IPOTESI DI ACCORDO
TESTO UNICO CONTRATTUALE INTEGRATIVO
(TUCI)
GRUPPO BOFROST* ITALIA

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PREMESSA GENERALE

Il sistema di relazioni sindacali consolidatosi negli anni a partire dal 1998 ha consentito alle Parti una concertata gestione dei processi di riorganizzazione ed espansione delle società del Gruppo.
Si è condiviso che le diverse fasi gestionali di tali processi hanno impegnato le Parti nella ricerca del consenso su tutte le tematiche, in particolare su quelle riconducibili allo sviluppo delle società del Gruppo, e su quelle prodotte dal riequilibrio degli organici.
Si è confermato e condiviso tra le Parti, che per lìtalia la peculiarità risiede in una strategia commerciale orientata aH'offerta di prodotti erogati attraverso due formule di vendita, quella porta a porta e quella a mezzo telefono. Il perseguimento di tale strategia, dovrà essere accompagnato dall'attenzione e dall'interesse delle Parti sugli effetti che potranno verificarsi, quali ad esempio: la tutela del marchio, la qualità dei rapporti e del servizio alla clientela, le attività formative, la gestione del personale e le modalità per una informazione aziendale e sindacale coerente e funzionale con il modello organizzativo/commerciale in essere, ulteriormente confermate dall'attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001.

Oltre a ciò, le Parti hanno condiviso lo sviluppo significativo delle attività del Gruppo sul territorio nazionale, e, in particolare verso le aree meridionali dell'Italia; progetto che si è consolidato negli anni. A tale fine le Parti hanno convenuto di sviluppare il confronto affinché si creino le condizioni ambientali, operative ed economiche più favorevoli per i nuovi insediamenti, il cui avviamento è stato già effettuato nel corso dell'ultimo decennio. Ciò ha permesso importanti e positivi risvolti occupazionali e dunque di grande rilievo sociale.

Il Gruppo ha inoltre confermato, anche successivamente all'ultimo complesso biennio contraddistinto dalla Pandemia da Covid-19, la propria volontà di perseguire una strategia di consolidamento e di crescita al fine di aumentare la propria competitività in un mercato, nazionale ed internazionale, in continua evoluzione anche esplorando nuove categorie merceologiche (fresco), nuovi scenari distributivi e innovazioni tecnologiche che permetteranno di conquistare nuove fasce di mercato e sperimentare nuove modalità di lavoro. Le Parti hanno altresì condiviso la più agevole perseguibilità degli obiettivi di cui sopra attraverso un consapevole e responsabile coinvolgimento paritetico dei lavoratori che possa favorire il miglioramento della competitività aziendale, in linea con il piano industriale.
Inoltre le Parti intendono implementare una strategia sul tema della ricerca del miglior livello possibile di benessere organizzativo dei lavoratori, che possa contribuire al raggiungimento degli obiettivi di produttività attesi, anche mediante la ricerca di soluzioni per facilitare la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro attivando, a titolo esemplificativo, forme di gestione e flessibilità oraria e soluzioni organizzative quali lo smart working.
Preso atto di quanto sopra esposto, approfondite le richieste delle 00.SS. relative al rinnovo del TUOI del 14/06/18, le Parti hanno convenuto sulla necessità del rinnovo di detto accordo, sia nelle parti normative sia in quelle economiche. Ciò anche alla luce del CCNL in materia di secondo livello di contrattazione e delle direttive U.E., sia in materia di informazione e costituzione dei Comitati Aziendali Europei (CAE), sia in tema di coinvolgimento dei lavoratori nella Società Europea.
Con tale premessa, le Parti stipulano il presente Testo Unico Contrattuale Integrativo (TUCI) che così come di seguito formulato e definito, è da intendersi esaustivo dell'esercizio del diritto di contrattazione decentrata di secondo livello e da valersi, per la sua vigenza, per tutti il lavoratori delle società del Gruppo, ora costituite da bofrost* Italia S.p.A. ed Overtel S.r.l..
Il presente accordo rappresenta il sistema contrattuale a cui le Parti si ispirano per definire specifici accordi.
Con la stipula del presente TUCI le Parti confermano la comune volontà di esercitare la garanzia del rispetto delle intese raggiunte e quindi a prevenire, favorendo la ricerca del consenso, eventuali controversie.
Il presente TUCI permette la conoscenza e l'attuazione di tutte le fasi del processo delle relazioni sindacali e assume valenza di rinnovo del Testo Unico Contrattuale Integrativo del 14 giugno 2018.

Resta inteso, e congiuntamente le Parti dichiarano, che per quanto non previsto dal presente TUCI, si farà riferimento al C.C.N.L. per i lavoratori del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi Confcommercio (di seguito anche «CCNL») e al relativo Protocollo Aggiuntivo degli Operatori di vendita nonché ad eventuali successive modificazioni.

PARTE PRIMA

Articolo 1) Modello di relazioni sindacali

Al fine di consolidare e migliorare il modello di relazioni sindacali vigente nel rispetto del C.C.N.L. e dalla legislazione del lavoro, le Parti confermano l'articolato sistema di relazioni sindacali in essere che - oltre al livello nazionale - prevede un livello di confronto decentrato, articolato anche a livello territoriale. Ciò al fine di meglio rispondere alle esigenze delle varie unità produttive del Gruppo dislocate sul territorio, individuando le soluzioni più idonee e concordando quelle che favoriscano, nel contempo, il raggiungimento degli obiettivi produttivi ed economici dell'Azienda ed il miglioramento delle condizioni di lavoro. Coerentemente e conseguentemente si conviene che nel Gruppo sono in vigore due livelli di relazioni sindacali, quello nazionale e quello decentrato (territoriale):

1) Il Livello Nazionale

, che ha come soggetti riconosciuti: a) per la parte sindacale le Federazioni Nazionali di Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UilTuCS, il Coordinamento Nazionale delle strutture sindacali aziendali con le relative strutture territoriali, e b) per la parte aziendale la Direzione aziendale delegata dalle Società del Gruppo, affronterà e definirà quanto attiene alla contrattazione di 11° livello e alle materie a loro attribuite dal CCNL, dal Protocollo Governo-Parti sociali del 1993 e dall'Accordo Interconfederale sul Modello contrattuale del 24 novembre 2016, nonché materie e questioni relative a:

  1. titolarità contrattuale, a partire dal rinnovo del TUCI;
  2. organizzazione del lavoro, in riferimento a piani di sviluppo, a programmi di innovazione di riorganizzazione e di ristrutturazione, ivi compresi i temi concernenti l'orario di lavoro e le nuove modalità di prestazione del lavoro (a titolo esemplificativo "lavoro a distanza") che abbiano valenza di carattere aziendale generale e nazionale;
  3. strategie del mercato del lavoro, delle tipologie dei contratti di lavoro e loro utilizzo (full-time, pari- time, contratti a termine, apprendistato, etc.);

  4. politiche dei prezzi: confronto per la verifica e/o per la ridefinizione dei parametri di fatturato in I relazione alle eventuali variazioni dei prezzi di vendita;
  5. politiche formative e dello sviluppo professionale del personale;
  6. interventi in materia di pari opportunità e parità di genere;
  7. modalità e fruizione dei permessi sindacali retribuiti per le attività di cui al precedente punto 6;
  8. welfare aziendale;
  9. altre eventuali specifiche competenze assegnate dalle norme legislative e contrattuali;
  10. tutte le questioni o problematiche che non trovino soluzione a livello decentrato;
  11. nomina, coordinamento ed indirizzo dei rappresentanti sindacali nel Coordinamento nazionale ed in altri organismi sindacali che dovessero costituirsi a tale livello (di pertinenza sindacale).

2) Il Livello decentrato (territoriale), che ha come soggetti riconosciuti: a) per la parte sindacale le Rappresentanze Sindacali Aziendali (R.S.A.) o le Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.) congiuntamente a Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UilTuCS dello specifico territorio, e, b) l'"Area Manager" di competenza così come individuato nell'allegato A - "REFERENTI PER LE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DECENTRATO", che costituisce parte integrante del presente accordo, e, se del caso, un rappresentante della Direzione Risorse Umane, che affronterà e definirà quanto attiene alla contrattazione di materie e questioni gestionali ed applicative di leggi e di norme del CCNL e dagli Accordi aziendali in vigore, relative a:

  1. gestione dei temi inerenti l'organizzazione del lavoro e del portafoglio clienti;
  2. flessibilità e mobilità delle lavoratrici e dei lavoratori;
  3. verifica e applicazione delle strategie del mercato del lavoro e delle tipologie dei contratti di lavoro e del loro utilizzo (full-time, part-time, contratti a termine, apprendistato, etc.), di cui al punto 3 del capitolo precedente, nonché la verifica dell'applicazione deH'inquadramento professionale;
  4. programmazione annuale delle ferie;
  5. articolazione dell'orario o della giornata di lavoro, cioè distribuzione della prestazione lavorativa settimanale per gli operatori di vendita; lavoro festivo, utilizzo degli impianti e dei mezzi produttivi;
  6. verifica delle modalità della prestazione lavorativa nelle giornate di sabato, così come previsto al successivo articolo 10, nonché delle prestazioni settimanali flessibili;
  7. verifica dell'andamento dei risultati relativi al salario variabile derivante dai parametri e dagli obiettivi fissati dal TUCI;
  8. ambiente, salute e sicurezza: tali materie, per quanto di competenza, saranno anche trattate a livello di singola filiale come da normativa (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e/o con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale;
  9. strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro;
  10. introduzione di misure innovative di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori.

Resta inteso che il confronto di ciascun livello non potrà avere per oggetto materie già demandate e definite in altri livelli di contrattazione.
Le Parti confermano, come sopra già indicato, che il sopracitato modello di relazioni sindacali è orientato a privilegiare il confronto, lo scambio di informazioni, e quindi, la ricerca di soluzioni concordate atte a risolvere i problemi. In caso di comportamenti non coerenti con tale metodo di confronto e/o mancate soluzioni, le Parti, sulla base della reciproca tutela degli affidamenti, si impegnano congiuntamente ad incontrarsi a livello immediatamente superiore a quello in cui è avvenuto il confronto. In tale sede si affronteranno le problematiche irrisolte con l'obiettivo di individuare le possibili soluzioni.

Articolo 2) Diritti di informazione

Al termine di ogni anno commerciale la Direzione del Gruppo fornirà alle Organizzazioni Sindacali in sede nazionale, informazioni consuntive e preventive concernenti i seguenti temi:

  1. andamento e chiusura dell'anno commerciale, anche con riguardo alle politiche del personale: investimenti realizzati, sia legati a nuove filiali sia a ristrutturazioni; innovazioni tecnologico - organizzative realizzate; dati inerenti redditività e produttività, fatturato, costo del lavoro consolidato; orari effettuati (ore ordinarie, supplementari e straordinarie) per lavoratori non inquadrati come operatori di vendita; dati inerenti all'utilizzo delle diverse tipologie di impiego (assunzioni, trasformazioni, conferme e cessazioni); formazione svolta e crediti formativi assegnati; informazioni sull'occupazione, la tipologia dei rapporti di lavoro, l'inquadramento professionale, le pari opportunità;
  2. obiettivi a budget per l'anno entrante;
  3. piani di sviluppo, investimenti ed innovazioni tecnologico - organizzative, e politiche commerciali e promozionali;
  4. politiche di sviluppo delle risorse umane (formazione etc.);
  5. politiche dell’organizzazione del lavoro;
  6. riepilogo degli interventi sulla sicurezza e l'ambiente di lavoro.

Articolo 3) Funzionamento delle relazioni sindacali

Per la realizzazione degli impegni e obiettivi dichiarati nella premessa generale e al fine di consolidare efficaci relazioni sindacali soprattutto nelle unità locali (filiali e cali center) dislocate sul territorio, nel rispetto delle specifiche norme di legge e disposizioni contrattuali nazionali ed aziendali vigenti, le Parti, con il presente accordo, hanno convenuto di disciplinare tali "soggetti" e "modalità" così come di seguito definito:

a) Soggetti

a.l) Coordinamento Nazionale delle filiali

E' composto da n. 12 delegati, di cui n. 3 operatori di vendita consegnatari, indicati dalle OO.SS. Nazionali nell'ambito delle R.S.A. o R.S.U. delle unità produttive di bofrost* Italia S.p.A..
I nominativi dei delegati di cui sopra saranno congiuntamente comunicati all'Azienda entro 30 gg. dalla ratifica del presente accordo e successivamente ad ogni variazione intervenuta.

a.2) Coordinamento Nazionale dei cali center

E' composto da n. 12 delegati, nominati dalle OO.SS. Nazionali nell'ambito delle R.S.A. o R.S.U. dei cali center di Overtel.
I nominativi dei delegati di cui sopra saranno congiuntamente comunicati all'Azienda entro 30 gg. dalla ratifica del presente accordo e successivamente ad ogni variazione intervenuta.

b) Modalità di esercizio dell'assemblea e di fruizione dei permessi sindacali retribuiti

Fatto salvo quanto in materia è disciplinato dalle norme di legge e del C.C.N.L, le Parti hanno convenuto quanto segue in tema di assemblea e di permessi sindacali retribuiti:

b.l) Assemblea

  1. Per l'espletamento delle assemblee sindacali nei cali center vengono rese disponibili 12 ore annue retribuite, così come previsto dal C.C.N.L. del Terziario Distribuzione e Servizi vigente.
  2. Per l'espletamento delle assemblee sindacali nelle filiali bofrost* vengono rese disponibili 12 ore annue retribuite.
  3. La richiesta di assemblea, fermo il disposto dell'art. 20, della legge n° 300 del 20/5/70, dovrà pervenire per iscritto, sia al responsabile dell'unità locale, sia alla Sede di San Vito al Tagliamento (Risorse Umane) all'Indirizzo e-mail sindacale(S)bofrost.it, a cura delle strutture sindacali competenti per territorio, almeno 2 giorni (lavorativi) antecedenti alla effettuazione dell'assemblea.
  4. Per quanto riguarda l'espletamento delle assemblee sindacali retribuite nelle filiali di vendita si conviene che di norma le stesse saranno tenute all'inizio o alla fine della giornata lavorativa. Si conviene inoltre che il tempo dell'assemblea eventualmente effettuata nella giornata di sabato sia regolarmente retribuito nella misura della effettiva partecipazione; ciò anche nel caso di assemblea, regolarmente richiesta, tenuta fuori del normale orario di lavoro e/o alla fine della giornata lavorativa oltre l'abituale orario di rientro nella filiale di almeno due terzi degli Operatori di vendita.
  5. Per quanto riguarda l'espletamento delle assemblee sindacali retribuite nei cali center si conviene che di norma le stesse saranno tenute nelle fasce orarie di minore impatto sull'organizzazione del lavoro, al fine di mantenere la massima efficienza e il migliore servizio verso i clienti. Al riguardo, tenuto conto che la prestazione lavorativa degli addetti è articolata in diverse fasce orarie, e che la composizione dell'organico vede una notevole presenza di rapporti di impiego part time, si conviene di privilegiare, di norma, la fascia oraria dalle 15.00 alle 17.00 anche in modalità "a distanza". Resta inteso che ove tutto o parte del tempo di partecipazione all'assemblea, regolarmente richiesta, risultasse fuori del proprio orario di lavoro, questo sarà retribuito; ciò anche, nella misura della effettiva partecipazione, nel caso di assemblea effettuata e regolarmente richiesta nella giornata di sabato.

b.2) Permessi sindacali retribuiti

- Componenti R.S.A. o R.S.U.

Per i componenti delle R.S.A. e/o R.S.U. eletti e/o nominati saranno concessi permessi retribuiti nella misura e con le modalità previste dal C.C.N.L..
Per i componenti le R.S.A. e/o R.S.U. eletti o nominati ai quali è applicabile il Protocollo Aggiuntivo degli Operatori di Vendita contenuto nel C.C.N.L. Terziario Distribuzione e Servizi Confcommercio, saranno riconosciuti permessi retribuiti nella misura di 4 giorni all'anno così come previsto dal Protocollo medesimo.
Nel caso i componenti delle R.S.A e/o R.S.U. svolgano la loro attività di lavoro in una zona che disti oltre 250 Km dalla sede dell'azienda, questi potranno richiedere un ulteriore giorno di permesso ogni trimestre.
Nel computo di tali permessi retribuiti non sono comprese le riunioni con la Direzione del Gruppo.
La titolarità della richiesta dei permessi di cui sopra è di spettanza della R.S.A. o della R.S.U. della unità produttiva interessata e/o delle OO.SS. competenti per territorio facenti parte delle Federazioni sindacali su nominate. Per cui, ove manchino le strutture sindacali aziendali interne, la richiesta stessa dovrà pervenire, sia al responsabile dell'unità locale, sia alla Sede di San Vito al Tagliamento (Risorse Umane), all'indirizzo e-mail sindacale@bofrost.it, di regola, almeno 2 giorni prima del previsto utilizzo del permesso.


- Componenti dei Coordinamenti nazionali

A ciascuno dei componenti dei Coordinamenti Nazionali di cui alle lettere a.l) e a.2) del presente articolo, saranno riconosciuti permessi retribuiti, in aggiunta ai permessi di cui sopra, per ulteriori 4 giorni ogni anno.
La titolarità della richiesta dei permessi di cui sopra è di spettanza delle OO.SS. Nazionali, che inoltreranno comunicazione scritta alla' Sede di San Vito al Tagliamento (Risorse Umane), all'indirizzo e-mail sindacale@bofrost.it, di regola almeno 2 giorni prima del previsto utilizzo del permesso.
Nelle giornate in cui i rappresentanti sindacali (R.S.A./R.S.U.) operatori vendita fruiscano di permessi sindacali giornalieri, sarà loro riconosciuto il seguente trattamento:

  • il "buono pasto";
  • il trattamento previsto daH'art. 18, lettera a), del presente accordo;
  • per il recupero dei propri giri troverà applicazione Kart. 11 del presente accordo;
  • per il passaggio e mantenimento di Classe Professionale i giorni di assenza saranno "neutralizzati" ai fini della realizzazione del fatturato totale annuo e ciò esclusivamente per gli incontri con la Direzione Aziendale e per i coordinamenti dei delegati propedeutici agli incontri con la Direzione.

In attesa della definizione di altri strumenti entro l'anno corrente, ad esempio, la bacheca elettronica e\o l'app aziendale, le Parti concordano che le informazioni di natura sindacale da diffondere alle diverse unità produttive saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica sìndacale@bofrost.it la quale prowederà all'invio alle strutture interessate.

Dichiarazione delle parti

Le Parti hanno altresì convenuto che il valore dei "buoni pasto" facenti parte integrante del sistema retributivo integrativo degli operatori di vendita, nel caso in cui il rapporto di lavoro si risolva nel corso del mese, saranno recuperati con la retribuzione corrente, per l'importo che costituisce la differenza tra quanto è stato fruito e quanto resterebbe a disposizione nel restante periodo mensile (in costanza di rapporto di lavoro).


Articolo 4) Commissione ambiente e sicurezza

Con riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e al D.Lgs. 106/2009 (T.U.) e successive modifiche e integrazioni, leggi, norme e accordi sindacali correlati, le Parti si incontreranno ogni anno e comunque su richiesta, per verificare l'applicazione delle norme da essi previste con specifico riferimento alle politiche del Gruppo, delegando a tale scopo n. 3 persone per le filiali e 3 persone per i cali center individuate nell'ambito dei rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) di filiale e di macro-aree (vedi Verbale di Accordo del 18 maggio 2012), e del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) delle società o persone da esso delegate.
Dopo ogni incontro della Commissione suddetta, verrà redatto apposito verbale che sarà portato a conoscenza della Direzione aziendale di riferimento e delle OO.SS. Nazionali per un esame congiunto sugli eventuali interventi da adottare.
Nel contempo si procederà alla elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) nelle sedi locali e nelle macro-aree, ove non costituiti o decaduti.


Articolo 5) Politiche di genere

Da sempre il Gruppo è particolarmente attento ai propri dipendenti e nel tempo ha sviluppato una sensibilità culturale che l'ha reso permeabile alle istanze relative a Diversity, Equity ed & Inclusion che in questi tempi stanno attraversando le organizzazioni a livello globale. Il Gruppo, vuole introdurre, nelle sue politiche, forme strutturate di attenzione al tema. Un primo passo è stata l'adesione al Progetto di ricerca condotto dall'Università Cattolica del Sacro Cuore "Valorizzare le differenze in azienda" che ha fornito importanti driver per la gestione dei temi legati alla DE&I.
Le politiche di genere rientrano in questa prospettiva e, per questa ragione, le Parti convengono di realizzare, in attuazione delle direttive U.E., delle disposizioni legislative in materia di parità uomo/donna e da ultima la legge 162/21 che ha modificato il Codice delle Pari Opportunità, e di quanto contenuto nell'Avviso interconfederale dell'8 marzo 2011 e s.m.i., interventi che favoriscano pari opportunità di lavoro oltre che un clima di lavoro improntato al rispetto e alla reciproca correttezza.
A tal fine viene costituito il gruppo di lavoro per le "Politiche di genere" composto da 5 componenti, (3 nominati dalle OO.SS. Nazionali, 1 da bofrost* Italia S.p.A. e 1 da Overtel S.r.l.) con il compito di:

  • studiare la legislazione vigente e le esperienze in materia nazionale e comunitaria;
  • formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli eventuali ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità sul lavoro;
  • oltre a quanto previsto dal TUCI, elaborare documenti specifici in tema (violenza di genere e molestie sul luogo di lavoro) da sottoporre alle Parti, anche in base a quanto previsto dal Codice Etico aziendale.

Il "Gruppo" di lavoro, annualmente, riferirà sull'attività svolta alle parti stipulanti il presente Testo Unico


Articolo 6) Contrasto alle molestie sessuali e alla violenza sul lavoro

Le Parti ritengono inaccettabile ogni atto che si configuri come molestia o violenza nel luogo del lavoro e nelle zone di lavoro e si impegnano ad adottare misure adeguate nei confronti di chi o di coloro le abbiano poste in essere.
Il rispetto reciproco della dignità degli altri a tutti i livelli all'Interno dei luoghi di lavoro e delle zone di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali delle organizzazioni di successo. Questa è la ragione per cui le molestie sono inaccettabili.
Le Parti condannano tali comportamenti In tutte le loro forme e ritengono sia interesse reciproco affrontare con serietà questa problematica, spesso foriera di gravi implicazioni sociali.
Differenti forme di molestie possono presentarsi sul luogo di lavoro e nelle zone di lavoro; possono essere di natura verbale, fisica, psicologica e/o sessuale e costituire episodi isolati o comportamenti più sistematici tra colleghi, tra superiori e subordinati o da parte di terzi, come ad esempio I clienti e può variare da casi di semplice mancanza di rispetto ad atti più gravi, ivi inclusi reati che richiedono intervento delle pubbliche autorità.
E' interesse pertanto delle Parti firmatarie il presente TUCI agire in caso di segnalazione o denuncia di molestia o violenza con la necessaria discrezione per proteggere la dignità e la riservatezza di ciascuno.
Inoltre, nessuna informazione deve essere resa nota a persone non coinvolte nel caso. I casi segnalati devono essere esaminati e gestiti senza indebito ritardo. Tutte le parti coinvolte devono essere ascoltate e trattate con correttezza e imparzialità. I casi segnalati devono essere fondati su informazioni particolareggiate e si farà attenzione al rischio della formulazione di accuse strumentali e false, che qualora accertate, potranno essere sanzionate. .
Qualora venga accertato che si siano verificate delle molestie o violenze, il Gruppo si impegna ad adottare misure adeguate, anche di natura sanzionatoria, nei confronti di chi o coloro le abbiano poste in essere.
Ove opportuno, le disposizioni del presente capitolo possono essere applicate nei casi di violenza esterna posta in essere, ad esempio, da parte di clienti.
Per molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni qui di seguito riportate: «le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro mentre la violenza si verifica quando uno o più ihdividui vengono aggrediti in contesto di lavoro. Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l'effecto di violare la dignità della persona, di nuocere all salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile». 
Fermo restando quanto previsto dail'art. n. 24 del D. Lgs. 80/2015 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), le Parti convengono di introdurre le seguenti condizioni di miglior favore pe e donne vittime di violenza di genere:

  1. la lavoratrice dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di 1 mese, in aggiunta a quelli già previsti dalla legge;

  2. tale congedo potrà essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni;
  3. durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire l'intera retribuzione di fatto corrispondente all'ultima retribuzione percepita;
  4. tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, del trattamento di fine rapporto e del premio aziendale.

  5. ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a comunicare all'azienda l'intenzione di fruire di tale congedo, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni, con indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e la necessaria certificazione di cui al punto I;
  6. la lavoratrice rientrante nei casi descritti al punto a) ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, compatibilmente con le possibilità offerte dall'organizzazione aziendale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.

Art. 7) Diritti Sociali

Le Parti si impegnano congiuntamente a realizzare iniziative condivise di informazione e comunicazione relative al presente sistema di tutele:

a) Aspettativa non retribuita per maternità/paternità

Al termine del periodo massimo di congedo di maternità e/o paternità alternativo usufruibile per legge e del residuo ferie maturato, la Società concederà un'aspettativa non retribuita fino al compimento del 1° anno di vita del figlio/a ai dipendenti che ne facessero richiesta.


b) Aspettativa non retribuita per malattie gravi

Le Parti convengono, a titolo di trattamento di miglior favore, di concedere un periodo di aspettativa non retribuita per malattie gravi che comportino terapie salvavita, a coloro che ne faranno richiesta, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino al rientro in servizio.


c) Donazione ferie e permessi

Le Parti prevedono la possibilità per il dipendente di donare volontariamente i giorni di ferie maturati e non goduti che risultino nella propria liberalità di gestione (ossia oltre i 24 giorni obbligatori per legge) e i giorni/ore di permessi retribuiti maturati e non goduti nell'anno di riferimento. Ferie e permessi donate potranno essere usufruiti da colleghi con comprovate difficoltà, che abbiano già esaurito il proprio monte di ferie e di permessi.

I dipendenti potranno volontariamente cedere giorni di ferie, fino ad un massimo di due per anno, e permessi, fino ad un massimo di 40 ore ovvero 5 giorni anno, comunque già maturate. Spetterà pertanto al lavoratore indicare la sua volontà attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale saranno quantificate la tipologia ed il numero di giorni/ore che si intendono donare.

Il dipendente in situazione di difficoltà che abbia già utilizzato l'intero monte ferie e permessi, per usufruire della donazione sarà tenuto a presentare formale richiesta alla Direzione del Personale allegando idonea documentazione comprovante una grave situazione.

Nel caso in cui tali giorni/ore non siano utilizzati dal dipendente, saranno conservati all'interno di una "banca ore" appositamente istituita.

E' esclusa la monetizzazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

PARTE SECONDA

Articolo 8) Modifiche all'organizzazione del lavoro - procedura

Premessa

Il riferimento principale che le Parti intendono valorizzare, in premessa del presente articolo, concerne quanto riportato nella "Premessa generale" del TUCI, nel quale è evidenziato che il Gruppo è impegnato, dopo due anni di complessità organizzativa dovuta alla Pandemia Covidl9, a perseguire obiettivi di consolidamento della redditività aziendale e della stessa occupazione. Pertanto, ferme restando le esigenze poste dalla missione sociale del Gruppo, le parti ritengono che il modello organizzativo cui si intende concordemente fare riferimento riconduca alle procedure sperimentate nel corso dell'ultimo decennio, per le presenti e future relazioni sindacali. Tutto ciò premesso le parti hanno, altresì, convenuto che qualora l'azienda intenda intervenire nella organizzazione del lavoro a livello decentrato/territoriale con l'introduzione di nuovi strumenti, nuove metodologie, nuovi criteri di servizio alla clientela, sia adottata la seguente procedura:

1a fase:

  1. Incontro tra R.S.A. o R.S.U. della unità locale interessata unitamente alle OO.SS. territorialmente competenti con l'Area manager di riferimento, eventualmente assistito da Risorse Umane. Nel corso di tale incontro l'Azienda esporrà le sue esigenze e i relativi programmi al fine di procedere ad un esame congiunto.
  2. Entro 15 giorni dall'incontro potranno definirsi specifici verbali di accordo o di mancato accordo, che dovranno essere inviati alle rispettive OO.SS. nazionali e alla Direzione aziendale.

2a fase:

  1. In caso di mancato accordo, entro 5 giorni dal termine della procedura di cui alla la fase e risultante dalla data di stesura di mancato accordo, la Direzione aziendale e le OO.SS. Nazionali daranno avvio all'a procedura della 2a fase, con la quale ci si riferirà immediatamente al tavolo nazionale come dalla Premessa
    del presente articolo.

Le Parti convengono che la procedura suddetta, così come articolata nelle due fasi, debba considerarsi esaurita in un arco di tempo che complessivamente non superi i 35 giorni. /

Art. 8 bis) Strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro

Le Parti intendono valorizzare quanto riportato nella "Premessa generale" del TUCI riguardo al fatto che il Gruppo ha confermato la propria volontà di perseguire una strategia di consolidamento e di crescita, al fine di aumentare la propria competitività in un mercato, nazionale ed internazionale, in continua evoluzione. Le Parti hanno altresì condiviso la più agevole perseguibilità degli obiettivi di cui sopra attraverso un consapevole e responsabile coinvolgimento paritetico dei lavoratori che possa favorire il miglioramento della competitività aziendale, in linea con il piano industriale.
A tal fine le Parti si danno atto che il coinvolgimento paritetico si realizza anche attraverso la partecipazione dei lavoratori agli obiettivi aziendali, nelle criticità aziendali, nel processo di miglioramento continuo aziendale, e si pone le seguenti finalità:

  • migliorare i risultati di gestione;
  • migliorare i servizi verso la clientela;
  • migliorare la professionalità e le competenze dei lavoratori. A tal proposito, verranno fissati incontri semestrali con le RSU/RSA atti ad illustrare obiettivi e contenuti degli interventi formativi pianificati;
  • innovare la metodologia di lavoro;
  • migliorare la funzionalità e l'organizzazione del lavoro;
  • migliorare il contesto e le condizioni di lavoro.

Le Parti confermano che sono stati attivati, con cadenza semestrale, specifici Focus Team "trasversali", di natura tecnica e strutturale, composti in maniera paritetica da rappresentanti aziendali e lavoratori (RSU/RSA), con l'obiettivo di analizzare tematiche specifiche e di elaborare, attraverso confronti di natura analitico- progettuale, e non negoziale, percorsi di approfondimento, studio e proposta relativi a specifici argomenti.
I Team hanno consentito e consentiranno azioni di coinvolgimento paritetico del personale sul tema dell'efficienza complessiva dell'azienda attraverso un'attiva partecipazione dei lavoratori all'organizzazione del lavoro e della vita d'impresa.
Al fine di potenziare e massimizzare il contributo dei Team si sono indentificate collegialmente linee di indirizzo tecniche e linee di operatività per determinare oggetto, obiettivi e tempi di analisi dei progetti e delle proposte. Ciascun Team predisporrà, inoltre, una relazione al termine di ciascun progetto, che illustri le attività svolte e i risultati raggiunti alle parti firmatarie del presente accordo.
In particolare, è stato istituito uno specifico Team composto da rappresentanti di ogni divisione aziendale.

Art. 8 ter) Introduzione di misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori

Le Parti concordano che al fine di facilitare la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro, assumono particolare rilievo le seguenti misure che intendono recepire all'interno del presente contratto collettivo aziendale (TUCI):

A) Area di intervento genitorialità

  • Congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
  • Percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità e/o paternità;

B) Area di intervento flessibilità organizzativa

  • Flessibilità oraria in entrata e uscita;
  • Part-time;
  • Banca ore;
  • Lavoro agile.

Le Parti hanno preso atto che, dal 2020 in cui si è stato dichiarato lo stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19, la modalità di lavoro agile ha costituito soprattutto per il settore della vendita telefonica, un efficace strumento per garantire la sicurezza e salute dei lavoratori garantendo la continuità del lavoro e quindi del servizio al cliente. Dopo la fase di adozione e adattamento, il ricorso al lavoro agile è diventato un tassello sempre più strutturale dell'organizzazione del lavoro soprattutto nella vendita telefonica, che realizza un miglioramento sia del benessere del lavoratore che della produttività aziendale.
In data 13 maggio 2022 le Parti hanno sottoscritto l'Accordo Quadro Overtel sul lavoro agile, di cui si allegata copia (allegato H) tenendo conto delle linee guida del Protocollo Nazionale del 7/12/21 siglato tra le Parti Sociali ed il Ministero del Lavoro.

Le Parti confermano comunque che compatibilmente con le mansioni ricoperte, il ricorso al lavoro agile rappresenta una modalità di prestazione del lavoro applicabile a tutto il personale del Gruppo.

Articolo 9) Formazione

Le Parti hanno sempre tenuto presente tale tema e anche nel corso del negoziato per il rinnovo del presente TUCI.
Si è concordemente considerato che la formazione, resasi necessaria anche a seguito dello sviluppo tecnologico del commercio, dell'andamento del mercato, delle modifiche della legislazione, e alla luce della riorganizzazione attuata, produrrà la necessità di definire nuovi saperi, nuove funzioni e nuove competenze professionali per i quali sarà necessario predisporre progetti formativi volti a qualificare i lavoratori e le lavoratrici operanti nelle società del Gruppo.

L'azienda, da sempre impegnata a creare le condizioni di un ulteriore miglioramento della qualità formativa, anche sviluppando uno specifico rapporto con il sistema universitario, nel corso della Pandemia da Covid-19, per garantire la continuità della formazione si è dotata di una piattaforma tecnologica che consenta di erogare corsi di formazione a distanza in modalità sia sincrona che asincrona. Nel contempo si è impegnata a realizzare contenuti specifici legati alla conoscenza dell'azienda, dei propri processi che riguardano il prodotto e la qualità e dei temi specifici implicati nella vendita tradizionale e telefonica.

L'impianto formativo digitale è stato pensato per agevolare il processo di apprendimento dei lavoratori e delle lavoratrici neoassunti ma anche per consolidare le conoscenze dei collaboratori più esperti che potranno beneficiare di contenuti finalizzati allo sviluppo professionale e all'apprendimento continuo.
Pertanto, anche facilitati dal nuovo strumento tecnologico per la formazione a distanza che integrerà senza sostituire la formazione in presenza e che prevede il coinvolgimento della totalità dei collaboratori considerata l'accessibilità individuale ai contenuti, si conviene di mantenere ed attuare un Progetto di Formazione e Sviluppo, che tenga in considerazione, il fabbisogno aziendale che, nella dinamica di miglioramento continuo, si sta evolvendo e presenta sempre nuove esigenze.
Attualmente sono riconoscibili in Azienda diverse tipologie formative che saranno oggetto di continuo allineamento alle sempre crescenti esigenze di professionalizzazione, quali:

  1. corso di inserimento professionale, concernente le tematiche tipiche del "mestiere" di Operatore di Vendita e/o di Venditrice Telefonica. A titolo esemplificativo i temi trattati saranno: la comunicazione in vendita, il servizio, la gestione delle obiezioni, il prodotto (controllo qualità alimentare e ricerca e sviluppo), tecniche di acquisizione e vendita, l'organizzazione in filiale, il sistema retributivo, salute e 1 sicurezza, moduli formativi sintetici sulle norme lavoristiche e contrattuali;
  2. "Focus group" dedicato a Venditori "esperti" che saranno coinvolti in eventi che hanno l'obiettivo di migliorare la qualità della conoscenza degli strumenti di lavoro e del prodotto, rafforzando il senso di responsabilità rispetto al ruolo e il senso di appartenenza all'azienda;
  3. qualificazione in itinere;
    1. corso di formazione su moduli obbligatori di salute e sicurezza dei lavoratori e moduli sulla normativa privacy e 231;
    2. corso di formazione trasversale su temi di informatizzazione e apprendimento delle lingue straniere;
    3. corso di formazione organizzativa dei Responsabili di unità locale o unità organizzativa su gestione delle risorse umane, diritti & doveri dei lavoratori, pari opportunità, bilateralità, motivazione e senso di appartenenza;
    4. corso di formazione individuale specifica di supporto al middle management (individuai coaching);
    5. corso di formazione di sviluppo delle capacità manageriali di figure guida intermedie su temi quali la comunicazione, la leadership situazionale diffusa e la capacità di organizzare e gestire riunioni oltre che di parlare in pubblico.

Si conviene tra le Parti di rinforzare una formazione orientata all'esercizio corretto della delega e della motivazione, del lavoro di gruppo, dell'analisi economico finanziaria del mercato e della gestione del tempo e dell'organizzazione del lavoro, sia nell'ambito della vendita tradizionale sia nell'ambito della vendita telefonica. Sono correntemente e costantemente utilizzati diversi canali di sostegno e finanziamento alla formazione, ed enti di formazione, sia di carattere pubblico, sia di carattere privato.

9.1 - Formazione continua e/o permanente

Nello specifico si indicano i seguenti filoni formativi:

  • corso per la definizione di nuovi profili professionali con particolare riguardo a quelli conseguenti allo sviluppo delle tecnologie, del commercio elettronico e del social media;
  • stages e tirocini formativi per studenti da concordare con le Istituzioni interessate (Sistema universitario, Enti di formazione) anche finalizzati a nuove assunzioni;
  • corso specifico per i "Quadri" anche utilizzando la struttura bilaterale "Quadrifor";
  • corso di una lingua U.E. anche mediante l'utilizzo delle 150 ore, così come previste dal CCNL; \
  • corso per ruoli guida finalizzati allo sviluppo di abilità e conoscenze di tipo "trasversale" e gestionale.

Le parti si impegnano a condividere un percorso di progettazione formativa che permetta il coinvolgimento progressivo di tutti i lavoratori del Gruppo.
La fruizione della formazione è prevista 1n orario/giornata.di lavoro, se tenuta in giornata non lavorativa sarà riconosciuto il relativo trattamento retributivo.

Articolo 10) Mercato del lavoro e sviluppo

Le Parti, con la sottoscrizione del presente TUCI, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili anche mediante il possibile ricorso ad una pluralità di strumenti e di istituti contrattuali in grado di soddisfare le varie esigenze del Gruppo bofrost* e dei lavoratori addetti.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità professionali ed occupazionali, mediante interventi che facilitino l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e permettano, governandola, sia una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori, sia lo sviluppo della loro professionalità.
Fermo restando che il modello di rapporto di lavoro presente nel Gruppo è quello della dipendenza a tempo indeterminato e che i contratti a termine e il lavoro somministrato sono utilizzati secondo l'ordinamento vigente, le Parti convengono di favorire tutti i percorsi tendenti alla fìdelizzazione e alla stabilizzazione dei posti di lavoro, così come avvenuto nel passato.

In caso di modifiche legislative e/o contrattuali che dovessero intervenire in materia di mercato del lavoro, le Parti si impegnano ad incontrarsi per analizzarne i contenuti e le eventuali ricadute in ambito aziendale.
Si stanno sviluppando e saranno sviluppati i siti esistenti e saranno aperti nuovi siti produttivi mediante l'assunzione, alle condizioni previste dal C.C.N.L. e dal TUCI, di un numero di lavoratori, sia addetti alla vendita, sia ai servizi previsti nei siti operativi. In particolare, è previsto un aumento occupazionale di

  1. almeno 30 persone entro febbraio 2024;
  2. almeno 30 persone entro febbraio 2025;
  3. almeno 30 persone entro febbraio 2026.

per un totale di almeno 90 persone nei tre anni indicati.

Le Parti si incontreranno con cadenza periodica per monitorare lo stato di avanzamento di quanto qui previsto.

PARTE TERZA

Articolo 11) Classificazione generale del Gruppo

In coerenza con le finalità richiamate in premessa del presente TUCI, le Parti confermano la Classificazione Generale di Gruppo, quale strumento idoneo e funzionale alla conoscenza ed all'applicazione dei livelli di inquadramento del personale operante nel Gruppo.
Più precisamente, le Parti confermano le qualifiche e le categorie individuate nell'ambito della Classificazione Generale di Gruppo, come di seguito.

11. 1 - Modalità di applicazione C.C.N.L. del Terziario della Distribuzione e dei Servizi

Le Parti concordano di riconoscere alle seguenti qualifiche professionali l'applicazione dei livelli contrattuali previsti dal C.C.N.L. del Terziario della Distribuzione e dei Servizi Confcommercio e più precisamente:

- 1° livello:

  • Responsabile di filiale
  • Responsabile di cali center

- 2° livello:

  • Vice responsabile di filiale tlmk

- 3° livello:

  • Team Leader call center

- 4° livello: 7

  • Tutor call center
  • Impiegata di filiale dopo 24 mesi di effettivo lavoro
  • Impiegata addetta alla vendita telefonica dopo 18 mesi di effettivo lavoro

- 5° livello:

  • Impiegata di filiale per i primi 24 mesi di effettivo lavoro
  • Impiegata addetta alla vendita telefonica per i primi 18 mesi di effettivo lavoro
  • Cellista di filiale
  • Cellista di filiale con funzioni di consegna

Con riferimento ai profili professionali sopra indicati, le Parti hanno convenuto di individuare, in particolare, le principali funzioni deH'impiegata addetta alla vendita telefonica, in quanto figura strategica dell'inquadramento generale nell'ambito della telefonia, rinviando, per gli altri profili professionali, ai mansionari in essere.

Principali mansioni e compiti deH'impiegata addetta alla vendita telefonica di Overtel:

  • contattare i clienti del proprio "portafoglio" e/o i clienti "non a portafoglio", di seguito anche i «Clienti», nel rispetto degli orari concordati con gli stessi, per proporre l'acquisto di prodotti alimentari surgelati e gelati con il marchio bofrost*, articoli nofrost e prodotti di gastronomia/fresco, di seguito anche i «Prodotti», gestendo i Clienti "non trovati" attraverso richiamo durante l'orario di lavoro;
  • effettuare la vendita telefonica dei Prodotti ai Clienti illustrandone le caratteristiche, indicandone tutti i vantaggi e la convenienza del servizio a domicilio, e concordando il giorno e l'ora di consegna secondo il calendario e la tabella oraria indicate dal sistema informatico aziendale, di seguito anche «Sistema»;
  • proporre ed illustrare le promozioni dei Prodotti in atto al momento della vendita attenendosi il più possibile ai piani di comunicazione aziendali;
  • proporre la prenotazione dei Prodotti per la chiamata successiva;
  • ricevere le chiamate per ordine dei Clienti che contattano il numero 803030 ovvero i messaggi per ordine dei Clienti tramite i sistemi di messaggistica (sms, whatsapp ecc.) messi a disposizione dall'Azienda;
  • imputare correttamente e tempestivamente l'esito di ogni contatto telefonico con i Clienti nella "scheda cliente" del Sistema;
  • gestire la scheda cliente mediante la compilazione dei campi necessari;
  • acquisire nuova clientela attraverso le iniziative aziendali (ad es. "cliente-porta-cliente", ''campagna Referrai", "campagna nuovi clienti da Prospect"), raccogliendo ed inserendo nel Sistema i dati anagrafici, l'indirizzo, la e-mail e il numero di telefono ed i relativi consensi o dinieghi del "potenziale cliente" (con ciò si intende "il decisore della spesa"), nel rispetto delle disposizioni aziendali e della normativa vigente sulla privacy;
  • verificare e aggiornare periodicamente, tramite intervista ai Clienti, i dati personali presenti nel
    Sistema (nome, cognome, indirizzo, numero telefonico fisso e mobile, indirizzo e-mail) ed i relativi consensi o dinieghi, nel rispetto delle disposizioni aziendali e della normativa sulla privacy segnalando al diretto Responsabile eventuali richieste di cancellazione e/o di informazioni sul trattamento dei dati;
  • curare una corretta ed efficace comunicazione con i Clienti, improntata ad un tono di sobria gentilezza, per garantire la soddisfazione dello stesso tramite il servizio telefonico;
  • evitare di compiere azioni che possano compromettere il corretto ed efficace flusso delle procedure e delle azioni di contatto telefonico con i Clienti.

11.2. Classificazione "aziendale" degli operatori di vendita

Le Parti, in aggiunta alle categorie la e 2a previste dal CCNL - Protocollo Aggiuntivo per gli Operatori di Vendita, confermano la vigenza della "3a categoria", della "3a categoria S", della "2a categoria S" e della "la categoria S", i cui parametri retributivi, in relazione alle retribuzioni di riferimento previste dal CCNL - Protocollo aggiuntivo per Operatori di Vendita, ed ai successivi aumenti contrattuali, sono richiamati nella sottostante tabella.

RETRIBUZIONE DI RIFERIMENTO PARAMETRI DI RIFERIMENTO CATEGORIA
  110 (a) 1a S
PAGA BASE CONGLOBATA O.d.V. la CAT. (a) 100 (a) 1a
  105 (b) 2a S
PAGA BASE CONGLOBATA O.d.V. 2a CAT. (b) 100 (b) 2a
  85 (b) 3a S
  70 (b) 3a

Per quanto concerne gli Operatori di Vendita, le Parti concordano le seguenti modalità di inquadramento:

  • gli operatori di vendita neo assunti vengono inquadrati nella 3a categoria;
  • il passaggio dalla 3a categoria alla categoria 3a S è previsto dopo 36 mesi di effettivo lavoro;
    > il passaggio alla categoria 3a S potrà essere anticipato al raggiungimento del fatturato Tradizionale annuo (si intende, degli ultimi 12 mesi di lavoro, minimo 220 gg.) di euro 181.000 ovvero per coloro che hanno una anzianità inferiore all'anno, al raggiungimento del fatturato Tradizionale giornaliero di euro 824, per almeno 110 gg., valori che saranno adeguati annualmente in sede di rinnovo delle "schede retributive";
  • il passaggio alla 2a categoria è previsto dopo 24 mesi di effettivo lavoro dal passaggio alla 3a S;
    > il passaggio alla categoria 2a potrà essere anticipato al raggiungimento del fatturato Tradizionale o
    Totale annuo di riferimento (fatturato senza bonus) almeno della Classe Professionale Argento e al
    mantenimento dello stesso fatturato per i successivi 6 mesi. Per i 6 mesi di valutazione sarà ,s-X"--''riconosciuto un elemento integrativo pari alla differenza tra la categoria di appartenenza e la 2a. Al - termine di tale periodo, se è stato mantenuto il fatturato almeno della Classe professionale Argento, si realizzerà il passaggio alla categoria 2a con assorbimento dell'integrazione.
  • il passaggio alla la categoria è previsto dopo 12 mesi di effettivo lavoro dal passaggio alla 2a;
  • il passaggio alla categoria laS è previsto dopo 6 mesi di valutazione dal raggiungimento, al termine dell'anno commerciale precedente (28 febbraio), del fatturato "Tradizionale" ovvero "Totale" della Classe Professionale Diamante. Per i 6 mesi di valutazione sarà riconosciuto un elemento integrativo pari alla differenza tra la categoria di appartenenza e la laS. Al termine dei 6 mesi, se è stato mantenuto il fatturato della Classe professionale Diamante, si realizzerà il passaggio alla categoria laS con assorbimento dell'integrazione.

Per quanto concerne gli Operatori di Vendita Consegnatari, le Parti confermano le seguenti modalità di inquadramento:

  • gli operatori di vendita consegnatari neo-assunti sono inquadrati nella 3a categoria;
  • il passaggio dalla 3a categoria alla 3a S si realizza dopo 24 mesi di effettivo lavoro;
  • il passaggio alla 2a categoria si realizza dopo 24 mesi di effettivo lavoro, dal passaggio alla 3a S;
  • infine, il passaggio alla categoria 2a S si realizza dopo 12 mesi di effettivo lavoro, dal passaggio alla 2a.

Le Parti convengono, inoltre, che i passaggi di categoria così come sopra specificati, e precisamente: dalla 3a alla 3a S, dalla 3a S alla 2a, nonché, solo per gli operatori di vendita, dalla 2a alla la, potranno anche essere acquisiti anticipatamente, in base a una specifica e oggettiva valutazione che attesti una effettiva crescita professionale, tale da consentire il passaggio, con espresso riferimento alle Tabelle del presente TUCI concernenti l'attribuzione della relativa Classe professionale.
Le Parti precisano che con la dicitura "effettivo lavoro" si intende "di servizio".
Per quanto riguarda il percorso di inserimento degli operatori di vendita e consegnatari mediante la normativa dell'Apprendistato professionalizzante, si fa riferimento all'Accordo tra le parti del 28 febbraio 2013.

Obiettivi e funzioni degli operatori di vendita 1

Circa il ruolo e le funzioni dell'Operatore di vendita e dell'Operatore di vendita consegnatario, come richiamato nella Premessa del TUCI e nelle Note esplicative delle Tabelle del salario variabile, resta inteso che le descrizioni sottostanti rispondono allo spirito e alla lettera di un Accordo che conferma nelle figure interessate l'essenziale dimensione dell'iniziativa e dell'impegno personali, come condizione fondamentale per il raggiungimento di risultati positivi, in una prospettiva operativa di efficienza e di efficacia, sia sul piano di sempre migliori performance commerciali, sia sul piano della crescita nelle classi professionali, sia dei corrispondenti risultati economici individuali.

Le Parti, conseguentemente, hanno ritenuto utile e opportuno meglio specificare alcuni aspetti operativi concernenti le figure professionali di cui trattasi.

Profilo dell'Operatore di vendita

All'Operatore di vendita sono assegnate le seguenti mansioni e compiti principali:

- relative alla vendita e alle attività a essa funzionali e connesse:

  • visitare giornalmente i Clienti al loro domicilio nel territorio della filiale di assegnazione, con l'uso di apposito automezzo aziendale in dotazione, nel pieno rispetto degli orari concordati con gli stessi, per proporre l'acquisto dei Prodotti,-consegnando ed illustrando ove possibile il materiale-promozionale (ad es. folder); gestendo i Clienti "non trovati" successivamente nella giornata, o con dei ripassi a fine giro (nel caso di cliente N.T. apporre il "cartoncino appendiporta"), o se ciò non è possibile, contattando il cliente; in considerazione dell'esigenza di garantire volumi di attività adeguati e sempre incrementabili, l'Operatore di vendita deve utilizzare al meglio il tempo di lavoro, visitando il massimo numero possibile di clienti, con ciascuno dei quali operare per una vendita ottimale in termini di fatturato, e/o di operare acquisizioni, in modo da fare sì che il target operativo costituito da 55 visite e/o acquisizioni giorno, possa costituire parametro di riferimento di massima;
  • vendere i Prodotti con rilascio dell'apposita documentazione fiscale ai Clienti, emessa a mezzo di POS integrato al telefono cellulare aziendale (smartphone);
  • proporre ed illustrare le promozioni ove possibile in atto al momento della vendita;
  • proporre la prenotazione dei Prodotti per il passaggio successivo;
  • registrare tempestivamente e correttamente l'esito di ogni singola visita/consegna, utilizzando il telefono cellulare aziendale (smartphone) nel rispetto delle regole vigenti; ciò consentirà di predisporre programmi di lavoro e iniziative aziendali a supporto dell'Operatore di vendita;
  • incassare il corrispettivo della vendita;
  • versare l'incasso in banca, nel rispetto delle direttive e procedure aziendali. L'operatore risponderà di eventuali differenze od omissioni nei versamenti dei corrispettivi di vendita, che saranno recuperate dalla retribuzione del mese di competenza, qualora non regolarizzate entro la fine dello stesso mese;
  • acquisire nuova clientela attraverso le iniziative aziendali in corso (ad es. "cliente-porta-cliente", "campagna Referral") reccogliendo i dati anagrafici, l'indirizzo, la e-mail e il numero di telefono ed i relativi consensi o dinieghi del potenziale cliente (con ciò si intende "il decisore della spesa"), nel rispetto delle disposizioni aziendali e della normativa vigente sulla privacy, tramite la specifica "scheda di acquisizione" ovvero l'uso del telefono cellulare aziendale (smartphone) nelMpp dedicata;
  • acquisire nuova clientela mediante la distribuzione del catalogo, presentando i Prodotti, i servizi e le promozioni e concordando con il potenziale cliente la data della prima visita o la data del primo contatto telefonico, raccogliendo i dati anagrafici, l'indirizzo, la e-mail e il numero di telefono ed i relativi consensi o dinieghi del potenziale cliente, nel rispetto delle disposizioni aziendali e della normativa vigente sulla privacy, tramite la specifica "scheda di acquisizione" ovvero l'uso telefono del cellulare aziendale (smartphone) nelMpp dedicata;
  • gestire il carico e lo scarico dei prodotti trasportati dall'automezzo in dotazione, nel rispetto dei criteri aziendali vigenti, al fine di garantire la rispondenza della documentazione fiscale di accompagnamento della merce, con il carico stesso, e rispondendo delle differenze contabili che dovessero emergere da un inventario delle merci caricate;
  • curare le operazioni di carico dell'automezzo nelle fasce orarie fissate in ciascuna filiale;
  • compilare, aggiornare e sottoscrivere la modulistica e la documentazione di lavoro secondo la prassi esistente;
  • utilizzare e gestire con cura l'automezzo (pulizia esterna, interno cabina e cella) ed ogni altro dispositivo in dotazione, controllandone costantemente l'efficienza, con tempestiva segnalazione degli inconvenienti rilevati. Oltre a ciò il lavoratore avrà cura di usare l'automezzo, con particolare attenzione alla tutela degli aspetti meccanici (uso del freno motore, deH'impianto frenante, etc.), e ad un comportamento stradale connotato da moderazione nella velocità e nelle accelerazioni, anche con riferimento alle esigenze di prudenza e di attenzione nella guida e nel posizionamento (ad es. parcheggio, retromarcia dell'automezzo stesso);
  • verificare e aggiornare periodicamente, tramite intervista ai Clienti, i dati personali presenti nel * Sistema (nome e cognome, indirizzo, numero telefonico fisso e mobile, indirizzo e-mail) ed i relativi
    consensi o dinieghi, nel rispetto delle disposizioni aziendali e della normativa sulla privacy segnalando al diretto Responsabile eventuali richieste di cancellazione e/o di informazioni sul trattamento dei dati.

- relative alle attività di monitoraggio del mercato e delle sue tendenze di consumo, di controllo e promozione della qualità del prodotto e del servizio, nonché di addestramento e formazione professionale:

  • analizzare in sede con il diretto Responsabile, con cadenza periodica, l'andamento del mercato territoriale di riferimento in termini di tipologie di prodotto, di propensione all'acquisto e di ^W organizzazione del servizio, formulando eventuali suggerimenti e proposte di miglioramento;
  • svolgere quotidianamente in sede attraverso le relative procedure di briefing e de-briefìng gestite con il diretto Responsabile, i controlli sul rispetto dei dati di vendita pianificati e comunicati in relazione agli obiettivi gestionali di periodo;
  • monitorare con i clienti serviti e contattati il loro livello di gradimento delle campagne promozionali attivate e darne riscontro ai propri riporti organizzativi;
  • partecipare con consapevolezza, dedizione e profitto alle attività di natura addestrativa e formativa erogate dall'azienda.

Profilo dell'Operatore di vendita Consegnatario

All'Operatore di vendita consegnatario sono assegnate le seguenti mansioni e compiti principali:

- relative alla vendita e alle attività a essa funzionali e connesse:

  • consegnare i Prodotti al domicilio dei Clienti utilizzando l'automezzo aziendale in dotazione, nel pieno rispetto degli orari di appuntamento concordati e/o di piani di consegna, con rilascio deH'apposita documentazione fiscale ai Clienti, emessa a mezzo di POS integrato al telefono cellulare aziendale (smartphone), e consegnando ed illustrando il materiale promozionale (ad es. folder), gestendo i Clienti "non trovati" successivamente nella giornata, o con dei ripassi a fine giro (nel caso di cliente N.T. apporre il "cartoncino appendiporta"), o se ciò non è possibile, contattando il cliente;
  • proporre la prenotazione dei Prodotti per il passaggio successivo;
  • incassare il corrispettivo della consegna;
  • versare in banca l'incasso, nel rispetto delle direttive e procedure aziendali. L'operatore risponderà di eventuali differenze od omissioni nei versamenti dei corrispettivi di vendita, che saranno recuperate dalla retribuzione del mese di competenza, qualora non regolarizzate entro la fine dello stesso mese;
  • acquisire nuova clientela attraverso le iniziative aziendali in corso (ad es. "cliente-porta-cliente" "campagna Referral”, raccogliendo i dati anagrafici, l'indirizzo, la e-mail e il numero di telefono ed i relativi consensi o dinieghi del potenziale cliente, nel rispetto delle disposizioni aziendali e della normativa vigente sulla privacy, tramite la specifica "scheda di acquisizione" ovvero l'uso del telefono cellulare aziendale (smartphone) nell'App dedicata;
  • acquisire nuova clientela mediante la distribuzione del catalogo, presentando i Prodotti, i servizi e le 7 promozioni e concordando con il potenziale cliente la data della prima visita o la data del primo contatto telefonico, raccogliendo i dati anagrafici, l'indirizzo, la e-mail e il numero di telefono ed i relativi consensi o dinieghi del potenziale cliente, nel rispetto delle disposizioni aziendali e della normativa vigente sulla privacy, tramite ovvero l'uso telefono del cellulare aziendale (smartphone) nelMpp dedicata;
  • gestire il carico e lo scarico dei Prodotti trasportati dall'automezzo in dotazione, nel rispetto dei criteri aziendali vigenti, al fine di garantire la rispondenza della documentazione fiscale di accompagnamento della merce, con il carico stesso, e rispondendo delle differenze contabili che dovessero emergere da un inventario delle merci caricate;
  • compilare, aggiornare e sottoscrivere la modulistica e la documentazione di lavoro secondo la prassi esistente;
  • imputare tempestivamente e correttamente l'esito di ogni singola consegna, utilizzando il telefono cellulare aziendale (smartphone) nel rispetto delle regole vigenti;
  • utilizzare e gestire con cura l'automezzo (pulizia esterna, interno cabina e cella) ed ogni altro dispositivo in dotazione, controllandone costantemente l'efficienza, con tempestiva segnalazione degli inconvenienti rilevati. Oltre a ciò il lavoratore avrà cura di usare l'automezzo, con particolare attenzione alla tutela degli aspetti meccanici (uso del freno motore, dell'impianto frenante, etc.), e ad un comportamento stradale connotato da moderazione nella velocità e nelle accelerazioni, anche con riferimento alle esigenze di prudenza e di attenzione nella guida e nel posizionamento (ad es. parcheggio, retromarcia dell'automezzo stesso).

- relative alle attività di monitoraggio del mercato e delle sue tendenze di consumo, di promozione della qualità del prodotto e del servizio, nonché di addestramento e formazione professionale:

  • analizzare in sede con il diretto Responsabile, con cadenza periodica, l'andamento del mercato territoriale di riferimento in termini di tipologie di prodotto, di propensione all'acquisto e di organizzazione del servizio, formulando eventuali suggerimenti e proposte di miglioramento;
  • monitorare con i clienti serviti e contattati il loro livello di gradimento delle campagne promozionali attivate e darne riscontro ai propri riporti organizzativi;
  • partecipare con consapevolezza, dedizione e profitto alle attività di natura addestrativa e formativa erogate dall'azienda. /

Articolo 12) Prestazione lavorativa

La prestazione lavorativa del personale del Gruppo si svolge su cinque giorni alla settimana, generalmente dal lunedì al venerdì salvo quanto previsto di seguito.
Le Parti, in considerazione di particolari esigenze commerciali legate al business aziendale che presuppongono l'operatività in alcune giornate di sabato per recuperare festività infrasettimanali, convengono di stabilire un calendario annuo dei sabati lavorativi e delle rispettive date. In tali giornate, in tutti i settori aziendali del Gruppo, i lavoratori saranno a disposizione delle rispettive unità locali, previo confronto e informazione a livello locale con le RSU/RSA ovvero con le OO.SS. territoriali, per stabilire le modalità operative.
Le Parti concordano che, per l'anno commerciale in corso, i sabati sono individuati nell'allegato B - "CALENDARIO DEI SABATI LAVORATIVI", che costituisce, parte integrante del presente accordo.
Per l'attività lavorativa prestata nelle giornate di sabato saranno riconosciute ai lavoratori aventi diritto, in aggiunta alla retribuzione ordinaria, le percentuali di maggiorazione contrattuale previste dal vigente C.C.N.L..

Le Parti convengono che per l'attività lavorativa prestata dagli Operatori di vendita nelle giornate di sabato - ai quali non si applica la disciplina contenuta nella Sezione Quarta, Titolo V, Capo II del C.C.N.L. - sarà riconosciuta, oltre ad un 26° della retribuzione mensile, un'indennità giornaliera, che sarà rivalutata di anno in anno sulla base della variazione dei prezzi di catalogo. Di tale adeguamento sarà data preventiva informazione alle OO.SS.. Il valore dell'indennità è indicato all'allegato D - "TABELLE".

12.1 Prestazione lavorativa degli Operatori di vendita

In considerazione di quanto previsto dall'art. 4 del Protocollo Aggiuntivo per gli operatori di vendita del C.C.N.L., le Parti convengono di poter prevedere - nel caso in cui sia richiesto dal lavoratore e sia consentito dall'organizzazione del lavoro in essere - una prestazione di lavoro articolata, alternando settimane nelle quali si lavori per sei (6) giornate e settimane nelle quali si lavori per quattro (4) giornate, fermo restando l'impegno, di lavoro mensile contrattuale.

Resta inteso che tale diversa modalità non deve inficiare in alcun modo l'organizzazione del lavoro generale contrattualmente regolamentata.
È altresì prevista la possibilità, su richiesta dei singoli lavoratori, di operare lo slittamento al sabato dell'orario di lavoro settimanale, con riposo in giornata infrasettimanale.

Nel rispetto deH'art. 8 del sopracitato Protocollo e nell'ottica di favorire la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro, e compatibilmente con l'organizzazione dei giri di vendita e consegna, le Parti ritengono inoltre di poter sperimentare articolazioni della prestazione lavorativa di tempo parziale, sia per venire incontro a specifiche richieste di lavoratori in età matura sia per agevolare l'inserimento di nuove risorse soprattutto femminili e /o già occupate per una parte della giornata.

Articolo 13) Regolamentazione dell'attività di recupero dei "giri" di vendita

13.1 - Attività lavorativa di recupero di "giri propri" dell'Operatore di vendita

Il recupero di "giri propri" dovrà essere concordato con il Responsabile di filiale.
Se tale "giro" sarà svolto nella giornata di sabato o in giornata diversa da quella abituale, sarà riconosciuta all'Operatore di vendita l'indennità di trasferta corrispondente alla Classe professionale di appartenenza.
Il fatturato di riferimento per la tabella sarà pari al 100% del valore di tabella previsto per quel giro ed i limiti provvigionali saranno pari al 100% del valore previsto dalla Classe professionale.

13.2 - Attività lavorativa di recupero di "giri di altri Operatori di vendita"

Il recupero di "giri di altri Operatori di vendita" (programmati nella tabella del mese), svolto nella giornata di sabato o in giornata infrasettimanale, comporterà il riconoscimento dell'indennità di trasferta corrispondente alla Classe professionale.
Il fatturato di riferimento per la tabella sarà pari al 70% del valore di tabella previsto per quel "giro".
Il fatturato realizzato nella giornata farà cumulo con quello realizzato nei restanti giorni del mese, sia ai fini dell'eventuale raggiungimento e/o superamento della tabella, sia ai fini del passaggio di Classe professionale.
Il recupero di "giri di altri Operatori di vendita" (non programmati nella tabella del mese), svolto nella giornata di sabato o in giornata infrasettimanale, comporterà il riconoscimento deH'indennità di trasferta corrispondente alla Classe professionale.
Al raggiungimento del 70% del valore di tabella previsto nel "giro" eseguito in sostituzione, sarà riconosciuto un premio pari al 10% del volume totale di fatturato realizzato nella giornata.
Il fatturato realizzato non sarà considerato utile ai fini del raggiungimento dell'obiettivo della "tabella mese", nonché per il passaggio di Classe professionale.
Si specifica che l'erogazione di tale premio è esclusa dal conteggio degli istituti retributivi differiti.

Articolo 14) Trasferimento temporaneo di filiale dell'Operatore di vendita

In presenza di comprovate esigenze tecniche che determinino la necessità di sostituire Operatori di vendita presso altre filiali, l'Azienda potrà trasferire temporaneamente l'Operatore di vendita in filiali diverse da quelle di appartenenza.
Nel caso il trasferimento non consenta il rientro serale alla propria residenza, verrà riconosciuta una indennità di trasferta, da convenirsi di volta in volta, e il rimborso delle spese di vitto ed alloggio affrontate e documentate dall'Operatore di vendita temporaneamente trasferito.
Resta inteso che l'operatore avrà cura di scegliere modalità di vitto e alloggio che siano coerenti con le indicazioni aziendali, improntate al rispetto di un ragionevole livello di dignità e sobrietà.
Nel caso il trasferimento permetta il rientro serale alla propria residenza, sarà riconosciuta all'Operatore di vendita trasferito una indennità, di importo da concordarsi di volta in volta, che tenga conto, sia della disponibilità manifestata dal lavoratore, sia di eventuali situazioni di disagio venutesi a determinare.
La presente normativa non si applica in caso di trasferimento di filiale definitivo, per cui vale quanto previsto dall'art. 10 del Protocollo aggiuntivo per Operatori di Vendita del C.C.N.L. o per trasferimento temporaneo avvenuto su richiesta dell'Operatore di vendita.

Articolo 15) Regolamentazione della sospensione della patente di guida

Nel caso di sospensione della patente di guida per infrazioni commesse sia durante il servizio, sia fuori dal servizio, si opererà come segue:

a) per i primi 6 mesi dalla data della sospensione, l'Operatore di vendita svolgerà l'attività lavorativa in affiancamento con un collega, cui sarà affidata la conduzione dell'automezzo, condizione resa possibile da copertura assicurativa attivata.
La copertura assicurativa non è prevista nelle seguenti fattispecie: omissione di soccorso, mezzo non assicurato o usato in difformità da immatricolazione, veicolo non coperto da regolare assicurazione RCA, assunzione di sostanze stupefacenti.
Nei casi di non copertura assicurativa, l'Operatore di vendita sarà immediatamente collocato in aspettativa non retribuita salvo poter essere adibito ad altre mansioni.

b) per i successivi 6 mesi l'Operatore di vendita sarà considerato in aspettativa non retribuita, e tale condizione non genererà alcun importo retributivo ulteriore, ad alcun effetto di legge e di contratto. Tale trattamento non sarà applicato nel caso in cui l'Operatore di vendita venga autorizzato dall'azienda a svolgere l'attività lavorativa in affiancamento con un collega, cui è affidata la conduzione dell'automezzo;

c) se decorsi 12 mesi dalla sospensione della patente, non sarà possibile adibire l'Operatore di vendita alle mansioni proprie, che comprendono anche la guida dell'automezzo, le Parti potranno incontrarsi per individuare una soluzione ragionevole.

Articolo 16) Sistemi di telecomunicazione e localizzazione - Videosorveglianza.

Le Parti si danno atto dell'utilizzo di sistemi di scambio continuo di dati di vendita con i sistemi informativi aziendali, attraverso App messa a disposizione dell'operatore di vendita e installata sul telefono cellulare (smartphone) aziendale assegnato.
Tale sistema oltre a favorire l'acquisizione dei dati di vendita, metta a disposizione dell'operatore di vendita informazioni attinenti i Prodotti (per es. giacenze, proposte di carico, caratteristiche del prodotto), i clienti (per es. anagrafica, prenotazioni, consensi GDPR) le performance giornaliere e il conseguente aggiornamento del sistema premiante anche considerando la fruizione dei diritti definiti anche a livello aziendale dalla contrattazione e dal CCNL vigenti. Il sistema è integrato con il POS che permette di eseguire pagamenti elettronici rilasciando il documento di vendita, migliorando in tal modo l'efficienza del processo di vendita, a vantaggio dell'azienda e del lavoratore stesso.

Gli automezzi aziendali sono dotati di dispositivi elettronici satellitari in grado di migliorare la sicurezza del conducente, di controllare i consumi di carburante e le temperature delle celle frigo, sistema che negli anni ha consentito di prevenire e ridurre il numero dei sinistri stradali e degli infortuni sul lavoro, oltre che gli interventi di manutenzione sugli automezzi.
Preso atto di quanto sopra, le Parti confermano i termini e le condizioni definite nel verbale di accordo sui sistemi di localizzazione satellitare stipulato il 25/03/14, da intendersi parte integrante del presente TUCI.

Le Parti confermano inoltre la validità dell'Accordo Quadro sui sistemi di videosorveglianza installati nelle filiali e cali center dislocati sul territorio italiano e nella sede legale di S. Vito al Tagliamento, siglato in data 12/01/2018, riconoscendo a tali sistemi l'esclusiva finalità di tutela del patrimonio aziendale e sicurezza delle persone; tale accordo è da intendersi parte integrante del presente TUCI.

Quanto sopra ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 300/70 "Statuto dei diritti dei lavoratori", e successive modifiche e integrazioni. 

Articolo 17) Disciplina dell'inventario dei prodotti presenti sugli automezzi aziendali

L'Operatore di vendita è responsabile della merce presente sull'automezzo affidatogli.
La verifica della merce presente sull'automezzo viene effettuata contestualmente all'affidamento del mezzo stesso, mediante un primo inventario.
All'esito dell'inventario effettuato all'atto della consegna dell'automezzo, una copia della chiave delle celle e dei lucchetti sarà consegnata all'Operatore di vendita intestatario del mezzo e un'altra copia, a cura delle parti che hanno partecipato all'inventario, sarà riposta in una busta sigillata che sarà conservata in filiale dal Responsabile di filiale.

Metodologia degli inventari successivi (al primo)

L'inventario dell'automezzo potrà essere effettuato dal datore di lavoro in qualsiasi momento, alla presenza dell'Operatore di vendita intestatario del mezzo aziendale. In ogni caso dovranno essere effettuati almeno due inventari all'anno (inteso commerciale) per ogni automezzo, in occasione del cambio catalogo.
In caso di impossibilità a presenziare, l'Operatore di vendita potrà comunicare il nominativo di persona delegata. Nel caso in cui l'Operatore di vendita o suo delegato, opportunamente convocati, non si presenti, l'inventario sarà effettuato dal Responsabile di filiale o da persona da questi delegata, alla presenza di un dipendente della filiale. Copia della documentazione dell'inventario, sottoscritta dal Responsabile di filiale o da persona da questi delegata, verrà rilasciata all'Operatore di vendita.

Metodologia da adottare nel caso di differenze inventariali

  • In caso di differenza inventariale negativa, l'Operatore di vendita, contestualmente alla documentazione inventariale, firmerà il modulo aziendale per autorizzare il recupero della differenza inventariale accertata, dalle proprie competenze retributive o, in alternativa, per confermare l'awenuta corresponsione di importo pari alla differenza negativa in scheda economica. L'Azienda, riservata ogni azione disciplinare e di legge, procederà al recupero del controvalore della differenza inventariale negativa (da intendersi fiscalmente parificata alla vendita) al prezzo di vendita, con la retribuzione del mese di riferimento, e, in caso di incapienza, dalle competenze retributive future. Previa autorizzazione dell'Area Manager o della Direzione, il recupero potrà avvenire in rate mensili.
  • Nel caso di differenza inventariale positiva, l'Operatore di vendita, contestualmente alla documentazione inventariale, firmerà il relativo modulo aziendale. 
    Lo scostamento inventariale positivo di importo superiore ad € 50,00 (per inventario), salvo non siano dovuti ad errore materialle dell'Operatore di vendita, non genererà alcun "rimboroso" a favore dell'Operatore di vendita, e di conseguenza, i relativi prodotti saranno conferiti di nuovo alla cella, o reintegrati sul camion.
    Circa la gestione dei prodotti in scadenza, tenendo conto delle proposte-emerse in sede di rinnovo del presente Accordo, la Direzione predisporrà immediatamente una procedura operativa, che sarà successivamente discussa e concordata tra le Parti.

Articolo 18) Obbligo di versamento dell'incasso giornaliero

L'Operatore di vendita è tenuto ad effettuare personalmente e quotidianamente il versamento in banca dell'intero incasso realizzato con le vendite, al termine dell'attività lavorativa o, se autorizzato, come termine ultimo entro la mattina successiva.
Inoltre, l'Operatore di vendita dovrà custodire con cura, nel corso della giornata lavorativa, l'incasso nella cassetta di sicurezza, ove sia stata installata sull'automezzo, oppure nel portafoglio in dotazione.
Nel caso di un'eventuale differenza tra quanto incassato e quanto versato nella giornata, l'Operatore di vendita sarà tenuto a regolarizzare la situazione economica entro il giorno successivo.
Qualora alla fine del mese l'Operatore di vendita non avesse ancora regolarizzato la propria posizione economica, l'Azienda, riservata ogni azione disciplinare e di legge, procederà a recuperare le differenze ancora pendenti dalla retribuzione del mese di riferimento e, se incapiente, dalle competenze retributive future.
Le Parti convengono di ritenere l'operazione di versamento quotidiano dell'intero incasso obbligo essenziale dell'Operatore di vendita.

Articolo 19) Mezzi e strumenti aziendali

a) Automezzo

L'Operatore di vendita è responsabile dell'automezzo in dotazione, sia per quanto concerne il suo ordinario e quotidiano utilizzo, sia per ciò che riguarda gli aspetti legati alla manutenzione ordinaria, nonché alla segnalazione di qualsiasi anomalia che possa mettere a repentaglio l'utilizzo normale e l'efficienza del mezzo stesso, nonché la sicurezza personale e di eventuali colleghi.
In caso di inosservanza accertata come colposa dei suddetti comportamenti, oltre all'attivazione della procedura prevista dal codice disciplinare, l'Azienda potrà attivarsi per recuperare il valore dei danni generati, dalle competenze retributive del dipendente.
Nel caso di danni all'automezzo (esclusi i sinistri attivi) verrà posto a carico dell'Operatore di vendita un addebito sulla retribuzione di competenza, il cui importo verrà rivalutato di anno in anno sulla base della variazione dei prezzi di catalogo. Di tale adeguamento sarà data informazione alle OO.SS. su nominate. Il valore dell'addebito è previsto nell'allegato D.

b) POS

Il terminalino in uso fino al 2020 è stato sostituito dalla nuova soluzione di POS integrato al telefono cellulare
aziendale (smartphone).
L'attuale soluzione è una evoluzione tecnica della precedente, resasi necessaria per ottenere migliorie da un
punto di vista funzionale e di gestione dati.
Nel caso di rottura, danneggiamento, smarrimento e furto del POS, per colpa dell'Operatore di vendita, si
procederà, fermo restando quanto previsto dalle normative disciplinari vigenti, a trattenere dalla retribuzione il costo della riparazione o dell'apparecchiatura, a titolo di risarcimento del danno, nella misura di seguito definita. Tenuto conto dei costi dei materiali, della manodopera e delle spese di gestione inerenti, l'importo che l'Azienda si riserva di trattenere in caso di danneggiamento totale, riparabile è pari ad € 75,00 (settantacinqueeuro non gravati di lva). In caso invece di danneggiamento totale, smarrimento e furto del POS l'importo di referimento è stato fissato in € 250,00 (duecentocinquantaeuro non gravati di lva)
L' Operatore di vendita è tenuto a restituire il POS, all'atto della risoluzione del rapporto di lavaro. La mancata restituzione determinerà l'addebito all'Operatore di vendita di € 250,00 (duecentocinquantaeuro non gravati di lva)

c) Divisa aziendale

L'Operatore di vendita è tenuto ad indossare la divisa aziendale durante l'attività lavorativa. 
È altresì tenuto a restituire gli indumenti ricevuti in dotazione, che costituiscono la divisa aziendale, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro. In caso di inosservanza del suddetto obbligo, l'Azienda recupererà il controvalore pari al prezzo di acquisto degli indumenti non restituiti all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, dalle competenze retributive del dipendente, in applicazione a quanto previsto dal CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi in tema di "Divise e attrezzi".


d) Tessera Carburante

L'Operatore di vendita è responsabile dell'uso della tessera carburante ricevuta in dotazione nei termini indicati nella lettera di assegnazione (rifornimento del solo mezzo in dotazione, del quale fa testo la targa), controfirmata dallo stesso. Eventuali utilizzi anomali o non congruenti saranno addebitati all'interessato, e potranno costituire oggetto di azione disciplinare e legale.


e) Telefono cellulare (smartphone)

L'Operatore di vendita è responsabile del telefono cellulare aziendale ricevuto in dotazione, nei termini indicati nella lettera di assegnazione, controfirmata dallo stesso.

f) Tessera Viacard/Telepass

L'Operatore di vendita è responsabile dell'uso della tessera Viacard o del Telepass se ricevuto in dotazione, per l'espletamento dell'attività lavorativa, ed è tenuto ad utilizzarla e conservarla secondo le direttive aziendali impartite e a restituirla su richiesta.

g) Tessera nominativa di versamento

L'Operatore di vendita è responsabile dell'uso della tessera nominativa di versamento, da utilizzare solo
individualmente, se ricevuta in dotazione, per l'espletamento dell'attività lavorativa, ed è tenuto ad utilizzarla e conservarla secondo le direttive aziendali impartite e a restituirla su richiesta.

h) Telefono cellulare in dotazione al personale Overtel

Il lavoratore è responsabile del telefono cellulare aziendale ricevuto in dotazione, nei termini indicati nella lettera di assegnazione, controfirmata dallo stesso.

i) Personal Computer in dotazione al personale Overtel

Il lavoratore è responsabile del PC aziendale ricevuto in dotazione, nei termitai' indicati nella lettera di assegnazione, controfirmata dallo stesso.

Articolo 20) Permessi retribuiti e non retribuiti

La richiesta di permesso retribuito dovrà essere presentata per iscritto almeno 48 ore prima della decorrenza al Responsabile dell'unità locale (filiale e cali center) che, compatibilmente con le esigenze aziendali, prowederà ad autorizzarla.

a) Permessi retribuiti

Fatte salve le modalità di fruizione dei permessi retribuiti così come disciplinate dal C.C.N.L. e dal Protocollo Aggiuntivo degli Operatori di vendita, in caso di permessi retribuiti richiesti ed usufruiti per mezza giornata dall'Operatore di vendita, il calcolo del trattamento economico integrativo sarà riproporzionato alla mezza giornata, ferme restando le percentuali per il calcolo dei premi. La fruizione del permesso retribuito (così come le giornate di ferie) neutralizza in proporzione (se mezza giornata) il valore di tabella della giornata.
Analogamente si procederà per il trattamento di trasferta.
Si precisa che, in analogia a quanto sopra, anche per quanto riguarda gli Operatori di vendita Consegnatari, saranno riproporzionati alla mezza giornata, sia il numero delle consegne, sia gli importi di trasferta, fermo restando il valore del premio consegna.

b) Permessi non retribuiti (solo per gli operatori di vendita consegnatari)

Fatto salvo l'utilizzo dei permessi retribuiti individuali secondo i tempi previsti dal C.C.N.L., le esigenze individuali e gli accordi presi con il responsabile di filiale, le parti convengono di individuare una dotazione di gg. 7/annui al massimo, di permessi individuali non retribuiti, che potranno essere utilizzati dagli operatori di vendita consegnatari nei periodi di minore intensità di carichi lavorativi (mesi estivi).

Articolo 21) Festività del Patrono

Le Parti prendono atto che in ogni singola unità produttiva viene riconosciuta la festività del Santo Patrono locale e che la relativa fruizione avviene secondo le consuetudini locali.


a) Operatore di vendita

Qualora vi sia prestazione lavorativa in tale giornata verrà corrisposto, in aggiunta alla retribuzione del mese in cui cade la festività, un importo pari ad un 26° della retribuzione mensile maggiorato dell'indennità di cui all'allegato D.
Tale indennità verrà rivalutata di anno in anno sulla base della variazione dei prezzi di catalogo.
Di tale adeguamento sarà data preventiva informazione alle OO.SS.

b) Personale impiegatizio ed operaio

Qualora vi sia prestazione lavorativa in tale giornata si farà riferimento a quanto previsto dal C.C.N.L. vigente.

c) Personale di San Vito al Tagliamento

Per la sede di San Vito al Tagliamento il Santo Patrono viene festeggiato il giorno 8 settembre.
In caso di coincidenza di tale giornata con una domenica vale il trattamento economico previsto dal C.C.N.L., fermo restando quanto concordato tra le parti con l'accordo del 3/10/11 per quanto concerne le attività indispensabili di magazzino che devono essere garantite.

Articolo 22) Giorno di pagamento delle retribuzione

In coerenza con quanto consolidato dalla prassi aziendale, le parti confermano la data del 10 del mese successivo a quello della prestazione, per il pagamento dei salari e degli stipendi (esecuzione del bonifico individuale).
In particolare, si conferma che, se il giorno 10 del mese coincide con un sabato, una domenica o una festività infrasettimanale, la corresponsione dei salari e degli stipendi, avverrà al massimo entro due giorni dopo il 10.
La valuta di accredito e la disponibilità dei fondi per il dipendente saranno quelli previsti dalla Direttiva Comunitaria sui Pagamenti 2007/64/CE del Parlamento Europeo, entrata in vigore dal marzo 2010 (D.Lgs. 11/2010) e s.m.i..

Articolo 23) Ferie: criteri e modalità di fruizione

In coerenza e nel rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L vigente, la Direzione del Gruppo, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, porterà a conoscenza del personale, tramite affissione alla bacheca aziendale di ogni unità locale, il calendario lavorativo dell'anno commerciale "entrante", nel quale sarà evidenziato il periodo di eventuale chiusura per ferie collettive.

All'inizio di ogni anno commerciale, verrà programmato presso ogni unità locale il/i periodo/! di utilizzo delle ferie non impegnate in forma collettiva.

Fatta salva l'esigenza aziendale di garantire continuità e qualità del servizio alla clientela, così come previsto dal C.C.N.L. vigente, saranno tenute in considerazione esigenze personali e familiari dei lavoratori.

Le parti convengono di considerare strategici alcuni periodi dell'anno commerciale (si individuano in linea di massima i mesi di: marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre, dicembre) per il business aziendale, nonché per il raggiungimento dei risultati commerciali per i quali sono riconosciuti dei benefici a vantaggio dei lavoratori stessi, come da presente Accordo. In detti periodi si consentirà la fruizione di ferie, a fronte di motivazioni di carattere eccezionale e di forza maggiore.

Nel caso in cui il periodo di ferie richiesto da un dipendente coincida con quello richiesto da altri, e in mancanza di un accordo tra gli interessati, le parti confermano che il criterio da applicare sarà quello della rotazione annuale.

PARTE QUARTA

Articolo 24) Welfare aziendale

Il Gruppo riserva da sempre molta attenzione ai propri lavoratori e li pone al centro delle proprie strategie di crescita e sviluppo. L'adozione del Piano Welfare ha testimoniato, fin dal 2014 l'attenzione nei confronti dei propri dipendenti adottando politiche finalizzate non soltanto a remunerare l'attività svolta ma anche a rispondere tempestivamente ed efficacemente ad esigenze di carattere non solo economico, ma personale e familiare. In coerenza con tale approccio e vista la sensibilità verso politiche e strumenti che possano conciliare vita privata e vita lavorativa e sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori, il Piano Welfare si inserisce in una politica aziendale di valorizzazione del capitale umano. Il Gruppo è pervenuto alla definizione del Piano Welfare attraverso diversi passaggi conoscitivi che gli hanno consentito di individuare un equilibrio tra obiettivi aziendali ed esigenze dei propri lavoratori. Nella popolazione aziendale sono presenti situazioni molto differenziate e, per tale motivo, risulta un elemento determinante per la buona riuscita del Piano il fatto che ogni lavoratore possa usufruire dei servizi e benefit previsti dalla normativa vigente nella massima libertà.

Annualmente (con decorrenza il 1° Marzo e scadenza il 28 Febbraio dell'anno successivo) si propone a tutti i lavoratori e lavoratrici di aderire ad un piano flessibile di Welfare aziendale, al quale, in base alle norme vigenti, potranno destinare mensilmente una quota percentuale della propria retribuzione variabile. Tale valore figurativo, che comparirà in apposita piattaforma digitale, costituirà il "Credito Welfare" finalizzato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'acquisto di beni (buoni acquisto, buoni carburante), servizi (tempo libero, baby sitting, badantato, previdenza complementare e sanità) e al rimborso delle spese scolastiche sostenute per i figli.

Convenzioni aziendali

L'Azienda mette a disposizione dei propri dipendenti proposte di finanziamento individuale e familiare più convenienti rispetto alla media di mercato, essendo in grado di concordare condizioni più favorevoli rispetto ai singoli.
L'Azienda, altresì, mette a disposizione dei dipendenti "accordi quadro" stipulati con società ed enti erogatori di servizi privati e collettivi (assicurazioni, telefonia, energie, eie.), al fine di offrire ulteriori opportunità di risparmio, nonché di scelte qualitativamente valide in tema di servizi. 

Articolo 25) Premio Sicurezza per "mancato incidente"

Per tutte le classi professionali di Operatori di vendita, al fine di sviluppare una cultura e un comportamento pratico orientato alla sicurezza del lavoro, viene riconosciuto un premio come sopra denominato e secondo le seguenti modalità.
All'Operatore di vendita, che nel corso di un anno completo (gennaio-dicembre), non abbia provocato incidenti alla guida dell'automezzo assegnatogli con danni attribuibili a sua responsabilità, verrà erogato, entro il primo trimestre successivo alla data di chiusura dell'anno commerciale, un "Premio sicurezza per mancato incidente", che sarà calcolato tenendo conto di un nuovo criterio basato sulla metodologia bonus-malus, già utilmente sperimentata in campo assicurativo.
Tale impostazione permetterà di monitorare meglio il trend di comportamento dell'Operatore di vendita in un arco di tempo pluriennale, e non solo su base annuale: in questo modo sarà possibile proporzionare l'erogazione del premio sulla base del numero effettivo di incidenti in cui la persona sia incorsa nel periodo considerato (gennaio-dicembre), costituendo una sorta di bilancio degli eventi e delle loro conseguenze sul piano premiale.
La tabella di calcolo bonus-malus, come da specifico allegato, è stata condivisa dalle parti e, dalla stipula del presente accordo, è considerata parte integrante dello stesso.
Si è altresì convenuto di istituire un "tetto massimo" negativo virtuale, per evitare che l'Operatore di vendita non riesca - realisticamente - a rientrare in un'area di premialità.
Resta inteso che la somma algebrica del metodo bonus-malus, ancorché negativa, non costituirà in nessun caso riferimento per trattenute economiche sulle competenze retributive.
Le parti confermano che il "Premio sicurezza per mancato incidente" è pari ad euro 500 pro/anno.
Le parti inoltre convengono che l'ammontare del "bonus" (si intende, per mancato incidente) sarà pari ad euro 100 e l'ammontare del "malus" (si intende, a fronte di ciascun incidente) sarà pari ad euro 200.
Il "Premio sicurezza per mancato incidente" sarà riconosciuto all'Operatore di vendita in forza al momento della erogazione.
Per gli operatori di vendita assunti nel corso dell'anno, il premio sarà riproporzionato al periodo di permanenza in azienda e sarà riconosciuto l'anno successivo a quello di maturazione.
Considerata la natura del premio e l'evoluzione delle dotazioni tecnologiche a supporto della sicurezza del mezzo, si ritiene necessaria una revisione di principi e modalità di attribuzione. L'azienda si impegna a proporre soluzioni alternative sostenibili.


PARTE QUINTA

Articolo 26) Norme disciplinari

Le Parti confermano l'impostazione contrattuale in materia di norme disciplinari, anche per ciò che attiene il tipo e il livello dei provvedimenti disciplinari che possono essere adottati.
In particolare, con riferimento agli Operatori di vendita, considerato che la formulazione dell'art. 22 del Protocollo Aggiuntivo per Operatori di Vendita del C.C.N.L. Terziario Distribuzione e Servizi, manca di ogni riferimento specifico a condotte disciplinarmente rilevanti che consentano di individuare con la massima obiettività possibile il livello e la sanzione da comminare, le Parti convengono che l'inosservanza dei doveri - individuati di seguito a titolo esemplificativo - da parte dell'Operatore di vendita nello svolgimento del proprio lavoro, comporterà l'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari, che saranno adottati in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che li accompagnano:

- Il richiamo verbale (o biasimo) sarà inflitto per le mancanze lievi.

- Il richiamo scritto sarà applicato nei casi di recidività per i quali si applica il richiamo verbale.

- La multa, pari a mezza giornata di retribuzione, sarà applicata nei seguenti casi:

  • ritardo, anche dopo ripetuti richiami, dell'inizio del lavoro senza giustificazione (per inizio del lavoro si intende la fascia oraria definita in ciascuna unità locale);
  • mancato rispetto delle fasce orarie previste per l'attività e il buon fine delle consegne;
  • esecuzione in modo negligente, imprudente ed incongruo del lavoro, o comunque in contrasto con I modalità corrette di comportamento individuale e di gruppo;
  • assenza dal lavoro fino a tre giorni senza giustificazione nell'arco dell'anno solare;
  • non tempestiva informazione di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio sia durante i congedi;
  • assenza dal proprio domicilio durante una visita di controllo effettuata ai sensi dell'art. 5, Legge 300/70;
  • Commissione di gravi infrazioni al codice della strada nella guida dell'automezzo aziendale, accertato dalle competenti autorità;
  • omissione di evidenziazione sulla propria persona del tesserino di riconoscimento previsto dall normativa che regola la vendita "porta a porta", durante l'attività lavorativa;
  • omissione di utilizzo della divisa aziendale;
  • differenza economica sull'incasso giornaliero, non inferiore a € 50,00 non regolarizzata entro 48 ore dall'accertamento dello scostamento economico negativo;
  • differenza inventariale oltre i limiti di € 30,00 per inventario;
  • divulgazione e condivisione attraverso i social network di informazioni aziendali riservate e di commenti lesivi dell'immagine e della reputazione del marchio "bofrost*," e delle persone che lo rappresentano, salvo il caso di commissione di reato, che prevede una diversa modalità di gestione.

- La sospensione dal servizio e dalla retribuzione, sarà applicata nei seguenti casi:

  • danneggiamento ai beni e agli strumenti ricevuti in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
  • omissione di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e collettiva;
  • inidoneità al servizio a causa di evidente non perfetto controllo delle proprie facoltà psico-fisiche e/o in stato di manifesta ubriachezza;
  • falsificazione e alterazione dei documenti accompagnatori alla vendita e/o all'acquisizione, e/o imputazione di dati falsi relativi all'attività di vendita e/o di acquisizione di nuova clientela;
  • commissione di recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono l'applicazione della multa, salvo il caso di assenza ingiustificata.

- Il licenziamento disciplinare, salva ogni altra azione legale, si applicherà nei casi seguenti:

  • assenza dal lavoro senza giustificazione per oltre tre giorni nell'anno solare; \
  • commissione di recidiva in ritardi ingiustificati, oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida scritta;
  • commissione di mancanze gravi sotto il profilo dei principi etici verso l'Azienda, ai sensi ed effetti delle norme di cui all'art. 2105 c.c. e cioè l'abuso dì fiducia, la concorrenza, la violazione di riservatezza, e all'art. 2119 c.c.;
  • effettuazione del trasporto e/o della distribuzione e/o della vendita di prodotti o articoli estranei al catalogo bofrost*;
  • falsificazione e alterazione dei documenti accompagnatori alla vendita e/o all'acquisizione, e/o imputazione di dati falsi relativi all'attività di vendita e/o di acquisizione di nuova clientela, al fine di trarne indebito vantaggio nel trattamento retributivo;
  • commissione di recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono l'applicazione della sospensione disciplinare.

Per i dipendenti del Gruppo con inquadramento diverso dagli operatori di vendita, le Parti convengono di applicare le norme disciplinari previste dal C.C.N.L. vigente.

Art, 26 bis) Divieto di uso di bevande alcoliche e sostanze psicotrope

È fatto divieto di assumere bevande alcoliche e/o sostanze psicotrope durante l'espletamento del lavoro quotidiano, così come previsto dalle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e dal Codice Etico aziendale. In caso di violazione della presente prescrizione, si procederà secondo quanto previsto dal precedente articolo 24.

PARTE SESTA

Articolo 27) Trattamento economico integrativo

Fermo restando quanto in materia è previsto e disciplinato dal C.C.N.L. vigente, le Parti confermano il meccanismo di salario variabile che consente di remunerare i dipendenti tramite l'erogazione di un premio variabile (di seguito il «Premio»), con l'obiettivo, come da Premessa generale, di operare per un positivo sviluppo delle società del Gruppo.
L'erogazione del Premio è subordinata alla realizzazione del miglioramento in termini di produttività, efficienza, qualità del servizio e innovazione di almeno uno degli indicatori (di seguito anche «indicatori cancello») definiti sia sulla base degli obiettivi condivisi di carattere commerciale, sia sulla base delle singole figure professionali di riferimento, di norma, di anno in anno (commerciale) tramite specifico accordo integrativo, il quale formerà parte integrante del TUCI. Gli indicatori cancello sono da considerarsi alternativi tra loro, essendo sufficiente, al fine della maturazione e della conseguente erogazione del Premio, che si verifichi il miglioramento anche di uno soltanto di questi rispetto al corrispondente valore del medesimo indicatore misurato nel periodo di riferimento precedente, individuato di anno in anno tramite lo specifico accordo integrativo.
Infatti, il presente sistema premiante è necessariamente e imprescindibilmente collegato all'esigenza di realizzare gli obiettivi di massima efficienza nei vari settori operativi del Gruppo: vendita, consegna, telefonia.
La misurazione del miglioramento in termini di produttività, qualità, efficienza ed innovazione sarà effettuata dalla Società su base mensile a decorrere dal mese di marzo 2023, fatta eccezione per il personale impiegatizio e operaio di S. Vito al Tagliamento, per il quale tale misurazione sarà effettuata su base annua, raffrontando il valore realizzato di anno in anno con il valore dell'anno precedente, nel rispetto dei criteri e delle modalità da
definirsi con separato accordo entro il mese di giugno 2023.
Il riscontro documentale relativo al miglioramento degli indicatori cancello avverrà attraverso l'attività di monitoraggio e di verifica dei dati tra OO.SS., R.S.U./R.S.A. e delegati della Direzione aziendale.
Le Parti concordano che gli indicatori cancello troveranno applicazione anche nel periodo successivo a quello di vigenza del relativo accordo integrativo e fino alla stipula di un nuovo accordo e che per gli anni successivi di vigenza dello stesso, saranno considerati gli aumenti legati all'inflazione e alla variazione dei prezzi di catalogo.
In caso di maturazione e conseguente erogazione del Premio, a seguito del miglioramento in termini di produttività, qualità, efficienza ed innovazione dì almeno uno degli indicatori cancello, è prevista l'applicazione delle disposizioni agevolative previste dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ("Legge di Stabilità 2016") e successive modificazioni e integrazioni. 
L'erogazione del Premio sarà effettuata mensilmente, fatta eccezione per il personale impiegatizio e operaio di S. Vito al Tagliamento, per il quale tale erogazione sarà effettuata su base annua.
I criteri di determinazione del Premio prò capite, così come le tempistiche di erogazione dello stesso, sono stabiliti in base al raggiungimento degli obiettivi e dei target di cui alle «Schede» (Allegato C) e alle «Tabelle» (Allegato D) che, sottoscritte dalle Parti, costituiscono parte integrante ed essenziale del TUCI. In deroga a quanto sopra, per il personale impiegatizio e operaio di S. Vito al Tagliamento, il Premio, la cui spettanza dipenderà daH'incrementalità di almeno uno degli indicatori cancello raffrontati con il valore dell'anno precedente, sarà determinato secondo i criteri e le modalità da definirsi con separato accordo entro il mese di giugno 2023.
Il Premio verrà erogato a tutti i dipendenti che ne avranno diritto, ivi inclusi quelli assunti con contratto di apprendistato, in forza al momento dell'erogazione.
Per i lavoratori part-time il valore del Premio sarà riproporzionato con riferimento all'orario di lavoro prestato. Ai lavoratori della sede di S. Vito al Tagliamento, il cui rapporto di lavoro inizi nel corso dell'anno commerciale di riferimento, la Società erogherà tanti dodicesimi del Premio, qualora spettante, quanti saranno i mesi interi intercorrenti tra la data di assunzione e la fine dell'anno commerciale di riferimento del Premio stesso.
Le Parti si danno espressamente atto che le erogazioni economiche di cui al presente Premio sono state quantificate forfettariamente, negli importi variabili, reversibili e non consolidabili indicati, comprendendovi i riflessi su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti, contrattuali e/o legali, ivi compreso, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2120 c.c., il trattamento di fine rapporto.
Qualora, durante il periodo di vigenza del TUCI, la Società effettuasse investimenti e/o interventi organizzativi tali da incidere in modo significativo sulla struttura del Premio, ovvero laddove si verificassero eventi straordinari in grado di determinare rilevanti modifiche all'andamento economico e produttivo complessivo aziendale, le Parti si incontreranno per assumere le determinazioni del caso, fermo restando la sostenibilità economica aziendale.
Salvo successive modifiche e/o integrazioni, per ciascun anno commerciale di validità del TUCI, le Parti concordano di applicare alle seguenti figure professionali il trattamento economico integrativo previsto nelle «Schede» (Allegato C) e «Tabelle» (Allegato D) che sottoscritte dalle Parti, costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo:

Figure Professionali - Schede:

  • Operatore di vendita "Ferro' - scheda 1
  • Operatore di vendita "Nuovo' - scheda 2
  • Operatore di vendita "Bronzo' - scheda 3
  • Operatore di vendita Quarzo - scheda 4
  • Operatore di vendita "Argento" - scheda 5
  • Operatore di vendita "Oro" - scheda 6
  • Operatore di vendita "Diamante" - scheda 7
  • Impiegata di Filiale - scheda 8
  • Cellista di filiale A - scheda 9
  • Cellista di filiale B scheda 10
  • Cellista di filiale con funzioni di consegna - scheda 11

Riguardo la figura dell'operatore di vendita consegnatario si rinvia alle "schede" da n. 7 a 9 e relative "tabelle" di cui al TUCI del 14/06/18, che si allegano (all. E).
Riguardo alle addette alla vendita telefonica si rinvia alle "schede" da n. 14 a 17 e relative "tabelle" del TUCI del 14/06/18, che si allegano (all. F), fermo restando quanto concordato tra le Parti con il verbale di incontro del 13/04/23 (all. G).

Articolo 28) Conversione del trattamento economico integrativo in Welfare Aziendale

Le Parti riconoscono che il benessere individuale e familiare dei lavoratori, oltre ad un adeguato work-life balance, rappresentano un valore importante per la Società e contribuiscono ai risultati dell'intera organizzazione.
In seguito alla consuntivazione da parte della Società dell'importo del Premio eventualmente maturato a livello individuale, verranno illustrati, tramite apposita comunicazione, le istruzioni e i termini per consentire a ciascun beneficiario del Premio eventualmente maturato e in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa fiscale tempo per tempo vigente, di esprimere la propria preferenza rispetto alle seguenti modalità di erogazione del Premio:

  • erogazione integralmente in denaro, con assoggettamento a tassazione e contribuzione vigenti alla data di erogazione (alla data di sottoscrizione del TUCI, con applicazione dell'imposta sostitutiva come previsto daH'art. 1, comma 184, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i., e contribuzione ordinaria);
  • conversione, in tutto o in parte e nei limiti massimi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, dell'importo del Premio eventualmente maturato, spettante individualmente, in un importo figurativo (di seguito «Credito Welfare»), fruibile in prestazioni, opere o servizi di cui all'art. 51, commi 2, 3 e 4 del TUIR (di seguito i «Servizi Welfare» e singolarmente il «Servizio Welfare»), senza assoggettamento ad alcuna tassazione e contribuzione a carico del dipendente, ai sensi delle norme vigenti.

I Servizi Welfare di cui il beneficiario potrà in concreto fruire ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, nonché i termini e le modalità di fruizione degli stessi, saranno indicati e specificati nel dettaglio nel Regolamento presente sul. portale del provider di servizi selezionato.
Una volta esercitato il diritto di opzione, il medesimo diritto sarà valido fino al termine dell'anno commerciale di riferimento del Premio.
Il mancato esercizio del diritto di opzione entro i termini previsti dalla comunicazione di cui sopra, comporterà la corresponsione della somma dovuta a titolo di Premio integralmente in denaro, con applicazione degli oneri fiscali e contributivi come da normativa vigente alla data di erogazione.
L'eventuale residuo del Premio convertito e non utilizzato entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di erogazione del Premio sarà liquidato in busta paga applicando la contribuzione e la tassazione vigenti a tale data.
Le Parti stabiliscono sin d'ora che, qualora eventuali modifiche normative non consentissero ulteriormente la conversione del Premio in Welfare aziendale, gli importi convertiti e non utilizzati entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'ultimo anno successivo a quello in cui fosse consentita la conversione saranno liquidati in busta paga ed assoggettati alla contribuzione ed alla tassazione vigente a tale data.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'eventuale residuo del Premio convertito e non utilizzato sarà liquidato in busta paga assoggettandolo alla contribuzione e alla tassazione vigenti a tale data.
Le Parti verificheranno congiuntamente le migliori forme di comunicazione per portare a conoscenza dei lavoratori le modalità per esercitare il diritto di opzione in parola e le opportunità ad esso connesse.
Le Parti si incontreranno periodicamente per verificare l'applicazione di quanto sopra, anche in riferimento ad eventuali successive modifiche normative e/o chiarimenti che dovessero intervenire, apportando, se del caso, le opportune modifiche e/o integrazioni.

PARTE SETTIMA

Articolo 29) Trattamento dei dati personali (Privacy)

Il Gruppo ha implementato un sistema di governance in materia di tutela dei dati personali volto a garantire l'attuazione ed il rispetto della normativa europea (Regolamento UE 679/16) e nazionale (D.lgs. 196/03 e smi) sul trattamento dei dati personali relativi ai propri dipendenti, collaboratori, clienti e terzi

PARTE OTTAVA

Articolo 30) Decorrenza e durata

Salvo le diverse decorrenze e durate previste per i singoli istituti e allegati, il presente Testo Unico Contrattuale Integrativo aziendale avrà decorrenza dal 1 marzo 2023 fino al 28 febbraio 2027.
In caso di vacanza contrattuale, il trattamento normativo ed economico integrativo aziendale continuerà a trovare applicazione fino al suo rinnovo.


ALLEGATI AL TUCI

Costituiscono parte integrante del presente accordo i seguenti documenti:

  • REFERENTI PER LE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DECENTRATO (allegato A)
  • CALENDARIO DEI SABATI LAVORATIVI (allegato B)
  • TRATTAMENTO ECONOMICO INTEGRATIVO - SCHEDE (allegato C)
  • TABELLE (allegato D)
  • SCHEDE E TABELLE DEGLI OPERATORI DI VENDITA CONSEGNATARI (allegato E)
  • SCHEDE E TABELLE DELLE ADDETTE ALLA VENDITA TELEFONICA (allegato F)
  • VERBALE DI INCONTRO OVERTEL DEL 13/04/2023 (allegato G)
  • VERBALE OVERTEL DI LAVORO AGILE (allegato H)

Bofrost-Overtel (RI, formazione, partecipazione diretta, conciliazione, welfare, politiche di genere, salario, controlli a distanza) 12-5-2023 - 2023

Data di inizio validità: → 2023-03-01
Data di fine validità: → 2027-02-28
Settore: → Commercio al dettaglio
Settore pubblico o privato: → Nel settore privato
Concluso da:
Azienda: → 
Sindacati: →  FILCAMS - Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi, FISASCAT - Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali Affini e del Turismo, Uiltucs-UIL - Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi

FORMAZIONE

Programmi di formazione: → Sì
Stage: → Sì
Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: → No

MALATTIA E INVALIDITA'

Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: → Sì
Congedo pagato per mestruazioni: → No
Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: → Sì

SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA

Assistenza medica: → No
Assistenza medica per i familiari: → No
Contributo all'assicurazione sanitaria: → No
Assicurazione sanitaria per i familiari: → No
Politica di salute e sicurezza: → Sì
Formazione sulla salute e la sicurezza: → Sì
Fornitura di indumenti protettivi: → Sì
Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: → No
Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e/o del rapporto lavoro-salute: → Professional risks, The relationship between work and health, Employee involvement in the monitoring
Assistenza funeraria: → No

DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA

Congedo di maternità pagato: → -9 settimane
Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: → Sì
Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: → Sì
Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: → 
Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: → 
Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: → 
Permessi per esami medici prenatali: → 
Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: → 
Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: → 
Servizi rivolti alle madri che allattano: → No
Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: → No
Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: → No
Contributo monetario / sussidio per l'istruzione dei figli: → Sì
Congedo di maternità pagato: → Not specified giorni

UGUAGLIANZA DI GENERE

Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: → Sì
Riferimento specifico al genere nella parità di retribuzione: → No
Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: → Sì
Pari opportunità di promozione per le donne: → Sì
Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: → Sì
Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: → No
Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: → Sì
Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: → Sì
Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della/del partner: → Sì
Sostegno alle lavoratrici con disabilità: → No
Monitoraggio della parità di genere: → Sì

CONTRATTI DI LAVORO

I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No
Disposizioni relative ai lavoratori temporanei/precari: → Sì
Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No
Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No

ORARI DI LAVORO E FERIE

Ferie annuali retribuite: → -9.0 giorni
Ferie annuali retribuite: → -9.0 settimane
Giorni festivi retribuiti: → 
Giorni fissi per le ferie annuali retribuite: →  giorni
Almeno un giorno di riposo settimanale: → Sì
Numero massimo di domeniche / giorni festivi che si possono lavorare in un anno: → 
Permessi retribuiti per attività sindacale: →  giorni
Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: → Sì

STIPENDI

Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: → No
Adeguamento al costo della vita: → 

Pagamento extra una tantum:

Pagamento extra una tantum: → 100 %
Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: → No

Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:

Indennità per gli spostamenti dei lavoratori pendolari:

Buoni pasto:

Buoni pasto forniti: → Sì
Indennità per i pasti fornita: → Sì
→  per pasto
Assistenza legale gratuita: → No
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