Accordo Integrativo Aziendale ADP Employer Services Italia S.p.a., ADP Outsourcing Italia S.r.l., ADP Software Solutions Italia S.r.l., 2015 - 2019

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Tra la Direzione Aziendale di ADP Employer Services Italia S.p.a., ADP Outsourcing Italia S.r.l., ADP Software Solutions Italia S.r.l (di seguito ‘ADP Italia’ o l'Azienda’) e le RSU delle relative sedi aziendali locali insieme alle Organizzazioni Sindacali Territoriali con delega Nazionale, nelle persone di: Marco Giglio Firn Cisl Milano Metropoli, Claudio Suppo Fiom Cgil Torino, Fabrizio Torri e Gianni Bortolini Fiom Cgil Bologna, Antonio Caputi Filcams Cgil Torino, (congiuntamente ‘le Parti’), si sono tenuti molteplici incontri in cui le Parti hanno esaminato i temi oggetto delle richieste avanzate per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale.

1. PREMESSA

ADP, nel contesto economico-lavorativo entro il quale si trova ad operare ed in ottica di miglioramento della competitività, ritiene importante regolamentare alcuni aspetti della normativa del lavoro per addivenire ad un sistema premiante condiviso per i lavoratori, che incentivi la produttività e l’efficienza.

L’obiettivo del presente accordo vuole essere quello di determinare le condizioni confacenti agli obiettivi generali legati al contesto produttivo in cui opera ADP, perseguendo l’incremento dei redditi di impresa e lavoro attraverso la spinta alla competitività, all’innovazione, alla flessibilità produttiva: i processi di trasformazione in atto in un contesto economico-sociale in costante evoluzione, infatti, conseguenti anche ai continui e profondi cambiamenti normativi, richiedono precise linee strategiche, costante controllo dei parametri aziendali, adozione di strumenti gestionali mirati al miglioramento di efficienza produttiva, redditività e qualità, ampliamento e prospettiva di crescita delle professionalità e flessibilità organizzativa.

Dopo ampio e articolato confronto, si concorda su quanto segue:

2.SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente Contratto Integrativo Aziendale, sarà valido per tutti i dipendenti di ADP Italia a cui sono applicati i CCNL Industria Metalmeccanica e Terziario Distribuzione Servizi.

ADP Italia riconoscerà alle RSU e alle OO.SS. firmatarie del presente accordo tutti i diritti sindacali per come già attualmente previsti e consolidati, compresi gli accordi interconfederali, la legge e gli accordi aziendali, di cui oggi le RSU e le OO.SS. sono titolari.

3.SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

3.1Relazioni Sindacali

Le Parti concordano sul consolidare un sistema di relazioni sindacali univoco di riferimento nel confronto negoziale a tutti i livelli, quindi nazionale e di sede aziendale locale, in quanto strumento efficace e costruttivo per un corretto svolgimento del confronto stesso. Per ciò che attiene al confronto in sede aziendale locale, esso dovrà avvenire all’interno del perimetro stabilito dal presente Accordo, salvo eccezioni che andranno condivise tra le Parti e non dovrà in ogni caso produrre diversificazioni normative tra le varie sedi aziendali locali.

3.2Percorso Contrattuale

Le Parti firmatarie del presente Accordo convengono sull’opportunità, anche per i futuri rinnovi del presente Accordo o comunque in relazione alla futura contrattazione aziendale, di utilizzare la seguente procedura, ritenuta da tutte vincolante.

Le piattaforme negoziali, da chiunque proposte, non saranno presentate alla controparte dalle RSU e dalle OO.SS. se non dopo la loro illustrazione e discussione in assemblee aperte alla partecipazione di tutti i dipendenti destinatari della disciplina oggetto di contrattazione e la loro approvazione da parte della maggioranza dei suddetti dipendenti, mediante referendum.

ADP Italia prende atto del percorso descritto, valutando positivamente la possibilità di prendere in considerazione come base ed oggetto delle trattative, solo la piattaforma così approvata.

La sottoscrizione di ogni accordo sindacale a conclusione di trattative avverrà, per conto delle RSU, delle OO.SS. e di ADP Italia, solo a seguito dell’illustrazione e discussione dell’ipotesi di Accordo in assemblee aperte alla partecipazione di tutti i dipendenti

destinatari della disciplina oggetto di contrattazione e dalla sua approvazione da parte della maggioranza dei suddetti dipendenti, mediante referendum.

3.3Diritti Sindacali

Le Parti concordano che l’Azienda:

a.si farà carico delle spese di trasporto per tutte le RSU in carica, sia in occasione degli incontri tra le Parti che per gli incontri di coordinamento fra le RSU, con un limite massimo di n. 10 RSU per ciascuno degli eventi menzionati;

b.si farà carico delle ore necessarie agli incontri tra le RSU e l’Azienda medesima, senza che le stesse vadano ad intaccare il monte ore annuo dei permessi sindacali;

c.Acconsente ad un sistema di fruizione dei permessi sindacali che preveda un monte ore unico complessivo a livello nazionale che potrà essere utilizzato da qualsiasi RSU in carica, indipendentemente dalla sede e dal CCNL di riferimento, con preventiva richiesta. Il detto monte ore viene definito per ciascun anno solare in n. 1,5 ore per ciascun dipendente di ADP Italia.

3.4Coordinamento Nazionale

Col presente Accordo viene istituito un Coordinamento Nazionale composto da n° 4 Coordinatori, di n°2 per le realtà ADP Italia a cui è applicato il CCNL Industria Metalmeccanica e n°2 per quelle in cui è applicato il CCNL- Terziario.

Tali Coordinatori resteranno in carica per un anno e saranno nominati dalle varie RSU, con modalità successivamente stabilite dalle RSU stesse, tra i Delegati complessivamente eletti. I nominativi dei Coordinatori così nominati saranno tempestivamente comunicati ad ADP Italia.

4.INFORMATIVA SULLE POLITICHE DEL GRUPPO E PIANO INDUSTRIALE

4.1Informativa Industriale Annuale

Le Parti concordano sull’istituzione di un incontro a livello nazionale e su base annuale, tra ADP Italia, le RSU e le OO.SS, per un’informazione approfondita e dettagliata che abbia come oggetto:

•andamento del mercato

•andamento del prodotto

•situazione della concorrenza

•situazione sui clienti

•situazione dell’occupazione, inquadramento, tipologia contrattuale, ecc.

Tale incontro sarà effettuato su richiesta di una delle Parti, con cadenza annuale.

4.2Documentazioni ed Incontri di Approfondimento

Le Parti concordano di istituire un incontro annuale con le RSU e le OO.SS. territoriali, in presenza sia del CEO che del CFO, in cui l’Azienda si impegna a fornire i seguenti materiali:

•copia di sintesi del bilancio consolidato di ADP Italia;

•copia del testo di legge 125/91 riguardante ADP Italia;

•lista delle assunzioni e delle cessazioni del rapporto di lavoro con ADP Italia, sia complessive che suddivise per sede aziendale locale;

•numero di dipendenti occupati per sede aziendale locale;

•tipologie contrattuali utilizzate (ivi comprese informazioni su numero di tempi determinati, somministrazioni, tempi indeterminati);

•numero di part time e n. ore supplementari.

Tale incontro sarà effettuato nel mese di ottobre di ogni anno.

Le Parti concordano altresì di istituire degli incontri periodici con le RSU aventi ad oggetto un’informativa di natura preventiva e tempestiva su eventuali cessioni / acquisizioni, entro i limiti definiti dalla clausola di riservatezza.

5.FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le Parti concordano sull’opportunità di predisporre un sistema formativo coerente sia con le necessità professionali dei dipendenti che con quelle dell’Azienda. Questo anche al fine di favorire una crescita professionale, atta a realizzare un continuo miglioramento dei prodotti e dei processi aziendali.

A questo proposito si rendono necessarie le seguenti azioni:

• concordare, anche su eventuali proposte delle RSU, momenti formativi sia su tematiche legate all’organizzazione del lavoro, sia tecnico-professionali che consentano di indirizzare l’effettiva crescita professionale. I piani formativi annuali saranno presentati alle RSU nel mese di Settembre di ogni anno di vigenza del presente Accordo.

•valutare l’attivazione dei finanziamenti previsti dai Fondi interprofessionali di categoria. Questi piani formativi verranno presentati alle RSU con un ragionevole anticipo rispetto alla richiesta di finanziamento da parte di ADP Italia e le RSU potranno integrarli con eventuali proposte.

6.TICKET MENSA

ADP Italia si impegna a valutare, ai fini di un aumento del valore economico, l’introduzione del ticket elettronico durante la vigenza del presente Contratto Integrativo Aziendale, e comunque entro e non oltre il 01/07/2016. I risultati dell’analisi saranno preventivamente esposti alle RSU in un apposito incontro.

7.DIRITTI INDIVIDUALI

7.1Orario di Lavoro

Azienda e RSU concordano sull’avviamento di un tavolo per confrontarsi sulle eventuali variazioni alla attuale Policy Aziendale sull’Orario di Lavoro.

7.2Visite Mediche

Le Parti concordano che, in aggiunta a quanto previsto dai CCNL attualmente applicati in ADP Italia, il monte ore dei permessi per visite mediche e terapie sarà di 60 ore annue per ciascun dipendente (con una fruizione minima pari ad un’ora).

Per ciascuna ora di permesso usufruita a questo titolo, il dipendente è tenuto a presentare idoneo giustificativo medico.

Resta inteso che il suddetto monte ore non riguarderà le terapie salvavita e sarà disponibile in misura proporzionalmente ridotta per i lavoratori con contratto di lavoro part- time.

7.3Assenza per Eventi Morbosi

7.3.1Assenza per Indisposizione

Ciascun dipendente avrà la possibilità di usufruire, nell’anno solare, di una giornata di assenza per indisposizione senza obbligo di presentazione del certificato medico, ma con il solo obbligo di comunicare tempestivamente la propria assenza all’Azienda e di inserire a sistema il relativo giustificativo.

L’Azienda dichiara che tale trattamento di miglior favore ha l’obiettivo di ridurre le assenze per malattia breve: questo dato verrà quindi monitorato semestralmente da ADP, per valutare l’effettiva efficacia della previsione.

Questa disposizione sarà in vigore per la durata del presente Accordo e potrà essere oggetto di revisione in seguito alla scadenza del medesimo.

7.3.2Assenza per Malattia

L’integrazione dell’indennità di malattia sarà garantita al 100% della retribuzione giornaliera dal primo giorno di malattia, fino ai limiti di conservazione del posto di lavoro previsti dalla legge e dai CCNL.

7.4Permesso per Nascita Figli

Col presente Accordo viene istituito un permesso retribuito di assenza per paternità pari a n°3 gg., da usufruire in corrispondenza dell’evento. Dal conteggio vengono escluse le giornate di Sabato e Domenica.

7.5Estensione Part-Time per Figli

L’Azienda accoglierà la richiesta, da parte dei lavoratori a tempo pieno e indeterminato, di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale fino al compimento del 4° anno di età dei figli.

Nei casi particolari in cui le criticità organizzative potrebbero non consentire all’Azienda di accogliere positivamente l’eventuale richiesta di part time, ci sarà un preventivo confronto con le RSU per vagliare le opportunità del caso specifico.

7.6Congedi Parentali per Maternità / Paternità

Le Parti concordano che alle lavoratrici/lavoratori che usufruiranno di congedo parentale (maternità facoltativa), l’Azienda darà la possibilità di accedere all’agevolazione denominata ‘Fiocco in Azienda’, proposta in via sperimentale per tutta la durata del presente Accordo, avente le seguenti caratteristiche:

•per ciascun mese di maternità facoltativa usufruito per intero, l’Azienda si impegna ad integrare il 30% pagato dall’INPS fino a raggiungere l’80% della retribuzione ordinaria mensile della lavoratrice/lavoratore;

• tale integrazione del 50% da parte dell’Azienda è un anticipo sulla retribuzione ordinaria che la lavoratrice/lavoratore avrebbe percepito nei mesi successivi e non potrà influire sulla maturazione dei ratei di ferie, permessi e mensilità aggiuntive;

• per accedere all’agevolazione, la maternità facoltativa dovrà quindi avere la durata minima di un mese intero e potrà essere presa solo per multipli di mensilità complete e consecutive;

•la somma che l’Azienda integrerà in ciascun mese di congedo, secondo le modalità sopra esposte, verrà successivamente trattenuta sul cedolino del dipendente suddividendola in tre rate a far data dal primo mese di rientro in azienda. Tale importo trattenuto non inciderà negativamente sulla maturazione dei ratei di ferie, permessi e mensilità aggiuntive;

Se i mesi di congedo così agevolato saranno più di uno, l’Azienda tratterrà la cifra dai cedolini successivi sempre suddividendo ciascun anticipo mensile in tre rate, o Esempio -> per una maternità facoltativa di 2 mesi presa a gennaio e febbraio, l’Azienda tratterà le cifre anticipate suddividendole nelle successive 6 mensilità (da marzo ad agosto).

In aggiunta a tale agevolazione, l’Azienda si impegna a corrispondere a ciascuna lavoratrice/lavoratore due mensilità di retribuzione ordinaria lorda a fronte di una fruizione di n. 6 mensilità di maternità facoltativa fruite per intero e consecutivamente.

La comunicazione in merito alla fruizione dell’aspettativa facoltativa per tutti i sei mesi consecutivi dovrà essere comunicata all’azienda entro l’ultimo giorno di astensione obbligatoria.

7.7Assistenza per Malattia Figli

ADP Italia si impegna ad estendere quanto previsto dall’Art.47 del D.lgs. 151/2001 sul diritto dei genitori di astenersi, alternativamente, dal lavoro per assistere le malattie dei figli con età superiore ai tre anni.

Questa previsione troverà applicazione solo dopo l’esaurimento dei permessi individuali retribuiti, di cui il dipendente dispone su base annuale, e sarà così articolata:

•Età figli 3 - 8 anni: n°5 gg. aggiuntivi nell’anno solare di permesso individuale non retribuito, per un totale di n°10 gg. annui, di cui n°5 gg. già previsti dalla suddetta legge.

•Età figli 9-12 anni: n°5 gg. nell’anno solare di permesso individuale non retribuito, in estensione di quanto previsto dalla suddetta legge.

8.COLLEGATO AL LAVORO

In riferimento al collegato al lavoro e alle sue cause di compromissione, ADP Italia si impegna a non richiedere al dipendente la scelta di cui all’Art. 31 Commi 10 e 11 della legge 183/2010.

9.TELELAVORO

Azienda e RSU si impegnano a valutare come riferimento le previsioni contenute nell’Accordo sottoscritto da CGIL-CISL-UIL e Associazioni Imprenditoriali il 9/6/2004, più precisamente “Accordo interconfederale per il recepimento dell’accordo-quadro Europeo sul Telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES”.

Le eventuali modifiche e/o integrazioni al suddetto accordo saranno oggetto di confronto con le RSU.

10.DATA VALUTA STIPENDIO

Qualora la data valuta dello stipendio (ad oggi convenzionalmente fissata nel 27 del mese) dovesse mutare per qualunque ragione, l’Azienda si impegna a darne tempestiva informazione a tutti i dipendenti, con almeno due mesi di anticipo.

Resta inteso che, se il giorno della data valuta cadesse in una giornata non lavorativa, il versamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo immediatamente precedente.

Resta altresì inteso che la 13A mensilità viene erogata nel mese di dicembre, entro il giorno 16, e che la 14A mensilità viene erogata nel mese di giugno, contestualmente alla mensilità ordinaria.

11.TRASFERIMENTO DI SEDE DI LAVORO

In occasione di disposizioni relative ad eventuali cambi di sede nei confronti dei dipendenti, le Parti concordano sull’attivazione di un tavolo di confronto tra Azienda, RSU e OO.SS. territoriali finalizzato a ricercare una soluzione che concili necessità organizzative aziendali e necessità dei dipendenti interessati.

Il confronto riguarderà gli spostamenti sia tra sede aziendale e sede operativa presso il cliente, sia tra le varie sedi aziendali.

Su questo argomento, l’Azienda valuterà con particolare attenzione i lavoratori che rientrano in specifiche casistiche: part time in essere con figli al di sotto dei 4 anni o situazioni similari.

12.AUTO AZIENDALI

Le Parti concordano che le eventuali variazioni alla Car Policy aziendale attualmente in vigore saranno oggetto di confronto tra ADP Italia e le RSU. Le Parti concordano altresì che i lavoratori compresi nel Livello 1 di assegnazione dell’auto aziendale potranno richiedere l’attribuzione di un’autovettura tra quelle elencate nella fascia superiore (Livello 2), se la media del chilometraggio percorso dai medesimi per esigenze lavorative nell’anno solare è stato superiore ai 30.000 km nei precedenti 3 anni.

13.TRASFERTE E DIARIE

Le Parti concordano che le eventuali variazioni alla policy aziendale che definisce questa tematica sarà oggetto di confronto tra ADP Italia e le RSU.

14.PREMIO DI RISULTATO

Le Parti concordano nel riaffermare la validità dell’istituto per riconoscere gli effettivi incrementi di redditività, produttività, qualità del lavoro ed efficienza generale in ADP Italia.

Il Premio di Risultato (di seguito ‘PdR’) si configura come elemento utile per incentivare il contributo dei dipendenti al raggiungimento degli obiettivi aziendali e per la crescita motivazionale degli stessi.

In tale ottica le Parti definiscono una struttura del P.d.R. così come di seguito riportata.

Le Parti concordano su un P.d.R. con importi target complessivi lordi di riferimento da erogare al raggiungimento dei risultati aziendali annualmente definiti per gli anni di vigenza del presente Accordo, così di seguito riportati:

Livelli CCNL Terziario

Livelli CCNL Industria Metalm.

TARGET LORDO (€)

5-4

4

600

3-2

5 - 5 S - 6

900

1

7

1.100

Q

8-Q

1.300

 

Tali importi target verranno proporzionalmente erogati al raggiungimento dei risultati ADP legati all’andamento economico aziendale, sulla base dei seguenti quattro indicatori:

Company Metrics

Weight

Country Revenue

25%

Country Sales

25%

Country NOI

25%

Country Client Retention

25%

 

In particolare, gli importi target come sopra riportati verranno erogati in proporzione al raggiungimento percentuale di ogni singolo indicatore, ponderato per ciascun peso (25%), al raggiungimento della soglia minima del 60% e con un massimo che non potrà superare il 130%.

Le Parti concordano altresì che:

• nel corso dei mesi di dicembre e di maggio di ogni anno di vigenza del presente Accordo, si incontreranno per confrontarsi sull’andamento dei 4 indicatori menzionati; tuttavia, nel caso di eventi imprevisti i quali modifichino sostanzialmente le condizioni dell’Azienda, in riferimento agli indicatori sopra evidenziati, l’Azienda ne darà comunicazione alle RSU e convocherà un incontro ad hoc al fine di verificarne gli impatti e i necessari interventi sul presente impianto di Premio di Risultato.

•La quota di PdR verrà erogata in forma monetaria ed in unica soluzione nel mese di settembre di ogni anno ai dipendenti in forza in tale momento (e altresì ai pensionati nell’anno fiscale di riferimento, anche se non più in forza a settembre), che abbiano lavorato almeno 3 mesi nel corso del Fiscal Year a cui il PdR si riferisce.

• Le cifre target così come sopra esposte saranno parametrate all’eventuale percentuale part time del dipendente e pro-ratate in base ai mesi di effettiva presenza in azienda.

•La quota di P.d.R. effettivamente erogata sarà utile al fine del calcolo del T.F.R.

15. QUOTA CONTRATTO

ADP Italia si impegna a farsi carico dell’effettuazione e successivo versamento paritetico, alle OO.SS. firmatarie della presente intesa, di una trattenuta dalla busta paga della quota di 50€ a carico dei lavoratori non iscritti, che riterranno di aderire espressamente alla richiesta di contributo sindacale straordinario a supporto della vertenza.

16. DURATA

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data del 01.07.2015, non potrà essere rinnovato prima che siano trascorsi 4 anni da tale decorrenza e scadrà in data 30.06.2019.

Milano 25/06/2015

ADP Employer Services Italia S.p.a.

ADP Outsourcing Italia s.r.l

ADP Software Solutions Italia s.r.l

RSU:

Organizzazioni Sindacali Territoriali con delega Nazionale:

Marco Giglio Fim Cisl Milano Metropoli

Claudio Suppo Fiom Cgil Torino

Fabrizio Torri e Gianni Bortolini Fiom Cgil Bologna

Antonio Caputi Filcams Cgil Torino

ITA ADP Employer Services Italia S.p.a, ITA ADP Outsourcing Italia S.r.l., ITA ADP Software Solutions Italia S.r.l. - 2015

Data di inizio validità: → 2015-07-01
Data di fine validità: → 2019-06-30
Settore: → Istruzione, ricerca, Studio di consulenza legale e del mercato, attività di servizi alle imprese, Other
Settore: → Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche, Altre attività di educazione e consulenza tecnica
Settore pubblico o privato: → Nel settore privato
Concluso da:
Datori di lavoro: →  ADP Employer Services Italia S.p.a, ADP Outsourcing Italia S.r.l., ADP Software Solutions Italia S.r.l.
Sindacati: →  FILCAMS - Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi, RSU/RSA aziendale, Organizzazioni Sindacali Territoriali, FIOM - Federazione Impiegati Operai Metallurgici, FIM - Federazione Italiana metalmeccanici

MALATTIA E INVALIDITA'

Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): → 100 %
Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: → No
Congedo pagato per mestruazioni: → No
Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: → No

SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA

Assistenza medica: → No
Assistenza medica per i familiari: → No
Contributo all'assicurazione sanitaria: → No
Assicurazione sanitaria per i familiari: → No
Politica di salute e sicurezza: → No
Formazione sulla salute e la sicurezza: → 
Fornitura di indumenti protettivi: → 
Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: → 
Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e/o del rapporto lavoro-salute: → 
Assistenza funeraria: → No

DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA

Congedo di maternità pagato: → -9 settimane
Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: → No
Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: → No
Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: → 
Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: → 
Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: → 
Permessi per esami medici prenatali: → 
Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: → 
Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: → 
Servizi rivolti alle madri che allattano: → No
Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: → No
Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: → No
Contributo monetario / sussidio per l'istruzione dei figli: → No
Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: → 10 giorni
Congedo di maternità pagato: → 3 giorni

CONTRATTI DI LAVORO

I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No
Disposizioni relative ai lavoratori temporanei/precari: → No
Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No
Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No

ORARI DI LAVORO E FERIE

Permessi retribuiti per attività sindacale: →  giorni
Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: → No

STIPENDI

Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: → No
Adeguamento al costo della vita: → 

Pagamento extra una tantum:

Pagamento extra una tantum: → 100 %
Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: → No

Buoni pasto:

Buoni pasto forniti: → Sì
Indennità per i pasti fornita: → No
Assistenza legale gratuita: → Sì
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