- Art. 1 PREMESSE Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
- Art. 2 DECORRENZA E DURATA
- Art. 3 WELFARE AZIENDALE E PREMIO AZIENDALE DI RISULTATO
- Art. 4 GARANZIE VOLTE ALLA SICUREZZA DEL LAVORO TUTELA DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE NELL'AMBIENTE DI LAVORO
- Art. 5 ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
- Art. 6 PREVIDENZA COMPLEMENTARE
- Art. 7 BUONO PASTO
- Art. 8 PERMESSI RETRIBUITI
- Art. 9 PERMESSI NON RETRIBUITI
- Art. 10 FERIE-EX FESTIVITÀ
- Art. 11 PREMIO LAUREA
- Art. 12 PREMIO AL COMPIMENTO DEL 25’ ANNO DI SERVIZIO
- Art. 13 EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DEI FIGLI PORTATORI DI HANDICAP DEI DIPENDENTI
- Art. 14 RIMBORSI SPESE Al DIPENDENTI AUTORIZZATI AD UTILIZZARE LA PROPRIA AUTOVETTURA PER MOTIVI DI SERVIZIO
- Art. 15 RESPONSABILITÀ CIVILE
- Art. 16 FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE
- Art. 17 REPERIBILITÀ E INTERVENTO
CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO BANCA SELLA HOLDING S.p.A.
In Biella, il giorno 13 luglio 2022
(dopo approfondito confronto, anche in modalità videoconferenza)
TRA
la Delegazione Aziendale di Banca Sella Holding S.p.A.
(di seguito, per brevità, "l'Azienda")
E
Le Delegazioni Sindacali delle Rappresentanze Sindacali FIR5T-CISL, FISAC-CGIL, UILCA
(di seguito, per brevità, "le 00.SS.")
(diseguito, per brevità, laddove collettivamente indicate, anche: "le Parti”)
PREMESSO CHE:
a.in data 30 giugno 2019 è scaduto il contratto di secondo livello di Banca Sella Holding S.p.A. sottoscritto in data 29 aprile 2016;
b.l'Azienda ha successivamente dato applicazione, temporaneamente e in via di fatto, al suddetto contratto per garantire continuità all'assetto normativo di riferimento;
c.in data 30 giugno 2021, le OO.SS. hanno presentato all'Azienda la piattaforma per il rinnovo del contratto di secondo livello;
d.è stata positivamente esperita dalle Parti la verifica circa la conformità ai demandi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di settore (di seguito, anche "CCNL”);
e.si è dato quindi avvio alla fase di contrattazione aziendale di secondo livello;
f.costituisce obiettivo condiviso il rafforzamento del senso di appartenenza e di identità, anche attraverso
un insieme di politiche interne di valorizzazione del welfare aziendale e di sostegno all'occupazione, oltre che di supporto alle famiglie;
g.l'Azienda intende continuare nel percorso dì ricerca del migliore equilibrio tra le esigenze tecniche, organizzative e produttive e i tempi di vita familiari, personali e di lavoro dei dipendenti, con l'obiettivo di migliorare il clima ed il benessere in azienda;
all'esito della sopra descritta fase negoziale, in particolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 e 31 del CCNL 19 dicembre 2019 di settore, fra le Parti
SI È CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Art. 1 PREMESSE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 DECORRENZA E DURATA
Il presente accordo si applica, salvo quanto previsto in singole norme, ai dipendenti appartenenti alle aree professionali ed alla categoria dei quadri direttivi.
Il presente accordo, che entrerà in vigore a far data dal 1° settembre 2022, salvo diverse decorrenze previste per singoli istituti, sostituisce integralmente tutti gli accordi o pattuizioni siglati in precedenza sulle stesse materie, ad eccezione di quanto previsto da singoli articoli. Il presente accordo scadrà il 30 giugno 2023.
Art. 3 WELFARE AZIENDALE E PREMIO AZIENDALE DI RISULTATO
Le Parti hanno inteso sviluppare e promuovere un sistema di welfare aziendale improntato alla ricerca di soluzioni idonee alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro, nonché all'individuazione di strumenti di utilità con valenza anche sociale.
Le Parti convengono che la materia del premio di risultato verrà trattata e definita a stralcio e le intese tempo per tempo raggiunte formeranno parte integrante del presente accordo.
Art. 4 GARANZIE VOLTE ALLA SICUREZZA DEL LAVORO TUTELA DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE NELL'AMBIENTE DI LAVORO
Le Parti si danno reciprocamente atto che la materia è regolamentata dalle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Art. 5 ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Le Parti condividono il concetto di equità di fruizione della copertura sanitaria integrativa e convengono che la copertura sanitaria integrativa sia uguale per gli appartenenti alle aree professionali e per i quadri direttivi, che godranno quindi delle medesime condizioni di polizza sanitaria.
La copertura sanitaria sarà efficace fino al 31 dicembre di ogni anno per tutti i dipendenti, ivi compresi i dimissionari in corso d'anno fino al 31/12 dell'anno di cessazione/dimissioni.
Le Parti si incontreranno entro il 15.10.2022 al fine di valutare congiuntamente le condizioni per il rinnovo della polizza sanitaria.
Art. 6 PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Le Parti si danno reciproco atto che la materia è stata compiutamente regolamentata dall' "Accordo per la previdenza complementare e per l'adesione al fondo pensione aperto Eurorisparmio in favore dei dipendenti Banca Sella Holding S.p.A." del 18 dicembre 2014 e che il contributo aziendale è ad oggi pari all'1,8% massimo a fronte di analogo versamento da parte del dipendente.
Le Parti, inoltre prendono atto che il contributo a carico azienda, a far data dal 1” agosto 2022, sarà pari al 2% della retribuzione annua lorda utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, al netto delle voci di retribuzione variabile, a condizione che il dipendente versi identica percentuale in termini di contribuzione volontaria ed a condizione che versi al Fondo Eurorisparmio; nel caso in cui il dipendente versi una percentuale inferiore, fino al minimo dell' 1%, l'Azienda verserà la medesima percentuale versata dal dipendente.
Relativamente agli ex dipendenti Banca Sella Sud Arditi Galati che, al momento della fusione in Banca Sella, avvenuta in data 30/05/2011, aderivano al Fondo pensione Previbank varranno le medesime condizioni di cui al comma precedente, quindi a far data dal 1° agosto 2022, il contributo a carico azienda sarà pari al 2% della retribuzione annua lorda utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, al netto delle voci di retribuzione variabile, a condizione che il dipendente versi identica percentuale in termini di contribuzione volontaria. Nel caso in cui il dipendente versi una percentuale inferiore, fino al minimo dell' 1%, l'Azienda verserà la medesima percentuale versata dal dipendente. Relativamente agli ex dipendenti Banca Sella Nord Est Bovio Calderari che, al momento della fusione in Banca Sella, avvenuta in data 01/10/2012, risultano aderenti al Fondo pensione Eurorisparmio saranno mantenute invariate le condizioni di contribuzione aziendale in essere al momento della fusione e derivanti da precedenti accordi a condizione che il contributo volontario del dipendente sia pari o superiore al 2%.
Ad integrazione dell’Accordo citato al primo paragrafo del presente Articolo, le Parti concordano inoltre che la percentuale di contribuzione aziendale di cui al punto precedente verrà portata al 2,2% a far data dal 01.05.2024, purché il dipendente versi almeno identica percentuale ed a condizione che il Gruppo Sella abbia ottenuto un risultato di utile netto consolidato ante eventi societari e cumulato per il triennio 2021-2022-2023 almeno pari a 118.613.000 euro.
Qualora dovessero avere luogo operazioni straordinarie comportanti un impatto non marginale sugli aggregati economici di cui sopra, le Parti si incontreranno al fine di ridefinire le condizioni di cui al presente articolo.
Art. 7 BUONO PASTO
L'importo del buono giornaliero per la consumazione del pasto (di seguito "buono pasto") è fissato a far data dal 1’ giugno 2022 ad €. 6,00.
Il buono pasto verrà erogato ai dipendenti appartenenti alle aree professionali ed ai primi due livelli dei quadri direttivi, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
I dipendenti con prestazione lavorativa a tempo pieno ed i turnisti percepiranno l'importo del buono pasto per intero. Ai dipendenti con prestazione lavorativa a tempo parziale di tipo orizzontale sarà corrisposto un buono pasto di importo pari ai 2/3 dell'importo corrispettivo di un tempo pieno per ciascuna giornata lavorativa.
Ai dipendenti con prestazione lavorativa a tempo parziale di tipo verticale sarà corrisposto un buono pasto per intero in funzione dei giorni lavorati.
Ai dipendenti con prestazione lavorativa a tempo parziale di tipo misto sarà corrisposto:
il buono pasto per intero per i giorni lavorativi a tempo pieno;
il buono pasto dell'importo pari a 2/3 per i giorni lavorativi a tempo parziale.
Ai dipendenti con prestazione lavorativa a tempo parziale di tipo orizzontale per la durata minima di 6 ore che effettuano una pausa pranzo della durata di almeno un'ora sarà corrisposto un buono pasto di importo pieno per le giornate specifiche.
I dipendenti che fruiscono di ore di riposo giornaliero per allattamento percepiranno l'importo del buono pasto per intero.
I dipendenti che fruiscono di permesso per legge 104/92 e permesso sindacale percepiranno l’importo del buono pasto per intero per le giornate di permesso.
I dipendenti che svolgono la propria prestazione lavorativa in modalità agile (i.e. smartworking) percepiranno il buono pasto solo per le giornate in cui l'attività sarà svolta presso altra sede/hub aziendale.
Il buono pasto non sarà corrisposto ai dipendenti inviati in missione che fruiscono del trattamento di diaria, ovvero del rimborso delle spese per l'effettiva consumazione del pasto.
Limitatamente ai Quadri Direttivi di III e di IV livello ex Banca Sella Sud Arditi Galati, percettori di buono pasto alla data della presente, continuerà a trovare applicazione l'accordo 29/12/2004.
Art. 8 PERMESSI RETRIBUITI
1.GENITORIALITÀ
Ferma restando la complessiva disciplina legislativa e contrattuale vigente in materia di congedi e permessi a tutela della maternità e della paternità, si prevede quanto di seguito indicato.
a)CORSO PREPARAZIONE AL PARTO PER MADRE E PADRE
Sono concesse, a richiesta, ore di permesso retribuito per la partecipazione al corso di preparazione al parto nel limite massimo di 10 ore complessive per dipendente.
Detti permessi retribuiti potranno comprendere sia le ore utilizzate per l'effettuazione del corso (così come risultanti da apposita certificazione) sia del tempo di viaggio.
b)NASCITA FIGLI LAVORATORE PADRE
Ciascun lavoratore padre, in occasione della nascita di figli, potrà fruire, in aggiunta rispetto ai permessi previsti dalla legge, di ulteriori 3 giorni a titolo di permesso retribuito.
c)FIGLI PORTATORI DI HANDICAP
Per genitori di figli portatori di handicap, nel caso in cui sia stata presentata la domanda di agevolazioni ai sensi e per gli effetti della legge 5 febbraio 1992 n. 104 agli organi competenti e siano stati già fruiti i permessi, ma la domanda risulti successivamente non accolta, saranno concessi 9 giorni di permesso retribuito a copertura (totale o parziale) dei permessi utilizzati e risultati in seguito non spettanti.
d)INSERIMENTO FIGLI ALL'ASILO NIDO (NIDO D’INFANZIA)
Per l’inserimento di figli all'asilo nido - e solo per il primo anno - a ciascun dipendente verrà concesso un permesso retribuito di dieci ore; il permesso in oggetto spetta per ogni figlio.
Si precisa che qualora i genitori siano entrambi dipendenti dell'Azienda o uno di essi di altra azienda del Gruppo presso la quale il presente permesso sia assoggettato a identica disciplina, detto permesso potrà essere fruito solo da uno dei genitori.
e)INSERIMENTO FIGLI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA (I. e. MATERNA)
Per l’inserimento di figli alla scuola dell'infanzia a ciascun dipendente verrà concesso un permesso retribuito di 5 ore (o di 10 ore per i dipendenti che non abbiano usufruito del permesso di 10 ore per l'inserimento di figli all'asilo nido); il permesso in oggetto spetta per ogni figlio.
Si precisa che qualora i genitori siano entrambi dipendenti dell'Azienda o uno di essi di altra azienda del Gruppo presso la quale il presente permesso sia assoggettato a identica disciplina, detto permesso potrà essere fruito solo da uno dei genitori.
f)FLESSIBILITÀ FINO ALL'ANNO DI ETÀ DEL FIGLIO
L'Azienda ove possibile consentirà alle lavoratrici/ai lavoratori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze organizzative e previa intesa con il responsabile, una flessibilità oraria in entrata e in uscita fino ad un massimo di 30 minuti fino al compimento dell'anno di età del figlio.
g)LAUREA FIGLIO
A ciascun dipendente richiedente saranno concessi, per un massimo complessivo di 7,5 ore annue, permessi retribuiti per laurea (sia triennale che magistrale) dei figli.
Si precisa che qualora i genitori siano entrambi dipendenti dell'Azienda o uno di essi di altra azienda del Gruppo presso la quale il presente permesso sia assoggettato a identica disciplina, detto permesso potrà essere fruito da ciascuno dei genitori.
2.ISTRUZIONE
a)LAVORATORI STUDENTI
Verranno concessi, a condizione che i dipendenti interessati producano le certificazioni comprovanti l'effettuazione degli esami in oggetto, i seguenti permessi retribuiti, già comprensivi di quanto previsto dal vigente CCNL:
a)ai dipendenti che sostengono esame per il conseguimento di licenza di scuola media secondaria di primo e di secondo grado presso scuole statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, con esclusione di quelle di carattere artistico, verrà concesso un permesso retribuito di 10 giorni lavorativi (comprensivi degli 8 giorni previsti dal vigente CCNL) Dovrà essere inviata richiesta scritta al diretto responsabile ed alla funzione Risorse Umane con un preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla prevista fruizione;
b)ai dipendenti che sostengono esame per il conseguimento di laurea verrà concesso un permesso retribuito di 7 giorni lavorativi (comprensivi dei 5 giorni previsti dal vigente CCNL). Dovrà essere inviata richiesta scritta al diretto responsabile ed alla funzione Risorse Umane con un preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla prevista fruizione;
c)ai dipendenti che sostengono esame per il conseguimento di laurea magistrale verrà concesso un permesso retribuito di 5 giorni lavorativi (comprensivi dei 3 giorni previsti dal vigente CCNL). Dovrà essere inviata richiesta scritta al diretto responsabile ed alla funzione Risorse Umane con un preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla prevista fruizione.
b)ESAME ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE
Ai dipendenti che sostengono esame di Stato per l'iscrizione ad un albo professionale - a condizione che vi sia coerenza fra l'attività lavorativa svolta e l'attività professionale per la quale si sostiene l'esame di iscrizione all'albo ■ verrà concesso un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi. Dovrà essere inviata richiesta scritta al diretto responsabile ed alla funzione Risorse Umane con un preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla prevista fruizione.
3.SALUTE
a)VISITE MEDICHE / ESAMI CLINICI
Ferma restando la tutela del diritto alla salute del dipendente, esplicantesi anche nella sua facoltà di fruire di visite mediche in regime di permesso non retribuito, per l'effettuazione (da parte del dipendente) di visite mediche e/o esami clinici, a ciascun dipendente saranno concessi permessi retribuiti per un massimo di 15 ore all'anno (anche frazionabili in ore, con una durata minima di 30 minuti).
Detti permessi potranno essere altresì interamente utilizzati dal dipendente stesso per l'accompagnamento di figli/genitori/coniuge/convivente more uxorio a visite mediche e/o esami clinici.
Si precisa che, qualora i genitori siano entrambi dipendenti dell'Azienda, ciascuno di essi avrà diritto alla fruizione di detti permessi.
Detti permessi retribuiti potranno comprendere sia le ore utilizzate per l'effettuazione della visita (cosi come risultanti dal certificato medico) sia del tempo di viaggio. Sarà richiesta presentazione di idonea certificazione.
Per quanto attiene alle gravi patologie accertate, l'Azienda valuterà, nei singoli casi ed in ossequio a quanto previsto dal CCNL tempo per tempo vigente, con particolare riferimento all'art. 60 comma 5 del CCNL 19 dicembre 2019, la concessione di ulteriori permessi retribuiti.
b)PERMESSO RICOVERO URGENTE / ACCESSO AL PRONTO SOCCORSO FAMILIARI
A ciascun dipendente richiedente saranno concessi, a condizione che siano prodotte le certificazioni richieste, permessi usufruibili nella giornata in cui si verificano necessità improvvise/impreviste e comunque non programmate di accompagnamento al Pronto Soccorso e/o ricovero ospedaliero urgente che riguardano i genitori, i figli e i coniugi/conviventi more uxorio.
c)DOCUMENTATA GRAVE INFERMITÀ
Fermo quanto previsto dall'art. 60 comma 7 del CCNL 19 dicembre 2019, idonea documentazione del medico specialista o della struttura sanitaria attestante lo stato di grave infermità ex art. 3 del D.l. n. 278/2000 deve essere prodotta dalla lavoratrice/lavoratore entro dieci giorni dal rientro in servizio.
4.VOLONTARIATO
Le Parti convengono che a ciascun dipendente richiedente saranno concessi per un massimo di 7,5 ore annue permessi retribuiti per lo svolgimento di attività di volontariato su specifici progetti/iniziative con finalità sociali, rivolti all'esterno del Gruppo, a favore di specifici enti e/o associazioni riconosciute a livello nazionale e iscritte al Registro pubblico delle associazioni di volontariato.
La fruizione di tali permessi potrà avvenire, compatibilmente con le esigenze di servizio della struttura di appartenenza, previo preavviso di cinque giorni lavorativi rispetto alla fruizione e sarà richiesta presentazione di idonea certificazione.
5.LUTTO
Ad integrazione di quanto previsto dalle vigenti norme di legge, sono previsti i seguenti permessi per ogni evento:
a)decesso di parenti di I grado (genitori, figli} o del coniuge/convivente more uxorio: due giorni di permesso retribuito,
b)decesso di parenti di II grado (nonni, nipoti figli di figli, sorelle, fratelli}: un giorno di permesso retribuito;
c)decesso di parenti di III grado (bisnonni, bisnipoti, zìi paterni e materni, nipoti figli di sorelle/fratelli}: un giorno di permesso retribuito;
d)decesso di affini di I grado (suoceri, figli del coniuge/convivente more uxorio}: un giorno di permesso retribuito.
Le Parti convengono che le dotazioni di permessi di cui al presente articolo risulteranno assorbite da previsioni di legge e/o CCNL tempo per tempo vigenti più favorevoli alla lavoratrice/al lavoratore.
Art. 9 PERMESSI NON RETRIBUITI
1.GENITORIALITÀ/FAMIGLIA
a)MALATTIA FIGLI
Ad integrazione di quanto previsto dalle vigenti norme di legge, viene prevista la facoltà per i genitori di figli di età compresa fra gli otto e i dodici anni, in caso di comprovata malattia dei medesimi, di richiedere e - salvo impreviste, gravi e non strutturali esigenze organizzative aziendali - ottenere l'estensione di permessi non retribuiti, a valere sul periodo di aspettativa previsto, fino al massimo di cinque giorni per figlio all’anno.
Si precisa che qualora i genitori siano entrambi dipendenti dell'Azienda o uno di essi di altra azienda del Gruppo presso la quale il presente permesso sia assoggettato ad identica disciplina, detto permesso potrà essere fruito solo da uno dei genitori.
b)FIGLI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Fermo quanto previsto dall'art. 60 comma 9 del CCNL 19 dicembre 2019, le Parti convengono altresì di riconoscere 5 ulteriori giornate di permesso non retribuito all'anno - anche frazionabile in ore (con il minimo di un'ora) - a favore di coloro che ne facciano richiesta per assistenza alle attività scolastiche a casa nel corso dell'anno scolastico per ogni figlio studente del primo ciclo dell'istruzione con patologie dell'apprendimento (8ES con certificazione pubblica, tra cui DSA), alle seguenti condizioni:
-preavviso minimo di cinque giorni per la fruizione del permesso;
-fruizione del permesso nel corso dell'anno scolastico;
-presentazione alla funzione Risorse Umane di idonea documentazione rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale circa la diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento.
c)ASSISTENZA FAMILIARE CON DISABILITÀ
Le Parti convengono di riconoscere 3 giorni di permesso non retribuito all'anno - anche frazionabile in ore (con il minimo di un'ora) - a favore di coloro che ne facciano richiesta per assistenza di familiare che risulti affetto da disabilità ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104, a condizione che vi sia un preavviso minimo di cinque giorni per la fruizione del permesso.
2.ASPETTATIVA
Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL tempo per tempo vigente, il dipendente che abbia almeno tre anni di anzianità di servizio può richiedere di frazionare in più periodi l'aspettativa. L'Azienda fornirà riscontro, di norma, entro 30 giorni dalla data di richiesta.
Resta ferma la facoltà dell'Azienda di accordare adeguati periodi di congedo ai sensi del vigente CCNL.
Art. 10 FERIE-EX FESTIVITÀ
Le Parti condividono la necessità di assicurare, in coerenza con le esigenze operative ed organizzative, la completa fruizione nell'anno di competenza delle dotazioni previste per ferie, evitando l'accumulo di residui negli anni successivi e prevedendo, nel rigoroso rispetto anche dei vincoli legali, il recupero di eventuali giacenze relative agli anni precedenti.
Le Parti condividono che i permessi ex festività potranno essere fruiti anche ad ore, nel rispetto della frazione minima di mezz’ora.
Per il periodo di vigenza del presente Accordo, i permessi per ex festività dovranno essere pianificati e fruiti nell'anno di competenza.
I permessi ex festività non fruiti nell'anno di competenza non saranno monetizzati o compensati in alcun modo.
Ad analoga disciplina saranno sottoposti i permessi previsti ai sensi dell'art. 57 CCNL 19 dicembre 2019 relativi a festività che, nel periodo di vigenza del presente Accordo, cadano di domenica.
Art. 11 PREMIO LAUREA
Al fine di valorizzare e riconoscere l'impegno dei dipendenti non laureati, con almeno due anni di anzianità effettiva presso aziende del Gruppo, che conseguano, dopo l'assunzione, una laurea coniugando in tal modo impegno personale ed arricchimento anche professionale, si prevede come condizione migliorativa (e sostitutiva) rispetto al vigente CCNL - un premio come di seguito dettagliato:
a)laurea: € 300,00 (comprensivi di quanto previsto dal vigente CCNL);
b)laurea magistrale: € 200,00 (comprensivi di quanto previsto dal vigente CCNL).
Qualora non si verificassero le condizioni sopra specificate (due anni di anzianità effettiva), verrà applicato il CCNL di settore tempo per tempo vigente.
È fatto obbligo ai dipendenti di produrre le certificazioni comprovanti il conseguimento del titolo di studio in oggetto.
Art. 12 PREMIO AL COMPIMENTO DEL 25’ ANNO DI SERVIZIO
Al raggiungimento di 25 anni di ininterrotto servizio presso Società appartenenti al Gruppo (la provenienza da altra società del Gruppo ai fini del presente punto si configura come ininterrotto servizio; il conteggio relativo agli anni di ininterrotto servizio decorre dal momento in cui l’azienda è entrata a far parte del Gruppo) a condizione che nel corso degli ultimi 10 anni il dipendente non abbia ricevuto due o più valutazioni uguali a "Prestazione non soddisfacente” - "Boxi" (comunque giudizio minimo della scala valori/valutazioni professionali tempo per tempo in essere) ai dipendenti verrà corrisposto, in Conto welfare individuale, a titolo di "una tantum", un credito disponibile nella misura di € 1.000,00 (euro mille//).
I premi per i dipendenti con orario a tempo parziale non saranno riproporzionati ma corrisposti in misura piena
Il relativo valore verrà messo a disposizione su apposita piattaforma informatica.
Entro il mese successivo alla maturazione del premio sarà data al dipendente la possibilità di scegliere l'anno di utilizzo, se nell’anno solare in corso (con premio reso disponibile entro il mese successivo) o nell’anno solare successivo (con premio reso disponibile entro gennaio dell'anno successivo).
Qualora alla data del 30.11 dell'anno scelto per la fruizione dovessero residuare importi sul conto welfare individuale, il relativo valore verrà versato al fondo pensione aziendale cui il dipendente aderisce (se attiva a quel momento ed atta a recepire tali versamenti).
Inoltre, in aggiunta rispetto all'Importo di cui sopra, ai dipendenti verrà concesso un permesso retribuito in ore corrispondente ad una settimana lavorativa in ragione dell'orario di lavoro. I permessi, fruibili a giornate intere e ad ore e con preavviso di 5 (cinque) giorni, saranno resi disponibili per l'utilizzo dal mese successivo alla maturazione del premio.
Tale permesso, se non fruito entro 36 mesi dall'assegnazione, non sarà monetizzato o compensato in alcun modo.
Nel caso in cui dipendenti di ex Banca Di Palermo ed ex Banca Arditi Galati, aziende entrate a far parte del Gruppo, cessassero dal servizio per pensionamento, esodo anticipato o decesso, prima del raggiungimento del requisito di anzianità previsto al paragrafo precedente, purché assunti nella società da almeno 25 anni al momento della cessazione, il valore del premio di anzianità (esclusivamente per la parte economica di €. 1.000,00 lordi - assoggettati a contributi ed imposte - e con esclusione quindi dei permessi retribuiti) verrà corrisposto in forma monetaria dall’Azienda all'ex dipendente o agli eredi legittimi e sarà calcolato secondo le regole vigenti al momento della loro cessazione e riproporzionato pro quota in rapporto al numero di anni di ininterrotto servizio all'interno del Gruppo.
La previsione del presente articolo avrà efficacia a decorrere dal 1° agosto 2022.
Art. 13 EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DEI FIGLI PORTATORI DI HANDICAP DEI DIPENDENTI
Le Parti riconoscono il valore dell'inclusione delle diversità e confermano l'impegno a sviluppare politiche di sostegno a favore delle persone in condizione di diversa abilità.
L'Azienda dichiara che, in aggiunta all'importo previsto dal vigente CCNL, con decorrenza 2023, sarà erogato nel mese di giugno di ogni anno un assegno di €. 2.500,00 lordi ad ogni dipendente per ogni figlio a carico portatore di handicap grave, secondo quanto previsto e definito ai sensi dell'art. 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104 e qualora il genitore abbia dichiarato lo stato di handicap ai fini delle detrazioni fiscali.
Per poter consentire l'individuazione degli aventi diritto, i dati relativi a ogni figlio dovranno essere inseriti e verificati, a cura del dipendente, entro il 31 maggio di ogni anno, nel gestionale Risorse Umane.
DICHIARAZIONE DELL'AZIENDA
Nell'ambito delle misure organizzative di sostegno, la figura del disability manager coincide con il responsabile Risorse Umane dell'Azienda.
Art. 14 RIMBORSI SPESE Al DIPENDENTI AUTORIZZATI AD UTILIZZARE LA PROPRIA AUTOVETTURA PER MOTIVI DI SERVIZIO
L'Azienda dichiara che ai dipendenti autorizzati a far uso della propria auto per motivi di servizio viene effettuato un rimborso spese auto (indennità chilometrica) sulla base delle tariffe del costo chilometrico elaborate tempo per tempo dall’ACI, in relazione al numero di chilometri percorsi ed al tipo di autovettura utilizzata, nei limiti della deducibilità fiscale del costo aziendale in vigore.
Si precisa che per il calcolo dell'indennità chilometrica si terrà conto dei costi per carburante, lubrificante, pneumatici, manutenzione, ai quali andrà ad aggiungersi una percentuale dei costi fissi annuali, secondo il seguente criterio: Tariffe come da tabelle ACI per quote carburante, pneumatici e manutenzione incrementate del 20%.
In caso di sinistro occorso durante la trasferta, ove opportunamente documentato e non cagionato da violazione di norme da parte del dipendente, l'Azienda si farà carico degli eventuali danni subiti dall'autovettura del dipendente. Il dipendente dovrà fornire tutta la documentazione richiesta allo scopo dall'Azienda ed in particolare tale documentazione dovrà riguardare lo specifico danno subito e comprovare la correlazione dello stesso con la trasferta.
Art. 15 RESPONSABILITÀ CIVILE
L'Azienda dichiara di non essere assicurata contro i rischi di responsabilità civile previsti dall'art. 5 della legge 13/05/85 n. 190 e di assumersi in proprio le conseguenze della mancata assicurazione al verificarsi di danni che sarebbero coperti dall’obbligo assicurativo in parola.
Art. 16 FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE
Le Parti, nel confermare la centralità della formazione, anche attraverso la modalità della formazione flessibile, come veicolo di diffusione di una corretta gestione delle attività, condividono l'importanza di valorizzare le persone e la loro crescita professionale ritenendoli elementi fondamentali per il raggiungimento dei risultati programmati all'interno del contesto aziendale.
Conseguentemente, le Parti condividono di prevedere - nell'ambito delle varie iniziative formative tempo per tempo programmate - interventi volti a:
aggiornare e sviluppare le competenze di natura relazionale, manageriale e gestionale, in particolare dei responsabili;
favorire una piena conoscenza degli strumenti messi a disposizione dall'Azienda per promuoverne un corretto utilizzo;
favorire l'adozione di comportamenti positivi.
A tal fine, l'Azienda si impegna a valutare le considerazioni e proposte formulate dalle OO.SS. nel corso di appositi incontri relativamente alle tematiche di formazione ed aggiornamento professionale, incontri che si terranno in sede di Commissione Formazione (come da Protocollo Relazioni sindacali tempo per tempo vigente).
Art. 17 REPERIBILITÀ E INTERVENTO
L'Azienda si impegna a riconoscere a coloro che effettuano due o più interventi in orario notturno (fra le ore 24 e le ore 6) un differimento dell'inizio dell'erario lavorativo pari alla somma della durata degli interventi effettuati, con un minimo di mezz'ora. Resta ferma la durata complessiva dell'erario lavorativo giornaliero.
Qualora uno o più interventi effettuati in orario notturno abbiano avuto durata complessiva pari o superiore alle 4 ore, l'Azienda riconoscerà al lavoratore, per la giornata in cui in tutto o in parte è stato effettuato l'intervento, un permesso retribuito pari alla durata dell'intervento stesso.
Qualora uno o più interventi effettuati in orario notturno abbiano avuto durata complessiva pari o superiore alle 6 ore, l'Azienda riconoscerà al lavoratore un permesso retribuito pari all'intera giornata in cui in tutto o in parte è stato effettuato l'intervento.
L'indennità di reperibilità ragguagliata ad una reperibilità per 24 ore è aumentata da euro 34,00 ad euro 38,00.
Fermo il pregresso, le Parti si danno atto che a far data dal 1’ marzo 2023, nel caso di intervento fisico e da remoto, in reperibilità, il compenso minimo di €18,42 si applica come segue:
a)sarà corrisposto una sola volta in caso di più interventi riconducibili alla medesima problematica
b)sarà corrisposto per ogni intervento riconducibile a problematiche diverse
Il compenso minimo di €18,42 sarà corrisposto per le casistiche di cui alle lettere a) e b) che precedono solo se sommati i minuti di lavoro svolti all'interno della medesima fascia di reperibilità ed applicate le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario, l'importo così ottenuto risultasse inferiore.
Le parti si danno quindi atto che il sistema di pagamento degli interventi in reperibilità già in atto continuerà ad essere applicato fino al 28 febbraio 2023.
Di norma la programmazione della reperibilità mensile sarà definita entro la terza settimana del mese precedente salvo esigenze organizzative non pianificabili
Letto, confermato e sottoscritto.