrializzazione (FICEI)

Nuovo

Roma, 11 novembre 2016

In data 11 novembre 2016, a seguito degli incontri per la definizione del CCNL per i Dirigenti dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale, le Parti sottoscrivono l’allegato contratto.

-FICEI, nelle persone di: Presidente dott. Andrea Ferroni, dott. Renzo Marinig e dott. Bartolomeo Antonacci;

Organizzazioni sindacali:

-FEDERMANAGER: dott. Mario Cardoni e dott. Paolo Cucinotta;

-DIRSIND: dott. Marcello Siddu, dott. Giuseppe De Pace e dott. Giampaolo Fontana

Addì 11 novembre 2016, in Roma

tra

- FICEI

e

- DIRSIND/FEDERMANAGER

si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 3 aprile 2012 per i dirigenti dei Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale:

CCNL DIRIGENTI

1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2018

Contratto Collettivo Nazionale

DEI DIRIGENTI DEI CONSORZI INDUSTRIALI

Parte I - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO

Art. 1 - Campo di applicazione.

Il presente CCNL si applica ai Dirigenti, così come individuati nell’art. 2095 c.c. dei Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale di cui all’art. 36 della legge 5 ottobre 1991 n. 317, aderenti alla FICEI, e ai quali si applica la disciplina regolamentante il rapporto di lavoro di natura privatistica.

Art. 2 - Qualifica e suo riconoscimento.

Sono Dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistono le condizioni di subordinazione di cui all’art. 2094 c.c. e che ricoprono negli Enti un ruolo caratterizzato da elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, esplicando le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi generali degli Enti. Sono Dirigenti: i Direttori e coloro che hanno responsabilità dirigenziali riconosciute e costanti. Ai fini della attribuzione della qualifica di Dirigente costituisce requisito necessario - oltre quelli prescritti per il restante personale dipendente - il possesso di norma del diploma di laurea, nonché dei requisiti professionali che verranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione in relazione alla posizione funzionale da ricoprire. Al Direttore è comunque garantita, ai fini organizzativi, la posizione apicale nell’ordinamento dell’Ente.

L’esistenza di fatto di tutte le condizioni di cui sopra comporta l’attribuzione della qualifica e, quindi, l’applicabilità del presente contratto.

Art. 3 - Costituzione del rapporto di lavoro.

La costituzione del rapporto di lavoro del Dirigente del Consorzio può avvenire nelle seguenti forme:

- mediante chiamata diretta

- mediante selezione

- mediante concorso

La scelta della modalità di costituzione del rapporto di lavoro di cui al primo comma viene stabilita dall’Organo competente dell’Ente.

Nella ipotesi di costituzione del rapporto di lavoro mediante selezione, il dipendente in servizio, a parità di merito, ha titolo preferenziale rispetto agli altri concorrenti.

Art. 4 - Contratto a termine.

Il contratto a termine è consentito nel rispetto delle norme di legge se motivato da carenze di particolari qualificazioni professionali nell’ente.

Art. 5 - Assunzione o nomina.

La costituzione del rapporto di lavoro del Dirigente deve essere comunicata per iscritto con indicazione delle funzioni attribuite, del trattamento economico e delle eventuali condizioni di miglior favore rispetto alle clausole del presente contratto, della tutela assistenziale e previdenziale che gli compete.

Il periodo di prova, limitatamente ai Dirigenti di nuova assunzione, potrà essere concordato tra le Parti per un periodo non superiore a 6 mesi.

Nei casi che danno luogo alla sospensione del rapporto (malattia, chiamata alle armi e simili), il periodo di prova può essere prorogato per un periodo di tempo corrispondente.

Nel contratto scritto della assunzione o nomina deve, quindi, essere indicato:

-la data di inizio del rapporto di lavoro o la decorrenza della nomina;

- l’eventuale periodo di prova per i Dirigenti di nuova assunzione;

- la sede di residenza;

-il riconoscimento della applicazione integrale del presente contratto e sue eventuali modifiche;

-l’indicazione delle funzioni, dei poteri e delle responsabilità inerenti al mandato affidato;

- il trattamento economico;

- la tutela assistenziale e previdenziale che gli compete;

-eventuali altri elementi utili a precisare le condizioni del rapporto di lavoro del Dirigente.

Il documento di cui al precedente comma deve essere sottoscritto per accettazione dal Dirigente.

Ogni variazione delle predette condizioni di assunzione, che intervenga nel corso del rapporto, deve essere concordata per iscritto.

Art. 6 - Durata prestazione lavorativa.

In considerazione della posizione, delle funzioni e delle responsabilità particolari del Dirigente nell’ambito della organizzazione aziendale, la durata della sua prestazione lavorativa non è quantificabile, tuttavia essa tende a correlarsi in linea di massima, pur con ampia discrezionalità, all’orario della unità operativa cui il Dirigente è addetto, specie per quanto riguarda il riposo settimanale nel quadro delle leggi vigenti.

Per il trattamento economico e normativo delle festività valgono le disposizioni di legge vigenti.

In sostituzione di quanto previsto dall’Accordo interconfederale 16 maggio 1977 sulle festività abolite, le Parti convengono che la festività civile la cui celebrazione è differita alla domenica successiva (4 novembre) sia retribuita in aggiunta alla retribuzione mensile e che, in sostituzione delle 4 ex festività, siano previsti 4 giorni di permesso retribuito da fruire entro l’anno di maturazione ovvero, in mancanza, da compensare con la corrispondente retribuzione.

È consentito al Dirigente, a seguito di autorizzazione dell’Ente, di espletare incarichi professionali per altri enti o terzi privati, purché non siano incompatibili con le attività e gli interessi del Consorzio datore di lavoro e salva l’osservanza degli obblighi inerenti alla prestazione lavorativa.

Parte II - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO

Art. 7 - Ferie.

Per ogni anno di servizio spetta al Dirigente un periodo di ferie pari a 30 giorni lavorativi nel caso di settimana lavorativa di 6 giorni, o 26 giorni lavorativi, nel caso di settimana lavorativa di 5 giorni, al quale non può rinunciare.

Nel calcolo del predetto periodo di ferie saranno escluse le domeniche e i giorni festivi infrasettimanali considerati tali dalla legge. Le ferie possono essere rinviate o interrotte per esigenze di servizio; possono essere interrotte per accertata malattia o infortunio che dia luogo a ricovero o che si protragga per un periodo superiore a 5 giorni. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, le spese sostenute dal Dirigente sono a carico dell’Amministrazione.

Fermo restando il principio della irrinunciabilità alle ferie, qualora previa delibera autorizzativa del Consiglio di amministrazione, debitamente motivata, queste ultime non risultino comunque fruite, in tutto o in parte, entro il 1° semestre dell’anno successivo, verrà corrisposta, per il periodo non goduto, una indennità pari alla retribuzione spettante, da liquidarsi entro il 1° mese dell’anno successivo a quello della mancata fruizione delle ferie.

La risoluzione del rapporto, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell’anno, il Dirigente ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati.

L’assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato, si darà luogo all’indennità sostitutiva.

Art. 8 - Permessi.

Al Dirigente possono essere concessi dall’Ente, per gravi motivi, permessi cumulabili tra loro.

I periodi di permesso sono considerati utili come periodo di servizio a tutti gli effetti.

Rientrano in ogni caso nel computo dei permessi quelli previsti da specifiche disposizioni di legge: le assenze per nascita di figli, lutti familiari, trasferimento di abitazione.

Art. 9 - Trattamento di malattia.

Il Dirigente non in prova ha diritto, in caso di assenza per malattia, alla conservazione del posto per un periodo di:

- mesi 12 con retribuzione al 100%

- mesi 6 con retribuzione al 30%

- mesi 3 con aspettativa non retribuita

Per la maturazione del periodo di comporto vengono sommate tutte le assenze per malattia verificatesi negli ultimi 3 anni precedenti l’ultima manifestazione morbosa. Il periodo di aspettativa sarà ritenuto valido unicamente ai fini del computo del preavviso. Trascorso il termine di cui ai commi precedenti il rapporto di lavoro si risolve, salvo diversa determinazione dell’Ente su richiesta formulata dall’interessato.

Art. 10 - Aspettativa.

Al Dirigente che ne faccia richiesta per giustificati motivi potrà essere concesso un periodo di aspettativa non superiore a 1 anno.

Durante tale periodo non è dovuta retribuzione, ma decorre l’anzianità agli effetti del preavviso.

I Dirigenti che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di Assemblee regionali, ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa, non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.

La disposizione di cui al precedente comma si applica ai Dirigenti chiamati a ricoprire, nei sindacati firmatari del presente Accordo, cariche sindacali provinciali o regionali e nazionali.

I periodi di aspettativa di cui ai due precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell’interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della pensione a carico dell’Ente pubblico assicuratore. Durante tali periodi di aspettativa l’interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti Enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano qualora a favore dei Dirigenti siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e malattia, in relazione alla attività espletata durante il periodo di aspettativa.

Art. 11 - Formazione e aggiornamento culturale e professionale.

L’ente promuoverà la formazione e l’aggiornamento culturale e professionale consoni alle funzioni del Dirigente, prevedendo apposite poste di bilancio, previa condivisione dei piani formativi a livello aziendale con l’eventuale RSA o, in mancanza di questa, tra la Direzione aziendale e la sede FEDERMANAGER territorialmente competente.

Le Parti si impegnano a promuovere la formazione e l’aggiornamento culturale e professionale del dirigente attraverso le strutture dedicate della FICEI e di FEDERMANAGER.

I programmi di formazione, sia relativamente ai Dirigenti sia con riguardo ai corsi avanzati di aggiornamento, sono fruibili dai Dirigenti a titolo gratuito.

Le giornate di formazione e di aggiornamento saranno - come eventuali costi di viaggio e permanenza - a carico dell’Ente e le giornate stesse considerate lavorative.

Nel comune interesse di promuovere un aggiornamento culturale e professionale consono alle funzioni dirigenziali, le Amministrazioni consortili adotteranno le idonee misure per favorire la partecipazione dei Dirigenti a corsi, seminari o ad altre iniziative culturali.

Nota a verbale.

Allo scopo di realizzare, in maniera continua e permanente la formazione e l’aggiornamento culturale-professionale dei dirigenti, le Parti, in attuazione di quanto previsto dall’art. 17 della legge n. 196/97, verificheranno la possibilità di destinare il contributo integrativo dello 0,30% introdotto dall’art. 25 della legge n. 845/78, al Fondo per la formazione continua dei dirigenti denominato FONDIRIGENTI “Giuseppe Taliercio” e/o struttura indicata dalla FICEI.

Art. 12 - Trattamento di maternità.

In materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità si applicano le norme di cui alle leggi 30 dicembre 1971 n. 1204, 9 dicembre 1977 n. 903, 5 febbraio 1992 n. 104 e D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e successivi aggiornamenti.

Il trattamento spettante nei casi di assenze facoltative dopo l’astensione obbligatoria è il seguente:

-fino a 1 anno di vita del bambino: 100% della retribuzione per il 1° mese, 80% per il 2° mese, 30% nei residui 4 mesi;

-per malattia del bambino fino a 3 anni di età: 100% per il 1° mese, 80% per il 2° mese, conservazione del posto per ulteriori periodi.

Detti periodi si intendono ricompresi nei limiti previsti per le assenze per malattia nel quinquennio.

Art. 13 - Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio.

Nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da infortunio avvenuto in occasione di lavoro, l’Ente conserverà al Dirigente il posto e gli corrisponderà l’intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata una invalidità permanente totale o parziale, quest’ultima che sia tale da non consentirgli di riprendere le normali attribuzioni. Eguale trattamento verrà applicato nei confronti del Dirigente non in prova nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da malattia professionale. In ogni caso il periodo di corresponsione della retribuzione non potrà superare i 30 mesi dal giorno in cui è sorta la malattia o si è verificato l’infortunio.

Al riguardo l’Ente deve stipulare, nell’interesse del Dirigente, una polizza che assicuri:

-in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente causata da infortunio avvenuto in occasione di lavoro o di malattia professionale e che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro, una somma pari a 6 annualità della retribuzione;

-in caso di invalidità permanente parziale causata da infortunio avvenuto in occasione di lavoro o da malattia professionale, una somma che, riferita all’importo del capitale assicurato di cui al comma precedente, sia proporzionale al grado di invalidità determinato secondo il formulario d’uso (in base alla tabella annessa al T.U. approvato con DPR 30/6/1965 n. 1124 e successive modificazioni);

-in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio in occasione di lavoro o da malattia professionale, una somma a favore degli aventi diritto, pari a 5 annualità della retribuzione.

Agli effetti dei precedenti commi si considera:

-infortunio, l’evento che, come tale, è previsto dalla legge sulla assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;

-professionale, la malattia che sia compresa tra quelle indicate nella tabella annessa al citato DPR n. 1124/65;

- retribuzione, il coacervo dei compensi di cui al comma 2) dell’art. 21 del presente contratto.

L’Ente provvederà, altresì, a stipulare, nell’interesse del Dirigente, una polizza che assicuri, in caso di morte e in caso di invalidità permanente tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro per cause diverse da quella dell’infortunio avvenuto in occasione di lavoro e da malattia professionale, una somma, sempre in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, pari ad € 150.000,00 quando il Dirigente non abbia figli a carico né coniuge. La predetta somma sarà pari ad € 220.000,00 quando il nucleo familiare del Dirigente interessato risulti composto da uno ovvero da più figli a carico e/o dal coniuge.

La quota di partecipazione del dirigente sarà definita attraverso intesa aziendale.

Le somme rispettivamente assicurate ai sensi dei commi precedenti, nonché il concorso economico del Dirigente ivi stabilito, opereranno a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Sono fatte salve, e si considerano sostitutive delle provvidenze stabilite dal presente articolo, specifiche forme di assicurazione aziendalmente già in atto con contenuto almeno equivalente a quello di cui al presente articolo.

Rimangono in essere eventuali polizze ‘ad personam’ se sostenute da principi di legge o di regolamento dell’Ente consortile quali forme integrative di previdenza.

Art. 14 - Modifica delle entità istituzionali degli Enti.

Nei casi di modifica soggettiva del datore di lavoro, fermo restando quanto disposto dagli artt. 2504 e 2112 c.c., non debbono in alcun modo essere pregiudicati i diritti acquisiti dal Dirigente.

Rientra nel campo di applicazione del comma precedente il caso in cui un nuovo soggetto subentra, in tutto o in parte, nelle funzioni, nei compiti, nel patrimonio, nei rapporti con il personale e nelle posizioni attive e passive del Consorzio.

Nel caso di trasferimento di servizi o di funzioni solo ed esclusivamente a Società controllate o partecipate dal Consorzio di appartenenza del Dirigente, si garantisce al Dirigente il mantenimento del rapporto di lavoro, anche con l’utilizzo degli istituti del distacco.

Tenuto conto delle particolari caratteristiche del rapporto dirigenziale, il Dirigente, che nei casi sopra previsti venisse a subire pregiudizio della sua posizione funzionale, non intenda continuare il proprio rapporto, potrà procedere entro 180 giorni dalla data legale dell’avvenuto cambiamento, alla risoluzione del rapporto stesso senza obbligo di preavviso e con riconoscimento, oltre che al TFR, di un trattamento pari a 1/3 della indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento.

Art. 15 - Ristrutturazione e riorganizzazione dell’Ente.

L’Ente che risolva il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, motivandolo con la ricorrenza di un comprovato processo di ristrutturazione e riorganizzazione consortile, nonché di dismissione di servizi consortili, erogherà al Dirigente non altrimenti utilizzabile, oltre alle spettanze di fine rapporto, una indennità supplementare al TFR pari al corrispettivo di 2 mensilità di retribuzione mensile per ogni anno di anzianità maturata dal Dirigente.

Rientrano nella definizione di ristrutturazione e riorganizzazione esclusivamente i processi avviati nel singolo Ente per autonoma volontà dello stesso.

L’indennità di che trattasi non pota comunque superare le 30 mensilità.

Art. 16 - Risoluzione anticipata del rapporto di lavoro

rispetto al pensionamento.

In caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro rispetto al pensionamento, che non avvenga per volontà del dirigente (salvo quanto stabilito dagli artt. 14 e 17) o per giusta causa, quando questi abbia maturato almeno 30 anni di anzianità di servizio, l’Ente corrisponderà, oltre al TFR, una incentivazione economica pari a 24 mensilità di retribuzione.

Art. 17 - Trasferimento del Dirigente.

Il Dirigente può essere trasferito da una ad altra sede di lavoro soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive dell’Ente.

Il trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto dall’Ente al Dirigente con un preavviso non inferiore a mesi 3 ovvero a mesi 4 quando il Dirigente abbia familiari e conviventi a carico.

Al Dirigente trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese cui va incontro per sé e famiglia per effetto del trasferimento stesso, nonché l’eventuale maggiore spesa effettivamente sostenuta per l’alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di origine, per un periodo da convenirsi direttamente tra le Parti e comunque per un periodo non inferiore a 2 anni, oltre a una indennità ‘una tantum’ pari a 3 mensilità e mezzo di retribuzione per il Dirigente con carichi di famiglia e a 2 mensilità e mezzo per il dirigente senza carichi di famiglia.

Gli importi erogati per i titoli di cui al precedente comma, attesa la particolare natura, non sono computabili agli effetti del TFR.

Per il reperimento dell’alloggio nella sede di destinazione, anche l’Ente esplicherà il suo interessamento per agevolare il Dirigente.

Per i casi di licenziamento non per giusta causa o di morte entro 5 anni dalla data del trasferimento, l’Ente dovrà rimborsare le spese relative al rientro del Dirigente e/o della sua famiglia alla sede originaria.

Il Dirigente licenziato per mancata accettazione del trasferimento ha diritto al TFR e all’indennità sostitutiva del preavviso.

Il Dirigente che proceda alla risoluzione del rapporto entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2), motivando il proprio recesso con la mancata accettazione del trasferimento, ha diritto, oltre al TFR, a un trattamento pari alla indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento e ad una indennità supplementare al TFR pari a 1/3 del corrispettivo del preavviso individuale maturato.

Salvo diverso accordo fra le parti interessate, il trasferimento non può essere disposto nei confronti del Dirigente che abbia compiuto rispettivamente il 55° anno se uomo o il 50° se donna.

Nota a verbale.

Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano all’Ente di rispettare i termini di preavviso di cui al comma 2), il Dirigente verrà considerato in trasferta sino alla scadenza dei suddetti termini.

Art. 18 - Mobilità fra enti.

Nell’ambito degli Enti cui si applica il presente contratto, o in quelli associati o collegati, nonché in Società partecipate, il trasferimento, anche temporaneo, da un Ente ad un altro, a parità di livello funzionale, si verifica su domanda del Dirigente e successiva delibera degli Enti interessati al trasferimento, sempreché sussista la vacanza di organico.

L’Ente cui è rivolta la domanda di trasferimento esaminerà nel merito la rispondenza dei requisiti necessari e professionali posseduti dal richiedente rispetto alle caratteristiche del posto da ricoprire.

Il personale trasferito è esentato dal sostenere il periodo di prova, purché abbia già superato analogo periodo presso l’Ente di provenienza.

Al Dirigente è assicurato il ricongiungimento, ai fini del trattamento di fine servizio, del servizio reso nell’Ente di provenienza. A tal fine i fondi precedentemente accantonati per il predetto titolo continuano ad essere mantenuti nelle forme originariamente acquisite dal Dirigente.

Al Dirigente è garantito il trattamento previsto dal livello funzionale, oltre alla progressione economica maturata e all’eventuale assegno ‘ad personam’.

Art. 19 - Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione.

La responsabilità civile verso terzi per fatti compiuti dal dirigente nell’esercizio delle proprie funzioni è a carico dell’Ente, che provvede a propria cura e spese attraverso polizze assicurative RCT e RCO.

È altresì a carico dell’Ente la responsabilità patrimoniale per fatti compiuti dal dirigente nell’esercizio delle proprie finizioni, con esclusione dei casi di dolo e colpa grave. L’Ente provvede a sua cura e spese a stipulare idoneo contratto assicurativo a copertura dei danni da essa subiti in conseguenza dei predetti fatti, nei limiti su esposti, salvo migliorie offerte dal mercato assicurativo con costo a carico del dirigente.

Entrambe le coperture di cui ai commi 1) e 2) prevedono la rinuncia alla rivalsa sul dirigente responsabile.

Sono a carico dell’Ente le spese legali, per ogni grado di giudizio, che il dirigente dovesse sostenere per procedimenti civili promossi da terzi nei suoi confronti per le fattispecie di cui ai commi precedenti.

Ove si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuitegli, il dirigente che risolva il rapporto di lavoro motivando il proprio recesso con l’avvenuto rinvio a giudizio ha diritto, oltre al TFR, a un trattamento pari alla indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento e ad una indennità supplementare al TFR pari a metà del corrispettivo del preavviso individuale maturato.

Ove si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell’Ente. L’Ente fa assistere il dirigente da un legale che sia di gradimento del dirigente stesso.

Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti direttamente attinenti all’esercizio delle funzioni attribuitegli non costituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento. In caso di privazione della libertà personale, il dirigente ha diritto alla conservazione del posto con decorrenza della retribuzione.

Le garanzie e le tutele di cui ai precedenti commi dall’1) al 6) si applicano al dirigente anche successivamente alla estinzione del rapporto di lavoro, sempre che si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.

Le garanzie e le tutele di cui ai precedenti commi 5), 6) e 7) sono escluse nei casi di dolo e colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato. In tali casi l’Ente conserva piena la facoltà di rivalsa sulle retribuzioni, sulle indennità di fine lavoro e in ogni altra forma consentita dalla legge.

Le coperture assicurative per le responsabilità del dirigente che non sono poste in capo all’ente dalle clausole del presente CCNL, nonché per le fattispecie in cui la legge dichiara nulli i contratti di assicurazione stipulati dal datore di lavoro a favore di dirigenti o amministratori (vedi legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 3, comma 59) sono a carico del dirigente. L’Ente è tenuto in ogni caso ad informare per iscritto il dirigente circa la possibilità di accedere ad una polizza assicurativa, individuata dalle Parti stipulanti il presente CCNL, per la copertura dei rischi di cui sopra, indicando le condizioni contrattuali e l’importo del premio. Le Parti sono impegnate ad individuare una polizza assicurativa che includa anche i casi di colpa grave e che copra anche le spese legali a carico del dirigente, in ogni grado di giudizio e in qualsiasi sede penale, civile, amministrativa o tributaria, per procedimenti promossi in relazione alle responsabilità contemplate nel presente comma.

Art. 20 - Trattamento economico.

Il trattamento economico del Dirigente viene convenuto tra l’Ente e il Dirigente stesso.

Esso non potrà, comunque, essere inferiore al trattamento economico minimo annuo garantito, comprensivo della 13a e 14a, così definito:

a) al 31 dicembre 2016, a valere dal 2016:

-in € 64.700,00 con riferimento ai dirigenti, in € 71.200,00 con riferimento ai Vicedirettori e in € 84.400,00 con riferimento ai Direttori Generali, con anzianità di servizio nell’Ente con la qualifica di dirigente, fino a 6 anni;

-in € 72.300,00 con riferimento ai dirigenti, in € 79.300,00 con riferimento ai Vicedirettori e in € 94.500,00 con riferimento ai Direttori Generali con anzianità di servizio nell’Ente, con la qualifica di dirigente, superiore ai 6 anni compiuti;

b)al 31 dicembre 2017, a valere dal 2017:

-in € 66.000,00 con riferimento ai dirigenti, in € 72.700,00 con riferimento ai Vicedirettori e in € 86.000,00 con riferimento ai Direttori Generali con anzianità di servizio nell’Ente con la qualifica di dirigente fino a 6 anni;

-in € 73.600,00 con riferimento ai dirigenti, in € 80.900,00 con riferimento ai Vicedirettori e in € 96.300,00 con riferimento ai Direttori Generali con anzianità di servizio nell’Ente con la qualifica di dirigente superiore ai 6 anni compiuti;

c)al 31 dicembre 2018, a valere dal 2018:

-in € 66.700,00 con riferimento ai dirigenti, in € 73.300,00 con riferimento ai Vicedirettori e in € 87.000,00 con riferimento ai Direttori Generali con anzianità di servizio nell’Ente con la qualifica di dirigente fino a 6 anni;

-in € 74.500,00 con riferimento ai dirigenti, in € 81.700,00 con riferimento ai Vicedirettori e in € 97.300,00 con riferimento ai Direttori Generali con anzianità di servizio nell’Ente con la qualifica di dirigente, superiore ai 6 anni compiuti.

Ai dirigenti in servizio con anzianità di servizio con la qualifica di dirigente superiore ai 16 anni compiuti è riconosciuto, in aggiunta al trattamento economico sopra specificato per il dirigente con anzianità di servizio superiore ai 6 anni compiuti, e in sostituzione dell’assegno previsto dal precedente CCNL per i dirigenti in servizio al 31/12/1999, un elemento aggiuntivo della retribuzione di:

-€ 4.300,00 con riferimento ai dirigenti, € 4.800,00 con riferimento ai Vicedirettori ed € 5.600,00 con riferimento ai Direttori Generali per l’anno 2016;

- € 4.400,00 con riferimento ai dirigenti, € 4.900,00 con riferimento ai Vicedirettori ed € 5.800,00 con riferimento ai Direttori Generali per l’anno 2017;

- € 4.500,00 con riferimento ai dirigenti, € 5.000,00 con riferimento ai Vicedirettori ed € 5.900,00 con riferimento ai Direttori Generali per l’anno 2018.

Sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore in essere al 31/12/2015. Ai fini del riconoscimento della anzianità di servizio nell’Ente si fa riferimento anche alla anzianità di servizio con funzioni dirigenziali maturata negli enti proprietari, collegati o partecipati dal Consorzio stesso.

Art. 21 - Contratti a tempo determinato.

Per i contratti a tempo determinato si fa totale rinvio alla contrattazione locale.

Art. 22 - Contrattazione legata ad obiettivi.

A far data dal 1° gennaio 2012, l’art. 22 del CCNL 20 febbraio 2008 è così sostituito:

1)

L’Ente e il dirigente pattuiscono importi variabili aggiuntivi del trattamento economico di cui all’art. 20, determinandone anche la periodicità, comunque non superiore a 12 mesi, collegati al raggiungimento di obiettivi aziendali concordati in base a quanto previsto dall’allegato 1).

2)

La declinazione dei criteri e delle modalità di attuazione dei sistemi incentivanti e premianti di cui al comma precedente, unitamente alla realizzazione in Ente di politiche retributive, forma oggetto di consultazione con le RSA o, in mancanza, con la sede FEDERMANAGER territorialmente competente, con cadenza almeno annuale. In tali incontri sono esaminate e discusse anche le risultanze delle iniziative adottate dalle aziende.

Nell’allegato 2) le Parti hanno individuato 2 modelli esemplificativi idonei allo scopo.

Qualora non sia applicato quanto previsto dal comma 1, per inerzia dell’Ente, il dirigente avrà diritto alla indennità sostitutiva di seguito regolata: al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con qualifica di dirigente e con effetto dal primo giorno del mese successivo al biennio stesso, al dirigente verrà corrisposto un aumento retributivo mensile in cifra fissa pari ad € 200,00 mensili, a partire dal compimento del biennio di anzianità in corso al 1° gennaio 2012.

Art. 23 - Trattamento economico del Dirigente in missione.

Oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto e alloggio, al Dirigente in trasferta per periodi non inferiori a 12 ore e non superiori a 2 settimane è dovuto un importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili pari al 2% del minimo mensile contrattuale base, per ogni giorno di trasferta. Resta inteso che, per missioni di durata inferiore alle 12 ore, l’importo aggiuntivo precedentemente citato si riduce proporzionalmente alla frazione in 12simi.

Per l’uso della propria auto al Dirigente sono rimborsate le spese chilometriche di viaggio secondo il tariffario ACI.

In caso di trasferta di durata superiore a 2 settimane o di missione all’estero verranno presi accordi diretti tra Ente e Dirigente. In ogni caso verrà riconosciuto, ricorrendone le condizioni, l’importo di cui al comma 1), suscettibile di assorbimento in eventuali trattamenti complessivi di trasferta.

Gli importi erogati per il titolo di spese non documentabili non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto del presente contratto, ivi compreso il TFR e sono suscettibili di assorbimento in eventuali trattamenti aziendali o individuali già in atto allo stesso titolo.

Art. 24 - Premi di anzianità.

A tutti gli effetti del presente contratto l’anzianità si computa comprendendovi il periodo di appartenenza nell’Ente quale Dirigente.

Per il periodo di anzianità maturato è riconosciuto al Dirigente, al compimento del 15° anno e del 25° anno di servizio effettivo, prestato dal Dirigente presso il medesimo Ente o dallo stesso riconosciuto, un premio di anzianità ‘una tantum’ pari all’8% e al 16% della retribuzione annuale spettante al Dirigente al momento in cui il suddetto diritto matura. Restano salve le condizioni di miglior favore fino ad oggi applicate.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, per raggiunti limiti di età o per dimissioni volontarie, al Dirigente saranno riconosciute agli effetti del premio di anzianità tante quote quanti sono gli anni maturati. Per anni maturati si intendono anche le frazioni superiori a 6 mesi.

Parte III - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

Art. 25 - Estinzione del rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro può essere estinto ai sensi degli artt. 2118 e 2119 c.c. Il recesso deve essere comunicato in forma scritta a mezzo raccomandata a/r.

Nel caso di recesso dell’Ente, quest’ultimo deve provvedere alla relativa comunicazione all’interessato indicandone contestualmente i motivi e il preavviso, se spettante.

Il Dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dall’Ente, ovvero nel caso in cui detta motivazione non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio arbitrale di cui al successivo art. 31.

Il ricorso dovrà essere inoltrato alla rappresentanza sindacale firmataria del presente contratto, a mezzo raccomandata a/r, che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del licenziamento.

Il ricorso al Collegio non costituisce di per sé motivo per sospendere la corresponsione al Dirigente delle indennità di cui agli artt. 27) e 28).

Le disposizioni del presente articolo, salva la comunicazione per iscritto di cui al comma 3), non si applicano in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del Dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia.

Art. 26 - Preavviso.

Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per volontà di una delle Parti, la parte recedente deve dare il preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:

a)risoluzione disposta dall’Amministrazione;

b)mesi 7 di preavviso se il Dirigente ha una anzianità di servizio non superiore a 2 anni;

c)un ulteriore mezzo mese per ogni successivo anno di anzianità con un massimo di altri 5 mesi di preavviso;

d)risoluzione per dimissioni volontarie: 4 mesi.

In caso di inosservanza dei termini suddetti è dovuta dalla parte inadempiente all’altra parte, per il periodo di mancato preavviso, una indennità pari alla retribuzione che il Dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso.

È in facoltà del Dirigente che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all’inizio sia durante il preavviso, senza che da ciò gli si deve alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell’anzianità agli effetti del TFR.

Compatibilmente con la legislazione vigente l’indennità sostitutiva del preavviso è soggetta ai contributi previdenziali e assistenziali; i contributi predetti saranno versati agli Enti previdenziali e assistenziali di categoria con l’indicazione separata e distinta dei mesi di competenza nei quali avrebbero dovuto essere pagati.

Durante il periodo di preavviso non potrà farsi obbligo al Dirigente uscente di prestare servizio, senza il suo consenso, alle dipendenze del Dirigente di pari grado che lo dovrà sostituire.

Agli effetti di cui alla lett. b) del comma 1) viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno eguale o superiore al semestre.

Art. 27 - Trattamento di fine rapporto (TFR).

In caso di risoluzione del rapporto spetterà al dirigente, a parte quanto previsto dall’art. 26, un TFR da calcolarsi in base a quanto disposto dall’art. 2120 c.c., come sostituito dall’art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297.

Le somme di cui al comma che precede, a carico di appositi fondi di bilancio del Consorzio, saranno investite, mediante polizze collettive vita, ossia (polizze aziendali) a beneficio intero.

In caso di adesione del dirigente al Fondo di previdenza complementare a carattere integrativo di cui al successivo art. 29 bis, è fatta salva la possibilità di conferire la quota di accantonamento del TFR a tale Fondo, in base a quanto previsto dalla normativa in materia.

Con riferimento al comma 2) del citato art. 2120 c.c., per il computo del TFR si considerano, oltre allo stipendio, tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo, ivi compresi le provvigioni, i premi di produzione, gli importi di retribuzione variabile collegati al raggiungimento di obiettivi e ogni altro compenso e indennità anche se non di ammontare fisso, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e di emolumenti di carattere occasionale. Fanno altresì parte della retribuzione l’equivalente del vitto e dell’alloggio eventualmente dovuti al dirigente nella misura convenzionalmente concordata, nonché le partecipazioni agli utili e le gratifiche non consuetudinarie e gli aumenti di gratifica pure non consuetudinari, corrisposti in funzione del favorevole andamento aziendale.

Art. 27 bis - Indennità in caso di morte.

In caso di morte del dirigente, l’Ente corrisponderà agli aventi diritto, oltre alla indennità sostitutiva del preavviso, il TFR di cui all’art. 27. Ciò, indipendentemente da quanto possa loro spettare a titolo integrativo per fondo di previdenza, per coperture assicurative e per ogni altra causa.

Art. 28 - Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto.

A domanda del Dirigente il TFR può essere anticipato con riferimento al comma 6) e ss. dell’art 2120 c.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297.

Parte IV - TUTELE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Art. 29 - Previdenza.

Per i contributi relativi al trattamento di previdenza si intende fatto rinvio alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 29 bis - Previdenza complementare a carattere integrativo.

Per il trattamento di previdenza complementare valgono le norme contrattuali che disciplinano il regime applicabile ai dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi (adesione al PREVINDAI).

Art. 30 - Assistenza sanitaria.

L’assistenza di malattia ai Dirigenti è assicurata dal SSN ai sensi della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e s.m.i.

I dirigenti potranno aderire al Fondo Assistenza Sanitaria Dirigenti Industria (FASI). In tal caso l’Ente provvederà a versare il contributo sia a suo carico sia a carico del dirigente, previa trattenuta sulla retribuzione, secondo le medesime modalità e i medesimi importi determinati nel CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi.

Parte V - TUTELE SINDACALI DEL RAPPORTO

Art. 31 - Collegio arbitrale.

È istituito, a cura della FICEI e delle OO.SS. firmatarie del presente contratto a cui il Dirigente ha conferito delega, un Collegio arbitrale nazionale a cui può essere demandato di comune accordo fra le Parti il compito di pronunciarsi sui ricorsi che gli siano sottoposti ai sensi del precedente art. 25.

Il Collegio, che sarà in carica per la durata del presente contratto, rinnovabile, è composto di 3 membri di cui 1 designato dalla FICEI, 1 dalle OO.SS. e 1 con fruizioni di Presidente, scelto di comune accordo dalle rispettive Organizzazioni. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest’ultimo sarà sorteggiato tra i nominativi compresi in apposita lista di nomi non superiore a 6, preventivamente concordato o, in mancanza di ciò, sarà designato - su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette - dal Presidente del competente Tribunale.

Alla designazione del supplente del Presidente si procederà con gli stessi criteri sopra citati per la scelta di quest’ultimo.

Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta per ogni singolo procedimento.

Salvo diverso accordo tra le Organizzazioni delle due Parti, il Collegio ha sede presso gli uffici della FICEI a cui sono demandate funzioni di segreteria.

Il Collegio arbitrale sarà investito dalla vertenza su istanza a mezzo di raccomandata a/r dalle OO.SS., che trasmetterà copia del ricorso, sottoscritto dal Dirigente, entro 30 giorni successivi al ricevimento stesso ai sensi del precedente art. 25.

Copia della istanza, sempre a mezzo raccomandata a/r, deve essere trasmessa per conoscenza al Consorzio.

Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dall’avvenuto ricevimento dell’istanza di cui sopra da parte delle OO.SS.

Il Collegio, presenti le Parti in causa o, eventualmente, loro rappresentanti, esperirà in via preliminare il tentativo di conciliazione.

Ove non si raggiunga la conciliazione, il Collegio, anche in assenza di motivazione o in contumacia di una delle Parti, emetterà il proprio lodo entro 60 giorni dalla data di riunione di cui al comma 8), salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni in relazione a necessità inerenti allo svolgimento della procedura.

Durante il mese di agosto sono sospesi i termini procedurali di cui al presente articolo.

Ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato e accolga quindi il ricorso del Dirigente a termine del presente articolo, disporrà contestualmente la reintegra ai sensi dell’art. 1 della legge 108/90 o, fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma del medesimo art. 1 della legge 108/90, al Dirigente è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, una indennità pari a 20 mensilità di retribuzione globale di fatto aumentata, in relazione della età del Dirigente licenziato, ove questa risulti tra i 50 e i 62 anni, nelle seguenti misure:

- 7 mensilità in corrispondenza del 56° anno compiuto

- 6 mensilità in corrispondenza del 55° e 57° anno compiuto

- 5 mensilità in corrispondenza del 54° e 58° anno compiuto

- 4 mensilità in corrispondenza del 53° e 59° anno compiuto

- 3 mensilità in corrispondenza del 52° e 60° anno compiuto

- 2 mensilità in corrispondenza del 51° e 61° anno compiuto

- 1 mensilità in corrispondenza del 50° e 62° anno compiuto

In ogni caso, e fermo rimanendo il diritto del Dirigente di adire l’Autorità giudiziaria, allo stesso viene concesso un termine di 30 giorni per optare sulle proposte transattive prospettate dal Collegio.

Le spese relative al Collegio, intendendosi per tali quelle afferenti alla partecipazione del Presidente, saranno in ogni caso ripartite al 50% fra le parti in causa. Le spese sostenute dagli altri componenti del Collegio saranno a carico delle rispettive parti in causa.

Art. 32 - Rappresentanze sindacali aziendali (RSA).

I Sindacati potranno nominare un rappresentante sindacale aziendale tra i Dirigenti dell’Ente.

In tal caso gli stessi Sindacati provvederanno a comunicare il nominativo del Dirigente investito di tale rappresentanza al Consorzio interessato e alla FICEI.

In particolare, il rappresentante sindacale potrà esaminare in prima istanza le questioni che dovessero sorgere circa l’applicazione delle norme contrattuali.

In attuazione della Direttiva 2002/14/CE, come recepita dal D.lgs. n. 25 del 6 febbraio 2007, i Consorzi e le RSA o, in mancanza, la sede FEDERMANAGER territorialmente competente, si incontreranno, almeno 2 volte l’anno, per discutere sull’andamento recente e quello prevedibile della attività della impresa, nonché la sua situazione economica con riferimento ai più significativi indicatori di bilancio e alle politiche degli investimenti. Nella stessa occasione formeranno oggetto di consultazione le politiche sulla dirigenza con particolare riferimento ai criteri e alle modalità attuative delle politiche retributive e ai sistemi di retribuzione variabile: questo anche in attuazione di quanto previsto all’art. 22 del presente contratto. Saranno altresì oggetto di consultazione le decisioni della impresa che possano comportare sostanziali modifiche della organizzazione del lavoro anche se non direttamente incidenti sulle funzioni della dirigenza.

Le informazioni rese alle RSA e qualificate come riservate dai Consorzi non potranno essere divulgate a terzi ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 25/2007.

Le Parti concordano che i Consorzi non avranno alcun obbligo di preventiva consultazione qualora la divulgazione delle informazioni riservate possa recare danno all’Ente e/o creare notevoli difficoltà.

Entro il 1° semestre di applicazione del presente CCNL sarà costituita fra le Parti una Commissione di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3) dell’art. 5 del D.lgs. n. 25/2007.

Per quanto non espressamente disciplinato valgono le norme di cui al D.lgs. n. 25/2007.

Art. 33 - Controversie individuali di lavoro.

Fermo quanto disposto all’art. 31, in caso di controversie individuali relative al rapporto di lavoro, le Parti possono esperire un tentativo di conciliazione in sede sindacale con l’assistenza delle rispettive OO.SS.

Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo si formerà un verbale, che dovrà essere sottoscritto dalle Parti, nonché dalle rispettive OO.SS., avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell’art. 2113 c.c. e degli artt. 410 e 411 c.p.c.

Art. 34 - Interpretazione del contratto.

Per la risoluzione delle controversie che eventualmente potessero sorgere per l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto viene istituita una Commissione Paritetica composta da rappresentanti della FICEI e delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

La composizione e il funzionamento della Commissione di cui al precedente comma sono disciplinati dal Regolamento annesso al presente contratto sub allegato.

Art. 35 - Forme di tutela del rapporto.

Per quanto non previsto dal presente contratto, al Dirigente si applicano le norme del Codice Civile sul rapporto di lavoro e le norme vigenti in materia.

Art. 35 bis - Contributi sindacali.

I Consorzi opereranno la trattenuta dei contributi sindacali dovuti dai dirigenti alla Associazione Sindacale Dirigenti dei Consorzi di Sviluppo Industriale (DIR-SIND).

I Consorzi opereranno la trattenuta dei contributi sindacali dovuti dai dirigenti alla DIR-SIND, previo rilascio di deleghe individuali firmate dagli interessati, deleghe che saranno valide fino a revoca scritta.

Parte VI - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 36 - Decorrenza e durata del CCNL.

Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2016, salve le particolari decorrenze specificate nei singoli articoli, e avrà scadenza il 31 dicembre 2018.

Tre mesi prima della scadenza le parti stipulanti, su proposta avanzata da una delle OO.SS. stipulanti il presente Accordo, sono tenute a dare avvio al confronto per il suo rinnovo.

Art. 37 - Norme di salvaguardia.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore stipulate nei contratti individuali.

Nota a verbale.

Considerati i costi che il presente CCNL comporta per l’assistenza alla stipula e per la successiva consulenza, ogni Ente che applica il presente contratto dovrà versare un contributo di assistenza ‘una tantum’ pari ad € 1.500,00 alla FICEI.

Ogni dirigente in servizio non iscritto a DIRSIND-FEDERMANAGER dovrà versare alla suddetta Associazione sindacale una quota di € 150,00 per ogni anno di vigenza del contratto tramite l’Ente che provvederà a trattenere l’importo ed effettuare il relativo versamento.

Il 1° versamento e la ‘una tantum’ vanno effettuati entro il 31 dicembre 2016 e i versamenti successivi con la mensilità di dicembre di ogni anno.

ALLEGATO

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA EX ART. 34 CCNL

Articolo 1.

La Commissione Paritetica prevista dall’art. 34 è composta da 4 membri:

- 2 designati dalla FICEI

- 2 designati dalle OO.SS. firmatarie dell’accordo

La Commissione ha il compito di esaminare e risolvere le controversie di interpretazione e applicazione del CCNL, formalmente sollevate da una delle parti firmatarie.

Articolo 2.

La Commissione viene convocata dal Presidente della FICEI su istanza di uno dei soggetti stipulanti il presente contratto, il quale rimetterà alla Commissione stessa tutti gli elementi utili all’esame del caso controverso.

Articolo 3.

Le riunioni della Commissione avranno luogo di norma presso la sede della FICEI. La data della convocazione sarà fissata, d’accordo tra le Parti, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al precedente art. 2.

La Commissione si pronuncerà entro 1 mese dalla prima riunione.

Articolo 4.

Al termine dell’esame verrà redatto in triplice copia il verbale conclusivo dal quale dovrà risultare se la decisione è stata adottata all’unanimità o a maggioranza, senza indicazione, in quest’ultimo caso, dei nominativi dei votanti.

Qualora non si raggiunga alcuna decisione, cioè in caso di parità, i singoli membri della Commissione potranno far constatare a verbale le “dichiarazioni di voto” che riterranno opportune.

Copia del verbale sarà inviata ai soggetti stipulanti per i provvedimenti di loro competenza.

Allegato 1)

LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DI SISTEMI INCENTIVANTI (art. 22).

1)

In coerenza con l’esigenza di introdurre nei Consorzi di Sviluppo Industriale un modello retributivo maggiormente rispondente alle caratteristiche richieste alla figura del dirigente e alle sfide della competizione, della concorrenza e del mercato, le aziende attivano sistemi retributivi incentivanti, nei confronti di ciascun dirigente, collegati al raggiungimento di obiettivi con conseguente introduzione di trattamenti economici aggiuntivi.

2)

I sistemi retributivi di cui al comma 1) si articolano sulla base di un processo di valutazione trasparente che vede ciascun dirigente condividere l'identificazione e la definizione degli obiettivi in termini di risultati nell’anno di riferimento. Tali obiettivi e i relativi importi retributivi, commisurati alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi stessi, devono essere formalizzati, anno per anno, con apposita lettera della azienda, entro il mese di aprile dell’anno di riferimento e devono essere basati il più possibile su parametri oggettivamente misurabili.

3)

Gli obiettivi possono essere di tipo quantitativo e/o qualitativo.

4)

Gli obiettivi di tipo quantitativo, di carattere generale, sono collegati al conseguimento o al miglioramento di risultati economici aziendali correlati al ruolo svolto dal dirigente; gli obiettivi specifici sono collegati al conseguimento o al miglioramento di risultati dell’area o del servizio cui appartiene il dirigente, del team di cui esso è eventualmente responsabile, nonché dello stesso dirigente.

5)

Gli obiettivi di tipo qualitativo specifici di ruolo sono collegati, invece, alle competenze professionali e alle capacità gestionali del dirigente, ai miglioramenti organizzativi, allo sviluppo e alla integrazione delle risorse gestite.

6)

La determinazione degli importi retributivi da erogarsi nel mese di giugno, salvo diversa prassi aziendale già in atto, deve essere preceduta da almeno una verifica congiunta in corso d’anno, al fine di rilevare eventuali scostamenti e relative cause e conseguentemente attivare le idonee azioni correttive, nonché da un confronto con il dirigente sui risultati raggiunti rispetto agli obiettivi definiti.

7)

La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione dei sistemi incentivanti e premianti di cui al presente articolo, unitamente alla realizzazione in azienda di politiche retributive, forma oggetto di consultazione con la sede FEDERMANAGER territorialmente competente, con cadenza almeno annuale. In tali incontri sono esaminate e discusse anche le risultanze delle iniziative adottate dalle aziende.

8)

I casi in cui non dovessero essere attivati o coerentemente attuati gli strumenti qui previsti, su istanza del dirigente, sono oggetto di esame congiunto tra le parti firmatarie del presente CCNL, che deve esaurirsi entro il termine di 60 giorni. Le conclusioni formano oggetto di apposito verbale che viene trasmesso alle parti interessate ai fini del rispetto della presente disciplina.

Sistema di incentivazione.

Modello base.

Allegato 2)

VALORE DELL'INCENTIVO E COMPOSIZIONE DEGLI OBIETTIVI

- Il valore dell'incentivo da corrispondere in ragione del raggiungimento degli obiettivi (target) può essere definito in cifra fissa oppure in misura percentuale sulla retribuzione del dirigente.

- La composizione degli obiettivi può essere collegata ai soli risultati aziendali. Si consiglia di adottare un numero limitato di obiettivi.

- È possibile misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi, eventualmente fissando una soglia minima per l'accettabilità del risultato e, quindi, per la corresponsione dell'incentivo.

Obiettivi e misura dell'incentivo.

Importo dei punti conseguiti per livelli di risultato

per ciascun obiettivo.


1

< 90%

0

2

da 90% a 97%

80% peso dell’obiettivo

3

da 97% a 105%

100% peso dell'obiettivo

4

da 105% a 120%

120% peso dell'obiettivo

5

> 120%

150% peso dell'obiettivo

Calcolo dell'incentivo.

Il calcolo dell'incentivo avviene nel seguente modo:

1)

Si moltiplica il peso di ciascun obiettivo per il grado di raggiungimento del risultato conseguito ottenendo il punteggio di ogni obiettivo.

2)

Si sommano i punteggi ottenuti per tutti gli obiettivi e si ottengono i punti totali.

3)

Si moltiplica il valore dell'incentivo al target per i punti totali diviso 100.

4)

L'importo così calcolato rappresenta l'incentivo da corrispondere al dirigente.

Esempio di Sistema di incentivazione.

Titolo: Resp. Amministrativo

Nome:

Retribuzione: € 79.000,00

Incentivo al target: € 15.800,00

Livello risultato

obiettivo

e risultato

al target

peso < 90%

1

90-97%

2

97-105%

3

105-120%

4

> 120%

5

risultato conseguito

punti ponderati
1 margine operativo lordo

3 mil. €

40% < 2,7 2,7-2,91 2,91-3,15 3,15-3,60 > 3,60 mil. 3.050.000 40
2 fatturato totale

20 mil. €

40%

< 18

18-19,40

19,4-21

21-24

> 24 mil.

22.000.000

48
3 ridurre

i costi del 10%

20%

< 9,0% 9-9,7%

9,7-10,5%

10,5-12%

> 12%

9,5%

16

Totale punti 104


LIVELLO RISULTATO

1

2

3

4

5

% del risultato al target

< 90

90-97

97-105

105-120

> 120


PUNTI CONSEGUITI

0

80

100

120


150

Calcolo incentivo:

104/100 x 15.800,00 € = 16.432,00 €

Sistema di Incentivazione.

Modello Complex.

Valore dell’incentivo e composizione degli obiettivi.

- Valore dell’incentivo da corrispondere in ragione del raggiungimento degli obiettivi (target) può essere definito in cifra fissa oppure in misura percentuale sulla retribuzione del dirigente.

- È possibile misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi, eventualmente fissando una soglia minima per l’accettabilità del risultato e, quindi, per la corresponsione dell’incentivo.

- È opportuno differenziare la composizione degli obiettivi in ragione dei ruoli e delle responsabilità. A titolo esemplificativo:

ruoli di linea: 30% risultati aziendali - 70% individuali

ruoli di staff: 70% risultati aziendali - 30% individuali

Obiettivi e misura dell’incentivo.

Importo dei punti conseguiti per livelli di risultato

per ciascun obiettivo.


1

< 90 %

0

2

da 90% a 97%

80% peso dell'obiettivo

3

da 97% a 105%

100% peso dell’obiettivo

4

da 105% a 120%

120% peso dell’obiettivo

5

> 120%

150% peso dell’obiettivo

Calcolo dell’incentivo.

Il calcolo dell’incentivo avviene nel seguente modo:

1)

Si moltiplica il peso di ciascun obiettivo per il grado di raggiungimento del risultato conseguito ottenendo il punteggio di ogni obiettivo.

2)

Si sommano i punteggi ottenuti per tutti gli obiettivi e si ottengono i punti totali.

3)

Si moltiplica l’incentivo al target per i punti totali diviso 100.

4)

L’importo così calcolato rappresenta l’incentivo da corrispondere al dirigente.

Esempio di Sistema di incentivazione.

Titolo: Resp. Stabilimento

Nome:

Retribuzione: € 71.000,00

Incentivo al target: € 10.650,00

Livello risultato.

obiettivo

e risultato

al target

peso < 90%

1

90-97%

2

97-105%

3

105-120%

4

> 120%

5

risultato conseguito punti ponderati
1. Riduzione dei costi del 5% dei costi 30% < 4,75% 4,75-4,85% 4,85-5,25% 5,25-6,00% > 6% 5,10 30
2. 50 mil. 40% < 45 45-48,50 48,5-52,5 52,5-60 > 60 mil. 53.000.000 48
3. Riduzione di 15 giorni dei tempi medi di pagamento dei clienti 20% < 13 13-14 15 16-17 >17 14 giorni 16

4.

Ridurre del 10% del costo della Funzione 10% < 9% 9-9,7% 9,7-10,5% 10,5-12% > 12% 9,5% 8

Totale punti 102


LIVELLO RISULTATO

1

2

3

4

5

% del risultato al target

< 90

90-97

97-105

105-120

> 120


PUNTI CONSEGUITI

0

80

100

120


150

Calcolo incentivo:

102/100 x 10.650,00 = 10.863,00

Esempio di Sistema di incentivazione.

Titolo: Responsabile Stabilimento

Nome:

Retribuzione: € 68.000,00

Incentivo al target: € 10.200,00

Livello risultato.




obiettivo

e risultato

al target


peso

< 90%

1

90-97%

2

97-105%

3

105-120%

4

> 120%

5

risultato conseguito

punti ponderati



1.

margine operativo lordo

7 mil.



20%


< 6,3


6,3-6,8


6,8-7,35


7,35-8,4


> 8,4 mil.


6.950.000


20


2.

fatturato totale

50 mil.



10%


< 45


45-48,50


48,5-52,5


52,5-60


> 60 mil.


53.000.000


12



3.

produrre

la qualità

del modello

prevista

in piano

ad un costo

inferiore

a 10 mil.





40%




>




11-10,30




10,3-9,5




9,5-8,0




< 8 mil.




10.500.00




32


4.

ridurre

gli scarti

di produzione

del 7%


30%


< 6,3%


6,3%-6,8%


6,8-7,35


7,35%-8,4%


> 8,4%


6,5%


24

Totale punti 88


LIVELLO RISULTATO

1

2

3

4

5

% del risultato al target

< 90

90-97

97-105

105-120

> 120


PUNTI CONSEGUITI

0

80

100

120


150

Calcolo incentivo:

88/100 x 10.200,00 = 8.976,00

Esempio di Sistema di incentivazione.

Titolo: Responsabile commerciale

Nome:

Retribuzione: € 80.000,00

Incentivo al target: € 12.000,00

Livello risultato.




obiettivo

e risultato

al target


peso

< 90%

1

90-97%

2

97-105%

3

105-120%

4

> 120%

5

risultato conseguito

punti ponderati



1.

margine operativo lordo

7 mil.



20%


< 6,3


6,3-6,8


6,8-7,35


7,35-8,4


> 8,4 mil.


6.950.000


20


2.

fatturato totale

50 mil.



10%


< 45


45-48,50


48,5-52,5


52,5-60


> 60 mil.


53.000.000


12



3.

aumentare

la quota

di mercato

del prodotto

del 5%





30%




<




4,75-4,85%




4,85-5,25




5,25-6,0%




> 6%




4,78%




24


4.

attirare

per il prodotto

di lancio

5 mil.


40%


< 4,75


4,75-4,85


4,85-5,25


5,25-6,0


> 6 mil.


4.800.000


32

12

Totale punti 88



LIVELLO RISULTATO

1

2

3

4

5

% del risultato al target

< 90

90-97

97-105

105-120

> 120


PUNTI CONSEGUITI

0

80

100

120


150

Calcolo incentivo:

88/100 x 12.000,00 = 10.560,00

ccnl dirigenti dei consorzi ed enti di sviluppo industriali aderenti alla federazione italiana consorzi e FICEI 2016-2018 - 2016

Data di inizio validità: → 2016-01-01
Data di fine validità: → 2018-12-31
Settore: → Attività manifatturiere
Settore: → Altre attività industriali
Settore pubblico o privato: → Nel settore non profit
Concluso da:
Azienda: → 
Sindacati: → 

FORMAZIONE

Programmi di formazione: → Sì
Stage: → No
Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: → Sì

MALATTIA E INVALIDITA'

Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): → 100 %
Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: → 365 giorni
Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: → No
Congedo pagato per mestruazioni: → No
Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: → Sì

SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA

Assistenza medica: → Sì
Assistenza medica per i familiari: → No
Contributo all'assicurazione sanitaria: → Sì
Assicurazione sanitaria per i familiari: → No
Politica di salute e sicurezza: → No
Formazione sulla salute e la sicurezza: → 
Fornitura di indumenti protettivi: → 
Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: → 
Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e/o del rapporto lavoro-salute: → 
Assistenza funeraria: → Sì

DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA

Congedo di maternità pagato: → -10 settimane
Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base
Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: → Sì
Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: → No
Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: → 
Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: → 
Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: → 
Permessi per esami medici prenatali: → 
Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: → 
Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: → 
Servizi rivolti alle madri che allattano: → No
Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: → No
Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: → No
Contributo monetario / sussidio per l'istruzione dei figli: → No
Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: → 60 giorni
Congedo di maternità pagato: → Not specified giorni
Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: → The CBA explicitly refers to the law giorni

CONTRATTI DI LAVORO

Durata del periodo di prova: → 180 giorni
I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No
Disposizioni relative ai lavoratori temporanei/precari: → No
Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No
Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No

ORARI DI LAVORO E FERIE

Ferie annuali retribuite: → 30.0 giorni
Ferie annuali retribuite: →  settimane
Almeno un giorno di riposo settimanale: → Sì
Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: → No

STIPENDI

Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: → Yes, in more than one table
Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: → No
Stipendio più basso stabilito: → Years
Stipendio più basso: → EUR 68000.0
Adeguamento al costo della vita: → 

Pagamento extra una tantum:

Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: → Sì

Indennità di anzianità di servizio:

Indennità di anzianità di servizio: → 8.0 % dello stipendio base
Indennità di anzianità di servizio dopo: → 15 anni di anzianità lavorativa

Buoni pasto:

Indennità per i pasti fornita: → No
Assistenza legale gratuita: → Sì
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