- Art. 2 Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMC) - Sistema di relazioni industriali - Sviluppo sostenibile e Responsabilità sociale d'impresa
- Art. 21 Periodo di prova
- Art. 25 Apprendistato professionalizzante
- Art. 29 Classificazione del personale
- Art. 34 Lavoro a turni
- Art. 39 Congedi
- Art. 40 Aspettativa
- Art. 44 Aumenti retributivi e nuovi minimi tabellari contrattuali mensili
- Art. 47 Giorni festivi
- Art. 51 bis Elemento di garanzia retributiva
- Art. 52 Mensa
- Art. 54 bis Assistenza legale
- Art. 55 Malattia e infortunio non sul lavoro
- Art. 58 Tutela genitorialità
- Art. 61 Previdenza complementare - Assistenza Sanitaria Integrativa - Banca ore solidale
- Art. 61 bis Lavaggio indumenti
- Art. 70 Decorrenza e durata
- Art. 73 Lavori pesanti e disagiati
- Art. 74 Premio di anzianità
- Art. 76 Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Feneal - Uil
Filca- Cis
Fillea - Cgil
è stato stipulato il presente accordo - che decorre dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 - per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 15 marzo 2022 per i dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce,
L'uso nel presente Verbale di Accordo delgenere maschile universale è da intendersi riferito sia ai lavoratori che alle lavoratrici ed é adoperato in senso neutro e senza alcuna connotazione sessista rispondendo unicamente ad esigerne di chiarezza linguistica.
Art. 2 Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMC) - Sistema di relazioni industriali - Sviluppo sostenibile e Responsabilità sociale d'impresa
I. Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMC)
Le Parti - nel convenire sull'utilità di procedere a un ulteriore rafforzamento del sistema di relazioni sindacali in atto nelle Aziende che applicano il vigente ccnl attraverso la costruzione di un compiuto sistema partecipativo in sede di categoria fondato anche sulla bilateralità - confermano di istituire un Organismo bilaterale nel settore dell'industria del cemento e dei materiali da costruzione, denominato Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMC).
Il CBMC, al momento della costituzione, sarà composto da sei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e da sei rappresentanti di Federbeton. Il CBMC si riunirà, in via ordinaria, due volte l'anno e, in via straordinaria, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, su richiesta di una delle due componenti.
•l'inserimento dei settori ai quali viene applicato il presente ccnl tra quelli destinatari delle risorse nazionali ed europee finalizzate a traguardare la transizione ecologica dell'economia;
•l'attivazione di un coordinamento con i Ministeri interessati al fine di facilitare la transizione ecologica attraverso misure di semplificazione normativa e finanziamenti adeguati,
•l'opportunità di indirizzare parte degli investimenti richiamati nei due precedenti punti verso il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, sostenendo l'attuale forza lavoro anche con adeguate attività formative verso il green job, con l'obiettivo di creare anche nuovi posti di lavoro nell'ambito dei processi di decarbonizzazione;
•l'andamento congiunturale dei settori anche con riferimento alle importazioni e alle esportazioni dei prodotti;
•l'approvvigionamento della materia prima con riferimento alle norme di legge sull'attività estrattiva e la loro applicazione in sede amministrativa;
•l'utilizzo dei combustibili non convenzionali e il risparmio energetico con riguardo alla stima degli effetti indotti sull'occupazione;
•le possibilità di sviluppo del settore sia in termini di modalità di produzione che di possibilità di impiego del prodotto;
•la formazione professionale sulla base di quanto convenuto all'art. 3 (Formazione e crescita professionale);
•le tematiche della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'ambiente esterno, anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni, nonché le problematiche eventualmente poste dal ecepimento in legge del- le direttive dell'Unione europea in materia. Per tali materie vedasi inoltre quanto previsto all'art. 6 (Tutela salute dei lavoratori e tutela ambientale - Prevenzione e sicurezza sul lavoro
• la verifica dell'applicazione, per le Aziende del settore cemento, dell'Accordo Europeo Multisettoriale, sottoscritto il 25 aprile 2006, sulla protezione dei lavoratori che manipolano e utilizzano la silice cristallina e i prodotti che la contengono, il cui testo le parti recepiscono nel presente contratto collettivo nazionale di lavoro;
•il monitoraggio degli andamenti occupazionali e delle tipologie contrattuali presenti nelle Aziende;
•il monitoraggio sull'andamento e copertura del secondo livello di contrattazione;
• il monitoraggio dell'evoluzione tecnologica (Impresa 4.0), dei settori rappresentati e sue ricadute su riconversione, formazione, riqualificazione, occupazione e innovazione irganizzativa anche rispetto a nuove modalità di lavoro flessibile e agile;
•l'avvicendamento generazionale, l'attività di tutoraggio formativo, l'alternanza scuola lavoro
•lo sviluppo sostenibile, la tutela ambientale e le relazioni con il territorio nel quale gravitano le attività industriali dei settori rappresentati.
Qualora insorgessero problemi per la costituzione o il funzionamento del CBMC, le Parti stipulanti il presente ccnl interverranno per individuare le relative soluzioni.
Le Parti potranno inoltre esprimere autonome valutazioni sulle iniziative di politica legislativa e regolamentare concernenti il mercato del lavoro.
Il CBMC, per la sua attività, si avvarrà di dati forniti dalle Parti stipulanti o provenienti da istituzioni o enti pubblici ovvero da organismi specializzati sulle specifiche materie, concordemente individuati e potrà esprimere indirizzi ed orientamenti sulle materie oggetto di esame.
Alle riunioni del CBMC, in relazione alle materie all'esame, potranno prendere parte tecnici esterni (es. funzionari o tecnici di servizi pubblici, docenti universitari, ecc.) preventivamente scelti dalle Parti stipulanti il presente ceni.
Per l'approfondimento e/o lo sviluppo delle materie allo stesso assegnate o da esso stesso delegate, il CBMC potrà avvalersi del supporto tecnico del "Gruppo di lavoro sull'nquadramento" di cui all'29 Classificazione del personale.
II.Sistema di relazioni industriali
A. Settore cemento
1.I risultati delle attività di monitoraggio del Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMC) saranno oggetto di esame delle Parti stipulanti in apposito incontro a livello nazionale nel corso del quale saranno altresì fornite, e costituiranno oggetto di specifico esame e di autonome valutazioni delle parti, informazioni complessive riguardanti:
•i dati di aggiornamento annuale sulla struttura del settore e i loro riflessi sull'occupazione;
•le previsioni annuali degli investimenti nel settore, classificati secondo le principali finalità perseguite e le loro localizzazioni per grandi aree geografiche nonché le eventuali ricadute occupazionali prevedibili;
•gli andamenti annuali dell'occupazione complessiva, ripartita per categoria, con specifico riferimento a quella giovanile e a quella femminile e ai problemi di inserimento dei lavoratori extracomunitari in applica- zione delle norme di legge che li riguardano; e previsioni sui fabbisogni e sugli indirizzi di formazione professionale;
•i dati Istat sulla dinamica delle retribuzioni e del costo del lavoro;
• i dati anche comparativi sulla produttività e competitività del settore;
• gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l'orario ordinario, nonché delle assenze per malattia, infortunio sul lavoro, cassa integrazione guadagni e altre causali.
Con cadenza annuale, su richiesta delle Organizzazioni sindacali competenti, saranno fornite dall'Associazione imprenditoriale stipulante informazioni riguardo gli investimenti significativi previsti sugli impianti, anche coinvolgenti l'occupazione, le trasformazioni produttive, le condizioni ambientàli ed ecologiche.
Sempre con cadenza annuale, anche in ottemperanza della Circolare INPS n. 76 del 14 aprile 2015, le Aziende sono tenute a completare i dati riguardanti i lavoratori iscritti ai sindacati nel flussi mensile INPS UNIEMENS.
Con cadenza annuale e su richiesta delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, entro il mese di gennaio, le Aziende sono tenute a fornire l'elenco degli iscritti e le percentuali di rappresentanza delle organizzazioni sindacali.
A richiesta di una delle Parti, di comune accordo, allo scopo di ricercare posizioni comuni, potrà essere deciso di svolgere, avvalendosi del CBMC in sede istruttoria, approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione. Per specifici temi le Parti potranno convenire di condurre approfondimenti alla pesenza di rappesentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà
2.In presenza di specifiche situazion concernenti il settore e l'occupazione a livello regionale, su richiesta di una delle Parti, l'Associazione imprenditoriale stipulante e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti promuoveranno apposito incontro, da svolgersi presso l'Associazione imprenditoriale, per valutazioni autonome delle Parti sulle specifiche situazioni convenute come / oggetto dell'incontro.
Le Parti, in tali occasioni, potranno ricercare posizioni comuni da far valere, ove occorra, nelle sedi istituzionali territorialmente competenti.
In tale occasione saranno in particolare valutate situazioni di crisi, di eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva e di mobilità.
Di norma, annualmente, ove possibile in occasione degli incontri di cui al 1° comma del presente punto 2), a richiesta delle Organizzazioni sindacali dei laboratori competenti, saranno fornite dall'Associazione imprenditoriale stipulante, per il livello regionale, le previsioni degli investimenti riguardanti significativi ampliamenti e/o trasformazione degli impianti esistenti e/o nuovi insediamenti industriali e illustrate le eventuali implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sulla qualificazione professionale, sulle prospettive produttive e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Nelle regioni ove siano presenti soltanto una o piú unta produttive appartenenti ad un'unica Società gli incontri di cui sopra saranno assorbiti da quelli previsti ai successivi punti 3) e 4).
3.Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte tra le Parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), i Gruppi industriali - intendendo per Gruppo Aziende industriali di particolare importanza, operanti anche in più settori regolati dal presente contratto, articolate in più stabilimenti e sedi dislocati in varie aree del territorio nazionale nonché Aziende che a seguito di scorporo si costituiscono con più ragioni sociali diverse ovvero Aziende che detengano la partecipazione di controllo al capitale sociale in altra azienda operante nei settori cui si applica il presente contratto - forniranno alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, in apposito incontro da svolgersi presso la sede dell'Associazione imprenditoriale, informazioni previsionali circa:
•i propri programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o significativi ampliamenti o modifiche strutturali degli impianti esistenti;
• eventuali nuovi insediamenti, loro localizzazione e modifiche degli ambienti di lavoro;
•la distribuzione del personale ripartito per categoria (quadri, impiegati, intermedi e operai), per gruppi professionali di classificazione, pertipologia di impiego e per sesso;
•l'andamento complessivo del lavoro straordinario e dei turni di lavoro;
• le assenze dal lavoro;
•l'andamento della fruizione delle ferie e dei permessi per riduzione d'orario ed ex festività l'eventuale ricorso alla CIG ordinaria e straordinaria;
•le attività conferite in appalto;
•il rapporto biennale di genere;
•la Dichiarazione Non Finanziaria ex Dlgs n. 254 del 30 dicembre 2016 (già Bilancio di Sostenibilità);
•l'eventuale ricorso all'intelligenza artificiale e possibili ricadute organizzative e/o occupazionali.
I Gruppi industriali dei settori rappresentati forniranno altresì informazioni su sostanziali innovazioni tecnologiche, sui progetti e sul- le iniziative tesi al risparmio energetico, sulle implicazioni derivanti all'attività produttiva da specifiche normative regionali riguardanti l'attività estrattiva, su iniziative formative, nonché sulle linee generali di sicurezza e di significativi processi aziendali di riorganizzazione, di ristrutturazione e di riconversione produttiva. Per questi ultimi oggetti la cadenza dell'informativa sarà quella obiettivamente richiesta da fatti specifici in tempi immediati e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori potranno esprimere le loro valutazioni per gli eventuali riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro, fermo restando quanto previsto, per i casi di specie, dalla legge n. 164/1975 e successive modificazioni e integrazioni.
In relazione alla predetta informativa, saranno illustrate le eventuali implicazioni sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sugli aspetti ambientali ed ecologici.
Le informazioni previsionali di cui sopra saranno fornite, su richiesta, alle singole R.S.U. per quanto di interesse relativo alle rispettive unità produttive facenti parte del gruppo.
4.Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte tra le Parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), le direzioni delle Aziende significative - intendendosi per tali quelle che occupino almeno 30 lavoratori dipendenti - che non siano comprese tra quelle di cui al precedente punto 3), daranno, ove richieste, alla R.S.U. nel corso di apposito incontro, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni previsionali circa i propri programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o significativi ampliamenti e/o modi- fiche strutturali degli impianti esistenti e/o eventuali nuovi insediamenti, loro localizzazione e modifiche degli ambienti di lavoro, la distribuzione del personale ripartito per categoria (quadri, impiegati, intermedi, operai), per gruppi professionali di classificazione, per tipologia di impiego e per sesso nonché sull'andamento complessivo del lavoro supplementare e straordinario, dei turni di lavoro, delle assenze dal lavoro, della CIG ordinaria e straordinaria, della fruizione delle ferie e dei permessi per riduzione d'orario ed ex festività, il rapporto biennale di genere, la Dichiarazione Non Finanziaria ex Dlgs n. 254 del 30 dicembre 2016 (già Bilancio di Sostenibilità), l'eventuale ricorso all'intelligenza artificiale e possibili ricadute organizzative e/o occupazionali.
Le direzioni delle Aziende daranno altresì informazioni su sostanziali innovazioni tecnologiche sui progetti e sulle iniziative tese al risparmio energetico, sulle implicazioni derivanti all'attività produttiva da specifiche normative regionali con particolare riferimento alle norme in materia estrattiva e ai relativi riflessi sulle attività di cava nonché sulle linee generali di significativi processi di ristrutturazione e di riconversione produttiva. Per questi ultimi oggetti la cadenza della informativa sarà quella obiettivamente richiesta dai fatti specifici in tempi immediati e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori potranno esprimere le loro valutazioni per gli eventuali riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro, fermo restando quanto previsto, per i casi di specie, dalla legge n. 164/1975 e successive modificazioni e integrazioni.
In relazione alla predetta informativa saranno illustrate le eventuali implicazioni sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sugli aspetti ambientali ed ecologici.
Le Parti convengono che l'Avviso comune tra Federbeton, Feneal - Uil, Filca - Cisl e FiIlea - Cgil sulla decarbonizzazione del settore cemento e la transizione ecologica, sottoscritto'in data 6 ottobre 2021, diventi un allegato al presente ccnl (Allegato n. 7).
B. Settori Calce, Gesso e Malte
1.I risultati delle attività di monitoraggio del Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMC) saranno oggetto di esame delle Parti stipulanti in apposito incontro a livello nazionale nel corso del quale saranno altresì fornite, e costituiranno oggetto di specifico esame e di autonome valutazioni delle parti, informazioni complessive riguardanti:
•la realtà strutturale dell'intero comparto e le prospettive produttive di ciascuno dei settori interessati;
•significativi processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;
•le previsioni degli investimenti complessivi del settore riguardanti significativi ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti esistenti e/o nuovi insediamenti industriali e loro localizzazioni per grandi aree geografiche, che comportino riflessi sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
A richiesta di una delle Parti, di comune accordo, allo scopo di ricercare posizioni comuni, potrà essere deciso di svolgere, avvalendosi del CBMC in sede istruttoria, approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione. Per specifici temi le parti potranno convenire di condurre approfondimenti alla presenza di rappresentanze publiche aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.
2.Tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte tra le Parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) i Gruppi industriali operanti nei settori della calce o del gesso o delle malte - intendendosi per Gruppo Aziende con più di 200 dipendenti e aventi stabilimenti ubicati in almeno due regioni - fornirà alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto, su richiesta delle stesse, in apposito incontro che sarànuto presso la sede della Associazione imprenditoriale, informazioni concernenti:
•l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività aziendale, non- ché la sua situazione economica;
•gli investimenti realizzati nel biennio precedente e quelli in programma perii biennio successivo ripartiti per ampliamenti, nuovi impianti e a fini ambientali;
•la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
•la distribuzione del personale ripartito per categoria (quadri, impiega- ti, intermedi e operai), per gruppi professionali di classificazione, per tipologia di impiego e per sesso;
• le decisioni che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro in essere.
•il rapporto biennale di genere;
• la Dichiarazione Non Finanziaria ex Dlgs n. 54 del 30 dicembre 2016 (già Bilancio di Sostenibilità);
•l'eventuale ricorso all'intelligenza artificiale e possibili ricadute organizzative e/o occupazionali.
3. Di norma annualmente presenti i resultati e la valutazioni svolte tra le Parti a livellonazionale e di cui al precedente punto 1), le direzioni delle Aziende significative - intendendosi per tali quelle che occupino almeno 30 lavoratori dipendenti - che non siano comprese tra quelle di cui al precedente punto 2), daranno, ove richieste, alla R.S.U. nel corso di apposito incontro, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni concernenti:
•l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività aziendale, non- ché la sua situazione economica; gli investimenti realizzati nel biennio precedente e quelli in programma per il biennio successivo ripartiti per ampliamenti, nuovi impianti e a fini ambientali;
•la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
•la distribuzione del personale ripartito per categoria (quadri, impiegati, intermedi, operai), gruppi professionali di classificazione, per tipologia di impiego e per sesso;
•le decisioni che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione lavoro e dei contratti di lavoro in essere.
•il rapporto biennale di genere;
•la Dichiarazione Non Finanziaria ex Dlgs n. 254 del 30 dicembre 2016 (già Bilancio di Sostenibilità);
•l'eventuale ricorso all'intelligenza artificiale e possibili ricadute organizzative e/o occupazionali.
Art. 21 Periodo di prova
A partire dal 1° maggio 2013 i periodi di prova, fermi restando i limiti di legge, sono i seguenti:
•sei mesi di effettivo servizio per i lavoratori appartenenti all’area direttiva;
•quattro mesi di effettivo servizio per quelli appartenenti all’area concettuale;
•tre mesi di effettivo servizio per quelli appartenenti all’area specialistica;
•un mese di effettivo servizio per quelli appartenenti all’area qualificata ed esecutiva.
Saranno esentati dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni.
Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione.
Durante il periodo di prova, la retribuzione non potrà essere inferiore al minimo tabellare più l’indennità di contingenza e l’elemento distinto della retribuzione (EDR) previsti per l’Area e il Livello per il quale il lavoratore è assunto in prova.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro, senza l’obbligo di preavviso.
In caso di licenziamento o dimissioni durante il periodo de prova, il lavoratore avrà diritto alla retribuzione indicata nella lettera di assunzione afferente il periodo per il quale è stato mantenuto in servizio.
Il lavoratore che, superato il periodo di prova, venga confermato, si intenderà assunto in servizio a tutti gli effetti dal giorno in cui ha iniziato il periodo di prova.
Art. 25 Apprendistato professionalizzante
Assistente/Capoturno: intermedio AC1
Declaratoria AC
Appartengono all'area concettuale i lavoratori impiegati, intermedi e operai che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono elevata e qualificata autonomia organizzativa e riferimento al superiore per le problematiche più complesse ed eventuale coordinamento di lavoratori di aree/livelli inferiori; il tutto nell'ambito delle direttive e degli obiettivi specifici definiti dall'Azienda per il settore/funzione di appartenenza. Sono in possesso di adeguata preparazione teorica/professionale e/o di esperienza specialistica consolidata.
Profilo di riferimento
Referenti al coordinamento di lavoratori addetti ai reparti di produzione in unità produttive a ciclo completo tradizionale.
Capo servizi meccanici -Responsabile manutenzione meccanica: impiegato AD2 Declaratoria AD
Appartengono all'area direttiva i lavoratori impiegati con funzioni direttive che occupano posizioni di lavoro di particolare rilevanza con autonomia organizzativa e decisionale al fine del conseguimento degli obiettivi aziendali; sono in possesso di approfondita e qualificata preparazione teorica accompagnata da elevata esperienza professionale e svolgono funzioni di rilevante responsabilità economica/gestionale o di elevata professionalità nell'ambito delle direttive generali aziendali con eventuale coordinamento direttivo di uffici o servizi.
Profilo di riferimento
Addetti al coordinamento di più servizi, reparti o settori di attività con approfondite conoscenze teorico-pratiche con responsabilità organizzativa e di indirizzo per la migliore efficacia tecnico - gestionale.
Aree di attività
•Ha la responsabilità della manutenzione meccanica del macchinario fisso e mobile dell'intero ciclo produttivo e dei mezzi mobili di stabilimento.
•Organizza e sovrintende, tramite referenti, all'attività dell'officina meccanica.
•Sovrintende ai lavori di manutenzione meccanica e di nuovo impianto affidati in appalto o contratto d'opera e con la relativa contabilità.
Art. 29 Classificazione del personale
A) DECLARATORIE AREE PROFESSIONALI E LIVELLI PER AREA
Area direttiva
Declaratoria
Appartengono all'area direttiva i lavoratori impiegati con funzioni direttive che occupano posizioni di lavoro di particolare rilevanza con autonomia organizzativa e decisionale al fine del conseguimento degli obiettivi aziendali; sono in possesso di approfondita e qualificata preparazione teorica accompagnata da elevata esperienza professionale e svolgono funzioni di rilevante responsabilità economica/gestionale o di elevata professionalità nell'ambito delle direttive generali aziendali con eventuale coordinamento direttivo di uffici o servizi.
III° Livello Profili (AD3)
Impiegati:
• appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive o che svolgono mansioni di particolare rilevanza e responsabilità con facoltà decisionale e di iniziativa nella organizzazione del lavoro e per il buon andamento di attività aziendali con notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni e adeguata preparazione teorica, che sono preposti demandati alla attività di coordinamento di più servizi o uffici di rilevante importanza, anche produttivi, fondamentali ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali ovvero svolgono attività di alta professionalità e importanza per il perseguimento degli stessi fini.
II° Livello - Profili (AD2)
Area concettuale
Declaratoria
Appartengono all'area concettuale i lavoratori impiegati, intermedi e operai che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono elevata e qualificata autonomia organizzativa e riferimento al superiore per le problematiche più complesse ed eventuale coordinamento di lavoratori di aree/livelli inferiori; il tutto nell'ambito delle direttive e degli obiettivi specifici definiti dall'Azienda per il settore/funzione di appartenenza.
Sono in possesso di adeguata preparazione teorica/professionale e/o di esperanza specialistica consolidata.
III° Livello - Profili (AC3)
Impiegati:
•addetti a mansioni tecniche con compiti di controllo di singoli servizi amministrativi, di manutenzione o di attività di nuovi impianti;
• nelle cementerie a ciclo completo, titolari di magazzino, con il coordinamento di risorse e funzioni relative all'intero ciclo degli acquisti di beni e servizi, in prima persona o in stretta collaborazione con gli enti centrali dell'azienda;
• specialista di supporto commerciale che propone soluzioni tecniche e commerciali specifiche per le esigenze del cliente nel rispetto delle procedure e del codice etico aziendale sul mercato nazionale
•tecnici con comprovata esperianza e conoscenza di manutenzione predittiva di cementeria a ciclo completo.
Intermedi:
• referenti alla programmazione, distribuzione e organizzazione operativa degli interventi di manutenzione meccanica/elettrica o elettroapparecchistica sia per la conservazione di impianti e macchine sia dei nuovi impianti; supervisionano ai collaudi dei lavori affidati a terzi.
II° Livello - Profili (AC2)
lmpiegati:
• disegnatore progettista che sviluppa schizzi o schemi di massima con eventuale utilizzo di sistemi CAD/CAM;
•addetti a mansioni amministrative con specifica competenza nelle varie branche della contabilità o di processi di trattamento dati del ciclo attivo e passivo;
• acquisitore di ordini con adeguata esperienza.
• informatico di stabilimento di cementerie a ciclo completo.
Intermedi:
• referenti al coordinamento di diverse attività di manutenzione in cicli tecnologici di elevata complessità;
• referenti alla conduzione dell'intero ciclo tecnologico di cementeria a ciclo completo tradizionale;
• referenti alla conduzione e al controllo dell'intero ciclo tecnologico operanti in sala centralizzata di cementeria.
Operai:
• specialisti elettrici/elettronici, che interpretando schemi e disegni montano e riparano circuiti elettronici di regolazione automatica di elevata complessità, provvedendo alla diagnosi dei guasti, individuano le modalità più efficaci di intervento provvedendo, direttamente o con l'ausilio di altri lavoratori, alle operazioni necessarie per il ripristino della efficienza; comple le verifiche teniche di niche di lavori affidati a terzi.
I° Livello - Profili (AC1)
Impiegati:
•addetti alle operazioni amministrative connesse con la consegna dei prodotti finiti avvalendosi di videoterminali o personal computer;
•addetti ai vari servizi amministrativi di stabilimento 0 unità! commerciali.
Intermedi:
• referenti al coordinamento di lavoratori addetti ai reparti di produzione in unità produttive a ciclo completo;
• referenti alle attività di cava 0 miniera con compiti di sorveglianza ai fini della legge su miniere e cave;
• referenti alle attività di montaggio e di manutenzione (edile, meccanica, elettrica, elettronica ecc.) attrezzature, macchine e impianti del ciclo produttivo completo;
•assistenti di laboratorio con prolungata e comprovata esperienza, operanti in unità produttive a ciclo completo, con compiti di supervisione di tutte le attività, compresa la taratura delle attrezzature, di controllo qualitativo per il rispetto degli standards prefissati, compresi quelli previsti dalla certificazione di qualità.
Operai:
•conduttori dell'intero ciclo tecnologico di cementeria con sala centralizzata, che conoscono le caratteristiche strutturali, funzionali e i parametri di controllo di tutti gli impianti e che ne assicurano la normale efficienza anche attraverso ispezioni e interventi a reparto;
• specialista provetto di manutenzione meccanica/elettrica in possesso di prolungata e comprovata esperienza che, utilizzando anche apparecchiature ad alta precisione, effettua le ispezioni e le rilevazioni necessarie per la programmazione della manutenzione su impianti e macchine di elevata complessità; compie le verifiche tecniche di lavori affidati a terzi;
• specialista di processo con specifiche conoscenze teorico-pratiche acquisite mediante prolungata esperienza che compie interventi periodici di controllo delle condizioni di esercizio di macchine e impianti di elevata complessità secondo procedure - predeterminate, al fine di evidenziare eventuali anomalie di funzioi amento per la prevenzione di guasti, provvede aIle verifiche tecniche di lavori di manutenzione e
Area specialistica
Declaratoria
Appartengono all'area specialisticai lavoratori impiegati, intermedi e operai che svolgono mansioni che richiedono approfondite conoscenze professionali specifiche perfezionate con processi formativi 0 con consolidata esperienza pratica nella posizione, autonomia organizzativa della fase operativa nonché eventuale supervisione di personale appartenente ad aree/livelli inferiori, in attuazione di disposizioni impartitedai responsabili di funzione/settore di competenza.
III° Livello - Profili (AS3)
Impiegati:
•disegnatori d'ordine;
•addetti a uffici o servizi che, oltre alle caratteristiche di cui al precedente livello, abbiano maturato significativa esperienza nell'area di competenza;
•addetti di segreteria con adeguata esperienza.
Intermedi:
•referenti ai reparti dei centri di macinazione;
•capi squadra di lavoratori di singoli reparti del ciclo produttivo completo.
"Gruppo di lavoro sull'inquadramento"
Le Parti confermano la piena operatività del "Gruppo di lavoro sull'inquadramento" formato da un massimo di sei rappresentanti di Federbeton di cui tre componenti permanenti effettivi e da un massimo di sei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di cui tre componenti permanenti effettivi, a cui affidare l'analisi in sede tecnica dell'inquadramento professionale dei settori ai quali si applica il presente ceni, realizzando una ricognizione che consideri anche i cambiamenti organizzativi e tecnologici impattanti sull'organizzazione del lavoro con particolare riferimento:
•all'adeguatezza della descrizione dei profili, al rispetto parità uomo/ donna, alla mutata struttura produttiva dei settori rappresentati;
•agli ostacoli che frenano la valorizzazione del personale femminile con l'obiettivo di valorizzarne la professionalità;
•alle innovazioni tecnologiche venutesi a determinare dall'entrata in vigore dell'attuale classificazione in Aree Professionali e Livelli; alla valorizzazione delle competenze richieste nei diversi ruoli ed acquisite anche tramite idonei percorsi formativi;
•all'aggiornamento, alla chiarificazione e alla semplificazione dell'art. 73 - Lavori pesanti e disagiati;
•all'aggiornamento dei profili professionali dei settori calce, gesso e malte;
•all'eventuale inserimento nei pofili professionali del settore cemento di specifiche professionalità relative all'utilizzo dei combustibili solidi secondari e delle nuove tecnologie.1
Il "Gruppo di lavoro sull'inquadramento", verificato il lavoro già compiuto dalle precedenti Commissioni, dovrà esaminare l'andamento applicativo del presente articolo contrattuale e l'inserimento nell'inquadramento di nuove posizioni professionali che venissero a configurarsi nei settori a cui si applica il presente contratto.
Le Parti confermano che gli articoli del contratto di specifico interesse del "Gruppo di lavoro sull'inquadramento" sono l'art. 25 (Apprendistato professionalizzante), l'art. 29 (Classificazione del personale) nonché l'art. 31 (Mutamento di mansioni).
Le Parti si impegnano a riattivare l'operatività del "Gruppo di lavoro sull'inquadramento" nominando i rispettivi componenti, alla stipula del presente ccnl individuando contestualmente la prima sessione di incontro che si terrà entro il 30 settembre 2025.
Il "Gruppo di lavoro sull'inquadramento" si riunirà, di norma, con cadenza trimestrale ed è tenuto a fornire le risultanze dei suoi lavori alle Parti firmatarie del presente ccnl entro il 30 giugno 2027.
Nel "Gruppo di lavoro sull'inquadramento" le Parti si impegnano a garantire adeguata rappresentanza sia al comparto del cemento che a quelli della calce, gesso e malte.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si danno atto che eventuali variazioni agli inquadramenti individuali determinati dalle modifiche apportate alla presente disciplina contrattuale saranno operate, in sede di prima applicazione, entro il termine di dodici mesi dalla data disottoscrizione del presente ceni.
Art. 34 Lavoro a turni
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.
I lavoratori dovranno prestare l’opera nel turno per ciascuno di essi stabilito. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni a evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o nei giorni festivi.
Il lavoro eseguito di domenica a norma di legge, e/o nelle ore notturne comprese in regolari turni periodici, non gode delle corrispondenti percentuali di maggiorazione previste dall’art. 71 (Lavoro straordinario, festivo e notturno). Ai lavoratori che lavorano in detti turni periodici, sarà applicata sulla retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità) una maggiorazione del:
•40 per cento per le ore lavorate di notte; 41 per cento per le ore lavorate di notte a decorrere dal 1° gennaio 2016; 42 per cento per le ore lavorate di notte a decorrere dal 1° gennaio 2017;
• 5 per cento per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni); 5,5 per cento per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni) a decorrere dal 1° gennaio 2023; 6 per cento per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni) a decorrere dal 1° gennaio 2024; 6,5 per cento per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni) a decorrere dal 1° luglio 2026; 7 per cento per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni) a decorrere dal 1° luglio 2027;
• 40 per cento per le ore lavorate di giorno nella domenica.
Le suddette maggiorazioni assorbono fino a concorrenza trattamenti di miglior favore eventualmente riconosciuti a livello aziendale per lo stesso titolo.
Art. 39 Congedi
A) Permessi per eventi e cause particolari - Permessi per assistenza familiari Permessi per nascita e/o adozione di un figlio
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 2000, n 53 e degli artt. 1 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratri o del lavoratore medesimi.
In caso di decesso di un parente di primo grado (genitori, figli), il lavoratore ha diritto a tre giorni retribuiti per ciascun evento luttuoso.
In caso di decesso di un affine di primo grado (suoceri, generi, nuore), il lavoratore ha diritto a un giorno di permesso retribuito per ciascuh evento luttuoso.
II diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno di cui al primo comma è riconosciuto anche al lavoratore che si assenti per assistere familiari in dialisi o sottoposti a gravi interventi chirurgici e/o alle eventuali terapie ad essi connesse.
Il diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno di cui al primo comma è riconosciuto anche al lavoratore che si assenti per assistere familiari in dialisi o sottoposti a gravi interventi chirurgici e/o alle eventuali terapie ad essi connesse.
Al padre in occasione della nascita e/o adozione del figlio avrà diritto a dieci giorni di “congedo obbligatorio” nonché “un giorno di astensione facoltativa” quest’ultimo in sostituzione di un giorno di astensione obbligatoria spettante di diritto la madre entrambi retribuiti. In occasione della nascita e/o adozione di un figlio, i dieci giorni valgono anche per le coppie omogenitoriali.
Il congedo dovrà essere fruito entro i primi cinque mesi dalla nascita del figlio o entro inque mesi dall’ingresso in famiglia del figlio adottato.
Questi commi vanno spostati nell’art. 58 tutela genitorialita B1) Congedi per le donne lavoratrici vittime di violenza
Dichiarazione comune
Le Parti firmatarie del presente ccnl badiscono la ferma condanna verso ogni forma di violenza contro le donne, nella convinzione che il contrasto a questo tipo specifico di violenza non sia una gestione privata, mariwa resmnsabilità collettiva, dovendone riconoscere la gravità indipendentemente dal contesto in dui essa si manifesta.
In particolare, nei confronti dei settori a prevalente presenza maschile come quelli rappresentati del cemento, calce, gesso e malte, assume un valore ancora più rilevante il richiamo alla responsabilità individuale e collettiva nel riconoscere, prevenire e contrastare comportamenti violenti, sessisti o segnali di disagio in un contesto lavorativo che può rappresentare non solo un ambiente nel quale gli abusi avvengano, ma anche un'area di protezione e rifugio da violenze che spesso si verificano in contesti extra-lavorativi quali la famiglia e le relazioni di coppia.
La violenza di genere è una violazione dei diritti umani che colpisce tutte le fasce sociali e culturali, e che può essere affrontata soltanto con un impegno diffuso e condiviso e i luoghi di lavoro, in quanto spazi di comunità e relazione, possono e devono contribuire alla diffusione
di una cultura del rispetto e dell'attenzione verso l'altro.
In tale prospettiva, le Parti si impegnano - ciascuno in relazione al proprio ruolo e con azioni condivise - a fare in modo che in tutte le Aziende che applicano il presente ceni vengano sostenuti comportamenti e scelte socialmente responsabili nelle relazioni industriali e nella contrattazione di secondo livello volti a favorire:
• l'organizzazione di azioni mirate di sensibilizzazione, di prevenzione, di formazione e d'informazione a tutti i dipendenti sulla violenza di genere, in particolare in occasione del 25 novembre "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne";
• le iniziative dirette a promuovere nei luoghi di lavoro la cultura del rispetto della dignità della persona contrastando le violenze e le molestie di genere;
• la previsione di campagne di comunicazione rivolte a tutti i dipendenti per sostenere la cultura inclusiva nonché la sensibilizzazione sulle misure e sui comportamenti per contrastare la violenza di genere, a partire dal linguaggio e dal superamento degli Stereotipi discriminatori;
•la promozione del benessere nei luoghi di lavoro, dello specifico ruolo del lavoro e dei colleghi come rete di ascolto, supporto e prevenzione nei confronti di possibili situazioni di disagio;
• l'avvio di progetti che stimolino la consapevolezza e il cambiamento culturale anche mediante collaborazioni con Associazioni, psicologi, Magistrati, esperti di queste tematiche e realta dei singoli territori.
Art. 40 Aspettativa
Salvo quanto previsto dall'art. 17 (Permessi per cariche sindacali Aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali) al lavoratore che abbia superato il periodo di prova potrà essere concesso, compatibilmente con le esigenze di servizio, un periodo di aspettativa, fino ad un massimo di 18 mesi, per gravi motivi familiari che dovranno essere comprovati e giustificati.
Tale periodo non sarà retribuito né computato agli effetti dell'anzianità di servizio, né di alcun istituto contrattuale.
Qualora dovessero venir meno i motivi per i quali è stata concessa l'aspettativa, il lavoratore ha l'obbligo di riprendere servizio entro 15 giorni dalla data in cui i motivi stessi sono venuti a cessare.
Il lavoratore che non si presenti in servizio entro il suddetto termine o entro 15 giorni dalla scadenzi • dell'aspettativa sarà considerato dimissionario, salvo che non gli sia stata concessa dall'Azienda, per documentati motivi, una breve proroga comunque non superiore a giorni 15.
Ai lavoratori che dovessero eventualmente essere assunti in sostituzione, verrà comunicato per iscritto che essi sono assunti a termine in provvisoria sostituzione di quelli in aspettativa.
Art. 44 Aumenti retributivi e nuovi minimi tabellari contrattuali mensili
I minimi tabellari contrattuali in vigore al 31 dicembre 2024 sono incrementati, a partire dalle date sóttoindicate, dei seguenti importi lordi mensili.
Aumenti retributivi mensili |
||||||
Area professionale |
Livelli |
Parametri |
Aumenti dal 01/10/2025 (euro mese) |
Aumenti dal 01/10/2026 (euro mese) |
Aumenti dal 01/10/2027 (euro mese) |
Totale euro |
Area direttiva |
3° |
210 |
90,00 |
90,00 |
82,50 |
262,50 |
2° |
188 |
80,57 |
80,57 |
73,86 |
235,00 |
|
1° |
172 |
73,71 |
73,71 |
67,57 |
214,99 |
|
Area concettuale |
3° |
163 |
69,86 |
69,86 |
64,04 |
203,76 |
2° |
157 |
67,29 |
67,29 |
61,68 |
196,26 |
|
1° |
149 |
63,86 |
63,86 |
58,54 |
186,26 |
|
Area specialistica |
3° |
140 |
60,00 |
60,00 |
55,00 |
175,00 |
2° |
134 |
57,43 |
57,43 |
52,64 |
167,50 |
|
1° |
129 |
55,29 |
55,29 |
50,68 |
161,26 |
|
Area qualificata |
2° |
121 |
51,86 |
51,86 |
47,54 |
151,26 |
1° |
116 |
49,71 |
49,71 |
45,57 |
144,99 |
|
Area esecutiva |
1° |
100 |
42,86 |
42,86 |
39,29 |
125,01 |
Salvo errori e/o omissioni |
||||||
Gli incrementi dei minimi riportati in tabella sono comprensivi del recupero dello scostamento tra inflazione prevista e quella consuntivata relativamente agli anni 2022, 2023 e 2024 senza ulteriori verifiche e conguagli.
Nel 2027, terzo anno di vigenza del contratto, in caso di scostamenro tra l'inflazione prevista e quella reale giudicato significativo e comunicato dall'organismo competente nel mese di maggio giugno, le Parti si incontreranno per valutare l'eventuale ricaduta in termini di variazione dei minimi da attuare entro la vigenza de contratto utilizzando i criteri di calcolo usualmente impiegati.
Art. 47 Giorni festivi
Sono considerati giorni festivi:
Per le festività cadenti in periodo di sospensione del lavoro, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
A partire dall'anno 2008 ai lavoratori saranno lasciate libere, nelle vigilie delle festività di Capodanno e di Natale, le ore pomeridiane. Per i lavoratori turnisti la disposizione di cui trattasi si applica riconoscendo 4 ore di riposo compensativo ai lavoratori del 2° turno per ciascuna vigilia.
A partire dall'anno 2026 anche ai lavoratori turnisti del primo e del terzo turno verranno riconosciute 4 ore di riposo compensativo per ciascuna delle vigilie delle festività di Capodanno e di Natale.
Art. 51 bis Elemento di garanzia retributiva
A decorrere dal 2012, ai dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di riconoscimenti economici derivanti da contrattazione di secondo livello, a livello di Gruppo aziendale o di unità produttiva (premio di risultato, premio di produzione, erogazioni di cui all'art 51 comma 7 o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione) e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) non abbiano percepito altri trattamenti economici collettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal presente ccnl sarà riconosciuto un importo annuo pari a 120,00 euro lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal ccnl.
•A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'importo dell'elemento di garanzia retributiva sarà di 150,00 euro lordi annui.
•A decorrere dal 1° gennaio 2021 l'importo dell'elemento di garanzia retributiva sarà di 170 euro lordi annui.
•A decorrere dal 1° gennaio 2026 l'importo dell'elemento di garanzia retributiva sarà di 300,00 (trecento/00) euro lordi annui.
A livello aziendale potranno essere valutate le modalità per riconoscere l'elemento di garanzia retributiva ai lavoratori dipendenti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi e alle altre tipologie di lavoro subordinato.
A trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di giugno ed è corrisposto pro - quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell'anno precedente. La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro.
Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell'elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.
Dall'adempimento di cui sopra sono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economico - produttiva con ricorso ad ammortizzatori sociali.
L'elemento di garanzi come soppra definito, sarà a ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle Parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto.
Art. 52 Mensa
Fatte salve le situazioni in atto e considerata sia la struttura dei settori sia la varietà delle situazioni di fatto che non consentono di pervenire a una regolamentazione uniforme dell'istituto, si conviene che la possibilità di attuazione del servizio di mensa sarà affrontata onde pervenire ad idonee soluzioni aziendali o locali.
Pertanto, nelle unità produttive, comprese le sedi centrali, con almeno ottanta dipendenti, le Direzioni e le R.S.U. si incontreranno al fine sopra indicato, tenendo conto delle situazioni obiettive nelle singole unità produttive quali, a esempio, la distanza dallo stabilimento rispetto alla residenza della prevalenza dei lavoratori, il rapporto tra maestranze in forza e lavoratori che utilizzino il servizio ecc.
Nelle unità produttive, comprese le sedi centrali, dove sarà realizzata la mensa, il concorso delle Aziende al costo del pasto non sarà inferiore al 70%.
A partire dal 1° gennaio 2026 il costo del pasto sarà interamente sostenuto da ciascuna Azienda.
In tutti gli stabilimenti ove sarà istituita la mensa, al lavoratore che non partecipi alla medesima per cause dipendenti dalle esigenze di servizio o da accertati motivi di salute verrà corrisposta una indennità sostitutiva nella misura di euro 1,50 per ogni giorno di presenza.
Con decorrenza 1° gennaio 2026 la già menzionata indennità sostitutiva viene definita in euro 2,00 (due/00) per ogni giorno di presenza.
Tale indennità assorbe fino a concorrenza quanto aziendalmente corrisposto allo stesso titolo
Agli adetti dipendenti dalle Aziende dei settori a cui si applica il presente ccnl appartenenti a unità produttive con meno di ottanta dipendenti, sarà riconosciuta una indennità sostitutiva di mensa per ogni giorno di presenza dello stesso importo dell'eventuale indennità che la medesima Azienda eroghi ai lavoratori appartenenti a unità produttive con più di ottanta addetti.
Agli addetti dipendenti dalle Aziende dei settori a cui si applica il presente ceni, appartenenti a unità produttive con meno di ottanta dipendenti, sarà riconosciuta una indennità sostitutiva di mensa nella misura di euro 1,50 per ogni giorno di presenza qualora risulti non attivato il servizio di mensa, il ticket-restaurant o non sia prevista una analoga indennità sostitutiva a livello di singola unità produttiva.
Nota a verbale
Le Parti si danno reciprocatnente atto che le disposizioni del presente articolo non si cumulano con diversi trattamenti già pprevisti alo stesso titolo a livello aziendale fermo restando, ove esistenti, eventuali conpizioni di lavore.
Art. 54 bis Assistenza legale
In caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, ai lavoratori sarà assicurata la copertura delle spese per l'assistenza legale e la facoltà di farsi assistere da un legale di propria fiducia in caso di procedimenti penali.
Ogni responsabilità civile verso terzi connessa all'esercizio delle proprie funzioni è a carico dell'Azienda, sempre fatte salve le ipotesi di colpa grave o dolo.
L'assistenza legale disciplinata dal primo comma è espressamente assicurata dalle Aziende anche ai preposti di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni nell'esercizio delle loro funzioni.
Le clausole indicate nei precedenti commi non operano in relazione a eventi relativi alla circolazione di veicoli o comunque disciplinati dalle norme del "Codice della Strada" vigente.
Le Aziende riconoscono l'opportunità di favorire interventi formativi e di aggiornamento professionale finalizzati al perfezionamento dei livelli di preparazione ed esperienza professionali in connessione con le esigenze aziendali.
Art. 55 Malattia e infortunio non sul lavoro
Le assenze debitamente documentate e certificate dalle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate che richiedano il ricorso a terapie salvavita (intensive, oncologiche o di emodialisi) non verranno computate ai fini dei termini di cui al primo comma per ulteriori dieci mesi e pertanto per un periodo complessivo di 24 mesi di calendario, raggiunti anche con più periodi di assenza, nell'ambito dei 30 mesi di calendario immediatamente precedenti.
Scaduti i termini della conservazione del posto senza che il lavoratore abbia ripreso servizio, l'Azienda può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere il servizio, il lavoratore stesso può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l'Azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso a tutti gli effetti.
Durante la conservazione del posto ai lavoratori assenti per cause di malattia o infortunio non sul lavoro sarà riconosciuto da parte dell'Azienda, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, un trattamento economico fino al raggiungimento delle seguenti misure della retribuzione
(minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità), aumentata dell'ex premio di produzione, nonché della maggiorazione media per lavoro a turno, per coloro che lavorano a turni avvicendati in via continuativa:
•100 per cento per i primi 8 mesi;
•50 per cento per ulteriori 4 mesi.
In riferimento alle malattie di cui al terzo comma del presente articolo, i già menzionati periodi di corresponsione della retribuzione sono così disciplinati:
•100 per cento per i primi 10 mesi;
•50 per cento per ulteriori 6 mesi.
Le assenze indicate al terzo comma del presente articolo, debitamente documentate e certificate dalle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, non verranno considerate, fino ad un massimo di due mesi, ai fini del computo dei periodi utili a stabilire il trattamento economico così come previsto dal comma precedente.
Art. 58 Tutela genitorialità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme in vigore e in particolare quelle di cui al D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 e successive modifiche e integrazioni.
La lavoratrice e/o il lavoratore in caso di congedo Alternativo (D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 art. 28) riceve ricevono, inoltre, un trattamento di assistenza, ad integrazione di quello di legge, fino al raggiungimento del 100% della retribuzione mensile di fatto netta per l’assenza obbligatoria di cui all’art. 22, primo comma del decreto di cui sopra.
È riconosciuto, a per il congedo parentale di cui all’art. 32 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, un trattamento di assistenza aggiuntivo a quello previsto dalla legge, così modulato:
•per la lavoratrice madre e per il lavoratore padre, una integrazione fino al raggiungimento del 50 dell’80% della retribuzione globale di fatto, per i primi cinque mesi di congedo;
•per il lavoratore/lavoratrice mono genitore, un ulteriore periodo retribuito di due mesi, da usufruire entro l’ottavo anno di vita del bambino. Nei casi di adozione, sempre con riferimento al lavoratore/lavoratrice mono genitore, il periodo retribuito di due mesi di cui al presente punto, potrà essere usufruito entro otto anni dalla data di accoglimento del bambino.
Al padre in occasione della nascita e/o adozione del figlio avrà diritto a dieci giorni di congedo obbligatorio” nonché “un giorno di astensione facoltativa” quest’ultimo in sostituzione di un giorno di astensione obbligatoria spettante di diritto la madre entrambi retribuiti. In occasione della nascita e/o adozione di un figlio, i dieci giorni valgono anche per le coppie omogenitoriali.
Il congedo dovrà essere fruito entro i primi cinque mesi dalla nascita del figlio o entro cinque mesi dall’ingresso in famiglia del figlio adottato.
-Per fruire di tali permessi, il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’evento che dà titolo al “congedo obbligatorio” oppure a “un giorno di astensione facoltativa” e i giorni di utilizzo. Nei giorni di permesso, non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi
La Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ha introdotto la possibilità di frazionare ad ore ad fruizione del congedo parentale
Il congedo parentale su base oraria potrà esser fruito, sia dal perdonale a tempo pieno che dal pepenale riempo parziale, nei pcimi 12 anni del figlio fino ad un massimo di meta dell’orario medio giornaliero previsto in azienda
Per i lavoratori non turnisti il congedo parentale potrà essere fruito, sia dal personale a tempo pieno che dal personale a tempo parziale, per periodi minimi di due ore giornaliere.
La richiesta di congedo parentale ad ore deve essere presentata all’azienda con un preavviso non inferiore a due giorni lavorativi, allegando la domanda presentata all’INPS.
È esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con altre tipologie di permessi o riposi disciplinati dalla normativa vigente a tutela della maternità e della paternità.
Sono tatti salvi gli eventuali accordi aziendali di miglior favore.
Art. 61 Previdenza complementare - Assistenza Sanitaria Integrativa - Banca ore solidale
Previdenza Complementare
La contribuzione a Concreto, "Fondo nazionale pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni", istituito con l'Accordo 27 gennaio 1999 tra Federmaco e Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil e costituito con atto notarile in data 19 maggio 1999, e cosi ripartita a partire dal 1° luglio 2017:
•aliquota contributiva a carico dell'Azienda :1,90% della retribuzione utile per il calcolo del TFR;
•aliquota contributiva a carico del lavoratore: 1,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR;
•100% dell'accantonamento TFR annualmente maturato nell'anno, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993;
•0% dell'accantonamento TFR annualmente maturato nell'anno, per gli altri lavoratori.
Con decorrenza 1° luglio 2020, i lavoratori ai quali si applica il presente ceni e che non risultino iscritti al Fondo Concreto o ad altro Fondo di Previdenza Complementare al quale il datore di lavoro versi contribuzione, o sia stato richiesto di accantonare quote di TFR saranno obbligatoriamente iscritti al Fondo Concreto (comparto Garantito) con un contributo fisso mensile pari a euro 5,00 a carico dell'Azienda, salvo espressa volontà contraria da parte del lavoratore da manifestarsi entro trenta giorni dall'avvenuta adesione.
I suddetti lavoratori, al momento in cui attiveranno a prorio carico la quota ordinaria di contribuzione nonché la quota di TFR prevista dalle Fonti Istitutive de Fondo Concreto, avranno diritto alla quota contributiva a carico dell'Aziena. in ostituzione del contributo fisso mensile sopra citato.
In caso di adesione da parte del lavoratore ad altra forma di previdenza, il diritto al contributo fisso mensile di euro 5,00 a carico dell'Azienda decade dal momento dell'adesione stessa.
Con decorrenza dal 1° luglio 2020, l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda è incrementata in ragione dello 0,15% della retribuzione utile per il calcolo del TFR e, pertanto sarà pari al 2,05% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
Con decorrenza dal 1° luglio 2021, l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda è incrementata in ragione dello 0,15% della retribuzione utile per il calcolo del TFR e, pertanto, sarà pari al 2,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
Con decorrenza dal 1° luglio 2022, l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda è incrementata in ragione dello 0,10% della retribuzione utile per il calcolo del TFR e, pertanto, sarà pari al 2,30% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
Con decorrenza dal 1° luglio 2023, l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda è incrementata in ragione dello 0,10% della retribuzione utile per il calcolo del TFR e, pertanto, sarà pari al 2,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
Con decorrenza dal 1° luglio 2024, l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda è incrementata in ragione dello 0,10% della retribuzione utile per il calcolo del TFR e, pertanto sarà pari al 2,50% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
•Con decorrenza dal 1° luglio 2026, l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda è incrementata in ragione dello 0,15% della retribuzione utile per il calcolo del TFR e, pertanto, sarà pari al 2,65 % della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
•Con decorrenza dal 1° luglio 2027, l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda è incrementata in ragione dello 0,15% della retribuzione utile per il calcolo del TFR e, pertanto, sarà pari al 2,80 % della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
L'aliquota contributiva carico del lavoratore rimane fissata all'1,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
La quota descrizione, di euro 12,91 e dovuta "una tantum" dai lavoratcri che si iscrivono a Concreto, è a carico dell'Azienda.
Le contribuzioni volontarie versate dai lavoratori continueranno a essere calcolate sulla retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, ex indennità di contingenza, EDR e indennità di funzione quadri spettanza di ciascun lavoratore, fermo restando che la materia, di competenza dpi Consiglio di amministrazione (C.d.A.) di Concreto, sarà portata all'esame del predetto
Le modifiche delle misure della contribuzione minima obbligatoria sono stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Ai lavoratori componenti dell'Assemblea di Concreto, le Aziende assicureranno un permesso retribuito individuale di 8 ore per la partecipazione all'Assemblea stessa nonché, a titolo di rimborso spese, il corrispettivo del biglietto di viaggio andata e ritorno in seconda classe in treno. Per i componenti dell'Assemblea provenienti dalle isole sarà riconosciuta la combinazione nave/treno in seconda classe ovvero volo aereo low cost. L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi di Concreto.
Le Parti confermano che l'obbligo per l'Azienda del versamento della contribuzione prevista dal ccnl è dovuto esclusivamente a favre dei lavoratori iscritti a Conereto.
Assistenza Sanitaria Integrativa
I dipendenti ai quali si applica il presente ccnl, al superamento del periodo di prova, vengono iscritti obbligatoriamente al Fondo di assistenza sanitaria integrativa - fondo Altea, fondo intersettoriale costituito fra Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil allo scopo di erogare prestazioni integrative rispetto a quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.
Il finanziamento al Fondo è assicurato secondo la scadenza di seguito riportata.
Dal 1° gennaio 2016, la contribuzione di 13,00 euro mensili per ogni dipendente sarà interamente a carico dell'azienda.
Dal 1° gennaio 2024, la contribuzione a carico dell'azienda per ogni dipendente sarà elevata da 13,00 a 15,00 euro mensili.
Dal 1° gennaio 2026, la contribuzione a carico dell'azienda per ogni dipendente sarà elevata da 15,00 (quindici/00) a 18,00 (diciotto/OO) euro mensili sul presupposto di realizzare un miglioramento del Piano delle prestazioni.
Per quanto qui non espressamente richiamato valgono le previsioni del Verbale di Accordo del 9 maggio 2014 tra Federmaco e le Segreterie Nazionali di Feneal - Uil, Filca - Cisl e Fillea - Cgil (Allegato n. 4 del presente ceni) e del Regolamento del fondo Altea (www.fondoaltea.it).
Ove un lavoratore iscritto al fondo Altea cessi la sua iscrizione al fondo, decadrà automaticamente la contribuzione da parte della agènda
Le Parti stipulanti il presente contratto rinviano alla contrattazione di secondo livello anche la possibilità di integrare prestazioni di welfare, messe a disposizione dai Piani del Fondo Altea.
Le Parti si attiveranno presso il fondo Altea perché valuti l'individuazione delle opportune modalità per la permanenza nel fondo dei lavoratori che - maturata una congrua durata di adesione in costanza di rapporto di lavoro - accedano in maniera continuativa al pensionamento, con oneri a carico degli stessi.
Banca ore solidale
Le Parti stipulanti il presente contratto, al fine di dare concreta attuazione alle previsioni dell'art. 24 del D. LGS 151/2015, stabiliscono che la materia potrà essere oggetto di specifica definizione con rubrica "Banca ore solida nell'ambito della contrattazione di secondo livello.
Note a Verbale
Il lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio è regolato dalle disposizioni di legge in materia.
Le aziende considereranno con la massima attenzione, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico/organizzative, le opportunità db inserimento dei disabili in funzione delle capacità lavorative.
In relazione alle esigenze di bilanciamento delle esigenze personali e familiari con quelle del lavoro nonché di flessibilità organizzativa, con la contrattazione di secondo livello potranno essere realizzate iniziative di lavoro flessibile che tengano conto delle necessità e delle specificità aziendali.
Art. 61 bis Lavaggio indumenti
Con decorrenza 1° gennaio 2027, per il solo personale operativo di unità produttive del cemento calce, gesso e malte, (operai, intermedi e impiegati tecnici) viene istituita una specifica “indennità lavaggio tute” del valore di euro 10,00 (dieci/00) lordi mensili.
L’importo così definito si intende omnicomprensivo di ogni incidenza sugli istituti retributivi indiretti, non essendo pertanto utile alla determinazione del valore dei relativi ratei di tali istituti vigenti e/o di successiva introduzione (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ratei di ferie, riduzioni di orario di lavoro, ex-festività, tredicesima mensilità). Parimenti, le parti convengono espressamente che, ai sensi dell’art. 2120, 2° comma del Codice civile, detto importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
L'indennità suddetta verrà meno nel caso di modifica delle mansioni che comportino collocazioni in ruoli per i quali la medesima indennità non risulti spettante.
In caso di introduzione nella disciplna delle singole Aziende che applicano il presente ceni di una previsione di analogo tenore, prevarrà la misura di miglior favore.
Art. 70 Decorrenza e durata
Fatte salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente contratto - che ha valenza per il triennio 2025, 2026 e 2027- decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2027.
Confermando quanto indicato nell'art. 1 (Sistema contrattuale), la disdetta del ccnl dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza con raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata (PEC). In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto collettivo nazionale di lavoro.
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlate ed inscindibili.
Art. 73 Lavori pesanti e disagiati
Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e delia sicurezza dei lavoratori, le parti si danno atto della volontà di operare per migliorare gli ambienti di lavoro anche laddove possono richiedersi interventi di lavoro saltuari ad impianti funzionanti, nonché di ridurre il numero e l'entità dei lavori cosiddetti pesanti e disagiati.
Chiarimento a verbale
Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a livello aziendale, per i suddetti lavori. Ove a livello aziendale, in virtù di accordi aziendali esistano eventuali percentuali di maggiorazione o indennità per causali ulteriori e diverse da quelle sopra menzionate, le Parti s'impegnano a che la materia venga riesaminata a quel livello nello spirito e alla luce dei criteri utilizzati a livello nazionale per addivenire a una razionalizzazione e a una sistemazione della materia stessa.
Dichiarazione comune
Le Parti nel convenire sull'utilità di procedere ad una più approfondita ricognizione sul numero e sull'entità dei lavori pesanti e disagiati, individuano nel Gruppo di lavoro sull'inquadramento di cui all'art. 29 (Classificazione del personale) l'organo al quale demandare, nel corso della vigenza del presente ccnl, il compito di procedere ad un aggiornamento, una chiarificazione e una semplificazione della materia.
Art. 74 Premio di anzianità
Al lavoratore che abbia conseguito complessivamente, anche in aree, livelli e categorie diversi, presso la stessa Azienda salvo quanto disposto dal penultimo comma dell’art. 59 (Trasferimenti) i periodi di anzianità sottoindicati, compete un premio di anzianità.
Tale premio sarà corrisposto in due quote:
a. al compimento del quindicesimo anno di anzianità di servizio (operai, intermedi e impiegati);
b. al compimento del ventitreesimo anno di anzianità di servizio (intermedi e impiegati)
in ragione rispettivamente di un importo pari alla retribuzione mensile (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità) percepita all’atto della maturazione del diritto.
A far data dal 1° gennaio 2027 la quota relativa al già menzionato punto b. (compimento del ventitreesimo anno di anzianità di servizio) sarà estesa anche alla categoria degli operai.
In via transitoria per il biennio 2025 e 2026 il premio al ventitreesimo anno anzianità di servizio è riconosciuto anche agli operai - in forza alla data di sottoscrizione del presente ccnl - che ne abbiano maturato i requisiti e che cessino il rapporto di lavoro per pensionamento, prepensionamento o decesso.
A scelta del lavoratore da rendere nota all’Azienda entro il mese di compimento della maturazione del diritto il premio potrà essere versato al Fondo Pensione Concreto di cui all’art. 61 (Previdenza Complementare - Assistenza Sanitaria integrativa - Banca ore solidale).
Nel caso in cui sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, è computabile, agli effetti della percezione delle quote di premio, anche il periodo di tempo trascorso in servizio presso la stessa Azienda salvo quanto disposto dal penultimo comma dell’art. 59 (Trasferimenti) prima della detta risoluzione sempre che l’interruzione non abbia avuto durata superiore a un anno; è ferma ogni caso la non comutabilita del suddetto periodo di assenza dal lavoro.
Chiarimenti a verbale
Il lavoratore che, provenendo dalla categoria operai o intermedi e abbia già percepito la prima quota del premio di anzianità in base alle disposizioni del contratto di lavoro relativo a dette qualifiche, avrà diritto a usufruire della sola seconda quota di premio prevista per gli intermedi e per gli impiegati.
Qualora il lavoratore abbia già percepito, ambedue le quote di premio, sarà considerato estinto il suo diritto al premio di anzianita come avoratore appartenente alla qualifica impiegato.
Dichiarazione comune
Le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni del presente articolo, non si cumulano con diversi trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale, fermo restando - ove esistenti - eventuali condizioni di miglior favore compreso il premio “fedeli alla miniera”.
Art. 76 Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il presente articolo entra in vigore dal 1° gennaio 2020.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità di servizio e della Are professionale cui appartiene il lavoratore.
Operai Intermedi - Impiegati
a)lavoratori che, hanno superato il periododi prova e hanno una anzianitàdi servizio finoa5 anni
•15 giorni pergliappartenenti all'areaesecutiva e all'area qualificata;
•30 giorni pergliappartenenti all'areaspecialistica e all'area concettuale;
•60 giorni pergliappartenenti all'areadirettiva;
b)lavoratori con una anzianità di servizio da oltre 5 anni e fino a 10 anni:
•un mese per gli appartenenti all'area esecutiva e all'area qualificata;
•due mesi per gli appartenenti all'area specialistica e all'area concettuale;
•tre mesi per gli appartenenti all'area direttiva;
c)lavoratori con una anzianità di servizio da oltre 10 anni:
•un mese e quindici giorni per gli appartenenti all'area esecutiva e all'area qualificata;
•tre mesi per gli appartenenti all'area specialistica e all'area concettuale;
•quattro mesi per gli appartenenti all'area direttiva.
In caso di dimissioni, i termini sopra indicati, sono ridotti di un terzo.
I termini di disdetta decorrono dal giorno del ricevimento dell'atto di dimissioni o di licenziamento il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo.
Allegato al Verbale di Accordo
Quota contribuzione una tantum a favore di Feneal - Uil, Filca - Cisl e Fillea - Cgil
Le Aziende, entro il............................... informeranno i lavoratori che in occasione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, le Organizzazioni sindacali stipulanti Feneal - Uil, Filca - Cisl e Fillea - Cgil chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato, una quota associativa straordinaria a titolo di "contributo per rinnovo contratto" di 30,00 (trenta/00) euro.
Resta inteso che nei confronti dei lavoratori iscritti alle sopra richiamate Organizzazioni sindacali, non si dovrà procedere ad alcuna trattenuta.
Entro il........................... èriconosciuta la possibilità di manifestare la non accettazione della trattenuta stessa, da comunicare all'Azienda per iscritto.
Le Aziende effettueranno la trattenuta ai lavoratori non iscritti a Feneal - Uil, Filca - Cisl e Fillea - Cgil, che non abbiano manifestato espressamente la non accettazione, sulla retribuzione corrisposta nel mese di...................................
Le quote trattenute verranno versate dalle Aziende sul seguente conto corrente bancario:
Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni
presso Banca Popolare di Sondrio Filiale 054 Roma - AG. 11
IBAN: IT 83 F 05696 03200 000012811X17