Tra
Stroili Oro s.p.a., rappresentata dalla dott.ssa Elena Vettorello (di seguito anche "la Società")
e le
Organizzazioni Sindacali nazionali, rappresentate da SERGIO ALIPRANDI per FILCAMS CGIL, da DANIELE MENICONI per FISASCAT CISL e da TINA DELL'OLIVASTRO per UILTUCS (di seguito anche le "OO.SS"), nonché le O.O.S.S. territoriali e le R.S.A. Congiuntamente anche "le Parti"
PREMESSA
La Società ha da tempo avviato un sistema di relazioni sindacali con la finalità di ricercare in via congiunta e perseguire, pur nell'ambito dell'autonomia delle scelte imprenditoriali, nuove soluzioni in grado di garantire il necessario livello di competitività, idoneo a favorire lo sviluppo dell'impresa, l'occupazione e lo sviluppo professionale e, al contempo, valorizzare il contributo dei propri collaboratori e migliorarne le condizioni dì lavoro.
Con il presente nuovo Contratto Integrativo Aziendale, le parti intendono perciò confermare, rinnovare e innovare il metodo di dialogo e della partecipazione, con l'obiettivo congiunto di
contemperare le esigenze di efficienza aziendale con il benessere di tutti coloro che vi operano.
*
1.SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
Considerata l'articolazione aziendale estesa su tutto il territorio italiano, le parti confermano l'opportunità di mantenere un sistema di relazioni sindacali basato su diritti di informazione e confronto articolato su due livelli, nazionale e territoriale, ciascuno dei quali dedicato a tematiche che possono essere di interesse nell'ambito di riferimento.
A tal fine, le parti convengono quanto segue.
1.1 Informative e relazioni a livello nazionale
Le parti convengono di incontrarsi, a richiesta di una di esse, almeno una volta all'anno e nel corso di tali incontri, sempre che non si tratti di obblighi già previsti dalla legge, verranno fornite informazioni riguardanti:
-Strategie aziendali della Società (sviluppo, investimenti, politiche commerciali);
-Andamento economico dell'Azienda;
- Iniziative di terziarizzazione e appalti;
-Processi di riorganizzazione e ristrutturazione
-Mercato del lavoro e strutture dell'occupazione (tipologie contrattuali, tempi parziali, occupazione femminile, livelli di inquadramento, banca ore, ecc.)
-Piani formativi.
Le parti convengono, altresì, che l'eventuale adozione per la rete di vendita di un non marginale e generalizzato mutamento di orario di inizio e fine della prestazione lavorativa giornaliera sarà oggetto di comunicazione e, se richiesto, di esame congiunto con le OO.SS. per valutare ipotesi di accordo,
1.2 Informative e relazioni a livello territoriale
Le parti confermano l'opportunità di proseguire e sviluppare le relazioni sindacali e l'informativa con le RSA/RSU e/o con le Organizzazioni Sindacali Provinciali secondo principi di efficienza, accorpamento e minimizzazione dei flussi informativi. Tali relazioni si svilupperanno su materie di carattere locale, che non richiedono soluzioni omogenee a livello nazionale. A titolo puramene esemplificativo, Tinformazione e il confronto, che potranno avvenire su richiesta di una delle parti, potranno riguardare i seguenti argomenti:
-Prospettive di sviluppo, progetti di riorganizzazione e ristrutturazione dei punti vendita e delle unità produttive a livello locale;
-Regimi di orari di apertura, anche in riferimento alle norme e alle discipline regionali e locali;
-Organizzazione del lavoro, orari di lavoro e loro articolazione, andamento del lavoro straordinario e supplementare previsto per legge;
-Tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.
1.3 Permessi sindacali
Nell'ottica di favorire la partecipazione sindacale, quale condizione di miglior favore, la Società non scalerà dal monte ore dei permessi sindacali riconosciuti per legge e per contratto le ore utilizzate dai rappresentati sindacali per la partecipazione a incontri sindacali di livello nazionale, nell'ambito di trattative collettive ai fini del rinnovo del CIA o di eventuali procedure nazionali suscettibili di ricadute sull'occupazione. Tali ore saranno riconosciute come permessi sindacali retribuiti aggiuntivi nel limite di 9 (nove)ore annue
2.ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
2.1 Stabilizzazione dei contratti
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è il contratto più diffuso e largamente utilizzato nell'organizzazione della società. L'esperienza operativa maturata dalla Società ha permesso di individuare Yesigenza di orientare i processi organizzativi verso una sempre più diffusa acquisizione di competenze di processo da parte dei propri collaboratori. È, pertanto, in quest'ottica che le parti firmatarie del presente accordo, pur tenendo conto delle esigenze di flessibilità, dichiarano di avere interesse alla stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato o intermittente, proprio al fine di garantire una maggiore professionalità nell'attività di vendita. In tal senso, nel caso in cui fossero necessarie nuove assunzioni a tempo indeterminato compatibili con il ruolo richiesto dalla Società, quest'ultima si impegna ad aprire selezioni interne e - previa verifica delle competenze, della positività della valutazione annuale e valutazione positiva del candidato al colloquio - a preferire personale già in forza con contratti di lavoro a tempo determinato o intermittente.
Le parti concordano che laddove si apra una ricerca per posizioni part-time superiori al 50%, la Società valuterà con carattere di priorità, le candidature interne di personale addetto al punto vendita.
2.2 Orario di lavoro
Fatte salve le specificità di ogni singola mansione e della specifica organizzazione di alcune strutture aziendali, le parti convengono di definire alcuni punti sulla gestione del lavoro e sulla sua programmazione.
Per le funzioni di sede di Amaro e Assago, salvo diverse e sopravvenute esigenze organizzative, l'orario di lavoro ordinario è il seguente:
-Logistica**************8.00-17.00
-Uffici Amaro**********8.30-17.30
-Uffici Assago**********9.00-18.00
Si definisce che la pausa pranzo sia ricompresa tra le 12.00 e le 14.00 e che abbia una durata minima di 30 minuti e massima di un'ora per tutti i reparti, ad esclusione delle posizioni che, a seguito di valutazione del responsabile di reparto, necessitino di mia copertura continua di almeno due persone; in tali casi, il responsabile di reparto individuerà i lavoratori e questi ultimi fruiranno della pausa tra le 12.00 e le 15.00, secondo la turnazione di volta in volta prevista per garantire il servizio, fatto salvo il diritto alla pausa giornaliera previsto dalla normativa vigente. Gli orari di pausa pranzo verranno rispettati dal personale anche nelle giornate in cui operano con modalità agile.
2.3 Flessibilità
Le parti confermano le ipotesi di flessibilità in entrata e uscita, già individuate in via sperimentale nel precedente accordo sindacale.
Per gli uffici delle sedi di Amaro e Assago, vengono individuate le fasce di flessibilità in entrata ed uscita come di seguito indicate:
-Entrata: non prima delle ore 8.00 e non dopo le ore 9.30
-Uscita: non prima delle ore 17,00
L'orario di lavoro si intende flessibile e può essere gestito dal collaboratore, di concerto con il proprio responsabile, fatta salva la continuità nell'erogazione dei servizi alla rete, Torganizzazione ottimale di tale attività, il rispetto delle scadenze e degli obiettivi del team e della funzione aziendale, la puntualità e la garanzia di presenza agli appuntamento con il proprio gruppo di lavoro, per attività interne e/o esterne (meeting, fornitori, colloqui, raggiungibilità etc,), attraverso la comunicazione anche informale della gestione flessibile dell'orario.
L'organizzazione delle attività e dei presidi, saranno demandati a ciascun responsabile di funzione, in accordo con la direzione aziendale.
Per la Logistica (operations), si applicano i seguenti orari:
- Entrata tra le ore 8.00 e le ore 8.15
-Uscita tra le ore 16.45 e le ore 17.15
L'arrotondamento orario sarà a 15 minuti (ad esempio: timbratura ore 8.01 -> orario di entrata registrato 8.15 -> uscita consentita alle ore 17.15 nel caso di pausa di un'ora)
In generale, per motivi organizzativi sarà possibile ridurre parzialmente o modificare la fascia di flessibilità per reparti quando questi siano legati alla specificità del ruolo ed alla necessità di gestire il lavoro del gruppo, nonché di rispondere alle esigenze della rete; il responsabile di riferimento darà adeguata comunicazione preventiva alle RSA ed ai membri del gruppo.
Per garantire la migliore organizzazione interna, una corretta gestione dell'operatività e la copertura del servizio alla rete dei negozi, ciascun collaboratore si impegnerà a definire e comunicare al responsabile di reparto ed all'ufficio del personale l'orario indicativo di ingresso e di uscita ed eventuali successive modifiche.
Eventuali forme di flessibilità individuale diverse da quanto previsto dal presente accordo potranno essere concordate con il responsabile di funzione, tenuto conto del contemperamento tra le necessità organizzative e le esigenze del lavoratore.
Per il reparto logistica sarà cura del responsabile definire e comunicare all'ufficio HR - administration la durata abituale della pausa pranzo per i dipendenti operanti nella propria funzione, al fine di gestire la corretta imputazione delle ore e la rendicontazione delle ore di lavoro straordinario, ove prevista.
Per la rete di vendita, per quanti sono programmati in turno airinizio della giornata lavorativa, Finizio del turno di lavoro ordinario assegnato è normalmente individuato un quarto d'ora prima dell'orario di apertura del negozio al pubblico al fine di attendere alle necessarie operazioni preventive all'apertura. Allo stesso modo, la fine del turno di quanti sono programmati alla fine della giornata lavorativa è normalmente individuato un quarto d'ora dopo la chiusura del negozio al pubblico onde consentire le necessarie operazioni di chiusura e messa in sicurezza dei prodotti.
Esempio:
orario apertura negozio al pubblico: 10.00 - 20.00
Turno da 4 ore giornaliere
Se orario inizio turno: 9.45-13.45 (4 ore ordinarie)
Se orario fine turno: 16.15-20.15 (4 ore ordinarie)
2.4 Banca ore
Nei precedenti accordi sindacali era stata prevista l'adozione della "Banca ore" come strumento di flessibilità per il personale addetto alle vendite e per il comparto "logistica". A seguito di confronto sindacale, vengono recepite le istanze presentate dalle OO.SS. in merito all'istituto e, in via sperimentale, le parti concordano
a)di riportare a 40 ore il limite annuo di ore accreditate sul conto della Banca ore di ogni singolo addetto della rete di vendita.
b)di rinnovare la banca ore per il comparto "logistica" alle medesime condizione previste nell'accordo del 30.7.2020.
Così:
Per la rete di vendita si prevede che:
- Le ore di lavoro straordinario prestate oltre il normale orario di lavoro di cui all'art. 148 CCNL e le ore di lavoro supplementare svolto dal personale a tempo parziale di cui all'art. 94 CCNL verranno accreditate, con cadenza mensile, sul conto della Banca ore di ogni singolo lavoratore e nel limite di 40 ore annue.
Le maggiorazioni previste dal CCNL e riguardanti le ore prestate in prolungamento orario (straordinario o supplementare) saranno normalmente erogate secondo le percentuali e le modalità rispettive.
-L'accredito sul conto individuale sarà evidenziato in un'apposita finestra nel cedolino paga mensile
-La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale avrà luogo secondo due modalità:
* Per metà, su richiesta esplicita del lavoratore presentata all7 azienda con un preavviso di almeno 10 giorni e su approvazione dell7 azienda salvo eccezionali e comprovati motivi di servizio attraverso le modalità comunicative che verranno individuate e indicate dall7azienda (es.email, tool giustificativi,ecc)
* Per l'ulteriore metà, a seguito di programmazione aziendale, comunicata agli interessati con un preavviso di almeno 10 giorni attraverso le modalità comunicative che verranno individuate e indicate dall'azienda (es.email, tool giustificativi,ecc)
Le ore accreditate sono fruite normalmente entro il 30 giugno dell7 anno successivo. Trascorso tale termine, qualora il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue verranno liquidate con la retribuzione del mese di giugno. In caso di cessazione del rapporto, le ore accreditate non ancora utilizzate saranno liquidate con la retribuzione in atto.
-Si precisa che il lavoro festivo (compreso il lavoro festivo straordinario o supplementare) è escluso dal regime della banca ore (questo è valido anche per la Logistica)
Per la logistica si prevede che:
-nel solo caso in cui la somma dei residui rol e dei permessi ex festività sia inferiore a 20 ore al 30/11 di ciascun anno e il residuo ferie alla stessa data non sia superiore a 45 ore, da riproporzionare per i lavoratori part time in base alla percentuale del part time medio annuo, il dipendente potrà richiedere l'attivazione della banca ore per un massimo di 40 ore annue.
-La richiesta, nonché eventuali variazioni della scelta iniziale, dovranno pervenire secondo le modalità che verranno comunicate dalla società, entro il mese di dicembre di ciascun anno.
-Tale istituto per la logistica si applica ai soli lavoratori a tempo indeterminato con anzianità di almeno 1 anno
-L'accantonamento delle ore avverrà di norma su base annua dal 01 gennaio al 31 dicembre; al raggiungimento di 40 ore di lavoro accantonate in Banca ore, le ore lavorate oltre il proprio orario verranno trattate come straordinario o supplementare.
-La fruizione viene programmata dal mese di inizio accantonamento fino al 30 dell7anno successivo.
-In caso di mancato utilizzo, le ore accantonate saranno liquidate nel cedolino di di ciascun anno, pagato a luglio .
-Le ore accantonate saranno visibili in un'apposita finestra nel cedolino paga.
Nella generalità dei casi:
-Le maggiorazioni applicate sono quelle previste dal CCNL per il lavoro straordinario e/o supplementare che verranno in ogni caso riconosciute nel mese di maturazione delle ore;
-La quota oraria minima di lavoro eccedente (straordinario / supplementare / banca ore) eventualmente riconosciuta è pari a 30 minuti;
-Le ore eccedenti il normale orario di lavoro dovranno, in ogni caso, essere soggette ad autorizzazione.
2.4 Lavoro agile
A seguito della sperimentazione avviata durante L emergenza sanitaria da Covid-19, la società ha adottato regole di avvio, gestione ed organizzazione del lavoro agile che sono state, su richiesta delle OO.SS., normate e inserite nell'accordo sindacale del 30.7.2020.
La Società intende dare continuità all'utilizzo di questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, sulla base delle seguenti linee guida:
-Il lavoro agile si rivolge a tutti i lavoratori delle sede, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, sia full time che part-time, assunti da almeno due mesi, la cui attività possa essere svolta a distanza mediante Lutilizzo abituale dei mezzi telematici, senza pregiudizio per la produttività, per i risultati attesi o per il lavoro dei colleghi; è, altresì, rivolto agli apprendisti, sempre che la modalità di lavoro consenta lo svolgimento delle attività formative previste e, comunque, nella misura in cui, secondo la valutazione del responsabile, siano sufficientemente autonomi nello svolgimento della loro attività. Sono esclusi il comparto logistica e tutte le funzioni per le quali venga rilevata la necessità o opportunità della prestazione in presenza per decisione unilaterale del manager.
-L'accesso al lavoro agile avverrà previa proposta o accettazione libera di Stroili Oro e sottoscrizione di un accordo individuale, con il quale potrà essere autorizzata la prestazione da remoto per un massimo di due giorni a settimana, programmati di volta in volta con il responsabile di reparto tenendo conto delle esigenze organizzative. Il mancato rispetto delle regole presenti nell'accordo individuale comporta la non prosecuzione della modalità di lavoro agile con il dipendente.
-La prestazione di lavoro in modalità agile non muta gli obblighi, i doveri e i diritti posti in capo al dipendente e al datore di lavoro. Non determina né variazione di mansioni, né della sede né dell'orario individuale di lavoro e della relativa collocazione temporale, ivi comprese le caratteristiche di flessibilità eventualmente in essere e i tempi di riposo e pausa pranzo. Neirottica dell' accountability non sono previste prestazioni di lavoro supplementare o straordinario, salvo puntuale richiesta e autorizzazione del diretto superiore gerarchico. È, in ogni caso, garantito il diritto alla disconnessione così come sono garantiti tutti i diritti sindacali spettanti ai dipendenti, al pari di quando svolgono la loro attività nelle sedi aziendali, comprese le assemblee o i permessi previsti per gli incarichi sindacali.
-La Società metterà a disposizione del dipendente la strumentazione informatica necessaria a rendere la prestazione (personal computer e mouse) e, trattandosi di una modalità di lavoro su richiesta e nell'interesse del dipendente, non sosterrà alcun costo ulteriore in relazione allo svolgimento della prestazione lavorativa (a titolo esemplificativo ma non esaustivo spese per elettricità, riscaldamento, collegamento internet) né verrà riconosciuta alcuna relativa indennità.
-La Società darà piena attuazione agli obblighi derivanti dalla vigente normativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. A tal fine, le attrezzature e gli strumenti messi a disposizione dei dipendenti saranno certificati e conformi alle direttive comunitarie di prodotto e verrà garantita agli addetti adeguata formazione in materia. Resta inteso che il lavoratore dovrà comunque cooperare col datore di lavoro per attuare le misure di prevenzione da quest'ultimo predisposte per fronteggiare i rischi connessi allo svolgimento della prestazione di lavoro, garantendo che il luogo in cui rende la prestazione agile sia compatibile con il piano di valutazione dei rischi consegnatogli e rendendo tempestivamente note eventuali situazioni di anomalia o di anormalità che dovessero essere riscontrate in occasione dello svolgimento della propria prestazione. Variazioni non marginali e significative delle presenti linee guida, saranno oggetto di comunicazione e, se richiesto, di esame congiunto con le OO.SS. per valutare ipotesi di accordo.
2.5 Chiusure aziendali, programmazione ferie e permessi, lavoro domenicale e festivo
Tenuto conto dell'esigenza del personale della Società di poter adeguatamente programmare i propri tempi di lavoro e di riposo, nonché dell'esigenza aziendale di organizzare in maniera ottimale i propri uffici e la propria rete vendita per rispondere alle esigenze di apertura e ai diversi flussi di clientela nel corso della settimana e dell'armo, le parti convengono di individuare regole di pianificazione che la Società si impegna ad implementare e rispettare.
Chiusure aziendali
Per quanto concerne le sedi, entro il mese di marzo di ciascun anno, la direzione aziendale si impegna a comunicare le eventuali chiusure collettive programmabili (ponti, mezze giornate, etc.), tenendo opportunatamente conto delle esigenze di business
Programmazione ferie
Per una programmazione su base annua, la richiesta di ferie da parte di dipendenti sia di sede che della rete vendita dovrà pervenire allrazienda in due periodi:
-Entro gennaio per il periodo da marzo a settembre
-Entro agosto per il periodo da ottobre a febbraio
I responsabili di funzione si impegnano a convalidare la richiesta ferie programmata entro il 15 febbraio per il periodo marzo-settembre ed entro il 15 settembre per il periodo ottobre-febbraio Le ferie dovranno essere programmate e smaltite entro Fanno di maturazione al fine di dare concreta rispondenza all'esigenza di recupero delle energie psicofisiche che intendono tutelare. Resta, perciò, inteso che, in assenza o parziale programmazione concertata delle ferie, la Società si riserva la facoltà di programmare il periodo di ferie come previsto da CCNL.
Permessi individuali retribuiti
Le parti concordano che i permessi individuali retribuiti e maturati dai lavoratori nel corso dell'anno (ROL, ex festività) potranno essere fruiti entro il 30 giugno dell'anno successivo. I permessi non fruiti entro tale data, saranno liquidati con la retribuzione di giugno, pagata a luglio di ciascun anno.
Riposo settimanale e lavoro domenicale
È desiderio condiviso della Società e delle OO.SS. che l'organizzazione del lavoro domenicale sia realizzata per andare incontro sia alle esigenze dei clienti che a quelle dei collaboratori.
Le parti perciò concordano che:
-la programmazione dei turni verrà condivisa con gli addetti del singolo punto vendita almeno con due settimane di anticipo;
-i dipendenti addetti a punti vendita non lavoreraiuto di norma più di 3 domeniche consecutive, ad eccezione di particolari ragioni di servizio, soprattutto determinate dai periodo di maggiore attività, i quali potrebbero imporre una diversa programmazione dei riposi.
*Per i dipendenti addetti a punti vendita con orario di lavoro a tempo pieno, il lavoro domenicale non potrà, in ogni caso, essere superiore a 25 domeniche all'anno;
Festività del Santo Patrono
Al fine di uniformare la fruizione della decorrenza del Santo Patrono, tutto il personale usufruirà della giornata festiva il giorno 4 ottobre, San Francesco d'Assisi Patrono d'Italia, indipendentemente dalla sede di lavoro.
3.WELFARE AZIENDALE
3.1 Buoni Pasto
E' desiderio condiviso della società e delle O.O.S.S. riconoscere ai propri dipendenti un buono pasto in ragione di ciascuna giornata di effettivo servizio.
A seguito del confronto sindacale, considerata la tipologia di organizzazione del lavoro del nostro settore e la volontà di supportare i lavoratori anche nei tempi di pausa e per la consumazione del pasto, le parti concordano che il buono pasto è rivolto alla totalità dei dipendenti a prescindere dalla tipologia contrattuale (pertanto sono compresi a titolo esemplificativo tempi indeterminati, determinati, intermittenti, apprendisti, stagisti) secondo le seguenti regole:
1.È riconosciuto un buono pasto giornaliero del valore di 2,50 euro per una prestazione lavorativa effettiva compresa tra un minimo di 4 ore e un massimo di 5:59 ore al giorno.
2.È riconosciuto un buono pasto giornaliero del valore di 5 euro per una prestazione lavorativa effettiva pari o superiore alle 6 ore.
3.Non è riconosciuto alcun buono pasto giornaliero qualora la prestazione lavorativa effettiva sia inferiore alle 4 ore.
4.Non è riconosciuto alcun buono pasto qualora l'azienda provveda in altro modo al pagamento dello pasto (es.trasferta con rimborso in nota spesa, pasto direttamente pagato dell'azienda)
5.Ai fini della maturazione del diritto al buono pasto e per la determinazione del valore dello stesso saranno conteggiate anche le ore di lavoro straordinario o supplementare oltre a quelle ordinarie
6.Per la determinazione di quanto sopra, si fa riferimento alle ore effettivamente prestate per cui se il dipendente usufruisse di ferie, permessi, rol o qualsivoglia causale di assenza questo determinerà un proporzionamento del buono pasto secondo i criteri di cui ai punti 1 e 2.
7.Esempio:
Orario di lavoro ordinario: 8 ore
Assenza: 4 ore di ROL
Prestazione effettiva:4 ore
Buono Pasto:2,5 euro
3.2 Tutela della malattia in caso di terapie salvavita
Ad integrazione di quanto previsto airart. 193 del CCNL, per il dipendente assente a causa di patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita periodicamente documentata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale, rintero periodo di aspettativa di cui all'art. 192, primo comma, del CCNL, eventualmente richiesto dal lavoratore, sarà integralmente indennizzato nella misura prevista al n. 3 lett. B. dell7art. 187 CCNL.
3.3 Banca ore solidale
Nell'ottica condivisa di concepire l'impresa anche come comunità solidale di persone, le parti intendono valorizzare e promuovere l'istituto della "Banca Ore Solidale'' e, all'uopo, in via sperimentale, condividono le seguenti linee guida quale strumento di indirizzo per l'adozione in azienda di tale istituto.
La Banca ore solidale consente a qualsiasi lavoratore di cedere, su base volontaria, a titolo gratuito e anonimo, del "tempo retribuito77, ossia propri permessi retribuiti ROL o ex festività o ferie (salvaguardando comunque il godimento minimo garantito di 4 settimane all7 anno per dipendente), a colleghi che si trovino nelle condizioni di dover affrontare in famiglia dei bisogni di carattere socio sanitario.
La Banca ore solidale può essere attivata:
-per l'assistenza ai figli minori che, per particolari condizioni di salute, hanno bisogno di cure costanti;
-per comprovate situazioni di grave necessità che riguardino stabili conviventi quali il coniuge, il compagno o i figli non più minori purché la stabile convivenza con il lavoratore risulti da certificazione anagrafica.
I dipendenti che si trovano nelle condizioni di necessità di cui sopra, potranno avanzare mia volta all7 armo la richiesta di accesso ed utilizzo della Banca ore solidale per un massimo di 15 giorni per ciascuna istanza, reiterabile una volta e per ulteriori 15 giorni qualora la motivazione di necessità permanga, previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità rilasciata da struttura sanitaria pubblica. In caso di più richieste, le domande verranno accolte sulla base dell7ordine cronologico di ricezione.
Successivamente, la Società procederà tempestivamente ad informare tutti i lavoratori dell'esigenza manifestata dal lavoratore, in forma rigorosamente anonima, invitando i propri dipendenti ad indicare, su base volontaria e mediante modulo che verrà predisposto, la loro adesione alla richiesta, con indicazione della quantità di ore che mtendono cedere. Si richiede ai lavoratori altrettanta tempestività nel comunicare l7adesione e, comunque, non oltre 20 giorni dalla comunicazione aziendale.
Sulla base delle disponibilità ricevute, si procederà alla totalizzazione e valorizzazione lorda delle ore equivalenti cedute: la massa monetaria così determinata sarà divisa per la retribuzione oraria del dipendente fruitore delle ore solidali, al fine di identificare il numero di ore di permesso cui egli avrà diritto.
La fruizione della "Banca ore solidali" resta comunque vincolata al preventivo complessivo utilizzo da parte del richiedente di tutte le proprie ferie, recuperi e permessi retribuiti, banca ore previsti dalle normative vigenti. Le ore non fruite dal richiedente enfio due mesi dalla data di concessione, rientreranno nella disponibilità della Banca ore solidale e potranno essere concesse ad altri dipendenti richiedenti.
Per ogni attivazione della banca ore solidale, la Società contribuirà con un numero pari alle ore donate dai dipendenti della compagine aziendale.
3.4 Tutela della maternità e della genitorialità
Al fine di agevolare le lavoratrici madri e i lavoratori padri che, terminato il periodo di congedo parentale complessivamente spettante, per motivi personali si trovino in difficoltà a riprendere il lavoro, viene prevista la facoltà di un periodo di aspettativa non retribuita di 12 mesi. Tale aspettativa potrà essere frazionata in non più di due periodi (ognuno dei quali comunque non inferiore a tre mesi), da fruire entro il compimento dei 2 anni di età del bambino, salvo per i casi di adozione per i quali non si applica il limite di età.
3.5. Malattia del bambino
Ferme restando le tutele previste per legge e in aggiunta alle stesse, in caso di malattia del figlio di età compresa tra i 9 e i 12 anni, la Società riconosce 5 giorni annui di permesso non retribuito né contribuito. La fruizione è subordinata allo smaltimento in via prioritaria dei permessi retribuiti maturati in corso d'anno previsti dal CCNL.
Nel caso di richiesta, il lavoratore è tenuto a preavvertire la Società dell'evento che dà titolo al permesso e a documentare la malattia del figlio mediante relativa certificazione medica.
3.6 Anticipazione del T.f.r.
In considerazione del fatto che l'ultimo comma dell'art. 2020 c.c. prevede la possibilità di stabilire, attraverso contratti collettivi, condizioni di miglior favore per l’anticipazione del trattamento di rapporto, le parti concordano le seguenti intese di favore sia relative ai parametri quantitativi stabiliti dalla legge sia alle causali giustificatrici la richiesta.
Requisiti e misura dell'anticipazione
-Hanno titolo a chiedere l'anticipazione i dipendenti che abbiano maturato almeno 3 anni di anzianità di servizio alla data di presentazione della domanda (in luogo di 8 anni previsti per legge). Tale requisito non sussiste per la lavoratrice vittima di violenza di genere che acceda a programmi di protezione, come di seguito convenuto.
-Le richieste possono essere soddisfate annualmente entro il limite del 20% degli aventi diritto di cui al comma precedente (in luogo del 10% previsto dalla legge) e, comunque, nel limite dell'8% del numero totale dei dipendenti in servizio presso la Società computati alla data del primo gennaio di ogni anno (in luogo del 4% previsto dalla legge). La parte di aliquota (arrotondata all'unità superiore) degli aventi diritto eventualmente non esaurita in un anno non è trasferibile a quello successivo.
-La misura massima dell'anticipazione è stabilita in ragione del 90% (in deroga del 70% previsto dalla vigente normativa) del Lattamento di fine rapporto maturato al mese precedente la domanda, al netto di qualsivoglia quota-parte già impegnata nei fondi di previdenza integrativa chiusi o aperti o a garanzia di esposizioni debitorie del lavoratore interessato (ad es. atto emesso dall'autorità giudiziaria, cessione del quinto). L'ammontare dell'anticipazione viene detratto a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto, compreso quello spettante ex art. 2122 c.c., e non potrà comunque essere superiore all'importo risultante dalla documentazione prodotta a corredo della domanda. Essa può essere richiesta massimo due volte nel corso del rapporto di lavoro allorquando siano trascorsi almeno cinque anni dalla prima richiesta.
Causali giustificatrici la richiesta
In aggiunta alla casistica espressamente prevista alTart. 2120 c.c., il dipendente potrà chiedere la anticipazione del proprio Tfr maturato in base alle seguenti fattispecie (spese da documentare):
-spese per ristrutturazione dell'immobile adibito (o da adibire) a residenza propria o dei propri figli, anche in deroga alle casistiche contemplate nell'art. 2 dell'accordo di settore 29/9/1983;
-spese sostenute per cure mediche ed odontoiatriche per il dipendente e/o i componenti il proprio nucleo familiare per importi superiori a €. 500,00;
-spese funerarie sostenute per decesso di propri familiari, entro il secondo grado di parentela, non inferiori a € 1.000,00;
-spese legate all'affidamento ed adozione di bambini comprese spese di viaggio e alloggio collegate;
-spese di studio (a titolo esemplificativo: corsi di laurea presso università fuori sede, master, corsi di specializzazione post diploma e post laurea);
-riscatto o ricongiunzione di pregressi periodi non coperti da contribuzione previdenziale;
-spese legali per cause di separazione e/o divorzio
-spese matrimoniali;
-spese per l'acquisto per sé e/o per i componenti del proprio nucleo familiare di mezzo trasporto;
-spese per la riparazione per sè e/o per i componenti del proprio nucleo familiare di mezzo di trasporto;
-spese per manutenzione straordinaria deirimmobile adibito a residenza propria;
-spese per manutenzione ordinaria dellimmobile adibito a residenza propria per importi superiori a € 2000 euro.
3.7 Tutela della dignità personale e misure di favore in caso di violenza di genere, stalking e maltrattamenti familiari
L’Azienda ritiene inaccettabile e contrario ai propri principi etici qualunque atto o comportamento che possa configurarsi come molestia o violenza nel luogo di lavoro e si impegna ad attuare tutte le iniziative atte a prevenire e scoraggiare atteggiamenti offensivi e lesivi della dignità dei lavoratori e delle lavoratrici, contrastando fermamente qualsivoglia discriminazione di genere, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, o legata a condizioni personali e sociali. A tal fine, le parti convengono che quando si verifichino episodi che possano rientrare nella sopra descritta categoria, il lavoratore o la lavoratrice potranno denunciare tali episodi mediante una linea dedicata che verrà individuata dall'azienda. Con la necessaria discrezione per proteggere la dignità e la riservatezza di ciascuno, i casi segnalati verranno esaminati e gestiti dalla Direzione HR senza indebito ritardo, garantendo correttezza e imparzialità di giudizio, nonché attenzione al fine di evitare il rischio della formulazione di accuse strumentali e false che, qualora accertate, potranno essere sanzionate.
Laddove venga accertato che si siano verificate delle molestie o violenze a danno di lavoratori o lavoratrici, la Società si impegna ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere, incluse le azioni disciplinari.
In ogni caso, la Società - anche in ragione del fatto che la propria forza lavoro è prevalentemente femminile, ritiene utile che le proprie addette che dovessero subire comportamenti violenti o molesti all'esterno dell'organizzazione e nella vita privata possano godere di maggiori tutele di quelle già previste dalla legge. A tal fine, come forma di sostegno, fermo quanto già previsto dall"art. 24 del D.l.gs n. 80/2018 (Congedo per le donne vittime di violenza di genere), le parti concordano di introdurre le seguenti condizioni di miglior favore per le vittime di violenza di genere:
-La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sodali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all"art. 5bis del D.lgs 93/2013 e ss.mm., ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di un mese, in aggiunta al periodo già previsto dalla legge e con le stesse modalità. La dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a comunicare all"azienda 1"intenzione di fruire di tale congedo con un preavviso non inferiore a sette giorni, con Findicazione dell"inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui sopra. Durante il detto periodo di congedo, la dipendente avrà diritto a percepire l'intera retribuzione di fatto corrispondente alFultima retribuzione percepita a carico dell'azienda. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, delle mensilità aggiuntive e del trattamento di fine rapporto, esclusi eventuali trattamenti correlati alla presenza in servizio. Si prevede inoltre l'accoglimento di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita come sostegno successivo pari a 6 mesi. La lavoratrice vittima di violenza di genere che acceda a programmi di protezione potrà avanzare richieste di anticipazione del trattamento di fine rapporto maturato, nella misura massima del 90%, anche in deroga all'anzianità di servizio convenuta al precedente punto 3.6.
-La società si impegna a favorire la dipendente qualora sia richiesta la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e ciò sia compatibile con le possibilità offerte dall'organizzazione aziendale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale così riconosciuto potrà essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.
-La società si impegna, inoltre, a valutare con sollecitudine un'eventuale richiesta di trasferimento che dovesse pervenire dalla lavoratrice, laddove tale modalità sia coerente con il percorso di protezione e sia accoglibile secondo le possibilità offerte dall'organizzazione aziendale.
La Società conviene di riconoscere analogo congedo (nel limite di un mese) e trattamento di favore anche per i lavoratori che, a prescindere dal sesso, siano oggetto di atti persecutori (c.d. stalking) o maltrattamenti familiari. In tali casi, nella richiesta dovrà essere documentata la sussistenza del motivo del congedo, mediante presentazione di copia della querela ovvero certificazione dell7avvio del procedimento penale.
In ogni caso, la Società si propone di favorire/organizzare attività di sensibilizzazione e formazione che coinvolgano tutta la popolazione aziendale e orientare i dipendenti verso i centri anti violenza e le risorse del territorio.
3.8 Assistenza psicologica in caso di eventi traumatizzanti
Al fine di attenuare i rischi psicosociali connessi all'ambiente lavorativo, in caso di eventi traumatizzanti che possono verificarsi sul luogo di lavoro (es. rapine, aggressioni, atti violenti nel punto vendita o nel centro commerciale ove è ubicato), la Società si attiverà per un tempestivo intervento di supporto psicologico e primo ascolto per i collaboratori che ne siano stati testimoni o vittime.
4. ULTERIORI DISPOSIZIONI
4.1 Consegna dei prospetti paga e modelli CU
In considerazione del fatto che tutti i lavoratori dipendenti sono autorizzati ad accedere alla propria area riservata del gestionale Zucchetti, sia dalla postazione in negozio/ ufficio che da casa, si conviene che i prospetti paga mensili ed i modelli CU saranno consegnati al personale dipendente attraverso la piattaforma Zucchetti che consente la visualizzazione a video e la stampa laser in locale, garantendo l'inalterabilità e la riservatezza dei dati. Si precisa che i documenti resteranno a disposizione su piattaforma ove il dipendente può accedere anche dopo la cessazione del rapporto. In questo ultimo caso il mancato accesso nel proprio account per oltre 6 mesi comporta la disattivazione dell'utenza che può essere in ogni caso riattivata su richiesta del dipendente cessato all'ufficio personale .
Tale procedura esonera la società dall'effettuare la consegna dei prospetti paga e i modelli CU tramite altri servizi. Durante le assenze per maternità, infortuni, malattia, cessazione del rapporto o di impossibilità di utilizzo da casa del sistema informatico, l'Azienda, su richiesta del collaboratore, provvederà a spedire a casa la documentazione, previa conferma dell'indirizzo di destinazione.
4.2 Trasferte e Missioni
Si applica la procedura "Trasferte e missioni" in vigore presso la Società, disponibile al personale dell'azienda presso il portale aziendale Zucchetti o altro supporto informatico
4.3 Apertura e chiusura blindati
Visto l'ordine di servizio LOG/1 del 27 luglio 2019 sulla gestione dei blindati e in considerazione della necessità di assicurare il servizio giornaliero di apertura e chiusura dei blindati del settore Logistica (Caveau al piano terra e "Gabbia" al primo piano) ritenuta questa attività come complementare all'attività di magazzino, si rispetterà la rotazione su turni, provvedendo in prima battuta alla raccolta delle disponibilità su base volontaria.
Qualora le modalità operative dovessero essere diverse, per il futuro l'azienda provvederà a adeguare le procedure e ne darà tempestiva comunicazione a tutti gli interessati.
A fronte del servizio svolto l'azienda conferma i seguenti trattamenti:
Ai collaboratori che a turnazione, sono incaricati di apertura e chiusura blindati sono riconosciute:
-Le ore di straordinario qualora risultante, senza necessità di ulteriore autorizzazione
-Un'indennità forfettaria pari a 150€ (centocinquanta) al lordo delle ritenute di legge, per ciascun mese e per la durata dell'intero incarico; detta cifra non incide sugli istituti contrattuali diretti e differiti
5. CLAUSOLE FINALI
5.1 Applicabilità e decorrenza.
L'Accordo qui definito sostituisce ed assorbe ogni precedente intesa, salvo quanto previsto in materia di telecamere per la quale continuerà a farsi riferimento al protocollo d'intesa del 23.7.2012.
Il contia tto avrà durata di 3 anni e si intenderà rinnovato di anno in anno, ferma restando la facoltà di ciascuna parte di darne anticipatamente disdetta con preavviso di 3 mesi, a mezzo raccomandata a.r. o altra forma equipollente.
In caso di future norme di legge o di CCNL che prevedano diritti/concessioni della stessa specie di quelli contenuti nel presente contratto, le nuove disposizioni assorbiranno sino a concorrenza quanto previsto dal presente accordo.
Le parti si impegnano reciprocamente ad incontrarsi qualora dovessero sorgere controversie o divergenze in relazione agli istituti del presente accordo.