ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE

per i Collaboratori di enti di ricerca privati, istituti di ricovero

e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto privato e strutture sanitarie private che svolgono attività di ricerca

17120-T099

Roma, 30 dicembre 2015

Il giorno 30 dicembre 2015, presso la sede nazionale Aris di Roma,

• ARIS,nelle persone del capo delegazione Giovanni Costantino e di Michele Bellomo e Stefano Pizzicaroli,

• FP CGIL,nelle persone di Rossana Dettori, Cecilia Taranto e Francesca De Ruggeriis;

• CISL FP,nelle persone di Giovanni Faverin e Daniela Volpato,

• UIL FPL,nelle persone di Giovanni Torluccio e Maria Vittorio Gobbo,

premessoche in data 24 giugno 2015 è stato pubblicato in G.U. il d.lgs. 81/2015 avente per oggetto il riordino delle forme contrattuali;

premessoche il predetto decreto, all’art. 2, comma 1, disciplina, a far data dal 1° gennaio 2016 le prestazioni di lavoro autonomo sotto forma di collaborazioni continuative esclusivamente personali;

premessoche il predetto decreto, all’art. 2 comma 2, lett. a), stabilisce che la disciplina di cui al comma 1 non trovi applicazione con riferimento alle collaborazioni per le quali si introduca, mediante accordi nazionali stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative apposita disciplina in merito al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;

dato attoche gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli enti di ricerca di diritto privato rappresentano l’eccellenza della ricerca, soprattutto nel settore medico e sanitario;

dato attoche la ricerca riveste una importanza fondamentale nel settore sanitario, nel quale consente di raggiungere livelli sempre più elevati di cura, riabilitazione ed assistenza e, quindi, una migliore tutela della salute degli individui e della collettività, così come richiesto dall’art. 32 della Costituzione;

consideratal’esigenza di dotare gli enti di diritto privato che svolgono attività di ricerca, di uno strumento agile che garantisca piena efficienza ed efficacia di alcuni processi lavorativi, tutelando i diritti dei Collaboratori il cui apporto è, a più livelli, fondamentale nella crescita;

vistol’art. 409, n. 3 c.p.c.;

vistail d.lgs. 16 ottobre 2003 n. 288, Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della l. 16 gennaio 2003, n. 3;

consideratal’esigenza di garantire il superiore interesse della ricerca e della salute;

vistol’art. 2, comma 2, lett. a), del d.lgs. 81/2015;

al fine didisporre di una disciplina contrattuale specifica ed uniforme per i Collaboratori che operano negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), negli enti di ricerca di diritto privato e nelle strutture sanitarie private che svolgono attività di ricerca;

hanno stipulato il seguente Accordo collettivo nazionale di riferimento - per i Collaboratori che operano negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), negli enti di ricerca di diritto privato e nelle strutture sanitarie private che svolgono attività di ricerca - che costituisce protocollo aggiuntivo ed integrativo al CCNL applicato dal Committente.

ARIS FP CGIL CISL FP UIL FPL

TITOLO I - Parte normativa

Capo I

Durata e procedure di rinnovo dell’accordo

Art. 1 (Durata, decorrenza, tempi)

– Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2016 ed ha durata pari a quella del CCNL applicato dal Committente.

Capo II

Natura del rapporto

Art. 2 (Ambito di applicazione)

– Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. 81/2015, sono ammessi i rapporti di collaborazione continuativa esclusivamente personale.

Il presente accordo collettivo nazionale, fermo restando quanto previsto al successivo art. 3, si applica, disciplinandone il relativo trattamento economico e normativo, ai rapporti di lavoro non subordinato riconducibili al rapporto di collaborazione con o senza partita IVA instaurati nell’ambito delle attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica e operativa alle stesse o di coordinamento e delle funzioni connesse e accessorie, negli enti che svolgono attività di ricerca, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto privato e nelle altre strutture sanitarie private che svolgono attività di ricerca.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il presente accordo collettivo nazionale si applica alle seguenti attività professionali:

docenza per attività didattiche presso strutture comunque denominate;

assistenza alla didattica;

collaborazione per attività di ricerca;

supporto tecnico alla ricerca.

Nell’ambito delle proprie professionalità, il Collaboratore svolge le attività dedotte in contratto, indicate, in via esemplificativa e non esaustiva, dagli articoli che seguono.

È facoltà del Committente attribuire, anche contestualmente, più contratti al medesimo Collaboratore.

La stipula del contratto e la sua esecuzione non conferiscono al Collaboratore alcun diritto all’assunzione presso il Committente.

Il presente accordo rappresenta l’insieme dei diritti e delle garanzie minime per i Collaboratori.

Art. 3 (Esclusioni)

– Il presente accordo, salvo specifico patto contrario, non si applica ai contratti di prestazione d’opera occasionale ed alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, indipendentemente dal regime fiscale applicabile al Collaboratore.

Art. 4 (Forma del contratto)

Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è stipulato in forma scritta e deve includere le seguenti indicazioni:

l’identità delle parti contraenti;

l’individuazione delle prestazioni richieste ed il luogo dell’adempimento;

la durata della collaborazione e l’eventuale termine inderogabile, con l’individuazione delle forme e modalità di coordinamento con il Committente;

l’eventuale riconoscimento e la disciplina delle trasferte;

l’entità dei compensi, loro modalità e tempi d’erogazione;

le misure per la tutela della salute e sicurezza del Collaboratore;

le modalità di cessazione o recesso del rapporto;

le forme assicurative, ove previste;

le modalità di accesso alle informazioni e alla formazione sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro.

Il Committente è tenuto, al momento della definizione del rapporto di lavoro e comunque non oltre la data dell’inizio della prestazione, a fornire al Collaboratore, anche con modalità telematiche, il testo del presente accordo insieme al contratto individuale.

Art. 5 (Caratteri generali)

– Nel rispetto dell’autonomia del Collaboratore, le prestazioni saranno rese:

personalmente, senza possibilità di farsi sostituire;

adottando criteri organizzativi propri;

senza obbligo di sottostare a specifiche direttive salvo, ovviamente, le indicazioni di carattere tecnico–scientifico del referente e le attribuzioni di legge della direzione medica o sanitaria o scientifica, ove previste;

senza obbligo di assoggettamento a qualsivoglia potere gerarchico;

senza vincolo di subordinazione;

senza vincolo di orario;

con carattere di continuità;

con modalità che consentano al Collaboratore il giusto recupero delle energie psico-fisiche.

Art. 6 (Autonomia e coordinamento)

– Le modalità del coordinamento della prestazione del Collaboratore sono stabilite di comune accordo dalle parti nel contratto nei limiti del fondamentale requisito dell'autonomia, e tenendo conto delle esigenze dell’organizzazione del Committente.

È facoltà del Committente predisporre indicazioni di carattere sanitario-tecnico–scientifico e organizzativo, senza che da ciò derivino specifiche direttive.

Il Collaboratore potrà liberamente continuare nell’esercizio delle proprie ulteriori attività, fatte salve diverse richieste da parte degli enti finanziatori specificate nel contratto individuale.

Art. 7 (Assenza del potere gerarchico)

– Fatto salvo quanto disposto dall’art. 6 (Autonomia e coordinamento), il Collaboratore esegue la propria prestazione senza obbligo di assoggettamento a qualsivoglia potere gerarchico, né può il Committente esercitare il potere di variare unilateralmente le condizioni contrattuali originariamente convenute.

Art. 8 (Assenza del potere disciplinare)

– È in ogni caso escluso, per la natura stessa della prestazione, l'esercizio del potere disciplinare.

Art. 9 (Modalità di esecuzione della prestazione)

– Le prestazioni saranno rese dal Collaboratore con costanza nel tempo.

Il Collaboratore, nel rispetto delle esigenze organizzative, ivi incluse le eventuali richieste dell’ente finanziatore della ricerca o le necessità legate alla natura ed alle finalità delle prestazioni dedotte in contratto, potrà unilateralmente e discrezionalmente determinare, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa.

In ogni caso, il Collaboratore non deve giustificare l’assenza, né il Committente può imporne unilateralmente la presenza.

In fase di stipula, le parti possono concordare le fasce orarie nelle quali il Collaboratore agisce con l’autonomia sopra specificata e le ore di didattica frontale eventualmente previste. Le fasce orarie individuate per iscritto in contratto, non possono essere unilateralmente modificate dal Committente né questo può assegnare il Collaboratore ad una differente fascia oraria senza il suo preventivo consenso. Il Collaboratore potrà indicare autonomamente la fascia di presenza dell’attività concordando questa scelta con il Committente, in base alle caratteristiche della prestazione concordata e agli obiettivi correlati all’incarico ricevuto. In sede di stipula si potrà altresì prevedere che le fasce orarie di cui sopra siano determinate di comune accordo periodicamente dalle parti, tenendo conto delle proprie rispettive esigenze. Nei casi in cui, per la particolarità della prestazione – a titolo di esempio: consulenze al personale, formazione, incontri, attività didattica, vita associativa, ecc. – per il raggiungimento degli obiettivi concordati e per il coordinamento della propria opera con l’attività del Committente, sia indispensabile una definita disponibilità/presenza del Collaboratore, essa sarà concordata tenendo conto delle esigenze delle parti.

Eventuali sistemi di rilevazione degli accessi, previo accordo tra le parti, potranno essere utilizzati, senza alcuna finalità di controllo e misurazione della prestazione, unicamente per motivi di sicurezza o di natura medico-legale, nonché per ragioni oggettive legate alla natura dell’attività dedotta in contratto.

Capo III

Professionalità

Art. 10 (Docenza per attività didattiche presso strutture comunque denominate)

– Il Collaboratore, in via esemplificativa e non esaustiva, eventualmente anche in aggiunta alle altre attività di cui al presente Capo III, svolge attività di didattica da concordare con il responsabile della struttura e/o suoi delegati di riferimento, secondo il calendario delle lezioni, partecipando, ove richiesto, ad eventuali collegi, comitati e commissioni scientifiche o di valutazione e svolgendo tutte le attività comunque correlate, ivi incluse la direzione scientifica e il coordinamento.

Art. 11 (Assistenza alla didattica)

– Il Collaboratore, nell’ambito delle attività di formazione o didattiche organizzate dal Committente, eventualmente anche in aggiunta alle altre attività di cui al presente Capo III, supporta le attività didattiche, curando l’adempimento delle operazioni correlate e/o strumentali alle stesse - come, a titolo esemplificativo, la predisposizione del materiale didattico - nonché i rapporti con i discenti, per i quali può svolgere anche attività di orientamento, eventualmente anche nell’ambito di scambi internazionali.

Art. 12 (Collaborazione per attività di ricerca)

– Il Collaboratore per le attività di ricerca svolge attività di ricerca sulla materia indicata in contratto. Il Collaboratore, nell’ambito delle prestazioni dedotte in contratto, può, inoltre, in via esemplificativa e non esaustiva:

predisporre progetti di ricerca o collaborare alla loro predisposizione;

redigere studi, programmi, progetti, comunicati;

svolgere le necessarie attività di supporto e supervisione dei partner di progetto;

curare e mantenere i rapporti con i docenti e i ricercatori di riferimento;

assicurare una sistematica diffusione delle informazioni in suo possesso.

Il Collaboratore può assumere il ruolo di direttore scientifico o di coordinatore di attività di ricerca.

Art. 13 (Supporto tecnico alla ricerca)

– Il Collaboratore contribuisce alla gestione tecnica, operativa, amministrativa e finanziaria dei progetti di ricerca nelle varie fasi, nel rispetto delle procedure previste; in via esemplificativa e non esaustiva:

programma e organizza il complesso di attività necessarie allo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, nell’ambito dell’organizzazione complessiva;

cura il coordinamento dei progetti in corso di esecuzione;

redige studi, programmi, progetti, comunicati;

svolge le necessarie attività di supporto e supervisione dei partner di progetto nella gestione dei budget di competenza;

cura e mantiene i rapporti con i docenti e i ricercatori di riferimento;

collabora alla pianificazione di campagne di comunicazione, afferenti l’attività di ricerca;

svolge attività di tipo statistico o di gestione dei dati della ricerca.

Capo IV

Dinamiche contrattuali

Art. 14 (Durata)

– Salva diversa indicazione di legge o di accordo, la durata del contratto di collaborazione è correlata alla prestazione richiesta e, pertanto, il rapporto si estingue alla sua naturale scadenza, senza alcuna formalità.

Art. 15 (Luogo della prestazione e strumenti a disposizione del Collaboratore)

– Le parti devono concordare, tenendo conto delle specifiche proposte del Collaboratore e delle indicazioni fornite dal Committente, la sede che, in relazione alla natura dell’attività da svolgere, potrà anche essere situata nell’ambito degli uffici del Committente.

Fermo restando quanto previsto nel presente accordo in materia di coordinamento e di organizzazione della prestazione, le parti definiranno congiuntamente le modalità secondo le quali il Collaboratore potrà svolgere la propria prestazione, e il Committente provvederà a mettere a disposizione – ove occorra – una postazione informatica, un indirizzo mail, un telefono, eventuali appositi software, camici, strumenti di laboratorio e ogni altro strumento tecnico dedicato, necessario all’espletamento della prestazione medesima, compreso l’accesso a stabulari.

La sede di lavoro potrà anche essere, in tutto o in parte, il domicilio del Collaboratore o altro luogo a disposizione dello stesso, in base ad accordi da definirsi a livello di contratto individuale e/o di contrattazione di secondo livello.

Art. 16 (Maternità e paternità, malattia e infortunio)

– La maternità, la paternità, l’adozione o l’affidamento non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso per tutto il tempo previsto dagli artt. 1, 2 e 3 del d.m. 12 luglio 2007, alle condizioni e nei casi ivi previsti, o, comunque, dalle disposizioni di legge applicabili senza oneri per il Committente.

A tal fine, la Collaboratrice trasmette al Committente l’attestazione dello stato di gravidanza, anche allo scopo di poter attivare tutte le misure relative alla interdizione anticipata (con l’intervento del medico competente nei casi previsti dalla legge).

Le assenze per maternità, paternità, adozione o affidamento comportano la proroga del contratto per un periodo di pari durata, salvo che, sulla base delle richieste dell’ente finanziatore o delle necessità legate al progetto di ricerca, nel contratto individuale sia previsto un termine inderogabile per l’esecuzione dell’opera.

Il rapporto resta sospeso qualora lo impongano le disposizioni applicabili, relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla valutazione dei rischi relativi alla sede di svolgimento della prestazione indicata in contratto.

In caso di infortunio (anche in itinere) riconosciuto ed indennizzato dall’INAIL il rapporto contrattuale rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo, sino alla guarigione clinica del Collaboratore. In tal caso, sarà possibile la proroga del contratto per un periodo di durata pari all’assenza, salvo che, sulla base delle richieste dell’ente finanziatore o delle necessità legate al progetto di ricerca, sia previsto un termine inderogabile per l’esecuzione dell’opera dedotta in contratto.

In caso di malattia il rapporto rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo e non comporta proroga della durata del contratto, che si estingue alla naturale scadenza.

Il Committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita in contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile, nei casi in cui l’assenza pregiudichi la proficua esecuzione del contratto.

In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre alle stesse assimilabili secondo le indicazioni dell’ufficio medico legale dell’azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV-AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice Karnosky), ai fini del comma precedente, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata. In tal caso, sarà possibile la proroga del contratto per un periodo di durata pari all’assenza dovuta ai suddetti ricoveri/day hospital/terapie, salvo che, sulla base delle richieste dell’ente finanziatore o delle necessità legate al progetto di ricerca, sia previsto un termine inderogabile per l’esecuzione dell’opera dedotta in contratto

In ogni caso, il contratto può essere prorogato su accordo delle parti per un periodo di tempo equivalente alla sospensione di cui ai commi che precedono.

Nei casi in cui le proroghe previste dal presente articolo, dovute alle assenze del Collaboratore, non siano possibili, il Committente valuterà la possibilità di inserire il Collaboratore in altri progetti o attività di ricerca.

Art. 17 (Diritti d’autore)

– Il Collaboratore ha diritto di essere riconosciuto autore delle pubblicazioni realizzate nello svolgimento del rapporto. Il Committente, salva diversa indicazione del contratto individuale, è titolare dei relativi diritti economici, che si intendono espressamente ceduti con la stipula del contratto di collaborazione.

I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali, compreso quanto previsto dall'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 18 (Invenzioni del Collaboratore)

– La realizzazione di una innovazione suscettibile di brevettazione da parte del Collaboratore nel corso dello svolgimento del rapporto è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia.

Art. 19 (Doveri del Collaboratore)

– Il Collaboratore conforma la propria condotta al rispetto dei principi di correttezza e buona fede e di ogni altro dovere e/o obbligo derivante dal rapporto di lavoro e al codice etico o deontologico, qualora istituito e portato a conoscenza del Collaboratore medesimo.

Il comportamento del Collaboratore deve essere improntato al perseguimento dell’efficienza e dell’efficacia nel raggiungimento dei fini propri del Committente, secondo le condizioni concordate nel contratto di collaborazione.

In tale specifico contesto, nel rispetto della propria autonomia professionale, il Collaboratore ha, tra l’altro, l’obbligo di:

collaborare con diligenza, osservando le disposizioni del presente accordo collettivo nazionale, nonché quelle previste dal contratto individuale, anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza, ambiente di lavoro e riservatezza;

nei rapporti con l’utenza, fornire tutte le informazioni di cui abbia conoscenza, nel rispetto delle indicazioni fornite;

mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta informata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;

attenersi, nell’ambito di professionalità e criteri organizzativi propri, alle indicazioni contenute nel contratto di collaborazione;

avere cura dei beni a lui affidati;

non utilizzare beni e strumenti preordinati all’espletamento del servizio per finalità diverse da quelle del Committente;

astenersi da un uso improprio delle attrezzature informatiche e dei relativi programmi messi a disposizione dal Committente per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Il Collaboratore nell'esecuzione della prestazione tutela gli interessi del Committente ed agisce con lealtà e buona fede, fornendo ogni informazione utile per valutare l'andamento dell'attività.

Art. 20 (Profili fiscali e contributivi)

– Salvo che, per la natura dell’attività e delle prestazioni rese dal Collaboratore, il rapporto sia attratto nell’ambito delle prestazioni professionali, il compenso rientra tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, lett. c–bis, del TUIR 917/1986) ed è escluso dal campo di applicazione dell’Iva. In tal caso il Collaboratore è obbligato ad iscriversi alla Gestione Separata INPS, ai sensi dell’articolo 2, comma 26 della l. 8 agosto 1995, n. 335 (ovvero all’eventuale cassa previdenziale autonoma competente) ed il Committente provvederà a versare, sulla base del corrispettivo pagato e a sua cura, le ritenute nella misura dovuta a norma di legge.

Art. 21 (Ambiente di lavoro: tutela della salute e dell’integrità fisica)

– Il Committente garantisce la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro, anche applicando le norme vigenti per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché, più in generale, quanto necessario per la tutela dell'integrità personale.

Ai sensi del d.lgs. 81/2008, al Collaboratore sono forniti, ove necessario, i dispositivi di protezione individuale.

Art. 22 (Assicurazione obbligatoria)

– Il Committente è tenuto ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e ad assicurare – laddove dovuto – il Collaboratore, presso l'INAIL, contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 23 (Cessazione del rapporto)

- Il rapporto cessa per decorrenza del termine e non è rinnovabile tacitamente.

Il rapporto contrattuale potrà essere unilateralmente risolto dal Committente prima della scadenza del termine pattuito o, se antecedente, della realizzazione delle attività previste in contratto in ogni caso ammesso dalla legge e, comunque:

per giusta causa;

per oggettiva inidoneità del Collaboratore che pregiudichi l’esecuzione del contratto;

per i casi previsti nel precedente art. 16 comma 7;

in caso di interruzione del finanziamento della ricerca, ove commissionata dall’esterno, o di sopravvenuta impossibilità di eseguire l’oggetto del contratto.

Nei casi di cui alla precedente lettera d), il Committente comunicherà il recesso al Collaboratore con un preavviso almeno pari a 30 giorni di calendario. In mancanza di preavviso, il Committente è tenuto verso il Collaboratore a un'indennità equivalente all'importo del compenso che sarebbe spettato per il preavviso.

Il Collaboratore può recedere anticipatamente dal contratto per giusta causa, e cioè, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di ritardi nella corresponsione del compenso per più di trenta giorni o di notevole inadempimento da parte del Committente di quanto previsto nel presente accordo nazionale o nel contratto individuale. In caso di recesso per giusta causa il Collaboratore ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'opera svolta.

Titolo II - Parte economica

Art. 24 (Corrispettivo minimo)

– Il corrispettivo minimo per le attività disciplinate dal presente accordo nazionale, è determinato in misura equivalente alla retribuzione globale di fatto definita dai contratti collettivi applicati dal Committente per prestazioni analoghe e di pari professionalità ed estensione temporale.

La corresponsione del compenso avverrà con cadenza di norma mensile. Il Committente e il Collaboratore potranno stabilire nel contratto individuale diverse modalità di erogazione del corrispettivo economico.

Sono elementi accessori gli importi – fissi o variabili – eventualmente concordati in sede di contrattazione di secondo livello o individualmente.

La natura autonoma del rapporto impedisce che maturino a favore del Collaboratore compensi straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine rapporto o qualsivoglia altro istituto, se non previsto dalla normativa vigente, dal presente accordo collettivo nazionale, dalla eventuale contrattazione di secondo livello o dal contratto individuale, ovvero che trovi comunque applicazione la vigente normativa in materia di orario di lavoro.

Tutti gli importi indicati nel presente accordo collettivo nazionale si intendono al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste dalla normativa vigente.

Titolo III - Rapporti sindacali

Art. 25 (Garanzie sindacali)

– Le parti firmatarie del presente accordo, pur dandosi reciprocamente atto dell'inapplicabilità della l. 300/1970 ai rapporti di cui al presente accordo nazionale, riconoscono comunque agli stessi, con ogni più ampia garanzia e compatibilmente con la natura autonoma del rapporto, le tutele e le libertà individuali e collettive previste dagli artt. 1 (Libertà di opinione), 5 (Accertamenti sanitari), 6 (Visite personali di controllo), 8 (Divieto di indagini sulle opinioni), 15 (Atti discriminatori), 16 (Trattamenti economici collettivi discriminatori) e 17 (Sindacati di comodo).

Art. 26 (Diritti sindacali)

– I Collaboratori, senza oneri aggiuntivi per i Committenti, potranno partecipare ad apposite riunioni convocate, nel limite massimo di quattro ore annue complessive, congiuntamente o disgiuntamente, dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo nazionale con un preavviso di almeno due giorni.

Le suddette riunioni potranno svolgersi a livello territoriale all’esterno della struttura, ovvero a livello aziendale nei locali messi a disposizione, di volta in volta, dal Committente.

Previa richiesta delle OO.SS. firmatarie del presente accordo nazionale, il Committente concederà alle stesse una apposita bacheca, ubicata in luogo accessibile all'interno della struttura, sulla quale potranno essere affisse pubblicazioni, testi e comunicati di interesse sindacale specifici per i titolari dei rapporti di cui al presente accordo nazionale.

L’andamento quali-quantitativo delle collaborazioni di cui al presente accordo nazionale, previa richiesta da parte delle OO.SS. firmatarie del presente Accordo Nazionale, costituisce materia di informativa sindacale.

Titolo IV - Norme transitorie e finali

Art. 27 (Norma transitoria)

– I rapporti in essere alla data di entrata in vigore del presente accordo restano disciplinati dai contratti individuali e dalla normativa vigente al momento della loro stipula e cessano alla loro naturale scadenza.

Art. 28 (Contrattazione di secondo livello. Rinvio)

– Le parti firmatarie del presente accordo, salva la possibilità dei singoli Committenti di attivare contrattazioni aziendali con le medesime organizzazioni sindacali, possono stipulare a livello territoriale accordi di secondo livello.

Art. 29 (Diritto di precedenza)

– Nel caso in cui il Committente abbia necessità di effettuare assunzioni come dipendente o attivare nuove collaborazioni per le stesse professionalità e per lo svolgimento delle stesse attività svolte dai collaboratori che abbiano già prestato la loro opera con esito positivo presso lo stesso Committente per almeno sei mesi nel corso degli ultimi nove mesi, quest’ultimo proporrà in via prioritaria ad essi tale possibilità, purché all’atto della risoluzione del contratto di collaborazione, il lavoratore abbia dichiarato espressamente per iscritto di volersi avvalere della presente clausola. In caso di violazione di quanto previsto dal presente articolo, il Committente sarà tenuto al pagamento di una penale di importo corrispondente al compenso per 30 giorni di calendario.

Art. 30 (Riconversioni)

- Nel caso dei Collaboratori mono-committenti le cui attività, per il tipo di prestazione, siano svolte con le modalità proprie del lavoro subordinato (art. 2094 c.c.), il rapporto di lavoro si trasforma da collaborazione a rapporto di lavoro dipendente subordinato.

Art. 31 (Mensa)

- I Collaboratori possono accedere al servizio mensa, ove presente, alle stesse condizioni previste per i lavoratori dipendenti.

Art. 32 (Commissione paritetica)

- Le parti concordano di costituire, entro sessanta giorni dalla stipulazione del presente accordo, una commissione paritetica nazionale con la funzione di:

a) monitorare l’applicazione delle intese intercorse;

b) esaminare le controversie di interpretazione e d’applicazione di istituti e clausole contrattuali e fornire un’interpretazione autentica;

c) monitoraggio e analisi delle motivazioni che danno luogo all’attivazione dei rapporti di collaborazione;

d) monitoraggio ed analisi del rispetto di quanto previsto dall’art. 31 del presente accordo nazionale;

e) elaborazione di un modello di contratto individuale da proporre ai Committenti.

Art. 33 (Norma di chiusura)

– Per quanto non disciplinato dal presente accordo e dall’eventuale contrattazione di secondo livello, le parti rinviano alla disciplina di legge positiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

accordo collettivo nazionale collaboratori enti di ricerca privati, istituto di ricovero a carattere scientifico 2016 - 2016

Data di inizio validità: → 2016-01-01
Data di fine validità: → Non specificato
Settore: → Istruzione, ricerca
Settore pubblico o privato: → Nel settore privato
Concluso da:
Azienda: → 
Sindacati: → 

FORMAZIONE

Programmi di formazione: → Sì
Stage: → No
Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: → Yes, but only if the employer wishes to

MALATTIA E INVALIDITA'

Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: → Sì
Congedo pagato per mestruazioni: → No
Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: → Sì

SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA

Assistenza medica: → No
Assistenza medica per i familiari: → No
Contributo all'assicurazione sanitaria: → No
Assicurazione sanitaria per i familiari: → No
Politica di salute e sicurezza: → Sì
Formazione sulla salute e la sicurezza: → Sì
Fornitura di indumenti protettivi: → Sì
Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: → No
Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e/o del rapporto lavoro-salute: → 
Assistenza funeraria: → No

DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA

Congedo di maternità pagato: → -10 settimane
Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: → Sì
Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: → No
Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: → No
Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: → No
Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: → No
Permessi per esami medici prenatali: → No
Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: → No
Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: → No
Servizi rivolti alle madri che allattano: → No
Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: → No
Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: → No
Contributo monetario / sussidio per l'istruzione dei figli: → No

CONTRATTI DI LAVORO

I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No
Disposizioni relative ai lavoratori temporanei/precari: → No
Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No
Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: → No

STIPENDI

Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: → No
Adeguamento al costo della vita: → 

Buoni pasto:

Buoni pasto forniti: → Sì
Indennità per i pasti fornita: → Sì
→  per pasto
Assistenza legale gratuita: → No
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