VERBALE DI ACCORDO

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VERBALE DI ACCORDO

In data 18 novembre 2021 si sono incontrati:

•Telepass S.p.A., anche in rappresentanza delle Società controllate di seguito

richiamate

•Le Segreterie Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl Viabilità e Logistica, congiuntamente alle rispettive strutture territoriali e RSA.

PREMESSO CHE

Nelle scorse settimane si sono tenuti diversi incontri volti a dare seguito alle intese definite dalle parti nell'accordo del 14 ottobre 2021, giungendo alla definizione della presente intesa che rappresenta l'accordo di rinnovo della contrattazione aziendale di secondo livello applicata in azienda e nelle altre Società controllate da Telepass.

Il presente accordo troverà applicazione nei confronti di tutto il personale di Telepass e delle seguenti Società del Gruppo: Telepass Pay, Telepass Assicura, Telepass Broker, Infoblu.

La presente intesa rappresenta l'accordo complessivo a superamento di tutta la contrattazione e la regolamentazione ad oggi vigente, ad esclusione di quanto previsto in tema di c.d. "Clausola di rientro" di cui agli accordi nazionali del Io ottobre 2008 e 5 dicembre 2016, e avrà vigenza dalla sottoscrizione del presente accordo fino al 31 dicembre 2024.

Le parti si impegnano a incontrarsi nei 6 mesi antecedenti alla scadenza per assumere le determinazioni del caso.

RELAZIONI INDUSTRIALI

Le parti confermano la volontà di perseguire un nuovo modello relazionale di Telepass basato sulla valorizzazione del confronto, del dialogo, della stipula e del rispetto degli accordi; riconoscono, a tal fine, il valore del modello partecipativo, ritenendo opportuno realizzare ogni azione tesa al suo rafforzamento per la gestione attiva dei processi evolutivi improntati su principi di trasparenza, etica, equità.

In tale contesto partecipativo viene condivisa l'esigenza di focalizzarsi su temi quali: qualità del servizio, formazione continua, innovazione tecnologica, digitalizzazione, valorizzazione delle professionalità e delle risorse umane, efficienza e produttività del lavoro.

Come convenuto nell'accordo del 14 ottobre 2021, fermo restando quanto stabilito dalle norme vigenti, le parti hanno avviato un confronto finalizzato a superare l'attuale assetto, individuando un nuovo sistema relazionale che, indipendentemente dall'attuale modello organizzativo che prevede la presenza di diverse sedi operative, si esplica nell'ambito di un'unica Unità produttiva, individuata ai sensi di quanto previsto dal CCNL, con la costituzione di RSU.

Resta inteso che, in merito alla definizione dei RLS, gli stessi dovranno assicurare in ogni caso la presenza in ogni impianto o realtà produttiva di Telepass.

A tale scopo le parti concordano di avviare entro gennaio 2022 un percorso finalizzato a definire intese specifiche sul numero e sugli aspetti operativi. Nelle more dell'effettuazione del confronto sopra citato, le OOSS, qualora non l'avessero già fatto, trasmetteranno entro gennaio 2022 i nominativi dei Delegati Sindacali di Telepass che rappresenteranno anche i lavoratori delle società controllate in perimetro.

WELFARE AZIENDALE

Polizze assicurative

Le parti convengono sull'opportunità di garantire a tutti i dipendenti di Telepass e delle società controllate la continuità di tutte le coperture assicurative e delle relative garanzie/prestazioni attualmente in essere, che sono:

•Assicurazione Sanitaria;

•Invalidità Permanente da Malattia (IPM);

•Infortuni professionali e extra professionali.

In merito al servizio di check up sanitario, l'azienda ha già attivato uno scouting di mercato per identificare un nuovo fornitore che consentirà di garantire, per i soli dipendenti, un pacchetto di prevenzione sanitaria, contenente un livello di prestazioni complessivamente equivalente a quello fornito dal precedente gestore assicurativo. Si valuterà la possibilità di estendere il check up ai familiari, a carico del dipendente, con tariffa agevolata.

Le parti si impegnano, infine, a confrontarsi con cadenza annuale sull'andamento delle prestazioni sanitarie e sull'efficacia della copertura, per individuare eventualmente soluzioni migliorative che tengano conto dei dati statistici sull'andamento della polizza forniti

dall'Azienda e assumere le determinazioni del caso. Nell'ambito del confronto si valuterà anche l'estensione della copertura al personale in quiescenza, a carico dello stesso.

Mobilità e trasporti

Nell'ambito della mobilità Telepass ha lanciato l'iniziativa App4Us che consente di accedere ai servizi Telepass e Telepass Pay (di seguito T-Pay) senza pagare il canone.

Far parte di Telepass vuol dire anche diventare i primi fruitori e ambasciatori dei servizi che il Gruppo offre sul mercato, sperimentando direttamente l'esperienza sulle App e contribuendo al miglioramento continuo di processi e prodotti attraverso il rilascio di feedback.

Il pacchetto App4Us garantisce:

•Canone annuo gratuito per Telepass e T-Pay;

•258€ di cashback per i servizi T-Pay, comprendenti, tra le varie possibilità, anche quella di acquistare carburante;

•Accesso a tutte le promozioni e gli sconti previsti per i clienti consumer;

•Accesso a tutte le iniziative promozionali pensate per i dipendenti.

Il credito messo a disposizione per i servizi T-Pay rientra nella fattispecie del fringe benefit. Qualora in futuro gli sviluppi tecnologici lo consentissero, l'azienda includerà il pedaggio fra il ventaglio di servizi inclusi nel pacchetto.

Piano di welfare aziendale

Le parti convengono dall'anno 2021 sull'istituzione di un sistema di flexible benefit accessibile tramite la piattaforma gestita da una Società specializzata, destinandovi un importo, aggiuntivo rispetto alla retribuzione, omogeneo per tutti i dipendenti pari a € 400 all'anno, incrementati per figli fino a 12 anni (20% per il primo figlio, +20% per il secondo figlio, + 10% dal terzo figlio in poi) fino a un massimo di € 600.

Il dipendente, previa sottoscrizione a suo carico di una polizza integrativa del valore di € 15 all'anno, potrà utilizzare il plafond a disposizione anche per rimborso delle spese mediche non coperte dalla Polizza Sanitaria integrativa, nonché il rimborso della quota di iscrizione alla stessa eventualmente versata per i familiari,

Per i dipendenti che hanno una posizione attiva presso un Fondo di Previdenza Complementare, le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di competenza potranno essere conferite dal singolo dipendente, su sua espressa richiesta, al Fondo stesso.

Le parti approfondiranno ogni anno un confronto sulle tematiche welfare in ottica di miglioramento continuo dei benefit dei dipendenti.

Sostegno alla genitorialità

Al fine di sostenere e favorire la genitorialità, le parti ritengono opportuno implementare iniziative mirate a tutelare in particolar modo la sostenibilità del percorso professionale e la libertà di scelta delle donne e degli uomini che affrontano un periodo di assenza per l'arrivo di un fìglio/a nella famiglia, pertanto l'azienda si impegna a implementare un pacchetto di misure a sostegno della genitorialità e delle pari opportunità.

Al fine di tutelare la parità di genere e le pari opportunità, le parti concordano che le seguenti previsioni potranno essere indistintamente fruite sia dalle donne sia dagli uomini, nel rispetto delle previsioni di legge vigenti.

Qualora il dipendente usufruisca, successivamente al congedo obbligatorio, del congedo parentale facoltativo, l'azienda garantisce i seguenti trattamenti:

Congedo parentale (fruito da uno solo dei due genitori)

Periodo Congedo

Coperture INPS e integrazioni Azienda

1° -5° mese di congedo obbligatorio

80% INPS + 20% azienda (copertura del 100%)

6° - 7° mese di congedo facoltativo

30% INPS + 50% azienda (copertura dell'80%)

8° - 9° -10° mese di congedo facoltativo

contributo azienda del 40% per il 1° mese, contributo azienda del 30% per il 2° mese, contributo azienda del 20% per il 3° mese.

(copertura complessiva a scalare dal 70% al 50%)

Congedo nascita

Congedo nascita padre

(fruito dal padre qualora il congedo obbligatorio sia fruito dalla madre)

10 giorni obbligatori a carico INPS + 5 coperti dall'azienda (copertura del 100% per 15 giorni)

Al dipendente che, avendo fruito dei cinque mesi di congedo obbligatorio, intenda rientrare al lavoro senza fruire in continuità del congedo facoltativo l'azienda garantisce il supporto economico di un importo pari a €5.000,00 lordi che sarà erogato, su scelta del, sotto forma di Una Tantum nel primo mese utile dal rientro oppure sotto forma di credito welfare da utilizzare sulla piattaforma di flexible ben^ìt già a disposizione di tutti i dipendenti. L'erogazione di tale bonus non è da intendersi sostitutiva del diritto di usufruire del congedo facoltativo, ma deve intendersi quale strumento alternativo rispetto alla integrazione economica a carico azienda per tutto il suddetto periodo.

Come ulteriore misura volta a garantire ai neo-genitori la flessibilità necessaria per contemperare genitorialità e continuità di sviluppo professionale, l'azienda si impegna ad accogliere le richieste di riduzione oraria (6 ore) fino ai 2 anni di vita del bambino, benefìcio che si aggiunge a quanto previsto dalla legge Art. 8 comma 7 dlgs 81/15.

In ogni caso, al rientro in ufficio l'azienda si impegna a costruire un percorso di inserimento che permetta di recuperare velocemente gap formativi e informativi eventualmente maturati nel periodo di assenza e a incrementare laddove possibile le competenze professionali già acquisite.

Le agevolazioni sopra previste si intendono estese anche ai casi di adozione e affido, includendo anche le famiglie omogenitoriali.

PARTE ECONOMICA

Stabilizzazione del premio di produttività mensile

Le parti confermano che, a far data dal Io maggio 2021, in favore del personale del Gruppo Telepass non trova più applicazione il premio di produttività mensile (in seguito "PdP"), previsto dalla contrattazione collettiva. Tale erogazione, originariamente variabile, è definitivamente assorbita nella retribuzione annua lorda nella misura del 100% dellìmporto a tale titolo spettante alla data del Io maggio 2021 sotto forma di superminimo non assorbibile e non suscettibile di variazioni in ragione dell'effettiva presenza in servizio, di futuri aumenti o di modifiche di livello.

La presente intesa assorbe le pattuizioni individuali già intervenute in merito alla trasformazione del PdP in superminimo. Le parti concordano che, per i dipendenti che non abbiano sottoscritto l'accordo individuale per l'accettazione del Superminimo ex PdP, il presente accordo troverà automaticamente applicazione con decorrenza dal Io dicembre 2021, superando e sostituendo l'Indennità ex PdP attualmente riconosciuta dall'azienda ai suddetti dipendenti. L'azienda riconoscerà nel cedolino di gennaio 2022 le differenze tra

l'Indennità ex PdP già erogata con decorrenza dal Io luglio 2021 e il Superminimo ex PdP spettante.

Buono pasto / Mensa diffusa

Si conviene sul riconoscimento di un buono pasto giornaliero a tutto il personale indipendentemente da dove è svolta la prestazione lavorativa (indipendentemente dal fatto che sia in presenza o in Smart Working). Ciascun dipendente può scegliere se usufruire del buono pasto elettronico (7,20€ fino al 31 dicembre 2021, 8,00€ a partire dal Io gennaio 2022, erogato attualmente da Day) oppure della mensa diffusa (12,00€, erogata attualmente da Eatsready).

La scelta potrà essere effettuata dal dipendente ogni anno nel mese di dicembre, avrà valenza per l'intero anno di calendario successivo e potrà essere eventualmente rettificata in caso di trasferimento su altra sede di lavoro. In caso di mancata manifestazione di preferenza si intende confermata la scelta inziale o quella dell'anno precedente.

Il buono pasto verrà erogato in formato "elettronico" e, pertanto, potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali e previdenziali previste dalla normativa vigente, nei limiti imposti dalla stessa.

Il credito per la soluzione "mensa diffusa" è erogato quotidianamente tramite apposita app, è fruibile nella fascia oraria 9:00-18:00 e si azzera a fine giornata se non interamente utilizzato.

Il riconoscimento del buono pasto / credito di mensa diffusa convenuto con il presente accordo sostituisce ogni altra indennità di mensa che trovi fonte nella contrattazione collettiva applicata.

Il buono pasto / credito di mensa diffusa sarà riconosciuto per ogni giornata di effettivo servizio (ad esclusione delle giornate di trasferta) con almeno 4 ore di prestazione.

Premio di Risultato Annuo

Le parti si impegnano a incontrarsi entro febbraio 2022 per definire criteri e modalità di erogazione del Premio di Risultato Annuo 2022 (erogazione 2023). Lo stesso sarà definito secondo quanto previsto dalla legge e consentirà quindi, ove possibile, di accedere ai benefici fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente. L'azienda, inoltre, considerato quanto disposto dall’art. 1, comma 184 e 184 bis, L. 208/15, (come modificati dall'alt. 1, comma 160, L. 232/2016), intende valutare la possibilità di conversione det premio nei

servizi di flexible benefit, nei limiti previsti dalla norma e ferma restando la scelta volontaria da parte di ciascun dipendente.

Il PdR relativo al 2021 in erogazione nel 2022 (unica franche nel mese successivo all'approvazione del bilancio) sarà oggetto di verifica in uno specifico incontro da tenersi entro fine febbraio 2022.

Flessibilità di orario e spazi

In ottica di valorizzare la fiducia e la trasparenza come parte integrante della cultura Telepass e per semplificare sempre di più l'utilizzo di sistemi e processi, in via sperimentale per la durata di un anno (dal Io gennaio al 31 dicembre 2022), l'azienda si doterà della Policy "no timbratura".

In tale contesto ogni dipendente, in accordo con il manager, inserirà preventivamente ferie e permessi, mentre eventuali altri giustificativi di assenza, ferma restando la preventiva comunicazione/autorizzazione, saranno inseriti nella piattaforma di gestione presenze, non oltre il termine previsto per la chiusura del report del mese (5° giorno del mese seguente).

Con l'obiettivo di aumentare l'efficacia aziendale e la flessibilità e il work-Hfe balance dei dipendenti, Telepass organizza il proprio orario di lavoro in modo flessibile, entro i soli limiti di durata massima giornaliera e settimanale delle singole prestazioni di lavoro, con prestazione da collocare all'interno della fascia oraria 8.00 - 20.00, sia per il lavoro in presenza sia da remoto.

Resta inteso che, compatibilmente con gli impegni/obiettivi individuali del dipendente e del team, e salvo eventuali e non ricorrenti necessità aziendali, i manager si impegneranno a non collocare riunioni/incontri con i dipendenti in modo disorganico, tale da comportare una dilatazione della prestazione giornaliera, al fine di garantire il work-Hfe balance dei dipendenti.

Con l'obiettivo della massima valorizzazione sia del lavoro flessibile ma anche degli importanti momenti di condivisione e di aggregazione fra le persone Telepass, le Parti condividono, in via sperimentale, una ripartizione settimanale tipicamente di 3 giorni in ufficio e 2 da remoto, dando la possibilità di lavorare da remoto anche fino a 4 giorni a settimana, sempre in linea con le esigenze specifiche dei team e delle attività aziendali, da concordare con i manager.

Fermo restando quanto verrà stabilito nel confronto in atto tra governo e parti sociali in merito alle linee guida sul lavoro agile e quanto stabilito nell'ambito dello stato (^emergenza, 7

è confermata la Policy in essere, già oggetto di precedenti confronti, che contiene tutte le modalità operative per lo svolgimento della prestazione in modalità smart working, ivi compresa la necessità di sottoscrivere un accordo individuale per aderire su base volontaria alla modalità di lavoro flessibile, confermando o modificando se necessario quelli già in essere.

Fermo quanto sopra, l'Azienda potrà disporre una diversa prestazione in presenza/da remoto, anche per singoli lavoratori o per gruppi di lavoratori/settori, qualora esigenze aziendali lo richiedessero.

Restano escluse dalle presenti pattuizioni le prestazioni rese su turnazione per specifici settori aziendali.

Le parti concordano sulla necessità di monitorare l'andamento del progetto pilota incontrandosi trimestralmente.

Gli oggetti del monitoraggio saranno:

•Potenziali impatti sul regime orario;

•Grado di soddisfazione dei dipendenti;

•Evidenze/criticità da parte dell'azienda;

•Miglioramento della conciliazione tempi casa-lavoro.

TELEPASS NEL SOCIALE

Le parti concordano nell'Importante ruolo che Telepass può avere non solo nel contesto di business ma anche nel tessuto sociale dei dipendenti e dei consumatori.

Per questo motivo si intende lanciare una nuova iniziativa che preveda il coinvolgimento dei dipendenti in attività benefiche e di solidarietà organizzate e coordinate da Telepass, anche tenendo conto di eventuali spunti e proposte dei dipendenti di Telepass nella costruzione di un piano annuale.

La partecipazione è volontaria. L'obiettivo delle iniziative (6 giornate per anno) è permettere di restituire valore al territorio in cui viviamo, di creare un'opportunità di arricchimento personale e umano, e costruire delle occasioni di scambio e conoscenza fra i vari team.

Le giornate volontariamente prestate saranno considerate giornate di permesso retribuito.

ROADMAP 2021-2022

Le parti si impegnano a incontrarsi per affrontare le seguenti tematiche:

•Formazione finanziata con il conto individuale attivo presso Fondimpresa (inclusa la costituzione di un comitato di pilotaggio);

•Fondo Nuove Competenze;

•Fondo di previdenza complementare ASTRI;

•Ente bilaterale Ebinat;

•Circolo Ricreativo Aziendale.

Inoltre, la Società definirà un calendario di incontri con le RSA per affrontare le seguenti tematiche:

•Videosorveglianza;

•Organizzazione del lavoro del Customer Service;

•Altre tematiche segnalate dalle RSA.

Roma, 18 novembre 2021

Accordo aziendale Telepass 2021 - 2021

Data di inizio validità: → 2021-11-18
Data di fine validità: → 2024-12-31
Settore: → Trasporti, logistica, comunicazioni
Settore pubblico o privato: → Nel settore privato
Concluso da:
Azienda: → 
Sindacati: →  FILT - Federazione Italiana Lavoratori Trasporti, FIT - Federazione Italiana trasporti, UILTRASPORTI - Unione Italiana dei Lavoratori dei Trasporti, UGL - Unione Generale del Lavoro

FORMAZIONE

Programmi di formazione: → Sì
Stage: → No
Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: → Sì

MALATTIA E INVALIDITA'

Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: → No
Congedo pagato per mestruazioni: → No
Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: → Sì

SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA

Assistenza medica: → Sì
Assistenza medica per i familiari: → Sì
Contributo all'assicurazione sanitaria: → Sì
Assicurazione sanitaria per i familiari: → Sì
Politica di salute e sicurezza: → Sì
Formazione sulla salute e la sicurezza: → No
Fornitura di indumenti protettivi: → No
Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: → Sì
Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e/o del rapporto lavoro-salute: → Insufficient data
Assistenza funeraria: → No

DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA

Congedo di maternità pagato: → 43 settimane
Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base
Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: → Sì
Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: → Sì
Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: → No
Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: → No
Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: → No
Permessi per esami medici prenatali: → No
Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: → No
Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: → No
Servizi rivolti alle madri che allattano: → Sì
Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: → No
Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: → No
Contributo monetario / sussidio per l'istruzione dei figli: → No
Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: →  giorni
Congedo di maternità pagato: → 15 giorni

UGUAGLIANZA DI GENERE

Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: → No
Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: → Sì
Pari opportunità di promozione per le donne: → Sì
Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: → No
Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: → No
Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: → No
Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: → No
Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della/del partner: → No
Sostegno alle lavoratrici con disabilità: → No
Monitoraggio della parità di genere: → No

ORARI DI LAVORO E FERIE

Giorni lavorativi settimanali: → 5.0
Ferie annuali retribuite: → -9.0 giorni
Ferie annuali retribuite: → -9.0 settimane
Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: → Sì

STIPENDI

Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: → No
Adeguamento al costo della vita: → 

Indennità per gli spostamenti dei lavoratori pendolari:

Buoni pasto:

Buoni pasto forniti: → Sì
Indennità per i pasti fornita: → Sì
→ 8.0 per pasto
Assistenza legale gratuita: → 
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