contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali.

18656 - G211

L'anno 2016 il giorno 15 del mese di giugno in Roma

TRA

-l’Associazione Nazionale Esercenti Cinema (ANEC), rappresentata dal Presidente Luigi Cuciniello, assistito dal Responsabile Ufficio Cinema Mario Mazzetti, dai Presidenti della Commissione sindacale Luigi Boggio e Leandro Pesci, dal Consulente del lavoro Arnaldo Ciulla e dalla Commissione sindacale dell'ANEC;

-l’Associazione Nazionale Esercenti Multiplex (ANEM), rappresentata dal Presidente Carlo Bernaschi e da Lavinia Spagnuolo, assistiti dal Consulente del lavoro Andrea Ciulla e dalla Commissione sindacale dell'ANEM nelle persone di Antonio Cifaldi, Claudio Corrias, Cristina Lipford e Lorenzo Rimoldi

con la partecipazione dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS), rappresentata dal Presidente Carlo Fontana e assistita dall'Avv. Italo Inglese

e

-il SLC-CGIL, rappresentato dal Segretario generale Massimo Cestaro, dai Segretari nazionali Emanuela Bizi, Marco Del Cimmuto, Nicola Di Ceglie, Cinzia Maiolini, Walter Pilato, assistiti dal Coordinatore Nazionale Umberto Carretti, dai componenti gli Esecutivi Nazionali Andrea Agnoletti, Emanuele Colombo, Gianluca Latini, Nadia Genovese, Saverio Rutigliano, Carlo Surian, dai rappresentanti multisala Sonia D'Amato, Antonino Di Prinzio e dalle Segreterie Territoriali e delegazioni di Lazio, Lombardia, Emilia Romagna e Campania

-la FISTEL-CISL rappresentata dal Segretario Generale Vito Antonio Vitale e dai Segretari Nazionali Giovanni Luigi Pezzini, Laura Ferrarese e Paolo Gallo e da Maurizio Giustini e Nicola Pellicano, con la partecipazione delle delegazioni territoriali.

-La UILCOM/UIL rappresentata dal Segretario Generale Salvatore Ugliarolo, dal Segretario Nazionale Fabio Benigni, dal Coordinatore Nazionale Giovanni Di Cola assistiti dai componenti gli esecutivi nazionali e il coordinamento Salvatore Bosco, Fabio Canavacci, Carlo Attilio Cearini, Maurizio De Caneva, Tiziana Franceschini, Nicola Ruggiero, Luca Zambonelli e dalle Segreterie Territoriali e delegazioni di Campania, Lazio, Sardegna e Umbria.

PREMESSO

che le Associazioni stipulanti il presente contratto nazionale, nel convenire che il contratto assorbe ed esaurisce tutte le richieste di modifiche agli istituti economici e normativi proposte in sede di trattativa, concordano sulla inderogabile esigenza per le imprese dell'esercizio cinematografico di poter programmare la propria attività sulla base di elementi predeterminati per tutta la durata del contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme;

che, in relazione a ciò, le parti assumono l'impegno di rispettare e di far rispettare ai propri iscritti a tutti i livelli, compreso quello di azienda, il presente contratto e gli accordi integrativi dello stesso per il periodo di relativa validità;

che le Organizzazioni nazionali e territoriali dei lavoratori si impegnano conseguentemente a non promuovere e ad intervenire perché siano comunque evitate, a qualsiasi livello, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare o innovare quanto ha formato oggetto di accordi in sede nazionale e di secondo livello;

è stato stipulato il seguente

TITOLO I

SFERA DI APPLICAZIONE

E

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Art. 1 - SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente:

- monosale cinematografiche

- multisale cinematografiche

- multiplex

- megaplex

Premessa.

Le Parti stipulanti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il triennio 2017-2019 nel quadro degli obiettivi da perseguire per introdurre modelli di lavoro coerenti con i cambiamenti intervenuti e in corso nel settore dell'esercizio cinematografico e di innovazione tecnologica anche di prospettiva, e con l'intento di adeguare le professionalità - hanno definito un nuovo sistema della classificazione del personale articolato in tre Aree Funzionali avendo individuato all'interno di ogni singola area i profili professionali riconducibili ad un medesimo settore di attività o ad una medesima tipologia lavorativa o professionale.

Il nuovo modello di classificazione, così come definito, rappresenta infatti sia il necessario presupposto di fondamentale rilevanza strategica per le esigenze funzionali e organizzative del settore nel rispetto delle specifiche professionalità del personale dipendente, sia il necessario presupposto per un adeguamento delle professionalità alla fungibilità del personale rispetto ad attività di contenuto omogeneo per continuare ad accompagnare i processi di riorganizzazione in corso.

1. Personale addetto alle monosale e multisale.

Tale sistema è articolato in 7 livelli professionali/parametrali.

Il 1° Livello è esterno alle aree Operative.

Area 1) Area Operativa Polifunzionale:

livello:

2 Vedi i contenuti della declaratoria dei profili professionali

art. 2

3 Vedi i contenuti della declaratoria dei profili professionali

art. 2

Area 2) Area Operativa Tecnica/Amministrativa/Concetto:

livello:

4 Vedi i contenuti della declaratoria dei profili professionali

art. 2

Area 3) Area Operativa Direttiva:

livello:

5 Vedi i contenuti della declaratoria dei profili

professionali art. 2

5 super Vedi i contenuti della declaratoria dei profili

professionali art. 2

Q Vedi i contenuti della declaratoria dei profili professionali

art. 2.

II. Classificazione del personale dipendente dai multiplex

Tale sistema è articolato in 3 Aree Funzionali ed in 8 livelli professionali/parametrali

Il Livello A è esterno alle aree Operative

Area 1)

livello:

B Vedi i contenuti della declaratoria dei profili professionali

art. 3

C Vedi i contenuti della declaratoria dei profili professionali

art. 3

D Vedi i contenuti della declaratoria dei profili professionali

art. 3

Area 2)

livello:

E Vedi i contenuti della declaratoria dei profili professionali

art. 3

F Vedi i contenuti della declaratoria dei profili professionali

art. 3

Area 3)

livello:

QB Vedi i contenuti della declaratoria dei profili professionali

art. 3

QA Vedi i contenuti della declaratoria dei profili professionali

art. 3

Con il dichiarato obiettivo di contribuire con la definizione di un assetto organizzativo della struttura Cinema meglio adeguato alle mutate ed innovative condizioni sia tecnologiche che operative intervenute, di rispondere sempre meglio alle esigenze di efficienza di presidio gestionale a favore della clientela e volendo altresì riconfermare il comune obiettivo di individuare ogni migliore soluzione volta a salvaguardare e garantire al massimo livello possibile i livelli occupazionali - in contesti economici che, con costante ripetitività mettono a repentaglio la presenza delle Aziende e di conseguenza lo stesso dato occupazionale del settore

le Parti concordano che, fermo restando il livello di competenza professionale come disciplinato dal presente contratto nazionale di lavoro, i lavoratori - indipendentemente dal proprio livello contrattuale di appartenenza - nell'arco del turno giornaliero di lavoro potranno essere impiegati anche per l'esecuzione di mansioni relative ad altre Aree operative omogenee-funzionali.

Qualora, a seguito di innovazioni tecnologiche o di modificazioni organizzative si verrà oggettivamente a realizzare nel periodo di vigenza del presente CCNL una significativa evoluzione del contenuto professionale delle singole mansioni o siano individuabili eventuali nuove figure professionali, le RSU/RSA, di concerto con le strutture territorialmente competenti, procederanno ad una preliminare verifica delle posizioni di lavoro interessate, i cui esiti saranno sottoposti alle Parti stipulanti nazionali per la definizione del conseguente inquadramento, nel rispetto dell'equilibrio del sistema di classificazione unica del personale dell'esercizio cinematografico come di seguito identificato.

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE MONOSALE

E MULTISALE CINEMATOGRAFICHE

Livello 1

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici che non comportano specifiche conoscenze o pratica di lavoro.

Es.: fattorino, addetti di pulizia ivi compresi i servizi igienici.

Livello 2.

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti di natura operativa, comprese le operazioni di vendita e ausiliarie alla vendita, e i lavoratori che svolgono attività esecutive semplici di natura tecnica e amministrativa, per le quali sono necessarie generiche conoscenze e capacità pratiche.

A titolo esemplificativo e non limitativo:

a)addetti polifunzionali con funzioni di: cassa, relazione e informazione al pubblico; controllo ingressi e uscite; accompagnamento e sorveglianza del pubblico; assistenza alle persone diversamente abili, controllo sale, foyer, corridoi e bagni; riordino delle sale, corridoi e atri negli intervalli; pulizia dei macchinari; montaggio e allestimento di materiale pubblicitario e promozionale; preparazione e vendita di alimenti e bevande con semilavorazione; prenotazione e vendita di titoli d'ingresso; segnalazione delle emergenze; controllo delle playlist e delle proiezioni in sala e da remoto; riavvio server e computer di proiezione; ricevimento e movimentazione merce; manutenzione elementare (sostituzione lampade di illuminazione, sistemazione poltrone, sistemazione segnagradini, sistemazione degli arredi mobili, pulizia dei filtri degli impianti di condizionamento); stampa distinte d'incasso, compilazione corrispettivi e approvvigionamento biglietterie; etc.

b)centralinisti e addetti di segreteria

Livello 3 (3 Super)

Appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre ai compiti di cui al livello 2, svolgono compiti di natura operativa, comprese le operazioni di vendita e ausiliarie alla vendita, e i lavoratori che svolgono attività esecutive semplici di natura tecnica e amministrativa, per le quali sono necessarie specifiche conoscenze e capacità pratiche.

A titolo esemplificativo e non limitativo:

•Addetto polifunzionale con funzioni di preparazione e gestione delle playlist, gestione delle chiavi di sblocco dei film e predisposizione e controllo di tutte le operazioni necessarie alle proiezioni.

•Addetto polifunzionale con rapporti con il pubblico per problemi specifici;

•Addetto alla gestione della promozione della programmazione;

Livello 4 (4 super)

Appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre ai compiti di cui al livello 3, svolgono compiti di natura tecnica e amministrativa per i quali sono necessarie conoscenze e competenze specialistiche qualificate, cui possono essere affidati compiti di supervisione di singole attività, in condizioni di autonomia operativa.

A titolo esemplificativo e non limitativo:

a)addetti polifunzionali con mansioni di coordinatore di reparto;

b)addetti polifunzionali con mansioni di manutenzione periodica sugli impianti di proiezione digitale e meccanici e di gestione del relativo magazzino ricambi, con riporto verso la direzione della loro piena e costante efficienza;

c)addetti polifunzionali con mansioni impiegatizie: contabilità generale; risorse umane; marketing; programmazione; sistemi informativi; etc.;

d)vicedirettore di multisala fino a 3 schermi.

Livello 5.

Appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre ai compiti di cui al livello 4, svolgono compiti di natura direttiva, caratterizzata da iniziativa ed autonomia operativa, cui sono affidate funzioni di direzione relativamente alla gestione, organizzazione e controllo di un settore organizzativo, anche tecnico, dell'unità aziendale.

A titolo esemplificativo e non limitativo:

a) direttore di monosala e multisala fino a 3 schermi

b) vicedirettore multisala con più di 3 schermi

Livello 5 super.

Appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre ai compiti di cui al livello 5, svolgono compiti di natura direttiva, con funzioni direttive di minore responsabilità rispetto al livello quadro e che forniscono un importante contributo per l'attuazione degli obiettivi aziendali.

A tali lavoratori sono affidati, in condizioni di autonomia decisionale e operativa, la gestione, il coordinamento ed il controllo di un’unità aziendale.

A titolo esemplificativo e non limitativo:

• direttore di monosala e multisala fino a 3 schermi

• vicedirettore di multisala con più di 3 schermi

Quadro

Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa, contribuiscono alla definizione degli obiettivi della azienda e svolgono un ruolo di rilevante importanza per l'attuazione degli obiettivi stessi.

A tali lavoratori sono inoltre affidati, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, il coordinamento ed il controllo di diverse unità aziendali.

A titolo esemplificativo e non limitativo:

•direttore di area, coordinatore di due o più strutture centrali programmista, direttore tecnico di circuito

Al personale inquadrato nei livelli della presente scala, con esclusione del livello 1, è attribuita la qualifica impiegatizia.

Le parti si danno atto che la classificazione esposta all'art. 2, vuole essere un forte segnale di avvicinamento sulla strada della classificazione unica e della completa fusione con la classificazione relativa ai multiplex e megaplex espressa all'art. 3.

NOTA TRANSITORIA

I lavoratori in forza alla data di stipula del presente Accordo verranno inquadrati nei livelli come di seguito specificati:

Livello 1) Livello 1)

Livello 2) Livello 2)

Livello 3) Livello 3)

Livello 3 super) Livello 3)

Livello 4) Livello 4)

Livello 4 super) Livello 4)

Livello 5) Livello 5)

Livello 5 super) Livello 5 super)

Quadro Quadro

L'eventuale differenza di retribuzione (3 super - 4 super), come da scala parametrale in vigore, verrà corrisposta a titolo di superminimo non assorbibile, fino ad un eventuale passaggio ad un livello superiore (esempio: 3° super passa a 3° più superminimo differenza paga. In seguito promosso 4° livello perde superminimo differenza paga).

Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DAI MULTIPLEX

E DAI MEGAPLEX

Livello A

Appartengono a questo livello i lavoratori non qualificati che svolgono attività semplici che non comportano specifiche conoscenze o pratica di lavoro.

Es.: fattorino, addetti di pulizia ivi compresi i servizi igienici

Livello B

Appartengono a questo livello gli impiegati esecutivi che eseguono compiti di natura operativa, comprese le operazioni di vendita e ausiliarie alla vendita, e attività semplici di natura tecnica e amministrativa, per lo svolgimento dei quali sono necessarie generiche conoscenze e capacità pratiche.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

•addetti polifunzionali con mansioni di: controllo ingressi e uscite; accompagnamento, informazione e sorveglianza del pubblico; accompagnamento in sala delle persone diversamente abili, controllo sale, foyer, corridoi e bagni; riordino delle sale, corridoi e atri negli intervalli; pulizia dei macchinari; montaggio, allestimento, distribuzione e divulgazione di materiale pubblicitario e promozionale; preparazione e vendita di alimenti e bevande con semilavorazione, anche in sala; prenotazione e vendita di titoli d'ingresso; riscontro e segnalazione di eventuali anomalie nelle proiezioni in sala e segnalazione delle stesse rilevate anche tramite monitor all'interno della struttura; segnalazione delle emergenze; movimentazione merce; manutenzione elementare (sostituzione lampade di illuminazione, sistemazione poltrone, sistemazione segnagradini, sistemazione degli arredi mobili, pulizia dei filtri degli impianti di condizionamento non di centrale o U.T.A.);

•centralinisti e addetti di segreteria.

Livello C

Appartengono a questo livello gli impiegati d'ordine che, oltre ai compiti di cui al livello B, svolgono compiti di natura operativa, comprese le operazioni di vendita e ausiliarie alla vendita, e attività semplici di natura tecnica e amministrativa, per lo svolgimento delle quali sono necessarie conoscenze specialistiche, adeguata ed elevata esperienza.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

a)addetto polifunzionale che, con responsabilità comportante un rilevante grado di esperienza professionale, svolge nelle imprese non appartenenti ai gruppi industriali di cui al successivo livello D, compiti di preparazione e gestione delle playlist, gestione delle chiavi di sblocco dei film e predisposizione e controllo di tutte le operazioni necessarie alle proiezioni, gestione di problematiche complesse e delle emergenze con la clientela; riavvio server e computers; inserimento della programmazione e dell'assortimento negli applicativi di vendita;

b) Addetto Polifunzionale con compiti anche di ricevimento merce;

c) compilazione dei registri HACCP, secondo la normativa vigente;

a. addetto polifunzionale alla prenotazione e vendita di titoli di ingresso anche con compiti di affiancamento formativo del personale inquadrato al livello B e di attività promozionale della offerta e dei servizi al cliente.

Livello D

Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che, oltre ai compiti del livello C, eseguono compiti di natura tecnica e amministrativa per lo svolgimento dei quali sono necessarie conoscenze e competenze specialistiche qualificate, cui possono essere affidati compiti di supervisione di singole attività, eventualmente in condizioni di autonomia operativa oltre che di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

•Addetti polifunzionali con mansioni di coordinatore di reparto in possesso del livello esperienza e professionalità acquisite.

•Addetti alla manutenzione periodica degli impianti di proiezione digitale o degli impianti complessi ed alla gestione del relativo magazzino ricambi, ruolo di norma escluso dalla turnazione in sala.

•impiegati amministrativi con mansioni di contabilità, risorse umane, marketing, programmazione, sistemi informativi

•Segretaria amministrativa di multiplex: addetta con compiti gestionali complessi di natura amministrativa; ruolo di norma escluso dalla turnazione in sala.

•Addetti Polifunzionali con compiti di preparazione e gestione delle playlist, gestione delle chiavi di sblocco dei film e predisposizione e controllo di tutte le operazioni necessarie alle proiezioni, nei gruppi industriali di rilevanza nazionale le cui unità produttive sono ubicate in un numero di regioni tale da coprire ampia parte del territorio nazionale.

Area professionale Omogenea 1)

All'interno dell’”Area Professionale Omogenea 1” è confermata la mobilità e l'intercambiabilità del personale inquadrato ai livelli B, C e D nel rispetto dei valori professionali individuali prefigurati nel presente schema di classificazione unica nonché in conformità con quanto disposto dall'art. 13 legge 300/1970.

All'interno dell’“Area Professionale Omogenea 1” l'adibizione saltuaria e occasionale al complesso di mansioni proprie di figure professionali inquadrate a livello superiore non comporta il riconoscimento del livello superiore. Per i periodi di assegnazione alle mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento economico corrispondente. Laddove tale adibizione assuma invece carattere di prevalenza, il lavoratore ha diritto al riconoscimento del livello superiore e del trattamento economico corrispondente sempreché la somma dei singoli periodi di assegnazione a mansioni superiori raggiunga i sei mesi da calcolarsi in un arco di tempo di dodici mesi.

Livello E).

Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto con funzioni direttive di minore rilevanza rispetto a quelli del livello F, e che collaborano con il vicedirettore di multiplex per la gestione, l'organizzazione, il controllo ed il buon andamento di un settore organizzativo o tecnico dell'unità aziendale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

•assistente al vicedirettore di multiplex;

•assistente al direttore di dipartimento.

Livello F

Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto con funzioni direttive caratterizzate da iniziativa ed autonomia operativa, cui sono affidate funzioni di vicedirezione relativamente alla gestione, organizzazione, controllo e buon andamento di un settore organizzativo, anche tecnico, della unità aziendale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

•vicedirettore di multiplex;

Quadro B

Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto con funzioni direttive di minore responsabilità rispetto al livello quadro A e che forniscono un importante contributo per l'attuazione degli obiettivi aziendali.

A tali lavoratori sono affidati, in condizioni di autonomia decisionale ed operativa, la gestione, il coordinamento, il controllo ed il buon andamento di un’unità aziendale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

-direttore di multiplex, direttore tecnico di circuito, responsabile di funzione centrale.

Quadro A

Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto con funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa, contribuiscono alla definizione degli obiettivi dell’azienda e svolgono un ruolo di rilevante importanza per l'attuazione degli obiettivi stessi.

A tali lavoratori sono inoltre affidati, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, il coordinamento, il controllo ed il buon andamento di diverse unità aziendali.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

•direttore di area, coordinatore di due o più strutture centrali

Al personale inquadrato nei livelli della presente scala, con esclusione del livello A, è attribuita la qualifica impiegatizia

Clausole di salvaguardia

Quanto stabilito dagli accordi conclusi a livello aziendale in materia di classificazione del personale, continua a trovare applicazione anche se difforme dalla presente disciplina e, di conseguenza, sono fatti salvi tutti gli accordi aziendali in essere alla data di stipulazione del presente contratto.

La suesposta disciplina in materia di classificazione non comporta di per sé modifiche peggiorative dell'inquadramento del personale attualmente in forza nelle aziende rientranti nell'ambito di applicazione del presente contratto collettivo nazionale.

Art. 4 - ASSUNZIONE

L'assunzione dei lavoratori sarà effettuata nel rispetto delle norme di legge in materia.

L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, da consegnarsi in copia al lavoratore, contenente le seguenti indicazioni:

1)la data di assunzione;

2)l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore;

3) il trattamento economico iniziale;

4) la durata del periodo di prova.

5)il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo fisso o predominante, l'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro.

6)la tipologia del contratto di assunzione.

All'atto della assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:

1)carta di identità o documento equipollente in corso di validità;

2) permesso di soggiorno, per il personale extracomunitario;

3) codice fiscale;

4)ogni altro documento necessario al fine del perfezionamento della assunzione.

Al di fuori dei casi in cui la legge prescrive l'obbligo del datore di lavoro di richiedere il certificato penale del lavoratore (art. 2, d.lgs. n. 39/2014) è in facoltà della azienda richiedere al lavoratore il certificato penale di data non anteriore a 3 mesi.

Il lavoratore dovrà notificare il suo domicilio e comunicare tempestivamente gli eventuali successivi mutamenti dello stesso.

Art. 5 - VISITA MEDICA

Prima della assunzione in servizio il lavoratore potrà essere sottoposto a visita sanitaria da parte di un medico di fiducia dell’azienda.

Art. 6 - PERIODO DI PROVA

L'assunzione può avvenire con un periodo di prova:

-non superiore a 6 mesi per i lavoratori di livello Q della scala classificatoria del personale dipendente dalle monosale e multisale nonché per i lavoratori di livello QA, QB, F ed E della scala classificatoria del personale dipendente dai multiplex e dai megaplex;

-non superiore a 4 mesi per i lavoratori di livello 5°S e 5° della scala classificatoria del personale dipendente dalle monosale e multisale nonché per i lavoratori di livello D e C della scala classificatoria del personale dipendente dai multiplex e dai megaplex;

-non superiore a 3 mesi per i lavoratori di livello 4° e 3° della scala classificatoria del personale dipendente dalle monosale e multisale;

-non superiore a 45 giorni per i lavoratori di livello B della scala classificatoria del personale dipendente dai multiplex e dai megaplex;

-non superiore ad 1 mese per i lavoratori di livello 2° e 1° della scala classificatoria del personale dipendente dalle monosale e multisale nonché per i lavoratori di livello A della scala classificatoria del personale dipendente dai multiplex e dai megaplex.

Nei contratti a tempo determinato il periodo di prova non può eccedere i 15 giorni per i contratti di durata fino a due mesi ed i 30 giorni per i contratti di durata superiore.

Il periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione e non è ammessa né la protrazione né la rinnovazione.

Nel corso del periodo di prova, la risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti, senza preavviso né relativa indennità sostitutiva.

Durante il periodo di prova il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione corrispondente al livello di appartenenza.

Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.

Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e l'assunzione diverrà definitiva. In tal caso il periodo di prova sarà considerato utile a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.

Art. 7 - MUTAMENTO TEMPORANEO DI MANSIONI

Fatto salvo quanto previsto nel nuovo modello di classificazione, Ipotesi di Area Professionale Omogenea I, il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti al suo livello, anche inferiori, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, d.lgs. n. 81/2015.

Al lavoratore destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo dovrà essere corrisposto un compenso non inferiore alla differenza fra la retribuzione percepita e quella minima del livello superiore.

Trascorso il periodo massimo previsto dalla legge vigente nello svolgimento delle mansioni superiori avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore, a tutti gli effetti, nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, infortunio, ferie, richiamo alle armi, gravidanza, puerperio, o per altre cause che comportino per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto. In tal caso, pur rimanendo fermo il diritto al compenso di cui al comma precedente per tutta la durata della sostituzione, non si avrà diritto al passaggio di livello.

La norma di cui al 3° comma troverà applicazione anche nel caso in cui l'esplicazione di mansioni di livello superiore non sia avvenuta con continuità ma abbia raggiunto, in un arco di tempo di dodici mesi, la durata complessiva del periodo massimo previsto dalla legge di cui allo stesso precedente 3° comma.

Art. 8 - LAVORO DEI MINORI

Per il lavoro dei minori si richiamano le disposizioni di legge in vigore.

Art. 9 - INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E PROCESSI DI RISTRUTTURAZIONE

Nel duplice intento di valorizzare le professionalità dei lavoratori e di governare i processi di innovazione tecnologica è consentita nell'ambito di servizi o di aree omogenee (tecniche/amministrative) la mobilità e l'interscambiabilità del personale nel rispetto dei valori professionali individuali prefigurati dallo schema di classificazione unica.

In caso di processi di ristrutturazione aziendale, di introduzione di nuovi sistemi produttivi, oppure di significative modifiche alla organizzazione del lavoro, o di estesi interventi di riconversione professionale dei lavoratori, allo scopo di far fronte a nuove esigenze organizzative non altrimenti risolvibili e con particolare attenzione alla salvaguardia dei livelli occupazionali, le Direzioni aziendali informeranno preventivamente, per il tramite della Organizzazione datoriale competente, le Segreterie nazionali o Territoriali delle Associazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto e la RSU/RSA ove esistente.

A tale comunicazione seguirà entro 10 giorni una riunione per l'esame della situazione cui, per i gruppi parteciperanno le Associazioni nazionali datoriali e l'Esecutivo nazionale espressione delle RSU/RSA delle Organizzazioni firmatarie il CCNL unitamente alle Segreterie nazionali dei sindacati dei lavoratori e ad una delegazione territoriale dei sindacati firmatari il CCNL.

Per le altre Aziende parteciperanno le Associazioni territoriali datoriali e le RSU/RSA delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL unitamente alle Segreterie territoriali.

Trascorsi 30 giorni dall'invio della informativa, in assenza di accordo, troveranno applicazione le vigenti disposizioni di legge.

Art. 10 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

- Flessibilità degli orari di lavoro.

Premesso che la durata dell'orario normale di lavoro è disciplinata dalle norme di legge, per far fronte alle variazioni della attività e nell'intento di realizzare obiettivi di maggiore produttività aziendale e di salvaguardia dei livelli retributivi ed occupazionali dei lavoratori, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 3 del d.lgs. 8.4.03 n. 66 - sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori all'anno, intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 40 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l’azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni e singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 40 ore settimanali ed il non superamento delle 48 ore di lavoro per singola settimana.

I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell'orario di lavoro contrattuale.

L'adozione della flessibilità e le modalità applicative dovranno essere concordate in tempo utile in sede di esame tra le direzioni aziendali e le RSU ovvero gli organismi rappresentativi aziendali costituiti nell'ambito delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, con la partecipazione, ove richiesto anche solo da una delle parti, delle rispettive organizzazioni territoriali. In assenza degli organismi rappresentativi aziendali, le predette intese saranno definite in tempo utile tra i rappresentanti delle competenti organizzazioni territoriali dell’ANEC e dell’ANEM e della SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL, le Direzioni aziendali ed i lavoratori.

Resta inteso che, qualora a seguito di verifica da effettuarsi alla scadenza del periodo di riferimento, come definito ai sensi del 1° comma del presente articolo, risulti a favore del lavoratore una eccedenza di ore di lavoro prestate rispetto all'orario definito, l'azienda procederà, entro 30 giorni dalla conclusione della verifica, al pagamento con la maggiorazione del lavoro straordinario delle ore eccedenti, salvo diverse intese intervenute tra le parti.

- Diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo.

Le parti convengono sulla opportunità di perseguire il consolidamento e lo sviluppo delle strutture aziendali e, conseguentemente, della occupazione attraverso la migliore organizzazione del lavoro con una adeguata combinazione tra definizione, durata e distribuzione degli orari di lavoro, godimento di ferie, riposi e permessi, utilizzo delle diverse tipologie di rapporti di lavoro e rispettive entità, articolazione e mobilità delle mansioni.

In questo modo, ad avviso delle parti, può darsi risposta oltreché alle esigenze di flessibilità delle aziende, alla necessità di precostituire le condizioni per il più funzionale utilizzo delle strutture cinematografiche anche con riferimento alla articolazione della offerta cinematografica nell'arco dell'anno.

In relazione a quanto sopra previsto, le Parti convengono di rinviare la specifica materia alla contrattazione aziendale.

Tali accordi potranno superare i limiti numerici e quantitativi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per le diverse materie. Potranno altresì prevedere l'istituzione di una “banca ore” che consenta ai lavoratori di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte di prestazioni eccedenti l'orario di lavoro contrattuale. Tali prestazioni saranno pertanto compensate con la sola maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario e con un numero di riposi compensativi rapportato alla entità di ore di superamento dell'orario di lavoro contrattuale, che potranno essere retribuiti o fruiti, compatibilmente con le condizioni organizzative aziendali, nelle quote e con le modalità che saranno concordate.

- Situazioni di grave crisi.

In presenza di particolari condizioni di crisi economico-commerciale della azienda che rendessero necessario ridurre l'attività della sala cinematografica e conseguentemente contrarre l'orario di lavoro settimanale al di sotto dei limiti previsti dal presente contratto, le aziende informeranno preventivamente, per il tramite delle competenti organizzazioni territoriali dell’ANEC e dell'ANEM, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

A tale comunicazione seguirà entro 7 giorni una riunione per l'esame della situazione e per esperire ogni tentativo teso al mantenimento dei livelli di attività e quindi dei salari contrattuali, esaminando la possibilità di ricorso concordato ad altri istituti contrattuali.

Qualora la situazione risulti tale da non consentire il raggiungimento del predetto obiettivo, le parti, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, potranno esaminare la possibilità della adozione del lavoro a tempo parziale o di altri strumenti previsti dalla legge o dal contratto.

Art. 11 - CONTRATTO A TERMINE

Fatto salvo quanto disposto al comma successivo, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi.

Il limite dei trentasei mesi può essere superato nei seguenti casi:

-sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;

-ulteriori casi individuati al livello della contrattazione collettiva aziendale.

In ogni singolo cinema e relative sedi amministrative è consentita l'assunzione di un numero complessivo di lavoratori a tempo determinato fino ad un massimo del 40% dei lavoratori a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore.

Percentuali superiori, sempre riferite a singolo cinema e relative sedi amministrative, comunque entro la percentuale massima del 50%, saranno accordate dal tavolo tecnico paritetico dietro motivata richiesta.

È consentita senza limitazioni, e non concorre ai fini delle percentuali di cui ai commi precedenti, la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

Ai sensi dell'art. 23, co. 2, lett. a), d.lgs. 15 luglio 2015, n. 81, sono esenti da limitazioni quantitative, e non concorrono ai fini delle percentuali di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, i contratti di lavoro a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività (apertura di nuovi cinema e/o sedi amministrative) per un periodo di tredici mesi continuativi a decorrere dalla data di apertura al pubblico.

Per tutti gli altri aspetti della disciplina del contratto a termine non regolati dal presente articolo, si fa rinvio a quanto disposto dalla l. 15 luglio 2015, n. 81. Il tema delle deroghe agli intervalli tra successivi contratti a termine sarà oggetto di specifico approfondimento nell'ambito del tavolo tecnico paritetico.

Art. 12 - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

A TEMPO DETERMINATO

Possono essere utilizzati lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato per un numero di ore/anno pari al 5% del monte ore annuo complessivo dei lavoratori in forza con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato con il consenso del lavoratore e con atto scritto per una durata non superiore a quella inizialmente concordata.

Al lavoratore con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato spetta un trattamento economico non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello della impresa utilizzatrice per effetto dei diversi livelli di contrattazione.

Inoltre, una volta l'anno, anche per il tramite delle competenti Sezioni territoriali dell’ANEC e dell’ANEM, l'azienda utilizzatrice fornirà ai destinatari di cui al comma precedente il numero dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Per tutto quanto non regolato dal presente articolo si applicano gli artt. 30-40 del d.lgs. n. 81/2015.

Art. 13 - CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Per lavoro a tempo parziale, in applicazione del d.lgs. n. 81/2015, si intende il rapporto di lavoro prestato ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto.

Il trattamento economico e gli istituti normativi del presente contratto, in quanto compatibili con il rapporto di lavoro a tempo parziale, saranno proporzionalmente commisurati alla ridotta durata della prestazione lavorativa.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere di tipo:

a)orizzontale, quando la prestazione si svolge con orario ridotto rispetto all'orario normale giornaliero di lavoro;

b)verticale, quando la prestazione si svolge a tempo pieno limitatamente a periodi determinati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;

c)misto, quando la prestazione si svolge secondo una combinazione delle modalità indicate nelle lettere a) e b).

L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto, nel quale deve essere indicata la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.

Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. Nei rapporti di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa, nei limiti del 40% della prestazione lavorativa concordata.

Il consenso del lavoratore alle clausole elastiche deve risultare da atto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. Il lavoratore può farsi assistere da un componente della R.S.U. indicato dal lavoratore medesimo.

Le variazioni della collocazione temporale della prestazione devono essere preannunciate con un preavviso di almeno 2 giorni e comportano, per le sole ore interessate alla variazione, una maggiorazione della retribuzione del 10%.

Le variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa devono essere preannunciate con un preavviso di almeno 2 giorni e comportano una maggiorazione del 10% della retribuzione relativa alle ore prestate in più.

Il ricorso alle variazioni della collocazione temporale della prestazione ed alle variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa è consentito in caso di cambio di programmazione, per la sostituzione di lavoratori assenti nonché per esigenze aziendali urgenti e rilevanti.

L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.

Per il personale assunto con contratto a tempo parziale di tipo verticale o misto, la durata del periodo di prova dovrà essere computata in giornate lavorative, calcolandosi per ogni mese 26 giornate lavorative.

Ai fini della applicazione dei comporti contrattuali utili per i passaggi di livello, le prestazioni di lavoro a tempo parziale saranno computate in proporzione alla ridotta prestazione di lavoro.

Quanto alla durata del periodo feriale, il lavoratore con rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale ha diritto ad un periodo feriale pari a quello spettante al lavoratore a tempo pieno. Il lavoratore con rapporto a tempo parziale di tipo verticale o misto ha diritto ad un periodo feriale proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.

In occasione di punte di più intensa attività, di necessità di sostituzione di lavoratori assenti e per specifiche esigenze di carattere straordinario è consentito, previo assenso del lavoratore, anche in caso di rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare nei limiti del 50% dell'orario ridotto pattuito. Le ore di lavoro supplementare effettuate entro tale limite sono retribuite con la maggiorazione del 20%, comprensiva della incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge. Per le ore di lavoro supplementare svolte oltre tale limite e comunque nei limiti dell'orario normale settimanale dei lavoratori a tempo pieno la percentuale di maggiorazione sarà del 24%, comprensiva della incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge.

Le ore di lavoro supplementare eccedenti l’orario normale settimanale dei lavoratori a tempo pieno sono retribuite come straordinarie ed alle stesse si applica la disciplina contrattuale vigente per i rapporti a tempo pieno.

La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario.

Il lavoratore a tempo parziale, che presti ore di lavoro supplementare in via continuativa, avrà diritto al consolidamento totale o parziale nell'orario base individuale della prestazione supplementare continuativa. A tal fine, per prestazione supplementare continuativa agli effetti del consolidamento si intende il lavoro supplementare che superi l'orario base individuale settimanale concordato di oltre il 30% dello stesso, per un periodo di almeno 9 mesi nell'arco temporale dei dodici mesi precedenti. Il consolidamento avverrà su istanza scritta del lavoratore interessato, dovrà risultare da atto scritto e decorrerà dalla data di presentazione dell'istanza.

Il contratto individuale può prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei lavoratori a tempo parziale in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l'assunzione.

In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali della impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.

Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 14 - APPRENDISTATO

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato, ai sensi delle leggi vigenti in materia, con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.

Il contratto di apprendistato professionalizzante può altresì essere stipulato con soggetti che abbiano compiuto i 17 anni di età e siano in possesso di una qualifica professionale ai sensi del D.lgs. n. 226/2005.

Il contratto di apprendistato deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere, in forma sintetica, il piano formativo individuale.

La durata del contratto di apprendistato professionalizzante, in conformità al D.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, non può essere superiore a 3 anni.

Ai lavoratori assunti in apprendistato professionalizzante si applicano comunque le disposizioni contenute nel precedente punto “disciplina delle nuove assunzioni”.

Per l'assunzione in prova e per le regolamentazioni del periodo di prova si applicano le norme contrattuali di cui all'art. 7 del presente contratto.

Al lavoratore assunto con contratto di apprendistato è attribuito il livello/profilo professionale da conseguire. La retribuzione dell'apprendista viene determinata dalle percentuali di seguito riportate calcolate sul minimo salariale del livello di inquadramento:

1° anno: 70%

2° anno: 80%

3° anno: 90%

Al termine del periodo di apprendistato è possibile per le parti recedere dal contratto con un preavviso di 15 gg. decorrente dal termine del contratto stesso. Durante il periodo di preavviso continua ad applicarsi il trattamento economico e normativo del presente contratto.

Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e l'anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità decorre dalla data di trasformazione del rapporto.

La presente disciplina dell'apprendistato entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2018.

Art. 15 - RIPOSO SETTIMANALE

Ai lavoratori spetta una giornata di riposo settimanale.

Il riposo può essere fissato in giorno diverso dalla domenica in base a turni di servizio stabiliti dalla direzione possibilmente all'inizio di ciascun mese e comunicati agli interessati con apposita tabella esposta in luogo loro accessibile.

Nell'arco dell'anno civile il lavoratore potrà richiedere al datore di lavoro di fruire fino ad un massimo di 5 riposi nelle giornate di domenica o coincidenti con una delle festività indicate nell'art. 58. Se alla fine di ogni anno civile, causa esigenze di servizio, ciò non fosse possibile, al lavoratore spetterà, per i rimanenti riposi non goduti di domenica o festivi, fino al raggiungimento del massimo previsto di 5, la sola maggiorazione del 55% prevista dalla lett. g) dell’art. 57 per il lavoro festivo.

Il giorno di riposo settimanale sarà considerato festivo a tutti gli effetti.

In caso di modificazione dei turni di riposo il lavoratore dovrà essere informato della modificazione stessa almeno 48 ore prima del nuovo giorno fissato per il riposo.

Art. 16 - LAVORO DOMENICALE

In riferimento a quanto previsto dall'art. 5, legge 22 febbraio 1934 n. 370 circa la legittimità del godimento del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica nelle attività per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche od a ragioni di pubblica utilità, quali appunto quelle delle imprese di esercizio di sale cinematografiche, le parti confermano e ribadiscono che la specifica connotazione strutturale della attività svolta da tali imprese richiede necessariamente l'impiego di tutti i lavoratori in tutte le giornate di domenica.

Confermano pertanto che, in sede di definizione dei contratti collettivi di lavoro succedutisi nel tempo, lo svolgimento del lavoro domenicale nell'ambito degli esercizi cinematografici è stato sempre tenuto presente e adeguatamente valutato, quale presupposto, nella regolamentazione contrattuale nei suoi aspetti economici e normativi.

Nel darsi atto di quanto sopra, le parti convengono, peraltro, di enucleare dal complesso dei trattamenti economici e normativi nel quale è stato finora conglobato quanto riferibile al lavoro domenicale, conferendo ad esso autonoma connotazione.

A tal fine resta stabilito che a decorrere dal 9 maggio 1990 per ciascuna ora di lavoro effettivamente prestata in giornata di domenica, salvo che la domenica coincida con una delle ricorrenze di cui al 2° ed al 9° comma dell’art. 58, verrà corrisposto al lavoratore un importo pari alla maggiorazione prevista dalla tabella A per ogni ora effettivamente prestata.

In relazione alla consensuale definizione di cui sopra la SLC-CGIL, la FISTEL-CISL e la UILCOM-UIL confermano che la materia relativa al lavoro domenicale non formerà oggetto di rivendicazione ad alcun livello.

Art. 17 - FERIE

A decorrere dal 2012 il lavoratore ha diritto per ogni anno di anzianità di servizio presso l'azienda ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, pari a 24 giorni lavorativi.

In riferimento all'art. 10, comma 1 del d.lgs. 66/2003, come modificato dal d.lgs. 213/2004, le parti stipulanti il presente contratto convengono che il periodo feriale deve essere goduto per almeno due settimane nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, improrogabilmente nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

NORMA AGGIUNTIVA

Il numero dei giorni di ferie di cui sopra è fissato in 24 giorni escludendo le domeniche e non le festività infrasettimanali.

In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, al lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, sarà corrisposto il compenso delle ferie stesse. Qualora il diritto alle ferie intere non sia maturato saranno corrisposti al lavoratore tanti dodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi interi di servizio prestato, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

In caso di ferie collettive, al lavoratore che non ha maturato il diritto alle ferie intere spetterà il godimento di tanti dodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi interi di anzianità maturata.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

L'epoca delle ferie sarà stabilita di comune accordo tra le parti, compatibilmente con le esigenze di lavoro.

Il periodo feriale dovrà avere normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorni festivi.

Per i lavoratori che prestano servizio saltuario o ridotto il periodo di ferie sarà ridotto in proporzione al minore orario di servizio prestato.

Art. 18 - TREDICESIMA MENSILITÀ O GRATIFICA NATALIZIA

In occasione delle feste di Natale sarà corrisposta ai lavoratori una mensilità di importo pari all'ultima retribuzione mensile ordinaria lorda percepita.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità o della gratifica natalizia per quanti sono i mesi interi di servizio prestati presso l'azienda.

La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a tali effetti, come mese intero.

Per i lavoratori che prestano servizio saltuario o ridotto l'ammontare della tredicesima mensilità o della gratifica natalizia sarà ridotto in proporzione al minore orario di servizio prestato.

La corresponsione della tredicesima mensilità o gratifica natalizia avverrà normalmente entro il 20 dicembre di ogni anno.

Art. 19 - QUATTORDICESIMA O PREMIO ANNUALE

Al 1° luglio di ciascun anno sarà corrisposto ai lavoratori un premio annuale aggiuntivo della tredicesima mensilità o della gratifica natalizia per un importo pari a quello previsto per la tredicesima mensilità o gratifica natalizia.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, al lavoratore non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi del premio per quanti sono i mesi interi di effettivo servizio prestato presso l'azienda. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a tali effetti, come mese intero.

Per i lavoratori che prestano servizio saltuario o ridotto l'ammontare del premio annuale sarà ridotto in proporzione al minore orario di servizio prestato.

Art. 20 - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

I lavoratori assunti a partire dal 6 dicembre 1980 per l'anzianità di servizio maturata dopo il 21° anno di età presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società) e nel medesimo livello di appartenenza, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a una maggiorazione biennale della retribuzione per 5 bienni nella misura fissa prevista dall'allegata Tabella B.

Le maggiorazioni biennali decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Esse non potranno comunque essere assorbite da precedenti o successivi aumenti di merito, né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dalle maggiorazioni biennali maturate o da maturare.

Rimangono tuttavia assorbiti gli aumenti concessi per lo stesso titolo.

Nel caso di passaggio del dipendente a livello superiore, le maggiorazioni biennali già maturate saranno ricalcolate con gli importi previsti dalla tabella B per il nuovo livello. Fermo restando il numero massimo di n. 5 maggiorazioni biennali della retribuzione.

Art. 21 - CONGEDO MATRIMONIALE E PER UNIONI CIVILI

Al lavoratore sarà concesso, in occasione del matrimonio o della unione civile, un periodo di congedo di 15 giorni di calendario con decorrenza della retribuzione.

Tale trattamento è comprensivo, per gli aventi diritto, di quanto erogato allo stesso titolo dall'INPS, fermo restando il diritto della azienda di detrarre l'importo corrisposto dal predetto Istituto.

Il congedo non potrà essere computato nel periodo di ferie annuali.

La richiesta del congedo dovrà essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali. La celebrazione del matrimonio o della unione civile dovrà essere documentata entro i 30 giorni successivi all'inizio del periodo di congedo.

Art. 22 - TUTELA DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ - CONGEDI PARENTALI

Per la disciplina della materia le Parti fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 23 - DIVISE

L'azienda che ritenga di fare indossare al personale una divisa dovrà fornirla a sue spese.

Al personale di pulizia l'azienda fornirà i necessari indumenti di lavoro.

Art. 24 - MISSIONI TEMPORANEE

Al lavoratore in missione per esigenze di servizio, oltre alle spese di viaggio, sarà corrisposta una diaria giornaliera da determinarsi d'accordo fra le parti.

Art. 25 - PERMESSI

Al lavoratore che ne faccia richiesta l'azienda può accordare brevi permessi non retribuiti per giustificati motivi.

Su richiesta del lavoratore, potranno essere concessi permessi retribuiti da computare in conto dell'annuale periodo di ferie.

Al lavoratore saranno concessi tre giorni di permesso retribuito in caso di gravissimo lutto di famiglia.

Art. 26 - SERVIZIO MILITARE O SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO

Per il trattamento dei lavoratori durante il periodo di leva obbligatorio, ora sospeso per effetto della legge n. 226/2004, di richiamo alle armi o di servizio civile sostitutivo si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Art. 27 - ASSENZE

Fermo restando quanto previsto dall'art. 61 in tema di comunicazione della malattia, ogni altra assenza dovrà essere comunicata e giustificata con la massima sollecitudine e comunque, salvo il caso di impedimento giustificato, in tempo utile per consentire il regolare svolgimento delle programmazioni.

Art. 28 - DOVERI DEL LAVORATORE

Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:

1)rispettare l'orario di servizio ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;

2)dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;

3)conservare assoluta segretezza sugli interessi della azienda, non trarre profitto con danno dell'imprenditore da quanto forma oggetto delle sue funzioni nella azienda né svolgere attività contraria agli interessi della azienda. Non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il rapporto di lavoro delle notizie attinte durante il servizio;

4)avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 29 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le infrazioni del lavoratore alle norme del presente contratto ed a quelle aziendali potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:

1) rimprovero verbale;

2) rimprovero scritto;

3) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;

4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni;

5) licenziamento senza preavviso.

Il provvedimento di cui al punto 3) sarà inflitto al lavoratore:

a)che ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

b)che esegua negligentemente, o con soverchia lentezza, il lavoro affidatogli;

c)che rechi offesa ai compagni di lavoro e in genere al personale addetto al locale;

d)che dia disposizioni contrastanti con quelle predisposte dalla direzione;

e)che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto.

Il provvedimento di cui al punto 4) sarà inflitto al lavoratore:

a)che fumi o introduca bevande alcoliche nel locale senza il permesso della direzione;

b)che sia trovato addormentato;

c)che compia qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, alla sicurezza del locale, al normale e puntuale andamento del lavoro;

d)nei casi in cui, per le mansioni svolte dall'interessato, le infrazioni indicate al 1° comma del presente articolo rivestano carattere di particolare gravità;

e)nei casi di recidiva in qualunque delle mancanze di cui al punto 3).

Il licenziamento di cui al punto 5) potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri richiamati nel presente contratto o che compia azioni così gravi da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro, considerando tali anche i casi di recidiva in qualunque delle mancanze di cui al punto 4).

Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa, nel corso dei quali il lavoratore può presentare le sue giustificazioni.

Se il provvedimento non viene comminato entro i 30 giorni successivi al termine di scadenza della presentazione delle giustificazioni, il provvedimento disciplinare si considererà estinto con l'archiviazione.

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

Art. 30 - TRASFERIMENTO DI AZIENDA

La cessione o trasformazione di azienda non risolve di per sé il rapporto di lavoro ed il lavoratore conserva nei confronti del nuovo titolare i diritti derivanti dalla anzianità raggiunta anteriormente alla trasformazione.

Il cessionario è obbligato in solido con il cedente, nei termini di legge, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo della trasformazione in dipendenza del lavoro prestato.

Qualora il cessionario provveda ad assumere ex novo tutto o parte del personale già liquidato dal precedente gestore, dovrà essere riconosciuta al personale medesimo ai limitati effetti degli aumenti periodici di anzianità e delle ferie una anzianità convenzionale pari a quella maturata nel corso del risolto rapporto di lavoro.

Nota a verbale.

Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, nell’ipotesi di cessione di azienda, il cessionario informerà preventivamente le organizzazioni di categoria della eventualità di non poter procedere alla riassunzione del personale.

A tale comunicazione potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto della situazione da parte delle organizzazioni territoriali competenti, alla presenza della impresa interessata, per esaminare la possibilità di salvaguardare i livelli di occupazione, ferma restando l'autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Art. 31 - RAPPRESENTANZE SINDACALI

L’ANEC, l’ANEM e le Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente C.C.N.L. fanno propria e recepiscono nel contratto la regolamentazione delle rappresentanze sindacali prevista dal Testo Unico sulla Rappresentanza tra CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL del 10 gennaio 2014 e successive eventuali modifiche.

Fermo restando quanto previsto dalla legge 20.5.1970 n. 300, negli esercizi cinematografici che abbiano meno di 16 dipendenti e per i quali quindi non si applichi la disciplina sulle RSU potrà essere designato un delegato di azienda con la funzione di rappresentare i lavoratori nei rapporti con la direzione aziendale.

Nei gruppi industriali di rilevanza nazionale (multiplex e megaplex) le cui unità produttive sono ubicate in un numero di regioni tale da coprire ampia parte del territorio nazionale, è riconosciuta la costituzione di un Esecutivo paritetico nazionale espressione della RSU/RSA delle OO.SS. firmatarie il CCNL, composto da 9 membri cui, oltre ai compiti generali di coordinamento delle attività sindacali, compete la funzione di agente contrattuale per le materie indicate nel CCNL.

Alle OO.SS. firmatarie del CCNL spetta complessivamente, in riferimento all'Esecutivo nazionale, un monte ore annuo di 580 ore di permesso sindacale. Non sono computabili nel monte ore annuo le ore utilizzate dall'Esecutivo per le riunioni convocate dalla direzione aziendale.

Al fine di garantire le esigenze operative delle aziende, i delegati facenti parte dell'Esecutivo, informata la propria Organizzazione Sindacale, presenteranno la richiesta di permesso sindacale alla Direzione del personale del Gruppo, di norma, 48 ore prima della sua utilizzazione - salvo casi eccezionali in cui, comunque, il preavviso non sarà inferiore a 24 ore -, specificando nella richiesta la tipologia del permesso richiesto.

Le ore di permesso sindacale usufruite verranno riportate in busta paga distinguendole da quelle riconosciute ai membri delle RSA/RSU e di organismi direttivi, e comunicate trimestralmente con apposito tabulato alle OO.SS. nazionali.

Art. 32 - DIRITTI SINDACALI

Assemblea.

In applicazione dell'art. 20, legge 20 maggio 1970 n. 300, tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore cinematografico e delle difficoltà obiettive per l'esercizio da parte dei lavoratori del diritto di assemblea durante l'orario di lavoro, le parti concordano che le assemblee del personale saranno effettuate fuori di tale orario.

A tale personale, che dimostri l'effettiva partecipazione alla assemblea, sarà corrisposto il trattamento economico per le ore di durata della assemblea stessa fino ad un massimo di 10 ore all'anno.

In via eccezionale e senza che ciò possa costituire precedente altrimenti invocabile, ai lavoratori non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e dipendenti da esercizi cinematografici siti in città capoluogo di provincia - e, per quanto riguarda le multisale con almeno 3 schermi, anche per gli esercizi siti in Comuni non capoluogo di provincia - sarà corrisposto il trattamento economico per le ore di durata delle assemblee, cui dimostrino di aver partecipato, fino ad un massimo di 5 ore all'anno.

A richiesta dei lavoratori l'azienda provvederà a mettere a loro disposizione un locale per lo svolgimento delle assemblee del personale della azienda medesima al di fuori delle ore di lavoro. Le convocazioni delle riunioni devono essere comunicate alla azienda con un preavviso di 24 ore.

Per quanto invece concerne le assemblee di tutto il personale dipendente dagli esercizi cinematografici cittadini, le organizzazioni provinciali dei lavoratori si rivolgeranno direttamente alle Sezioni territoriali dell’ANEC e dell’ANEM che si adopereranno perché venga messo a loro disposizione un locale idoneo per lo svolgimento delle assemblee.

Permessi per cariche sindacali e aspettativa.

I lavoratori che rivestano cariche sindacali in seno alle organizzazioni firmatarie del presente contratto hanno diritto di usufruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, di permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato in misura non superiore a 7 giorni all'anno. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui sopra deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola almeno 24 ore prima tramite la organizzazione sindacale di appartenenza.

Sempre in relazione alle esigenze del servizio, il datore di lavoro può peraltro esaminare la possibilità di concedere, in aggiunta, altri 3 giorni di permesso retribuito all'anno.

I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita e non comportante alcun altro effetto contrattuale, per la durata massima di 6 mesi. Le qualifiche sopra menzionate e le relative variazioni dovranno essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni dei lavoratori alle Sezioni territoriali dell’ANEC e dell’ANEM che provvederanno a comunicarle alla azienda cui il lavoratore appartiene.

Contributi sindacali.

Le aziende opereranno la trattenuta dei contributi sindacali nelle misure indicate nelle tabelle C allegate previo rilascio di deleghe individuali firmate dagli interessati e consegnate o fatte pervenire alla azienda. Ogni delega dovrà specificare le generalità del lavoratore e, ove esista, il numero di cartellino nonché il sindacato o l'organismo da questo all'uopo indicato al quale deve essere devoluto il contributo, nonché l'importo del contributo.

Le trattenute saranno effettuate ogni mese sulle competenze del lavoratore.

Le quote trattenute dalle aziende saranno versate su conti correnti bancari indicati dai Sindacati interessati.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 33 - RELAZIONI SINDACALI

L’ANEC, l’ANEM e le Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente C.C.N.L. fanno propria e recepiscono integralmente nel contratto la disciplina delle relazioni sindacali prevista dal Testo Unico sulla Rappresentanza tra CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL del 10 gennaio 2014 e successive eventuali modifiche.

Le parti ribadiscono l'esigenza di consolidare e rafforzare il sistema delle relazioni sindacali e di organizzare con regolarità e sistematicità l'esame ed il confronto su temi di interesse comune.

LIVELLO NAZIONALE

Le parti concordano sulla opportunità di incontri periodici e, comunque, di regola annuali per l'esame della situazione generale del settore, del relativo andamento economico-produttivo e delle prevedibili implicazioni occupazionali per le diverse tipologie di esercizi (monosale, multisale, multiplex e megaplex) per indicazioni e consultazioni sugli strumenti che possono contribuire al risanamento e al rilancio del settore a salvaguardia delle strutture e della occupazione, nonché per l’individuazione di eventuali linee di intervento legislativo in tale direzione, per le quali comunque resta necessaria ed opportuna l'iniziativa autonoma dell’ANEC, dell’ANEM e delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente C.C.N.L.

LIVELLO TERRITORIALE

I temi di cui sopra costituiranno oggetto di esame da parte delle Organizzazioni territoriali di categoria firmatarie del presente C.C.N.L. con riferimento al comprensorio di competenza, per tale intendendosi quello in cui le unità produttive sono ubicate in una o più province ovvero in una o più regioni.

Nel corso di appositi incontri, di norma annuali, e comunque a richiesta di una delle parti, le situazioni territoriali e le possibili linee di intervento saranno in particolare esaminate nella prospettiva di iniziative da parte delle Regioni e degli Enti locali a sostegno e rilancio del settore e dell'occupazione.

Nelle stesse sedi territoriali, fermi restando l'autonomo potere decisionale delle imprese nel conseguimento degli obiettivi aziendali e la piena autonomia delle Organizzazioni sindacali nella sfera di propria competenza, potranno formare oggetto di informazione, consultazione e confronto:

1.lo stato applicativo delle forme di organizzazione del lavoro di cui all'art. 10;

2.le prospettive di nuovi insediamenti, della loro localizzazione e delle prevedibili implicazioni sulla occupazione, mobilità e qualificazione professionale dei lavoratori;

3.gli eventuali processi di trasformazione e diversificazione delle strutture di pubblico spettacolo;

4.le questioni attinenti alla migliore qualificazione della offerta di cinema in pubblica sala, dalla funzionalità del servizio alla qualificazione e aggiornamento professionali dei lavoratori.

LIVELLO DI GRUPPO

Nel corso di appositi incontri, di regola annuali, i Gruppi industriali di rilevanza nazionale le cui unità produttive sono ubicate in un numero di regioni tali da coprire ampia parte del territorio nazionale, assistiti dalle Associazioni nazionali imprenditoriali, forniranno all'Esecutivo nazionale espressione delle RSU/RSA, assistite dalle Organizzazioni nazionali dei lavoratori stipulanti il presente contratto, informazioni relative allo stato della occupazione, agli orientamenti economici e produttivi, alla entità e al tipo degli investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti), illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sulla occupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle forme occupazionali.

LIVELLO AZIENDALE

Al di fuori dei livelli di informazione di cui sopra, informazioni generali saranno fornite a livello aziendale dalle imprese che occupano più di 15 dipendenti nel corso di un apposito incontro annuale.

Art. 34 - OSSERVATORIO NAZIONALE

Nella convinzione che lo sviluppo e il consolidamento di moderne relazioni industriali presuppone una comune conoscenza delle linee di evoluzione del settore, dei suoi punti di forza e dei suoi punti di debolezza e del grado di aderenza delle norme di legge e contrattuali alle sue esigenze, è costituito un osservatorio nazionale paritetico composto dalle parti firmatarie il presente CCNL che fornirà il necessario supporto tecnico ed informativo (andamento del mercato cinematografico nazionale e internazionale, possibili effetti derivanti l’introduzione di nuove tecnologie e di nuovi modelli di offerta al pubblico, sulla organizzazione del lavoro e le ricadute quali-quantitative sulla occupazione, temi concernenti la prevenzione e sicurezza sul lavoro ecc.).

L'osservatorio nazionale paritetico, qualora a seguito di innovazioni tecnologiche o di modificazioni organizzative si sia oggettivamente realizzata una significativa evoluzione del contenuto professionale delle singole mansioni o siano individuabili eventuali figure professionali, procederà ad una preliminare verifica delle posizioni del lavoro interessate, i cui esiti saranno sottoposti alle parti stipulanti il CCNL nazionale per la definizione del conseguente inquadramento nel rispetto dell'equilibrio del sistema di classificazione unica del personale dell'Esercizio Cinematografico.

L'osservatorio nazionale paritetico su osservazione dei territori promuove iniziative con le autonomie locali tese al sostegno e al rilancio del settore e dell'occupazione.

In particolare concordano sulla opportunità di incontri periodici e, comunque, di regola annuali, per l'esame della situazione generale del settore e dei relativi problemi legislativi, economici e produttivi, anche in relazione alle trasformazioni strutturali nell'ambito della produzione e diffusione della comunicazione audiovisiva, per indicazioni e consultazioni sugli strumenti che possono contribuire al risanamento e al rilancio del settore a salvaguardia delle strutture e della occupazione, nonché per l'individuazione di eventuali linee di intervento legislativo in tale direzione, per le quali comunque resta necessaria e opportuna l'iniziativa dell’ANEC e dell’ANEM e delle Organizzazioni Sindacali.

Inoltre, nell'ambito dell'Osservatorio viene costituita una Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità composta da 6 membri, per la metà designati dalle Associazioni imprenditoriali stipulanti e per metà dalle Organizzazioni sindacali stipulanti.

La Commissione avrà i seguenti compiti:

-esaminare l'andamento della occupazione femminile nei settori disciplinati dal C.C.N.L.;

-elaborare, con riferimento alla legge n. 125/91, schemi di progetti di azioni positive;

-esaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali;

-studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali sui luoghi di lavoro, accertando in via preventiva diffusione e caratteristiche del fenomeno.

Le parti promuoveranno la conoscenza dei risultati del lavoro della Commissione presso le proprie strutture associative.

Stagione cinematografica.

L’ANEC, l’ANEM e le Organizzazioni sindacali nazionali ribadiscono la loro attenzione ed il loro interesse per le problematiche connesse all'ampliamento della offerta cinematografica nell'arco dell'anno.

Nel valutare positivamente i risultati finora conseguiti per il prolungamento della stagione, dichiarano, pur nel doveroso rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità, il comune impegno ad assumere ogni opportuna iniziativa volta alla promozione della offerta cinematografica, in generale, e nei mesi primaverili ed estivi, in particolare.

Obiettivo che le parti stimano di specifico rilievo nell'interesse del tessuto economico complessivo del settore - lavoratori, imprese di esercizio, di distribuzione e di produzione e per l'allineamento agli standard europei della offerta di cultura ed intrattenimento attraverso il cinema.

Art. 35 - PROCEDURE PER LA DEFINIZIONE

DELLE CONTROVERSIE SINDACALI

Nel ribadire il comune intendimento di adottare tutte le misure utili per prevenire, esaminare e possibilmente risolvere i motivi di conflitto di lavoro che possono insorgere in sede aziendale o di gruppo, nonché allo scopo di salvaguardare l'interesse della utenza, le parti concordano di sottoporre le controversie individuali e plurime al tentativo di composizione secondo le procedure che seguono, escludendosi, fino al completo esaurimento di esse, il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale ed alla Autorità giudiziaria.

Per le controversie aziendali attinenti l'applicazione delle norme contrattuali, il lavoratore che ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, così come regolato dal contratto, può richiedere che la questione venga esaminata tra la Direzione aziendale e gli Organismi rappresentativi aziendali.

La richiesta di esame avverrà, in ogni caso, per iscritto tramite la presentazione di apposita domanda alla Direzione aziendale, che dovrà contenere l'indicazione della norma in ordine alla quale il lavoratore propone il reclamo e i motivi del reclamo stesso.

Qualora si tratti di controversia plurima, la richiesta di instaurare la procedura dovrà essere presentata per il tramite dei predetti Organismi rappresentativi aziendali.

I reclami dovranno essere esaminati e discussi entro 3 giorni dalla presentazione.

Qualora non si raggiunga un accordo tra la Direzione aziendale e i predetti Organismi rappresentativi aziendali, il reclamo potrà essere sottoposto a un ulteriore esame con le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti i cui rappresentanti unitamente alla azienda, dovranno ricevere la richiesta entro 3 giorni dal mancato accordo in sede locale. L'esame in sede sindacale dovrà essere effettuato entro 3 giorni dalla richiesta di cui sopra, salvo diverse intese tra le parti.

Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, non potrà farsi ricorso a qualsiasi forma di agitazione sindacale, né i lavoratori interessati potranno adire l'Autorità Giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.

Art. 36 - CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

Le parti stipulanti il presente CCNL si danno atto che la contrattazione collettiva di secondo livello può rappresentare un valore aggiunto nelle relazioni sindacali in quanto, nel rispetto delle peculiari caratteristiche dell'esercizio cinematografico e delle esigenze proprie delle imprese di minori dimensioni tenda a perseguire il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività e redditività aziendali e, correlativamente, il miglioramento delle condizioni di lavoro.

Gli accordi di secondo livello sono regolati dalle modalità previste dal Testo Unico sulla Rappresentanza tra CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL del 10 gennaio 2014.

Particolare attenzione viene rivolta al recepimento della Parte III: “Titolarità ed efficacia della contrattazione Nazionale di Categoria e Aziendale” così disciplinata:

La contrattazione collettiva Aziendale si esercita per le materie delegate con le modalità previste dal CCNL o dalla Legge.

I contratti collettivi Aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci ed esigibili per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali, espressione delle Confederazioni Sindacali firmatarie dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo d'intesa del ___ maggio 2013 e del presente accordo del 10 gennaio 2014, o che comunque tali accordi abbiano formalmente accettato, operanti all'interno della Azienda, se approvati dalla maggioranza dei componenti delle Rappresentanze Unitarie elette secondo le regole interconfederali convenute con il presente accordo.

In caso di presenza delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite ex art. 79 della legge n. 300/1970, i suddetti contratti collettivi Aziendali esplicano pari efficacia se approvati dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite nell'ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai Lavoratori della Azienda nell'anno precedente a quello in cui viene la stipulazione dell’intesa.

Sono titolari della contrattazione aziendale la RSU e le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, ovvero, nelle aziende più complesse e secondo la prassi esistente la RSU, le organizzazioni sindacali nazionali e le organizzazioni sindacali territoriali stipulanti il CCNL. Le aziende possono essere assistite dalle associazioni imprenditoriali competenti cui aderiscono o conferiscono mandato.

Il negoziato di secondo livello si svolge a livello aziendale per: Multiplex/megaplex

le imprese che gestiscono esercizi cinematografici per un numero complessivo di almeno 15 schermi, che siano situati in una unica regione e che non abbiano optato per la contrattazione a livello territoriale ove esigibile.

Sono soggetti di tale negoziato la direzione aziendale assistita dalle strutture della Associazione datoriale competente e le strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il CCNL, unitamente alle RSU/RSA. L'opzione tra livello di negoziato aziendale o territoriale può essere esercitata d'intesa tra la direzione aziendale e le RSU/RSA.

Il negoziato di secondo livello si svolge a livello territoriale per:

-le monosale - multisale;

-le imprese che gestiscono esercizi cinematografici per un numero complessivo inferiore a 15 schermi.

Sono soggetti di tale negoziato le strutture territoriali della Associazione datoriale competente e le strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il CCNL assistite da una delegazione di RSU/RSA composta da un numero di membri non superiore a 10.

Il negoziato di secondo livello si svolge a livello di gruppo per: - i multiplex e i megaplex;

-le imprese che gestiscono esercizi cinematografici per un numero complessivo di almeno 15 schermi, che siano situati in più regioni.

Sono soggetti del negoziato di secondo livello di gruppo la direzione aziendale assistita, ove richiesto, dalle strutture della associazione nazionale datoriale competente e l'Esecutivo nazionale espressione delle RSU/RSA, assistito dalle OO.SS. nazionali stipulanti il CCNL e da una delegazione territoriale.

La contrattazione di secondo livello non può avere ad oggetto materie ed istituti già definiti a livello Nazionale e comunque, istituti di carattere normativo.

Può svolgersi sulla materia economica secondo le linee del premio di risultato. Le erogazioni economiche derivanti dalla contrattazione di secondo livello saranno correlate ai risultati aziendali conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti e sostanziatisi in incrementi di qualità, efficacia ed efficienza organizzativa e, in linea generale, in miglioramenti dell'andamento economico e funzionale aziendale.

Premio di risultato.

Il premio di risultato è correlato ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti aventi per obiettivo incrementi di produttività, competitività, qualità, redditività, nonché l'adozione di strumenti che, con l'apporto e la partecipazione dei lavoratori, risultino preordinati all'ampliamento, alla ulteriore qualificazione ed alla più estesa articolazione del ruolo e della funzione della sala.

Ai fini della acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione integrativa a contenuto economico, le parti valuteranno preventivamente le condizioni delle imprese e del lavoro e le relative prospettive tenendo conto dell'andamento della competitività e delle condizioni essenziali della redditività.

Gli obiettivi della contrattazione integrativa saranno riferiti alle prestazioni lavorative - qualità del lavoro gradimento del pubblico sui servizi offerti ecc. - e/o ad elementi produttivi ed economici aziendali incassi, presenze, abbonamenti, rapporti con le scuole, iniziative extra attività cinematografica (convegni, incontri, ecc.).

Una volta individuati gli obiettivi, verranno definiti gli indicatori, i meccanismi di calcolo - prevedendo per ciascun parametro preso in considerazione la percentuale di incidenza sul risultato finale e gli importi collegati del premio di risultato.

Nell'accordo che definisce il premio di risultato saranno individuate forme e clausole intese a consentire una adeguata informazione e verifica degli obiettivi e dei risultati conseguiti.

Il premio di risultato sarà variabile e non predeterminabile e non sarà utile ai fini di alcun istituto legale e contrattuale. Dovrà altresì avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge.

Nel caso di contratti territoriali i criteri di misurazione e valutazione economica della produttività, della qualità e degli altri elementi di competitività devono essere determinati sulla base di indicatori assunti a livello territoriale con riferimento alla specificità delle imprese del settore.

Art. 37 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le parti attribuiscono alla formazione, all'aggiornamento ed alla riqualificazione professionali dei lavoratori un ruolo strategico per l'elevazione degli standard qualitativi della offerta cinematografica in sala pubblica, anche in relazione alla definizione di regole per l'avvio dello studio di standard professionali in linea con gli orientamenti dell’Unione europea.

Dichiarano pertanto il loro impegno ad attivarsi sia in sede nazionale che territoriale per:

-l'individuazione degli opportuni strumenti finalizzati alla formazione, alla riqualificazione ed all'arricchimento professionale dei lavoratori, in particolare nei casi di ristrutturazioni aziendali e di rilevanti innovazioni tecnologiche;

-la definizione dei criteri di svolgimento delle attività formative, sia in orario di lavoro che fuori orario di lavoro;

-la realizzazione di ogni possibile intesa volta ad agevolare la concessione di finanziamenti comunitari e nazionali nell'ambito delle risorse destinate alla formazione.

In questo quadro le parti, considerata la competenza primaria delle Regioni in materia di formazione professionale, impegnano in particolare le proprie strutture territoriali ad attivare e sviluppare il confronto con gli Assessorati regionali al lavoro ed alla formazione al fine di realizzare opportune sinergie tra le rispettive iniziative.

Le parti procederanno alla costituzione di un’apposita commissione composta da 3 rappresentanti datoriali e 3 rappresentanti delle OO.SS. entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto. La commissione avrà compiti di studio, documentazione, acquisizione dati e individuazione congiunta di possibili percorsi atti a rendere possibili piani formativi aziendali o di settore.

Art. 38 - APPALTI

Le Direzioni aziendali informeranno una volta all'anno nel mese di gennaio, le RSU e le Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria firmatarie del presente C.C.N.L. degli appalti di servizi all'interno delle aziende.

L’ANEC e l’ANEM e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori: nel convenire sulla esigenza di ottimizzare le capacità produttive interne delle aziende nella logica della migliore utilizzazione delle risorse, concordano altresì, ai fini di una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di lavoro, che le Direzioni aziendali inseriranno nei contratti di appalto un’apposita clausola che preveda l'osservanza da parte delle imprese appaltatrici degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge nonché dai contratti di lavoro del settore merceologico a cui appartengono le imprese appaltatrici stesse.

Le Direzioni aziendali non si avvarranno di aziende che risultino inadempienti agli impegni sottoscritti.

Art. 39 - CONGEDI PER LA FORMAZIONE

I lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con almeno cinque anni di anzianità presso la stessa azienda possono richiedere un congedo per la formazione per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a undici mesi nell'arco della intera vita lavorativa, per il completamento della scuola dell'obbligo, il conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea nonché per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'azienda.

Durante il periodo di congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nella anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi o periodi di aspettativa.

La domanda di fruizione del congedo deve essere presentata dal lavoratore almeno 30 giorni prima del periodo indicato per la fruizione.

Il lavoratore interessato deve produrre il certificato di iscrizione al corso, attestante anche la sua durata, i relativi certificati mensili di frequenza, con l'indicazione delle ore complessive, nonché l'eventuale certificato comprovante la partecipazione agli esami.

Il personale assente contemporaneamente per congedo di formazione non potrà superare il 5% del totale dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In ogni caso potrà usufruire del congedo un lavoratore nelle aziende che occupino almeno 15 lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L'azienda può non accogliere la richiesta di congedo ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative e/o produttive.

Art. 40 - LAVORATORI STUDENTI

I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, saranno assegnati, su loro richiesta e in relazione alle possibilità tecnico-organizzative del servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta, saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.

Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, sono concessi, su richiesta, permessi retribuiti per i giorni di esame. I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.

Gli stessi lavoratori possono usufruire, su richiesta, di permessi non retribuiti per il giorno antecedente a quello in cui si svolge la prova di esame.

I lavoratori che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda possono richiedere un congedo per la formazione in conformità alle disposizioni dell'art. 5, l. 8 marzo 2000, n. 53.

A richiesta del datore di lavoro, il lavoratore interessato dovrà produrre le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo.

Art. 41 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le parti individuano nel Fondo BYBLOS il fondo di previdenza complementare per le aziende del settore.

È prevista una quota pro-capite di € 5,00 per 12 mensilità riparametrata per i rapporti part-time con la percentuale di lavoro corrispondente.

L'adesione volontaria al Fondo BYBLOS comporterà una contribuzione percentuale mensile per 12 mensilità annue a carico delle aziende e una contribuzione percentuale mensile per 12 mensilità annue a carico del lavoratore dell'1% della retribuzione contrattuale.

In caso di adesione volontaria al Fondo BYBLOS, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.1993 è prevista l’integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell'anno e per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 29.4.1993 è prevista la destinazione del 27% del trattamento di fine rapporto maturando nell'anno.

Art. 42 - FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Le parti individuano nel fondo SALUTE SEMPRE il fondo di assistenza sanitaria integrativa per le aziende del settore.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2017 saranno iscritti al Fondo tutti i lavoratori disciplinati dal vigente CCNL con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato (della durata non inferiore a tre mesi continuativi, con decorrenza della iscrizione dal quarto mese), nonché i lavoratori part-time con orario non inferiore al 25% dell'orario full-time contrattuale, e il relativo contributo di € 120,00 annui suddiviso su dodici mensilità sarà integralmente a carico dell’azienda.

Art. 43 - ORGANISMO BILATERALE

Le parti, nel ribadire quanto già espresso nei precedenti rinnovi contrattuali circa il ruolo strategico che la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale dei lavoratori rivestono, da un lato, per l’elevazione della competitività aziendale e degli standard qualitativi della offerta cinematografica in sala pubblica e, dall'altro, per la valorizzazione professionale delle risorse umane, convengono di perseguire i suddetti obiettivi confermando ASFOR CINEMA quale Organismo bilaterale per la Formazione.

Le Parti concordano che, per il suo funzionamento, l'Organismo sarà finanziato dalle Aziende che applicano il presente CCNL, con un contributo per ciascun lavoratore dipendente come da tabella D.

Il contributo sarà proporzionalmente ridotto per i lavoratori che, in relazione ad un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale, percepiscano una retribuzione inferiore commisurata a tale minore orario.

Art. 44 - DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI

In caso di licenziamento individuale, effettuato al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 31, in violazione dei diritti derivanti al lavoratore dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente contratto, il lavoratore medesimo può chiedere alla organizzazione sindacale territoriale a cui è iscritto o a cui conferisca speciale mandato di promuovere il tentativo di conciliazione secondo le regole che seguono.

A) L’organizzazione sindacale dei lavoratori, ricevuta la richiesta di cui alla lettera precedente, inviterà ad esperire il tentativo di conciliazione la corrispondente Sezione territoriale dell’ANEC e dell’ANEM. Questa deve, insieme alla organizzazione sindacale richiedente, interporre i suoi uffici per la conciliazione fra le parti.

B) Ove il tentativo non riesca, o comunque trascorsi i termini per la richiesta e per l'espletamento di esso, il lavoratore può richiedere l'intervento del Collegio di conciliazione e arbitrato.

Tale richiesta, diretta alla azienda, verrà inoltrata dal lavoratore alla organizzazione sindacale alla quale è iscritto o conferisca speciale mandato; questa ultima la trasmetterà, mediante lettera raccomandata, alla Sezione territoriale dell’ANEC e dell’ANEM che ne curerà l'inoltro all'azienda.

C) La richiesta per l'intervento conciliativo delle organizzazioni deve essere avanzata entro 5 giorni dalla data di comunicazione del licenziamento ed il tentativo di conciliazione deve esaurirsi entro i successivi 5 giorni. La richiesta di intervento del Collegio di conciliazione ed arbitrato deve essere avanzata, a pena di decadenza, nel termine di 20 giorni dalla data di comunicazione del licenziamento.

D) Il Collegio di conciliazione ed arbitrato è composto da un rappresentante del datore di lavoro, da un rappresentante del lavoratore e da un presidente. I rappresentanti delle parti sono nominati dall’ANEC, dall’ANEM e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Il presidente del Collegio di conciliazione e arbitrato, ove nominato consensualmente, è scelto mediante sorteggio tra i nominativi compresi in una lista di nomi non superiore a 6 formata di comune accordo tra le Organizzazioni sindacali territoriali interessate dei lavoratori e la Sezione ANEC o ANEM competente.

E) Il presidente, appena ricevuto l'incarico, provvede a fissare nel più breve termine possibile la data di convocazione del Collegio e delle parti al fine di esperire un tentativo di conciliazione.

Il Collegio, quando lo ritenga opportuno, può fissare entro 10 giorni una seconda convocazione delle parti per il completamento o la rinnovazione del tentativo di conciliazione.

Qualora il tentativo non riesca, si redige il verbale negativo e dalla firma di questo cominciano a decorrere i 10 giorni entro i quali il Collegio deve emettere la sua decisione.

Qualora debbano essere assunti mezzi di prova, il Collegio, con il provvedimento con cui li dispone, può prorogare per una sola volta il termine per la decisione e per non più di 15 giorni.

F) Il Collegio pronuncia secondo equità e senza obbligo di formalità procedurali di sorta.

G) Il Collegio - qualora ritenga ingiustificato il licenziamento - emette la sua motivata decisione relativa al ripristino del rapporto di lavoro.

Nel caso di decisione negativa della azienda circa il ripristino del rapporto, che deve essere comunicata entro il termine massimo di 3 giorni, il Collegio, non appena a conoscenza di tale decisione o comunque non appena decorso l'anzidetto termine di 3 giorni senza che l'azienda abbia manifestato l'intendimento di ripristinare il rapporto, provvede alla determinazione della penale.

Il Collegio, giudicando secondo equità, stabilisce una penale a carico del datore di lavoro in aggiunta al trattamento previsto dalle leggi e dai contratti.

L'importo di detta penale non può essere inferiore a 3 né superiore a 6 mensilità di retribuzione.

La misura della penale si intende ridotta ad una mensilità e mezza ed a 3 mensilità per i lavoratori che abbiano anzianità di servizio inferiore a 12 mesi.

H) La procedura prevista dal presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori che hanno superato l'età pensionabile e nei confronti delle aziende che occupano meno di 5 dipendenti o che non svolgono attività continuativa settimanale.

Art. 45 - PICCOLO ESERCIZIO

Tutte le clausole del presente CCNL non si applicano ai cinema attualmente inquadrati nella categoria del Piccolo esercizio. Le stesse clausole non si applicano altresì ai cinema che in futuro saranno riconosciuti tali per accordi intervenuti tra le organizzazioni territoriali dell’ANEC e dei Sindacati.

Art. 46 - PREAVVISO

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non potrà essere risolto da nessuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:

A) Preavviso Impiegati




Anni

di Servizio



livello Q

Mono multisala





livello 5°

e 5°S.

Mono Multisala




livello 4°, 3°

e 2°

Mono Multisala




livello QA,

QB, F, E

Multiplex



livello D

e livello C

Multiplex



livello B

Multiplex



Fino a 5 anni



2 Mesi



1 mese


15 giorni

calendario





oltre 5

fino a 10 anni

3 Mesi


45 giorni

calendario


30 giorni

calendario





oltre 10 anni

4 Mesi

2 mesi


45 giorni

calendario

B) Preavviso operai

Livello 1° Mono Multisala - Livello A multiplex = 15 giorni calendario.

I termini di disdetta decorrono dalla metà e dalla fine di ciascun mese.

La comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto.

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei termini di preavviso di cui sopra deve corrispondere all'altra una indennità pari alla normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Il periodo di preavviso sarà computato nell’anzianità agli effetti dei diversi istituti contrattuali. Non sarà considerato utile a questi fini ove sostituito dalla corrispondente indennità.

È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma del presente articolo di troncare il rapporto sia all'inizio che nel corso del preavviso senza che da ciò derivi obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro sarà tenuto a concedere al lavoratore permessi per la ricerca di nuove occupazioni. La distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell’azienda.

Art. 47 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro si applicano le seguenti norme:

1) Fino al 31 maggio 1982 è dovuta al lavoratore una indennità di anzianità pari a:

Impiegati.

Tanti 30/30 della retribuzione mensile in godimento al 31 maggio 1982 per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato a tale data.

A tali effetti sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni, i premi di produzione, la partecipazione agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.

Se l'impiegato è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazioni, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio o, se l'impiegato non abbia compiuto 3 anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.

Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine conclusi prima del 31 maggio 1982 anche se debbono avere esecuzione posteriormente.

I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi già chiusi al 31 maggio 1982.

Agli effetti della liquidazione della indennità di anzianità le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

Per gli impiegati che prestano servizio saltuario o ridotto, la misura della indennità di anzianità sarà diminuita in proporzione al minore orario di servizio prestato.

Operai.

a)per l'anzianità maturata successivamente al 1° marzo 1947 e sino a tutto il 31 gennaio 1970 l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di:

-9 giorni di retribuzione per ciascuno dei primi 5 anni di effettivo servizio prestato successivamente al 1° marzo 1947;

-10 giorni per il 6° e 7° anno;

-12 giorni per ciascuno degli anni oltre il 7° e fino al 10° anno;

-14 giorni per ciascuno dei successivi anni oltre il 10° compiuto;

b)per l'anzianità maturata successivamente al 1° febbraio 1970 l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di:

-13 giorni di retribuzione per ciascuno dei primi 5 anni di effettivo servizio prestato successivamente al 1° febbraio 1970;

-14 giorni per il 6° e 7° anno;

-16 giorni per ciascuno degli anni oltre il 7° e fino al 10° anno;

-18 giorni per ciascuno dei successivi anni oltre il 10° compiuto.

L'anzianità maturata dall'operaio successivamente al 1° marzo 1947 e sino al 31 gennaio 1970 verrà peraltro calcolata ai limitati effetti della applicazione dei maggiori scaglionamenti di anzianità di cui al punto c);

c)per l'anzianità maturata successivamente al 1° marzo 1975 l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di:

- 20 giorni di retribuzione per un anno intero di servizio prestato;

d)per l'anzianità maturata successivamente al 1° marzo 1976 l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di:

-22 giorni di retribuzione per un anno intero di servizio prestato;

e)per l'anzianità maturata successivamente al 1° marzo 1977 l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di:

-26 giorni di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato.

Sono fatte salve le condizioni individuali di miglior favore eventualmente già acquisite dai singoli lavoratori.

Agli effetti della liquidazione della indennità di anzianità le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

L'importo della indennità di anzianità dovrà essere maggiorato della incidenza della gratifica natalizia. Per il personale sospeso, il periodo di sosta stagionale estiva è considerato utile ai lini della decorrenza dell'anzianità.

Per gli operai che, eventualmente, in relazione ad un orario normale di lavoro inferiore a quello previsto dal presente contratto percepiscano una retribuzione inferiore commisurata a tale minor orario, la misura della indennità di anzianità sarà ridotta in proporzione.

Operatori

Fermo restando quanto sopra disposto per gli altri operai, per il 1° e 2° operatore la misura della indennità di anzianità resta fissata come segue:

a)per l'anzianità maturata successivamente al 1° marzo 1947 e fino a tutto il 31 gennaio 1970 l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di:

-13 giorni di retribuzione per ciascuno dei primi 7 anni di effettivo servizio prestato successivamente al 1° marzo 1947;

-17 giorni per ciascuno degli anni oltre il 7° e fino al 12° anno;

-20 giorni per ciascuno dei successivi anni oltre il 12°compiuto;

b)per l'anzianità maturata successivamente al 1° febbraio 1970 l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di:

-17 giorni di retribuzione per ciascuno dei primi 7 anni di effettivo servizio prestato successivamente al 1° febbraio 1970;

-21 giorni per ciascuno degli anni oltre il 7° e fino al l2° anno;

-24 giorni per ciascuno dei successivi anni oltre il 12° compiuto.

L'anzianità maturata dall'operatore successivamente al 1° marzo 1947 e sino al 31 gennaio 1970 verrà peraltro calcolata ai limitati effetti della applicazione dei maggiori scaglionamenti di anzianità di cui al punto c);

c)per l'anzianità maturata successivamente al 1° marzo 1975 l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di:

-20 giorni di retribuzione per un anno intero di servizio prestato;

d)per l'anzianità maturata successivamente al 1° marzo 1976 l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di:

-22 giorni di retribuzione per un anno intero di servizio prestato;

e)per l'anzianità maturata successivamente al 1° marzo 1977 l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di:

-26 giorni di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato.

Per i dipendenti che prestano servizio saltuario o ridotto la misura della indennità di anzianità sarà diminuita in proporzione al minor servizio prestato.

Norma transitoria

Per i lavoratori in servizio alla data del 10 dicembre 1977 l'indennità di anzianità sarà costituita da quanto di loro competenza a seguito della applicazione delle norme previste nel presente articolo e dall'importo già eventualmente corrisposto in forza della lettera B Parte economica dell'accordo nazionale 10 dicembre 1977 a titolo di acconto sull'indennità di anzianità.

Per i lavoratori in servizio alla data del 6 dicembre 1980 l'indennità di anzianità sarà costituita da quanto di loro competenza a seguito delle norme previste nel presente articolo e dall'importo - se dovuto - di cui al 1° comma della presente norma transitoria nonché dall'importo già eventualmente corrisposto in forza della lettera D) Parte economica dell'accordo nazionale 6 dicembre 1980 a titolo di acconto sull'indennità di anzianità.

Con decorrenza dal 1° giugno 1982 trova applicazione la legge 29 maggio 1982 n. 297.

Art. 48 - INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In caso di morte del lavoratore spetterà al coniuge o alla parte superstite della unione civile, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado l'indennità di anzianità, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso, fatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda.

La ripartizione dell’indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

In mancanza delle persone indicate nel 1° comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.

Il datore di lavoro potrà richiedere che la vivenza a carico sia provata mediante atto di notorietà a norma di legge.

Art. 49 - NORME SPECIALI

Per quanto non disposto dal presente contratto, valgono le disposizioni legislative vigenti.

Oltre al presente contratto collettivo di lavoro il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla direzione della azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti dal presente contratto e rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

Nelle aziende che abbiano più di 20 dipendenti, copia degli eventuali regolamenti interni sarà consegnata a cura della azienda stessa a ciascun lavoratore.

Art. 50 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le parti contraenti concordano che con il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni previste dalla contrattazione di secondo livello (territoriale e/o aziendale).

Il presente contratto non esplica effetti nei confronti delle condizioni di miglior favore attribuite al singolo dipendente a livello aziendale.

Art. 51 - INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO

Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ciascun istituto sono correlate ed inscindibili fra loro.

Art. 52 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Salvo quanto diversamente stabilito dalle singole disposizioni, il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2017 e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2019.

Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno 4 mesi prima della sua scadenza.

Le proposte di rinnovo del CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa almeno 3 mesi prima della scadenza del Contratto.

Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del Contratto e, comunque per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla data di presentazione della proposta di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Art. 53 - ORARIO DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 4 comma 4 del d.lgs. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di 9 mesi. In caso di particolari esigenze organizzative la direzione aziendale e la RSU o, in mancanza di quest'ultima, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL potranno elevare il suddetto periodo fino a 12 mesi. Resta inteso che per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 9 mesi la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento all'intera durata del rapporto di lavoro. Le parti si danno atto che le previsioni di cui sopra non comportano variazione alcuna del trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettante ai lavoratori né della collocazione temporale del relativo pagamento.

In riferimento all'art. 7 del d.lgs. 66/2003 le parti concordano che in caso di particolari esigenze organizzative il riposo giornaliero di 11 ore può essere fruito frazionatamente. Alla direzione aziendale ed alla RSU e, in mancanza di quest'ultima, alle strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL compete la definizione delle modalità di fruizione frazionata del riposo giornaliero. Qualora particolari ed oggettive esigenze della attività lavorativa non consentissero di assicurare per intero la fruizione delle 11 ore di riposo giornaliero, la direzione aziendale e la RSU e, in mancanza di quest'ultima, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL concorderanno le modalità di riposo compensativo di cui all'art. 17 comma 4 del d.lgs. 66/2003.

Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso, oltre i limiti previsti dall'art. 5 comma 3 del d.lgs. 66/2003, in caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori, in caso di forza maggiore e nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dar luogo ad un pericolo grave ed immediato ovvero ad un danno alle persone o all'attività lavorativa. La direzione aziendale e la RSU e, in mancanza di quest'ultima, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL possono concordare la fruizione da parte dei lavoratori di riposi compensativi in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario. In tal caso le prestazioni straordinarie eseguite non saranno computate ai fini della durata media dell'orario di lavoro di cui all'art. 4 comma 2 del d.lgs. 66/2003.

* * *

La durata dell'orario normale di lavoro, disciplinata dalle norme di legge, è di 40 ore settimanali.

Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia l'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali e le 10 ore giornaliere. Per tali lavoratori le ore di lavoro oltre le 40 ore settimanali e fino a 60 ore settimanali sono retribuite con la paga oraria ordinaria senza alcuna maggiorazione.

Le norme di cui sopra non modificano le condizioni in atto per i portieri ed i guardiani con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze.

Restano ferme le più favorevoli situazioni aziendali per gli orari inferiori eventualmente in atto.

Salvo diverse esigenze aziendali, l'orario lavorativo nel sabato del personale addetto alle sedi amministrative al di fuori del cinema terminerà di norma alle ore 13.

Le retribuzioni dei su indicati lavoratori sono fissate in relazione al suddetto orario normale di lavoro settimanale. Esse saranno proporzionalmente ridotte nel caso di orari di lavoro settimanali inferiori.

Per quanto attiene alle pause, si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.

Dichiarazione a verbale

Fermo restando l'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, è concordata una riduzione del monte ore annuo di 8 ore in ragione d'anno a decorrere dal 1° gennaio 1988, di ulteriori 8 ore in ragione d'anno a decorrere dal 1° gennaio 1989, di ulteriori 8 ore in ragione d'anno a decorrere dal 1° giugno 1991, di ulteriori 8 ore in ragione d'anno a decorrere dal 1° giugno 1992, di ulteriori 6 ore in ragione d'anno a decorrere dal 1° gennaio 1995 e di ulteriori 6 ore in ragione d'anno a decorrere dal 1° luglio 1995. La riduzione di cui sopra sarà attuata secondo criteri da concordare in sede aziendale.

Art. 54 - SOSPENSIONI E INTERRUZIONI DEL LAVORO

In caso di sospensione eccezionale dello spettacolo per ordine di autorità o per altre cause di forza maggiore, ai lavoratori che si trovino sul posto di lavoro sarà corrisposta, sempreché lo spettacolo abbia avuto già inizio, la normale retribuzione per la prima giornata di sospensione.

Nel caso in cui lo spettacolo non abbia avuto ancora inizio, sempre limitatamente alla prima giornata di sospensione, ai lavoratori che si trovino sul posto di lavoro sarà corrisposta la metà della retribuzione giornaliera.

In caso di sospensione del lavoro che oltrepassi i 15 giorni il lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione di tutte le indennità, salvo eventuali accordi tra le organizzazioni locali per il prolungamento di tale termine.

In caso di interruzioni di lavoro di breve durata dovute a cause di forza maggiore dal conteggio delle paghe non saranno detratte le interruzioni stesse, quando queste nel loro complesso non superino i 60 minuti nella giornata.

Art. 55 - RECUPERI

Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 è ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro i 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 56 - CHIUSURE STAGIONALI

In caso di soste stagionali connesse alla effettuazione di lavori di restauro o ristrutturazione del locale le aziende ad attività continuativa corrisponderanno al personale di sala, per un periodo massimo di 25 giorni, una indennità pari al 50% della retribuzione giornaliera da essi normalmente percepita prima dell'inizio della sosta.

Lo stesso trattamento compete in caso di soste stagionali diverse dai casi di effettuazione di lavori di restauro o ristrutturazione del locale. Tuttavia, in presenza di situazioni legate a fattori economici e commerciali di segno negativo che determinino la necessità di attuare soste stagionali nelle attività aziendali di durata superiore al periodo per il quale i lavoratori hanno diritto a percepire la normale retribuzione ed il trattamento indennitario, le aziende si incontreranno in tempo utile con gli organismi rappresentativi aziendali, o, in mancanza di questi, con le organizzazioni territoriali dell'ANEC e dell'ANEM e della SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL allo scopo di esaminare le possibilità di procedere alla adozione di meccanismi di flessibilità degli orari di lavoro e di ricercare ogni eventuale soluzione alternativa alle soste stagionali anche attraverso diretti interventi degli enti locali. Nel corso dello stesso incontro le imprese che gestiscono locali facenti parte di una struttura qualificabile come circuito cinematografico esamineranno altresì le possibilità di utilizzazione del personale in altri locali del circuito medesimo.

Il periodo di sosta stagionale sarà computato agli effetti dei vari istituti contrattuali.

Art. 57 - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

Il lavoro straordinario, notturno e festivo deve essere richiesto o autorizzato, salvo i casi di urgenza o di forza maggiore, nella giornata precedente a quella nella quale deve essere effettuato.

Nessun lavoratore potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.

Ferme restando le norme di cui all'art. 11 del presente contratto, si considera lavoro straordinario quello compiuto oltre l'orario normale di lavoro mensile.

Si considera lavoro supplementare quello compiuto nelle ipotesi di cui all'art. 14.

Si considera lavoro notturno quello compiuto tra le ore 21 e le ore 6 del mattino. Per il personale che lavora per lo spettacolo o il cui lavoro è connesso con lo spettacolo, ai sensi del disposto dell'art. 1, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 66 del 2003, si considera lavoro notturno quello effettuato dalla mezzanotte alle ore 7.

Si considera lavoro festivo quello effettuato nelle giornate indicate nell'art. 58 e nel giorno del riposo settimanale.

Il lavoro straordinario, notturno e festivo è retribuito con le maggiorazioni appresso stabilite da applicarsi sulle retribuzioni orarie:

a) lavoro straordinario 30%

b) lavoro supplementare 20%-24%

c) lavoro notturno fino ad 8 ore giornaliere 20%

d) lavoro notturno oltre le 8 ore giornaliere 40%

e) lavoro festivo fino ad 8 ore giornaliere 80%

f) lavoro festivo oltre le 8 ore giornaliere 100%

g)lavoro festivo compiuto nelle giornate di cui all'art. 58 fino ad 8 ore giornaliere 55%

h) lavoro festivo compiuto nelle giornate di cui all'art. 58 oltre le 8 ore giornaliere 65%

Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Art. 58 - FESTIVITÀ

Sono giorni festivi:

- il primo giorno dell'anno

- il giorno dell’Epifania

- il giorno di Pasqua

- il giorno di lunedì dopo Pasqua

- il giorno 25 aprile

- il giorno 1° maggio

- il giorno 2 giugno

- il giorno 29 giugno (SS. Pietro e Paolo), limitatamente al

Comune di Roma

- il giorno dell’Assunzione

- il giorno di Ognissanti

- il giorno dell’Immacolata Concezione

- il giorno di Natale

- il giorno 26 dicembre

- la ricorrenza del Patrono locale

Qualora il lavoratore sia chiamato a prestare servizio in tali giorni, anche se coincidenti con il giorno di riposo settimanale, avrà diritto alla retribuzione per le ore di lavoro eseguite, calcolata con le modalità e le maggiorazioni previste dall'art. 57.

Nella ipotesi che, per la coincidenza di una delle festività su elencate con la festa del patrono locale, i] lavoratore perda il trattamento economico a questa relativo, il datore di lavoro, in sostituzione, prolungherà di un giorno il periodo di ferie spettategli.

Il trattamento economico innanzi precisato sarà corrisposto per intero al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi:

a)ferie, permessi, periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale e assenze per giustificati motivi;

b) riduzione dell'orario giornaliero o settimanale di lavoro;

c)sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendentemente dalla volontà del lavoratore;

d)sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale;

e)sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica o altro giorno festivo considerato tale dal contratto collettivo.

In caso di assenza dovuta a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, nei giorni festivi innanzi elencati l'azienda integrerà il trattamento economico corrisposto dagli istituti assistenziali ed assicurativi fino a raggiungere l'intera retribuzione giornaliera prevista dal 2° comma del presente articolo.

Rimane fermo quanto disposto dall'art. 3 della legge 31 marzo 1954 n. 90 per le domeniche e per i periodi di sospensione dal lavoro in atto da oltre 2 settimane.

Al lavoratore che ha prestato attività lavorativa nella prima domenica di novembre, giorno di celebrazione della festa della Unità nazionale spetterà, oltre alla normale retribuzione contrattuale, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate senza la maggiorazione per il lavoro festivo.

Al lavoratore che sia stato assente in tale giornata per riposo settimanale sarà corrisposta la normale retribuzione giornaliera.

Il 4 novembre è da considerare normale giorno feriale a tutti gli effetti.

Art. 59 - INDENNITÀ DI CASSA

Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al personale chiamato ad espletare mansioni di cassa con responsabilità diretta degli errori anche finanziari, per l'effettivo tempo impiegato in tale funzione, e con l'obbligo di risarcimento delle eventuali differenze, verrà riconosciuta una indennità come da tabella sotto riportata.

L'indennità non è dovuta in alcuna misura al dipendente, nel caso in cui sia l'Azienda ad assumersi interamente la responsabilità economica dell'errore.

Gli interessi derivanti da eventuale cauzione andranno a beneficio del lavoratore.

Calcolo Indennità di cassa


Liv.


Mono e multisala


Liv.


Multiplex


Sola P.B.

11%

11%

11%


Sola P.B.

11%

11%

11%



mese

giorno

ora



mese

giorno

ora

1

0,00

0,00



A

0,00

0,00



2

215,07

23,66

0,91

0,14

B

235,12

25,86

0,99

0,15

3

252,74

27,80

1,07

0,16

C

269,81

29,68

1,14

0,17

4

306,77

33,74

1,30

0,20

D

289,09

31,80

1,22

0,18

5

340,03

37,40

1,44

0,22

E

317,99

34,98

1,35

0,20

5S

356,54

39,22

1,51

0,23

F

356,54

39,22

1,51

0,23

Q

423,99

46,64

1,79

0,27

QB

423,99

46,64

1,79

0,27






QA

462,54

50,88

1,96

0,29

Il calcolo della indennità di cassa si esegue applicando l'11% sulla sola Paga base al 31.12.2016.

Art. 60 - CORRESPONSIONE ED ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE

La retribuzione sarà corrisposta ad ogni fine mese.

Ai lavoratori potrà essere corrisposto, alla scadenza della prima quindicina, secondo le consuetudini aziendali, un acconto pari al 90% della retribuzione globale spettante per tale periodo.

In base alle vigenti disposizioni legislative, il pagamento della retribuzione verrà effettuato mediante buste paga o prospetti equivalenti in cui dovranno essere distintamente specificate: la ragione sociale della azienda, il nome, cognome e la qualifica professionale del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce nonché le singole voci e rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa e l'elencazione delle trattenute.

Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta paga, nonché sulla quantità della moneta dovrà essere fatto all'atto del pagamento.

In caso di contestazione sullo stipendio o sugli altri elementi costitutivi della retribuzione al lavoratore dovrà essere comunque corrisposta la parte di retribuzione non contestata.

Qualora l'azienda ritardi di oltre 10 giorni dalla data stabilita il pagamento delle competenze di cui sopra, decorreranno sulla somma di spettanza del lavoratore gli interessi del 2% in più del tasso ufficiale. Inoltre il lavoratore avrà facoltà di chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro con diritto alla indennità di mancato preavviso.

Ai fini del presente contratto per retribuzione si intende:

a)il minimo tabellare previsto per il livello cui il lavoratore è assegnato;

b) gli aumenti periodici di anzianità;

c) gli eventuali aumenti di merito e terzi elementi.

Dichiarazione a verbale

Per il personale - sia esso occupato per un orario normale di lavoro giornaliero e settimanale corrispondente a quello normale e contrattuale, sia esso occupato per un orario normale di lavoro giornaliero e settimanale inferiore a quello normale contrattuale - dipendente da aziende che effettuano attività di durata non inferiore al normale orario di lavoro contrattuale la retribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per il coefficiente 173.

La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26.

Per il personale occupato per un orario normale di lavoro giornaliero e settimanale inferiore a quello normale contrattuale presso aziende che effettuano attività di durata inferiore al normale orario di lavoro contrattuale la retribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per 208. Ai fini del pagamento delle ore di lavoro straordinario dallo stesso eventualmente prestate in eccedenza all'orario normale contrattuale di cui all'art. 53 la retribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per 173.

Art. 61 - TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO NON SUL LAVORO

L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata dal lavoratore con la massima sollecitudine, telefonicamente o tramite e-mail, sms, fax, in tempo utile per consentire il normale svolgimento delle programmazioni. In mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.

Il lavoratore dovrà comunicare all'azienda entro il secondo giorno dall'inizio dell'assenza il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia inviato dal medico telematicamente. L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata alla azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successive comunicazioni inerenti il proseguimento stesso che il lavoratore deve inoltrare alla azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nella certificazione precedente.

L'azienda può effettuare il controllo delle assenze per infermità del dipendente nel rispetto dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300. L'azienda ha inoltre facoltà di far controllare l'idoneità fisica del dipendente da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Il lavoratore assente per malattia od infortunio è tenuto, fin dal primo giorno e per l'intero periodo di assenza, a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 per consentire il controllo della incapacità lavorativa, anche in giornata festiva o di riposo settimanale.

Il lavoratore che, salvo eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altre cause di forza maggiore, non sia reperito al domicilio durante le suddette fasce orarie o quelle diverse eventualmente stabilite da disposizioni amministrative, incorre nella perdita del trattamento economico contrattuale di malattia ai sensi della legge 11 novembre 1983 n. 638. Il lavoratore non presente all'atto della visita di controllo nelle ore di reperibilità è considerato assente ingiustificato.

Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro regolarmente accertati e tali da costituire impedimento temporaneo alla prestazione del servizio stesso, l'azienda conserverà il posto al lavoratore non in prova per 12 mesi. Durante l'interruzione del servizio, l'azienda corrisponderà al lavoratore una indennità integrativa il cui importo, aggiunto al trattamento economico erogato dall'Istituto assicuratore, consenta di raggiungere il 100% della normale retribuzione netta per la prima metà del periodo suindicato e il 50% per la seconda metà del periodo stesso.

Nel caso di più assenze per malattia o infortunio non sul lavoro, ai fini del suddetto periodo di conservazione del posto e del conseguente trattamento economico, si deve tener conto dei periodi di assenza complessivamente verificatisi nei trentasei mesi precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.

Nel computo del limite della conservazione del posto e del trattamento economico come sopra definiti non saranno conteggiate:

-le assenze dovute a ricovero ospedaliero, compreso il day hospital;

- le terapie salvavita;

- i periodi di assenza continuativa superiori ad un mese dovuti a gravi patologie, entro il limite complessivo di 90 giorni.

Le parti convengono di introdurre, per il periodo di vigenza del presente contratto collettivo, la sperimentazione della disciplina di cui ai successivi tre commi riguardante il trattamento economico delle assenze per malattia. Tale sperimentazione prevede il trasferimento dei dati relativi all’incidenza del fenomeno alla parte sindacale all'avvio della sperimentazione e successivamente ogni sei mesi: ogni dodici mesi un confronto delle parti per il monitoraggio e gli approfondimenti necessari alla valutazione degli effetti della nuova disciplina e degli eventuali interventi correttivi.

Nel caso di assenze che si verifichino, in un arco di tempo di sei mesi dall'ultimo evento, nelle giornate di sabato e/o domenica nonché nelle festività di cui all'art. 58, il trattamento economico viene corrisposto nella misura del 100% per i primi due eventi e, per il terzo evento, nella misura del 50% del trattamento previsto al comma 3 del presente articolo. Il trattamento stesso cesserà di essere corrisposto a partire dal quarto evento.

I periodi di assenze non superiori a due giorni cadenti nelle giornate di cui al precedente comma, dopo il terzo evento verranno computati in misura doppia sia ai fini del raggiungimento dei limiti del periodo di comporto che del conseguente trattamento economico.

Agli effetti di cui ai precedenti due commi, non verranno considerate le assenze dovute a ricovero ospedaliero ed a trattamenti terapeutici ricorrenti connessi alle fattispecie di cui al precedente 10° comma, fruiti presso enti ospedalieri e risultanti da apposita certificazione e a gravi e documentate malattie certificate dagli enti ospedalieri.

Alla scadenza dei limiti di tempo di cui sopra, il lavoratore potrà richiedere un periodo di aspettativa per un massimo di 4 mesi, ovvero sei mesi per le fattispecie di cui al 10° comma rinnovabile per i casi individuati al precedente 10° comma, senza decorrenza di retribuzione né di anzianità.

Decorsi i periodi di conservazione del posto come sopra definiti, oppure scaduto l'eventuale periodo di aspettativa, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso.

Dichiarazione a verbale

Riguardo ai lavoratori per i quali sia dovuta la contribuzione INPS per la malattia, il trattamento economico a carico del datore di lavoro consisterà nella integrazione di quanto corrisposto dall'INPS fino a concorrenza delle percentuali sopra indicate.

Art. 62 - TRATTAMENTO PER INFORTUNIO SUL LAVORO

In caso di infortunio sul lavoro, la conservazione del posto è garantita fino alla guarigione clinica, ma non può comunque essere superiore a 18 mesi.

L'azienda corrisponderà al lavoratore una indennità integrativa il cui importo, aggiunto al trattamento economico erogato dall'Istituto assicuratore, consenta di raggiungere il 100% della normale retribuzione netta dal 1° al 270° giorno.

Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri trattamenti aziendali o locali o comunque derivanti da norme generali in atto o future con conseguente assorbimento fino a concorrenza.

Il diritto a percepire il suddetto trattamento indennitario integrativo a carico dell'azienda è subordinato al riconoscimento della malattia da parte dell'Istituto assicuratore nonché alla presentazione dell'attestazione medica rilasciata al lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia.

È diritto dell'azienda rivalersi sulla retribuzione del lavoratore delle quote anticipate per conto dell'Istituto assicuratore, e correlativamente, per conto proprio, quando le quote stesse non siano, per qualsiasi causa, dovute dall'Istituto assicuratore medesimo.

Art. 63 - TRASFERIMENTI

Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni precedenti.

Il lavoratore che non accetti il trasferimento avrà diritto al trattamento di fine rapporto ed al preavviso. Qualora per i lavoratori di livello Q, 5° Super, 5° per il personale dipendente da monosale e multisale e di livello QA e QB per il personale dipendente da multiplex e megaplex, all'atto della assunzione, sia stato espressamente pattuito il diritto della azienda di disporre il trasferimento, o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per il personale in servizio, in tal caso il lavoratore che non accetta il trasferimento stesso viene considerato dimissionario.

Al lavoratore che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda.

È dovuta inoltre al lavoratore la diaria per giorni 15 nonché una diaria supplementare di giorni 4 per ogni familiare (considerando tali quelli riconosciuti agli effetti degli assegni familiari) che lo segue nel trasferimento.

Qualora, per effetto del trasferimento, il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 3 mesi di pigione.

Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto tempestivamente al lavoratore.

Al lavoratore che chieda il suo trasferimento non competono le indennità di cui sopra.

In riferimento alla disciplina sui trasferimenti di cui al presente articolo, le parti convengono che i trasferimenti individuali potranno essere disposti per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto al lavoratore e la comunicazione sarà preceduta da un preavviso non inferiore a 20 gg.

Dovranno tenersi in debito conto da parte aziendale le obiettive e comprovate ragioni che il lavoratore dovesse addurre contro il trasferimento.

La presente disciplina non si applica ai trasferimenti che vengono disposti nell'ambito del comune, fatte salve le regolamentazioni eventualmente concordate dalle parti a livello di singola impresa/ gruppo.

TABELLE ALLEGATE

Tabella A

Calcolo Maggiorazione Lavoro Domenicale

Monosale Multisale


Liv.

P.B.

Conting.

Totale

1 Ora

10%






Magg.






Su 1 ora

1

192,72

504,11

696,83

4,03

0,40

2

215,07

505,37

720,44

4,16

0,42

3

254,39

507,80

762,19

4,41

0,44

4

306,77

510,45

817,22

4,72

0,47

5

340,03

512,34

852,37

4,93

0,49

5S

356,54

513,34

869,88

5,03

0,50

Q

423,99

517,51

941,50

5,44

0,54

Multiplex


Liv.

P.B.

Conting.

Totale

1 ora

10%






Magg.






Su 1 ora

A

192,72

504,11

696,83

4,03

0,40

B

235,12

506,49

741,61

4,29

0,43

C

269,81

508,80

778,61

4,50

0,45

D

289,09

509,92

799,01

4,62

0,46

E

317,99

511,12

829,11

4,79

0,48

F

356,54

513,34

869,88

5,03

0,50

QB

423,99

517,51

941,50

5,44

0,54

QA

462,54

519,74

982,28

5,68

0,57

Tabella B

Aumenti Periodici di anzianità


Liv.


Mono e multisala


5% P.B.

Base

Importo




Fissa

1 Scatto

1

9,64

3,62

13,26

2

10,75

3,62

14,37

3

12,64

3,62

16,26

4

15,34

3,62

18,96

5

17,00

3,62

20,62

5S

17,83

3,62

21,45

Q

21,20

3,62

24,82



Liv.


Multiplex


5% P.B.

Base

importo




Fissa

1 scatto

A

9,64

3,62

13,26

B

11,76

3,62

15,38

C

13,49

3,62

17,11

D

14,45

3,62

18,07

E

15,90

3,62

19,52

F

17,83

3,62

21,45

QB

21,20

3,62

24,82

QA

23,13

3,62

26,75

Tabella C1

Tabella Trattenuta Sindacale dall’1.1.17 al 31.12.17


Liv.

Monosale Multisale



P.B.

Conting.

1° Aum.

Totale

1% Sind.




CCNL



1

192,72

504,11

18,87

715,70

7,16

2

215,07

505,37

21,13

741,57

7,42

3

254,39

507,80

24,91

787,10

7,87

4

306,77

510,45

30,00

847,22

8,47

5

340,03

512,34

33,21

885,58

8,86

5S

356,54

513,34

34,91

904,79

9,05

Q

423,99

517,51

41,51

983,01

9,83



Liv.

Multiplex



P.B.

Conting.

Aumento

Totale

1% Sind.




CCNL



A

192,72

504,11

18,87

715,70

7,16

B

235,12

506,49

23,02

764,63

7,65

C

269,81

508,80

26,42

805,03

8,05

D

289,09

509,92

28,30

827,31

8,27

E

317,99

511,12

31,13

860,24

8,60

F

356,54

513,34

34,91

904,79

9,05

QB

423,99

517,51

41,51

983,01

9,83

QA

462,54

519,74

45,28

1.027,56

10,28

Tabella C2

Tabella Trattenuta Sindacale dall’1.1.18 al 31.12.18



Liv.


Monosale Multisale


P.B.

Conting.

1° Aum.

2° Aum.

Totale

1% Sind.




CCNL

CCNL



1

192,72

504,11

18,87

18,87

734,57

7,35

2

215,07

505,37

21,13

21,13

762,70

7,63

3

254,39

507,80

24,91

24,91

812,01

8,12

4

306,77

510,45

30,00

30,00

877,22

8,77

5

340,03

512,34

33,21

33,21

918,79

9,19

5S

356,54

513,34

34,91

34,91

939,70

9,40

Q

423,99

517,51

41,51

41,51

1.024,52

10,25


Liv.

Multiplex



P.B.


Conting.

1° Aum.

2° Aum.

Totale

1% Sind.




CCNL

CCNL



A

192,72

504,11

18,87

18,87

734,57

7,35

B

235,12

506,49

23,02

23,02

787,65

7,88

C

269,81

508,80

26,42

26,42

831,45

8,31

D

289,09

509,92

28,30

28,30

855,61

8,56

E

317,99

511,12

31,13

31,13

891,37

8,91

F

356,54

513,34

34,91

34,91

939,70

9,40

QB

423,99

517,51

41,51

41,51

1.024,52

10,25

QA

462,54

519,74

45,28

45,28

1.072,84

10,73

Tabella C3

Tabella Trattenuta Sindacale dall’1.6.19 al 31.12.19


Liv.


Monosale Multisale


P.B.

Conting.

1° Aum.

2° Aum.

3° Aum.

Totale

1% Sind.




CCNL

CCNL

CCNL



1

192,72

504,11

18,87

18,87

15,72

750,29

7,50

2

215,07

505,37

21,13

21,13

17,61

780,31

7,80

3

254,39

507,80

24,91

24,91

20,75

832,76

8,33

4

306,77

510,45

30,00

30,00

25,00

902,22

9,02

5

340,03

512,34

33,21

33,21

27,67

946,46

9,46

5S

356,54

513,34

34,91

34,91

29,09

968,79

9,69

Q

423,99

517,51

41,51

41,51

34,59

1.059,11

10,59



Liv.


Multiplex


P.B.

Conting.

1° Aum.

2° Aum.

3° Aum.

totale

1% Sind.




CCNL

CCNL

CCNL



A

192,72

504,11

18,87

18,87

15,72

750,29

7,50

B

235,12

506,49

23,02

23,02

19,18

806,83

8,07

C

269,81

508,80

26,42

26,42

22,01

853,46

8,53

D

289,09

509,92

28,30

28,30

23,58

879,19

8,79

E

317,99

511,12

31,13

31,13

25,94

917,31

9,17

F

356,54

513,34

34,91

34,91

29,09

968,79

9,69

QB

423,99

517,51

41,51

41,51

34,59

1.059,11

10,59

QA

462,54

519,74

45,28

45,28

37,74

1.110,58

11,11

Tabella D

Tabella Trattenute mensili ASFORCINEMA

Monosala/Multisala



Liv.

P.B.

Conting.



PB + Co.

0,20%






1

192,72

504,11

696,83

1,39

2

215,07

505,37

720,44

1,44

3

254,39

507,80

762,19

1,52

4

306,77

510,45

817,22

1,63

5

340,03

512,34

852,37

1,70

5S

356,54

513,34

869,88

1,74

Q

423,99

517,51

941,50

1,88

Multiplex



Liv.

P.B.

Conting.

PB + Co.

0,20%






A

192,72

504,11

696,83

1,39

B

235,12

506,49

741,61

1,48

C

269,81

508,80

778,61

1,56

D

289,09

509,92

799,01

1,60

E

317,99

511,12

829,11

1,66

F

356,54

513,34

869,88

1,74

QB

423,99

517,51

941,50

1,88

QA

462,54

519,74

982,28

1,96

Tabella E1

TABELLE PAGA dall’1.1.17 “Monosale e Multisale”







ex III Super


ex IV

Super




Liv.

e Param.

1° Liv. 100

2° Liv. 112

3° Liv. 132

dal

1.4.14

4° Liv.

159

dal

1.4.14

5° Liv.

176

5° Liv. Super

185

6° Liv. Qua.

220


Minimo

Tabell. CCNL


1.022,20


1.084,43


1.188,38



1.328,49



1.417,19


1.463,04


1.644,96











minimo

1.022,20

1.084,43

1.188,38


1.328,49


1.417,19

1.463,04

1.644,96

Superminimo

non

riassorbibile





22,37



26,84




ai soli

dipendenti

in forza

al 31.3.14










Aumenti

retributivi










1 gennaio

2017










Aumento

minimo

tabellare


18,87


21,13


24,91




30,00



33,21


34,91


41,51

Lordo

dal 1.1.17


1.041,07


1.105,56


1.213,29


-


1.358,49


-


1.450,40


1.497,95


1.686,47











1 gennaio

2018










Aumento

minimo

tabellare


18,87


21,13


24,91



30,00



33,21


34,91


41,51

Lordo

dal 1.1.18


1.059,94


1.126,69


1.238,20


-


1.388,49


-


1.483,61


1.532,86


1.727,98











1 giugno

2019










Aumento

minimo

tabellare


15,72


17,61


20,75



25,00



27,67


29,09


34,59

Lordo

dal 1.6.19


1.075,66


1.144,30


1.258,95


-


1.413,49


-


1.511,28


1.561,95


1.762,57

Tabella E2

TABELLE PAGA “MULTIPLEX” dall’1.1.17



Liv.

e Param.

Liv. A

100)

Liv. B

122

Liv. C

140

Liv. D

150

Liv. E

165

Liv. F

185

Quadro B 220

Quadro A

240


minimo CCNL

1.022,20

1.136,30

1.230,02

1.281,92

1.359,31

1.463,04

1.644,96

1.748,73










minimo

1.022,20

1.136,30

1.230,02

1.281,92

1.359,31

1.463,04

1.644,96

1.748,73










aumenti

retributivi









1.1.17









aumento

minimo

tabellare


18,87


23,02


26,42


28,30


31,13


34,91


41,51


45,28

lordo

dal 1.1.17


1.041,07


1.159,32


1.256,44


1.310,22


1.390,44


1.497,95


1.686,47


1.794,01










1.1.18









aumento

minimo

tabellare


18,87


23,02


26,42


28,30


31,13


34,91


41,51


45,28

lordo

dal 1.1.18


1.059,94


1.182,34


1.282,86


1.338,52


1.421,57


1.532,86


1.727,98


1.839,29










1.6.19









aumento

minimo

tabellare


15,72


19,18


22,01


23,58


25,94


29,09


34,59


37,74

lordo

dal 1.6.19


1.075,66


1.201,52


1.304,87


1.362,10


1.447,51


1.561,95


1.762,57


1.877,03

STESURA FINALE DEL CCNL “ESERCIZI CINEMATOGRAFICI” 15 giugno 2016

Roma, 15 novembre 2017

AGIS

ANEC

ANEM

SLC-CGIL

FISTEL-CISL

UILCOM-UIL

ccnl dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali, 2017-2019 -

Data di inizio validità: → Non specificato
Data di fine validità: → Non specificato
Settore pubblico o privato: → 
Concluso da:
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