Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

DEL PERSONALE DELLE FABBRICERIE ADERENTI ALL’A.F.I.

Nuovo

In data 8 gennaio 2020 alle ore 12,30 in Pisa, presso la sede dell’Associazione delle Fabbricerie Italiane (AFI) sita in piazza Arcivescovado 1, ha avuto luogo l’incontro

tra

- l’AFI nelle persone, con delega dell’Associazione del 15 giugno

2018, di:

Pierfrancesco Pacini

Gianluca De Felice

Antonio Punzo

Flavio Galantucci

Lorenzo Luchetti

Luigi Pelliccia

e

le seguenti Organizzazioni sindacali rappresentate dalle seguenti persone:

FP-CGIL:

Federico Bozzanca

Alessandro Purificato

Paolo Camardella

Stefano Soni

Maurizio Cellesi

CISL-FP:

Luigi Salvatore Caracausi

Chiara Severino

Enzo Mastorci

Cinzia Ferrante

UIL-FPL:

Michelangelo Librandi

Daniele Ilari

Bruno Galante

Flavio Gambini

Al termine della riunione le Parti hanno sottoscritto il CCNL relativo al personale delle Fabbricerie aderenti all’AFI per il triennio 2018-2019-2020, il cui testo si allega al presente verbale.

ASSOCIAZIONE FABBRICERIE ITALIANE

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

DEL PERSONALE DELLE FABBRICERIE

Testo coordinato

Con riferimento a:

CCNL 2008 - 2011, Accordo di rinnovo per il triennio 2012-2014,

Accordo di rinnovo per il triennio 2015-2017

e Accordo di rinnovo per il triennio 2018-2020

Pisa, 8 gennaio 2020

INTRODUZIONE

La sottoscrizione del presente contratto tra l’Associazione delle Fabbricerie Italiane e le parti sindacali di FP-CGIL, CISL-FPS e UIL-FP conferma il ruolo centrale della contrattazione nazionale e di secondo livello nel settore delle Fabbricerie italiane.

Il metodo negoziale adottato in questi anni, partito con difficoltà dovute alla armonizzazione di diversi contratti applicati fino al momento della prima sottoscrizione 6 luglio 2007, si è sviluppato e consolidato con soddisfazione tra le Parti raggiungendo i seguenti risultati:

-sottoscrizione del CCNL per il quadriennio 2008-2011;

- Accordo economico/normativo per il biennio 2010-2011;

- rinnovo del CCNL per il triennio 2012-2014;

-Accordi in deroga/avvisi comuni in materia di attività stagionali e proroga dei contratti a tempo determinato;

-rinnovo del CCNL per il triennio 2015-2017;

-infine il rinnovo del triennio 2018-2020 che viene appena siglato.

Le Fabbricerie rappresentano ormai un punto di riferimento internazionale per la conservazione delle Cattedrali del nostro Paese e per questo le Parti, fin dall’inizio delle trattative, hanno inteso attribuire una forte identità di settore ad un’area che ha la necessità di esprimere una reale rappresentanza di categoria e che deve trovare un principio basilare nella stipula di un corpo normativo in grado di conferire a tutti gli stakeholders precisi riferimenti di gestione, oltre che puntuali strumenti di disciplina contrattuale coerenti con le necessità di crescita delle Fabbricerie e di conseguenza dei propri dipendenti, in una logica di stretta adesione per il raggiungimento della propria ‘mission’.

È infatti indiscutibile che la vita delle Fabbricerie sia fondata sull’elemento umano, a partire dall’impegno delle Deputazioni e del personale impiegato nei numerosi servizi erogati, e quindi è stato fondamentale per le Parti ribadire la centralità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma anche adeguarsi ai numerosi, e spesso tumultuosi, cambiamenti legislativi sopraggiunti in questi anni con l’applicazione di forme di lavoro flessibili, utilizzabili ovviamente nei limiti previsti e necessari a far fronte alle esigenze tipiche del settore.

Per questo un indubbio valore è stato quello di definire, da sempre, un assetto contrattuale che nascesse da un proficuo rapporto di approfondimento delle conoscenze e dei problemi di gestione che si potevano generare nelle complesse attività che le Fabbricerie svolgono per erogare i servizi rivolti alla collettività e per la conservazione dell’ingente patrimonio chiamati a sovraintendere.

In questo scenario le Parti concordano nel rinnovare le dinamiche di conoscenza del lavoro all’interno del settore per comprendere le trasformazioni, anche tecnologiche, alla base del sistema produttivo delle Fabbricerie per garantire quei percorsi formativi e di apprendimento necessari per essere professionalmente competitivi e per rispondere così ai necessari adeguamenti organizzativi del lavoro in relazione alle esigenze di crescita del personale, di flessibilità organizzativa e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Le Parti ribadiscono l’importanza del ruolo negoziale del livello aziendale. Anche per questo si è convenuto di inserire nel presente contratto una dichiarazione congiunta tra le Parti all’art. 82, che evidenzia la necessità, per i futuri rinnovi, di condurre una approfondita analisi sui flussi del salario accessorio al fine di poter consentire una sempre più consapevole valutazione delle necessità aziendali.

Le Parti sono inoltre consapevoli che il contratto si colloca in un momento di assoluta crisi economica nazionale e internazionale che quindi impone la necessità di rafforzare il sistema di welfare in quanto la modernizzazione del mercato del lavoro, per essere efficiente e pienamente operativa, richiede la piena e convinta adozione di modelli di relazioni tra azienda e lavoratori di tipo partecipativo e cooperativo. Per questo le Parti restano in attesa che si concluda l’analisi del tavolo tecnico appositamente coinvolto, e attualmente operativo, per la scelta del Fondo previdenziale, rinviando quindi ad apposita specifica sessione negoziale da tenersi entro il mese di dicembre 2020.

Le Parti si impegnano inoltre ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate e si impegnano ad operare eventuali modifiche e integrazioni alle discipline contenute nel presente CCNL che si rendessero necessarie a seguito di ulteriori interventi legislativi nell’arco di vigenza dello stesso.

Desidero ringraziare, per il complesso lavoro svolto, i componenti delle delegazioni (datoriali e sindacali) che hanno permesso di raggiungere questo importante accordo:

per l’Associazione delle Fabbricerie Italiane:

Gianluca De Felice, Antonio Punzo, Flavio Galantucci, Lorenzo Luchetti e Luigi Pelliccia

per le parti sindacali:

Luigi Salvatore Caracausi, Chiara Severino, Enzo Mastorci, Cinzia Ferrante, Federico Bozzanca, Alessandro Purificato, Paolo Camardella, Stefano Soni, Maurizio Cellesi, Michelangelo Librandi, Daniele Ilari, Bruno Galante e Flavio Gambini.

Pisa, 8 gennaio 2020

Il Presidente

Associazione Fabbricerie Italiane

dott. Pierfrancesco Pacini

PREMESSA

Il testo che segue è stato redatto innestando sul testo coordinato del CCNL 2014-2017 le modifiche concordate in esito anche al mutato quadro legislativo in materia di rapporto di lavoro.

Gli allegati ai contratti sono stati riportati in un’unica appendice nella quale, per completezza del quadro normativo, è stato inserito anche l’Avviso comune relativo ai contratti a tempo determinato e agli stagionali.

L’implementazione delle norme succedutesi nel tempo ha comportato una parziale revisione della numerazione degli articoli.

Titolo I - GENERALITÀ

Art. 1 - Durata, decorrenza e procedura di rinnovo contrattuale

1)

Il presente CCNL viene stipulato in applicazione degli Accordi interconfederali del 28 giugno e del 6 settembre 2011, esso ha durata triennale, sia per la parte normativa che per la parte economica, con decorrenza 1° gennaio 2018, salvo quanto previsto in singole norme, e scadenza 31 dicembre 2020 e sostituisce, nelle parti modificate, il precedente CCNL.

2)

Le proposte per il rinnovo del presente CCNL dovranno essere presentate, da parte delle OO.SS. firmatarie, in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative 3 mesi prima della scadenza.

3)

L’AFI, una volta ricevute per tempo le proposte di rinnovo, dovrà darne riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.

4)

Durante i 3 mesi antecedenti e il mese successivo alla scadenza del CCNL e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette in materia.

5)

Il presente CCNL si rinnova tacitamente di anno in anno qualora una delle Parti non ne dia formale disdetta in forma scritta almeno 3 mesi prima della prevista scadenza.

6)

Il contratto disdettato resta comunque in vigore sino alla applicazione di quello successivo.

7)

Le norme del presente contratto si considerano tra loro correlate e inscindibili e non cumulabili, neanche parzialmente, con quelle di altri CCNL.

8)

Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l’interpretazione autentica della norma.

Art. 2 - Copertura economica per vacanza contrattuale

1)

A condizione che siano stati rispettati tempi e procedure di cui ai commi precedenti, in caso di ritardato rinnovo del CCNL, dalla data di scadenza del contratto precedente, sarà erogata una copertura economica (elemento di anticipo sui futuri miglioramenti) pari ad € 15,00 per i primi 6 mesi e ulteriori € 20,00 per il periodo successivo.

2)

L’elemento di anticipo non incide sul complesso degli istituti contrattuali nazionali e aziendali, e non viene computato ai fini del TFR e dei trattamenti di quiescenza e sarà riassorbito dagli incrementi economici che saranno definiti per gli stipendi tabellari in sede di rinnovo.

Art. 3 - Indici inflattivi e parametri di riferimento

1)

Le parti stipulanti, in applicazione di quanto previsto dagli accordi interconfederali in essere, convengono di assumere, anche per il triennio 2017-2020, gli indici inflattivi dei prezzi al consumo, previsti dagli Organismi competenti, come elemento di riferimento per la rideterminazione dei minimi tabellari nelle misure e con le modalità temporali di cui alle tabelle A) e B) riportate in Appendice.

2)

La verifica per il recupero di eventuali scostamenti tra gli indici previsti e quelli realizzati nel triennio sarà effettuata dalle Parti entro il mese di giugno del 1° anno successivo a quello della scadenza del contratto.

Titolo II - ASSETTI CONTRATTUALI E RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 - Assetti contrattuali

1)

Le Parti ritengono che un dialogo costruttivo sia funzionale a creare un clima positivo di consenso, a capire le esigenze reciproche e a creare le premesse per scelte consapevoli e condivise.

2)

In questo senso le Parti ritengono opportuno consolidare e valorizzare l’esperienza maturata nelle precedenti tornate contrattuali definendo l’assetto contrattuale e di relazioni sindacali come specificato nei commi seguenti.

3)

Il sistema contrattuale di cui al presente Titolo intende dare attuazione ai principi ispiratori dei Protocolli interconfederali del 28/6/2011, del 31/5/2013 e del Testo Unico del 10/1/2014, le cui disposizioni anche non riprodotte si intendono qui integralmente richiamate. In modo particolare le Parti, come convenuto con Accordo interconfederale del 28/6/2011 ribadiscono che “è comune l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di 2° livello per cui vi è la necessità di promuovere l’effettività di garantire una maggiore certezza alle scelte operate d’intesa fra aziende e rappresentanze sindacali dei lavoratori”.

4)

Alla luce di quanto sopra, il sistema contrattuale prevede:

a) un contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)

b) un livello di contrattazione aziendale

4.1)

Il CCNL ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore. Alla contrattazione collettiva nazionale partecipano le Organizzazioni di categoria aderenti alle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente contratto.

Sono oggetto di contrattazione tutti i titoli e le tematiche del presente contratto con particolare riferimento a:

a) validità e ambito di applicazione del contratto

b) relazioni sindacali

c) diritti sindacali

d) attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro

e) norme comportamentali e disciplinari

f) classificazione del personale

g) orario di lavoro

h) permessi, aspettative e congedi

i) formazione professionale

j) trattamento economico

k) welfare contrattuale

l) criteri generali dei percorsi di crescita professionale

4.2)

Il contratto aziendale ha per oggetto le materie delegate in tutto o in parte dal CCNL o dalla Legge.

Sono oggetto di contrattazione a livello locale:

a)i trattamenti economici accessori legati a particolari condizioni di lavoro (indennità);

b)i criteri generali e modalità di ripartizione del premio di risultato, ove esistente;

c)i criteri per la formulazione di programmi annuali e pluriennali di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale;

d)i criteri e le modalità per l’esercizio del diritto allo studio;

e)le linee di indirizzo per la garanzia e per il miglioramento dell’ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza e per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili;

f)le pari opportunità per le finalità e con le modalità stabilite dalla legge;

g)i contingenti di personale per la garanzia dei servizi essenziali in occasione di scioperi;

h)le modalità applicative di attuazione della reperibilità, dei turni e delle altre articolazioni dell’orario di lavoro, ivi comprese eventuali durate settimanali differenziate dell’orario di lavoro;

i)modalità di gestione delle eccedenze del personale secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure prescritte dalla vigente normativa;

j)modalità applicative dei criteri relativi ai percorsi di crescita professionale dei dipendenti;

k)ulteriori misure di welfare.

4.3)

I contratti aziendali possono anche prevedere, modifiche di regolamentazioni disciplinate dal CCNL, relative alle materie cui al punto 4.2), degli orari, della prestazione lavorativa e della organizzazione del lavoro, prevedendo norme e/o articolazioni contrattuali volte ad adattare le normative vigenti alle esigenze di specifici contesti lavorativi.

4.4)

I soggetti di parte sindacale che partecipano alla contrattazione aziendale sono le RSU o, in loro assenza, le RSA e gli Organismi territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

4.5)

I contratti di 2° livello esplicano efficacia nei confronti di tutto il personale dipendente dell'Ente interessato, avuto riguardo a quanto previsto dal punto 4) dell’Accordo interconfederale del 28/6/2011 e del successivo Protocollo di intesa del 31/5/2013.

4.6)

A livello di Ente la rappresentatività di ciascuna O.S. sarà misurata secondo le procedure di cui alla parte I del Testo Unico in materia di misurazione della rappresentatività a livello nazionale ai fini della contrattazione nazionale di categoria.

4.7)

I contratti aziendali hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio della autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del CCNL.

4.8)

La contrattazione decentrata è attivata previa disdetta degli accordi in essere e presentazione della nuova piattaforma da inoltrarsi almeno 3 mesi prima della loro scadenza. Il contratto aziendale disdettato resta in vigore fino alla sottoscrizione del nuovo contratto.

4.9)

Le Parti fissano un incontro da effettuarsi entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta inoltrata.

4.10)

La trattativa si sviluppa nei successivi 30 giorni, concludendosi comunque entro 45 giorni dall’inizio della procedura.

4.11)

Decorso tale termine senza pervenire a un accordo, le Parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli, ferma restando l’impossibilità di applicare un contratto non sottoscritto.

Art. 5 - Relazioni sindacali

Le Parti ritengono inoltre indispensabile che il sistema di relazioni sindacali si articoli attraverso rapporti periodici a livello nazionale e locale. In particolare:

5.1) Livello nazionale

Le Parti, al fine di garantire l'informazione e la consultazione possono programmare incontri annuali su argomenti di rilevanza strategica per il settore e di interesse reciproco, ovvero a seguito di specifica richiesta di una delle parti firmatarie, riguardanti:

a)prospettive e andamento generale del settore

b) legislazione e ordinamento degli Enti

c)ricadute di ordine fiscale, legislativo e previdenziale

sul settore

d) mercato del lavoro e politiche formative

e) dinamiche del costo del lavoro

f) salute e sicurezza del lavoro

g) stato di applicazione del presente contratto

h) andamento occupazionale in termini quantitativi e qualitativi

5.2) Livello aziendale

Le Parti, al fine di garantire l’informazione e la consultazione programmano incontri periodici, con cadenza almeno annuale, ovvero a seguito di specifica richiesta di una delle parti firmatarie, su argomenti di notevole rilevanza e di interesse reciproco riguardanti:

a)prospettive e andamento generale dell’Ente;

b)linee generali di evoluzione della organizzazione dell’Ente e della occupazione anche con riferimento ai rapporti di lavoro atipici;

c)criteri e procedure per la valutazione e lo sviluppo professionale del personale;

d)obiettivi e piani generali di formazione e addestramento;

e)dinamiche del costo del lavoro, con riferimento alle politiche retributive e contributive;

f)situazione del personale maschile e femminile in tema di pari opportunità;

g)adozione e definizione dei turni, delle reperibilità e delle altre articolazioni dell’orario di lavoro connessi all’orario di servizio;

h)eventuali processi di ristrutturazione, riorganizzazione, esternalizzazioni e le conseguenti problematiche occupazionali anche con riferimento alla realizzazione di programmi formativi e delle riconversioni professionali;

i)qualità dei servizi erogati;

j)salute e sicurezza del lavoro;

k)articolazione degli orari dei servizi;

l)determinazione obiettivi e programmi per il miglioramento della efficienza ed efficacia dei servizi resi;

m)implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;

n)criteri e modalità relativi ai percorsi di carriera professionale dei dipendenti;

o)programmi di sviluppo occupazionale;

p)programmi di ristrutturazione connessi a scorpori e/o esternalizzazione di servizi;

q)piani di sviluppo della organizzazione dell'Ente e connessi piani/programmi formativi;

r)sviluppo professionale del personale;

s)pari opportunità;

t)criteri generali per la mobilità interna;

u)misure per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

In preparazione dei suddetti incontri gli Enti forniscono alla RSU o, in loro assenza, alle RSA e alle strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL i documenti e i dati inerenti agli specifici argomenti oggetto degli incontri programmati.

Titolo III - DIRITTI SINDACALI

Art. 6 - Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro

1)

Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono le RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie), costituite secondo quanto previsto nella parte II del Testo Unico sulla rappresentanza sindacale dei 10/1/2014, e le RSA.

2)

Le elezioni delle RSU avvengono entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL; successivamente si rinnovano ogni 36 mesi.

3)

Nelle more della prima elezione delle RSU rimangono in carica le attuali rappresentanze sindacali.

Art. 7 - Assemblea sui posti di lavoro

1)

I dipendenti hanno diritto di riunirsi durante l’orario di lavoro in assemblee sindacali nei limiti di 12 ore annue senza decurtazione della retribuzione.

2)

L’Ente dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee.

3)

Della convocazione della riunione deve essere data alla Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore.

4)

Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione entro i termini suddetti, dirigenti esterni dei sindacati firmatari del presente contratto.

5)

Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede di Ente tenendo conto della esigenza di garantire in ogni caso la funzionalità dei servizi, in considerazione delle sue finalità e altresì assicurando la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature.

6)

Nei servizi articolati su turni le assemblee del personale si terranno di norma a inizio o a fine turno.

Art. 8 - Permessi per cariche sindacali

1)

I dipendenti che risultino, su dichiarazione della O.S. di appartenenza, componenti dei Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle OO.SS. stipulanti il presente contratto, nella misura di 1 per ogni O.S. stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli Organismi suddetti, nei limiti di un monte ore complessivo pari a 60 minuti per ogni dipendente in forza presso l’Ente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di fruizione.

2)

La ripartizione tra le OO.SS. avverrà in proporzione della loro rappresentatività accertata in esito alla misurazione di cui al comma 4.6) dell’art. 4.

3)

I dirigenti sindacali di cui al comma 1) hanno inoltre diritto a 8 giorni di permessi all’anno non retribuiti.

4)

I dipendenti che intendono esercitare il diritto di cui al presente articolo devono dare comunicazione scritta all’Ente di norma 3 giorni prima tramite i competenti Organismi delle rispettive OO.SS.

Art. 9 - Permessi per i componenti della RSU

1)

Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni i componenti della RSU possono disporre di permessi retribuiti per un monte ore annuo pari a 30 minuti per dipendente in forza presso l’Ente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di fruizione.

2)

I tempi relativi agli incontri sindacali su convocazione dell’Ente non sono computati ai fini del suddetto monte ore.

3)

La richiesta dei permessi di cui sopra deve essere effettuata per iscritto dalla RSU alla Direzione dell’Ente, con un preavviso di 24 ore, indicando il nominativo del beneficiario.

4)

La fruizione dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell’attività Ente.

Art. 10 - Contributi sindacali

1)

I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore della propria O.S., firmataria del presente contratto, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti Organi statutari.

2)

La delega ha validità dal 1° giorno del mese successivo a quello del rilascio; la revoca della delega deve essere inoltrata in forma scritta all’Ente e alla O.S. interessata e ha efficacia dal mese successivo alla sua presentazione.

3)

Le trattenute mensili operate dai singoli Enti devono essere operate sulle retribuzioni dei dipendenti sulla base delle deleghe ricevute e sono versate entro il giorno 10 del mese successivo alle stesse, secondo le modalità comunicate dalle OO.SS. con accompagnamento di distinta nominativa.

4)

Gli Enti sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle OO.SS.

Art. 11 - Albi per comunicati e stampa sindacale

1)

L’Ente mette a disposizione delle RSA aziendali, dei sindacati territoriali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto e della RSU, in luoghi accessibili a tutti, albi per l’affissione dei comunicati e delle pubblicazioni, relative a materia d’interesse sindacale e del lavoro.

2)

Copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contestualmente consegnate alla Direzione dell’Ente.

3)

Al fine di facilitare il flusso di informazioni e comunicazioni di natura sindacale, le Parti convengono sulla opportunità di creare, ove ne esistano le condizioni, una bacheca elettronica, il cui utilizzo (accesso, inserimento etc.) sarà oggetto di regolamentazione in sede di confronto tra le Parti a livello locale.

Art. 12 - Locali per le rappresentanze sindacali

1)

Gli Enti con più di 15 dipendenti, di norma, mettono a disposizione della RSU o della RSA un locale idoneo per la loro attività.

2)

Gli Enti con un numero di dipendenti inferiore metteranno a disposizione, di volta in volta, un idoneo locale per la normale attività della RSU o delle RSA.

Art. 13 - Regolamentazione del diritto di sciopero

1)

Prima della proclamazione dello sciopero, a livello locale o nazionale, le Parti, nelle rispettive sedi di competenza, esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione. In caso di mancato accordo le Parti, al fine di dirimere il conflitto, possono richiedere rispettivamente l’intervento del Prefetto del capoluogo di provincia o del Ministero del Lavoro. L’esito del tentativo di conciliazione deve essere formalizzato in apposito verbale.

2)

Le strutture sindacali che proclamano azioni di sciopero sono tenute a darne comunicazione agli Enti con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando la durata, le modalità e le motivazioni della astensione dal lavoro.

3)

In caso di revoca, sospensione o rinvio di uno sciopero le strutture sindacali devono darne tempestiva comunicazione agli Enti.

4)

Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:

a) dal 10 al 20 agosto

b) dal 23 dicembre al 7 gennaio

c) dal giovedì precedente la Pasqua al martedì successivo

d) nella ricorrenza del S. Patrono locale

5)

Le astensioni dal lavoro di durata inferiore alla giornata di lavoro sono effettuate all’inizio o al termine di ogni singolo turno, secondo l’articolazione dell’orario previsto nell’ambito delle unità organizzative, in modo da contenere al minimo possibile i disagi per l’utenza.

6)

In concomitanza con giornate di sciopero, proclamato a livello nazionale o locale, le Parti individuano le seguenti tipologie di prestazioni indispensabili da garantire, convenendo che a tal fine a livello di Ente saranno definiti criteri, modalità e contingenti di personale coinvolto:

a) vigilanza e sorveglianza delle Opere monumentali

b) gestione e controllo degli impianti convenzionali

c) gestione e controllo degli impianti di sicurezza

d) regolare svolgimento dei servizi liturgici

Titolo IV - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 14 - Contratto individuale di lavoro

1)

L’assunzione del personale avviene nella osservanza delle leggi vigenti in materia di rapporto di lavoro di diritto privato.

2)

Il contratto individuale di lavoro deve risultare da atto scritto, dello stesso copia autentica dovrà essere fornita al dipendente, e deve contenere le seguenti indicazioni:

a)identità delle Parti;

b) la tipologia e inizio del rapporto di lavoro;

c) il termine finale in caso di rapporto a tempo determinato;

d) luogo o luoghi di lavoro;

e) data di assunzione;

f) durata del periodo di prova;

g)qualifica, inquadramento e livello retributivo iniziale in base a quanto previsto dal presente contratto;

h)articolazione dell’orario di lavoro nel caso di assunzione a tempo parziale.

Art. 15 - Documenti di assunzione

1)

All’atto della assunzione il dipendente è tenuto a presentare i seguenti documenti:

a)codice fiscale;

b) carta d’identità o documento equipollente;

c) titolo di studio o professionale in relazione alla qualifica;

d)certificato penale e dei carichi pendenti di data non anteriore a 3 mesi;

e)certificato di idoneità fisica secondo le disposizioni di legge vigenti;

f) certificato di stato di famiglia;

g) certificato di residenza anagrafica;

h) eventuali certificati di servizio prestati in precedenza;

i) certificato di cittadinanza dei Paesi della UE;

j) permesso di soggiorno, se necessario.

2)

La documentazione deve risultare di data non anteriore a 3 mesi.

3)

Il dipendente è tenuto a comunicare l’eventuale domicilio, ove questo sia diverso dalla residenza, e a certificare tempestivamente ogni successiva variazione di residenza e/o domicilio.

4)

Il dipendente, all’atto della assunzione, rilascerà autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96.

Art. 16 - Periodo di prova

1)

L’assunzione in servizio avviene dopo un periodo di prova non superiore a 3 mesi per l’inquadramento fino all’area B), e a 6 mesi per gli inquadramenti superiori; la valutazione del dipendente in prova deve essere effettuata superata almeno la metà del periodo di prova.

2)

Durante il periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso e senza alcuna motivazione.

3)

In tal caso, ovvero alla fine dello stesso, al dipendente spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie, delle mensilità aggiuntive e il TFR maturato.

4)

Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella fissata contrattualmente per l’inquadramento stabilito per il dipendente interessato.

5)

Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, non dovuta a causa di servizio, il dipendente sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro 180 giorni; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti.

6)

Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta dello stesso, il dipendente si intenderà confermato in servizio a tempo indeterminato.

Forme di lavoro flessibili

Art. 17 – Principi

1)

Premesso che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato costituisce la forma comune del rapporto di lavoro per il mantenimento e lo sviluppo delle competenze professionali indispensabili per la realizzazione dei compiti statutari degli Enti, gli stessi potranno fare ricorso a prestazioni di lavoro flessibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e come definito e regolamentato dal presente contratto.

2)

Le Parti con le modifiche apportate agli articoli relativi alle forme di lavoro flessibili intendono adeguare la normativa contrattuale alle recenti modifiche intervenute in materia per via legislativa, e comunque, per quanto non disciplinato dal presente contratto, si farà riferimento alla disciplina legale e, in particolare, al D.lgs. 81/2015 e al D.L. 87/2018 convertito dalla legge 96/2018.

Art. 18 - Lavoro a tempo parziale

1)

Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 32, comma 6), lett. a) del presente contratto.

2)

Il contratto di lavoro a tempo parziale, stipulato in forma scritta ai fini della prova, deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.

3)

In presenza di articolazione di lavoro in turni, l'indicazione di cui al comma 2) può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro.

4)

Gli Enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:

a)assunzione, nell’ambito della programmazione dei propri fabbisogni di personale;

b)trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati.

4 bis)

Il numero dei rapporti a tempo parziale, negli enti con più di 15 dipendenti, non può superare il 30% del personale con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Tale limite può essere elevato al 40% in presenza di richieste motivate con gravi situazioni familiari.

5)

Il rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:

a)il periodo di prova (per i nuovi assunti);

b)la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità;

c)il trattamento economico e normativo.

6)

Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:

a)volontarietà di entrambe le Parti (in caso di trasformazione);

b)reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze degli Enti e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, fermo restando la volontarietà delle Parti;

c)priorità di passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei dipendenti già in forza e che ne facciano richiesta, rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;

d)applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la misura del rapporto stesso;

e)volontarietà delle Parti in caso di modifiche della articolazione dell'orario di lavoro.

7)

In relazione ai processi di trasformazione dei part-time in full-time e viceversa gli Enti valuteranno le singole richieste con riferimento a quanto previsto all’art. 8 del D.lgs. 81/2015.

8)

In particolare gli Enti daranno corso, entro 15 giorni dalla richiesta, alla trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time in sostituzione del congedo parentale, che potrà essere avanzata una sola volta, limitatamente alla frazione di congedo non fruito e con una riduzione dell’orario non superiore al 50%.

9)

In applicazione di quanto previsto dall’art. 6 del D.lgs. 81/2015 all’atto della stipula del contratto, o successivamente nel corso del suo svolgimento, le Parti, con specifico atto scritto, potranno concordare clausole relative alla possibilità di:

a) variare la collocazione temporale della prestazione

b) variare in aumento la durata della stessa

10)

L’atto sottoscritto dalle Parti dovrà contenere l’obbligo da parte dell’Ente di comunicare al lavoratore con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi la disposizione di modifica della prestazione.

11)

La misura di aumento della prestazione in ogni caso non potrà essere superiore al 25% della prestazione pattuita nel contratto individuale di lavoro e, comunque entro i limiti dell’orario ordinario previsto dal CCNL.

12)

Il lavoratore, a seguito di insorgere di problemi medico/clinici e/o di ordine familiare, e comunque nei casi previsti dall’ art. 8 del D.lgs. 81/2015, ha il diritto di richiedere la revoca ovvero la modifica delle clausole, mediante comunicazione scritta, da inviare all’Ente almeno 5 giorni prima, che contenga anche le motivazioni della richiesta.

13)

Il trattamento economico del personale in regime di part-time è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa Area e alla stessa fascia retributiva.

14)

I dipendenti in regime di part-time orizzontale hanno diritto a un numero di giorni di ferie pari a quello che spetta ai dipendenti a tempo pieno. I dipendenti, invece, che adottano la modalità del part-time verticale o ciclico, o la modalità del part-time week-end, hanno diritto a un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno.

15)

Per l’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, considerando le peculiarità del rapporto di lavoro qui disciplinato con riferimento alla durata e alle modalità di svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a tempo pieno.

16)

I posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale vengono prioritariamente coperti sulla base delle richieste presentate dal personale in servizio di pari profilo. Gli stessi possono chiedere di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, sempre che esistono condizioni di impiego che consentono la trasformazione.

Art. 19 - Lavoro supplementare/straordinario in regime

di tempo parziale

1)

Le prestazioni di lavoro supplementare/straordinario eventualmente richieste ed effettuate, ad eccezione di quelle rientranti nelle clausole di cui all’art. 18, saranno retribuite in relazione alla tipologia di prestazione oraria effettuata (diurna, notturna, festiva) con le relative maggiorazioni.

Art. 20 - Prestazioni di lavoro in somministrazione

a tempo determinato

1)

Gli Enti possono stipulare, per esigenze temporanee, contratti per prestazioni di lavoro temporaneo, secondo la disciplina di legge vigente, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni non fronteggiabili con il personale in servizio.

I contratti di fornitura di lavoro temporaneo possono essere stipulati per le seguenti ipotesi:

a)per qualifiche non previste dall’organico dell’Ente e comunque non riconducibili all’area E);

b)nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, con diritto alla conservazione del posto (con esclusione di quelli assenti perché esercitano il diritto di sciopero e fatti salvi i divieti stabili dalla legge);

c)nei casi di punte di più intensa attività, cui non si possa far fronte con il personale in servizio;

d)per l’esecuzione di particolari lavori che per la loro specificità richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle del personale in servizio.

Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei limiti di durata e di obbligo di causale previsti per la stipula dei contratti a tempo determinato.

I prestatori di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie specificate ai punti a), c) e d) non potranno superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l’Ente, arrotondato, in caso di frazioni, alla unità superiore.

Negli Enti con meno di 15 dipendenti il tetto di cui sopra è elevato al 20%, fermo restando il limite del 30% comprensivo dei contratti a tempo determinato.

2)

I prestatori di lavoro temporaneo, qualora partecipino a programmi o progetti che prevedono l’erogazione di compensi aggiuntivi hanno titolo a partecipare alla erogazione dei connessi trattamenti. La contrattazione integrativa decentrata definisce casi, condizioni, criteri e modalità per la determinazione e corresponsione dei suddetti trattamenti accessori.

3)

Gli Enti sono tenuti, nei riguardi dei prestatori di lavoro temporaneo ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dalla normativa vigente, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi alla attività lavorativa in cui saranno impegnati.

4)

I prestatori di lavoro temporaneo hanno diritto di esercitare presso gli Enti utilizzatori i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.

5)

In presenza di fatti disciplinarmente rilevanti da contestare al prestatore di lavoro temporaneo l’Ente comunica tempestivamente alla impresa fornitrice, titolare del potere disciplinare, le circostanze di fatto da contestare ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300/1970.

6)

Gli Enti provvedono alla preventiva informazione alle RSU, o alle OO.SS. aziendali, sul numero, sui motivi, sul contenuto, sulla durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi.

7)

Alla fine di ciascun anno gli Enti forniscono ai soggetti sindacali di cui sopra tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto delle percentuali fissate dal comma 1).

8)

I periodi di lavoro temporaneo concorrono alla determinazione del limite complessivo di 24 mesi per i rapporti a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni equivalenti.

9)

In conformità alle vigenti disposizioni di legge è fatto divieto agli Enti di attivare rapporti per l’assunzione di personale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Art. 21 - Disciplina del Contratto Formativo Professionalizzante

(Apprendistato professionalizzante)

La disciplina del contratto di formazione professionalizzante è riportata in Appendice.

Art. 22 - Disciplina del rapporto a tempo determinato

1) Utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato

a)

Al contratto di lavoro può essere apposto un termine di durata non superiore ai 12 mesi.

b)

Il contratto può avere una durata superiore, non eccedente comunque i 24 mesi, purché sorretto da specifica causale giustificatrice.

c)

Il primo contratto, la cui durata non superi i 12 mesi, non necessita dell’apposizione della causale.

d)

Sono possibili rinnovi o proroghe del contratto con lo stesso lavoratore per le stesse mansioni solo con l’apposizione di una delle seguenti causali:

-esigenze temporanee e oggettive, estranee all’attività ordinaria;

- esigenze sostitutive di altri dipendenti;

- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

Il limite dei 24 mesi è comprensivo di tutti i rapporti, anche prorogati, e dei contratti di somministrazione a tempo determinato nei quali il lavoratore è stato utilizzato.

2) Limite massimo, reiterazione dei contratti e proroghe

2.1)

Il limite complessivo per i rapporti a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni della stessa area e dello stesso profilo è di 24 mesi ivi compresi i periodi di somministrazione a tempo determinato intercorsi tra gli stessi soggetti e per le medesime mansioni; un ulteriore contratto, della durata massima di 12 mesi è stipulabile tra gli stessi soggetti in sede protetta presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, fatto salvo l’obbligo della causale giustificatrice.

2.2)

Il limite dei 24 mesi non trova applicazione nei confronti delle attività stagionali già individuate nell’avviso comune del settore stipulato in data 18/4/2011 e che si intende integralmente qui richiamato ai sensi del comma 2) dell’art. 21 del D.lgs. 81/2015.

Il termine del contratto può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, e sempre che la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi, fino ad un massimo di 4 volte.

3) Termini di intervallo

3.1)

Tra la successione di due contratti a termine i periodi di intervallo minimo dovranno essere rispettivamente di 10 giorni per i contratti fino a 6 mesi e di 20 giorni per quelli oltre i 6 mesi.

3.2)

Le Parti convengono sulla assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a termine effettuate per ragioni di carattere sostitutivo (a mero titolo esemplificativo, lavoratrici in maternità, ferie, malattia etc.) e per lavoratori impiegati nelle attività stagionali.

4) Limiti numerici

4.1)

Il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio, fermo restando il limite del 20% relativo ai tempi determinati. Il limite non opera per le assunzioni effettuate per attività stagionali di cui all'avviso comune riportato in Appendice.

4.2)

Nel computo non si tiene conto dei rapporti di lavoro a termine stipulati per ragioni sostitutive.

4.3)

Sono comunque esclusi dal limite percentuale gli Enti con meno di 10 dipendenti.

4.4)

I contratti stipulati per:

- avvio di una nuova attività

- introduzione di nuove tecnologie

- implementazione di un rilevante cambiamento organizzativo

e gestionale,

devono essere contenuti nel limite del 6% dei dipendenti a tempo indeterminato.

5) Diritto di precedenza

5.1)

I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato ai sensi nell’avviso comune sottoscritto in data 18/4/2011 in tema di stagionalità hanno diritto di precedenza ai sensi del comma 3) dell’art. 24 del D.lgs. 81/2015 rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali con la medesima qualifica e mansioni.

Il diritto può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà al datore di lavoro entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto individuale di lavoro e si estingue una volta trascorso 1 anno dalla data di cessazione del rapporto.

5.2)

Ai sensi del comma 1) dell’art. 24 del D.lgs. 81/2015 è riconosciuto al lavoratore che, nella esecuzione di uno o più contratti a termine presso lo stesso Ente abbia prestato con contratto a tempo determinato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dall’Ente entro i successivi 12 mesi con riferimento alla qualifica e alle mansioni già espletate.

5.3)

Tale diritto, che deve essere espressamente richiamato nel contratto individuale di lavoro, si esercita mediante richiesta scritta che dovrà essere avanzata all’Ente entro il termine di 6 mesi dalla data di cessazione del contratto a tempo determinato e si estingue entro 1 anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Qualora durante l’esecuzione di un contratto a tempo determinato la lavoratrice venga collocata in congedo per maternità, il periodo di congedo concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile ad esercitare il diritto di precedenza di cui al comma 5.2).

6) Trattamento economico e normativo

6.1)

Al personale assunto a tempo determinato viene applicato il medesimo trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto e dagli accordi aziendali per il personale a tempo indeterminato in proporzione alla durata della prestazione lavorativa.

Art. 23 - Disciplina del rapporto Collaborazione

In esito alla attuazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 2), lett. a) del D.lgs. 81/2015, le Parti hanno inteso disciplinare la materia con separato accordo che viene allegato in Appendice al presente contratto e di cui costituisce parte integrante.

Art. 24 - Lavoro intermittente

Dichiarazione a verbale di parte datoriale

Il lavoro intermittente (o a chiamata) non è stato disciplinato con il presente contratto, tuttavia le Fabbricerie Associate potranno comunque utilizzarlo in base agli artt. 13 - 18 del D.lgs.81/2015 secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi aziendali.

Art. 25 - Contratto di lavoro agile (smart working)

Premessa

Allo scopo di coniugare produttività e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, in applicazione della recente disciplina legislativa in materia, le Parti convengono sulla opportunità di promuovere una nuova modalità flessibile di rapporto di lavoro subordinato, denominato lavoro agile (smart working).

Definizione e caratteristiche

1)

Per lavoro agile si intenda la prestazione lavorativa subordinata che viene eseguita in parte all’interno dei locali dell’Ente e in parte all’esterno.

2)

La prestazione all’esterno dell’Ente può essere resa con o senza l’utilizzo di strumenti tecnologici e senza postazione fissa.

3)

La prestazione di lavoro resa in regime di lavoro agile si attiva esclusivamente su base volontaria, su richiesta degli interessati.

4)

È prerogativa esclusiva degli Enti valutare la sussistenza delle condizioni per l’attivazione e l’accoglimento della richiesta.

5)

L’accordo tra l’Ente e il dipendente per l’accesso al contratto di lavoro agile dovrà contenere la disciplina dell’esercizio del potere direttivo e di controllo da parte dell’Ente, le modalità di svolgimento delle prestazioni fuori sede, le modalità di utilizzo degli eventuali strumenti tecnologici di proprietà dell’Ente e tutte le misure idonee e necessarie a garantire la protezione dei dati.

6)

Nell’accordo dovranno altresì essere indicate tutte le misure necessarie alla tutela della salute e della sicurezza.

7)

Il dipendente in regime di lavoro agile ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo analogo a quello applicato ai dipendenti che svolgono le stesse mansioni esclusivamente all’interno dell’Ente.

8)

La contrattazione di Ente potrà definire criteri che determinino condizioni di priorità per l’accesso al lavoro agile, oltre che individuare ulteriori previsioni che possono agevolare l’utilizzo e l’accesso al lavoro agile.

9)

In ogni caso l’Ente riconosce priorità alle richieste di attivazione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3) della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Titolo V - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 26 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse

1)

Il dipendente ha diritto all’esercizio delle mansioni per le quali è stato assunto o a mansioni equivalenti a norma dell’art. 13 della legge n. 300 del 20/05/1970.

2)

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, che debbono risultare da atto scritto, il dipendente ha diritto al trattamento corrispondente alla attività svolta e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di 3 mesi consecutivi.

3)

Al dipendente chiamato a svolgere mansioni inerenti all’Area superiore alla sua deve essere corrisposta in ogni caso, e per tutta la durata della sua applicazione, una retribuzione maggiorata della differenza economica tra l’Area superiore medesima e quella dell’Area e della fascia di inquadramento, nonché delle differenze afferenti ai restanti istituti contrattuali.

Art. 27 - Passaggio all’Area professionale superiore

1)

Qualora il dipendente all’atto del passaggio a un’Area superiore percepisca una retribuzione superiore al minimo tabellare della nuova Area, mantiene la relativa eccedenza come assegno riassorbibile con le future progressioni economiche.

Art. 28 - Passaggio ad altra mansione per inidoneità fisica

1)

Fatta salva l’inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, quando le competenti autorità sanitarie riconoscano il dipendente fisicamente inidoneo in via permanente all’espletamento delle mansioni inerenti al proprio inquadramento, l’Ente - dietro richiesta del dipendente e nell’ambito delle proprie facoltà - esperirà ogni utile tentativo per il suo recupero in mansioni diverse da quelle proprie dell’inquadramento ricoperto.

Art. 29 - Orario di lavoro

1)

L’orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 36 ore.

2)

Gli Enti aventi un orario ordinario settimanale superiore a quello definito al comma 1) adegueranno lo stesso secondo gli accordi in ambito locale, definiti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto. L’adeguamento avverrà comunque entro la scadenza del presente contratto.

3)

Resta convenuto che le riduzioni di orario di cui sopra assorbono, sino a concorrenza, i trattamenti contrattuali precedenti in materia di permessi annui derivanti da riduzioni di orario.

4)

La durata massima dell’orario di lavoro giornaliero, a qualsiasi titolo prestato, non può superare le 10 ore.

5)

Nelle more della completa attuazione della riduzione, le ore eccedenti le 36 ore e fino alla 40a verranno retribuite come lavoro supplementare.

6)

Date le particolari esigenze di servizio degli Enti, per le quali si richiede l’apertura al pubblico e la disponibilità del servizio nell’arco della intera settimana, ivi compresi domeniche e giorni festivi, e in orari prolungati durante la giornata, possono inoltre adottarsi, in ciascun Ente, le seguenti tipologie di orari funzionali ad assicurare il servizio:

a) Orario standard

È quello effettuato con 36 ore settimanali, con eventuale flessibilità d’inizio e fine orario di lavoro, distribuite su 6 giorni a settimana in modo continuato o su 5 giorni con intervallo.

b) Orario in turno

Si considera lavoro in turno quello prestato in modo programmato, ciclico e avvicendato nell’ambito dei giorni in cui si articola l’espletamento del servizio, ivi incluse, le domeniche e i giorni festivi.

c) Orario plurisettimanale

È quello effettuato in particolari periodi dell’anno o in corrispondenza di alcune manifestazioni culturali, turistiche o di eventi straordinari e comporta il superamento dell’orario medio settimanale fino a un massimo di 48 ore settimanali con corrispondente programmazione di riduzione in altro periodo dell’anno.

Durante l’effettuazione dell’orario plurisettimanale, nei periodi di superamento dell’orario medio settimanale, non si ha diritto a compenso per lavoro straordinario fino all’orario giornaliero programmato e, sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario medio settimanale, ai dipendenti è corrisposta sempre la retribuzione relativa al normale orario medio contrattuale.

d) Orario con sospensione annuale

Si considera lavoro con sospensione della attività nell’arco dell’anno quello effettuato in periodi ciclici, su base annua, con fasi temporali settimanali e/o mensili di sospensione di attività e fasi di maggior orario settimanale, fermo restando il massimo di 48 ore settimanali.

I dipendenti interessati a questa tipologia d’orario ricevono in ogni caso sempre la retribuzione individuale mensile normale.

7)

Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 36 ore settimanali non potrà superare le 16 settimane consecutive, fermo restando il diritto al riposo settimanale. Il numero di 16 settimane può essere elevato fino ad un massimo di 18 settimane a fronte di orari di servizio configurati in base a ragioni obiettive legate ai flussi turistici.

7 bis)

La scelta della tipologia di orario operata dall’Ente deve rispondere a criteri di economicità e di funzionalità dei servizi.

8)

All’interno dello stesso Ente, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell’orario di lavoro secondo le esigenze dei servizi.

9)

L’articolazione degli orari di lavoro sarà oggetto di confronto a livello di Ente con le rappresentanze sindacali al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le necessità dei dipendenti.

10)

Gli Enti procedono all’accertamento dell’osservanza dell’orario di lavoro con l’ausilio di strumenti automatici.

Art. 30 - Banca delle ore

1)

Al fine di consentire ai dipendenti di fruire della trasformazione delle ore di lavoro supplementare e straordinario come permessi compensativi, è istituita la Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun dipendente, fermo restando il pagamento delle maggiorazioni dovute.

2)

Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro supplementare e straordinario, da utilizzarsi come permessi compensativi.

3)

L’utilizzo dei riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata e al numero degli interessati, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.

4)

Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.

Art. 31 - Riposo settimanale

1)

Ogni dipendente ha diritto al riposo settimanale di 24 ore consecutive, normalmente coincidente con la domenica.

2)

Negli ambiti di lavoro in cui vengono erogate prestazioni anche nei giorni di domenica, il riposo settimanale sarà fruito in altro giorno della settimana e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione, fatta eccezione per le competenze contrattuali spettanti per il lavoro festivo effettuato.

3)

Il giorno di riposo settimanale è considerato festivo a tutti gli effetti.

Art. 32 - Lavoro ordinario festivo e notturno

1)

Si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all’art. 36 e nelle giornate programmate con riposo settimanale.

2)

Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22 e le ore 6.

3)

Nel caso di lavoro ordinario festivo o notturno è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria in atto nella misura del 20%.

4)

Nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria in atto nella misura del 30%.

5)

Per la determinazione della retribuzione oraria agli effetti delle maggiorazioni di cui sopra, la retribuzione mensile di cui all’art. 72, comma 2), lett. a), viene divisa per 156.

Art. 33 - Lavoro supplementare e straordinario diurno,

festivo e notturno

1)

Il lavoro supplementare non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro, fatta eccezione per gli Enti di cui all’art. 29, comma 2).

2)

Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.

3)

È considerato lavoro supplementare:

a)per il personale che fruisce dell’orario standard: quello effettuato oltre le 36 ore settimanali e fino alla 40a ora di servizio effettivo settimanale;

b)per il personale che fruisce delle diverse fattispecie di orari programmati: quello che decorre dalla prima ora successiva all’orario programmato e fino a concorrenza delle 4 ore settimanali.

4)

È considerato lavoro straordinario:

a)per il personale che fruisce dell’orario standard: quello effettuato oltre le 40 ore settimanali;

b)per il personale che fruisce delle diverse fattispecie di orari programmati: quello che decorre dalla quinta ora successiva all’orario programmato.

5)

Il tetto annuo di ore straordinarie non può superare di norma le 180 ore annue per dipendente.

6)

Il lavoro straordinario oltre il tetto annuo di 180 e fino a 240 ore per una aliquota non superiore al 10% del personale dipendente, ove richiesto, sarà utilizzato per comprovate e motivate esigenze di servizio.

7)

Il lavoro straordinario può, a richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo, da recuperare comunque entro il mese successivo, salvo richiesta di accantonamento nella banca delle ore.

8)

La trasformazione del lavoro straordinario in riposi sostitutivi comporta comunque la corresponsione delle maggiorazioni previste e dell’eventuale indennità di turno.

9)

Il lavoro supplementare diurno è compensato con una maggiorazione del 15% della quota oraria della retribuzione.

10)

Il lavoro straordinario diurno è compensato con una maggiorazione del 20% della quota oraria della retribuzione.

11)

Il lavoro supplementare e straordinario prestato in orario notturno o nei giorni festivi, è compensato con una maggiorazione del 30% della quota oraria della retribuzione.

12)

Il lavoro supplementare e/o straordinario prestato in orario notturno nei giorni festivi è compensato con una maggiorazione del 50% della quota oraria della retribuzione.

Art. 34 - Lavoro in turno

1)

Gli Enti, in relazione alle proprie esigenze, possono istituire turni giornalieri di lavoro in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.

2)

Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.

3)

Le prestazioni lavorative svolte in turnazione devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell’Ente.

4)

I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le ore 22 e le 6 del mattino.

5)

Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:

a)turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione oraria in atto;

b)turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione oraria in atto;

c)turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione oraria in atto.

6)

Nei casi di sostituzione di dipendenti addetti ai rumi avvicendati da parte di dipendenti non addetti a tali turni, le indennità di cui sopra vengono corrisposte secondo la stessa modalità a prestazione effettiva.

7)

Le Parti convengono che, ove possibile, la copertura del turno per mancato cambio avvenga con il prolungamento del turno e con corrispondente entrata in turno anticipata del turnista subentrante entro i limiti della prestazione massima giornaliera.

8)

La contrattazione aziendale procederà alla individuazione e alla regolamentazione delle prestazioni lavorative da rendere nei giorni festivi al fine di consentire che tali prestazioni non risultino superiori a 3 al mese per ogni lavoratore. Verranno individuate in sede di contrattazione aziendale eventuali esigenze eccezionali di deroga del limite alle prestazioni lavorative nei giorni festivi.

Art. 35 – Reperibilità

1)

Tenuto conto delle particolari caratteristiche di alcuni servizi, gli Enti possono disporre l’organizzazione di un servizio di reperibilità nelle 24 ore della giornata per tutti i giorni dell’anno.

2)

Le modalità attuative del servizio di reperibilità vengono definite attraverso il confronto locale fra Direzione e Rappresentanze sindacali sulla base dei seguenti principi e criteri:

a)avvicendamento del maggior numero dei dipendenti;

b)impegno di reperibilità limitato a un massimo di 10 giorni al mese ‘pro capite’;

c)divieto in ogni caso di superamento dei 6 giorni continuativi di reperibilità al fine di assicurare il giorno di riposo settimanale;

d)diritto al riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale qualora la reperibilità cada in un giorno festivo.

3)

Il servizio di reperibilità viene compensato secondo le seguenti indennità fisse giornaliere, in relazione alle rispettive fasce orarie di disponibilità:

a)reperibilità fino a 10 ore giornaliere, indennità pari ad € 15,00/giorno;

b)reperibilità superiore a 10 e fino a 14 ore, indennità pari ad € 20,00/giorno;

c)reperibilità superiore a 14 e fino a 24 ore, indennità pari ad € 30,00/giorno.

4)

Le effettive prestazioni di lavoro, effettuate su chiamata, nel corso del servizio di reperibilità sono, comunque, regolarmente retribuite secondo le norme relative al lavoro straordinario.

Art. 36 – Festività

1)

I dipendenti hanno diritto a 1 giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:

- Capodanno

- Epifania

- Pasqua

- lunedì di Pasqua

- anniversario della Liberazione

- festa del Lavoro

- festa della Repubblica

- Assunzione di Maria SS.

- Ognissanti

- Immacolata Concezione

- S. Natale

- S. Stefano

- S. Patrono

2)

In sede di confronto tra le Parti a livello locale si procederà alla individuazione di una festività, aggiuntiva a quelle di cui al comma 1) legata ad eventi civili o religiosi di particolare rilevanza locale, a parziale compensazione della riduzione delle giornate di ferie, verificatasi a seguito della applicazione di quanto previsto dall’art. 37 del presente contratto.

3)

In occasione delle suddette festività decorre a favore dei dipendenti la retribuzione giornaliera di cui all’art. 72, comma 3).

4)

I dipendenti che per ragioni inerenti al servizio prestino la propria opera nelle suddette giornate avranno diritto, oltre alle maggiorazioni di cui all’art. 32, a un corrispondente riposo supplementare retribuito da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio.

5)

Nel caso che le esigenze di servizio non permettano tale riposo supplementare, l’Ente è tenuto al pagamento, in aggiunta alla retribuzione di cui al comma 4), di un ulteriore importo pari alla retribuzione giornaliera di cui all’art. 72, comma 3).

6)

In caso di coincidenza di una delle predette festività infrasettimanali con la domenica, in aggiunta alla normale retribuzione sarà corrisposto al dipendente un ulteriore importo pari alla retribuzione giornaliera di cui all’art. 72, comma 3). In alternativa, il dipendente, a sua richiesta, può godere del trattamento previsto al successivo comma 7).

7)

In caso di coincidenza di una delle predette festività con il giorno di riposo settimanale il dipendente ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo retribuito in un altro giorno feriale da concordare con la Direzione dell’Ente.

8)

Qualora le esigenze di servizio non consentano tale riposo, al dipendente interessato è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo pari a una quota giornaliera della retribuzione giornaliera di cui all’art. 72, comma 3).

9)

In caso di coincidenza di una festività nazionale o infrasettimanale con altra festività di cui sopra, sarà concordata a livello di Ente altra festività sostitutiva.

Art. 37 – Ferie

1)

Il personale dipendente ha diritto a un periodo di ferie di 30 giorni lavorativi nell’arco di un anno, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell’orario settimanale, è comunque considerata di 6 giorni, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie.

2)

In sostituzione delle festività soppresse il dipendente ha inoltre diritto a ulteriori 4 giornate di ferie da fruirsi entro l’anno solare.

3)

Resta convenuto che le giornate di ferie, di cui al comma precedente, assorbono le ore di permesso retribuito attribuite allo stesso titolo, a norma dei contratti di provenienza.

4)

Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.

5)

L’insorgenza della malattia superiore a 3 giorni, tempestivamente denunciata e certificata dal medico di famiglia o, in alternativa, riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche, o comportante il ricovero ospedaliero interrompono il decorso delle ferie. Le ferie sono altresì interrotte in caso di lutto per decesso di parenti (genitori, coniuge, figli, fratelli) o affini entro il 2° grado o persone comunque conviventi con il dipendente.

6)

Durante il periodo di ferie decorre a favore del dipendente la retribuzione individuale di cui all’art. 72.

7)

Il periodo di ferie è stabilito dalle Amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio, tenuto conto delle richieste dei dipendenti, sulla base di un'equa rotazione annuale tra i diversi periodi. A tal fine, entro il mese di maggio di ogni anno, sarà predisposto il piano ferie annuale del personale.

8)

Le ferie potranno essere fruite, di norma, in non più di 2 periodi nell'arco dell'anno di cui uno nel periodo giugno-settembre per un massimo di 15 giorni consecutivi, salvo quanto diversamente concordato in sede aziendale.

9)

In caso di dimissioni o di licenziamento, spetteranno al dipendente tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale hanno diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l’anno di competenza.

10)

A tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero: viceversa, non viene calcolata la frazione inferiore.

11)

Le ferie maturate nell’anno di competenza e non godute nell’anno stesso devono essere godute entro i 6 mesi dell’anno successivo, salvo diversa disposizione negoziata a livello locale.

12)

Le ferie non possono essere godute di norma durante il periodo di preavviso di licenziamento.

13)

Eccezionalmente, l’Ente potrà richiamare per ragioni di servizio il dipendente prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto dello stesso di fruire di detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese comunque sostenute e documentate per l’anticipato rientro, e per il ritorno in sede dal luogo dal quale sia stato richiamato.

14)

Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente, né per iscritto.

15)

Gli Enti il cui personale fruisce di un periodo di ferie diverso da quello di cui al comma 1), attiveranno un confronto tra le Parti a livello locale per individuare tempi e modi per l’adeguamento graduale al nuovo regime entro l’arco di tempo della vigenza del presente contratto, fermo restando che almeno il 50% di tale adeguamento deve realizzarsi entro il 1° biennio.

Art. 38 - Cessione delle ferie e dei permessi retribuiti

a titolo gratuito

1)

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 24 del D.lgs. 151/2015 e compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali e alle ferie annuali retribuite i lavoratori potranno cedere a titolo gratuito i permessi retribuiti e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti del medesimo datore di lavoro al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti.

2)

Per quanto concerne la cessione delle ferie essa potrà avere ad oggetto soltanto i giorni disponibili, vale a dire quelli che in base al CCNL risultano in più rispetto al periodo minimo legale di ferie di 4 settimane.

3)

Alle medesime condizioni e sempre compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali e alle ferie annuali retribuite è possibile la cessione fra lavoratori di tutti o parte dei giorni di permesso aggiuntivi e/o ulteriori rispetto a quelli irrinunciabili e non cedibili in favore del lavoratore che si trovi in particolari condizioni personali e familiari.

4)

Dette previsioni sono parimenti estese ad ogni altra analoga situazione che, oltre i figli minori, interessi anche il coniuge, i parenti e gli affini entro il 2° grado del lavoratore.

5)

Al fine di poter fruire dei presenti benefici, il lavoratore interessato dovrà aver utilizzato tutti gli istituti legali e contrattuali utilizzabili.

6)

La richiesta dovrà adeguatamente documentare la situazione di gravità alla base della richiesta stessa.

7)

Mentre i riposi potranno essere fruiti anche in modalità oraria, le ferie dovranno essere invece fruite esclusivamente in modalità giornaliera.

8)

Per meglio consentire l’esercizio di tale diritto presso ogni Fabbriceria sarà istituita una apposita “Banca Ore Etica” nella quale i lavoratori, in forma anonima, potranno far confluire le proprie ferie aggiuntive e i permessi retribuiti maturati, cedibili gratuitamente e volontariamente a favore dei colleghi che versino nelle particolari situazioni di grave necessità regolate dal presente articolo.

9)

La contrattazione aziendale, nei limiti di cui al richiamato art. 24 potrà individuare ulteriori soggetti bisognosi di assistenza ai quali estendere tale diritto nonché ipotesi aggiuntive a quelle qui individuate.

10)

Sempre in sede aziendale potrà inoltre essere concordato l’impegno per la Fabbriceria a donare un pari numero di quote orarie per ogni donazione effettuata.

11)

La contrattazione aziendale potrà altresì prevedere che al presentarsi di fattispecie di dipendenti che versano nelle richiamate situazioni di necessità la Fabbriceria provveda a rendere note le stesse con contestuale avvio di una eventuale sottoscrizione volontaria da parte dei lavoratori.

Art. 39 - Patrocinio legale

1)

Ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti e/o atti direttamente connessi all’adempimento dei compiti d’ufficio e allorquando non sussista accertata negligenza o colpa del dipendente che comporti l’adozione di provvedimenti disciplinari o di risoluzione del rapporto di lavoro, gli Enti, nella tutela dei propri diritti ed interessi assumeranno a proprio carico, dove non sussista conflitto d’interessi, ogni onere di difesa fino alla apertura del procedimento e per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale.

2)

Gli Enti potranno esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato, per fatti a lui imputati, per averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.

Titolo VI - ASSENZE, PERMESSI, CONGEDI E ASPETTATIVE

Art. 40 - Assenze

1)

Durante l’orario di lavoro, il dipendente non può abbandonare il proprio lavoro se non debitamente autorizzato dall’Ente.

2)

Il dipendente è tenuto, in caso di assenza dal lavoro, ad avvertire l’Ente nello stesso giorno in cui ha inizio l’assenza, di norma prima dell’inizio del turno di servizio, e a giustificarla al più tardi entro il 2° giorno; il tutto salvo il caso di comprovata forza maggiore.

3)

Il dipendente che, senza giustificazione, è rimasto assente dal lavoro, è soggetto a procedimento disciplinare e, durante l’assenza, perde il diritto alla retribuzione.

Art. 41 - Permessi a recupero

1)

Il dipendente può usufruire, in qualunque periodo dell’anno, compatibilmente con le esigenze di servizio, per giustificati motivi personali e familiari, di permessi di breve durata, non superiori alla metà della giornata lavorativa, recuperabili, in accordo con la Direzione dell’Ente, con altrettante ore di lavoro, fino a un massimo di 36 ore complessive annue.

2)

In caso di mancato recupero delle ore di permesso effettuate la retribuzione individuale di cui all’art. 72, comma 2), lett. a), viene proporzionalmente ridotta.

Art. 42 - Permessi retribuiti

1)

Il dipendente ha diritto di usufruire dei seguenti permessi retribuiti:

a)giorni 3 lavorativi per evento di decesso di parenti (genitori, coniuge, figli, fratelli) o affini entro il 2° grado o persone comunque conviventi con il dipendente, fruibili anche cumulativamente;

b)18 ore di permesso retribuito nell’anno per particolari motivi personali e familiari. Tali permessi:

-non riducono le ferie;

-non sono fruibili per frazioni di ora, sono valutati a tutti gli effetti di legge e contrattuali;

-possono essere fruiti cumulativamente anche per la durata della intera giornata lavorativa: in tale ipotesi, l’incidenza della assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a 6 ore.

La contrattazione di 2° livello previa individuazione delle fattispecie principali provvederà a regolamentare la materia sulla base di quanto previsto dal regolamento allegato al presente CCNL;

c)giorni 1 per la donazione di sangue;

d)i donatori di midollo osseo hanno diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente al prelievo finalizzato alla individuazione dei dati genetici, ai prelievi necessari all’approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto e all’accertamento della idoneità alla donazione, e/o di sangue midollare;

e) giorni 3 per i dipendenti chiamati a svolgere funzioni presso gli Uffici elettorali per le elezioni del Parlamento nazionale, per le elezioni comunali, provinciali, regionali ed europee, nonché le consultazioni referendarie, in coincidenza con le operazioni di voto e scrutinio.

2)

Il dipendente ha altresì diritto, ove ricorrano le condizioni, di usufruire di permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge e per sostenere esami attinenti alla carriera o al miglioramento professionale, limitatamente al periodo necessario per sostenere le prove stesse.

Art. 42 bis - Assenze per visite mediche

1) Assenza per visite mediche che durano per tutta la giornata

L’assenza del dipendente che deve sottoporsi a visite mediche, esami diagnostici, analisi e terapie ambulatoriali in regime di ‘day hospital’ o presso strutture sanitarie pubbliche o private è da considerare al pari dell’assenza per malattia qualora sussistano le seguenti condizioni:

-permanenza nel luogo di cura per tutto l’arco della giornata lavorativa;

-il tempo impiegato per rientrare dal luogo di cura non permette al dipendente di tornare al lavoro entro la fine della giornata lavorativa;

-il medico che esegue la prestazione attesta che la terapia non è compatibile con l’attività lavorativa da svolgere.

2) Assenza per visite mediche che non durano per tutta la giornata

Qualora la visita medica, gli accertamenti diagnostici e le prestazioni specialistiche durino solamente poche ore, non risultando applicabile il trattamento previsto per le assenze per malattia, la corrispondente mancata prestazione deve essere coperta mediante l’utilizzo dei permessi retribuiti di cui all’art. 42 fruibili sia su base giornaliera che oraria, o usufruendo dell’istituto della banca delle ore.

Art. 43 - Congedo matrimoniale/unioni civili

1)

Il dipendente ha diritto a un congedo straordinario di 15 giorni consecutivi di calendario da usufruire entro 30 giorni dalla data del matrimonio e unioni civili comprovato mediante regolare documentazione.

2)

La richiesta di congedo matrimoniale e per unioni civili deve essere avanzata dal dipendente con almeno 15 giorni di calendario di anticipo.

3)

Il congedo matrimoniale e per unioni civili interrompe il periodo di prova che si intende prolungato di un eguale periodo.

Art. 44 - Congedi dei genitori

1)

Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nella legge 53/2000, nel D.lgs. 151/2001, nel D.lgs. n. 119 del 18/7/2011 e s.m.i.

2)

In particolare, in alternativa a quanto disposto dal D.lgs. 151/2001, ai sensi della innovazione introdotta dal comma 485) dell’art. 1 della legge 145/2018, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i 5 mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del SSN, o con esso convenzionato, e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

3)

Per i periodi di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha diritto, rispettivamente, alla seguente indennità economica, comprensiva di quanto erogato dall’INPS:

a)100% della retribuzione individuale per il periodo di astensione obbligatoria;

b)30% della retribuzione individuale per il periodo di astensione facoltativa, fatta eccezione per i primi 30 giorni, comprensivi dei giorni festivi, fruibili anche in modo frazionato, per i quali è prevista la retribuzione al 100%.

4)

In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto e il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.

5)

Successivamente al periodo di astensione obbligatoria e sino al compimento del 3° anno di vita del bambino, in caso di malattia dello stesso, per le lavoratrici madri e, in alternativa, per i dipendenti padri, sono riconosciuti, per ciascun anno di età del bambino, 30 giorni di assenza, comprensivi dei giorni festivi, interamente retribuiti.

6)

Il periodo di astensione facoltativa retribuiti al 100% e i periodi di assenza di cui al precedente comma 3) non riducono le ferie, sono valutati ai fini della anzianità di servizio e sono considerati ai fini del TFR, ove spettante, con riferimento alla retribuzione effettivamente percepita.

7)

In caso di parto plurimo i periodi di riposo, di cui all’art. 39 del D.lgs. 151/2001, sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.

8)

Le prestazioni economiche eventualmente a carico dell’INPS e anticipate dall’Ente, sono conguagliate alla fine di ciascun periodo di paga, nel loro importo con quello dei contributi e delle altre somme dovute all’INPS stesso dall’Ente.

9)

Nel calcolo delle integrazioni a carico dell’Ente si dovrà tenere conto delle indennità a carico dell’INPS, utilizzando il procedimento di lordizzazione.

10)

Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per sottoporsi ad esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro (art. 14, D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151).

11)

Per fruire del diritto ad assentarsi dal lavoro per esami prenatali, la lavoratrice è tenuta a presentare all’Ente:

a)specifica domanda, nella quale deve essere indicata la data della visita/degli esami;

b)documentazione giustificativa, rilasciata dalla struttura cui la lavoratrice si è rivolta dalla quale risulti la data e l’orario di effettuazione degli esami.

Art. 45 - Congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore

1)

Il lavoratore padre ha diritto a fruire, entro i primi 5 mesi dalla nascita del figlio, di 5 giorni di congedo obbligatorio anche in modo non continuativo, ma non frazionabili.

2)

Lo stesso ha la possibilità, sempre entro i primi 5 mesi dalla nascita del figlio, di fruire di un ulteriore giorno di congedo, che è facoltativo, che comporterà la riduzione, in egual misura, della disponibilità del periodo di astensione obbligatoria /facoltativa dalla lavoratrice madre.

3)

I giorni di congedo di paternità obbligatorio possono essere goduti anche in contemporanea al congedo di maternità obbligatorio, o facoltativo della madre.

4)

I congedi di cui ai precedenti commi 1) e 2) sono fruibili anche dal padre lavoratore adottivo e affidatario.

5)

Sia per le assenze per congedo obbligatorio, che per quella per congedo facoltativo, al dipendente compete la retribuzione piena e l’accredito dei contributi figurativi.

6)

A decorrere dall’1/1/2020 i giorni di congedo di cui al comma 1), ferme restando le condizioni ivi previste per la loro fruizione, sono elevati a 7.

Art. 46 - Frazionamento del congedo parentale

1)

La fruizione oraria dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 80/2015 e dell’art. 32, comma 1 bis) del T.U. per il personale in full-time e in part-time, è frazionabile fino al minimo di 1 ora continuativa da fruire, in linea di massima, all’inizio o al termine della prestazione lavorativa prevista per la madre lavoratrice o il padre lavoratore e non può essere cumulata con permessi o riposo richiesti a qualsiasi titolo.

2)

In ogni caso la somma delle ore fruite nell’arco di ciascun mese dovrà corrispondere comunque a giornate intere.

3)

Ai fini dell’esercizio della facoltà del frazionamento, gli interessati dovranno inoltrare all’Ente, con un preavviso minimo di 2 giorni, una apposita istanza contenente la durata del periodo richiesto e la collocazione nella giornata, se il frazionamento richiesto ha natura oraria.

Art. 47 - Congedo donne vittime di violenza di genere

1)

Il congedo per le donne vittime di violenza è disciplinato dal D.lgs. n. 80/2015 e successive modifiche.

2)

La lavoratrice, inserita nei percorsi relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di 3 mesi.

3)

Le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai Servizi sociali del comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio, hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per motivi connessi allo svolgimento del percorso di protezione, per il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a 3 mesi.

4)

Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro o il committente con un termine di preavviso non inferiore a 7 giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui ai commi 2) e 3).

5)

Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire una indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.

6)

L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.

7)

I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo della indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980 n. 33.

8)

Tale periodo è computato ai fini della anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della 13a mensilità e del TFR.

9)

Il congedo di cui al comma 1) può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di 3 anni. È demandata alla contrattazione di 2° livello la modalità di fruizione del congedo. In caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione di 2° livello, la dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

10)

La lavoratrice di cui al comma 1) ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.

11)

L’Ente, inoltre, si impegna a valutare con la massima urgenza e priorità una eventuale richiesta di mobilità territoriale, ove possibile, che dovesse pervenire dalla lavoratrice, laddove tale mobilità sia coerente con il percorso di protezione. Il mancato accoglimento della richiesta è da considerarsi eccezionale.

12)

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni di legge in vigore.

Art. 48 - Congedi per la formazione

1)

Ai dipendenti possono essere concessi, a richiesta, congedi per la formazione, di cui all’art. 5 della legge 53/2000, con diritto alla conservazione del posto, nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre dell’anno precedente.

2)

La durata massima del congedo è pari a 2 mesi nell’arco della vigenza contrattuale.

3)

Per la concessione dei congedi di cui al comma 1) i dipendenti interessati devono presentare all’Ente, almeno 60 giorni prima dell’inizio delle attività formative, una specifica domanda contenente l’indicazione della attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa.

4)

Le domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 3) e secondo la disciplina dei commi 5) e 6).

5)

L’ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1) quando ricorrono le seguenti condizioni:

a)il periodo previsto di assenza superi la durata di 2 mesi consecutivi;

b)non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.

6)

Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del dipendente, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3), l’Ente può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di 6 mesi.

7)

Il periodo di congedo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.

8)

Nel caso di infermità intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, si dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.

Art. 49 - Formazione aziendale e aggiornamento professionale

1)

Le Parti, nella consapevolezza che l’attività delle Fabbricerie si fonda principalmente sugli elementi umani, ritengono che, oltre che interventi sulla razionalizzazione e sul miglioramento continuo dei servizi, sulla comunicazione e sulle tecnologie innovative, dovranno essere posti in atto interventi programmati per la formazione e l’aggiornamento continuo del personale.

2)

Appare evidente che tali interventi formativi e/o di aggiornamento assumono una valenza strategica per sostenere i processi di cambiamento, per consolidare ima cultura di tipo gestionale improntata al risultato, per accrescere la motivazione e la condivisione nei confronti degli obiettivi programmati dagli Enti, per sviluppare l’autonomia e la capacità di innovare e per orientare e favorire i percorsi di carriera del personale.

3)

In particolare, per il mantenimento di standard professionali ottimali, che devono costantemente rispondere alla specificità del servizio reso, occorrerà sviluppare adeguatamente l’aggiornamento professionale complessivo sia per gli aspetti tecnico-operativi sia per la migliore padronanza delle lingue straniere.

4)

Le ore impiegate per la partecipazione alle attività formative e di aggiornamento professionale programmate a livello di Ente, in base a quanto previsti dalla lett. c), comma 4.2) dell’art. 4, qualora pianificate in orario extra lavorativo, saranno retribuite come lavoro supplementare e/o lavoro straordinario.

5)

Nell’ambito di tale attività, allo scopo di agevolare il trasferimento delle conoscenze acquisite e di valorizzare l’esperienza dei lavoratori con elevata anzianità aziendale, potranno essere assunte iniziative utili per consentire l’affiancamento da parte degli stessi lavoratori in veste di tutor per neo-assunti.

6)

Le competenze acquisite dal lavoratore partecipante alle suddette attività saranno registrate nel libretto formativo del cittadino, secondo le modalità definite dalla normativa in materia e le indicazioni che saranno fornite dal Ministero competente.

7)

In attesa di quanto sopra, i risultati delle attività formative saranno registrati nel fascicolo personale del dipendente.

Art. 50 - Diritto allo studio

1)

I dipendenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, equiparate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad ore giornaliere di permesso retribuito nel limite massimo di 150 ore individuali retribuite in un triennio, fruibili anche in 1 anno.

2)

Gli stessi hanno diritto ad essere ammessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami e, su loro richiesta, saranno esonerati dal prestare lavoro supplementare e/o straordinario oltre il normale orario giornaliero di lavoro e durante i riposi settimanali.

3)

I dipendenti, che devono sostenere prove d’esame, compresi quelli universitari, usufruiscono - su richiesta - di permessi retribuiti giornalieri per sostenere le prove d’esame.

4)

Per usufruire dei permessi di cui al comma precedente, l’interessato dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova).

5)

I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico.

6)

Il limite individuale di cui al comma 1) è utilizzato annualmente in ragione di un massimo del 3% del personale in servizio e, comunque, di almeno 1 unità per Ente, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o in istituti regolarmente riconosciuti.

7)

Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 6), si procederà, in sede di confronto tra le Parti a livello di Ente, a definire i criteri di priorità per attribuzione delle ore di cui al comma 1).

8)

Gli Enti possono attribuire, a richiesta degli interessati, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, permessi e aspettative non retribuite, anche di lungo periodo, per consentire momenti di sviluppo culturale e professionale attraverso periodi di alternanza di studio e lavoro e consentendo così la partecipazione di dipendenti interessati a corsi di studio, master, stage etc.

Art. 51 - Aspettativa per motivi personali e familiari

1)

Al dipendente, che abbia superato il periodo di prova, che ne faccia richiesta, può essere concessa, per gravi o comprovate necessità personali e per cause di malattia di familiari, fermo restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza della anzianità ad alcun effetto, per un periodo massimo di 6 mesi nell’arco della vigenza contrattuale.

2)

Il dipendente potrà fare richiesta per cessare l’aspettativa prima del termine stabilito; l’Ente comunicherà entro 7 giorni dalla richiesta l’accettazione o meno della stessa.

Art. 52 - Aspettativa per chiamata e richiamo alle armi

1)

In caso di chiamata e richiamo alle armi, o di servizio civile, ai sensi della normativa vigente, il dipendente viene collocato in aspettativa per tutto il periodo con diritto alla conservazione del posto fino a 1 mese dopo la cessazione del servizio.

2)

Il dipendente che, salvo caso di comprovato impedimento, non si mette a disposizione dell’Ente entro 1 mese dalla data di cessazione del servizio può essere considerato dimissionario.

3)

Il trattamento economico previsto dalle norme di legge a favore dei richiamati ha termine con la cessazione del periodo di richiamo.

Art. 53 - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali

1)

Il dipendente chiamato a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali provinciali, regionali e nazionali è collocato, su richiesta, in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del mandato, con decorrenza dell’anzianità a tutti gli effetti.

2)

Al termine della aspettativa l’Ente assegna al dipendente una posizione di lavoro di livello pari a quella di cui era titolare e comportante l’espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte prima del mandato.

Art. 54 - Permessi retribuiti in situazioni di handicap

1)

Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni descritte dalla legge n. 104/92 trovano applicazione le agevolazioni ivi previste con le modificazioni introdotte dalla legge 183/2010 e dal D.lgs. 119/2011, fatti salvi gli accertamenti ivi prescritti.

2)

I permessi giornalieri di cui alla citata legge possono essere fruiti anche con frazionamento orario.

3)

I permessi orari e giornalieri sono retribuiti per intero e coperti da contribuzione previdenziale, secondo le disposizioni di legge e utili ai fini della corresponsione delle mensilità aggiuntive.

Art. 55 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni

psicofisiche

1)

I dipendenti, ai quali sia stata attestata dalla struttura pubblica o dalla struttura associativa convenzionata/accreditata prevista dalle leggi vigenti la condizione di soggetto affetto da tossicodipendenza, da alcoolismo cronico o da grave debilitazione psicofisica, purché si impegnino ad un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle richiamate strutture, usufruiscono delle seguenti misure di sostegno:

a)concessione di aspettativa non retribuita per infermità per l’intera durata del ricovero presso strutture specializzate;

b)concessioni di permessi giornalieri non retribuiti;

c)riduzione dell’orario di lavoro con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto.

2)

Durante i periodi relativi ai suddetti permessi e aspettative a favore del dipendente non matura alcuna indennità derivante dagli istituti normativi previsti dal presente contratto.

Titolo VII - MALATTIA, INFORTUNIO E SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 56 - Malattia e infortunio non professionale

1) Adempimenti e certificazione

a)

In caso di assenza per malattia e infortunio non professionale il dipendente deve informare immediatamente, di norma prima dell’inizio del turno di servizio, la Direzione dell’Ente. Analogamente, deve essere comunicata l’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro.

b)

In caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia per qualsiasi motivo, il dipendente è tenuto a comunicare entro 2 giorni il numero di protocollo identificativo del certificato e dell’attestato di malattia.

c)

Nel caso in cui non è prevista la procedura telematica come, a titolo di esempio, in occasione di ricovero ospedaliero, il dipendente è tenuto a produrre la certificazione cartacea consegnata.

2) Accertamenti

a)

Nel rispetto della normativa vigente, l’Ente ha facoltà di verificare l’esistenza della malattia o dell’infortunio e controllarne il decorso tramite le strutture sanitarie pubbliche preposte.

b)

Il dipendente assente è tenuto, fin dal 1° giorno d’assenza, a farsi trovare nel domicilio comunicato per il suddetto controllo, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19.

c)

La mancata osservanza da parte del dipendente degli obblighi sopra indicati, ovvero il rifiuto di sottoporsi a visite di controllo, comporta la perdita del trattamento di malattia ed è sanzionabile sotto il profilo disciplinare.

3) Durata e periodo di comporto

a)

Il dipendente, che ha superato il periodo di prova, ha diritto, in caso d’assenza per malattia o infortunio, alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi.

b)

Durante il periodo di comporto il dipendente ha diritto per i primi 12 mesi alla intera retribuzione individuale; i successivi 6 mesi decorrono senza diritto ad alcuna retribuzione.

c)

In caso di patologie gravi, quali, ad esempio, oncologiche, sclerosi, ictus, o per interventi chirurgici di trapianto di organi vitali o by-pass coronario, il dipendente, che ha superato il periodo di prova, ha diritto, in caso d’assenza per malattia o infortunio, alla conservazione del posto per un periodo di 36 mesi.

d)

Nel caso di cui al comma precedente, durante il periodo di comporto il dipendente ha diritto per i primi 12 mesi alla intera retribuzione individuale; per i successivi 18 mesi la retribuzione è ridotta al 50%.

e)

I periodi di degenza ospedaliera, debitamente certificati, non danno luogo al raggiungimento dei termini di comporto sopra elencati.

f)

Per la maturazione del periodo di comporto vengono sommate tutte le assenze per malattia verificatesi nei 3 anni precedenti l’ultima manifestazione morbosa.

g)

Una volta decorso il periodo durante il quale il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, il rapporto di lavoro si risolve di diritto con comunicazione scritta da parte dell’Ente all’interessato che conserva il diritto al TFR e alla indennità sostitutiva del preavviso.

h)

Il periodo di assenza per malattia viene computato come servizio a tutti gli effetti, ad esclusione del periodo durante il quale non decorre alcuna retribuzione.

4) Trattamento economico

a)

Durante il periodo di malattia o di infortunio non professionale il dipendente riceve dall’Ente la retribuzione individuale giornaliera a partire dal 1° giorno d’assenza per il tempo e nelle misure indicate nel comma 3), lett. b) e d).

b)

Le prestazioni economiche eventualmente a carico dell’INPS e anticipate dall’Ente, sono conguagliate alla fine di ciascun periodo di paga, nel loro importo con quello dei contributi e delle altre somme dovute all’INPS stesso dall’Ente.

5)

Nel calcolo delle integrazioni a carico dell’Ente si dovrà tenere conto delle indennità a carico dell’INPS, utilizzando il procedimento di lordizzazione.

Art. 57 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale

1)

Qualora ricorra infortunio sul lavoro o malattia professionale, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla completa guarigione clinica o alla stabilizzazione degli esiti, accertate dall’INAIL e comunque non oltre il periodo previsto dall’art. 56, comma 3), lett. c).

2)

In caso di infortunio sul lavoro, anche se esso consente la continuazione della attività lavorativa, il dipendente ha l’obbligo di informare l’Ente tempestivamente e comunque non oltre le 24 ore dall’evento.

3)

L’Ente anticipa l’intero trattamento economico previsto dall’INAIL, osservando per i rimborsi le procedure disposte dall’INAIL.

4)

Per le prestazioni economiche a carico dell’INAIL anticipate dall’Ente, il dipendente è tenuto a fare avere al proprio Ente gli assegni relativi a dette prestazioni non appena sono a lui rimessi dall’INAIL stesso.

5)

In caso di infortunio attribuibile alla responsabilità di terzi, l’Ente può rivalersi nei diritti dell’infortunato fino alla concorrenza della somma erogata.

6)

Per il trattamento dei dipendenti affetti da tubercolosi si fa riferimento alle norme legislative vigenti.

Art. 58 - Tutela della salute e ambiente di lavoro

1)

Le Parti convengono che la cura e il miglioramento continuo dell’ambiente di lavoro e la sicurezza sul lavoro devono essere principi informatori dei comportamenti organizzativi e operativi sia della Direzione dell’Ente che di tutto il personale dipendente.

2)

Le Parti riaffermano come diritto-dovere primario dei soggetti sopra indicati la tutela della salute e della sicurezza e individuano nella prevenzione lo strumento per eliminare odiminuire i rischi e per migliorare l’ambiente e le condizioni di lavoro del personale dipendente.

3)

Gli Enti provvedono a dare piena attuazione, compatibilmente con la natura dei luoghi oggetto del patrimonio, alle previsioni normative contenute nei Dd.lgs. 626/94, 81/08 e 3 agosto 2009 n. 106 e s.m.i. In tale ambito gli Enti provvedono agli accertamenti preventivi e periodici relativi agli ambienti di lavoro e alla effettuazione, laddove necessario, delle visite mediche dei dipendenti, per i quali sarà stilata una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso l’Ente.

Art. 59 - Rappresentanti per la sicurezza (RLS)

1)

In applicazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i., dall’Accordo interconfederale 22 giugno 1995 - le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate - e in relazione alle dimensioni occupazionali degli Enti e delle competenze attribuite alla contrattazione nazionale di categoria, in merito al RLS si conviene quanto segue:

a)negli Enti con più di 15 dipendenti a tempo indeterminato i lavoratori eleggono all’interno della RSU, all’atto della costituzione o del rinnovo o, in assenza all’interno della RSA, 1 RLS;

b)negli Enti che occupano fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato il RLS viene eletto dai lavoratori al loro interno.

2)

Per lo svolgimento dei suoi compiti il RLS ha diritto rispettivamente a un massimo di 24 e di 12 ore di permesso retribuite.

3)

Le ore di permesso del RLS facente parte della RSU o della RSA non incidono sul monte ore di permessi delle strutture di rappresentanza sindacale.

Art. 60 - Dispositivi di protezione e divise

1)

Gli Enti forniscono ai propri dipendenti i dispositivi di protezione individuali e si assicurano che essi siano correttamente utilizzati.

2)

Gli Enti, laddove le mansioni lo richiedano, forniscono ai dipendenti le divise e/o gli indumenti di lavoro necessari.

Titolo VIII - TUTELA DELLA DIGNITÀ DEI DIPENDENTI

Art. 61 - Portatori di handicap

1)

Gli Enti, nell’ambito delle normative di legge vigenti, pongono in essere gli interventi organizzativi e logistici ritenuti necessari per favorire l’inserimento nella attività lavorativa di soggetti portatori di handicap, laddove questi dipendenti siano presenti.

2)

Tra gli interventi è inclusa, nella misura consentita dalle condizioni oggettive, la rimozione delle eventuali barriere architettoniche che fossero d’ostacolo alla attività lavorativa di tali soggetti.

Art. 62 – Volontariato

1)

Le Parti, sensibili alle problematiche di carattere sociale e nel rispetto degli indirizzi legislativi, convengono sull’opportunità di considerare positivamente, nell’ambito del rapporto di lavoro, le necessità dei dipendenti impegnati volontariamente a svolgere una attività o una funzione di particolare significato sociale e umanitario.

2)

Gli Enti, in relazione alle disposizioni legislative vigenti, consentono, compatibilmente con le esigenze del servizio, ai dipendenti che fanno parte di Organizzazioni volontarie, di fruire delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro in atto a livello di Ente, a norma del presente contratto, di flessibilità d’orario anche individuale e di permessi retribuiti e non.

3)

Le Parti, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, concordano di incontrarsi per verificare le eventuali modifiche legislative che dovessero intervenire in tema di disciplina della attività di volontariato e prestazioni ad essa connesse.

Art. 63 - Pari opportunità tra uomo e donna

1)

Le Parti si danno reciprocamente atto di recepire il D.lgs. n. 198/2006, cosiddetto “Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna”.

2)

In particolare, le Parti promuovono misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

3)

Ogni Ente promuove iniziative, anche su proposta delle rappresentanze sindacali volte a verificare non solo il rispetto della normativa sulla parità, ma anche a rendere effettive le condizioni di opportunità rimuovendo gli ostacoli che ne impediscano la realizzazione nel campo delle assunzioni, della formazione professionale, della retribuzione e della carriera.

4)

Le Parti si danno reciprocamente atto che il principio della parità non osta al mantenimento o alla adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

5)

Alla contrattazione a livello aziendale è assegnata la funzione di:

a)esaminare l’andamento occupazionale femminile;

b)proporre specifiche sperimentazioni di azioni positive tese a consentire una effettiva parità di opportunità per la collocazione professionale, il riconoscimento del valore del lavoro, i processi di sviluppo di carriera.

6)

Entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, le Parti si impegnano a costituire a livello di Associazione il Comitato per le Pari Opportunità composto in misura paritetica da rappresentanti designati dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL e da rappresentanti dell’Associazione.

7)

L’Associazione assicura le condizioni e gli strumenti per il funzionamento del Comitato di cui al comma precedente.

Art. 64 - Codice di comportamento contro le discriminazioni,

le molestie e le molestie sessuali,

nonché contro gli atti di violenza

Le Parti concordano sulla necessità di adottare in ciascuna Fabbriceria un Codice di comportamento, le cui linee guida sono riportate in Appendice, e che potrà essere maggiormente dettagliato in sede di contrattazione aziendale per meglio rispondere alle singole realtà di riferimento.

Art. 65 - Comitato sul fenomeno del mobbing

1)

Al fine di contrastare forme di sistematica violenza morale o psichica da chiunque attuata nei confronti di un dipendente durante lo svolgimento del lavoro, le Parti concordano che al Comitato per le pari opportunità tra uomo e donna, di cui al precedente art. 63, vengano attribuite anche le funzioni e i compiti previsti dal presente articolo.

2)

L’Associazione assicura le condizioni e gli strumenti per il funzionamento del Comitato.

Titolo IX - NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI

Art. 66 - Obblighi del dipendente

1)

Il dipendente deve prestare l’attività lavorativa con impegno e responsabilità, tenendo una condotta costantemente uniformata a principi di disciplina, dignità e moralità. In particolare deve:

a)osservare le norme del presente Contratto e le disposizioni impartite dall’ Ente, e comunque dai superiori, anche con riferimento alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;

b)informare immediatamente i propri superiori di qualsiasi infortunio che accada durante lo svolgimento della attività lavorativa;

c)rispettare l’orario di servizio, adempiendo alle formalità prescritte dall’ Ente per il controllo della presenza e non allontanarsi, senza espressa autorizzazione del responsabile, dal posto di lavoro durante l’orario di servizio;

d)dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni affidategli; non trarre profitto, con danno verso l’Ente, in riferimento a quanto forma oggetto delle sue funzioni; rispettare il segreto d’ufficio e non svolgere attività contraria agli interessi dell’Ente medesimo. È fatto espresso divieto di ricevere compensi o regali sotto qualsiasi forma per l’attività svolta;

e)espletare le sue funzioni tenendo un contegno sempre corretto ed educato, che concorra al buon nome dell’Ente; usare sempre rispetto, riguardo e ogni doverosa sollecitudine, sia con gli altri dipendenti, che con gli utenti, venendo sempre incontro alle richieste di questi ultimi, tenuto presente i loro diritti al miglior trattamento e alla maggiore cortesia;

f)astenersi dallo svolgere, durante l’orario di lavoro, occupazioni estranee al servizio, né, durante i periodi di assenza per malattia o infortunio, attendere ad attività che possano ritardare il recupero psicofisico;

g)avere riguardo dei locali, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e degli strumenti a lui affidati;

h)non introdurre, senza autorizzazione, persone estranee all’Ente in locali e luoghi non aperti al pubblico;

i)astenersi dal partecipare all’adozione di provvedimenti dell’Ente in grado di coinvolgere, direttamente o indirettamente interessi propri;

j)comunicare immediatamente all’Ente ogni mutamento del proprio domicilio e/o residenza sia durante il servizio che durante i periodi di malattia.

2)

Per ciò che attiene alla malattia, il dipendente ha l’obbligo di:

a)trascorsi 2 giorni lavorativi dal suo inizio, darà immediata notizia della propria malattia all’Ente, salvo il caso di grave e comprovato impedimento. La mancata comunicazione della assenza, trascorso 1 giorno lavorativo dal suo inizio, farà considerare l’assenza stessa ingiustificata;

b)attenersi, per quanto attiene alla certificazione attestante l’effettivo stato d’infermità alla procedura di cui all’art. 56;

c)riprendere servizio alla scadenza del periodo indicato dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, dalla data indicata sul certificato del medico di controllo;

d)comunicare immediatamente all’Ente, salvo il caso di grave e comprovato impedimento, il perdurare dello stato di malattia;

e)osservare l’obbligo di reperibilità presso il recapito comunicato all’Ente nelle fasce orarie, tutti i giorni (festivi e domenica inclusi) dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19.

Art. 67 - Sanzioni e procedure disciplinari

1)

La mancata osservanza degli obblighi di cui all’art. 66 determinano, secondo la gravità dell’infrazione, l’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

a)richiamo verbale;

b) rimprovero scritto;

c)multa d’importo variabile fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione;

d)sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 180 giorni;

e)licenziamento disciplinare senza preavviso.

2)

Nessun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale può essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al dipendente e senza averlo sentito.

3)

La contestazione al dipendente dei provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale viene fatta per iscritto, con la specifica indicazione dei fatti costitutivi della infrazione. La contestazione deve essere tempestiva, comunque non oltre i 20 giorni dal momento in cui l’ufficio preposto ha avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa, e deve contenere l’indicazione del termine entro il quale il dipendente può presentare gli argomenti a propria difesa. Detto termine non può essere inferiore a 5 giorni.

4)

Il dipendente, entro il termine definito dalla lettera di contestazione scritta, può presentare le proprie giustificazioni per iscritto, ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa facendosi assistere da un rappresentante del sindacato cui aderisce o conferisce mandato.

5)

La Direzione, completata l’istruttoria, la quale dovrà esaurirsi entro 30 giorni dal termine concesso al dipendente per le giustificazioni, applica al dipendente il provvedimento adottato.

6)

Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente, al quale sia stata comminata una sanzione disciplinare, può promuovere, nei 20 giorni successivi, un tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 90 del presente CCNL.

7)

La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.

Art. 68 - Codice disciplinare

1)

Il presente Codice disciplinare deve essere portato a conoscenza dei dipendenti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il tipo e l’entità delle sanzioni comminate in applicazione dell’articolo precedente, sono determinanti in base ai seguenti criteri generali;

a)intenzionalità del comportamento e grado della colpa;

b) rilevanza degli obblighi violati;

c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata;

d)entità del danno o grado di pericolo arrecato all’ Ente, agli utenti o a terzi;

e)proporzionalità fra infrazione e sanzione e gradualità della sanzione;

f)reiterazione della mancanza.

2)

Le sanzioni disciplinari del rimprovero verbale e scritto sono comminate per le mancanze di minore entità; le rimanenti sanzioni per le mancanze di maggior rilievo. La determinazione della entità della mancanza avviene in applicazione dei criteri generali enunciati al comma 1) del presente articolo.

3)

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.

4)

Incorre nei provvedimenti di cui alle lett. a), b), c), e d) dell’articolo precedente, fra i possibili comportamenti sanzionabili, il dipendente che:

a)adotti una condotta non conforme ai principi di correttezza nei confronti di altri dipendenti, di terzi e non adeguata della sacralità dei luoghi di lavoro;

b) dia luogo ad assenze ingiustificate dal lavoro;

c) abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;

d)ritardi, senza giustificato motivo, l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

e)esegua il lavoro con negligenza o mostri negligenza nella cura dei locali o di altri beni strumentali affidati al dipendente in ragione del servizio;

f)procuri guasti a cose o impianti comunque esistenti nell’Ente per disattenzione o negligenza;

g)adotti comportamenti o procuri molestie lesive della dignità e della libertà della persona;

h)trasgredisca l’osservanza del presente contratto, nonché le disposizioni di servizio e dell’orario di lavoro, o ponga in essere comportamenti che arrechino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene e alla sicurezza dell’Ente.

5)

Nel rispetto delle normative vigenti e sempre che si configuri un notevole inadempimento è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo nei punti previsti dal precedente comma qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; in particolare il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere inflitto per:

a)rissa o vie di fatto sul lavoro;

b)assenza ingiustificata oltre il 4° giorno o per 3 volte nell’anno solare nei giorni precedenti o seguenti ai festivi o alle ferie;

c)recidiva in una qualsiasi mancanza che abbia dato luogo ad almeno 2 sospensioni nel corso dell’anno;

d)danneggiamento volontario o per negligenza grave e dimostrata di impianti o di materiale dell’Ente;

e)atto implicante dolo o colpa grave con danno dell’Ente;

f)alterazioni dolose dei sistemi di controllo dell’Ente;

g)abbandono del posto di lavoro o grave negligenza nella esecuzione del lavoro o di ordini ricevuti che implichino pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti;

h)gravi e reiterati comportamenti lesivi della dignità della persona;

i)contraffazione o mendace dichiarazione sulla documentazione inerente all’assunzione.

6)

La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non esaustivo dei casi che potranno dar luogo alla adozione del provvedimento del licenziamento per mancanze gravi.

Art. 69 - Sospensione cautelare

1)

In caso di mancanze che prevedono il licenziamento senza preavviso, l’Ente potrà disporre la sospensione cautelare del dipendente con effetto immediato, onde procedere ad accertamenti preliminari per un periodo massimo di 10 giorni lavorativi.

2)

L’Ente comunicherà per iscritto al dipendente i fatti rilevanti ai fini del provvedimento e ne esaminerà le eventuali deduzioni contrarie.

3)

Nel caso in cui le giustificazioni siano accolte, il dipendente sarà reintegrato nel posto di lavoro e gli verrà corrisposta la retribuzione per il periodo della sospensione cautelare.

Titolo X - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 70 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro

1)

Il rapporto di lavoro cessa nei seguenti casi:

a)per licenziamento del dipendente ai sensi delle norme disciplinari del presente contratto e delle leggi vigenti per i rapporti di diritto privato;

b) per dimissioni del dipendente;

c) per morte del dipendente;

d)per collocamento a riposo d’ufficio, al raggiungimento dei requisiti anagrafici e/o contributivi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia;

e)per malattia o conseguenza d’infortunio, la cui durata abbia superato il periodo di conservazione del posto come previsto dal presente contratto.

2)

In ogni caso l’Ente comunica sempre per iscritto l’intervenuta risoluzione del rapporto.

Art. 71 - Termini di preavviso

1)

Il preavviso di licenziamento o di dimissioni, per il personale assunto a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova nei casi in cui è dovuto ai sensi di legge, è fissato secondo la tabella seguente:


anzianità/area


A

(giorni)


B-C

(giorni)

D-E

(giorni)

Q

(giorni)

5 anni

8

30

60

90

10 anni

8

30

90

120

oltre 10 anni

15

45

90

150

2)

La Parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso.

3)

In caso di licenziamento, il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato nella anzianità di servizio a tutti gli effetti.

4)

È in facoltà della Parte che riceve la disdetta di cui al comma 1) del presente articolo, cessare il rapporto di lavoro sia all’inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e maturazione di indennità per il periodo di preavviso totalmente o parzialmente non compiuto.

Titolo XI - TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 72 - Retribuzione e sue definizioni

1)

Il trattamento economico annuale è suddiviso in 14 mensilità e la retribuzione viene corrisposta mensilmente.

2)

La retribuzione è definita come segue:

a)retribuzione base, costituita dai valori tabellari mensili, comprensivi della indennità di contingenza, comunque denominata, come riportati nelle tabelle A) e B) riportate in Appendice;

b)retribuzione individuale con la quale si intende la retribuzione base mensile, incrementata dalla eventuale indennità di staff/responsabilità/coordinamento o di funzione, dal maturato di anzianità, dalla progressione di anzianità e da altri eventuali assegni a carattere continuativo ‘ad personam’;

c)retribuzione globale di fatto mensile o annuale, con la quale si intende la somma della retribuzione individuale e delle quote di competenze aggiuntive per 13a e 14a.

3)

L’importo giornaliero della retribuzione si ottiene dividendo per 26 la retribuzione base.

4)

L’importo orario della retribuzione si ottiene dividendo la retribuzione base per 156.

5)

In presenza di eventuali assenze non retribuite (sciopero, permessi a proprio carico, assenze ingiustificate etc.) la retribuzione globale mensile sarà decurtata in rapporto e nella misura della durata della prestazione lavorativa non esplicata, facendosi riferimento ai parametri retributivi giornalieri e orari come determinati nei commi 3) e 4).

Art. 73 - Tredicesima mensilità

1)

Entro il 20 dicembre di ciascun anno sarà corrisposto al personale dipendente un importo pari a 1 mensilità della retribuzione di cui all’art. 72, comma 2), lett. b).

2)

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno il dipendente avrà diritto a tanti 12simi dell’ammontare della 13a mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato.

3)

Le frazioni di mese pari o superiori ai 15 giorni saranno considerate come mese intero.

4)

Per quanto riguarda la 13a mensilità spettante per i periodi di assenza per malattia, per gravidanza e puerperio si rinvia a quanto riportato negli appositi articoli del presente contratto.

Art. 74 - Quattordicesima mensilità

1)

Al personale dipendente sarà corrisposto, entro il mese di luglio di ogni anno, un importo pari a 1 mensilità della retribuzione di cui all’art. 72, comma 2), lett. b), in atto al 30 giugno immediatamente precedente.

2)

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dei 12 mesi precedenti la suddetta data, al dipendente saranno corrisposti tanti 12simi per quanti sono i mesi del servizio prestato.

3)

Negli Enti in cui non è prevista l’erogazione della 14a mensilità, in fase di prima applicazione e con decorrenza dal 1° giorno dell’anno successivo alla prima applicazione del presente contratto, la 14a mensilità è pari alla retribuzione di cui all’art. 72, comma 2), lett. a); al suo finanziamento si procederà, anche gradualmente, e comunque entro la durata del presente contratto, previo confronto con le rappresentanze sindacali, mediante l’utilizzo dei fondi destinati a premi e/o indennità erogati a titolo generalizzato e/o a titolo di produttività collettiva.

4)

Per quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della 14a mensilità, si fa riferimento alle analoghe norme riguardanti la 13a mensilità.

Art. 75 - Trattamento di famiglia

- Assegno per il nucleo familiare

1)

Per gli Enti che, stante le vigenti disposizioni, non rientrano fra i datori di lavoro soggetti alla CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) gestita dall’INPS, si stabilisce che al personale dipendente avente diritto verrà corrisposto per i propri familiari un trattamento di famiglia secondo la disciplina vigente per la CUAF.

2)

Gli interessati sono tenuti a presentare all’Ente tutta la documentazione occorrente per l’accertamento del diritto.

3)

Il trattamento di famiglia di cui al presente articolo non è considerato retribuzione a nessun effetto.

Art. 76 - Progressione di anzianità

1)

A decorrere dall’1/1/2008 è istituita la progressione di anzianità articolata in 4 scatti biennali in cifra fissa, come riportato nella tabella C) riportata in Appendice.

2)

Il finanziamento degli scatti di cui al comma 1) sarà posto a carico del rinnovo contrattuale nel quale essi si realizzano.

2 bis)

A decorrere dall’1/1/2014 gli scatti di anzianità avranno cadenza triennale e pertanto gli scatti con decorrenza in pari data verranno corrisposti con decorrenza dall’1/1/2015. Al personale in servizio che maturerebbe lo scatto successivamente all’1/1/2014 verranno in pari data attribuiti i ratei in 24simi maturati alla data del 31/12/2013.

3)

Dalla stessa data cessano di decorrere gli scatti di anzianità previsti dai precedenti contratti.

4)

Le quote maturate a tale data e gli scatti in maturazione, proporzionalmente temporizzati e monetizzati, sono conservati come maturato individuale di anzianità, non riassorbibile, e fanno parte della retribuzione individuale di cui all’art. 72, comma 2), lett. b).

5)

Il maturato individuale di anzianità è utile ai fini previdenziali e del TFR comunque denominato.

6)

In caso di passaggio ad Area superiore il dipendente conserva l’anzianità di servizio ai fini degli aumenti periodici di anzianità, nonché il numero degli stessi il cui valore sarà ragguagliato agli importi previsti per l’Area di arrivo.

Art. 77 - Retribuzione accessoria - Indennità varie

1)

Oltre a quelle già menzionate relative a lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno, in turni avvicendati e reperibilità, ove ne ricorrano le condizioni, al dipendente spettano anche le seguenti indennità:

a) indennità di maneggio valori

b) indennità “superfestivi”

c) indennità per lavori speciali disagiati

d) indennità di staff/responsabilità/coordinamento

e) indennità di funzione

f) indennità di vigilanza

2)

Tutte le indennità, ad eccezione di quelle di staff/responsabilità/coordinamento, di funzione e di vigilanza, non hanno carattere continuativo ma vanno attribuite esclusivamente su specifica prestazione effettivamente resa.

3)

Altre tipologie di indennità possono essere individuate a livello locale, con finanziamento a carico del bilancio degli Enti.

4)

Eventuali indennità derivanti da precedenti regolamentazioni contrattuali nazionali, territoriali o aziendali, non più contemplate nel presente CCNL, per la parte eventualmente non assorbita nei minimi tabellari, vengono mantenute in cifra fissa mensile come assegno ‘ad personam’ non riassorbibile.

Art. 78 - Misura delle indennità

1) Indennità maneggio valori

Il dipendente, che normalmente maneggia denaro contante e/o assegni con responsabilità e oneri per errori, ha diritto a una indennità pari ad € 1,55 per giorno effettivamente lavorato.

Tale indennità è corrisposta anche a chi sostituisce temporaneamente il titolare del servizio di cassa a qualsiasi titolo.

Sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore in atto, fino a concorrenza con i futuri miglioramenti.

2) Indennità “super festivi”

A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente CCNL è istituita, per tutto il personale dipendente, l’indennità per prestazioni lavorative effettuate in giorni in cui ricorrono particolari festività (super festivi).

A tal fine i giorni super festivi sono così individuati:

- Capodanno

- Epifania

- Pasqua

- 1° maggio

- Assunzione

- Natale

- S. Patrono

La misura di detta indennità, aggiuntiva al trattamento economico normalmente corrisposto, è fissata in € 25,00 per prestazioni lavorative di 6 ore.

Per prestazioni ricadenti nelle suddette festività, che risultino inferiori o eccedenti le 6 ore, l’indennità verrà corrisposta in misura proporzionale alla prestazione.

3) Indennità per lavori speciali disagiati

Le Parti convengono di erogare questa particolare indennità, al fine di compensare condizioni di lavoro più disagiate e/o sfavorevoli di alcuni dipendenti rispetto ad altri che operano in condizioni di normalità.

L’erogazione di questa indennità, da regolamentare a livello di Ente, va attribuita esclusivamente in relazione alla specifica prestazione giornaliera e può essere graduata secondo diversi livelli correlati alla specialità e alla eventuale molteplicità delle condizioni di disagio connessi alla prestazione e varia da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 10,00.

4) Indennità di staff

Ai dipendenti, non appartenenti all’area Quadri, cui vengono attribuite specifiche responsabilità o che assumano funzione di coordinamento di figure professionali anche di pari livello, potrà essere riconosciuta una indennità di staff compresa tra € 77,00 ed € 308,00 mensili lordi per 13 mensilità.

Eventuali erogazioni in atto allo stesso titolo assorbiranno, fino a concorrenza, l’indennità di cui sopra.

5) Indennità di funzione area Quadri

Ai dipendenti appartenenti all’Area Quadri è attribuita una indennità di funzione compresa tra € 400,00 ed € 1.500,00 mensili lordi per 13 mensilità.

Eventuali erogazioni in atto allo stesso titolo e i superminimi individuali assorbiranno, fino a concorrenza, l’indennità di cui sopra.

L’indennità di funzione è onnicomprensiva e assorbe ogni e qualsiasi altra indennità legata alla prestazione lavorativa, ad eccezione dell’indennità di trasferta.

6) Indennità di vigilanza

Al personale addetto alla vigilanza (guardie giurate) dei monumenti compete una indennità pari ad € 60,00 mensili lordi per 13 mensilità.

Art. 79 - Indennità di trasferta

1)

L'indennità di trasferta compete quando un dipendente per motivi di lavoro sia impegnato al di fuori del territorio del Comune dove è collocata la sede di lavoro.

2)

Le spese di viaggio, vitto e pernottamento vengono rimborsate e compensate a piè di lista, previa presentazione dei relativi titoli di spesa, in base alle modalità e ai limiti di seguito riportati:

a)il rimborso delle spese di trasporto comprende quelle di viaggio, effettuato con mezzi pubblici, per e dalla località di missione e quelle di trasferimento nell’ambito della stessa località;

b)il rimborso delle spese di alloggio per il pernottamento in alberghi fino a 4 stelle è riconosciuto quando il protrarsi dell'impegno lavorativo non consenta il rientro in residenza alla sera;

c)le spese per i pasti sono rimborsate le spese fino a concorrenza di € 50,00 giorno, con un massimale di € 30,00 per singolo pasto.

3)

Al dipendente compete, altresì:

a)una indennità pari ad € 24,00 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;

b)un importo, di detta indennità, determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore; nel computo delle ore di trasferta è compreso il tempo di viaggio;

c)il compenso per lavoro straordinario, ove spettante, nel caso che l’attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata.

4)

Nel caso degli autisti si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo.

5)

In caso di trasferte all’estero i rimborsi per i pasti sono incrementati del 30% e l’indennità di cui al comma 3), lett. a) è incrementata del 50%.

Art. 80 - Corresponsione della retribuzione

1)

La retribuzione, da corrispondere al dipendente di norma entro il 10 del mese successivo, dovrà risultare da apposito prospetto paga nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l’importo della retribuzione, la misura e l’importo dell’eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare l’importo corrisposto, nonché tutte le ritenute effettuate.

2)

Il prospetto paga deve recare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.

Art. 81 - Servizio mensa

1)

Gli Enti, tenuto conto della distribuzione dell’orario di lavoro, istituiscono, previo confronto con le rappresentanze sindacali, un servizio mensa, di norma attraverso l’adozione di buoni pasto o ticket-restaurant o anche mediante convenzione con terzi o servizio diretto.

2)

Il servizio mensa, comunque costituito, è fruibile dai dipendenti che prestano attività lavorativa superiore alle 6 ore e che copra la fascia oraria compresa tra le ore 12 e le 15 e/o tra le ore 19 e le 22.

3)

Il tempo di fruizione dei pasti è considerato al di fuori dell’orario di servizio.

4)

In ogni caso è prevista una partecipazione dei dipendenti al costo del pasto in misura superiore a 1/3.

5)

Il servizio è attribuito per ciascun giorno di prestazione effettiva di lavoro, e il suo costo costituisce elemento retributivo con effetti su altri istituti retributivi contrattuali.

6)

Il valore del buono pasto è fissato nella misura del corrispettivo fiscalmente esente.

Art. 82 - Premio di risultato e welfare aziendale

1)

Gli Enti valuteranno, sulla base di verifiche annuali delle condizioni economiche finanziarie e dell’andamento del costo complessivo del personale, la possibilità di erogare premi di risultato al personale dipendente, previo confronto tra le Parti a livello locale, con le modalità previste dalla lett. b) del comma 4.2) dell’art. 4.

2)

Per il triennio 2018-2020 le risorse disponibili per la contrattazione di Ente sono pari allo 0,3% della massa salariale riferita all’anno 2017.

3)

Rimane comunque inteso che, a decorrere dal 2019, la quota minima di risorse di € 20,00 già destinata annualmente alla contrattazione di 2° livello viene elevata ad € 25,00.

4)

Negli Enti di piccole dimensioni in cui non si svolge nessuna contrattazione integrativa la cifra di cui al comma 3) viene assunta come Elemento di Garanzia (EdG) ‘pro capite’, ferme restando le verifiche di cui al comma 1).

5)

In sede di contrattazione aziendale le Parti potranno prevedere la destinazione delle risorse di cui ai precedenti commi, in tutto o in parte, al finanziamento di piani di welfare aziendale, in applicazione di quanto previsto dai commi da 182) a 190) della legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016).

Dichiarazione congiunta

“Le Parti prendono atto delle complessità e delle criticità emerse in sede di applicazione dell’art. 82 e, pertanto, la parte datoriale si impegnerà a fornire alle OO.SS. tutta la documentazione relativa al salario accessorio al fine di poter consentire una valutazione della proposta economica e concordare sulla possibile riscrittura del suddetto articolo”.

Titolo XII - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

E SVILUPPO PROFESSIONALE

Art. 83 - Sistema di classificazione del personale

1)

Il sistema di classificazione (riportato in Appendice) è strutturato in 5 Aree denominate A), B), C), D) ed E), ciascuna articolata in 6 fasce, e nell’Area Quadri articolata in 2 fasce.

2)

Ogni Area individua contenuti professionali omogenei e coerenti rispetto a fattori discriminanti, mentre le fasce esprimono professionalità a maturazione crescente nell’ambito dell’Area.

3)

Le Aree sono individuate nelle declaratorie, riportate in Appendice, che descrivono l’insieme delle caratteristiche e dei requisiti indispensabili per la classificazione delle posizioni di lavoro, e per ciascuna Area sono indicati in modo esemplificativo, ma non esaustivo, alcune mansioni/profili professionali.

4)

Gli Enti procedono, ove necessario, alla individuazione di nuovi profili e alla loro collocazione nelle aree e nelle fasce, in base alle loro specifiche esigenze organizzative e gestionali e sulla scorta dei processi produttivi in atto.

Art. 84 - Criteri di inquadramento del personale

1)

L’inquadramento di ciascun dipendente avviene identificando l’Area di riferimento in relazione alla complessità delle mansioni /funzioni da esercitare.

2)

Alla attribuzione del personale a una determinata Area si perviene attraverso l’analisi delle mansioni, mediante la verifica della presenza e del grado d’importanza dei seguenti fattori:

a) conoscenze teoriche e pratiche

b) ampiezza e complessità del ruolo

c) livello di standardizzazione o autonomia

d) responsabilità e finalità

e) gestione delle informazioni

3)

L’attribuzione della fascia da parte degli Enti avviene in funzione del livello di maturazione professionale richiesto e della dimensione e degli ambiti operativi delle attività da esercitare.

4)

Al fine di dirimere eventuali controversie, plurime o individuali, in materia di inquadramento è previsto il ricorso al Collegio di conciliazione di cui all’art. 90.

Art. 85 - Sviluppo professionale del personale

1)

Le Parti convengono sulla necessità di valorizzare le capacità professionali del personale, promuovendone lo sviluppo, in linea con le esigenze organizzative di efficienza e produttività dell’Ente, di qualità del servizio, nonché della evoluzione delle tecnologie.

2)

La mobilità orizzontale, intesa come passaggio di fascia, è il risultato, valutato periodicamente dalla Direzione dell’Ente, sulla base di quanto previsto dall’art. 4, comma 4.1), lett. l) e comma 4.2), lett. j), di un oggettivo arricchimento delle esperienze, della intercambiabilità delle mansioni, della polivalenza dei propri compiti, della acquisizione di competenze nell’ambito di diverse posizioni lavorative e della messa a frutto delle proprie potenzialità.

3)

I passaggi ad Area superiore vengono effettuati dalla Direzione in relazione alle esigenze dell’Ente, sulla base di quanto previsto dall’art. 4, comma 4.1), lett. l), con riferimento ai requisiti della posizione di lavoro superiore, previa valutazione del merito, delle attitudini e delle potenzialità dei dipendenti interessati, sulla base del progressivo e oggettivo arricchimento delle capacità professionali e delle conoscenze da questi acquisite tramite esperienza di lavoro, partecipazione ad attività formative, intercambiabilità delle mansioni, mobilità nell’ambito di diverse posizioni organizzative, impegno e qualità delle prestazioni e risultati conseguiti.

Art. 86 - Area Quadri

1)

Appartiene all’Area Quadri il personale, già in possesso dei requisiti previsti dall’Area E), preposto in funzioni di direzione di unità organizzative di tipo semplice o a carattere complesso con elevato grado di autonomia decisionale o che esercita nella propria specializzazione professionale competenze di alto contenuto scientifico.

2)

I Quadri sono titolari di posizioni e funzioni di importanza strategica ai fini della attuazione degli obiettivi dell’Ente e sono responsabili dei risultati professionali e/o di gestione, della ottimizzazione e della integrazione delle risorse tecniche, economiche, organizzative e dei ‘know-how’ assegnati.

3)

L’area Quadri si articola in 2 fasce caratterizzate da assunzione di responsabilità o da esercizio della professione di livello crescente, secondo le seguenti declaratorie:

fascia Q1):

vi appartiene il personale che svolge funzioni di coordinamento, controllo e integrazione di un settore dell’Ente e/o funzioni professionali a carattere scientifico e/o tecniche altamente specialistiche e notevolmente complesse, strettamente e direttamente connesse agli obiettivi e risultati dell’Ente;

fascia Q2):

vi appartiene il personale che, in possesso delle caratteristiche professionali della fascia inferiore, abbia maturato una consolidata esperienza e la esercita in ambienti e contesti di ampie dimensioni, elevata variabilità e particolare importanza e strategicità in relazione ai fini dell’Ente.

Art. 87 - Norme per l’Area Quadri

1)

In relazione alle funzioni direttive espletate e al livello di responsabilità proprio del personale inquadrato nell’Area Quadri si conviene quanto segue:

a) Orario di lavoro

I Quadri, fermo restando il rispetto dell’orario di lavoro di cui all’art. 32, non sono soggetti alla applicazione di rigide normative sull’orario di lavoro e alla conseguente disciplina sulla limitazione del lavoro straordinario.

Le maggiori prestazioni effettivamente svolte, anche in giornate festive e/o in orari particolari, sono compensate dalla particolare indennità di funzione, finalizzata in modo esplicito anche a tale titolo.

b) Responsabilità civile

Ai sensi dell’art. 5, legge n. 190/85, l’Ente provvede a garantire, attraverso apposita polizza assicurativa, il personale interessato dal rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave del dipendente.

c) Indennità di funzione

In relazione alle funzioni esercitate, ai dipendenti dell’Area Quadri viene attribuita una specifica indennità di funzione prevista nel trattamento retributivo, corrisposta per 13 mensilità e utile ai fini del TFR.

Detta indennità assorbe ogni e qualsiasi prestazione lavorativa connessa all’esercizio del ruolo di Quadri e non è cumulabile con l’indennità di staff.

Titolo XIII - NORME FINALI

Art. 88 - Norma di salvaguardia

Per gli Enti che procedono per la prima volta alla applicazione del presente contratto rimangono in vigore le norme e le procedure previste e concordate all’art. 84 del CCNL 2008-2012.

Art. 89 - Previdenza complementare e sistema di welfare aziendale

Le Parti, in attesa che si concluda l’analisi del tavolo tecnico appositamente coinvolto per la scelta del Fondo previdenziale, convengono di rinviare ad apposita sessione negoziale gli aspetti relativi a tale articolo da tenersi entro dicembre 2020.

Art. 90 - Conciliazione

Per tutte le controversie individuali o plurime relative alla applicazione del presente contratto è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione da esperirsi, secondo le norme e le procedure previste per il rapporto di lavoro privato, presso il Collegio di Conciliazione istituito in seno alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente.

Art. 91 - Tutela delle unioni civili

Al fine di assicurare l’effettiva tutela dei diritti delle parti delle unioni civili, le disposizioni del presente CCNL che si riferiscono al matrimonio si intendono integrate da “e unioni civili” e quelle contenenti le parole “coniuge/coniugi” si intendono applicate anche alle parti delle unioni civili.

APPENDICE

La presente Appendice contiene:

a)tabella A) - Incrementi tabellari nel triennio, decorrenze

e calcolo;

b) tabella B) - Minimi tabellari con decorrenza 2017;

c) tabella C) - Valore scatti triennali;

d) sistema di classificazione;

e) Accordo separato per la Disciplina del rapporto Collaborazione;

f) norme sull’apprendistato;

g) Avviso comune deroga assistita nella parte riguardante

le assunzioni stagionali;

h) linee-guida per l'adozione di un Codice di comportamento contro

le discriminazioni, le molestie e le molestie sessuali, nonché

contro gli atti di violenza;

i) Regolamento sui permessi ex art. 42

Tabella A)

INCREMENTI TABELLARI, DECORRENZA E CALCOLO




area

fascia

param.

m

tab. dal

1.1.2017



0,9% 1.1.2018




tab.

1.1.2018



1,3%

1.1.2019



tab. 1.1.2019



1,4%

1.1.2020



tab.

1.1.2020



tot. incr.



A

AF1

100

1.682,90

15,15

1.698,05

22,07

1.720,12

24,08

1.744,20

61,30

AF2

101,44

1.707,07

15,36

1.722,43

22,39

1.744,83

24,43

1.769,30

62,18

AF3

103,46

1.741,20

15,67

1.756,87

22,84

1.779,71

24,92

1.804,60

63,43

AF4

105,46

1.774,72

15,97

1.790,69

23,28

1.813,97

25,40

1.839,40

64,65

AF5

106,50

1.792,29

16,13

1.808,42

23,51

1.831,93

25,65

1.857,60

65,29

AF6

107,82

1.814,50

16,33

1.830,83

23,80

1.854,63

25,96

1.880,60

66,10

B

BF1

111,81

1.881,66

16,93

1.898,59

24,68

1.923,28

26,93

1.950,20

68,54

BF2

113,56

1.911,06

17,20

1.928,26

25,07

1.953,33

27,35

1.980,70

69,61

BF3

115,60

1.945,46

17,51

1.962,97

25,52

1.988,49

27,84

2.016,30

70,87

BF4

117,79

1.982,36

17,84

2.000,20

26,00

2.026,20

28,37

2.054,60

72,21

BF5

119,34

2.008,35

18,08

2.026,43

26,34

2.052,77

28,74

2.081,50

73,16

BF6

120,88

2.034,33

18,31

2.052,64

26,68

2.079,32

29,11

2.108,40

74,10

C

CF1

118,96

2.001,91

18,02

2.019,93

26,26

2.046,19

28,65

2.074,80

72,92

CF2

121,99

2.053,01

18,48

2.071,49

26,93

2.098,42

29,38

2.127,80

74,78

CF3

125,52

2.112,31

19,01

2.131,32

27,71

2.159,03

30,23

2.189,30

76,94

CF4

129,76

2.183,66

19,65

2.203,31

28,64

2.231,96

31,25

2.263,20

79,54

CF5

131,3001

2.209,65

19,89

2.229,54

28,98

2.258,52

31,62

2.290,10

80,49

CF6

132,8439

2.235,63

20,12

2.255,75

29,32

2.285,08

31,99

2.317,10

81,44

D

DF1

130,32

2.193,19

19,74

2 212,93

28,77

2.241,70

31,38

2.273,10

79,89

DF2

137,12

2.307,51

20,77

2.328,28

30,27

2.358,55

33,02

2.391,60

84,05

DF3

149,81

2.521,16

22,69

2.543,85

33,07

2.576,92

36,08

2.613,00

91,84

DF4

156,62

2.635,73

23,72

2.659,45

34,57

2.694,02

37,72

2.731,70

96,01

DF5

160,94

2.708,50

24,38

2.732,88

35,53

2.768,40

38,76

2.807,20

98,66

DF6

165,88

2.791,66

25,12

2.816,78

36,62

2.853,40

39,95

2.893,40

101,69

E

EF1

164,04

2.760,60

24,85

2.785,45

36,21

2.821,66

39,50

2.861,20

100,56

EF2

174,31

2.933,53

26,40

2.959,93

38,48

2.998,41

41,98

3.040,40

106,86

EF3

180,00

3.029,22

27,26

3.056,48

39,73

3.096,22

43,35

3.139,60

110,34

EF4

185,00

3.113,36

28,02

3.141,38

40,84

3.182,22

44,55

3.226,80

113,41

EF5

188,09

3.165,33

28,49

3.193,82

41,52

3.235,34

45,29

3.280,60

115,30

EF6

192,41

3.238,10

29,14

3.267,24

42,47

3.309,72

46,34

3.356,10

117,95

Q

QF1

190,00

3.197,50

28,78

3.226,28

41,94

3.268,22

45,76

3.314,00

116,47

QF2

200,00

3.365,79

30,29

3.396,08

44,15

3.440,23

48,16

3.488,40

122,60

Tabella B)

MINIMI TABELLARI(decorrenti dal 1° gennaio 2020)


A

A F1

A F2

A F3

AF4

A F5


A F6


1.744,20

1.769,30

1.804,60

1.839,40

1.857,60

1.880,60

B


B F1


B F2

B F3

B F4

B F5

B F6

1.950,20

1.980,70

2.016,30

2.054,60

2.081,50

2.108,40

C


C F1


C F2

C F3

C F4

CF5

C F6

2.074,80

2.127,80

2.189,30

2.263,20

2.290,10

2.317,10

D


D F1


D F2

D F3

D F4

D F5

D F6

2.273,10

2.391,60

2.613,00

2.731,70

2.807,20

2.893,40

E


E F1


E F2

E F3

E F4

E F5

E F6

2.861,20

3.040,40

3.139,60

3.226,80

3.280,60

3.356,10

Q


Q F1


Q F2



3.314,00

3.488,40

Tabella C)

VALORE DEGLI SCATTI TRIENNALI



Area



A

10

B

12

C

15

D

20

E

25

Q

30

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Area A)

Declaratoria

Appartiene a questa Area il personale in posizioni di lavoro che richiedono:

a)conoscenze elementari di base teoriche e/o tecniche relative al settore di applicazione;

b)capacità manuali e tecniche riferite alle proprie qualificazioni professionali;

c)autonomia e responsabilità nell’ambito di prescrizioni di massima.

Requisiti culturali e professionali:

-possesso di licenza della scuola dell’obbligo e specifici titoli o attestati di qualifica, ove richiesti per lo svolgimento delle mansioni attribuite.

Caratterizzazione dell'attività:

attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico-manuali, comportanti l’uso di strumenti, arnesi di lavoro e macchinari complessi di uso semplice caratterizzate da:

a)contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi amministrativi;

b)discreta complessità di problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;

c)relazioni organizzative interne anche tra più soggetti interagenti.

Esemplificazione qualifiche/profili:

- operatore tecnico in formazione

- operatore tecnico qualificato

- autista

- centralinista

Area B)

Declaratoria

Appartiene a questa Area il personale in posizioni di lavoro che richiedono:

a)conoscenze teoriche specialistiche di base;

b)capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni;

c)autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo;

d)eventuale coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.

Requisiti culturali e professionali:

-possesso di licenza della scuola dell’obbligo unita a specifici titoli o attestati di qualifica o esperienza pluriennale nel settore di applicazione.

Caratterizzazione dell’attività:

a)conoscenze mono-specialistiche acquisibili con la scuola professionale o un grado di esperienza pluriennale;

b)responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;

c)media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli predefiniti con variabilità delle soluzioni possibili;

d)relazioni organizzative interne anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza.

Esemplificazione qualifiche/profili:

- operatore tecnico specializzato (operaio specializzato)

- operatore amministrativo

- operatore addetto alla sorveglianza

Area C)

Declaratoria

Appartiene a questa Area il personale che:

a)è in possesso di conoscenze derivanti da istruzione di grado superiore, o esperienza pluriennale acquisita in specializzazioni relative a tecnologie, tecniche, conoscenze e/o processi operativi di elevato livello;

b)svolge attività di tipo tecnico, amministrativo e/o di coordinamento a contenuto professionale ampio e complesso;

c)opera con autonomia e relativa discrezionalità rispetto all’adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività;

d)ha responsabilità sui risultati quali-quantitativi delle attività svolte o coordinate e in particolare sui risultati della discrezionalità esercitata;

e)si avvale di informazioni differenziate e complesse, che scambia con terzi, nell’ambito della propria discrezionalità.

Requisiti culturali e professionali:

-possesso di diploma di istruzione secondaria o esperienza pluriennale nel settore di applicazione.

Caratterizzazione dell’attività:

a)approfondite conoscenze mono-specialistiche acquisibili con la scuola superiore o un grado di esperienza pluriennale;

b)media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli anche esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;

c)relazioni organizzative interne anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza.

Esemplificazione delle qualifiche/profili:

- operatore addetto alla vigilanza

- restauratore

- operatore esperto addetto alla sorveglianza con funzioni

di guida museale e/o con funzioni di accoglienza

- capo operaio

- operatore esperto

- assistente tecnico

- ragioniere

- geometra

Area D)

Declaratoria

Appartiene a questa Area il personale in posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell’ambito delle strutture operative.

Requisiti culturali e professionali:

-possesso di diploma di istruzione secondaria con esperienza pluriennale nel settore di applicazione o diploma di laurea triennale o titolo equivalente.

Caratterizzazione dell’attività:

a)elevata competenza tecnico-professionale acquisita tramite titolo di studio o approfondita conoscenza e maturata esperienza;

b)autonomia d’iniziativa relativamente alla soluzione di tutti i problemi gestionali e organizzativi connessi allo svolgimento dei compiti del settore di applicazione;

c)responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali, nonché sulle risorse umane, ove affidate;

d)gestione di informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere.

Esemplificazione delle qualifiche/profili:

- specialista settore vigilanza/sorveglianza

- restauratore esperto

- collaboratore tecnico

- tecnico informatico

Area E)

Declaratoria

Appartiene a questa Area il personale in posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell’ambito delle strutture operative complesse con funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane, coordinamento di attività, iniziative di programmazione e proposta.

Requisiti culturali e professionali:

- possesso di diploma di laurea specialistica

Caratterizzazione dell’attività:

a)elevata competenza tecnico-professionale acquisita tramite istruzione universitaria;

b)autonomia d’iniziativa relativamente alla programmazione e alla soluzione di tutti i problemi gestionali e organizzativi connessi allo svolgimento e al perseguimento dei fini propri dell’Ente;

c)responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi egestionali, nonché sulle risorse umane, ove affidate;

d)gestione di informazioni complesse, anche da identificare, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere.

Esemplificazione delle qualifiche/profili:

- personale laureato che svolge mansioni attinenti al titolo

di studio

- restauratore esperto coordinatore

- collaboratore tecnico esperto

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE

DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

Il giorno 14 giugno 2017 le parti firmatarie del CCNL del personale dipendente dalle Fabbricerie aderenti all'AFI,

preso atto

- che, a seguito della emanazione del D.lgs.81/2015, è sopravvenuta l’abrogazione degli articoli dal 61 al 69 bis del D.lgs. 276/2003 regolamentanti la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative con modalità a progetto,

- che il vigente CCNL delle Fabbricerie non contiene una disciplina specifica dei rapporti di Collaborazione e che laddove si sono manifestate particolari esigenze produttive e organizzative gli Enti hanno sempre fatto riferimento alla disciplina legale, ora abrogate,

considerato

- che permane comunque, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 81/2015, la possibilità di stipulare contratti di collaborazione al verificarsi di alcune condizioni,

- che tra queste condizioni il citato art. 2 al comma 2), lett. a), fa riferimento ad Accordi Collettivi Nazionali in cui, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del settore, siano previste discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo delle collaborazioni,

- che nelle Fabbricerie, per il raggiungimento dei fini istituzionali, possono presentarsi particolari esigenze produttive e/o organizzative connesse a programmi/eventi/attività cui non risulta possibile far fronte con le posizioni lavorative presenti nell'Ente;

- che, a seguito del verificarsi di tali esigenze, possono rendersi necessarie prestazioni di lavoro autonomo, per lo più di natura intellettuale e limitate nel tempo,

concordano quanto di seguito riportato:

1)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo e suo canone ermeneutico.

2)

Ai sensi dell'art. 2, comma 2) del D.lgs. n. 81/2015 sono ammessi, a titolo esemplificativo, rapporti di collaborazione nell’ambito delle seguenti tipologie di attività:

a) prestazioni di natura consulenziale

b) presenza in Comitati scientifici/di coordinamento

c) organizzazione di eventi

d) docenza e assistenza in corsi di formazione

3)

Le prestazioni oggetto dei rapporti di collaborazione si possono riferire sia alla attività istituzionale che ad attività correlate e/o occasionali e/o diversificate rispetto a quella istituzionale prevalente propria delle Fabbricerie e possono svolgersi anche all'interno dei locali aziendali, in fasce orarie di disponibilità preventivamente concordate tra le Parti, nel rispetto delle esigenze tecnico-produttive di cui sopra e della natura dell'incarico affidato.

4)

L'instaurazione di nuovi rapporti di collaborazione è consentita, a far data dalla sottoscrizione del presente Accordo, mediante contratto di collaborazione, redatto in forma scritta in duplice copia, una per ciascuna delle Parti, il quale deve contenere le seguenti previsioni e informazioni:

a)identità delle Parti;

b)l’individuazione specifica della attività affidata al collaboratore, nonché di eventuali obiettivi, ad essa connessi, definiti di comune accordo dalle Parti;

c)la durata del contratto nonché l'individuazione delle forme e modalità di coordinamento con l’Ente, definendone anche eventuali caratteristiche temporali;

d)l'entità del compenso, la disciplina del regime delle spese sostenute, nonché le modalità e i tempi di erogazione del compenso e degli eventuali rimborsi spese ove espressamente pattuiti;

e)le eventuali modalità di accesso ai locali della Committente che, nel caso necessarie, potranno essere regolamentate, in maniera omogenea, da appositi accordi a livello aziendale, (anche mediante appositi badge e strumenti di controllo accessi, ritenuti necessari ai fini della sicurezza);

f)le modalità di accesso alle informazioni sulla prevenzione degli infortuni;

g)i casi e le modalità di sospensione del rapporto di collaborazione per malattia, infortunio, recupero psicofisico e maternità;

h)sul lavoro e sulla sicurezza sul lavoro e la relativa formazione (nei limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia), ove la prestazione sia resa nei luoghi di disponibilità della Committente;

i)le modalità di utilizzo delle strumentazioni e dei mezzi eventualmente messi a disposizione dal Committente per lo svolgimento dell'incarico affidato;

j)le clausole di salvaguardia della proprietà intellettuale per le opere d'ingegno eventualmente realizzate dal collaboratore nell'espletamento dell'incarico;

k)le causali di recesso anticipato dal rapporto e le eventuali ipotesi di risoluzione contrattuale.

Il contratto individuale può essere risolto:

a)per mutuo consenso delle Parti

b)da una delle Parti qualora si verifichi una giusta causa di recesso;

c)per comprovati motivi di forza maggiore specificati nel contratto individuale.

5)

Il Collaboratore svolge l'incarico in piena autonomia in riferimento alle modalità di esecuzione della prestazione, pur coordinandosi con l’Ente che può impartire direttive di carattere generale (sia in fase di instaurazione del rapporto che nel corso del suo svolgimento), laddove non si evincano incompatibilità con la natura autonoma della prestazione affidata. In particolare, è escluso ogni vincolo o obbligo di subordinazione e ogni interesse della Fabbriceria a disporre della prestazione del Collaboratore in forma subordinata. È in facoltà dell’Ente richiedere al Collaboratore relazioni periodiche sullo stato d'avanzamento dell'incarico conferito.

6)

Il Collaboratore pattuisce con l’Ente le modalità di accesso ai luoghi di svolgimento dell'incarico, l'eventuale disponibilità alle presenze presso i luoghi di lavoro convenuti, in fasce orarie preventivamente concordate tra le Parti, compatibilmente con gli orari di apertura degli Uffici aziendali, nonché l'utilizzo delle strumentazioni necessarie e/o utili al più proficuo assolvimento dell’incarico.

7)

Il compenso, determinato di comune accordo dalle Parti, non potrà essere inferiore alla corrispondente paga oraria dei lavoratori che svolgono mansioni analoghe e di pari professionalità. La corresponsione avverrà con cadenza di norma mensile. Il Committente e il Collaboratore potranno stabilire nel contratto individuale diverse modalità di erogazione del corrispettivo economico.

8)

La maternità, la malattia e l'infortunio non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale che rimane sospeso senza erogazione del corrispettivo, salvo la quota maturata antecedentemente alla sospensione del rapporto.

9)

Il contratto non verrà prorogato ma non potrà essere risolto e il rapporto riprenderà regolare esecuzione al termine del periodo di sospensione, salvo che questo non superi il termine di durata apposto al contratto. In caso di maternità la durata del rapporto è prorogata per un periodo massimo di 180 giorni.

10)

Le parti firmatarie del presente Accordo, pur dandosi reciprocamente atto della inapplicabilità della legge 300/1970 ai rapporti di cui al presente Accordo nazionale, riconoscono comunque agli stessi, con ogni più ampia garanzia e compatibilmente con la natura autonoma del rapporto, le tutele e le libertà individuali e collettive previste dagli art. 1 (Libertà di opinione), art. 5 (Accertamenti sanitari), art. 6 (Visite personali di controllo), art. 8 (Divieto di indagine sulle opinioni), art. 15 (Atti discriminatori), art. 16 (Trattamenti collettivi discriminatori) e art. 17 (Sindacati di comodo).

11)

I Collaboratori, senza oneri aggiuntivi per l’Ente, potranno partecipare ad apposite riunioni convocate, nel limite massimo di 4 ore annue complessive, congiuntamente o disgiuntamente, dalle OO.SS., firmatarie del presente Accordo nazionale con un preavviso di almeno 2 giorni.

12)

Le suddette riunioni potranno svolgersi a livello territoriale all'esterno della struttura, ovvero a livello aziendale nei locali messi a disposizione, di volta in volta dall’Ente.

13)

Previa richiesta delle OO.SS., firmatarie del presente Accordo nazionale, l’Ente concederà ai Collaboratori una apposita bacheca, ubicata all'interno della struttura, sulla quale potranno essere affisse pubblicazioni, testi e comunicati di interesse sindacale specifici per i titolari dei rapporti di cui al presente Accordo nazionale.

14)

Ferma restando la natura autonoma rapporti qui regolamentati, il collaboratore potrà fruire di un periodo di riposo, in prevalenza nei giorni di chiusura aziendale obbligatoria ovvero, in mancanza, di volta in volta convenuto tra le Parti. In tali casi, nulla sarà dovuto come corrispettivo per i periodi di riposo.

15)

I Collaboratori, ove concordato tra le Parti, parteciperanno alle riunioni funzionali e derivanti dalle attività oggetto del contratto e tale attività deve ritenersi inclusa tra quelle oggetto dell'incarico conferito.

16)

Gli Enti si impegnano a dare informazione periodica (di norma trimestrale) alle RSU ovvero, in mancanza, alle OO.SS. presenti nell’Ente firmatarie del presente Accordo, dell'utilizzo dei contratti di collaborazione onde consentirne il monitoraggio.

17)

Le Parti si impegnano, qualora intervengano modifiche di natura legislativa, ad incontrarsi per armonizzare il presente Accordo collettivo con la nuova normativa.

18)

Le Parti si impegnano altresì ad incontrarsi nel corso del 2018 al fine di monitorare la corretta applicazione dell'intesa in seno agli Enti aderenti all’AFI.

Il presente Accordo entra in vigore dal giorno successivo alla sua sottoscrizione.

DISCIPLINA DEL CONTRATTO FORMATIVO PROFESSIONALIZZANTE (CFP)

(Apprendistato professionalizzante)

Dichiarazione delle Parti

Le Parti riconoscono nell’apprendistato un importante strumento per l’acquisizione di competenze necessarie per l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e, in tale contesto, valutate le recenti innovazioni legislative, ritengono di particolare interesse per le Fabbricerie la fattispecie dell’Apprendistato professionalizzante di cui all’art. 41 del D.lgs. 81/2015.

La disciplina applicativa del CFP fa riferimento alle citate norme di legge e da quanto disposto nei commi seguenti.

Generalità

L’istituto del contratto di apprendistato rientra tra le forme di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed alla occupazione dei giovani ed è valido strumento per il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo.

Il CFP può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.

Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.lgs. 17 ottobre 2005 n. 226, il CFP può essere stipulato dal 17° anno di età.

L’assunzione dell’apprendista avviene con un contratto scritto, nel quale sono indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, di durata non superiore a quanto previsto per la lavoratrice o il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello di inquadramento finale, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato, nonché il piano formativo individuale, redatto dal datore di lavoro e definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione integrativa, sarà consegnato alla lavoratrice o al lavoratore entro 30 giorni dalla stipula del contratto.

La qualificazione professionale, al cui conseguimento è finalizzato il contratto, è determinata nel contratto sulla base dei profili o qualifiche professionali previsti dai sistemi di inquadramento del personale di cui al CCNL e/o al CIA.

L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i dipendenti della qualifica per la quale egli compie i diversi periodi di tirocinio.

Possono essere assunti con CFP i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie delle Aree A) (con riferimento alla fascia A F4), B), C) e D).

Il CFP si conclude:

-al termine del periodo di apprendistato e le parti contraenti potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 c.c., di 30 giorni;

-per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.

In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Gli Enti non potranno procedere alla assunzione di apprendisti con la stessa qualifica, qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 50% di apprendisti di pari qualifica, il cui contratto di lavoro di apprendistato sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti.

I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

Malattia e sospensione involontaria del rapporto di lavoro

Durante il periodo di malattia l’apprendista avrà diritto, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente per la sua qualifica allo stesso trattamento del dipendente qualificato come previsto dall’art. 56 del vigente CCNL, in relazione al proprio trattamento economico.

La disposizione di cui sopra si applica a decorrere dal superamento del periodo di prova.

Durante il periodo di prova, qualora previsto, l’apprendista avrà diritto a percepire il solo trattamento INPS.

La malattia, l’infortunio, il congedo parentale di cui al D.lgs. 151/2001, nonché altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiore trenta giorni consecutivi comportano la proroga di scadenza del termine del contratto.

Agli apprendisti che abbiano raggiunto la maggiore età si applica la disciplina prevista dal D.lgs. n. 66/03, pertanto essi possono svolgere anche lavoro straordinario e notturno.

Durata, inquadramento e trattamento economico

Il livello di inquadramento professionale sarà lo stesso nel quale è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato. Il trattamento economico sarà ragguagliato a quello previsto nel livello retributivo per cui è svolto l’apprendistato come da tabella seguente, in cui è riportata anche la durata:



durata



Area



1° anno



2°anno



3° anno


18 mesi

A

90%

95%

---

24 mesi

B

90%

95%

---

36 mesi

C-D

80%

90%

95%

In alternativa e in via sperimentale gli Enti potranno adottare i criteri riportati nelle tabelle seguenti:

6) Durata


Area




durata complessiva

(mesi)



1° periodo

(mesi)



2° periodo

(mesi)





3° periodo

(mesi)

A

18

6

12

---

B

24

6

8

10

C

36

10

12

14

D

36

12

12

12

Inquadramento e trattamento economico



Area

posizione finale

trattamento economico

1°periodo


trattamento economico

2° periodo


trattamento economico

3° periodo


A

A F4

A F1

A F4

---

B

B F1

A F1

A F4

B F1

C

C F1

A F4

B F1

C F1

D

D F1

B F1

C F1

D F1

7) Formazione

Contenuti

Le attività formative, strutturate in forma modulare, sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico e operativo, tra loro connessi e complementari finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi.

Le attività formative a carattere trasversale di base saranno realizzate con il contributo delle Regioni, sentite le parti sociali e dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti 4 aree di contenuti:

- accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione

del patto formativo

- competenze relazionali

- organizzazione

- disciplina del rapporto di lavoro

- competenza digitale

- elementi di base della professione/mestiere

- igiene e sicurezza sul lavoro

Qualora le Regioni non provvedano a predisporre l’offerta formativa di cui sopra, è facoltà dell’ente procedere direttamente alla erogazione della formazione.

I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:

-conoscere le attività, la missione, servizi di settore e il contesto aziendale;

-conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;

- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;

-conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);

-conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;

-conoscere le innovazioni di processo, di contesto e di risultato.

Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche /informatiche sarà effettuato all’interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali.

In attuazione del comma 2), art. 6, D.lgs. 167/2011, relativamente agli standard professionali di riferimento e alla qualifica professionale da conseguire, per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, va fatto riferimento alle declaratorie delle Aree e ai gruppi di profili professionali di cui all’allegato 1) del CCNL.

B) Durata

La durata della formazione è determinata, per l’intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione, in particolare:

-120 ore per gli apprendisti privi di titolo di studio o in possesso di licenza elementare o media;

-80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di 2° grado o di istruzione e formazione professionale;

-40 ore se l’apprendista in possesso di laurea o titolo equivalente.

C) Modalità di erogazione

La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’Ente.

Il CFP deve contenere, nel Piano Formativo Individuale, i percorsi formativi per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche coerenti con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire ai sensi del sistema di inquadramento definito nel CCNL. Il recupero eventuale di conoscenze linguistico/matematiche/informatiche sarà effettuato all’interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali.

Nel Piano Formativo Individuale sarà indicato un tutor/referente aziendale, inserito nella organizzazione della impresa, quale figura di riferimento per l’apprendista, in possesso di adeguata professionalità.

Al tutor aziendale l’Ente impartirà le istruzioni necessarie all’assolvimento delle funzioni di affiancamento all’apprendista durante il periodo di tirocinio.

Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in caso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze acquisite dall’apprendista ai fini della attestazione della avvenuta formazione da parte del datore di lavoro.

L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all’azienda.

In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività formativa svolta.

La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino a cura dell’Ente.

Nell’ambito dei principi di cui ai commi precedenti, la contrattazione aziendale può stabilire specifiche modalità di svolgimento della formazione in coerenza con gli andamenti dei periodi lavorativi.

Avviso Comune Deroga Assistita (stralcio)

sottoscritto il giorno 18 del mese di aprile 2011 tra l’AFI e le OO.SS. nazionale di categoria in attuazione delle disposizioni in materia di contratto a tempo determinato di cui alla legge 24 dicembre 2007 n. 247

…omissis…

Premesso

- che, oltre ai compiti statutari, l’attività delle Fabbricerie si caratterizza per la fruibilità dei complessi monumentali da parte di visitatori, sia per motivi turistici che per motivi religiosi per tutto l’anno solare;

- che tali flussi, in special modo quelli legati al turismo, sono caratterizzati da notevole variabilità in relazione a fattori legati alla stagionalità intesa nella sua accezione più ampia (climatica, legata a eventi straordinari di natura religiosa o a iniziative ed eventi di natura culturale);

- che, pertanto, gli andamenti occupazionali, soprattutto nell’area della accoglienza e della sorveglianza dei beni monumentali e museali sono strettamente collegati con l’andamento dei flussi dei visitatori;

- che per garantire un adeguato livello dei servizi di accoglienza e di sorveglianza, anche in quegli Enti che garantiscono per l’intero anno la fruibilità dei siti, è necessario adeguare, in questi settori, l’organico attraverso la stipula di contratti a tempo determinato;

- che il vigente CCNL del personale dipendente delle Fabbricerie ha tenuto conto di tali caratteristiche là dove alla lett. b) del comma 1) dell’art. 22 prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per punte di attività legate a particolari periodi dell’anno;

- che la legge n. 247 del 2007 ha introdotto, in tema di rapporti di lavoro a tempo determinato, un rinvio ad avvisi comuni sottoscritti dai datori di lavoro e dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per stabilire:

a)…omissis…

b)le attività stagionali, ulteriori rispetto a quelle definite dal DPR 7 ottobre 1963 n. 1525, per le quali non trovi applicazione il limite di 36 mesi di cui al predetto art. 5, comma 4 bis) del D.lgs. n. 368 del 2001

le Parti

nell’ambito della propria autonomia contrattuale,

convengono quanto segue:

1)

…omissis…

2)

in relazione alla particolarità del settore delle Fabbricerie, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione nazionale previsto dall’art. 5, comma 4 ter) del D.lgs. n. 368 del 2001, così come modificato dall’art. 1, comma 40) della legge 24 dicembre 2007 n. 247, la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui al comma 4 bis) del predetto art. 5, non trova applicazione nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità, quali i contratti a termine stipulati ai sensi della lett. b) del comma 1) dell’art. 22 del vigente CCNL dell’AFI, limitatamente ai profili professionali impiegati nell’area della accoglienza ai visitatori e della sorveglianza dei siti monumentali, e per durata e periodi da stabilirsi a livello di contrattazione aziendale;

3)

in relazione alla precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato di cui all’art. 5, comma 4 quater) del D.lgs. 6 settembre 2001 n. 368, considerata l’esigenza di favorire la stabilizzazione anche dei lavoratori di cui al punto 2) del presente avviso comune e la salvaguardia del patrimonio di professionalità, le Fabbricerie daranno corso prioritariamente alle richieste presentate dai lavoratori che abbiano prestato servizio nelle ipotesi di cui all’art. 22 del vigente CCNL dell’AFI provvedendo, successivamente al termine dei periodi di cui ai commi 1) e 2) del presente Avviso comune, e qualora sia loro proposto un nuovo contratto, ad assumere a tempo indeterminato i lavoratori interessati con modalità e tempi da stabilirsi a livello di contrattazione aziendale;

4)

le disposizioni del presente Accordo trovano applicazione con decorrenza dal 14 marzo 2011.

LINEE GUIDA PER L’ADOZIONE DI UN CODICE DI COMPORTAMENTO

CONTRO LE DISCRIMINAZIONI, LE MOLESTIE E LE MOLESTIE SESSUALI, NONCHÉ CONTRO GLI ATTI DI VIOLENZA

Art. 1 - Principi e finalità

1)

Lavorare in un ambiente sereno in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza, al reciproco rispetto della libertà e dignità della persona è un diritto fondamentale di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori.

2)

Le Parti si impegnano, pertanto, a rimuovere ogni ostacolo alla attuazione di questi diritti, in modo da garantire un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino l'inviolabilità della persona.

3)

Le discriminazioni, le molestie e le molestie sessuali, nonché gli atti di violenza compromettono la salute, la fiducia, il morale e la motivazione lavorativa di colei o colui che le subisce e danneggiano, inoltre, gravemente il funzionamento, il clima organizzativo e l'immagine dell’azienda.

4)

Non è ammissibile che qualcuno possa approfittare della propria posizione di superiorità gerarchica o della situazione di vulnerabilità (personale, familiare o sociale) dell'altra/o per porre in essere atti o comportamenti discriminatori, di molestia o di molestia sessuale, nonché di violenza.

5)

Ogni violazione della dignità e della libertà della persona integrante discriminazione, molestia o molestia sessuale, nonché violenza, costituisce illecito disciplinarmente rilevante e deve essere sanzionata.

6)

Chi assiste ad atti molesti o discriminatori o violenti deve assumere un atteggiamento solidale con la persona che ne è vittima e testimoniare nel caso sia necessario.

7)

Chi è vittima di atti di discriminazione, di molestie o di molestie sessuali, nonché di violenza all'interno della azienda ha diritto di ottenere la cessazione del comportamento indesiderato attraverso idonee procedure predisposte dalla azienda tese alla rimozione dello stesso.

Art. 2 - Definizione e criteri di valutazione

1)

Per la definizione di discriminazione, di molestia e di molestia sessuale, nonché di violenza, si rimanda alla legislazione vigente, nazionale ed europea.

2)

Chi subisce la discriminazione, la molestia, anche sessuale, o la violenza stabilisce quale comportamento può tollerare e quale considera offensivo o sconveniente o indesiderato o intollerabile.

3)

Sono considerate di maggiore gravità le discriminazioni, le molestie, anche sessuali, nonché gli atti di violenza qualora siano a motivo di decisioni inerenti alla assunzione, all'accesso alla formazione professionale, al mantenimento del posto di lavoro, alla promozione, alla retribuzione o a qualsiasi altra decisione attinente alla occupazione, allo svolgimento o alla estinzione del rapporto di lavoro.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1)

Il presente Codice opera nei confronti di tutti coloro che lavorano in azienda, a qualsiasi titolo e indipendentemente dal ruolo rivestito.

2)

In considerazione dei diversi ambiti di lavoro presenti nel contesto aziendale saranno previste, se del caso, azioni di tutela diverse a seconda della natura e della particolarità del rapporto intercorrente tra i soggetti interessati.

Art. 4 - Incaricato/Referente

1)

L’azienda, mediante accordi collettivi aziendali, individua al proprio interno un soggetto incaricato/referente esterno alla azienda, con esperienza professionale tra le persone che possiedono qualità morali ed esperienza professionale atta a svolgere l'incarico assegnato, con la funzione di fornire consulenza e assistenza a chi è oggetto di discriminazione, molestia o molestia sessuale, nonché violenza.

2)

Tale Incaricato/referente opererà di concerto con l’azienda, in particolare, con i soggetti che si occupano della gestione del personale e dei procedimenti disciplinari, e di concerto con i rappresentanti delle OO.SS. presenti in azienda.

Art. 5 - Segnalazioni

L’azienda, sentite le OO.SS., adotterà un apposito sistema procedimentalizzato affinché le segnalazioni riguardo agli atti di discriminazione, molestia o molestia sessuale o di violenza possano avvenire liberamente da parte dei soggetti coinvolti o di testimoni, anche con modalità anonima.

Art. 6 – Procedura

1)

L’Incaricato/referente, a seguito della segnalazione, assume la trattazione del caso di discriminazione, molestia o molestia sessuale o violenza, informa parte datoriale e le OO.SS. presenti in azienda, e concorda con esse, di concerto con l’azienda, le azioni più idonee, anche disciplinari, per porre termine al comportamento indesiderato.

2)

Le potenziali azioni esercitabili possono consistere nello svolgimento, nei limiti di legge, di indagini atte ad una valutazione del caso fino ad un colloquio con l'autore dei comportamenti discriminatori o molesti o violenti e comunque in ogni altro atto ritenuto idoneo, nel rispetto delle norme in tema di diritto alla difesa, garanzia del contraddittorio.

3)

Alla fine della procedura saranno adottate le misure ritenute più idonee per porre termine all’atteggiamento discriminatorio o molesto o violento e per prevenire il suo ricomparire.

4)

La segnalazione può essere ritirata in ogni momento e, in tale caso, accertata volontà dell’interessato/parte lesa a non voler procedere, non si procederà oltre.

Art. 7 - Riservatezza

1)

Tutte le persone coinvolte nei casi di discriminazione, molestia o molestia sessuale o di violenza sono tenute al segreto sui fatti e sulle notizie di cui vengono a conoscenza. La persona che ha subito discriminazione, molestia o molestia sessuale o violenza ha diritto di richiedere l'omissione e/o la cancellazione del proprio nome da ogni documento soggetto per qualsivoglia motivo a pubblicazione.

Art. 8 - Dovere di collaborazione

1)

Coloro che lavorano nella azienda hanno il dovere di contribuire ad assicurare un ambiente di lavoro in cui venga rispettata la dignità delle persone e in cui le discriminazioni, le molestie o le molestie sessuali, nonché le azioni violente non siano né praticate né consentite. Sono, inoltre, chiamati ad assumere un atteggiamento solidale con la vittima e a prestare testimonianza nel caso di conoscenza dei fatti.

Art. 9 - Azioni positive e attività di informazione

1)

L’azienda provvede ad organizzare e attivare regolari e puntuali attività di sensibilizzazione e di formazione rispetto alle problematiche di cui al presente Codice.

2)

Provvede, inoltre, a recepire le nuove normative nazionali ed europee.

3)

Si impegna, ancora, a comunicare e divulgare a tutti i lavoratori il nome e il luogo di reperibilità dell’Incaricato.

4)

Il presente Codice deve avere compiuta diffusione e deve essere affisso in azienda unitamente al Codice disciplinare.

5)

L'Azienda, in collaborazione con le OO.SS./RSU adotta tutte le iniziative e le misure organizzative ritenute idonee ad assicurare la massima informazione e formazione professionale sulle finalità e sulle procedure relative al presente Codice.

6)

In particolare dovranno essere programmati, su base annuale e pluriennale, interventi formativi - anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati - sulle qualità manageriali necessarie al miglioramento del clima relazionale e alla prevenzione di molestie e violenza morale, mobbing, molestie sessuali, straining e discriminazioni.

7)

Sarà cura della Azienda mettere a disposizione di ciascun dipendente, collaboratrice/collaboratore il Codice, anche attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale della Azienda e nella intranet aziendale, oltre che consegnare una copia del Codice a tutte/i le/i neo-assunti/e.

Sarà altresì cura della Azienda, con la collaborazione della RSU/RSA promuovere una azione di monitoraggio con report annuale per valutarne l'attuazione.

L'Azienda, avvalendosi della collaborazione della RSU/RSA, si impegna a dare massima diffusione delle modalità per contattare la/il Consigliera/e di Fiducia.

Sarà cura della Amministrazione promuovere, d’intesa con le OO.SS., la diffusione del Codice di condotta anche attraverso assemblee interne.

Art. 10 - Misure di prevenzione

1)

Al fine di garantire le migliori condizioni di vita nei luoghi di lavoro e a difesa di norme comportamentali idonee ad assicurare un clima relazionale nel quale a tutte le persone siano riconosciuti uguale dignità e rispetto, l’Azienda: riconosce che la qualità della prestazione è condizionata sia dalla professionalità tecnica, etica, deontologica di ogni lavoratrice/lavoratore, sia dalla valorizzazione della sua dignità professionale e personale. Pertanto ogni lavoratrice/lavoratore dovrà essere sensibilizzata/o a tali valori e stimolata/o a stabilire buoni rapporti di collaborazione con colleghe e colleghi e altre figure professionali, adoperandosi a costruire un clima rispettoso delle diverse individualità

- si impegna ad ostacolare tutti quegli atteggiamenti offensivi che, ledendo i diritti umani, civili, culturali, religiosi, contrastano palesemente con una società civile e democratica;

- si attiva affinché siano particolarmente perseguite e superate le violenze morali e le modalità comunicative di tipo ostile che sono uno degli aspetti più deleteri del clima lavorativo; finalità degli interventi preventivi sarà pertanto quella di costruire un clima relazionale dove la gestione stessa dei conflitti sia realizzata in modo più sano e consapevole;

- propone specifici interventi di formazione alle/ai dirigenti, rivolti alla gestione del clima relazionale nell’ambito dei singoli settori o servizi e alla valorizzazione delle risorse umane, nonché alle necessarie modifiche alla organizzazione del lavoro laddove necessarie a tal fine.

Art. 11 – Ritorsioni

1)

La ritorsione diretta e indiretta nei confronti di chi denuncia comportamenti oggetto del presente Codice è considerata condotta contrastante con i doveri dei dipendenti e di rilievo sul piano disciplinare, cui corrisponderanno da parte della Azienda gli opportuni provvedimenti.

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI

PER PARTICOLARI MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI (art. 42 del CCNL)

Motivi e giustificativi richiesti


MOTIVI


GIUSTIFICATIVO

nascita figlio

autocertificazione o certificato di nascita


malattia figlio

assistenza al figlio in caso di ricovero


visite mediche o accertamenti dei figli, vaccinazioni

certificazione del medico attestante

la presenza del genitore


inserimento del figlio all’asilo nido

o alla scuola materna


certificazione dell’Istituto attestante

la presenza del genitore

partecipazione ai colloqui scolastici dei figli


certificazione dell’Istituto attestante

la presenza del genitore


assistenza al figlio in caso di ricovero


certificazione del medico attestante

la presenza del genitore


matrimonio del/la figlio/a limitatamente al giorno

della cerimonia


autocertificazione o certificato

di matrimonio

espletamento delle pratiche di adozione o affido


autocertificazione o decreto di adozione

o di affido


chiusura scuole (asilo nido, scuola materna,

scuola elementare)


dichiarazione sostitutiva attestante

il motivo della chiusura

trasloco per cambio residenza/domicilio


autocertificazione o certificato

di residenza/domicilio


accompagnare parenti e affini entro il 2° grado

a visite mediche in caso di invalidità o di inabilità

anche temporanea


certificazione attestante la presenza,

il grado di parentela del paziente

e l’invalidità/inabilità

assistenza ai parenti e agli affini fino al 2° grado

durante il ricovero ospedaliero (compreso day hospital)

per grave malattia per la quale necessiti la presenza

del dipendente


certificazione della struttura attestante la presenza

grave e documentata infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il 2° grado, anche non convivente, o di un componente della famiglia anagrafica del lavoratore medesimo


certificato attestante la grave infermità1

visite per accertamenti medici e/o ambulatoriali


autocertificazione o certificazione

del medico attestante


visite mediche collegiali (es.: accertamento inidoneità,

Commissione medica riconoscimento inidoneità da causa

di servizio etc.


autocertificazione o attestazione

della presenza

terapie riabilitative o psicoterapeutiche


autocertificazione o certificazione

del medico


permesso per partecipare ai funerali di un parente

di 3° e di 4° grado e affini di 2° e 3° grado

non rientrante nel permesso per lutto


autocertificazione o certificato di morte

permesso per testimoniare avanti all’Autorità giudiziaria per fatti non di ufficio


certificazione rilasciata dall’Autorità giudiziaria

permesso per assenza motivata da gravi calamità naturali ovvero condizioni meteo avverse che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio

produzione di apposita dichiarazione dell’autorità competente

o autocertificazione attestante il motivo del mancato raggiungimento del luogo

di lavoro

Ulteriori motivi con relativi giustificativi potranno essere individuati dalla contrattazione di 2° livello, ad integrazione di quelli riportati nel presente allegato.

Procedure

I permessi vanno richiesti in anticipo con domanda scritta indirizzata all’Ufficio dei Personale tramite il responsabile della struttura in cui il richiedente presta servizio in tempo utile per consentire alla Amministrazione di valutare la sussistenza o meno di ragioni organizzative e di servizio ritenute come prevalenti rispetto alla richiesta.

L’Amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro 24 ore dalla richiesta e, comunque, in tempo utile per l’esercizio del diritto alla fruizione del permesso richiesto.

Qualora il verificarsi di un evento che impedisce la prestazione lavorativa non consenta la presentazione della richiesta in tempo utile, il dipendente, previa tempestiva comunicazione al responsabile della struttura in cui presta servizio, può successivamente regolarizzare l’assenza a sanatoria producendo la documentazione/l’autocertificazione del caso.

ccnl del personale delle fabbricerie aderenti A.F.I 2018-2020 - 2018

Data di inizio validità: → 2018-01-01
Data di fine validità: → 2020-12-31
Settore: → Costruzioni, studi di consulenze tecnici
Settore pubblico o privato: → Nel settore privato
Concluso da:
Azienda: → 
Sindacati: → 

FORMAZIONE

Programmi di formazione: → Sì
Stage: → Sì
Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: → Sì

MALATTIA E INVALIDITA'

Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): → 100 %
Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: → 365 giorni
Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: → Sì
Congedo pagato per mestruazioni: → No
Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: → Sì

SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA

Assistenza medica: → No
Assistenza medica per i familiari: → No
Contributo all'assicurazione sanitaria: → No
Assicurazione sanitaria per i familiari: → No
Politica di salute e sicurezza: → Sì
Formazione sulla salute e la sicurezza: → Sì
Fornitura di indumenti protettivi: → Sì
Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: → Sì
Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e/o del rapporto lavoro-salute: → 
Assistenza funeraria: → No

DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA

Congedo di maternità pagato: → -10 settimane
Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base
Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: → No
Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: → Sì
Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: → 
Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: → 
Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: → 
Permessi per esami medici prenatali: → 
Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: → 
Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: → 
Servizi rivolti alle madri che allattano: → No
Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: → No
Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: → No
Contributo monetario / sussidio per l'istruzione dei figli: → Sì
Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: → The CBA explicitly refers to the law giorni
Congedo di maternità pagato: → 5 giorni
Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: → 3 giorni

UGUAGLIANZA DI GENERE

Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: → Sì
Riferimento specifico al genere nella parità di retribuzione: → Sì
Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: → Sì
Pari opportunità di promozione per le donne: → Sì
Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: → Sì
Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: → No
Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: → Sì
Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: → Sì
Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della/del partner: → Sì
Sostegno alle lavoratrici con disabilità: → No
Monitoraggio della parità di genere: → Sì

CONTRATTI DI LAVORO

Durata del periodo di prova: → 180 giorni
I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No
Disposizioni relative ai lavoratori temporanei/precari: → Sì
Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No
Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No

ORARI DI LAVORO E FERIE

Ore di lavoro giornaliere: → 6.0
Ore di lavoro settimanali: → 36.0
Giorni lavorativi settimanali: → 6.0
Numero massimo di ore straordinarie: → 12.0
Ferie annuali retribuite: → 30.0 giorni
Ferie annuali retribuite: →  settimane
Giorni festivi retribuiti: → Primo dell’Anno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Easter Sunday (first Sunday after the full moon following 21st March), Pentecost Monday / Whit Monday / Monday of the Holy Spirit (day after Pentecost / seventh Monday after Easter), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Festa della Repubblica (2 giugno), Assunzione / Ferragosto (15 agosto), Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre)
Almeno un giorno di riposo settimanale: → Sì
Numero massimo di domeniche / giorni festivi che si possono lavorare in un anno: → 
Permessi retribuiti per attività sindacale: → 8.0 giorni
Permessi retribuiti per udienze o doveri amministrativi: → 3.0 giorni
Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: → Sì

STIPENDI

Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: → Yes, in more than one table
Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: → No
Stipendio più basso stabilito: → Months
Stipendio più basso: → EUR 1744.2
Adeguamento al costo della vita: → 

Aumento di stipendio:

Aumento di stipendio: → 1.4 %

Pagamento extra una tantum:

Pagamento extra una tantum: → 100 %
Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: → No

Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:

Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: → 120 % dello stipendio base
Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: → Sì

Retribuzione del lavoro precario / a chiamata:

Retribuzione del lavoro precario / a chiamata: → EUR 15.0
Retribuzione del lavoro precario / a chiamata solo di domenica: → No
Retribuzione del lavoro precario / a chiamata tutti i giorni della settimana: → Sì

Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:

Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili:

Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili: → EUR 10.0 al mese

Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:

Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: → 120 %

Indennità di anzianità di servizio:

Indennità di anzianità di servizio: → EUR 10.0 al mese
Indennità di anzianità di servizio dopo: → 3 anni di anzianità lavorativa

Buoni pasto:

Buoni pasto forniti: → Sì
Indennità per i pasti fornita: → Sì
→  per pasto
Assistenza legale gratuita: → Sì
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