In riferimento e in applicazione a quanto previsto dall’Accordo Nazionale del 18.07.2018 tra le Segreterie Nazionali dì FILT CGIL FIT CISL UILTRASPORTI e le associazioni datoriali sottoscrittrici il C.C.N.L. Logistica, Trasporto Merci e Spedizione rinnovato in data 03 dicembre 2017, all’accordo quadro del 16/07/2019 e del Protocollo attuativo déll'art. 47 bis del 2/11/2020, concernente la disciplina del rapporto di lavoro per gli addetti alla distribuzione delle merci con cicli, ciclomotori e motocicli (c.d. Ridere) e vista la peculiarità delie predette figure professionali e della prestazione lavorativa anche con riferimento alla collocazione temporale della medesima e rilevata resigenza di stipulare accordi aziendali con le OO.SS. firmatarie del predetto CCNL al fine di addivenire ad una specifica intesa finalizzata a disciplinare dette figure professionali anche in relazione a nuovi modelli produttivi ed organizzativi introdotti dalla gig economy, le parti di seguito richiamate sì sono incontrate per stabilire un'intesa sperimentate per la Provincia di Firenze e successivamente anche per la Regione Toscana, per le aziende che operano nel settore :
- L'Azienda Montegrappa srls, con. sede nel Comune di Prato viale Montegrappa 37 rappresentata dal sig Brunetti Renato in qualità di Amministratore Unico domiciliato per la carica presso la sede della società;
- La FILT CGIL rappresentata dai sig,i Guidotti Gabrio e Baldanza Piero;
- La UILTRASPORTI rappresentata dai sigJ Panzieri Michele, Sarlo Marco e Cheliini Samuele
- La CISL Gabriele Brogi e Francesco Chiàràvallì.
Premesso che
il rapporto di lavoro previsto dalla intesa è e sarà esclusivamente di tipo subordinato ed efferente al CCNL Merci Logistica e Spedizioni del 03/12/2017, all’accordo Nazionale del 18/07/2018, all’Accordo Quadro del 16/07/2019 e alle successive integrazioni e che non si farà ricorso a cooperative ma solo ed esclusivamente a società di capitale.
a) la società Montegrappa srls, al momento impegna nò 24 lavoratori;
b) è intenzione della società, favorire ravviamento dell’attività d’impresa reperendo nuove commesse e comunque implementando l’attività di consegna a domicilio per conto di terzi dal punto dì vista qualitativo e quantitativo. L’obbiettìvo è di aumentare il proprio organico procedendo a nuove assunzioni con la previsione di raggiungere le 40 unità entro 12 mesi dalla data odièrna e 70 unità entro 24 mesi dalla data odierna, in particolare, le figure professionali da adibire all’attività di logistica e trasporto urbano e consegna a domicilio dì pasti preparati (c.d. riderà). A tal fine è intenzione della società stipulare contestualmente un contratto aziendale finalizzato a realizzare i predetti obiettivi di Incremento occupazionale oltre che di miglioraménto della qualità dei contratti, di lavorò, garantendo a siffatto personale il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva con riferimento ai lavoratori subordinati e dunque la migliore qualità del contratto di lavoro evitando il ricorso a forme di collaborazione coordinate e continuative e/o altre tipologie di rapporti di lavoro diverse da quello subordinato è presidiate da minori garanzie e/o diritti per i lavoratori, e di incremento della competitività aziendale anche attraverso la migliore allocazione possibile delle risorse economiche disponibili e dell’ottimizzazione dei costi, il tutto attraverso la presente intesa finalizzata al raggiungimento dì tali obiettivi (favorire l'avviamento aziendale, incrementare l’occupazione e la competitività, e migliorare là qualità dei contratti dì lavoro) e disciplinante alcune materie di seguito indicate inerenti l’organizzazione del lavoro e la produzione;
c) Il presente contratto aziendale intende realizzare una specifica intesa finalizzata, dunque, a disciplinare gli aspetti di seguito meglio precisati del rapporto di lavoro del personale adibito ad attività logistica e distributiva in ambito urbano, comprese le operazioni àccessorie ai trasporti attraverso l’utilizzo di cicli, ciclomotori e motocicli, rientrante alla stregua dell’intesa nazionale del 18/07/2018 nell’Area Professionale C e ciò per conseguire gli obiettivi di cui al capo b) che precede;
d) L’attività logistica e distributiva (trasporto e consegna a domicilio) in ambito urbano di pasti preparati è oggi affidata dalla maggioranza delle imprese a lavoratori denominati riders che sono frequentemente contrattualizzati con rapporti dì collaborazione Coordinata e continuativa.
e) nel panorama italiano, relativo alle consegne a: domicilio, sono sfate sollevate contestazioni, da parte delle OO.SS., circa la genuinità delle predette collaborazione coordinate e continuative con conseguente rivendicazione della riqualificazione di siffatta tipologia di rapporto in subordinato a tempo pieno ed indeterminato e conseguente riconoscimento delle tutele previste per tale ultimo tipo negoziale ovvero con rivendicazione dell’applicazione a dette figure professionali del regime di cui airart. 2, comrna 1 del D.lgs. n. 81/2015; che dette rivendicazioni hanno occasionato alcune pronunce della giurisprudenza di merito (Tribunale di Torino, Tribunale di Milano, Corte D’Appello di Torino) che, seppur con differenti argomentazioni e tesi interpretative, hanno escluso la natura subordinata di siffatti rapporti di collaborazione, ora escludendo (Tribunale di Milano e Torino), ora ammettendo (Corte d’Appello di Torino) l’app libazione a siffatti rapporti di lavoro del regime di tutele di cui ali’art 2, comma 1 del D.lgs. n. 81/2015 (è dunque il riconoscimento a tali tipologie di lavoratori del medesimo trattamento economico e normativo riconosciuto ai lavoratori assunti con contratto subordinato che effettuano prestazioni analoghe);
f) Sempre con riferimento al miglioramento della qualità dei rapporti di lavoro, attraverso la presente intesa le parti, stipulanti perseguono la finalità di far emergere forme di lavoro irregolare, anche in considerazione del fatto che le normative vigente non consentono, di soddisfare quelle esigenze Organizzative aziendali (introdótte anche dalla gig economy o per effetto dell’applicazione di nuove tecnologie ai sistemi di produzione) che necessitano di prestazioni lavorative di breve durata seguite da periodi di interruzione anche duraturi;
g) Alla stregua dell’accordo del 18/Q7/2018, per la particolare attività che sono chiamati a svolgere 1 riders sono assimilabili al personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue a norma del R.D.L. 15.3.1923 n. 692, R.D. 10.9.1923, n. 1953, R.D, 6.12.1923, n. 2657, il cui tempo di lavóro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione ih ragione di oggettivi vincoli dì organizzazione dell’attività di impresa e della tipologia di merce commerciata;
h) è intenzione delle parti, innanzitutto, disciplinare in modo specifico il rapporto di lavoro dei riders impiegati nell’attività di logistica e distribuzione in territorio urbano attraverso l’utilizzo dì cicli, ciclomotori, motocicli, mezzi a tre e quattro ruote, e ciò per consentire Fapplicazione a detti lavoratori del trattamento economico previsto con riferimento al lavoro subordinato (favorendo in tal modo la qualità del contratto di lavoro delle predette figure professianali) escludendo il ricorso per detti rapporti alla fattispecie del contratto di collaborazione coordinata e continuativa ovvero ad altre fattispecie negoziali comportanti minori garanzie e/o diritti per i lavoratori, e scoraggiando il ricórso al lavoro irregolare;
i) L’ordinamento vigente consente, attraverso la contrattazione di livello aziendale, di prevedere una disciplina specifica (anche integrativa di quella contenuta nel CCNL) in materia di orario di lavoro e più in generale in materia di ridotto, modulato e/o
flessibile, di talché è intenzione delle parti stipulanti con la presente intesa regolamentare forarlo di lavoro del personale adibito ad attività logistica distributiva in ambito urbano, comprese le operazioni accessorie ài trasporti attraverso I*utilizzo di cicli, ciclomotori e motocicli, rientrante alla stregua dell’intesa del 18/07/2018 nell’Area Professionale C (parametro retributivo I ed L);
j) è, altresì, intenzione delle parti - considerata la peculiarità dell’orario di lavoro che caratterizza la prestazione lavorativa fornita dai rider e rassimilabilità dei medesimi gl personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue per effetto dell’intesa 1 nazionale del 18/07/2018, nonché rilevato che detti rider godono di periodi di interruzione della prestazione tra una consegna e l’altra - dettare una specifica disciplina dell'erario di lavoro, anche differenziata e integrativa dell'Intesa sopra richiamata, che tenga cónto di tali interruzioni per salvaguardare la flessibilità di impegno dei lavoratori da un lato, e favorire l’avviamento commerciale, l’incremento della competitività della società datoriale, e conseguire robbiettivo di incremento dei livelli occupazionali come meglio precisati nel capo b) che precede; le parti stipulanti la presente intesa, invero, convengono sul fatto che la predetta regolamentazione dell’orario di lavoro, oltre a rispondere alle predette esigenze dei lavoratori, consente una razionalizzazione ed ottimizzazione dei costi correlati al tempo effettivo impiegato dai medesimi nella prestazione lavorativa, e dunque l’incremento della competitività aziendale, in tal modo svincolando risorse economiche dà allocare e destinare all’incremento occupazionale di cui al, capo b) che precede, ed al miglioramento della qualità del contratto di lavoro (implementando diritti e garanzie rispetto a quelle previste da altre fattispecie contrattuali) del predetto personale, garantendone la. sostenibilità economico/fìnanziaria per il datore di lavoro;
LE PARTI DEFINISCONO QUANTO SEGUE:
A) Le premesse formano parte integrante della présente intesa
B) Verifica sussistenza delle condizioni concernenti l’orario normale di lavoro:
- Per il personale viaggiante inquadrato ai parametri retributivi I ed L, impiegato in mansioni discontinue a norma del R.D.L. 15,3.1923 n. 692, R.D. 10.9.1923, n. 1953, R.D. 6.12.1923, n. 2657, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dall’oggetto dell'attività esercitata dal datore di lavoro, e/o da specifiche esigenze del lavoratore e la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'erario ordinario di lavoro è di 39 ore settimanali;
In tal senso, la verifica deve intendersi esperita dal- momento che l’azienda ha provveduto all’invio alle OO.SS. competenti territorialmente, firmatarie C.C.N.L. ¡'apposita comunicazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui airarticolo “Orario di lavoro” lèttera B) dell’Accordo del 18/07/2018 (all. 1).
Distribuzione orario di lavoro settimanale e definizione prestazione lavorativa giornaliera:
La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro può essere divisa in due prestazioni comunemente détte “pranzo” e “cena”. Pertanto, le due ore previste dagli accordi sindacali precedentemente firmati saranno distribuite in 1 ora garantita sulla prestazione del "pranzo" e 1 ora garantita sulla prestazione della “cena” fatto salvo la garanzia del conguaglio mensile nell’arco delle settimane dell’orario settimanale contrattualmente previsto. In caso di disponibilità ridotta rispetto a quella contrattuale il minimo garantito a turno verrà riproporzionato di conseguenza.
C) Definizione orario di lavóro è ratifica modello aziendale:
-Agli effètti delle disposizioni dell’articolo “Orario di lavoro" lettera D) dell’Accordo nazionale del 18/07/2018, si intende per orario di lavoro ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro come meglio dettagliato nel successivo punto D) “Orario di lavoro del Rider” di cui alla presente intesa;
-Vista la peculiarità delle figure in oggetto, le caratteristiche dell’attività svolta fortemente interconnessa con le singole articolazioni urbane, considerato che il tennpo di lavoro éffèttivó non coincide con i tempi di presenza del lavoratore in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dall’oggetto dell’attività esercitata dal datore di lavoro cui è adibito il lavoratore medesimo, la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo, di disponibilità o di inattività le parti pattuiscono quanto segue:
1)dall’esame congiunto della tipologia dell’attività svolta dal l'azienda si riscontra che la stessa attività è tale da richiedere tempi, anche estremamente lunghi, dì disponibilità in cui il lavoratore mobile, pur non svolgendo alcun tipo di attività è dunque potendosi anche allontanare dalla sede aziendale, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con cui gli si chieda di iniziare. o di riprendere la guida o di eseguire altro lavoro;
2)il Rider non ha l'obbligo di rimanere presso i locali, aziendali, ma è fatto comunque salvo Tóbblìgo di rispondere alla richiesta di ripresa lavoro nella fase di disponibilità che lo stesso ha precedentemente prestata;
3)attraverso il riconoscimento della discontinuità oraria nelle fasce e nei limiti dell'erario settimanale, le parti intendono assicurare una equa remunerazione anche per i periodi di disponibilità del lavoratore rider senza prestazione di guida del mezzo nonché per quelli, che seppur manlèvato dàlie responsabilità del lavoro - durante il nastro orario giornaliero di impegno - si rende disponibile per rispondere a eventuali chiamate;
4)Il contratto subordinato di lavoro che verrà stipulato tra le partì dovrà contenere ed indicare:
a) Un orario di lavoro che dovrà essere di almeno 10 ore settimanali;
b) In analogia da quanto previsto dall’art 56 del CCNL, al fine di superare i picchi di lavoro, normalmente ricadenti nei festivi o in corrispondenza di eventi particolari quali a titolo esemplificativo, eventi sportivi e simili o in relazione a specifiche richieste del lavoratore, tale limite potrà essere abbassato fino a 6 ore settimanali per un massimo del 50% dei lavoratori in forza presso l’azienda. Tale riduzione (dovrà comunque sempre essere concordata tra lavoratore e azienda.
c) Un orario di disponibilità concordato che dovrà essere di almeno:
-16 ore settimanali per i contratti con 10 ore settimanali;
-12 ore settimanali per i contratti con 6 ore settimanali:
-per contratti superiori a 10 ore settimanali, per le credi disponibilità si manterrà il criterio di proporzionalità rispetto a quanto previsto alle 10 ore settimanali.
d) La possibilità di variare la distribuzione delle disponibilità nella settimana e quindi anche la distribuzione deireffettivo orario di lavoro, in relazione alla necessità di lavoro aziendali e alla disponibilità del rider. Tale distribuzione verrà concordata settimanalmente tra le parti, fermi restando Í minimi pattuiti in sede di contratto.
e) Per i lavoratori pari time, in caso di svolgimento di ore aggiuntive a quelle previste in contratto le stesse verranno pagate come ore ordinarie fino ad un massimo de! doppio di quanto previsto ih contratto e con il limite delle 39 ore settimanali.
D) Orario di lavoro del Rider:
1)Si intende orario di lavoro: Il tempo dedicato a tutte le operazioni di trasporto del prodotto, dal ritiro del prodotto, alla guida, la consegna del prodotto stesso e il ritornare nella condizione operativa per l’ordine successivo;
2)Tempi esclusi dal computo dell’orario di lavoro di cui al precedente punto 1): Si intendono esclusi dairòrario effettivo di lavoro tutti i tempi non ricompresi nel precedente punto 1). Per i tempi di disponibilità è dovuto unicamente il trattaménto dell'Indennità oraria di disponibilità pari a euro 0,60 lordi. Per le disponibilità eccedenti quelle previste in contratto tale importo oràrio sarà pari a euro 1,00 lordi. Il calcolo verrà effettuato su base mensile. L’indennità di disponibilità non verrà riconosciuta ove il Riders non rispondesse positivamente alle chiamate.
3)In applicazione di quanto previsto dal D.L. 66/2003, tra una prestazione giornaliera e l’altra, il lavoratore avrà diritto a 11 ore consecutive di riposo. In tale periodo, il lavoratore non avrà alcun obbligo di connessione.
E) Tempi di consegna:
Le varie conségne dei prodotti sono effettuate entro un raggio di chilometri prestabilito e definito come da allegato A), quindi, i servizi disposti di volta in volta . \ sono preventivamente identificabiii nei loro tempi medi di consegna. Si concorda di definire per ogni punto di ritiro dei prodotti, delle aree di consegna con tempi médi^^^ standard definiti, vedi allegato A) che saranno crescenti all’aumentare della distanza dal punto di presa in carico del prodotto.H
F) Firma contratti di servizio per servizi dì consegna precedentemente affidati dal committente ad altre aziende:
In caso di sottoscrizione di contratti di servizio per consegne affidate dal committente ad altre aziende, precedentemente alla data di sottoscrizione della presente intesa, la società si impegna ad applicare le regole dell’art 42 del CCÑL Merci e Logistica così come verranno estese le determinazioni previste dall’Art 18P
dello statuto dei lavoratori ex legge 300/70, a tutti i lavoratori, con anzianitàf convenzionale precedente l’entrata in vigore della Dlgs n. 23/2015
G) L’applicazione di questo accòrdo esclude l’utilizzo di qualsiasi “ranking reputazionale” da parte dell’impresa.
H) La presente intesa è sperimentale ed ha durata biennale; resta inteso che a richiesta di entrambe le parti stipulanti le stesse potranno incontrarsi in particolare per verificare - anche successivamente alla stipulazione della presenta. intesa - l’effettivo totale e/o parziale conseguimento degli obiettivi (come sopra meglio esplicitati) cui la presente intesa è finalizzata e la corrispondenza e funzionalità ai medesimi delia regolamentazione e/o disciplina dei rapporti di lavoro dì cui sopra.
Allegato A
1) Definizione tempi medi di lavoro per ogni consegna
a) Area di consegna di ogni PDV
Per ogni punto di ritiro prodotto verrà stabilita una suddivisione dell’area di consegna complessiva che conterrà i seguenti criteri:
- “Area 1", area di consegna primaria che comprenderà un'area geografica intorno al punto di ritiro della mercé fino alla distanza max di Circa 3,00 km dì percorrenza.
- "Area 2", area di consegna secondaria che comprenderà un'area geogràfica intorno al punto di ritiro della merce, identificata esternamente all’Areal fino alla distanza massima dal punto dì ritiro di circa 5 Km di percorrenza.
- “Area3", area di consegnai esterna che comprenderà tutta l’area identificata esternamente al l’Area 2 fino alla distanza massima dal punto di ritiro di circa 8 Km di percorrenza.
- Nella identificazione delle singole aree saranno dì volta in volta tenuti in considerazione dei fattori correttivi dovuti alla viabilità stradale, ad ostacoli fisici (fiumi, ferrovie etc) che potranno portare a tracciare confini delle aree ponderati tra distanza fisica e viabilità,
- Le aree verranno definite per ogni punto vendita e saranno valide fino ad eventuali aggiustamenti concordati tra le parti.
b)Tempi di lavoro standard che verranno usati per calcolare II tempo effettivo di lavoro
- Area 1 : 9 minuti di lavoro effettivo per ogni consegna all’interno dell’area
- Area 2: 13 minuti di lavoro effettivo per ogni consegna aH’interno dell’area
- Area 3: 20 minuti di lavoro effettivo per ogni consegna all’inferno dell'area
2) Premi di risultato e rimborso spese
Verrà riconosciuto un premio dì risultato mensile, che sarà pari alla differenza tra il lordo del compenso derivante dalle ore lavorate (comprensivo di ratei per oberi differiti) e il valore prodotto dalla applicazione della tabella riportata qui di seguito. Se tale valore sarà negativo nessun premio verrà corrisposto.
Verrà inoltre riconosciuto un rimborso spese per l’eventuale utilizzo del mezzo di proprietà del lavoratore, secondo la tabella che segue:
Consegne |
Premio a consegna |
Rimbórso spese mezzo proprio a motore |
Rimbórso spese mezzo proprio non a motore |
1-200 |
1,50 |
0,35 |
0,10 |
201-400 |
1,60 |
0,35 |
0,10 |
401-500 |
1,80 |
0,45 |
0,12 |
oltre |
2,10 |
0,9 |
0,15 |
Eventuale rimborso spese per utilizzo dell'applicazione lavorativa installata sul proprio telefono: Euro 1 permese avorato