Contratto Collettivo Nazionale

PER I DIPENDENTI DEGLTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

18718 - V511

L'anno 2018, il giorno 18 ottobre, in Roma

tra

-Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, nella persona del suo presidente mons. Giovanni Soligo, in rappresentanza anche degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero;

con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese

e

- FISASCAT/CISL (Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali, Affini e del Turismo), rappresentata da Fabrizio Ferrari e Daniele Meniconi;

-FILCAMS/CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi, rappresentata da Danilo Lelli, Luciana Mastrocola e Marco Feuli

e

-i rappresentanti del personale dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero: Patrizio Lazzari e Gustavo Colasanti

visto

il CCNL “Per i dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del Clero” stipulato il 28.4.11 e pervenuto a scadenza il 31.12.13

si è stipulato

il presente

(1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2019)

Testo ufficiale

Roma 18 ottobre 2018

Titolo I - SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1 - Campo di applicazione.

Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria i rapporti di lavoro del personale dipendente degli Istituti per il Sostentamento del Clero previsti dal paragrafo 1), canone 1274, Codice di Diritto canonico e dall’art. 21, legge 20.5.85 n. 222.

Titolo II - ASSUNZIONE

Art. 2 - Assunzione.

L’assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore e avverrà con apposito atto scritto contenente le seguenti indicazioni:

a) data di assunzione

b) tipologia e durata del rapporto

c) durata del periodo di prova

d) qualifica attribuita

e) livello di inquadramento

f) tipologia contrattuale

g) trattamento economico

h) indicazione dell'applicazione del presente CCNL

Contestualmente alla lettera di assunzione l’Istituto dovrà consegnare al lavoratore copia del presente contratto o indicare una forma di consultazione dello stesso attraverso sistemi informatici con possibilità di accesso per i lavoratori.

All’atto della assunzione sono richiesti al lavoratore i seguenti documenti, dei quali l’Istituto rilascerà apposita ricevuta:

a)documento di identità, codice fiscale e certificato di residenza;

b)curriculum vitae;

c)attestazione relativa ai titoli di studio;

d)attestato dei corsi di addestramento frequentati;

e)attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implichino tale requisito;

f)certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;

g)documentazioni e dichiarazioni necessarie per l’applicazione delle leggi previdenziali e fiscali;

h)dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giorni di malattia indennizzati nel periodo, precedente la data di assunzione, dell’anno di calendario in corso;

i)ogni altro documento previsto dalle competenti autorità o dalle leggi vigenti;

j)eventuali altri documenti e certificati che l’Istituto riterrà opportuno richiedere in relazione alla attività che il lavoratore è chiamato a svolgere.

Del provvedimento di assunzione viene data comunicazione al lavoratore interessato, in duplice copia, di cui una sarà restituita all’Istituto debitamente firmata per accettazione.

È in facoltà dell’Istituto di sottoporre, prima della assunzione, il lavoratore ad accertamenti sanitari.

Art. 3 - Periodo di prova.

La durata del periodo di prova, che deve risultare dall’atto di assunzione, non può superare:

a) 6 mesi per i Quadri, livv. 1S) e 1)

b) 3 mesi per gli altri livelli

I periodi sopraindicati devono essere computati in giorni di calendario.

Durante il periodo di prova si applicano le disposizioni di legge in vigore al riguardo e, dopo che lo stesso sia trascorso senza che le parti abbiano dato disdetta, l’assunzione si intenderà confermata.

Titolo III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Art. 4 - Classificazione del personale.

Ai fini del presente contratto il personale è classificato come segue:

QUADRI

Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13.5.85 n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell'Istituto e quindi:

-abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa

ovvero

-siano preposti, in condizione di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca e alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’Istituto, verificandone la fattibilità economico-tecnica, garantendone adeguato supporto sia nella fase di impostazione, sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.

Livello 1 super).

Comprende i lavoratori che svolgono con carattere continuativo funzioni di responsabilità di direzione esecutiva che richiedono notevole professionalità e che siano preposti alla funzione di conduzione e di coordinamento di uno o più uffici operativi, di notevole rilevanza e di particolare complessità organizzativa della azienda, con compiti di gestione di risorse economiche ed umane.

Ad esempio:

-responsabile sottoarea;

-responsabile amministrativo dell’Istituto diocesano o interdiocesano;

- responsabile amministrativo o tecnico;

- responsabile di progetto;

- capo di Uffici di particolare importanza;

- coordinatore di più Uffici.

Livello 1).

Comprende i lavoratori che svolgono funzioni che richiedono notevole professionalità con responsabilità di direzione esecutiva e che sovrintendono alle singole unità operative con compiti di gestione di risorse anche umane.

Ad esempio:

- capo ufficio amministrativo, tecnico, legale o contabile

- capo Centro EDP

- responsabile dello sviluppo delle applicazioni

- responsabile di progetto;

- responsabile amministrativo dell’Istituto diocesano

o interdiocesano

Livello 2 super).

Comprende i lavoratori che svolgono funzioni che richiedono notevole professionalità.

Ad esempio:

- esperto di sviluppo organizzativo

- sistemista

- analista di sistemi

Livello 2).

Comprende i lavoratori che svolgono mansioni di coordinamento e lavoratori che svolgono funzioni che richiedono particolari professionalità.

Ad esempio:

- capo reparto o settore

- analista programmatore

- sistemista programmatore

La posizione di capo reparto o settore compete ai dipendenti ai quali vengono attribuite funzioni di coordinamento di risorse umane che svolgono mansioni di concetto nell’ambito di articolazioni organizzative di strutture di Uffici o di Servizi.

Livello 3).

Comprende i lavoratori che svolgono mansioni di concetto che richiedono una preparazione e/o conoscenza di natura tecnico-professionale, con maturata esperienza.

Ad esempio:

-operatore di Centro elettronico o addetto al controllo della rete trasmissione dati;

- programmatore;

- procedurista;

- impiegato contabile, amministrativo o tecnico, di concetto;

- addetto alla gestione dei documenti contabili degli Istituti;

- addetto alla gestione delle posizioni dei sacerdoti con compiti di verifica degli elaborati automatizzati e di assistenza agli utenti;

- addetto a supporto e assistenza alle elaborazioni automatizzate;

- addetto di Segreteria con mansioni di concetto.

Livello 4).

Comprende i lavoratori che svolgono mansioni tecnico-pratiche e che possiedono una preparazione adeguata in relazione ai compiti e alle attività cui sono addetti.

Ad esempio:

- contabile d’ordine

- cassiere

- addetto di Segreteria

- operatore addetto all’acquisizione dei dati

- schedarista addetto alla gestione dell’input e dell’output

- impiegato amministrativo o tecnico d’ordine

- centralinista

- centralinista-portiere

- autista

- operatore tecnico

Livello 5).

Comprende i lavoratori che svolgono mansioni di natura meramente

esecutiva.

Ad esempio:

- archivista

- dattilografo

Livello 6).

Comprende i lavoratori che svolgono mansioni le quali richiedono un addestramento pratico e la conoscenza di nozioni elementari.

Ad esempio:

- portiere

- fattorino

- usciere

Livello 7).

Comprende i lavoratori che svolgono mansioni ausiliari e di manovalanza.

Ad esempio:

- personale di fatica e di pulizie

Titolo IV - ORARIO DI LAVORO

Art. 5 - Orario di lavoro.

La durata dell’orario di lavoro ordinario è di 40 ore settimanali. La distribuzione dell’orario di lavoro può essere articolata in 5 o 6 giorni lavorativi.

Nel caso di orario articolato su 5 giorni lavorativi gli stessi saranno determinati in relazione a specifiche esigenze di servizio, con possibilità di distribuzione non omogenea nei confronti del personale e, conseguentemente, che il giorno di riposo e di libertà non siano consecutivi.

Art. 6 - Turni di lavoro.

In relazione ad esigenze pre-individuate di assicurare, in determinati settori, lo svolgersi di attività lavorative anche in orario anteriore all’inizio o successivo al termine del normale orario di lavoro, può essere istituito un turno di lavoro, della durata di 8 ore, collocato in una fascia oraria che ha inizio prima delle ore 8 o termine entro le 22.

Durante il turno il personale ha diritto a un riposo intermedio, retribuito, di mezzora.

Il riposo suddetto non può essere fruito nella fascia oraria in cui si colloca l’intervallo previsto nell’ambito del normale orario di lavoro.

Al personale turnista compete una specifica indennità, rappresentata dalle 8 ore di turno, come dalla tabella riferita ai soli livelli le cui attività possono comportare esigenze di turnazione.

INDENNITÀ DI TURNO GIORNALIERA


livello


importo


2S

7,87

2

7,62

3

7,20

4

6,81

5

6,64

6

6,41

Nota a verbale.

Le parti convengono che gli importi sopra indicati decorrono da gennaio 2018 e che gli stessi vengono aggiornati, a decorrere da gennaio di ciascun anno, sulla base dell’aumento medio del costo della vita per l’anno precedente, rilevato dall’ISTAT.

Titolo V - LAVORO STRAORDINARIO

Art. 7 - Lavoro straordinario.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà dell’Istituto di richiedere prestazioni straordinarie nel limite massimo di 250 ore annue per ogni lavoratore.

Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è sempre ammesso, anche in deroga al limite di 250 ore, in relazione a:

-casi di eccezionali esigenze tecniche e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori;

-casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dar luogo a un pericolo, un danno alle persone o al servizio.

Gli straordinari effettuati per queste cause non si computano ai fini del raggiungimento del predetto limite delle 250 ore.

Le ore di lavoro straordinario verranno retribuite con una quota oraria del trattamento economico globale di cui all’art. 43 con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria suddetta:

-20% per le prestazioni di lavoro eccedenti le 40 ore settimanali;

-30% per le prestazioni di lavoro effettuate nei giorni festivi (orario straordinario festivo);

-50% per le prestazioni di lavoro effettuate nella notte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 (orario straordinario notturno).

Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.

A decorrere dall’1.1.19 al personale che verrà inquadrato con la qualifica di Quadro non verrà applicata la disciplina del presente articolo. Gli Istituti eventualmente potranno regolamentare un compenso forfettario per lo straordinario o una indennità specifica per la funzione.

Titolo VI - RIPOSO SETTIMANALE - FESTIVITÀ - FESTIVITÀ ABOLITE

Art. 8 - Riposo settimanale.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.

Art. 9 - Festività.

Le festività che dovranno essere retribuite sono quelle appresso indicate:

festività nazionali:

1) 25 aprile (ricorrenza della Liberazione)

2) 1° maggio (festa del Lavoro)

3) 2 giugno (festa della Repubblica)

festività infrasettimanali:

4) 1° giorno dell’anno

5) Epifania

6) lunedì dopo Pasqua

7) 15 agosto (Assunzione)

8) 1° novembre (Ognissanti)

9) 8 dicembre (Immacolata Concezione)

10) 25 dicembre (Natale)

11) 26 dicembre (S. Stefano)

12) solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro

Nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla retribuzione di fatto ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati.

Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d’opera - qualunque sia la misura e il sistema di retribuzione - nel caso che la festività ricorra in un periodo di sospensione dalla retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore stesso.

In caso di coincidenza di una delle festività sopra elencate con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo pari alla quota giornaliera del trattamento economico globale di cui all’art. 42 spettante nel mese in cui cade la festività.

Per la festività civile del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell’art. 1, comma 2), legge 5.3.77 n. 54, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.

Lo stesso trattamento compete, ad integrazione di quanto corrisposto dagli enti previdenziali, ai dipendenti in malattia, in infortunio, in assenza obbligatoria e facoltativa per maternità, in modo da raggiungere complessivamente il 100% della quota giornaliera del trattamento economico globale di cui all’art. 42 spettante nel mese in cui cade la festività.

Art. 10 - Festività lavorate.

Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati nel precedente articolo, dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo.

Art. 11 - Lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale.

Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla legge 22.2.34 n. 370 dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria del trattamento economico globale di cui all’art. 42, fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 12 - Permessi retribuiti per festività abolite.

Gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della legge 5.3.77 n. 54 e del DPR 28.12.85 n. 792 (19 marzo - S. Giuseppe; il giorno dell'Ascensione; il giorno del Corpus Domini; 29 giugno - SS. Pietro e Paolo), verranno fruiti dai lavoratori.

I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell’attività produttiva.

I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.

In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell’anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto 1/12 dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione, o integrazione retribuita, secondo norma di legge e di contratto.

Titolo VII - FERIE

Art. 13 - Ferie.

Il personale ha diritto ad usufruire, compatibilmente con le esigenze dell’Istituto, di un periodo di ferie annuali, retribuito, pari a:

-26 giorni lavorativi, nel caso di orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni;

-22 giorni lavorativi, nel caso di orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni.

In caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno il numero dei giorni di ferie è proporzionale ai mesi di servizio prestato.

Le ferie, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere frazionate in non più di 2 periodi.

Art. 14 - Decorso ferie - Sopravvenienza malattia.

Il decorso delle ferie si interrompe nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di ricovero ospedaliero e/o di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle Strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.

Art. 15 - Irrinunciabilità delle ferie.

Le ferie sono irrinunciabili e devono essere godute entro il 18° mese successivo alla fine dell’anno di maturazione.

Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro l’indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo la retribuzione mensile di fatto, di cui all’art. 42, per 26, nel caso di orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni, e per 22 nel caso di orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni.

Nota a verbale.

Le parti, in considerazione delle finalità alle quali sono preordinate le ferie, si impegnano a realizzare tutte le condizioni per il loro integrale godimento, provvedendo alla loro programmazione entro aprile di ciascun anno.

Titolo VIII - ASSENZE, PERMESSI E CONGEDI

Art. 16 - Assenze.

Salvo il caso di grave e legittimo impedimento, di cui incombe al lavoratore l’onere della prova, le assenze devono essere comunicate all’inizio dell’orario di lavoro della giornata cui si riferiscono, tramite chiamata telefonica o e-mail indirizzata all’Ufficio del personale o a persona all’uopo preposta, o attraverso ogni mezzo idoneo indicato dall’Istituto, possibilmente prima dell'inizio del suo normale orario di lavoro, fatti salvi i casi di giustificato e documentato impedimento o accertata forza maggiore, al fine di consentire la sostituzione del lavoratore assente e di permettere il normale svolgimento dell'attività e della programmazione aziendale.

In caso di malattia si fa riferimento a quanto stabilito dalle norme vigenti.

L’inosservanza delle disposizioni prescritte al comma precedente del presente articolo sarà sanzionata nei modi e nelle forme previste in materia di provvedimenti disciplinari di cui agli artt. 75 e ss., fatta salva la facoltà dell’Istituto di procedere alla trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di fatto di cui all'art. 42 corrispondenti alle giornate di assenza ingiustificata.

Art. 17 - Congedo matrimoniale.

Al lavoratore è concesso un permesso di giorni 15 di calendario, con corresponsione della normale retribuzione, per contrarre matrimonio.

Ai fini del riconoscimento del predetto diritto, il lavoratore ha l’obbligo di esibire al datore di lavoro la documentazione attestante l’avvenuto matrimonio nel periodo di permesso.

Art. 18 - Permessi ai lavoratori studenti, ai lavoratori

chiamati a svolgere funzioni elettorali

e permessi per formazione continua.

Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame e che, in base all’art. 10, legge 20.5.70 n. 300, hanno diritto ad usufruire di permessi giornalieri retribuiti con obbligo di presentazione della documentazione ufficiale dell’esame sostenuto, gli Istituti concederanno un altro giorno retribuito precedente quello della prova di esame, con il limite di 5 giorni ad anno solare.

Anche questi ultimi permessi saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale dell’esame sostenuto.

I lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli Uffici elettorali in occasione delle elezioni politiche, amministrative, europee e dei referendum, hanno diritto a fruire di giorni di permesso retribuiti ai sensi dell’art. 119, DPR n. 361/57, delle leggi nn. 352/70, 18/79 e 178/81.

Per quanto concerne i permessi relativi alla formazione continua si fa riferimento alla legge 8.3.00 n. 53.

Art. 19 - Permessi per eventi familiari.

Al lavoratore colpito da grave lutto familiare entro il 2° grado di parentela è concesso un periodo di permesso retribuito di 3 giorni lavorativi a partire da quello del decesso.

Al lavoratore è concesso un periodo di congedo retribuito di 3 giorni in caso di documentata grave infermità dei familiari (ricovero o intervento chirurgico) entro il 2° grado di parentela.

Lo stesso periodo di permesso retribuito è riconosciuto al lavoratore padre in occasione della nascita di un figlio.

Art. 20 - Ulteriori permessi retribuiti.

Con le stesse modalità di cui ai primi 3 commi, art. 12, saranno fruiti dai lavoratori ulteriori gruppi di permessi per complessive 90 ore annuali.

Anche per tali permessi si applicano, in caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell’anno, i commi 3) e 4), art. 12.

Presso ogni singolo Istituto le parti potranno concordare l’utilizzazione dei permessi in oggetto ai fini di una diversa articolazione dell’orario settimanale di lavoro, anche con riferimento a determinati periodi dell’anno.

Art. 21 - Permessi retribuiti per motivi sanitari.

Ciascun dipendente ha diritto a fruire di permessi retribuiti per complessive 6 ore annue per visite mediche o analisi e prestazioni sanitarie, per se stesso e/o per i propri figli, presso Strutture sanitarie pubbliche o private o presso Studi medici.

Per gli stessi fini di cui al comma 1) presso ciascun Istituto per il Sostentamento del Clero viene, altresì, istituito un monte ore annuo dal quale i dipendenti potranno attingere, a concorrenza dello stesso, permessi retribuiti. Il monte ore annuo viene determinato al 1° gennaio di ciascun anno nella misura pari al prodotto tra il numero dei dipendenti in forza alla stessa data e il numero di 6 ore.

Il dipendente potrà usufruire dei permessi di cui al comma precedente anche per i propri figli di età inferiore agli 8 anni, con il limite di 6 ore annue.

Nel caso di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, le ore di permesso di cui al comma 1) e il moltiplicatore di cui al comma 2) vengono riproporzionati sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto e il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto.

Nella ipotesi di cui al comma 2) il permesso spettante per ciascuna visita medica o analisi o prestazione sanitaria non può essere superiore a 3 ore.

Per usufruire dei permessi retribuiti di cui al presente articolo i dipendenti dovranno presentare idonea documentazione, rilasciata dalla Struttura sanitaria o dal medico, attestante il giorno e l’ora in cui la prestazione è stata resa.

Le ore di permesso, previste dal presente articolo, che dovessero residuare al 31 dicembre di ciascun anno, non sono usufruibili, ad alcun titolo, nell’anno successivo e non danno luogo ad alcun compenso sostitutivo.

Art. 22 - Congedi giornalieri retribuiti.

In caso di forza maggiore, il lavoratore, qualora abbia esaurito i permessi individuali di cui agli artt. 12 e 20, potrà usufruire di congedi giornalieri retribuiti deducibili dalle ferie annuali.

Art. 23 - Aspettativa.

A richiesta del dipendente, l’Istituto, per gravi ragioni personali debitamente giustificate, può concedere periodi di aspettativa senza retribuzione.

Il tempo trascorso in aspettativa ai sensi del presente articolo non è utile ai fini della anzianità di servizio, né ad alcuno degli istituti contrattuali previsti per il personale in servizio.

Titolo IX - CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI

Art. 24 - Chiamata e richiamo alle armi.

Per la chiamata e il richiamo alle armi, durante i quali il rapporto di lavoro resta sospeso, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Titolo X - TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ

Premessa.

Le norme che disciplinano permessi e congedi a tutela della maternità e della paternità sono contenute nel D.lgs. n. 151 del 26.3.01, cosiddetto Testo Unico maternità/paternità (di seguito denominato semplicemente T.U.) e dal D.lgs. n. 80/15 e s.m., a cui si fa espressamente riferimento per quanto non previsto nel presente contratto e stabilito nel presente Titolo.

Art. 25 - Controlli prenatali.

Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.

Per la fruizione dei predetti permessi le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita richiesta e, al rientro in servizio, la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di effettuazione degli esami.

Art. 26 - Astensione obbligatoria per maternità.

Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto ad assentarsi dal lavoro, e in ogni caso è vietato adibire al lavoro le donne:

a)per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;

b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;

c) per i 3 mesi successivi al parto;

d) per gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, ciò anche se la somma dei 3 mesi di astensione ‘post partum’ e i giorni compresi tra la data effettiva del parto e quella presunta superi il limite complessivo di 5 mesi.

Ferma restando la durata complessiva dei periodi di astensione obbligatoria dal lavoro indicati alle lett. a), b), c) e d), le lavoratrici, ai sensi dell'art. 20, D.lgs. n. 151/01, hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

La predetta astensione obbligatoria spetta anche in caso di adozione e affidamento preadottivo di un bambino, a prescindere dalla età del minore, per una durata complessiva di 5 mesi a decorrere dall’effettivo ingresso in famiglia del bambino.

Nel caso di affidamento non preadottivo di minore, invece, il congedo può essere fruito entro 5 mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di 3 mesi.

La domanda di astensione obbligatoria per maternità dovrà essere presentata telematicamente dalla lavoratrice secondo le modalità periodicamente indicate dall’INPS.

Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto ad ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l’esistenza, all’epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, l’Istituto è obbligato a conservare il posto di lavoro alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso.

I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro indicati alle lett. a), b), c) e d) devono essere computati nella anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla integrazione della 13a e 14a mensilità, alle ferie, al TFR e alla maturazione dei permessi di cui agli artt. 12 e 20.

Durante il periodo di assenza obbligatoria la lavoratrice ha diritto a una indennità pari all’80% della retribuzione, posta a carico dell’INPS, secondo le modalità di legge stabilite, e anticipata dall’Istituto, che si farà carico di integrarla nella misura atta a garantire il raggiungimento del 100% della retribuzione mensile e delle mensilità supplementari.

Il congedo di maternità di cui alle lett. a) e c) può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento, un bambino, a prescindere dalla età del minore all’atto dell’adozione o dell’affidamento.

Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di tutela e sostegno della maternità valgono le norme di legge vigenti.

Art. 27 - Congedo obbligatorio di paternità.

L’art. 4, comma 24), lett. a), legge 28.6.12 n. 92 ha istituito in via sperimentale il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il 5° mese di vita del figlio.

Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro (artt. 28 e ss. del T.U.) per tutta la durata del congedo di maternità (pari complessivamente a 5 mesi), o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice e non fruita dalla stessa.

Il congedo di paternità spetta in caso di:

a)morte o grave infermità della madre, attestata con apposita dichiarazione di responsabilità predisposta con domanda telematica e contestuale presentazione in busta chiusa al Centro medico legale dell’INPS, allo sportello, oppure a mezzo raccomandata postale della certificazione sanitaria comprovante la grave infermità;

b)abbandono del figlio da parte della madre, attestato con apposita dichiarazione di responsabilità predisposta con domanda telematica;

c)affidamento esclusivo del figlio al padre (art. 155 bis CC), comprovato con domanda telematica con allegata copia del provvedimento giudiziario di affidamento esclusivo, oppure con indicazione degli estremi del provvedimento giudiziario e del tribunale che lo ha emesso;

d)rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità alla stessa spettante in caso di adozione o affidamento di minori, attestata con apposita dichiarazione di responsabilità predisposta con domanda telematica;

e)fermo restando che il congedo di paternità si riferisce al periodo di congedo di maternità non fruito dalla lavoratrice madre, lo stesso decorre dalla data in cui si verifica uno degli eventi di cui alle lett. a), b), c) e d) del presente articolo, anche nel caso di madre lavoratrice autonoma avente diritto alla indennità prevista dall’art. 66 T.U. L’indennità di cui all’art. 66 spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda all’INPS, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre, ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo al padre.

Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di astensione dal lavoro nei casi di cui alle lett. a), b), c), d) ed e) deve presentare al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni sopra previste.

Nel caso di abbandono del figlio da parte della madre (lett. b), il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell’art. 47, DPR 28.12.00 n. 445.

Il padre lavoratore ha diritto, per tutto il periodo del congedo di paternità, a una indennità pari all’80% posta a carico dell’INPS, secondo le modalità di legge stabilite, e anticipata dal datore di lavoro, che si farà carico di integrarla nella misura atta a garantire il raggiungimento del 100% della retribuzione mensile e delle mensilità supplementari.

Il congedo spettante alla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento, un bambino, a prescindere dalla età del minore, spetta, alle stesse condizioni, al lavoratore, sempre che non sia stato chiesto dalla lavoratrice.

Le parti convengono che, per quanto non disciplinato dal presente articolo, si fa espresso riferimento alla normativa vigente in materia di congedo di paternità.

Art. 28 - Congedi parentali.

1)

Ai sensi dell’art. 32, D.lgs. n. 151/01, ciascun genitore, per ogni bambino, nei primi 12 anni di vita del minore, ha diritto di astenersi dal lavoro.

I predetti congedi, che non possono complessivamente eccedere il limite di 10 mesi, spettano:

a)alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;

b)al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi (in quest'ultimo caso il limite complessivo dei congedi parentali, di cui al punto 1 che precede, è elevato a 11 mesi);

c)qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.

2)

Il congedo parentale può essere fruito sia su base giornaliera che su base oraria. Ferme restando le modalità di fruizione su base oraria previste dalla normativa in vigore, le parti stabiliscono, come condizione di miglior favore, che il congedo parentale su base oraria possa essere usufruito, sia dal personale a tempo pieno che a tempo parziale, secondo le seguenti modalità:

-in modo frazionato per periodi minimi di 1 ora giornaliera o multipli di mezzora (ad esempio 1 ora e mezzo, 2 ore etc.), purché la somma dei congedi orari nell'arco di ciascun mese corrisponda comunque a giornate intere;

-per l'intera giornata o per mezza giornata secondo quanto previsto dalla normativa.

3)

Ai fini dell’esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 2 giorni prima, richiesta scritta all’Istituto, indicando la durata del periodo di congedo richiesto, il numero di giornate equivalenti alle ore richieste, le giornate e la collocazione delle ore nella giornata e allegando certificazione attestante l’inoltro della domanda all’INPS.

4)

Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto e la richiamata normativa si applica con le stesse modalità anche in caso di adozione o affidamento.

5)

Le parti convengono che, per quanto non disciplinato dal presente articolo, si fa espresso riferimento alla normativa vigente in materia di congedi parentali.

Art. 29 - Congedo per malattia del figlio.

Ai sensi dell’art. 47, D.lgs. n. 151/01, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni.

I medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni.

Per fruire dei congedi di cui al presente punto il medico curante del bambino provvederà ad inviare telematicamente il certificato di malattia secondo le disposizioni dell’INPS. Tali congedi non retribuiti spettano al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto, e sono computati nella anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alla 13a e alla 14a mensilità.

La richiamata normativa si applica con le stesse modalità anche in caso di adozione o affidamento.

Le parti convengono che, per quanto non disciplinato dal presente articolo, si fa espresso riferimento alla normativa vigente in materia di congedo per malattia del figlio.

Art. 30 - Riposi giornalieri.

L’Istituto deve consentire alle lavoratrici madri o, in alternativa, ai padri lavoratori, durante il 1° anno di vita del bambino, 2 periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Tale disposizione si applica anche nel caso di adozione e di affidamento.

Il riposo è 1 solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.

I periodi di riposo di cui ai precedenti commi hanno la durata di 1 ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall’Istituto.

Per detti riposi è dovuta dall’INPS una indennità pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi e anticipata dall’Istituto, ai sensi dell’art. 8, legge 9.12.77 n. 903.

In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.

I riposi di cui sopra sono riconosciuti al padre lavoratore:

a)nel caso in cui i figli sono affidati al solo padre;

b)in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;

c)nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;

d)in caso di morte o di grave infermità della madre.

Le parti convengono che, per quanto non disciplinato dal presente articolo, si fa espresso riferimento alla normativa vigente in materia di riposi giornalieri per la madre.

Art. 31 - Altri istituti a tutela e sostegno della maternità

e paternità.

Oltre alle disposizioni contenute nel presente Titolo, si applica - in tema di congedi parentali, anche in caso di adozione internazionale, di permessi per i figli con handicap grave e di congedi per la malattia dei figli - quanto disposto dal D.lgs. 26.3.01 n. 151.

Titolo XI - MALATTIA E INFORTUNIO

Art. 32 - Obblighi del lavoratore.

In caso di malattia o di infortunio il lavoratore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente l’assenza, dando il giorno stesso immediata notizia della malattia all’Istituto, tramite chiamata telefonica, e-mail indirizzata all’Ufficio del personale o a persona all’uopo preposta da accordi interni o attraverso ogni mezzo idoneo indicato dall’Istituto, specificando il luogo in cui lo stesso si trova ammalato, se diverso dalla abituale residenza, possibilmente prima dell’inizio del suo normale orario di lavoro, fatti salvi i casi di giustificato e documentato impedimento o accertata forza maggiore.

Il lavoratore, entro e non oltre il 2° giorno di assenza, dovrà contattare il proprio medico curante, che provvederà all’invio telematico all’INPS del certificato di malattia e rilascerà allo stesso il numero di protocollo attestante l’invio, da conservare e comunicare, su richiesta, all’Istituto.

In caso di continuazione, ovvero di insorgenza di una nuova malattia senza soluzione di continuità, la prosecuzione dello stato di malattia deve essere comunicata all’Istituto entro lo stesso giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio. Il lavoratore, entro e non oltre il 2° giorno di assenza, dovrà contattare il proprio medico curante, che provvederà all’invio telematico all’INPS del certificato di malattia e rilascerà allo stesso il numero di protocollo attestante l’invio, da conservare e comunicare, su richiesta, all’Istituto.

Qualora non venga rispettato il predetto iter di comunicazione della assenza, fatto salvo il caso di giustificato impedimento, si configurerà una assenza ingiustificata, che comporta l’irrogazione a carico del lavoratore della sanzione disciplinare prevista dagli artt. 77 e ss. del presente CCNL.

Al fine di consentire le visite mediche di controllo domiciliari secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, il lavoratore deve rendersi reperibile, fin dal 1° giorno di assenza e per tutto il periodo di malattia, nel luogo comunicato all’Istituto.

Art. 33 - Trattamento di malattia.

Durante la malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare (1 gennaio - 31 dicembre), trascorso il quale l’Istituto potrà procedere al suo licenziamento con la corresponsione del trattamento previsto dalle leggi vigenti.

Durante il periodo di malattia il lavoratore ha diritto, secondo le leggi vigenti, alla indennità di malattia a carico dell’INPS nelle seguenti misure:

a) dal 4° al 20° giorno: 50% della retribuzione

b) dal 21° al 180° giorno: 66,66% della retribuzione

Durante il periodo di malattia il trattamento a carico dell’Istituto è il seguente:

a) dal 1° giorno al 3° giorno: 100% della retribuzione;

b)dal 4° giorno ai 180° giorno: integrazione della indennità corrisposta dall’INPS in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione giornaliera cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento a carico dell’Istituto non è dovuto se l’INPS non corrisponde, per qualsiasi motivo, l’indennità prevista dalla legge.

Art. 34 - Trattamento di infortunio.

Durante il periodo di infortunio il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare (1 gennaio - 31 dicembre), trascorso il quale l’Istituto potrà procedere al suo licenziamento con la corresponsione del trattamento previsto dalle leggi vigenti.

Durante il periodo di infortunio il lavoratore ha diritto, secondo le leggi vigenti, alla indennità di infortunio a carico dell’INAIL nelle seguenti misure:

a)dal giorno successivo all'infortunio al 90° giorno: 60% della retribuzione;

b)dal 91° giorno in poi: 75% della retribuzione.

Durante il periodo di infortunio il trattamento a carico dell’Istituto è il seguente:

a)nel giorno dell’infortunio e nei successivi giorni di carenza dell’assicurazione: 100% della retribuzione;

b)fino al 180° giorno: l’integrazione della indennità corrisposta dall’INAIL in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione giornaliera cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Ai sensi della legge n. 90/54, qualora le festività cadano nel periodo di infortunio, il lavoratore ha diritto a percepire una indennità integrativa di quella a carico dell’INAIL, che deve essere corrisposta dal datore di lavoro in misura tale da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione di fatto stabilita dal presente CCNL.

Il trattamento a carico dell’Istituto non è dovuto se l’INAIL non corrisponde, per qualsiasi motivo, l’indennità prevista dalla legge.

A tale proposito il lavoratore è tenuto a comunicare all’Istituto i dati dell’avvenuta liquidazione dell’indennità da parte dell’INAIL.

Art. 35 - Aspettativa per periodi di malattia e di infortunio

superiori a 180 giorni.

Nei confronti dei lavoratori ammalati o infortunati sul lavoro la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di 180 giorni in un anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) dall’art. 33 del presente contratto sarà prolungata, a richiesta del dipendente, per un ulteriore periodo non superiore a 150 giorni, alle seguenti condizioni:

1) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche

2) che siano esibiti dal dipendente regolari certificati medici

3) che il periodo eccedente i 180 giorni sia considerato

di “aspettativa” senza retribuzione

Inoltre, su richiesta del lavoratore, in caso di malattie di particolare gravità (patologie oncologiche e/o malattie che richiedano il trapianto come unica terapia, o altre patologie gravi adeguatamente certificate), il periodo di aspettativa non retribuita potrà essere prolungato a totale copertura dell’anno solare (inteso dal 1° gennaio al 31 dicembre) con conservazione del posto di lavoro, dopo il quale l’Istituto potrà procedere alla interruzione del rapporto di lavoro.

I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata r/r o tramite PEC prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia o per infortunio e firmare espressa accettazione delle suddette condizioni.

Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta, comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa.

Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi dei precedenti artt. 33 e 34.

Il periodo di aspettativa è considerato utile ai soli fini della anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.

Art. 36 - Cessione di ferie per malattia.

Al fine di recepire la nuova normativa introdotta dall’art. 24, D.lgs. n. 151/15, che ha previsto la possibilità per i lavoratori di cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ad altri colleghi che ne facciano richiesta per assistere i figli minori e i familiari con handicap che necessitano di cure costanti a causa di gravi patologie adeguatamente certificate, vengono stabilite le seguenti modalità di applicazione:

a)il lavoratore che abbia necessità di richiedere la cessione di ferie e/o permessi da parte dei colleghi, al fine di assistere i familiari nelle cure, dovrà farne richiesta scritta all’Istituto, rilasciando contestualmente l’autorizzazione a diffondere la notizia della malattia dei familiari;

b)l’Istituto, con una comunicazione rivolta a tutti i dipendenti, renderà nota la richiesta del lavoratore.

Entro 30 giorni di calendario dalla comunicazione i lavoratori che intendano accogliere la richiesta dovranno comunicare per iscritto all’Istituto la volontà di operare la cessione, indicando il numero di ferie e/o permessi ai quali intendono rinunciare in favore del collega richiedente.

I lavoratori potranno cedere i giorni di ferie maturati, fatti salvi i giorni di consumo obbligatorio previsti dalla legge e, con riferimento ai permessi, potranno cedere le ore maturate in eccedenza alle 32 ore di permesso relative alle 4 festività abolite.

L’Istituto comunicherà il totale delle giornate donate e i nominativi dei donatori, salvo richiesta di anonimato da parte dell’interessato, comunicando altresì, senza i nomi dei lavoratori, l’esito della colletta di ferie e permessi.

Titolo XII - MISSIONI E DISTACCO DI PERSONALE

Art. 37 - Cooperazione tra gli Istituti diocesani

e gli altri Enti ecclesiastici.

Le parti danno atto che, al fine di ottimizzare le sinergie tra i diversi Istituti e gli altri Enti ecclesiastici collegati ai medesimi Istituti (ovvero Diocesi) limitrofi appartenenti alla stessa regione geografica, nonché di assicurare una maggiore omogeneità ed efficacia della azione degli stessi, costituisce interesse comune ai predetti Istituti la condivisione di attività e risorse umane, attuabile tramite l’utilizzo dello strumento contrattuale del distacco nell’ottica del mantenimento dei livelli occupazionali.

Al fine di condividere le conoscenze acquisite negli anni anche in una ottica di efficientamento e potenziamento dei servizi erogati dagli IDSC, 2 o più Istituti diocesani possono stipulare un protocollo d’intesa per condividere risorse umane attraverso l’istituto del distacco nei limiti previsti dalla legge e dal CCNL.

Le parti inoltre convengono che, nel caso di fusione per unione di 2 o più Istituti diocesani, in presenza di esubero di personale, nell’ottica del mantenimento dei livelli occupazionali, costituisce interesse comune l’utilizzo dello strumento del distacco o della cessione del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 1406 CC presso altri Enti ecclesiastici collegati ai medesimi Istituti (ovvero Diocesi) limitrofi appartenenti alla stessa regione geografica.

Art. 38 - Trattamento di missione.

L’Istituto ha facoltà di inviare il lavoratore in missione temporanea fuori dalla propria sede lavorativa.

In tale caso compete al lavoratore:

a)il rimborso delle spese effettive di viaggio, ivi comprese quelle per il trasporto del bagaglio;

b)il rimborso delle spese sostenute in esecuzione del mandato nell’interesse dell’Istituto;

c)il rimborso delle spese sostenute per i pasti principali e per il pernottamento fuori della propria residenza;

d)una indennità pari ad € 2,00 per ciascuna ora o frazione di ora di missione.

Il rimborso delle spese di cui alla lett. a) viene eseguito sulla base della presentazione dei biglietti di viaggio o delle ricevute rilasciate dal vettore.

Nel caso in cui il dipendente sia stato autorizzato all’uso della propria autovettura, il rimborso spettante per ogni chilometro di percorrenza sarà pari a 1/5 del prezzo alla pompa della benzina super.

Il rimborso delle spese di cui alla lett. b) viene eseguito sulla base delle fatture o ricevute rilasciate da chi ha fornito il servizio.

Il rimborso delle spese di cui alla lett. c) viene eseguito sulla base della presentazione delle ricevute o fatture rilasciate dall’albergatore (spese di pernottamento) o dal ristoratore (spese per i pasti principali).

Le spese di pernottamento (ivi comprese le eventuali spese connesse: piccola colazione; telefono etc.) sono rimborsate con il limite di € 147,45 a notte.

Le spese per i pasti giornalieri principali sono rimborsate con il limite di € 38,58 per ciascun pasto.

Le spese per il pranzo vengono rimborsate solo se la missione ha termine dopo le ore 15; quelle per la cena, solo se la missione ha termine dopo le ore 21.

Nel caso in cui spetti il rimborso delle spese per ambedue i pasti giornalieri principali e il dipendente richieda il rimborso delle spese di un solo pasto (pranzo o cena), il limite di € 38,58 è elevato ad € 55,85.

Nota a verbale.

Le parti convengono che i limiti di rimborso sopra indicati sono aggiornati sulla base dell’aumento rilevato dall’ISTAT a dicembre 2017 e decorrono dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente contratto e che gli stessi vengono aggiornati, a decorrere da gennaio di ciascun anno, sulla base dell’aumento medio del costo della vita per l’anno precedente, rilevato dall’ISTAT.

Titolo XIII - ANZIANITÀ DI SERVIZIO

Art. 39 - Anzianità di servizio.

L’anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è stato assunto, ivi compreso il periodo di prova.

Ad eccezione degli effetti derivanti dalla normativa sugli scatti di anzianità, le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali, per 12simi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni.

Per mesi si intendono quelli di calendario civile (gennaio, febbraio, marzo etc.).

Art. 40 - Scatti di anzianità.

Per l’anzianità di servizio maturata a decorrere dalla data di assunzione il personale ha diritto a 13 scatti triennali.

Gli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure e con le seguenti decorrenze:


livelli

scatti maturati

ante 1.6.06


scatti maturati dal 1.6.06





Quadri

30,98

37,18

1S (*)

-

35,94

1

28,92

34,70

2S

27,88

33,46

2

27,37

32,84

3

25,30

30,36

4

24,27

29,12

5

23,24

27,89

6

22,20

26,64

7

21,17

25,40

(*)

L’importo dello scatto del liv. 1S) decorre dall’1.6.10.

In occasione dell’inquadramento del lavoratore in un livello superiore, l’importo degli scatti maturati precedentemente è calcolato in base ai valori indicati nella tabella di cui al presente articolo in corrispondenza del nuovo livello senza liquidazione di arretrati per scatti maturati per il periodo pregresso.

L’importo degli scatti, determinato secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.

Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.

Nota a verbale.

Le parti confermano che l’importo degli scatti maturati a tutto l’1.5.06 rimane congelato in cifra e deve essere erogato senza rivalutazione in occasione dei nuovi scatti o in occasione dell’inquadramento del lavoratore in un livello superiore.

Titolo XIV - PASSAGGI DI QUALIFICA E DI LIVELLO

Art. 41 - Passaggi di qualifica e di livello.

Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente alla attività svolta e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a 3 mesi.

Titolo XV - TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 42 - Trattamento economico.

Il trattamento economico è composto dai seguenti elementi:

a) retribuzione base, la cui misura risulta dall’allegata tabella A) b) indennità di contingenza

c) scatti di anzianità

d) eventuale assegno ‘ad personam’

La retribuzione, costituita dagli elementi di cui alle lett. a), b), c) e d) è determinata in misura mensile e corrisposta ai lavoratori entro il mese al quale si riferisce.

L’importo giornaliero della retribuzione si ottiene dividendo il trattamento economico mensile per 26 nel caso di orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni, ovvero per 22 nel caso di orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni.

L’importo orario della retribuzione si ottiene dividendo per 173 il trattamento economico mensile. Al fine della determinazione del compenso spettante per lavoro straordinario, l’importo orario della retribuzione si ottiene dividendo per 168 il trattamento economico mensile.

Art. 43 - Indennità di contingenza.

L’indennità di contingenza, di cui alla lett. b), art. 42, è regolata in base alle disposizioni della legge n. 38 del 26.2.86.

La misura della stessa è riportata nell’allegata tabella B).

Art. 44 - Tredicesima mensilità.

Il lavoratore ha diritto alla corresponsione di una 13a mensilità a dicembre di ogni anno, commisurata al trattamento economico globale di cui all’art. 42 in atto nello stesso mese di dicembre.

In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno il lavoratore avrà diritto a tanti 12simi dell’ammontare della 13a per quanti sono i mesi di servizio prestati.

Art. 45 - Quattordicesima mensilità.

Al personale sarà corrisposto, nel 1° giorno lavorativo di luglio di ogni anno, un importo pari a 1 mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno immediatamente precedente (14a mensilità) commisurata al trattamento economico globale di cui all’art. 42.

I lavoratori avranno diritto a percepire l’intero ammontare della 14a mensilità solo nel caso in cui abbiano prestato servizio per i 12 mesi precedenti il 1° luglio: nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dei 12 mesi precedenti la suddetta data, al lavoratore saranno corrisposti tanti 12simi per quanti sono i mesi del servizio prestato.

Titolo XVI - SERVIZIO DI MENSA

Art. 46 - Servizio di mensa.

Gli Istituti provvederanno a mettere a disposizione dei propri dipendenti un servizio di mensa presso la propria o altre Strutture, concorrendo alla spesa del pasto giornaliero con un contributo di misura pari al valore del buono pasto di cui al successivo paragrafo.

Gli Istituti che non sono in grado di garantire un servizio di mensa, provvederanno a riconoscere ai propri dipendenti una indennità sostitutiva della mensa attraverso un buono pasto giornaliero di importo pari ad € 5,29.

Il buono pasto è riconosciuto per ogni giorno di presenza effettiva in servizio non inferiore a ore 5,30.

Nel caso di presenza giornaliera inferiore a ore 5,30 il buono pasto è comunque riconosciuto quando la prestazione è effettuata sia nell’arco della mattina che del pomeriggio.

Nei casi di orario di lavoro a tempo parziale, la presenza minima giornaliera di ore 5,30 viene riproporzionata. Vengono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti in materia presso ogni singolo Istituto.

Titolo XVII - TRATTAMENTO DI FAMIGLIA

Art. 47 - Trattamento di famiglia.

L’Istituto garantisce al dipendente un trattamento di famiglia nella stessa misura e alle stesse condizioni previste dalla legge e dall’INPS.

Il dipendente è tenuto a presentare all’Istituto tutta la documentazione occorrente per l’accertamento del diritto.

Il trattamento in oggetto non è considerato retribuzione ad alcun effetto.

Titolo XVIII - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Art. 48 - Definizione del rapporto.

Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale consente di ridurre l’orario di lavoro su base giornaliera, settimanale, mensile o annuale, in relazione ai flussi di attività o per andare incontro alle esigenze personali dei lavoratori, attraverso l’applicazione di una delle seguenti modalità:

a)rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, che implica una riduzione dell’orario giornaliero di lavoro normalmente praticato in azienda;

b)rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, che implica lo svolgimento a tempo pieno della attività lavorativa, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;

c)rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto, in caso di combinazione delle due modalità indicate nelle lett. a) e b).

Art. 49 - Instaurazione del rapporto.

L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto nel quale siano indicati:

a)il periodo di prova per i nuovi assunti;

b)la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, così come previsto al comma 2), art. 5, D.lgs. n. 81/15;

c)il trattamento economico e normativo, secondo i criteri di proporzionalità riferiti all’entità della prestazione lavorativa.

Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione di cui al punto b) può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro su fasce orarie prestabilite.

La prestazione non potrà in ogni caso essere inferiore a 12 ore settimanali rispetto al normale orario di lavoro e la prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.

Art. 50 - Disciplina del rapporto a tempo parziale.

Il rapporto a tempo parziale è disciplinato secondo i seguenti principi:

a)volontarietà di entrambe le parti;

b)parità di trattamento. Il lavoratore a tempo parziale non riceverà un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento. Inoltre il lavoratore a tempo parziale avrà i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno e il suo trattamento economico e normativo sarà riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa;

c)diritto di precedenza nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni.

Art. 51 - Clausole elastiche.

Le parti possono pattuire, per iscritto, nel contratto di lavoro all’atto della assunzione o in un momento successivo con apposito patto, clausole elastiche che prevedano una differente collocazione temporale della prestazione lavorativa, ovvero che prevedano un aumento della durata della prestazione di lavoro.

In particolare l’accordo scritto dovrà contenere:

a)le ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive che hanno determinato la necessità di applicare le clausole elastiche;

b)la data di stipulazione;

c) le modalità della prestazione;

d) il periodo di preavviso, pari a 2 giorni, entro cui il datore di lavoro può comunicare la modifica della collocazione temporale e la variazione in aumento della prestazione lavorativa;

e)la misura massima dell’aumento della prestazione, che non può eccedere il 25% della normale prestazione annua a tempo parziale in caso di part-time verticale;

f)la facoltà di recesso dal patto, con preavviso minimo di 10 giorni, qualora ricorrano esigenze di carattere familiare, di tutela della salute, di studio, formazione o altro lavoro.

Il rifiuto del dipendente di sottoscrivere il patto non può, in alcun modo, configurare un giustificato motivo di licenziamento, né può essere oggetto di sanzione disciplinare.

Nel caso in cui l’applicazione delle clausole elastiche determini una variazione in aumento dell’orario di lavoro inizialmente concordato, le ore lavorate in eccesso saranno retribuite con una maggiorazione prevista all’art. 59.

Art. 52 - Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza.

1)

Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

2)

Il personale assunto con contratto a tempo indeterminato e in servizio a tempo pieno può fare richiesta di passare a tempo parziale. L'Istituto si riserva di accogliere tali domande compatibilmente con le esigenze aziendali.

3)

I lavoratori affetti da patologie oncologiche, nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, che abbiano una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso l’AUSL territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.

4)

In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3), legge 5.2.92 n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

5)

In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, legge n. 104/92, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

6)

Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 53 - Part-time post-maternità.

Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno l’assistenza al bambino fino al compimento del 3° anno di età, gli Istituti accoglieranno la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del genitore, per un periodo non superiore a 12 mesi, con possibilità di rinnovo.

La richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa.

Art. 54 - Riproporzionamento.

Ai sensi della lett. c), art. 49, il riproporzionamento del trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto e il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto.

Art. 55 - Retribuzione oraria.

Per i lavoratori a tempo parziale la retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile, che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno, per il divisore convenzionale 173.

Ai fini della determinazione della quota oraria da prendere a base per il compenso del lavoro supplementare di cui all’art. 59, il divisore convenzionale è pari a 168.

Art. 56 - Festività.

In caso di coincidenza di una delle festività nazionali o infrasettimanali, di cui all’art. 9, con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposta ai lavoratori assunti a tempo parziale un ulteriore importo pari a 1/26 del trattamento economico effettivamente spettante.

Nel caso di coesistenza di rapporto di lavoro a tempo pieno distribuito su 5 giorni settimanali, il predetto ulteriore importo sarà pari a 1/22 del trattamento economico mensile spettante.

Lo stesso ulteriore importo, determinato ai sensi del comma precedente, sarà corrisposto per la festività civile la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese (4 novembre).

Art. 57 - Permessi retribuiti.

Fermo restando il computo per 12simi dei permessi retribuiti di cui all’art. 12 (Festività abolite) e all’art. 20 (Ulteriori permessi), il numero di ore annuo dei permessi retribuiti spettanti al lavoratore assunto a tempo parziale si determina utilizzando i criteri previsti dal precedente art. 54.

Art. 58 - Ferie.

Fermo restando il computo per 12simi del periodo di ferie spettanti di cui all’art. 13, i lavoratori assunti a tempo parziale, con prestazione lavorativa configurata ai sensi delle lett. a) e b), punto 2), art. 49, hanno diritto a un periodo di ferie annuali retribuito secondo la distribuzione dell’orario di lavoro.

Dal computo del predetto periodo vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso.

Nel solo caso di prestazione lavorativa a tempo parziale configurata come alternanza di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati (lett. c, punto 2, art. 49), il periodo di ferie sarà calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nell’anno su:

a)26 giorni lavorativi, nel caso di orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni;

b)22 giorni lavorativi, nel caso di orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni.

I giorni di ferie spettanti, risultanti dalla predetta proporzione, sono riferiti a giorni lavorativi.

Art. 59 - Lavoro supplementare.

L’Istituto ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell’orario normale di lavoro di cui all’art. 49, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l’orario concordato tra le parti ai sensi dell’art. 49, comma 1), lett, b), anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi.

Le ore di lavoro supplementari verranno retribuite con una quota oraria del trattamento economico globale, determinata con le modalità di cui all’art. 42, maggiorata con la percentuale, forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 40%. Tale maggiorazione, in conformità al principio di non discriminazione, non rientra nella retribuzione di cui al titolo XV ed esclude il computo della retribuzione del lavoro supplementare su ogni istituto differito, compreso il TFR.

Le ore di lavoro supplementare svolte in misura eccedente alle 120 ore annue e alle 2 ore giornaliere, comportano l’applicazione di una ulteriore maggiorazione del 50% sull’importo della retribuzione oraria di fatto per esse dovuta.

Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare, ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.

Art. 60 - Condizioni di miglior favore.

Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, in atto negli Istituti, con riferimento alla materia di cui al presente Titolo.

Titolo XIX - TELELAVORO

Art. 61 - Prestazione lavorativa.

I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ‘ex novo’, oppure trasformati rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali dell’Istituto.

I rapporti di telelavoro sono disciplinati secondo i seguenti principi:

-volontarietà delle parti;

- possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;

-pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative e altre occasioni che si determinino nella struttura lavorativa;

-definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la determinazione dell’orario (parziale, totale o senza vincoli), il rispetto dei limiti di legge e di contratto;

-garanzia del mantenimento dello stesso impiego professionale, ossia di analoghi livelli qualificativi dell’attività svolta nella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore;

-esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente nella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali della stessa.

Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione o trasformazione del telelavoro.

Gli agenti della instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente il datore di lavoro e il lavoratore.

Art. 62 - Retribuzione.

Le parti convengono che la retribuzione per il telelavoratore è quella prevista dal presente CCNL.

Art. 63 - Sistema di comunicazione.

È fatto obbligo a ciascun telelavoratore - salvo patto contrario espresso - di rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile da concordarsi a livello individuale o di unità lavorativa per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte del datore di lavoro.

In caso di motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione al datore di lavoro anche per via telematica.

Art. 64 - Riunioni e convocazioni della struttura lavorativa.

In caso di riunioni programmate dal datore di lavoro, per l’aggiornamento tecnico/organizzativo, il telelavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa.

Resta inteso che il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa.

Art. 65 - Controlli a distanza.

Le parti convengono che i dati raccolti per la valutazione sulle prestazioni del singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici o telematici, non costituiscono violazione dell’art. 4, legge n. 300/70 e delle norme contrattuali in vigore in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.

Il datore di lavoro è tenuto ad illustrare preventivamente al telelavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni del software di valutazione del lavoro svolto, in modo da garantire trasparenza dei controlli.

Eventuali visite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti dovranno essere preventivamente concordate con il telelavoratore con congruo anticipo rispetto all’effettuazione.

Art. 66 - Diritti sindacali.

Ai lavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto il diritto di accesso alla attività sindacale che si svolge nella struttura lavorativa tramite l’istituzione di una bacheca elettronica o altro sistema di connessione del datore di lavoro.

Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo, ivi compresi i dibattiti di natura sindacale in corso nella struttura lavorativa.

L’ammontare delle ore di assemblea non sarà inferiore a quanto definito dal vigente CCNL.

Art. 67 - Organizzazione della struttura lavorativa.

Le parti si danno atto che il telelavoro, nella configurazione prospettata, rappresenta una mera modifica del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, non incidendo sull’inserimento del lavoratore nella organizzazione della struttura lavorativa e sul conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

Art. 68 - Diligenza e riservatezza.

Il telelavoratore è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e riservatezza, attenendosi alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro.

Il telelavoratore non può eseguire lavoro per conto proprio o per terzi in concorrenza con l’attività svolta dal datore di lavoro da cui dipende.

Art. 69 - Diritti di informazione.

Il datore di lavoro è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa, a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno presenti nella struttura lavorativa.

Anche ai fini di quanto previsto dall’art. 7, legge n. 300/70, il datore di lavoro provvederà ad inviare al domicilio di ciascun telelavoratore la copia del CCNL applicato, considerando con ciò assolto l’obbligo di pubblicità.

Eventuali comunicazioni, anche di natura sindacale, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia, potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici.

Art. 70 - Postazioni di lavoro.

Il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d’uso ex art. 1803 CC e ss., salvo diversa pattuizione - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell’attività lavorativa.

La scelta e l’acquisizione della attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro.

Le spese connesse alla installazione e gestione della postazione di telelavoro presso il domicilio del lavoratore sono a carico della azienda.

All’atto della cessazione il telelavoratore si impegna a restituire le attrezzature ricevute in comodato in buono stato di conservazione, salvo il normale deterioramento d’uso.

Art. 71 - Interruzioni tecniche.

Interruzioni nel circuito telematico od eventuali fermi macchina dovuti a guasti o cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori saranno considerati a carico del datore di lavoro.

Qualora il guasto non sia riparabile in tempi ragionevoli, è facoltà del datore di lavoro definire il rientro del lavoratore nella struttura lavorativa limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.

Art. 72 - Misure di protezione e prevenzione.

In ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/08 e s.m.i. sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, saranno consentite, previa richiesta, visite da parte del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione della struttura lavorativa e da parte del delegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro e delle attrezzature tecniche ad essa collegate.

Ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi.

In ogni caso, ai sensi del D.lgs. n. 81/08, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi e agli strumenti di lavoro utilizzati.

Il datore di lavoro è sollevato da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si attenga alle suddette disposizioni. Il datore di lavoro procederà alla stipula di una apposita convenzione per l’assicurazione dei locali in cui si svolge la prestazione di telelavoro, nonché della persona e di terzi che fisicamente vi accedono.

In caso di telelavoro con postazione fissa è previsto che sia installato un personal computer con video fisso o comunque con monitor a matrice attiva.

I lavoratori dovranno essere informati sul corretto uso degli strumenti, in particolare - alla luce del D.lgs. n. 81/08 - circa le pause necessarie da parte di chi utilizza videoterminali.

Art. 73 - Infortunio.

Le parti convengono di svolgere una azione congiunta nei confronti dell’INAIL e delle Istituzioni preposte ai fini di esaminare e definire le conseguenze derivanti dallo svolgimento del telelavoro nei locali domestici.

Titolo XX - DOVERI DEL PERSONALE E NORME DISCIPLINARI

Art. 74 - Doveri del personale.

Il lavoratore deve svolgere con diligenza, buona fede e spirito di collaborazione le proprie mansioni, nel rispetto degli obblighi di fedeltà e di segretezza, osservando le disposizioni del presente contratto e i regolamenti e policy interni dell’Istituto, mantenendo, altresì, una condotta conforme ai doveri civici. In particolare:

a)in attività che comportino contatto con terzi deve mantenere un contegno corretto e decoroso al fine di stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione con gli Istituti;

b)ha l'obbligo di conservare diligentemente oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti e indumenti da lavoro affidatigli. Ha altresì l’obbligo di avere cura dei locali dell'Istituto;

c)deve osservare tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni e i regolamenti interni emanati dall'Istituto in materia di sicurezza del lavoro;

d)ha l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro e di adempiere, ove previsto, alle formalità per la rilevazione della presenza. Il lavoratore non potrà trattenersi nei locali dell’Istituto oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell’Istituto. Quando le esigenze di lavoro lo richiedano è tenuto a prestare servizio anche fuori sede, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di lavoro;

e)in relazione alle esigenze di servizio è soggetto all'obbligo della reperibilità, ove prevista;

f) ha l’obbligo di non fornire a terzi informazioni o comunicazioni riservate, né divulgare notizie attinenti alla organizzazione e ai metodi di lavoro dell’Istituto che possano, anche indirettamente, essere utilizzate con pregiudizio degli interessi dell'Istituto, né trattare dati e informazioni in violazione delle disposizioni di cui al Codice di tutela dei dati sensibili (D.lgs. n. 196/03) e s.m.i. predisposte dal garante della privacy e del nuovo Regolamento (UE) 2016/679;

g)non deve esplicare, direttamente o per interposta persona, anche fuori dell'orario di lavoro, mansioni e attività - a titolo gratuito od oneroso - che siano in contrasto con l'obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 CC o comunque in concorrenza o in conflitto d'interessi con l'Istituto;

h) deve eseguire gli ordini inerenti alla esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dal superiore gerarchico e funzionale;

i)deve comunicare alla azienda la propria residenza e dimora, ove non coincidenti, e ogni successivo mutamento delle stesse;

l)in caso di malattia, che imponga l'assenza dal servizio, deve darne avviso all'Istituto con le modalità disciplinate all’art. 32 (Malattia e infortunio) del presente CCNL;

m)ha l'obbligo di dare immediata notizia della assenza dal posto di lavoro e tali assenze devono essere giustificate per iscritto entro 48 ore. Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di cui all'art. 42, quante sono le giornate di assenza.

Art. 75 - Sanzioni disciplinari.

In conformità a quanto previsto dall’art. 7, legge n. 300/70, l’inosservanza da parte dei dipendenti dei doveri attinenti allo svolgimento della prestazione lavorativa e alla correttezza del comportamento potrà dar luogo alla applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari, a seconda della gravità:

a)rimprovero verbale;

b)rimprovero scritto;

c)multa non superiore all’importo di 4 ore della retribuzione;

d)sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni;

e)licenziamento.

Art. 76 - Mancanze punibili con il rimprovero verbale

o con l’ammonizione scritta.

Il rimprovero verbale o l’ammonizione scritta possono essere inflitti in caso di lieve irregolarità nell’adempimento della prestazione lavorativa e per violazione di minore rilievo del dovere di corretto comportamento.

Art. 77 - Mancanze punibili con la multa.

Si incorre nella sanzione disciplinare della multa:

a)per recidiva nelle stesse mancanze previste nel precedente art. 76;

b) per inosservanza ripetuta dell’orario di lavoro;

c) per assenza ingiustificata non superiore a 1 giorno;

d) per comportamento non consono alla dignità della funzione e al decoro dell’ufficio;

e) per comportamento scorretto verso i propri superiori, colleghi, dipendenti o verso gli Istituti;

f)in genere, per negligenza o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini di servizio da cui non sia derivato pregiudizio al servizio, alla regolarità dell’esercizio o agli interessi dell’Istituto.

Art. 78 - Mancanze punibili con la sospensione.

Si incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione:

a) per recidiva in una qualunque delle infrazioni che comportano la multa;

b)per assenza ingiustificata superiore a 1 giorno e inferiore a 3 giorni lavorativi consecutivi;

c) per aver rivolto ingiurie, minacce o accuse infondate contro altri dipendenti dell’Istituto o per manifestazioni calunniose o diffamatorie, anche nei confronti dell’Istituto;

d) per inosservanza di leggi, regolamenti o disposizioni in genere in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro;

e) per inosservanza delle direttive impartite dai superiori;

f)per aver commesso, in servizio, atti dai quali sia derivato vantaggio per sé e/o danno per l’Istituto, salvo che, per la particolare gravità della mancanza, la stessa non sia diversamente perseguibile;

g)per volontario abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;

h)per abituale negligenza nella osservanza degli obblighi di servizio;

i)in genere, per negligenza o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini di servizio che abbiano recato pregiudizio al servizio stesso, alla regolarità dell’esercizio o agli interessi dell’Istituto o vantaggio per sé o per terzi.

Art. 79 - Mancanze punibili con il licenziamento con preavviso.

Il lavoratore potrà incorrere nel licenziamento con preavviso in tutti quei casi in cui commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che costituiscano un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali e che, pur essendo di maggiore rilievo di quelle contemplate nel precedente art. 78, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui all’art. 80. A titolo esemplificativo e non esaustivo si incorre nella sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso:

a)per recidiva in una qualunque delle infrazioni che abbia dato luogo a un provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;

b)per l’esecuzione senza permesso di lavori nell'Istituto per conto proprio o di terzi, di lieve entità senza impiego di materiale dell’Istituto;

c)per assenza ingiustificata da 3 a 4 giorni lavorativi consecutivi;

d)per assenza ingiustificata da 3 a 4 giorni lavorativi in 1 anno nei giorni precedenti o seguenti i giorni festivi o i giorni di ferie.

Art. 80 - Mancanze punibili con il licenziamento senza preavviso.

Il lavoratore potrà incorrere nel licenziamento senza preavviso in tutti quei casi in cui la gravità del fatto, che lede irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consenta l’ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro. A titolo esemplificativo e non esaustivo si incorre nella sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso:

a)per recidiva in una qualunque delle infrazioni che abbia dato luogo ad almeno 2 provvedimenti di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;

b)per avere deliberatamente alterato o contribuito ad alterare il normale funzionamento di meccanismi, apparecchi o sistemi informatici inerenti la sicurezza dell'esercizio o il controllo delle presenze o altre attività gestionali, ancorché non ne sia derivato danno ai beni dell’Istituto o alle persone;

c)per assenza ingiustificata superiore a 4 giorni lavorativi consecutivi;

d)per assenza ingiustificata superiore a 5 giorni lavorativi in 1 anno nei giorni precedenti o seguenti i giorni festivi o i giorni di ferie;

e)per comprovata incapacità o persistente insufficiente rendimento, ovvero per qualsiasi fatto gravissimo che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente gli obblighi di servizio;

f)grave insubordinazione verso i superiori;

g)danneggiamento volontario al materiale o agli strumenti aziendali;

h)furto in Istituto di somme, valori, materiali od oggetti a chiunque appartenenti;

i)per rissa o vie di fatto sul luogo di lavoro o per averle provocate;

j)manomissione di scritturazioni aziendali o falsa timbratura di schede contabili, schede carburante e di rilevazione di presenza;

k)per condanna passata in giudicato, riportata per spaccio di droga, rapina, sequestro di persona, estorsione, per furto, truffa e appropriazione indebita a danno di terzi, per concussione e corruzione, per malversazione;

l) simulato stato di malattia o infortunio, con conseguente illecito riconoscimento dell’indennità INPS o INAIL;

m) illecito utilizzo dei permessi di assistenza ai familiari disabili (legge n. 104/92);

n)in genere per fatti o atti dolosi, commessi in occasione del rapporto di lavoro anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, ivi compreso l'accertato svolgimento delle attività incompatibili di cui alla lett. g), art. 74 (Doveri del personale) del presente CCNL.

Art. 81 - Sospensione cautelare non disciplinare.

L’Istituto può disporre, nei casi riconducibili alle ipotesi di licenziamento di cui al precedente art. 80, la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato e per un periodo massimo di 20 giorni, fermo restando la corresponsione della retribuzione contrattualmente prevista.

L’Istituto comunicherà per iscritto al lavoratore i fatti rilevanti ai fini del provvedimento e ne esaminerà le eventuali deduzioni contrarie.

Ove il licenziamento venga applicato, esso avrà effetto dal momento della disposta sospensione.

Art. 82 - Procedimento disciplinare.

L'Istituto deve portare a conoscenza dei dipendenti, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata e alle procedure di contestazione delle stesse.

La contestazione per iscritto dell'addebito deve essere tempestiva, di norma entro 30 giorni, tenuto conto della natura dell’addebito e dei tempi tecnici imposti da eventuali esigenze istruttorie.

L'Istituto non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato per iscritto l'addebito e averlo sentito a sua difesa. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante della associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non potranno essere adottati prima che siano trascorsi 5 giorni dal ricevimento della contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Entro tale termine il dipendente può presentare le sue giustificazioni.

L'adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere portata a conoscenza del lavoratore entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per presentare le giustificazioni.

Il predetto termine può essere sospeso, se sopraggiungono provati, oggettivi impedimenti di forza maggiore.

Non si tiene conto a nessun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.

Il lavoratore che intenda impugnare il procedimento disciplinare inflittogli può avvalersi delle procedure di conciliazione di cui all’art. 7, legge n. 300/70.

Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle leggi nn. 604/66 e 300/70, nonché al D.lgs. n. 23/15.

Titolo XXI - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 83 - Recesso del rapporto e termini di preavviso.

Fatta eccezione per i licenziamenti per giusta causa, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un lavoratore non in prova non può essere risolto dal datore di lavoro senza un periodo di preavviso i cui termini e modalità sono di seguito specificati:

- mesi 4: Quadri, livv. 1S) e 1)

- mesi 3: livv. 2S), 2) e 3)

- mesi 2: dal liv. 4)

In caso di dimissioni del lavoratore tutti i predetti termini di preavviso sono ridotti della metà.

Art. 84 - Dimissioni.

Le dimissioni volontarie del lavoratore, nel rispetto dei termini di cui all’art. 83, devono avvenire, a pena di inefficacia, utilizzando la piattaforma telematica messa a disposizione dall’INPS, attraverso il PIN personale, o recandosi nelle sedi previste dalla legge.

In caso di dimissioni nel periodo di maternità si richiamano le disposizioni previste dalla legge.

Art. 85 - Indennità di mancato preavviso.

Ai sensi del comma 2), art. 2118 CC, in caso di mancato preavviso il recedente (Istituto o lavoratore) è tenuto verso l’altra parte al pagamento di una indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di cui all’art. 83.

La stessa indennità è dovuta, ai sensi del comma 3) del sopra richiamato art. 2118, dall’Istituto nel caso di cessazione del rapporto per decesso del lavoratore.

L’importo della retribuzione corrisponde al trattamento economico di cui all’art. 42, comprensivo dei ratei di 13a e 14a mensilità.

Art. 86 - Trattamento di fine rapporto (TFR).

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’Istituto corrisponderà al lavoratore il TFR nella misura e con le modalità stabilite dalle norme vigenti al riguardo.

Titolo XXII - ANTICIPAZIONE SUL TFR

Art. 87 - Anticipazione sul TFR.

Fermo restando quanto stabilito dal D.lgs. n. 252/05 e s.m., gli Istituti per il Sostentamento del Clero, a richiesta dei propri dipendenti, potranno individuare, per l’anticipazione sul TFR maturato al 31.12.06, condizioni di miglior favore rispetto a quelle previste nei commi 7) e 8), art. 2120 CC.

Titolo XXIII - WELFARE CONTRATTUALE

Art. 88 - Assistenza sanitaria integrativa.

A) Dipendenti in forza.

A decorrere dall’1.1.18 gli Istituti provvederanno fino alla misura capitaria annua di € 300,00 al versamento dei contributi per l’assistenza sanitaria integrativa in favore dei dipendenti che si iscriveranno ad ASSICATTOLICA, Cassa avente esclusivamente finalità assistenziale.

A decorrere dall’1.1.19, in caso di variazione della quota capitaria, gli Istituti provvederanno al versamento della contribuzione in favore dei dipendenti per l’assistenza sanitaria integrativa fino alla totale concorrenza della misura annua stabilita da ASSICATTOLICA, Cassa avente esclusivamente finalità assistenziale.

B) Dipendenti cessati.

Ai dipendenti che cesseranno la propria attività lavorativa per quiescenza, a decorrere dall’1.1.18 viene estesa la possibilità di iscrizione per se stessi e per i propri familiari facenti parte dello stesso nucleo familiare, secondo i criteri determinati di anno in anno, alla Assicurazione sanitaria CATTOLICA con quota di iscrizione capitaria pari ad € 300,00 a loro carico.

A decorrere dall’1.1.19, in caso di variazione della quota capitaria, i dipendenti cessati provvederanno al versamento del premio a loro carico per l’assistenza sanitaria integrativa fino alla totale concorrenza della misura annua stabilita da CATTOLICA.

Art. 89 - Previdenza complementare.

Con il verbale sottoscritto l’8.6.09 le parti hanno definitivamente individuato in “FON.TE.” il Fondo di previdenza complementare al quale aderire.

Si conviene che gli Istituti provvederanno al versamento della quota di contribuzione a loro carico, in favore dei dipendenti che aderiranno a detto Fondo:

a)0,55% della retribuzione utile per il calcolo del TFR (trattasi della retribuzione lorda complessiva di cui al comma 2, art. 2120 CC) a carico del dipendente;

b)2,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR a carico degli Istituti;

c)50% del TFR prelevato dal TFR maturando dal momento della iscrizione al Fondo per i dipendenti con prima occupazione antecedente al 29.4.93;

d)100% del TFR maturando dal momento della iscrizione a FON.TE. per i dipendenti con prima occupazione successiva al 28.4.93;

e)una quota ‘una tantum’, da versare all’atto della iscrizione, non utile ai fini pensionistici, pari ad € 15,50 di cui € 11,88 a carico degli Istituti ed € 3,62 a carico del dipendente.

Art. 90 - Formazione continua.

Le parti individuano definitivamente in FON.D.E.R. (Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua) il Fondo cui gli Istituti per il Sostentamento del Clero faranno riferimento per l’accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua.

Titolo XXIV - DIRITTI SINDACALI

Art. 91 - Diritti sindacali.

Per quanto riguarda i diritti sindacali si fa riferimento alle apposite norme stabilite dalla legge 20.5.70 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e della attività nei luoghi di lavoro e norme di collocamento).

Art. 92 - Relazioni sindacali.

Al fine di garantire un effettivo coinvolgimento delle OO.SS. dei lavoratori che hanno negoziato e stipulato il presente contratto, considerata la costante evoluzione del settore, si ritengono fondamentali le relazioni sindacali che non hanno come oggetto gli assetti retributivi, ma piuttosto riferite al governo dei processi in modo da garantire il migliore equilibrio tra le esigenze dell'Istituto e quelle dei lavoratori in esso impiegati.

Si ritiene pertanto opportuno definire un quadro di relazioni sindacali, a livello nazionale, tra le parti che hanno negoziato e stipulato, improntato ad uno spirito costruttivo, nel rispetto delle reciproche esigenze e dei relativi ruoli.

Le parti concordano che un puntuale sistema di informazioni è fondamentale per avere delle corrette e positive relazioni sindacali in merito a:

a)andamento degli Istituti e sue prospettive (indicatori economici, sviluppo, investimenti, acquisizioni);

b) processi di riorganizzazione e ristrutturazione;

c)mercato del lavoro e struttura della occupazione (tipologie contrattuali, tempi pieni e parziali, somministrazione, donne e uomini, pari opportunità, livelli di inquadramento);

d)formazione del personale;

e) salute e sicurezza;

f) sviluppo e investimenti;

g) welfare;

h) progetti di riorganizzazione;

i) distacchi.

Le parti firmatarie del presente contratto si incontreranno almeno 1 volta all’anno, e comunque su richiesta di una di esse, per discutere le questioni inerenti le materie sopra individuate.

Tali incontri non sono in sostituzione della normale gestione sindacale sul territorio; si devono intendere pertanto come aggiuntivi al confronto di unità.

Le parti, nel ribadire l’importanza di un evoluto sistema di relazioni sindacali, concordano che le stesse sono finalizzate alla informazione preventiva, alla consultazione e ad intese.

Titolo XXV - NORME GENERALI

Art. 93 - Rinvio alle norme generali.

Per quanto non previsto nel presente contratto valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali sulla disciplina di rapporto di lavoro, nonché di previdenza e di assistenza sociale.

Titolo XXVI - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Art. 94 - Condizioni di miglior favore.

L’eventuale trattamento di miglior favore rispetto al contenuto del presente contratto viene conservato al dipendente a titolo integrativo.

Titolo XXVII - SICUREZZA E PREVENZIONE

Art. 95 - Attuazione normativa.

In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si rinvia alle disposizioni previste dai Dd.lgs. nn. 81/08 e 106/09. In proposito le parti concordano sulla estrema importanza del rispetto delle norme sulla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro, riaffermando che le stesse sono volte a garantire la tutela nei confronti della totalità dei lavoratori, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega all’Istituto.

Ai sensi del D.lgs. n. 81/15, all’interno di ciascun Istituto dovrà essere nominato un Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che dovrà ricevere la formazione necessaria per gestire i rapporti con i lavoratori, con riferimento alle questioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro.

Gli Istituti si impegnano ad individuare qualsiasi strumento che possa semplificare gli adempimenti connessi alla materia mediante la delega di determinate competenze e/o funzioni a soggetti terzi che ne assumano la responsabilità.

Titolo XXVIII - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Art. 96 - Decorrenza e durata del contratto.

Il presente contratto entra in vigore dal 1° gennaio 2017 e scadrà il 31 dicembre 2019 per la parte normativa e per la parte economica, ferme restando le diverse decorrenze previste dai precedenti articoli.

Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno quando non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno 6 mesi prima della scadenza.

Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

Tabella A)

RETRIBUZIONE BASE




al 31.12.13





Quadri

2.024,69

1S

1.835,70

1

1.709,00

2S

1.542,45

2

1.457,63

3

1.265,79

4

1.099,29

5

1.031,57

6

941,13

7

850,14



dal

1.1.17

dal

1.1.18

dal

1.1.19

dal

1.6.19






Quadri

2.052,95

2.087,63

2.119,01

2.145,19

1S

1.863,21

1.896,96

1.927,50

1.952,98

1

1.735,56

1.768,16

1.797,66

1.822,27

2S

1.565,62

1.594,06

1.619,79

1.641,26

2

1.479,48

1.506,30

1.530,57

1.550,81

3

1.284,63

1.307,75

1.328,67

1.346,12

4

1.115,49

1.135,38

1.153,37

1.168,37

5

1.047,02

1.065,98

1.083,13

1.097,44

6

955,83

973,86

990,18

1.003,79

7

863,89

880,77

896,04

908,78

Tabella B)

INDENNITÀ DI CONTINGENZA


dal 1.6.10


Quadri

538,45

1S

536,71

1

536,71

2S

532,25

2

532,25

3

528,05

4

524,35

5

522,64

6

520,22

7

517,69

ccnl dipendenti degli istituti per il sostentamento del clero, 2017-2019 - 2017

Data di inizio validità: → 2017-01-01
Data di fine validità: → 2019-12-31
Settore: → Amministrazione pubblica, polizia, commissioni d'interessi
Settore: → Attività delle organizzazioni religiose  
Settore pubblico o privato: → Nel settore privato
Concluso da:
Azienda: → 
Sindacati: → 
Altri firmatari dalla parte dei lavoratori: → Confederazione Generale italiana del commercio gives attention to the employer in the bargaining

FORMAZIONE

Programmi di formazione: → Sì
Stage: → No
Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: → Sì

MALATTIA E INVALIDITA'

Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): → 100 %
Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: → 180 giorni
Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: → Sì
Congedo pagato per mestruazioni: → No
Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: → Sì

SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA

Assistenza medica: → Sì
Assistenza medica per i familiari: → No
Contributo all'assicurazione sanitaria: → Sì
Assicurazione sanitaria per i familiari: → No
Politica di salute e sicurezza: → Sì
Formazione sulla salute e la sicurezza: → Sì
Fornitura di indumenti protettivi: → No
Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: → No
Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e/o del rapporto lavoro-salute: → 
Assistenza funeraria: → Sì

DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA

Congedo di maternità pagato: → 21.5 settimane
Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base
Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: → Sì
Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: → Sì
Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: → No
Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: → No
Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: → No
Permessi per esami medici prenatali: → Sì
Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: → No
Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: → No
Servizi rivolti alle madri che allattano: → Sì
Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: → No
Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: → No
Contributo monetario / sussidio per l'istruzione dei figli: → No
Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: → The CBA explicitly refers to the law giorni
Congedo di maternità pagato: → 3 giorni
Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: → 3 giorni

UGUAGLIANZA DI GENERE

Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: → No
Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: → Sì
Pari opportunità di promozione per le donne: → Sì
Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: → No
Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: → No
Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: → No
Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: → Sì
Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della/del partner: → No
Sostegno alle lavoratrici con disabilità: → Sì
Monitoraggio della parità di genere: → Sì

CONTRATTI DI LAVORO

Durata del periodo di prova: → 90 giorni
I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No
Disposizioni relative ai lavoratori temporanei/precari: → No
Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No
Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No

ORARI DI LAVORO E FERIE

Giorni lavorativi settimanali: → 
Numero massimo di ore straordinarie: → 
Ferie annuali retribuite: → 26.0 giorni
Ferie annuali retribuite: →  settimane
Giorni festivi retribuiti: → Tutti i Santi (1 novembre), Assunzione / Ferragosto (15 agosto), Natale (25 dicembre), Lunedì di Pasqua / Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Primo dell’Anno (1° gennaio), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Santo Stefano (26 dicembre), Epifania (6 gennaio), Festa della Repubblica (2 giugno), Immacolata Concezione (8 dicembre)
Giorni fissi per le ferie annuali retribuite: → 12.0 giorni
Almeno un giorno di riposo settimanale: → Sì
Permessi retribuiti per udienze o doveri amministrativi: → -10.0 giorni
Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: → Sì

STIPENDI

Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: → Yes, in one table
Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: → No
Stipendio più basso stabilito: → Months
Stipendio più basso: → EUR 1426,47
Adeguamento al costo della vita: → 

Aumento di stipendio:

Aumento di stipendio: → EUR 16,88
Aumento di stipendio a partire dal: → 2018-01

Pagamento extra una tantum:

Pagamento extra una tantum: → 100 %
Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: → No

Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:

Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: → 150 % dello stipendio base
Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: → Sì

Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:

Indennità di anzianità di servizio:

Indennità di anzianità di servizio: → EUR 25.4 al mese
Indennità di anzianità di servizio dopo: → 3 anni di anzianità lavorativa

Buoni pasto:

Buoni pasto forniti: → Sì
Indennità per i pasti fornita: → Sì
→ 5.29 per pasto
Assistenza legale gratuita: → No
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